Gazzetta n. 127 del 1 giugno 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |
DECRETO 17 aprile 2019 |
Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria. |
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IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 21-ter inerente l'esecutorieta' dei provvedimenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 - Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima»; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Visto lo statuto della Regione Siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e le relative disposizioni attuative; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna e le relative disposizioni attuative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in particolare l'art. 98; Visto il reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo; Visto il reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale n. 16741 del 26 luglio 2017, recante modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca. Visto il reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio; Visto il reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; Visto il reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; Visto il programma operativo, predisposto in conformita' al disposto dell'art. 17, del citato regolamento (UE) n. 508/2014, approvato con decisione della Commissione CCI 2014IT14MFOP001 del 25 novembre 2015; Vista la decisione di esecuzione della Commissione n C(2018) 6576 dell'11 ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo «Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020» per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001; Considerato che nel citato programma operativo sono stati assegnati alla Priorita' 1 «Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze», articoli 33, 34 e 41 (2) del reg. (UE) n. 508/14, complessivamente euro 105.711.970,00; Visto il decreto direttoriale n. 22823 del 22 novembre 2018 recante rimodulazione piano finanziario PO FEAMP 2014/2020 registrato all'Ufficio centrale di bilancio al n. 672 in data 3 dicembre 2018; Visto il decreto direttoriale n. 24611 del 6 dicembre 2018 recante riallocazione per il cofinanziamento della misura Arresto temporaneo obbligatorio dell'attivita' di pesca - art. 33 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Consiglio del 15 maggio 2014 della somma di euro 14.400.000,00; Visto il decreto ministeriale n. 7110 del 25 luglio 2018 con il quale e' designato in qualita' di Autorita' di gestione del Programma operativo FEAMP 2014/2020 il direttore pro tempore della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto direttoriale del 30 gennaio 2018 che dispone l'adozione dei Piani di gestione nazionali relativi alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali nell'ambito della GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno centro-settentrionale); GSA 10 (Mar Tirreno centrale e meridionale) GSA 11 (Sardegna) GSA 16 (Stretto di Sicilia) GSA 17 e 18 (Mar Adriatico centro-settentrionale e Mar Adriatico meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio occidentale); Vista la corrispondenza con la Commissione europea con cui viene richiesta l'integrazione dei Piani di gestione nazionali relativi alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali nell'ambito della GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno centro-settentrionale); GSA 10 (Mar Tirreno centrale e meridionale) GSA 11 (Sardegna) GSA 16 (Stretto di Sicilia) GSA 17 e 18 (Mar Adriatico centro-settentrionale e Mar Adriatico meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio occidentale) al fine di allinearli ai principi della politica comune della pesca; Visto il decreto direttoriale del 28 dicembre 2018 n. 26510 che modifica i Piani di gestione nazionali relativi alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali nell'ambito della GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno centro-settentrionale); GSA 10 (Mar Tirreno centrale e meridionale) GSA 11 (Sardegna) GSA 16 (Stretto di Sicilia) GSA 17 e 18 (Mar Adriatico centro-settentrionale e Mar Adriatico meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio occidentale); Vista la nota della Commissione europea n. Ares (2019)1271318 del 25 febbraio 2019 con la quale la Commissione comunica l'approvazione dei Piani di gestione; Visto il decreto ministeriale n. 6908 del 20 luglio 2018 che dispone le interruzioni temporanee obbligatorie delle attivita' di pesca inerenti le unita' per le quali la licenza autorizza al sistema strascico comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti per l'annualita' 2018; Visto il decreto ministeriale n. 7565 del 3 agosto 2018 che modifica il comma 3 dell'art. 2 e i commi da 2 a 4 dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 6908 del 20 luglio 2018; Vista la circolare n. 17283 del 6 agosto 2018 con la quale la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura trasmette la manifestazione di interesse ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 65, comma 6 del reg. (UE) n. 1303/2013; Visto il decreto n. 2420/decA/48 del 12 settembre 2018 della Regione Sardegna recante «Misure per migliorare la sostenibilita' della pesca marittima nelle acque prospicienti il territorio della Sardegna: arresto temporaneo per le unita' abilitate all'esercizio dell'attivita' di pesca con i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - ad esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti - per l'anno 2018». Visto il d.a. n. 61/Gab. della Regione Siciliana del 6 agosto 2018 recante disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria dell'attivita' di pesca per l'anno 2018; Ritenuto di dare attuazione all'art. 1, comma 3 del suddetto decreto del 20 luglio 2018 che rinvia ad un successivo provvedimento ministeriale l'individuazione delle risorse ed i criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria ai sensi del citato provvedimento; Considerato che ai sensi del citato Programma operativo l'aiuto in favore delle imprese di pesca, deve essere determinato in funzione della stazza dell'imbarcazione e del numero dei giorni di pesca effettivamente oggetto di arresto temporaneo calcolati nel rispetto dei massimali della tabella ivi previsti; Ritenuto necessario, a tal fine, conformarsi alle norme di cui al citato regolamento FEAMP n. 508/2014 per il cofinanziamento della misura Arresto temporaneo obbligatorio dell'attivita' di pesca - art. 33 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Consiglio del 15 maggio 2014;
Decreta:
Art. 1
Aiuto alle imprese
1. Per le imprese di pesca, autorizzate all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema «strascico» includente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che hanno attuato il fermo obbligatorio di cui al decreto ministeriale del 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni e ai decreti della Regione Sardegna e Regione Siciliana e rispettato le misure tecniche effettuate alla data del 31 dicembre 2018 e' erogato un aiuto con le modalita' indicate nel presente articolo. 2. All'onere derivante dall'attuazione della misura di fermo obbligatorio di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza massima di euro 8.000.000,00, fatta salva l'assegnazione di ulteriori risorse resesi disponibili dalle economie delle annualita' precedenti, si provvede con le specifiche assegnazioni della Priorita' 1 «Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze», articoli 33, 34 e 41 (2) del regolamento (UE) n. 508/2014. 3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi in applicazione dell'art. 33, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. 4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono corrisposti nella misura indicata nella tabella allegata (allegato 1) al presente decreto, e sono calcolati per il numero di giorni lavorativi di fermo effettuati, riferiti ai primi trenta giorni consecutivi di arresto temporaneo obbligatorio, ricadenti nei periodi stabiliti dall'art. 2 del decreto del 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformita' al disposto del Programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca in Italia per il periodo di programmazione 2014-2020; 5. Non accedono agli aiuti previsti dal presente articolo le imprese che non abbiano rispettato le misure tecniche effettuate alla data del 31 dicembre 2018 e/o che abbiano sbarcato personale imbarcato alla data di inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore ovvero per motivi non imputabili al beneficiario dell'aiuto di cui al presente decreto che pertanto avra' diritto all'aiuto; 6. Ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 65, comma 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'impresa di pesca autorizzata all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema «strascico» includente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che attua il fermo obbligatorio di cui al decreto ministeriale del 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni per la corresponsione dell'aiuto di cui al presente articolo, deve aver presentato, entro e non oltre la fine del periodo di arresto obbligatorio ovvero delle misure tecniche e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2018, apposita manifestazione di interesse di cui all'allegato della circolare n. 17283 del 6 agosto 2018. In caso di proprietario non coincidente con l'impresa di pesca, lo stesso e' tenuto a sottoscrivere l'apposita sezione del predetto allegato; 7. L'aiuto previsto dal presente articolo non sara' corrisposto alle imprese che rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 10 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e del relativo regolamento delegato (UE) n. 288/2015 della Commissione del 17 dicembre 2015; 8. Gli eventuali aiuti concessi alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea, disposta con provvedimento regionale ai sensi dell'art. 7 del decreto del 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni, gravano in via esclusiva sui pertinenti fondi regionali nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di stato. |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Misura sociale a sostegno del reddito
1. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attivita' di pesca non imputabile alla volonta' dell'armatore, per i marittimi imbarcati sulle unita' che eseguono l'interruzione temporanea di cui al decreto del 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni, e' prevista l'attivazione della misura sociale straordinaria di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 205/2017. Le modalita' attuative della predetta misura sociale sono determinate con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze n. 24 del 31 dicembre 2018. |
| Art. 3
Modalita' di integrazione alla manifestazione di interesse
