| Gazzetta n. 133 del 8 giugno 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2019, n. 47 |  
| Regolamento    concernente     l'organizzazione     del     Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.  |  
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                             IL PRESIDENTE                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
   Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 17;   Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  in particolare gli articoli 3, 4, 5, 49, 50 e 51, nonche' l'articolo 75, comma 3;   Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive modificazioni;   Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e  successive modificazioni;   Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare  l'articolo 3;   Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita' nella pubblica amministrazione;   Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il  diritto  di  accesso  civico  e  gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da parte delle pubbliche amministrazioni;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  gennaio  2009, n. 16, concernente  regolamento  recante  la  riorganizzazione  degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, e in particolare la Tabella 7  allegata  al  predetto  decreto, contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11 febbraio 2014, n.  98,  recante  regolamento  di  organizzazione  del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;   Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare gli articoli 4 e 4-bis;   Visto l'articolo 1, comma 345, della legge  30  dicembre  2018,  n. 145;   Preso atto  che  tale  proposta   prevede   una   razionalizzazione dell'articolazione  centrale  del  Ministero   e   lascia   invariate l'organizzazione e le competenze degli Uffici scolastici regionali;   Sentite le organizzazioni sindacali;   Visto che l'articolo 4-bis del citato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, prevede la facolta' di richiedere il parere  al  Consiglio  di Stato sugli schemi di decreto da adottare  ai  sensi  della  medesima norma;   Considerato  che  l'organizzazione  ministeriale  proposta  risulta coerente  con  i  compiti  e  le  funzioni  attribuite  al  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dalla normativa  di settore vigente;   Ritenuto,  pertanto,  per  le  suddette  motivazioni,  nonche'  per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato;   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 4 aprile 2019;   Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di concerto  con  i  Ministri  per   la   pubblica   amministrazione   e dell'economia e delle finanze; 
                                Adotta                       il seguente regolamento: 
                                Art. 1                            Organizzazione 
   1.  Il  presente  regolamento   disciplina   l'organizzazione   del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.   2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca, di seguito denominato «Ministero», si articola  nei  Dipartimenti  di cui all'articolo 2.  
                                     N O T E 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli          atti legislativi qui trascritti. 
           Note alla premesse: 
               - Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto  1988,  n.          400 «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri»,  pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:                 «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per          disciplinare:                   a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;                   b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza          regionale;                   c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si          tratti di materie comunque riservate alla legge;                   d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate          dalla legge;                   e).                 2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.                 3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.                 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella          Gazzetta Ufficiale.                 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei          criteri che seguono:                   a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo          e l'amministrazione;                   b)   individuazione   degli   uffici   di   livello          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le          duplicazioni funzionali;                   c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica          dell'organizzazione e dei risultati;                   d)  indicazione   e   revisione   periodica   della          consistenza delle piante organiche;                   e) previsione di decreti ministeriali di natura non          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali          generali.                 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo          o sono comunque obsolete.».               - Si riportano gli articoli 3,  4,  5,  49,  50  e  51,          nonche' l'art. 75,  comma  3  del  decreto  legislativo  30          luglio 1999, n. 300, recante  «Riforma  dell'organizzazione          del Governo, a norma dell'art.  11  della  legge  15  marzo          1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto          1999, n. 203, S.O.:                 «Art. 3 (Disposizioni generali). - 1.  Nei  Ministeri          costituiscono strutture di primo livello, alternativamente:                   a) i dipartimenti;                   b) le direzioni generali.                 2. Nei ministeri in cui le strutture di primo livello          sono costituite da dipartimenti non puo'  essere  istituita          la  figura   del   segretario   generale.   Nei   Ministeri          organizzati  in  dipartimenti  l'ufficio   del   segretario          generale, ove previsto da precedenti disposizioni di  legge          o regolamento, e' soppresso. I compiti  attribuiti  a  tale          ufficio sono distribuiti tra i  capi  dipartimento  con  il          regolamento di cui all'art. 4.»                 «Art.  4  (Disposizioni  sull'organizzazione).  -  1.          L'organizzazione, la dotazione  organica,  l'individuazione          degli uffici di livello dirigenziale generale  ed  il  loro          numero, le relative funzioni e la distribuzione  dei  posti          di    funzione    dirigenziale,    l'individuazione     dei          dipartimenti,  nei  casi  e  nei   limiti   fissati   dalle          disposizioni  del  presente  decreto  legislativo,   e   la          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con          regolamenti o con decreti del  ministro  emanati  ai  sensi          dell'art. 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto  1988,  n.          400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.          I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti          e  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non          dirigenziale  di  ciascun  ministero,  articolato  in  aree          dipartimentali   e    per    direzioni    generali.    Fino          all'istituzione  del  ruolo   unico   del   personale   non          dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano          forme ordinarie di mobilita' tra i diversi  dipartimenti  e          le diverse direzioni generali, nel rispetto  dei  requisiti          di  professionalita'  richiesti   per   l'esercizio   delle          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica          del personale non devono comunque comportare incrementi  di          spesa.                 2. I ministeri che si  avvalgono  di  propri  sistemi          informativi  automatizzati  sono  tenuti   ad   assicurarne          l'interconnessione con i sistemi informativi  automatizzati          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il          tramite    della    rete    unitaria    delle     pubbliche          amministrazioni.                 3. Il regolamento di cui al  precedente  comma  1  si          attiene, inoltre, ai  criteri  fissati  dall'art.  1  della          legge 7 agosto 1990, n.  241  e  dall'art.  2  del  decreto          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive          modificazioni e integrazioni.                 4.  All'individuazione  degli   uffici   di   livello          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale          di natura non regolamentare.                 4-bis. La disposizione di cui al comma 4  si  applica          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel          regolamento di organizzazione del singolo Ministero.                 5. Con le medesime modalita'  di  cui  al  precedente          comma   1   si    procede    alla    revisione    periodica          dell'organizzazione  ministeriale,   con   cadenza   almeno          biennale.                 6. I regolamenti di cui al comma 1  raccolgono  tutte          le disposizioni normative relative a ciascun ministero.  Le          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.»                 «Art. 5 (I dipartimenti). - 1.  I  dipartimenti  sono          costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato          delle  funzioni  del  ministero.   Ai   dipartimenti   sono          attribuiti  compiti  finali  concernenti  grandi  aree   di          materie omogenee e  i  relativi  compiti  strumentali,  ivi          compresi quelli di indirizzo e coordinamento  delle  unita'          di gestione in cui si  articolano  i  dipartimenti  stessi,          quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse          strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.                 2.  L'incarico  di  capo   del   dipartimento   viene          conferito in conformita' alle disposizioni di cui  all'art.          19 del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  e          successive modificazioni ed integrazioni.                 3.  Il  capo  del  dipartimento  svolge  compiti   di          coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di          livello dirigenziale  generale  compresi  nel  dipartimento          stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni          dell'amministrazione  ed  e'  responsabile  dei   risultati          complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,          in attuazione degli indirizzi del ministro.                 4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente          gli uffici di livello dirigenziale  generale  compresi  nel          dipartimento stesso.                 5. Nell'esercizio dei poteri  di  cui  ai  precedenti          commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:                   a) determina i programmi per dare  attuazione  agli          indirizzi del ministro;                   b)  alloca  le   risorse   umane,   finanziarie   e          strumentali  disponibili  per  l'attuazione  dei  programmi          secondo principi di economicita', efficacia ed  efficienza,          nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse;                   c)   svolge    funzioni    di    propulsione,    di          coordinamento, di controllo e di  vigilanza  nei  confronti          degli uffici del dipartimento;                   d) promuove e mantiene  relazioni  con  gli  organi          competenti  dell'Unione  europea  per  la  trattazione   di          questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;                   e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del          personale secondo criteri  di  efficienza,  disponendo  gli          opportuni  trasferimenti  di  personale   all'interno   del          dipartimento;                   f) e' sentito dal ministro ai  fini  dell'esercizio          del potere di proposta per il conferimento degli  incarichi          di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale,          ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto  legislativo  3          febbraio 1993, n. 29;                   g)  puo'  proporre  al  ministro   l'adozione   dei          provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione  degli          uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art.          19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29          e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;                   h) e' sentito dal ministro  per  l'esercizio  delle          attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1,  del          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.                 6. Con le modalita' di cui all'art. 16, comma 5,  del          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono  essere          definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.»                 «Art. 49 (Istituzione del ministero e  attribuzioni).          -   1.   E'   istituito   il   ministero   dell'istruzione,          dell'universita' e della ricerca.                 2. Al ministero  sono  attribuite  le  funzioni  e  i          compiti spettanti  allo  Stato  in  materia  di  istruzione          scolastica   ed   istruzione   superiore,   di   istruzione          universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica.                 3. Al ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti          risorse  finanziarie,  strumentali  e  di   personale,   le          funzioni dei ministeri della pubblica  istruzione  e  della          universita' e ricerca scientifica e tecnologica, eccettuate          quelle attribuite, anche dal  presente  decreto,  ad  altri          ministeri o ad agenzie, e fatte  in  ogni  caso  salve,  ai          sensi e per gli effetti degli articoli 1,  comma  2,  e  3,          comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59,          le  funzioni  conferite  dalla  vigente  legislazione  alle          regioni ed  agli  enti  locali.  E'  fatta  altresi'  salva          l'autonomia delle  istituzioni  scolastiche  e  l'autonomia          delle istituzioni universitarie e degli  enti  di  ricerca,          nel quadro di cui all'art. 1, comma 6, e dell'art. 21 della          legge 15 marzo 1997, n. 59, e  del  decreto  legislativo  5          giugno 1998, n. 204. Il ministero esercita le  funzioni  di          vigilanza spettanti al ministero della pubblica istruzione,          a norma dell'art. 88,  sull'agenzia  per  la  formazione  e          l'istruzione professionale.»                 «Art. 50 (Aree funzionali). -  1.  Il  ministero,  in          particolare, svolge le funzioni di spettanza statale  nelle          seguenti aree funzionali:                   a)  istruzione  non  universitaria:  organizzazione          generale   dell'istruzione   scolastica,   ordinamenti    e          programmi  scolastici,  stato  giuridico   del   personale;          definizione   dei   criteri    e    dei    parametri    per          l'organizzazione della rete scolastica; criteri e parametri          per l'attuazione  delle  politiche  sociali  nella  scuola;          determinazione e assegnazione delle risorse  finanziarie  a          carico del  bilancio  dello  Stato  e  del  personale  alle          istituzioni scolastiche autonome; valutazione  del  sistema          scolastico; ricerca  e  sperimentazione  delle  innovazioni          funzionali  alle  esigenze  formative;  riconoscimento  dei          titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e          internazionale e attivazione di  politiche  dell'educazione          comuni ai paesi dell'Unione  europea;  assetto  complessivo          dell'intero   sistema   formativo,   individuazione   degli          obiettivi e degli standard formativi e  percorsi  formativi          in materia di istruzione superiore e di formazione  tecnica          superiore;  consulenza  e  supporto   all'attivita'   delle          istituzioni scolastiche autonome; competenze  di  cui  alla          legge 11 gennaio 1996, n. 23; istituzioni di  cui  all'art.          137, comma  2,  ed  all'art.  138,  comma  3,  del  decreto          legislativo 31 marzo 1998, n. 112;                   b)   compiti   di   indirizzo,   programmazione   e          coordinamento  della  ricerca  scientifica  e   tecnologica          nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno  1998,  n.          204;  istruzione  universitaria,  ricerca   scientifica   e          tecnologica; programmazione degli  interventi  sul  sistema          universitario e degli  enti  di  ricerca  non  strumentali;          indirizzo   e   coordinamento,   normazione   generale    e          finanziamento delle universita' e degli enti di ricerca non          strumentali; monitoraggio  e  valutazione,  anche  mediante          specifico   Osservatorio,   in    materia    universitaria;          attuazione delle  norme  comunitarie  e  internazionali  in          materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea          e integrazione internazionale  del  sistema  universitario,          anche in attuazione degli  accordi  culturali  stipulati  a          cura del ministero degli affari esteri; monitoraggio  degli          enti di ricerca non strumentali e supporto alla valutazione          del  CIVR;  completamento   dell'autonomia   universitaria;          formazione di grado universitario; razionalizzazione  delle          condizioni    d'accesso    all'istruzione    universitaria;          partecipazione alle  attivita'  relative  all'accesso  alle          amministrazioni  e  alle  professioni,  al   raccordo   tra          istruzione   universitaria,   istruzione    scolastica    e          formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca  libera          nelle universita' e negli enti di ricerca; integrazione tra          ricerca applicata e ricerca pubblica;  coordinamento  della          partecipazione   italiana   a   programmi    nazionali    e          internazionali  di  ricerca;  indirizzo  e  sostegno  della          ricerca aerospaziale; cooperazione  scientifica  in  ambito          nazionale,  comunitario  ed  internazionale;  promozione  e          sostegno  della  ricerca  delle  imprese  ivi  compresa  la          gestione di apposito fondo per le  agevolazioni  anche  con          riferimento alle aree depresse e  all'integrazione  con  la          ricerca pubblica.»                 «Art. 51 (Ordinamento). - 1. Il ministero si articola          in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5          del presente decreto. Il numero dei dipartimenti  non  puo'          essere superiore a tre, in relazione alle  aree  funzionali          di cui all'art. 50.»                 «Art.  75  (Disposizioni   particolari   per   l'area          dell'istruzione non universitaria). - (Omissis).                 3.  Relativamente  alle  competenze  in  materia   di          istruzione   non    universitaria,    il    ministero    ha          organizzazione periferica, articolata in uffici  scolastici          regionali di livello dirigenziale o dirigenziale  generale,          in relazione alla popolazione  studentesca  della  relativa          regione,   quali   autonomi   centri   di   responsabilita'          amministrativa, che esercitano tra  le  funzioni  residuate          allo Stato in particolare quelle inerenti all'attivita'  di          supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti          con le amministrazioni regionali e con gli enti locali,  ai          rapporti con le universita'  e  le  agenzie  formative,  al          reclutamento e alla  mobilita'  del  personale  scolastico,          ferma restando la  dimensione  provinciale  dei  ruoli  del          personale docente,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliare,          alla assegnazione delle risorse finanziarie e di  personale          alle istituzioni scolastiche.  Ai  fini  di  un  coordinato          esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione          e' costituito presso ogni ufficio scolastico  regionale  un          organo collegiale a composizione mista, con  rappresentanti          dello Stato, della regione e delle  autonomie  territoriali          interessate, cui compete il coordinamento  delle  attivita'          gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione          della  realizzazione  degli  obiettivi  programmati.   Alla          organizzazione degli  uffici  scolastici  regionali  e  del          relativo organo  collegiale  si  provvede  con  regolamento          adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4 bis, della legge 23          agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla  entrata  in  vigore          del regolamento stesso, sono  soppresse  le  sovrintendenze          scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul          territorio provinciale, anche per funzioni, di  servizi  di          consulenza e supporto alle  istituzioni  scolastiche,  sono          contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.               (Omissis).»               - La legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «  Disciplina          delle attivita' di informazione e  di  comunicazione  delle          pubbliche amministrazioni», e'  pubblicata  nella  Gazzetta          Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.               - Il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e          successive   modificazioni,   recante    «Norme    generali          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle          amministrazioni pubbliche», e'  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.               - Il decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  e          successive modificazioni, recante «Attuazione della legge 4          marzo 2009, n.  15,  in  materia  di  ottimizzazione  della          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e          trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e' pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.               - Si riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge  14          gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni  in  materia  di          giurisdizione  e  controllo   della   Corte   dei   conti»,          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10:                 «Art. 3. (Norme in materia di controllo  della  Corte          dei conti). - 1. Il controllo  preventivo  di  legittimita'          della  Corte  dei  conti  si  esercita  esclusivamente  sui          seguenti atti non aventi forza di legge:                   a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione          del Consiglio dei Ministri;                   b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per          lo svolgimento dell'azione amministrativa;                   c) atti normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi          di norme comunitarie;                   c-bis) [i provvedimenti commissariali  adottati  in          attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei          ministri emanate ai sensi dell'  art.  5,  comma  2,  della          legge 24 febbraio 1992, n. 225];                   d) provvedimenti dei comitati interministeriali  di          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);                   e).                   f) provvedimenti di disposizione del demanio e  del          patrimonio immobiliare;                   f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive          modificazioni;                   f-ter)  atti  e  contratti  concernenti   studi   e          consulenze di cui all'art.  1,  comma  9,  della  legge  23          dicembre 2005, n. 266;                   g)   decreti   che   approvano   contratti    delle          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma          dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440;          di appalto d'opera, se di importo superiore  al  valore  in          ECU   stabilito    dalla    normativa    comunitaria    per          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo          superiore ad un decimo del valore suindicato;                   h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,          di accertamento dei residui e  di  assenso  preventivo  del          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico          di esercizi successivi;                   i) atti  per  il  cui  corso  sia  stato  impartito          l'ordine scritto del Ministro;                   l)  atti  che  il  Presidente  del  Consiglio   dei          ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.                 1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere  f-bis)          e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la  sezione          centrale del controllo di legittimita' .                 2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti          divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni  di  cui          all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742].                 3. Le sezioni riunite della Corte dei conti  possono,          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi          illegittimita', ne da' avviso al Ministro.                 4. La Corte dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a          prevalente capitale pubblico.                 5. Nei confronti delle amministrazioni regionali,  il          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di          programma.                 6. La Corte dei conti riferisce, almeno  annualmente,          al Parlamento  ed  ai  consigli  regionali  sull'esito  del          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente          adottate.                 7. Restano ferme, relativamente agli enti locali,  le          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo          1958, n. 259 . Le relazioni della  Corte  contengono  anche          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.                 8.  Nell'esercizio  delle  attribuzioni  di  cui   al          presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere  alle          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il          comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,  n.          453 . Puo' richiedere alle  amministrazioni  pubbliche  non          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3          febbraio 1993, n. 29 , e successive  modificazioni,  e  dal          decreto legislativo 12  febbraio  1993,  n.  39  ,  nonche'          dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.                 9. Per l'esercizio delle attribuzioni  di  controllo,          si applicano, in quanto  compatibili  con  le  disposizioni          della presente legge, le norme procedurali di cui al  testo          unico delle leggi sulla  Corte  dei  conti,  approvato  con          regio decreto 12  luglio  1934,  n.  1214  ,  e  successive          modificazioni.                 10.  La  sezione  del  controllo  e'   composta   dal          presidente della Corte  dei  conti  che  la  presiede,  dai          presidenti di sezione preposti al coordinamento e da  tutti          i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La  sezione          e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno          parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti  e          i  presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento.  I          collegi  hanno  distinta  competenza   per   tipologia   di          controllo o per materia e deliberano con un  numero  minimo          di undici votanti. L'adunanza plenaria  e'  presieduta  dal          presidente  della  Corte  dei  conti  ed  e'  composta  dai          presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento  e  da          trentacinque magistrati assegnati a funzioni di  controllo,          individuati annualmente  dal  Consiglio  di  presidenza  in          ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione  e          uno  per  ciascuna  delle  sezioni   di   controllo   sulle          amministrazioni delle regioni a statuto  speciale  e  delle          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  L'adunanza          plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.                 10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro          composizione da parte del presidente della Corte dei conti.                 11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste          dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte          dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21  marzo          1953, n. 161 , la sezione del  controllo  si  pronuncia  in          ogni caso in cui  insorge  il  dissenso  tra  i  competenti          magistrati circa la  legittimita'  di  atti.  Del  collegio          viene chiamato a far  parte  in  qualita'  di  relatore  il          magistrato che deferisce la questione alla sezione.                 12. I magistrati addetti al controllo  successivo  di          cui  al  comma  4  operano  secondo  i  previsti  programmi          annuali, ma da questi possono temporaneamente  discostarsi,          per  motivate  ragioni,  in  relazione   a   situazioni   e          provvedimenti  che  richiedono  tempestivi  accertamenti  e          verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.                 13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,          creditizia, mobiliare e valutaria.».               -  La  legge  6  novembre   2012,   n.   190,   recante          «Disposizioni per la prevenzione  e  la  repressione  della          corruzione    e     dell'illegalita'     nella     pubblica          amministrazione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13          novembre 2012, n. 265.               - Il decreto legislativo 14  marzo  2013,  33,  recante          «Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto   di          accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche          amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  5          aprile 2013, n. 80.               - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio          2009,   n.   16,   concernente   Regolamento   recante   la          riorganizzazione degli  Uffici  di  diretta  collaborazione          presso il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e          della ricerca, e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  13          marzo 2009, n. 60.               - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri          11  febbraio  2014,  n.  98,   recante,   «Regolamento   di          organizzazione     del      Ministero      dell'istruzione,          dell'universita' e  della  ricerca»,  e'  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2014, n. 161.               - Si riporta il testo degli articoli  4  e  4-bis,  del          decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,  n.  97,  recante          «Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle          attribuzioni dei  Ministeri  dei  beni  e  delle  attivita'          culturali  e  del   turismo,   delle   politiche   agricole          alimentari e forestali e dell'ambiente e della  tutela  del          territorio e del mare, nonche' in  materia  di  famiglia  e          disabilita'», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio          2018, n. 160 (legge di conversione 9 agosto  2018,  n.  97,          pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  14  agosto  2018,  n.          188):                 «Art.  4  (Esercizio  delle  funzioni  relative  alla          realizzazione del progetto «Casa Italia» e agli  interventi          di   edilizia   scolastica).   1.   All'art.   18-bis   del          decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge  7  aprile  2017,  n.  45,  sono          apportate le seguenti modificazioni:                   a) al comma 1, le parole: «Per  l'esercizio  delle»          sono  sostituite  dalle  seguenti:   «La   Presidenza   del          Consiglio dei ministri esercita le» e, in fine,  le  parole          da: «, e' istituito»  a  «30  luglio  1999,  n.  303»  sono          soppresse, e le parole: «dalla legge 24 febbraio  1992,  n.          225»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «dal   decreto          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»;                   b) al comma 2, le parole: «l'immediata operativita'          del suddetto dipartimento» sono sostituite dalle  seguenti:          «l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1».                 2.                 3. All'art. 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,          sono apportate le seguenti modificazioni:                   a) al comma 487, le parole:  «alla  Presidenza  del          Consiglio dei ministri  -  Struttura  di  missione  per  il          coordinamento e impulso nell'attuazione  di  interventi  di          riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono  sostituite          dalle    seguenti:    «al    Ministero     dell'istruzione,          dell'universita' e  della  ricerca»  e  le  parole:  «della          medesima Struttura» sono sostituite con  le  seguenti  «del          medesimo Ministero»;                   b) al comma 488,  le  parole:  «La  Presidenza  del          Consiglio dei ministri  -  Struttura  di  missione  per  il          coordinamento e impulso nell'attuazione  di  interventi  di          riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono  sostituite          dalle    seguenti:    «Il    Ministero     dell'istruzione,          dell'universita' e della ricerca»;                   c) al comma 489:                     1) al primo periodo, le  parole:  «La  Presidenza          del Consiglio dei ministri - Struttura di missione  per  il          coordinamento e impulso nell'attuazione  di  interventi  di          riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono  sostituite          dalle    seguenti:    «Il    Ministero     dell'istruzione,          dell'universita' e della ricerca»;                     2) al quarto periodo, le parole:  «la  Presidenza          del Consiglio dei ministri - Struttura di missione  per  il          coordinamento e impulso nell'attuazione  di  interventi  di          riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono  sostituite          dalle    seguenti:    «il    Ministero     dell'istruzione,          dell'universita' e della ricerca».                 3-bis. Il comma 8 dell'art. 3 del decreto legislativo          13 aprile 2017, n. 65, e' abrogato.                 3-ter. I commi 155, 156 e 157 dell'art. 1 della legge          13 luglio 2015, n. 107, sono abrogati. Le  disposizioni  di          cui  ai  predetti  commi  continuano  ad  applicarsi   alle          procedure il cui specifico concorso, di cui  al  comma  155          dell'art. 1 della citata legge n. 107 del 2015,  sia  stato          gia' bandito alla data di entrata in vigore della legge  di          conversione del presente decreto.                 3-quater. A decorrere dall'anno 2018, le  risorse  di          cui all'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n.          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre          2003, n. 326, gia' confluite nel Fondo unico per l'edilizia          scolastica  di  cui  all'art.  11,  comma   4-sexies,   del          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  sono          ripartite secondo i criteri della programmazione  triennale          nazionale di riferimento.                 3-quinquies.  All'art.  10   del   decreto-legge   12          settembre 2013,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,          dalla legge 8 novembre 2013,  n.  128,  sono  apportate  le          seguenti modificazioni:                   a)  al  comma  1,   primo   periodo,   le   parole:          «2013-2015»  e  le  parole:  «e  con  il  Ministero   delle          infrastrutture e dei trasporti» sono soppresse;                   b) al comma 1, quarto periodo, le parole  da:  «con          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» fino a:          «e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti»          sono sostituite dalle seguenti: «con decreto  del  Ministro          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa          con  il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato   e          Dipartimento del tesoro»;                     c) al comma 1-ter, le parole: «, di concerto  con          il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro          delle infrastrutture e dei trasporti» sono soppresse».                 «Art.    4-bis    (Procedure    per    il    riordino          dell'organizzazione  dei  Ministeri).  -  1.  Al  fine   di          semplificare ed accelerare il riordino  dell'organizzazione          dei  Ministeri,  anche  con  riferimento  agli  adeguamenti          conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2          del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata  in          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e          fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei          Ministeri, ivi  inclusi  quelli  degli  uffici  di  diretta          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.          I decreti previsti dal presente articolo sono  soggetti  al          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti          ai sensi dell'art. 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del          Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere          del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia          di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per          il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione          vigente.».               - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  345,  della          legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.:                 «345. Al fine di consentire  una  maggiore  efficacia          dell'azione amministrativa svolta a  livello  centrale  dal          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della          ricerca, nonche' di potenziare la  tutela  delle  minoranze          linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia, di cui alla          legge 23 febbraio 2001, n. 38, la  dotazione  organica  del          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca          e'  incrementata  di  due  posti  dirigenziali  di  livello          generale. Al primo periodo si da' attuazione con uno o piu'          regolamenti di organizzazione, da adottare ai  sensi  della          legislazione vigente.».    |  
|   |                                                            Tabella A                                                           (Articolo 11)  Dotazione organica del personale       
               +-----------------------------+---------+              |Personale dirigenziale:      |         |              +-----------------------------+---------+              |Dirigenti di prima fascia    |29       |              +-----------------------------+---------+              |Dirigenti di seconda fascia, |         |              |amministrativi               |223*     |              +-----------------------------+---------+              |Dirigenti di seconda fascia, |         |              |tecnici                      |190      |              +-----------------------------+---------+              | Totale dirigenti            |442      |              +-----------------------------+---------+
     * Compresi 8 posti dirigenziali di livello  non  generale  presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.       
               +---------------------------+-----------+              |Personale non dirigenziale:|           |              +---------------------------+-----------+              |Area III                   |n. 2.490   |              +---------------------------+-----------+              |Area II                    |n. 3.144   |              +---------------------------+-----------+              |Area I                     |n. 344     |              +---------------------------+-----------+              | Totale Aree               |n. 5.978   |              +---------------------------+-----------+                     Totale complessivo n. 6.420      |  
|   |                                 Art. 2                      Articolazione del Ministero 
   1. Il Ministero e' articolato a livello centrale nei  seguenti  tre Dipartimenti:     a)  Dipartimento  per  il  sistema  educativo  di  istruzione   e formazione;     b) Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca;     c) Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.   2. Nell'ambito dei Dipartimenti di cui al comma 1 sono  individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5, 6 e 7.   3. Il Ministero e' articolato, a livello periferico,  negli  uffici scolastici, su base regionale.     |  
|   |                                 Art. 3                Attribuzioni dei Capi dei Dipartimenti 
   1. I  Capi  dei  Dipartimenti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1, assicurano  l'esercizio  organico,  coordinato  ed  integrato   delle funzioni del Ministero.   2. I Capi  dei  Dipartimenti  svolgono  compiti  di  coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello  dirigenziale  generale compresi nel Dipartimento e sono responsabili, a norma  dell'articolo 5, comma 3, del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  dei risultati complessivamente raggiunti in  attuazione  degli  indirizzi del Ministro. Essi svolgono i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e  provvedono,  in particolare, all'assegnazione  delle  risorse  umane,  finanziarie  e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale  generale compresi nel Dipartimento.   3. Dal Capo del Dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel  Dipartimento  stesso.  Il Capo del Dipartimento puo' promuovere  progetti  che  coinvolgono  le competenze  di  piu'  uffici  dirigenziali  generali   compresi   nel Dipartimento, affidandone  il  coordinamento  ad  uno  dei  dirigenti preposti a tali  uffici.  Gli  uffici  scolastici  regionali  di  cui all'articolo 8 dipendono  funzionalmente  dai  Capi  Dipartimento  in relazione alle specifiche materie da trattare.   4. I Capi dei Dipartimenti possono promuovere la  realizzazione  di progetti comuni mediante il coordinamento delle rispettive strutture.  
