| Gazzetta n. 133 del 8 giugno 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2019, n. 48 |  
| Regolamento concernente  l'organizzazione  degli  Uffici  di  diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.  |  
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               IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
   Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni, e in particolare l'articolo 17;   Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive modificazioni;   Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare  l'articolo 3;   Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive modificazioni, e in particolare l'articolo 14, comma 2;   Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e  successive modificazioni, e in particolare gli articoli 14 e 14-bis;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  gennaio  2009, n. 16, concernente  regolamento  recante  la  riorganizzazione  degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11 febbraio 2014, n.  98,  recante  regolamento  di  organizzazione  del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;   Vista  la  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  e  in  particolare l'articolo 1, comma 345, che fissa, a decorrere dal 1° gennaio  2015, il contingente di  personale  di  diretta  collaborazione  presso  il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;   Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  97,  e  in  particolare l'articolo 4-bis;   Sentite le organizzazioni sindacali;   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 4 aprile 2019;   Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di concerto  con  i  Ministri  per   la   pubblica   amministrazione   e dell'economia e delle finanze; 
                                Adotta                       il seguente regolamento: 
                                Art. 1                       Ministro e sottosegretari 
   1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca, di seguito denominato «Ministro» e' l'organo  di  direzione  politica del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  di seguito denominato «Ministero» ed esercita le funzioni  di  indirizzo politico-amministrativo ai sensi degli articoli 4,  comma  1,  e  14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive modificazioni.   2.  Per  lo  svolgimento  delle  proprie  funzioni   di   indirizzo politico-amministrativo,  il  Ministro  si  avvale  degli  uffici  di diretta collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2.   3. I sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti  e le funzioni espressamente a loro delegati dal  Ministro  con  proprio decreto.  
                                     N O T E 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28          dicembre 1985,  n.1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Note alla premesse: 
               Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della          Presidenza del Consiglio dei  ministri),  pubblicata  nella          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:                 «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per          disciplinare:                   a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;                   b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza          regionale;                   c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si          tratti di materie comunque riservate alla legge;                 d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate          dalla legge;                   e) -.                 2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  commissioni          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.                 3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.                 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella          Gazzetta Ufficiale.                 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei          criteri che seguono:                   a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione          con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo          e l'amministrazione;                   b)   individuazione   degli   uffici   di   livello          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le          duplicazioni funzionali;                   c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica          dell'organizzazione e dei risultati;                   d)  indicazione   e   revisione   periodica   della          consistenza delle piante organiche;                   e) previsione di decreti ministeriali di natura non          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali          generali.                 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo          o sono comunque obsolete. ».               - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,          recante «Riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma          dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,          S.O.               - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  14          gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni  in  materia  di          giurisdizione  e  controllo   della   Corte   dei   conti»,          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10:                 «Art. 3 (Norme in materia di  controllo  della  Corte          dei conti). - 1. Il controllo  preventivo  di  legittimita'          della  Corte  dei  conti  si  esercita  esclusivamente  sui          seguenti atti non aventi forza di legge:                   a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione          del Consiglio dei Ministri;                   b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per          lo svolgimento dell'azione amministrativa;                   c) atti normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi          di norme comunitarie;                   c-bis);                   d) provvedimenti dei comitati interministeriali  di          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);                   e);                   f) provvedimenti di disposizione del demanio e  del          patrimonio immobiliare;                   f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive          modificazioni;                   f-ter)  atti  e  contratti  concernenti   studi   e          consulenze di cui all'art.  1,  comma  9,  della  legge  23          dicembre 2005, n. 266;                   g)   decreti   che   approvano   contratti    delle          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma          dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440;          di appalto d'opera, se di importo superiore  al  valore  in          ECU   stabilito    dalla    normativa    comunitaria    per          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo          superiore ad un decimo del valore suindicato;                   h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,          di accertamento dei residui e  di  assenso  preventivo  del          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico          di esercizi successivi;                   i) atti  per  il  cui  corso  sia  stato  impartito          l'ordine scritto del Ministro;                   l)  atti  che  il  Presidente  del  Consiglio   dei          ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.                 1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere  f-bis)          e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la  sezione          centrale del controllo di legittimita' .                 2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti          divengono esecutivi.                 3. Le sezioni riunite della Corte dei conti  possono,          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi          illegittimita', ne da' avviso al Ministro.                 4. La Corte dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a          prevalente capitale pubblico.                 5. Nei confronti delle amministrazioni regionali,  il          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di          programma.                 6. La Corte dei conti riferisce, almeno  annualmente,          al Parlamento  ed  ai  consigli  regionali  sull'esito  del          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente          adottate.                 7. Restano ferme, relativamente agli enti locali,  le          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo          1958, n. 259 . Le relazioni della  Corte  contengono  anche          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.                 8.  Nell'esercizio  delle  attribuzioni  di  cui   al          presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere  alle          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il          comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,  n.          453. Puo' richiedere  alle  amministrazioni  pubbliche  non          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3          febbraio 1993, n. 29 , e successive  modificazioni,  e  dal          decreto legislativo 12  febbraio  1993,  n.  39  ,  nonche'          dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.                 9. Per l'esercizio delle attribuzioni  di  controllo,          si applicano, in quanto  compatibili  con  le  disposizioni          della presente legge, le norme procedurali di cui al  testo          unico delle leggi sulla  Corte  dei  conti,  approvato  con          regio decreto 12  luglio  1934,  n.  1214  ,  e  successive          modificazioni.                 10.  La  sezione  del  controllo  e'   composta   dal          presidente della Corte  dei  conti  che  la  presiede,  dai          presidenti di sezione preposti al coordinamento e da  tutti          i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La  sezione          e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno          parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti  e          i  presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento.  I          collegi  hanno  distinta  competenza   per   tipologia   di          controllo o per materia e deliberano con un  numero  minimo          di undici votanti. L'adunanza plenaria  e'  presieduta  dal          presidente  della  Corte  dei  conti  ed  e'  composta  dai          presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento  e  da          trentacinque magistrati assegnati a funzioni di  controllo,          individuati annualmente  dal  Consiglio  di  presidenza  in          ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione  e          uno  per  ciascuna  delle  sezioni   di   controllo   sulle          amministrazioni delle regioni a statuto  speciale  e  delle          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  L'adunanza          plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.                 10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro          composizione da parte del presidente della Corte dei conti.                 11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste          dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte          dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21  marzo          1953, n. 161 , la sezione del  controllo  si  pronuncia  in          ogni caso in cui  insorge  il  dissenso  tra  i  competenti          magistrati circa la  legittimita'  di  atti.  Del  collegio          viene chiamato a far  parte  in  qualita'  di  relatore  il          magistrato che deferisce la questione alla sezione.                 12. I magistrati addetti al controllo  successivo  di          cui  al  comma  4  operano  secondo  i  previsti  programmi          annuali, ma da questi possono temporaneamente  discostarsi,          per  motivate  ragioni,  in  relazione   a   situazioni   e          provvedimenti  che  richiedono  tempestivi  accertamenti  e          verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.                 13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,          creditizia, mobiliare e valutaria.».               La legge 7 giugno 2000,  n.  150,  recante  «Disciplina          delle attivita' di informazione e  di  comunicazione  delle          pubbliche amministrazioni», e'  pubblicata  nella  Gazzetta          Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.               - Si riporta  il  testo  dell'art.  14,  comma  2,  del          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive          modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del          lavoro alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche»,          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.  106,          S.O.:                 «Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo) (Art. 14          del decreto legislativo n. 29  del  1993,  come  sostituito          prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e          poi dall'art. 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998).  -          1. Il Ministro esercita le  funzioni  di  cui  all'art.  4,          comma 1. A tal fine periodicamente, e  comunque  ogni  anno          entro dieci  giorni  dalla  pubblicazione  della  legge  di          bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti  di          cui all'art. 16:                   a)  definisce   obiettivi,   priorita',   piani   e          programmi da attuare  ed  emana  le  conseguenti  direttive          generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione;                   b) effettua, ai fini dell'adempimento  dei  compiti          definiti ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione  ai          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,          comma 1, lettera c), del  presente  decreto,  ivi  comprese          quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo  7  agosto          1997, n. 279, e successive modificazioni  ed  integrazioni,          ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento          degli uffici di cui al comma 2;  provvede  alle  variazioni          delle assegnazioni con le modalita' previste  dal  medesimo          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'          conto dei  procedimenti  e  subprocedimenti  attribuiti  ed          adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.                 