Gazzetta n. 135 del 11 giugno 2019 (vai al sommario) |
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LEGGE 27 maggio 2019, n. 51 |
Disposizioni per assicurare l'applicabilita' delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1 Disposizioni per assicurare l'applicabilita' delle norme per l'elezione della Camera dei deputati indipendentemente dal numero dei parlamentari
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al comma 2, le parole: «231 collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, con arrotondamento all'unita' inferiore,» e le parole da: «le circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla meta' dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unita' pari superiore. Le circoscrizioni cui sono assegnati tre deputati sono ripartite in due collegi uninominali; le circoscrizioni cui sono assegnati due deputati sono costituite in un collegio uninominale»; 2) al comma 4, le parole: «231 seggi» sono sostituite dalle seguenti: «i seggi corrispondenti ai collegi uninominali di cui al comma 2»; b) all'articolo 83: 1) le parole: «due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unita' superiore»; 2) al comma 1, lettera f), le parole: «di 617 seggi» sono sostituite dalle seguenti: «dei seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale, con esclusione del seggio assegnato alla circoscrizione Valle d'Aosta» e la parola: «231» e' soppressa; c) la tabella A.1 e' abrogata.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Comma 1, lettere a) e b): - a): il testo dell'articolo 1, commi 2 e 4, del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1957, n. 139, di seguito denominato: «Testo unico», come modificati dalla presente legge, sono i seguenti: «2. Il territorio nazionale e' diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, con arrotondamento all'unita' inferiore, ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione; la circoscrizione Trentino-Alto Adige Sudtirol e' ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla meta' dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unita' superiore. Le circoscrizioni cui sono assegnati tre deputati sono ripartite in due collegi uninominali; le circoscrizioni cui sono assegnati due deputati sono costituite in un collegio uninominale.»; (Omissis). «4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste attribuendo i seggi corrispondenti ai collegi uninominali di cui al comma 2 ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in ciascun collegio uninominale e sono stati proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77. Gli altri seggi sono assegnati nei collegi plurinominali e sono attribuiti, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, alle liste e alle coalizioni di liste.»; - b): il testo dell'articolo 83 del Testo unico, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente: a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno; b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso e' dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste; c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale, fatto salvo, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, quanto previsto alla lettera e); d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c); e) individua quindi: 1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unita' superiore; 2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonche' le singole liste non collegate e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unita' superiore; f) procede al riparto dei seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale, con esclusione del seggio assegnato alla circoscrizione Valle d'Aosta; a tale fine, detrae i seggi gia' attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b), e procede al riparto dei restanti seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e) del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, primo comma. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera e) del presente comma per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio; g) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nonche' fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unita' superiore. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi gia' individuato ai sensi della lettera f) del presente comma. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi' ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio; h) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste di cui alla lettera e). A tale fine determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo cosi' il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi' ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo cosi' il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parita', alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali e' stato gia' attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera f). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera f). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parita' di seggi eccedenti da parte di piu' coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o piu' coalizioni di liste o singole liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la piu' alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parita', a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa coalizione di liste o singola lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate; i) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera g), primo periodo, per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera h). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti cosi' ottenuti; in caso di parita', sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali e' stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera g). Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera g). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parita' di seggi eccedenti da parte di piu' liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o piu' liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla lista con la piu' alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parita', a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate. 2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista. 3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare e' rimesso alla Segreteria un generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare e' depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.». |
| Art. 2 Disposizioni per assicurare l'applicabilita' delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica indipendentemente dal numero dei parlamentari
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al comma 2, le parole: «Il territorio nazionale, con eccezione della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, e' suddiviso in 109 collegi uninominali nell'ambito delle circoscrizioni regionali. Nella regione Molise e' costituito un collegio uninominale. I» sono sostituite dalle seguenti: «Il territorio nazionale e' suddiviso in un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unita' piu' prossima, assicurandone uno per ogni circoscrizione. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol, i»; 2) al comma 3, le parole: «La regione Valle d'Aosta e' costituita» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni che eleggono un solo senatore sono costituite»; 3) al comma 4, dopo le parole: «legge 30 dicembre 1991, n. 422» sono inserite le seguenti: «, ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari piu' alto nel limite dei seggi assegnati alla regione»; b) all'articolo 16-bis, le parole: «due collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16» e «due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unita' superiore»; c) all'articolo 17, le parole: «due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unita' superiore»; d) alla rubrica del titolo VII, le parole: «Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e» sono sostituite dalle seguenti: «che eleggono un solo senatore e per la regione»; e) all'articolo 20, comma 1: 1) all'alinea, le parole: «nel collegio della Valle d'Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore»; 2) alla lettera a), le parole: «nella regione Valle d'Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «nelle regioni che eleggono un solo senatore» e le parole: «di Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo di regione»; 3) alla lettera c), le parole: «due regioni» sono sostituite dalle seguenti: «regioni di cui al presente articolo»; 4) alla lettera d), le parole: «di Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo di regione»; f) all'articolo 21-ter, comma 1, le parole: «della Valle d'Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «di una regione che elegge un solo senatore».
