| Gazzetta n. 134 del 10 giugno 2019 (vai al sommario) |  
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| DECRETO LEGISLATIVO 10 maggio 2019, n. 49 |  
| Attuazione della direttiva 2017/828  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la  direttiva  2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno  a  lungo  termine degli azionisti.  |  
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 76 e 87 quinto  comma,  e  117,  secondo  comma, della Costituzione;   Vista la direttiva (UE)  2017/828  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 17 maggio 2017, che modifica  la  direttiva  2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno  a  lungo  termine degli azionisti;   Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 della Commissione del 3 settembre 2018 che stabilisce i requisiti  minimi  d'attuazione delle disposizioni della direttiva 2007/36/CE del Parlamento  europeo e  del  Consiglio  per  quanto   riguarda   l'identificazione   degli azionisti,  la  trasmissione  delle  informazioni  e   l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti;   Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2016-2017), in particolare l'Allegato A;   Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;   Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  recante  il Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio 1996, n. 52;   Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209  recante  il Codice delle assicurazioni private;   Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante  disposizioni  per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;   Visto il decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  recante disciplina delle forme pensionistiche complementari;   Visto il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;   Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2019;   Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione dell'8 maggio 2019;   Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri della giustizia,  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  dello sviluppo  economico  e  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale; 
                                 Emana                   il seguente decreto legislativo: 
                                Art. 1 
                      Modifiche al codice civile 
   1. All'articolo  2391-bis  del  codice  civile  sono  apportate  le seguenti modificazioni:   a) al secondo comma, le parole «di cui al»  sono  sostituite  dalle seguenti: «e le regole previsti dal»;   b) dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:   «La Consob, nel definire  i  principi  indicati  nel  primo  comma, individua,  in  conformita'  all'articolo  9-quater  della  direttiva 2007/36/CE, almeno:   a) le soglie di rilevanza  delle  operazioni  con  parti  correlate tenendo  conto  di  indici  quantitativi   legati   al   controvalore dell'operazione o al suo impatto su uno o piu' parametri dimensionali della societa'. La Consob puo' individuare anche criteri di rilevanza che tengano conto della natura dell'operazione e della  tipologia  di parte correlata;   b) regole procedurali e di trasparenza proporzionate rispetto  alla rilevanza e alle caratteristiche delle  operazioni,  alle  dimensioni della societa' ovvero alla tipologia di societa' che  fa  ricorso  al mercato  del  capitale  di  rischio,  nonche'  i  casi  di  esenzione dall'applicazione, in tutto o in parte, delle predette regole;   c) i casi in cui gli amministratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2391, e gli azionisti  coinvolti  nell'operazione  sono tenuti ad astenersi dalla votazione sulla  stessa  ovvero  misure  di salvaguardia a tutela dell'interesse della societa' che consentono ai predetti    azionisti    di    prendere    parte    alla    votazione sull'operazione.».  
                                      NOTE 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.               Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale          dell'Unione Europea (GUUE). 
           Note alle premesse: 
               -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere          delegato al Governo se non con determinazione di principi e          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per          oggetti definiti.               - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di          legge ed i regolamenti.               - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli          obblighi internazionali.               - La direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento  europeo  e          del Consiglio del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva          2007/36/CE   per    quanto    riguarda    l'incoraggiamento          dell'impegno a lungo termine degli azionisti e'  pubblicata          nella G.U.U.E. 20 maggio 2017, n. L 132.               - Il regolamento di  esecuzione  (UE)  2018/1212  della          Commissione del 3 settembre 2018 che stabilisce i requisiti          minimi  d'attuazione  delle  disposizioni  della  direttiva          2007/36/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per          quanto  riguarda  l'identificazione  degli  azionisti,   la          trasmissione   delle    informazioni    e    l'agevolazione          dell'esercizio dei diritti degli  azionisti  e'  pubblicato          nella G.U.U.E. 4 settembre 2018, n. L 223.               - Il testo dell'allegato A della legge 25 ottobre 2017,          n.  163  (Delega  al  Governo  per  il  recepimento   delle          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione          europea  (legge  di  delegazione  europea   2016-2017)   e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6  novembre  2017,  n.          259.               - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale          4 gennaio 2013.               - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6          febbraio  1996,  n.  52)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.               - Il decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209          (Codice delle assicurazioni private)  e'  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.               - La legge 28 dicembre 2005, n. 262  (Disposizioni  per          la  tutela  del  risparmio  e  la  disciplina  dei  mercati          finanziari)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  28          dicembre 2005, n. 301, S.O.               - Il  decreto  legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252          (Disciplina delle forme  pensionistiche  complementari)  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13  dicembre  2005,  n.          289, S.O.               - Il decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia)          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  settembre  1993,          n. 230, S.O. 
           Note all'art. 1:               - Il testo dell'articolo 2391-bis  del  codice  civile,          come modificato dal presente decreto, cosi' recita:               «Art. 2391-bis (Operazioni con parti correlate). -  Gli          organi di amministrazione delle societa' che fanno  ricorso          al  mercato  del  capitale  di  rischio  adottano,  secondo          principi  generali  indicati  dalla  Consob,   regole   che          assicurano la trasparenza e la  correttezza  sostanziale  e          procedurale delle  operazioni  con  parti  correlate  e  li          rendono noti nella relazione sulla gestione;  a  tali  fini          possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione          della  natura,   del   valore   o   delle   caratteristiche          dell'operazione.               I principi e le regole  previsti  dal  primo  comma  si          applicano alle operazioni realizzate direttamente o per  il          tramite  di  societa'   controllate   e   disciplinano   le          operazioni stesse in termini di competenza decisionale,  di          motivazione e  di  documentazione.  L'organo  di  controllo          vigila sull'osservanza delle regole adottate ai  sensi  del          primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea.               La Consob, nel definire i principi indicati  nel  primo          comma,  individua,  in  conformita'  all'articolo  9-quater          della direttiva 2007/36/CE, almeno:                 a) le soglie di rilevanza delle operazioni con  parti          correlate tenendo conto di indici  quantitativi  legati  al          controvalore dell'operazione o al suo impatto su uno o piu'          parametri  dimensionali  della  societa'.  La  Consob  puo'          individuare anche criteri di rilevanza  che  tengano  conto          della natura dell'operazione e  della  tipologia  di  parte          correlata;                 b) regole procedurali e di trasparenza  proporzionate          rispetto  alla  rilevanza  e  alle  caratteristiche   delle          operazioni, alle  dimensioni  della  societa'  ovvero  alla          tipologia  di  societa'  che  fa  ricorso  al  mercato  del          capitale  di  rischio,  nonche'   i   casi   di   esenzione          dall'applicazione, in tutto  o  in  parte,  delle  predette          regole;                 c) i casi in cui gli amministratori,  fermo  restando          quanto  previsto  dall'articolo  2391,  e   gli   azionisti          coinvolti nell'operazione sono tenuti  ad  astenersi  dalla          votazione sulla stessa  ovvero  misure  di  salvaguardia  a          tutela dell'interesse  della  societa'  che  consentono  ai          predetti  azionisti  di  prendere  parte   alla   votazione          sull'operazione.».   |  
|   |                                 Art. 2 
           Modifiche alla Parte III, Titolo II-bis, Capo IV            del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
   1. All'articolo 82 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:     a) al comma 2:       1)  dopo  le  parole  «nel  rispetto  delle  disposizioni   del regolamento di cui al comma 1» sono inserite le  seguenti:  «,  della direttiva 2007/36/CE e delle relative disposizioni attuative»;       2) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:     «g) le modalita' e i termini di comunicazione, su richiesta,  nei casi e ai soggetti  individuati  dal  regolamento  stesso,  dei  dati identificativi dei titolari di strumenti finanziari diversi da quelli di  cui  all'articolo  83-duodecies  e  degli  intermediari  che   li detengono, fatta salva la possibilita' per i titolari degli strumenti finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri  dati identificativi;»;       3) alla lettera i) dopo le parole  «gestione  delle  operazioni societarie da parte degli intermediari» sono inserite le seguenti: «, dei depositari centrali e degli emittenti»;     b) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:   «4-bis. La Consob, d'intesa con la Banca  d'Italia,  individua  con regolamento:   a) le attivita' che depositari centrali ed intermediari sono tenuti a svolgere in conformita' con gli articoli 3-bis,  3-ter  e  3-quater della direttiva 2007/36/CE;   b) i soggetti  coinvolti  nel  processo  di  identificazione  degli azionisti di cui all'articolo 83-duodecies e  le  relative  modalita' operative;   c) le modalita' e i termini per la conservazione e  il  trattamento dei  dati  identificativi,  acquisiti  dagli   emittenti   ai   sensi dell'articolo 83-duodecies, comma 1;   d) le modalita' operative per la trasmissione delle informazioni  e l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti;   e) le ulteriori disposizioni attuative della citata  direttiva  per gli aspetti  connessi  alla  disciplina  dell'attivita'  di  gestione accentrata.».   2. All'articolo 83-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al comma 1, dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente:     «g-bis) trasmette le informazioni necessarie per l'esercizio  dei diritti degli azionisti nei casi individuati dal regolamento  di  cui all'articolo 82, comma 4-bis.».   3. Dopo l'articolo 83-novies del decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:   «Art.  83-novies.1   (Non   discriminazione,   proporzionalita'   e trasparenza dei costi). - 1. Gli intermediari e i depositari centrali comunicano al pubblico i corrispettivi  per  i  servizi  prestati  ai sensi del capo I-bis della direttiva  2007/36/CE,  distintamente  per ciascun servizio.   2. I corrispettivi che gli intermediari  e  i  depositari  centrali applicano agli azionisti, agli  emittenti  con  azioni  ammesse  alle negoziazioni nei mercati regolamentati  italiani  o  di  altri  Stati membri dell'Unione europea, e agli altri intermediari, devono  essere non discriminatori e proporzionati ai costi effettivi  sostenuti  per la prestazione dei servizi. Qualsiasi differenza fra i  corrispettivi applicati  per  l'esercizio  dei  diritti  a  livello   nazionale   e transfrontaliero e' consentita unicamente se debitamente giustificata e se tiene conto della variazione dei costi effettivi  sostenuti  per la prestazione dei connessi servizi.».   4. All'articolo 83-duodecies del decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:     a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:   «1. Al fine di facilitare la comunicazione degli emittenti con  gli azionisti nonche' l'esercizio dei  diritti  sociali,  anche  in  modo coordinato, da parte degli  azionisti,  gli  emittenti  italiani  con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  hanno  il  diritto  di richiedere ai soggetti indicati dal regolamento di  cui  all'articolo 82, comma 4-bis,  l'identificazione  degli  azionisti  che  detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. La richiesta di identificazione puo' essere  avanzata  anche tramite un soggetto  terzo  designato  dall'emittente.  I  costi  del processo di identificazione sono a carico dell'emittente.»;   b) il comma 2 e' abrogato;   c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:   «2-bis. Gli intermediari e i depositari centrali  sono  legittimati ad adempiere alle richieste dei dati identificativi  degli  azionisti formulate da emittenti aventi la sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea.»;     d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:   «3. L'emittente e' tenuto a effettuare  la  medesima  richiesta  su istanza di tanti soci che rappresentino almeno la meta'  della  quota minima  di   partecipazione   stabilita   dalla   Consob   ai   sensi dell'articolo 147-ter, comma 1. I relativi costi sono  ripartiti  tra l'emittente ed i soci richiedenti secondo i criteri  stabiliti  dalla Consob  con  regolamento,  avendo  riguardo   all'esigenza   di   non incentivare l'uso dello strumento da parte dei soci per finalita' non coerenti con l'obiettivo di facilitare il coordinamento  tra  i  soci stessi  al  fine  di  esercitare  i  diritti   che   richiedono   una partecipazione qualificata.»;   e) al comma 4,  le  parole  «Le  societa'»  sono  sostituite  dalle seguenti: «Gli emittenti»;   f) il comma 5 e' sostituito dal seguente:   «5. Gli statuti delle societa' italiane  con  azioni  ammesse  alle negoziazioni con il consenso dell'emittente nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea possono prevedere che si applichi il presente articolo. Il presente  articolo non si applica alle societa' cooperative.».  