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  comma  1          il Ministro si avvale di uffici di diretta  collaborazione,          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento          adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23          agosto 1988, n. 400 . A tali  uffici  sono  assegnati,  nei          limiti  stabiliti  dallo  stesso  regolamento:   dipendenti          pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori  ruolo  o          comando;  collaboratori  assunti  con  contratti  a   tempo          determinato disciplinati dalle norme  di  diritto  privato;          esperti e consulenti  per  particolari  professionalita'  e          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte          le assegnazioni di personale, ivi  compresi  gli  incarichi          anche  di  livello  dirigenziale  e  le  consulenze   e   i          contratti, anche a  termine,  conferiti  nell'ambito  degli          uffici di cui al presente comma,  decadono  automaticamente          ove non confermati entro trenta giorni dal  giuramento  del          nuovo Ministro. Per i dipendenti  pubblici  si  applica  la          disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della  legge  15          maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si  provvede          al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari          di Stato. Con decreto adottato  dall'autorita'  di  governo          competente, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e          delle finanze, e' determinato, in attuazione dell'art.  12,          comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza          aggravi di spesa  e,  per  il  personale  disciplinato  dai          contratti collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad  una          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico          accessorio, da corrispondere mensilmente,  a  fronte  delle          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati          agli uffici dei Ministri e  dei  Sottosegretari  di  Stato.          Tale trattamento, consistente in un  unico  emolumento,  e'          sostitutivo dei compensi per il lavoro  straordinario,  per          la  produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'   della          prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore          del regolamento di cui al presente comma sono  abrogate  le          norme del regio decreto legge 10 luglio 1924,  n.  1100,  e          successive modificazioni ed  integrazioni,  ed  ogni  altra          norma riguardante  la  costituzione  e  la  disciplina  dei          gabinetti dei Ministri e delle segreterie  particolari  dei          Ministri e dei Sottosegretari di Stato.               (Omissis).».               - Si riporta il testo degli articoli 14  e  14-bis  del          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  e  successive          modificazioni, recante  «Attuazione  della  legge  4  marzo          2009,  n.  15,   in   materia   di   ottimizzazione   della          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e          trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni»,  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.:                 «Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della          performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in          forma associata,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la          finanza pubblica, si dota di un Organismo  indipendente  di          valutazione  della  performance.  Il   Dipartimento   della          funzione  pubblica  assicura  la  corretta  istituzione   e          composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.                 2. L'Organismo  di  cui  al  comma  1  sostituisce  i          servizi di controllo interno, comunque denominati,  di  cui          al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita,          in piena  autonomia,  le  attivita'  di  cui  al  comma  4.          Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di          cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo  n.          286 del  1999,  e  riferisce,  in  proposito,  direttamente          all'organo di indirizzo politico-amministrativo.                 2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione  della          performance e' costituito, di norma,  in  forma  collegiale          con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica          definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni          possono istituire l'Organismo in forma monocratica.                 2-ter.  Il  Dipartimento  della   funzione   pubblica          individua i casi in cui sono istituiti Organismi  in  forma          associata tra piu' pubbliche amministrazioni.                 3.-.                 4.  L'Organismo  indipendente  di  valutazione  della          performance:                   a)  monitora  il  funzionamento   complessivo   del          sistema della valutazione, della trasparenza  e  integrita'          dei controlli interni  ed  elabora  una  relazione  annuale          sullo stato dello stesso  ,  anche  formulando  proposte  e          raccomandazioni ai vertici amministrativi;                   b)   comunica   tempestivamente    le    criticita'          riscontrate ai competenti  organi  interni  di  governo  ed          amministrazione,  nonche'  alla  Corte  dei  conti   e   al          Dipartimento della funzione pubblica;                   c) valida la Relazione  sulla  performance  di  cui          all'art. 10, a condizione che  la  stessa  sia  redatta  in          forma sintetica, chiara  e  di  immediata  comprensione  ai          cittadini e agli altri  utenti  finali  e  ne  assicura  la          visibilita'   attraverso   la   pubblicazione   sul    sito          istituzionale dell'amministrazione;                   d)  garantisce  la  correttezza  dei  processi   di          misurazione e valutazione con particolare riferimento  alla          significativa differenziazione dei giudizi di cui  all'art.          9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo dei premi  di          cui al titolo III, secondo  quanto  previsto  dal  presente          decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai  contratti          integrativi, dai regolamenti  interni  all'amministrazione,          nel rispetto del principio di valorizzazione del  merito  e          della professionalita';                   e) propone, sulla base del sistema di cui  all'art.          7,  all'organo  di  indirizzo  politico-amministrativo,  la          valutazione   annuale   dei   dirigenti   di   vertice    e          l'attribuzione ad essi dei premi di cui al titolo III;                   f)  e'  responsabile  della  corretta  applicazione          delle linee guida,  delle  metodologie  e  degli  strumenti          predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica  sulla          base del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma  10,          del decreto legge n. 90 del 2014;                   g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al          presente titolo;                   h) verifica i risultati  e  le  buone  pratiche  di          promozione delle pari opportunita'.                 4-bis.  Gli  Organismi  indipendenti  di  valutazione          esercitano i compiti di cui al comma 4 e,  in  particolare,          procedono   alla   validazione   della   Relazione    sulla          performance, tenendo conto  anche  delle  risultanze  delle          valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei  cittadini          o degli altri utenti finali per le attivita'  e  i  servizi          rivolti, nonche',  ove  presenti,  dei  risultati  prodotti          dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di  valutazione          e dalle analisi condotte  dai  soggetti  appartenenti  alla          rete nazionale per  la  valutazione  delle  amministrazioni          pubbliche,  di  cui  al  decreto  emanato   in   attuazione          dell'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e          delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le          modalita' indicate nel sistema di cui all'art. 7.                 4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al  comma          4, l'Organismo indipendente di  valutazione  ha  accesso  a          tutti    gli    atti    e     documenti     in     possesso          dell'amministrazione,  utili  all'espletamento  dei  propri          compiti,  nel  rispetto  della  disciplina  in  materia  di          protezione dei dati personali. Tale  accesso  e'  garantito          senza ritardo. L'Organismo ha altresi'  accesso  diretto  a          tutti  i  sistemi  informativi  dell'amministrazione,   ivi          incluso  il  sistema  di  controllo  di  gestione,  e  puo'          accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione,          al   fine   di    svolgere    le    verifiche    necessarie          all'espletamento  delle  proprie  funzioni,  potendo  agire          anche in collaborazione con gli organismi di  controllo  di          regolarita'        amministrativa        e        contabile          dell'amministrazione.  Nel  caso  di  riscontro  di   gravi          irregolarita',  l'Organismo  indipendente  di   valutazione          effettua   ogni   opportuna   segnalazione   agli    organi          competenti.                 5.-.                 6. La validazione della Relazione  sulla  performance          di cui al comma 4, lettera c), e'  condizione  inderogabile          per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui          al titolo III.                 7.-.                 8.  I  componenti  dell'Organismo   indipendente   di          valutazione non possono essere nominati  tra  i  dipendenti          dell'amministrazione  interessata  o   tra   soggetti   che          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili          rapporti nei tre anni precedenti la designazione.                 9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione  e'          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse          necessarie all'esercizio delle relative funzioni.                 10.   Il   responsabile   della   struttura   tecnica          permanente deve possedere una specifica professionalita' ed          esperienza nel campo della  misurazione  della  performance          nelle amministrazioni pubbliche.                 11. Agli oneri derivanti  dalla  costituzione  e  dal          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate          ai servizi di controllo interno.                 Art.  14-bis  (Elenco,   durata   e   requisiti   dei          componenti degli OIV). - 1. Il Dipartimento della  funzione          pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti          degli Organismi indipendenti  di  valutazione,  secondo  le          modalita' indicate nel decreto adottato ai sensi  dell'art.          19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014.                 2.   La   nomina   dell'organismo   indipendente   di          valutazione  e'   effettuata   dall'organo   di   indirizzo          politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui          al comma 1, previa procedura selettiva pubblica.                 3.   La   durata    dell'incarico    di    componente          dell'Organismo indipendente di valutazione e' di tre  anni,          rinnovabile   una   sola    volta    presso    la    stessa          amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.                 4. L'iscrizione all'Elenco nazionale  dei  componenti          degli Organismi indipendenti di valutazione  avviene  sulla          base di criteri selettivi che favoriscono il  merito  e  le          conoscenze  specialistiche,  nel  rispetto   di   requisiti          generali, di integrita'  e  di  competenza  individuati  ai          sensi del comma 1.                 5. Con le modalita' di cui al comma 1, sono stabiliti          gli obblighi di aggiornamento  professionale  e  formazione          continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale          dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.                 6.  Le  nomine  e  i  rinnovi  dei  componenti  degli          Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di          inosservanza delle  modalita'  e  dei  requisiti  stabiliti          dall'art. 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento della          funzione pubblica segnala alle amministrazioni  interessate          l'inosservanza delle predette disposizioni.».               - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio          2009,   n.   16,   concernente   regolamento   recante   la          riorganizzazione degli  Uffici  di  diretta  collaborazione          presso il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e          della ricerca, e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  13          marzo 2009, n. 60.               - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri          11  febbraio  2014,  n.  98,   recante,   «Regolamento   di          organizzazione     del      Ministero      dell'istruzione,          dell'universita' e  della  ricerca»,  e'  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2014, n. 161.               - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  345,  della          legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante  «Disposizioni  per          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello          Stato»  (legge  di  stabilita'  2015),   pubblicata   nella          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.:                 «345. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il contingente          di personale di diretta collaborazione presso il  Ministero          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e'          individuato  in  190  unita',  inclusive  della   dotazione          relativa all'organismo indipendente di  valutazione.  Dalla          medesima data gli stanziamenti dei capitoli concernenti  le          competenze  accessorie  agli  addetti  al  Gabinetto   sono          corrispondentemente ridotti di euro 222.000.».               -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   4-bis,   del          decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,  n.  97,  recante          «Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle          attribuzioni dei  Ministeri  dei  beni  e  delle  attivita'          culturali  e  del   turismo,   delle   politiche   agricole          alimentari e forestali e dell'ambiente e della  tutela  del          territorio e del mare, nonche' in  materia  di  famiglia  e          disabilita'», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio          2018, n. 160 (legge di conversione 9 agosto  2018,  n.  97,          pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  14  agosto  2018,  n.          188):                 «Art.    4-bis    (Procedure    per    il    riordino          dell'organizzazione  dei  ministeri).  -  1.  Al  fine   di          semplificare ed accelerare il riordino  dell'organizzazione          dei  Ministeri,  anche  con  riferimento  agli  adeguamenti          conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2          del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata  in          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e          fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei          Ministeri, ivi  inclusi  quelli  degli  uffici  di  diretta          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.          I decreti previsti dal presente articolo sono  soggetti  al          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti          ai sensi dell'art. 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del          Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere          del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia          di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per          il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione          vigente. ». 
