| Gazzetta n. 134 del 10 giugno 2019 (vai al sommario) |  
|   |  
| DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2019, n. 50 |  
| Attuazione della direttiva 2016/798  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, dell'11  maggio  2016,  sulla  sicurezza  delle  ferrovie.  |  
  |  
 |  
 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;   Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;   Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017, e, in particolare, l'articolo 1;   Vista la direttiva (UE) 2016/798,  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,  dell'11  maggio  2016,  sulla  sicurezza  delle  ferrovie (rifusione);   Vista la direttiva (UE) 2016/797,  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, dell'11 maggio 2016,  relativa  all'interoperabilita'  del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione);   Visto il regolamento (UE) 2016/796, del Parlamento  europeo  e  del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004;   Vista legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al  sistema penale;   Vista la legge 7 luglio 2016,  n.  122,  recante  disposizioni  per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia all'Unione europea - legge  europea  2015-2016,  e,  in  particolare, l'articolo 18;   Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia, e, in particolare, l'articolo 4;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753,  recante  nuove  norme  in  materia  di  polizia,  sicurezza   e regolarita' dell'esercizio delle  ferrovie  e  di  altri  servizi  di trasporto;   Visto il decreto  legislativo  15  luglio  2015,  n.  112,  recante attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento  europeo  e  del Consiglio,  del  21  novembre  2012,  che   istituisce   uno   spazio ferroviario europeo unico (rifusione);   Visto il decreto legislativo del 10 agosto 2007,  n.  162,  recante attuazione delle direttive  2004/49/CE  e  2004/51/CE  relative  alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;   Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 4 dicembre 2017,  n.  172, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in  materia  finanziaria  e  per esigenze indifferibili;   Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.  130,   recante disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,  gli  eventi  sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;   Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2019;   Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;   Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione dell'8 maggio 2019;   Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale, della giustizia, dell'economia  e  delle  finanze,  per  la  pubblica amministrazione e dello sviluppo economico; 
                               E m a n a                   il seguente decreto legislativo: 
                                Art. 1 
                               Finalita' 
   1. Il presente decreto stabilisce disposizioni volte a sviluppare e a  migliorare  la  sicurezza  del  sistema  ferroviario   nonche'   a migliorare  l'accesso  al  mercato  per  la  prestazione  di  servizi ferroviari.  
                                     N O T E 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi          qui trascritti.               Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale          dell'Unione europea (GUUE). 
               Note alle premesse: 
               -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere          delegato al Governo se non con determinazione di principi e          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per          oggetti definiti.               - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i          regolamenti.               - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale          4 gennaio 2013.               - Il testo dell'art. 1 della legge 25 ottobre 2017,  n.          163 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -          legge di delegazione europea  2016-2017)  pubblicata  nella          Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n. 259, cosi' recita:               «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di          direttive  europee).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato   ad          adottare, secondo i termini, le procedure, i principi  e  i          criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della  legge          24  dicembre  2012,  n.  234,  i  decreti  legislativi  per          l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A  alla          presente legge.               2.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti          attuazione delle direttive elencate  nell'allegato  A  sono          trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri  previsti          dalla legge, alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della          Repubblica, affinche' su di essi sia espresso il parere dei          competenti organi parlamentari.               3. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle          amministrazioni statali o regionali possono essere previste          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive          elencate nell'allegato A nei  soli  limiti  occorrenti  per          l'adempimento degli obblighi di attuazione delle  direttive          stesse; alla relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura          delle    minori     entrate     eventualmente     derivanti          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle          competenti amministrazioni, si provvede mediante  riduzione          del  fondo  per  il  recepimento  della  normativa  europea          previsto dall'art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012,  n.          234. Qualora la dotazione del predetto fondo  si  rivelasse          insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali  derivino          nuovi o maggiori oneri sono  emanati  solo  successivamente          all'entrata in vigore  dei  provvedimenti  legislativi  che          stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita'          all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.          Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono,  in  ogni          caso,  sottoposti  anche  al   parere   delle   Commissioni          parlamentari competenti per i profili finanziari, ai  sensi          dell'art. 31, comma 4, della legge  24  dicembre  2012,  n.          234.».               - La direttiva (UE) 2016/798, del Parlamento europeo  e          del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla  sicurezza  delle          ferrovie (rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 maggio          2017, n. L 120.               - La direttiva (UE) 2016/797, del Parlamento europeo  e          del    Consiglio,    dell'11    maggio    2016,    relativa          all'interoperabilita' del sistema  ferroviario  dell'Unione          europea (rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 11  maggio          2017, n. L 120.               - Il regolamento (UE) 2016/796, del Parlamento  europeo          e  del  Consiglio,  dell'11  maggio  2016,  che  istituisce          un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga          il  regolamento  (CE)  n.  881/2004  e'  pubblicato   nella          G.U.U.E. 26 maggio 2016, n. L 138.               - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30          novembre 1981, n. 329, S.O.               - Il testo dell'art. 18 della legge 7 luglio  2016,  n.          122  (Disposizioni   per   l'adempimento   degli   obblighi          derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione  europea          -  legge  europea  2015-2016)  pubblicata  nella   Gazzetta          Ufficiale 8 luglio 2016, n. 158, cosi' recita:               «Art. 18  (Disposizioni  sanzionatorie  per  i  gestori          delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per  gli          operatori del settore nei casi di inosservanza delle  norme          e  delle  raccomandazioni  dell'Agenzia  nazionale  per  la          sicurezza delle ferrovie). - 1. Le  inosservanze  da  parte          degli  operatori  ferroviari  delle  disposizioni  adottate          dall'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie          (ANSF) in materia di sicurezza ferroviaria sono punite  con          la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a  euro          20.000 qualora:                 a)  riguardino   la   gestione   della   circolazione          ferroviaria,  il  funzionamento  e  la  manutenzione  degli          elementi del sistema ferroviario;                 b) riguardino i requisiti  e  la  qualificazione  del          personale  impiegato  in  attivita'  di   sicurezza   della          circolazione ferroviaria;                 c) riguardino i certificati e  le  autorizzazioni  di          sicurezza rilasciati a norma degli articoli  14  e  15  del          decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.               1-bis.  Le  inosservanze  da  parte   degli   operatori          ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia          di adeguamento dei sistemi di  sicurezza  ferroviaria  sono          punite con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro          20.000 a euro  200.000  per  il  mancato  adeguamento  alle          misure di sicurezza  indicate  nelle  disposizioni  emanate          dall'ANSF entro il termine prescritto. Per ogni  giorno  di          ritardo, successivo al primo, nell'adeguamento alle  misure          di   sicurezza,   si    applica    un'ulteriore    sanzione          amministrativa  pecuniaria  pari  al  10  per  cento  della          sanzione da applicare.               2. Le inosservanze da parte degli operatori  ferroviari          degli obblighi  di  fornire  all'ANSF  assistenza  tecnica,          informazioni o documentazione sono punite con  la  sanzione          amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000.               3.  L'accertamento  delle  violazioni  e  l'irrogazione          delle relative sanzioni sono effettuati dall'ANSF,  secondo          le disposizioni di cui al capo I, sezioni  I  e  II,  della          legge 24 novembre 1981,  n.  689,  in  quanto  applicabili.          L'ANSF e il Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della          pubblica sicurezza possono stipulare una convenzione per le          attivita' di accertamento delle violazioni e di irrogazione          delle   relative   sanzioni.   Qualora   il   comportamento          sanzionabile arrechi pregiudizio alla sicurezza del sistema          ferroviario, l'ANSF puo' adottare le misure cautelari della          sospensione totale o parziale dell'efficacia del titolo,  o          inibire  la  circolazione  dei  veicoli  o  l'utilizzo  del          personale sino alla cessazione delle condizioni  che  hanno          comportato l'applicazione della misura stessa.               4. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica          e  nell'ambito   delle   risorse   umane,   finanziarie   e          strumentali previste a legislazione vigente,  il  personale          dell'ANSF  incaricato  dalla  stessa   di   espletare   gli          accertamenti  previsti  assume   nell'esercizio   di   tali          funzioni la qualifica di pubblico ufficiale.               5. Per le procedure conseguenti all'accertamento  delle          violazioni, le impugnazioni e la tutela giurisdizionale  si          applicano le disposizioni di cui  alla  legge  24  novembre          1981, n. 689. A tale fine il direttore dell'ANSF nomina  un          dirigente  competente  ad  irrogare  le  sanzioni.  Avverso          l'accertamento e' ammesso il ricorso al direttore dell'ANSF          entro trenta giorni dalla contestazione  o  dalla  notifica          del provvedimento sanzionatorio.               6. La riscossione delle sanzioni e' effettuata ai sensi          dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.               7.  I  proventi  delle  sanzioni  sono  devoluti   allo          Stato.».               - Il testo dell'art. 4 della legge 23 luglio  2009,  n.          99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione          delle imprese, nonche' in materia  di  energia)  pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale 31  luglio  2009,  n.  176,  S.O.,          cosi' recita:               «Art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n.          765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,  che  pone          norme in materia di accreditamento e vigilanza del  mercato          per la commercializzazione dei prodotti). - 1. Al  fine  di          assicurare  la  pronta  applicazione  del   capo   II   del          regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo  e  del          Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia  di          accreditamento e vigilanza del mercato per quanto  riguarda          la  commercializzazione  dei  prodotti  e  che  abroga   il          regolamento (CEE) n. 339/93,  il  Ministro  dello  sviluppo          economico,  di  concerto  con   i   Ministri   interessati,          provvede, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore          della presente legge, con uno o piu' decreti di natura  non          regolamentare, alla adozione  delle  prescrizioni  relative          alla  organizzazione   ed   al   funzionamento   dell'unico          organismo nazionale autorizzato  a  svolgere  attivita'  di          accreditamento  in  conformita'   alle   disposizioni   del          regolamento comunitario, alla definizione dei  criteri  per          la fissazione di tariffe di  accreditamento,  anche  tenuto          conto  degli  analoghi  sistemi   tariffari   eventualmente          adottati dagli altri  Paesi  dell'Unione  europea,  nonche'          alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo          da parte  dei  Ministeri  concertanti,  anche  mediante  la          previsione della  partecipazione  di  rappresentanti  degli          stessi Ministeri ai relativi organi statutari.               2. Il Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto          con i Ministri interessati, provvede con decreto di  natura          non regolamentare, entro tre mesi dalla  data  di  adozione          del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico          organismo italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di          accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico,  per          il tramite del competente ufficio, e'  autorita'  nazionale          referente  per  le  attivita'  di   accreditamento,   punto          nazionale di contatto con la Commissione europea ed  assume          le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non          assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.               3. Per l'accreditamento delle  strutture  operanti  nei          diversi settori per i quali sia previsto  l'accreditamento,          il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  i   Ministeri          interessati disciplinano  le  modalita'  di  partecipazione          all'organismo  di  cui  al  comma  1  degli  organismi   di          accreditamento, gia' designati per i settori di  competenza          dei rispettivi Ministeri.               4.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente          articolo non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  ne'          minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri          interessati provvedono all'attuazione del presente articolo          con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili          a legislazione vigente.».               - Il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio          1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia,  sicurezza          e regolarita' dell'esercizio  delle  ferrovie  e  di  altri          servizi di trasporto) e' pubblicato nel S.O. alla  Gazzetta          Ufficiale 15 novembre 1980, n. 314.               -  Il  decreto  legislativo  15  luglio  2015,  n.  112          (Attuazione  della  direttiva  2012/34/UE  del   Parlamento          europeo  e  del  Consiglio,  del  21  novembre  2012,   che          istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione)          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio  2015,  n.          170.               - Il decreto legislativo del 10  agosto  2007,  n.  162          (Attuazione  delle  direttive   2004/49/CE   e   2004/51/CE          relative alla sicurezza  e  allo  sviluppo  delle  ferrovie          comunitarie)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  8          ottobre 2007, n. 234, S.O.               - Il testo dell'art. 1 della legge 4 dicembre 2017,  n.          172 (Conversione, con modificazioni, del  decreto-legge  16          ottobre 2017,  n.  148,  recante  disposizioni  urgenti  in          materia   finanziaria   e   per   esigenze   indifferibili)          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  5  dicembre  2017,  n.          284, cosi' recita:               «Art. 1. - 1. Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,          recante disposizioni urgenti in materia finanziaria  e  per          esigenze indifferibili,  e'  convertito  in  legge  con  le          modificazioni riportate in allegato alla presente legge.               2. All'art. 162-ter del codice penale e'  aggiunto,  in          fine, il seguente  comma:  "Le  disposizioni  del  presente          articolo  non  si  applicano  nei  casi  di  cui   all'art.          612-bis".               3.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il   giorno          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta          Ufficiale.               - La presente legge, munita del  sigillo  dello  Stato,          sara'  inserita  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a          chiunque spetti di osservarla e  di  farla  osservare  come          legge dello Stato.».               -  Il  decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109          (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza          della rete nazionale delle infrastrutture e dei  trasporti,          gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro  e  le  altre          emergenze)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   28          settembre 2018, n. 226.               - La legge 16 novembre 2018,  n.  130  (Conversione  in          legge, con modificazioni, del  decreto-legge  28  settembre          2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la citta' di          Genova,   la   sicurezza   della   rete   nazionale   delle          infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016          e 2017, il lavoro e le altre emergenze) e' pubblicata nella          Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2018, n. 269, S.O.    |  
|   |                                                             Allegato I 
    INDICATORI COMUNI DI SICUREZZA (COMMON SAFETY INDICATOR - CSI) 
     Gli indicatori comuni di sicurezza (Common  safety  indicators  - CSI) devono essere comunicati ogni anno dall'ANSFISA.     Qualora emergano fatti nuovi o errori, successivamente  all'invio della relazione, l'ANSFISA provvede a  modificare  o  correggere  gli indicatori relativi all'anno in oggetto alla prima occasione utile e, al piu' tardi, nella relazione annuale successiva.     Le definizioni comuni per gli indicatori comuni di sicurezza e le modalita' di calcolo  dell'impatto  economico  degli  incidenti  sono riportate in Appendice al presente allegato.  1. Indicatori relativi a incidenti.     1.1. Numero totale e relativo (per treni-chilometro) di incidenti gravi e suddivisione in base alle seguenti tipologie:       collisione di treno con veicolo ferroviario,       collisione di treno contro  ostacolo  che  ingombra  la  sagoma libera dei binari,       deragliamento di treno,       incidente al passaggio a livello, compresi  gli  incidenti  che coinvolgono pedoni ai passaggi a livello, e un'ulteriore ripartizione per i cinque tipi di passaggio a livello di cui al punto 6.2,       incidente alle persone  che  coinvolge  materiale  rotabile  in movimento, eccetto suicidi e tentati suicidi,       incendio a bordo del materiale rotabile,       altro.     Ogni incidente significativo viene comunicato con riferimento  al tipo di incidente primario anche  nel  caso  in  cui  le  conseguenze dell'incidente  secondario  siano  piu'   gravi   (ad   esempio,   un deragliamento seguito da un incendio).     1.2. Numero totale e relativo (per treno-chilometro)  di  persone gravemente ferite e decedute per tipologia di incidente, suddiviso in base alle seguenti categorie:       passeggero  (anche   in   relazione   al   numero   totale   di passeggeri-chilometri e di passeggeri per treno-chilometro),       dipendente o impresa appaltatrice,       utilizzatore del passaggio a livello,       persona che attraversa indebitamente la sede ferroviaria,       altra persona sul marciapiede,       altra persona che non si trova sul marciapiede.  2. Indicatori relativi alle merci pericolose.     Numero totale e relativo (per treno-chilometro) di incidenti  che coinvolgono il trasporto di merci pericolose per ferrovia,  suddiviso in base alle seguenti categorie:       incidente che  coinvolge  almeno  un  veicolo  ferroviario  che trasporta merci pericolose, come definito in  Appendice  al  presente allegato,       numero di detti incidenti nei quali  vengono  rilasciate  merci pericolose.  3. Indicatori relativi ai suicidi.     Numero totale e relativo  (per  treno-chilometro)  di  suicidi  e tentati suicidi.  4. Indicatori relativi ai precursori di incidenti.     Numero totale e relativo (per treno-chilometro) di precursori  di incidenti  e  suddivisione  in  base  alle  seguenti   tipologie   di precursore:       rotaia rotta,       deformazione del binario e altro disallineamento del binario,       guasto all'apparato di segnalamento laterale,       superamento segnale disposto a via impedita con superamento del punto protetto,       superamento segnale disposto a via impedita  senza  superamento del punto protetto,       ruota rotta su materiale rotabile in servizio,       assile rotto su materiale rotabile in servizio.     Devono essere comunicati tutti i precursori, sia quelli che hanno dato luogo a incidenti, sia quelli senza conseguenze.     (Un precursore che  ha  causato  un  incidente  significativo  e' segnalato  anche  tra  gli  indicatori  relativi  ai  precursori;  un precursore che non ha causato un incidente significativo e' segnalato solo tra gli indicatori relativi ai precursori).  5. Indicatori per il calcolo dell'impatto economico degli incidenti.     Costo totale e relativo (per treno-chilometro) in euro:       numero di decessi e lesioni gravi moltiplicato  per  il  Valore della prevenzione di vittime (VPC, Value of Preventing a Casualty),       costo dei danni all'ambiente,       costo   dei   danni   materiali   al   materiale   rotabile   o all'infrastruttura,       costo dei ritardi conseguenti agli incidenti.     L'ANSFISA   comunica   l'impatto   economico   degli    incidenti significativi.     Il VPC e' il valore attribuito dalla  societa'  alla  prevenzione degli incidenti  mortali  e,  in  quanto  tale,  non  costituisce  un riferimento per il risarcimento delle parti coinvolte in incidenti.  6. Indicatori relativi alla sicurezza tecnica  dell'infrastruttura  e della sua realizzazione.     6.1. Percentuale di binari dotati di sistemi  di  protezione  dei treni (Train protection systems - TPS) in funzione e  percentuale  di treno-chilometri che utilizzano sistemi di  protezione  dei  treni  a bordo, se tali sistemi prevedono:       allarme,       allarme e arresto automatico,       allarme  e  arresto  automatico  e  controllo  discreto   della velocita',       allarme  e  arresto  automatico  e  controllo  continuo   della velocita'.     6.2. Numero di passaggi a  livello  (totale,  per  chilometro  di linea e per chilometro di binari) dei seguenti cinque tipi:       a) passaggio a livello con misure di sicurezza passiva,       b) passaggio a livello con misure di sicurezza attiva:         i) manuale,         ii) automatico con allarme lato utente,         iii) automatico con protezione lato utente,         iv) protetto lato ferrovia. 
