Gazzetta n. 128 del 3 giugno 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 maggio 2019
Scioglimento della «Domus Sud societa' cooperativa», in Giffoni Valle Piana e nomina del commissario liquidatore.


IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti, il sistema
cooperativo e le gestioni commissariali

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il d.d. n. 11/SGC/2016 del 20 aprile 2016 con il quale la societa' cooperativa «Domus Sud societa' cooperativa» e' stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile per la durata di sei mesi;
Considerato che il commissario governativo, dott. Giulio Trimboli, ha concluso il suo mandato con la avvenuta ricostituzione degli organi sociali e, nella relazione conclusiva del 14 novembre 2016, ha dichiarato che non sussistevano le condizioni per poter sanare talune delle irregolarita' riscontrate, oggetto del commissariamento;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - Salerno sezione I, n. 177/2018 del 6 febbraio 2018 con la quale e' stato ordinato a questa Autorita' di vigilanza, ai sensi dell'art. 31 c.p.a. ed in esito al procedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile che ha interessato la societa' cooperativa «Domus Sud societa' cooperativa», con sede in Giffoni Valle Piana (SA), codice fiscale 02538790656, «di ulteriormente provvedere, facendo uso di quelli, tra i poteri ad essa attribuiti dall'ordinamento giuridico e sopra richiamati, che ritenga congrui rispetto all'interesse pubblico connesso con le proprie funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi»;
Visto il provvedimento n. 107442 del 16 marzo 2018 con cui questa autorita' di vigilanza ha diffidato il presidente del Consiglio di amministrazione della societa' cooperativa in oggetto ad effettuare il seguente specifico adempimento: adottare un criterio uniforme relativamente all'esclusione di soci morosi nel termine di trenta giorni enti dal ricevimento della diffida, dandone tempestiva comunicazione entro i successivi dieci giorni, disponendo che la diffida fosse da ritenersi valida anche come comunicazione di avvio del procedimento di cui al quarto comma dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
Preso atto dell'avvenuto adempimento della diffida da parte della cooperativa che, con nota pervenuta in data 26 aprile 2018, aveva documentato di avere provveduto, in data 14 aprile 2018, nei termini, ad escludere l'unico socio moroso, sig. Attilio Cianciulli, applicando il medesimo uniforme criterio con cui era stata esclusa la sig.ra Pierina Di Filippo, procedendo anche alla proposizione di giudizio civile per ottenere il rilascio dell'immobile occupato, dopo l'esclusione, sine titulo;
Visto il provvedimento direttoriale n. 265022 del 26 giugno 2018, con cui questa autorita' di vigilanza ha disposto la chiusura del procedimento di cui al quarto comma dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile nelle more espletato, nonche' il contestuale riesame degli atti dell'intero procedimento sanzionatorio sotto il profilo, in particolare, della ricorrenza dei presupposti dello scioglimento dell'ente ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, nel senso che l'assegnazione degli alloggi a tutti i soci della cooperativa sopra indicata ancora presenti nella compagine sociale avrebbe comportato il raggiungimento dello scopo sociale e quindi l'assenza di ulteriore scopo mutualistico dell'ente;
Vista la nota prot. n. 296077 del 1° agosto 2018, con cui questa autorita' di vigilanza ha comunicato alla cooperativa «Domus Sud societa' cooperativa» l'avvio del procedimento di scioglimento per atto dell'Autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile essendo emerso, in esito al predetto procedimento di riesame, che la medesima cooperativa abbia provveduto alla assegnazione a tutti coloro che, allo stato, risultano comporre la compagine sociale, uno dei dodici alloggi realizzati e, in assenza di nuovi ed ulteriori programmi edificatori, la stessa non risulti piu' in condizione di poter perseguire ancora lo scopo mutualistico ovvero di raggiungere gli scopi per la quale e' stata costituita;
Viste le note pervenute in data 8 agosto 2018 e 12 ottobre 2018, acquisite rispettivamente ai numeri di protocollo 302286 e 361399, con cui la predetta cooperativa ha formulato le proprie controdeduzioni, eccependo l'infondatezza della sussistenza dei presupposti per lo scioglimento dell'ente;
