Gazzetta n. 132 del 7 giugno 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 30 maggio 2019
Concessione di anticipazioni di cassa, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione, agli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.


IL CAPO DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia
e delle finanze

Visto l'art. 243-quinquies, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUOEL), introdotto dal decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, con legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale prevede che per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti ai sensi dell'art. 143 del TUOEL, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione dell'ente, entro sei mesi dal suo insediamento, puo' richiedere una anticipazione di cassa da destinare, nel limite massimo di 200 euro per abitante, esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonche' all'espletamento dei servizi locali indispensabili;
Visti, altresi', i commi 3 e 4, dello stesso art. 243-quinquies, con i quali e' previsto che l'anticipazione di cui al comma 1 e' concessa con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di euro annui, a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del TUOEL e che il medesimo decreto ministeriale stabilisce, altresi', le modalita' per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di dieci anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' erogata l'anticipazione;
Vista la richiesta presentata dalla commissione straordinaria del Comune di Pachino (SR), ai sensi del sopracitato art. 243-quinquies, per il riconoscimento di un'anticipazione di cassa, nel limite massimo concedibile, da destinare esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonche' all'espletamento dei servizi locali indispensabili, nei termini e con le modalita' previste dai commi 3 e 4 del suddetto art. 243-quinquies;
Considerato che l'anticipazione richiesta, pari a euro 4.447.400,00 rientra nei limiti della misura massima di 20 milioni di euro;
Visto l'art. 156, comma 2 del TUOEL, laddove e' previsto, tra l'altro, che le disposizioni che fanno riferimento alla popolazione, vanno interpretate come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente, per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istat;
Considerata la popolazione residente al 31 dicembre 2016 nel Comune di Pachino (SR), come fissata dall'ISTAT;
Ritenuto di dover stabilire con il presente decreto, ai sensi dell'art. 243-quinquies, comma 3, del TUOEL, le modalita' per la restituzione dell'anticipazione medesima;

Decreta:

Art. 1

Concessione anticipazione di cassa

1. Al Comune di Pachino (SR) e' concessa, ai sensi dell'art. 243-quinquies, del TUOEL, un'anticipazione di cassa di euro 4.447.400,00, a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, da destinare esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonche' all'espletamento dei servizi locali indispensabili.
 
Art. 2

Criteri e modalita' per la concessione dell'anticipazione

1. L'anticipazione concessa all'ente richiedente e' determinata, nel limite massimo di 200 euro per abitante e nel limite di 20 milioni di euro annui, stabiliti dalla legge.
2. L'anticipazione richiesta e' erogata, mediante operazione di giro fondi sulla contabilita' speciale, sotto conto infruttifero, intestata all'ente locale, in un'unica soluzione entro quindici giorni successivi alla data del presente decreto e imputata contabilmente nella accensione prestiti (codice Siope 5311 «Mutui e prestiti ad enti del settore pubblico»).
 
Art. 3

Modalita' per la restituzione dell'anticipazione

1. L'anticipazione ricevuta dall'ente richiedente, e' restituita in dieci anni, decorrenti dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione, con rate annuali di pari importo.
2. L'importo della rata annuale di rimborso dell'anticipazione deve essere previsto nel bilancio di previsione dell'ente beneficiario.
3. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilita' speciale relativa al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. In caso di mancata restituzione delle rate annuali entro i termini previsti, una pari somma e' recuperata dalle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno.
5. La restituzione dell'anticipazione e' imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 «Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico»).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2019

Il Capo Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
Belgiorno Il Ragioniere generale dello Stato
Mazzotta