                               Appendice   Definizioni comuni per  gli  indicatori  comuni  di  sicurezza  e  le  modalita' di calcolo dell'impatto economico degli incidenti.  1. Indicatori relativi a incidenti.     1.1. «Incidente significativo»: qualsiasi incidente che coinvolge almeno un veicolo ferroviario in movimento e causa almeno un  decesso o un ferito grave, oppure danni significativi  a  materiale,  binari, altri impianti o all'ambiente, oppure un'interruzione prolungata  del traffico, esclusi gli incidenti nelle officine, nei magazzini  e  nei depositi;     1.2. «danno significativo a materiale, binari, altri  impianti  o all'ambiente»: danni quantificabili in 150.000 EUR o piu';     1.3. «interruzione prolungata del traffico»: i servizi ferroviari su una linea principale sono sospesi per sei ore o piu';     1.4. «treno»: uno o piu' veicoli ferroviari  trainati  da  una  o piu' locomotive o automotrici, oppure un'automotrice che  viaggia  da sola, che circolano identificati da un  numero  specifico  o  da  una designazione specifica, da un punto d'origine fissato a un  punto  di destinazione fissato,  inclusa  una  locomotiva  isolata,  ossia  una locomotiva che viaggia da sola;     1.5.  «collisione  di  treno  con   veicolo   ferroviario»:   una collisione frontale, laterale o posteriore fra una parte di un  treno e una parte di un  altro  treno  o  veicolo  ferroviario  oppure  con materiale rotabile di manovra;     1.6. «collisione di treno contro ostacolo che ingombra la  sagoma libera dei binari»: una collisione  fra  una  parte  di  un  treno  e oggetti fissi o temporaneamente presenti sopra o  vicino  al  binario (ad eccezione di quelli che si trovano presso i passaggi a livello se smarriti da un veicolo o da un utilizzatore che attraversa i binari), compresa la collisione con la linea aerea di contatto;     1.7. «deragliamento di treno»: tutti i casi  in  cui  almeno  una ruota di un treno esce dai binari;     1.8. «incidente al passaggio a livello»: qualsiasi  incidente  ai passaggi a livello che coinvolge almeno un veicolo ferroviario e  uno o piu' veicoli che attraversano  i  binari,  altri  utilizzatori  che attraversano  i  binari,  quali  i  pedoni,  oppure   altri   oggetti temporaneamente  presenti  sui  binari  o  nelle  loro  vicinanze  se smarriti da un veicolo o da un utilizzatore durante l'attraversamento dei binari;     1.9. «incidente alle persone che coinvolge materiale rotabile  in movimento»: gli incidenti che coinvolgono una o piu'  persone  urtate da un veicolo ferroviario o da un oggetto che vi e' attaccato  o  che si e' staccato dal veicolo. Sono incluse le persone  che  cadono  dai veicoli ferroviari nonche' le persone che cadono o che  sono  colpite da oggetti mobili quando viaggiano a bordo dei veicoli;     1.10. «incendio a  bordo  del  materiale  rotabile»:  incendio  o esplosione che si verifica in un  veicolo  ferroviario  (compreso  il relativo carico) durante il percorso fra la stazione di partenza e la destinazione, anche durante la sosta nella stazione  di  partenza,  a destinazione  o  nelle  fermate  intermedie,   nonche'   durante   le operazioni di smistamento dei carri;     1.11. «altro (incidente)»: qualsiasi  incidente  diverso  da  una collisione del treno con un veicolo ferroviario,  da  una  collisione del treno contro ostacolo che ingombra la sagoma libera  dei  binari, da un deragliamento  del  treno,  da  un  incidente  al  passaggio  a livello,  da  un  incidente  alle  persone  che  coinvolge  materiale rotabile in  movimento  o  da  un  incendio  a  bordo  del  materiale rotabile;     1.12. «passeggero»: qualsiasi persona, escluso il  personale  del treno, che viaggia  a  mezzo  ferrovia,  compresi  i  passeggeri  che tentano di salire o scendere da un treno in movimento, solo  ai  fini delle statistiche di incidente;     1.13. «dipendente o impresa appaltatrice»: qualsiasi soggetto  la cui attivita' lavorativa sia collegata con una ferrovia e si trovi in servizio  al  momento  dell'incidente,  incluso  il  personale  delle imprese  appaltatrici  e  delle  imprese  appaltatrici  indipendenti, l'equipaggio del treno e  il  personale  che  gestisce  il  materiale rotabile e le infrastrutture;     1.14. «utilizzatore del passaggio a livello»:  chiunque  utilizzi un passaggio a livello per  attraversare  la  linea  ferroviaria  con qualsiasi mezzo di trasporto o a piedi;     1.15. «persona che attraversa indebitamente la sede ferroviaria»: qualsiasi persona presente negli  impianti  ferroviari,  quando  tale presenza e' vietata, ad eccezione dell'utilizzatore  dei  passaggi  a livello;     1.16. «altra persona sul marciapiede»: qualsiasi persona presente sul  marciapiede  che  non  rientra  nelle  categorie   «passeggero», «dipendente o impresa appaltatrice», «utilizzatore  del  passaggio  a livello», «altra persona che non si trova sul marciapiede» o «persona che attraversa indebitamente la sede ferroviaria»;     1.17. «altra persona che non si trova sul marciapiede»: qualsiasi persona che non si trova sul marciapiede  e  che  non  rientra  nelle categorie  «passeggero»,   «dipendente   o   impresa   appaltatrice», «utilizzatore  del  passaggio  a   livello»,   «altra   persona   sul marciapiede»  o  «persona  che  attraversa  indebitamente   la   sede ferroviaria»;     1.18. «decesso (persona deceduta)»:  qualsiasi  persona  deceduta immediatamente o entro trenta giorni a seguito di un incidente.  Sono esclusi i suicidi;     1.19. «lesione  grave  (persona  gravemente  ferita)»:  qualsiasi ferito ricoverato in ospedale per piu' di ventiquattro ore a  seguito di un incidente. Sono esclusi i tentativi di suicidio.  2. Indicatori relativi alle merci pericolose.     2.1. «Incidente riguardante il trasporto  di  merci  pericolose»: qualsiasi incidente che e'  soggetto  a  dichiarazione  a  norma  del RID/ADR, punto 1.8.5;     2.2. «merci pericolose»:  le  sostanze  e  gli  articoli  il  cui trasporto e' vietato a norma del  RID  o  autorizzato  soltanto  alle condizioni ivi prescritte.  3. Indicatori relativi ai suicidi.     3.1.  «Suicidio»:  un  atto  autolesivo  intenzionale   tale   da determinare  il  decesso,  cosi'  come  registrato   e   classificato dall'autorita' nazionale competente;     3.2. «tentato suicidio»:  un  atto  autolesivo  intenzionale  che causa gravi lesioni.  4. Indicatori relativi ai precursori di incidenti.     4.1. «Rotaia rotta»: qualsiasi rotaia  separata  in  due  o  piu' pezzi, oppure qualsiasi rotaia da cui si stacca un pezzo di  metallo, provocando un'apertura di oltre 50 mm di lunghezza e oltre 10  mm  di profondita' sulla superficie di rotolamento;     4.2.  «deformazione  del  binario  o  altro  disallineamento  del binario»: qualsiasi difetto nella continuita'  del  binario  e  nella geometria del binario che richiede  la  chiusura  del  binario  o  la riduzione immediata della velocita' consentita;     4.3. «guasto all'apparato di  segnalamento  laterale»:  qualsiasi guasto tecnico del sistema di segnalamento (dell'infrastruttura o del materiale rotabile)  che  causa  informazioni  di  segnalamento  meno restrittive di quelle richieste;     4.4. «superamento segnale disposto a via impedita con superamento del punto protetto»: i casi in cui una parte del  treno  prosegue  la marcia oltre il movimento autorizzato e supera il punto protetto;     4.5.  «superamento  segnale  disposto  a   via   impedita   senza superamento del punto protetto»: i casi in cui una  parte  del  treno prosegue la marcia oltre il movimento autorizzato ma  senza  superare il punto protetto.     Per «movimento non autorizzato», di cui ai punti 4.4  e  4.5,  si intende il superamento:     4.5.1 di un segnale a terra luminoso o un semaforo a via impedita oppure di un ordine di arrestarsi (STOP), quando non e'  in  funzione un sistema di protezione del treno (Train protection system - TPS),     4.5.2 della fine di un'autorizzazione di movimento connessa  alla sicurezza prevista nel sistema di protezione del treno,     4.5.3 di un punto  comunicato  mediante  autorizzazione  orale  o scritta previsto nei regolamenti,     4.5.4 di pannelli di arresto (sono esclusi i respingenti fissi) o segnali manuali.     E' escluso il caso in cui un veicolo  senza  unita'  di  trazione agganciata o un treno  senza  macchinista  non  rispetta  un  segnale disposto a via impedita. E' escluso il caso  in  cui,  per  qualsiasi ragione, il segnale non e' disposto  a  via  impedita  in  tempo  per consentire al macchinista di arrestare il treno prima del segnale.     L'ANSFISA puo'  notificare  separatamente  i  quattro  indici  di movimento non autorizzato  di  cui  ai  punti  da  4.5.1  a  4.5.4  e trasmette  almeno  un  indicatore  aggregato  contenente  dati  sulle quattro voci.     4.6. «ruota rotta su materiale rotabile in servizio»: una rottura che  interessa  la   ruota,   creando   un   rischio   di   incidente (deragliamento o collisione);     4.7. «assile  rotto  su  materiale  rotabile  in  servizio»:  una rottura che interessa  l'assile,  creando  un  rischio  di  incidente (deragliamento o collisione).  5. Metodologie comuni per il  calcolo  dell'impatto  economico  degli incidenti.     5.1. Il Valore della prevenzione di vittime (Value of  preventing a casualty, VPC) e' composto dai seguenti elementi:       1)   valore   intrinseco   della   sicurezza:   valori    della «disponibilita' a pagare» (Willingness to pay - WTP) basati su  studi delle preferenze dichiarate realizzati negli Stati membri  nei  quali sono applicati;       2) costi economici diretti ed indiretti:  costi  stimati  nello Stato membro, costituiti dalle seguenti voci:         spese mediche e di riabilitazione,         spese  legali  e  processuali,  spese  di  polizia,  indagini private relative agli incidenti, servizi di pronto intervento e costi amministrativi connessi all'assicurazione,         perdite di produzione: valore per  la  societa'  dei  beni  e servizi che la  persona  in  questione  avrebbe  potuto  produrre  se l'incidente non si fosse verificato.     Nel calcolare i costi degli incidenti mortali,  i  decessi  e  le lesioni gravi devono essere considerati  separatamente  (VPC  diversi per decesso e lesione grave).     5.2. Principi comuni per calcolare  il  valore  intrinseco  della sicurezza e i costi economici diretti ovvero indiretti.     Per quanto riguarda il  valore  intrinseco  della  sicurezza,  la determinazione dell'adeguatezza delle stime disponibili si basa sulle considerazioni seguenti:       le stime devono riguardare  un  sistema  di  valutazione  della riduzione del rischio di  mortalita'  nel  settore  dei  trasporti  e seguire un approccio basato sull'elemento «disponibilita'  a  pagare» (Willingness  to  pay  -  WTP)  secondo  i  metodi  delle  preferenze dichiarate,       il  campione  di  intervistati  utilizzato  per  i  valori   e' rappresentativo della popolazione  interessata.  In  particolare,  il campione rispecchia la distribuzione di eta' e di reddito cosi'  come altre pertinenti caratteristiche socio-economiche ovvero demografiche della popolazione,       metodo per ottenere i valori WTP: lo  studio  e'  concepito  in modo  tale  che  le  domande  siano  chiare  e  rilevanti   per   gli intervistati.     I costi economici diretti e indiretti devono essere calcolati  in base ai costi reali sostenuti dalla societa'.     5.3. Definizioni     5.3.1. «Costo dei danni causati all'ambiente»: i costi che devono essere  sostenuti   dalle   imprese   ferroviarie   e   dai   gestori dell'infrastruttura, valutati sulla base della loro  esperienza,  per riportare l'area danneggiata allo  stato  in  cui  si  trovava  prima dell'incidente ferroviario;     5.3.2.  «costo  dei  danni  materiali  al  materiale  rotabile  o all'infrastruttura»: il costo della  fornitura  del  nuovo  materiale rotabile o della nuova infrastruttura con funzionalita'  e  parametri tecnici identici a quelli danneggiati  in  modo  irreparabile,  e  il costo del ripristino del  materiale  rotabile  o  dell'infrastruttura riparabile allo stato originario prima dell'incidente, che le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura devono  stimare  in  base alla propria esperienza, compresi i costi  relativi  al  noleggio  di materiale rotabile a seguito della mancata disponibilita' dei veicoli danneggiati;     5.3.3. «costo dei ritardi a seguito di un incidente»:  il  valore monetario dei ritardi subiti dagli utenti del  trasporto  ferroviario (passeggeri e clienti del comparto merci)  a  seguito  di  incidenti, calcolato in base al modello seguente:       VT = valore monetario del risparmio dei tempi di percorrenza       - Valore del tempo per un passeggero di un treno (per un'ora)       VTP  =  [VT  dei  passeggeri  che  viaggiano  per   lavoro]   * [percentuale media annua dei passeggeri che viaggiano per  lavoro]  + [VT dei passeggeri che non viaggiano per lavoro] * [percentuale media annua dei passeggeri che non viaggiano per lavoro]       VTP e' misurato in euro per passeggero e per ora       «passeggero che viaggia per lavoro»: un passeggero che  viaggia in  relazione  alle  proprie  attivita'  professionali,   esclusi   i pendolari.       - Valore del tempo per un treno merci (per un'ora)       VTF = [VT dei treni merci] * [(tonnellate-km)/(treno-km)]       VTF e' misurato in euro per tonnellata di merci e per ora       Media delle tonnellate di merci trasportate  per  treno  in  un anno = (tonnellate-km)/(treno-km)       CM = costo di 1 minuto di ritardo di un treno       - Treno passeggeri       CMP = K1 * (VTP /60) * [(passeggeri-km)/(treno-km)]       Media  del  numero  di  passeggeri  per  treno  in  un  anno  = (passeggeri-km)/(treno-km)       - Treno merci       CMF = K2* (VTF /60)     I fattori K1 e K2 sono compresi fra il valore del tempo e  quello del ritardo, come stimati negli studi  delle  preferenze  dichiarate, per tenere conto del fatto che la perdita di tempo dovuta ai  ritardi e' percepita in  modo  molto  piu'  negativo  del  normale  tempo  di percorrenza.       - Costo dei ritardi a seguito di un incidente = CMP  *  (minuti di ritardo dei treni passeggeri) + CMF * (minuti di ritardo dei treni merci)       - Ambito di applicazione del modello     Per gli incidenti significativi il costo dei ritardi e' calcolato come segue:       ritardi reali registrati  sulle  linee  ferroviarie  dove  sono avvenuti gli incidenti misurati alla stazione terminale,       ritardi reali o, qualora  cio'  non  fosse  possibile,  ritardi stimati sulle altre linee interessate.  6. Indicatori relativi alla sicurezza tecnica  dell'infrastruttura  e della sua realizzazione.     6.1. «Sistema di protezione del treno» (Train protection system - TPS): un sistema che contribuisce a far  rispettare  i  segnali  e  i limiti di velocita'.     6.2. «Sistemi di bordo»: sistemi che  aiutano  il  macchinista  a osservare il segnalamento lungo la linea e il segnalamento in  cabina di condotta, garantendo in tal modo una protezione dei punti protetti e il rispetto dei limiti di velocita'.     I sistemi di protezione del treno di bordo  sono  descritti  come segue:       a)  allarme,  che   garantisce   un   allarme   automatico   al macchinista;       b) allarme e arresto automatico, che  garantiscono  un  allarme automatico al macchinista e l'arresto automatico al superamento di un segnale disposto a via impedita;       c) allarme e arresto  automatico  e  controllo  discreto  della velocita', che garantiscono una protezione dei punti protetti, in cui «controllo  discreto  della  velocita'»  indica  il  controllo  della velocita'  in  determinati  punti  (limitatori   di   velocita')   in prossimita' di un segnale;       d) allarme e arresto  automatico  e  controllo  continuo  della velocita', che garantiscono la protezione dei  punti  protetti  e  il controllo continuo dei  limiti  di  velocita'  della  linea,  in  cui «controllo continuo della velocita'» significa indicazione continua e rispetto della velocita' massima consentita su tutte le sezioni della linea.     La  tipologia  d)  e'  considerata  un  sistema   di   protezione automatica del treno (Automatic train protection - ATP).     6.3. «Passaggio a livello»: qualsiasi intersezione a livello  tra una strada o un passaggio e una ferrovia,  riconosciuta  dal  gestore dell'infrastruttura e  aperta  a  utenti  pubblici  o  privati.  Sono esclusi i passaggi fra i marciapiedi nelle stazioni e i passaggi  sui binari riservati al personale.     6.4.  «Strada»:  ai  fini  delle  statistiche   sugli   incidenti ferroviari, qualsiasi strada, via o autostrada, pubblica  o  privata, compresi i sentieri e le piste ciclabili.     6.5. «Passaggio»: qualsiasi  percorso,  diverso  da  una  strada, adibito al passaggio di persone, animali, veicoli o macchinari.     6.6. «Passaggio a livello passivo»: un passaggio a livello  privo di qualsiasi forma di sistema di allarme o protezione che  si  attiva quando per l'utente e' pericoloso attraversare il passaggio.     6.7. «Passaggio a livello attivo»: un passaggio a livello in  cui all'arrivo del treno gli utenti sono protetti  o  avvertiti  mediante l'attivazione di dispositivi quando  e'  pericoloso  attraversare  il passaggio.     La protezione mediante l'uso di dispositivi fisici comprende:       barriere complete o semibarriere,       cancelli.     Allarme mediante  l'uso  di  attrezzature  fisse  ai  passaggi  a livello:       dispositivi visibili: luci,       dispositivi sonori: campane, trombe, claxon, ecc.     I passaggi a livello attivi sono classificati come segue:       a) «manuale»: un passaggio a livello in  cui  la  protezione  o l'allarme lato utente sono  attivati  manualmente  da  un  dipendente delle ferrovie;       b) «automatico con allarme lato utente»: un passaggio a livello in cui l'allarme  lato  utente  e'  attivato  dall'approssimarsi  del treno;       c) «automatico con protezione  lato  utente»:  un  passaggio  a livello   in   cui   la   protezione   lato   utente   e'    attivata dall'approssimarsi del treno. Cio' comprende un passaggio  a  livello dotato sia di protezione che di allarme lato utente;       d) «protetto lato ferrovia»: un passaggio a livello in  cui  un segnale o un altro sistema di protezione del treno autorizza un treno a procedere se il passaggio a livello e' completamente protetto  lato utente ed e' libero da ostacoli.  7. Definizioni delle basi di calcolo.     7.1. «Treno-km»: unita' di misura che rappresenta lo  spostamento di un treno su un percorso di un  chilometro.  Se  disponibile  viene utilizzata la distanza effettivamente percorsa; in caso contrario  si utilizza la distanza di rete standard tra il  punto  d'origine  e  il punto di destinazione. Va presa in considerazione  solo  la  distanza sul territorio nazionale del paese dichiarante.     7.2.  «Passeggeri-km»:  unita'  di  misura  che  rappresenta   il trasporto di un solo passeggero per ferrovia su una  distanza  di  un chilometro.  Va  presa  in  considerazione  solo  la   distanza   sul territorio nazionale del paese dichiarante.     7.3. «Km  di  linea»:  la  lunghezza  in  chilometri  della  rete ferroviaria nazionale il cui  ambito  di  applicazione  e'  stabilito all'art. 2. Per le linee  ferroviarie  a  piu'  binari  va  presa  in considerazione solo la distanza fra il punto di origine e il punto di destinazione.     7.4. «Km di binario»:  la  lunghezza  in  chilometri  della  rete ferroviaria nazionale il cui  ambito  di  applicazione  e'  stabilito all'art. 2. Va preso in considerazione  ogni  binario  di  una  linea ferroviaria a piu' binari.     |  
|   |                                                            Allegato II 
                    NOTIFICA DELLE NORME NAZIONALI                             DI SICUREZZA 
     Le norme nazionali di sicurezza notificate a norma  dell'art.  7, comma 1, lettera a), comprendono:       1. norme relative agli obiettivi e ai metodi  di  sicurezza  in vigore a livello nazionale;       2. norme relative ai requisiti dei sistemi  di  gestione  e  di certificazione della sicurezza delle imprese ferroviarie;       3. norme comuni di esercizio della rete ferroviaria non  ancora oggetto di  una  STI,  comprese  le  norme  relative  ai  sistemi  di segnalamento e di gestione del traffico;       4. norme che fissano i requisiti relativi a norme di  esercizio interne  supplementari  (norme  dell'impresa)   che   devono   essere stabilite   dai   gestori   dell'infrastruttura   e   dalle   imprese ferroviarie;       5. norme relative ai requisiti del personale addetto a  compiti di sicurezza essenziali, tra  cui  criteri  di  selezione,  idoneita' sotto il profilo medico e formazione e  certificazione,  purche'  non siano ancora oggetto di una STI;       6. norme relative alle indagini su incidenti e inconvenienti.     |  
|   |                                                           Allegato III   Requisiti e criteri di valutazione per le organizzazioni che chiedono  un  certificato  ECM  o  un  certificato  relativo  a  funzioni  di  manutenzione  esternalizzate  da  un  soggetto  responsabile  della  manutenzione. 
     La direzione dell'organizzazione e' documentata in tutti  i  suoi elementi rilevanti e  descrivere,  in  particolare,  la  ripartizione delle  responsabilita'   in   seno   all'organizzazione   e   con   i subappaltatori. Indica come il controllo sia garantito da parte della direzione a diversi livelli, come sono coinvolti  il  personale  e  i rispettivi rappresentanti a  tutti  i  livelli  e  in  che  modo  sia garantito il miglioramento costante.     I seguenti requisiti di base si applicano alle  quattro  funzioni di un soggetto  responsabile  della  manutenzione  (ECM)  che  devono essere coperte dall'organizzazione  stessa  o  mediante  disposizioni contrattuali:       1. Leadership:  impegno  allo  sviluppo  e  all'attuazione  del sistema   di   manutenzione   dell'organizzazione   e   al   continuo miglioramento della sua efficacia;       2. Valutazione del rischio: un'impostazione strutturata  intesa a valutare i rischi associati alla manutenzione di  veicoli,  inclusi quelli  derivanti  direttamente  dai  processi  operativi   e   dalle attivita' di altre organizzazioni o persone, nonche'  ad  individuare le appropriate misure di controllo del rischio;       3. Monitoraggio: un'impostazione strutturata intesa a garantire che siano  state  adottate  misure  di  controllo  del  rischio,  che funzionino  correttamente  e  che  consentano  di   raggiungere   gli obiettivi dell'organizzazione;       4. Miglioramento continuo: un'impostazione  strutturata  intesa ad  analizzare  le   informazioni   raccolte   attraverso   periodico monitoraggio, audit o altre  fonti  pertinenti,  e  ad  utilizzare  i risultati per acquisire conoscenze e  adottare  misure  preventive  o correttive al fine di mantenere o migliorare il livello di sicurezza;       5. Struttura  e  responsabilita':  un'impostazione  strutturata intesa a definire le responsabilita' di individui e gruppi di esperti per garantire la realizzazione degli obiettivi dell'organizzazione in materia di sicurezza;       6.  Gestione  della  competenza:  un'impostazione   strutturata intesa a garantire che i dipendenti abbiano le competenze  necessarie per conseguire gli  obiettivi  dell'organizzazione  in  modo  sicuro, efficiente ed efficace in tutte le circostanze;       7. Informazioni: un'impostazione strutturata intesa a garantire che le informazioni importanti siano a disposizione di quanti  devono esprimere  giudizi  e  prendere   decisioni   a   tutti   i   livelli dell'organizzazione e garantire la completezza e l'adeguatezza  delle informazioni;       8.  Documentazione:  un'impostazione   strutturata   intesa   a garantire la tracciabilita' di tutte le informazioni pertinenti;       9.   Attivita'   di   imprese   appaltatrici:   un'impostazione strutturata intesa a garantire che le attivita'  date  in  subappalto siano gestite in  modo  appropriato  allo  scopo  di  conseguire  gli obiettivi dell'organizzazione e che tutte le competenze e i requisiti siano coperti;       10.  Attivita'  di  manutenzione:  un'impostazione  strutturata intesa a garantire:         che tutte le attivita' di  manutenzione  che  attengono  alla sicurezza e i componenti critici per la sicurezza siano  identificati e gestiti in modo corretto e che tutte  le  necessarie  modifiche  di tali attivita' di manutenzione che  attengono  alla  sicurezza  siano identificate,  adeguatamente  gestite  sulla   base   dell'esperienza maturata e dell'applicazione dei metodi comuni di  sicurezza  per  la valutazione dei rischi in conformita' dell'art. 6, comma  1,  lettera a), della direttiva (UE) 2016/798, nonche' adeguatamente documentate;         la    conformita'     ai     requisiti     essenziali     per l'interoperabilita';         la realizzazione e il controllo di impianti,  attrezzature  e strumenti specificamente sviluppati e  necessari  per  effettuare  la manutenzione;         l'analisi della documentazione iniziale relativa  al  veicolo per sviluppare il primo  dossier  di  manutenzione  e  garantirne  la corretta  esecuzione   attraverso   l'elaborazione   di   ordini   di manutenzione;         che i componenti (incluse le parti di ricambio) e i materiali siano utilizzati come specificato  negli  ordini  di  manutenzione  e nella documentazione del fornitore;  che  essi  siano  immagazzinati, movimentati e trasportati in maniera adeguata come specificato  negli ordini di manutenzione e nella documentazione del fornitore  e  siano conformi alle pertinenti norme nazionali e internazionali nonche'  ai requisiti dei relativi ordini di manutenzione;         che impianti, attrezzature e  strumenti  adeguati  ed  idonei siano determinati,  identificati,  forniti,  registrati  e  tenuti  a disposizione per consentire di effettuare i servizi  di  manutenzione secondo gli ordini di manutenzione e le altre specifiche applicabili, garantendo  lo   svolgimento   in   sicurezza   della   manutenzione, l'ergonomia e la protezione della salute;         che l'organizzazione disponga di processi per  garantire  che le sue apparecchiature di misurazione nonche' tutti gli impianti,  le attrezzature e gli strumenti siano correttamente utilizzati,  tarati, conservati e  mantenuti  correttamente  in  conformita'  ai  processi documentati.       11. Attivita' di controllo: un'impostazione strutturata  intesa a garantire:         che  i  veicoli   siano   rimossi   dall'esercizio   per   la manutenzione programmata, su condizione o correttiva a tempo  debito, oppure  ogniqualvolta  vengono  riscontrati  dei  difetti   o   altre necessita';         le necessarie misure di controllo della qualita';         che i compiti di manutenzione siano eseguiti  in  conformita' agli ordini di manutenzione e sia pubblicato l'avviso di  ritorno  in esercizio che comprende eventuali restrizioni d'uso;         che eventuali casi di non conformita'  nell'applicazione  del sistema di gestione che possano comportare incidenti,  inconvenienti, «quasi  incidenti»  o  altri  eventi  pericolosi  siano   comunicati, investigati e analizzati e che siano adottate  le  necessarie  misure preventive in conformita' del  metodo  comune  di  sicurezza  per  il monitoraggio di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), della  direttiva (UE) 2016/798;         audit interni frequenti e processo di  monitoraggio  conforme al metodo comune di sicurezza per il monitoraggio di cui all'art.  6, comma 1, lettera c) della direttiva (UE) 2016/798.     |  
|   |                                 Art. 2 
                        Ambito di applicazione 
   1. Il presente decreto si applica all'intero  sistema  ferroviario, che e' suddiviso in sottosistemi di natura strutturale e funzionale e riguarda i requisiti di sicurezza  del  sistema  nel  suo  complesso, compresa la  gestione  sicura  dell'infrastruttura  e  del  traffico, nonche'    l'interazione    fra    imprese    ferroviarie,    gestori dell'infrastruttura e altri soggetti nel sistema ferroviario.   2.  Restano  ferme   le   specifiche   competenze   del   Ministero dell'interno  in  materia  di  soccorso  pubblico,   difesa   civile, prevenzione incendi e altre attivita' assegnate  al  Corpo  nazionale dei vigili del  fuoco,  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti in materia di norme tecniche costruttive delle opere civili ed i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, con particolare riferimento  alle  condizioni all'interno delle aree di cantiere.   3. Il presente decreto non si applica:     a) alle metropolitane;     b)  ai  tram  e  ai  veicoli  leggeri  su  rotaia,  nonche'  alle infrastrutture utilizzate soltanto da tali veicoli;     c) alle infrastrutture ferroviarie private, ivi compresi i binari di  raccordo  privati,  utilizzate  per  fini  non  commerciali   dal proprietario o da un operatore per le loro  rispettive  attivita'  di trasporto merci o per il trasporto di  persone,  nonche'  ai  veicoli utilizzati esclusivamente su tali infrastrutture;     d) alle  infrastrutture  per  il  trasporto  leggero  su  rotaia, utilizzate occasionalmente da  veicoli  ferroviari  nelle  condizioni operative  del  sistema  di  trasporto  leggero  su  rotaia,  ove  e' necessario  il  transito  di  quei  veicoli  soltanto   a   fini   di connettivita';     e) ai veicoli utilizzati principalmente sulle infrastrutture  per il trasporto leggero su rotaia, ma attrezzati con  alcuni  componenti ferroviari necessari per consentire il transito a tali veicoli su una sezione confinata e limitata di infrastruttura ferroviaria soltanto a fini di connettivita'.   4. Le reti ferroviarie isolate dal punto di  vista  funzionale  dal resto del sistema ferroviario sono  quelle  concesse  dallo  Stato  e quelle per le quali sono attribuite alle  regioni  le  funzioni  e  i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi  del  decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, adibite  a  servizi  ferroviari locali  ordinariamente  espletati  con  distanziamento  regolato   da segnali, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture  e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, sono da considerarsi isolate le reti che non figurano nell'Allegato A di  cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana n. 216 del 15 settembre 2016. A tali reti e ai soggetti  che  operano su di esse, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli  7, 9, 10 e 11. Le modalita' applicative degli articoli 6,  8,  13  e  17 sono disciplinate dall'ANSFISA, ai sensi dell'articolo 16,  comma  2, lettera bb). Sulle reti in cui esiste un solo soggetto integrato  che gestisce l'infrastruttura ed effettua il  servizio  di  trasporto  in esclusiva sulla propria rete, i compiti e le responsabilita'  che  il presente decreto attribuisce ai gestori  dell'infrastruttura  e  alle imprese ferroviarie  sono  da  considerarsi  attribuiti  al  soggetto integrato esercente. Le disposizioni di cui al  presente  comma  sono applicabili  nelle  regioni  a  statuto  speciale  e  nelle  Province autonome di  Trento  e  Bolzano  compatibilmente  con  le  norme  dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.   5. Per le infrastrutture ferroviarie di cui  alla  legge  9  agosto 2017, n. 128, nonche' per i veicoli utilizzati esclusivamente su tali infrastrutture, non trovano applicazione le disposizioni di cui  agli articoli  7,  9,  10   e   11.   L'ANSFISA,   tenendo   conto   delle caratteristiche  delle  ferrovie  turistiche  in  base  alla   tratta ferroviaria, ai rotabili  e  al  servizio  di  trasporto,  indica  le modalita' applicative delle prescrizioni di cui agli articoli  6,  8, 13 e 17.  
