| Gazzetta n. 133 del 8 giugno 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  
| DECRETO 27 maggio 2019 |  
| Riciclaggio delle navi - Istruzioni operative per  la  vigilanza,  le visite ed il rilascio  dei  certificati  alla  nave  nonche'  per  le autorizzazioni all'Organismo riconosciuto di cui all'articolo  3  del decreto interministeriale 12 ottobre 2017.  |  
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                        IL COMANDANTE GENERALE                 del Corpo delle capitanerie di porto 
   Visto il  regio  decreto  30  marzo  1942,  n.  327,  e  successive modificazioni,  recante   codice   della   navigazione   e   relativo regolamento di esecuzione;   Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616 «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di diritto di accesso ai documenti amministrativi;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991, n.  435  «Approvazione  del  regolamento  per  la   sicurezza   della navigazione e della vita umana in mare»;   Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive modificazioni, recante riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;   Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1999,  recante  ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per  gli  interventi  di bonifica, ivi compresi quelle per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n.  257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego amianto;   Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182,  e  successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle  navi e i residui del carico;   Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;   Visto il regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella  Comunita'  del codice internazionale di gestione della sicurezza  e  che  abroga  il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio;   Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le  visite  di controllo delle navi;   Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104,  e  successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle  disposizioni  e  alle  norme  comuni  per  gli  organismi   che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per  le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;   Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  164,  recante attuazione della direttiva  2009/21/CE  relativa  al  rispetto  degli obblighi dello Stato di bandiera»;   Visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi  e che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.  1013/2006  e  la  direttiva 2009/16/CE;   Visto  il  decreto  interministeriale  12  ottobre   2017   recante disciplina delle procedure autorizzative  per  il  riciclaggio  delle navi;   Considerati la necessita' di prevenire,  ridurre  o  eliminare  gli effetti negativi per la salute umana e  per  l'ambiente  causati  dal riciclaggio,  dal  funzionamento  e  dalla  manutenzione  delle  navi battenti bandiera italiana, nonche', ai sensi dell'art.  2,  comma  2 del citato decreto interministeriale  12  ottobre  2017,  il  compito dell'amministrazione di  vigilare  sulla  corretta  applicazione  del regolamento  e  svolgere,   anche   avvalendosi   di   un   organismo riconosciuto,  le  attribuzioni  e  i  compiti  attinenti  alle  navi battenti la bandiera italiana;   Ritenuto necessario, al fine di consentire la corretta applicazione delle norme sopra richiamate:     esplicitare le  attivita'  che  devono  essere  poste  in  essere durante l'intero ciclo di  vita  della  nave,  fino  all'avvio  della stessa al riciclaggio;     determinare le modalita' di controllo, di visita  e  di  rilascio dei pertinenti certificati;     determinare  le  attribuzioni  di  competenza   degli   organismi all'uopo autorizzati  all'effettuazione  delle  visite,  ispezioni  e rilascio dei certificati di cui sopra; 
                               Decreta: 
                                Art. 1                            Oggetto e scopo 
   1.  Il  presente  decreto  detta  disposizioni  amministrative   ed operative da applicare alla nave ed  all'organismo  riconosciuto,  al fine di adempiere alle  disposizioni  contenute  nel  regolamento  n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  20  novembre 2013 e nel decreto interministeriale 12 ottobre 2017.     |  
