| Gazzetta n. 130 del 5 giugno 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 15 maggio 2019 |  
| Scioglimento,  senza   nomina   del   commissario   liquidatore,   di sessantasei  cooperative  aventi  sede  nelle  Regioni   Campania   e Piemonte.  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE          per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo                      e le gestioni commissariali 
   Visto l'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400;   Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;   Visto l'art. 223-septiesdecies disp. att. del codice civile;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   5 dicembre 2013, n. 158 «Regolamento di  organizzazione  del  Ministero dello sviluppo economico»;   Considerato  che  dagli  accertamenti  effettuati,  le  sessantasei societa' cooperative  riportate  nell'elenco,  parte  integrante  del decreto, non depositano  il  bilancio  da  piu'  di  cinque  anni  e, pertanto,   si   trovano   nelle   condizioni   previste    dall'art. 223-septiesdecies disp. att. del codice civile  il  quale  impone  lo scioglimento d'autorita' di una societa' cooperativa che non deposita il bilancio di esercizio da oltre cinque anni; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   E'  disposto  lo  scioglimento  senza  nomina  del  liquidatore  di sessantasei societa' cooperative aventi sede nelle Regioni Campania e Piemonte,  riportate  nell'allegato  elenco,   parte   integrante   e sostanziale del presente decreto.     |  
|   |                                                               Allegato   ELENCO  N.6/SC/2019   DI   COOPERATIVE   DA   SCIOGLIERE   PER   ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE- 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |  
|   |                                 Art. 3 
   I creditori o gli altri interessati possono  presentare  formale  e motivata domanda all'autorita' governativa,  intesa  ad  ottenere  la nomina del commissario liquidatore entro  il  termine  perentorio  di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 15 maggio 2019 
                                           Il direttore generale: Celi     |  
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