           Note all'art. 1:               - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, e 14, comma          1  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e          successive   modificazioni,   recante    «Norme    generali          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle          amministrazioni  pubbliche»,  pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:                 «Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo.  Funzioni          e responsabilita') (art. 3 del decreto  legislativo  n.  29          del 1993, come sostituito prima  dall'art.  2  del  decreto          legislativo n. 470 del 1993, poi dall'art.  3  del  decreto          legislativo n. 80 del  1998  e  successivamente  modificato          dall'art. 1 del decreto legislativo n. 387 del 1998). -  1.          Gli organi di governo esercitano le funzioni  di  indirizzo          politico-amministrativo,  definendo  gli  obiettivi  ed   i          programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti          nello  svolgimento  di  tali  funzioni,  e  verificano   la          rispondenza dei risultati dell'attivita'  amministrativa  e          della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi  spettano,          in particolare:                   a) le decisioni in  materia  di  atti  normativi  e          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed          applicativo;                   b) la definizione di obiettivi,  priorita',  piani,          programmi e direttive generali per l'azione  amministrativa          e per la gestione;                   c) la individuazione delle risorse umane, materiali          ed  economico-finanziarie   da   destinare   alle   diverse          finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di  livello          dirigenziale generale;                   d) la definizione dei criteri generali  in  materia          di  ausili  finanziari  a  terzi  e  di  determinazione  di          tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;                   e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi          attribuiti da specifiche disposizioni;                   f)  le   richieste   di   pareri   alle   autorita'          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;                   g) gli altri atti indicati dal presente decreto.               (Omissis).»                 «Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo) (Art. 14          del decreto legislativo n. 29  del  1993,  come  sostituito          prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e          poi dall'art. 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998).  -          1. Il Ministro esercita le  funzioni  di  cui  all'art.  4,          comma 1. A tal fine periodicamente, e  comunque  ogni  anno          entro dieci  giorni  dalla  pubblicazione  della  legge  di          bilancio  (51),  anche  sulla  base  delle   proposte   dei          dirigenti di cui all'art. 16:                   a)  definisce   obiettivi,   priorita',   piani   e          programmi da attuare  ed  emana  le  conseguenti  direttive          generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione;                   b) effettua, ai fini dell'adempimento  dei  compiti          definiti ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione  ai          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,          comma 1, lettera c), del  presente  decreto,  ivi  comprese          quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo  7  agosto          1997, n. 279, e successive modificazioni  ed  integrazioni,          ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento          degli uffici di cui al comma 2;  provvede  alle  variazioni          delle assegnazioni con le modalita' previste  dal  medesimo          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'          conto dei  procedimenti  e  subprocedimenti  attribuiti  ed          adotta gli altri provvedimenti ivi previsti. ».   |  
|   |                                 Art. 2                   Uffici di diretta collaborazione 
   1. Gli uffici di diretta collaborazione  esercitano  i  compiti  di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo  e le strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo  14,  comma 2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive modificazioni.   2. Sono uffici di diretta collaborazione del Ministro:     a) l'ufficio di Gabinetto;     b) l'ufficio legislativo;     c) l'ufficio stampa;     d) la segreteria del Ministro;     e) la segreteria tecnica del Ministro;     f) le segreterie dei sottosegretari di Stato.   3. Per lo svolgimento degli incarichi  istituzionali  delegati  dal Ministro, i sottosegretari di  Stato  si  avvalgono  dell'ufficio  di Gabinetto, dell'ufficio legislativo e  dell'ufficio  del  Consigliere diplomatico, che opera presso l'ufficio di Gabinetto.  
           Note all'art. 2:               - Per i riferimenti all'art. 14, comma 2,  del  decreto          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive          modificazioni, si vedano le note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 3                         Ufficio di Gabinetto 
   1.  Il  Capo  di  Gabinetto  coordina   gli   uffici   di   diretta collaborazione del Ministro, riferendo al medesimo,  ed  assicura  il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita'  di gestione dei dipartimenti e delle direzioni  generali;  verifica  gli atti da sottoporre alla firma del Ministro; cura  gli  affari  e  gli atti  la  cui  conoscenza  e'  sottoposta  a  particolari  misure  di sicurezza  e  cura  i  rapporti  con  l'Organismo   indipendente   di valutazione della performance.   2. Il Capo di Gabinetto e' nominato  dal  Ministro  tra  magistrati ordinari,  amministrativi  o   contabili,   avvocati   dello   Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche  amministrazioni, professori universitari, nonche' tra soggetti,  anche  estranei  alla pubblica amministrazione, in possesso delle capacita'  adeguate  alle funzioni  da  svolgere,  avuto  riguardo  ai  titoli   professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.   3. Il Capo di Gabinetto puo' nominare  fino  a  tre  vice  Capo  di Gabinetto. I  vice  Capo  di  Gabinetto  possono  essere  scelti  tra dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  successive modificazioni,  e  in  servizio  presso   gli   uffici   di   diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero,  in  numero massimo di uno, tra i consiglieri giuridici di  cui  all'articolo  9, comma 3.   4. L'ufficio di Gabinetto  supporta  il  Capo  di  Gabinetto  nello svolgimento delle proprie funzioni o di quelle delegate dal Ministro.   5. Nell'ambito  dell'ufficio  di  Gabinetto  opera  il  Consigliere diplomatico del Ministro, scelto  tra  funzionari  appartenenti  alla carriera diplomatica, che assiste il  Ministro  nelle  iniziative  in campo internazionale e comunitario,  in  raccordo  con  i  competenti uffici del Ministero. Il Consigliere diplomatico promuove e  assicura la  partecipazione  del  Ministro  agli  organismi  internazionali  e dell'Unione  europea  e  cura  le   relazioni   internazionali,   con particolare riferimento, in collaborazione con l'ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di  cooperazione  nelle  materie  di competenza del Ministero.  
