| Gazzetta n. 132 del 7 giugno 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |  
| DECRETO 1 marzo 2019, n. 46 |  
| Regolamento relativo  agli  interventi  di  bonifica,  di  ripristino ambientale  e  di  messa  in  sicurezza,  d'emergenza,  operativa   e permanente,  delle  aree  destinate  alla   produzione   agricola   e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  |  
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                       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE               E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
                            di concerto con 
                              IL MINISTRO                       DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
                       IL MINISTRO DELLA SALUTE 
                                   e 
                 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE                  ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
   Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;   Visto l'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del  quale  «il  regolamento  relativo  agli  interventi  di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento e' adottato con decreto del Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con  i  Ministri delle attivita' produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali»;   Visto la legge 11 novembre 2011, n. 180;   Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n.  136,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6,  e  in  particolare l'articolo 2, comma 4-ter;   Sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative nella riunione svoltasi il 4 febbraio  2016  presso  il  Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 2, comma  4-ter,  del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136;   Acquisito il concerto del Ministro dello  sviluppo  economico  reso con nota del 22 febbraio 2016;   Acquisito il concerto del Ministro della salute reso con nota del 4 febbraio 2016;   Acquisito  il  concerto  del  Ministro  delle  politiche   agricole alimentari e forestali reso con nota del 26 novembre 2015;   Acquisito il parere favorevole della Conferenza  unificata  di  cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  reso nella riunione del 17 dicembre 2015;   Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 marzo 2016  e del 28 settembre 2016;   Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri, effettuata con nota del 29 novembre 2016, ai  sensi  della  legge  23 agosto 1988, n. 400; 
                                Adotta                       il seguente regolamento: 
                                Art. 1 
              Oggetto, finalita' e campo di applicazione 
   1. Il presente regolamento disciplina, in  conformita'  alla  parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al principio comunitario «chi inquina paga», gli interventi di messa  in sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale delle  aree  destinate alla produzione agricola e  all'allevamento  oggetto  di  eventi  che possono averne cagionato, anche potenzialmente, la contaminazione.   2. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio  e  del  mare,  al  Ministero  delle  politiche agricole alimentari, forestali e  del  turismo,  al  Ministero  della salute e al Ministero dello sviluppo  economico  le  informazioni  in merito al numero  e  all'ubicazione  delle  aree  utilizzate  per  le produzioni  agroalimentari  alle  quali  sono  state   applicate   le procedure di cui al presente regolamento e gli interventi adottati.   3. Restano ferme le disposizioni  vigenti  sulla  protezione  delle acque sotterranee e superficiali dall'inquinamento da fonti  puntuali e da fonti diffuse.  
                                     N O T E 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
               - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre          1988, n. 214, S.O.:               «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).               3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.               (Omissis).».               - Si riporta il testo  dell'articolo  241  del  decreto          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia          ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  14  aprile          2006, n. 88 - S.O. n. 96:               «Art.  241  (Regolamento  aree  agricole).  -   1.   Il          regolamento   relativo   agli   interventi   di   bonifica,          ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza,          operativa  e  permanente,   delle   aree   destinate   alla          produzione  agricola  e  all'allevamento  e'  adottato  con          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del          territorio e del mare di  concerto  con  i  Ministri  delle          attivita'  produttive,  della  salute  e  delle   politiche          agricole e forestali.».               - La legge 11 novembre  2011,  n.  180  (Norme  per  la          tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese)  e'          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14  novembre  2011,  n.          265.               - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 4-ter  del          decreto-legge  10  dicembre  2013,  n.  136   (Disposizioni          urgenti  dirette  a  fronteggiare  emergenze  ambientali  e          industriali  ed  a  favorire   lo   sviluppo   delle   aree          interessate),  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   10          dicembre 2013, n. 289, convertito, con modificazioni, dalla          legge 6 febbraio 2014, n. 6:               «Art. 2 (Azioni e interventi di monitoraggio, anche  di          tipo sanitario, nei territori della regione Campania e  nei          comuni di Taranto e Statte). - (Omissis).               4-ter. Anche ai  fini  degli  opportuni  interventi  di          bonifica dei terreni inquinati, entro novanta giorni  dalla          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del          presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della  tutela          del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello          sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole          alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata  di          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,          n. 281, e successive modificazioni, adotta  il  regolamento          relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale          e  di  messa  in  sicurezza,   d'emergenza,   operativa   e          permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e          all'allevamento,  di  cui  all'articolo  241  del   decreto          legislativo 3 aprile 2006, n. 152.               (Omissis).».               - Si riporta il  testo  dell'articolo  8,  del  decreto          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'          ed autonomie locali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30          agosto 1997, n. 202:               «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza          Stato-regioni.               2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.               3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.               4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal          Ministro dell'interno.». 
           Note all'art. 1: 
               - Il Titolo V, della Parte Quarta  del  citato  decreto          legislativo n.  152  del  2006,  reca:  «Bonifica  di  siti          contaminati».   |  
|   |                                                             Allegato 1 
                                Art. 3.               Criteri generali per la caratterizzazione                          delle aree agricole   1. Premessa. 
     La caratterizzazione, finalizzata  alla  conoscenza  dei  livelli degli inquinanti presenti nelle aree agricole da indagare e' eseguita secondo i criteri riportati nel presente allegato ed  e'  indirizzata all'acquisizione di una conoscenza  dettagliata  della  distribuzione spaziale   degli   inquinanti   e   della   distribuzione    spaziale tridimensionale dei suoli e dei loro volumi.     Il campionamento e' effettuato secondo due diverse modalita':       (a) campionamento di aree non omogenee o di cui non si  conosce l'omogeneita';       (b) campionamento di aree omogenee.     Si intende per area omogenea la porzione di superficie che mostra le seguenti caratteristiche:       omogeneita' di caratteri pedologici;       medesimo tipo di  avvicendamento  colturale,  indipendentemente dalla coltura in atto o prevista;       uniformita'   delle   pratiche   agronomiche   (di    rilevanza particolare) adottate o pregresse.     Nel caso del campionamento di tipo  (a)  i  protocolli  prevedono l'effettuazione  di  un  campionamento  «ragionato»  sulla  base   di indagini  indirette,  effettuate   con   metodologie   geofisiche   e pedologiche. Le indagini indirette  consentono  di  individuare  aree omogenee all'interno delle quali sono effettuati prelievi di  terreno alle distanze ed alla profondita' definite in base alle stesse misure indirette.   2. Campionamento di suolo di aree  non  omogenee  o  di  cui  non  si conosca l'omogeneita' (secondo metodi ufficiali di analisi fisica del suolo, SISS 1997). 
     Si applica nel caso in cui l'area oggetto di indagine - a  priori -  non  possa  essere  considerata  omogenea -  o  non   si   conosca l'omogeneita' - del contenuto degli inquinanti o della loro tipologia o ancora della tipologia di suolo.     In  questi  casi,  il  campionamento  della  matrice   suolo   e' effettuato, in coerenza con i metodi ufficiali di analisi fisica  del suolo (SISS 1997 - Ministero delle politiche agricole e forestali) ed utilizzando le nuove e diverse  procedure  di  analisi  speditive  di campo oggi disponibili  quali  indagini  geofisiche  (es.:  induzione elettromagnetica,  resistivita'   elettrica,   magnetometria).   Tali tecniche devono mirare ad una  conoscenza  spaziale  dettagliata  dei suoli e degli inquinanti seguendo un criterio di  sostenibilita'  dei costi.     In particolare possono essere previsti rilievi geofisici di campo (es.:  misure  di  induzione  elettromagnetica  o   di   resistivita' elettrica associati a misure GPS) e  conseguente  mappatura  di  aree omogenee. Tali rilievi -  calibrati  per  indagare  circa  1,5  m  di profondita'   -   consentono   di    evidenziare    il    grado    di omogeneita'/eterogeneita'  del  sito  in  base  all'entita'  ed  alla variabilita' spaziale delle anomalie geofisiche. Tali  anomalie  sono ascrivibili sia a cause naturali (es.: variazione dei  suoli)  che  a cause antropiche (es.: presenza di materiali alloctoni).  Apertura, descrizione ed analisi standard  di  un  profilo  di  suolo all'interno di ogni area omogenea:     I campionamenti dei profili  sono  effettuati  sulla  base  degli orizzonti pedologici naturali ed antropici e  sono  di  2  tipi:  (i) sciolti per le analisi chimiche ed (ii) indisturbati per  le  analisi fisiche.     Sui campioni cosi' prelevati sono effettuate  alcune  analisi  di laboratorio. Tali analisi non sono orientate alla sola individuazione dei contaminanti ma anche al loro  destino  in  considerazione  delle proprieta' chimiche e fisiche dei suoli. Esse rappresentano,  quindi, la base conoscitiva per pianificare una corretta gestione del sito.     Analisi per determinare le principali  proprieta'  chimiche:  (i) capacita' di scambio cationico (ii) basi di  scambio  (iii)  Carbonio Organico (iv) conduttanza elettrica,(v) pH, (vi) KCl,  (vii)  Na.  In aggiunta, nelle aree  con  suoli  vulcanici:  Al  e  Fe  estratti  in ossalato d'ammonio acido ed in pirofosfato di sodio.     Analisi per determinare le  principali  proprieta'  fisiche:  (i) curva granulometrica, (ii) densita'  apparente  ed  idrologiche:  (i) curva di ritenzione idrica e (ii) curva di  conducibilita'  idraulica dei suoli e  tecnosuoli.  In  aggiunta -  ove  necessario  -  analisi micromorfologiche (e/o mineralogiche) su una  selezione  di  campioni altamente rappresentativi al  fine  di  individuare  l'entita'  e  la tipologia del materiale alloctono e del suo grado di interazione  con il suolo.   3. Campionamento di suolo di aree da considerarsi  omogenee  (secondo decreto ministeriale 13 settembre 1999). 