           Note all'art. 2:               - Il decreto  legislativo  19  novembre  1997,  n.  422          (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di  funzioni          e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a  norma          dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10  dicembre  1997,  n.          287.               - Il testo dell'allegato A  del  decreto  del  Ministro          delle infrastrutture e  dei  trasporti  5  agosto  2016  e'          pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre          2016.               - La legge 9 agosto  2017,  n.  128  (Disposizioni  per          l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il  reimpiego          di linee in disuso o in corso  di  dismissione  situate  in          aree di particolare pregio naturalistico o archeologico) e'          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2017, n. 196.   |  
|   |                                 Art. 3 
                              Definizioni 
   1. Ai soli fini dell'applicazione del presente decreto  si  intende per:     a) «sistema ferroviario»: gli elementi della rete ferroviaria e i veicoli   elencati   all'Allegato   I   del    decreto    legislativo Interoperabilita'  ferroviaria,  facenti  parte  di  tutte  le   reti ferroviarie sul territorio nazionale o che operano su di esse;     b) «gestore dell'infrastruttura»: il soggetto definito  ai  sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera  b),  del  decreto  legislativo  15 luglio 2015, n. 112, recante recepimento della  direttiva  2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;     c)  «impresa  ferroviaria»:  il  soggetto   definito   ai   sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.  112 del 2015  e  qualsiasi  altra  impresa  pubblica  o  privata  la  cui attivita' consiste nella prestazione di servizi di trasporto di merci ovvero passeggeri per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente  la trazione, incluse le imprese che forniscono solo la trazione;     d) «Specifica tecnica  di  interoperabilita'  -  STI»  (Technical specification  for  interoperability  -  TSI):  una  regola   tecnica adottata ai sensi della direttiva (UE) 2016/797,  avente  ad  oggetto ciascun sottosistema o  parte  di  un  sottosistema,  allo  scopo  di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione europea;     e) «obiettivi comuni  di  sicurezza»  (Common  safety  target  di seguito - CST): i livelli  minimi  di  sicurezza  che  devono  almeno essere raggiunti dal sistema nel suo insieme e, ove possibile,  dalle diverse parti del sistema ferroviario;     f) «metodi comuni di sicurezza» (Common safety method di  seguito - CSM): i  metodi  che  descrivono  la  valutazione  dei  livelli  di sicurezza, il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  sicurezza  e  la conformita' con altri requisiti in materia di sicurezza;     g) «Agenzia nazionale per la sicurezza  delle  ferrovie  e  delle infrastrutture  stradali  e  autostradali»   (ANSFISA):   l'organismo nazionale, istituito dal decreto-legge 28  settembre  2018,  n.  109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130, operante  come  autorita'  nazionale  preposta  alla  sicurezza   con riferimento ai compiti previsti dal presente decreto  riguardanti  la sicurezza ferroviaria e che sostituisce l'Agenzia  nazionale  per  la sicurezza delle ferrovie (ANSF), quale precedente organismo nazionale istituito  come  autorita'  nazionale  preposta  alla  sicurezza  dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;     h) «norme nazionali»: tutte le  norme  e  le  altre  disposizioni vincolanti,  emanate  dalle  competenti  Autorita',  che   contengono requisiti in materia di sicurezza  ferroviaria  o  requisiti  tecnici diversi  da  quelli  stabiliti  dalle  norme  dell'Unione  europea  o internazionali, e che sono applicabili alle imprese  ferroviarie,  ai gestori dell'infrastruttura o a terzi;     i) «sistema di gestione  della  sicurezza»:  l'organizzazione,  i provvedimenti  e  le  procedure  messi  in   atto   da   un   gestore dell'infrastruttura o da un'impresa  ferroviaria  per  assicurare  la gestione sicura delle proprie operazioni;     l)     «investigatore     incaricato»:      persona      preposta all'organizzazione, allo svolgimento e al controllo di un'indagine;     m)  «incidente»:  un  evento  improvviso   indesiderato   o   non intenzionale oppure una specifica catena di siffatti  eventi,  avente conseguenze  dannose;  gli  incidenti  si  dividono  nelle   seguenti categorie:  collisioni,  deragliamenti,  incidenti  ai   passaggi   a livello, incidenti a persone in cui e' coinvolto  materiale  rotabile in movimento, incendi e altro;     n)  «incidente  grave»:  qualsiasi   collisione   ferroviaria   o deragliamento di treni che causa  la  morte  di  almeno  una  persona oppure il ferimento grave di cinque o piu' persone oppure seri  danni al materiale rotabile,  all'infrastruttura  o  all'ambiente,  nonche' qualsiasi  altro  incidente  con  le  stesse  conseguenze  avente  un evidente impatto sulla regolamentazione della sicurezza ferroviaria o sulla gestione della stessa; per «seri danni» si intendono i danni il cui costo totale puo' essere  stimato  immediatamente  dall'organismo investigativo in almeno 2 milioni di euro;     o) «inconveniente»: qualsiasi evento diverso da un incidente o da un   incidente   grave,   avente   un'incidenza    sulla    sicurezza dell'esercizio ferroviario;     p) «indagine»: una  procedura  finalizzata  alla  prevenzione  di incidenti ed inconvenienti che comprende la raccolta e  l'analisi  di informazioni,  la   formulazione   di   conclusioni,   tra   cui   la determinazione delle  cause  e,  se  del  caso,  la  formulazione  di raccomandazioni in materia di sicurezza;     q) «cause»: ogni azione, omissione, evento  o  condizione  oppure una  combinazione  di  questi  elementi,  il  cui  risultato  sia  un incidente o un inconveniente;     r)  «trasporto  leggero  su  rotaia»:  un  sistema  di  trasporto ferroviario  urbano  ovvero  suburbano  con   una   resistenza   alla collisione di C-III o C-IV (conformemente alla norma EN 15227:2011) e una resistenza massima del veicolo di 800 kN (sforzo longitudinale di compressione nella zona di accoppiamento);  i  sistemi  di  trasporto leggero  su  rotaia  possono  disporre  di  un  tracciato  proprio  o condividerlo con il traffico stradale ed in generale  non  effettuano scambi di veicoli con traffico merci o passeggeri di lunga distanza;     s) «organismo di valutazione della conformita'»: un organismo che e' stato notificato o designato  dallo  Stato  membro  ai  sensi  del decreto legislativo Interoperabilita' ferroviaria quale  responsabile delle attivita' di valutazione della conformita' rispettivamente alle norme dell'Unione europea o alle norme nazionali, fra  cui  taratura, prove, certificazione e ispezione;     t) «componenti di interoperabilita'»: quelli definiti nel decreto legislativo Interoperabilita' ferroviaria;     u) «detentore»:  persona  fisica  o  giuridica  che,  essendo  il proprietario del veicolo o  avendo  il  diritto  ad  utilizzarlo,  lo sfrutta in quanto mezzo di trasporto ed e' registrato come  tale  nel registro dei veicoli di cui  all'articolo  47  della  direttiva  (UE) 2016/797;     v) «soggetto responsabile della manutenzione» (Entity  in  charge of maintenance - ECM): soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo, registrato in quanto tale nel registro dei  veicoli  di  cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797;     z) «veicolo»: veicolo ferroviario idoneo a  circolare  con  ruote sulle linee ferroviarie, con o senza trazione; un veicolo si  compone di uno o piu' sottosistemi strutturali e funzionali;     aa) «fabbricante»:  qualsiasi  persona  fisica  o  giuridica  che fabbrica un prodotto nella forma di componenti di  interoperabilita', sottosistemi o veicoli, oppure lo fa progettare  o  fabbricare  e  lo commercializza con il proprio nome o marchio;     bb) «speditore»: impresa che spedisce le merci per proprio  conto o per conto terzi;     cc) «consegnatario»: qualsiasi persona  fisica  o  giuridica  che riceve i beni ai sensi di un contratto di trasporto; se  l'operazione di  trasporto  ha  luogo  senza  un  contratto   di   trasporto,   il consegnatario e' la persona fisica o giuridica che prende in consegna le merci all'arrivo;     dd) «caricatore»: impresa che  carica  merci  imballate,  piccoli contenitori o cisterne mobili in o su un carro o un contenitore o che carica su un carro un contenitore, un contenitore  per  il  trasporto alla  rinfusa,  un  contenitore  per  gas  a  elementi  multipli,  un contenitore-cisterna o una cisterna mobile;     ee)  «scaricatore»:  impresa  che  rimuove  un  contenitore,   un contenitore per il trasporto alla rinfusa, un contenitore per  gas  a elementi multipli, un contenitore-cisterna o una cisterna  mobile  da un carro, oppure  qualsiasi  impresa  che  scarica  merci  imballate, piccoli contenitori o cisterne mobili da un carro o  da  contenitore, oppure  qualsiasi  impresa  che  scarica  merci   da   una   cisterna (carro-cisterna, cisterna amovibile, cisterna  mobile  o  contenitore cisterna) o da un carrobatteria o un contenitore per gas  a  elementi multipli  o  da  un  carro,  un  grande  contenitore  o  un   piccolo contenitore per il trasporto alla rinfusa o  un  contenitore  per  il trasporto alla rinfusa;     ff) «riempitore»: impresa che  riempie  con  merci  una  cisterna (inclusi un carro-cisterna, un  carro  con  cisterne  amovibili,  una cisterna mobile o  un  contenitore-cisterna),  un  carro,  un  grande contenitore o un piccolo contenitore per il trasporto  alla  rinfusa, oppure  un  carro-batteria  o  un  contenitore  per  gas  a  elementi multipli;     gg) «svuotatore»: impresa  che  rimuove  merci  da  una  cisterna (inclusi un carro-cisterna, un  carro  con  cisterne  amovibili,  una cisterna mobile o  un  contenitore-cisterna),  un  carro,  un  grande contenitore o un piccolo contenitore per il trasporto  alla  rinfusa, oppure da un carro-batteria o  un  contenitore  per  gas  a  elementi multipli;     hh)  «trasportatore»:  impresa  che  effettua  un'operazione   di trasporto, con o senza contratto di trasporto;     ii) «ente appaltante»: ente, pubblico o privato,  che  ordina  la progettazione ovvero la costruzione, il rinnovo o la ristrutturazione di un sottosistema;     ll)  «tipo  di  attivita'»:  la  tipologia  di  servizio  svolto, inerente il trasporto  di  passeggeri,  inclusi  i  servizi  ad  alta velocita', il trasporto di  merci,  incluso  il  trasporto  di  merci pericolose, e i servizi di sola manovra;     mm) «portata dell'attivita'»: il  rilievo  dell'attivita'  svolta caratterizzato dal numero di passeggeri ovvero volume delle  merci  e dalla dimensione stimata di  un'impresa  ferroviaria  in  termini  di numero di dipendenti occupati nel settore ferroviario  (vale  a  dire una micro, piccola, media o grande impresa);     nn) «area di esercizio»: la rete o le reti all'interno di  uno  o piu' Stati membri nel cui ambito un'impresa ferroviaria intende  fare esercizio;     oo)  «decreto  legislativo  Interoperabilita'  ferroviaria»:   il decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2016/797  del Parlamento europeo e del  Consiglio  dell'11  maggio  2016,  relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione europea;     pp) «Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (European  union agency for railways - ERA)»: l'organismo di cui al  regolamento  (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016;     qq) «binari di raccordo privati»: binari ferroviari che collegano una infrastruttura  ferroviaria  privata  con  la  rete  del  sistema ferroviario fino alla barriera tecnica atta ad evitare l'interferenza tra i movimenti effettuati all'interno del raccordo  e  quelli  sulla rete  ferroviaria  stessa;  sui  binari  di  detto  raccordo  vengono effettuate  movimentazioni  di  veicoli  unicamente  per  gli   scopi indicati all'articolo 2, comma 3, lettera c);     rr) «Organismo  indipendente  ferroviario  (OIF)»:  organismo  di terza parte riconosciuto dall'ANSFISA per lo svolgimento  di  compiti afferenti  alla  sicurezza  ferroviaria,  quali  l'effettuazione   di valutazioni di conformita' e di processo, qualifiche  di  laboratori, esecuzione di prove, nei relativi processi autorizzativi  sulla  base di norme nazionali non  soggette  a  notifica,  anche  attraverso  la stipula  di  specifici  accordi  con  l'Ente   unico   nazionale   di accreditamento di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio  2009,  n. 99;     ss) «disposizioni e  prescrizioni  di  esercizio»:  provvedimenti emanati  dalle  imprese  ferroviarie  e  dai  gestori  infrastruttura nell'ambito delle  competenze  previste  dai  rispettivi  sistemi  di gestione  della  sicurezza  e  conformi  alle  norme  nazionali,  per disciplinare i processi interni e l'operativita'  del  personale;  le disposizioni di esercizio hanno carattere di generalita',  mentre  le prescrizioni  di  esercizio   riguardano   fattispecie   particolari, riferibili a casi specifici.     tt) «Organismo investigativo  nazionale  (National  investigating body - NIB)»: l'Organismo investigativo nazionale,  istituito  presso il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ai  sensi  del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.  
           Note all'art. 3:               - Il testo dell'art. 3, comma 1, lettere a) e  b),  del          decreto legislativo 15 luglio 2015, n.  112,  citato  nelle          note alle premesse, cosi' recita:               «Art. 3  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente          decreto si intende per:                 a) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica  o          privata  titolare  di  una  licenza,   la   cui   attivita'          principale consiste nella prestazione  di  servizi  per  il          trasporto sia di merci sia di persone per  ferrovia  e  che          garantisce obbligatoriamente  la  trazione;  sono  comprese          anche le imprese che forniscono solo la trazione;                 b) gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo o          impresa responsabili dell'esercizio, della  manutenzione  e          del rinnovo dell'infrastruttura  ferroviaria  di  una  rete          nonche' della partecipazione al suo sviluppo come stabilito          dallo Stato nell'ambito della sua politica  generale  sullo          sviluppo e sul finanziamento dell'infrastruttura;                 Omissis».               - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)          2016/797, si veda nelle note alle premesse.               - Per i  riferimenti  normativi  del  decreto-legge  28          settembre 2018, n. 109 si veda nelle note alle premesse.               - Per i riferimenti normativi della legge  16  novembre          2018, n. 130, si veda nelle note alle premesse.               - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo          10 agosto 2007, n. 162 si veda nelle note alle premesse.               - Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (UE)          2016/796 si veda nelle note alle premesse.               - Per il testo dell'art. 4 della legge 23 luglio  2009,          n. 99 si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 4 
       Ruolo dei soggetti del sistema ferroviario nello sviluppo              e miglioramento della sicurezza ferroviaria 
   1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  l'ANSFISA, nell'ambito delle rispettive competenze:     a) garantiscono il generale mantenimento e,  ove  ragionevolmente praticabile, il costante miglioramento della  sicurezza  ferroviaria, tenendo conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione europea e delle norme internazionali, del progresso tecnico e scientifico e dando  la priorita' alla prevenzione degli incidenti;     b)  provvedono  affinche'  l'applicazione  della   normativa   di riferimento avvenga in maniera  trasparente  e  non  discriminatoria, incoraggiando lo sviluppo di  un  sistema  di  trasporto  ferroviario europeo unico.   2. L'ANSFISA provvede:     a)  affinche'  le  disposizioni  relative  allo  sviluppo  e   al miglioramento della sicurezza ferroviaria tengano conto dell'esigenza di un approccio sistemico;     b) affinche' la  responsabilita'  del  funzionamento  sicuro  del sistema ferroviario e del  controllo  dei  rischi  che  ne  derivano, incomba sui gestori dell'infrastruttura e sulle imprese  ferroviarie, ciascuno per la propria parte di sistema, inducendoli a:       1) mettere in  atto  le  necessarie  misure  di  controllo  del rischio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a),  della  direttiva (UE) 2016/798, ove appropriato cooperando con i soggetti coinvolti;       2) applicare le norme dell'Unione europea e le norme nazionali;       3) istituire sistemi  di  gestione  della  sicurezza  ai  sensi dell'articolo 8;     c)  affinche'  ciascun  gestore  dell'infrastruttura  e  ciascuna impresa ferroviaria siano responsabili della propria parte di sistema e del relativo funzionamento in sicurezza, compresa la  fornitura  di materiali e l'appalto di servizi, nei confronti di  utenti,  clienti, lavoratori interessati e altri soggetti ai sensi del successivo comma 4, fatta salva la responsabilita' civile ai sensi delle  disposizioni giuridiche nazionali;     d) a elaborare e pubblicare  sul  proprio  sito  istituzionale  i piani annuali di sicurezza che stabiliscono  le  misure  al  fine  di conseguire gli obiettivi comuni di sicurezza (CST), indicando inoltre le aree di miglioramento in materia di sicurezza  ferroviaria  che  i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie  sono  tenuti  a conseguire;     e)  a  supportare  l'ERA  nelle  sue  attivita'  di  monitoraggio dell'evoluzione della sicurezza  ferroviaria  a  livello  dell'Unione europea.   3. Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura, ciascuno per la propria parte di sistema, sono responsabili del  funzionamento sicuro del sistema ferroviario e del  controllo  dei  rischi  che  ne derivano, compresa la fornitura di materiale e l'appalto  di  servizi nei confronti di utenti, clienti, lavoratori interessati e terzi, e a tale fine:     a) mettono in atto le necessarie misure di controllo del  rischio di cui all'articolo 6, comma 1,  lettera  a),  della  direttiva  (UE) 2016/798, ove appropriato cooperando reciprocamente e con  gli  altri soggetti coinvolti;     b) tengono conto, nei loro sistemi di gestione  della  sicurezza, dei rischi associati alle attivita' di altri soggetti e di terzi;     c) obbligano per contratto, ove necessario, gli altri soggetti di cui al comma 4, che hanno un  potenziale  impatto  sul  funzionamento sicuro del sistema ferroviario, a mettere in atto misure di controllo del rischio;     d) provvedono affinche' le proprie imprese  appaltatrici  attuino misure di controllo del rischio  attraverso  l'applicazione  dei  CSM relativi ai  processi  di  monitoraggio,  definiti  nel  CSM  per  il monitoraggio di cui  all'articolo  6,  comma  1,  lettera  c),  della direttiva (UE) 2016/798, ed affinche' cio' sia stabilito  in  accordi contrattuali da fornire su richiesta dell'ERA o dell'ANSFISA;     e) emettono prescrizioni e disposizioni di  esercizio  necessarie ai fini di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 16.   4. Fatte salve le responsabilita' delle imprese ferroviarie  e  dei gestori  dell'infrastruttura  di  cui  al   comma   3,   i   soggetti responsabili della manutenzione (ECM) e tutti gli altri  soggetti  la cui azione ha un potenziale  impatto  sul  funzionamento  sicuro  del sistema ferroviario, tra cui fabbricanti,  fornitori  di  servizi  di manutenzione,  detentori,  fornitori  di  servizi,  enti  appaltanti, trasportatori,  speditori,  consegnatari,  caricatori,   scaricatori, riempitori e svuotatori:     a) mettono in atto le necessarie misure di controllo del rischio, ove appropriato cooperando con altri soggetti;     b) assicurano che i sottosistemi, gli accessori, i materiali,  le attrezzature e i servizi da loro forniti siano conformi ai  requisiti e alle condizioni di  impiego  richiesti,  affinche'  possano  essere utilizzati in modo sicuro  dall'impresa  ferroviaria  e  dal  gestore dell'infrastruttura interessati.   5.  Le  imprese  ferroviarie,  i  gestori   dell'infrastruttura   e qualsiasi soggetto di cui al comma 4 che individui o sia informato di un rischio di sicurezza  dovuto  a  difetti,  non  conformita'  nella costruzione  o  funzionamento  difettoso  di  attrezzature  tecniche, incluse  quelle  dei  sottosistemi  strutturali,  nei  limiti   delle rispettive competenze:     a) adottano le misure correttive necessarie  per  far  fronte  al rischio di sicurezza individuato;     b) segnalano  tali  rischi  alle  pertinenti  parti  interessate, nonche' all'ANSFISA  e  all'Organismo  investigativo  nazionale,  per consentire  loro  di  adottare   le   necessarie   ulteriori   misure correttive, in  modo  da  garantire  costantemente  il  funzionamento sicuro del sistema ferroviario. Lo  scambio  di  informazioni  tra  i soggetti interessati, e' attuato attraverso lo strumento  informatico messo a disposizione  dall'ERA  a  tale  scopo,  quando  disponibile, oppure attraverso  opportuni  protocolli  di  relazione  tra  i  vari soggetti interessati, stabiliti nei contratti o accordi tra le parti.   6. Nel caso di  scambio  di  veicoli  tra  imprese  ferroviarie,  i soggetti interessati condividono tutte le informazioni pertinenti per lo svolgimento sicuro dell'esercizio, compresi, almeno, la situazione e  la  storia  del  veicolo  interessato,  elementi  dei  dossier  di manutenzione ai fini della tracciabilita',  la  tracciabilita'  delle operazioni di carico  e  le  lettere  di  vettura.  I  protocolli  di relazione  per  lo  scambio  di  informazioni  tra  i  vari  soggetti interessati sono stabiliti nei contratti o accordi tra le parti.  
           Note all'art. 4:               - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)          2016/798 si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 5 
                    Indicatori comuni di sicurezza 
   1.  Per  facilitare  la  valutazione  della   realizzazione   degli obiettivi comuni di sicurezza (Common safety target -  CST),  di  cui all'articolo  7  della  direttiva  (UE)  2016/798,  e  consentire  il monitoraggio dell'evoluzione generale della sicurezza ferroviaria, il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   acquisisce   le informazioni sugli indicatori  comuni  di  sicurezza  (Common  safety indicator -  CSI)  indicati  nell'allegato  I  al  presente  decreto, mediante le relazioni di cui all'articolo 19.  
           Note all'art. 5:               - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)          2016/798 si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 6 
                      Metodi comuni di sicurezza                    e obiettivi comuni di sicurezza 
   1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  l'ANSFISA  e le altre autorita' nazionali eventualmente interessate  apportano  le necessarie modifiche alle norme nazionali di  rispettiva  competenza, nel rispetto dei metodi comuni di sicurezza (CSM) e  delle  modifiche agli  stessi  anche  per  attuare  almeno  gli  obiettivi  comuni  di sicurezza  (CST)  ed  ogni  CST  riveduto,  secondo  i  calendari  di attuazione ad essi acclusi. Tali  modifiche  sono  considerate  nella predisposizione e nell'aggiornamento dei piani annuali  di  sicurezza di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d).   2. L'ANSFISA notifica alla Commissione europea le norme di  cui  al comma 1, ai sensi dell'articolo 7.     |  
|   |                                 Art. 7 
                Norme nazionali in materia di sicurezza 
   1. Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita l'ANSFISA per quanto di  competenza,  riesamina,  anche  ai  fini  di quanto previsto dall'articolo 19,  comma  2,  lettera  b),  le  norme nazionali gia' notificate entro il 15  giugno  2016  ai  sensi  della direttiva  2004/49/CE   e,   con   apposito   provvedimento,   indica conseguentemente le norme nazionali, diverse da  quelle  emanate  con regolamento  governativo  o  atto  legislativo,  che  continuano   ad applicarsi qualora:     a) rientrano in una delle tipologie di cui all'allegato II;     b) sono conformi al  diritto  dell'Unione  europea,  compresi  in particolare le STI, i CST e i CSM;     c)  non  danno  luogo  a  discriminazione  arbitraria  o  a   una dissimulata restrizione delle operazioni di trasporto ferroviario tra Stati membri.   2. In esito al riesame di  cui  al  comma  1,  il  Ministero  delle infrastrutture  e  dei   trasporti,   sentita   l'ANSFISA,   con   il provvedimento  di  cui  al  comma  1,   e   salvo   quanto   previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera b), abroga o  dichiara  inefficaci le  norme  nazionali  diverse  da  quelle  emanate  con   regolamento governativo o atto legislativo:     a) che  non  sono  state  notificate  o  che  non  soddisfano  le condizioni specificate al comma 1. A tal fine, puo'  avvalersi  dello strumento di gestione delle norme di cui all'articolo  27,  comma  4, del regolamento (UE) 2016/796 e puo' chiedere  all'ERA  di  esaminare norme specifiche sulla base delle condizioni specificate al comma 1;     b) rese superflue dal diritto dell'Unione  europea,  comprese  in particolare le STI, i CST e i CSM. A tal fine, puo'  avvalersi  dello strumento di gestione delle norme di cui all'articolo  27,  comma  4, del regolamento (UE) 2016/796 e puo' chiedere  all'ERA  di  esaminare norme specifiche sulla base delle condizioni specificate al comma 1.   3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  l'ANSFISA, nelle materie di competenza, e salvo  quanto  previsto  dall'articolo 19, comma 2, lettera b), possono stabilire nuove norme nazionali  nei casi seguenti:     a) quando norme relative ai metodi  di  sicurezza  esistenti  non sono contemplate dai CSM;     b) quando norme di esercizio  della  rete  ferroviaria  non  sono ancora oggetto di una STI;     c) come misura preventiva d'urgenza, in particolare a seguito  di un incidente o inconveniente;     d) quando e' necessario rivedere una norma gia' notificata;     e) quando norme relative ai requisiti  del  personale  addetto  a compiti di  sicurezza  essenziali,  tra  cui  criteri  di  selezione, idoneita' sotto il profilo fisico e psicologico e formazione non sono ancora coperte da una STI o dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247.   4. Prima della prevista introduzione nel sistema giuridico  di  una nuova norma, i soggetti di cui al  comma  3  presentano  il  relativo progetto alla Commissione europea e all'ERA affinche'  lo  esaminino, motivandone   l'introduzione,   tramite   il   sistema    informatico appropriato, in conformita'  all'articolo  27  del  regolamento  (UE) 2016/796, entro i termini di cui all'articolo 25, comma 1,  di  detto regolamento. Inoltre provvedono affinche' il progetto  di  norma  sia sufficientemente sviluppato per consentire all'ERA di svolgere il suo esame a  norma  dell'articolo  25,  comma  2,  del  regolamento  (UE) 2016/796.   5. In caso di misure preventive d'urgenza, l'ANSFISA puo'  adottare e applicare una nuova norma immediatamente. L'ANSFISA  notifica  tale norma conformemente all'articolo 27, comma 2,  del  regolamento  (UE) 2016/796, che e' soggetta  alla  valutazione  dell'ERA  conformemente all'articolo 26, commi 1, 2 e 5 del suddetto regolamento.   6. L'ANSFISA notifica alla Commissione europea e all'ERA  le  norme nazionali adottate, utilizzando il sistema informatico appropriato  a norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2016/796.   7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede,  per il tramite dell'ANSFISA, affinche' le norme nazionali in vigore siano facilmente accessibili, di dominio  pubblico  e  redatte  in  termini comprensibili a tutte le parti interessate.   8. Norme e restrizioni di natura strettamente  locale  possono  non essere notificate, ma  in  tal  caso,  sono  riportate  nel  registro dell'infrastruttura di cui al decreto  legislativo  interoperabilita' ferroviaria e, nelle more  dell'istituzione  del  registro  medesimo, sono pubblicate in altri luoghi specificati dal prospetto informativo della rete.   9. Le norme nazionali notificate a norma del presente articolo  non sono soggette alla procedura di notifica di cui alla  direttiva  (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio.   10. Fatto salvo il comma 8, le norme  nazionali  non  notificate  a norma del presente articolo non si applicano  ai  fini  del  presente decreto.  
