Gazzetta n. 135 del 11 giugno 2019 (vai al sommario)
LEGGE 27 maggio 2019, n. 51
Disposizioni per assicurare l'applicabilita' delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Disposizioni per assicurare l'applicabilita' delle norme per
l'elezione della Camera dei deputati indipendentemente dal numero
dei parlamentari

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 2, le parole: «231 collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, con arrotondamento all'unita' inferiore,» e le parole da: «le circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla meta' dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unita' pari superiore. Le circoscrizioni cui sono assegnati tre deputati sono ripartite in due collegi uninominali; le circoscrizioni cui sono assegnati due deputati sono costituite in un collegio uninominale»;
2) al comma 4, le parole: «231 seggi» sono sostituite dalle seguenti: «i seggi corrispondenti ai collegi uninominali di cui al comma 2»;
b) all'articolo 83:
1) le parole: «due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unita' superiore»;
2) al comma 1, lettera f), le parole: «di 617 seggi» sono sostituite dalle seguenti: «dei seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale, con esclusione del seggio assegnato alla circoscrizione Valle d'Aosta» e la parola: «231» e' soppressa;
c) la tabella A.1 e' abrogata.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

- Comma 1, lettere a) e b):
- a): il testo dell'articolo 1, commi 2 e 4, del Testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati di cui al decreto del presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 pubblicato nel Supplemento
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1957, n.
139, di seguito denominato: «Testo unico», come modificati
dalla presente legge, sono i seguenti:
«2. Il territorio nazionale e' diviso nelle
circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata
al presente testo unico. Salvi i seggi assegnati alla
circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto
dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio
nazionale sono costituiti un numero di collegi uninominali
pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle
circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata al
presente testo unico, con arrotondamento all'unita'
inferiore, ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base
della popolazione; la circoscrizione Trentino-Alto Adige
Sudtirol e' ripartita in un numero di collegi uninominali
pari alla meta' dei seggi assegnati alla circoscrizione
medesima, con arrotondamento all'unita' superiore. Le
circoscrizioni cui sono assegnati tre deputati sono
ripartite in due collegi uninominali; le circoscrizioni cui
sono assegnati due deputati sono costituite in un collegio
uninominale.»;
(Omissis).
«4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero
e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, i seggi
sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste
attribuendo i seggi corrispondenti ai collegi uninominali
di cui al comma 2 ai candidati che hanno ottenuto il
maggior numero di voti validi in ciascun collegio
uninominale e sono stati proclamati eletti ai sensi
dell'articolo 77. Gli altri seggi sono assegnati nei
collegi plurinominali e sono attribuiti, con metodo
proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, alle
liste e alle coalizioni di liste.»;
- b): il testo dell'articolo 83 del Testo unico, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti
gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali
circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga
opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente:
a) determina la cifra elettorale nazionale di
ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre
elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole
circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
b) determina il totale nazionale dei voti validi.
Esso e' dato dalla somma delle cifre elettorali
circoscrizionali di tutte le liste;
c) determina la cifra elettorale nazionale di
ciascuna coalizione di liste. Tale cifra e' data dalla
somma delle cifre elettorali nazionali delle liste
collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione
della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti
espressi a favore delle liste collegate che abbiano
conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi
inferiore all'1 per cento del totale, fatto salvo, per le
liste rappresentative di minoranze linguistiche
riconosciute, quanto previsto alla lettera e);
d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di
ciascuna coalizione di liste. Tale cifra e' data dalla
somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste
collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi
dell'ultimo periodo della lettera c);
e) individua quindi:
1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito
sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi
espressi e che comprendano almeno una lista collegata che
abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento
dei voti validi espressi ovvero una lista collegata
rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute,
presentata esclusivamente in una regione ad autonomia
speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione
prevedano una particolare tutela di tali minoranze
linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento
dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui
candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto
dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi
dell'articolo 77, con arrotondamento all'unita' superiore;
2) le singole liste non collegate, o collegate in
coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui
al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale
almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonche' le
singole liste non collegate e le liste collegate in
coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui
al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad
autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di
attuazione prevedano una particolare tutela di tali
minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20
per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o
i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un
quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai
sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unita'
superiore;
f) procede al riparto dei seggi assegnati nelle
circoscrizioni del territorio nazionale, con esclusione del
seggio assegnato alla circoscrizione Valle d'Aosta; a tale
fine, detrae i seggi gia' attribuiti ai candidati
proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi
dell'articolo 77, comma 1, lettera b), e procede al riparto
dei restanti seggi tra le coalizioni di liste e le singole
liste di cui alla lettera e) del presente comma in base
alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto
salvo quanto previsto all'articolo 92, primo comma. A tale
fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali
delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla
lettera e) del presente comma per il numero dei seggi da
attribuire, ottenendo cosi' il quoziente elettorale
nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto
dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi
la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di
liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera
del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei
seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola
lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o
singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano
dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei
resti medesimi, e, in caso di parita' di resti, a quelle
che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a
sorteggio;
g) procede, per ciascuna coalizione di liste, al
riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano
conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei
voti validi espressi nonche' fra le liste collegate
rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute,
presentate esclusivamente in una regione ad autonomia
speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione
prevedano una particolare tutela di tali minoranze
linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento
dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui
candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto
dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi
dell'articolo 77, con arrotondamento all'unita' superiore.
A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle
liste ammesse al riparto per il numero di seggi gia'
individuato ai sensi della lettera f) del presente comma.
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto
dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi'
ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di
ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La
parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il
numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni
abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parita' di
resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede
a sorteggio;
h) procede quindi alla distribuzione nelle singole
circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste
o singole liste di cui alla lettera e). A tale fine
determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna
circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti
alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma
1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella
circoscrizione. Divide quindi la somma delle cifre
elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e
delle singole liste ammesse al riparto per il numero di
seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo cosi'
il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare
tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte
frazionaria del quoziente cosi' ottenuto. Divide poi la
cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di
liste o singola lista per il quoziente elettorale
circoscrizionale, ottenendo cosi' il quoziente di
attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna
coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle
coalizioni di liste o singole liste per le quali queste
ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e,
in caso di parita', alle coalizioni di liste o singole
liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale
nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a
sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo
precedente le coalizioni di liste o singole liste alle
quali e' stato gia' attribuito il numero di seggi ad esse
assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera
f). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei
seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna
coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero
di seggi determinato ai sensi della lettera f). In caso
negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla
coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior
numero di seggi eccedenti e, in caso di parita' di seggi
eccedenti da parte di piu' coalizioni di liste o singole
liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre
coalizioni di liste o singole liste in ordine decrescente
di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla
coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni
nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei
quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine
crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o
singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi
spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non
utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali
coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima
circoscrizione due o piu' coalizioni di liste o singole
liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate,
il seggio e' attribuito alla coalizione di liste o alla
singola lista con la piu' alta parte decimale del quoziente
non utilizzata o, in caso di parita', a quella con la
maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non
sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella
medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni
di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di
quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa
coalizione di liste o singola lista eccedentaria,
nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra
circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre
il seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di
liste o singola lista deficitaria nella medesima
circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare
riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del
completamento delle operazioni precedenti, fino a
concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di
liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i
seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con
le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e
alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono
conseguentemente attribuiti seggi nelle altre
circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali
del quoziente di attribuzione non utilizzate;
i) procede quindi all'attribuzione nelle singole
circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna
coalizione. A tale fine, determina il quoziente
circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo
il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle
liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera g),
primo periodo, per il numero dei seggi assegnati alla
coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera h).
Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente
non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del
quoziente. Divide quindi la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per
tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del
quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da
assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono assegnati alle liste seguendo la
graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti
cosi' ottenuti; in caso di parita', sono attribuiti alle
liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a
parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude
dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste
alle quali e' stato attribuito il numero di seggi ad esse
assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera
g). Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei
seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista
corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi
della lettera g). In caso negativo, procede alle seguenti
operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior
numero di seggi eccedenti e, in caso di parita' di seggi
eccedenti da parte di piu' liste, da quella che abbia
ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale,
proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente
di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista
nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le
parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine
crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano
ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti
decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente,
assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima
circoscrizione due o piu' liste abbiano parti decimali dei
quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla
lista con la piu' alta parte decimale del quoziente non
utilizzata o, in caso di parita', a quella con la maggiore
cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia
possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima
circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie
con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio
prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei
decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione,
fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio
eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella
medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile
fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del
completamento delle operazioni precedenti, fino a
concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista
eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni
nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del
quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono
conseguentemente attribuiti seggi nelle altre
circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti
decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.
2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare
ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei
seggi assegnati a ciascuna lista.
3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale
nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito
verbale: un esemplare e' rimesso alla Segreteria un
generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia
ricevuta; un altro esemplare e' depositato presso la
cancelleria della Corte di cassazione.».
 