     Tale campionamento si applica nel caso in cui l'area  oggetto  di indagine risulti omogenea dal punto di vista del  contenuto  e  della tipologia degli inquinanti nonche' della  tipologia  di  suolo  sulla base delle indagini indirette. Questo campionamento consiste  in  una serie di prelevamenti elementari in una zona  presunta  omogenea,  ad una profondita' predeterminata.     In  questi  casi,  il  campionamento  della  matrice   suolo   e' effettuato, come definito nel decreto del  Ministro  delle  politiche agricole   e   forestali   del   13   settembre   1999,   riguardante l'approvazione dei metodi ufficiali di  analisi  chimica  del  suolo. Tale  decreto  prevede  che  vengano  costituiti  campioni  compositi prelevando  punti  incrementali  calcolati  rispetto  alla  grandezza dell'area da investigare. Per cui, in presenza  di  terreni  agricoli pedologicamente omogenei, la rappresentativita' della  matrice  suolo e'   garantita,   all'interno   dell'appezzamento   di   terreno   da investigare, dal prelievo di campioni elementari (profondita' 0-30  o 0-50 cm p.c. per le colture erbacee e 0-80 cm per le colture arboree) che sono miscelati fino ad ottenere un campione omogeneo formante  il campione globale.     Secondo quanto riportato nel Regolamento. (CE) n. 333/2007  della Commissione del 28 marzo 2007 relativo ai metodi di  campionamento  e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di  piombo,  cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD  e  benzo(a)pirene  nei  prodotti alimentari, si definisce «campione  elementare»  un  quantitativo  di materiale prelevato in un unico punto.  I  campioni  elementari  sono prelevati,  per  quanto  possibile,   in   vari   punti   distribuiti nell'insieme dell'area e sono, preferibilmente, georeferenziati.     Con  il  termine  «campione  globale»,  si  intende  un  campione ottenuto riunendo, in maniera omogenea, tutti i  campioni  elementari prelevati.  I  campioni  globali   si   considerano   rappresentativi dell'area.   4. Indicazioni per il  campionamento  e  individuazione  della  Sigla Campione. 
     Considerando di effettuare campionamenti all'interno di  un'area, tracciando su di essa ipotetiche forme a X o  W  o  griglie  definite sulla base delle indagini indirette, sono prelevati, a seconda  della grandezza del terreno e  lungo  i  percorsi  designati,  da  5  a  15 campioni elementari per ettaro. Per superfici inferiori ad un  ettaro sono, comunque, prelevati 5 campioni elementari.     L'area di campionamento e' contrassegnata da un codice (A, B...X) e, qualora essa risulti molto estesa, e', eventualmente, suddivisa in subaree. Per qualsiasi tipologia di  matrice  in  studio,  il  codice assegnato all'area e' ripetuto e seguito  da  un  numero  sequenziale (A1, A2...An) che indica il punto di campionamento; cio' premesso, si procede come segue:       nell'area individuata per il campionamento di suolo relativo ai prodotti vegetali, a meno dei frutteti, in base all'estensione  della zona da investigare, si prelevano, lungo i percorsi definiti, da 5  a 15  punti  fino  a  profondita'   di   30-50   cm   (profondita'   di rimescolamento o rivoltamento), mediante uso della  vanga;  il  suolo campionato deve essere setacciato in campo mediante vaglio  a  maglia di 2 cm;       la quantita' di suolo campionato per ciascun punto deve essere, indicativamente, pari a 3-5 kg, una parte della quale  e'  utilizzata per formare il campione globale, mentre la restante e'  conservata  e sara' eventualmente utilizzata in seguito per effettuare  analisi  di controllo sul campione elementare; tale campione elementare  potrebbe essere codificato mediante la Sigla Campione costituita come segue:  lettera A(maiuscola), numero sequenziale, suolo (cioe' il nome  della matrice stessa) =     A1_suolo, A2_suolo..., An-suolo       dai singoli punti di campionamento  verra'  costituito,  previa miscelazione e quartatura delle singole aliquote, il campione globale individuato dalla sigla:         Atot_suolo.     Nel campo NOTE della relativa scheda  di  campionamento  dovranno essere specificate tutte le SIGLE CAMPIONE dei  campioni  elementari, per esempio:       Atot_suolo       A1_suolo (con eventuale georeferenziazione)       A2_suolo       ... ...       An_suolo     N.B. All'interno di terreni con presenza di colture varie (alberi da frutta,  foraggio,  ortaggi,  ecc.)  si  individuano  i  punti  di campionamento nelle vicinanze delle colture stesse.   5. Procedura di campionamento di soil-gas. 
     Per il campionamento del soil-gas si puo' fare  riferimento  alle procedure stabilite dagli enti di controllo. In assenza di  procedure specifiche e' possibile fare riferimento ai protocolli approvati  per aree SIN.     |  
|   |                                                             Allegato 2 
                                Art. 3.  Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per i suoli delle  aree                              agricole 
     
  ===================================================================== |       |                                          |  CSC (mg kg-1  | |       |                                          | espressi come  | |       |                                          |      ss)       | +=======+==========================================+================+ |       |          Composti inorganici             |                | +-------+------------------------------------------+----------------+ |1      |Antimonio                                 |      10*       | +-------+------------------------------------------+----------------+ |2      |Arsenico                                  |      30*       | +-------+------------------------------------------+----------------+ |3      |Berillio                                  |       7*       | +-------+------------------------------------------+----------------+ |4      |Cadmio                                    |       5*       | +-------+------------------------------------------+----------------+ |5      |Cobalto                                   |      30*       | +-------+------------------------------------------+----------------+ |6      |Cromo totale                              |      150*      | +-------+------------------------------------------+----------------+ |7      |Cromo VI                                  |       2*       | +-------+------------------------------------------+----------------+ |8      |Mercurio                                  |       1*       | +-------+------------------------------------------+----------------+ |9      |Nichel                                    |      120*      | +-------+------------------------------------------+----------------+ |10     |Piombo                                    |      100*      | +-------+------------------------------------------+----------------+ |11     |Rame                                      |      200*      | +-------+------------------------------------------+----------------+ |12     |Selenio                                   |       3*       | +-------+------------------------------------------+----------------+ |13     |Tallio                                    |       1*       | +-------+------------------------------------------+----------------+ |14     |Vanadio                                   |      90*       | +-------+------------------------------------------+----------------+ |15     |Zinco                                     |      300*      | +-------+------------------------------------------+----------------+ |16     |Cianuri (liberi)                          |       1        | +-------+------------------------------------------+----------------+ |       |         Aromatici policiclici            |                | +-------+------------------------------------------+----------------+ |17     |Benzo(a)antracene                         |       1        | +-------+------------------------------------------+----------------+ |18     |Benzo(a)pirene                            |      0,1       | +-------+------------------------------------------+----------------+ |19     |Benzo(b)fluorantene                       |       1        | +-------+------------------------------------------+----------------+ |20     |Benzo(k)fluorantene                       |       1        | +-------+------------------------------------------+----------------+ |21     |Benzo(g,h,i)perilene                      |       5        | +-------+------------------------------------------+----------------+ |22     |Crisene                                   |       1        | +-------+------------------------------------------+----------------+ |23     |Dibenzo(a,h)antracene                     |      0,1       | +-------+------------------------------------------+----------------+ |24     |Indenopirene                              |       1        | +-------+------------------------------------------+----------------+ |       |            Fitofarmaci                   |                | +-------+------------------------------------------+----------------+ |25     |Alaclor                                   |      0,01      | +-------+------------------------------------------+----------------+ |26     |Aldrin                                    |      0,01      | +-------+------------------------------------------+----------------+ |27     |Atrazina                                  |      0,01      | +-------+------------------------------------------+----------------+ |28     |alfa-esacloroesano                        |      0,01      | +-------+------------------------------------------+----------------+ |29     |beta-esacloroesano                        |      0,01      | +-------+------------------------------------------+----------------+ |30     |gamma-esacloroesano (lindano)             |      0,01      | +-------+------------------------------------------+----------------+ |31     |Clordano                                  |      0,01      | +-------+------------------------------------------+----------------+ |32     |DDD                                       |      0,01      | +-------+------------------------------------------+----------------+ |33     |DDT                                       |      0,01      | +-------+------------------------------------------+----------------+ |34     |DDE                                       |      0,01      | +-------+------------------------------------------+----------------+ |35     |Dieldrin                                  |      0,01      | +-------+------------------------------------------+----------------+ |36     |Endrin                                    |      0,01      | +-------+------------------------------------------+----------------+ |       |          Diossine e furani               |                | +-------+------------------------------------------+----------------+ |       |Sommatoria PCDD, PCDF + PCB Dioxin-Like   |   6 ng/kg SS   | |37     |(PCB-DL) **(conversione T.E,)             |    WHO-TEQ     | +-------+------------------------------------------+----------------+ |38     |PCB non DL ***                            |      0,02      | +-------+------------------------------------------+----------------+ |       |              Idrocarburi                 |                | +-------+------------------------------------------+----------------+ |39     |Idrocarburi C10-C40 (1)                   |       50       | +-------+------------------------------------------+----------------+ |       |             Altre sostanze               |                | +-------+------------------------------------------+----------------+ |40     |Amianto (2)                               |      100       | +-------+------------------------------------------+----------------+ |41     |Di-2-Etilesilftalato                      |       10       | +-------+------------------------------------------+----------------+ |       |Sommatoria Composti Organostannici (TBT,  |                | |42     |DBT, TPT e DOT)                           |       1        | +-------+------------------------------------------+----------------+
      
               +---------------------------------------+              |* Valore da utilizzare solo in assenza |              |di Valori di Fondo Geochimico (VFG)    |              |validati da ARPA/APPA                  |              +---------------------------------------+              |** sommatoria PCDD/PCDF e dei congeneri|              |PCB Dioxin-Like numeri 77, 81, 105,    |              |114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169,|              |189. Per il WHO-TEQ, si fa riferimento |              |alla scala di tossicita' WHO del 2005, |              |utilizzata per calcolare i livelli di  |              |PCDD/PCDF e PCB Dioxin-Like negli      |              |alimenti e nei mangimi.                |              +---------------------------------------+              |*** congeneri non Dioxin-Like: 28, 52, |              |95, 99, 101, 110, 128, 146, 149, 151,  |              |153, 170, 177, 180, 183, 187.          |              +---------------------------------------+              |(1) Da determinare con metodica        |              |ISPRA-ISS-CNR-ARPA. Gli idrocarburi    |              |C<10 andranno ricercati direttamente   |              |con tecnica «Soil gas survey»,         |              |unicamente per valutare la loro        |              |presenza/assenza ai fini di acquisire  |              |elementi conoscitivi utili agli        |              |interventi di messa in sicurezza e     |              |bonifica.                              |              +---------------------------------------+              |(2) Corrispondente al limite di        |              |rilevabilita' della tecnica analitica  |              |diffrattometrica a raggi X oppure      |              |I.R. - trasformata di Fourier. In ogni |              |caso dovra' utilizzarsi la metodologia |              |ufficialmente riconosciuta per tutto il|              |territorio nazionale che consenta di   |              |rilevare valori di concentrazione      |              |inferiori.                             |              +---------------------------------------+     |  
|   |                                                             Allegato 3 
                                Art. 2.            Criteri generali per la valutazione di rischio   Premessa. 