           Note all'art. 2:               - Il testo dell'articolo 82 del decreto legislativo  24          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come          modificato dal presente decreto, cosi' recita:               «Art.  82  (Attivita'  e  regolamento  della   gestione          accentrata). - 1. L'attivita'  di  gestione  accentrata  e'          esercitata da depositari centrali autorizzati ai sensi  del          regolamento (UE) n. 909/2014 alla prestazione  dei  servizi          di cui alla Sezione A, punti  1)  e  2),  dell'Allegato  al          medesimo regolamento e relativi servizi accessori.               2.  Al  fine  di  assicurare  il  perseguimento   delle          finalita' di cui all'articolo 79-quaterdecies, comma 1,  la          Consob, d'intesa con la Banca  d'Italia,  puo'  individuare          con  regolamento  nel  rispetto  delle   disposizioni   del          regolamento di cui al comma 1, della direttiva 2007/36/CE e          delle relative disposizioni attuative:                 a) le modalita' di svolgimento e  le  caratteristiche          del servizio di cui alla Sezione A, punto 1), e dei servizi          accessori di tipo non bancario elencati  nella  Sezione  B,          punti 2) e 3), dell'Allegato al regolamento di cui al comma          1, nonche' di ogni ulteriore servizio di tipo non bancario,          accessorio ai servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2),          consentito ma non esplicitamente elencato nella  sezione  B          dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1;                 b) le categorie di intermediari che possono  detenere          conti titoli presso il depositario centrale e le attivita',          previste dal  presente  capo,  che  gli  intermediari  sono          abilitati a svolgere;                 c)  le  caratteristiche  degli  strumenti  finanziari          indicati   all'articolo   83-bis,   comma   2,   ai    fini          dell'assoggettamento dei medesimi alle  disposizioni  della          sezione I del presente capo;                 d)  fatto   salvo   quanto   previsto   dall'articolo          83-sexies, comma 4, i modelli, le modalita',  i  termini  e          l'intermediario responsabile per il rilascio  e  la  revoca          delle  certificazioni  nonche'  per  l'effettuazione  e  la          rettifica delle comunicazioni;                 e)  i  criteri  e   le   modalita'   di   svolgimento          dell'attivita' indicata nell'articolo 83-octies;                 f) i termini entro  i  quali  gli  intermediari  e  i          depositari  centrali  adempiono,  ai  sensi   dell'articolo          83-novies,  comma  1,  lettere  d),  e),   f)   e   g),   e          dell'articolo  89,  rispettivamente,   agli   obblighi   di          segnalazione agli emittenti dei dati  identificativi  degli          aventi  diritti  sulle   azioni   e   delle   registrazioni          effettuate ai sensi dell'articolo 83-octies;                 g) le modalita' e  i  termini  di  comunicazione,  su          richiesta,  nei  casi  e  ai   soggetti   individuati   dal          regolamento stesso, dei dati identificativi dei titolari di          strumenti finanziari diversi da quelli di cui  all'articolo          83-duodecies e degli intermediari che li  detengono,  fatta          salva  la  possibilita'  per  i  titolari  degli  strumenti          finanziari di vietare espressamente  la  comunicazione  dei          propri dati identificativi;                 h) i requisiti che i corrispettivi indicati al  comma          3 e i corrispettivi richiesti  dagli  intermediari  per  la          tenuta dei conti devono rispettare;                 i) le altre modalita' operative per la gestione delle          operazioni societarie  da  parte  degli  intermediari,  dei          depositari  centrali  e  degli  emittenti  e  le  ulteriori          disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto          nel presente capo e quelle comunque dirette a perseguire le          finalita' indicate nella prima parte del presente comma.               3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' stabilire          che i corrispettivi per i servizi di cui  alla  Sezione  A,          punti 1), 2) e 3), dell'Allegato al regolamento di  cui  al          comma  1,  svolti  dai  depositari  centrali,   nonche'   i          corrispettivi   richiesti   dagli   intermediari   per   le          certificazioni, comunicazioni e segnalazioni  previste  dal          presente capo siano soggetti ad approvazione da parte della          medesima autorita'.               4. Il regolamento previsto nel comma 2  puo'  demandare          al regolamento previsto  dall'articolo  79-quinquiesdecies,          comma 1, la disciplina di alcune delle materie delegate, ai          sensi del  medesimo  comma  o  di  altre  disposizioni  del          presente capo, alla  potesta'  regolamentare  della  Consob          esercitata d'intesa con la Banca d'Italia.               4-bis. La  Consob,  d'intesa  con  la  Banca  d'Italia,          individua con regolamento:                 a)  le   attivita'   che   depositari   centrali   ed          intermediari sono tenuti a svolgere in conformita' con  gli          articoli  3-bis,   3-ter   e   3-quater   della   direttiva          2007/36/CE;                 b)   i   soggetti   coinvolti   nel    processo    di          identificazione  degli  azionisti   di   cui   all'articolo          83-duodecies e le relative modalita' operative;                 c) le modalita' e i termini per la conservazione e il          trattamento  dei  dati  identificativi,   acquisiti   dagli          emittenti ai sensi dell'articolo 83-duodecies, comma 1;                 d) le modalita' operative per la  trasmissione  delle          informazioni e l'agevolazione  dell'esercizio  dei  diritti          degli azionisti;                 e) le ulteriori disposizioni attuative  della  citata          direttiva  per  gli  aspetti   connessi   alla   disciplina          dell'attivita' di gestione accentrata.».               -  Il  testo  dell'articolo   83-novies   del   decreto          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'          recita:               «Art.  83-novies  (Compiti  dell'intermediario).  -  1.          L'intermediario:               a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto          i  diritti  inerenti  agli  strumenti  finanziari,  qualora          quest'ultimo gli abbia conferito il relativo mandato;               b)   a   richiesta   dell'interessato,   effettua    le          comunicazioni  e  rilascia   le   certificazioni   di   cui          all'articolo 83-quinquies, comma 3, quando  necessarie  per          l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari;               c)   effettua,   a   richiesta   dell'interessato,   le          comunicazioni   previste   dall'articolo   83-sexies;    la          richiesta puo' essere effettuata con riferimento a tutte le          assemblee  di  uno  o  piu'  emittenti,  fino   a   diversa          indicazione; in tal caso,  l'intermediario  provvede  senza          necessita'   di   ulteriori   richieste   all'invio   delle          comunicazioni;               d) segnala  all'emittente  i  dati  identificativi  dei          soggetti che hanno  richiesto  la  certificazione  prevista          dall'articolo 83-quinquies, comma 3, nonche' di  coloro  ai          quali  sono  stati  pagati  dividendi  e  di  coloro   che,          esercitando il diritto di opzione o  altro  diritto,  hanno          acquisito   la   titolarita'   di   strumenti    finanziari          nominativi, specificandone le relative  quantita'  ai  fini          degli adempimenti a  carico  dell'emittente;  salvo  quanto          previsto dalla lettera f), nei casi in  cui  si  da'  luogo          alla  comunicazione,  essa   soddisfa   gli   obblighi   di          segnalazione;               e)  segnala   altresi'   all'emittente,   a   richiesta          dell'interessato ovvero quando previsto dalle  disposizioni          vigenti i dati identificativi degli  aventi  diritti  sugli          strumenti finanziari ai fini  degli  adempimenti  a  carico          dell'emittente;               f)  nei  casi  in  cui  siano  diversi   dai   soggetti          richiedenti le certificazioni o a cui  favore  siano  state          effettuate le comunicazioni , segnala all'emittente i  dati          identificativi  degli  aventi   diritti   sugli   strumenti          finanziari   ai   fini   degli   adempimenti    a    carico          dell'emittente;               g) nei casi in cui effettua  le  comunicazioni  di  cui          alle lettere b) e c) e le segnalazioni di cui alle  lettere          d),  e)  ed  f),  segnala  all'emittente  i  vincoli  sugli          strumenti  finanziari  iscritti  ai   sensi   dell'articolo          83-octies.               g-bis)  trasmette  le   informazioni   necessarie   per          l'esercizio  dei   diritti   degli   azionisti   nei   casi          individuati dal regolamento di cui all'articolo  82,  comma          4-bis.               2.  Il   deposito   delle   certificazioni   rilasciate          dall'intermediario e la ricezione  delle  comunicazioni  da          parte dell'emittente  sostituiscono,  ad  ogni  effetto  di          legge, il deposito  del  titolo  previsto  da  disposizioni          vigenti.               [3.  L'obbligo  di  rilasciare  le  certificazioni   si          applica altresi' con riferimento agli strumenti  finanziari          non ammessi alla gestione accentrata ai sensi del capo I  e          registrati presso i conti degli intermediari.».               -  Il  testo  dell'articolo  83-duodecies  del  decreto          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'          recita:               «Art. 83-duodecies (Identificazione degli azionisti). -          1. Al fine di facilitare la comunicazione  degli  emittenti          con gli azionisti nonche' l'esercizio dei diritti  sociali,          anche in modo coordinato, da  parte  degli  azionisti,  gli          emittenti italiani con azioni ammesse alle negoziazioni nei          mercati regolamentati italiani  o  di  altri  Stati  membri          dell'Unione europea  hanno  il  diritto  di  richiedere  ai          soggetti indicati dal regolamento di cui  all'articolo  82,          comma  4-bis,   l'identificazione   degli   azionisti   che          detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale          sociale   con   diritto   di   voto.   La   richiesta    di          identificazione  puo'  essere  avanzata  anche  tramite  un          soggetto  terzo  designato  dall'emittente.  I  costi   del          processo di identificazione sono a carico dell'emittente.               2. (abrogato).               2-bis. Gli intermediari e i  depositari  centrali  sono          legittimati  ad   adempiere   alle   richieste   dei   dati          identificativi  degli  azionisti  formulate  da   emittenti          aventi la sede legale in un altro Stato membro  dell'Unione          europea, con azioni ammesse alle negoziazioni  nei  mercati          regolamentati italiani o di altri Stati membri  dell'Unione          europea.               