Considerato che, stante la complessita' dell'istruttoria - ove la ricostruzione dei fatti e comportamenti delle parti risultano essere non suffragati dalle risultanze dell'ultima ispezione straordinaria disposta da questa Autorita' di vigilanza, conclusasi in data 13 giugno 2015 - questa Autorita' di vigilanza, al fine di potere acquisire risultanze ispettive maggiormente aggiornate, con note ministeriali prot. n. 323206 del 6 settembre 2018 e prot. n. 372727 del 25 ottobre 2018 ha chiesto alla Associazione lega nazionale cooperativa e mutue, cui l'ente risulta aderente, di comunicare gli esiti di una nuova revisione ordinaria;
Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla predetta Associazione nazionale di rappresentanza e relative alla societa' cooperativa sopra indicata, comunicate in data 11 febbraio 2019 e da cui emerge in particolare che: 1. la cooperativa ha provveduto alla assegnazione a tutti coloro che, allo stato, risultano comporre la compagine sociale, uno dei dodici alloggi realizzati; 2. la cooperativa risulta inattiva per l'assenza di nuovi ed ulteriori programmi edificatori, che non sembra in grado di realizzare stante anche le difficolta' finanziarie e gestionali evidenziate dal revisore;
Preso atto conseguentemente che la cooperativa sopra indicata non risulti piu' in condizione di poter perseguire ancora lo scopo mutualistico ovvero di raggiungere gli scopi per la quale la stessa cooperativa e' stata costituita;
Considerato per tale ragione che non siano condivisibili le argomentazioni formulate nelle proprie controdeduzioni dalla cooperativa, da ultimo con la nota di controdeduzioni pervenuta in data 20 febbraio 2019 ed acquisita con il protocollo n. 41012, poiche' il verbale di revisione pervenuto in data 11 febbraio 2019 attesta che la medesima cooperativa, essendo inattiva ed avendo ultimato e assegnato agli attuali soci uno degli immobili realizzati, abbia raggiunto il proprio scopo sociale: ne', in ogni caso, risulta che la stessa cooperativa, essendo inattiva e quindi sprovvista di qualsiasi programma edificatorio, sia in condizione, anche per la documentata sua grave instabilita' finanziaria e gestionale (con particolare riferimento ai contenziosi giudiziari che ha in corso), di poter ulteriormente raggiungere il proprio scopo mutualistico, attesa anche la circostanza che ciascun socio della stessa risulta assegnatario di un immobile e, per quanto riguarda gli immobili gia' assegnati ai soci successivamente esclusi dalla compagine sociale, il commissario liquidatore potra' provvedere alla loro successiva assegnazione e/o vendita in sede concorsuale, nel rispetto dei principi e delle norme vigenti in materia;
Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento ed essendo stato garantito all'ente il diritto di difesa in contraddittorio;
Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 17 aprile 2019 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore;
Ritenuta l'opportunita', anche quale adempimento alla citata sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - Salerno sezione I, n. 177/2018 del 6 febbraio 2018, di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;
Considerato che, in adempimento alle previsioni dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, questa Autorita' di vigilanza, con nota ministeriale 90227 del 26 aprile 2019, ha richiesto alla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo Lega nazionale cooperativa e mutue, alla quale il sodalizio risulta aderente, l'indicazione della terna di professionisti tra cui effettuare l'estrazione del nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore;
Preso atto che l'associazione nazionale di rappresentanza assistenza. tutela e revisione del movimento cooperativo Lega nazionale cooperativa e mutue, cui l'ente risulta aderente, con nota del 20 maggio 2019 ha riscontrato la predetta richiesta rappresentando quanto segue: «non si segnalano professionisti per l'eventuale scelta tra loro del commissario liquidatore, si rimette pertanto a codesto ufficio la piu' ampia facolta' di selezione»:
Ritenuto quindi necessario estrarre il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilita' all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1

La societa' cooperativa «Domus Sud societa' cooperativa», con sede in Giffoni Valle Piana (SA), codice fiscale 02538790656, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.
 
Art. 2

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, la dott.ssa Rosa Camarda, nata a Salerno il 9 aprile 1966 (codice fiscale CMRRSO66D49H703W), ed ivi domiciliata in via Generale Gonzaga, n. 12, e' nominata commissario liquidatore della suddetta cooperativa.
 
Art. 3

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 23 maggio 2019

Il direttore generale: Celi