| Gazzetta n. 134 del 10 giugno 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 3 aprile 2019 |  
| Modifica  del  decreto   ministeriale   30   luglio   2010,   recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE)  n.  710/2009  che modifica il  regolamento  (CE)  n.  889/2008,  recante  modalita'  di applicazione del regolamento  (CE)  n.  834/2007  del  Consiglio  per quanto riguarda l'introduzione di modalita' di applicazione  relativa alla produzione  di  animali  e  di  alghe  marine  dell'acquacoltura biologica.  |  
  |  
 |  
 
                 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE                  ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali;   Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del  28  giugno 2007 e successive modifiche, relativo  alla  produzione  biologica  e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento (CEE) n. 2092/91;   Visto il regolamento (CE)  n.  889/2008  della  Commissione  del  5 settembre  2008  e  successive  modifiche,   recante   modalita'   di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio  relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la  produzione  biologica,  l'etichettatura  e  i controlli;   Visto  in  particolare  il  regolamento  (CE)  n.  710/2009   della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica  il  regolamento  (CE)  n. 889/2008, recante modalita' di applicazione del regolamento  (CE)  n. 834/2007  del  Consiglio  per  quanto  riguarda   l'introduzione   di modalita' di applicazione relative alla produzione di  animali  e  di alghe marine dell'acquacoltura biologica;   Visto il regolamento (UE) n.  505/2012  della  Commissione  del  14 giugno 2012 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalita' di applicazione del regolamento  (CE)  n.  834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e  all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione  biologica, l'etichettatura e i controlli;   Visto il regolamento (UE) n. 1358/2014  della  Commissione  del  18 dicembre 2014 che modifica il regolamento (CE) n.  889/2008,  recante modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  834/2007  del Consiglio per quanto riguarda l'origine degli animali di acquacoltura biologici,   le   pratiche   di    allevamento    in    acquacoltura, l'alimentazione degli animali di acquacoltura biologici e i  prodotti e le sostanze consentiti per l'uso nell'acquacoltura biologica;   Visto il regolamento (UE) n.  2016/673  della  Commissione  del  29 aprile 2016 che modifica il regolamento  (CE)  n.  889/2008,  recante modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  834/2007  del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura  dei prodotti biologici, per  quanto  riguarda  la  produzione  biologica, l'etichettatura e i controlli;   Visto il regolamento (UE) n.  2017/838  della  Commissione  del  17 maggio 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008  per  quanto riguarda gli alimenti destinati  a  taluni  animali  di  acquacoltura biologica;   Vista  la  direttiva  2011/92/UE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio  del  13  dicembre   2011,   concernente   la   valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;   Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri  dei  beni  e delle attivita' culturali e del  turismo,  delle  politiche  agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del  territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'.»;   Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241, relativa alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai documenti amministrativi;   Visto il decreto legislativo  23  febbraio  2018,  n.  20,  recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione  della  normativa sui controlli in materia  di  produzione  agricola  e  agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5,  comma  2,  lettera  g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e  ai  sensi  dell'art.  2  della legge 12 agosto 2016, n. 170.»;   Visto il decreto ministeriale 30 luglio  2010,  n.  11954,  recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n.  710/2009  che modifica il  regolamento  (CE)  n.  889/2008,  recante  modalita'  di applicazione del regolamento  (CE)  n.  834/2007  del  Consiglio  per quanto riguarda l'introduzione di modalita' di applicazione  relativa alla produzione  di  animali  e  di  alghe  marine  dell'acquacoltura biologica.»;   Visto il decreto ministeriale 18  luglio  2018,  n.  6793,  recante «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e  n. 889/2008 e loro successive modifiche e  integrazioni,  relativi  alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici,  che abroga e sostituisce il decreto ministeriale  27  novembre  2009,  n. 18354.»;   Acquisito il parere tecnico del CREA (Consiglio per la  ricerca  in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria)  del  5  luglio  2018, prot.  n.  32575,  in  ordine  all'opportunita'  di  conservare   e/o modificare la distanza minima tra unita' di produzione  biologiche  e non biologiche negli allevamenti italiani  di  molluschi  bivalvi  al fine  di  salvaguardare  la  corretta  applicazione  del  metodo   di produzione biologico in acquacoltura;   Considerato che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria con parere del 5 luglio  2018,  prot. n. 32575,  ha  