| Gazzetta n. 126 del 31 maggio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  
| DECRETO 20 maggio 2019 |  
| Rilevazione dei prezzi  medi  per  l'anno  2017  e  delle  variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al  dieci per cento, relative all'anno 2018, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali  da  costruzione  piu' significativi.  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE               per la regolazione e i contratti pubblici 
   Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e  successive modifiche e integrazioni,  recante  «Codice  dei  contratti  pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle  direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in particolare l'art. 133;   Visto il parere prot. n. 35949 del 23 gennaio 2017,  con  il  quale l'Avvocatura generale  dello  Stato,  tra  l'altro,  si  e'  espressa affermando che «finche'  ricorrano  procedure  rientranti  nel  campo applicativo  del  regime  transitorio  ex  art.   216   del   decreto legislativo  n.  50/2016  il  Ministero  dovra'  considerarsi  tenuto all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 133, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006 in quanto provvedimento dotato di efficacia  ultrattiva  nei  limiti   di   applicazione   del   regime transitorio di cui all'art. 216, comma 1, del nuovo codice»;   Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» in  attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione   dei   contratti   di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e dei servizi postali, ed in  particolare  l'art.  216,  comma  27-ter, introdotto  dall'art.  128,  comma  1,  lettera   g),   del   decreto legislativo 19 aprile  2017,  n.  56,  che  fa  salva  la  disciplina previgente di cui al citato  art.  133  del  decreto  legislativo  12 aprile  2006,  n.  163,  per  i  contratti  pubblici  affidati  prima dell'entrata in vigore del nuovo codice e in corso di esecuzione;   Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture  di  Governo» ed, in particolare, l'art. 1,  comma  3,  con  il  quale  sono  state attribuite al Ministero delle infrastrutture le  funzioni  attribuite al Ministero dei trasporti;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11 febbraio 2014, n. 72, recante il regolamento  di  organizzazione  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.  2 del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;   Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti 4 agosto 2014, n. 346, recante  la  rimodulazione,  individuazione  e definizione del numero e dei compiti  degli  uffici  dirigenziali  di livello  non  generale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti;   Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 12273 del  19 settembre 2007 di costituzione della Commissione consultiva  centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione;   Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347  del  6 novembre 2007 di nomina dei componenti della  Commissione  consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali  da  costruzione, cosi'  come  modificato  ed  integrato  con  successivi  decreti  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.  317  del  9  aprile 2009 e n. 111 del 5 marzo 2010, del Ministero delle infrastrutture  e dei trasporti n. 1129 del 12 febbraio 2014,  n.  1919  del  13  marzo 2014, n. 104 del 25 maggio 2015, n. 17 del 26 gennaio 2018, n. 95 del 18 marzo 2019, e, da ultimo, n. 109 del 26 marzo 2019;   Visto  il  decreto  30  giugno  2005  del   Vice   Ministro   delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi  medi per l'anno 2003 e delle variazioni  percentuali  annuali  per  l'anno 2004, relative ai materiali da  costruzione  piu'  significativi,  ai sensi dell'art. 26, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, della  legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni»;   Visto il decreto 11 ottobre 2006 del Ministro delle infrastrutture, recante  «Rilevazione  dei  prezzi  medi  per  l'anno  2004  e  delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2005, e dei prezzi  medi  e delle variazioni  percentuali  ai  fini  della  determinazione  delle compensazioni,   relativi   ai   materiali   da   costruzione    piu' significativi, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6,  e  253, comma  24,  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e successive modifiche ed integrazioni»;   Visto il decreto 2 gennaio 2008 del Ministro delle  infrastrutture, recante  «Rilevazione  dei  prezzi  medi  per  l'anno  2005  e  delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2006, e dei prezzi  medi  e delle variazioni  percentuali  ai  fini  della  determinazione  delle compensazioni,   relativi   ai   materiali   da   costruzione    piu' significativi ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e  6,  e  253, comma  24,  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e successive modifiche», cosi' come confermato dal decreto  13  ottobre 2011 adottato in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato  - Sezione IV - n. 2961 del 16 maggio 2011;   Visto il decreto 24 luglio 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2006 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2007,  e  dei  prezzi medi e delle variazioni  percentuali  ai  fini  della  determinazione delle  compensazioni,  