           Note all'art. 7:               - La direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e  del          Consiglio   relativa   alla   sicurezza   delle    ferrovie          comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del          Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e          della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della          capacita di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei          diritti per l'utilizzo  dell'infrastruttura  ferroviaria  e          alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza          delle ferrovie) e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  30  aprile          2004, n. L 164.               - Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (UE)          2016/796 si veda nelle note alle premesse.               - Il decreto  legislativo  30  dicembre  2010,  n.  247          (Attuazione  della  direttiva  2007/59/CE   relativa   alla          certificazione  dei  macchinisti  addetti  alla  guida   di          locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita')          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2011,  n.          16, S.O.               - La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo  e          del Consiglio che prevede una procedura d'informazione  nel          settore delle  regolamentazioni  tecniche  e  delle  regole          relative  ai  servizi  della   societa'   dell'informazione          (codificazione)  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)  e'          pubblicata nella G.U.U.E. 17 settembre 2015, n. L 241.   |  
|   |                                 Art. 8 
                  Sistemi di gestione della sicurezza 
   1. I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie elaborano i propri sistemi  di  gestione  della  sicurezza  (SGS)  al  fine  di garantire che il sistema ferroviario  raggiunga  almeno  i  CST,  sia conforme ai requisiti di sicurezza contenuti nelle STI  e  che  siano applicati gli elementi pertinenti dei CSM e le norme nazionali.   2. Il sistema di gestione della sicurezza (SGS) e'  documentato  in tutti i suoi elementi  pertinenti  e  descrive,  in  particolare,  la ripartizione delle responsabilita'  in  seno  all'organizzazione  del gestore dell'infrastruttura o dell'impresa ferroviaria. L'SGS  indica come il controllo e' garantito da parte  della  direzione  a  diversi livelli,  come  sono  coinvolti   il   personale   e   i   rispettivi rappresentanti a tutti i  livelli  e  in  che  modo  e'  promosso  il miglioramento  costante  del  sistema  di  gestione  della  sicurezza stesso. Inoltre, e' necessario un chiaro impegno ad applicare in modo coerente le conoscenze e i metodi  per  la  valutazione  del  rischio derivante dal fattore umano. Tramite il  sistema  di  gestione  della sicurezza, i gestori dell'infrastruttura  e  le  imprese  ferroviarie promuovono una cultura di reciproca fiducia  e  apprendimento,  nella quale il personale e' incoraggiato a contribuire allo sviluppo  della sicurezza e, allo stesso tempo, e' garantita la riservatezza.   3. Il sistema di gestione della sicurezza si compone  dei  seguenti elementi essenziali:     a)  una  politica  sulla  sicurezza,   approvata   esclusivamente dall'organo   amministrativo   di   vertice   dell'organizzazione   e comunicata a tutto il personale;     b)    obiettivi    di    tipo    qualitativo    e    quantitativo dell'organizzazione per il  mantenimento  e  il  miglioramento  della sicurezza, nonche' piani e procedure per conseguire tali obiettivi;     c) procedure atte a soddisfare gli standard tecnici  e  operativi in vigore, nonche' altre condizioni prescrittive cosi' come  previste nelle STI, nelle norme nazionali e all'Allegato II,  in  altre  norme pertinenti o in decisioni dell'ANSFISA;     d) procedure volte ad assicurare la conformita' agli  standard  e alle altre prescrizioni durante le operazioni e durante il  ciclo  di vita delle attrezzature;     e) procedure e metodi per l'individuazione e la  valutazione  dei rischi e l'attuazione delle misure di controllo del rischio quando un cambiamento nelle condizioni di esercizio  oppure  l'introduzione  di nuovo materiale comporti nuovi  rischi  per  l'infrastruttura  o  per l'interfaccia uomo-macchina-organizzazione;     f) pianificazione dell'attivita' formativa  del  personale  e  di sistemi atti  a  garantire  che  il  personale  mantenga  le  proprie competenze e che  i  compiti  siano  svolti  conformemente  ad  esse, incluse disposizioni con riguardo all'idoneita' fisica e psicologica;     g) disposizioni  atte  a  garantire  un  livello  sufficiente  di informazione  all'interno  dell'organizzazione   e   fra   differenti organizzazioni del sistema ferroviario;     h) procedure e modelli per la documentazione  delle  informazioni in  materia  di  sicurezza  e  procedura  per  il   controllo   delle informazioni essenziali in materia di sicurezza;     i)  procedure  volte  a  garantire   che   gli   incidenti,   gli inconvenienti, i «quasi incidenti» e altri  eventi  pericolosi  siano segnalati, indagati e analizzati, e che siano adottate le  necessarie misure preventive;     l) piani di intervento, di allarme  e  informazione  in  caso  di emergenza, concordati con le autorita' pubbliche competenti;     m) pianificazione  di  audit  interni  regolari  del  sistema  di gestione della sicurezza.   4. I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie includono nel sistema di gestione  della  sicurezza  qualsiasi  altro  elemento necessario a coprire i rischi per la sicurezza, in  conformita'  alla valutazione dei rischi derivanti dalla loro attivita'.   5. Il sistema di gestione della sicurezza e' adattato  in  funzione del tipo, delle dimensioni, dell'area  di  esercizio  e  delle  altre condizioni dell'attivita' svolta.   6. Il sistema garantisce il controllo di tutti  i  rischi  connessi all'attivita'  del   gestore   dell'infrastruttura   o   dell'impresa ferroviaria,  compresi  i  servizi  di  manutenzione,   fatto   salvo l'articolo 13, la fornitura del materiale  e  il  ricorso  a  imprese appaltatrici.   7. Fatte salve le  vigenti  norme  nazionali  e  internazionali  in materia di responsabilita', il sistema di  gestione  della  sicurezza tiene parimenti conto,  ove  opportuno,  dei  rischi  generati  dalle attivita' di altri soggetti ai sensi dell'articolo 4.   8.  Il  sistema  di  gestione  della  sicurezza  di  ogni   gestore dell'infrastruttura tiene conto degli effetti delle attivita'  svolte sulla rete dalle varie imprese ferroviarie e  consente  alle  imprese ferroviarie di operare nel rispetto delle  STI  nonche'  delle  norme nazionali e delle condizioni stabilite dai rispettivi certificati  di sicurezza.   9. I sistemi di gestione della sicurezza  sono  concepiti  in  modo tale da garantire il coordinamento delle procedure di  emergenza  del gestore dell'infrastruttura con  tutte  le  imprese  ferroviarie  che operano sulla sua infrastruttura e con i  servizi  di  emergenza,  in modo da facilitare l'intervento rapido dei servizi di soccorso, e con qualsiasi altro soggetto che possa essere coinvolto in una situazione di emergenza, ivi compresi altri gestori dell'infrastruttura in  caso di    infrastrutture    interconnesse.    Per    le    infrastrutture transfrontaliere, la cooperazione tra i  gestori  dell'infrastruttura pertinenti facilita il coordinamento e la preparazione necessari  dei servizi di emergenza competenti  sui  due  lati  della  frontiera.  A seguito  di  un  incidente  grave,  l'impresa  ferroviaria  coinvolta fornisce assistenza alle  vittime  in  particolare  nell'espletamento delle procedure di ricorso ai sensi del diritto dell'Unione  europea, in particolare del  regolamento  (CE)  n.  1371/2007  del  Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  23  ottobre  2007,  fatti  salvi  gli obblighi  di  altre  parti.  Tale  assistenza  utilizza   canali   di comunicazione con i familiari delle vittime e comprende  il  sostegno psicologico alle vittime di incidenti e ai loro familiari.   10. Entro il 31 maggio di ogni anno, i gestori  dell'infrastruttura e  le  imprese  ferroviarie  trasmettono  all'ANSFISA  una  relazione annuale sulla sicurezza relativa all'anno solare precedente. Salvo il potere di ANSFISA,  qualora  lo  ritenga  necessario,  di  richiedere ulteriori elementi e chiarimenti, detta relazione contiene almeno:     a)  i  dati  relativi  alle  modalita'  di  conseguimento   degli obiettivi di sicurezza interni dell'organizzazione e i risultati  dei piani di sicurezza;     b) un resoconto dello  sviluppo  degli  indicatori  nazionali  di sicurezza e dei CSI di cui  all'articolo  5,  se  pertinente  per  il soggetto che trasmette la relazione;     c) i risultati degli audit di sicurezza interni;     d) le osservazioni in merito alle carenze e  al  malfunzionamento dell'esercizio ferroviario e della gestione  dell'infrastruttura  che rivestono un interesse per  l'ANSFISA,  compresa  una  sintesi  delle informazioni fornite dai soggetti interessati ai sensi  dell'articolo 4, comma 5, lettera b);     e) una relazione sull'applicazione dei pertinenti CSM.  
           Note all'art. 8:               - Il  regolamento  (CE)  n.  1371/2007  del  Parlamento          europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007,  relativo  ai          diritti  e  agli  obblighi  dei  passeggeri  nel  trasporto          ferroviario e' pubblicato nella G.U.U.E. 3  dicembre  2007,          n. L 315.   |  
|   |                                 Art. 9 
                    Certificato di sicurezza unico 
   1. L'accesso all'infrastruttura ferroviaria e' consentito solo alle imprese ferroviarie titolari del certificato di sicurezza unico.   2. Lo scopo del certificato di sicurezza unico  e'  di  fornire  la prova che l'impresa ferroviaria interessata ha  posto  in  essere  un proprio sistema di gestione della sicurezza ed e' in grado di operare in modo  sicuro  nell'area  di  esercizio  prevista.  Il  certificato specifica il tipo e la portata delle attivita' ferroviarie in oggetto e l'area di esercizio.   3. Nella domanda  di  certificato  di  sicurezza  unico,  l'impresa ferroviaria precisa il tipo e la portata delle attivita'  ferroviarie in  oggetto  e  l'area  di  esercizio  prevista.  Tale   domanda   e' accompagnata da un fascicolo  contenente  le  prove  documentali  del fatto che:     a) l'impresa ferroviaria abbia elaborato un  proprio  sistema  di gestione della  sicurezza  a  norma  dell'articolo  8  e  soddisfi  i requisiti  previsti  da  STI,  CSM,  CST  e   da   altre   pertinenti disposizioni  normative,  nonche'  accordi   internazionali   laddove esistenti, ai fini del controllo dei rischi e  della  prestazione  di servizi di trasporto sulla rete in condizioni di sicurezza;     b) l'impresa ferroviaria  soddisfi  i  requisiti  previsti  dalle pertinenti norme nazionali notificate a norma dell'articolo 7.   4. Tutte le domande e  le  relative  informazioni,  le  fasi  delle pertinenti procedure e i rispettivi risultati, nonche' le richieste e le decisioni della commissione di ricorso di cui all'articolo 55  del regolamento (EU) 2016/796, sono  veicolate  attraverso  lo  sportello unico (One  stop  shop  -  OSS)  di  cui  all'articolo  12  di  detto regolamento.   5. Al fine di rilasciare un certificato  di  sicurezza  unico  alle imprese ferroviarie che hanno un'area di  esercizio  in  uno  o  piu' Stati membri, l'ERA:     a) valuta gli elementi di cui al comma 3, lettera a);     b) laddove  l'area  d'esercizio  comprenda  anche  il  territorio italiano, trasmette senza  indugio  l'intero  fascicolo  dell'impresa ferroviaria all'ANSFISA, per una valutazione degli elementi di cui al comma 3, lettera b). A tal fine, l'ANSFISA e' autorizzata a procedere a visite e ispezioni sui siti dell'impresa  ferroviaria,  nonche'  ad audit e puo' chiedere pertinenti informazioni complementari. L'ERA  e l'ANSFISA si coordinano per l'organizzazione di tali visite, audit  e ispezioni.   6. Per la  parte  relativa  all'area  di  esercizio  in  territorio italiano, quando l'ERA non sia d'accordo con una  valutazione  svolta dall'ANSFISA ai sensi del comma 5, lettera b), ne informa la  stessa, motivando il suo disaccordo. L'ERA e l'ANSFISA cooperano al  fine  di raggiungere una valutazione mutuamente accettabile e, se  necessario, possono decidere di coinvolgere il richiedente. Se non  e'  possibile trovare un accordo entro un mese dalla data in cui l'ERA ha informato l'ANSFISA in merito al suo disaccordo,  l'ERA  prende  una  decisione definitiva,  a  meno  che,  nel  solo  caso  di  disaccordo  su   una valutazione negativa dell'ANSFISA, questa abbia presentato  richiesta di arbitrato alla commissione di ricorso prevista all'articolo 55 del regolamento (UE) 2016/796. In tal caso,  la  commissione  di  ricorso decide se confermare il progetto di decisione dell'ERA entro un  mese dalla richiesta  dell'ANSFISA.  Qualora  la  commissione  di  ricorso concordi con l'ERA, quest'ultima prende una decisione senza  indugio. Qualora  la  commissione  di  ricorso  concordi,   invece,   con   la valutazione negativa dell'ANSFISA, l'ERA rilascia un  certificato  di sicurezza unico con un'area di esercizio che esclude le  parti  della rete che hanno ricevuto una valutazione negativa.   7. Entro un mese dal ricevimento da parte dell'ERA di  una  domanda di  certificato  di  sicurezza  unico,  all'impresa  ferroviaria   e' notificata la  completezza  del  fascicolo  oppure  la  richiesta  di pertinenti informazioni supplementari, da fornire  entro  un  termine ragionevole fissato dall'ERA stessa.   8. Qualora  l'area  di  esercizio  sia  limitata  al  solo  sistema ferroviario italiano, l'ANSFISA puo'  rilasciare,  sotto  la  propria responsabilita' e su  istanza  del  richiedente,  un  certificato  di sicurezza  unico.  Le  richieste  di  certificato   e   la   relativa documentazione  allegata  sono  redatte  in  lingua   italiana.   Per rilasciare  tali  certificati  l'ANSFISA  valuta  il   fascicolo   in relazione a tutti gli elementi specificati al comma 3  e  applica  le modalita'  pratiche  di  cui  agli  atti  di  esecuzione  specificati all'articolo 10, comma 10, della direttiva (UE) 2016/798. Nell'ambito delle valutazioni, l'ANSFISA e' autorizzata a procedere  a  visite  e ispezioni sui siti dell'impresa ferroviaria, nonche' ad audit.  Entro un  mese  dal  ricevimento  della  domanda,  l'ANSFISA   informa   il richiedente che il fascicolo e' completo oppure chiede le  pertinenti informazioni complementari. Il certificato rilasciato dall'ANSFISA e' altresi' valido senza un'estensione dell'area  di  esercizio  per  le imprese ferroviarie che  viaggiano  verso  le  stazioni  degli  Stati membri confinanti con caratteristiche di rete e  norme  di  esercizio omogenee rispetto alla rete di provenienza, quando tali stazioni sono vicine alla frontiera, a seguito della consultazione delle competenti autorita' nazionali preposte alla sicurezza. Tale consultazione  puo' essere  effettuata  caso  per  caso  o  stabilita   in   un   accordo transfrontaliero tra Stati membri o autorita' nazionali preposte alla sicurezza.  L'ANSFISA  si  assume  la   piena   responsabilita'   dei certificati  di  sicurezza  unici  che   rilascia.   Un   certificato rilasciato dall'ANSFISA a norma del presente articolo e' rinnovato su richiesta dell'impresa  ferroviaria  a  intervalli  non  superiori  a cinque  anni.  Esso  e'  aggiornato  integralmente   o   parzialmente ogniqualvolta il tipo o la portata  delle  attivita'  cambi  in  modo sostanziale. A tal fine il titolare  del  certificato  informa  senza indugio  l'ANSFISA  in  merito  ad  ogni  modifica  rilevante   delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio. Il titolare  notifica inoltre all'ANSFISA l'assunzione di nuove categorie  di  personale  o l'acquisizione di nuove tipologie di veicoli.  Per  il  rilascio  del certificato di sicurezza l'ANSFISA  applica  diritti  commisurati  ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i  controlli e per le procedure di certificazione.   9. L'ERA o, nei casi di cui  al  comma  8,  l'ANSFISA  rilascia  il certificato di sicurezza unico, o informa il  richiedente  della  sua decisione negativa, entro un termine ragionevole  e  prestabilito  e, comunque, non oltre quattro mesi dalla  presentazione  da  parte  del richiedente di tutte le  informazioni  obbligatorie  e  di  eventuali informazioni supplementari richieste. L'ANSFISA applica le  modalita' pratiche  sulla  procedura  di  certificazione  di  cui  all'atto  di esecuzione specificato all'articolo 10,  comma  10,  della  direttiva (UE) 2016/798. Qualunque decisione negativa riguardo al  rilascio  di un certificato o all'esclusione di una parte della  rete  sulla  base della valutazione  negativa  di  cui  al  comma  6  e'  adeguatamente motivata.  Entro  un  mese  dal  ricevimento  della   decisione,   il richiedente puo' presentare all'ERA o, nei casi di cui  al  comma  8, all'ANSFISA, una domanda di riesame della  loro  decisione.  L'ERA  o l'ANSFISA dispongono  di  un  termine  di  due  mesi  dalla  data  di ricevimento della domanda di riesame per  confermare  o  revocare  la propria decisione. Se la decisione negativa dell'ERA  e'  confermata, il richiedente puo' presentare ricorso, ai  sensi  dell'articolo  10, comma 12, della direttiva (UE) 2016/798, dinanzi alla commissione  di ricorso designata a  norma  dell'articolo  55  del  regolamento  (UE) 2016/796. Se la decisione negativa  dell'ANSFISA  e'  confermata,  il richiedente puo' presentare ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria competente.   10. Ai fini del rilascio  di  un  certificato  di  sicurezza  unico aggiornato  che  copra  l'estensione  dell'area  di   esercizio,   il richiedente presenta il fascicolo all'ERA integrato con i  pertinenti documenti di  cui  al  comma  3,  concernenti  l'area  aggiuntiva  di esercizio:     a) qualora sia gia' in possesso di un  certificato  di  sicurezza unico rilasciato dall'ERA a norma dei commi da 5 a  7,  dell'articolo 10, della direttiva (UE) 2016/798 e  desideri  estendere  la  propria area di esercizio;     b) qualora sia gia' in possesso di un  certificato  di  sicurezza unico rilasciato da ANSFISA a norma del comma 8 del presente articolo e desideri estendere la propria area di esercizio ad un  altro  Stato membro;     c) qualora sia gia' in possesso di un  certificato  di  sicurezza unico rilasciato  a  norma  del  comma  8,  dell'articolo  10,  della direttiva (UE) 2016/798 e  desideri  estendere  la  propria  area  di esercizio in Italia. Per la valutazione di cui al  comma  3,  lettera b), e' consultata unicamente l'ANSFISA.   11. Se l'impresa ferroviaria riceve  un  certificato  di  sicurezza unico  dall'ANSFISA,  e  desidera  estendere  l'area   di   esercizio all'interno del territorio nazionale,  integra  il  fascicolo  con  i pertinenti documenti di cui al comma 3 concernenti l'area  aggiuntiva di esercizio. Attraverso lo sportello unico di  cui  all'articolo  12 del regolamento (UE) 2016/796, presenta il fascicolo all'ANSFISA, che rilascia un certificato  di  sicurezza  unico  aggiornato  che  copre l'area di esercizio estesa dopo aver seguito le procedure di  cui  al comma 8.   12. L'ANSFISA puo' prescrivere  la  revisione  dei  certificati  di sicurezza unici da essa rilasciati in seguito a modifiche sostanziali del quadro normativo in materia di sicurezza.   13. L'ANSFISA  viene  informata  dall'ERA  del  rilascio,  rinnovo, modifica o revoca di un certificato di sicurezza  unico  che  include aree di esercizio nel territorio italiano. Nei casi di cui  al  comma 8, l'ANSFISA comunica all'ERA il rilascio di certificati di sicurezza unici entro due settimane,  nonche'  immediatamente  il  rinnovo,  la modifica o la revoca degli stessi. A tal fine indica la denominazione e la sede dell'impresa ferroviaria, la data di rilascio, il tipo,  la portata, la validita' e l'area di esercizio  del  certificato  e,  in caso di revoca, la motivazione della decisione.  
           Note all'art. 9:               - Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (EU)          2016/796, si veda nelle note alle premesse.               - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)          2016/798 si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 10   Cooperazione tra ANSFISA, ERA e le altre autorita' nazionali preposte  alla sicurezza per il rilascio dei certificati di sicurezza unici. 
   1. Per le attivita' di cui all'articolo 9,  comma  5,  l'ANSFISA  e l'ERA  concludono  uno  o  piu'  accordi  di  cooperazione  a   norma dell'articolo 76 del  regolamento  (UE)  2016/796,  prima  che  l'ERA svolga i compiti di certificazione in  conformita'  all'articolo  31, comma 3, della direttiva (UE) 2016/798. Gli accordi  di  cooperazione sono accordi specifici o accordi quadro e possono  coinvolgere  anche una o piu' autorita' nazionali preposte alla sicurezza.   2.  Gli  accordi  di  cooperazione   contengono   una   descrizione dettagliata dei  compiti  e  delle  condizioni  per  i  risultati  da ottenere,  i  limiti  di  tempo  per  la  loro  realizzazione  e  una ripartizione delle tariffe.  Possono  includere  altresi'  specifiche disposizioni sulla cooperazione nel caso di reti che  necessitano  di conoscenze specifiche per ragioni geografiche o storiche, al fine  di ridurre gli oneri e i costi amministrativi a carico del richiedente.  
           Note all'art. 10:               - Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (UE)          2016/796 si veda nelle note alle premesse.               - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)          2016/798 si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 11 
                      Autorizzazione di sicurezza                    dei gestori dell'infrastruttura 
   1.  Per  poter   gestire   e   far   funzionare   un'infrastruttura ferroviaria,   ogni   gestore   dell'infrastruttura   deve   ottenere un'autorizzazione  di  sicurezza  dall'ANSFISA.  Le  richieste  e  la relativa documentazione allegata sono  redatte  in  lingua  italiana. L'ANSFISA definisce i requisiti delle autorizzazioni di sicurezza e i documenti prescritti sotto forma di linee guida per  la  compilazione della domanda.   2. L'autorizzazione di sicurezza attesta l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza del gestore  dell'infrastruttura  di  cui all'articolo 8,  e  contiene  le  procedure  e  le  disposizioni  per soddisfare  i  requisiti   necessari   per   la   progettazione,   la manutenzione  e  il  funzionamento,  in  condizioni   di   sicurezza, dell'infrastruttura  ferroviaria,  compresi  la  manutenzione  e   il funzionamento  del  sistema  di   controllo   del   traffico   e   di segnalamento. Tale autorizzazione puo' contenere  limitazioni  ovvero prescrizioni per parti limitate dell'infrastruttura.   3. L'autorizzazione di sicurezza ha una validita' di cinque anni  e puo' essere rinnovata su richiesta del  gestore  dell'infrastruttura. Essa e' aggiornata integralmente o  parzialmente  ogniqualvolta  sono apportate  modifiche  sostanziali  ai  sottosistemi   infrastruttura, segnalamento od energia ovvero ai principi  che  ne  disciplinano  il funzionamento  e  la  manutenzione.  Il  gestore  dell'infrastruttura informa senza indugio l'ANSFISA in merito ad ogni modifica apportata.   4. L'ANSFISA puo' prescrivere la revisione  dell'autorizzazione  di sicurezza in seguito a modifiche sostanziali del quadro normativo  in materia  di  sicurezza.  Inoltre,  se   ritiene   che   il   titolare dell'autorizzazione di sicurezza  non  soddisfi  piu'  le  pertinenti condizioni, l'ANSFISA revoca l'autorizzazione  motivando  la  propria decisione.   5. L'ANSFISA decide in merito a una domanda  di  autorizzazione  di sicurezza senza indugio  e  in  ogni  caso  entro  quattro  mesi  dal ricevimento di tutte le informazioni prescritte e delle  informazioni supplementari richieste che sono state presentate dal richiedente.   6. L'ANSFISA notifica all'ERA, senza indugio e in ogni  caso  entro due settimane, il rilascio, il rinnovo, la modifica o la revoca delle autorizzazioni di sicurezza. La notifica riporta la  denominazione  e la  sede  del  gestore  dell'infrastruttura,  la  data  di  rilascio, l'ambito   di   applicazione    e    il    periodo    di    validita' dell'autorizzazione di sicurezza e, in caso di revoca, la motivazione della decisione.   7. Nel caso di infrastrutture transfrontaliere,  l'ANSFISA  coopera con le competenti autorita' nazionali preposte alla sicurezza ai fini del rilascio delle autorizzazioni di sicurezza, anche nel rispetto di eventuali accordi cogenti tra Stati ed autorita' nazionali.   8. Per  il  rilascio  dell'autorizzazione  di  sicurezza  l'ANSFISA applica diritti commisurati ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le procedure di certificazione.     |  
|   |                                 Art. 12 
                 Accesso alle strutture di formazione 
   1. L'ANSFISA provvede affinche' le imprese ferroviarie e i  gestori dell'infrastruttura nonche' il loro personale addetto  a  compiti  di sicurezza  essenziali  beneficino  di   un   accesso   equo   e   non discriminatorio alle strutture di formazione, qualora tale formazione sia necessaria per l'esercizio dei servizi sul sistema ferroviario. I servizi  di  formazione  comprendono  la  formazione  relativa   alla necessaria  conoscenza  delle  linee,   alle   regole   e   procedure d'esercizio, al sistema di controllo-comando e segnalamento  ed  alle procedure d'emergenza applicate sulle linee.  Qualora  i  servizi  di formazione  non  includano  esami  e  il  rilascio  di   certificati, l'ANSFISA provvede affinche' il personale delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura abbiano accesso alle procedure per il rilascio dei certificati. L'ANSFISA provvede affinche' i  servizi  di formazione soddisfino i  requisiti  contenuti  rispettivamente  nella direttiva 2007/59/CE, nelle  STI  o  nelle  norme  nazionali  di  cui all'articolo 7, comma 3, lettera e) del presente decreto.   2.  L'ANSFISA  provvede  al  riconoscimento  delle   strutture   di formazione e  vigila  sulla  loro  attivita'.  Nel  caso  in  cui  le strutture  di  formazione  siano  accessibili   soltanto   attraverso un'unica impresa ferroviaria o un unico gestore  dell'infrastruttura, l'ANSFISA provvede affinche' le altre imprese ferroviarie vi  possano accedere ad un prezzo ragionevole  e  non  discriminatorio,  che  sia proporzionato ai costi e che possa includere un margine di profitto.   3.  All'atto  dell'assunzione  di  nuovi   macchinisti,   personale viaggiante e personale addetto a compiti di sicurezza essenziali,  le imprese ferroviarie e i  gestori  dell'infrastruttura  possono  tener conto, anche sulla  base  di  quanto  stabilito  dall'ANSFISA,  della formazione, delle qualifiche e dell'esperienza acquisite dagli stessi in precedenza presso altre imprese ferroviarie.  A  tal  fine,  detto personale ha diritto ad avere accesso, ottenere copia  e  trasmettere tutti i documenti che ne certifichino la formazione, le qualifiche  e l'esperienza.   4. Ogni impresa ferroviaria e ogni gestore  dell'infrastruttura  e' responsabile del livello di formazione e delle qualifiche del proprio personale incaricato di attivita' di sicurezza essenziali.  