           Note all'art. 3:               - Per i riferimenti  all'art.  5,  commi  3  e  5,  del          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  si  vedano  le          note alle premesse.               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  21  del   decreto          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive          modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del          lavoro alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche»,          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.  106,          S.O.:                 «Art. 21  (Responsabilita'  dirigenziale)  (Art.  21,          commi 1, 2 e 5 del Decreto legislativo n. 29 del 1993, come          sostituiti prima dall'art. 12 del  decreto  legislativo  n.          546 del 1993 e poi dall'art. 14 del decreto legislativo  n.          80 del 1998 e successivamente modificati  dall'art.  7  del          decreto legislativo n. 387  del  1998).  -  1.  Il  mancato          raggiungimento  degli  obiettivi  accertato  attraverso  le          risultanze del sistema di valutazione di cui al  Titolo  II          del decreto legislativo di attuazione della legge  4  marzo          2009,  n.  15,   in   materia   di   ottimizzazione   della          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e          trasparenza   delle   pubbliche   amministrazioni    ovvero          l'inosservanza  delle  direttive  imputabili  al  dirigente          comportano,   previa   contestazione   e   ferma   restando          l'eventuale   responsabilita'   disciplinare   secondo   la          disciplina    contenuta    nel    contratto     collettivo,          l'impossibilita'   di   rinnovo   dello   stesso   incarico          dirigenziale.  In  relazione  alla   gravita'   dei   casi,          l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e  nel          rispetto  del  principio  del   contraddittorio,   revocare          l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli          di cui all'art. 23 ovvero recedere dal rapporto  di  lavoro          secondo le disposizioni del contratto collettivo.                 1-bis. Al di fuori dei casi di cui  al  comma  1,  al          dirigente nei confronti  del  quale  sia  stata  accertata,          previa contestazione  e  nel  rispetto  del  principio  del          contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e          dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione          del  dovere  di  vigilanza  sul  rispetto,  da  parte   del          personale  assegnato  ai  propri  uffici,  degli   standard          quantitativi e  qualitativi  fissati  dall'amministrazione,          conformemente agli indirizzi deliberati  dalla  Commissione          di cui all'art. 13 del decreto  legislativo  di  attuazione          della  legge  4  marzo  2009,  n.   15,   in   materia   di          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni,          la retribuzione  di  risultato  e'  decurtata,  sentito  il          Comitato dei garanti,  in  relazione  alla  gravita'  della          violazione di una quota fino all'ottanta per cento.                 2. ».   |  
|   |                                 Art. 4              Conferenza permanente dei Capi Dipartimento                       e dei direttori generali 
   1. I Capi dei Dipartimenti, i dirigenti  preposti  agli  uffici  di livello dirigenziale generale compresi nei Dipartimenti e i dirigenti titolari  degli  uffici  scolastici  regionali   si   riuniscono   in conferenza per  trattare  le  questioni  attinenti  al  coordinamento dell'attivita' dei rispettivi uffici  e  per  formulare  al  Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare  il raccordo operativo fra i Dipartimenti  e  lo  svolgimento  coordinato delle relative funzioni. La  conferenza  e'  presieduta,  in  ragione delle materie, dai Capi dei Dipartimenti, che provvedono a convocarla periodicamente in adunanza plenaria, con cadenza  almeno  semestrale. Gli stessi, in ragione della  natura  degli  argomenti  trattati  nel corso della conferenza, possono  trasmetterne  l'esito  all'Organismo interno di valutazione.   2. Il  Capo  del  Dipartimento,  o  i  Capi  dei  Dipartimenti,  in relazione alla specificita' dei  temi  da  trattare,  possono  indire adunanze ristrette su specifiche tematiche di loro competenza.   3. L'ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve  essere preventivamente trasmesso al Ministro e  al  Capo  di  Gabinetto.  Il Ministro e il Capo di Gabinetto possono partecipare alle sedute della conferenza, qualora lo ritengano opportuno.   4. Il  servizio  di  segreteria,  necessario  per  i  lavori  della conferenza,  e'  assicurato   dalla   Direzione   generale   di   cui all'articolo 7, comma 4.     |  
|   |                                 Art. 5                 Dipartimento per il sistema educativo                     di istruzione e di formazione 
   1. Il Dipartimento per il sistema  educativo  di  istruzione  e  di formazione svolge le funzioni nelle seguenti aree: definizione  degli obiettivi formativi nei diversi  gradi  e  tipologie  di  istruzione; organizzazione  generale  dell'istruzione  scolastica,   ordinamenti, curriculi e programmi scolastici; stato giuridico del personale della scuola; formazione dei dirigenti scolastici, del  personale  docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario  della scuola; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei  servizi nel territorio al fine di garantire livelli di  prestazioni  uniformi su  tutto  il  territorio  nazionale;   valutazione   dell'efficienza dell'erogazione dei servizi nel territorio; definizione dei criteri e parametri  per  l'attuazione  di  interventi  sociali  nella  scuola; definizione di interventi a  sostegno  delle  aree  depresse  per  il riequilibrio territoriale della qualita' del servizio  scolastico  ed educativo; ricerca e  sperimentazione  delle  innovazioni  funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e  delle certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed  attuazione  di politiche  dell'educazione  comuni  ai  Paesi  dell'Unione   europea; assetto  complessivo  e  indirizzi  per  la  valutazione  dell'intero sistema formativo; individuazione degli obiettivi e degli standard  e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore anche in  raccordo,  per  le  parti  relative  alla formazione superiore, con il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca; cura dei rapporti con  i  sistemi  formativi  delle regioni;  consulenza  e  supporto  all'attivita'  delle   istituzioni scolastiche autonome; supporto alla gestione  del  contenzioso  delle articolazioni periferiche; definizione degli indirizzi in materia  di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale;  cura delle attivita' relative all'associazionismo  degli  studenti  e  dei genitori; orientamento allo studio e professionale, anche in raccordo con il Dipartimento per la formazione superiore  e  per  la  ricerca; diritto allo studio e servizi alle famiglie; promozione dello  status dello studente  della  scuola  e  della  sua  condizione;  competenze riservate   all'amministrazione   scolastica    relativamente    alle istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; rapporti con la Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e Bolzano e con la Conferenza  unificata  per  le  materie  di  propria competenza; attivita' di coordinamento connesse alla sicurezza  nelle scuole e all'edilizia scolastica, in raccordo con le competenze delle regioni ed enti locali; predisposizione delle relazioni  tecniche  ai provvedimenti normativi, per quanto di competenza.   2. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento  dei  compiti di supporto, n. 2 uffici dirigenziali non generali e n. 29  posizioni dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva.   3. Il Dipartimento si  articola  nei  seguenti  uffici  di  livello dirigenziale generale:     a)  Direzione  generale  per  gli  ordinamenti  scolastici  e  la valutazione del sistema nazionale di istruzione;     b) Direzione generale per il personale scolastico;     c) Direzione generale per lo studente, l'inclusione e  l'edilizia scolastica;     d) Direzione generale per il supporto giuridico e amministrativo.   4. La Direzione  generale  per  gli  ordinamenti  scolastici  e  la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che si  articola  in n. 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:     a) ordinamenti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo;     b) ordinamenti dei percorsi liceali;     c) ordinamenti  dei  percorsi  degli  istituti  tecnici  e  degli istituti  professionali,  ivi  compresi   gli   aspetti   riguardanti l'innovazione degli indirizzi di studio in  relazione  alle  esigenze del mondo del lavoro e delle professioni;     d) definizione  delle  classi  di  concorso  e  di  abilitazione, nonche' dei programmi delle prove concorsuali del  personale  docente della scuola;     e)   ordinamento   dell'istruzione   degli   adulti   nell'ambito dell'apprendimento permanente;     f) ordinamenti dei  percorsi  degli  Istituti  tecnici  superiori (ITS) e indirizzi per i percorsi di istruzione e  formazione  tecnica superiore (IFTS) e per i poli tecnico-professionali;     g) sistema delle scuole paritarie e non paritarie;     h) ricerca, innovazione e misure di sostegno  allo  sviluppo  nei diversi gradi e  settori  dell'istruzione,  anche  avvalendosi  della collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE);     i) indirizzi in materia di libri di testo e di editoria  digitale e innovazione didattica, in collaborazione con la Direzione  generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e la statistica;     l) esami di Stato della scuola secondaria di I e di II grado  con riferimento alla predisposizione e allo svolgimento delle prove degli esami stessi;     m) certificazione delle competenze e riconoscimento dei titoli di studio nel quadro dell'attuazione delle disposizioni europee;     n)  riconoscimento  dei  titoli  di  abilitazione   professionale all'insegnamento conseguiti all'estero;     o) cura degli scambi di assistenti di lingua straniera in  Italia e di lingua italiana all'estero;     p)  rapporti  con  il   Ministero   degli   affari   esteri   per l'istituzione, il riconoscimento e la gestione delle scuole  italiane all'estero;     q) percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  l'orientamento, nonche' orientamento al lavoro e alle  professioni,  fatte  salve  le competenze delle regioni e degli enti locali in materia;     r)  misure  per  il  rispetto  dei   livelli   essenziali   delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale,  ivi compreso  l'assolvimento  dell'obbligo  di  istruzione   e   relativo monitoraggio, e cura dei rapporti con le Regioni;     s)  adempimenti  ministeriali  relativi  alle  abilitazioni  alle professioni  di  agrotecnico,  geometra,  perito  agrario  e   perito industriale;     t) indirizzi al processo  di  autovalutazione  delle  istituzioni scolastiche ed educative  e  valutazione  del  sistema  nazionale  di istruzione e formazione secondo  quanto  stabilito  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;     u) funzioni di segreteria del Consiglio superiore della  pubblica istruzione, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.   5. La Direzione  generale  per  il  personale  scolastico,  che  si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:     a) definizione degli indirizzi generali della organizzazione  del lavoro;     b) disciplina giuridica ed economica del  rapporto  di  lavoro  e relativa contrattazione;     c) indirizzo e coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza;     d) indirizzi in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, del personale docente,  educativo  e  del  personale  amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola,  incluso  il  personale  destinato alle  scuole  italiane  all'estero  e  alle  iniziative   scolastiche italiane all'estero;     e) definizione delle dotazioni organiche nazionali del  personale docente ed  educativo  e  del  personale  amministrativo,  tecnico  e ausiliario, e definizione dei parametri per la ripartizione a livello regionale;     f) coordinamento della formazione  iniziale  e  in  servizio  dei dirigenti  scolastici,  del  personale  docente,  educativo   e   del personale amministrativo, tecnico ed  ausiliario  della  scuola,  ivi compresa la formazione a distanza, e programmazione  delle  politiche formative a livello nazionale;     g)  programmazione  dei  percorsi  di  formazione  iniziale   del personale docente;     h) indirizzi in materia di riconversione e  riqualificazione  del personale docente ed educativo;     i) definizione degli organici e gestione delle procedure  per  la destinazione del personale alle scuole  italiane  e  alle  iniziative scolastiche italiane all'estero, in collaborazione con  il  Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.   6. La Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'edilizia scolastica, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni  e  i  compiti  di  spettanza  del  Ministero  nei seguenti ambiti:     a)  welfare  dello  studente,  diritto  allo   studio,   sussidi, diffusione delle  nuove  tecnologie  e  rapporti  con  le  regioni  e disciplina ed indirizzo in materia di status dello studente;     b)  cura  dei  servizi  per  l'integrazione  degli  studenti   in situazione di disabilita', in situazioni  di  ospedalizzazione  e  di assistenza domiciliare, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie;     c) cura dei servizi di accoglienza e integrazione degli  studenti immigrati e delle famiglie;     d) elaborazione degli indirizzi e delle  strategie  nazionali  in materia di rapporti delle scuole con lo sport;     e)  elaborazione  di  strategie  nazionali   a   supporto   della partecipazione responsabile degli studenti e dei genitori nell'ambito della comunita' scolastica, cura dei  rapporti  con  le  associazioni degli  studenti  e  supporto  alla  loro  attivita',  supporto   alle attivita' del  Consiglio  nazionale  dei  presidenti  delle  consulte provinciali degli studenti;     f) cura delle politiche  sociali  a  favore  dei  giovani  e,  in particolare, delle azioni di  prevenzione  e  contrasto  del  disagio giovanile e del fenomeno del bullismo  nelle  scuole,  nonche'  delle azioni  di  contrasto  della  dispersione  scolastica,  favorendo  il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie;     g) orientamento  allo  studio  e  professionale,  promozione  del successo formativo e raccordo con il sistema di formazione  superiore e con il mondo del lavoro;     h) cura dei rapporti con le associazioni dei genitori e  supporto della loro attivita';     i)  promozione  e  realizzazione  sul  territorio  nazionale   di iniziative progettuali nelle materie di  competenza  della  Direzione generale,  mediante  il  coinvolgimento  diretto  delle   istituzioni scolastiche, avvalendosi anche della collaborazione  e  del  supporto tecnico-gestionale delle reti di scuole;     l)  cura  dei  rapporti  con  altri  enti  e  organizzazioni  che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti;     m) sviluppo e coordinamento sul territorio nazionale della «carta dello studente» mediante  soluzioni  innovative,  anche  relative  al diritto allo studio e di carattere digitale, e promuovendo intese con enti e associazioni del territorio al fine di offrire  agli  studenti sistemi per l'accesso agevolato al patrimonio culturale italiano;     n) elaborazione e realizzazione del piano nazionale di educazione alla legalita', alla sicurezza stradale, all'ambiente e alla salute;     o) supporto agli studenti per la tutela del diritto  allo  studio nei casi di  disastri  naturali  o  altre  emergenze,  che  impattino sull'istruzione scolastica;     p) programmazione degli interventi strutturali e non  strutturali nell'ambito delle attivita' connesse alla sicurezza  nelle  scuole  e all'edilizia scolastica;     q)  individuazione  delle  priorita'  in  materia   di   edilizia scolastica;     r) attuazione delle normative  di  competenza  del  Ministero  in materia di edilizia scolastica;     s) studio di soluzioni innovative per la messa in sicurezza e  la rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico, con  particolare attenzione al risparmio energetico, alle innovazioni digitali e  alle correlate  attivita'   didattiche   ed   organizzative   dei   plessi scolastici;     t) rapporti con l'Agenzia per i beni confiscati alla criminalita' organizzata;     u) gestione del Fondo unico per l'edilizia scolastica.   7.  La   Direzione   generale   per   il   supporto   giuridico   e amministrativo, che si articola  in  n.  4  uffici  dirigenziali  non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza  del  Ministero nei seguenti ambiti:     a) gestione del contenzioso del personale docente  ed  educativo, nonche' dei dirigenti scolastici per provvedimenti  aventi  carattere generale, in raccordo con l'Ufficio legislativo;     b) gestione  del  contenzioso  del  personale  non  docente,  per provvedimenti aventi carattere generale, in  raccordo  con  l'Ufficio legislativo;     c) definizione, in  raccordo  con  l'Ufficio  legislativo,  delle linee di indirizzo per la gestione  del  contenzioso,  di  competenza delle articolazioni territoriali;     d) supporto alla gestione del  contenzioso  di  competenza  delle articolazioni territoriali;     e) coordinamento informatizzato del contenzioso, anche attraverso la creazione  e  la  gestione  di  una  banca  dati  del  contenzioso scolastico;     f) consulenza e supporto giuridico alle articolazioni periferiche territoriali nella gestione di questioni aventi  carattere  generale, in raccordo con l'Ufficio legislativo;     g)  consulenza  e  supporto  amministrativo  alle   articolazioni periferiche nella redazione di atti  aventi  carattere  generale,  in raccordo con l'Ufficio legislativo;     h)  formulazione  di  proposte  di  carattere  amministrativo   e normativo finalizzate a superare le eventuali criticita' emerse nella trattazione del contenzioso scolastico.  
