Gazzetta n. 134 del 10 giugno 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |
DECRETO 3 aprile 2019 |
Modifica del decreto ministeriale 30 luglio 2010, recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 710/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalita' di applicazione relativa alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; Visto in particolare il regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalita' di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica; Visto il regolamento (UE) n. 505/2012 della Commissione del 14 giugno 2012 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; Visto il regolamento (UE) n. 1358/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'origine degli animali di acquacoltura biologici, le pratiche di allevamento in acquacoltura, l'alimentazione degli animali di acquacoltura biologici e i prodotti e le sostanze consentiti per l'uso nell'acquacoltura biologica; Visto il regolamento (UE) n. 2016/673 della Commissione del 29 aprile 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; Visto il regolamento (UE) n. 2017/838 della Commissione del 17 maggio 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda gli alimenti destinati a taluni animali di acquacoltura biologica; Vista la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'.»; Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241, relativa alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170.»; Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2010, n. 11954, recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 710/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalita' di applicazione relativa alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica.»; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793, recante «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga e sostituisce il decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354.»; Acquisito il parere tecnico del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) del 5 luglio 2018, prot. n. 32575, in ordine all'opportunita' di conservare e/o modificare la distanza minima tra unita' di produzione biologiche e non biologiche negli allevamenti italiani di molluschi bivalvi al fine di salvaguardare la corretta applicazione del metodo di produzione biologico in acquacoltura; Considerato che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria con parere del 5 luglio 2018, prot. n. 32575, ha evidenziato come le condizioni meteo-marine degli ambienti italiani dove viene svolta la venericoltura rappresentano una situazione naturale che determina un'adeguata separazione tra le unita' di produzione; Considerato che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria con parere del 5 luglio 2018, prot. n. 32575, ha rappresentato la non sussistenza, per l'Italia, di ragioni tecnico-scientifiche a supporto del mantenimento di una distanza minima tra unita' di produzione biologiche e unita' di produzione non biologiche di taluni tipi di allevamenti; Considerate le caratteristiche tecnico-strutturali degli allevamenti italiani di molluschi bivalvi; Ritenuto opportuno armonizzare il settore dell'allevamento biologico di molluschi bivalvi al fine di favorire lo sviluppo dell'allevamento biologico dei molluschi bivalvi; Sentito il Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica in data 1° febbraio 2018; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del giorno 7 marzo 2019;
Decreta:
Art. 1
L'art. 2, comma 1, punto 1, primo capoverso, del decreto ministeriale 30 luglio 2010, n. 11954, e' sostituito dal seguente: «1.1) In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6-ter, paragrafo 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 889/2008, deve essere garantita un'adeguata separazione tra le unita' di produzione biologica e non biologica. La situazione naturale, l'andamento delle maree, impianti di distribuzione dell'acqua distinti o l'ubicazione delle unita' di produzione biologica a monte delle unita' di produzione non biologica, anche con riferimento al regime prevalente delle correnti marine, determinano questa separazione.». |
| Art. 2
L'art. 2, comma 1, punto 3, del decreto ministeriale 30 luglio 2010, n. 11954, e' sostituito dal seguente: «1.3) Per "valutazione equivalente" di cui all'art. 6-ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 889/2008 si intende una valutazione il cui contenuto sia, come minimo, formulato in modo da soddisfare gli otto criteri predisposti dall'allegato IV della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.». |
| Art. 3
Nell'art. 2, comma 1, punto 4, la prima frase e' sostituita dalla seguente: «1.4) Il "piano di gestione sostenibile" di cui all'art. 6-ter, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 889/2008 e' presentato dall'operatore, contestualmente alla procedura di notifica di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, e aggiornato annualmente.». |
| Art. 4
L'art. 3, comma 1, punto 1, del decreto ministeriale 30 luglio 2010, n. 11954, e' sostituito dal seguente: «In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25-ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008, si applicano le stesse disposizioni di cui all'art. 2, paragrafo 1, del presente decreto. Nel caso della molluschicoltura, qualora non sia possibile garantire un'adeguata separazione tra le unita' di produzione biologica e non biologica, si applica una distanza minima tra unita' biologiche e non biologiche di 150 metri.». |
| Art. 5
Nell'art. 3, comma 2, punto 2, la seconda frase e' sostituita dalla seguente: «Tale autorizzazione viene concessa, oltre che sulla base dell'accertamento del rispetto da parte degli operatori di quanto disposto all'art. 3, comma 1, del presente decreto, qualora il piano di gestione preveda fasi di produzione o periodi di manipolazione differenziati per gli animali allevati con metodo biologico e non biologico.». |
| Art. 6
L'art. 3, comma 2, punto 3, del decreto ministeriale 30 luglio 2010, n. 11954, e' sostituito dal seguente: «2.3) I documenti giustificativi di cui all'art. 25-quater, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 889/2008, sono rappresentati dalle autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2.1) e 2.2) rilasciate dalle regioni.». |
| Art. 7
Nell'art. 3, comma 4, punto 1, la dicitura «... Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita', Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita', Ufficio SAQ X - Agricoltura biologica (di seguito Ministero)» e' sostituita dalla seguente «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare ippiche e della pesca, Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, Ufficio PQAI1 (di seguito Ministero)». |
| Art. 8
Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 3 aprile 2019
Il Ministro: Centinaio Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-525 |
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