Gazzetta n. 130 del 5 giugno 2019 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
DELIBERA 22 maggio 2019
Disposizioni in ordine alla parita' di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive.


LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Visto in particolare l'art. 19, comma 2, del decreto n. 252/2005, in base al quale la COVIP esercita la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare;
Visto inoltre l'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto n. 252/2005, il quale dispone che per l'esercizio della vigilanza la COVIP puo' disporre che le siano fatti pervenire, con le modalita' e nei termini da essa stessa stabiliti, ogni dato e documento richiesti;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262 e in particolare l'art. 23 della medesima legge, recante disposizioni sui procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali da parte di COVIP e di altre Autorita' di vigilanza;
Vista la direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunita' fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
Vista la direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parita' di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito: decreto n. 198/2006), recante il Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, e in particolare il Titolo I del Libro III, recante disposizioni in materia di pari opportunita' nel lavoro;
Visti gli articoli 8 e seguenti del decreto n. 198/2006, disciplinanti la costituzione e i compiti del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto l'art. 25 del decreto n. 198/2006, recante disposizioni in tema di discriminazione diretta e indiretta in materia di lavoro;
Visto l'art. 30-bis del decreto n. 198/2006, introdotto dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, che disciplina il divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari collettive, prevedendo che la fissazione di livelli differenti per le prestazioni e' consentita soltanto se necessaria per tenere conto di elementi di calcolo attuariale differenti per i due sessi e affidando alla COVIP il compito di vigilare al fine di garantire l'affidabilita', la pertinenza e l'accuratezza dei dati attuariali che giustificano trattamenti diversificati, anche allo scopo di evitare discriminazioni;
Visto l'art. 50-bis del decreto n. 198/2006, in base al quale i contratti collettivi possono prevedere misure specifiche, linee guida e buone prassi per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale connesse al rapporto di lavoro;
Viste le disposizioni in ordine alla parita' di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive, adottate dalla COVIP con deliberazione del 21 settembre 2011;
Viste le Linee direttrici per l'applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio nel settore delle assicurazioni, pubblicate dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 13 gennaio 2012, le quali hanno messo in luce i profili di differenziazione che, per quanto di interesse della previdenza complementare, sussistono tra la direttiva 2006/54/CE e la direttiva 2004/113/CE;
Rilevata la necessita' di dettare nuove disposizioni in materia di parita' di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive in conformita' all'art. 30-bis del decreto n. 198/2006, al fine di tenere conto delle sopra citate Linee direttrici della Commissione europea;
Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 14 febbraio 2019;

Adotta
le seguenti disposizioni:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
a) «forme pensionistiche complementari collettive»: le forme indicate nell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto n. 252/2005 che abbiano iscritti attivi;
b) «discriminazione diretta e indiretta»: le situazioni individuate nell'art. 25 del decreto n. 198/2006;
c) «Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici»: il Comitato previsto dagli articoli 8 e seguenti del decreto n. 198/2006.
 
Art. 2
Divieti di discriminazione circa il campo di applicazione, le
condizioni di accesso e la contribuzione

1. Ai sensi dell'art. 30-bis, comma 1, lettere a) e b), del decreto n. 198/2006 e' vietata, con riferimento alle forme pensionistiche complementari collettive, qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne per quanto riguarda il campo di applicazione di tali forme, le relative condizioni di accesso, l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi.
2. Non possono essere pertanto previste, e se previste devono essere rimosse senza indugio, le eventuali disposizioni, criteri, prassi, atti, patti o comportamenti, riguardanti l'area dei soggetti che possono aderire alle forme pensionistiche complementari collettive, le condizioni che ne disciplinano l'adesione, nonche' le regole in materia di determinazione della misura e delle modalita' di versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, che siano tali da produrre un effetto pregiudizievole per taluni lavoratori in ragione del sesso o che potrebbero, comunque, mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori dell'altro sesso.
3. Le forme pensionistiche complementari collettive informano la COVIP in merito alle iniziative adottate per rimuovere le situazioni di cui al comma 1, eventualmente sussistenti.
 
Art. 3
Divieto di discriminazione in materia di prestazioni, trattamenti
diversificati consentiti e obblighi di verifica

1. Ai sensi dell'art. 30-bis, comma 1, lettera c), del decreto n. 198/2006 e' vietata, con riferimento alle forme pensionistiche complementari collettive qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne per quanto riguarda il calcolo delle prestazioni, nonche' le condizioni concernenti la durata e il mantenimento del diritto alle prestazioni.
2. Salvo quanto previsto nei successivi commi, le forme pensionistiche complementari collettive informano la COVIP in merito alle iniziative adottate per rimuovere le situazioni di cui al comma 1, eventualmente sussistenti.
3. Le forme pensionistiche complementari collettive che, rientrando nelle ipotesi indicate dall'art. 30-bis, comma 2, del decreto n. 198/2006, si avvalgono delle facolta' ivi previste sono tenute ad accertare che i trattamenti diversificati siano giustificati sulla base di dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati.
4. Ai fini della verifica della sussistenza della predetta condizione, le forme di cui al comma 3 che erogano direttamente le prestazioni sono tenute a redigere, in allegato al bilancio tecnico, un'apposita relazione nella quale attestano che l'utilizzo del fattore sesso, determinante nella valutazione dei rischi effettuata ai fini del calcolo delle prestazioni differenziate, trova fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati. La relazione, redatta da un attuario, deve contenere un'indicazione dettagliata della tipologia e delle fonti dei dati attuariali impiegati nella determinazione di ogni categoria di prestazione, anche accessoria e di reversibilita'.
5. Le forme di cui al comma 3 che erogano prestazioni tramite un'impresa di assicurazione provvedono, entro tre mesi dalla sottoscrizione di una nuova convenzione o dal successivo rinnovo, a trasmettere alla COVIP la relazione di cui al comma 4. Le forme che gia' hanno convenzioni in essere per l'erogazione delle prestazioni provvedono ad inviare alla COVIP la prima relazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli adempimenti di cui al presente comma non trovano applicazione alle convenzioni per l'erogazione delle prestazioni che non consentono nuovi apporti contributivi.
6. Le forme pensionistiche complementari collettive che rilevino che l'utilizzo del fattore sesso, per una o piu' categorie di prestazioni, non trovi fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati, devono comunicare alla COVIP, entro sessanta giorni dall'accertamento, le iniziative assunte o che intendono assumere per eliminare le discriminazioni eventualmente rilevate.
 
Art. 4

Raccolta, aggiornamento e pubblicazione dei dati

1. La COVIP raccoglie, pubblica e aggiorna sul proprio sito web l'elenco delle forme pensionistiche complementari collettive che si avvalgono della facolta' di cui all'art. 30-bis, comma 2, del decreto n. 198/2006 e i dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nel calcolo delle prestazioni.
 
Art. 5

Relazione della COVIP

1. La COVIP relaziona almeno annualmente al Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sui dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nel calcolo di prestazioni differenziate da parte delle forme pensionistiche complementari collettive.
 
Art. 6

Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni in ordine alla parita' di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive, adottate dalla COVIP con deliberazione del 21 settembre 2011.

Roma, 22 maggio 2019

Il presidente: Padula