     Il presente allegato definisce le procedure  di  Valutazione  del rischio (VdR) sanitario, connesse alla potenziale  contaminazione  di aree destinate alla produzione  di  colture  agrarie,  al  pascolo  e all'allevamento, secondo quanto definito dall'art. 1, comma 2,  punto c) al presente regolamento.     Al superamento  delle  Concentrazioni  soglia  di  contaminazione (CSC), deve essere condotta un Analisi di rischio (AdR) in  modalita' diretta considerando, come bersaglio, il fruitore del sito secondo le modalita' previste dalla procedura di cui all'allegato 1 del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo  le  indicazioni  tecniche riportate  nei  manuali   ISPRA-ARPA-ISS-INAIL   e   nei   successivi aggiornamenti.     Contestualmente vengono eseguite ulteriori indagini analitiche al fine di approfondire la  caratterizzazione  dell'area  (es.  test  di bioaccessibilita'   e/o    biodisponibilita'),    e/o    pianificando monitoraggi  su  matrici  diverse  (es.  prodotti  ortofrutticoli   e zootecnici).     Qualora  da  queste  ultime  risultanze  analitiche  emerga   una potenziale  contaminazione,  viene  effettuata  una  Valutazione  del rischio sanitario (VdR) per verificare che  le  concentrazioni  delle sostanze riscontrate nel suolo siano  compatibili  con  l'ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento  su  di esso praticato,  secondo  quanto  di  seguito  indicato;  qualora  si accerti una situazione di rischio, si procede  con  i  criteri  e  le modalita' di intervento per la messa in sicurezza  e  bonifica  delle aree destinate alla produzione agricola e  all'allevamento  (allegato 4).     Successivamente all'esecuzione di  tali  interventi,  si  procede all'effettuazione di una nuova VdR a fine di verificarne l'efficacia.     Qualora  l'area  a  destinazione  agricola  sia  utilizzata   per finalita' diverse dalla produzione agroalimentare e dall'allevamento, consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, l'analisi di  rischio dovra' tenere conto del  diverso  scenario  di  esposizione  (ad  es: residenziale, ricreativo, industriale, ecc). In tale  evenienza,  per l'identificazione dei necessari interventi di prevenzione,  messa  in sicurezza e bonifica dovra' essere utilizzata la procedura di Analisi di rischio (AdR) di cui all'Allegato 1 alla parte IV, titolo  V,  del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  secondo  le  indicazioni tecniche riportate nei manuali ISPRA-ARPA-ISS-INAIL e nei  successivi aggiornamenti. Per la elaborazione di detta analisi di rischio dovra' essere valutata, di concerto con ARPA,  la  necessita'  di  acquisire ulteriori parametri chimico-fisici,  geologici  e  idrogeologici  che consentano di definire il modello concettuale  di  riferimento  e  il rischio sanitario-ambientale.   1. Approfondimento della caratterizzazione dell'area. 
     Qualora,  nella  fase  di  caratterizzazione  dell'area,  non  si riscontrino, nel terreno, superamenti delle Concentrazioni soglia  di contaminazione  (CSC),  non  si  rende  necessario  alcun   tipo   di intervento, ne'  alcun  approfondimento  di  caratterizzazione  delle matrici ambientali.     Di contro, qualora venga  accertato  il  superamento  delle  CSC, anche per un solo parametro, devono essere attuate  delle  misure  di prevenzione e di salvaguardia dell'area interessata,  secondo  quanto segue:       deve essere evitato l'incremento del livello di  contaminazione del suolo, verificato mediante opportuni controlli analitici;       si effettuano ulteriori accertamenti analitici sul  suolo  (es. test di bioaccessibilita' e/o biodisponibilita', test  di  estrazione con chelanti ecc);       si effettua il monitoraggio dell'acqua irrigua;       si effettua il monitoraggio di prodotti  vegetali  e  di  altri prodotti agro-alimentari, quali carni, latte  e  formaggi,  al  fine, anche, di seguire l'andamento temporale delle concentrazioni in  essi rilevate.     Sulla base  delle  risultanze  analitiche  relative  ai  prodotti ortofrutticoli,  si  esegue  una  specifica  valutazione  di  rischio connesso al consumo degli stessi.   2. Stima del rischio sanitario per le aree agricole. 
     L'elaborazione  di  una  valutazione  di  rischio  connessa  alla contaminazione di un sito viene effettuata previa  ricostruzione  del modello concettuale; esso  consiste  in  una  rappresentazione  degli elementi (sorgente, trasporto, bersaglio) che identificano il sistema di interesse,  nonche'  delle  relazioni  che  intercorrono  tra  gli elementi stessi. Prioritariamente devono essere  acquisite,  ai  fini della caratterizzazione del  sito,  tutte  le  informazioni  relative all'eventuale  presenza,  sia  attuale  che  pregressa,  di  impianti industriali o di gestione di rifiuti, ed effettuate tutte le indagini necessarie a inquadrare il  sito  dal  punto  di  vista  geologico  e idrogeologico verificando l'eventuale presenza di contaminazione  nei diversi  comparti  ambientali.  Per   le   finalita'   del   presente regolamento, il bersaglio e' rappresentato da recettori umani, ed  il trasporto  e'   identificabile   principalmente   con   l'esposizione indiretta per assunzione alimentare, tramite il consumo  di  prodotti agroalimentari provenienti dalle aree oggetto di indagine.     Nella fase di definizione  del  modello  concettuale  ambientale, vengono individuati gli «inquinanti indice», cioe' le sostanze che, a causa  delle  entita'  delle  concentrazioni  riscontrate  nell'area, risultano maggiormente rappresentativi della contaminazione dell'area stessa. Ulteriore rilevanza  agli  inquinanti  indice  e'  attribuita dalle loro caratteristiche chimico-fisiche, nonche' tossicologiche.     Nella procedura di valutazione e' di  prioritaria  importanza  la disponibilita'  di   dati   analitici   affidabili   ed   in   numero statisticamente  significativo,  derivanti   da   idonei   piani   di monitoraggio sulle colture dell'area. E'  evidente  che  quanto  piu' ampio e' il numero di campioni disponibili e quanto piu' varia e'  la tipologia di colture  campionate,  tanto  piu'  i  risultati  che  ne derivano sono accurati e significativi per descrivere  la  situazione di inquinamento dell'area in esame.     E' necessaria  una  preventiva  disamina  critica  dei  dati  per valutarne affidabilita' e comparabilita'; inoltre essi devono  essere armonizzati ai fini dell'espressione del risultato finale.     La  valutazione   di   rischio   sanitario   che   deriva   dalla caratterizzazione alimentare prevede un approccio diversificato a tre fasi da eseguire, in via sequenziale benche' alternativa, in funzione dei parametri tossicologici disponibili.   2a. Fase1: Confronto con i limiti di riferimento vigenti.     Qualora  siano  previsti  limiti  normativi,  per   gli   analiti riscontrati, nelle derrate alimentari (es. Cd e Pb),  la  valutazione di rischio viene effettuata mediante confronto con i valori limite di concentrazione  previsti  dalla  medesima  normativa.  In   caso   di accertamento di superamenti rispetto ai limiti previsti, si applicano le disposizioni previste dalle medesime norme.     Nel caso in cui non siano previste disposizioni normative per gli analiti rilevati, la Valutazione  di  rischio  sanitario  prevede  la stima dell'esposizione mediante la dieta (Fase 2 o Fase 3).   2b. Fase2: Valutazione di rischio  mediante  ADI,  TDI,  TWI  ecc.  - Approccio UE.     L'applicazione della Fase 2 (nonche'  della  Fase  3)  della  VdR sanitario prevede la stima dell'esposizione mediante  il  consumo  di prodotti alimentari  provenienti  dall'area  oggetto  di  studio.  Si rendono necessari, quindi, informazioni inerenti ai dati  di  consumo alimentare. A livello  nazionale  sono  disponibili  studi  periodici effettuati dall'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti  e  la nutrizione (ex INRAN), che presentano i risultati anche suddivisi per sesso, per provenienza geografica o  per  fasce  d'eta',  permettendo l'effettuazione di una distinta valutazione di rischioper i  bambini. Qualora  siano  disponibili  dati  di  consumo  forniti  con  diversi raggruppamenti degli alimenti in «voci alimentari»,  si  puo'  optare per l'uso del dato di matrici aggregate o  disaggregate  (es.  frutta fresca oppure mele/pere). La scelta dell'uno o l'altro raggruppamento dipende dalle esigenze valutative sito specifiche.     E' d'uopo sottolineare che i dati dell'ex INRAN afferiscono anche al database europeo dei consumi alimentari della European Food Safety Authority (EFSA).     Dal punto di vista tossicologico, le  informazioni  e  gli  studi esistenti  a  livello  internazionale  hanno  condotto,  per  diversi contaminanti, alla definizione, da parte di organismi  internazionali (es. OMS, EFSA, SCF ecc.) di parametri di riferimento  tossicologici, espressi come dosi tollerabili su base giornaliera o settimanale (es. Acceptable Daily Intake ADI, Tolerable Daily  Intake  TDI,  Tolerable Weekly Intake TWI); talora, alla luce  delle  conoscenze  al  momento disponibili, la definizione di tali parametri puo' essere considerata provvisoria (es. Provisional Tolerable Weekly Intake PTWI).     La  Fase  2  di  valutazione  di  rischio  prevede  il  confronto dell'intake di contaminante previsto, mediante il consumo alimentare, con  il  pertinente  parametro  tossicologico,  secondo  le  seguenti formule di calcolo relative, rispettivamente, ad una dose tollerabile definita su base giornaliera (I) e  ad  una  dose  definita  su  base settimanale (II):       (I) [Σi (C x IR)i x 100]/(TDI x BW)=HQ       (II) [Σi (C x IR)i x 7giorni x 100]/(TWI x BW)=HQ     dove C e' il  valore  rappresentativo  di  concentrazione  di  un contaminante, ottenuto  mediante  opportuna  elaborazione  statistica (media, mediana, upper confidence limit,  ecc.),  in  ciascuna  «voce alimentare»; e' espresso in μg/g;     IR e' l'Intake Rate (tasso di consumo alimentare pro  capite)  di ciascuna  «voce  alimentare»  considerata  opportunamente  in   forma aggregata  o  disaggregata.  Il  valore  ad  esso   attribuibile   e' reperibile dai dati di consumo ed e' differenziato per fasce  d'eta'; e' espresso in g/giorno;     TDI e' il Tolerable Daily Intake espresso in μg/Kg peso  corporeo per giorno;     TWI  e'  il  Tolerable  Weekly  Intake  espresso  in  μg/Kg  peso corporeo;     BW e' il Body Weight  (peso  corporeo),  espresso  in  Kg;  nelle valutazioni internazionali viene ad esso attribuito, generalmente, un valore pari a 60;     HQ e' l'Hazard  Quotient,  adimensionale,  espresso  come  valore percentuale     Affinche' il rischio sia accettabile, deve essere  verificata  la relazione:       (III) HQ ≤ A     dove A e' la percentuale di intake del  contaminante  considerata accettabile rispetto al TDI (o  al  TWI);  esso  rappresenta,  a  sua volta, il  valore  massimo  accettabile  (100%  dell'accettabilita'). Considerando vari gradi di cautela, possono  essere  proposti  valori diversi di A.   2c. Fase3: Valutazione di rischio mediante uso della Reference Dose e dello Slope Factor- approccio USEPA     Qualora  per  un  contaminante  non  siano  reperibili  parametri tossicologici di confronto quali ADI, TDI, TWI ecc., ovvero  in  caso di sostanze cancerogene, la valutazione di rischio sanitario in  aree agricole viene effettuata applicando  la  Fase  3.  Quest'ultima,  in analogia alla procedura standardizzata di Analisi di rischio prevista dalla normativa vigente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152), si avvale dell'approccio statunitense  dell'Environmental  Protection Agency (EPA) ed utilizza, come parametri tossicologici di  confronto, la Reference Dose (RfD) per la valutazione degli effetti tossici e lo Slope Factor (SF) per gli effetti cancerogeni.     Si ricorda che la RfD cronica indica la  dose  di  sostanza  alla quale si considera possa  essere  esposta  la  popolazione,  per  via orale, senza rischi  apprezzabili,  lungo  l'arco  dell'intera  vita, mentre lo SF rappresenta il potenziale cancerogeno di una sostanza.     La sanitario  mediante  l'applicazione  della  fase  3  si  rende necessaria in assenza di limiti normativi per  i  contaminanti  nelle matrici campionate, nonche' in assenza di  parametri  di  riferimento tossicologici quali ADI, TDI, TWI ecc.     In tali  casi,  per  i  contaminanti  caratterizzati  da  effetti tossici con soglia, si  effettua  esclusivamente  la  valutazione  di rischio  mediante  uso  della  RfD;  di  contro,   per   contaminanti caratterizzati da effetti  cancerogeni  con  meccanismo  genotossico, deve essere effettuata sia la valutazione mediante RfD, che  mediante l'uso dello SF.     L'esposizione viene stimata mediante il calcolo delle dosi  medie giornaliere assunte, rappresentate dalla Average Daily Dose (ADD) per sostanze caratterizzate  da  effetti  tossici  con  soglia,  e  dalla Lifetime Average Daily  Dose  (LADD)  per  sostanze  cancerogene  con meccanismo genotossico.     Le seguenti formule di calcolo permettono di stimare il valore di ADD (IV) e LADD (V):     (IV) ADD = [Σi (C x IR)i x EF x ED]/(BW x ATADD )     (V) LADD = [Σi (C x IR)i x EF x ED]/(BW x ATLADD )     dove ADD e' l'Average Daily Dose, espressa in [mg/Kg giorno];     LADD e' la  Lifetime  Average  Daily  Dose,  espressa  in  [mg/Kg giorno]     C  e'  il  valore  rappresentativo  di   concentrazione   di   un contaminante, ottenuto  mediante  opportuna  elaborazione  statistica (media, mediana, upper confidence limit,  ecc.),  in  ciascuna  «voce alimentare»; e' espresso in mg/g;     IR e' l'Intake Rate (tasso di consumo alimentare pro  capite)  di ciascuna  «voce  alimentare»  considerata  opportunamente  in   forma aggregata  o  disaggregata.  Il  valore  ad  esso   attribuibile   e' reperibile dai dati di consumo ed e' differenziato per fasce  d'eta'; e' espresso in g/giorno;     EF e' la Exposure Frequency (frequenza d'esposizione), indica  il numero di giorni in un anno in cui una persona viene a  contatto  con il contaminante; a tale parametro possono essere, quindi,  attribuiti valori differenti in funzione, per esempio, della stagionalita' degli alimenti considerati. E' espressa  in  giorni/anno;  considerando  il piu' alto grado di conservativita', EF puo' assumere un valore pari a 365, cio' nondimeno un valore pari a 350, che considera 15 giorni  di ferie e, quindi, di soggiorno lontano dall'area  contaminata,  appare sufficientemente cautelativo;     ED e' la Exposure Duration (durata  d'esposizione),  espressa  in anni; indica il numero effettivo di anni in  cui  la  popolazione  e' esposta all'ingestione di  alimenti  contaminati.  Nell'effettuazione della valutazione di rischio per i bambini,  si  attribuisce  a  tale parametro, in via conservativa, il valore massimo dell'arco  di  eta' considerato (es. per la fascia d'eta' 0-3 anni, ED e' pari a 3);     BW e' il Body Weight  (peso  corporeo),  espresso  in  Kg;  nelle valutazioni statunitensi viene ad esso attribuito, per la popolazione adulta, un valore pari a 70; per un piu' elevato grado di cautela, si puo' optare per una valore pari a  60.  Al  fine  di  effettuare  una distinta valutazione di rischio per i bambini, dai gia' citati  studi dell'INRAN sono reperibili valori medi di peso corporeo  per  diverse fasce d'eta';     AT e' l'Averaging  Time  (tempo  sul  quale  l'esposizione  viene mediata); e' espresso  in  giorni.  Il  valore  attribuibile  a  tale parametro differenzia il calcolo dell'ADD e della LADD:       ATADD e' pari alla durata effettiva  dell'esposizione;  essendo espresso in giorni, si ha ATADD = ED x 365       ATLADD e' pari all'arco dell'intera vita (AT = 70  x  365),  in quanto gli effetti cancerogeni possono manifestarsi anche al  cessare dell'esposizione stessa.     Successivamente si esegue la stima quantitativa del rischio.  Per le sostanze caratterizzate da effetti tossici con  soglia,  la  stima quantitativa viene  effettuata  mediante  calcolo  dell'Hazard  Index (HI), che costituisce il confronto  tra  la  dose  media  giornaliera assunta e la RfD, secondo la seguente formula di calcolo (VI):       (VI) HI = ADD/RfD     dove HI e' l'Hazard Index, adimensionale;     ADD e' l'Average Daily Dose, espressa in [mg/Kg giorno];     RfD e' la Reference Dose, specifica per via di esposizione orale, espressa in mg/Kg giorno;     Affinche' il rischio sia accettabile, deve essere  verificata  la relazione:       (VII) HI ≤ A     dove A indica l'Accettabilita' del rischio;     Per  le  sostanze  caratterizzate  da  effetti  cancerogeni   con meccanismo  genotossico,  la  stima  quantitativa  viene   effettuata integrando il valore stimato per la dose  media  giornaliera  assunta con lo SF, secondo la seguente formula di calcolo (VIII):       (VIII) R = LADD x SF     dove R e' il Rischio cancerogeno, definito come  la  probabilita' incrementale dell'insorgenza di casi di  tumore  in  una  popolazione esposta rispetto ad una popolazione non esposta, adimensionale;     LADD e' la Lifetime Average Daily Dose, espressa in mg/Kg giorno;     SF e' lo Slope Factor espresso in (mg/Kg giorno)-1 ;     Affinche' il rischio sia accettabile, deve essere  verificata  la relazione:       (IX) R ≤ A     dove A indica l'Accettabilita' del rischio.   3.  Ripetizione  della  procedura  di  valutazione  di  rischio  dopo eventuale bonifica. 