|   |                                                             Allegato 1 
     Dichiarazione di esclusione dall'applicazione del Regolamento                            (UE) 1257/2013   (ai sensi dell'art.2, comma 2 del decreto dirigenziale n° /2019) 
           DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'     (ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 -      Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari             in materia di documentazione amministrativa) 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2                              Definizioni 
   1. Ai fini del presente decreto e di applicazione  del  regolamento si intende per:     a)  audit  all'organismo  riconosciuto:   processo   sistematico, indipendente e documentato per  ottenere  le  evidenze  dell'audit  e valutarle con obiettivita' al fine di stabilire  in  quale  misura  i criteri dell'audit  sono  stati  soddisfatti  ai  fini  del  presente decreto (ISO 19011:2018 e successive revisioni);     b) certificato  di  idoneita'  al  riciclaggio:  «Certificato  di idoneita' al riciclaggio», di cui all'art. 3, comma 1  punto  22  del regolamento;     c)   certificato    di    inventario:    «Certificato    relativo all'inventario dei materiali pericolosi», di cui all'art. 3, comma 1, punto 21 del regolamento;     d) Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto: ai fini dell'art. 2, comma 1, lettera c)  del  decreto  interministeriale  12 ottobre 2017,  e'  da  intendersi  il  reparto  6°  «Sicurezza  della navigazione»;     e) IMO: Organizzazione marittima internazionale;     f) nave nuova: e' una nave:       I. il cui contratto di costruzione e'  stipulato  alla  data  o successivamente al 31 dicembre 2018;       II. in assenza di un contratto di costruzione, la  cui  chiglia e' stata impostata, o che  si  trova  in  un  equivalente  stadio  di costruzione, sei mesi dopo al 31 dicembre 2018  o  successivamente  a tale data; o       III. la cui consegna ha luogo trenta mesi dopo il  31  dicembre 2018 o successivamente a tale data;     g)  organismo   riconosciuto-autorizzato:   qualsiasi   organismo riconosciuto di cui al decreto legislativo 14 giugno  2011,  n.  104, autorizzato  dall'amministrazione   e   che   abbia   rilasciato   il certificato di classe alla  nave.  Nel  caso  di  unita'  con  classe multipla, l'organismo riconosciuto-autorizzato che ha  effettuato  le visite ai fini del rilascio/rinnovo dei certificati statutari;     h) regolamento: il regolamento UE  n.  1257/2013  del  Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativo al  riciclaggio delle navi;     i) societa': cosi' come definita  all'art.  2.3  del  regolamento (UE) 336/2006 del 15 febbraio 2006.   2. Per quanto non espressamente disciplinato si faccia  riferimento al regolamento ed al decreto interministeriale del 12 ottobre 2017.     |  
|   |                                                             Allegato 2 
                        RESOLUTION MEPC.222(64)                       Adopted on 5 October 2012       2012 GUIDELINES FOR THE SURVEY AND CERTIFICATION OF SHIPS                    UNDER THE HONG KONG CONVENTION 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 3                         Campo di applicazione 
   1. Il presente decreto si applica  alle  navi  nuove  ed  esistenti autorizzate a battere la bandiera italiana.   2. L'armatore, qualora ritenga  sussistano  le  condizioni  di  cui all'art. 2, comma 2, lettera c) del regolamento, invia all'ufficio di iscrizione   della   nave   una    «dichiarazione    di    esclusione dall'applicazione del regolamento» (allegato 1), in cui dichiara, con le forme  di  cui  all'art.  47  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 445/2000, che la nave ha operato  unicamente  in  acque soggette alla sovranita' ed alla giurisdizione dello Stato italiano.     |  
|   |                                                             Allegato 3 
     CERTIFICATO RELATIVO ALL'INVENTARIO DEI MATERIALI PERICOLOSI 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 4                              V i s i t e 