evidenziato  come  le  condizioni  meteo-marine  degli ambienti italiani dove viene svolta  la  venericoltura  rappresentano una situazione naturale che determina un'adeguata separazione tra  le unita' di produzione;   Considerato che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria con parere del 5 luglio  2018,  prot. n. 32575, ha rappresentato  la  non  sussistenza,  per  l'Italia,  di ragioni tecnico-scientifiche  a  supporto  del  mantenimento  di  una distanza minima tra unita'  di  produzione  biologiche  e  unita'  di produzione non biologiche di taluni tipi di allevamenti;   Considerate   le    caratteristiche    tecnico-strutturali    degli allevamenti italiani di molluschi bivalvi;   Ritenuto  opportuno   armonizzare   il   settore   dell'allevamento biologico di molluschi  bivalvi  al  fine  di  favorire  lo  sviluppo dell'allevamento biologico dei molluschi bivalvi;   Sentito il Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica  in data 1° febbraio 2018;   Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del giorno 7 marzo 2019; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   L'art.  2,  comma  1,  punto  1,  primo  capoverso,   del   decreto ministeriale 30 luglio 2010, n. 11954, e' sostituito dal seguente:     «1.1)  In  ottemperanza  a  quanto  previsto   dall'art.   6-ter, paragrafo 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 889/2008,  deve  essere garantita  un'adeguata  separazione  tra  le  unita'  di   produzione biologica e non biologica. La situazione naturale, l'andamento  delle maree, impianti di distribuzione dell'acqua distinti  o  l'ubicazione delle  unita'  di  produzione  biologica  a  monte  delle  unita'  di produzione non biologica, anche con riferimento al regime  prevalente delle correnti marine, determinano questa separazione.».     |  
|   |                                 Art. 2 
   L'art. 2, comma 1, punto 3,  del  decreto  ministeriale  30  luglio 2010, n. 11954, e' sostituito dal seguente:     «1.3)  Per  "valutazione  equivalente"  di  cui  all'art.  6-ter, paragrafo  3,  del  regolamento  (CE)  n.  889/2008  si  intende  una valutazione il cui contenuto sia, come minimo, formulato in  modo  da soddisfare  gli  otto  criteri  predisposti  dall'allegato  IV  della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.».     |  
|   |                                 Art. 3 
   Nell'art. 2, comma 1, punto 4, la prima frase e'  sostituita  dalla seguente:     «1.4) Il "piano di gestione sostenibile" di cui  all'art.  6-ter, paragrafo  4,  del  regolamento  (CE)  n.  889/2008   e'   presentato dall'operatore, contestualmente alla procedura  di  notifica  di  cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, e aggiornato annualmente.».     |  
|   |                                 Art. 4 
   L'art. 3, comma 1, punto 1,  del  decreto  ministeriale  30  luglio 2010, n. 11954, e' sostituito dal seguente:     «In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25-ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008, si applicano le stesse disposizioni di cui all'art. 2, paragrafo 1, del presente decreto. Nel caso  della molluschicoltura, qualora non  sia  possibile  garantire  un'adeguata separazione tra le unita' di produzione biologica e non biologica, si applica una distanza minima tra unita' biologiche e non biologiche di 150 metri.».     |  
|   |                                 Art. 5 
   Nell'art. 3, comma 2, punto 2, la seconda frase e' sostituita dalla seguente:     «Tale  autorizzazione  viene  concessa,  oltre  che  sulla   base dell'accertamento del rispetto da parte  degli  operatori  di  quanto disposto all'art. 3, comma 1, del presente decreto, qualora il  piano di gestione preveda fasi di produzione  o  periodi  di  manipolazione differenziati per gli animali allevati con  metodo  biologico  e  non biologico.».     |  
|   |                                 Art. 6 
   L'art. 3, comma 2, punto 3,  del  decreto  ministeriale  30  luglio 2010, n. 11954, e' sostituito dal seguente:     «2.3) I  documenti  giustificativi  di  cui  all'art.  25-quater, paragrafo 3, del regolamento (CE)  n.  889/2008,  sono  rappresentati dalle  autorizzazioni  di  cui  ai  precedenti  punti  2.1)  e   2.2) rilasciate dalle regioni.».     |  
|   |                                 Art. 7 
   Nell'art. 3, comma 4, punto 1, la  dicitura  «...  Ministero  delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   Dipartimento   delle politiche competitive del mondo rurale e  della  qualita',  Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita', Ufficio  SAQ X - Agricoltura biologica (di seguito Ministero)» e' sostituita dalla seguente «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, Dipartimento delle politiche competitive della  qualita' agroalimentare ippiche e  della  pesca,  Direzione  generale  per  la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, Ufficio PQAI1 (di seguito Ministero)».     |  
|   |                                 Art. 8 
   Il presente decreto e' trasmesso all'organo  di  controllo  per  la registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno  successivo  a  quello della sua pubblicazione. 
     Roma, 3 aprile 2019 
                                                Il Ministro: Centinaio  Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2019  Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-525     |  
|   |  
 
 | 
 |