     Qualora venga accertata  la  presenza  di  un  rischio  sanitario connesso al consumo di  prodotti  alimentari,  secondo  la  procedura esposta nel paragrafo 2, si rendono necessari opportuni interventi. A seguito  di  tali  interventi,  eseguiti  secondo   quanto   definito nell'allegato 4 al presente regolamento, qualora l'area sia destinata ancora  a  produzioni  agroalimentari,  si  procede  ad   una   nuova esecuzione della VdR  sanitario,  a  fronte  delle  nuove  risultanze analitiche sui prodotti alimentari.  Qualora  all'esito  di  suddetta analisi vengano confermati rischi sanitari derivanti dal  consumo  di prodotti agroalimentari, il progetto degli interventi  dovra'  essere aggiornato in modo da tenere conto delle nuove valutazioni.     |  
|   |                                                             Allegato 4 
                                Art. 5.       Tipologie di intervento applicabili per le aree agricole    Premessa. 
     L'obiettivo di qualsiasi azione di messa in sicurezza e  bonifica di aree agricole e' quello di preservare la risorsa suolo in tutta la sua interezza, pertanto sara' fondamentale restringere gli interventi di rimozione, trasporto, scavo e lavaggio unicamente ai casi  in  cui altre strategie in situ ed a minore impatto risultino insufficienti.     E' essenziale, infatti, mantenere gli equilibri ecosistemici  che hanno portato alla formazione del  suolo,  per  poter  restituire  in tempi piu' o meno brevi il suolo stesso al tradizionale uso agricolo.     Gli interventi dovranno essere calibrati in  modo  sito-specifico in considerazione della tipologia di inquinamento intervenuto,  delle caratteristiche   pedo-climatiche,   delle   attivita'   agricole   e zootecniche coinvolte. Tali indicazioni, pertanto, saranno fornite  e circostanziate    solo    successivamente    alle     indagini     di caratterizzazione di dettaglio e alla valutazione di rischio.     Il  mantenimento  di  livelli  di  sicurezza  adeguati  per   gli operatori agricoli ed i consumatori di prodotti ortofrutticoli non e' necessariamente legato alla quantita' totale di una specie inquinante presente nel suolo. Nel caso dei metalli, la frazione  biodisponibile ha un ruolo chiave essendo soggetta  ai  meccanismi  di  assorbimento delle colture e di mobilizzazione nelle parti profonde  nel  suolo  e sottosuolo.     Obiettivo di questi interventi di bonifica sara' la riduzione del rischio per la salute e  la  verifica  che  le  concentrazioni  delle sostanze presenti  nel  suolo  siano  compatibili  con  l'ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento  su  di esso praticato.   1.  Tipologia  di  interventi  di  messa  in  sicurezza  e   bonifica applicabili per le aree agricole. 
     Sono preferibili tecniche che consentano di mettere in  sicurezza le  aree  potenzialmente  inquinate  evitando  che  le  stesse  siano utilizzate, impropriamente, per attivita' agricole o  pastorali,  che abbiano sbocchi sul mercato agroalimentare.  A  tale  scopo  sono  da preferire specie arboree poliennali, se necessario  in  consociazione con specie erbacee iperaccumulatrici, in quanto la  salvaguardia  del paesaggio e della vocazione agricola di una zona  restano  uno  degli obiettivi strategici nell'ambito della gestione e pianificazione  del territorio, cosi' come la  protezione  della  salute  dei  cittadini, evitando la  produzione  abusiva  di  prodotti  alimentari  su  suoli inquinati.     Ove possibile, pertanto, sara' data la preferenza  ad  interventi di bio-,  fito-risanamento  con  piante  poliennali,  che  presentano numerosi vantaggi rispetto ai trattamenti fisico-chimici:       messa  in  sicurezza  effettiva  (impedimento  fisico   all'uso improprio dei suoli inquinati);       economicita';       miglioramento del paesaggio;       miglioramento della fertilita' dei suoli;       impedimento   all'uso   non   agricolo   dei    suoli    (nuove edificazioni).   2.1 Fitorisanamento. 
     Il fitorisanamento comprende i seguenti processi:       1) fitodegradazione: azione delle piante e  dei  microorganismi rizosferici  sulla  degradazione/detossificazione   degli   inquinati organici presenti nel suolo;       2)  rizofiltrazione:  decontaminazione  di  una  fase   acquosa attraverso processi di adsorbimento ed assorbimento  da  parte  delle radici delle piante;       3)  fitostabilizzazione:  diminuzione  della  pericolosita'  di alcune sostanze riducendone la biodisponibilita';       4)  fitoestrazione:  rimozione  degli  inquinanti   dal   suolo attraverso l'accumulo nella biomassa delle piante.     Pertanto, in caso di inquinamento non localizzato e basso livello di   rischio,   una   strategia   di   riduzione    (rimozione    e/o immobilizzazione)   della   frazione   biodisponibile   dei   metalli sicuramente adeguata agli  obiettivi  della  messa  in  sicurezza  e' perseguibile, in tempi utili, per tornare alle  ordinarie  produzioni agricole.     La possibilita' di combinare le tecniche di fitostabilizzazione e fitoestrazione e' di sicuro interesse per aree rurali a livello medio basso di contaminazione da metalli potenzialmente tossici.     A tale scopo, e' particolarmente indicato l'utilizzo di piante  a rapido accrescimento quali pioppo  ed  eucalipto,  per  le  quali  la letteratura scientifica ha evidenziato,  da  tempo,  una  particolare affinita' con Cadmio  e  Piombo.  Il  loro  portamento  e  la  rapida colonizzazione  dello  spazio  e'  anche   funzionale   ad   impedire fisicamente  ogni  altro  tipo  di   attivita',   agricola   e   non, nell'appezzamento da mettere in sicurezza.     Nel caso in cui i livelli di contaminazione  riguardino  elementi come il Cromo, la cui affinita' con le colture arboree  summenzionate non  e'  risultata  soddisfacente,  sono  altamente  consigliate   le brassicacee  iperaccumulatrici  che,  per  le  loro   caratteristiche fisiologiche,  assorbono  questo  elemento  utilizzando   lo   stesso meccanismo attivo di trasporto dei solfati.     L'effetto di questa tecnica puo' essere incrementato  utilizzando degli ammendanti organici, il  cui  contenuto  di  chelanti  naturali migliora l'assimilazione dei metalli da parte  delle  colture.  Altro fattore che e' possibile modulare e' l'efficienza  radicale,  tramite l'inoculo  con  funghi  micorrizici  (es.  Trichoderma  spp)  che  ne accrescano la superficie assorbente.     In caso di contaminazione da inquinanti organici, la  tecnica  di fitodegradazione descritta al punto 1 puo' rappresentare la chiave di volta perche' consente di associare il mantenimento di  un  paesaggio rurale alla naturale degradazione dei composti  organici.  In  questo caso, l'utilizzo di specie arboree dotate  di  un  apparato  radicale adeguatamente fitto e profondo puo' essere coadiuvato da un prato  di lolium, il cui effetto dell'apparato radicale su IPA  ed  Idrocarburi e' stato comprovato da tempo.     La fertilizzazione con compost puo' produrre risultati  positivi, visto che le  biomasse  compostate  possono  fungere  da  inoculo  di microbi e possono  fornire  un  ulteriore  input  di  nutrienti  alla microflora gia' presente nel suolo.     La strategia  di  fitorisanamento  ideale  include,  dunque,  una arborea con sesto di impianto  2  x  1  associato  ad  un  prato  (di brassicacee, nel caso si voglia potenziare l'effetto fitoestrattivo e di  lolium,  nel  caso  di  un  effetto  rizodegradativo),  su  suoli fertilizzati con ammendante ed inoculati con funghi micorrizzici.   2.2 Biorisanamento. 