   1. L'insieme  dei  controlli,  degli  esami  e  degli  accertamenti tecnici e documentali,  concernenti  la  verifica  della  conformita' della nave alle disposizioni del regolamento, costituisce una visita.   2. Le visite di cui all'art. 8 del regolamento sono  effettuate  in accordo alle pertinenti linee guida dell'IMO,  attualmente  contenute nella risoluzione MEPC.222(64) adottata il 5  ottobre  2012,  recante «2012 Guidelines for the survey and certification of ships under Hong Kong Convention» (allegato 2).     |  
|   |                                                             Allegato 4 
                CERTIFICATO DI IDONEITA' AL RICICLAGGIO 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 5                        Esecuzione delle visite 
   1.  Le  visite  sono  effettuate  da  funzionari  di  un  organismo riconosciuto-autorizzato dall'amministrazione ai sensi  dell'art.  13 del presente decreto.   2. La societa', o, in assenza, l'armatore o un suo  rappresentante, allo scopo di sottoporre a visita una nave per le finalita' di cui al regolamento  e  al  presente  decreto,  inoltra  apposita   richiesta all'organismo    riconosciuto-autorizzato    trasmettendone     copia all'autorita' marittima sede di iscrizione della nave.     |  
|   |                                                             Allegato 5 
       DICHIARAZIONE DI COMPLETAMENTO DEL RICICLAGGIO DELLA NAVE 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 6                Rilascio e vidimazioni dei certificati 
   1. A seguito di una  visita  iniziale  o  di  rinnovo  dalla  quale risulti la rispondenza della nave alle prescrizioni del  regolamento, l'organismo  riconosciuto-autorizzato  rilascia  il  certificato   di inventario.   2. A seguito di una visita  addizionale  ad  una  nave,  effettuata conformemente all'art. 8, paragrafo 6 del  regolamento,  dalla  quale risulti la rispondenza della stessa alle prescrizioni ivi contenute e del presente decreto, l'organismo riconosciuto-autorizzato  convalida il certificato di inventario.   3. A seguito di una visita finale ad una nave dalla  quale  risulti la rispondenza della stessa alle prescrizioni del regolamento  e  che e'   idonea   ad   essere   avviata   al   riciclaggio,   l'organismo riconosciuto-autorizzato rilascia  il  certificato  di  idoneita'  al riciclaggio.   4. I certificati di cui al presente articolo  sono  rilasciati,  in italiano e in inglese, nella forma stabilita negli allegati 3 e 4 del presente decreto redatti sulla base della  «Decisione  di  esecuzione (UE) 2016/2325 del 19 dicembre 2016» e della «Decisione di esecuzione (UE)   2016/2321   del   19   dicembre    2016»    dagli    organismi riconosciuti-autorizzati.     |  
|   |                                                             Allegato 6 
                        RESOLUTION MEPC.269(68)                       (adopted on 15 May 2015)              2015 GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF THE                   INVENTORY OF HAZARDOUS MATERIALS 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 7              Durata, validita' e proroga dei certificati 
   1. Il certificato di inventario rilasciato alla nave a  seguito  di visita iniziale ha una validita' massima di cinque anni dalla data di completamento della visita.   2. Il certificato di inventario rilasciato alla nave a  seguito  di visita di rinnovo ha una validita' massima di cinque anni dalla  data di espletamento della visita secondo le modalita' stabilite dall'art. 9, commi 3 e 4 del regolamento.   3.   Il   certificato   di   inventario   puo'   essere   prorogato dall'organismo riconosciuto-autorizzato nei casi  previsti  dall'art. 9,   commi   7   e   8    del    regolamento,    su    autorizzazione dell'amministrazione, a seguito di richiesta  della  societa',  o  in assenza dell'armatore, corredata da parere dell'organismo stesso.   4. Il certificato di idoneita' al riciclaggio rilasciato alla  nave a seguito di visita finale ha una validita' non superiore a tre mesi.   5. Il certificato di idoneita' al riciclaggio puo' essere prorogato per un singolo viaggio  dall'organismo  riconosciuto-autorizzato,  se ricorrono le condizioni di cui all'art. 10, comma 5 del  regolamento, su autorizzazione dell'amministrazione, a seguito di richiesta  della societa',  o  in   assenza   dell'armatore,   corredata   da   parere dell'organismo  stesso.  L'organismo   riconosciuto-autorizzato   che procede alla proroga del certificato di idoneita' al  riciclaggio  ne deve dare informazione all'ufficio di iscrizione della nave.     |  