1. L'armatore autorizzato all'esercizio della pesca marittima con il sistema strascico, il quale comprende le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che ha aderito all'arresto temporaneo obbligatorio previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale del 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni e che ha presentato, previa autorizzazione del/i proprietario/i dell'unita', al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMAC IV - via XX Settembre n. 20, 00187 Roma per il tramite dell'Autorita' marittima nella cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione, apposita manifestazione di interesse di cui all'allegato della circolare n. 17283 del 6 agosto 2018 deve trasmettere, entro il 30 aprile 2019, per il tramite della stessa Autorita' marittima, l'integrazione alla manifestazione di interesse redatta sulla base del modello di cui all'allegato 2 del presente decreto. 2. L'integrazione alla manifestazione di interesse dovra' essere trasmessa al termine del periodo di arresto temporaneo obbligatorio ovvero delle misure tecniche effettuate alla data del 31 dicembre 2018 e dovra' contenere: a) l'indicazione delle coordinate bancarie intestate al beneficiario sulle quali si intende ricevere l'aiuto; b) copia della comunicazione scritta presentata all'Autorita' marittima di iscrizione nel caso in cui l'interruzione temporanea sia stata effettuata in compartimenti diversi da quelli di iscrizione (art. 6, comma 2 del decreto ministeriale 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni); c) per le unita' di lunghezza inferiore ai 10 metri f.t. idonea documentazione, quale ad esempio documentazione fiscale, documentazione di trasporto, libretto carburante, note di vendita, che dimostri l'effettiva attivita' di pesca in mare per almeno centoventi giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio. 3. Sono considerate irricevibili le manifestazioni di interesse di cui all'allegato della circolare n. 17283 del 6 agosto 2018, se depositate all'Autorita' marittima nella cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione oltre la fine del periodo di arresto obbligatorio, ovvero delle misure tecniche e comunque oltre il termine del 31 dicembre 2018. |
| Art. 4
Requisiti di ammissibilita'
Al fine di ottenere l'aiuto di cui all'art. 1 del presente decreto devono essere soddisfatti, a pena di inammissibilita', i seguenti requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento: il beneficiario non deve rientrare nei casi di inammissibilita' previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo); l'armatore deve essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'unita' da pesca, per la presentazione della manifestazione di interesse; il beneficiario deve essere in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validita' alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio; l'unita' deve essere regolarmente armata ed equipaggiata alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio; l'unita' deve aver effettuato un'attivita' di pesca in mare per almeno centoventi giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio; l'unita' deve aver rispettato l'intero periodo di arresto temporaneo obbligatorio definito dall'art. 2 del decreto ministeriale 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni e dai decreti della Regione Sardegna e Sicilia; l'unita' deve aver rispettato le misure tecniche effettuate al 31 dicembre 2018, di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai decreti della Regione Sardegna e Sicilia; l'unita' deve essere in possesso, alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio, del titolo abilitativo all'esercizio dell'attivita' di pesca in corso di validita' ed essere autorizzata all'esercizio dell'attivita' di pesca con uno degli attrezzi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale del 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni; l'armatore non deve aver sbarcato personale imbarcato alla data di inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore ovvero per motivi non imputabili al beneficiario dell'aiuto. |
| Art. 5
Attestazione del periodo di arresto
1. Entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di acquisizione dell'integrazione alla manifestazione di interesse di cui all'allegato 2 del presente decreto, l'Autorita' marittima nella cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione, trasmette alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo aoo.pemac@pec.politicheagricole.gov.it (l'oggetto della mail dovra', obbligatoriamente, iniziare con al seguente dicitura DDTEMP2018 e riportare nome M/P numero UE e Matricola) per ciascuna unita', la seguente documentazione: la manifestazione di interesse ricevuta ai sensi della circolare n. 17283 del 6 agosto 2018 corredata dal documento di identita' del sottoscrittore in corso di validita' e dagli eventuali allegati; l'integrazione alla predetta manifestazione di cui all'allegato 2 del presente decreto corredata dagli eventuali allegati trasmessi dal beneficiario; un'attestazione, predisposta secondo lo schema in allegato al presente decreto (Allegato 3), che certifichi il deposito dei documenti di bordo nei termini indicati all'art. 2, comma 7 del decreto ministeriale del 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni, l'effettivo rispetto dei requisiti di cui all'art. 4 del presente decreto, nonche' i controlli effettuati per l'accertamento degli stessi. 