Art. 2
Disposizioni per assicurare l'applicabilita' delle norme per
l'elezione del Senato della Repubblica indipendentemente dal numero
dei parlamentari

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 2, le parole: «Il territorio nazionale, con eccezione della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, e' suddiviso in 109 collegi uninominali nell'ambito delle circoscrizioni regionali. Nella regione Molise e' costituito un collegio uninominale. I» sono sostituite dalle seguenti: «Il territorio nazionale e' suddiviso in un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unita' piu' prossima, assicurandone uno per ogni circoscrizione. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol, i»;
2) al comma 3, le parole: «La regione Valle d'Aosta e' costituita» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni che eleggono un solo senatore sono costituite»;
3) al comma 4, dopo le parole: «legge 30 dicembre 1991, n. 422» sono inserite le seguenti: «, ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari piu' alto nel limite dei seggi assegnati alla regione»;
b) all'articolo 16-bis, le parole: «due collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16» e «due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unita' superiore»;
c) all'articolo 17, le parole: «due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unita' superiore»;
d) alla rubrica del titolo VII, le parole: «Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e» sono sostituite dalle seguenti: «che eleggono un solo senatore e per la regione»;
e) all'articolo 20, comma 1:
1) all'alinea, le parole: «nel collegio della Valle d'Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore»;
2) alla lettera a), le parole: «nella regione Valle d'Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «nelle regioni che eleggono un solo senatore» e le parole: «di Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo di regione»;
3) alla lettera c), le parole: «due regioni» sono sostituite dalle seguenti: «regioni di cui al presente articolo»;
4) alla lettera d), le parole: «di Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo di regione»;
f) all'articolo 21-ter, comma 1, le parole: «della Valle d'Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «di una regione che elegge un solo senatore».

Note all'art. 2:

- Comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f):
- a): il testo dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del
Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del
Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 533, pubblicato nel Supplemento Ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1993 n. 302, di
seguito denominato: «Testo unico», come modificati dalla
presente legge, e' il seguente:
«2. Il territorio nazionale e' suddiviso in un numero
di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei
seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con
arrotondamento all'unita' piu' prossima, assicurandone uno
per ogni circoscrizione. Fatti salvi i collegi uninominali
delle regioni che eleggono un solo senatore e quelli del
Trentino-Alto Adige /Sudtirol, i restanti collegi
uninominali sono ripartiti nelle altre regioni
proporzionalmente alla rispettiva popolazione. In tali
collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha
riportato il maggior numero di voti validi.
3. Le regioni che eleggono un solo senatore sono
costituite in unico collegio uninominale.
4. La regione Trentino-Alto Adige e' costituita in sei
collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30
dicembre 1991, n. 422, ovvero in un numero di collegi
uninominali individuato nel numero pari piu' alto nel
limite dei seggi assegnati alla regione.»;
- b): il testo dell'articolo 16-bis del Testo unico,
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 16-bis. - 1. L'Ufficio elettorale centrale
nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli
Uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo
ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal
presidente:
a) determina la cifra elettorale nazionale di
ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre
elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle
liste aventi il medesimo contrassegno;
b) determina il totale nazionale dei voti validi.
Esso e' dato dalla somma delle cifre elettorali regionali
di tutte le liste;
c) determina la cifra elettorale nazionale di
ciascuna coalizione di liste. Tale cifra e' data dalla
somma delle cifre elettorali nazionali delle liste
collegate tra loro in coalizione. Non concorrono alla
determinazione della cifra elettorale nazionale di
coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate
che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di
voti validi inferiore all'1 per cento del totale, tranne il
caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una
regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per
cento dei voti validi espressi nella regione medesima
ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze
linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una
regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative
norme di attuazione prevedano una particolare tutela di
tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati
proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi
uninominali della circoscrizione regionale ai sensi
dell'articolo 16, con arrotondamento all'unita' superiore;
d) determina la cifra elettorale regionale di
ciascuna coalizione di liste. Tale cifra e' data dalla
somma delle cifre elettorali regionali delle liste
collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi
dell'ultimo periodo della lettera c);
e) individua quindi:
1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito
sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi
espressi e che comprendano almeno una lista collegata che
abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento
dei voti validi espressi ovvero una lista collegata che
abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi
espressi almeno in una regione ovvero una lista collegata
rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute,
presentata esclusivamente in una regione ad autonomia
speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione
prevedano una particolare tutela di tali minoranze
linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti
in almeno un quarto dei collegi uninominali della
circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con
arrotondamento all'unita' superiore;
2) le singole liste non collegate, o collegate in
coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui
al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale
almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, e le
singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che
non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1),
che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti
validi espressi almeno in una regione, nonche' le liste non
collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano
raggiunto la percentuale di cui al numero 1),
rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute,
presentate esclusivamente in una regione ad autonomia
speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione
prevedano una particolare tutela di tali minoranze
linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti
in almeno un quarto dei collegi uninominali della
circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con
arrotondamento all'unita' superiore;
f) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo
di estratto del verbale, l'elenco delle liste e delle
coalizioni di liste individuate ai sensi della lettera e),
numeri 1) e 2).»
- c): il testo dell'articolo 17 del Testo unico, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 17. - 1. L'Ufficio elettorale regionale procede
all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi
plurinominali della regione alle liste singole e alle
coalizioni di liste individuate dall'Ufficio elettorale
centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1,
lettera e), numeri 1) e 2), e incluse nell'elenco di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera f). A tale fine
l'Ufficio procede alle seguenti operazioni:
a) divide il totale delle cifre elettorali regionali
delle coalizioni di liste di cui all'articolo 16-bis, comma
1, lettera e), numero 1), e delle singole liste che abbiano
conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei
voti validi espressi o che abbiano conseguito almeno il 20
per cento dei voti validi espressi nella regione e delle
singole liste rappresentative di minoranze linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad
autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di
attuazione prevedano una particolare tutela di tali
minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati
proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi
uninominali della circoscrizione regionale ai sensi
dell'articolo 16, con arrotondamento all'unita' superiore,
per il numero di seggi da attribuire nei collegi
plurinominali della regione, ottenendo cosi' il quoziente
elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non
tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente.
Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna
coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La
parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il
numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di
liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni
di liste o singole liste per le quali queste ultime
divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita'
