Gazzetta n. 126 del 31 maggio 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 27 marzo 2019 |
Linee guida per la valutazione di impatto sanitario (VIS). |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme in materia ambientale", e in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera b-bis), a tenore del quale la Valutazione di impatto sanitario, di seguilo VIS, rappresenta un elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanita', al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l'esercizio del progetto puo' procurare sulla salute della popolazione"; Visto l'articolo 23, comma 2, del predetto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a tenore del quale per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla parte II e per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegalo II, il proponente trasmette, oltre alla documentazione di cui alle lettere da a) a e), la valutazione di impatto sanitario predisposta in conformita' alle linee guida adottale con decreto del Ministro della salute; Vista la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione 2014", e in particolare l'articolo 14, rubricato "Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati"; Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114"; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", e in particolare, l'articolo 9, rubricato "Valutazione di impano sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW. nonche' impianti di raffinazione, gassificazione e liquefazione"; Viste le "Linee guida per la valutazione di impatto sanitario (VIS)", di cui al Rapporto Istisan 17/4, elaborate dall'Istituto superiore di sanita' ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 221 del 2015; Considerato che la redazione delle linee guida concernenti "Valutazione di impatto sulla salute - VIS" nasce dall'esigenza di rispondere alle prescrizioni dell'articolo 5, comma 1, lettera b-bis), del richiamato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, e in quanto tale, consente di valutare l'impatto sulla salute umana di progetti sottoposti a "Valutazione dell'impatto ambientale - VIA" di determinati progetti pubblici e privati; Tenuto conto che la "Valutazione di impatto sulla salute - VIS" puo' essere definita come procedura standardizzata sotto il profilo metodologico, che consente di valutare i potenziali effetti sulla salute di una popolazione, consequenziali alla attuazione di una politica, piano, programma o progetto sottoposti a "Valutazione dell'impatto ambientale - VIA" e la diffusione di tali effetti sulla popolazione esposta, individuando azioni appropriate per la loro gestione; Considerato che per i progetti sottoposti alla valutazione e autorizzazione dell'autorita' statale, il proponente trasmette la "Valutazione di impatto sulla salute - VIS" predisposta in conformita' alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute; Tenuto conto che per quanto riguarda i progetti sottoposti alla valutazione delle autorita' regionali, le linee guida concernenti "Valutazione di impatto sulla salute - VIS" possono rappresentare un modello di riferimento, al fine di avere una metodologia uniforme a livello nazionale per poter valutare congiuntamente gli impatti che il progetto puo' avere sulla salute; Dato atto che dette linee guida rappresentano un aggiornamento di quanto pubblicato nel sopra citato Rapporto Istisan 17/4 e trovano elementi di suggerimento anche dai risultati conseguiti nel progetto CCM "Valutazione di impatto sulla salute linee Guida e strumenti per valutatori e proponenti t4HIA"; Ravvisata, pertanto, la necessita' di adottare le linee guida concernenti "Valutazione di impatto sulla salute - VIS" di cui al predetto articolo 5, comma 1, lettera b-bis), del piu' volte richiamato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni;
Decreta:
Art. 1
Adozione Linee guida per la valutazione di impatto sanitario - VIS
1. Sono adottate le linee guida concernenti "Valutazione di impatto sanitario (VIS)", di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Le Linee guida di cui al comma 1 sono un aggiornamento sia di quanto pubblicato nel "Rapporto Istisan 17/4" dell'Istituto superiore di sanita', sia di quanto prodotto nel progetto "CCM - Valutazione di Impatto sulla Salute Linee Guida e strumenti per valutatori e proponenti - t4HIA" del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie del Ministero della salute. |
| Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle indicazioni contenute nelle Linee guida allegate al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| Art. 3
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai procedimenti relativi ai progetti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, le cui istanze sono presentate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. |
| Art. 4
Disposizioni finali
1. Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 2019
Il Ministro: Grillo -------
Avvertenza: Per la consultazione delle Linee guida, si rimanda al seguente link: http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua =italiano&id=2850 |
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