           Note all'art. 12:               - La direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e  del          Consiglio  relativa  alla  certificazione  dei  macchinisti          addetti alla  guida  di  locomotori  e  treni  sul  sistema          ferroviario della Comunita' e' pubblicata nella G.U.U.E.  3          dicembre 2007, n. L 315.   |  
|   |                                 Art. 13 
                       Manutenzione dei veicoli 
   1. A ciascun veicolo, prima dell'utilizzo sulla rete, e'  assegnato dal detentore un soggetto responsabile della manutenzione (Entity  in charge of maintenance -  ECM)  e  tale  soggetto  e'  registrato  nel registro dei veicoli conformemente all'articolo  47  della  direttiva (UE) 2016/797.   2. Fatta salva la responsabilita' delle imprese ferroviarie  e  dei gestori dell'infrastruttura per il funzionamento sicuro di  un  treno quale  prevista  nell'articolo  4,  il  soggetto  responsabile  della manutenzione  assicura  che  i  veicoli  della  cui  manutenzione  e' responsabile siano in condizioni sicure per la  circolazione.  A  tal fine, l'ECM pone in  essere  un  sistema  di  manutenzione  per  tali veicoli, mediante il quale:     a) assicura che i  veicoli  siano  mantenuti  in  conformita'  al dossier di manutenzione di ciascun veicolo e ai requisiti in  vigore, incluse le norme in materia di manutenzione e le  disposizioni  delle STI pertinenti;     b) mette in atto i necessari metodi di  valutazione  del  rischio definiti nei pertinenti CSM, ove  appropriato  cooperando  con  altri soggetti;     c) provvede affinche' le  proprie  imprese  appaltatrici  attuino misure di controllo del rischio attraverso l'applicazione dei CSM per il monitoraggio di cui all'articolo 6, comma  1,  lettera  c),  della direttiva (UE) 2016/798 e affinche' cio'  sia  stabilito  in  accordi contrattuali di cui e' data comunicazione  su  richiesta  dell'ERA  o dell'ANSFISA;     d) assicura la tracciabilita' delle attivita' di manutenzione.   3. Il sistema di manutenzione e' composto dalle seguenti funzioni:     a) la funzione di «gestione», per supervisionare e coordinare  le funzioni di manutenzione di cui alle lettere da b) a d) e  assicurare lo stato di sicurezza del veicolo nel sistema ferroviario;     b) la funzione di «sviluppo della manutenzione», per  gestire  la documentazione relativa alla manutenzione, inclusa la gestione  della configurazione, sulla base dei dati di progetto e di esercizio, cosi' come delle prestazioni e dell'esperienza maturata;     c) la funzione di «gestione della manutenzione della flotta», per gestire la rimozione dall'esercizio del veicolo che e'  sottoposto  a manutenzione e il suo ritorno in esercizio dopo la manutenzione;     d) la funzione di «esecuzione della manutenzione»,  per  eseguire la necessaria manutenzione tecnica di un veicolo o di parti di  esso, inclusa la documentazione relativa alla re-immissione in servizio.   4. Il soggetto responsabile della manutenzione assicura  che  tutte le funzioni di cui al comma  3  siano  conformi  ai  requisiti  e  ai criteri di valutazione di  cui  all'allegato  III  ed  effettua  esso stesso la funzione  di  gestione,  fatta  salva  la  possibilita'  di esternalizzare le funzioni di manutenzione di cui alle lettere da  b) a d) del medesimo comma, o loro parti, ad altri enti appaltanti,  tra cui le officine di manutenzione.   5. Le officine di  manutenzione  applicano  le  sezioni  pertinenti dell'allegato III, identificate negli atti di esecuzione  adottati  a norma dell'articolo 14, comma 8, lettera  a),  della  direttiva  (UE) 2016/798, che corrispondono  a  funzioni  e  attivita'  che  dovranno essere certificate.   6. Nel caso di carri  merci,  e,  dopo  l'adozione  degli  atti  di esecuzione di  cui  all'articolo  14,  comma  8,  lettera  b),  della direttiva (UE) 2016/798, nel caso di altri veicoli, ciascun  soggetto responsabile della manutenzione svolge la propria attivita' a seguito del rilascio di apposito certificato  (certificato  ECM),  valido  in tutta l'Unione europea,  da  parte  di  un  organismo  accreditato  o riconosciuto o da un'autorita' nazionale preposta alla sicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni:     a) i processi di accreditamento e di riconoscimento dei  processi di certificazione si basano su criteri di indipendenza, competenza  e imparzialita';     b) il sistema di certificazione fornisce la prova che il soggetto responsabile della manutenzione ha posto  in  essere  il  sistema  di manutenzione  per  assicurare  la  circolazione  in   condizioni   di sicurezza dei veicoli della cui manutenzione e' responsabile;     c) la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione e'  basata  su  una  valutazione  della  capacita'  dello  stesso  di soddisfare i pertinenti requisiti e criteri  di  valutazione  di  cui all'allegato III e di applicarli in modo coerente. Esso comprende  un sistema di supervisione per garantire l'ininterrotta  conformita'  ai requisiti e ai criteri di valutazione summenzionati dopo il  rilascio del certificato ECM;     d) la certificazione delle officine di manutenzione si  basa  sul rispetto delle pertinenti sezioni dell'allegato  III  applicate  alle corrispondenti funzioni e attivita' che dovranno essere certificate.   7. Ove il soggetto responsabile della manutenzione  sia  un'impresa ferroviaria o  un  gestore  dell'infrastruttura,  il  rispetto  delle condizioni di cui al comma 6 puo' essere verificato dall'ANSFISA  nel corso dei procedimenti di cui agli articoli 9 o  11  e  annotato  sui certificati rilasciati in base ai medesimi articoli.   8. Le attivita' connesse con la valutazione del rischio di  cui  al comma 2, lettere b) e c), e quelle previste dall'articolo 8, comma 3, lettera e), svolte ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  402/2013  e successive modifiche, nonche' le attivita' di cui al precedente comma 6, svolte ai sensi del regolamento (UE) n. 445/2011, sono  effettuate da organismi di valutazione della conformita'  accreditati  ai  sensi del  regolamento  (CE)  n.  765/2008.  L'Ente  unico   nazionale   di accreditamento  svolge  le  attivita'  periodiche  di  verifica   del mantenimento dei requisiti da parte di detti organismi.   9. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti sottoscrive con ANSFISA e l'Ente unico  nazionale  di  accreditamento una o piu' convenzioni per disciplinare i procedimenti amministrativi e  le  attivita'  di  cui  al   comma   8,   garantendo   competenza, imparzialita',  uniformita'  ed  indipendenza.  Con  l'obiettivo   di disporre di personale competente per garantire l'adeguata  esecuzione dei compiti affidatigli, l'Ente  unico  nazionale  di  accreditamento utilizza  anche  le  competenze  specifiche   del   Ministero   delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ANSFISA,  facendone  richiesta alle rispettive Amministrazioni.   10. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle suddette  attivita' sono a carico degli organismi di valutazione della conformita'.  
           Note all'art. 13:               - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)          2016/797 si veda nelle note alle premesse.               - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)          2016/798 si veda nelle note alle premesse.               -  Il  regolamento  (UE)  n.  402/2013  regolamento  di          esecuzione della Commissione relativo al metodo  comune  di          sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi  e          che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009 (Testo rilevante          ai fini del SEE) e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  3  maggio          2013, n. L 121.               - Il regolamento (UE)  n.  445/2011  della  Commissione          relativo ad  un  sistema  di  certificazione  dei  soggetti          responsabili  della  manutenzione  di  carri  merci  e  che          modifica il regolamento (CE) n. 653/2007  (Testo  rilevante          ai fini del SEE) e' pubblicato  nella  G.U.U.E.  11  maggio          2011, n. L 122.               -  Il  regolamento  (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento          europeo e del  Consiglio  che  pone  norme  in  materia  di          accreditamento e vigilanza del mercato per quanto  riguarda          la  commercializzazione  dei  prodotti  e  che  abroga   il          regolamento (CEE) n. 339/93 e' pubblicato nella G.U.U.E. 13          agosto 2008, n. L 218.   |  
|   |                                 Art. 14 
                 Deroghe al sistema di certificazione             dei soggetti responsabili della manutenzione 
   1. L'ANSFISA  puo'  identificare  il  soggetto  responsabile  della manutenzione, mediante misure alternative in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 nei seguenti casi:     a) veicoli registrati in un Paese terzo e manutenuti a norma  del diritto di tale Paese;     b) veicoli utilizzati su reti o  linee  il  cui  scartamento  sia differente da quello utilizzato  sulla  rete  ferroviaria  principale dell'Unione europea e per il quale il soddisfacimento  dei  requisiti di  cui  all'articolo  13,  comma  2,   e'   garantito   da   accordi internazionali con Paesi terzi;     c) carri merci e carrozze passeggeri in uso condiviso  con  Paesi terzi il cui scartamento sia differente da  quello  utilizzato  sulla rete ferroviaria principale dell'Unione europea;     d) attrezzature militari e trasporti speciali che necessitano  di un'autorizzazione specifica dell'ANSFISA prima della  loro  messa  in servizio. In tal caso sono concesse deroghe per periodi non superiori ai cinque anni.   2. Le misure alternative di cui al comma 1  sono  attuate  mediante specifiche deroghe concesse dall'ANSFISA o  dall'ERA  all'atto  della registrazione dei veicoli a norma dell'articolo  47  della  direttiva (UE) 2016/797, per quanto  riguarda  l'identificazione  del  soggetto responsabile della manutenzione, ovvero al momento  del  rilascio  di certificati di sicurezza unici e di  autorizzazioni  di  sicurezza  a imprese ferroviarie  e  gestori  dell'infrastruttura  a  norma  degli articoli  9  e  11,  per  quanto  riguarda  l'identificazione  o   la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione.   3. Le deroghe di cui al comma 2 sono identificate e motivate  nella relazione annuale di cui all'articolo 19.  
           Note all'art. 14:               - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)          2016/797 si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 15 
                   Principi che regolano l'attivita'                    e il funzionamento dell'ANSFISA 
   1. Nei limiti della propria dotazione  organica,  il  funzionamento dell'ANSFISA, per le funzioni in  ambito  ferroviario  e'  assicurato anche con l'utilizzazione di un numero non superiore a dodici  unita' di personale proveniente dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in regime di comando, in possesso delle competenze e dei  requisiti  di  professionalita'  ed  esperienza  necessari   per l'espletamento delle funzioni assegnate.   2. L'ANSFISA utilizza anche gli immobili precedentemente in uso  da parte di ANSF, con contratti,  convenzioni  e  accordi  stipulati  ai sensi del decreto legislativo  n.  162  del  2007.  Al  funzionamento dell'ANSFISA si provvede anche nei limiti delle seguenti risorse:     a)  le  entrate  proprie,  costituite  dai   proventi   derivanti dall'esercizio delle  attivita'  dirette  di  servizio  previste  dal presente decreto e dagli introiti previsti nel  proprio  regolamento. Tali  entrate  sono  riscosse  direttamente  dall'ANSFISA  e  vengono destinate  all'implementazione  delle  attivita'  e  delle  dotazioni istituzionali;     b) l'incremento dell'1 per cento dei canoni di accesso alla  rete ferroviaria,  corrisposti  dalle  imprese  ferroviarie   ai   gestori dell'infrastruttura, dalla data di entrata  in  vigore  del  presente decreto. I gestori delle infrastrutture erogano all'ANSFISA l'importo corrispondente  al  suddetto  incremento  dei  canoni  in  due   rate semestrali,  nei  mesi  di  maggio  e  novembre,  sulla  base   della programmazione annuale dei traffici.  Con  la  prima  rata  dell'anno successivo   viene   conguagliato   l'importo   relativo   all'esatto consuntivo dell'anno precedente. Entro  il  28  febbraio  di  ciascun anno, i gestori presentano ad ANSFISA la dichiarazione dei  pagamenti previsti per l'anno corrente e per i due anni successivi;     c) per le reti per le quali non e' previsto un canone di accesso, ANSFISA fissa i criteri in base ai quali gli esercenti  corrispondono gli importi alla medesima a copertura degli oneri per i servizi resi. Tali oneri sono determinati  in  relazione  alla  natura  della  rete interessata  e  rispondono  a  criteri   di   trasparenza,   equita', pertinenza ed efficienza. Inoltre, nella determinazione  degli  oneri medesimi,  l'ANSFISA  consulta   gli   enti   pubblici   territoriali competenti  e,  per  gli  aspetti  di  competenza,   l'Autorita'   di regolazione dei trasporti;     d) uno stanziamento pari a euro 5.686.476 per l'anno 2019 e  euro 7.686.476 a decorrere dall'anno 2020, iscritto su  apposito  capitolo dello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei trasporti.  
           Note all'art. 15:               - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo          del 10  agosto  2007,  n.  162  si  veda  nelle  note  alle          premesse.   |  
|   |                                 Art. 16 
              Compiti in ambito ferroviario dell'ANSFISA 
   1. L'ANSFISA, coerentemente con quanto  previsto  dall'articolo  12 del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' preposta alla sicurezza  del   sistema   ferroviario   italiano,   ha   poteri   di regolamentazione tecnica di settore e detta, in  conformita'  con  le disposizioni dell'Unione europea e con  quelle  assunte  dall'ERA,  i principi e i  criteri  per  la  sicurezza  del  sistema  ferroviario, operando con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel  rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia. L'ANSFISA e' indipendente sul piano organizzativo, giuridico e  decisionale  da qualsiasi impresa ferroviaria, gestore dell'infrastruttura,  soggetto richiedente o appaltante e qualsiasi soggetto che  aggiudica  appalti pubblici di servizi e promuove il miglioramento della  sicurezza  del sistema ferroviario tenendo conto in modo organico  dell'integrazione di  tutti  i  sottosistemi  coinvolti  nella  realizzazione  e  nella gestione della sicurezza ferroviaria.   2. Con specifico riferimento  al  settore  ferroviario,  l'ANSFISA, tenuto conto  di  quanto  stabilito  dall'articolo  7,  comma  3,  e' incaricata di svolgere i seguenti compiti:     a) promuovere il riordino e sovrintendere all'emanazione di norme tecniche e standard anche  con  riguardo  al  trasporto  di  merci  e passeggeri,  anche  su  proposta  motivata  dei   soggetti   di   cui all'articolo 4, nonche' vigilare sulla relativa applicazione;     b) controllare, promuovere  e,  se  necessario  disporre,  che  i gestori  delle  infrastrutture  e  le  imprese  ferroviarie   emanino disposizioni e prescrizioni di esercizio, in coerenza con  il  quadro normativo nazionale di cui alla lettera a);     c) stabilire i principi e la ripartizione delle competenze  degli operatori ferroviari in ordine all'emanazione delle  disposizioni  di cui alla lettera b);     d)  autorizzare   la   messa   in   servizio   dei   sottosistemi infrastruttura, energia e controllo-comando e segnalamento  a  terra, costitutivi del sistema ferroviario, a norma del decreto  legislativo Interoperabilita' ferroviaria;     e) rilasciare, rinnovare, modificare e revocare le autorizzazioni d'immissione sul mercato del veicolo a norma del decreto  legislativo Interoperabilita' ferroviaria;     f) coadiuvare l'ERA nel rilascio, nel rinnovo, nella  modifica  e nella  revoca  delle  autorizzazioni  d'immissione  sul  mercato  del veicolo a norma dell'articolo  21,  comma  5,  della  direttiva  (UE) 2016/797  e  delle  autorizzazioni  del  tipo  di  veicoli  a   norma dell'articolo 24 della medesima direttiva;     g) supervisionare che sul territorio nazionale  i  componenti  di interoperabilita' siano conformi ai requisiti essenziali fissati  nel decreto legislativo Interoperabilita' ferroviaria;     h) assicurare che la numerazione dei veicoli sia stata  assegnata a norma del decreto legislativo Interoperabilita' ferroviaria;     i) coadiuvare l'ERA nel rilascio, nel rinnovo, nella  modifica  e nella revoca dei certificati di sicurezza unici  rilasciati  a  norma dell'articolo 10, comma 5, della direttiva (UE) 2016/798;     l) rinnovare, modificare e revocare i  certificati  di  sicurezza unici da essa rilasciati a norma dell'articolo 9, comma 8;     m)  rinnovare,  modificare  e  revocare  le   autorizzazioni   di sicurezza rilasciate a norma dell'articolo 11;     n) garantire la supervisione  delle  imprese  ferroviarie  e  dei gestori dell'infrastruttura a norma dell'articolo 17;     o) rilasciare, rinnovare, modificare e  revocare  le  licenze  di conduzione treni a norma del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247;     p) adottare senza ritardo le necessarie decisioni, qualora  abbia un valido motivo per ritenere  che  un  soggetto  responsabile  della manutenzione  non  soddisfi  i  requisiti  previsti  dalla  normativa vigente, dandone comunicazione a tutti i soggetti interessati;     q) verificare  che  l'applicazione  delle  disposizioni  e  delle prescrizioni tecniche relative al funzionamento e  alla  manutenzione dei  sottosistemi  costitutivi  del   sistema   ferroviario   avvenga conformemente ai pertinenti requisiti essenziali;     r) rilasciare, su  richiesta  dell'interessato,  l'autorizzazione all'utilizzo di un'applicazione  generica  dopo  aver  verificato  le attivita'   effettuate   dall'organismo   indipendente    ferroviario prescelto dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito  nell'Unione europea, dall'ente appaltante, dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura interessato;     s) verificare che i veicoli siano debitamente immatricolati e che le informazioni in materia di sicurezza contenute  nei  registri  dei veicoli e dell'infrastruttura, istituiti a norma degli articoli 47  e 49 della direttiva (UE) 2016/797, siano complete e aggiornate;     t) tenere e aggiornare il registro nazionale dei veicoli  di  cui al decreto legislativo Interoperabilita' ferroviaria;     u) compiere attivita' di studio,  ricerca  e  approfondimento  in materia di  sicurezza  del  trasporto  ferroviario,  anche  recependo indicazioni  emergenti  dalle  indagini  e  dalle  procedure   svolte dall'organismo  investigativo  nazionale  sugli   incidenti   e   gli inconvenienti  ferroviari  per  il  miglioramento  della   sicurezza; svolgere  attivita'  di  consultazione  in   materia   di   sicurezza ferroviaria  a  favore  di  pubbliche  amministrazioni  e   attivita' propositiva  anche  nei  confronti  del  Parlamento  in  vista  della approvazione di norme di legge atte a promuovere livelli piu' elevati di sicurezza delle ferrovie;     v) formulare proposte e osservazioni relative  a  problemi  della sicurezza ferroviaria ad ogni soggetto o autorita' competente;     z) impartire,  ai  gestori  delle  infrastrutture,  alle  imprese ferroviarie, e se del caso agli altri soggetti di cui all'articolo 4, direttive e raccomandazioni  in  materia  di  sicurezza,  nonche'  in ordine  ad  accorgimenti  e  procedure  necessarie  ovvero  utili  al perseguimento della sicurezza ferroviaria;     aa) svolgere i compiti di cui alla legge 9 agosto 2017,  n.  128, per le ferrovie turistiche e vigilare sulla sicurezza nel rispetto di quanto da essa stessa stabilito ai sensi degli articoli 6 e  7  della medesima legge e del presente decreto;     bb)  svolgere  i  compiti  derivanti  dall'articolo  15-ter   del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,  per  le  reti  funzionalmente isolate e rilasciare i certificati e le autorizzazioni di cui al Capo VI. A tal fine, l'ANSFISA valuta le misure mitigative o  compensative proposte dai richiedenti sulla base di una analisi  del  rischio  che tenga conto  delle  caratteristiche  della  tratta  ferroviaria,  dei veicoli e del tipo di esercizio. Inoltre, con atti propri da  emanare entro il 30 giugno 2019, l'ANSFISA disciplina per tali reti:       1) le modalita' per ottenere da parte dei soggetti che  operano sull'infrastruttura il necessario certificato di cui al Capo  VI  per lo svolgimento delle proprie funzioni;       2) le modalita' applicative degli  articoli  6,  8,  13  e  17, tenendo conto dei soggetti  che  vi  operano,  delle  caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei veicoli e del tipo di esercizio;       3)  le  modalita'  applicative  dei  pertinenti  CSM   di   cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016;       4) tutti gli aspetti legati all'ottenimento dell'autorizzazione di messa in servizio dei sottosistemi strutturali e  dei  veicoli  di cui al Capo VI;       5) le abilitazioni del personale con mansioni di sicurezza;       6) i principi di sicurezza e gli standard  tecnici  applicabili su tali reti;       7) le modalita' di registrazione dei  veicoli  in  un  apposito registro informatico;     cc)  riconoscere  gli  Organismi  indipendenti  ferroviari  (OIF) definiti all'articolo 3, lettera rr);     dd)  svolgere  le  attivita'  di  cui  al   decreto   legislativo Interoperabilita'  ferroviaria  con  riguardo   agli   organismi   di valutazione della conformita';     ee)  partecipare  alle  attivita'  che  si  svolgono  nell'ambito dell'Unione europea e internazionale, nelle materie di competenza,  e fornire qualificato supporto tecnico  alle  strutture  del  Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  con  competenze  nei  medesimi ambiti;     ff) disciplinare le  modalita'  di  circolazione  di  particolari categorie di  veicoli  che  circolano  sull'infrastruttura  ricadente nell'ambito di applicazione del presente decreto, compresi i  veicoli storici.   3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2,  che  comunque non  possono  essere  trasferiti  o  appaltati   ad   alcun   gestore dell'infrastruttura,  impresa  ferroviaria  o  soggetto   appaltante, l'ANSFISA puo' chiedere in qualsiasi momento l'assistenza tecnica  di gestori delle infrastrutture e imprese ferroviarie o altri  organismi qualificati. Gli eventuali costi derivanti rientrano nelle  spese  di funzionamento dell'ANSFISA.   4. L'ANSFISA, per l'assolvimento dei propri compiti, puo'  condurre le ispezioni, gli audit e le indagini che dovesse ritenere necessarie e accedere a tutta la  documentazione  pertinente,  ai  locali,  agli impianti e alle attrezzature dei gestori dell'infrastruttura e  delle imprese ferroviarie, nonche', ove necessario,  dei  soggetti  di  cui all'articolo 4. Tale attivita' puo' essere svolta  congiuntamente  al personale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti, all'uopo  designato,  ferme  restando  le  rispettive  competenze   e responsabilita'. Il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti disciplina,  con  proprio  decreto,  le  modalita'  di  rilascio   al personale dell'ANSFISA e del Ministero medesimo di un  documento  che garantisce l'accesso incondizionato all'infrastruttura, agli impianti e ai veicoli. Detto documento non costituisce titolo di viaggio ed e' utilizzato durante le suddette attivita'.   5. L'ANSFISA collabora con le istituzioni e le autorita' pubbliche, comprese quelle preposte alla regolazione economica del settore.  