     Il biorisanamento e' una tecnologia  che  prevede  l'utilizzo  di microrganismi naturali  o  ricombinanti  per  abbattere  le  sostanze tossiche  presenti  nel  suolo,  in  particolare  composti  organici, attraverso processi che possono essere aerobici o anaerobici. Le  due principali tecniche di biorisanamento sono:       1)  Biostimulation:   potenziamento   del   metabolismo   della microflora  autoctona  attraverso  l'input  di  nutrienti   derivanti dall'essudazione   radicale   di   specie   vegetali   opportunamente selezionate  oppure   da   fertilizzazioni   organiche.   Di   facile applicazione e'  anche  l'innesco  di  processi  aerobici  attraverso lavorazioni  frequenti  capaci  di  arieggiare  il  suolo  e  fornire maggiori quantita' di ossigeno alla microflora.       2)  Bioaugmentation:  incremento  delle  cellule  batteriche  e fungine presenti nel suolo e selezionate per  le  loro  capacita'  di degradare  composti  organici,  riprodotte   in   dosi   massive   in bioreattori ed inoculate nel suolo da decontaminare  in  uno  o  piu' interventi. Il principale problema da affrontare, per questa tecnica, e' il mantenimento  di  un  adeguato  numero  di  cellule  microbiche degradatrici nel suolo legato alla  competizione  con  la  microflora gia' presente. Per superare con successo  questo  ostacolo,  si  puo' optare per la selezione di una  microflora  autoctona  gia'  adattata alle  condizioni  edafiche  e  chimico-fisiche  del  suolo,  estratta direttamente dai suoli che si intende decontaminare. Questo approccio e' sicuramente uno dei piu' completi, se si considera che  l'utilizzo di microflora autoctona  ha  il  vantaggio  di  creare  un  formulato biodegradatore che  include  sia  batteri  che  funghi  in  grado  di metabolizzare inquinanti a differente livello di recalcitranza in  un ampio spettro di condizioni ambientali,  tipiche  del  suolo  che  si intende risanare. La capacita' di mantenere un attivita'  costante  e non condizionata  dai  fattori  ambientali  e'  legata,  anche,  alla possibilita' da parte dei  microbi  di  aggregarsi  in  consorzi  che includono  microbi,  funghi,  lieviti  all'interno  di  una   matrice polimerica da loro prodotta in cui le condizioni  di  pH,  potenziale redox sono mantenute a  livelli  ottimali.  Tali  consorzi,  chiamati biofilm,  rappresentano  un   ulteriore   elemento   da   tenere   in considerazione qualora si voglia effettuare una  bioaugmentation  con specie autoctone.   2.3 Altre tecniche. 
     Le tecniche  menzionate  in  precedenza  hanno  il  vantaggio  di presentare un impatto molto basso dal punto  di  vista  ambientale  e paesaggistico,  associato  a  convenienti  costi   di   applicazione. Tuttavia ci sono casi in cui i livelli  di  inquinanti  presenti  nel suolo, siano essi organici o  inorganici,  sono  tali  da  richiedere approcci piu' incisivi.     In  tali  situazioni  sono  proponibili  unicamente   trattamenti chimico-fisici che garantiscano  alte  rese  di  rimozione,  ma  sono generalmente  molto  costosi  e   provocano   inoltre   la   modifica irreversibile delle proprieta' del suolo trattato. Pertanto  la  loro applicazione deve essere limitata agli effettivi volumi di suolo  che necessitano di questi trattamenti.     I trattamenti chimici consistono in  una  detossificazione  degli inquinanti attraverso reazioni di trasformazione in  sostanze  dotate di una minore tossicita' e/o mobilita', come:       a)   ossidazione:   attraverso   l'iniezione   nella    matrice contaminata di un forte  agente  ossidante  (perossido  di  idrogeno, permanganato  di  potassio),   che   ne   consentano   una   completa mineralizzazione;       b) riduzione: impiegata nel  caso  in  cui  le  specie  ridotta presenti una minore tossicita';       c) soil-flushing: estrazione delle specie  chimiche  inquinanti con liscivianti (solventi organici, tensioattivi etc.)  e  successiva separazione  di  percolato  da  avviare  ad  un  ulteriore  iter   di smaltimento o bonifica;       d)  fissazione:  utilizzo  di  agenti  chimici   chelanti   che consentono di  concentrare  i  metalli  in  porzioni  di  suolo  piu' contenute in vista di un trattamento ex situ.     I trattamenti fisici sono basati, essenzialmente,  sul  passaggio degli inquinanti nelle  differenti  fasi  del  suolo.  Si  tratta  in particolare di:       a) solidificazione: riduzione della permeabilita'  della  massa contaminata;       b)  trattamenti  termici:  si  basano  sull'incenerimento,   la gassificazione  o  la  pirolisi  che  comportano,  in  ogni  caso,  a differenti  condizioni  di  temperatura,  la  volatilizzazione  degli inquinati e la loro rapida ossidazione  con  formazione  di  composti inorganici (CO2, ossidi di azoto e zolfo, ecc).     A seguito dei  trattamenti  sopra  elencati,  si  procede  ad  un aggiornamento della caratterizzazione dell'area e  alla  ripetizione, ove necessario, della procedura di Valutazione di  rischio  (VdR)  di cui all'allegato 3 al presente regolamento.     Le aree che, a seguito della nuova VdR, risultino non compatibili con l'ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il  tipo  di allevamento  su  di  esso  praticato,  possono  essere  destinate  ad alberature con specie arboree caratterizzate da  buona  adattabilita' alle condizioni pedoclimatiche dell'area, profondita' degli  apparati radicali, alta capacita' di suzione  radicale,  come  pioppo  bianco, pioppo nero ed eucaliptus.     |  
|   |                                                             Allegato 5 
                                Art. 7.                 Adempimenti per cittadini ed imprese 
     Agli esclusivi fini di cui all'art. 7, comma  1  della  legge  11 novembre 2011, n. 180, gli oneri informativi  di  nuova  introduzione sono i seguenti:       a)  ai  sensi  dell'art.  3,   comma,   3,   la   presentazione dell'autocertificazione che i livelli di CSC non sono stati  superati anche per una sola sostanza, resa ai sensi e per  gli  effetti  degli articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n.  445,  corredata  della  necessaria  documentazione tecnica e comunicata agli enti di cui al comma  1,  che  conclude  il procedimento;       b) ai sensi dell'art. 4, comma 3 la presentazione all'Autorita' competente della relazione di valutazione del rischio e  dell'istanza conclusione procedimento in caso in cui le concentrazioni riscontrate risultino  compatibili  con  l'ordinamento  colturale   effettivo   e potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato;       c) ai sensi dell'art.  5,  comma  1,  la  presentazione,  della relazione di valutazione di rischio e del progetto  degli  interventi da  attuare  se  all'esito   della   valutazione   del   rischio   le concentrazioni  riscontrate  nel   suolo   sono   incompatibili   con l'ordinamento colturale effettivo e  potenziale  o  con  il  tipo  di allevamento su di esso praticato.     Con riferimento alla disciplina generale di cui all'art. 242  del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  gli  oneri  informativi eliminati sono i seguenti:       a) ai sensi dell'art. 242, comma 3, del decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152, la presentazione del piano di  caratterizzazione all'autorita' competente;       b) ai sensi dell'art. 242, comma 4, del decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152, la presentazione  dei  risultati  del  piano  di caratterizzazione all'autorita' competente;       c) ai sensi dell'art. 242, comma 4, del decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152, la presentazione dei risultati  della  procedura di analisi di rischio sito  specifica  per  la  determinazione  delle concentrazioni soglia di rischio;       d) ai sensi dell'art. 242, comma 5, del decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152, la presentazione del piano di  monitoraggio  per la verifica della stabilizzazione  della  situazione  riscontrata  in ordine alle concentrazioni soglia di rischio;       e) ai sensi dell'art. 242, comma 6, del decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152, la comunicazione all'autorita' competente  della relazione tecnica riassuntiva degli esiti  del  monitoraggio  per  la verifica della stabilizzazione della situazione riscontrata in ordine alla concentrazione soglia di rischio.     |  
|   |                                 Art. 2 
                              Definizioni 
   1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si  applicano le definizioni di cui all'articolo  240  del  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152, nonche' le seguenti:     a) area  agricola:  la  porzione  di  territorio  destinata  alle produzioni agroalimentari;     b) produzioni agroalimentari: le attivita'  di  coltura  agraria, pascolo e allevamento per la  produzione  di  alimenti  destinati  al consumo umano o all'alimentazione di  animali  destinati  al  consumo umano;     c) valutazione di rischio: valutazione complessiva degli elementi di   potenziale   rischio   ambientale    e    sanitario    associato all'esposizione indiretta per assunzione alimentare, condotta secondo i criteri di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente regolamento;     d) valore di fondo geochimico: distribuzione di una sostanza  nel suolo derivante  dai  processi  naturali,  con  eventuale  componente antropica non rilevabile o non apprezzabile.  
