IL CAPO DEL DIPARTIMENTO                        DELLA PROTEZIONE CIVILE 
   Visti gli articoli 26 e 27, comma  5,  del  decreto  legislativo  2 gennaio 2018, n. 1;   Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2  novembre  2017, con la quale e' dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in  relazione  alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino;   Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2018, con la quale lo  stato  di  emergenza  in  relazione  alla  crisi  di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile  nel  territorio  della Provincia di Pesaro e  Urbino  e'  stato  prorogato  di  centoottanta giorni;   Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 493 del 30 novembre 2017 recante:  «Primi  interventi  urgenti  di protezione   civile   finalizzati   a   contrastare   la   crisi   di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile  nel  territorio  della Provincia di Pesaro e Urbino»;   Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza soluzioni di continuita', delle iniziative finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna;   Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi  degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle attivita' e degli interventi ancora non ultimati;   Acquisita l'intesa della Regione Marche con nota  prot.  n.  575725 del 13 maggio 2019;   Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
                               Dispone: 
                                Art. 1 
   1.  La  Regione  Marche  e'   individuata   quale   amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento della situazione di criticita' di cui in premessa.   2. Per le finalita' di cui al comma 1 il presidente  della  Regione Marche e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni  dei piani  delle  attivita'  gia'  formalmente  approvati  alla  data  di adozione della presente ordinanza. Egli e'  autorizzato  a  porre  in essere, entro trenta giorni  dalla  data  di  adozione  del  presente provvedimento,      sulla       base       della       documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, gia'  in possesso dello stesso, le attivita' occorrenti per  il  proseguimento in  regime  ordinario  delle  iniziative  in  corso  finalizzate   al superamento  del  contesto  critico  in  rassegna,  e  provvede  alla ricognizione ed  all'accertamento  delle  procedure  e  dei  rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle  opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.   3. Entro il termine di cui al comma 2, il Commissario  delegato  di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento della protezione civile n. 493 del  30  novembre  2017,  provvede  ad inviare al Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle attivita' svolte  contenente  l'elenco  dei  provvedimenti  adottati, degli interventi conclusi e  delle  attivita'  ancora  in  corso  con relativo quadro economico.   4. Il presidente della Regione Marche, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di  competenza  si  avvale  delle strutture organizzative della regione  nonche'  della  collaborazione degli enti territoriali e non territoriali  e  delle  amministrazioni centrali e periferiche dello Stato,  che  provvedono  sulla  base  di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili  nei pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna   amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.   5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui alla presente ordinanza, il presidente della Regione Marche  provvede con le risorse disponibili  sulla  contabilita'  speciale  aperta  ai sensi dell'art. 2, comma 2, della richiamata ordinanza del  Capo  del Dipartimento della protezione civile n. 493 del 30 novembre 2017, che viene allo stesso intestata fino al 2 aprile 2021, salvo  proroga  da disporsi con successivo provvedimento  previa  relazione  che  motivi adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima in relazione con il  cronoprogramma  approvato  e  con  lo  stato  di avanzamento degli  interventi.  Il  predetto  soggetto  e'  tenuto  a relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al comma 2.   6. Ai sensi dell'art.  26,  comma  1,  del  decreto  legislativo  2 gennaio 2018, n. 1, il presidente della Regione Marche e' autorizzato a presentare, entro sei mesi dall'adozione della presente ordinanza e nei limiti delle risorse disponibili, rimodulazioni del  Piano  degli interventi di cui all'art. 1,  comma  3  della  citata  ordinanza  n. 493/2017, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.   7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui ai commi 5 e  6,  residuino  delle  risorse  sulla  contabilita'  speciale,   il presidente della Regione Marche puo' predisporre un piano  contenente gli ulteriori  interventi  strettamente  finalizzati  al  superamento della situazione di criticita', da realizzare  a  cura  dei  soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie  procedure  di  spesa. Tale piano deve essere sottoposto alla  preventiva  approvazione  del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la  rispondenza alle finalita' sopra indicate.   8. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al  comma 7 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse residue  relative  al  predetto  piano  giacenti  sulla  contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della Regione Marche ovvero, ove si tratti di altra  amministrazione,  sono  versate  all'entrata  del bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento della protezione civile,  con  cadenza  semestrale,  sullo  stato  di attuazione del piano di cui al comma 7.   9. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione civile.   10. All'esito delle attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle amministrazioni di provenienza.   11. Il presidente della Regione Marche, a  seguito  della  chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento del contesto critico in rassegna.   12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.   La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 3 giugno 2019 
                                    Il Capo del Dipartimento: Borrelli     |