           Note all'art. 16:               - Il testo dell'art. 12 del decreto-legge 28  settembre          2018, n.  109,  citato  nelle  note  alle  premesse,  cosi'          recita:               «Art.  12(Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle          ferrovie e delle infrastrutture stradali  e  autostradali).          -1. E'  istituita,  a  decorrere  dal  1°   gennaio   2019,          l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle          infrastrutture  stradali  e  autostradali   (ANSFISA),   di          seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle          infrastrutture  e  dei  trasporti,  con   possibilita'   di          articolazioni territoriali,  di  cui  una,  con  competenze          riferite in particolare  ai  settori  delle  infrastrutture          stradali e autostradali, avente sede a Genova. L'Agenzia ha          il  compito  di  garantire   la   sicurezza   del   sistema          ferroviario nazionale e  delle  infrastrutture  stradali  e          autostradali. Per  quanto  non  disciplinato  dal  presente          articolo si applicano  gli  articoli  8  e  9  del  decreto          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.               2. A decorrere dalla data di cui al  comma  19,  quarto          periodo,  l'Agenzia  nazionale  per  la   sicurezza   delle          ferrovie (ANSF) di cui all'art. 4 del  decreto  legislativo          10 agosto 2007, n. 162, e' soppressa  e  l'esercizio  delle          relative funzioni e' attribuito all'Agenzia, che succede  a          titolo universale in tutti i rapporti attivi e  passivi  al          predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali          e  finanziarie.  L'Agenzia  e'   dotata   di   personalita'          giuridica e  ha  autonomia  regolamentare,  amministrativa,          patrimoniale, organizzativa, contabile  e  finanziaria.  Il          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri  di          indirizzo e vigilanza, che esercita  secondo  le  modalita'          previste nel presente decreto.               3. Con riferimento al  settore  ferroviario,  l'Agenzia          svolge i compiti  e  le  funzioni  per  essa  previsti  dal          decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 ed ha competenza          per l'intero sistema ferroviario nazionale, secondo  quanto          previsto agli articoli 2 e 3,  comma  1,  lettera  a),  del          citato decreto legislativo, e fatto salvo  quanto  previsto          all'articolo 2, comma 3, del medesimo  decreto  legislativo          n. 162 del 2007.  Per  le  infrastrutture  transfrontaliere          specializzate  i  compiti  di   Autorita'   preposta   alla          sicurezza di cui al Capo IV della direttiva 2004/49/CE  del          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  29  aprile  2004,          sono  affidati,   a   seguito   di   apposite   convenzioni          internazionali, all'Agenzia, all'Autorita' per la sicurezza          ferroviaria del Paese limitrofo  o  ad  apposito  organismo          binazionale.  L'Agenzia   svolge   anche   i   compiti   di          regolamentazione tecnica di cui all'articolo 6 del  decreto          legislativo 10 agosto 2007, n. 162.               4. Con riferimento alla sicurezza delle  infrastrutture          stradali e autostradali, oltre all'esercizio delle funzioni          gia' disciplinate dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n.          35 e fermi restando i  compiti  e  le  responsabilita'  dei          soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi degli  altri          soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle          infrastrutture:                 a) esercita l'attivita'  ispettiva  finalizzata  alla          verifica della  corretta  organizzazione  dei  processi  di          manutenzione da  parte  dei  gestori,  nonche'  l'attivita'          ispettiva e di verifica a  campione  sulle  infrastrutture,          obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure          di   controllo   del   rischio   in   quanto   responsabili          dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture;                 b) promuove l'adozione da  parte  dei  gestori  delle          reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione  della          Sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle          infrastrutture certificati  da  organismi  di  parte  terza          riconosciuti dall'Agenzia;                 c) sovraintende alle ispezioni di sicurezza  previste          dall'art. 6 del decreto legislativo 15 marzo  2011,  n.  35          sulle  infrastrutture  stradali   e   autostradali,   anche          compiendo  verifiche  sulle  attivita'  di  controllo  gia'          svolte dai  gestori,  eventualmente  effettuando  ulteriori          verifiche in sito;                 d) propone al Ministro  delle  infrastrutture  e  dei          trasporti l'adozione del piano nazionale per  l'adeguamento          e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e  autostradali          nazionali ai  fini  del  miglioramento  degli  standard  di          sicurezza, da sviluppare anche attraverso  il  monitoraggio          sullo  stato  di  conservazione  e  sulle   necessita'   di          manutenzione  delle  infrastrutture  stesse.  Il  Piano  e'          aggiornato ogni due anni e di esso  si  tiene  conto  nella          redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione          e di programmazione previsti dalla legislazione vigente;                 e)   svolge   attivita'   di   studio,   ricerca    e          sperimentazione   in    materia    di    sicurezza    delle          infrastrutture stradali e autostradali.               4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale dei          vigili del fuoco disciplinati dall'articolo 19 del  decreto          legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento di  cui          al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,          n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni ispettive e          i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e  2,  e  12  del          decreto legislativo 5 ottobre 2006,  n.  264,  al  fine  di          garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle  strade          appartenenti alla rete stradale transeuropea.  Le  funzioni          ispettive e i poteri di  cui  al  periodo  precedente  sono          esercitati dall'Agenzia anche per  garantire  la  sicurezza          delle gallerie situate sulle strade non  appartenenti  alla          rete stradale transeuropea. Con decreto del Ministero delle          infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto   con   il          Ministero dell'interno e con il Ministero  dell'economia  e          delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del          presente decreto,  sono  definiti  i  requisiti  minimi  di          sicurezza  delle  gallerie   situate   sulle   strade   non          appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli  obblighi          dei soggetti gestori e le  relative  sanzioni  in  caso  di          inosservanza  delle  disposizioni  impartite  dall'Agenzia,          nonche' i profili tariffari a carico  dei  gestori  stessi,          determinati sulla base del costo effettivo del servizio.               4-ter. All'art. 4, comma 5, del decreto  legislativo  5          ottobre 2006, n. 264, le parole: «ed effettua le ispezioni,          le valutazioni e le verifiche funzionali  di  cui  all'art.          11» sono soppresse.               4-quater.  Sono  trasferite  all'Agenzia  le   funzioni          ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di          massa esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti          fissi (USTIF) del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei          trasporti ai sensi dell'art. 9, commi 5 e  6,  del  decreto          del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4  agosto          2014, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta          Ufficiale  n.  297  del  23  dicembre  2014.  A  tal   fine          l'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti  per          il rilascio dell'autorizzazione di  sicurezza  relativa  al          sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura  e  dal          materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 14          e 15 del decreto legislativo 10 agosto  2007,  n.  162,  in          quanto  applicabili.  Con  decreto   del   Ministro   delle          infrastrutture e dei trasporti, da adottare  entro  novanta          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di          conversione del  presente  decreto,  sono  disciplinate  le          modalita' per l'autorizzazione all'apertura  dell'esercizio          dei  sistemi  di  trasporto  rapido  di  massa   di   nuova          realizzazione,  tenendo  conto  delle  funzioni  attribuite          all'Agenzia ai sensi del presente comma.               4-quinquies. All'art. 15 della legge 1° agosto 2002, n.          166, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:               «6-bis. A decorrere dal 1°  giugno  2019,  il  Ministro          delle infrastrutture e dei trasporti riferisce  annualmente          alle competenti Commissioni  parlamentari  sull'attuazione,          da parte dei concessionari autostradali,  degli  interventi          di verifica e di messa in  sicurezza  delle  infrastrutture          viarie oggetto di atti convenzionali.».               5. Ferme  restando  le  sanzioni  gia'  previste  dalla          legge, da atti amministrativi e da clausole  convenzionali,          l'inosservanza da  parte  dei  gestori  delle  prescrizioni          adottate dall'Agenzia, nell'esercizio  delle  attivita'  di          cui al comma 4, lettere a) e c), e' punita con le  sanzioni          amministrative pecuniarie, anche progressive,  accertate  e          irrogate dall'Agenzia secondo le  disposizioni  di  cui  al          Capo I, Sezioni I e II, della legge 24  novembre  1981,  n.          689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione  e'          compresa tra euro 5.000 e euro 200.000  ed  e'  determinata          anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei          soggetti aventi natura  imprenditoriale  l'Agenzia  dispone          l'applicazione di una  sanzione  amministrativa  pecuniaria          fino  al  dieci  per   cento   del   fatturato   realizzato          nell'ultimo    esercizio    chiuso    anteriormente    alla          contestazione della violazione.  In  caso  di  reiterazione          delle violazioni,  l'Agenzia  puo'  applicare  un'ulteriore          sanzione di importo fino  al  doppio  della  sanzione  gia'          applicata entro gli stessi limiti previsti  per  la  prima.          Qualora  il  comportamento  sanzionabile   possa   arrecare          pregiudizio  alla  sicurezza  dell'infrastruttura  o  della          circolazione  stradale  o  autostradale,   l'Agenzia   puo'          imporre  al  gestore  l'adozione  di  misure   cautelative,          limitative o interdittive, della circolazione  dei  veicoli          sino alla cessazione delle condizioni che hanno  comportato          l'applicazione  della  misura  stessa   e,   in   caso   di          inottemperanza, puo' irrogare una sanzione, rispettivamente          per gli  enti  territoriali  e  i  soggetti  aventi  natura          imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre          per cento del fatturato sopra indicato.               6. Sono organi dell'Agenzia:                 a)  il  direttore  dell'agenzia,  scelto  in  base  a          criteri di alta professionalita', di capacita'  manageriale          e di  qualificata  esperienza  nell'esercizio  di  funzioni          attinenti al settore operativo dell'agenzia;                 b) il comitato direttivo, composto da quattro  membri          e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede;                 c) il collegio dei revisori dei conti.               7. Il direttore e' nominato con decreto del  Presidente          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e          dei trasporti, ferma restando l'applicazione dell'art.  19,          comma 8, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165.          L'incarico ha la durata massima di tre anni, e' rinnovabile          per una sola volta ed e' incompatibile con  altri  rapporti          di lavoro  subordinato  e  con  qualsiasi  altra  attivita'          professionale  privata  anche  occasionale.   Il   comitato          direttivo e' nominato per la durata di tre anni con decreto          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti.  Meta'  dei          componenti  sono  scelti  tra  i  dipendenti  di  pubbliche          amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni  dotati          di specifica competenza professionale attinente ai  settori          nei quali  opera  l'agenzia.  I  restanti  componenti  sono          scelti tra i  dirigenti  dell'agenzia  e  non  percepiscono          alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento  dell'incarico          nel comitato direttivo. Il collegio dei revisori dei  conti          e' composto dal presidente, da due membri effettivi  e  due          supplenti  iscritti  al  registro  dei   revisori   legali,          nominati con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e          dei trasporti. I revisori  durano  in  carica  tre  anni  e          possono essere confermati una sola volta. Il  collegio  dei          revisori dei conti esercita le  funzioni  di  cui  all'art.          2403 del codice civile, in quanto applicabile. I componenti          del  comitato  direttivo  non  possono  svolgere  attivita'          professionale, ne' essere amministratori  o  dipendenti  di          societa' o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia.          I compensi dei  componenti  degli  organi  collegiali  sono          stabiliti con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e          dei trasporti, di concerto con  il  Ministro  dell'economia          delle finanze secondo i criteri e  parametri  previsti  per          gli enti ed organismi pubblici e sono posti  a  carico  del          bilancio dell'Agenzia.               8. Lo statuto dell'Agenzia e' deliberato  dal  comitato          direttivo ed e' approvato con le modalita' di cui al  comma          10. Lo Statuto disciplina le  competenze  degli  organi  di          direzione dell'Agenzia e reca principi generali  in  ordine          alla sua organizzazione ed al suo funzionamento.               9. Il regolamento di  amministrazione  dell'Agenzia  e'          deliberato,  su  proposta  del  direttore,   dal   comitato          direttivo ed e' sottoposto al Ministro delle infrastrutture          e dei trasporti che lo approva, di concerto con i  Ministri          per la pubblica amministrazione  e  dell'economia  e  delle          finanze, ai sensi del comma 10. In particolare esso:                 a) disciplina  l'organizzazione  e  il  funzionamento          dell'Agenzia, attraverso  la  previsione  di  due  distinte          articolazioni competenti ad esercitare  rispettivamente  le          funzioni gia' svolte  dall'ANSF  in  materia  di  sicurezza          ferroviaria e le nuove competenze in materia  di  sicurezza          delle infrastrutture  stradali  e  autostradali,  cui  sono          preposte due posizioni di ufficio di  livello  dirigenziale          generale;                 b)  fissa  le  dotazioni  organiche  complessive  del          personale  di  ruolo  dipendente  dall'Agenzia  nel  limite          massimo di 569 unita', di cui 42  di  livello  dirigenziale          non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale;                 c)  determina  le  procedure   per   l'accesso   alla          dirigenza, nel rispetto del decreto  legislativo  30  marzo          2001, n. 165.               10. Le deliberazioni del  comitato  direttivo  relative          allo  statuto  e  ai  regolamenti   che   disciplinano   il          funzionamento  dell'Agenzia  sono  approvate  dal  Ministro          delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i          Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia  e          delle  finanze.  L'approvazione  puo'  essere  negata   per          ragioni di legittimita' o di merito. Per l'approvazione dei          bilanci  e  dei  piani  pluriennali  di   investimento   si          applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto          del Presidente della Repubblica 9 novembre  1998,  n.  439.          Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti          a controllo ministeriale preventivo.               11. I dipendenti dell'ANSF a tempo  indeterminato  sono          inquadrati  nel  ruolo   dell'Agenzia   e   mantengono   il          trattamento   economico    fondamentale    e    accessorio,          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto          al momento dell'inquadramento e in applicazione  di  quanto          previsto dal contratto collettivo nazionale  di  lavoro  di          cui al  comma  16.  Per  i  restanti  contratti  di  lavoro          l'Agenzia  subentra  nella   titolarita'   dei   rispettivi          rapporti, ivi  comprese  le  collaborazioni  in  corso  che          restano in vigore sino a naturale scadenza.               12. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui  al          comma 4, in  aggiunta  all'intera  dotazione  organica  del          personale   dell'ANSF,   e'   assegnato   all'Agenzia    un          contingente  di  personale   di   250   unita',   destinato          all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza  delle          infrastrutture stradali e autostradali e di 15 posizioni di          uffici di livello dirigenziale non generale.               13.  Nell'organico  dell'Agenzia  sono   presenti   due          posizioni di uffici di livello dirigenziale generale.               14.  In  fase  di  prima  attuazione  e  per  garantire          l'immediata operativita' dell'ANSFISA, per  lo  svolgimento          delle  nuove  competenze  in  materia  di  sicurezza  delle          infrastrutture    stradali     e     autostradali,     sino          all'approvazione del regolamento di amministrazione di  cui          al  comma  9,  l'Agenzia  provvede  al   reclutamento   del          personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima          di 61 unita', mediante apposita selezione  nell'ambito  del          personale  dipendente  da  pubbliche  amministrazioni,  con          esclusione   del    personale    docente    educativo    ed          amministrativo   tecnico   ausiliario   delle   istituzioni          scolastiche, in possesso delle competenze e  dei  requisiti          di   professionalita'   ed   esperienza    richiesti    per          l'espletamento delle singole funzioni, e tale da  garantire          la massima neutralita' e imparzialita'. Per  tale  fase  il          personale  selezionato  dall'Agenzia   e'   comandato   dal          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  da  altre          pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a   carico   delle          amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso  nel          ruolo dell'Agenzia con la  qualifica  assunta  in  sede  di          selezione e con il riconoscimento del trattamento economico          equivalente a quello ricoperto nel precedente  rapporto  di          lavoro  e,  se  piu'  favorevole,   il   mantenimento   del          trattamento economico di  provenienza,  limitatamente  alle          voci fisse e continuative,  mediante  assegno  ad  personam          riassorbibile  e  non   rivalutabile   con   i   successivi          miglioramenti  economici  a  qualsiasi  titolo  conseguiti.          L'inquadramento  nei  ruoli  dell'Agenzia   del   personale          proveniente dalle  pubbliche  amministrazioni  comporta  la          riduzione,  in  misura  corrispondente,   della   dotazione          organica   dell'amministrazione    di    provenienza    con          contestuale   trasferimento    delle    relative    risorse          finanziarie.               15. L'Agenzia e'  autorizzata  all'assunzione  a  tempo          indeterminato di 205 unita' di personale e 19 dirigenti nel          corso dell'anno 2019 e di 134  unita'  di  personale  e  13          dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree          iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9.               16. Al  personale  e  alla  dirigenza  dell'Agenzia  si          applicano le disposizioni del decreto legislativo 30  marzo          2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di  lavoro          del personale del comparto funzioni  centrali,  secondo  le          tabelle retributive dell'ENAC.               17. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle          attivita' di  cui  al  presente  articolo,  all'Agenzia  e'          garantito l'accesso a tutti i  dati  riguardanti  le  opere          pubbliche della banca dati di cui all'art. 13,  nonche'  ai          dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico  per  la          sicurezza delle infrastrutture stradali e  autostradali  di          cui all'art. 14.               18.  Agli  oneri  del   presente   articolo,   pari   a          complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019,  e  22.300.000          euro a  decorrere  dall'anno  2020  si  provvede  ai  sensi          dell'art. 45.               19. In sede di prima applicazione, entro novanta giorni          dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di          cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto  del  Ministro          delle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  il          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro          per la  pubblica  amministrazione.  Fino  all'adozione  dei          nuovi regolamenti continuano ad  applicarsi  i  regolamenti          gia' emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono  in          carica fino alla nomina degli  organi  dell'Agenzia.  Nelle          more della piena operativita' dell'Agenzia, la cui data  e'          determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e          dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite  alla          stessa ai sensi del presente articolo, ove gia'  esistenti,          continuano ad essere svolte dalle amministrazioni  e  dagli          enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.               20.  La  denominazione  «Agenzia   nazionale   per   la          sicurezza delle ferrovie» e' sostituita,  ovunque  ricorre,          dalla denominazione «Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza          delle  ferrovie   e   delle   infrastrutture   stradali   e          autostradali» (ANSFISA).               21. L'Agenzia si avvale del patrocinio  dell'Avvocatura          dello Stato ai sensi dell'art. 1 del testo unico di cui  al          regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.               22.  Tutti  gli   atti   connessi   con   l'istituzione          dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.               23. L'art. 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.          162 e' abrogato.».               - Per i riferimenti normativi della legge  16  novembre          2018, n. 130, si veda nelle note alle premesse.               - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)          2016/797 si veda nelle note alle premesse.               - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)          2016/798 si veda nelle note alle premesse.               Per i riferimenti normativi del decreto legislativo  30          dicembre 2010, n. 247 si veda nelle note all'art. 7.               Per i riferimenti normativi della legge 9 agosto  2017,          n. 128 si veda nelle note alle premesse.               Il testo dell'art. 15-ter del decreto-legge 16  ottobre          2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e          per  esigenze  indifferibili)  pubblicato  nella   Gazzetta          Ufficiale 16 ottobre 2017, n. 242 cosi' recita:               «Art. 15 (Incremento contratto di programma RFI). -  1.          E' autorizzata la spesa di 420 milioni di euro  per  l'anno          2017 per il finanziamento  del  contratto  di  programma  -          parte investimenti 2017  -  2021  tra  il  Ministero  delle          infrastrutture  e  dei  trasporti  e   la   societa'   Rete          ferroviaria italiana (RFI) Spa.               1-bis. All'art. 1 della legge 14 luglio 1993,  n.  238,          sono apportate le seguenti modificazioni:                 a) al comma 1, le parole:  «e  i  relativi  eventuali          aggiornamenti» sono soppresse;                 b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:                 «2-bis. Per gli eventuali aggiornamenti ai  contratti          di cui al comma 1 che non comportino modifiche  sostanziali          e siano sostanzialmente finalizzati  al  recepimento  delle          risorse finanziarie recate dalla legge  di  bilancio  o  da          altri   provvedimenti   di   legge,   il   Ministro   delle          infrastrutture e dei trasporti trasmette una informativa al          Parlamento. Nel caso di modifiche sostanziali  si  procede,          invece, nei modi e nei termini di cui ai commi 1 e  2.  Per          sostanziali si intendono le modifiche che superano  del  15          per  cento  le  previsioni  riportate  nei   contratti   di          programma di cui al comma 1, con riferimento ai costi e  ai          fabbisogni  sia  complessivi  che   relativi   al   singolo          programma o progetto di investimento».               1-ter. All'art. 1 del  decreto  legislativo  15  luglio          2015, n. 112, il comma 7 e' sostituito dal seguente:               «7. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,          previa consultazione delle parti interessate, definisce  la          strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria sulla          base  di   un   finanziamento   sostenibile   del   sistema          ferroviario. In sede di prima applicazione, tale  strategia          e'  definita  nel  Documento   di   economia   e   finanza,          nell'Allegato  concernente   fabbisogni   e   progetti   di          infrastrutture, sino all'approvazione del  primo  documento          pluriennale di  pianificazione  di  cui  all'art.  201  del          codice  dei  contratti  pubblici,   di   cui   al   decreto          legislativo  18  aprile   2016,   n.   50,   e   successive          modificazioni, che definisce, tra l'altro, la strategia  di          sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria».               1-quater. I contratti di servizio in ambito di obblighi          di  servizio  pubblico  per  il  trasporto  ferroviario  di          passeggeri sul territorio nazionale sono stipulati  fra  il          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  l'impresa          ferroviaria individuata sulla base della vigente  normativa          di settore, previa acquisizione del parere del  CIPE  sullo          schema di  contratto  proposto  dall'Amministrazione.  Tali          contratti sono approvati con  decreto  del  Ministro  delle          infrastrutture e dei trasporti di concerto con il  Ministro          dell'economia e delle finanze.               1-quinquies. Al fine di garantire  la  continuita'  dei          servizi essenziali del sistema  di  trasporto  su  gomma  e          ferro, e' attribuito alla regione  Piemonte  un  contributo          straordinario dell'importo complessivo  di  40  milioni  di          euro, di cui 35 milioni di euro per l'anno 2017 e 5 milioni          di euro per l'anno 2018, per  far  fronte  alla  situazione          finanziaria della Societa' GTT S.p.A.               1-sexies. Agli oneri derivanti dal  comma  1-quinquies,          pari a 35 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5 milioni  di          euro per l'anno 2018, si provvede  mediante  corrispondente          utilizzo  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  -          programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto  conto          della localizzazione territoriale della misura  di  cui  al          comma 1-quinquies,  sono  portati  in  prede-duzione  dalla          quota spettante alla medesima  regione  Piemonte  a  valere          sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.               1-septies. Al fine di attuare la misura di sostegno  al          trasporto ferroviario merci di cui all'art. 1,  comma  294,          della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  e'  autorizzata  la          spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017.  Al  relativo          onere si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,          ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell'ambito  del          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2017,          allo  scopo  utilizzando   l'accantonamento   relativo   al          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».   |  
|   |                                 Art. 17 
                             Supervisione 
   1.  L'ANSFISA  vigila  sul  rispetto,  da   parte   delle   imprese ferroviarie   e   dei   gestori   dell'infrastruttura,   dell'obbligo permanente di usare un sistema di gestione della  sicurezza,  di  cui all'articolo 8. A tal fine e per la supervisione di cui  all'articolo 6, comma 1, lettera c),  della  direttiva  (UE)  2016/798,  l'ANSFISA applica i principi enunciati nel pertinente CSM provvedendo affinche' le attivita' di supervisione comprendano, in particolare, la verifica dell'applicazione, da parte delle imprese ferroviarie e  dei  gestori dell'infrastruttura, del sistema di  gestione  della  sicurezza,  per monitorarne l'efficacia, di singoli elementi o di  elementi  parziali del sistema  di  gestione  della  sicurezza,  fra  cui  le  attivita' operative, i servizi di manutenzione, la fornitura di materiale e  il ricorso a imprese appaltatrici, per monitorarne l'efficacia,  nonche' dei pertinenti  CSM  di  cui  all'articolo  6  della  direttiva  (UE) 2016/798. Le relative attivita' di supervisione si applicano anche ai soggetti responsabili della manutenzione,  nel  caso  in  cui  questi siano anche imprese ferroviarie o gestori infrastruttura.   2. Almeno due mesi prima dell'inizio di qualsiasi  nuova  attivita' di  trasporto  ferroviario,  le  imprese  ferroviarie  ne   informano l'ANSFISA per consentire a quest'ultima di pianificare  le  attivita' di  supervisione.  Le  imprese  ferroviarie  forniscono  inoltre  una ripartizione delle categorie di personale e dei tipi di veicoli.   3. Il titolare di un certificato di sicurezza unico  informa  senza indugio l'ANSFISA in merito ad ogni modifica rilevante rispetto  alle informazioni che hanno portato al rilascio del certificato stesso.   4. Il monitoraggio del rispetto delle norme relative all'orario  di lavoro, ai tempi di guida e di riposo dei  macchinisti  e'  garantito dalle competenti strutture territoriali del Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali  che  cooperano  con  l'ANSFISA  al  fine  di consentire  a  quest'ultima  di  svolgere   il   proprio   ruolo   di supervisione della sicurezza ferroviaria.   5. Se l'ANSFISA constata che  il  titolare  di  un  certificato  di sicurezza  unico   non   soddisfa   piu'   le   condizioni   per   la certificazione,  chiede  all'ERA  di   limitare   o   revocare   tale certificato. Tutte le competenti autorita'  nazionali  preposte  alla sicurezza sono informate immediatamente dall'ERA che,  se  decide  di limitare o revocare il  certificato  di  sicurezza  unico,  invia  la propria motivata  decisione.  In  caso  di  disaccordo  tra  l'ERA  e l'ANSFISA si applica la procedura di arbitrato di cui all'articolo 9, comma 6. Se da questa risulta che il certificato di  sicurezza  unico non e' ne' limitato ne' revocato le misure di sicurezza temporanee di cui al comma 6 sono sospese. Qualora sia stata l'ANSFISA a rilasciare il certificato di sicurezza unico a norma dell'articolo 9,  comma  8, essa puo' limitare o revocare detto certificato motivando la  propria decisione  e  informandone  l'ERA.  Il  soggetto  al  quale  l'ERA  o l'ANSFISA abbiano limitato o revocato il certificato, ha  il  diritto di proporre ricorso a norma dell'articolo 9, comma 9.   6. Se, durante le attivita' di supervisione, l'ANSFISA individua un rischio grave per la sicurezza puo'  in  qualsiasi  momento  disporre misure  di  sicurezza  temporanee,  anche  limitando  o   sospendendo immediatamente le relative operazioni. Se il certificato di sicurezza unico  e'   stato   rilasciato   dall'ERA,   l'ANSFISA   la   informa immediatamente e fornisce le prove a sostegno della sua decisione. Se l'ERA riscontra che il titolare di un certificato non  soddisfa  piu' le condizioni di certificazione limita o revoca  immediatamente  tale certificato. Se l'ERA riscontra che le misure applicate  dall'ANSFISA sono sproporzionate puo' chiederle di revocare  o  di  adattare  tali misure. L'ERA e  l'ANSFISA  cooperano  al  fine  di  raggiungere  una valutazione mutuamente accettabile e se necessario coinvolgono  anche l'impresa ferroviaria nel processo.  Qualora  quest'ultima  procedura fallisca le misure temporanee poste in essere dall'ANSFISA restano in vigore. La decisione dell'ANSFISA concernente le misure di  sicurezza temporanee  e'  soggetta  a  sindacato   giurisdizionale   ai   sensi dell'articolo 18, comma 4. Se la durata di una  misura  di  sicurezza temporanea e' superiore a  tre  mesi,  l'ANSFISA  chiede  all'ERA  di limitare o revocare il certificato di sicurezza unico e si applica la procedura di cui al comma 5.   7.   L'ANSFISA   sottopone   a    supervisione    i    sottosistemi infrastruttura, energia e controllo-comando e segnalamento a terra, e ne controlla la conformita' con i requisiti  essenziali.  Se  ritiene che il gestore dell'infrastruttura  titolare  dell'autorizzazione  di sicurezza non  soddisfi  piu'  le  pertinenti  condizioni,  l'ANSFISA limita o revoca l'autorizzazione motivando la propria  decisione.  In caso  di  infrastrutture  transfrontaliere,  l'ANSFISA  realizza   le proprie attivita'  di  supervisione  in  cooperazione  con  le  altre autorita' nazionali preposte alla sicurezza competenti.   8.  Nel  sottoporre  a  supervisione  l'efficacia  dei  sistemi  di gestione della sicurezza  dei  gestori  dell'infrastruttura  e  delle imprese ferroviarie, l'ANSFISA puo' tener conto delle prestazioni  in termini di sicurezza dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, del presente decreto e, se del caso, dei centri di formazione di  cui  al decreto legislativo n. 247 del 2010, nella  misura  in  cui  le  loro attivita' abbiano un impatto sulla sicurezza ferroviaria. Il presente comma  si  applica  fatta  salva  la  responsabilita'  delle  imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura di cui all'articolo  4, comma 3, del presente decreto.   9. Nel caso in cui un'impresa ferroviaria eserciti la sua attivita' in piu' Stati membri, l'ANSFISA coopera con  le  autorita'  nazionali preposte alla sicurezza coinvolte per coordinare le proprie attivita' di supervisione, al fine di garantire la condivisione di informazioni essenziali sull'impresa ferroviaria in questione, in particolare  per quanto riguarda i rischi  noti  e  le  prestazioni  della  stessa  in materia di sicurezza. L'ANSFISA comunica tali informazioni anche alle altre autorita'  nazionali  preposte  alla  sicurezza  e  all'ERA  se constata che l'impresa ferroviaria non adotta le necessarie misure di controllo del rischio. Tale cooperazione garantisce  che  l'attivita' di supervisione abbia una copertura sufficiente e che  siano  evitate duplicazioni delle ispezioni e degli audit.  Le  autorita'  nazionali preposte alla sicurezza coinvolte possono elaborare insieme un  piano di supervisione congiunto al fine di assicurare che gli  audit  e  le altre ispezioni siano effettuati regolarmente, tenendo conto del tipo e della portata delle attivita' di trasporto in ciascuno degli  Stati membri interessati.   10. L'ANSFISA puo'  inviare  notifiche  al  fine  di  richiamare  i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie, in caso di  non conformita' agli obblighi di cui al comma 1.   11. L'ANSFISA utilizza le informazioni raccolte dall'ERA durante la propria valutazione del fascicolo di cui all'articolo  10,  comma  5, lettera a), della direttiva (UE) 2016/798, ai fini della supervisione di  un'impresa  ferroviaria  dopo  il  rilascio  del  certificato  di sicurezza unico, nonche' quelle  raccolte  durante  la  procedura  di autorizzazione di sicurezza a norma dell'articolo 11, ai  fini  della supervisione del gestore dell'infrastruttura.   12.  Ai  fini  del  rinnovo  dei  certificati  unici  di  sicurezza rilasciati a norma dell'articolo 9, comma 8, e  delle  autorizzazioni di sicurezza, l'ANSFISA utilizza le informazioni raccolte durante  le attivita' di supervisione.   13.  L'ANSFISA  collabora  con  l'ERA  al  fine  di   adottare   le disposizioni necessarie per coordinare  e  garantire  lo  scambio  di tutte le informazioni di cui ai commi 10, 11 e 12.  