           Note all'art. 5:               - Si riporta il  testo  dell'art.  137,  comma  2,  del          decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.   112,   recante          «Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.:                 «Art. 137 (Competenze dello Stato). - (Omissis).                 2.  Restano  altresi'  allo  Stato  i  compiti  e  le          funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai          corsi  scolastici  organizzati,  con  il  patrocinio  dello          Stato, nell'ambito delle attivita' attinenti alla difesa  e          alla sicurezza pubblica, nonche' i  provvedimenti  relativi          agli   organismi   scolastici   istituiti    da    soggetti          extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente  della          Repubblica 18 aprile 1994, n. 389.».               - Il decreto del Presidente della Repubblica  28  marzo          2013, n. 80, recante «Regolamento sul sistema nazionale  di          valutazione in materia  di  istruzione  e  formazione»,  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2013, n. 155.               - Il  decreto  legislativo  30  giugno  1999,  n.  233,          recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della          scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997,  n.          59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1999,          n. 170.   |  
|   |                                 Art. 6               Dipartimento per la formazione superiore                           e per la ricerca 
   1. Il Dipartimento per la formazione superiore  e  per  la  ricerca svolge  funzioni  di  coordinamento,  direzione  e  controllo   nelle seguenti aree: istruzione universitaria e alta formazione  artistica, musicale e coreutica, programmazione  degli  interventi  sul  sistema universitario; funzioni  di  indirizzo,  vigilanza  e  coordinamento, monitoraggio sulle attivita', normazione generale e finanziamento  di universita' e istituzioni di alta formazione  artistica,  musicale  e coreutica; disciplina dell'orientamento degli studenti universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,  i  sistemi  di accesso e i percorsi formativi nonche' i  servizi  di  job-placement; promozione della connessione tra il mondo  dell'istruzione  e  quello della formazione superiore, in raccordo costante con il  Dipartimento per   il   sistema   educativo   di   istruzione   formazione;   cura dell'armonizzazione e dell'integrazione del sistema della  formazione superiore nello spazio europeo  della  formazione  e  dell'attuazione delle  norme  europee  e  internazionali  in  materia  di  formazione superiore, con particolare riguardo all'articolo 5, comma 4,  lettera m);  partecipazione  alle   attivita'   relative   all'accesso   alle amministrazioni  e  alle  professioni,  al  raccordo  dell'istruzione superiore  con  l'istruzione   scolastica   e   con   la   formazione professionale, tenuto anche conto dei rapporti con le Amministrazioni regionali; cura dei rapporti tra il Ministero e  l'Agenzia  nazionale di valutazione del sistema universitario  e  della  ricerca  (ANVUR), assicurando  quanto  previsto  dal  decreto  del   Presidente   della Repubblica 1° febbraio 2010, n.  76,  in  tema  di  programmazione  e vigilanza sull'ANVUR; indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale e internazionale, inclusa la  definizione del Programma nazionale per la ricerca (PNR), con  speciale  riguardo al coordinamento e al monitoraggio degli obiettivi europei in materia di ricerca;  indirizzo,  programmazione  e  coordinamento,  normativa generale e finanziamento degli enti  di  ricerca  non  strumentali  e relativo  monitoraggio  delle  attivita';  integrazione  tra  ricerca applicata e ricerca  pubblica;  analisi,  elaborazione  e  diffusione della normativa europea e delle  modalita'  di  interazione  con  gli organismi europei e relativa assistenza  alle  imprese;  cooperazione scientifica in ambito  nazionale,  europeo  e  internazionale,  anche mediante specifici raccordi  fra  universita'  ed  enti  di  ricerca; promozione e sostegno della  ricerca  delle  imprese  anche  mediante l'utilizzo di specifici Fondi di agevolazione;  valorizzazione  delle carriere dei ricercatori, della loro autonomia e del loro  accesso  a specifici programmi di finanziamento  nazionali  e  internazionali  e della loro mobilita' in  sede  internazionale;  in  raccordo  con  la Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi  informativi  e la statistica, progettazione delle banche dati e delle operazioni  di acquisizione, rilascio, controllo ed elaborazione dei dati  anche  ai fini dell'inserimento degli stessi  nelle  anagrafi  degli  studenti, della  ricerca,  della  valutazione;  promozione   della   formazione superiore  e  della   ricerca   anche   a   livello   internazionale; predisposizione delle relazioni tecniche ai provvedimenti  normativi, per quanto di competenza.   2. Nell'ambito del Dipartimento operano la  segreteria  tecnica  di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5  giugno  1998, n. 204, e gli Uffici  di  supporto  degli  Organismi  previsti  dalla normativa in materia di universita', alta formazione e ricerca.   3. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento  dei  compiti di supporto, n. 2 uffici dirigenziali non generali.   4. Il Dipartimento per la formazione superiore  e  per  la  ricerca comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:     a) Direzione generale per la formazione universitaria;     b) Direzione generale per l'alta formazione artistica,  coreutica e musicale, il diritto allo studio e le scuole di specializzazione;     c) Direzione generale per la ricerca e la vigilanza degli enti di ricerca.   5. La Direzione generale per la formazione  universitaria,  che  si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:     a)  programmazione  degli  obiettivi  pluriennali   del   sistema universitario;     b) finanziamento del sistema universitario;     c) finanziamento degli interventi per l'edilizia universitaria;     d) cura dei rapporti con gli altri Ministeri, con  le  regioni  e con il mondo imprenditoriale in materia di formazione  universitaria, assicurandone il coordinamento;     e) istituzione e accreditamento delle universita';     f) procedure di accreditamento dei corsi di studio universitari e del dottorato di ricerca;     g) programmazione degli accessi  ai  corsi  di  studio  a  numero programmato a livello nazionale;     h) controllo sugli  statuti  e  sui  regolamenti  adottati  dalle universita' e dai soggetti sottoposti al controllo ministeriale;     i) programmazione e gestione delle  procedure  nazionali  per  il reclutamento dei docenti universitari;     l)  monitoraggio  dei   bilanci   degli   atenei,   coordinamento nell'attuazione    della     contabilita'     economico-patrimoniale, coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti  ministeriali  presso gli organi di controllo degli atenei;     m)  coordinamento,  promozione  e  sostegno   dell'attivita'   di formazione continua, permanente e ricorrente nelle universita';     n) servizi di orientamento, tutorato e job placement del  settore universita';     o) raccordo con la Direzione generale per il personale scolastico in materia di formazione degli insegnanti;     p) valutazione e certificazione delle equivalenze dei  titoli  di studio e delle carriere degli studenti universitari;     q)   internazionalizzazione   del   sistema   della    formazione universitaria nello Spazio europeo dell'educazione superiore;     r) promozione, coordinamento e incentivazione  dei  programmi  di mobilita'  internazionale  degli  studenti,  anche  avvalendosi   del supporto della Direzione  generale  per  la  comunicazione  e  per  i rapporti internazionali;     s) istruttoria dei procedimenti di nomina  dei  rettori  e  della designazione dei rappresentanti ministeriali nei Collegi dei revisori dei conti delle Universita';     t) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita' del Consiglio universitario nazionale e  del  Consiglio  nazionale  degli studenti.   6. La Direzione generale per l'alta formazione artistica,  musicale e coreutica, il diritto allo studio e le scuole  di  specializzazione si articola in n. 6  uffici  dirigenziali  non  generali,  svolge  le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:     a) attuazione degli interventi di competenza statale  in  materia di  diritto  allo  studio  in  ambito  universitario  e   AFAM,   con monitoraggio   sui   livelli   essenziali   delle   prestazioni,    e valorizzazione  del  merito  degli  studenti,  nonche'  indirizzi   e strategie in materia di rapporti tra studenti e sport;     b) accreditamento e  finanziamento  dei  collegi  universitari  e delle residenze universitarie;     c) finanziamento e programmazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;     d) monitoraggio dei bilanci delle Istituzioni di alta  formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti ministeriali presso gli organi di controllo;     e)  finanziamento   degli   interventi   per   l'edilizia   delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;     f)  istituzione  e  accreditamento  delle  Istituzioni  di   alta formazione artistica, musicale e coreutica;     g) procedure di accreditamento  dei  corsi  di  studio  dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;     h) servizi di orientamento, tutorato e job placement del  settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;     i) programmazione del reclutamento e carriere dei docenti  e  del personale tecnico-amministrativo delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;     l) controllo sugli statuti e sui regolamenti delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;     m) accreditamento, programmazione  degli  accessi  e  definizione delle  procedure  nazionali   per   l'iscrizione   alle   scuole   di specializzazione post universitarie, nonche' cura dei rapporti con le Scuole di specializzazione di area medico-sanitaria e con  gli  altri Ministeri e le regioni nella medesima materia;     n) programmazione e gestione degli esami di stato per  iscrizione agli ordini e collegi professionali;     o)   procedure   di    accesso    all'esercizio    professionale, riconoscimento abilitazioni conseguite all'estero;     p)  internazionalizzazione  del  sistema   dell'alta   formazione artistica, musicale e coreutica nello Spazio europeo  dell'educazione superiore;     q) promozione, coordinamento e incentivazione  dei  programmi  di mobilita'  internazionale   degli   studenti   dell'alta   formazione artistica, musicale e coreutica, anche avvalendosi del supporto della Direzione  generale  per  la   comunicazione   e   per   i   rapporti internazionali;     r) valutazione e certificazione delle equivalenze dei  titoli  di studio  e  delle  carriere  degli   studenti   dell'alta   formazione artistica, musicale e coreutica;     s) strategie e indirizzi per la promozione artistica;     t) istruttoria finalizzata alla nomina degli organi di governo  e dei rappresentanti ministeriali nelle Istituzioni AFAM;     u) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita' del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.   7. La Direzione generale per la ricerca e la vigilanza  sugli  enti di ricerca, che si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni  e  i  compiti  di  spettanza  del  Ministero  nei seguenti ambiti:     a) promozione, programmazione e coordinamento  della  ricerca  in ambito nazionale, europeo e internazionale con  particolare  riguardo al Programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea;     b) valorizzazione delle carriere dei giovani  ricercatori,  della loro  autonomia  e  del  loro  accesso  a  specifici   programmi   di finanziamento nazionali e  internazionali  nell'ambito  dello  Spazio europeo della ricerca;     c)    vigilanza    e    coordinamento,    normazione    generale, programmazione, finanziamento e attivita' di indirizzo strategico  ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016,  n.  218  sugli  enti pubblici di ricerca;  con  riguardo  all'Istituto  nazionale  per  la valutazione del sistema  educativo  di  istruzione  e  di  formazione (INVALSI) e all'Istituto nazionale di documentazione,  innovazione  e ricerca educativa (INDIRE), la Direzione si raccorda con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del  sistema nazionale di istruzione, per gli aspetti di competenza;     d) vigilanza sulla Fondazione museo  nazionale  della  scienza  e della tecnica «Leonardo da Vinci» di cui all'articolo 4  del  decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e vigilanza e sorveglianza  sugli enti di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;     e)  supporto  alla  redazione  del  Programma  nazionale  per  la ricerca;     f) promozione della ricerca finanziata  con  fondi  nazionali  ed europei;     g) indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale,  in coerenza con quanto previsto dalla legge 11 gennaio 2018, n. 7;     h) cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca;     i) rapporti con gli altri Ministeri e con le regioni  in  materia di ricerca, assicurandone il coordinamento;     l) promozione della cultura scientifica;     m) cura e gestione del Fondo unico per la ricerca  scientifica  e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  nel  rispetto  delle   disposizioni   del   relativo regolamento;     n) incentivazione e agevolazione della ricerca  nelle  imprese  e negli altri soggetti pubblici  e  privati  e  gestione  dei  relativi fondi, nonche' attivita' di trasferimento tecnologico;     o) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita' del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca;     p)  gestione  dei  rapporti  con  gli  organismi   internazionali collegati al sistema della ricerca  e  cura  delle  attivita'  legate all'individuazione e rinnovo degli  esperti  ed  addetti  scientifici presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero;     q)  coordinamento  della  partecipazione  italiana  a   programmi nazionali  e  internazionali  di  ricerca  con  riguardo   ai   fondi strutturali  e  al  finanziamento  di  grandi  infrastrutture   della ricerca, curando anche i rapporti con le Amministrazioni regionali.  
           Note all'art. 6:               -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   1°          febbraio 2010, n. 76, recante «Regolamento  concernente  la          struttura ed il  funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  di          valutazione  del  sistema  universitario  e  della  ricerca          (ANVUR), adottato ai sensi  dell'art.  2,  comma  140,  del          decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286»,  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2010, n. 122,          S.O.               - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto          legislativo 5 giugno 1998, n.  204,  recante  «Disposizioni          per il coordinamento, la programmazione  e  la  valutazione          della politica nazionale relativa alla ricerca  scientifica          e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1,  lettera  d),          della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 1 luglio 1998, n. 151:                 «Art. 2 (Competenze  del  CIPE).  -  1.  Il  Comitato          interministeriale per la  programmazione  economica  (CIPE)          esercita,  ai  sensi  del  presente  decreto,  le  seguenti          funzioni:                   a)  valuta,  preliminarmente  all'approvazione  del          DPEF da parte del Consiglio dei Ministri, lo  schema  degli          indirizzi di cui all'art. 1, comma 1;                   b) approva il  PNR  e  gli  aggiornamenti  annuali,          delibera in ordine all'utilizzo del Fondo speciale e valuta          periodicamente l'attuazione del PNR;                   c) approva apposite direttive per il  coordinamento          con  il  PNR  dei  piani  e   programmi   delle   pubbliche          amministrazioni, anche nel corso della loro attuazione;                   d) esamina, ai sensi della legge 27 febbraio  1967,          n.   48,   gli   stanziamenti   per   la   ricerca    delle          amministrazioni pubbliche.                 2. L'esercizio delle funzioni di cui al  comma  1  e'          coordinato dal Ministro dell'universita'  e  della  ricerca          scientifica  e  tecnologica  nell'ambito   di   un'apposita          commissione  per  la   ricerca,   di   seguito   denominata          commissione,  da  istituirsi  presso  il  CIPE   ai   sensi          dell'art. 1, comma 3, del decreto  legislativo  5  dicembre          1997, n. 430. La commissione, nel  lavoro  istruttorio  per          gli atti di cui al comma 1, opera sulla  base  di  proposte          preliminari del Ministro dell'universita' e  della  ricerca          scientifica   e   tecnologica   e   con   l'apporto   delle          amministrazioni partecipanti.                 3.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca          scientifica e tecnologica si avvale come  supporto  di  una          segreteria tecnica istituita presso il  MURST,  nell'ambito          della potesta' regolamentare  di  organizzazione  di  detto          ministero. La segreteria opera anche  come  supporto  della          commissione  e  delle  strutture  ad  essa  collegate.  Con          decreto ministeriale sono altresi' determinate le modalita'          per  l'utilizzazione  di  personale  comandato   da   altre          amministrazioni,  enti  e  istituzioni,  nonche'  i  limiti          numerici  per  il  ricorso  a  personale  qualificato   con          contratto a tempo determinato senza oneri aggiuntivi per il          bilancio dello Stato. Il Ministro dell'universita' e  della          ricerca scientifica e tecnologica, ai fini delle  attivita'          di cui al comma 2, puo' acquisire osservazioni  e  proposte          del comitato di esperti di cui  all'art.  3,  dei  consigli          scientifici  nazionali  e  della  assemblea   di   cui   al          successivo art. 4. Al  Ministro  possono  inviare  proposte          anche universita', enti di ricerca, ricercatori pubblici  e          privati,   nonche'   organismi   di   consulenza    tecnico          scientifica afferenti alle amministrazioni pubbliche.».               - Il decreto legislativo  25  novembre  2016,  n.  218,          recante  «Semplificazione  delle   attivita'   degli   enti          pubblici di ricerca ai sensi dell'art.  13  della  legge  7          agosto  2015,  n.  124»,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale 25 novembre 2016, n. 276.               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4,  del   decreto          legislativo 20 luglio 1999, n. 258, recante  «Riordino  del          Centro  europeo  dell'educazione,   della   biblioteca   di          documentazione pedagogica e  trasformazione  in  Fondazione          del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo          da Vinci», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997,          n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto  1999,          n. 181:                 «Art. 4 (Museo della scienza e della tecnica).  -  1.          