| Gazzetta n. 136 del 12 giugno 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 7 maggio 2019 |  
| Riconoscimento  dell'idoneita'  al   Centro   «Agritec   S.r.l.»   ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla  produzione  di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.  |  
  |  
 |  
                         IL DIRETTORE GENERALE                         dello sviluppo rurale 
   Visto il decreto legislativo del 17 marzo  1995,  n.  194  che,  in attuazione della direttiva n. 91/414/CEE, disciplina l'immissione  in commercio dei prodotti fitosanitari;   Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4  del  predetto decreto legislativo n. 194/1995;   Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28  settembre  1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto  decreto  legislativo n. 194/1995;   Visto  il  decreto  interministeriale  27  novembre  1996  che,  in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995,  disciplina  i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce  i  requisiti   necessari   al   riconoscimento   ufficiale dell'idoneita'  a  condurre   prove   di   campo   finalizzate   alla registrazione dei prodotti fitosanitari;   Vista l'istanza presentata in  data  28  gennaio  2018  dal  centro «Agritec S.r.l.», con sede legale in via Giovenco  snc  -  67058  San Benedetto dei Marsi (AQ);   Visto  l'esito  favorevole  della  verifica  della  conformita'  ad effettuare prove di  campo  a  fini  registrativi,  finalizzate  alla produzione di dati di efficacia di prodotti  fitosanitari  effettuata in data 2 aprile 2019 presso il centro «Agritec S.r.l.»;   Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15 marzo 1997, n. 59;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle «norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e l'art. 16, comma 1;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27 febbraio 2013, n. 105 recante il regolamento  di  organizzazione  del Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;   Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014  recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  105 del 27 febbraio 2013»;   Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante  «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del territorio  e  del  mare,  nonche'   in   materia   di   famiglia   e disabilita'»;    Considerato che il suddetto centro ha  dichiarato  di  possedere  i requisiti prescritti dalla normativa  vigente,  a  far  data  dal  28 gennaio 2018, a fronte di apposita documentazione presentata;  
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. Il centro «Agritec S.r.l.», con sede legale in via Giovenco  snc - 67058 San Benedetto  dei  Marsi  (AQ),  e'  riconosciuto  idoneo  a proseguire nelle prove ufficiali di campo con  prodotti  fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:      efficacia dei prodotti fitosanitari  (di  cui  all'Allegato  III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);     dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di  resistenza  (di  cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);     incidenza  sulla  resa  quantitativa  e/o  qualitativa  (di   cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);     fitotossicita' nei confronti delle  piante  e  prodotti  vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);     osservazioni riguardanti gli effetti  collaterali  indesiderabili (di cui all'Allegato  III,  punto  6.6  del  decreto  legislativo  n. 194/1995).    Detto riconoscimento riguarda le prove di  campo  di  efficacia  di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita':      aree acquatiche;     aree non agricole;     colture arboree;     colture erbacee;     colture forestali;     colture medicinali ed aromatiche;     colture ornamentali;     colture orticole;     colture tropicali;     concia sementi;     conservazione post-raccolta;     diserbo;     entomologia;     microbiologia agraria;     nematologia;     patologia vegetale;     zoologia agraria;     produzioni sementi;     vertebrati dannosi;     attivatori coadiuvanti.     |  
|   |                                 Art. 2 
   1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'articolo precedente e' subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli  ispettori  iscritti  nell'apposita  lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto  legislativo n. 194/1995.    2. Il centro «Agritec S.r.l.»  e'  tenuto  a  comunicare  a  questo Ministero l'indicazione  precisa  delle  tipologie  delle  prove  che andra' ad eseguire, nonche' la loro localizzazione territoriale.    3. Il citato centro e' altresi' tenuto a comunicare ogni  eventuale variazione che interverra' rispetto a quanto dallo stesso  dichiarato nell'istanza  di  riconoscimento,  nonche'  a  quanto  previsto   dal presente decreto.      |  
|   |                                 Art. 3 
   1. Il presente decreto ha la validita' di mesi  ventiquattro  dalla data di ispezione effettuata in data 2 aprile 2019.    2. Il centro «Agritec S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al  presente  decreto,  potra'  inoltrare apposita istanza, almeno sei  mesi  prima  della  data  di  scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il  possesso  dei requisiti richiesti.    Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto  legislativo n. 196/2003, sara' oggetto  di  pubblicazione  in  ottemperanza  agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.    Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  
     Roma, 7 maggio 2019  
                                          Il direttore generale: Gatto     |  
|   |  
 
 | 
 |