2. All'attestazione di cui allegato 3 del presente decreto dovra' essere allegata, a cura dell'Autorita' marittima, la seguente documentazione: copia della licenza di pesca o attestazione provvisoria in corso di validita' alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio; certificato di iscrizione al RIP; estratto dei RR.NN.MM e GG. o delle matricole che riporti le date di nomina di armamento e di proprieta' dell'imbarcazione alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio. Qualora alla data di compilazione dell'allegato 2 le informazioni relative all'armamento e alla proprieta' avessero subito cambiamenti, l'estratto dovra' riportare anche le date di chiusura; copia della comunicazione scritta presentata all'Autorita' marittima di iscrizione nel caso in cui l'interruzione temporanea sia stata effettuata in compartimenti diversi da quelli di iscrizione (art. 6, comma 2 del decreto ministeriale 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni); copia della documentazione trasmessa dal beneficiario attestante i centoventi giorni di attivita' di pesca nel caso di unita' con LFT inferiore ai 10 metri. |
| Art. 6
Inammissibilita'
1. L'unita' che ha usufruito dell'opzione di cui all'art. 6, comma 4 del decreto ministeriale 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni, non e' ammessa all'aiuto di cui all'art. 1 del presente decreto. 2. L'unita' che ha usufruito della deroga prevista all'art. 7, comma 3 del decreto ministeriale 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni ed e' stata autorizzata dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura all'effettuazione di attivita' di ricerca in mare, a scopi scientifici, durante il periodo di arresto temporaneo obbligatorio, non e' ammessa all'aiuto di cui all'art. 1 del presente decreto. |
| Art. 7
Ulteriori adempimenti
1. L'Autorita' marittima, presso la cui giurisdizione e' stato effettuato l'arresto temporaneo obbligatorio, provvede alla conservazione dei logbook cartacei per i dieci anni successivi la data dell'arresto temporaneo, al fine di eventuali futuri controlli da parte dell'Autorita' di gestione, dell'Autorita' di audit, della Commissione europea e/o della Corte dei conti europea. 2. L'obbligo di cui al suindicato comma 1 e' annullato nel momento in cui l'Autorita' marittima provvede alla registrazione dei logbook cartacei nel sistema informativo SIPA in ambito SIAN. |
| Art. 8
Obblighi del beneficiario
Il beneficiario e' tenuto a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), dell'art. 10 del reg. (UE) n. 508/2014 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento, vale a dire per tutto il periodo di arresto temporaneo obbligatorio ovvero delle misure tecniche di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni, effettuate al 31 dicembre 2018 e per un periodo di cinque anni successivi alla data del pagamento finale al beneficiario. |
| Art. 9
Rettifiche finanziarie e recupero del contributo erogato
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 99 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 508/2014 la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura procede a rettifiche finanziarie nel caso in cui il beneficiario non rispetta gli obblighi di cui all'art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014. 2. Nei casi di rettifiche finanziarie di cui al suddetto comma 1, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura stabilisce l'ammontare della rettifica finanziaria, che e' proporzionata tenendo conto della natura, della gravita', della durata e della ripetizione della violazione o del reato da parte del beneficiario. |
| Art. 10
Modalita' di istruttoria dell'istanza
1. Il Ministero, acquisita la documentazione di cui all'art. 5 e verificata la disponibilita' finanziaria, provvede a redigere, in base a quanto attestato dalle competenti Autorita' marittime una graduatoria tenuto conto dei criteri di selezione di cui al successivo art. 11. 2. La graduatoria sara' approvata con decreto direttoriale con il quale si assume l'impegno complessivo di spesa per il pagamento in favore dei soggetti beneficiari dell'aiuto pubblico di cui all'art. 1 del presente decreto, trasmessa al competente organo di controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 3. L'aiuto calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente decreto e' erogato in un'unica soluzione previo controllo di 1° livello effettuato dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. 4. Pubblicata la graduatoria ed effettuati i controlli di 1° livello, il Ministero predispone i decreti di pagamento seguendo l'ordine della graduatoria. |
| Art. 11
Criteri di selezione
1. La selezione delle richieste di arresto temporaneo tiene conto dei seguenti criteri: a) maggior numero di kW dell'imbarcazione; b) maggior numero di GT dell'imbarcazione; secondo la tabella di seguito riportata:
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 12
Ulteriori disposizioni
Il presente decreto si applica anche alle unita' iscritte nei compartimenti della Regione Sardegna e Siciliana che effettuano il periodo di interruzione obbligatoria ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto ministeriale del 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni. Il presente provvedimento e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nonche' affisso all'Albo delle Capitanerie di porto. Roma, 17 aprile 2019
Il direttore generale: Rigillo
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2019 Ufficio controllo atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, n. 1-364 |
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