           Note all'art. 3:               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  23  del   decreto          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive          modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del          lavoro alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche»,          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.  106,          S.O.:                 «Art.  23  (Ruolo  dei  dirigenti).  -  1.  In   ogni          amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,          e' istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola  nella          prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono  definite          apposite  sezioni  in  modo  da  garantire   la   eventuale          specificita' tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono          reclutati  attraverso  i  meccanismi  di  accesso  di   cui          all'art. 28. I dirigenti della  seconda  fascia  transitano          nella  prima  qualora  abbiano   ricoperto   incarichi   di          direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in          base ai particolari ordinamenti di cui all'art.  19,  comma          11, per un periodo pari almeno a cinque anni  senza  essere          incorsi nelle misure previste dall'art. 21 per  le  ipotesi          di  responsabilita'  dirigenziale,  nei  limiti  dei  posti          disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima          disponibilita' di posto utile, tenuto conto, quale criterio          di  precedenza  ai  fini  del  transito,  della   data   di          maturazione del requisito dei cinque anni e, a  parita'  di          data  di  maturazione,  della  maggiore  anzianita'   nella          qualifica dirigenziale.               2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti          dei posti disponibili, in base  all'art.  30  del  presente          decreto.  I  contratti  o  accordi   collettivi   nazionali          disciplinano, secondo il  criterio  della  continuita'  dei          rapporti e privilegiando la libera  scelta  del  dirigente,          gli effetti connessi ai trasferimenti e alla  mobilita'  in          generale   in   ordine   al   mantenimento   del   rapporto          assicurativo con l'ente di previdenza,  al  trattamento  di          fine rapporto e allo stato giuridico legato  all'anzianita'          di servizio e al  fondo  di  previdenza  complementare.  La          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della          funzione  pubblica  cura   una   banca   dati   informatica          contenente i dati relativi ai ruoli  delle  amministrazioni          dello Stato.».   |  
|   |                                 Art. 4                        Segreteria del Ministro 
   1. La Segreteria del  Ministro  svolge  attivita'  di  supporto  ai compiti del medesimo, provvede al coordinamento degli  impegni  dello stesso, ne cura il cerimoniale ed e'  coordinata  da  un  Capo  della segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a  cui partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici  riguardanti l'attivita' istituzionale e i rapporti politici del medesimo.   2. Della segreteria del Ministro fa parte il segretario particolare del Ministro, coordinato  dal  Capo  della  segreteria,  che  cura  i rapporti personali del Ministro nello svolgimento dei propri  compiti politico-istituzionali, in particolare curandone l'agenda e la tenuta della corrispondenza.   3. Il Capo della  segreteria  ed  il  segretario  particolare  sono nominati dal Ministro  tra  soggetti  anche  estranei  alla  pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria.     |  
|   |                                 Art. 5                          Ufficio legislativo 
   1. L'ufficio legislativo provvede allo studio  e  alla  definizione della attivita' normativa nelle materie di competenza del  Ministero, con la collaborazione, anche ai fini della  progettazione  normativa, dei  competenti  dipartimenti   e   uffici   dirigenziali   generali, garantendo la qualita'  del  linguaggio  normativo,  l'applicabilita' delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della  fattibilita' della  regolamentazione,  lo   snellimento   e   la   semplificazione normativa;  esamina  i  provvedimenti  sottoposti  al  Consiglio  dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura,  in  particolare, il raccordo permanente con l'attivita' normativa  del  Parlamento,  i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei  ministri  e le altre  amministrazioni  interessate,  anche  per  quanto  riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea e la  legislazione regionale;  cura  i  rapporti  di  natura  tecnico-giuridica  con  le autorita' amministrative indipendenti, con la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le  Province  autonome  di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e la Conferenza unificata,  con  l'Avvocatura  dello  Stato  e  con  il Consiglio  di  Stato;  sovrintende  al  contenzioso   internazionale, comunitario,  costituzionale;  cura  gli  adempimenti   relativi   al contenzioso  sugli  atti  del  Ministro  per  i  profili  di  propria competenza; cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero ed il seguito  dato  agli  stessi; svolge  attivita'  di  consulenza  giuridica  per  il  Ministro  e  i sottosegretari di Stato e, su questioni di particolare rilevanza, per il Ministero.   2.  All'ufficio  legislativo  e'  preposto  il  Capo   dell'ufficio legislativo,  il  quale  e'  nominato  dal  Ministro  tra  magistrati ordinari,  amministrativi  o  contabili,  avvocati  dello   Stato   e consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche  amministrazioni, nonche' tra professori universitari in materie giuridiche e  avvocati del libero foro iscritti al relativo  albo  professionale  da  almeno quindici anni, in possesso di adeguata capacita'  ed  esperienza  nel campo della consulenza giuridica e  legislativa  e  della  produzione normativa.   3. Il Capo dell'ufficio legislativo puo' avvalersi di due vice Capo dell'ufficio legislativo, nominati dal Capo di Gabinetto, su proposta del  Capo  dell'ufficio  legislativo.  I   Vice   Capo   dell'ufficio legislativo sono scelti tra dirigenti di seconda fascia  appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23  del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e  in  servizio  presso  gli uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 9,  comma  2, ovvero, in numero massimo di uno, tra i consiglieri giuridici di  cui all'articolo 9, comma 3.   4. I consiglieri giuridici di  cui  all'articolo  9,  comma  3,  si raccordano con il Capo dell'ufficio legislativo.  
           Note all'art. 5:               - Per i riferimenti all'art. 23 del decreto legislativo          30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  si          vedano le note all'art. 3.   |  
|   |                                 Art. 6                            Ufficio stampa 
   1. L'ufficio stampa, costituito  ai  sensi  dell'articolo  9  della legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i rapporti con  il  sistema  e  gli organi  di  informazione  nazionali  e  internazionali;  effettua  il monitoraggio dell'informazione  italiana  ed  estera  e  ne  cura  la rassegna, con particolare riferimento ai  profili  che  attengono  ai compiti istituzionali del Ministro.   2. All'ufficio stampa e' preposto il Capo dell'ufficio  stampa,  il quale e' nominato dal Ministro tra giornalisti, operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti,  anche  appartenenti  alle pubbliche  amministrazioni,  in  possesso  di  comprovata  esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, nel rispetto delle disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422.   3. Il Ministro, inoltre, ai sensi dell'articolo  7  della  legge  7 giugno  2000,  n.  150,  puo'  nominare   un   portavoce,   che,   in collaborazione con l'ufficio stampa, cura  i  rapporti  di  carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.  
           Note all'art. 6:               - Si riporta il testo dell'art. 7 e  9  della  legge  7          giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attivita' di          informazione   e   di   comunicazione    delle    pubbliche          amministrazioni», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  13          giugno 2000, n. 136:                 «Art.  7  (Portavoce).-  1.   L'organo   di   vertice          dell'amministrazione pubblica puo' essere coadiuvato da  un          portavoce, anche esterno all'amministrazione,  con  compiti          di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere          politico-istituzionale con gli organi di  informazione.  Il          portavoce, incaricato dal medesimo organo,  non  puo',  per          tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita'          nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della  stampa          e delle relazioni pubbliche.               2.  Al   portavoce   e'   attribuita   una   indennita'          determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse          disponibili appositamente iscritte in bilancio da  ciascuna          amministrazione per le medesime finalita'.               (Omissis).»                 «Art. 9 (Uffici  stampa).  -  1.  Le  amministrazioni          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi,  anche          in forma associata, di un ufficio stampa, la cui  attivita'          e' in via prioritaria indirizzata ai mezzi di  informazione          di massa.                 2. Gli uffici stampa  sono  costituiti  da  personale          iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione          di   personale   e'   costituita   da   dipendenti    delle          amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando  o          fuori  ruolo,  o  da  personale  estraneo   alla   pubblica          amministrazione in  possesso  dei  titoli  individuati  dal          regolamento di cui all'art. 5, utilizzato con le  modalita'          di cui all'art. 7,  comma  6,  del  decreto  legislativo  3          febbraio 1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni,  nei          limiti delle risorse disponibili nei  bilanci  di  ciascuna          amministrazione per le medesime finalita'.                 3. L'ufficio stampa e' diretto  da  un  coordinatore,          che assume la qualifica di capo ufficio stampa,  il  quale,          sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice          dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di          informazione, assicurando il massimo grado di  trasparenza,          chiarezza e tempestivita' delle  comunicazioni  da  fornire          nelle materie di interesse dell'amministrazione.                 4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio  stampa          non possono esercitare, per tutta la  durata  dei  relativi          incarichi,    attivita'    professionali    nei     settori          radiotelevisivo, del  giornalismo,  della  stampa  e  delle          relazioni  pubbliche.  Eventuali  deroghe  possono   essere          previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.                 5.  Negli  uffici  stampa   l'individuazione   e   la          regolamentazione dei profili  professionali  sono  affidate          alla contrattazione collettiva nell'ambito di una  speciale          area   di   contrattazione,    con    l'intervento    delle          organizzazioni   rappresentative   della   categoria    dei          giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non  devono          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza          pubblica. Ai giornalisti  in  servizio  presso  gli  uffici          stampa delle regioni a statuto speciale  e  delle  province          autonome di Trento e di Bolzano, in via  transitoria,  sino          alla definizione di una specifica disciplina  da  parte  di          tali enti in sede di contrattazione collettiva  e  comunque          non oltre il 31 ottobre 2019,  continua  ad  applicarsi  la          disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti.».               -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   21          settembre 2001, n.  422,  concernente  Regolamento  recante          norme per l'individuazione  dei  titoli  professionali  del          personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni          per le attivita'  di  informazione  e  di  comunicazione  e          disciplina degli interventi formativi, e' pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 2001, n. 282.   |  
|   |                                 Art. 7                    Segreteria tecnica del Ministro 
   1.  La  Segreteria  tecnica  assicura  al  Ministro   il   supporto conoscitivo specialistico per  la  elaborazione  ed  il  monitoraggio delle linee di indirizzo delle politiche riguardanti le attivita' del Ministero. Tali attivita' di supporto sono svolte sia nella  fase  di rilevazione  delle  problematiche  da  affrontare   che   in   quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonche'  mediante  la  promozione  di  nuove  attivita'  ed iniziative, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini  e rapporti,  l'organizzazione  e  la   partecipazione   a   tavoli   di concertazione  e  occasioni  di  approfondimento  scientifico   quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle  materie  di  competenza del Ministero.   2. Il Capo della Segreteria tecnica e' scelto tra  soggetti,  anche estranei alla pubblica amministrazione,  in  possesso  di  comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori  di  competenza del Ministero.     |  
|   |                                 Art. 8                Segreterie dei sottosegretari di Stato 
   1. Le segreterie dei sottosegretari di Stato operano  alle  dirette dipendenze dei rispettivi sottosegretari.   2. I Capi segreteria ed i segretari particolari dei  sottosegretari di Stato sono nominati  dai  sottosegretari  interessati,  anche  tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione,  sulla  base  di  un rapporto di natura fiduciaria.   3. Alla segreteria di ciascuno dei sottosegretari di  Stato,  oltre al Capo della segreteria ed al segretario particolare,  e'  assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione  di aspettativa, fuori ruolo  o  comando,  nel  numero  massimo  di  otto unita'; in sostituzione di non piu'  di  due  delle  predette  unita' possono essere nominati estranei all'amministrazione, nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 9, comma 2, assunti con contratto  a tempo determinato, comunque di  durata  non  superiore  a  quella  di permanenza in carica del Sottosegretario di Stato.     |  
|   |                                 Art. 9           Personale degli uffici di diretta collaborazione 
   1.  Il  contingente  di   personale   degli   uffici   di   diretta collaborazione e' stabilito complessivamente in centonovanta  unita'. Nei limiti del contingente complessivo  di  centonovanta  unita',  il Ministro,  con  proprio  provvedimento,  individua  i  dipendenti  da inserire  nel  decreto  degli  uffici   di   diretta   collaborazione scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del  Ministero  ovvero di altre amministrazioni pubbliche.   2. Nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1,  sono compresi, per lo svolgimento di  funzioni  attinenti  ai  compiti  di diretta collaborazione,  un  numero  di  otto  incarichi  di  livello dirigenziale non generale. Tali incarichi sono  attribuiti  anche  ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo  n. 165 del 2001; in tal caso essi concorrono  a  determinare  il  limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito del  Ministero. Il contingente di personale con qualifica dirigenziale fa  parte  del contingente complessivo del personale con qualifica dirigenziale  del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.   3. Il Ministro puo'  individuare  altresi'  collaboratori  estranei all'amministrazione assunti con  contratto  a  tempo  determinato  in numero non  superiore  a  venti,  nonche'  esperti  o  consulenti  di particolare professionalita'  o  specializzazione  nelle  materie  di competenza  del  Ministero  e  in  quelle   giuridico-amministrative, desumibili da  specifici  attestati  culturali  e  professionali,  in numero  non  superiore  a  quindici,  nel   rispetto   del   criterio dell'invarianza della spesa di cui  all'articolo  14,  comma  2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Tra i  consulenti  di  particolare  professionalita'  possono  essere individuati consiglieri giuridici, scelti  fra  magistrati  ordinari, amministrativi  o  contabili,  avvocati  dello  Stato  o   professori universitari  di  ruolo  di  prima  fascia  nell'area  delle  scienze giuridiche, nonche' avvocati del libero  foro  iscritti  al  relativo albo professionale da almeno dieci anni. La durata massima  di  tutti gli incarichi e' limitata alla permanenza in carica del Ministro  che ne ha disposto la nomina, ferma restando la  possibilita'  di  revoca anticipata, da parte del Ministro  stesso,  per  il  venir  meno  del rapporto fiduciario.   4.  Le  posizioni  di  Capo   di   Gabinetto,   Capo   dell'ufficio legislativo, Capo dell'ufficio  stampa,  Capo  della  segreteria  del Ministro, segretario particolare del Ministro, Capo della  segreteria tecnica del Ministro, Capi delle segreterie del vice Ministro  e  dei sottosegretari  di  Stato,  nonche'  le  posizioni   dei   componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  della struttura  tecnica  permanente  di  cui  all'articolo  12,  sono   da intendersi aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.   5. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici  e  istituzionali,  assegnato  agli  uffici  di diretta collaborazione, e' posto in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa retribuita, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge  3 agosto 2001, n. 317. Nei limiti del contingente di personale  di  cui al comma 1, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.   6.  L'assegnazione  del  personale,  delle  risorse  finanziarie  e strumentali tra gli uffici di diretta collaborazione e' disposta  con atti del Capo di Gabinetto.  