3. L'emittente  e'  tenuto  a  effettuare  la  medesima          richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino almeno          la meta' della quota  minima  di  partecipazione  stabilita          dalla Consob ai sensi dell'articolo  147-ter,  comma  1.  I          relativi costi sono ripartiti tra  l'emittente  ed  i  soci          richiedenti secondo i criteri stabiliti  dalla  Consob  con          regolamento,   avendo   riguardo   all'esigenza   di    non          incentivare l'uso dello strumento da  parte  dei  soci  per          finalita' non coerenti con  l'obiettivo  di  facilitare  il          coordinamento tra i soci stessi al  fine  di  esercitare  i          diritti che richiedono una partecipazione qualificata.               4. Gli emittenti pubblicano tempestivamente, secondo le          modalita'  previste  dalla  Consob  con   regolamento,   un          comunicato   con   cui    danno    notizia    dell'avvenuta          presentazione  dell'istanza  di  identificazione,  rendendo          note le relative motivazioni nel caso di richiesta ai sensi          del comma 1, o l'identita' e la partecipazione  complessiva          dei soci istanti nel caso di richiesta ai sensi  del  comma          3. I dati ricevuti sono messi a disposizione  dei  soci  su          supporto informatico in un formato  comunemente  utilizzato          senza oneri a loro  carico,  fermo  restando  l'obbligo  di          aggiornamento del libro soci.               5. Gli  statuti  delle  societa'  italiane  con  azioni          ammesse alle negoziazioni con  il  consenso  dell'emittente          nei sistemi multilaterali di  negoziazione  italiani  o  di          altri Paesi dell'Unione europea possono  prevedere  che  si          applichi il presente articolo. Il presente articolo non  si          applica alle societa' cooperative.».   |  
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             Modifiche alla Parte IV, Titolo III, Capo II            del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
   1. All'articolo 123-ter del decreto legislativo 24  febbraio  1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:     a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:   «(Relazione sulla  politica  in  materia  di  remunerazione  e  sui compensi corrisposti)»;   b) al comma 1, le parole «una relazione sulla  remunerazione»  sono sostituite  dalle  seguenti:  «una  relazione   sulla   politica   di remunerazione e sui compensi corrisposti»;   c) al comma 2, le parole «sulla remunerazione» sono soppresse;   d) al comma 3:   1) all'alinea, le parole «sulla  remunerazione»  sono  soppresse  e dopo la parola «illustra» sono inserite le seguenti: «in modo  chiaro e comprensibile»;   2)  alla  lettera  a),  dopo  le   parole   «almeno   all'esercizio successivo» sono inserite le  seguenti:  «e,  fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei  componenti  degli organi di controllo»;     e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:   «3-bis. La politica di remunerazione  contribuisce  alla  strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo  termine  e  alla sostenibilita' della societa' e illustra il modo in cui fornisce tale contributo. Fermo  quanto  previsto  dal  comma  3-ter,  le  societa' sottopongono al voto dei soci la politica di remunerazione di cui  al comma 3 con la cadenza richiesta dalla durata della politica definita ai sensi del comma 3, lettera a), e comunque almeno ogni tre  anni  o in occasione  di  modifiche  della  politica  medesima.  Le  societa' attribuiscono  compensi  solo  in  conformita'  con  la  politica  di remunerazione  da  ultimo  approvata  dai  soci.   In   presenza   di circostanze eccezionali le societa' possono derogare  temporaneamente alla  politica  di  remunerazione,  purche'  la  stessa  preveda   le condizioni procedurali in base  alle  quali  la  deroga  puo'  essere applicata e specifichi gli elementi della  politica  a  cui  si  puo' derogare.  Per  circostanze  eccezionali   si   intendono   solamente situazioni in  cui  la  deroga  alla  politica  di  remunerazione  e' necessaria ai fini del perseguimento degli interessi a lungo  termine e della  sostenibilita'  della  societa'  nel  suo  complesso  o  per assicurarne la capacita' di stare sul mercato.   3-ter. La deliberazione prevista dal  comma  3-bis  e'  vincolante. Qualora l'assemblea dei soci non approvi la politica di remunerazione sottoposta al voto ai sensi del comma 3-bis la  societa'  continua  a corrispondere remunerazioni conformi alla piu'  recente  politica  di remunerazione  approvata  dall'assemblea   o,   in   mancanza,   puo' continuare  a  corrispondere  remunerazioni  conformi   alle   prassi vigenti. La societa' sottopone al voto dei soci una nuova politica di remunerazione al piu' tardi in occasione della  successiva  assemblea prevista dall'articolo 2364, secondo comma, o dell'assemblea prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile.»;     f) al comma 4:   1) dopo le parole «La seconda sezione» sono inserite  le  seguenti: «della relazione, in modo chiaro e comprensibile e »;   2) alla lettera a), le parole «approvata nell'esercizio precedente» sono  sostituite   dalle   seguenti:   «relativa   all'esercizio   di riferimento»;   3) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:   «b-bis) illustra come la societa' ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione.»;   g) il comma 6 e' sostituito dal seguente:   «6.  Fermo  restando  quanto  previsto  dagli   articoli   2389   e 2409-terdecies,  primo  comma,  lettera  a),  del  codice  civile,  e dall'articolo 114-bis, l'assemblea convocata ai  sensi  dell'articolo 2364, secondo comma, ovvero dell'articolo  2364-bis,  secondo  comma, del codice civile, delibera in senso  favorevole  o  contrario  sulla seconda  sezione  della  relazione   prevista   dal   comma   4.   La deliberazione non e' vincolante. L'esito della votazione e'  posto  a disposizione del pubblico ai sensi  dell'articolo  125-quater,  comma 2.»;     h) il comma 7 e' sostituito dal seguente:   «7. La Consob con regolamento, adottato sentite  Banca  d'Italia  e Ivass per quanto concerne i soggetti rispettivamente vigilati  e  nel rispetto di quanto  previsto  dalla  normativa  europea  di  settore, indica  le  informazioni  da  includere  nella  prima  sezione  della relazione e le caratteristiche di tale politica  in  conformita'  con l'articolo 9-bis della direttiva 2007/36/CE e nel rispetto di  quanto previsto dal paragrafo 3  della  raccomandazione  2004/913/CE  e  dal paragrafo 5 della raccomandazione 2009/385/CE.»;     i) al comma 8 il primo periodo e' sostituito dal seguente:   «8. La Consob, con il regolamento adottato ai sensi  del  comma  7, indica altresi' le informazioni da includere  nella  seconda  sezione della relazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo  9-ter della direttiva 2007/36/CE.»;     l) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:   «8-bis. Il soggetto incaricato di effettuare  la  revisione  legale del bilancio  verifica  l'avvenuta  predisposizione  da  parte  degli amministratori della seconda sezione della relazione.   8-ter. Rimangono ferme  le  disposizioni  previste  in  materia  di remunerazioni da normative di settore.».   2. Al Capo II del Titolo III della Parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  dopo  la  sezione  I-bis,  e'  inserita  la seguente:   «Sezione I-ter (Trasparenza degli  investitori  istituzionali,  dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto)   Art. 124-quater (Definizioni e  ambito  applicativo).  -  1.  Nella presente sezione si intendono per:   a) "gestore di attivi": le Sgr, le Sicav e le Sicaf che  gestiscono direttamente i propri patrimoni, e i soggetti autorizzati in Italia a prestare il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d);   b) "investitore istituzionale": 1) un'impresa di assicurazione o di riassicurazione come definite alle lettere  u)  e  cc)  del  comma  1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209, incluse le sedi secondarie in Italia di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo, autorizzate ad esercitare attivita' di assicurazione o di riassicurazione nei rami vita ai sensi dell'articolo 2, commi  1 e 2, del medesimo decreto; 2)  i  fondi  pensione  con  almeno  cento aderenti, che risultino iscritti all'albo tenuto dalla  COVIP  e  che rientrino tra quelli di cui agli  articoli  4,  comma  1,  e  12  del decreto legislativo 5  dicembre  2005,  n.  252,  ovvero  tra  quelli dell'articolo 20 del medesimo decreto aventi soggettivita' giuridica;   c) "consulente in materia di voto": un  soggetto  che  analizza,  a titolo professionale e commerciale,  le  informazioni  diffuse  dalle societa' e, se del  caso,  altre  informazioni  riguardanti  societa' europee con azioni quotate nei mercati  regolamentati  di  uno  Stato membro dell'Unione europea nell'ottica di informare  gli  investitori in relazione alle decisioni di voto  fornendo  ricerche,  consigli  o raccomandazioni di voto connessi all'esercizio dei diritti di voto.   2. Le disposizioni previste nella  presente  sezione  si  applicano agli investitori istituzionali e ai gestori di attivi  che  investono in societa' con  azioni  ammesse  alla  negoziazione  in  un  mercato regolamentato  italiano  o  di  un  altro  Stato  membro  dell'Unione europea.   3. Le disposizioni previste nella presente sezione per i consulenti in materia di voto si applicano ai soggetti:   a) aventi la sede legale in Italia;   b) aventi una  sede,  anche  secondaria,  in  Italia,  qualora  non abbiano la sede legale o la sede principale in un altro Stato  membro dell'Unione europea.   Art.  124-quinquies  (Politica  di  impegno).  -  1.  Salvo  quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali e  i  gestori  di attivi adottano e comunicano al pubblico una politica di impegno  che descriva le modalita' con cui  integrano  l'impegno  in  qualita'  di azionisti nella loro strategia di investimento. La politica  descrive le modalita' con cui monitorano le societa' partecipate su  questioni rilevanti, compresi  la  strategia,  i  risultati  finanziari  e  non finanziari nonche' i rischi, la  struttura  del  capitale,  l'impatto sociale e ambientale  e  il  governo  societario,  dialogano  con  le societa' partecipate, esercitano i diritti di voto  e  altri  diritti connessi alle azioni, collaborano con altri azionisti, comunicano con i pertinenti portatori di  interesse  delle  societa'  partecipate  e gestiscono  gli  attuali  e  potenziali  conflitti  di  interesse  in relazione al loro impegno.   2. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi comunicano  al  pubblico,  su  base  annua,  le modalita' di attuazione di tale politica di impegno,  includendo  una descrizione generale del comportamento di voto, una  spiegazione  dei voti piu' significativi e del ricorso ai servizi  dei  consulenti  in materia di voto. Essi comunicano al pubblico come hanno  espresso  il voto nelle assemblee generali delle societa' di cui sono azionisti  e possono escludere i voti  ritenuti  non  significativi  in  relazione all'oggetto della votazione o alle  dimensioni  della  partecipazione nelle societa'.   3. Gli investitori istituzionali e i gestori di  attivi  forniscono una  comunicazione  al  pubblico  chiara  e  motivata  delle  ragioni dell'eventuale  scelta  di  non  adempiere  ad  una  o   piu'   delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.   