|   |                                                             Allegato 7 
             REQUISITI SULLE QUALIFICHE, ADDESTRAMENTO ED      ESPERIENZA NECESSARI PER IL RUOLO DELLA PERSONA COMPETENTE    PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE) 1257/2013 E DAL PRESENTE DECRETO 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 8             Mantenimento delle condizioni dopo le visite 
   1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  8,  comma  6  del regolamento, il comandante della nave, con il supporto del  direttore di macchina per la parte  di  propria  competenza,  ha  l'obbligo  di comunicare alla persona competente designata, qualsiasi cambiamento o modifica indicate nella sezione 3.3 della risoluzione  MEPC.  222(64) per le iniziative di cui all'art. 8 del regolamento.     |  
|   |                                                             Allegato 8 
             ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER             L'AUTORIZZAZIONE COME ORGANISMO RICONOSCIUTO              AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 2 LETTERA C)                      DEL DECRETO 12 OTTOBRE 2017 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 9                    Dichiarazione di completamento 
   1.  L'organismo  riconosciuto-autorizzato  che  ha  rilasciato   il certificato  di  idoneita'  al  riciclaggio   e   che   riceve   la/e dichiarazione/i  di  completamento  del   riciclaggio,   secondo   le disposizioni di cui all'art. 13, comma 2, lettera c) del regolamento, ne invia copia all'ufficio marittimo di iscrizione della nave ed,  ai fini dell'art. 21, comma 1, lettera b) del regolamento, all'autorita' competente di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 12 ottobre 2017.   2. Nel caso in cui la demolizione di una singola  nave  avvenga  in piu' impianti, ciascun impianto coinvolto nel processo  rilascia  una propria dichiarazione di completamento.   3. La dichiarazione di completamento del riciclaggio della nave  e' elaborata nella forma stabilita nell'allegato 5 del presente decreto, conforme  alla  pertinente  «Decisione  di  esecuzione   (UE)   della Commissione», attualmente la n. 2016/2322 del 19 dicembre 2016».     |  
|   |                                 Art. 10                  Contenuti, formato ed aggiornamento               dell'inventario dei materiali pericolosi 
   1. L'inventario dei materiali pericolosi:     a) e'  compilato  tenendo  conto  delle  pertinenti  linee  guida attualmente contenute nella risoluzione MEPC. 269(68) adottata il  15 maggio 2015 «2015 Guidelines for the development of the Inventory  of Hazardous Materials» (allegato 6), ed utilizzando il format  in  esse contenuto all'appendice 2;     b) e' redatto almeno in lingua inglese;     c) puo' essere elaborato in  formato  cartaceo  o  elettronico  a scelta  dell'armatore  o  della   societa'   secondo   le   modalita' amministrative vigenti;     d) e' specifico per ciascuna nave;     e) prova che la nave rispetta  i  divieti  o  le  restrizioni  in materia di installazione ed uso di materiali pericolosi conformemente all'art. 4 del regolamento.     |  
|   |                                 Art. 11                  Sistema di gestione della sicurezza 
   1.  La  societa',  o  in  assenza  l'armatore,  sviluppa   apposite procedure e linee  guida  al  fine  di  adeguarsi  alle  disposizioni previste dal presente decreto e dal regolamento stabilendo, altresi', i compiti da assegnare al personale di bordo.   2. Per le navi soggette al codice  ISM,  le  predette  linee  guida costituiscono  parte  integrante  del  Manuale  di   gestione   della sicurezza della nave, redatto ai sensi di quanto previsto dal  codice internazionale di gestione per la sicurezza delle navi (ISM Code)  di cui alla convenzione SOLAS e al  regolamento  (CE)  n.  336/2006  del Parlamento europeo e del Consiglio.     |  
