Gazzetta n. 136 del 12 giugno 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 3 aprile 2019
Modifica dei decreti 14 febbraio 2017 e 3 marzo 2017, relativi alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Termini di presentazione domande di aiuto.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'art. 50;
Visti il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/256 della Commissione, del 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 citato, che stabilisce, tra l'altro, le modalita' di presentazione del programma nazionale di sostegno quinquennale dal 2019 al 2023 per garantire la continuita' tra i programmi di sostegno;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990), e in particolare l'art. 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'» e, in particolare, gli articoli 1 e 4-bis;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 2017, n. 911 relativo alle «disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti»;
Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2017, n. 1411, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2017, recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti»;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 14 febbraio 2017, n. 911 il quale stabilisce che le domande di aiuto sono presentate entro il 15 febbraio di ciascun anno;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 3 marzo 2017, n. 1411 il quale stabilisce che la domanda di aiuto e' presentata entro il 30 giugno di ogni anno;
Visto il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2019/2023, inviato alla Commissione UE il 1° marzo 2018 ed approvato dalla stessa in data 8 ottobre 2018 con nota Ares(2018)5160270;
Considerata la necessita' di anticipare, a decorrere dalla campagna 2019/2020 i termini per la presentazione delle domande di aiuto nonche' di stabilire i termini entro cui definire l'istruttoria di ammissibilita' delle stesse in modo da rendere possibile una efficacie ed efficiente programmazione della spesa;
Tenuto conto che il Piano nazionale di sostegno di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 rientra nelle disponibilita' definite dal quadro finanziario pluriennale 2014/2020 che prevede il finanziamento della Politica agricola comune fino al 2020;
Considerato che il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/256 all'art. 1, lettera b) comma 1-bis stabilisce che qualora le dotazioni nazionali previste dall'esercizio finanziario 2021 in poi siano modificate dopo tale data, gli Stati membri le adeguano di conseguenza;
Ritenuto, pertanto, necessario prevedere una disposizione nazionale che dia applicazione a quanto disposto dal predetto art. 1, lettera b) comma 1-bis con riguardo alla disponibilita' dei fondi a partire dall'esercizio finanziario 2021;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 28 marzo 2019;

Decreta:

Art. 1

1. L'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale del 14 febbraio 2017 n. 911 e' sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dalla campagna 2019/2020 il termine per la presentazione della domanda di aiuto e' fissato al 15 novembre di ciascun anno e, per la prima volta, al 15 novembre 2019. La domanda di aiuto e' presentata all'OP secondo modalita' stabilite da Agea d'intesa con le regioni; dette modalita' devono garantire, altresi', l'apertura del sistema informatico in congruo anticipo rispetto alla citata data del 15 novembre per consentire una adeguata presentazione delle domande.
Il termine per la definizione della graduatoria di ammissibilita' delle domande di aiuto e' fissato al 15 febbraio di ogni anno e, per la prima volta, al 15 febbraio 2020».
2. L'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale del 3 marzo 2017, n. 1411 e' sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dalla campagna 2019/2020 il termine per la presentazione della domanda di aiuto e' fissato al 31 maggio di ciascun anno e, per la prima volta, al 31 maggio 2019. La domanda di aiuto e' presentata all'OP secondo modalita' stabilite da Agea d'intesa con le regioni; dette modalita' devono garantire, altresi', l'apertura del sistema informatico in congruo anticipo rispetto alla citata data del 31 maggio per consentire una adeguata presentazione delle domande.
Il termine per la definizione della graduatoria di ammissibilita' delle domande di aiuto e' fissato al 30 novembre di ogni anno e, per la prima volta, al 30 novembre 2019».
 
Art. 2

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2021, il pagamento degli aiuti per il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) e' commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata dall'Unione europea all'Italia per il finanziamento delle misure previste dal PNS medesimo. Pertanto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti delle singole misure superino la predetta dotazione, gli aiuti medesimi vengono proporzionalmente ridotti.
Il presente provvedimento e' trasmesso all'organo di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2019

Il Ministro: Centinaio
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 380