4. Gli investitori istituzionali e i gestori di  attivi  rispettano le disposizioni relative ai conflitti  di  interessi  previste  dalle discipline di settore anche nell'attuazione della politica di impegno adottata dagli stessi e pubblicata ai sensi del comma 1.   5. Le informazioni di  cui  ai  commi  1,  2  e  3,  sono  messe  a disposizione del  pubblico  gratuitamente  sul  sito  internet  degli investitori istituzionali o dei gestori di attivi o attraverso  altri mezzi facilmente accessibili on-line.   6. Nel caso in cui i gestori  di  attivi  attuino  la  politica  di impegno con riferimento all'esercizio del diritto di voto  per  conto di investitori istituzionali, questi ultimi indicano dove  i  gestori di attivi hanno reso pubbliche le informazioni riguardanti il voto.   Art.  124-sexies  (Strategia   d'investimento   degli   investitori istituzionali  e  accordi  con  i  gestori  di  attivi).  -  1.   Gli investitori istituzionali comunicano al  pubblico  in  che  modo  gli elementi principali della loro strategia  di  investimento  azionario sono coerenti con il profilo e la durata delle  loro  passivita',  in particolare  delle  passivita'  a  lungo  termine,  e  in  che   modo contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi.   2. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali che investono per il tramite di  gestori  di  attivi,  come  definiti all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2007/36/CE, comunicano al pubblico le seguenti informazioni relative all'accordo  di  gestione, su base individuale o collettiva, con il predetto gestore di attivi:   a) le modalita' con cui l'accordo incentiva il gestore di attivi ad allineare la strategia e le decisioni di investimento  al  profilo  e alla durata delle  passivita'  degli  investitori  istituzionali,  in particolare delle passivita' a lungo termine;   b) le modalita' con cui l'accordo incentiva il gestore di attivi  a prendere decisioni di investimento basate sulle valutazioni  relative ai risultati finanziari e non finanziari  a  lungo  e  medio  termine delle societa' partecipate e a impegnarsi con tali societa'  al  fine di migliorarne i risultati a medio e lungo termine;   c) le modalita' con  cui  il  metodo  e  l'orizzonte  temporale  di valutazione  dei  risultati  del  gestore  di   attivi   e   la   sua remunerazione per l'attivita' di  gestione,  sono  in  linea  con  il profilo e la durata delle passivita' dell'investitore  istituzionale, in particolare delle passivita' a lungo termine, e tengono conto  dei risultati assoluti a lungo termine;   d) le modalita' con cui  l'investitore  istituzionale  controlla  i costi di rotazione del portafoglio sostenuti dal gestore  di  attivi, nonche'  le  modalita'  con  cui  definisce  e  controlla  un  valore prefissato di rotazione del portafoglio e il relativo  intervallo  di variazione;   e) l'eventuale durata dell'accordo con il gestore di attivi.   3. Qualora l'accordo con il gestore di attivi di cui al comma 2 non includa uno o  piu'  degli  elementi  indicati  nel  medesimo  comma, l'investitore istituzionale illustra in modo chiaro e  articolato  le ragioni di tale scelta.   4. Le informazioni  di  cui  al  presente  articolo  sono  messe  a disposizione   del   pubblico   gratuitamente   sul   sito   internet dell'investitore istituzionale o attraverso  altri  mezzi  facilmente accessibili on-line e, salvo modifiche sostanziali,  sono  aggiornate su base annua.   5. Le imprese di cui all'articolo 124-quater, comma 1, lettera  b), n. 1), inseriscono tali informazioni nella  relazione  relativa  alla solvibilita'  e  alla  condizione  finanziaria  di  cui  all'articolo 47-septies del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.  209.  Si applicano altresi' gli articoli 47-octies, 47-novies e 47-decies  del medesimo decreto legislativo.   Art. 124-septies (Trasparenza  dei  gestori  di  attivi).  -  1.  I gestori di attivi comunicano, con frequenza annuale, agli investitori istituzionali indicati all'articolo 2, lettera  e),  della  direttiva 2007/36/CE, con cui hanno concluso gli accordi  di  cui  all'articolo 124-sexies, in  che  modo  la  loro  strategia  d'investimento  e  la relativa attuazione  rispettano  tali  accordi  e  contribuiscono  al rendimento a medio e lungo termine  degli  attivi  degli  investitori istituzionali o dei fondi.   2. La comunicazione prevista al comma 1 comprende:   a) le relazioni sui principali  rischi  a  medio  e  lungo  termine associati agli  investimenti,  sulla  composizione  del  portafoglio, sulla sua rotazione e sui relativi costi, sul ricorso  ai  consulenti in materia di  voto  ai  fini  delle  attivita'  di  impegno  e,  ove applicabile, sulla loro politica di concessione di titoli in prestito nonche' il modo in cui quest'ultima viene  implementata  al  fine  di perseguire le loro attivita' di impegno, in particolare in  occasione delle assemblee generali delle societa' partecipate;   b) informazioni in merito all'eventuale adozione, e  alle  relative modalita', di decisioni di investimento sulla base di una valutazione dei risultati a medio e lungo  termine  delle  societa'  partecipate, compresi i risultati non finanziari;   c) informazioni in merito all'eventuale insorgenza di conflitti  di interessi in connessione con le attivita'  di  impegno  e  le  misure adottate dai gestori di attivi per gestirli.   3. I gestori di attivi non provvedono alla comunicazione di cui  al presente articolo, qualora le informazioni  richieste  siano  gia'  a disposizione del pubblico.   4. Le informazioni di  cui  al  comma  1  sono  comunicate  con  la relazione annuale del fondo o, nel caso del servizio di  investimento di gestione del portafoglio, con il rendiconto periodico.   Art. 124-octies (Trasparenza dei consulenti in materia di voto).  - 1. I consulenti in materia  di  voto,  anche  al  fine  di  informare adeguatamente i clienti sull'accuratezza e affidabilita'  delle  loro attivita', pubblicano annualmente una relazione che  contenga  almeno le seguenti informazioni in  relazione  all'elaborazione  delle  loro ricerche, dei loro consigli e delle loro raccomandazioni di voto:   a) le caratteristiche essenziali delle metodologie  e  dei  modelli applicati;   b) le principali fonti di informazione utilizzate;   c) le procedure messe in  atto  per  garantire  la  qualita'  delle ricerche, dei consigli e delle raccomandazioni  di  voto  nonche'  le qualifiche del personale coinvolto;   d)  le  modalita'  con  cui,  eventualmente,  tengono  conto  delle condizioni normative e del mercato nazionale nonche' delle condizioni specifiche delle societa';   e) le caratteristiche essenziali delle politiche di voto  applicate per ciascun mercato;   f) la portata e la natura del dialogo, se  del  caso,  intrattenuto con le societa' oggetto delle loro  ricerche,  dei  loro  consigli  o delle loro raccomandazioni di voto e con  i  portatori  di  interesse della societa';   g) la politica  relativa  alla  prevenzione  e  alla  gestione  dei potenziali conflitti di interesse;   h) l'eventuale  adesione  ad  un  codice  di  comportamento  ovvero l'illustrazione in maniera chiara  e  motivata  delle  ragioni  della mancata adesione. I consulenti in materia di voto che  aderiscono  ad un  codice  di   comportamento   riferiscono   altresi'   in   merito all'applicazione  di  tale  codice,  anche   con   riferimento   alle informazioni  richieste  dalle   lettere   precedenti,   specificando l'eventuale mancata adesione ad una o piu' disposizioni  del  codice, le ragioni della stessa e le eventuali misure alternative adottate.   2. La  relazione  indicata  al  comma  1  e'  resa  disponibile  al pubblico, gratuitamente, sul sito internet del consulente in  materia di voto e rimane a disposizione del pubblico per almeno  tre  anni  a decorrere dalla data di pubblicazione.   3. Ai consulenti in materia di voto si applicano gli articoli  114, commi 5 e 6, e 115, comma 1, lettere a), b) e c).   4. I consulenti in materia di voto, nell'ambito  dello  svolgimento del servizio richiesto, individuano e  comunicano  senza  indugio  ai loro clienti qualsiasi conflitto di interesse reale  o  potenziale  o relazione commerciale che possa influenzare l'elaborazione delle loro ricerche, dei loro consigli o delle loro raccomandazioni di voto e le azioni intraprese per eliminare, attenuare o  gestire  gli  eventuali conflitti di interesse reali o potenziali.   Art. 124-novies (Poteri regolamentari). - 1. La Consob, sentite  la Banca d'Italia,  l'IVASS  e  la  COVIP,  disciplina  con  regolamento termini  e  modalita'  della  comunicazione,  prevista  dall'articolo 124-septies, agli investitori istituzionali da parte dei  gestori  di attivi.   2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento termini e modalita' di pubblicazione della politica  di  impegno  dei gestori di attivi, delle modalita' di attuazione della stessa e degli ulteriori elementi informativi, di  cui  all'articolo  124-quinquies, commi 1, 2 e 3.   3. L'IVASS e la COVIP disciplinano con proprio regolamento, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime  autorita',  i  termini  e  le  modalita'  di pubblicazione delle seguenti informazioni:   a) la politica  di  impegno  degli  investitori  istituzionali,  le modalita' di attuazione e gli ulteriori elementi informativi, di  cui all'articolo 124-quinquies, commi 1, 2 e 3;   b) gli elementi della strategia di investimento azionario  adottata dagli investitori  istituzionali  o  dell'accordo  stipulato  con  il gestore di attivi e gli elementi  informativi,  di  cui  all'articolo 124-sexies, commi 1, 2 e 3.     4. La  Consob  detta  con  regolamento  termini  e  modalita'  di pubblicazione da parte  dei  consulenti  in  materia  di  voto  della relazione indicata all'articolo 124-octies.».   3. All'articolo 125-quater  del  decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2, e' aggiunto  il  seguente:  «2-bis.  La societa' trasmette ai depositari centrali, con le modalita'  indicate nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 82, comma  4-bis,  le informazioni previste dal comma 1 e le altre informazioni individuate con le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 92, comma 3.».   4. All'articolo 127-ter del decreto legislativo 24  febbraio  1998, n. 58, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis L'avviso  di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste  prima dell'assemblea devono pervenire alla societa'. Il  termine  non  puo' essere anteriore a cinque giorni di mercato aperto precedenti la data dell'assemblea in  prima  o  unica  convocazione,  ovvero  alla  data indicata  nell'articolo  83-sexies,  comma  2,  qualora  l'avviso  di convocazione preveda che la societa' fornisca, prima  dell'assemblea, una risposta alle domande pervenute. In tale ultimo caso le  risposte sono fornite almeno due giorni prima  dell'assemblea  anche  mediante pubblicazione  in  una  apposita  sezione  del  sito  internet  della societa' e la titolarita' del diritto di voto puo'  essere  attestata anche successivamente all'invio delle domande purche' entro il  terzo giorno successivo alla data indicata nell'articolo  83-sexies,  comma 2.».  
