| Gazzetta n. 129 del 4 giugno 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |  
| DECRETO 21 maggio 2019 |  
| Designazione di centotre' zone speciali di  conservazione  insistenti nel territorio della regione biogeografica mediterranea della Regione Campania.  |  
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                       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE               E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
   Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;   Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio» e successive modificazioni;   Vista la legge 17 luglio  2006,  n.  233  recante  «Conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181, recante  disposizioni  urgenti   in   materia   di   riordino   delle attribuzioni della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle  disposizioni in  materia  di  funzioni  e  organizzazione  della  Presidenza   del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;   Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante «Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11  della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi  alle   attribuzioni   e   all'ordinamento   del   Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10 luglio 2014, n. 142 recante il  «Regolamento  di  organizzazione  del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare, dell'organismo indipendente di valutazione della performance e  degli uffici di diretta collaborazione»;   Vista la direttiva 92/43/CEE  del  Consiglio  del  21  maggio  1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e  seminaturali  e della flora e della fauna selvatiche;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento  recante  attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione  degli  habitat naturali  e  seminaturali,  nonche'  della  flora   e   della   fauna selvatiche»;   Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002;   Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative  a  Zone  speciali  di  conservazione  (ZSC)  e  a  Zone  di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;   Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea  del  14 dicembre 2018, che adotta il dodicesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria  per  la  regione  biogeografica  mediterranea (2019/22/UE);   Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio  2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»;   Vista la  nota  della  Commissione  europea  del  14  maggio  2012, relativa alla designazione  delle  zone  speciali  di  conservazione, trasmessa  dalla  Direzione  generale  ambiente  con  lettera   prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;   Vista la nota della  Commissione  europea  del  23  novembre  2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con  lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;   Vista la strategia nazionale per la biodiversita', predisposta  dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ai sensi  dell'art.  6  della  convenzione  sulla  diversita'  biologica adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e  ratificata  dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n.  124,  sulla  quale  la  Conferenza Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;   Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela del territorio e del mare e con il  Ministro  della  salute,  del  22 gennaio 2014, di adozione del piano di  azione  nazionale  per  l'uso sostenibile dei prodotti  fitosanitari,  ai  sensi  dell'art.  6  del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;   Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela del territorio e del mare e con il  Ministro  della  salute,  del  10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee  guida di indirizzo per  la  tutela  dell'ambiente  acquatico  e  dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari  e  dei relativi rischi nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;   Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree naturali protette» e successive modificazioni;   Vista la deliberazione della giunta regionale della Campania n. 795 del 19 dicembre 2017, con la quale sono stati approvati gli obiettivi e  le  misure  di  conservazione  relativi  ai  siti   di   interesse comunitario ricadenti nella regione biogeografica mediterranea  della Regione Campania;   Visto il decreto ministeriale del 30 luglio  2010  di  approvazione del regolamento di  esecuzione  ed  organizzazione  dell'area  marina protetta Punta Campanella;   Vista la determinazione del Consorzio di gestione dell'area  marina protetta Punta Campanella del 16 aprile 2018 n. 31,  di  approvazione degli obiettivi e delle misure di conservazione redatti dalla Regione Campania  per  i  siti  ricadenti,  anche  parzialmente,  all'interno dell'Area marina protetta: IT8030006 Costiera amalfitana tra Nerano e Positano, IT8030011 Fondali  marini  di  Punta  Campanella  e  Capri, IT8030027 Scoglio del Vervece e IT8050018 Isolotti Li Galli;   Vista la delibera del  Presidente  dell'Ente  parco  nazionale  del Cilento, Vallo di Diano e Alburni del  9  novembre  2017  n.  12,  di approvazione degli obiettivi e delle misure di conservazione dei  SIC ricadenti, anche parzialmente, all'interno del territorio del parco e delle aree marine protette di Santa Maria  di  Castellabate  e  della Costa degli infreschi  e  della  Masseta,  di  cui  l'ente  parco  e' gestore;   Vista la deliberazione  del  Consiglio  direttivo  dell'Ente  parco nazionale del Vesuvio del 27 ottobre  2017  n.  33,  di  approvazione degli obiettivi e delle misure di  conservazione  dei  SIC  IT8030036 Vesuvio e IT8030021 Monte Somma ricadenti nel territorio del parco;   Vista la nota  del  26  luglio  2018  n.  5527,  con  la  quale  il raggruppamento carabinieri biodiversita' - reparto  biodiversita'  di Caserta, in qualita' di ente gestore  delle  riserve  naturali  dello Stato, adotta gli obiettivi e le misure di conservazione di cui  alla deliberazione della giunta regionale della Campania  n.  795  del  19 dicembre 2017 per i SIC, o loro  porzioni  ricadenti  nel  territorio delle  riserve  naturali  dello  Stato  Castelvolturno,  Valle  delle Ferriere, Tirone Alto Vesuvio;   Vista la nota del Comitato di  gestione  permanente  della  riserva naturale statale di Vivara dell'8 novembre 2017, prot.  n.  791,  con cui si da' atto dell'approvazione degli obiettivi e delle  misure  di conservazione approvati dalla Regione Campania per il sito  IT8030012 Isola di Vivara;   Vista la nota del 30 ottobre 2017 del WWF Italia,  in  qualita'  di ente gestore della riserva naturale statale degli Astroni, con cui si impegna a  recepire  gli  obiettivi  e  le  misure  di  conservazione predisposte dalla Regione Campania per il sito IT8030007  Cratere  di Astroni;   Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2,  comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 si  applicano  a  tutte  le Zone speciali di conservazione;   Considerato  che,  ferme  restando  le  misure   di   conservazione individuate  con  i  sopra  citati  atti,   dette   misure   potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei  mesi  dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo  e  specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;   Considerato che la Regione Campania, entro sei mesi dalla  data  di emanazione  del   presente   decreto,   comunichera'   al   Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  il  soggetto affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate;   Considerata la  necessita'  di  assicurare  l'allineamento  fra  le misure di conservazione e la banca dati  Natura  2000,  mediante  una verifica da effettuarsi da parte della Regione e degli  enti  gestori delle aree naturali protette di rilievo nazionale, per le parti delle ZSC ricadenti all'interno del territorio  di  competenza,  entro  sei mesi dalla data del presente decreto;   Considerato  che  sulla  base  del  monitoraggio  dello  stato   di conservazione delle specie e degli habitat di  interesse  comunitario potranno essere definite integrazioni  o  modifiche  alle  misure  di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma  1,  del citato  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del territorio e del mare 17 ottobre 2007;   Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del  decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del  1997,  alla  designazione quali  «Zone  speciali  di  conservazione»  di  centotre'   siti   di importanza  comunitaria  della  regione  biogeografica   mediterranea insistenti nel territorio della Regione Campania;   Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Campania con deliberazione della giunta regionale n. 157 del 17 aprile 2019; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                        Designazione delle ZSC 
   1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC)  della regione biogeografica mediterranea i centotre'  siti  insistenti  nel territorio della Regione Campania,  gia'  proposti  alla  Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, come  da  Allegato  1  che costituisce parte integrante del presente decreto.   2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e  delle  specie  di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui  al  comma  1  sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione  europea,  secondo il formulario standard dalla stessa predisposto,  relativamente  agli omonimi SIC inclusi nella decisione di esecuzione  della  Commissione europea 2019/17/UE. Tale  documentazione  e'  pubblicata,  a  seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente  e   della   tutela   del   territorio   e   del   mare www.minambiente.it nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel  rispetto  delle  procedure europee e sono riportate in detta sezione.     |  
|   |                                                             Allegato 1                                                 (articolo 1, comma 1) 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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                  Obiettivi e misure di conservazione 
   1.  Gli  obiettivi  e  le  misure  di  conservazione   generali   e sito-specifiche,  conformi  alle  esigenze  ecologiche  dei  tipi  di habitat naturali  di  cui  all'allegato  A  e  delle  specie  di  cui all'allegato  B  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   8 settembre  1997,  n.  357  presenti  nei  siti,  nonche'  le   misure necessarie per evitare il degrado  degli  habitat  naturali  e  degli habitat di specie e la perturbazione delle specie  per  cui  le  zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,  n.  357, relative  alle  ZSC  di  cui  al  precedente  articolo,  sono  quelli riportati nella tabella di cui all'Allegato 1, gia' operativi.   2. Lo stralcio degli atti di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche  ed integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita  sezione  relativa  alle  ZSC designate.   3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma  1  e le eventuali successive modifiche ed integrazioni, per le ZSC, o loro porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di  rilievo regionale, integrano  le  misure  di  salvaguardia  e  le  previsioni normative   definite   dagli   strumenti   di   regolamentazione    e pianificazione esistenti e, se  piu'  restrittive,  prevalgono  sugli stessi. Per le ZSC e per le loro porzioni  ricadenti  all'interno  di aree naturali protette di  rilievo  nazionale,  gli  obiettivi  e  le misure di conservazione di cui al comma 1,  integrano  le  misure  di salvaguardia e gli strumenti  di  pianificazione  e  regolamentazione esistenti, nelle more del loro aggiornamento.   4. Le misure di conservazione di cui  al  comma  1  possono  essere integrate e coordinate,  entro  sei  mesi  dalla  data  del  presente decreto, prevedendo l'integrazione con  altri  piani  di  sviluppo  e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la regione provvede ad assicurare  l'allineamento tra le misure di conservazione e la banca dati Natura  2000.  Per  le parti delle ZSC  ricadenti  all'interno  del  territorio  delle  aree naturali  protette  di  rilievo  nazionale,  tale   allineamento   e' assicurato in accordo con gli enti gestori.   5. Le integrazioni di cui al  comma  4,  cosi'  come  le  eventuali modifiche alle misure di conservazione che si  rendessero  necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione  Campania. Per le parti di ZSC ricadenti all'interno di aree  naturali  protette di rilievo nazionale le integrazioni e le  modifiche  sono  approvate dai rispettivi enti gestori. Gli aggiornamenti sono comunicati  entro i trenta giorni successivi al Ministero  dell'ambiente  della  tutela del territorio e del mare.   6. Alle ZSC di cui al presente decreto  si  applicano  altresi'  le disposizioni di cui all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.     |  
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                           Soggetto gestore 
   1. La Regione Campania, entro sei  mesi  dalla  data  del  presente decreto, comunica al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare  il  soggetto  affidatario  della  gestione  di ciascuna ZSC.   2. Per le ZSC, o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree protette di rilievo nazionale, la gestione rimane affidata agli  enti gestori di queste ultime.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 21 maggio 2019 
                                                    Il Ministro: Costa     |  
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