           Note all'art. 9:               - Si riporta il testo dell'art. 19, commi  5-bis  e  6,          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive          modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del          lavoro alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche»,          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.  106,          S.O.:                 «Art. 19 (Incarichi di funzioni  dirigenziali)  (Art.          19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come  sostituito          prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del  1993          e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e          successivamente  modificato   dall'art.   5   del   decreto          legislativo n. 387 del 1998). - (Omissis).                 5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione  effettiva  di          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai          ruoli  di  cui  all'art.  23,  purche'   dipendenti   delle          amministrazioni di cui  all'art.  1,  comma  2,  ovvero  di          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento          secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di  cui  ai          commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il  limite          del 15 per cento della  dotazione  organica  dei  dirigenti          appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo          art. 23 e del 10 per  cento  della  dotazione  organica  di          quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti  limiti          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal          comma 6.                 (Omissis).                 6. Gli incarichi di cui ai commi da  1  a  5  possono          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui          all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica  di          quelli  appartenenti   alla   seconda   fascia,   a   tempo          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano          conseguito una particolare specializzazione  professionale,          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. ».               - Per i riferimenti all'art. 14, comma 2,  del  decreto          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive          modificazioni, si vedano le note alle premesse.               - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 12          giugno 2001, n.  217,  recante  «Modificazioni  al  decreto          legislativo. 30 luglio 1999, n. 300,  nonche'  alla  L.  23          agosto 1988, n.  400,  in  materia  di  organizzazione  del          Governo», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  12  giugno          2001, n. 134:                 «Art.   13.   -   1.   Gli   incarichi   di   diretta          collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri          e con il  sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del          Consiglio  dei  ministri,  segretario  del  Consiglio   dei          ministri o con i singoli ministri, anche senza portafoglio,          possono  essere  attribuiti  anche  a  dipendenti  di  ogni          ordine, grado e  qualifica  delle  amministrazioni  di  cui          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,          n. 165, nel rispetto dell'autonomia statutaria  degli  enti          territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale. In          tal caso essi, su richiesta degli organi interessati,  sono          collocati, con il loro  consenso,  in  posizione  di  fuori          ruolo o di  aspettativa  retribuita,  per  l'intera  durata          dell'incarico, anche  in  deroga  ai  limiti  di  carattere          temporale   previsti   dai   rispettivi   ordinamenti    di          appartenenza e in ogni caso non oltre il limite  di  cinque          anni consecutivi,  senza  oneri  a  carico  degli  enti  di          appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello          Stato.                 2. Nelle ipotesi indicate al  comma  1,  gli  attuali          contingenti numerici eventualmente previsti dai  rispettivi          ordinamenti di appartenenza  dei  soggetti  interessati  ed          ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in  aspettativa          retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque,          non oltre  il  massimo  di  trenta  unita'  aggiuntive  per          ciascun ordinamento.                 3.  Per  i  magistrati  ordinari,  amministrativi   e          contabili e per gli avvocati  e  procuratori  dello  Stato,          nonche' per il personale di livello dirigenziale o comunque          apicale  delle  regioni,  delle  province,   delle   citta'          metropolitane  e  dei   comuni,   gli   organi   competenti          deliberano il collocamento fuori  ruolo  o  in  aspettativa          retribuita,  ai  sensi  di  quanto   disposto   dai   commi          precedenti, fatta salva  per  i  medesimi  la  facolta'  di          valutare motivate e  specifiche  ragioni  ostative  al  suo          accoglimento .                 4. All'attuazione del presente art. si  provvede  nel          rispetto di quanto previsto, dall'art. 39  della  legge  27          dicembre 1997,  n.  449,  e  successive  modificazioni,  in          materia di programmazione delle  assunzioni  del  personale          delle amministrazioni pubbliche.».               - Si riporta il testo dell'art.  17,  comma  14,  della          legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure  urgenti  per          lo  snellimento   dell'attivita'   amministrativa   e   dei          procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella          Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 127, S.O.:                 «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni  in  materia   di          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).          - (Omissis).                 14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di   legge   o          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla          richiesta.».   |  
|   |                                 Art. 10                         Trattamento economico 
   1. Salvo quanto previsto dall'articolo 23-ter del  decreto-legge  6 dicembre 2011, n.  201,  ai  responsabili  degli  uffici  di  diretta collaborazione  spetta  un  trattamento  economico   omnicomprensivo, determinato con la modalita' di cui all'articolo  14,  comma  2,  del decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive modificazioni, ed articolato:     a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva  di  importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti agli uffici di livello  dirigenziale  generale del Ministero incaricati ai sensi  dell'articolo  19,  comma  4,  del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo equivalente alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennita' di risultato, spettante ai Capi Dipartimento del Ministero;     b) per il Capo  dell'ufficio  legislativo  e  per  il  presidente dell'Organismo indipendente di valutazione della performance  di  cui all'articolo 11, in una voce retributiva di importo non  superiore  a quello massimo del trattamento economico fondamentale  dei  dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale  generale  del  Ministero, incaricati  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma   4,   del   decreto legislativo n. 165 del  2001,  ed  in  un  emolumento  accessorio  da fissare  in  un  importo  non  superiore  alla  misura  massima   del trattamento  accessorio,  ivi  compresa  l'indennita'  di  risultato, spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali  dello  stesso Ministero;     c) per il segretario particolare del Ministro, per il Capo  della segreteria del Ministro, per il consigliere diplomatico, per il  Capo della  segreteria  tecnica,  per  i   Capi   delle   segreterie   dei sottosegretari di Stato, in  una  voce  retributiva  di  importo  non superiore alla misura massima del trattamento economico  fondamentale dei  dirigenti  preposti  ad  ufficio  dirigenziale  di  livello  non generale ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo  non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;     d) per il Capo dell'ufficio stampa del Ministro e, ove  nominato, per il portavoce del Ministro, un trattamento  economico  conforme  a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i  giornalisti con la qualifica di redattore capo.   2. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di  diretta collaborazione,  e'  corrisposta  una   retribuzione   di   posizione correlata  alle  responsabilita'  connesse  allo  specifico  incarico conferito a ciascuno di essi, il cui importo e'  determinato,  previo specifico   atto   d'indirizzo   del   Ministro,   all'esito    della concertazione  presso  l'amministrazione   prevista   dal   contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente  dell'area  I. Ai medesimi e' altresi' attribuita  un'indennita'  sostitutiva  della retribuzione di risultato determinata con decreto  del  Ministro,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  su  proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore alla  misura  massima della retribuzione  di  risultato  attribuita  agli  altri  dirigenti dell'amministrazione,  in  rapporto   alla   specifica   preparazione professionale posseduta, alla disponibilita' ad orari  disagevoli  ed alla qualita' delle prestazioni  individuali.  Per  i  vice  Capo  di Gabinetto e i vice Capo dell'ufficio legislativo,  in  ragione  della gravosita' dell'incarico, tale indennita' sostitutiva puo' essere  di importo superiore alla misura massima della retribuzione di risultato attribuita  agli  altri  dirigenti  dell'amministrazione  nel  limite complessivo, per tutte le posizioni attivabili, di € 86.000 annui  al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.   3. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici  di  diretta collaborazione, a fronte delle  responsabilita',  degli  obblighi  di reperibilita' e  di  disponibilita'  ad  orari  disagevoli  eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' dalle conseguenti ulteriori prestazioni  richieste  dai  responsabili degli   uffici,   spetta   un'indennita'   accessoria   di    diretta collaborazione, sostitutiva degli  istituti  retributivi  finalizzati all'incentivazione  della  produttivita'  ed  al  miglioramento   dei servizi. Il  personale  beneficiario  della  predetta  indennita'  e' determinato dal Capo  di  Gabinetto,  sentiti  i  responsabili  degli uffici stessi. La misura  dell'indennita'  e'  determinata  ai  sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165,  e  successive  modificazioni,   con   decreto   del   Ministro, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio.   4. Il trattamento economico del personale  con  contratto  a  tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione  coordinata  e continuativa e' determinato dal Ministro  all'atto  del  conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non puo' essere  superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava  sugli  appositi stanziamenti dello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero, missione «Servizi  istituzionali  e  generali  delle  amministrazioni pubbliche», programma «Indirizzo politico».  