Il Museo nazionale della scienza e della tecnica  "Leonardo          da Vinci" di Milano, ente pubblico istituito  con  legge  2          aprile  1958,  n.  332,  sottoposto  alla   vigilanza   del          Ministero della pubblica  istruzione  a  decorrere  dal  1°          gennaio  2000  e'  trasformato  nella   «Fondazione   Museo          nazionale della scienza  e  della  tecnologia  Leonardo  da          Vinci»,  ed  acquista  personalita'  giuridica  di  diritto          privato a norma degli articoli 12  e  seguenti  del  codice          civile, alla data di pubblicazione dello statuto.                 2.  Il  consiglio  di   amministrazione   del   Museo          nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci»          adotta a maggioranza assoluta, entro sei mesi  dall'entrata          in vigore del  presente  decreto  legislativo,  lo  Statuto          della nuova fondazione, che e' sottoposto  all'approvazione          del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con  il          Ministro del tesoro, bilancio e  programmazione  economica,          che  deve  intervenire  entro  sessanta  giorni  dalla  sua          ricezione ed e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della          Repubblica. Il Consiglio di amministrazione dell'Ente resta          in  carica  fino  all'elezione  del  primo   consiglio   di          amministrazione  successivo  all'entrata  in  vigore  dello          statuto della fondazione.                 3. Ove lo statuto non sia adottato nel termine di cui          al comma 2, il Ministro della pubblica istruzione nomina un          commissario che provvede ad adottarlo  nei  novanta  giorni          successivi.                 4. Lo statuto disciplina i  compiti  e  la  struttura          organizzativa della fondazione, ne individua  le  categorie          di  partecipanti,   gli   organi   di   amministrazione   e          scientifici, le modalita' della loro elezione e i  relativi          poteri, la  loro  durata,  gli  ambiti  di  attivita'  e  i          controlli di gestione e di risultato; esso prevede che  del          consiglio di amministrazione,  oltre  a  rappresentanti  di          enti pubblici e privati, alle persone fisiche e  giuridiche          che intendano dare il loro costruttivo  apporto  alla  vita          della  fondazione,  facciano   parte   rappresentanti   del          Ministero  della   pubblica   istruzione,   del   Ministero          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica          e del Ministero dei beni culturali. Le successive  delibere          riguardanti modifiche  statutarie,  lo  scioglimento  della          fondazione e la devoluzione del  patrimonio  sono  adottate          con la procedura di cui al comma 2.                 5. Tra  le  finalita'  della  Fondazione  lo  statuto          individua in particolare:                   a) la diffusione  della  conoscenza  della  cultura          scientifica in tutte le sue manifestazioni, implicazioni  e          interazioni  con  altri  settori  del  sapere,  anche   con          riferimento alla  dinamica  storica  della  scienza,  della          tecnica   e   della   tecnologia   ed   alle    prospettive          contemporanee e future;                   b)   la   conservazione,   il    reperimento,    la          valorizzazione e la illustrazione  al  pubblico,  anche  in          forma attiva ed esemplificativa, delle produzioni materiali          e  immateriali  della  scienza,  della  tecnica   e   della          tecnologia   con   riferimento   al    passato    e    alla          contemporaneita',   in   una   prospettiva   di    costante          aggiornamento del patrimonio museale.                 6. Il patrimonio della fondazione e'  costituito  dai          beni mobili e immobili di proprieta' dell'ente  pubblico  e          della fondazione preesistente, la quale  e'  incorporata  a          tutti gli effetti  dalla  nuova  fondazione  alla  data  di          entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche'          da lasciti, donazioni ed erogazioni  destinati  da  enti  o          privati ad incremento del patrimonio stesso.  Per  esigenze          connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione          puo' disporre del proprio patrimonio nel limite del 20% del          valore  iscritto  nell'ultimo   bilancio   approvato,   con          l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i  due          esercizi  successivi.  Il  consiglio   di   amministrazione          uscente,  entro  venti  giorni  dalla   pubblicazione   del          presente decreto legislativo procede alla  designazione  di          uno o piu' esperti iscritti  nel  registro  dei  consulenti          tecnici del tribunale di Milano per la redazione  di  stima          del  patrimonio;  ad  essi  si  applicano  le  disposizioni          dell'art. 64 del codice di procedura civile.  La  relazione          sulla stima del patrimonio contiene  la  descrizione  delle          singole componenti patrimoniali, l'indicazione  del  valore          attribuito a ciascuna e dei criteri di valutazione seguiti.                 7. La «Fondazione nazionale  Museo  della  scienza  e          delle tecnica Leonardo da Vinci», provvede ai suoi  compiti          con:                   a) i redditi del suo patrimonio;                   b) i contributi ordinari dello Stato;                   c) eventuali contributi straordinari dello Stato  e          di enti pubblici;                   d)  eventuali   proventi   della   gestione   delle          attivita';                   e) eventuali contributi ed  assegnazioni,  anche  a          titolo di sponsorizzazione, da parte  di  soggetti  o  enti          pubblici e privati, italiani e stranieri;                   f)  eventuali  altre   entrate,   anche   derivanti          dall'esercizio di attivita'  commerciali  coerenti  con  le          finalita' della fondazione.                 8.  Ai  fini  della  determinazione  del   contributo          statale da erogare annualmente alla fondazione  restano  in          vigore le disposizioni di cui  all'art.  3  della  legge  2          aprile 1958, n. 332, come modificate dalla legge  2  maggio          1984, n. 105.                 9. La Fondazione e' tenuta agli adempimenti contabili          di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,  per          la parte relativa agli enti non commerciali.                 10. I rapporti di lavoro  del  personale  attualmente          dipendente dal Museo  della  scienza  e  della  tecnica  di          Milano sono trasferiti alla Fondazione e sono  disciplinati          dal codice civile  e  dalla  contrattazione  collettiva  di          diritto privato. Fino alla stipulazione del primo contratto          collettivo di lavoro al personale seguitano ad applicarsi i          contratti collettivi del comparto di appartenenza alla data          di entrata in vigore del presente  decreto  legislativo.  I          dipendenti conservano comunque i diritti,  compresi  quelli          relativi al trattamento di fine  rapporto,  loro  derivanti          dall'anzianita' raggiunta anteriormente  alla  stipulazione          del  primo  contratto  collettivo.  Entro  tre  mesi  dalla          stipulazione del primo contratto collettivo  di  lavoro  il          personale  puo'  optare  per  la  permanenza  nel  pubblico          impiego  e  conseguentemente  viene  trasferito  ad   altra          amministrazione ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio          1993, n. 29, e successive modificazioni, con precedenza per          la  collocazione  nei  ruoli   dell'amministrazione   della          pubblica istruzione o dei beni culturali o nei ruoli  degli          istituti di cui agli articoli 1 e 2 .».               - Si riporta il testo dell'art. 605, commi 2 e  3,  del          decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,  recante  il          testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in          materia di istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine          e grado, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  19  maggio          1994, n. 115, S.O.:                 «Art. 605 (Competenze del  Ministero  della  pubblica          istruzione). - 1. Il Ministero  della  pubblica  istruzione          provvede, mediante i suoi uffici centrali e periferici,  ai          servizi relativi all'istruzione materna, elementare, media,          secondaria superiore e artistica.                 2.  Il  Ministero  esercita   la   vigilanza   o   la          sorveglianza sui seguenti enti:                   a) vigilanza sull'Ente per le scuole materne  della          Sardegna, secondo le modalita'  stabilite  dalla  legge  1°          giugno 1942, n. 901, istitutiva dell'ente;                   b)  vigilanza  sull'Ente  nazionale  di  assistenza          magistrale, secondo le disposizioni del decreto legislativo          del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n.  1346,          ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 100, e successive          modificazioni e secondo le norme dello  statuto  dell'ente;          sono  iscritti  d'ufficio  all'Ente,  e   sottoposti   alla          ritenuta di cui all'art. 3 del citato  decreto  legislativo          del   Capo   provvisorio   dello   Stato    e    successive          modificazioni,  gli  insegnanti  di  ruolo   delle   scuole          elementari  statali,  i  docenti  di  ruolo  delle   scuole          elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole materne          statali e i direttori didattici;                   c) sorveglianza sull'Unione nazionale per la  lotta          contro l'analfabetismo nei limiti conseguenti  al  disposto          dell'art. 2 della legge 2  aprile  1968,  n.  470  e  delle          disposizioni  dello  statuto  dell'ente;  nel   potere   di          sorveglianza  e'   compresa   la   facolta'   di   disporre          accertamenti  e  ispezioni  relativamente  all'impiego,  da          parte dell'ente,  del  contributo  annuo,  a  carico  dello          Stato, di lire 150  milioni,  previsto  dall'art.  1  della          predetta legge;                   d)  vigilanza  sull'Opera   nazionale   Montessori,          secondo quanto previsto dalla legge 3 marzo 1983, n. 66,  e          dalla legge 16 febbraio 1987, n. 46;                   e) vigilanza sull'Ente per il museo nazionale della          scienza e della  tecnica  "Leonardo  da  Vinci",  ai  sensi          dell'art. 1 della legge 2 aprile 1958, n. 332.                 3. Il Ministero esercita  altresi'  la  vigilanza  su          altri   enti   quando   sia   previsto    dal    rispettivo          ordinamento.».               - La legge 11 gennaio 2018, n. 7, recante  «Misure  per          il coordinamento della politica spaziale e  aerospaziale  e          disposizioni    concernenti    l'organizzazione    e     il          funzionamento   dell'Agenzia   spaziale    italiana»,    e'          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10  febbraio  2018,  n.          34.               - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  870,  della          legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  «Disposizioni  per          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello          Stato - legge finanziaria 2007», pubblicata nella  Gazzetta          Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.:                 «870. Al fine di garantire la massima efficacia degli          interventi nel settore della ricerca, e'  istituito,  nello          stato di previsione del Ministero dell'universita' e  della          ricerca,  il  Fondo  per  gli  investimenti  nella  ricerca          scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le          risorse annuali per i  progetti  di  ricerca  di  interesse          nazionale delle universita', nonche' le risorse  del  Fondo          per le agevolazioni alla ricerca, di  cui  all'art.  5  del          decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del  Fondo  per          gli investimenti della ricerca di base, di cui all'art. 104          della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  e,  per  quanto  di          competenza del Ministero dell'universita' e della  ricerca,          del Fondo per le aree sottoutilizzate di  cui  all'art.  61          della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e   successive          modificazioni.».   |  
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   Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,                      finanziarie e strumentali 
   1. Il Dipartimento  per  la  programmazione  e  la  gestione  delle risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  svolge  funzioni  nelle seguenti  aree:  studi  e   programmazione   ministeriale;   politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno  finanziario  del Ministero;  definizione  degli  indirizzi  generali  in  materia   di gestione delle risorse umane del Ministero, di  disciplina  giuridica ed economica del relativo  rapporto  di  lavoro,  di  reclutamento  e formazione, di relazioni sindacali e di  contrattazione;  acquisti  e affari generali; gestione e  sviluppo  dei  sistemi  informativi  del Ministero  e  connessione  con  i  sistemi  informativi  dei  settori universita',  ricerca  e  alta  formazione  artistica,   musicale   e coreutica;  innovazione   digitale   nell'amministrazione   e   nelle istituzioni  scolastiche;  elaborazioni  statistiche  in  materia  di istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica e musicale; promozione  di  elaborazioni  e  di  analisi  comparative rispetto a modelli e  sistemi  europei  e  internazionali;  cura  dei rapporti europei e internazionali,  in  raccordo  con  le  competenti strutture del Ministero e promozione dell'internazionalizzazione  del sistema educativo di istruzione e  formazione  e  del  sistema  della formazione superiore; cura dei rapporti per le materie di  competenza del Ministero con l'Agenzia per  l'Italia  digitale;  predisposizione della programmazione e cura  della  gestione  dei  Fondi  strutturali europei finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione  delle  politiche di coesione sociale relative a tutti  i  settori  di  competenza  del Ministero;  predisposizione  e  attuazione  dei  programmi  operativi nazionali  per  tutti  i  settori  di   competenza   del   Ministero; coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse agli  obblighi  di trasparenza dell'Amministrazione di cui  al  decreto  legislativo  27 ottobre 2009, n. 150, e  successive  modificazioni;  coordinamento  e monitoraggio della gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico  a livello centrale, indirizzando l'attivita' degli uffici relazioni con il  pubblico  a  livello   periferico;   promozione   di   eventi   e manifestazioni,   nonche'   dell'attivita'   di    comunicazione    e informazione istituzionale del  Ministero;  definizione,  sviluppo  e gestione del modello di controllo di gestione; predisposizione  delle relazioni  tecniche  ai  provvedimenti  normativi,  per   quanto   di competenza. Il Capo del Dipartimento svolge di norma le  funzioni  di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6  novembre  2012,  n. 190. Ove ricorrano esigenze organizzative o ragioni di  opportunita', il Ministro puo' nominare per tali funzioni un altro dirigente  di  I fascia dei ruoli del Ministero.   2. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento  dei  compiti di supporto, n. 2 uffici dirigenziali non generali.   3. Il Dipartimento  per  la  programmazione  e  la  gestione  delle risorse umane, finanziarie e strumentali comprende i seguenti  uffici di livello dirigenziale generale:     a) Direzione generale per le risorse umane la programmazione e il reclutamento;     b)  Direzione  generale  per  le  risorse  finanziarie,  i  fondi strutturali e i contratti;     c)  Direzione  generale  per  la  digitalizzazione,   i   sistemi informativi e la statistica;     d)  Direzione  generale  per  la  comunicazione  e   i   rapporti internazionali.   4. La Direzione generale per le risorse umane, la programmazione  e il reclutamento, che si articola in  n.  6  uffici  dirigenziali  non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza  del  Ministero nei seguenti ambiti:     a) attuazione delle  politiche  del  personale  amministrativo  e tecnico, dirigente e non, del Ministero;     b) attuazione del piano assunzionale per il  reclutamento  e  del piano di rafforzamento amministrativo per la formazione del personale del Ministero;     c) amministrazione del personale del Ministero e  adozione  delle relative iniziative di semplificazione;     d) relazioni sindacali e  contrattazione  collettiva  integrativa nazionale;     e)  emanazione  di  indirizzi  alle   direzioni   regionali   per l'applicazione dei contratti  collettivi  e  la  stipula  di  accordi decentrati;     f) attuazione dei programmi per la mobilita'  del  personale  del Ministero;     g) trattamento di quiescenza e previdenza relativo  al  personale dirigenziale di  prima  e  di  seconda  fascia  del  Ministero  e  al personale assegnato agli uffici dell'Amministrazione centrale;     h) pianificazione e allocazione delle risorse umane;     i) gestione dei servizi generali per l'amministrazione  centrale, ivi compresa la gestione delle biblioteche;     l) cura della gestione amministrativa e contabile delle attivita' contrattuali e  convenzionali  relative  alla  gestione  dei  servizi generali   e   comuni   per    il    funzionamento    degli    uffici dell'amministrazione centrale;     m)   gestione   contabile   delle   competenze   del    personale amministrativo e dirigenziale dell'Amministrazione centrale;     n) adozione di  misure  finalizzate  a  promuovere  il  benessere organizzativo dei lavoratori del Ministero  e  a  fornire  consulenza agli uffici scolastici  regionali  per  lo  svolgimento  di  analoghe azioni con riferimento al contesto territoriale di competenza;     o)  trattazione  del   contenzioso   concernente   il   personale amministrativo dirigente di seconda fascia e  il  personale  iscritto nelle aree  funzionali  assegnato  agli  Uffici  dell'Amministrazione centrale, nonche' del  contenzioso  relativo  sia  al  personale  con qualifica dirigenziale di prima fascia in servizio presso la medesima Amministrazione centrale e presso gli  Uffici  scolastici  regionali, sia ai dirigenti di seconda fascia cui e' affidata la titolarita'  di Uffici scolastici regionali;     p)  gestione  delle   attivita'   rientranti   nella   competenza dell'Ufficio   per   i    procedimenti    disciplinari    concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari  di  maggiore  gravita'  a carico del personale appartenente alle aree  funzionali  in  servizio presso l'amministrazione centrale e  del  personale  dirigenziale  di seconda fascia, nonche' per tutte le sanzioni disciplinari  a  carico del personale dirigenziale di prima fascia;     q)  cura   delle   attivita'   connesse   ai   procedimenti   per responsabilita' penale,  amministrativo-contabile  e  disciplinare  a carico del personale amministrativo dirigente  di  seconda  fascia  e delle aree funzionali in servizio presso l'Amministrazione  centrale, del personale con qualifica dirigenziale di prima fascia in  servizio presso la medesima Amministrazione centrale e gli  Uffici  scolastici regionali, nonche' dei dirigenti di seconda fascia cui e' affidata la titolarita' degli Uffici scolastici regionali;     r) adozione delle misure di attuazione  del  Piano  triennale  di prevenzione della corruzione e  della  trasparenza  del  Ministero  e delle azioni finalizzate alla realizzazione degli obiettivi  in  tema di trasparenza, valutazione e merito.   