Gazzetta n. 134 del 10 giugno 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 marzo 2019
Condizioni e modalita' per la stipula di convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e soggetti pubblici e privati.



IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, recante regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato;
Visto il regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, recante approvazione del regolamento per servizi di cassa e contabilita' delle capitanerie di porto;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili e, in particolare, l'art. 6, comma 4-bis, che prevede che al fine di contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati, e che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalita' per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicita';
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante codice dei contratti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, recante il regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, recante approvazione delle Istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 163 del 16 luglio 2007;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e finalita'

1. Il presente decreto disciplina, in attuazione dell'art. 6, comma 4-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le condizioni e le modalita' per la stipula di convenzioni e contratti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali o prestazioni, nonche' le condizioni e le modalita' dell'esecuzione delle prestazioni, ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative a mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicita'.
 
Art. 2

Condizioni delle permute

1. Ferme restando le finalita' di cui all'art. 6, comma 4-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le convenzioni e i contratti di permuta rispettano le seguenti condizioni:
a) e' ammessa la permuta tra materiali ovvero prestazioni, anche non rientranti in settori tra loro omogenei, secondo il criterio dell'equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche. Se le prestazioni non sono economicamente equivalenti, e' fatto obbligo al contraente che effettua la prestazione di minor valore, di pagare un prezzo alla controparte a titolo di conguaglio per compensare la disuguaglianza economica tra le prestazioni. Gli importi a titolo di conguaglio dovuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono pagati quali entrate erariali, con versamento in Tesoreria. Gli importi a titolo di conguaglio dovuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono versati sul capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato di Capo XV, n. 3570, denominato «Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», art. 04 «Versamento di somme a favore del bilancio dello Stato», cui sono associati i codici IBAN pubblicati sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato, mediante bonifico bancario o postale ovvero con le modalita' previste dall'art. 47 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007;
b) nella permuta di materiali ovvero di prestazioni e' garantita la sicurezza e la segretezza delle informazioni. Al tal fine, le parti contraenti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie oggetto di permuta siano utilizzati esclusivamente per i fini e nei limiti concordati. I beni ceduti in permuta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono privati di stemmi, simboli o altri elementi identificativi che ne attestano la provenienza.
 
Art. 3

Modalita' per la stipula degli atti
e l'esecuzione delle prestazioni

1. La scelta del contraente, la stipula delle convenzioni e dei contratti, l'approvazione, l'esecuzione delle prestazioni, il collaudo, la liquidazione e il pagamento e ogni altro adempimento connesso, sono effettuati a livello centrale e territoriale con le modalita' che disciplinano l'attivita' negoziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel rispetto delle competenze stabilite dal relativo ordinamento, con l'adozione anche delle previste forme di pubblicita'.
 
Art. 4

Valore delle prestazioni a carico dei contraenti

1. Nel contratto di permuta e' indicato analiticamente il valore economico dei singoli materiali e delle singole prestazioni che le parti contraenti si impegnano a trasferire reciprocamente, nonche' il valore economico complessivo del contratto.
2. Ai fini della valutazione delle prestazioni rese dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera nell'ambito di convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta sono utilizzate, ove disponibili, le tabelle di onerosita' e la rilevazione dei costi orari del personale predisposti dall'amministrazione stessa.
3. Per quanto non contemplato nelle suddette tabelle e per la valutazione delle prestazioni rese da privati, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera effettua le verifiche di congruita' dei prezzi secondo le procedure utilizzate per la propria attivita' negoziale.
 
Art. 5

Pagamento del prezzo in luogo
della cessione in permuta

1. In caso di sopravvenute esigenze istituzionali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha facolta' di adempiere al contratto mediante pagamento, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'importo dichiarato nella convenzione o nel contratto in luogo della cessione in permuta dei materiali ovvero delle prestazioni pattuite.
 
Art. 6

Individuazione dei materiali
e delle prestazioni da permutare

1. Per le esigenze dell'area tecnico-operativa, il comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, individua i materiali e le prestazioni che possono costituire oggetto di permuta.
 
Art. 7

Diposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' comunicato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2019

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Toninelli
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tria
Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 1 - 879