           Note all'art. 10:               -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   23-ter   del          decreto-legge   6   dicembre   2011,   n.   201,    recante          «Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il          consolidamento  dei  conti  pubblici»,   pubblicato   nella          Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.:                 «Art. 23-ter (Disposizioni in materia di  trattamenti          economici). - 1. Con decreto del Presidente  del  Consiglio          dei ministri, previo parere  delle  competenti  Commissioni          parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'          definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo  di          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente          o autonomo con pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,          n.  165,  e  successive  modificazioni,  ivi   incluso   il          personale in regime di diritto pubblico di cui  all'art.  3          del   medesimo   decreto    legislativo,    e    successive          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della          disciplina di cui al presente comma devono essere computate          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno          stesso organismo nel corso dell'anno.                 2. Il personale di cui al comma 1  che  e'  chiamato,          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico          percepito.                 3. Con il decreto di cui al comma  1  possono  essere          previste deroghe motivate per le  posizioni  apicali  delle          rispettive  amministrazioni  ed  e'  stabilito  un   limite          massimo per i rimborsi di spese.                 4.  Le  risorse  rivenienti  dall'applicazione  delle          misure di cui al presente articolo sono annualmente versate          al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».               - Per i riferimenti all'art. 14, comma 2,  del  decreto          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive          modificazioni, si vedano le note alle premesse.               - Si riporta  il  testo  dell'art.  19,  comma  4,  del          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive          modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del          lavoro alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche»,          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.  106,          S.O.:                 «Art. 19 (Incarichi di funzioni  dirigenziali)  (Art.          19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come  sostituito          prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del  1993          e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e          successivamente  modificato   dall'art.   5   del   decreto          legislativo n. 387 del 1998). - (Omissis).                 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di  livello          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui          all'art. 23 o, in misura non  superiore  al  70  per  cento          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche          qualita' professionali richieste dal comma 6.».   |  
|   |                                 Art. 11                 Organismo indipendente di valutazione                           della performance 
   1. L'organismo indipendente di valutazione  della  performance,  di seguito  «Oiv»,  svolge  in  piena  autonomia  le  attivita'  di  cui all'articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.   2. L'Oiv e' costituito con decreto  del  Ministro  ai  sensi  degli articoli 14 e 14-bis, del decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n. 150.   3. Al  presidente  dell'Oiv  e'  corrisposto  l'emolumento  di  cui all'articolo 10,  comma  1,  lettera  b),  determinato  dal  Ministro all'atto della nomina.  
           Note all'art. 11:               - Per i riferimenti  agli  articoli  14  e  14-bis  del          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  e  successive          modificazioni, vedasi nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 12                     Struttura tecnica permanente                 per la misurazione della performance 
   1. Ai sensi dell'articolo 14, commi 9 e 10, del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150,  presso  l'Organismo   indipendente   di valutazione opera la Struttura tecnica permanente per la  misurazione della performance,  di  seguito  «Struttura  tecnica»,  dotata  delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.   2.  Il  responsabile  della  Struttura  tecnica  e'  nominato   dal Ministro, con proprio decreto, su proposta dell'Oiv,  ed  individuato nel dirigente di seconda fascia di cui al comma  3,  in  possesso  di specifica professionalita' ed esperienza nel campo della  misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.   3. Alla Struttura tecnica e' assegnato un apposito  contingente  di personale costituito complessivamente fino ad un massimo di  quindici unita', di cui una di qualifica dirigenziale non generale.  
           Note all'art. 12:               - Per i riferimenti all'art. 14,  commi  9  e  10,  del          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  e  successive          modificazioni, vedasi nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 13                         Modalita' di gestione 
   1. Gli uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  l'Oiv costituiscono ai fini di cui all'articolo 21 della legge 31  dicembre 2009, n. 196, un unico centro di responsabilita' amministrativa.   2. La gestione degli stanziamenti di  bilancio  per  i  trattamenti economici  individuali  e  le  indennita'  spettanti   al   personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del  Ministro  e  dei  sottosegretari  di Stato, per l'acquisto di beni  e  servizi  e  per  ogni  altra  spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonche'  la  gestione delle  risorse  umane  e  strumentali,  e'   attribuita,   ai   sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera  b)  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, alla  responsabilita' del Capo di Gabinetto, che puo' delegare i  relativi  adempimenti  ai vice Capo di Gabinetto. Con provvedimento  del  Ministro  i  relativi adempimenti, ai sensi  dell'articolo  4  del  decreto  legislativo  7 agosto  1997,  n.  279,  possono  essere  delegati  agli  uffici  del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da  imputare ai fondi predetti.  
           Note all'art. 13:               - Si riporta il  testo  dell'art.  21  della  legge  31          dicembre 2009, n. 196, recante  «Legge  di  contabilita'  e          finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  31          dicembre 2009, n. 303, S.O.:                 «Art. 21 (Bilancio di previsione). - 1. Il disegno di          legge del bilancio di previsione si riferisce ad un periodo          triennale e si compone di due sezioni.                 1-bis. La prima  sezione  del  disegno  di  legge  di          bilancio  dispone  annualmente  il  quadro  di  riferimento          finanziario  e  provvede  alla  regolazione  annuale  delle          grandezze previste dalla legislazione vigente  al  fine  di          adeguarne  gli  effetti  finanziari  agli  obiettivi.  Essa          contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento,  le          misure quantitative necessarie a realizzare  gli  obiettivi          programmatici indicati all'art.  10,  comma  2,  e  i  loro          eventuali aggiornamenti ai sensi dell'art. 10-bis.                 1-ter. La prima  sezione  del  disegno  di  legge  di          bilancio contiene esclusivamente:                   a)  la  determinazione  del  livello  massimo   del          ricorso  al  mercato  finanziario  e  del  saldo  netto  da          finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun          anno del triennio  di  riferimento,  in  coerenza  con  gli          obiettivi programmatici del  saldo  del  conto  consolidato          delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.  10,  comma          2;                   b) norme in materia  di  entrata  e  di  spesa  che          determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio          di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella          seconda sezione o sugli altri saldi  di  finanza  pubblica,          attraverso la modifica, la  soppressione  o  l'integrazione          dei parametri che regolano  l'evoluzione  delle  entrate  e          della  spesa  previsti  dalla  normativa  vigente  o  delle          sottostanti autorizzazioni  legislative  ovvero  attraverso          nuovi interventi;                   c) norme volte  a  rafforzare  il  contrasto  e  la          prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva  ovvero  a          stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali  e          contributivi;                   d)  gli  importi  dei   fondi   speciali   previsti          dall'art. 18 e le corrispondenti tabelle;                   e)  l'importo  complessivo  massimo  destinato,  in          ciascun anno del triennio di riferimento,  al  rinnovo  dei          contratti del pubblico  impiego,  ai  sensi  dell'art.  48,          comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e          alle modifiche del trattamento economico  e  normativo  del          personale  dipendente  dalle  amministrazioni  statali   in          regime di diritto pubblico. Il  suddetto  importo,  per  la          parte  non  utilizzata  al   termine   dell'esercizio,   e'          conservato nel conto dei residui fino  alla  sottoscrizione          dei relativi  contratti  di  lavoro  o  all'emanazione  dei          provvedimenti negoziali;                   f) eventuali norme recanti misure correttive  degli          effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 17, commi 12          e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia dei saldi          di  finanza  pubblica,  misure  correttive  degli   effetti          finanziari derivanti dalle sentenze definitive  di  cui  al          medesimo comma 13 dell'art. 17;                   g) le norme eventualmente necessarie a garantire il          concorso degli enti territoriali agli obiettivi di  finanza          pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243.                 1-quater. Le nuove o maggiori  spese  disposte  dalla          prima sezione del disegno di legge di bilancio non  possono          concorrere a determinare tassi di evoluzione  delle  spese,          sia correnti sia in conto capitale, incompatibili  con  gli          obiettivi determinati  ai  sensi  dell'art.  10,  comma  2,          lettera e), nel  DEF,  come  risultante  dalle  conseguenti          deliberazioni parlamentari.                 1-quinquies. Ai sensi dell'art. 15,  comma  2,  della          legge 24 dicembre  2012,  n.  243,  la  prima  sezione  del          disegno  di  legge  di  bilancio  non  deve  in  ogni  caso          contenere norme di delega,  di  carattere  ordinamentale  o          organizzatorio, ne'  interventi  di  natura  localistica  o          microsettoriale ovvero norme che dispongono  la  variazione          diretta delle previsioni di entrata o  di  spesa  contenute          nella seconda sezione del predetto disegno di legge.                 