Note all'art. 2:
- Comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f): - a): il testo dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1993 n. 302, di seguito denominato: «Testo unico», come modificati dalla presente legge, e' il seguente: «2. Il territorio nazionale e' suddiviso in un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unita' piu' prossima, assicurandone uno per ogni circoscrizione. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto Adige /Sudtirol, i restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi. 3. Le regioni che eleggono un solo senatore sono costituite in unico collegio uninominale. 4. La regione Trentino-Alto Adige e' costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422, ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari piu' alto nel limite dei seggi assegnati alla regione.»; - b): il testo dell'articolo 16-bis del Testo unico, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 16-bis. - 1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente: a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno; b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso e' dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste; c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate tra loro in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unita' superiore; d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali regionali delle liste collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c); e) individua quindi: 1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unita' superiore; 2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, e le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione, nonche' le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unita' superiore; f) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste e delle coalizioni di liste individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2).» - c): il testo dell'articolo 17 del Testo unico, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 17. - 1. L'Ufficio elettorale regionale procede all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione alle liste singole e alle coalizioni di liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera f). A tale fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni: a) divide il totale delle cifre elettorali regionali delle coalizioni di liste di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numero 1), e delle singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione e delle singole liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unita' superiore, per il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali della regione, ottenendo cosi' il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio; b) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonche' fra le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione, nonche' fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unita' superiore. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi individuato ai sensi della lettera a). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi' ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio; c) nelle regioni ripartite in piu' collegi plurinominali, procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste. A tale fine, per ciascun collegio plurinominale divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste alle quali devono essere assegnati seggi per il numero dei seggi da attribuire nel collegio plurinominale, ottenendo cosi' il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi' ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale di collegio, ottenendo cosi' il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parita', alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale di collegio; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali e' stato gia' attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere a) e b). Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere a) e b). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parita' di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui e' stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parita' di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio e' assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.»; - d): la rubrica del titolo VII del Testo unico, come modificata dalla presente legge, e' la seguente: «Disposizioni speciali per le regioni che eleggono un solo senatore e per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol»; - e): il testo dell'articolo 20, comma 1 del Testo unico come, modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 20 (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 22; legge 11 agosto 1991, n. 271, art. 3, comma 4, e art. 4, comma 3). - 1. L'elezione uninominale nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige e' regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti: a) nelle regioni che eleggono un solo senatore la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non piu' di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura e' ridotto della meta'. La dichiarazione di candidatura e' effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale del capoluogo di regione.»; b); c) i modelli di scheda per l'elezione nei collegi uninominali delle regioni di cui al presente articolo sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni; d) il tribunale del capoluogo di regione, costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.»; - f): il testo dell'articolo 21-ter, comma 1, del Testo unico, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 21-ter. - 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale di una regione che elegge un solo senatore o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, il presidente del Senato della Repubblica ne da' immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perche' si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato». |
| Art. 3
Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali
1. Qualora, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, il Governo e' delegato ad adottare un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale di cui al medesimo comma 1, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ai fini dell'elezione della Camera dei deputati: 1) nelle circoscrizioni del territorio nazionale e' costituito un numero di collegi uninominali pari a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; 2) si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della legge 3 novembre 2017, n. 165; b) ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica: 1) il territorio nazionale e' suddiviso nel numero di collegi uninominali che risulta dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; 2) si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d) ed e), della legge 3 novembre 2017, n. 165. 3. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165. E' fatto salvo quanto disposto dal comma 6 del medesimo articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 maggio 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Bonafede |
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