| Gazzetta n. 134 del 10 giugno 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  
| DECRETO 29 marzo 2019 |  
| Condizioni e modalita' per la stipula di convenzioni e contratti  per la  permuta  di  materiali  o  prestazioni  tra  il  Ministero  delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  soggetti  pubblici  e  privati.  |  
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                   IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE                            E DEI TRASPORTI 
                            di concerto con 
                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
   Visto il regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  e  successive modificazioni, recante nuove  disposizioni  sull'amministrazione  del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;   Visto il regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  e  successive modificazioni,  recante   regolamento   per   l'amministrazione   del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato;   Visto  il  regio  decreto  6  febbraio  1933,   n.   391,   recante approvazione del regolamento per  servizi  di  cassa  e  contabilita' delle capitanerie di porto;   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di diritto di accesso ai documenti amministrativi;   Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017,  n.  148,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2017,  n.   172,   recante disposizioni  urgenti  in  materia   finanziaria   e   per   esigenze indifferibili e, in particolare, l'art. 6, comma 4-bis,  che  prevede che  al  fine  di  contenere  le  spese  di  ricerca,  potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai  mezzi,  sistemi, materiali e strutture in dotazione  al  Corpo  delle  capitanerie  di porto - Guardia costiera, il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti e' autorizzato a stipulare convenzioni e contratti  per  la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati, e che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono disciplinate le condizioni e le modalita' per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicita';   Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive modificazioni, recante riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;   Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  successive modificazioni, recante codice dei contratti pubblici;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio  2001, n. 189, recante il regolamento di  semplificazione  del  procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11 febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.  2 del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;   Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  29 maggio 2007, recante approvazione delle Istruzioni  sul  servizio  di Tesoreria dello Stato,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 163 del 16 luglio 2007; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                  Ambito di applicazione e finalita' 
   1. Il presente decreto disciplina, in attuazione dell'art. 6, comma 4-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017,  n.  148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le  condizioni  e le modalita' per  la  stipula  di  convenzioni  e  contratti  tra  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e soggetti pubblici  e privati per  la  permuta  di  materiali  o  prestazioni,  nonche'  le condizioni e le modalita' dell'esecuzione delle prestazioni, ai  fini del   contenimento   delle   spese   di    ricerca,    potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative  a  mezzi,  sistemi, materiali e strutture in dotazione  al  Corpo  delle  capitanerie  di porto - Guardia costiera, nel rispetto della  vigente  disciplina  in materia negoziale e del principio di economicita'.     |  
|   |                                 Art. 2 
                       Condizioni delle permute 
   1. Ferme restando le finalita' di cui all'art. 6, comma 4-bis,  del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le convenzioni e i contratti  di permuta rispettano le seguenti condizioni:     a) e' ammessa la permuta tra materiali ovvero prestazioni,  anche non rientranti in settori tra  loro  omogenei,  secondo  il  criterio dell'equivalenza economica complessiva delle prestazioni  reciproche. Se le prestazioni  non  sono  economicamente  equivalenti,  e'  fatto obbligo al contraente che effettua la prestazione di minor valore, di pagare  un  prezzo  alla  controparte  a  titolo  di  conguaglio  per compensare  la  disuguaglianza  economica  tra  le  prestazioni.  Gli importi  a  titolo  di   conguaglio   dovuti   al   Ministero   delle infrastrutture e dei trasporti sono pagati  quali  entrate  erariali, con versamento in Tesoreria.  Gli  importi  a  titolo  di  conguaglio dovuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono versati sul capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato  di  Capo  XV,  n. 3570,  denominato  «Entrate  eventuali  e  diverse   concernenti   il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», art. 04  «Versamento di somme a favore del bilancio dello Stato»,  cui  sono  associati  i codici  IBAN  pubblicati  sul  sito  istituzionale  della  Ragioneria generale dello Stato, mediante bonifico bancario o postale ovvero con le  modalita'  previste  dall'art.  47  del  decreto   del   Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007;     b) nella permuta di materiali ovvero di prestazioni e'  garantita la sicurezza e la segretezza delle  informazioni.  Al  tal  fine,  le parti contraenti garantiscono che  i  documenti,  i  materiali  e  le tecnologie oggetto di permuta siano utilizzati esclusivamente  per  i fini e nei limiti concordati. I beni ceduti in permuta dal  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono privati di stemmi,  simboli o altri elementi identificativi che ne attestano la provenienza.     |  
|   |                                 Art. 3 
                  Modalita' per la stipula degli atti                   e l'esecuzione delle prestazioni 
   1. La scelta del contraente, la stipula  delle  convenzioni  e  dei contratti,  l'approvazione,  l'esecuzione   delle   prestazioni,   il collaudo, la liquidazione e il pagamento  e  ogni  altro  adempimento connesso, sono effettuati a livello centrale e  territoriale  con  le modalita' che disciplinano l'attivita' negoziale del Ministero  delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  nel  rispetto  delle  competenze stabilite  dal  relativo  ordinamento,  con  l'adozione  anche  delle previste forme di pubblicita'.     |  
|   |                                 Art. 4 
           Valore delle prestazioni a carico dei contraenti 
   1. Nel contratto di permuta e' indicato  analiticamente  il  valore economico dei singoli materiali e delle singole  prestazioni  che  le parti contraenti si impegnano a trasferire reciprocamente, nonche' il valore economico complessivo del contratto.   2. Ai fini della valutazione delle prestazioni rese dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera nell'ambito di convenzioni  e contratti  aventi  ad  oggetto  la  permuta  sono   utilizzate,   ove disponibili, le tabelle di onerosita'  e  la  rilevazione  dei  costi orari del personale predisposti dall'amministrazione stessa.   3. Per quanto non contemplato  nelle  suddette  tabelle  e  per  la valutazione  delle  prestazioni  rese  da  privati,  il  Corpo  delle capitanerie di porto - Guardia  costiera  effettua  le  verifiche  di congruita' dei prezzi secondo le procedure utilizzate per la  propria attivita' negoziale.     |  
|   |                                 Art. 5 
                     Pagamento del prezzo in luogo                       della cessione in permuta 
   1. In caso di sopravvenute  esigenze  istituzionali,  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  ha  facolta'  di  adempiere  al contratto mediante pagamento, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di  bilancio  e  senza  maggiori  oneri  per  la  finanza   pubblica, dell'importo dichiarato nella convenzione o nel  contratto  in  luogo della cessione in permuta  dei  materiali  ovvero  delle  prestazioni pattuite.     |  
|   |                                 Art. 6 
                     Individuazione dei materiali                   e delle prestazioni da permutare 
   1. Per  le  esigenze  dell'area  tecnico-operativa,  il  comandante generale del Corpo delle capitanerie di  porto  -  Guardia  costiera, individua i materiali e le prestazioni che possono costituire oggetto di permuta.     |  
|   |                                 Art. 7 
                        Diposizioni finanziarie 
   1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.   2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e finanziarie disponibili a legislazione vigente.   Il presente decreto sara' comunicato agli organi di  controllo  per la  registrazione  e  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della Repubblica italiana. 
     Roma, 29 marzo 2019 
                                      Il Ministro delle infrastrutture                                               e dei trasporti                                                          Toninelli              Il Ministro dell'economia      e delle finanze                 Tria            Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2019  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e dei trasporti e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare, n. 1 - 879     |  
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