           Note all'art. 17:               - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)          2016/798 si veda nelle note alle premesse.               - Il decreto  legislativo  30  dicembre  2010,  n.  247          (Attuazione  della  direttiva  2007/59/CE   relativa   alla          certificazione  dei  macchinisti  addetti  alla  guida   di          locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita')          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2011,  n.          16, S.O.   |  
|   |                                 Art. 18 
                  Principi che regolano le decisioni 
   1. L'ANSFISA svolge i propri compiti in modo non discriminatorio  e trasparente, acquisendo il parere delle parti interessate e motivando le proprie decisioni.   2. L'ANSFISA risponde entro trenta giorni a tutte le richieste  dei soggetti del sistema ferroviario, comunica le proprie richieste senza indugio ai medesimi soggetti e adotta tutte le proprie decisioni  nei quattro mesi successivi alla trasmissione da parte del richiedente di tutte le informazioni pertinenti.   3. L'ANSFISA consulta tutti i  soggetti  e  le  parti  interessate, compresi i gestori dell'infrastruttura,  le  imprese  ferroviarie,  i fabbricanti, i fornitori di servizi di manutenzione, gli utenti  e  i rappresentanti del personale.   4.  Le   decisioni   dell'ANSFISA   sono   soggette   a   sindacato giurisdizionale di fronte all'autorita' giudiziaria competente.   5. L'ANSFISA avvia e promuove  attivita'  di  cooperazione  con  le omologhe autorita' nazionali preposte alla sicurezza, in  particolare nell'ambito della rete istituita dall'ERA, al fine di  armonizzare  i loro criteri decisionali in tutta l'Unione europea.     |  
|   |                                 Art. 19 
                           Relazione annuale 
   1. L'ANSFISA pubblica annualmente  una  relazione  sulle  attivita' svolte nell'anno precedente  sulle  reti  interconnesse  del  sistema ferroviario italiano e  la  trasmette,  entro  il  30  settembre,  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ERA.   2. La relazione di cui al comma 1 rende conto dei seguenti aspetti:     a) evoluzione della sicurezza ferroviaria, compresa una sintesi a livello nazionale dei CSI, a norma dell'articolo 5, comma 1;     b) modifiche sostanziali intervenute nella legislazione  e  nella regolamentazione  nazionale  in  materia  di  sicurezza  ferroviaria, rappresentando, nel  rispetto  delle  norme  sulla  produzione  delle fonti, l'eventuale esigenza  di  apportare  modifiche  legislative  e regolamentari  nel  settore   di   competenza,   ulteriori   rispetto all'ambito di cui all'articolo 7 commi 1 e 2;     c)   evoluzione   della    certificazione    di    sicurezza    e dell'autorizzazione di sicurezza;     d)  risultati  ed  esperienza   acquisita   in   relazione   alla supervisione dell'attivita' dei gestori dell'infrastruttura  e  delle imprese ferroviarie, compresi il numero e l'esito delle  ispezioni  e degli audit;     e) deroghe decise a norma dell'articolo 14;     f) esperienza acquisita dalle imprese ferroviarie e  dai  gestori dell'infrastruttura nell'applicare i pertinenti CSM.   3. Con riferimento alle reti isolate dal punto di vista  funzionale di cui all'articolo 2, comma 4, l'ANSFISA  pubblica  annualmente  una relazione  sulle  attivita'  svolte  nell'anno   precedente,   e   la trasmette, entro il 30 settembre, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale relazione contiene quantomeno informazioni  circa l'evoluzione della  sicurezza  ferroviaria,  delle  certificazioni  e delle autorizzazioni di  cui  al  Capo  VI,  nonche'  i  risultati  e l'esperienza acquisita in relazione alla supervisione  dell'attivita' dei soggetti che operano su tali reti, compresi il numero  e  l'esito delle ispezioni e degli audit.   4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  entro  il  30 novembre di ogni anno, trasmette  al  Presidente  del  Consiglio  dei ministri  e  al  Parlamento  la   relazione   sull'attivita'   svolta dall'ANSFISA, relativamente all'anno precedente.     |  
|   |                                 Art. 20 
                   Organismo investigativo nazionale 
   1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  opera l'Organismo   investigativo   nazionale,   di   seguito    «Organismo investigativo»,  costituito   dalla   Direzione   generale   per   le investigazioni  ferroviarie  e   marittime   prevista   dal   vigente regolamento di organizzazione dello  stesso  Ministero.  Al  fine  di garantirne la piena autonomia funzionale,  l'Organismo  investigativo e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture  e dei trasporti e non rientra tra gli uffici di diretta collaborazione.   2. L'Organismo investigativo assolve ai  propri  compiti  in  piena autonomia funzionale,  organizzativa  e  contabile,  con  le  risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente. L'Organismo investigativo, al quale e' preposto quale responsabile il dirigente di livello generale della  Direzione  generale  di  cui  al comma 1, si articola in un numero massimo di tre  uffici  di  livello dirigenziale non generale. L'Organismo investigativo e'  indipendente dall'ANSFISA,  da  qualsiasi  gestore  dell'infrastruttura,   impresa ferroviaria, organismo  preposto  alla  determinazione  dei  diritti, organismo preposto alla ripartizione delle capacita' e  organismo  di valutazione della conformita', da qualsiasi ente di  regolamentazione delle ferrovie, nonche' da qualsiasi altro soggetto i  cui  interessi possano entrare in conflitto con i  compiti  assegnati  all'Organismo investigativo.  Gli  investigatori  incaricati  sono  dipendenti  del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  ed  esperti  esterni designati dall'Organismo investigativo e  godono  delle  garanzie  di indipendenza necessarie, disciplinate con decreto del Ministro  delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro dell'economia e delle finanze.   3.  L'ANSFISA,  i  gestori   dell'infrastruttura   e   le   imprese ferroviarie hanno l'obbligo di segnalare immediatamente all'Organismo investigativo, tutti gli incidenti e inconvenienti che si  verificano nel  sistema  ferroviario  e  di  fornire   tutte   le   informazioni disponibili. Ove ne ricorrano i  presupposti,  le  segnalazioni  sono aggiornate non appena diventino disponibili le informazioni mancanti. Nelle ventiquattro ore  successive  essi  provvedono  inoltre  a  dar seguito  alla  segnalazione  con  un  sommario  rapporto  descrittivo dell'incidente o dell'inconveniente. Sulla  base  delle  segnalazioni ricevute relative a un incidente o a  un  inconveniente,  l'Organismo investigativo  valuta  se  avviare  l'indagine  entro  due  mesi  dal ricevimento della segnalazione, nominando gli investigatori  preposti all'indagine medesima.   4. Oltre ai compiti assegnatigli dal presente decreto,  l'Organismo investigativo puo' indagare su incidenti e  inconvenienti  ferroviari diversi da quelli indicati nell'articolo  21  oppure  su  eventi  sui sistemi di trasporto ad impianti  fissi  diversi  dagli  incidenti  e inconvenienti ferroviari.   5.  Ai  sensi  dell'articolo  15-ter,  comma  4,  lettera  a)   del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con  modificazioni dalla legge  4  dicembre  2017,  n.  172,  l'Organismo  investigativo provvede  ad  effettuare  le  investigazioni  anche  sugli  incidenti occorsi sulle reti  funzionalmente  isolate  dal  resto  del  sistema ferroviario e adibite unicamente a servizi passeggeri locali,  urbani o suburbani, nonche' sugli incidenti che si verificano sui sistemi di trasporto ad impianti fissi, applicando i criteri e le  procedure  di investigazione definiti al presente Capo.   6. Ferme restando le specifiche competenze del Nucleo investigativo antincendi del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  l'Organismo investigativo puo' avvalersi anche dei corpi tecnici dello Stato e di altre  organizzazioni   specializzate,   sulla   base   di   apposite convenzioni. Inoltre, se necessario e purche' non ne sia  compromessa l'indipendenza,  puo'   richiedere   l'assistenza   degli   organismi investigativi di altri Stati membri  o  dell'ERA,  per  consulenze  o ispezioni tecniche, analisi o valutazioni.   7. L'Organismo investigativo istituisce,  senza  nuovi  o  maggiori oneri per la finanza pubblica, un elenco di  esperti  in  materia  di tecnica   e   normativa   ferroviaria   indipendenti   dai    gestori dell'infrastruttura, dalle imprese ferroviarie e dall'ANSFISA,  anche esterni all'Amministrazione, che, in  caso  di  incidenti,  incidenti gravi e inconvenienti, possano essere  individuati  per  svolgere  il ruolo  di  investigatori  incaricati.  Gli  esperti  esterni  possono provenire dall'Universita', dal Genio  ferrovieri  o  avere  maturato esperienze specifiche quali  dipendenti  non  piu'  in  servizio  del Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   di   imprese ferroviarie,  gestori  delle  infrastrutture,  aziende  costruttrici, soggetti responsabili della manutenzione od organismi di  valutazione della conformita'. Al fine di poter garantire l'accesso alle migliori e  piu'  alte  specializzazioni,  l'incarico  di   investigatore   e' compatibile col regime di  tempo  pieno  eventualmente  svolto  dagli esperti nella loro attivita' principale. L'incarico di  investigatore e' conferito agli  esperti  esterni  previa  verifica  dei  requisiti previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n. 165 e successive modificazioni e dal  decreto  legislativo  8  aprile 2013, n. 39 per quanto attiene l'assenza di conflitto  di  interesse, l'inconferibilita'   e   l'incompatibilita'   connessi   all'incarico assegnato.   8. L'Organismo investigativo procede  con  gli  organismi  analoghi degli altri Stati membri ad  un  attivo  scambio  di  opinioni  e  di esperienze  al  fine  di  sviluppare  metodi  investigativi   comuni, elaborare  principi  comuni  di  sorveglianza  sull'attuazione  delle raccomandazioni in materia di sicurezza e di adeguamento al progresso tecnico  e  scientifico.  L'Organismo  investigativo  partecipa  alle attivita' degli organismi di  coordinamento  europei  e,  nei  limiti degli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio,  a  seminari  tecnici  e conferenze di settore nazionali e  internazionali.  Con  il  sostegno dell'ERA,  collabora  inoltre,  alla  definizione  del  programma  di valutazione di cui all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796, e  vi  partecipa  in  modo  da  monitorarne  l'efficacia  e l'indipendenza.  L'Organismo  investigativo  pubblica  sulla  propria pagina  del  sito  web  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti il programma comune di valutazione ed i relativi criteri di revisione e una relazione annuale sul programma, in cui  siano  messi in  evidenza  i  punti  di  forza  individuati  e  le   proposte   di miglioramento.  Le  relazioni  sulla  valutazione  inter  pares  sono fornite a tutti gli organismi investigativi  e  all'ERA,  secondo  le modalita'  definite  nel  programma  stesso.  Tali   relazioni   sono pubblicate su base volontaria.  
           Note all'art. 20:               - Per il testo dell'art. 15-ter  del  decreto-legge  16          ottobre 2017, n. 148 si veda nelle note all'art.  16.Per  i          riferimenti normativi della legge 4 dicembre 2017,  n.  172          si veda nelle note alle premesse.               - Il testo dell'art.  53  del  decreto  legislativo  30          marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del          lavoro alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche)          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.  106,          S.O. cosi' recita:               «Art.  53  (Incompatibilita',  cumulo  di  impieghi   e          incarichi - Art. 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993,          come modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n.  358          del 1993, convertito dalla  legge  n.  448  del  1993,  poi          dall'art. 1 del decreto-legge n. 361 del  1995,  convertito          con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995,  e,  infine,          dall'art. 26 del decreto legislativo n. 80 del 1998 nonche'          dall'art. 16 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1.          Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici  la  disciplina          delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti          del testo unico approvato con decreto del Presidente  della          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga  prevista          dall'art. 23-bis  del  presente  decreto,  nonche',  per  i          rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'art. 6, comma  2,          del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  17          marzo 1989, n. 117 e dall'art. 1, commi 57 e seguenti della          legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme  altresi'  le          disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1,  273,  274,          508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.          297, all'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992,          n. 498, all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre  1991,          n.  412,  ed  ogni  altra   successiva   modificazione   ed          integrazione della relativa disciplina.               1-bis.  Non  possono  essere  conferiti  incarichi   di          direzione di strutture deputate alla gestione del personale          a soggetti che rivestano o abbiano rivestito  negli  ultimi          due anni cariche in partiti politici  o  in  organizzazioni          sindacali  o  che  abbiano  avuto  negli  ultimi  due  anni          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con          le predette organizzazioni.               2. Le pubbliche amministrazioni non  possono  conferire          ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e  doveri          di  ufficio,  che  non  siano  espressamente   previsti   o          disciplinati da legge o altre fonti normative,  o  che  non          siano espressamente autorizzati.               3.  Ai  fini  previsti  dal  comma  2,   con   appositi          regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art.  17,  comma  2,          della legge 23 agosto 1988, n. 400,  sono  individuati  gli          incarichi  consentiti  e  quelli  vietati   ai   magistrati          ordinari, amministrativi,  contabili  e  militari,  nonche'          agli avvocati e procuratori dello Stato,  sentiti,  per  le          diverse magistrature, i rispettivi istituti.               3-bis. Ai fini  previsti  dal  comma  2,  con  appositi          regolamenti  emanati  su  proposta  del  Ministro  per   la          pubblica amministrazione e la semplificazione, di  concerto          con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, comma 2,          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive          modificazioni,   sono    individuati,    secondo    criteri          differenziati in rapporto alle diverse qualifiche  e  ruoli          professionali, gli incarichi vietati  ai  dipendenti  delle          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2.               4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3  non          siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita          nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre          fonti normative.               5. In ogni caso, il conferimento  operato  direttamente          dall'amministrazione,       nonche'        l'autorizzazione          all'esercizio    di    incarichi    che    provengano    da          amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,          ovvero  da  societa'  o  persone  fisiche,   che   svolgano          attivita'  d'impresa  o  commerciale,  sono  disposti   dai          rispettivi organi competenti secondo  criteri  oggettivi  e          predeterminati,   che   tengano   conto   della   specifica          professionalita',    tali    da    escludere    casi     di          incompatibilita',   sia   di   diritto   che   di    fatto,          nell'interesse   del   buon   andamento   della    pubblica          amministrazione   o   situazioni   di   conflitto,    anche          potenziale, di  interessi,  che  pregiudichino  l'esercizio          imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.               6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano          ai  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di   cui          all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3,          con esclusione dei dipendenti  con  rapporto  di  lavoro  a          tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore  al          cinquanta per cento di quella a tempo  pieno,  dei  docenti          universitari a tempo definito e delle  altre  categorie  di          dipendenti pubblici ai quali e' consentito da  disposizioni          speciali lo svolgimento di attivita'  libero-professionali.          Sono  nulli  tutti  gli  atti  e   provvedimenti   comunque          denominati, regolamentari e amministrativi, adottati  dalle          amministrazioni  di  appartenenza  in  contrasto   con   il          presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui  ai  commi          seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali,  non          compresi nei compiti e doveri di ufficio, per  i  quali  e'          previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono  esclusi          i compensi derivanti:                 a)  dalla   collaborazione   a   giornali,   riviste,          enciclopedie e simili;                 b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore          o  inventore  di  opere  dell'ingegno   e   di   invenzioni          industriali;                 c) dalla partecipazione a convegni e seminari;                 d) da incarichi per i quali e'  corrisposto  solo  il          rimborso delle spese documentate;                 e) da incarichi  per  lo  svolgimento  dei  quali  il          dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando          o di fuori ruolo;                 f)  da  incarichi  conferiti   dalle   organizzazioni          sindacali a dipendenti presso le  stesse  distaccati  o  in          aspettativa non retribuita;                 f-bis)  da  attivita'  di   formazione   diretta   ai          dipendenti  della  pubblica  amministrazione   nonche'   di          docenza e di ricerca scientifica.               7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi          retribuiti che non  siano  stati  conferiti  o  previamente          autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.  Ai  fini          dell'autorizzazione,       l'amministrazione       verifica          l'insussistenza  di  situazioni,   anche   potenziali,   di          conflitto  di  interessi.  Con  riferimento  ai  professori          universitari a tempo pieno, gli  statuti  o  i  regolamenti          degli atenei disciplinano i criteri e le procedure  per  il          rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente          decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu'          gravi  sanzioni  e  ferma   restando   la   responsabilita'          disciplinare,  il  compenso  dovuto  per   le   prestazioni          eventualmente  svolte   deve   essere   versato,   a   cura          dell'erogante o, in  difetto,  del  percettore,  nel  conto          dell'entrata   del   bilancio    dell'amministrazione    di          appartenenza  del  dipendente  per  essere   destinato   ad          incremento  del  fondo  di   produttivita'   o   di   fondi          equivalenti.               7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte          del dipendente  pubblico  indebito  percettore  costituisce          ipotesi   di   responsabilita'   erariale   soggetta   alla          giurisdizione della Corte dei conti.               8. Le pubbliche amministrazioni non  possono  conferire          incarichi retribuiti a dipendenti di altre  amministrazioni          pubbliche     senza      la      previa      autorizzazione          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.          Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei  predetti          incarichi, senza la previa autorizzazione,  costituisce  in          ogni  caso  infrazione  disciplinare  per  il   funzionario          responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'          nullo di diritto.  In  tal  caso  l'importo  previsto  come          corrispettivo  dell'incarico,  ove  gravi   su   fondi   in          disponibilita'    dell'amministrazione    conferente,    e'          trasferito   all'amministrazione   di   appartenenza    del          dipendente ad incremento del fondo di  produttivita'  o  di          fondi equivalenti.               9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non          possono  conferire  incarichi   retribuiti   a   dipendenti          pubblici      senza      la      previa      autorizzazione          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.          Ai  fini  dell'autorizzazione,  l'amministrazione  verifica          l'insussistenza  di  situazioni,   anche   potenziali,   di          conflitto di interessi. In caso di inosservanza si  applica          la disposizione dell'art. 6, comma 1, del decreto legge  28          marzo 1997, n. 79,  convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed          integrazioni.   All'accertamento   delle    violazioni    e          all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero  delle          finanze, avvalendosi della Guardia di finanza,  secondo  le          disposizioni della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e          successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse          sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.               10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti,  deve          essere richiesta all'amministrazione  di  appartenenza  del          dipendente dai soggetti pubblici o privati,  che  intendono          conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta  dal          dipendente interessato. L'amministrazione  di  appartenenza          deve pronunciarsi sulla richiesta di  autorizzazione  entro          trenta giorni dalla ricezione della richiesta  stessa.  Per          il  personale   che   presta   comunque   servizio   presso          amministrazioni   pubbliche   diverse    da    quelle    di          appartenenza, l'autorizzazione  e'  subordinata  all'intesa          tra le due amministrazioni. In  tal  caso  il  termine  per          provvedere e'  per  l'amministrazione  di  appartenenza  di          quarantacinque  giorni  e  si  prescinde   dall'intesa   se          l'amministrazione presso  la  quale  il  dipendente  presta          servizio  non  si  pronunzia  entro  dieci   giorni   dalla          ricezione   della   richiesta   di    intesa    da    parte          dell'amministrazione di appartenenza.  Decorso  il  termine          per  provvedere,   l'autorizzazione,   se   richiesta   per          incarichi da conferirsi da  amministrazioni  pubbliche,  si          intende  accordata;  in  ogni  altro   caso,   si   intende          definitivamente negata.               11. Entro quindici giorni dall'erogazione del  compenso          per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici  o          privati  comunicano  all'amministrazione  di   appartenenza          l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.               12. Le amministrazioni  pubbliche  che  conferiscono  o          autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito,  ai  propri          dipendenti comunicano in via  telematica,  nel  termine  di          quindici giorni, al Dipartimento  della  funzione  pubblica          gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,          con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso          lordo, ove previsto.               13. Le amministrazioni di appartenenza  sono  tenute  a          comunicare tempestivamente al Dipartimento  della  funzione          pubblica,  in  via  telematica,  per  ciascuno  dei  propri          dipendenti e distintamente per ogni  incarico  conferito  o          autorizzato,  i  compensi  da  esse  erogati  o  della  cui          erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di  cui          al comma 11.               14. Al  fine  della  verifica  dell'applicazione  delle          norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127,  della  legge  23          dicembre  1996,  n.  662,  e  successive  modificazioni   e          integrazioni, le amministrazioni pubbliche  sono  tenute  a          comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in  via          telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti          dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui          agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto  legislativo  n.          33 del 2013, relativi a tutti  gli  incarichi  conferiti  o          autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni  rendono          noti,  mediante  inserimento  nelle  proprie  banche   dati          accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei          propri consulenti  indicando  l'oggetto,  la  durata  e  il          compenso dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta          verifica   dell'insussistenza    di    situazioni,    anche          potenziali, di  conflitto  di  interessi.  Le  informazioni          relative  a  consulenze  e   incarichi   comunicate   dalle          amministrazioni al Dipartimento  della  funzione  pubblica,          nonche'  le  informazioni  pubblicate  dalle  stesse  nelle          proprie  banche  dati  accessibili  al  pubblico  per   via          telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e          pubblicate  in   tabelle   riassuntive   rese   liberamente          scaricabili in un  formato  digitale  standard  aperto  che          consenta  di  analizzare  e  rielaborare,  anche   a   fini          statistici, i dati informatici. Entro  il  31  dicembre  di          ciascun  anno  il  Dipartimento  della  funzione   pubblica          trasmette   alla   Corte   dei   conti    l'elenco    delle          amministrazioni  che  hanno   omesso   di   trasmettere   e          pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui  al          terzo  periodo  del  presente  comma  in  formato  digitale          standard aperto. Entro il 31 dicembre di  ciascun  anno  il          Dipartimento della funzione pubblica trasmette  alla  Corte          dei conti l'elenco delle amministrazioni che  hanno  omesso          di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto  l'elenco          dei collaboratori esterni e dei  soggetti  cui  sono  stati          affidati incarichi di consulenza.               15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti  di          cui ai commi  da  11  a  14  non  possono  conferire  nuovi          incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al          comma 9 che omettono le comunicazioni di cui  al  comma  11          incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.               16. Il Dipartimento della funzione pubblica,  entro  il          31 dicembre di ciascun anno, riferisce  al  Parlamento  sui          dati raccolti, adotta le relative misure di  pubblicita'  e          trasparenza e formula proposte per  il  contenimento  della          spesa per gli incarichi  e  per  la  razionalizzazione  dei          criteri di attribuzione degli incarichi stessi.               16-bis. La Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -          Dipartimento  della   funzione   pubblica   puo'   disporre          verifiche del  rispetto  delle  disposizioni  del  presente          articolo e dell'art. 1, commi 56 e seguenti, della legge 23          dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato  per          la  funzione  pubblica.  A  tale  fine  quest'ultimo  opera          d'intesa con i Servizi ispettivi di  finanza  pubblica  del          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.               16-ter. I dipendenti che,  negli  ultimi  tre  anni  di          servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o  negoziali          per conto delle pubbliche amministrazioni di  cui  all'art.          1, comma 2, non possono svolgere, nei tre  anni  successivi          alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita'          lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti   privati          destinatari dell'attivita' della  pubblica  amministrazione          svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e          gli incarichi conferiti in violazione  di  quanto  previsto          dal presente comma  sono  nulli  ed  e'  fatto  divieto  ai          soggetti privati che  li  hanno  conclusi  o  conferiti  di          contrattare  con  le  pubbliche   amministrazioni   per   i          successivi  tre  anni  con  obbligo  di  restituzione   dei          compensi  eventualmente  percepiti  e  accertati  ad   essi          riferiti.».               -  Il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,   n.   39          (Disposizioni   in   materia    di    inconferibilita'    e          incompatibilita'   di   incarichi   presso   le   pubbliche          amministrazioni e presso  gli  enti  privati  in  controllo          pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6          novembre  2012,  n.  190)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta          Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92.               - Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (UE)          2016/796 si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 21 
                          Obbligo di indagine 
   1. L'Organismo investigativo, a seguito di incidenti gravi,  svolge indagini con l'obiettivo di migliorare la sicurezza ferroviaria e  la prevenzione di incidenti nel sistema ferroviario italiano.   2. Oltre che sugli incidenti gravi, l'Organismo investigativo  puo' indagare  sugli  incidenti  e  sugli  inconvenienti  che,  in  simili circostanze, avrebbero potuto determinare incidenti gravi, tra cui in particolare guasti tecnici ai sottosistemi di natura strutturale o ai componenti di interoperabilita'  del  sistema  ferroviario  italiano. L'Organismo investigativo decide se indagare in merito ad un siffatto incidente o inconveniente tenendo conto dei seguenti elementi:     a) gravita' dell'incidente o inconveniente;     b)  riconducibilita'  ad  una  serie   di   altri   incidenti   o inconvenienti pertinenti al sistema nel suo complesso;     c) impatto dell'evento sulla sicurezza ferroviaria;     d)  richieste  dei  gestori  dell'infrastruttura,  delle  imprese ferroviarie, dell'ANSFISA o delle competenti strutture del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.   3. La portata  delle  indagini  e  le  procedure  da  seguire  sono stabilite dall'Organismo investigativo, tenendo conto degli  articoli 22 e 23 ed in funzione delle  conclusioni  che  esso  intende  trarre dall'incidente o dall'inconveniente ai fini del  miglioramento  della sicurezza.   4. L'indagine non e' sostitutiva di quelle  che  potrebbero  essere svolte in merito dall'Autorita' giudiziaria e non mira in alcun  caso a stabilire colpe o responsabilita'.     |  
|   |                                 Art. 22 
               Disciplina del procedimento dell'indagine 
   1. Gli investigatori incaricati di un'indagine svolgono il  proprio compito nel modo piu' efficiente e nel piu' breve tempo  possibile  e agiscono, nei limiti del proprio mandato,  in  qualita'  di  pubblici ufficiali, conducendo l'indagine in  modo  indipendente  rispetto  ad ogni eventuale inchiesta relativa a procedimenti penali pendenti  sui medesimi  fatti.  L'attivita'  degli  investigatori  e'   svolta   in collaborazione con quella della polizia giudiziaria per acquisire  la notizia di reato e assicurare  le  fonti  di  prova,  secondo  quanto stabilito  dal  codice  di  procedura  penale.  Ferme   restando   le disposizioni di cui al comma  2,  ai  soli  fini  dell'indagine,  gli investigatori possono accedere a tutta la documentazione  pertinente, ai  locali,  agli  impianti   e   alle   attrezzature   dei   gestori dell'infrastruttura  e  delle  imprese  ferroviarie,   nonche',   ove necessario, dei soggetti di cui all'articolo 4. Con  successivo  atto dell'Organismo  investigativo  e'  disciplinato  il   rilascio   agli investigatori incaricati di  un  documento  che  garantisce  ad  essi l'accesso   all'infrastruttura,   agli   impianti   e   ai   veicoli, specificandone le modalita'.   2. Nei casi in cui l'Autorita' giudiziaria avvia un procedimento  a seguito di un evento nel quale si  ravvisino  ipotesi  di  reato,  la stessa Autorita' autorizza gli investigatori incaricati a svolgere  i compiti di cui al presente comma, assicurando la piena collaborazione tra  gli  investigatori  incaricati  dall'Organismo  e  le  Autorita' responsabili delle inchieste giudiziarie. Gli investigatori  possono, previa espressa autorizzazione dell'Autorita' giudiziaria procedente, accedere tempestivamente alle informazioni e  alle  prove  pertinenti per l'indagine nelle modalita' e nei  limiti  indicati  dalla  stessa Autorita'  giudiziaria.  In  particolare,  nel  rispetto  di   quanto previsto dalla normativa vigente, e'  consentito  agli  investigatori autorizzati di:     a)   accedere   immediatamente   al   luogo   dell'incidente    o dell'inconveniente nonche'  al  materiale  rotabile  coinvolto,  alla relativa  infrastruttura  e  agli  impianti  di  segnalamento  e   di controllo del traffico;     b) ottenere immediatamente un elenco degli indizi e la  rimozione sotto controllo di rottami, impianti o componenti dell'infrastruttura a fini di esame o di analisi;     c) acquisire senza limitazioni, e utilizzare,  il  contenuto  dei registratori di bordo e delle apparecchiature  di  registrazione  dei messaggi verbali e la registrazione dei  dati  di  funzionamento  del sistema di segnalamento e controllo del traffico;     d) accedere ai risultati dell'esame dei corpi delle vittime;     e) accedere ai risultati dell'esame del personale viaggiante e di ogni   altro   componente   del   personale   ferroviario   coinvolto nell'incidente o nell'inconveniente;     f) sentire il personale ferroviario  coinvolto  nell'incidente  o nell'inconveniente e  altri  testimoni,  garantendo  la  riservatezza dell'identita';     g) accedere a qualsiasi informazione o  registrazione  pertinente in  possesso   del   gestore   dell'infrastruttura,   delle   imprese ferroviarie  e   dei   soggetti   responsabili   della   manutenzione interessati, nonche' dell'ANSFISA.   3. Ove l'Autorita' giudiziaria abbia sequestrato  eventuali  prove, gli investigatori incaricati possono accedere a tali prove e  possono utilizzarle nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti  dal diritto nazionale e dell'Unione europea. A tal fine, l'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata  dal  pubblico  ministero  nel  corso delle indagini preliminari e dal giudice procedente, al termine delle stesse indagini. L'esercizio  delle  attivita'  e  dei  poteri  degli investigatori incaricati  non  ostacola  l'indagine  giudiziaria.  Se l'esame o l'analisi di alcuni elementi di prova materiale rischia  di modificare, alterare o distruggere tali elementi probatori, per  essi e'  richiesto  il  preventivo  accordo  tra  l'Autorita'  giudiziaria competente e gli investigatori incaricati.  A  tale  fine,  specifici accordi possono  essere  conclusi  tra  l'Organismo  investigativo  e l'Autorita' giudiziaria  per  disciplinare  gli  aspetti  riguardanti l'utilizzo e lo scambio di informazioni nonche' le attivita'  di  cui al comma 2, nel rispetto della reciproca indipendenza.   4. Allorche' l'indagine interessa veicoli  autorizzati  dall'ERA  o imprese   ferroviarie   certificate   dalla    stessa,    l'Organismo investigativo puo'  richiedere  all'ERA  tutte  le  informazioni,  le spiegazioni e le registrazioni che ritiene opportune.     |  
|   |                                 Art. 23 
                        Procedura investigativa 
   1. L'Organismo investigativo  compie  indagini  sugli  incidenti  e inconvenienti avvenuti nel territorio nazionale sui sistemi  e  sulle reti  che  rientrano  nelle  proprie  competenze.  Qualora  non   sia possibile  stabilire  in  quale  Stato  membro  si   sia   verificato l'incidente o l'inconveniente oppure qualora si sia verificato in  un impianto o nei pressi di un impianto situato al confine fra due Stati membri, gli Organismi investigativi nazionali competenti decidono  di comune accordo quale di essi svolgera' l'indagine oppure decidono  di indagare in collaborazione tra loro. Se l'indagine  non  e'  condotta dall'Organismo nazionale, esso e' comunque autorizzato a  partecipare all'indagine stessa e ad avere accesso ai relativi risultati.   2. Gli Organismi investigativi di  altri  Stati  membri  sono,  ove opportuno, invitati a partecipare ad un'indagine quando sia implicata nell'incidente o nell'inconveniente  un'impresa  ferroviaria  che  e' stabilita e ha ottenuto una licenza di esercizio  in  uno  di  questi Stati   membri,    oppure,    sia    implicato    nell'incidente    o nell'inconveniente un veicolo registrato o mantenuto in uno di questi Stati membri. In tali casi, gli organismi investigativi  degli  altri Stati membri possono, se richiesto,  assistere  alla  raccolta  delle prove da parte dell'Organismo investigativo. Fermo restando il  pieno rispetto  della   vigente   normativa   nazionale,   agli   organismi investigativi di Stati membri invitati e' dato accesso per il tramite dell'Organismo investigativo  nazionale,  alle  informazioni  e  alle prove necessarie che consentono loro  di  partecipare  effettivamente all'indagine.   3. Per ciascun incidente o inconveniente l'Organismo investigativo, previa espressa autorizzazione dell'Autorita' giudiziaria procedente, ove l'attivita' investigativa sia compiuta a seguito del  verificarsi di un fatto di reato, pone in essere i mezzi e le risorse operative e tecniche necessarie per lo svolgimento dell'indagine, a cura e  spese dell'impresa   ferroviaria   o   del   gestore    dell'infrastruttura interessati.   4. L'indagine e'  condotta  nella  massima  trasparenza  possibile, consentendo a tutte le parti  coinvolte  di  esprimersi  e  di  avere accesso ai risultati. In particolare, il gestore  dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie coinvolti, l'ANSFISA, l'ERA, le vittime e  i loro  parenti,  i  proprietari  di  beni  danneggiati,   i   soggetti responsabili della manutenzione, i fabbricanti, i servizi di soccorso intervenuti  e  i  rappresentanti  del  personale  e  degli   utenti, forniscono  all'Organismo  investigativo  le  informazioni   tecniche pertinenti per migliorare la  qualita'  della  relazione  d'indagine. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 4, l'Organismo investigativo tiene conto delle esigenze delle  vittime  e  dei  loro parenti e li tiene informati dell'indagine, dei relativi progressi  e dei  progetti  di  relazione.  I  soggetti  coinvolti   sopraindicati possono, per quanto fattibile, presentare per iscritto osservazioni e pareri sull'indagine.   5. L'Organismo investigativo  conclude  le  proprie  verifiche  sul luogo dell'incidente  il  piu'  rapidamente  possibile,  in  modo  da consentire al gestore dell'infrastruttura di  ripristinarla  al  piu' presto ai servizi di trasporto ferroviario.     |  
|   |                                 Art. 24 
                Relazioni dell'Organismo investigativo 
   1. L'indagine su un incidente o un inconveniente e' oggetto di  una relazione redatta in forma appropriata rispetto alla tipologia e alla gravita'  dell'evento   nonche'   alla   pertinenza   dei   risultati dell'indagine. La relazione  precisa  la  finalita'  dell'indagine  a norma dell'articolo 21, comma 1, e contiene eventuali raccomandazioni in materia di sicurezza.   2. L'Organismo investigativo pubblica la relazione  finale,  almeno sul proprio sito istituzionale, nel  piu'  breve  tempo  possibile  e comunque entro dodici mesi dalla data dell'evento.  Se  la  relazione finale non  puo'  essere  conclusa  entro  dodici  mesi,  l'Organismo investigativo pubblica una dichiarazione intermedia,  specificando  i progressi dell'indagine e le eventuali questioni di sicurezza emerse, con cadenza almeno annuale  rispetto  alla  data  dell'incidente.  La relazione e le raccomandazioni in materia di sicurezza sono trasmesse ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 4, nonche' agli organismi e ai soggetti degli altri Stati membri  eventualmente  interessati.  La relazione d'indagine e' redatta conformemente al modello  armonizzato stabilito dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 24,  comma  2, della direttiva (UE) 2016/798.   3. Entro il 30 settembre di  ogni  anno  l'Organismo  investigativo pubblica una relazione annuale che riferisce  sulle  indagini  svolte nel corso dell'anno precedente, sulle  raccomandazioni  formulate  in materia di sicurezza e sulle relative azioni intraprese.  