5.  La  Direzione  generale  per  la  digitalizzazione,  i  sistemi informativi  e  la  statistica,  che  si  articola  in  n.  6  uffici dirigenziali  non  generali,  svolge  le  funzioni  e  i  compiti  di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:     a) pianificazione, gestione e sviluppo  del  sistema  informativo dell'istruzione e della formazione superiore;     b) monitoraggio del sistema informativo dell'istruzione, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;     c) svolgimento dei compiti di cui  all'articolo  17  del  decreto legislativo  7   marzo   2005,   n.   82,   concernente   il   codice dell'amministrazione digitale;     d) progetti  e  iniziative  comuni  nell'area  dell'ICT  e  della societa' dell'informazione con altri Ministeri e istituzioni;     e) cura dei rapporti con  l'Agenzia  per  l'Italia  digitale  per quanto attiene i sistemi informativi automatizzati;     f)  gestione  della  rete   di   comunicazione   del   Ministero, definizione di standard  tecnologici  per  favorire  la  cooperazione informatica   ed   i   servizi   di   interconnessione   con    altre amministrazioni;     g)  esecuzione  dei  contratti   che   afferiscono   al   sistema informativo e alle infrastrutture di rete;     h) attuazione delle linee strategiche per la  riorganizzazione  e digitalizzazione dell'Amministrazione, con particolare riferimento ai processi  connessi  all'utilizzo  del  protocollo  informatico,  alla gestione dei flussi documentali e alla firma digitale;     i) indirizzo, pianificazione e monitoraggio della  sicurezza  del sistema informativo, anche attraverso l'implementazione delle  misure tecniche e organizzative che soddisfino i  requisiti  previsti  dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;     l) progettazione e  sviluppo  di  nuovi  servizi  e  applicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi del Ministero a  supporto del sistema scolastico;     m)  gestione  dell'Anagrafe  degli  alunni,  dell'Anagrafe  degli studenti e dei laureati, dell'Anagrafe della  ricerca,  dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica e dell'Osservatorio per la scuola  digitale, in raccordo con le direzioni generali competenti. Cura  delle  intese per l'accesso ai dati delle anagrafi da parte dei  soggetti  esterni, nel rispetto della tutela della privacy;     n) raccordo  con  altri  enti  e  organismi  per  la  raccolta  e diffusione  di   dati   riguardanti   il   settore   dell'istruzione, universita' e ricerca;     o) concorso, in collaborazione con l'Istituto  nazionale  per  la valutazione del sistema educativo  di  istruzione  e  di  formazione, all'implementazione di banche dati finalizzate alla  valutazione  del sistema  dell'istruzione  e  al  processo  di  autovalutazione  delle istituzioni scolastiche ed educative;     p) elaborazione di studi ed analisi funzionali all'attivita'  dei Dipartimenti e delle direzioni  generali,  relativamente  ad  aspetti inerenti le tematiche di rispettiva competenza;     q)   gestione   dell'infrastruttura   del   sito    istituzionale dell'Amministrazione;     r) attuazione delle linee  strategiche  per  la  digitalizzazione delle istituzioni scolastiche;     s) la progettazione e lo sviluppo di nuovi servizi e applicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi a  supporto  del  sistema scolastico e universitario;     t) cura dei rapporti con l'Agenzia  per  l'Italia  digitale,  per quanto attiene i processi d'innovazione nella didattica, in  raccordo con la  Direzione  generale  per  gli  ordinamenti  scolastici  e  la valutazione del sistema nazionale di istruzione;     u)  progettazione,  sviluppo  e  supporto  di   processi,   anche formativi, di innovazione digitale nelle scuole e  delle  azioni  del Piano nazionale scuola digitale;     v) sperimentazione di soluzioni tecnologiche volte a  favorire  e supportare i processi di insegnamento e  apprendimento,  in  raccordo con la  Direzione  generale  per  gli  ordinamenti  scolastici  e  la valutazione del sistema nazionale di istruzione, anche attraverso  la collaborazione con aziende, organizzazioni e associazioni di settore.   6. Nell'ambito della Direzione generale per la digitalizzazione,  i sistemi informativi e la statistica opera il servizio  di  statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come struttura di servizio per tutte  le  articolazioni organizzative, centrali e periferiche, del Ministero.   7. La Direzione  generale  per  le  risorse  finanziarie,  i  fondi strutturali  e  i  contratti,  che  si  articola  in  n.   8   uffici dirigenziali  non  generali,  svolge  le  funzioni  e  i  compiti  di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:     a)  attivita'  di  supporto  alla  definizione   della   politica finanziaria del Ministero e cura della redazione delle  proposte  per il documento di economia e finanza;     b)  rilevazione  del   fabbisogno   finanziario   del   Ministero avvalendosi  dei  dati  forniti  dai  Dipartimenti  e  dagli   uffici scolastici regionali;     c) coordinamento dell'attivita'  di  predisposizione  del  budget economico, della relativa revisione e del consuntivo economico;     d) cura della predisposizione dello  stato  di  previsione  della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione  e  assestamento, della  redazione  delle  proposte   per   la   legge   di   bilancio, dell'attivita' di rendicontazione al  Parlamento  e  agli  organi  di controllo  in  attuazione  delle  direttive   del   Ministro   e   in coordinamento con i Dipartimenti;     e) predisposizione dei programmi di  ripartizione  delle  risorse finanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti in  relazione alle destinazioni per essi previste;     f) predisposizione degli atti connessi con  l'assegnazione  delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri  di costo;     g) coordinamento,  organizzazione  della  funzione  di  revisione contabile nelle istituzioni scolastiche e predisposizione  del  piano annuale di conferimento delle funzioni di revisione contabile;     h) coordinamento dei  programmi  di  acquisizione  delle  risorse finanziarie  nazionali,  in   relazione   alle   diverse   fonti   di finanziamento;     i)  analisi  e  monitoraggio  dei  dati  gestionali,  dei  flussi finanziari e dell'andamento della spesa;     l)  assegnazione  delle  risorse  finanziarie  alle   istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati  alla  sua gestione;     m)  elaborazione  delle  istruzioni  generali  per  la   gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;     n)   attivita'    di    assistenza    tecnica    sulle    materie giuridico-contabili di  competenza  dei  diversi  uffici  centrali  e periferici;     o)  verifiche  amministrativo-contabili  presso  le   istituzioni scolastiche ed educative, anche  per  il  tramite  dei  revisori  dei conti;     p) cura delle procedure  amministrativo-contabili  relative  alle attivita' strumentali, alle attivita'  contrattuali  e  convenzionali dell'amministrazione, compresi gli eventuali affidamenti in favore di soggetti in  house,  ad  esclusione  delle  attivita'  relative  alla gestione dei servizi generali e comuni  per  il  funzionamento  degli uffici dell'amministrazione centrale;     q)   consulenza   all'amministrazione   periferica   in   materia contrattuale;     r) consulenza alle  strutture  dipartimentali  e  alle  direzioni generali su contrattualistica ed elaborazione di capitolati;     s) elaborazione del programma biennale degli acquisti di  beni  e servizi;     t) predisposizione della programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative ai settori di competenza del Ministero;     u) partecipazione ad  iniziative  europee  finanziate  con  fondi finalizzati allo sviluppo economico e all'attuazione delle  politiche di coesione sociale relative al settore istruzione;     v)   opportunita'   di   finanziamento   a   valere   sui   fondi internazionali ed europei, pubblici e privati;     z) programmazione,  monitoraggio  e  attuazione  di  programmi  e iniziative finanziate con i Fondi strutturali europei e con  i  fondi per le politiche di coesione in materia di istruzione e ricerca;     aa) raccordi  con  le  altre  istituzioni  europee,  nazionali  e territoriali per il coordinamento dei programmi;     bb) autorita' di gestione dei programmi operativi  nazionali  del Fondo sociale europeo e del  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale, relativi alle materie di competenza del Ministero;  programmazione  e gestione delle risorse del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione affidate al Ministero;     cc) autorita' di certificazione dei Programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo e dei  Programmi  operativi  nazionali  del Fondo europeo di sviluppo regionale, nelle materie di competenza  del Ministero.   8.  La  Direzione  generale  per  la  comunicazione  e  i  rapporti internazionali, che si articola  in  n.  5  uffici  dirigenziali  non generali, svolge, le funzioni e i compiti di spettanza del  Ministero nei seguenti ambiti:     a) promozione, coordinamento, progettazione, sviluppo e  gestione delle attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale,  in conformita' ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno  2000, n. 150, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia;     b) relazioni istituzionali con organismi pubblici e  privati,  in particolare con quelli operanti in materia di istruzione, universita' e ricerca;     c) promozione  e  organizzazione  di  manifestazioni  ed  eventi, nonche' di campagne informative di pubblico  interesse,  in  raccordo con  gli  Uffici  di  diretta  collaborazione  e  con  le   strutture ministeriali competenti per materia;     d)  promozione   di   iniziative   istituzionali,   attivita'   e convenzioni  editoriali,  in  raccordo  con  gli  Uffici  di  diretta collaborazione  e  con  le  strutture  ministeriali  competenti   per materia, nonche' sviluppo di iniziative volte a promuovere l'immagine del Ministero;     e)    coordinamento     dei     progetti     di     comunicazione interdipartimentali, di pubblicazioni, produzione  editoriale  (anche digitale), convegni e congressi;     f) gestione della rete di comunicazione del Ministero;     g)  elaborazione  del  programma  di  comunicazione  annuale  del Ministero, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7  giugno  2000,  n. 150;     h) analisi delle  domande  di  servizi  e  prestazioni  attinenti all'informazione  e  alla  relativa  divulgazione,  nonche'  studi  e analisi di dati ed informazioni sulla soddisfazione dei cittadini;     i) gestione  dell'Ufficio  relazioni  con  il  pubblico,  di  cui all'articolo 8 della legge n. 150 del 2009;     l) gestione editoriale del sito  istituzionale,  degli  strumenti multimediali e alla rete intranet;     m) cura dei rapporti con  l'Unione  europea,  con  gli  organismi sovranazionali e con le organizzazioni internazionali, ferma restando la  competenza  per  materia  dei  Dipartimenti  e  delle   direzioni generali;     n)  coordinamento  della  partecipazione  alle  attivita'   degli organismi  europei  internazionali  e  degli   incontri   a   livello sovranazionale;     o) collaborazione alla definizione dei protocolli bilaterali,  in raccordo con le strutture ministeriali competenti per materia;     p)   promozione   dell'attuazione   delle   convenzioni,    delle raccomandazioni e dei programmi comunitari e internazionali;     q) esame, in raccordo con gli Uffici competenti e gli  Uffici  di diretta collaborazione, dei Protocolli di intesa e delle convenzioni, ivi inclusi quelli proposti dalle articolazioni periferiche,  nonche' monitoraggio dell'attuazione degli stessi.  
           Note all'art. 7:               - Per i riferimenti al decreto legislativo  27  ottobre          2009, n. 150 si vedano le note alle premesse.               - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge          6 novembre 2012,  n.  190,  recante  «Disposizioni  per  la          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e          dell'illegalita'    nella    pubblica     amministrazione»,          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13  novembre  2012,  n.          265.               «Art.  1  (Disposizioni  per  la   prevenzione   e   la          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella          pubblica amministrazione). - (Omissis).                 7. L'organo di indirizzo individua, di  norma  tra  i          dirigenti di  ruolo  in  servizio,  il  Responsabile  della          prevenzione   della   corruzione   e   della   trasparenza,          disponendo le eventuali modifiche organizzative  necessarie          per assicurare funzioni e poteri idonei per lo  svolgimento          dell'incarico con piena autonomia  ed  effettivita'.  Negli          enti  locali,  il  Responsabile  della  prevenzione   della          corruzione e della trasparenza e'  individuato,  di  norma,          nel segretario o nel dirigente  apicale,  salva  diversa  e          motivata  determinazione.  Nelle  unioni  di  comuni,  puo'          essere nominato un  unico  responsabile  della  prevenzione          della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della          prevenzione della corruzione e  della  trasparenza  segnala          all'organo di indirizzo  e  all'organismo  indipendente  di          valutazione le disfunzioni  inerenti  all'attuazione  delle          misure in materia di  prevenzione  della  corruzione  e  di          trasparenza e indica agli uffici  competenti  all'esercizio          dell'azione disciplinare i nominativi  dei  dipendenti  che          non hanno attuato correttamente le  misure  in  materia  di          prevenzione della corruzione e  di  trasparenza.  Eventuali          misure discriminatorie, dirette o indirette, nei  confronti          del Responsabile della prevenzione della corruzione e della          trasparenza   per   motivi   collegati,   direttamente    o          indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni  devono          essere segnalate  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione,          che puo' chiedere informazioni all'organo  di  indirizzo  e          intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto          legislativo 8 aprile 2013, n. 39.».               (Omissis).».               - Il decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,          recante  «Norme   in   materia   di   sistemi   informativi          automatizzati  delle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma          dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge  23  ottobre          1992, n. 421», e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  20          febbraio 1993, n. 42.               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del   decreto          legislativo  7  marzo  2005,   n.   82,   recante   «Codice          dell'amministrazione digitale», pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:                 «Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale  e          difensore   civico   digitale).   -   1.    Le    pubbliche          amministrazioni  garantiscono  l'attuazione   delle   linee          strategiche per la riorganizzazione e  la  digitalizzazione          dell'amministrazione definite dal Governo in  coerenza  con          le   Linee   guida.   A   tal   fine,   ciascuna   pubblica          amministrazione affida  a  un  unico  ufficio  dirigenziale          generale, fermo restando  il  numero  complessivo  di  tali          uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale  e          i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla          realizzazione di un'amministrazione digitale e  aperta,  di          servizi facilmente utilizzabili e di  qualita',  attraverso          una  maggiore  efficienza  ed  economicita'.  Al   suddetto          ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:                   a)  coordinamento  strategico  dello  sviluppo  dei          sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in  modo          da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici  e          organizzativi comuni;                   b) indirizzo e  coordinamento  dello  sviluppo  dei          servizi, sia  interni  che  esterni,  forniti  dai  sistemi          informativi     di      telecomunicazione      e      fonia          dell'amministrazione;                   c)  indirizzo,  pianificazione,   coordinamento   e          monitoraggio della sicurezza informatica  relativamente  ai          dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche  in  relazione          al sistema pubblico di connettivita',  nel  rispetto  delle          regole tecniche di cui all'art. 51, comma 1;                   d) accesso dei  soggetti  disabili  agli  strumenti          informatici  e  promozione  dell'accessibilita'  anche   in          attuazione di quanto previsto dalla legge 9  gennaio  2004,          n. 4;                   e)   analisi   periodica   della    coerenza    tra          l'organizzazione dell'amministrazione  e  l'utilizzo  delle          tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine          di migliorare la soddisfazione dell'utenza  e  la  qualita'          dei  servizi  nonche'  di  ridurre  i  tempi  e   i   costi          dell'azione amministrativa;                   f)    cooperazione     alla     revisione     della          riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di  cui  alla          lettera e);                   g) indirizzo, coordinamento  e  monitoraggio  della          pianificazione prevista per lo sviluppo e la  gestione  dei          sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;                   h) progettazione e coordinamento  delle  iniziative          rilevanti ai  fini  di  una  piu'  efficace  erogazione  di          servizi  in  rete  a  cittadini  e  imprese  mediante   gli          strumenti  della  cooperazione  applicativa  tra  pubbliche          amministrazioni,   ivi   inclusa   la   predisposizione   e          l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per          la   realizzazione   e   compartecipazione   dei    sistemi          informativi cooperativi;                   i)   promozione    delle    iniziative    attinenti          l'attuazione delle direttive impartite dal  Presidente  del          Consiglio  dei  ministri  o  dal  Ministro   delegato   per          l'innovazione e le tecnologie;                   j) pianificazione e coordinamento del  processo  di          diffusione, all'interno dell'amministrazione,  dei  sistemi          di  identita'  e  domicilio  digitale,  posta  elettronica,          protocollo informatico, firma digitale o firma  elettronica          qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia          di accessibilita' e fruibilita'  nonche'  del  processo  di          integrazione e interoperabilita' tra i  sistemi  e  servizi          dell'amministrazione e quello di cui all'art. 64-bis;                   j-bis)   pianificazione   e   coordinamento   degli          acquisti di soluzioni e sistemi informatici,  telematici  e          di   telecomunicazione   al   fine   di    garantirne    la          compatibilita' con gli obiettivi di attuazione  dell'agenda          digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel  piano          triennale di cui all'art. 16, comma 1, lettera b).                 