1-sexies. La seconda sezione del disegno di legge  di          bilancio e' formata sulla base della legislazione  vigente,          tenuto conto dei  parametri  indicati  nel  DEF,  ai  sensi          dell'art. 10, comma 2, lettera c), dell'aggiornamento delle          previsioni  per  le  spese   per   oneri   inderogabili   e          fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere a)  e  c)          del comma 5 del presente articolo,  e  delle  rimodulazioni          proposte ai sensi dell'art. 23, ed evidenzia, per  ciascuna          unita' di voto parlamentare di cui al comma 2 del  presente          articolo,   gli   effetti   finanziari   derivanti    dalle          disposizioni contenute nella prima sezione.                 2.  La  seconda  sezione  del  disegno  di  legge  di          bilancio espone per l'entrata e, distintamente per  ciascun          Ministero, per la spesa  le  unita'  di  voto  parlamentare          determinate con riferimento rispettivamente alla  tipologia          di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per  la  spesa,          le  unita'  di  voto  sono  costituite  dai  programmi.   I          programmi rappresentano aggregati di  spesa  con  finalita'          omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in          termini di prodotti e di  servizi  finali,  allo  scopo  di          conseguire  gli  obiettivi  stabiliti   nell'ambito   delle          missioni. Le missioni rappresentano le funzioni  principali          e gli obiettivi strategici  perseguiti  con  la  spesa.  La          realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un  unico          centro di  responsabilita'  amministrativa,  corrispondente          all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai          sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30  luglio  1999,          n. 300.  I  programmi  sono  univocamente  raccordati  alla          nomenclatura COFOG  (Classification  of  the  functions  of          government) di secondo livello. Nei casi in  cui  cio'  non          accada perche' il programma corrisponde in parte  a  due  o          piu'  funzioni  COFOG  di  secondo  livello,  deve   essere          indicata  la  relativa  percentuale  di   attribuzione   da          calcolare sulla base dell'ammontare presunto  delle  unita'          elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e  della          rendicontazione, di diversa finalizzazione  ricompresi  nel          programma.                 2-bis. La significativita' dei programmi del bilancio          e l'affidamento di ciascun programma di spesa  a  un  unico          centro  di  responsabilita'  amministrativa   costituiscono          criteri di riferimento per i processi  di  riorganizzazione          delle amministrazioni.                 2-ter. Con il disegno  di  legge  di  bilancio  viene          annualmente  effettuata  la  revisione  degli  stanziamenti          iscritti   in   ciascun   programma   e   delle    relative          autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione          dei programmi medesimi  a  ciascuna  amministrazione  sulla          base delle rispettive competenze.                 3. In relazione ad ogni singola unita' di  voto  sono          indicati:                   a)  l'ammontare  presunto  dei  residui  attivi   o          passivi alla chiusura dell'esercizio  precedente  a  quello          cui il bilancio si riferisce;                   b) l'ammontare delle  entrate  che  si  prevede  di          accertare  e  delle  spese  che  si  prevede  di  impegnare          nell'anno cui il bilancio si riferisce;                   c)  le  previsioni  delle  entrate  e  delle  spese          relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale;                   d) l'ammontare delle  entrate  che  si  prevede  di          incassare e delle spese che si prevede di pagare  nell'anno          cui  il  bilancio  si  riferisce,  senza  distinzione   fra          operazioni in conto competenza  ed  in  conto  residui.  Si          intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per          pagate le somme erogate dalla Tesoreria.                 4. Nell'ambito delle dotazioni previste in  relazione          a ciascun programma di cui al  comma  2  sono  distinte  le          spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e          le spese d'investimento. In appositi allegati agli stati di          previsione della spesa e' indicata, per  ciascun  programma          la distinzione tra spese  di  parte  corrente  e  in  conto          capitale  nonche'   la   quota   delle   spese   di   oneri          inderogabili, di fattore legislativo e  di  adeguamento  al          fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a),  b)  e          c) del comma 5.                 5. Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese  si          ripartiscono in:                   a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate  a          particolari  meccanismi  o  parametri   che   ne   regolano          l'evoluzione, determinati sia da leggi sia  da  altri  atti          normativi.  Rientrano  tra  gli   oneri   inderogabili   le          cosiddette spese obbligatorie,  ossia  quelle  relative  al          pagamento di stipendi,  assegni,  pensioni  e  altre  spese          fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti  da          obblighi  comunitari  e  internazionali,   le   spese   per          ammortamento di mutui, nonche'  quelle  cosi'  identificate          per espressa disposizione normativa;                   b) fattori legislativi, ossia le spese  autorizzate          da  espressa  disposizione  legislativa  che  ne  determina          l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e  il          periodo di iscrizione in bilancio;                   c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia  spese          diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate          tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.                 5-bis. In allegato alla seconda sezione  del  disegno          di legge  di  bilancio  e'  riportato,  con  riferimento  a          ciascuno stato  di  previsione  della  spesa  e  a  ciascun          programma, un prospetto riepilogativo  da  cui  risulta  la          ripartizione della spesa tra  oneri  inderogabili,  fattori          legislativi e adeguamento al fabbisogno, distintamente  per          gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale.  Il          prospetto e' aggiornato all'atto del  passaggio  dell'esame          del disegno di  legge  di  bilancio  tra  i  due  rami  del          Parlamento.                 6. -.                 7. -.                 8. Le spese di cui  al  comma  5,  lettera  b),  sono          rimodulabili ai sensi dell'art. 23, comma 3.                 9. Formano oggetto di approvazione parlamentare  solo          le previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma  3.          Le previsioni  di  spesa  di  cui  alle  lettere  b)  e  d)          costituiscono,   rispettivamente,   i   limiti    per    le          autorizzazioni di impegno e di pagamento.                 10. La  seconda  sezione  del  disegno  di  legge  di          bilancio  e'   costituita   dallo   stato   di   previsione          dell'entrata,  dagli  stati  di  previsione   della   spesa          distinti per Ministeri, e dal quadro  generale  riassuntivo          con riferimento al triennio.                 11. Ciascuno stato di previsione riporta  i  seguenti          elementi   informativi,   da    aggiornare    al    momento          dell'approvazione della legge di bilancio:                   a) la nota integrativa al bilancio  di  previsione.          Per  le  entrate,  oltre  a  contenere  i  criteri  per  la          previsione relativa alle principali imposte e  tasse,  essa          specifica,  per  ciascun  titolo,  la  quota   non   avente          carattere ricorrente e quella avente carattere  ricorrente.          Per la spesa, illustra le informazioni relative  al  quadro          di  riferimento  in  cui  l'amministrazione  opera   e   le          priorita' politiche, in coerenza con  quanto  indicato  nel          Documento  di  economia  e  finanza  e  nel   decreto   del          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  di  cui  all'art.          22-bis, comma 1. La nota  integrativa  riporta  inoltre  il          contenuto di ciascun programma  di  spesa  con  riferimento          alle azioni sottostanti. Per ciascuna azione sono  indicate          le risorse finanziarie per il triennio di  riferimento  con          riguardo alle categorie economiche  di  spesa,  i  relativi          riferimenti legislativi e i criteri di  formulazione  delle          previsioni. La nota integrativa riporta  inoltre  il  piano          degli   obiettivi,   intesi   come   risultati    che    le          amministrazioni intendono conseguire, correlati  a  ciascun          programma e formulati con riferimento a ciascuna azione,  e          i relativi indicatori di risultato in  termini  di  livello          dei servizi e di interventi, in coerenza con  il  programma          generale dell'azione di Governo,  tenuto  conto  di  quanto          previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;                   b) -;                   c)  per  ogni  programma  l'elenco   delle   unita'          elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e  della          rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti  con          riferimento alle voci del piano dei conti integrato di  cui          all'art. 38-ter;                   d) per ogni programma un riepilogo delle  dotazioni          secondo l'analisi economica e funzionale;                   e) -;                   f)   il   budget   dei   costi    della    relativa          amministrazione.    Le    previsioni    economiche     sono          rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte          per programmi e per centri di costo. Il  budget  espone  le          previsioni    formulate     dai     centri     di     costo          dell'amministrazione   ed   include   il    prospetto    di          riconciliazione  al  fine  di   collegare   le   previsioni          economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.                 11-bis. Allo  stato  di  previsione  dell'entrata  e'          allegato un  rapporto  annuale  sulle  spese  fiscali,  che          elenca qualunque forma di esenzione, esclusione,  riduzione          dell'imponibile o dell'imposta  ovvero  regime  di  favore,          derivante da disposizioni normative vigenti,  con  separata          indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei          primi sei mesi  dell'anno  in  corso.  Ciascuna  misura  e'          accompagnata dalla sua  descrizione  e  dall'individuazione          della tipologia dei beneficiari  e,  ove  possibile,  dalla          quantificazione degli effetti finanziari e del  numero  dei          beneficiari.  