           Note all'art. 3:               -  Il   testo   dell'articolo   123-ter   del   decreto          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'          recita:               «Art. 123-ter (Relazione sulla politica in  materia  di          remunerazione e sui  compensi  corrisposti).  -  1.  Almeno          ventuno giorni prima  della  data  dell'assemblea  prevista          dall'articolo  2364,  secondo   comma,   o   dell'assemblea          prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del  codice          civile,  le  societa'  con   azioni   quotate   mettono   a          disposizione del pubblico una relazione sulla  politica  di          remunerazione e sui compensi corrisposti,  presso  la  sede          sociale, sul proprio sito Internet e con le altre modalita'          stabilite dalla CONSOB con regolamento.               2.  La  relazione  e'  articolata  nelle  due   sezioni          previste ai commi 3 e 4 ed e' approvata  dal  consiglio  di          amministrazione. Nelle societa'  che  adottano  il  sistema          dualistico la  relazione  e'  approvata  dal  consiglio  di          sorveglianza,  su  proposta,  limitatamente  alla   sezione          prevista  dal  comma  4,  lettera  b),  del  consiglio   di          gestione.               3. La prima sezione della relazione sulla  illustra  in          modo chiaro e comprensibile:                 a)  la  politica  della  societa'   in   materia   di          remunerazione    dei    componenti    degli    organi    di          amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con          responsabilita'   strategiche   con   riferimento    almeno          all'esercizio successivo e, fermo restando quanto  previsto          dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti  degli          organi di controllo;                 b)  le  procedure   utilizzate   per   l'adozione   e          l'attuazione di tale politica.               3-bis. La politica di remunerazione  contribuisce  alla          strategia aziendale, al  perseguimento  degli  interessi  a          lungo  termine  e  alla  sostenibilita'  della  societa'  e          illustra il modo in cui  fornisce  tale  contributo.  Fermo          quanto previsto dal comma 3-ter, le  societa'  sottopongono          al voto dei soci la politica di  remunerazione  di  cui  al          comma  3  con  la  cadenza  richiesta  dalla  durata  della          politica definita ai sensi  del  comma  3,  lettera  a),  e          comunque almeno ogni tre anni o in occasione  di  modifiche          della politica medesima. Le societa' attribuiscono compensi          solo in conformita' con la  politica  di  remunerazione  da          ultimo approvata  dai  soci.  In  presenza  di  circostanze          eccezionali le societa'  possono  derogare  temporaneamente          alla politica di remunerazione, purche' la  stessa  preveda          le condizioni procedurali in base alle quali la deroga puo'          essere applicata e specifichi gli elementi della politica a          cui  si  puo'  derogare.  Per  circostanze  eccezionali  si          intendono  solamente  situazioni  in  cui  la  deroga  alla          politica  di  remunerazione  e'  necessaria  ai  fini   del          perseguimento degli  interessi  a  lungo  termine  e  della          sostenibilita' della  societa'  nel  suo  complesso  o  per          assicurarne la capacita' di stare sul mercato.               3-ter. La deliberazione prevista  dal  comma  3-bis  e'          vincolante. Qualora l'assemblea dei  soci  non  approvi  la          politica di remunerazione sottoposta al voto ai  sensi  del          comma  3-bis   la   societa'   continua   a   corrispondere          remunerazioni  conformi  alla  piu'  recente  politica   di          remunerazione approvata dall'assemblea o, in mancanza, puo'          continuare  a  corrispondere  remunerazioni  conformi  alle          prassi vigenti. La societa' sottopone al voto dei soci  una          nuova politica di remunerazione al piu' tardi in  occasione          della successiva  assemblea  prevista  dall'articolo  2364,          secondo  comma,  o  dell'assemblea  prevista  dall'articolo          2364-bis, secondo comma, del codice civile.               4. La seconda sezione della relazione, in modo chiaro e          comprensibile e, nominativamente  per  i  componenti  degli          organi di  amministrazione  e  di  controllo,  i  direttori          generali e in forma aggregata, salvo  quanto  previsto  dal          regolamento emanato ai sensi del comma 8, per  i  dirigenti          con responsabilita' strategiche:                 a) fornisce un'adeguata rappresentazione di  ciascuna          delle voci che  compongono  la  remunerazione,  compresi  i          trattamenti previsti in caso di cessazione dalla  carica  o          di risoluzione del rapporto di  lavoro,  evidenziandone  la          coerenza con la  politica  della  societa'  in  materia  di          remunerazione relativa all'esercizio di riferimento;                 b) illustra  analiticamente  i  compensi  corrisposti          nell'esercizio di  riferimento  a  qualsiasi  titolo  e  in          qualsiasi forma dalla societa' e da societa' controllate  o          collegate, segnalando le eventuali componenti dei  suddetti          compensi  che  sono  riferibili  ad  attivita'  svolte   in          esercizi   precedenti   a   quello   di   riferimento    ed          evidenziando, altresi', i compensi da corrispondere in  uno          o piu' esercizi successivi a fronte  dell'attivita'  svolta          nell'esercizio di riferimento, eventualmente  indicando  un          valore  di  stima  per  le  componenti  non  oggettivamente          quantificabili nell'esercizio di riferimento.               b-bis) illustra come la societa' ha  tenuto  conto  del          voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della          relazione.               5. Alla relazione sono allegati  i  piani  di  compensi          previsti dall'articolo 114-bis  ovvero  e'  indicata  nella          relazione la sezione del sito Internet della societa'  dove          tali documenti sono reperibili.               6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2389 e          2409-terdecies, primo comma, lettera a), del codice civile,          e dall'articolo 114-bis,  l'assemblea  convocata  ai  sensi          dell'articolo 2364,  secondo  comma,  ovvero  dell'articolo          2364-bis, secondo comma, del  codice  civile,  delibera  in          senso favorevole o contrario sulla  seconda  sezione  della          relazione prevista dal comma 4.  La  deliberazione  non  e'          vincolante. L'esito della votazione e' posto a disposizione          del pubblico ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 2.               7. La Consob con regolamento,  adottato  sentite  Banca          d'Italia  e  Ivass   per   quanto   concerne   i   soggetti          rispettivamente vigilati e nel rispetto di quanto  previsto          dalla normativa europea di settore, indica le  informazioni          da includere nella  prima  sezione  della  relazione  e  le          caratteristiche  di  tale  politica  in   conformita'   con          l'articolo 9-bis della direttiva 2007/36/CE e nel  rispetto          di quanto previsto dal paragrafo  3  della  raccomandazione          2004/913/CE  e  dal  paragrafo  5   della   raccomandazione          2009/385/CE.               8. La Consob, con il regolamento adottato ai sensi  del          comma 7, indica altresi' le informazioni da includere nella          seconda sezione della relazione,  nel  rispetto  di  quanto          previsto dall'articolo 9-ter della direttiva 2007/36/CE. La          CONSOB puo':                 a)  individuare  i  dirigenti   con   responsabilita'          strategiche per i quali le  informazioni  sono  fornite  in          forma nominativa;                 b)  differenziare  il  livello  di  dettaglio   delle          informazioni in funzione della dimensione della societa'.               8-bis.  Il  soggetto  incaricato   di   effettuare   la          revisione   legale   del   bilancio   verifica   l'avvenuta          predisposizione da parte degli amministratori della seconda          sezione della relazione.               8-ter. Rimangono  ferme  le  disposizioni  previste  in          materia di remunerazioni da normative di settore.».   |  
|   |                                 Art. 4   Modifiche alla Parte V del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.                                 58 
   1. Dopo l'articolo 190.1 del decreto legislativo 24 febbraio  1998, n. 58, e' inserito il seguente:   «Art. 190.1-bis (Ulteriori sanzioni  amministrative  pecuniarie  in tema  di  disciplina   della   gestione   accentrata   di   strumenti finanziari). - 1. Agli intermediari indicati nell'articolo 79-decies, comma 1, lettera b),  per  inosservanza  delle  disposizioni  di  cui all'articolo 83-novies, comma 1, lettere g) e g-bis), 83-novies.1,  e di  quelle  emanate  in  base  ad  esse,  si  applica   la   sanzione amministrativa    pecuniaria    da    euro    trentamila    a    euro centocinquantamila.».   2. All'articolo 192-bis del decreto legislativo 24  febbraio  1998, n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:   a)  la   rubrica   e'   sostituita   dalla   seguente:   «(Sanzioni amministrative in tema di informazioni sul governo  societario  e  di politica di remunerazione e compensi corrisposti)»;   b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:   ««1.1 Salvo che il fatto costituisca  reato,  nei  confronti  delle societa'  quotate  nei   mercati   regolamentati   che   violano   le disposizioni   previste   dall'articolo   123-ter   e   le   relative disposizioni  attuative  nonche'  nei  confronti  dei  soggetti   che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione  o  di  controllo, qualora  la  loro  condotta  abbia  contribuito  a   determinare   la violazione  delle  disposizioni  sopra  richiamate  da  parte   della societa', si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro diecimila a euro centocinquantamila ovvero le sanzioni  previste  dal comma 1, lettere a) e b).»;     c) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:   «1-ter. Alle omissioni delle comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a), e richiamate dai commi 1  e  1-bis  del presente articolo si applica  l'articolo  187-quinquiesdecies,  comma 1-quater.».   3. Dopo l'articolo 192-quater del decreto legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:   «Art. 192-quinquies (Sanzioni amministrative in tema di  operazioni con parti correlate). - 1. Nei confronti delle societa'  quotate  nei mercati regolamentati che  violano  l'articolo  2391-bis  del  codice civile e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob ai  sensi  del   medesimo   articolo,   si   applica   una   sanzione amministrativa    pecuniaria    da    euro    diecimila    a     euro centocinquantamila.   2. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei  soggetti  che  svolgono  funzioni  di amministrazione  e  di  direzione  si  applica,  nei  casi   previsti dall'articolo  190-bis,   comma   1,   lettera   a),   una   sanzione amministrativa    pecuniaria    da    euro    cinquemila    a    euro centocinquantamila.».   