           Note all'art. 24:               - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)          2016/798 si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 25 
                Informazioni da trasmettere all'Agenzia                dell'Unione europea per le ferrovie ERA 
   1. Entro sette giorni  dall'apertura  di  un'indagine,  l'Organismo investigativo ne informa l'ERA. L'informazione riporta la data, l'ora e il luogo dell'evento, la tipologia di evento e le  sue  conseguenze in termini di decessi, lesioni e danni materiali.   2. L'Organismo investigativo  trasmette  all'ERA  una  copia  della relazione finale di cui all'articolo 24, comma 2, e  della  relazione annuale di cui all'articolo 24, comma 3.     |  
|   |                                 Art. 26 
                Raccomandazioni in materia di sicurezza 
   1.  Le  raccomandazioni   in   materia   di   sicurezza   formulate dall'Organismo investigativo non  costituiscono  in  alcun  caso  una presunzione  di  colpa  o  responsabilita'   per   un   incidente   o inconveniente,   nell'ambito    dei    procedimenti    dell'Autorita' giudiziaria.   2. Le raccomandazioni sono indirizzate all'ANSFISA e,  se  il  loro carattere lo richiede,  all'ERA,  ad  altri  soggetti  interessati  o autorita' dello Stato o di altri Stati  membri.  Il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, le autorita' nazionali interessate  e l'ANSFISA  adottano,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  le misure necessarie per garantire  che  tutti  i  soggetti  interessati tengano  debitamente  conto  di  dette  raccomandazioni  e  che,  ove opportuno, esse siano recepite  con  misure  concrete  da  parte  dei rispettivi destinatari.   3. L'ANSFISA, i gestori dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie e altre autorita' o soggetti interessati oppure, se del  caso,  altri Stati   membri   destinatari   delle   raccomandazioni,    comunicano all'Organismo investigativo, entro dodici mesi dalla ricezione  delle raccomandazioni, le  misure  correttive  adottate  o  da  adottare  a seguito di una data raccomandazione, nonche'  il  relativo  stato  di aggiornamento, tramite apposita relazione  da  inviarsi  almeno  ogni dodici  mesi,  fino  all'implementazione  completa  di  dette  misure correttive.     |  
|   |                                 Art. 27 
                  Sistema di segnalazione volontaria 
   1. La segnalazione volontaria consiste in una  comunicazione  fatta direttamente all'Organismo investigativo di un  evento  che  potrebbe non essere stato segnalato ai sensi dell'articolo 20,  comma  2,  dei «quasi incidenti» e di altre informazioni in materia di sicurezza che il soggetto che effettua  la  segnalazione  ritiene  rappresentino  o possano rappresentare una situazione di rischio o danno potenziale.   2. L'Organismo investigativo puo' istituire e mantenere un  sistema per la raccolta e l'elaborazione delle segnalazioni volontarie di cui al comma 1, anche sulla base delle linee guida dell'ERA in materia. A tal fine, l'Organismo investigativo utilizza,  laddove  possibile,  i sistemi  informatici  gia'  in  essere,  apportando   le   necessarie modifiche e integrazioni. Tale sistema ha  come  unico  obiettivo  la prevenzione degli incidenti e degli inconvenienti  e  non  mira  alla determinazione di colpe e responsabilita'. In  particolare,  esso  e' finalizzato   a   promuovere   una   cultura    della    fiducia    e dell'apprendimento  reciproci  in  cui  il  personale   dei   gestori dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie, degli ECM e di  tutti gli altri soggetti che hanno un potenziale impatto sul  funzionamento sicuro del sistema ferroviario sia incoraggiato  a  contribuire  allo sviluppo e al miglioramento della sicurezza,  garantendo  l'anonimato della fonte e promuovendo la fiducia delle  persone  nel  sistema  di segnalazione.  Le  informazioni  raccolte  sono  fornite   in   forma aggregata alle  Autorita'  ed  Amministrazioni  dello  Stato  che  ne facciano richiesta, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.   3. Con provvedimenti da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Organismo investigativo  disciplina le modalita'  di  comunicazione  delle  segnalazioni  volontarie,  le procedure messe in atto per la protezione dei dati  personali  e  per assicurare la tutela della fonte di informazione, le procedure per il trattamento e l'analisi delle segnalazioni volontarie e le  modalita' di inserimento nella banca dati.     |  
|   |                                 Art. 28 
                Certificato di idoneita' all'esercizio 
   1. Per poter svolgere  le  proprie  attivita'  sulle  reti  di  cui all'articolo 2, comma 4, ogni soggetto che opera  su  di  esse,  deve ottenere  un  certificato  di  idoneita'   all'esercizio   da   parte dell'ANSFISA. Tale certificato prova che il soggetto  richiedente  ha posto in essere un proprio sistema di gestione della sicurezza ed  e' in grado di operare in modo sicuro nell'area di  esercizio  prevista, corrispondente alla  singola  infrastruttura,  o  di  gestire  e  far funzionare l'infrastruttura ferroviaria in modo sicuro, tenendo conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei  rotabili  e  del servizio di trasporto. Il suddetto  certificato  e'  unico  nel  caso dell'esercente.   2.  La  richiesta  di  certificato  di  idoneita'  e  la   relativa documentazione allegata sono redatte in lingua italiana.   3. Agli eventuali oneri per l'adeguamento infrastrutturale connesso al rilascio del certificato di cui al comma  1,  o  conseguenti  alle prescrizioni in esso contenuto, si provvede con le  risorse  iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, che potranno  essere integrate in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo  1,  comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  nell'ambito  della  quota attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  
           Note all'art. 28:               - Il testo  dell'art.  1,  comma  95,  della  legge  30          dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione  dello  Stato          per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale  per  il          triennio 2019-2021) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  31          dicembre 2018, n. 302, S.O., cosi' recita:               «95.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da          ripartire con una dotazione di  740  milioni  di  euro  per          l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno  2020,  di          1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni  di          euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300  milioni          di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.».   |  
|   |                                 Art. 29 
                  Autorizzazione di messa in servizio               di sottosistemi strutturali e di veicoli 
   1. Per poter aprire al pubblico esercizio linee ferroviarie  nuove, rinnovate o  ristrutturate,  o  parti  di  esse,  ogni  soggetto  che gestisce  l'infrastruttura,  deve  ottenere  da  parte   dell'ANSFISA un'autorizzazione di messa in servizio dei  sottosistemi  strutturali che lo compongono.   2.  Per  poter  circolare  su  tali  reti,   un   veicolo   ottiene un'autorizzazione di messa in servizio da parte dell'ANSFISA.   3. Le richieste di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2, nonche' la relativa documentazione allegata, sono redatte in lingua italiana.     |  
|   |                                 Art. 30 
                               Sanzioni 
   1. Alle imprese ferroviarie, ai gestori dell'infrastruttura e  agli altri soggetti del sistema ferroviario di cui all'articolo  4,  comma 4,  che  violano  le  direttive   e   le   raccomandazioni   adottate dall'ANSFISA a norma  dell'articolo  16,  comma  2,  lettera  z),  in materia di gestione della circolazione ferroviaria, di  funzionamento e manutenzione degli elementi del sistema ferroviario, di requisiti e qualificazione del  personale  impiegato  in  attivita'  inerenti  la sicurezza  della   circolazione   ferroviaria,   di   certificati   e autorizzazioni di sicurezza, rilasciati a norma del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  10.000  a euro 100.000.   2. Le inosservanze da parte delle imprese ferroviarie, dei  gestori dell'infrastruttura e degli altri soggetti del sistema ferroviario di cui all'articolo 4, comma 4, delle disposizioni adottate dall'ANSFISA in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria,  sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  20.000  a euro 200.000 per il mancato  adeguamento  alle  misure  di  sicurezza indicate nelle disposizioni emanate  dall'ANSFISA  entro  il  termine prescritto.  Per  ogni  giorno  di  ritardo,  successivo  al   primo, nell'adeguamento alle misure di sicurezza,  si  applica  un'ulteriore sanzione  amministrativa  pecuniaria  pari  al  10  per  cento  della sanzione da applicare.   3. Ai gestori delle infrastrutture e  alle  imprese  ferroviarie  o agli altri organismi qualificati di cui all'articolo 4, comma 4,  che violano gli obblighi di fornire all'ANSFISA la necessaria  assistenza tecnica, le informazioni o la documentazione richiesti si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.   4. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'ANSFISA si osservano, in quanto  compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni  contenute nel Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.   5. I proventi derivanti dalle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.  
           Note all'art. 30:               - Le Sezioni I e II del Capo I, della legge 24 novembre          1981, n. 689, citata nelle note alle premesse,  sono  cosi'          rubricati:                 «Capo I LE SANZIONI AMMINISTRATIVE                 Sezione I Principi generali                 Sezione II Applicazione».   |  
|   |                                 Art. 31 
                   Disposizioni transitorie e finali 
   1. Fino alla data di applicazione degli atti di esecuzione  di  cui all'articolo 24, comma 2, della direttiva (UE) 2016/798,  l'Organismo investigativo utilizza per la relazione d'indagine il modello di  cui all'allegato V del decreto legislativo n. 162/2007.   2. Fino al 16 giugno 2019,  l'ANSFISA  rilascia  i  certificati  di sicurezza e le autorizzazioni  di  sicurezza  ai  sensi  del  decreto legislativo n.  162/2007.  Tali  certificati  e  autorizzazioni  sono validi fino alla data di scadenza.   3. Per garantire  la  continuita'  del  servizio  ferroviario  dopo l'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sulle  reti   di   cui all'articolo 2, comma 4, resta fermo il  quadro  regolatorio  vigente fino all'adozione delle nuove disposizioni adottate dall'ANSFISA e  i soggetti  interessati  sono  autorizzati  a  proseguire  la   propria attivita' in virtu' dei provvedimenti rilasciati dalle  Autorita'  ed Amministrazioni competenti prima della data di cui al comma  4,  fino al rilascio dei certificati e delle autorizzazioni ai sensi del  Capo VI. Detti soggetti presentano all'ANSFISA, entro novanta giorni dalla data di cui al comma 4, istanza per il  rilascio  dei  certificati  e delle autorizzazioni ai sensi  del  Capo  VI,  secondo  le  modalita' definite dall'Agenzia stessa. Alla data  di  entrata  in  vigore  del presente  decreto  le  competenti  strutture  del   Ministero   delle infrastrutture e dei trasporti  informano  ANSFISA  dei  procedimenti amministrativi in corso, ai fini del passaggio al nuovo regime.   4. Le competenze in materia di sicurezza ferroviaria del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulle reti di cui al comma 3  e sui soggetti che operano su di esse, che  siano  in  contrasto  o  in sovrapposizione con le competenze attribuite  all'ANSFISA  cessano  a far data dal 1° luglio 2019.   5. Gli organismi di valutazione della conformita' riconosciuti  dal Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ai   sensi   del regolamento (UE)  n.  445/2011  e  quelli  riconosciuti  dall'ANSF  o dall'ANSFISA ai sensi del regolamento (UE) n.  402/2013  prima  della data di entrata in vigore del presente decreto, transitano al  regime dell'accreditamento ai sensi dell'articolo 13, comma 8, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali  organismi continuano ad operare in virtu' dei riconoscimenti rilasciati e  alle condizioni  per  le  quali   sono   stati   rilasciati   i   relativi riconoscimenti, fino alla data di conclusione del  suddetto  processo di accreditamento  e  relativa  comunicazione  ai  pertinenti  organi dell'Unione europea da parte di ANSFISA.  Le  attivita'  di  verifica necessarie al passaggio all'accreditamento per i  suddetti  organismi sono svolte dall'Ente unico nazionale di accreditamento.  I  relativi oneri sono a carico degli organismi nel  rispetto  del  principio  di economicita'.  Le  convenzioni  di  cui  all'articolo  13,  comma  9, disciplinano anche le modalita' operative per gestire le attivita' di cui al primo paragrafo.   6. Ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  19,  quarto  periodo,  del decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito  con  legge  16 novembre 2018,  n.  130,  nelle  more  della  piena  operativita'  di ANSFISA, le funzioni e le competenze ad essa attribuite ai sensi  del presente decreto sono svolte dall'Agenzia nazionale per la  sicurezza delle ferrovie (ANSF) gia' istituita ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.   7. Laddove necessario, alle  modifiche  e  all'aggiornamento  degli allegati tecnici al presente decreto  si  provvede  con  decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.   8. Il comma 3 dell'articolo  12,  del  decreto-legge  28  settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla  legge  16  novembre 2018, n. 130, e' sostituito dal  seguente:  «3.  Con  riferimento  al settore ferroviario, l'Agenzia svolge i compiti e le funzioni,  anche di  regolamentazione  tecnica,  per   essa   previsti   dai   decreti legislativi recanti attuazione  della  direttiva  (UE)  2016/798  del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  dell'11  maggio  2016   sulla sicurezza  delle  ferrovie  e  della  direttiva  (UE)  2016/797   del Parlamento europeo e  del  Consiglio  dell'11  maggio  2016  relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione europea  ed ha competenza per l'intero  sistema  ferroviario  nazionale,  secondo quanto  previsto  dai  medesimi  decreti.   Per   le   infrastrutture transfrontaliere specializzate,  i  compiti  di  autorita'  nazionale preposta alla sicurezza di  cui  al  Capo  IV  della  direttiva  (UE) 2016/798  sono  affidati,  a   seguito   di   apposite   convenzioni, all'Agenzia o all'Autorita' per la sicurezza  ferroviaria  del  Paese limitrofo».  
           Note all'art. 31:               - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)          2016/798 si veda nelle note alle premesse.               - Per i riferimenti al decreto  legislativo  10  agosto          2007, n. 162, si veda nelle note alle premesse.               - Per i riferimenti normativi del regolamento  (UE)  n.          445/2011 si veda nelle note all'art. 13.               - Per i riferimenti normativi del regolamento  (UE)  n.          402/2013 si veda nelle note all'art. 13.               - Per  il  testo  dell'art.  12  del  decreto-legge  28          settembre 2018, n. 109 si veda nelle note all'art. 16.               - Per i riferimenti normativi della legge  16  novembre          2018, n. 130 si veda nelle note alle premesse.               - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo          10 agosto 2007, n. 162 si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 32 
                              Abrogazione 
   1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:     a) l'articolo 18 della  legge  7  luglio  2016,  n.  122  recante «Disposizioni   per   l'adempimento    degli    obblighi    derivanti dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  legge  europea 2015-2016»;     b) il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di  recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE;     c) il decreto legislativo 24 marzo 2011, n.  43,  di  recepimento della direttiva 2008/110/CE;     d) il decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti 26 giugno 2015, di recepimento della direttiva 2014/88/UE  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2015;     e) il decreto 21 dicembre 2012 del Ministro delle  infrastrutture e dei trasporti di attuazione dell'articolo 3, comma 1,  del  decreto legislativo 24 marzo 2011,  n.  43,  per  l'adozione  di  un  sistema provvisorio per la certificazione  dei  soggetti  responsabili  della manutenzione di carri ferroviari adibiti  al  trasporto  di  merci  - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2013;     f) le parole: «o ad apposito organismo binazionale», all'art. 12, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge  28  settembre  2018,  n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130.   2.  Continuano  ad  applicarsi  le  norme  tecniche   adottate   in attuazione dei decreti di cui al comma 1  e  restano  efficaci,  fino alla loro scadenza, tutti i negozi giuridici attivi e  passivi  posti in essere sia dall'ANSF sia dall'ANSFISA prima della data di  entrata in vigore del presente decreto.   3.  L'ANSFISA  adotta  tutte  le  misure  necessarie  al  fine   di modificare i decreti e le linee guida da essa emanate o gia'  emanate dall'ANSF in  contrasto  con  le  disposizioni  di  cui  al  presente decreto.  
           Note all'art. 32:               - Per il testo dell'art. 18 della legge 7 luglio  2016,          n. 122 si veda nelle note alle premesse.               - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo          10 agosto 2007, n. 162, si veda nelle note alle premesse.               - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 24 marzo          2011, n. 43 (Attuazione  della  direttiva  2008/110/CE  che          modifica la direttiva 2004/49/CE  relativa  alla  sicurezza          delle  ferrovie  comunitarie.)  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 15 aprile 2011, n. 87, cosi' recita:               «Art.  3  (Sistema  di  certificazione   del   soggetto          responsabile della manutenzione di carri merci).  -  1.  Al          fine di dare rapida attuazione al sistema di certificazione          dei  soggetti  responsabili  della  manutenzione  di  carri          merci, con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e          delle finanze e con il Ministro dello  sviluppo  economico,          da emanare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in          vigore  del  presente  decreto  legislativo,  sono  dettate          disposizioni che tengano conto dell'accordo  internazionale          sottoscritto a Bruxelles il 14 maggio  2009.  Tale  decreto          disciplina le modalita' di riconoscimento  degli  Organismi          di   certificazione   dei   soggetti   responsabili   della          manutenzione e la determinazione delle tariffe a carico dei          predetti Organismi  per  le  attivita'  di  riconoscimento,          rinnovo   e   vigilanza   svolte   dal   Ministero    delle          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sulla  base  del  costo          effettivo delle prestazioni.  Le  tariffe  sono  aggiornate          almeno ogni due anni.               2. Nelle more di  entrata  in  vigore  del  regolamento          adottato  dalla  Commissione  europea  sulla   base   della          Raccomandazione dell'ERA di cui all'art.  1,  paragrafo  8,          della direttiva 2008/110/CE, il decreto di cui al  comma  1          disciplina anche:                 a) i requisiti dell'Organismo di Certificazione;                 b)  le  modalita'  di  certificazione  del   soggetto          responsabile della manutenzione;                 c)  i  requisiti  del  soggetto  responsabile   della          manutenzione;                 d)  i  compiti  del   soggetto   responsabile   della          manutenzione;                 e) le  modalita'  del  rilascio  e  del  rinnovo  del          certificato di  soggetto  responsabile  della  manutenzione          nonche' la relativa validita'.               3. Nelle more dell'emanazione del  decreto  di  cui  al          comma 1 la verifica della capacita' di svolgere le funzioni          di responsabile della manutenzione, laddove lo  stesso  sia          una impresa ferroviaria o un gestore della  infrastruttura,          e' effettuata dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle          ferrovie,  in   base   alle   competenze   previste   dalla          legislazione vigente, secondo  le  procedure  di  cui  agli          articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.          162, e deve essere indicata sui certificati specificati  in          tali procedure.».               - Per  il  testo  dell'art.  12  del  decreto-legge  28          settembre 2018, n. 109 si veda nelle note all'art. 16.               - Per i riferimenti normativi della legge  16  novembre          2018, n. 130 si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 33 
                  Clausola di invarianza finanziaria 
   1. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica.   2. Le Amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento  dei compiti  derivanti  dal  presente  decreto  con  le  risorse   umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.     |  
|   |                                 Art. 34 
                           Entrata in vigore 
   1. Il presente decreto entra in vigore il 16 giugno 2019.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Dato a Roma, addi' 14 maggio 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
                                   Toninelli,      Ministro      delle                                  infrastrutture e dei trasporti 
                                   Moavero  Milanesi,  Ministro  degli                                  affari esteri                                   e della cooperazione internazionale 
                                   Bonafede, Ministro della giustizia 
                                   Tria,  Ministro   dell'economia   e                                  delle finanze 
                                   Bongiorno, Ministro per la pubblica                                  amministrazione 
                                   Di Maio,  Ministro  dello  sviluppo                                  economico 
   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
|   |  
 
 | 
 |