           Note all'art. 2: 
               - Si riporta il  testo  dell'articolo  240  del  citato          decreto legislativo n. 152 del 2006:               «Art. 240 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'applicazione          del presente titolo, si definiscono:                 a)   sito:   l'area   o   porzione   di   territorio,          geograficamente  definita  e  determinata,   intesa   nelle          diverse matrici ambientali (suolo,  materiali  di  riporto,          sottosuolo  ed  acque  sotterranee)  e  comprensiva   delle          eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;                 b) concentrazioni soglia di contaminazione  (CSC):  i          livelli di  contaminazione  delle  matrici  ambientali  che          costituiscono valori al di sopra dei quali e' necessaria la          caratterizzazione del sito  e  l'analisi  di  rischio  sito          specifica, come  individuati  nell'Allegato  5  alla  parte          quarta del presente  decreto.  Nel  caso  in  cui  il  sito          potenzialmente   contaminato   sia   ubicato   in   un'area          interessata da fenomeni antropici o  naturali  che  abbiano          determinato il superamento di  una  o  piu'  concentrazioni          soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al          valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;                 c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i  livelli          di contaminazione delle matrici ambientali, da  determinare          caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi          di rischio sito specifica  secondo  i  principi  illustrati          nell'Allegato 1 alla parte quarta del  presente  decreto  e          sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il          cui  superamento  richiede  la  messa  in  sicurezza  e  la          bonifica.  I  livelli  di  concentrazione  cosi'   definiti          costituiscono i livelli di accettabilita' per il sito;                 d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale          uno  o  piu'  valori  di  concentrazione   delle   sostanze          inquinanti  rilevati  nelle  matrici  ambientali  risultino          superiori   ai   valori   di   concentrazione   soglia   di          contaminazione (CSC), in attesa di espletare le  operazioni          di caratterizzazione e di analisi di  rischio  sanitario  e          ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare          lo  stato  o  meno  di  contaminazione  sulla  base   delle          concentrazioni soglia di rischio (CSR);                 e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle          concentrazioni soglia di  rischio  (CSR),  determinati  con          l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui          all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla          base  dei  risultati  del   piano   di   caratterizzazione,          risultano superati;                 f)  sito  non  contaminato:  un  sito  nel  quale  la          contaminazione rilevata nelle  matrici  ambientali  risulti          inferiore   ai   valori   di   concentrazione   soglia   di          contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque          inferiore ai valori di  concentrazione  soglia  di  rischio          (CSR)  determinate  a  seguito  dell'analisi   di   rischio          sanitario e ambientale sito specifica;                 g) sito con attivita' in esercizio: un sito nel quale          risultano in esercizio attivita' produttive sia industriali          che commerciali nonche'  le  aree  pertinenziali  e  quelle          adibite ad attivita' accessorie economiche, ivi comprese le          attivita' di mantenimento e tutela del patrimonio  ai  fini          della successiva ripresa delle attivita';                 h) sito dismesso: un sito  in  cui  sono  cessate  le          attivita' produttive;                 i)  misure  di   prevenzione:   le   iniziative   per          contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato          una minaccia imminente per  la  salute  o  per  l'ambiente,          intesa  come  rischio  sufficientemente  probabile  che  si          verifichi un danno sotto il profilo sanitario o  ambientale          in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il          realizzarsi di tale minaccia;                 l)  misure  di  riparazione:   qualsiasi   azione   o          combinazione di azioni, tra cui misure  di  attenuazione  o          provvisorie  dirette  a  riparare,  risanare  o  sostituire          risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a          fornire  un'alternativa  equivalente  a  tali   risorse   o          servizi;                 m) messa in sicurezza  d'emergenza:  ogni  intervento          immediato o a breve termine,  da  mettere  in  opera  nelle          condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in  caso  di          eventi di contaminazione  repentini  di  qualsiasi  natura,          atto a contenere la diffusione delle sorgenti  primarie  di          contaminazione, impedirne il  contatto  con  altre  matrici          presenti nel sito e a rimuoverle, in  attesa  di  eventuali          ulteriori interventi di bonifica o di  messa  in  sicurezza          operativa o permanente;                 n) messa  in  sicurezza  operativa:  l'insieme  degli          interventi eseguiti in un sito con attivita'  in  esercizio          atti a garantire un adeguato livello di  sicurezza  per  le          persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi          di messa in sicurezza permanente o bonifica da  realizzarsi          alla cessazione dell'attivita'. Essi  comprendono  altresi'          gli interventi  di  contenimento  della  contaminazione  da          mettere in atto  in  via  transitoria  fino  all'esecuzione          della bonifica o della messa in  sicurezza  permanente,  al          fine  di  evitare  la   diffusione   delle   contaminazioni          all'interno della stessa matrice o tra matrici  differenti.          In tali casi devono  essere  predisposti  idonei  piani  di          monitoraggio  e  controllo  che  consentano  di  verificare          l'efficacia delle soluzioni adottate;                 o) messa in  sicurezza  permanente:  l'insieme  degli          interventi atti a  isolare  in  modo  definitivo  le  fonti          inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a          garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza  per          le persone e per l'ambiente. In  tali  casi  devono  essere          previsti piani di monitoraggio e  controllo  e  limitazioni          d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;                 p)  bonifica:  l'insieme  degli  interventi  atti  ad          eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti          o a ridurre le concentrazioni  delle  stesse  presenti  nel          suolo, nel sottosuolo  e  nelle  acque  sotterranee  ad  un          livello uguale o inferiore ai valori  delle  concentrazioni          soglia di rischio (CSR);                 q) ripristino e ripristino ambientale: gli interventi          di  riqualificazione  ambientale  e  paesaggistica,   anche          costituenti complemento  degli  interventi  di  bonifica  o          messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare          il sito alla effettiva  e  definitiva  fruibilita'  per  la          destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici;                 r)  inquinamento  diffuso:  la  contaminazione  o  le          alterazioni chimiche, fisiche o  biologiche  delle  matrici          ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad          una singola origine;                 s) analisi di rischio  sanitario  e  ambientale  sito          specifica:  analisi  sito  specifica  degli  effetti  sulla          salute   umana   derivanti   dall'esposizione    prolungata          all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali          contaminate, condotta con i criteri indicati  nell'Allegato          1 alla parte quarta del presente decreto;                 t) condizioni di emergenza: gli eventi al verificarsi          dei quali  e'  necessaria  l'esecuzione  di  interventi  di          emergenza, quali ad esempio:                   1) concentrazioni attuali o potenziali  dei  vapori          in spazi confinati prossime ai livelli  di  esplosivita'  o          idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;                   2) presenza di quantita' significative di  prodotto          in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali          o nella falda;                   3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile          o per scopi agricoli;                   4) pericolo di incendi ed esplosioni.».   |  
|   |                                 Art. 3 
        Procedure operative per la caratterizzazione delle aree 
   1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in  grado  di contaminare un'area agricola, il responsabile dall'inquinamento  pone tempestivamente in essere le necessarie misure di  prevenzione  e  ne da' immediata comunicazione, ai sensi  e  con  le  modalita'  di  cui all'articolo 304, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152, alla regione, alla provincia, al comune,  all'Agenzia  regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e all'Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti  nonche',  per  le  aree  ricadenti all'interno del perimetro di Siti di interesse nazionale (SIN), anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare. La medesima  procedura  si  applica  all'atto  di  individuazione  di contaminazioni storiche.   2. Le attivita' di caratterizzazione di aree agricole sono  attuate dal responsabile dell'inquinamento in conformita' a  quanto  previsto dall'allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente regolamento, e sono preventivamente comunicate  alle  amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo.   3. Nel caso in cui all'esito delle attivita'  di  caratterizzazione risulti che i livelli di Concentrazioni soglie  contaminazioni  (CSC) di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del  presente regolamento,  non  sono  stati  superati,  il  soggetto  responsabile presenta alle amministrazioni competenti, entro novanta giorni  dalla data di notifica di cui al comma 1, un'autocertificazione ai sensi  e per gli effetti di cui all'articolo 47  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata della necessaria documentazione   tecnica.   Tale   autocertificazione   conclude   il procedimento.   4. Entro i successivi trenta giorni la regione,  in  collaborazione con ARPA e ASL secondo le rispettive competenze, attiva gli opportuni controlli, i cui esiti, con le  eventuali  prescrizioni  integrative, sono comunicati alle amministrazioni competenti.  