di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra
elettorale regionale; a parita' di quest'ultima si procede
a sorteggio;
b) procede, per ciascuna coalizione di liste, al
riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto
che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per
cento dei voti validi espressi, nonche' fra le liste
collegate che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei
voti validi espressi nella regione, nonche' fra le liste
collegate rappresentative di minoranze linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad
autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di
attuazione prevedano una particolare tutela di tali
minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati
proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi
uninominali della circoscrizione regionale ai sensi
dell'articolo 16, con arrotondamento all'unita' superiore.
A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle
liste ammesse al riparto per il numero di seggi individuato
ai sensi della lettera a). Nell'effettuare tale divisione
non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del
quoziente cosi' ottenuto. Divide poi la cifra elettorale
regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale
quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna
lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste
ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso
di parita' di resti, alle liste che abbiano conseguito la
maggiore cifra elettorale regionale; a parita' di
quest'ultima si procede a sorteggio;
c) nelle regioni ripartite in piu' collegi
plurinominali, procede quindi alla distribuzione nei
singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle
liste. A tale fine, per ciascun collegio plurinominale
divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle
liste alle quali devono essere assegnati seggi per il
numero dei seggi da attribuire nel collegio plurinominale,
ottenendo cosi' il quoziente elettorale di collegio.
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto
dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi'
ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di collegio di
ciascuna lista per il quoziente elettorale di collegio,
ottenendo cosi' il quoziente di attribuzione. La parte
intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero
dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni
hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di
parita', alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra
elettorale di collegio; a parita' di quest'ultima si
procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al
periodo precedente le liste alle quali e' stato gia'
attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito
delle operazioni di cui alle lettere a) e b).
Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi
assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista
corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle
lettere a) e b). In caso negativo, determina la lista che
ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parita' di
essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio
eccedentario con la minore parte decimale del quoziente;
sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui
e' stato ottenuto con la minore parte decimale dei
quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista
deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e,
a parita' di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore
parte decimale del quoziente che non ha dato luogo
all'assegnazione di seggio; il seggio e' assegnato alla
lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha
la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione
non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali
operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi
eccedentari alle liste deficitarie.»;
- d): la rubrica del titolo VII del Testo unico, come
modificata dalla presente legge, e' la seguente:
«Disposizioni speciali per le regioni che eleggono un
solo senatore e per la regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol»;
- e): il testo dell'articolo 20, comma 1 del Testo
unico come, modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
«Art. 20 (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 22; legge
11 agosto 1991, n. 271, art. 3, comma 4, e art. 4, comma
3). - 1. L'elezione uninominale nei collegi delle regioni
che eleggono un solo senatore e nei collegi uninominali
della regione Trentino-Alto Adige e' regolata dalle
disposizioni dei precedenti articoli, in quanto
applicabili, e dalle norme seguenti:
a) nelle regioni che eleggono un solo senatore la
candidatura deve essere proposta con dichiarazione
sottoscritta da non meno di 300 e da non piu' di 600
elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato
della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre
centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della
candidatura e' ridotto della meta'. La dichiarazione di
candidatura e' effettuata, insieme al deposito del relativo
contrassegno, presso la cancelleria del tribunale del
capoluogo di regione.»;
b);
c) i modelli di scheda per l'elezione nei collegi
uninominali delle regioni di cui al presente articolo sono
quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla legge 13
marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni;
d) il tribunale del capoluogo di regione, costituito
in ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7,
esercita le sue funzioni con l'intervento di tre
magistrati.»;
- f): il testo dell'articolo 21-ter, comma 1, del Testo
unico, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
«Art. 21-ter. - 1. Quando, per qualsiasi causa, resti
vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale di
una regione che elegge un solo senatore o in uno dei
collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, il presidente
del Senato della Repubblica ne da' immediata comunicazione
al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell'interno perche' si proceda ad elezione suppletiva nel
collegio interessato».
 
Art. 3

Delega al Governo per la determinazione
dei collegi uninominali e plurinominali

1. Qualora, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, il Governo e' delegato ad adottare un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale di cui al medesimo comma 1, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ai fini dell'elezione della Camera dei deputati:
1) nelle circoscrizioni del territorio nazionale e' costituito un numero di collegi uninominali pari a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
2) si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della legge 3 novembre 2017, n. 165;
b) ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica:
1) il territorio nazionale e' suddiviso nel numero di collegi uninominali che risulta dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;
2) si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d) ed e), della legge 3 novembre 2017, n. 165.
3. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165. E' fatto salvo quanto disposto dal comma 6 del medesimo articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 maggio 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede