Gazzetta n. 124 del 29 maggio 2019 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2019 |
Credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di impianti sportivi pubblici. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con cui sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di competenza statale in materia di sport; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016, e in particolare l'art. 26, che, prevede nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio per lo sport; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 2018, con il quale l'on. dott. Giancarlo Giorgetti e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Giancarlo Giorgetti, e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Giancarlo Giorgetti, e' delegato a esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, i commi 621 e 622, che prevedono il riconoscimento alle persone fisiche, agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa di un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di impianti sportivi pubblici; Visto in particolare l'art. 1, comma 623, della medesima legge n. 145 del 2018, che stabilisce che, ferma restando la ripartizione in tre quote annualita' di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta e' utilizzabile, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; Visto inoltre il comma 624 del predetto art. 1 della legge n. 145 del 2018 secondo cui al citato credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Considerato che all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri spetta provvedere agli adempimenti previsti dal citato art. 1, comma 626, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi delle imposte sui redditi», e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17 che prevede la compensazione di crediti e debiti tributari e previdenziali; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettere c) e d), recante la definizione degli interventi edilizi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione; Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e, in particolare, l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta; Visto infine il comma 627 del citato art. 1 della legge n. 145 del 2018 secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono individuate le disposizioni necessarie all'attuazione del credito d'imposta di cui ai commi da 621 a 626 del citato art. 1; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
O g g e t t o
1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione del credito d'imposta di cui all'art. 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche ancorche' destinati ai soggetti concessionari o affidatari. |
| Art. 2
Ambito soggettivo
1. Il credito d'imposta e' riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nonche' a tutte le imprese, esercitate in forma individuale e collettiva, e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti. |
| Art. 3
Ambito oggettivo
1. Il credito d'imposta, riconosciuto nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2019 per gli interventi di cui all'art. 1, spetta alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 percento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed e' ripartito in tre quote annuali di pari importo. |
| Art. 4
Modalita' di effettuazione delle erogazioni liberali
1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento: (i) bonifico bancario; (ii) bollettino postale; (iii) carte di debito, carte di credito e prepagate; (iv) assegni bancari e circolari. |
| Art. 5
Fruizione del credito d'imposta da parte delle persone fisiche e degli enti che non esercitano attivita' commerciali
1. Il credito d'imposta spettante alle persone fisiche e agli enti che non esercitano attivita' commerciali deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019 ed e' utilizzabile esclusivamente in diminuzione delle imposte dovute in base a tale dichiarazione. 2. Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attivita' commerciali che effettuano erogazioni liberali ai sensi dei commi da 621 a 626 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono cumulare il credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni. |
| Art. 6
Ottenimento del beneficio da parte dei soggetti titolari di reddito di impresa
1. Con riferimento all'ottenimento del beneficio da parte dei soggetti titolari di reddito di impresa, l'importo e' suddiviso in due tranche di sei milioni e seicentomila euro e il credito d'imposta e' riconosciuto in due finestre temporali di centoventi giorni ciascuna, che si aprono rispettivamente il 30 maggio e il 15 ottobre 2019. 2. I soggetti titolari di reddito di impresa che intendono usufruire del credito d'imposta ne fanno richiesta all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nei termini e con le modalita' previste da apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio. 3. L'Ufficio per lo sport pubblica sul proprio sito internet istituzionale l'elenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste sino all'esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra, nonche' l'elenco dei soggetti a cui e' riconosciuto il beneficio fiscale. 4. Qualora l'ammontare complessivo dei contributi riconosciuti sia inferiore alla disponibilita' della finestra di riferimento, l'Ufficio per lo sport pubblica l'elenco degli ulteriori soggetti ammessi, sino all'esaurimento delle risorse disponibili. 5. Le somme eventualmente rimaste inutilizzate nella prima finestra confluiscono in quella successiva. |
| Art. 7
Fruizione del credito d'imposta da parte dei soggetti titolari di reddito di impresa
1. Il credito d'imposta e' utilizzabile in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ufficio per lo sport dell'elenco dei soggetti cui e' riconosciuto il credito medesimo, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dall'Ufficio per lo sport, pena lo scarto del modello F24. Ai fini del controllo degli utilizzi delle tre quote annuali del credito d'imposta, l'Ufficio per lo sport, prima della pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale dell'elenco dei soggetti cui e' riconosciuto il credito, trasmette detto elenco all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa indicando i codici fiscali di tali soggetti e l'importo del credito riconosciuto a ciascuno di essi, nonche' le eventuali variazioni e revoche. 2. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente articolo sono trasferiti sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», aperta presso la Banca d'Italia. 3. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo. 4. I soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano erogazioni liberali ai sensi dei commi da 621 a 626 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono cumulare il credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni. |
| Art. 8
Cause di revoca e procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito
1. Il credito d'imposta e' revocato nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti. 2. Fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale e amministrativa, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito. 3. L'Agenzia delle entrate trasmette all'Ufficio per lo sport, con modalita' telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi. 4. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne da' comunicazione in via telematica all'Ufficio per lo sport che, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. |
| Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2019
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri il Sottosegretario di Stato Giorgetti Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 989 |
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