1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma          1,  le  Agenzie,  le  Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei          carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto,  nonche'          i Corpi di polizia hanno  facolta'  di  individuare  propri          uffici senza incrementare il numero complessivo  di  quelli          gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.                 1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1          e'  dotato  di   adeguate   competenze   tecnologiche,   di          informatica  giuridica  e  manageriali  e   risponde,   con          riferimento ai  compiti  relativi  alla  transizione,  alla          modalita'  digitale  direttamente  all'organo  di   vertice          politico.                 1-quater. E' istituito presso  l'AgID  l'ufficio  del          difensore civico per il digitale,  a  cui  e'  preposto  un          soggetto in possesso di adeguati  requisiti  di  terzieta',          autonomia e  imparzialita'.  Chiunque  puo'  presentare  al          difensore civico per il digitale, attraverso apposita  area          presente sul  sito  istituzionale  dell'AgID,  segnalazioni          relative a presunte violazioni del  presente  Codice  e  di          ogni  altra  norma  in  materia  di   digitalizzazione   ed          innovazione della pubblica  amministrazione  da  parte  dei          soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma   2.   Ricevuta   la          segnalazione, il difensore civico, se la  ritiene  fondata,          invita il soggetto responsabile della  violazione  a  porvi          rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.          Le  decisioni  del  difensore  civico  sono  pubblicate  in          un'apposita  area  del  sito  Internet  istituzionale.   Il          difensore segnala le  inadempienze  all'ufficio  competente          per    i    procedimenti    disciplinari    di     ciascuna          amministrazione.                 1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida          di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali  previsti          dal presente Codice.                 1-sexies.  Nel  rispetto  della   propria   autonomia          organizzativa, le pubbliche amministrazioni  diverse  dalle          amministrazioni dello Stato individuano  l'ufficio  per  il          digitale  di  cui  al  comma  1  tra  quelli   di   livello          dirigenziale oppure, ove ne  siano  privi,  individuano  un          responsabile per  il  digitale  tra  le  proprie  posizioni          apicali. In assenza del vertice politico,  il  responsabile          dell'ufficio per il digitale di cui  al  comma  1  risponde          direttamente a quello amministrativo dell'ente.                 1-septies.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1-sexies          possono esercitare le funzioni di  cui  al  medesimo  comma          anche in forma associata.».               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto          legislativo 6 settembre 1989, n. 322,  recante  «Norme  sul          Sistema  statistico  nazionale  e  sulla   riorganizzazione          dell'Istituto nazionale di statistica, ai  sensi  dell'art.          24 della legge 23 agosto 1988, n.  400»,  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222:                 «Art. 3  (Uffici  di  statistica).  -  1.  Presso  le          amministrazioni centrali dello Stato e  presso  le  aziende          autonome sono istituiti uffici di  statistica,  posti  alle          dipendenze funzionali dell'ISTAT.                 2. Gli  uffici  di  statistica  sono  ordinati  anche          secondo  le  esigenze   di   carattere   tecnico   indicate          dall'ISTAT. Ad ogni ufficio  e'  preposto  un  dirigente  o          funzionario designato dal Ministro competente,  sentito  il          presidente dell'ISTAT.                 3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici          delle province, dei comuni e  delle  camere  di  commercio,          industria, artigianato e agricoltura  sono  regolate  dalla          legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme  di          attuazione,  nonche'  dal  presente  decreto  nella   parte          applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore          del presente decreto, gli  enti  locali,  ivi  comprese  le          unita'  sanitarie  locali  che  non   vi   abbiano   ancora          provveduto istituiscono l'ufficio di  statistica  anche  in          forma associata o consortile. I comuni con piu' di  100.000          abitanti istituiscono con effetto immediato un  ufficio  di          statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.                 4. Gli uffici  di  statistica  costituiti  presso  le          prefetture assicurano, fatte salve le competenze a  livello          regionale del commissario del  Governo  previste  dall'art.          13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400          ,   anche   il    coordinamento,    il    collegamento    e          l'interconnessione a livello provinciale di tutte le  fonti          pubbliche preposte alla raccolta ed alla  elaborazione  dei          dati statistici, come individuate dall'ISTAT.                 5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e  4          esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e  gli          atti di indirizzo emanati  dal  comitato  di  cui  all'art.          17.».               - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 7 giugno          2000,  n.  150,  recante  «Disciplina  delle  attivita'  di          informazione   e   di   comunicazione    delle    pubbliche          amministrazioni», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  13          giugno 2000, n. 136:                 «Art.  11  (Programmi  di  comunicazione).  -  1.  In          conformita' a quanto previsto dal  capo  I  della  presente          legge e dall'art. 12 del  decreto  legislativo  3  febbraio          1993, n. 29,  e  successive  modificazioni,  nonche'  dalle          direttive  impartite  dal  Presidente  del  Consiglio   dei          ministri, le amministrazioni statali elaborano  annualmente          il  programma  delle  iniziative   di   comunicazione   che          intendono realizzare nell'anno successivo, comprensivo  dei          progetti di cui all'art. 13, sulla base  delle  indicazioni          metodologiche  del  Dipartimento   per   l'informazione   e          l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.  Il          programma e' trasmesso entro il mese di  novembre  di  ogni          anno allo stesso Dipartimento. Iniziative di  comunicazione          non  previste  dal  programma  possono  essere  promosse  e          realizzate soltanto per particolari e contingenti  esigenze          sopravvenute nel corso  dell'anno  e  sono  tempestivamente          comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.                 2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il          Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  provvede  in          particolare a:                   a) svolgere funzioni di centro  di  orientamento  e          consulenza per le amministrazioni  statali  ai  fini  della          messa  a  punto  dei  programmi  e  delle   procedure.   Il          Dipartimento puo' anche fornire  i  supporti  organizzativi          alle amministrazioni che ne facciano richiesta;                   b) sviluppare adeguate attivita' di conoscenza  dei          problemi   della   comunicazione   pubblica    presso    le          amministrazioni;                   c)  stipulare,  con  i   concessionari   di   spazi          pubblicitari, accordi quadro  nei  quali  sono  definiti  i          criteri   di   massima   delle   inserzioni   radiofoniche,          televisive o sulla stampa, nonche' le relative tariffe.».   |  
|   |                                 Art. 8                      Uffici scolastici regionali 
   1. Gli  uffici  scolastici  sono  uffici  di  livello  dirigenziale generale o, in relazione alla popolazione studentesca della  relativa Regione, di livello non generale,  cui  sono  assegnate  le  funzioni individuate nel comma  2.  Gli  uffici  scolastici  hanno  dimensione regionale, secondo le indicazioni  di  cui  al  comma  7.  Il  numero complessivo degli uffici scolastici regionali e' di 18, di cui 15  di livello dirigenziale generale.   2. L'Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto  delle  norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle  prestazioni, sull'attuazione  degli  ordinamenti  scolastici,   sui   livelli   di efficacia dell'azione  formativa  e  sull'osservanza  degli  standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale  di  propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30  giugno  1999,  n. 233. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico  regionale  adotta, per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e  stipula  i contratti individuali di lavoro. Per gli uffici scolastici  regionali in cui e' preposto un dirigente di livello non generale, il dirigente di livello generale della Direzione generale per le risorse umane  la programmazione e il reclutamento adotta,  su  proposta  del  predetto dirigente titolare dell'ufficio scolastico  regionale,  gli  atti  di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i  dirigenti di seconda fascia. Provvede alla gestione amministrativa e  contabile delle  attivita'  strumentali,  contrattuali   e   convenzionali   di carattere   generale,   comuni   agli   uffici   dell'amministrazione regionale. Al fine di assicurare  la  continuita'  istituzionale  del servizio scolastico  a  salvaguardia  dei  diritti  fondamentali  dei cittadini, attiva la politica  scolastica  nazionale  sul  territorio supportando la flessibilita' organizzativa, didattica  e  di  ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con  quella  dei comuni,  delle  province  e  della   regione   nell'esercizio   delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998,  n. 112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo  sviluppo della relativa  offerta  sul  territorio  in  collaborazione  con  la regione e gli enti locali;  cura  i  rapporti  con  l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto  di  competenza  statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonche' l'istruzione  e   formazione   tecnica   superiore   e   i   rapporti scuola-lavoro;  esercita  la  vigilanza  sulle  scuole  non   statali paritarie e non paritarie, nonche' sulle scuole straniere in  Italia; svolge attivita' di verifica e  di  vigilanza  al  fine  di  rilevare l'efficienza dell'attivita' delle istituzioni scolastiche; valuta  il grado di realizzazione del piano  per  l'offerta  formativa;  assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale  ed esercita tutte le competenze, ivi comprese  le  relazioni  sindacali, non  attribuite  alle  istituzioni  scolastiche   o   non   riservate all'Amministrazione   centrale;   assicura   la   diffusione    delle informazioni;  esercita  le  attribuzioni,  assumendo  legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola,  nonche'  del  personale  amministrativo  in  servizio; supporto  alle  istituzioni  scolastiche  ed  educative  statali,  in raccordo  con  la  Direzione  generale  per  le  risorse   umane   la programmazione e il reclutamento, in  merito  alla  assegnazione  dei fondi alle medesime istituzioni. L'Ufficio scolastico regionale cura, inoltre, le attivita' connesse ai  procedimenti  per  responsabilita' penale,  amministrativo-contabile  e  disciplinare   a   carico   del personale  amministrativo   in   servizio   nell'Ufficio   scolastico regionale esclusi i dirigenti  di  prima  fascia  e  fatte  salve  le competenze di cui all'articolo 5, comma 7 e all'articolo 7, comma  4, lettera o).   3.  L'Ufficio  scolastico  regionale  e'  organizzato   in   uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi  e di  monitoraggio  in  coordinamento   con   le   direzioni   generali competenti.  Tali  uffici  svolgono,  in  particolare,  le   funzioni relative  alla  assistenza,  alla  consulenza  e  al  supporto,  agli istituti  scolastici  autonomi  per  le  procedure  amministrative  e amministrativo-contabili in coordinamento con la  Direzione  generale per le risorse  umane  la  programmazione  e  il  reclutamento;  alla gestione  delle  graduatorie  e  alla  gestione   dell'organico   del personale docente, educativo e Ata ai  fini  dell'assegnazione  delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto  e alla consulenza agli  istituti  scolastici  per  la  progettazione  e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di  scuole;  al monitoraggio  dell'edilizia  scolastica  e  della   sicurezza   degli edifici;  allo  stato  di  integrazione   degli   alunni   immigrati; all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti; al raccordo ed interazione  con le autonomie locali per la migliore  realizzazione  dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed  incentivazione della partecipazione studentesca; al raccordo con  i  comuni  per  la verifica dell'osservanza dell'obbligo  scolastico;  alla  cura  delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali.   4.  Presso  ciascun  ufficio  scolastico  regionale  e'  costituito l'organo collegiale di cui all'articolo  75,  comma  3,  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.   5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  nei  confronti  di dirigenti preposti agli Uffici scolastici  regionali  sono  formulate dal Capo del Dipartimento per la programmazione e la  gestione  delle risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali,  sentito  il  Capo  del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.   6. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di  Trento e  di  Bolzano  continuano  ad  applicarsi,   per   quanto   concerne l'organizzazione  dell'amministrazione  scolastica,  le  disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione  o  in base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto  in  materia  di pubblica  istruzione  adottate  con  decreto  del  Presidente   della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.   7. Gli Uffici scolastici regionali  sotto  elencati  si  articolano negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati,  i  cui compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8:     a) l'Ufficio  scolastico  regionale  per  l'Abruzzo,  di  cui  e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali  e  in  n.  6  posizioni  dirigenziali  non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;     b) l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata,  di  cui  e' titolare un dirigente di livello non generale, si articola  in  n.  4 uffici dirigenziali non generali e in n. 5 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;     c) l'Ufficio scolastico regionale per  la  Calabria,  di  cui  e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali  e  in  n.  9  posizioni  dirigenziali  non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;     d) l'Ufficio scolastico regionale per  la  Campania,  di  cui  e' titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  n.  10 uffici dirigenziali non generali e in n.  14  posizioni  dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;     e) l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, di cui e' titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  n.  11 uffici dirigenziali non generali e in n.  12  posizioni  dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;     f) l'Ufficio scolastico regionale per il  Friuli-Venezia  Giulia, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si  articola  in n. 6 uffici dirigenziali non generali, di cui n.  1  ufficio  per  la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in  lingua  slovena ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38,  e  in n. 7 posizioni dirigenziali non  generali  per  l'espletamento  delle funzioni tecnico-ispettive;     g) l'Ufficio  scolastico  regionale  per  il  Lazio,  di  cui  e' titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  n.  10 uffici dirigenziali non generali e in n.  13  posizioni  dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;     h) l'Ufficio scolastico regionale  per  la  Liguria,  di  cui  e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali  e  in  n.  6  posizioni  dirigenziali  non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;     i) l'Ufficio scolastico regionale per la  Lombardia,  di  cui  e' titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  n.  14 uffici dirigenziali non generali e in n.  16  posizioni  dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;     l) l'Ufficio scolastico  regionale  per  le  Marche,  di  cui  e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali  e  in  n.  5  posizioni  dirigenziali  non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;     m) l'Ufficio scolastico  regionale  per  il  Molise,  di  cui  e' titolare un dirigente di livello non generale, si articola  in  n.  4 uffici dirigenziali non generali e in n. 3 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;     n) l'Ufficio scolastico regionale per  il  Piemonte,  di  cui  e' titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  n.  10 uffici dirigenziali non generali e in n.  10  posizioni  dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;     o) l'Ufficio scolastico  regionale  per  la  Puglia,  di  cui  e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali  e  in  n.  9  posizioni  dirigenziali  non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;     p) l'Ufficio scolastico regionale per  la  Sardegna,  di  cui  e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali  e  in  n.  7  posizioni  dirigenziali  non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;     q) l'Ufficio scolastico regionale  per  la  Sicilia,  di  cui  e' titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  n.  11 uffici dirigenziali non generali e in n.  13  posizioni  dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;     r) l'Ufficio scolastico regionale  per  la  Toscana,  di  cui  e' titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  n.  12 uffici dirigenziali non generali e in n.  13  posizioni  dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;     s)  l'Ufficio  scolastico  regionale  per  l'Umbria,  di  cui  e' titolare un dirigente di livello non generale, si articola  in  n.  4 uffici dirigenziali non generali e in n. 4 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;     t) l'Ufficio scolastico  regionale  per  il  Veneto,  di  cui  e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali, e  in  n.  9  posizioni  dirigenziali  non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.   8.  Su   proposta   dell'Ufficio   scolastico   regionale,   previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria, il  Ministro, sentite  le  organizzazioni  sindacali  nazionali  aventi  titolo   a partecipare alla contrattazione, adotta il  decreto  ministeriale  di natura non regolamentare  per  la  definizione  organizzativa  e  dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non  generale  istituiti presso ciascun ufficio territoriale.   
