| Gazzetta n. 130 del 5 giugno 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 26 marzo 2019 |  
| Aggiornamento degli allegati 2, 6  e  7  al  decreto  legislativo  29 aprile 2010, n. 75 recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma  dell'articolo  13  della  legge  7 luglio 2009, n. 88».  |  
  |  
 |  
                 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE                  ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
   Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;   Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e  del Consiglio, del 9  luglio  2008,  che  stabilisce  procedure  relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a  prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga  la decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del 13  dicembre  1995,  che  istituisce  una  procedura   d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di  libera circolazione delle merci all'interno della Comunita';   Visto il  decreto  legislativo  29  aprile  2010,  n.  75,  recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art.  13  della  legge  7  luglio  2009,  n.  88»,  ed  in particolare l'art. 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate con  decreto  del  Ministro  delle  politiche   agricole   alimentari forestali e del turismo;   Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;   Vista la direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo  e  del Consiglio  del  9  settembre  2015,  relativa   alla   procedura   di informazione nel settore  delle  regolamentazioni  tecniche  e  delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27 febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento  di  organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cosi' come modificato dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;   Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n.  86,  coordinato  con  la legge di conversione 9 agosto 2018,  n.  97,  recante:  «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»;   Vista la domanda, acquisita in protocollo il  20  maggio  2016,  n. 11799, con la quale l'Associazione italiana fungicoltori  ha  chiesto l'inserimento di  un  nuovo  prodotto  nell'allegato  2  del  decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;   Vista la nota del 21 febbraio 2019, n. 0041827 dell'Unita' centrale di notifica del Ministero dello  sviluppo  economico  concernente  la procedura d'informazione nel settore delle norme  e  regolamentazioni tecniche di cui alla  direttiva  (UE)  n.  2015/1535  del  Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;   Acquisito il  parere  del  Dipartimento  dell'Ispettorato  centrale della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti agro-alimentari, Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari, reso con nota dell'8 giugno 2017;   Considerata la necessita' di correggere  l'errore  di  trascrizione del simbolo «%» sul parametro Mannitolo in colonna 4 del prodotto con numero d'ordine 8 b), denominazione del tipo «Soluzione  di  filtrato di crema di alghe» dell'Allegato 6 prodotti  ad  azione  specifica  - biostimolanti;   Considerata la necessita' di correggere  il  punto  8.3.1,  per  il prodotto n. 10 «Estratto fluido azotato a base  di  alga  macrocystis integrifolia», dell'Allegato 7 Tolleranze;   Considerato che le modifiche di cui al  presente  provvedimento  si riferiscono agli allegati 2, 6 e 7 del decreto legislativo 29  aprile 2010, n. 75 e che le medesime sono coerenti con quanto  previsto  dal citato decreto;   Considerato  che  la  procedura  di  cui  alla  direttiva  (UE)  n. 2015/1535 si  e'  conclusa  senza  osservazioni  sulle  modifiche  da apportare all'allegato 2, 6 e 7 del  decreto  legislativo  29  aprile 2010, n. 75, come comunicato dall'Unita'  centrale  di  notifica  del Ministero dello sviluppo economico;   Ritenuto necessario procedere all'adozione delle  citate  modifiche agli allegati 2, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75; 
                               Decreta: 
                                Art. 1   Modifiche agli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 
   1. L'Allegato 2, «Ammendanti» del  decreto  legislativo  29  aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009,  n. 88.»,  e'  modificato  in  conformita'  all'allegato  1  al  presente decreto.   2.  L'Allegato  6  «Prodotti  ad  azione  specifica»  del   decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma  dell'art.  13  della legge  7  luglio  2009,  n.  88.»,  e'  modificato   in   conformita' all'allegato 2 al presente decreto.   3. L'Allegato 7 «Tolleranze»  del  decreto  legislativo  29  aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009,  n. 88.»,  e'  modificato  in  conformita'  all'allegato  3  al  presente decreto.   4. Le merci legalmente commercializzate in un  altro  Stato  membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti  da  uno  stato  EFTA firmatario dell'accordo SEE e in  esso  legalmente  commercializzate, sono considerate compatibili con  questa  misura.  L'applicazione  di questa misura e' sottoposta  al  regolamento  (CE)  n.  764/2008  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di  determinate  regole  tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in  un  altro  Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (Gazzetta Ufficiale  L 218 del 13 agosto 2008, pag. 21).   5. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008,  l'autorita'  competente  ai  fini dell'applicazione, ove necessario,  delle  procedure  di  valutazione previste  e'  il  Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari forestali e del turismo.     |  
|   |                                                             Allegato 1   Allegato 2   Ammendanti 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                                             Allegato 2   Allegato 6   Prodotti ad azione specifica 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                                             Allegato 3   Allegato 7   Tolleranze 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
                           Norme transitorie 
   1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di  dodici  mesi  per  lo  smaltimento  delle  scorte  dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in  conformita' alla normativa vigente prima di tale data.   Il presente decreto sara' inviato all'organo di  controllo  per  la registrazione ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 26 marzo 2019 
                                                Il Ministro: Centinaio 
  Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2019  Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 292     |  
|   |  
 
 | 
 |