4. All'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modifiche:     a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:   «(Sanzioni amministrative in  tema  di  informazione  societaria  e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle societa' di revisione legale)»;     b) dopo il comma 1-quinquies e' inserito il seguente:   «1-sexies. Al soggetto di cui all'articolo  123-ter,  comma  8-bis, che omette di verificare  l'avvenuta  predisposizione  della  seconda sezione  della  relazione  si  applica  una  sanzione  amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.».   5. Dopo l'articolo 193-bis  del  decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:   «Art. 193-bis.1 (Sanzioni amministrative  in  tema  di  trasparenza degli  investitori  istituzionali,  dei  gestori  di  attivi  e   dei consulenti in materia di voto). - 1. Salvo che il  fatto  costituisca reato, nei confronti degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi in caso di violazione degli articoli 124-quinquies, 124-sexies e 124-septies, nonche' nei confronti dei  consulenti  in  materia  di voto in caso di  violazione  dell'articolo  124-octies  ovvero  delle relative   disposizioni   attuative,   si   applica   una    sanzione amministrativa  pecuniaria  da   euro   duemilacinquecento   a   euro centocinquantamila.   2. Le sanzioni previste al  comma  1  sono  applicate,  secondo  le rispettive competenze e  rispettive  procedure  sanzionatorie,  dalla Consob per le  violazioni  compiute  dai  gestori  di  attivi  e  dai consulenti in materia di voto, dall'IVASS per le violazioni  compiute dagli   investitori   istituzionali   come   definiti   dall'articolo 124-quater, comma  1,  lettera  b),  n.  1)  e  dalla  COVIP  per  le violazioni  compiute  dai  fondi   pensione   indicati   all'articolo 124-quater, comma 1, lettera b), n. 2). Nei riguardi di IVASS e COVIP trova  comunque  applicazione  l'articolo  194-bis.  IVASS  e   COVIP pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore.».   6. All'articolo 194-quater  del  decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, al comma 1, dopo la lettera c-quinquies) e' aggiunta  la seguente:     «c-sexies) delle norme  previste  dagli  articoli  124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies  e  delle  relative  disposizioni attuative.».   7. All'articolo 194-quinquies del decreto legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, al comma 1, dopo  la  lettera  a-bis),  e'  inserita  la seguente: «a-bis.1) dall'articolo 190.1-bis, per la violazione  degli articoli 83-novies, comma 1, lettere  g)  e  g-bis),  83-novies.1,  e delle relative disposizioni attuative».   8. All'articolo 194-septies del  decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, al comma 1, dopo la lettera  e-quater)  e'  aggiunta  la seguente:     «e-quinquies) delle norme previste dagli articoli  124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies  e  delle  relative  disposizioni attuative.».  
           Note all'art. 4:               -  Il   testo   dell'articolo   192-bis   del   decreto          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'          recita:               «Art.  192-bis  (Sanzioni  amministrative  in  tema  di          informazioni  sul  governo  societario  e  di  politica  di          remunerazione e compensi corrisposti). - 1.  Salvo  che  il          fatto  costituisca  reato,  nei  confronti  delle  societa'          quotate  nei  mercati   regolamentati   che   omettono   le          comunicazioni prescritte dall'articolo  123-bis,  comma  2,          lettera  a),  si  applica  una  delle   seguenti   sanzioni          amministrative:                 a) una dichiarazione pubblica  indicante  la  persona          giuridica responsabile della violazione e la  natura  della          stessa, quando questa sia connotata da scarsa  offensivita'          o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;                 b) un ordine di eliminare le  infrazioni  contestate,          con eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa          offensivita' o pericolosita';                 c) una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro          diecimila a euro dieci milioni, ovvero, fino al cinque  per          cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro          dieci milioni e il  fatturato  e'  determinabile  ai  sensi          dell'articolo 195, comma 1-bis.               1.1 Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti          delle  societa'  quotate  nei  mercati  regolamentati   che          violano le disposizioni previste dall'articolo 123-ter e le          relative disposizioni attuative nonche' nei  confronti  dei          soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  di          direzione o di controllo, qualora la  loro  condotta  abbia          contribuito a determinare la violazione delle  disposizioni          sopra richiamate da parte della  societa',  si  applica  la          sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro          centocinquantamila ovvero le sanzioni previste dal comma 1,          lettere a) e b).               1-bis. Per l'omissione delle comunicazioni indicate  al          comma 1, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma  1,          lettera a), salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  nei          confronti   dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di          amministrazione, di direzione o di controllo,  nonche'  del          personale, qualora la loro  condotta  abbia  contribuito  a          determinare l'omissione delle comunicazioni da parte  della          societa'  o  dell'ente,  si  applica  una  delle   seguenti          sanzioni amministrative:                 a) una dichiarazione pubblica  indicante  la  persona          responsabile della violazione e  la  natura  della  stessa,          quando  questa  sia  connotata  da  scarsa  offensivita'  o          pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;                 b) un ordine di eliminare le  infrazioni  contestate,          con eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa          offensivita' o pericolosita';                 c) una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro          diecimila a euro due milioni.               1-ter. Alle omissioni  delle  comunicazioni  prescritte          dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera  a),  e  richiamate          dai commi 1  e  1-bis  del  presente  articolo  si  applica          l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.               1-quater.  Nei  casi  di  inosservanza  dell'ordine  di          eliminare le  infrazioni  contestate  e  di  astenersi  dal          ripeterle, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria          prevista  per  la  violazione  originariamente   contestata          aumentata fino ad un terzo. Fermo restando quanto  previsto          per le persone giuridiche  nei  confronti  delle  quali  e'          accertata  l'inosservanza  dell'ordine,   si   applica   la          sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro          due  milioni  nei  confronti  dei  soggetti  che   svolgono          funzioni di amministrazione, di direzione o  di  controllo,          nonche' del  personale,  qualora  la  loro  condotta  abbia          contribuito a  determinare  l'inosservanza  dell'ordine  da          parte della persona giuridica.».               - Il testo dell'articolo 193 del decreto legislativo 24          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come          modificato dal presente decreto, cosi' recita:               «Art.  193  (Sanzioni   amministrative   in   tema   di          informazione societaria e doveri dei sindaci, dei  revisori          legali e delle societa' di revisione legale).  -  1.  Salvo          che il fatto costituisca reato, nei confronti di  societa',          enti o associazioni tenuti a  effettuare  le  comunicazioni          previste dagli articoli 114, commi 5, 7 e 9, 114-bis,  115,          116,  comma  1-bis,  154-bis,  154-ter  e  154-quater,  per          l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o          delle relative disposizioni attuative, si applica una delle          seguenti sanzioni amministrative:                 a) una dichiarazione pubblica  indicante  la  persona          giuridica responsabile della violazione e la  natura  della          stessa, quando questa sia connotata da scarsa  offensivita'          o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;                 b) un ordine di eliminare le  infrazioni  contestate,          con eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa          offensivita' o pericolosita';                 c) una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro          cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque  per          cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro          dieci milioni e il  fatturato  e'  determinabile  ai  sensi          dell'articolo 195, comma 1-bis.               1.1. Se le comunicazioni  indicate  nel  comma  1  sono          dovute  da  una  persona  fisica,  salvo   che   il   fatto          costituisca reato, in caso di violazione si  applicano  nei          confronti di  quest'ultima,  una  delle  seguenti  sanzioni          amministrative:                 a) una dichiarazione pubblica  indicante  la  persona          responsabile della violazione e  la  natura  della  stessa,          quando  questa  sia  connotata  da  scarsa  offensivita'  o          pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;                 b) un ordine di eliminare le  infrazioni  contestate,          con eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa          offensivita' o pericolosita';                 c) una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro          cinquemila a euro due milioni.               1.2. Per  le  violazioni  indicate  nel  comma  1,  nei          confronti   dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di          amministrazione, di direzione o di controllo,  nonche'  del          personale, qualora la loro  condotta  abbia  contribuito  a          determinare  dette  violazioni  da  parte   della   persona          giuridica si applicano,  nei  casi  previsti  dall'articolo          190-bis, comma 1, lettera a),  le  sanzioni  amministrative          previste dal comma 1.1.               1-bis.               1-ter.               1-quater. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e          1.2  si  applicano,   in   caso   di   inosservanza   delle          disposizioni di attuazione emanate dalla  Consob  ai  sensi          dell'articolo 113-ter,  comma  5,  lettere  b)  e  c),  nei          confronti   dei   soggetti   autorizzati    dalla    Consob          all'esercizio del servizio di diffusione  e  di  stoccaggio          delle informazioni regolamentate.               1-quinquies.               1-sexies. Al  soggetto  di  cui  all'articolo  123-ter,          comma  8-bis,   che   omette   di   verificare   l'avvenuta          predisposizione della seconda sezione  della  relazione  si          applica una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro          diecimila ad euro centomila.               