|   |                                 Art. 12                     Persona competente designata 
   1. Per assicurare il corretto espletamento delle attivita'  di  cui al  paragrafo   5.2   dell'annesso,   contenuto   attualmente   nella risoluzione alla MEPC.269(68) adottata  il  15  maggio  2015  recante «2015 Guidelines for the development of the  Inventory  of  Hazardous Materials» (allegato  6),  la  societa',  o  in  assenza  l'armatore, designa una persona competente che rappresenti  un  collegamento  tra l'armatore o la societa' ed il personale di bordo nella gestione  dei processi scaturiti  dall'applicazione  del  presente  decreto  e  del regolamento.   2. La persona competente puo' essere parte  dell'organizzazione  di bordo qualora sia gestita una sola nave.   3. Al fine di conseguire le attivita'  di  cui  sopra,  la  persona competente dovra' possedere i requisiti di  qualifica,  addestramento ed esperienza di cui all'allegato 7 del presente decreto.   4. La societa', o in assenza l'armatore,  e'  tenuto  a  fornire  i mezzi, le risorse e le informazioni necessarie, nonche' ad assicurare le  condizioni  per  lo  svolgimento  dei   compiti   della   persona competente, definendone l'autorita' e la responsabilita'.     |  
|   |                                 Art. 13                       Accordi di autorizzazione 
   1.  L'amministrazione,   prima   di   autorizzare   gli   organismi riconosciuti per gli scopi di cui al presente decreto, che  ne  fanno domanda secondo l'istruttoria indicata nell'allegato  8,  stipula  un accordo con gli stessi per definire gli specifici compiti e  funzioni dell' organismo stesso e che contiene tra l'altro:     a) le disposizioni previste nell'appendice II  della  risoluzione A.739 (18) dell'IMO, come emendata  dalla  risoluzione  MSC.280  (81) dell'IMO sulle linee guida per il  rilascio  delle  autorizzazioni  a favore di organismi che agiscono  per  conto  dell'amministrazione  e sulla base dell' allegato, delle appendici  e  degli  altri  elementi contenuti nel documento dell'IMO MSC/Circular 710 e MEPC/Circular 307 sul modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore  di organismi che operano per conto dell'amministrazione;     b)  la  previsione   secondo   cui   l'amministrazione,   qualora condannata  da  un  organo  giurisdizionale  a  risarcire  un   danno derivante da dolo o colpa imputabile ai  servizi  dell'organismo,  ha diritto ad un indennizzo da parte dell'organismo stesso nella  misura pari ai danni ad esso imputabili;     c)  le  disposizioni  per  il  controllo   periodico   da   parte dell'amministrazione  o  da   un   ente   imparziale   designato   da quest'ultima   sull'attivita'   che   l'organismo   riconosciuto   ed autorizzato svolge per suo conto, ai sensi dell'art. 5;     d)  le  disposizioni  relative  alla  possibilita'  di  ispezioni dettagliate a campione delle navi e per la comunicazione obbligatoria all'autorita' competente relativa all'elenco delle navi  di  bandiera italiana a cui e' stato rilasciato un  certificato  di  idoneita'  al riciclaggio secondo le disposizioni della lettera a), comma  1,  art. 21 del regolamento.     |  
|   |                                 Art. 14             Audit all'organismo riconosciuto-autorizzato 
   1.  L'organismo   riconosciuto-autorizzato   e'   sottoposto,   con periodicita' massima quinquennale, a  specifico  audit  in  relazione all'applicazione del presente decreto, secondo le modalita' contenute nella ISO 19011 «Linee guida per gli audit di sistemi di gestione».   2. Gli audit di cui sopra sono eseguiti  da  un  team  di  auditors designato  dall'amministrazione  che,  al   termine   dell'attivita', rilascia un rapporto in cui sono riportate eventuali osservazioni e/o non-conformita'.     |  
|   |                                 Art. 15                           Entrata in vigore 
   1.  Il  presente  decreto,  unitamente  ai  suoi  allegati  che  ne costituiscono  parte  integrante,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed  entra  in  vigore  il  giorno successivo a quello di pubblicazione. 
     Roma, 27 maggio 2019 
                                     Il Comandante generale: Pettorino     |  
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