relativi  ai  materiali  da  costruzione  piu' significativi»;   Visto il decreto 30 aprile 2009 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2007 e delle variazioni percentuali, su base semestrale, superiori  all'otto per cento, relative all'anno 2008, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali  da  costruzione  piu' significativi» emanato in deroga a  quanto  previsto  dall'art.  133, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed  in attuazione dell'art. 1, commi 1, 3  e  7  del  decreto-legge  del  23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22 dicembre 2008, n. 201;   Visto il decreto 9 aprile 2010 del Ministro delle infrastrutture  e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2008 e delle variazioni percentuali, superiori al dieci per cento,  relative all'anno 2009, ai fini della determinazione delle compensazioni,  dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi»;   Tenuto conto che, per mezzo del suindicato decreto 9  aprile  2010, ai fini della determinazione delle compensazioni ai  sensi  dell'art. 133, comma 5, del decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e successive  modifiche  e  integrazioni,  sono  state,  tra   l'altro, riportate le variazioni percentuali, in  aumento  o  in  diminuzione, superiori al dieci per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi, verificatesi nell'anno 2008  rispetto  ai  prezzi medi rilevati per l'anno 2007;   Visto il decreto 31 marzo 2011 del Ministro delle infrastrutture  e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2009 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci  per  cento, relative  all'anno  2010,  ai   fini   della   determinazione   delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da  costruzione  piu' significativi»;   Tenuto conto che il predetto decreto  non  ha  rilevato  variazioni percentuali  superiori  al  dieci  per  cento,  in   aumento   o   in diminuzione, per  i  materiali  da  costruzione  piu'  significativi, nell'anno  2010  rispetto  all'anno  2009,  e,  pertanto,  non  viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;   Visto il decreto 3 maggio 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2010 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci  per  cento, relative  all'anno  2011,  ai   fini   della   determinazione   delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da  costruzione  piu' significativi»;   Visto il decreto 3 luglio 2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2011 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci  per  cento, relative  all'anno  2012,  ai   fini   della   determinazione   delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da  costruzione  piu' significativi»;   Visto il decreto 21 maggio 2014 del Ministero delle  infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2012 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative  all'anno  2013,  ai   fini   della   determinazione   delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali  da  costruzione  piu' significativi»;   Tenuto conto che il predetto decreto  non  ha  rilevato  variazioni percentuali  superiori  al  dieci  per  cento,  in   aumento   o   in diminuzione, per  i  materiali  da  costruzione  piu'  significativi, nell'anno  2013  rispetto  all'anno  2012,  e,  pertanto,  non  viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;   Visto il decreto 1° luglio 2015 del Ministero delle  infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2013 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative  all'anno  2014,  ai   fini   della   determinazione   delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali  da  costruzione  piu' significativi»;   Tenuto conto che il predetto decreto  non  ha  rilevato  variazioni percentuali  superiori  al  dieci  per  cento,  in   aumento   o   in diminuzione, per  i  materiali  da  costruzione  piu'  significativi, nell'anno  2014  rispetto  all'anno  2013,  e,  pertanto,  non  viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;   Visto il decreto 31 marzo 2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2014 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci  per  cento, relative  all'anno  2015,  ai   fini   della   determinazione   delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali  da  costruzione  piu' significativi»;   Tenuto conto che il predetto decreto  non  ha  rilevato  variazioni percentuali  superiori  al  dieci  per  cento,  in   aumento   o   in diminuzione, per  i  materiali  da  costruzione  piu'  significativi, nell'anno  2015  rispetto  all'anno  2014,  e,  pertanto,  non  viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;   Visto il decreto 31 marzo 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2015 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci  per  cento, relative  all'anno  2016,  ai   fini   della   determinazione   delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali  da  costruzione  piu' significativi»;   Tenuto conto che il predetto decreto  non  ha  rilevato  variazioni percentuali  superiori  al  dieci  per  cento,  in   aumento   o   in diminuzione, per  i  materiali  da  costruzione  piu'  significativi, nell'anno  2016  rispetto  all'anno  2015,  e,  pertanto,  non  viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;   Visto il decreto 27 marzo 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2016 