2. Salvo che il fatto costituisca reato,  nei  casi  di          omissione   delle   comunicazioni   delle    partecipazioni          rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente          dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis, e 122, commi          1, 2 e 5, nonche' di violazione dei divieti previsti  dagli          articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e  122,  comma  4,          nei confronti di societa', enti o associazioni, si  applica          una delle seguenti sanzioni amministrative:                 a) una dichiarazione pubblica indicante  il  soggetto          responsabile della violazione e  la  natura  della  stessa,          quando  questa  sia  connotata  da  scarsa  offensivita'  o          pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;                 b) un ordine di eliminare le  infrazioni  contestate,          con eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa          offensivita' o pericolosita';                 c) una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro          diecimila a euro dieci milioni, ovvero fino al  cinque  per          cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro          dieci milioni e il  fatturato  e'  determinabile  ai  sensi          dell'articolo 195, comma 1-bis.               2.1. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  ove  le          comunicazioni indicate nel  comma  2  sono  dovute  da  una          persona fisica, in caso di violazione si applica una  delle          seguenti sanzioni amministrative:                 a) una dichiarazione pubblica  indicante  la  persona          responsabile della violazione e  la  natura  della  stessa,          quando  questa  sia  connotata  da  scarsa  offensivita'  o          pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, quando          questa sia connotata da scarsa offensivita' o pericolosita'          e l'infrazione contestata sia cessata;                 b) un ordine di eliminare le  infrazioni  contestate,          con eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa          offensivita' o pericolosita';                 c) una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro          diecimila a euro due milioni.               2.2. Per  le  violazioni  indicate  nel  comma  2,  nei          confronti   dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di          amministrazione, di direzione o di controllo,  nonche'  del          personale, qualora la loro  condotta  abbia  contribuito  a          determinare  dette  violazioni  da  parte   della   persona          giuridica si applicano,  nei  casi  previsti  dall'articolo          190-bis, comma 1, lettera a),  le  sanzioni  amministrative          previste dal comma 2.1.               2.3. Nei casi di ritardo delle  comunicazioni  previste          dall'articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a  due          mesi,   l'importo   minimo    edittale    delle    sanzioni          amministrative pecuniarie indicate nei commi  2  e  2.1  e'          pari a euro cinquemila.               2.4.  Se  il  vantaggio  ottenuto   dall'autore   della          violazione come  conseguenza  della  violazione  stessa  e'          superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi  1,          1.1,  2  e  2.1,  del  presente   articolo,   la   sanzione          amministrativa  pecuniaria  e'  elevata  fino   al   doppio          dell'ammontare  del  vantaggio   ottenuto,   purche'   tale          ammontare sia determinabile.               2-bis.               3-bis.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   i          componenti degli organi di controllo, i quali  omettano  di          eseguire nei termini prescritti  le  comunicazioni  di  cui          all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la  sanzione          amministrativa in misura pari al doppio della  retribuzione          annuale prevista per l'incarico relativamente al  quale  e'          stata  omessa  la  comunicazione.  Con   il   provvedimento          sanzionatorio   e'   dichiarata   altresi'   la   decadenza          dall'incarico.               3-ter.               3-quater. Nel caso di violazione degli ordini  previsti          dal presente articolo si applica l'articolo 192-bis,  comma          1-quater.».               -  Il  testo  dell'articolo  194-quater   del   decreto          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'          recita:               «Art.  194-quater  (Ordine  di   porre   termine   alle          violazioni). - 1. Quando le violazioni  sono  connotate  da          scarsa offensivita' o pericolosita',  nei  confronti  delle          societa' o degli enti interessati, puo'  essere  applicata,          in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una          sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni          contestate, anche indicando le  misure  da  adottare  e  il          termine per l'adempimento, nel caso di inosservanza:                 a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6;          12; 21; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi  1  e  2;          68-quater, commi 2 e 3;  98-ter,  commi  2  e  3,  e  delle          relative disposizioni attuative;                 b) delle disposizioni generali o particolari  emanate          dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater;                 c) delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo          1, del  regolamento  (UE)  n.  909/2014  e  delle  relative          disposizioni attuative;                 c-bis) delle norme del regolamento (UE)  n.  600/2014          richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della          direttiva  2014/65/UE   e   delle   relative   disposizioni          attuative;                 c-ter) dell'articolo 59, paragrafi  2,  3  e  5,  del          regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni          di  attuazione,   richiamate   dall'articolo   190,   comma          2-quater;                 c-quater)  delle  norme  del  regolamento   (UE)   n.          648/2012  e  del  regolamento  (UE)  2015/2365   richiamate          dall'articolo 193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter;                 c-quinquies)  delle  norme   del   regolamento   (UE)          2016/1011 richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3.                 c-sexies)  delle  norme   previste   dagli   articoli          124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e  delle          relative disposizioni attuative.               2. Per  l'inosservanza  dell'ordine  entro  il  termine          stabilito si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria          prevista  per  la  violazione  originariamente   contestata          aumentata fino ad un terzo.».               - Il  testo  dell'articolo  194-quinquies  del  decreto          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'          recita:               «Art. 194-quinquies (Pagamento in misura ridotta). - 1.          Possono essere estinte mediante pagamento, nel  termine  di          trenta  giorni  dalla  notificazione   della   lettera   di          contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della          sanzione edittale, quando  non  sussistano  le  circostanze          previste dal comma 2, le violazioni previste:                 a)  dall'articolo  190,  per  la   violazione   degli          articoli 45, comma 1, 46, comma 1,  65,  e  delle  relative          disposizioni attuative;                 a-bis) dall'articolo 190.1, per la  violazione  degli          articoli 83-novies, comma 1, lettere  c),  d),  e)  ed  f),          83-duodecies, e delle relative disposizioni attuative;                 a-bis.1) dall'articolo 190.1-bis, per  la  violazione          degli articoli 83-novies, comma 1,  lettere  g)  e  g-bis),          83-novies.1, e delle relative disposizioni attuative;                 a-ter) dall'articolo 190.3, per la  violazione  degli          articoli 64-ter, commi 2,  3  e  4,  e  79-ter.1,  e  delle          relative disposizioni attuative;                 a-quater)  dall'articolo  190.4,  per  la  violazione          dell'articolo 3, paragrafo 1; dell'articolo 6, paragrafo 1;          dell'articolo 8, paragrafo 1; dell'articolo  10,  paragrafo          1;  dell'articolo  12,  paragrafo  1;   dell'articolo   15,          paragrafo 1,  primo  comma,  paragrafo  2  e  paragrafo  4,          seconda frase; dell'articolo 18, paragrafo 6, primo  comma;          dell'articolo  20,  paragrafi   1   e   2,   prima   frase;          dell'articolo 21, paragrafi 1, 2  e  3;  dell'articolo  26,          paragrafo 1, primo comma, paragrafi da 2 a  5  e  6,  primo          comma, e  paragrafo  7,  commi  dal  primo  al  terzo,  del          regolamento (UE) n. 600/2014, e delle relative disposizioni          attuative;                 b) dall'articolo 191, commi 2 e 4, per la  violazione          degli articoli 96 e 101, commi 1, 2 e 3  e  delle  relative          disposizioni attuative;                 c) dall'articolo 193, commi 1,  1.1  e  1.2,  per  la          violazione degli articoli 113-ter,  comma  5,  lettera  b),          114, commi 2 e 7, e dall'articolo 193, commi 2, 2.1, 2.2  e          2.3, per la violazione dell'articolo 120;                 d) dall'articolo 194,  comma  2,  per  la  violazione          dell'articolo 142, e dell'articolo 194, comma 2-bis e delle          relative disposizioni attuative.               2. Il pagamento  in  misura  ridotta  non  puo'  essere          effettuato nel caso in cui il  soggetto  interessato  abbia          gia' usufruito di tale misura nei  dodici  mesi  precedenti          alla violazione contestata.».               -  Il  testo  dell'articolo  194-septies  del   decreto          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'          recita:               «Art. 194-septies (Dichiarazione pubblica). - 1. Quando          le violazioni  sono  connotate  da  scarsa  offensivita'  o          pericolosita' e l'infrazione contestata sia  cessata,  puo'          essere   applicata,   in    alternativa    alle    sanzioni          amministrative pecuniarie, una sanzione  consistente  nella          dichiarazione pubblica  avente  ad  oggetto  la  violazione          commessa  e  il  soggetto   responsabile,   nel   caso   di          inosservanza:                 a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6;          12; 21; 22; 24, comma  1-bis;  24-bis;  29;  33,  comma  4;          35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3;          98-ter, commi 2 e 3;  e  187-quinquiesdecies,  comma  1,  e          delle relative disposizioni attuative;                 b) delle disposizioni generali o particolari  emanate          dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater;                 c) delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo          1, del  regolamento  (UE)  n.  909/2014  e  delle  relative          disposizioni attuative;                 d) delle norme richiamate dall'articolo 24, paragrafo          1, del  regolamento  (UE)  n.  1286/2014,  dell'obbligo  di          notifica di cui  all'articolo  4-decies  e  delle  relative          disposizioni attuative, nonche' per la  mancata  osservanza          delle misure adottate  ai  sensi  dell'articolo  4-septies,          comma 1;                 e) delle  norme  del  regolamento  (UE)  n.  600/2014          richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della          direttiva  2014/65/UE   e   delle   relative   disposizioni          attuative e delle misure adottate  dalla  Consob  ai  sensi          dell'articolo 42 del medesimo regolamento;                 e-bis) dell'articolo 59, paragrafi  2,  3  e  5,  del          regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni          di  attuazione,   richiamate   dall'articolo   190,   comma          2-quater;                 e-ter) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012 e          del regolamento  (UE)  2015/2365  richiamate  dall'articolo          193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter;                 e-quater) delle norme del regolamento (UE)  2016/1011          richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3.                 e-quinquies)  delle  norme  previste  dagli  articoli          124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e  delle          relative disposizioni attuative.».   |  