           Note all'art. 8:               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4   del   decreto          legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma  degli          organi  collegiali  territoriali  della  scuola,  a   norma          dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1999, n. 170:                 «Art. 4 (Consigli regionali dell'istruzione). - 1. E'          istituito,  presso  ogni   ufficio   periferico   regionale          dell'amministrazione   della   pubblica   istruzione,    il          consiglio regionale dell'istruzione. Il consiglio  dura  in          carica tre anni ed ha competenze consultive e  di  supporto          all'amministrazione  a  livello  regionale.  Esso   esprime          pareri  obbligatori   in   materia   di   autonomia   delle          istituzioni scolastiche, di  attuazione  delle  innovazioni          ordinamentali, di distribuzione dell'offerta formativa e di          integrazione tra istruzione e formazione professionale,  di          educazione  permanente,  di  politiche   compensative   con          particolare riferimento all'obbligo formativo e al  diritto          allo studio, di reclutamento e mobilita' del personale,  di          attuazione degli organici funzionali di istituto.                 2. Il consiglio esprime all'organo competente  parere          obbligatorio  sui  provvedimenti  relativi   al   personale          docente per i quali la  disciplina  sullo  stato  giuridico          preveda il parere di un organo collegiale  a  tutela  della          liberta' di insegnamento.                 3. Il consiglio  e'  costituito  dai  presidenti  dei          consigli scolastici  locali,  da  componenti  eletti  dalla          rappresentanza  del  personale  della  scuola  statale  nei          consigli scolastici locali e da tre componenti  eletti  dai          rappresentanti  delle  scuole  pareggiate,   parificate   e          legalmente riconosciute nei consigli  locali  e  da  cinque          rappresentanti     designati      dalle      organizzazioni          rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.  Del          consiglio fa parte di  diritto  il  dirigente  dell'ufficio          periferico regionale.                 4. Il numero complessivo dei  componenti  eletti  dai          consigli scolastici locali in rappresentanza del  personale          scolastico in servizio  nella  regione  e'  determinato  in          proporzione  al  numero  degli  appartenenti  al  personale          dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario  in          servizio nelle scuole statali: 14  e  16  seggi  quando  il          suddetto  personale  sia  rispettivamente  in  numero   non          superiore  e  superiore   a   50.000.   E'   garantita   la          rappresentanza di tre ovvero quattro  unita'  di  personale          docente per ciascun grado di istruzione nonche'  di  almeno          un  dirigente  scolastico  e  di  un   rappresentante   del          personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.                 5. Il consiglio elegge nel suo  seno,  a  maggioranza          assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora  nella          prima votazione non si raggiunga la  predetta  maggioranza,          il presidente e' eletto a maggioranza relativa dei votanti.                 6. All'interno del consiglio e' istituita un'apposita          sezione, della quale  fanno  parte  i  docenti  eletti  dal          personale della scuola, per  l'esercizio  delle  competenze          consultive di cui al comma 2.                 7.  Le  deliberazioni  adottate  dal   consiglio   in          assemblea generale sono valide se e' presente un terzo  dei          componenti.   Tutti   i   pareri,   ivi   compresi   quelli          obbligatori, sono resi nel termine  di  trenta  giorni.  In          casi  di  particolare  urgenza  il  dirigente  dell'ufficio          periferico regionale puo' assegnare un termine diverso, non          inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di trenta o          quello  inferiore  assegnato   dal   dirigente,   si   puo'          prescindere dal parere.                 8. Il consiglio, nella prima seduta successiva al suo          insediamento, adotta un regolamento nel quale disciplina la          organizzazione  dei  propri  lavori  e  l'attribuzione   di          specifiche   competenze   ad   apposite   commissioni.   Il          regolamento   puo'   prevedere   la   composizione   e   il          funzionamento  di  una  giunta  esecutiva  presieduta   dal          dirigente dell'ufficio periferico regionale.                 9. Il  dirigente  dell'ufficio  periferico  regionale          provvede alla costituzione di una segreteria del  consiglio          regionale dell'istruzione.                 10. Presso l'ufficio periferico regionale avente sede          nella  regione  Friuli-Venezia  Giulia  e'   istituito   un          consiglio  regionale  dell'istruzione  per  le  scuole  con          lingua di insegnamento slovena, composto dai rappresentanti          del personale delle predette  scuole  statali,  pareggiate,          parificate e legalmente riconosciute  eletti  nei  consigli          scolastici locali, nonche' da tre rappresentanti  designati          dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e          dei  lavoratori.  Ai  predetti  consigli  si  applicano  le          disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 11.                 11. I termini  e  le  modalita'  per  l'elezione  dei          componenti  dei  consigli  regionali  sono  stabiliti   con          l'ordinanza di cui all'art. 2, comma 9.».               - Per i riferimenti al  decreto  legislativo  31  marzo          1998, n. 112 si vedano le note all'art. 5.               - Per i riferimenti all'art. 75, comma 3 e all'art.  5,          comma 5, lettere f) e g) del decreto legislativo 30  luglio          1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.               - Il decreto del Presidente della Repubblica 14  maggio          1985, n. 246, recante «Norme di  attuazione  dello  statuto          della regione siciliana in materia di pubblica istruzione»,          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno  1985,  n.          135.               - Si riporta l'art. 13 della legge 23 febbraio 2001, n.          38, recante «Norme a  tutela  della  minoranza  linguistica          slovena della regione  Friuli-Venezia  Giulia»,  pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2001, n. 56:                 «Art. 13 (Organi per l'amministrazione scolastica). -          1. Per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione          in lingua slovena, presso  l'ufficio  scolastico  regionale          del Friuli-Venezia Giulia e' istituito uno speciale ufficio          diretto da un dirigente  regionale  nominato  dal  Ministro          della pubblica istruzione tra il personale dirigenziale dei          ruoli dell'amministrazione scolastica centrale e periferica          e tra i dirigenti scolastici delle  scuole  con  lingua  di          insegnamento slovena. Tale ufficio  provvede  a  gestire  i          ruoli del personale  delle  scuole  e  degli  istituti  con          lingua di insegnamento slovena.                 2. Al personale dell'ufficio di cui  al  comma  1  e'          richiesta la piena conoscenza della lingua slovena.                 3. Al fine di soddisfare  le  esigenze  di  autonomia          dell'istruzione  in  lingua   slovena   e'   istituita   la          Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua          slovena, presieduta dal dirigente regionale di cui al comma          1. La  composizione  della  Commissione,  le  modalita'  di          nomina ed il suo  funzionamento  sono  disciplinati,  senza          nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato,          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su          proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il          Comitato, entro diciotto mesi  dalla  data  di  entrata  in          vigore della presente  legge.  La  Commissione  di  cui  al          presente comma  sostituisce  quella  prevista  dall'art.  9          della legge 22 dicembre 1973, n. 932,  fatto  salvo  quanto          previsto dall'art. 24 della presente legge.                 4. Per le finalita' di cui al  presente  articolo  e'          autorizzata la spesa massima di lire 895  milioni  annue  a          decorrere dall'anno 2001 .».   |  
|   |                                 Art. 9                            Corpo ispettivo 
   1. Il corpo ispettivo,  composto  dai  dirigenti  che  svolgono  la funzione   ispettiva   tecnica,   e'   collocato,   a   livello    di amministrazione centrale, in posizione di dipendenza  funzionale  dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo  di  istruzione  e  di formazione, e, a  livello  periferico,  in  posizione  di  dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli uffici  scolastici  regionali. Il Capo del Dipartimento per il sistema  educativo  di  istruzione  e formazione  individua  tra  i  dirigenti  che  svolgono  la  funzione ispettiva tecnica, un Coordinatore, al quale non e' corrisposto alcun compenso ovvero emolumento aggiuntivo. Con decreto del Ministro  sono determinate  le  modalita'  di  esercizio  della  funzione  ispettiva tecnica.     |  
|   |                                 Art. 10              Uffici di livello dirigenziale non generale 
   1. All'individuazione degli  uffici  di  livello  dirigenziale  non generale, nonche' alla definizione dei relativi compiti, si  provvede entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente regolamento, su  proposta  dei  Capi  dei  Dipartimenti  interessati, sentite le organizzazioni  sindacali,  con  decreto  ministeriale  di natura non regolamentare, ai sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  dell'articolo  4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.  
           Note all'art. 10:               - Per i riferimenti normativi all'art. 17, comma 4-bis,          lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400  e  all'art.          4, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,          si vedano le note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 11         Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche                    del personale non dirigenziale 
   1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e delle  aree  prima,  seconda  e  terza  del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  sono  individuate nell'allegata  Tabella  A,  che  costituisce  parte  integrante   del presente decreto.   2. Nell'ambito della dotazione organica dei  dirigenti  di  seconda fascia, di cui alla predetta Tabella A, sono compresi otto  posti  di funzione dirigenziale di livello non generale presso  gli  uffici  di diretta collaborazione del Ministro  e  l'Organismo  indipendente  di valutazione della performance.   3. Il personale dirigenziale di  prima  e  di  seconda  fascia  del Ministero e'  inserito  nei  ruoli  del  personale  dirigenziale  del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.   4. Il personale non dirigenziale  del  Ministero  e'  inserito  nel ruolo del personale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.   5. Al fine di assicurare la necessaria  flessibilita'  di  utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze  operative,  il  Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  con   proprio successivo decreto,  effettua  la  ripartizione  dei  contingenti  di personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture in  cui  si articola l'Amministrazione, nonche', nell'ambito  delle  aree  prima, seconda e terza, in fasce retributive  e  profili  professionali.  Il decreto e' tempestivamente comunicato alla Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed  al  Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria generale dello Stato.     |  
|   |                                 Art. 12                   Disposizioni sull'organizzazione 
   1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero  e'  sottoposta  a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto  legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  al  fine  di  accertarne  funzionalita'  ed efficienza.  
           Note all'art. 12:               - Per i riferimenti normativi all'art. 4, comma  5  del          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  si  vedano  le          note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 13                   Disposizioni transitorie e finali 
   1. Il presente decreto entra  in  vigore  decorsi  quindici  giorni dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica italiana.   2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio  2014,  n.  98, recante   il   regolamento   di    organizzazione    del    Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' abrogato.   3. Il Ministero provvede al conferimento  degli  incarichi  per  le posizioni  dirigenziali  dell'Amministrazione  centrale  oggetto   di riorganizzazione ai  sensi  del  presente  decreto,  nonche'  per  la posizione dirigenziale di livello  generale  dell'Ufficio  scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia,  seguendo  le  modalita',  le procedure  e  i  criteri  previsti  dall'articolo  19   del   decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.   4. Fino all'adozione del decreto di  cui  all'articolo  10  e  alla definizione  delle  procedure   di   conferimento   degli   incarichi dirigenziali  non  generali,  ciascun  nuovo   ufficio   di   livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici  dirigenziali non  generali,  individuati  con  provvedimento  del   Ministro,   in relazione alle competenze prevalenti degli stessi.   5. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.   Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la registrazione.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Roma, 4 aprile 2019 
                             Il Presidente                      del Consiglio dei ministri                                 Conte                     Il Ministro dell'istruzione,                   dell'universita' e della ricerca                               Bussetti                              Il Ministro                    per la pubblica amministrazione                               Bongiorno                       Il Ministro dell'economia                            e delle finanze                                 Tria 
   Visto, il Guardasigilli: Bonafede  Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2019  Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1898  
           Note all'art. 13:               - Per i  riferimenti  al  decreto  del  Presidente  del          Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98,  si  vedano          le note alle premesse.               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  19  del   decreto          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive          modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del          lavoro alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche»,          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.  106,          S.O.:                 «Art. 19 (Incarichi di funzioni  dirigenziali)  (Art.          19 del Decreto legislativo n. 29 del 1993, come  sostituito          prima dall'art. 11 del Decreto legislativo n. 546 del  1993          e poi dall'art. 13 del Decreto legislativo n. 80 del 1998 e          successivamente  modificato   dall'art.   5   del   Decreto          legislativo n. 387 del 1998). - 1. Ai fini del conferimento          di ciascun  incarico  di  funzione  dirigenziale  si  tiene          conto, in relazione  alla  natura  e  alle  caratteristiche          degli  obiettivi  prefissati  ed  alla  complessita'  della          struttura interessata, delle attitudini e  delle  capacita'          professionali  del   singolo   dirigente,   dei   risultati          conseguiti   in    precedenza    nell'amministrazione    di          appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche          competenze   organizzative   possedute,    nonche'    delle          esperienze di direzione eventualmente maturate  all'estero,          presso il settore privato o  presso  altre  amministrazioni          pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.          Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi          diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.                 1-bis.  L'amministrazione  rende  conoscibili,  anche          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.                 1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali  possono  essere          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui          all'art. 21, comma 1, secondo periodo.                 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti          dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione  consensuale          del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente          della seconda fascia di incarichi  di  uffici  dirigenziali          generali o di funzioni equiparate, la durata  dell'incarico          e' pari a tre  anni.  Resta  fermo  che  per  i  dipendenti          statali titolari di incarichi di funzioni  dirigenziali  ai          sensi del  presente  articolo,  ai  fini  dell'applicazione          dell'art. 43, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092,   e   successive          modificazioni,   l'ultimo    stipendio    va    individuato          nell'ultima    retribuzione    percepita    in    relazione          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'          dell'applicazione dell'art. 43, comma 1,  del  decreto  del          Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,  n.  1092,  e          successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato          nell'ultima retribuzione percepita prima  del  conferimento          dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.                 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti          della prima fascia dei ruoli di  cui  all'art.  23  o,  con          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali          previste dal comma 6.                 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di  livello          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui          all'art. 23 o, in misura non  superiore  al  70  per  cento          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche          qualita' professionali richieste dal comma 6.                 4-bis. I criteri di conferimento degli  incarichi  di          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.                 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al          suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).                 5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione  effettiva  di          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai          ruoli  di  cui  all'art.  23,  purche'   dipendenti   delle          amministrazioni di cui  all'art.  1,  comma  2,  ovvero  di          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento          secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di  cui  ai          commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il  limite          del 15 per cento (94)della dotazione organica dei dirigenti          appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo          art. 23 e del 10 per cento (94) della dotazione organica di          quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti  limiti          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal          comma 6.                 5-ter. I criteri di conferimento degli  incarichi  di          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.                 6. Gli incarichi di cui ai commi da  1  a  5  possono          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui          all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica  di          quelli  appartenenti   alla   seconda   fascia,   a   tempo          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano          conseguito una particolare specializzazione  professionale,          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.                 6-bis. Fermo restando il contingente complessivo  dei          dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente  derivante          dall'applicazione delle percentuali previste dai  commi  4,          5-bis e 6, ?? arrotondato all'unita' inferiore, se il primo          decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,  se          esso e' uguale o superiore a cinque.                 6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle          amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2. (89)                 6-quater. Per gli enti di ricerca di cui  all'art.  8          del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del          Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il  numero          complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del  comma          6  e'  elevato  rispettivamente  al  20  per  cento   della          dotazione organica dei dirigenti  appartenenti  alla  prima          fascia e al 30  per  cento  della  dotazione  organica  dei          dirigenti appartenenti alla seconda  fascia,  a  condizione          che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al  comma          6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica  di          ricercatore o tecnologo previa selezione interna  volta  ad          accertare il possesso di comprovata esperienza  pluriennale          e  specifica  professionalita'  da   parte   dei   soggetti          interessati   nelle    materie    oggetto    dell'incarico,          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione          vigente.                 7.                 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di  cui  al          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla          fiducia al Governo.                 9. Degli incarichi di cui ai commi  3  e  4  e'  data          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle          esperienze professionali dei soggetti prescelti.                 10.  I  dirigenti  ai  quali  non  sia  affidata   la          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di          amministrazioni ministeriali.                 11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per          il  Ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.                 12. Per il personale di cui all'art. 3, comma  1,  il          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di          cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.                 12-bis.  Le  disposizioni   del   presente   articolo          costituiscono norme non derogabili dai contratti o  accordi          collettivi.».   |  
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