Le  misure  sono  raggruppate  in   categorie          omogenee, contrassegnate da un codice che  ne  caratterizza          la natura e le finalita'. Il rapporto  individua  le  spese          fiscali e ne valuta  gli  effetti  finanziari  prendendo  a          riferimento  modelli  economici  standard  di   tassazione,          rispetto  ai  quali  considera  anche  le   spese   fiscali          negative. Ove possibile e, comunque, per le  spese  fiscali          per le quali sono trascorsi cinque anni  dalla  entrata  in          vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali          e i programmi di spesa destinati alle medesime finalita'  e          analizza gli effetti micro-economici  delle  singole  spese          fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale.                 11-ter. Nella seconda sezione del disegno di legge di          bilancio e' annualmente stabilito,  per  ciascun  anno  del          triennio di riferimento, in relazione  all'indicazione  del          fabbisogno  del  settore  statale,  effettuata   ai   sensi          dell'art. 10-bis, comma 1, lettera b), l'importo massimo di          emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al          netto di quelli da rimborsare.                 12. Gli effetti finanziari derivanti dalle  modifiche          apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno          di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna  unita'          di  voto  parlamentare,  nella   seconda   sezione,   quale          risultante   dagli   emendamenti   approvati,    attraverso          un'apposita nota di variazioni, presentata  dal  Governo  e          votata dalla medesima Camera prima della votazione  finale.          Per  ciascuna  delle  predette  unita'  di  voto  la   nota          evidenzia altresi', distintamente con riferimento sia  alle          previsioni contenute nella seconda sezione sia agli effetti          finanziari  derivanti  dalle   disposizioni   della   prima          sezione, le variazioni  apportate  rispetto  al  testo  del          disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto  al          testo approvato nella precedente lettura parlamentare.                 12-bis. Il disegno di legge di bilancio e'  corredato          di una relazione tecnica nella quale sono indicati:                   a)  la  quantificazione  degli  effetti  finanziari          derivanti da  ciascuna  disposizione  normativa  introdotta          nell'ambito della prima sezione;                   b)  i  criteri   essenziali   utilizzati   per   la          formulazione, sulla base della legislazione vigente,  delle          previsioni di entrata e di spesa  contenute  nella  seconda          sezione;                   c) elementi di informazione che diano  conto  della          coerenza  del  valore  programmatico  del  saldo  netto  da          finanziare o da impiegare con gli  obiettivi  programmatici          di cui all'art. 10-bis, comma 1.                 12-ter. Alla relazione  tecnica  prevista  dal  comma          12-bis sono allegati, a fini conoscitivi, per  il  triennio          di riferimento, un prospetto  riepilogativo  degli  effetti          finanziari derivanti  da  ciascuna  disposizione  normativa          introdotta nell'ambito della prima  sezione  ai  sensi  del          presente articolo e un prospetto riassuntivo degli  effetti          finanziari  derivanti  dalle   riprogrammazioni   e   dalle          variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione  ai          sensi dell'art. 23, comma 3, sul saldo netto da  finanziare          del  bilancio  dello  Stato,  sul  saldo  di  cassa   delle          amministrazioni pubbliche e  sull'indebitamento  netto  del          conto consolidato  delle  amministrazioni  pubbliche.  Tali          prospetti  sono  aggiornati  al  passaggio  dell'esame  del          disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.                 12-quater.  Al  disegno  di  legge  di  bilancio   e'          allegata una  nota  tecnico-illustrativa  con  funzione  di          raccordo, a fini conoscitivi, tra il  medesimo  disegno  di          legge   di   bilancio   e   il   conto   economico    delle          amministrazioni pubbliche. In particolare, essa indica:                   a) elementi di dettaglio sulla coerenza del  valore          programmatico del saldo netto da finanziare o da  impiegare          con gli obiettivi programmatici  di  cui  all'art.  10-bis,          comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili          e debitorie pregresse;                   b) i contenuti della manovra,  i  relativi  effetti          sui saldi di finanza pubblica articolati nei  vari  settori          di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione          degli stessi;                   c)  le  previsioni  del   conto   economico   delle          amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto all'art.          10, comma 3,  lettera  b),  e  del  conto  di  cassa  delle          medesime  amministrazioni  pubbliche,  integrate  con   gli          effetti delle modificazioni  proposte  con  il  disegno  di          legge di bilancio per il triennio di riferimento.                 12-quinquies. La nota tecnico-illustrativa di cui  al          comma 12-quater e' aggiornata al passaggio  dell'esame  del          disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.                 13. -.                 14.  L'approvazione   dello   stato   di   previsione          dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e          dei totali generali della spesa nonche' del quadro generale          riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli          del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di          competenza sia a quelle di cassa.                 15. L'approvazione dei fondi previsti dagli  articoli          26, 27, 28 e 29 e' disposta con apposite norme.                 16. -.                 17. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle          finanze, d'intesa con le  amministrazioni  interessate,  le          unita' di voto parlamentare della legge  di  bilancio  sono          ripartite in unita' elementari di bilancio  ai  fini  della          gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni  dalla          pubblicazione della legge di bilancio i Ministri  assegnano          le risorse  ai  responsabili  della  gestione.  Nelle  more          dell'assegnazione  delle  risorse  ai  responsabili   della          gestione da  parte  dei  Ministri,  e  comunque  non  oltre          sessanta giorni  successivi  all'entrata  in  vigore  della          legge di bilancio, e' autorizzata la  gestione  sulla  base          delle   medesime   assegnazioni   disposte   nell'esercizio          precedente, anche per quanto attiene la gestione  unificata          relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art.          4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.                 18. Agli stati di previsione della spesa dei  singoli          Ministeri sono allegati, secondo le rispettive  competenze,          gli elenchi degli enti cui lo  Stato  contribuisce  in  via          ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla  data          di predisposizione del disegno di  legge  di  bilancio  non          risulta trasmesso il conto consuntivo. ».               - Per i  riferimenti  14,  comma  1,  lettera  b),  del          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  e  successive          modificazioni, vedasi nelle note all'art. 1.               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4   del   decreto          legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante  «Individuazione          delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,          riordino del sistema di tesoreria unica e  ristrutturazione          del rendiconto  generale  dello  Stato»,  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, S.O.:                 «Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali).          - 1. Al fine  del  contenimento  dei  costi  e  di  evitare          duplicazioni di strutture, la gestione di  talune  spese  a          carattere   strumentale,   comuni   a   piu'   centri    di          responsabilita'  amministrativa  nell'ambito  dello  stesso          Ministero, puo' essere  affidata  ad  un  unico  ufficio  o          struttura di servizio.                 2. L'individuazione delle spese che sono  svolte  con          le modalita' di cui al comma  1,  nonche'  degli  uffici  o          strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro          competente, con proprio decreto, previo  assenso  Ministero          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della          Ragioneria generale dello Stato .                 3.  I  titolari   dei   centri   di   responsabilita'          amministrativa ai  quali  le  spese  comuni  sono  riferite          provvedono  a  quanto  necessario  affinche'  l'ufficio  di          gestione  unificata,  possa   procedere,   anche   in   via          continuativa, all'esecuzione delle spese e  all'imputazione          delle  stesse   all'unita'   previsionale   di   rispettiva          pertinenza.».   |  
|   |                                 Art. 14                   Disposizioni transitorie e finali 
   1. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.   2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento,  e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio  2009, n. 16  e  decadono  tutti  gli  incarichi  dirigenziali,  di  livello generale  e  non  generale,  assegnati  al  contingente  di   diretta collaborazione.   3. La tabella A, allegata al decreto del Presidente  del  Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, e' modificata come segue:     a) con riferimento alle posizioni dirigenziali di  prima  fascia, sono soppresse le parole: «compreso un posto dirigenziale di  livello generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro»;     b) con riferimento alle posizioni dirigenziali di seconda  fascia amministrative, le parole:  «compresi  dieci  posti  dirigenziali  di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione  del Ministro e l'Organismo indipendente di valutazione», sono  sostituite dalle seguenti: «compresi otto  posti  dirigenziali  di  livello  non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro».   4. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.   5. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.   Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la registrazione.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Roma, 4 aprile 2019 
                      Il Presidente del Consiglio                             dei ministri                                 Conte                     Il Ministro dell'istruzione,                   dell'universita' e della ricerca                               Bussetti                              Il Ministro                    per la pubblica amministrazione                               Bongiorno                       Il Ministro dell'economia                            e delle finanze                                 Tria 
   Visto, il Guardasigilli: Bonafede  Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2019  Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e politiche sociali, reg.ne prev. 1871  
           Note all'art. 14:               - Per i riferimenti al  decreto  del  Presidente  della          Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, vedasi nelle  note  alle          premesse               - Per i  riferimenti  al  decreto  del  Presidente  del          Consiglio dei ministri 11  febbraio  2014,  n.  98,  vedasi          nelle note alle premesse.   |  
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