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento  o  in  diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2017, ai  fini  della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi  dei  materiali da costruzione piu' significativi»;   Tenuto conto che il predetto decreto  non  ha  rilevato  variazioni percentuali  superiori  al  dieci  per  cento,  in   aumento   o   in diminuzione, per  i  materiali  da  costruzione  piu'  significativi, nell'anno  2017  rispetto  all'anno  2016,  e,  pertanto,  non  viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;   Vista  l'istruttoria  svolta  dalla  Direzione  generale   per   la regolazione e i contratti pubblici ed inerente,  in  particolare,  la verifica e  l'elaborazione  dei  dati  forniti  dalle  tre  fonti  di rilevazione  rappresentate  dai  provveditorati  interregionali  alle opere pubbliche, dall'ISTAT e  dalle  camere  di  commercio  d'Italia (Unioncamere);   Preso  atto  che  la  Commissione  consultiva   centrale   per   il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, formalizzata  per effetto del decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del  6 novembre 2007, cosi' come  modificato  ed  integrato  con  successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 317  del 9 aprile 2009 e  n.  111  del  5  marzo  2010,  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti n. 1129 del 12 febbraio 2014, n.  1919 del 13 marzo 2014, n. 104 del 25 maggio 2015, n. 17  del  26  gennaio 2018, n. 95 del 18 marzo 2019 e da ultimo sostituiti dal  decreto  n. 109 del 26 marzo 2019, si e' riunita in data 17 aprile 2019;   Considerato che la  Commissione  consultiva  nella  seduta  del  17 aprile 2019 ha espresso, a maggioranza, il proprio parere favorevole, come da verbale della Commissione in pari data, circa la  completezza e  la  condivisibilita'  dell'istruttoria  svolta   dalla   Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici;   Ritenuto di condividere  il  suindicato  parere  con  il  quale  la Commissione consultiva ha rilevato variazioni  percentuali  superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, dei  singoli  prezzi dei  materiali  da  costruzione  piu'   significativi,   verificatesi nell'anno 2018, per effetto di circostanze eccezionali,  rispetto  ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2017; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   Ai sensi del combinato disposto di cui  all'art.  133  del  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, nonche' di cui all'art. 216, comma 27-ter, del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono rilevati nell'unito  allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto:     a) i prezzi medi, per  l'anno  2017,  relativi  ai  materiali  da costruzione  piu'   significativi   che   hanno   subito   variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al  dieci per cento verificatesi nell'anno  2018  per  effetto  di  circostanze eccezionali;     b) le  variazioni  percentuali,  in  aumento  o  in  diminuzione, superiori al dieci per cento dei prezzi dei materiali da  costruzione piu'  significativi,  verificatesi  nell'anno  2018  per  effetto  di circostanze  eccezionali,  rispetto  ai  prezzi  medi  rilevati   con riferimento all'anno 2017.     |  
|   |                                                             Allegato 1     
  |===================================================================| |    Materiali da costruzione con variazione % superiore al 10%     | |===================================================================| |         Variazione percentuale anno 2018 su anno 2017             | |===================================================================| |    Materiali     | U.M. |   Prezzo medio   |      Variazione %    | |                  |      |      2017        |     2018 su 2017     | |------------------|------|------------------|----------------------| | Ferro - acciaio  |      |                  |                      | | tondo per        |  kg  |      0,52        |        14,94%        | | cemento armato   |      |                  |                      | |------------------|------|------------------|----------------------| | Rete             |      |                  |                      | | elettrosaldata   |  kg  |      0,53        |        13,30%        | |------------------|------|------------------|----------------------| | Travi laminate   |      |                  |                      | | in acciaio di    |      |                  |                      | | qualsiasi tipo   |      |                  |                      | | e spessore       |  kg  |      0,71        |        15,40%        | | per impieghi     |      |                  |                      | | strutturali      |      |                  |                      | | e per centine    |      |                  |                      | |------------------|------|------------------|----------------------| | Acciaio armonico |      |                  |                      | | in trefoli,      |  kg  |      1,36        |        19,15%        | | trecce e fili    |      |                  |                      | | metallici        |      |                  |                      | |------------------|------|------------------|----------------------| | Bitume           |  q   |     44,99        |        10,57%        | |------------------|------|------------------|----------------------|