|   |                                 Art. 5   Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre  2005,  n.  252,  recante  disciplina delle forme pensionistiche complementari 
   1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 5  dicembre  2005,  n. 252, e' inserito il seguente:   «Art. 6-bis (Trasparenza degli investitori istituzionali). -  1.  I fondi pensione con almeno  cento  aderenti,  che  risultino  iscritti all'albo di cui all'articolo 19, comma 1, e che rientrino tra  quelli di cui agli articoli 4, comma 1, e  12,  ovvero  tra  quelli  di  cui all'articolo  20  aventi  soggettivita'   giuridica,   osservano   le disposizioni della Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione I-ter,  del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in tema  di  trasparenza degli investitori istituzionali.   2. La COVIP detta  disposizioni  di  attuazione  del  comma  1,  in conformita' a quanto previsto dall'articolo 124-novies, comma 3,  del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».     |  
|   |                                 Art. 6 
       Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209              recante Codice delle assicurazioni private 
   1. All'articolo 30 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n. 209, al comma 1, primo periodo, dopo le parole «L'impresa si dota  di un efficace sistema di governo societario» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi i sistemi di remunerazione e di incentivazione,».   2. Al Titolo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, dopo il Capo IV-ter e' inserito il seguente:   «Capo  IV-quater  (Imprese  di  assicurazione  che   operano   come investitori istituzionali)   Art. 47-duodecies (Trasparenza degli investitori istituzionali).  - 1. L'impresa di cui all'articolo 124-quater, comma 1, lettera b),  n. 1) del decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  osserva  le disposizioni della Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione  I-ter  del predetto  decreto  legislativo,  in   tema   di   trasparenza   degli investitori istituzionali.   2. L'IVASS  detta  disposizioni  di  attuazione  del  comma  1,  in conformita' a quanto previsto dall'articolo 124-novies, comma 3,  del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».   3. All'articolo 68 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n. 209, al comma 5,  dopo  le  parole  «la  reputazione  del  potenziale acquirente» sono inserite le seguenti: «da valutarsi in conformita' a quanto previsto  dall'ordinamento  europeo  anche  tenuto  conto  dei relativi orientamenti, disposizioni e raccomandazioni,».   4. All'articolo 188 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n. 209, al comma 3-bis, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:     «c) la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, nonche' la  fissazione  di  limiti  all'importo  totale  della  parte variabile delle remunerazioni dell'impresa;».   5. All'articolo 191 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n. 209, al comma 1, lettera b), il numero 1) e' sostituito dal seguente:     «1) il sistema di governo societario, ivi inclusi  i  sistemi  di remunerazione e di incentivazione nonche' le  funzioni  fondamentali, delle imprese di assicurazione o di riassicurazione;».  
           Note all'art. 6:               - Il testo dell'articolo 30 del decreto  legislativo  7          settembre 2005, n. 209, citato nelle  note  alle  premesse,          come modificato dal presente decreto, cosi' recita:               «Art. 30 (Sistema di governo societario  dell'impresa).          - 1. L'impresa si dota di un efficace  sistema  di  governo          societario, ivi inclusi i sistemi  di  remunerazione  e  di          incentivazione, che consenta una gestione sana  e  prudente          dell'attivita'.  Il  sistema  di  governo   societario   e'          proporzionato alla natura, alla portata e alla complessita'          delle attivita' dell'impresa.               2. Il sistema di governo societario di cui al  comma  1          comprende almeno:                 a)  l'istituzione  di   un'adeguata   e   trasparente          struttura organizzativa,  con  una  chiara  ripartizione  e          un'appropriata  separazione  delle  responsabilita'   delle          funzioni e degli organi dell'impresa;                 b)  l'organizzazione  di  un  efficace   sistema   di          trasmissione delle informazioni;                 c) il  possesso  da  parte  di  coloro  che  svolgono          funzioni di amministrazione, direzione  e  controllo  e  di          coloro che svolgono funzioni fondamentali dei requisiti  di          cui all'articolo 76;                 d)  la  predisposizione  di   meccanismi   idonei   a          garantire il rispetto delle disposizioni di cui al presente          Capo;                 e) l'istituzione della funzione di revisione interna,          della  funzione  di  verifica  della   conformita',   della          funzione  di  gestione  dei   rischi   e   della   funzione          attuariale.  Tali   funzioni   sono   fondamentali   e   di          conseguenza  sono   considerate   funzioni   essenziali   o          importanti.               3. Il sistema di governo societario  e'  sottoposto  ad          una revisione interna periodica almeno annuale.               4.  L'impresa  adotta  misure  ragionevoli   idonee   a          garantire la continuita' e  la  regolarita'  dell'attivita'          esercitata, inclusa l'elaborazione di piani di emergenza. A          tal  fine,  l'impresa  utilizza  adeguati  e  proporzionati          sistemi, risorse e procedure interne.               5. L'impresa adotta politiche scritte  con  riferimento          quanto meno al sistema di gestione dei rischi,  al  sistema          di  controllo  interno,  alla  revisione  interna  e,   ove          rilevante, all'esternalizzazione, nonche' una politica  per          l'adeguatezza nel continuo delle  informazioni  fornite  al          supervisore ai  sensi  dell'articolo  47-quater  e  per  le          informazioni contenute nella relazione sulla solvibilita' e          sulla  condizione  finanziaria   di   cui   agli   articoli          47-septies, 47-octies e 47-novies e garantisce che ad  esse          sia data attuazione.               6. Le politiche  di  cui  al  comma  5  sono  approvate          preventivamente  dal  consiglio  di   amministrazione.   Il          consiglio di amministrazione riesamina le politiche  almeno          una volta l'anno in concomitanza con la revisione di cui al          comma 3 e, in ogni caso, apporta le modifiche necessarie in          caso di variazioni significative  del  sistema  di  governo          societario.               7.  L'IVASS  detta  con  regolamento  disposizioni   di          dettaglio in materia di sistema di  governo  societario  di          cui alla presente Sezione.».   |  
|   |                                 Art. 7 
                   Disposizioni transitorie e finali 
   1. Il presente decreto entra in vigore il 10 giugno 2019.   2.  L'applicazione  delle  disposizioni  di  seguito  elencate   e' differita come specificato:   a) l'articolo 2 e l'articolo 3, comma 3, si applicano  a  decorrere dalla  data  di  applicazione  del  regolamento  di  esecuzione  (UE) 2018/1212 del 3 settembre 2018;   b) l'articolo 3, comma 1, si applica alle relazioni sulla  politica di  remunerazione  e  sui  compensi  corrisposti  da  pubblicare   in occasione delle assemblee di approvazione dei bilanci  relativi  agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2019;   c) l'articolo 3, comma 4, si applica alle assemblee il  cui  avviso di convocazione sia pubblicato a decorrere dal 1° gennaio 2020;   d) l'articolo 3, comma 2, si applica decorso un  anno  dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.   3. Le disposizioni di  attuazione  previste  dal  presente  decreto legislativo sono adottate entro centottanta giorni dalla  data  della sua entrata in vigore ad eccezione di quelle richiamate dal comma  2, lettera  a),  del  presente  articolo   che   sono   adottate   entro ventiquattro mesi dall'adozione  degli  atti  di  esecuzione  di  cui all'articolo 3-bis, paragrafo 8, all'articolo 3-ter, paragrafo  6,  e all'articolo 3-quater, paragrafo 3, della  direttiva  2007/36/CE.  Le disposizioni  di  attuazione  emanate  ai  sensi  delle  disposizioni sostituite o abrogate dal presente decreto legislativo sono  abrogate dalla data di  entrata  in  vigore  delle  nuove  disposizioni  nelle corrispondenti materie. Fino a tale data  esse  continuano  a  essere applicate.   4. La disciplina prevista dalla direttiva 2007/36/CE in materia  di identificazione degli azionisti, trasmissione  delle  informazioni  e agevolazione dell'esercizio dei diritti, come recepita  dal  presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione, si applica  agli intermediari dell'Unione europea o di Paesi terzi nella misura in cui sui conti  da  essi  tenuti  siano  registrate  azioni  ammesse  alla negoziazione in un mercato regolamentato emesse da societa' che hanno la loro sede legale in Italia. Ai sensi dell'articolo 3-septies della direttiva  2007/36/CE,  la  Consob  e'  l'autorita'   competente   ad informare la Commissione europea in merito a sostanziali  difficolta' pratiche nell'applicazione di tali disposizioni e delle altre di  cui al Capo I-bis della citata direttiva o in caso di mancata  osservanza delle medesime da parte di intermediari dell'Unione europea o  di  un Paese terzo.  
           Note all'art. 7:               -  Per  i  riferimenti  normativi  del  regolamento  di          esecuzione  (UE)  2018/1212,  si  veda  nelle   note   alle          premesse.               - La direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e  del          Consiglio relativa all'esercizio di  alcuni  diritti  degli          azionisti di societa' quotate e' pubblicata nella  G.U.U.E.          14 luglio 2007, n. L 184.   |  
|   |                                 Art. 8 
                  Clausola di invarianza finanziaria 
   1. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.   2. Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione  dei compiti  derivanti  dal  presente  decreto  con  le  risorse   umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo  a  chiunque  di  osservarlo  e  di  farlo osservare. 
     Dato a Roma, addi' 10 maggio 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
                                   Tria,  Ministro   dell'economia   e                                  delle finanze 
                                   Bonafede, Ministro della giustizia 
                                   Di  Maio,  Ministro  del  lavoro  e                                  delle  politiche  sociali  e  dello                                  sviluppo economico 
                                   Moavero  Milanesi,  Ministro  degli                                  affari esteri e della  cooperazione                                  internazionale 
   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
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