           Note all'art. 3: 
               - Si riporta il testo dell'articolo 304, comma  2,  del          citato decreto legislativo n. 152 del 2006:               «Art. 304 (Azione di prevenzione). - (Omissis).               2. L'operatore deve far precedere gli interventi di cui          al comma  1  da  apposita  comunicazione  al  comune,  alla          provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel  cui          territorio  si  prospetta  l'evento  lesivo,   nonche'   al          Prefetto  della  provincia  che  nelle   ventiquattro   ore          successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela          del territorio e del mare. Tale comunicazione deve avere ad          oggetto tutti gli aspetti pertinenti della  situazione,  ed          in   particolare   le   generalita'   dell'operatore,    le          caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali          presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi          da eseguire. La  comunicazione,  non  appena  pervenuta  al          comune,    abilita    immediatamente    l'operatore    alla          realizzazione degli  interventi  di  cui  al  comma  1.  Se          l'operatore non provvede agli interventi di cui al comma  1          e alla comunicazione di cui al presente comma,  l'autorita'          preposta al controllo o comunque il Ministero dell'ambiente          e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  irroga  una          sanzione amministrativa non  inferiore  a  mille  euro  ne'          superiore a tremila euro per ogni giorno di ritardo.               (Omissis).».               - Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto  del          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in          materia di documentazione amministrativa) pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O:               «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive   dell'atto   di          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'          di cui all'articolo 38.               2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia          diretta conoscenza.               3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.               4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato          mediante dichiarazione sostitutiva.».   |  
|   |                                 Art. 4 
                        Valutazione di rischio 
   1. In caso  di  accertamento  del  superamento  delle  CSC  di  cui all'allegato  2,  anche  per  una  sola  sostanza,  all'esito   delle attivita'   di   caratterizzazione,    il    soggetto    responsabile dell'inquinamento ne da' immediata comunicazione alle amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, ed elabora la valutazione di  rischio di cui all'allegato 3, al fine di stabilire le  eventuali  necessita' di intervento in  relazione  all'ordinamento  colturale  effettivo  e potenziale dell'area agricola o al tipo di  allevamento  su  di  essa praticato.   2. In attesa della valutazione di rischio di cui al comma 1 e della individuazione dei necessari interventi, la ASL competente stabilisce le misure da adottare al fine di garantire la sicurezza alimentare ed effettua gli opportuni controlli sui prodotti derivanti da produzioni agroalimentari per i parametri che superano i valori delle CSC.   3. Se all'esito della  valutazione  di  rischio  le  concentrazioni riscontrate sono compatibili con l'ordinamento colturale effettivo  e potenziale o con il tipo di allevamento  su  di  esso  praticato,  il soggetto  responsabile   presenta   alla   regione   territorialmente competente e, nel caso di aree ricadenti nel perimetro  dei  SIN,  al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma  1, un'istanza  di   conclusione   del   procedimento   corredata   dalla documentazione tecnica inerente la valutazione di  rischio.  Entro  i trenta   giorni   successivi   alla    presentazione    dell'istanza, l'amministrazione  competente  puo'  richiedere  l'effettuazione   di ulteriori  controlli,  oppure  dichiarare  concluso  il  procedimento relativamente all'area agricola.     |  
|   |                                 Art. 5 
                    Procedure operative e modalita'                   per l'attuazione degli interventi 
   1. Se all'esito della  valutazione  di  rischio  le  concentrazioni riscontrate sono incompatibili con l'ordinamento colturale  effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento su di  esso  praticato,  il soggetto  responsabile   dell'inquinamento   deve   presentare   alle amministrazioni  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  del   presente regolamento nonche' nel caso di aree ricadenti nel perimetro dei SIN, anche al Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e del  turismo  e  al  Ministero  della  salute,  le  risultanze  della valutazione di rischio e il progetto operativo  degli  interventi  di bonifica o di messa in sicurezza  e,  ove  necessario,  le  ulteriori misure  di  riparazione  e  di  ripristino  ambientale,  al  fine  di minimizzare e ricondurre ad accettabilita' il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito, in  conformita'  a  quanto stabilito dall'allegato  4,  che  costituisce  parte  integrante  del presente regolamento. Le suddette risultanze e il progetto  operativo sono presentati entro novanta giorni dalla data  della  comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1.   2. Il progetto degli interventi di cui al comma 1 deve contenere  i seguenti elementi:     a) una planimetria recante le  particelle  catastali  oggetto  di intervento;     b) la descrizione delle tecnologie e dei processi da applicare;     c) la descrizione degli obiettivi  dell'intervento  di  riduzione del rischio e modalita' di verifica degli stessi;     d)   l'indicazione   delle   limitazioni   sulle   tipologie   di coltivazioni da adottare.   3.  Entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  del   progetto   degli interventi di cui al comma 1 la regione o, nel caso di aree ricadenti nel perimetro dei SIN, il Ministero dell'ambiente e della tutela  del territorio  e  del  mare,  convoca  una  conferenza  di  servizi  per l'approvazione  degli  interventi,  con  eventuali  prescrizioni   ed integrazioni. Con il provvedimento di approvazione del progetto  sono stabiliti anche i tempi di esecuzione degli interventi da  parte  del soggetto responsabile.   4. Gli  eventuali  vincoli  e  restrizioni  all'utilizzo  dell'area individuati all'esito della  valutazione  di  rischio  devono  essere riportati nel certificato di destinazione urbanistica.   5. La conformita' degli interventi  attuati  rispetto  al  progetto approvato e' certificata ai sensi dell'articolo  248,  comma  2,  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con il supporto tecnico di ARPA e di ASL per i rispettivi profili di competenza.  
           Note all'art. 5: 
               - Si riporta il testo dell'articolo 248, comma  2,  del          citato decreto legislativo n. 152 del 2006:               «Art. 248 (Controlli). - (Omissis).               2. Il completamento degli interventi  di  bonifica,  di          messa in sicurezza  permanente  e  di  messa  in  sicurezza          operativa, nonche' la conformita' degli stessi al  progetto          approvato sono accertati dalla provincia mediante  apposita          certificazione  sulla  base  di   una   relazione   tecnica          predisposta  dall'Agenzia  regionale  per   la   protezione          dell'ambiente territorialmente competente.               (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 6 
                         Obblighi dei soggetti                  non responsabili dell'inquinamento 
   1. Fatti salvi gli obblighi del responsabile dell'inquinamento,  il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il  superamento  o  il pericolo  concreto  e  attuale  del  superamento  delle  CSC  di  cui all'allegato 2 deve darne comunicazione alle amministrazioni  di  cui all'articolo  3,  comma  1,  e  attuare  le  necessarie   misure   di prevenzione.   2. E' riconosciuta al proprietario o ad altro operatore interessato la facolta' di intervenire in qualunque momento per la  realizzazione degli interventi necessari nell'ambito del sito in proprieta' o nella disponibilita' ai sensi dell'articolo 245 del decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152.  
           Note all'art. 6: 
               - Si riporta il  testo  dell'articolo  245  del  citato          decreto legislativo n. 152 del 2006:               «Art. 245 (Obblighi di  intervento  e  di  notifica  da          parte  dei  soggetti  non  responsabili  della   potenziale          contaminazione). - 1. Le procedure per  gli  interventi  di          messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino  ambientale          disciplinate dal presente titolo  possono  essere  comunque          attivate su iniziativa degli interessati non responsabili.               2. Fatti salvi  gli  obblighi  del  responsabile  della          potenziale  contaminazione  di  cui  all'articolo  242,  il          proprietario  o  il  gestore  dell'area   che   rilevi   il          superamento  o  il  pericolo   concreto   e   attuale   del          superamento della concentrazione soglia  di  contaminazione          (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia          ed al  comune  territorialmente  competenti  e  attuare  le          misure  di  prevenzione  secondo  la   procedura   di   cui          all'articolo 242.  La  provincia,  una  volta  ricevute  le          comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito  il  comune,          per l'identificazione del soggetto responsabile al fine  di          dar  corso  agli  interventi  di  bonifica.   E'   comunque          riconosciuta  al   proprietario   o   ad   altro   soggetto          interessato la facolta' di intervenire in qualunque momento          volontariamente per la realizzazione  degli  interventi  di          bonifica necessari nell'ambito del  sito  in  proprieta'  o          disponibilita'.               3. Qualora i soggetti interessati  procedano  ai  sensi          dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in          vigore della parte  quarta  del  presente  decreto,  ovvero          abbiano gia' provveduto in  tal  senso  in  precedenza,  la          decorrenza dell'obbligo di  bonifica  di  siti  per  eventi          anteriori all'entrata in  vigore  della  parte  quarta  del          presente   decreto   verra'    definita    dalla    regione          territorialmente competente in base alla pericolosita'  del          sito, determinata in generale  dal  piano  regionale  delle          bonifiche o da suoi eventuali stralci, salva in  ogni  caso          la facolta' degli interessati di procedere agli  interventi          prima del suddetto termine.».   |  
|   |                                 Art. 7 
                      Norme finali e transitorie 
   1. I procedimenti di bonifica e messa in sicurezza di aree agricole gia' avviati ai sensi della disciplina  di  cui  alla  parte  quarta, titolo V, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  non conclusi alla data di entrata  in  vigore  del  presente  regolamento restano  disciplinati  dalle  relative  disposizioni.  Si   intendono conclusi i procedimenti per i quali e' stato  emanato  dall'autorita' competente  un  decreto  di  approvazione  degli  interventi.  Per  i procedimenti non conclusi il proponente puo' avviare le procedure  di cui al presente regolamento, entro centottanta giorni dalla  data  di entrata in vigore del medesimo.   2. Con decreto del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare  d'intesa  con  il  Ministero  delle  politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con il Ministero  della salute e con il Ministero  dello  sviluppo  economico,  da  adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente  regolamento sono definiti, i criteri tecnici per l'individuazione dei  valori  di fondo geochimico di cui all'allegato 2.   3. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 11  novembre 2011, n. 180, sono elencati all'allegato  5,  che  costituisce  parte integrante del presente regolamento, gli oneri informativi introdotti ed eliminati per cittadini e imprese.   4. Le integrazioni  e  le  modifiche  degli  allegati  al  presente regolamento sono adottate con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro della salute e con il Ministro delle politiche  agricole  alimentari, forestali e del turismo,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.   Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara' inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Roma, 1° marzo 2019 
               Il Ministro dell'ambiente e della tutela                       del territorio e del mare                                 Costa 
                              Il Ministro                       dello sviluppo economico                                Di Maio 
                       Il Ministro della salute                                Grillo 
                 Il Ministro delle politiche agricole                  alimentari, forestali e del turismo                               Centinaio   Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
  Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2019  Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del mare, registro n. 1, foglio n. 1477  
           Note all'art. 7: 
               - Il testo del Titolo V della Parte Quarta  del  citato          decreto legislativo n. 152 del  2006,  e'  riportato  nelle          note all'articolo 1.               - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma  1,  della          citata legge n. 180 del 2011:               «Art. 7  (Riduzione  e  trasparenza  degli  adempimenti          amministrativi a carico di cittadini e imprese). - 1.  Allo          scopo  di  ridurre  gli  oneri  informativi   gravanti   su          cittadini  e  imprese,   i   regolamenti   ministeriali   o          interministeriali, nonche' i provvedimenti amministrativi a          carattere generale  adottati  dalle  amministrazioni  dello          Stato  al  fine   di   regolare   l'esercizio   di   poteri          autorizzatori,   concessori   o   certificatori,    nonche'          l'accesso ai servizi  pubblici  ovvero  la  concessione  di          benefici devono recare in allegato l'elenco  di  tutti  gli          oneri informativi gravanti sui cittadini  e  sulle  imprese          introdotti o eliminati con gli  atti  medesimi.  Per  onere          informativo si intende qualunque adempimento  che  comporti          la   raccolta,   l'elaborazione,   la   trasmissione,    la          conservazione e la produzione di informazioni  e  documenti          alla pubblica amministrazione.               (Omissis).».               -  Il  testo  dell'articolo  8   del   citato   decreto          legislativo n. 281 del 1997 e' riportato  nelle  note  alle          premesse.   |  
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