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|   |                                 Art. 2 
   Ai sensi dell'art. 133 del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n. 163, nonche' dell'art. 216, comma 27-ter, del decreto legislativo  18 aprile 2016, n. 50,  ai  contratti  affidati  prima  dell'entrata  in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in  corso  di esecuzione, per la determinazione delle compensazioni  riguardanti  i materiali  da  costruzione   piu'   significativi   impiegati   nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2018, si fa riferimento:     a) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali  annuali  per  la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n.  1  del presente decreto, qualora l'offerta sia stata presentata  negli  anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;     b) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali  annuali  per  la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n.  1  del presente decreto e nell'allegato n.  1  del  decreto  ministeriale  3 luglio 2013, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2011;     c) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali  annuali  per  la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n.  1  del presente decreto, nell'allegato  n.  1  del  decreto  ministeriale  3 luglio 2013 e nell'allegato n. 1 del decreto  ministeriale  3  maggio 2012, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2010;     d) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali  annuali  per  la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n.  1  del presente decreto, nell'allegato  n.  1  del  decreto  ministeriale  3 luglio 2013 e nell'allegato n. 1 del decreto  ministeriale  3  maggio 2012, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2009;     e) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali  annuali  per  la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n.  1  del presente decreto, nell'allegato  n.  1  del  decreto  ministeriale  3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del  decreto  ministeriale  3  maggio 2012 e nell'allegato n. 1 del decreto  ministeriale  9  aprile  2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2008;     f) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali  annuali  per  la parte eccedente il dieci per cento rilevati nell'allegato  n.  1  del presente decreto, nell'allegato  n.  1  del  decreto  ministeriale  3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del  decreto  ministeriale  3  maggio 2012,  nell'allegato  n.  1  e  nell'allegato  n.   2   del   decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l'offerta  sia  stata  presentata nel 2007;     g) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali  annuali  per  la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n.  1  del presente decreto, nell'allegato  n.  1  del  decreto  ministeriale  3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del  decreto  ministeriale  3  maggio 2012,  nell'allegato  n.  1  e  nell'allegato  n.   2   del   decreto ministeriale 9 aprile  2010  e  nella  tabella  allegata  al  decreto ministeriale 24 luglio 2008, qualora l'offerta sia  stata  presentata nel 2006;     h) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali  annuali  per  la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n.  1  del presente decreto, nell'allegato  n.  1  del  decreto  ministeriale  3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del  decreto  ministeriale  3  maggio 2012,  nell'allegato  n.  1  e  nell'allegato  n.   2   del   decreto ministeriale  9  aprile  2010,  nella  tabella  allegata  al  decreto ministeriale 24 luglio 2008  e  nella  tabella  allegata  al  decreto ministeriale 2 gennaio 2008, qualora l'offerta sia  stata  presentata nel 2005;     i) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali  annuali  per  la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n.  1  del presente decreto, nell'allegato  n.  1  del  decreto  ministeriale  3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del  decreto  ministeriale  3  maggio 2012,  nell'allegato  n.  1  e  nell'allegato  n.   2   del   decreto ministeriale  9  aprile  2010,  nella  tabella  allegata  al  decreto ministeriale 24  luglio  2008,  nella  tabella  allegata  al  decreto ministeriale 2 gennaio 2008  e  nella  tabella  allegata  al  decreto ministeriale 11 ottobre 2006, qualora l'offerta sia stata  presentata nel 2004;     l) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali  annuali  per  la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n.  1  del presente decreto, nell'allegato  n.  1  del  decreto  ministeriale  3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del  decreto  ministeriale  3  maggio 2012,  nell'allegato  n.  1  e  nell'allegato  n.   2   del   decreto ministeriale  9  aprile  2010,  nella  tabella  allegata  al  decreto ministeriale 24  luglio  2008,  nella  tabella  allegata  al  decreto ministeriale 2  gennaio  2008,  nella  tabella  allegata  al  decreto ministeriale 11 ottobre 2006 e  nella  tabella  allegata  al  decreto ministeriale 30 giugno 2005, qualora l'offerta sia  stata  presentata nel 2003 o anteriormente. 
     Roma, 20 maggio 2019 
                                     Il direttore generale: Cappelloni     |  
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