| Gazzetta n. 124 del 29 maggio 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2019 |  
| Credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione,  restauro  o  realizzazione  di  impianti sportivi pubblici.  |  
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                             IL PRESIDENTE                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                            di concerto con 
                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
   Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina dell'attivita'  di  governo  e  coordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e integrazioni;   Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive modificazioni e integrazioni;   Visto l'art. 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge  18  maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  luglio 2006, n. 233, con cui sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di competenza statale in materia di sport;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1° ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della Presidenza del Consiglio dei ministri», come modificato  dal  decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  7  giugno  2016,  e  in particolare l'art. 26, che, prevede nell'ambito della Presidenza  del Consiglio dei ministri, l'Ufficio per lo sport;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica  1°  giugno  2018, con il quale  l'on.  dott.  Giancarlo  Giorgetti  e'  stato  nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario di Stato  alla  Presidenza  del Consiglio dei ministri,  on.  dott.  Giancarlo  Giorgetti,  e'  stata delegata la firma dei decreti, degli  atti  e  dei  provvedimenti  di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri,  ad  esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione  del  Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27 giugno 2018, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  on.  dott.  Giancarlo  Giorgetti,  e' delegato a esercitare le  funzioni  di  programmazione,  indirizzo  e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative,  nonche'  ogni altra funzione attribuita dalle vigenti  disposizioni  al  Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport;   Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, i commi 621 e 622, che prevedono il riconoscimento  alle  persone  fisiche,  agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito  d'impresa  di un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro  effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di  impianti sportivi pubblici;   Visto in particolare l'art. 1, comma 623, della medesima  legge  n. 145 del 2018, che stabilisce che, ferma restando la  ripartizione  in tre quote annualita' di pari importo,  per  i  soggetti  titolari  di reddito d'impresa, il credito d'imposta e' utilizzabile,  nel  limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione  ai  sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  e  non rileva ai fini delle imposte sui  redditi  e  dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive;   Visto inoltre il comma 624 del predetto art. 1 della legge  n.  145 del 2018 secondo cui al citato credito d'imposta non si  applicano  i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;   Considerato che all'Ufficio per lo sport presso la  Presidenza  del Consiglio dei ministri spetta provvedere  agli  adempimenti  previsti dal citato art.  1,  comma  626,  nell'ambito  delle  risorse  umane, strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917, recante «Approvazione  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi delle imposte sui  redditi»,  e  successive  modificazioni  e integrazioni, e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5;   Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17 che prevede  la  compensazione  di  crediti  e debiti tributari e previdenziali;   Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive»;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n. 380,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e regolamentari in materia edilizia»,  e,  in  particolare,  l'art.  3, comma 1, lettere c) e d), recante  la  definizione  degli  interventi edilizi   di   restauro,   di   risanamento   conservativo    e    di ristrutturazione;   Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante  «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria  anche  in  adeguamento  alla  normativa comunitaria», convertito, con modificazioni, dalla  legge  22  maggio 2010, n. 73, e, in particolare, l'art. 1,  comma  6,  in  materia  di procedure di recupero nei casi di utilizzo  illegittimo  dei  crediti d'imposta;   Visto infine il comma 627 del citato art. 1 della legge n. 145  del 2018 secondo  cui  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, da adottarsi, di concerto con il Ministro  dell'economia  e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,   sono   individuate   le disposizioni necessarie all'attuazione del credito d'imposta  di  cui ai commi da 621 a 626 del citato art. 1;   Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                             O g g e t t o 
   1. Il presente decreto  reca  le  disposizioni  di  attuazione  del credito d'imposta di cui all'art. 1, commi da 621 a 626, della  legge 30 dicembre 2018, n.  145,  per  le  erogazioni  liberali  in  denaro effettuate  nel  corso  dell'anno  solare  2019  per  interventi   di manutenzione e restauro  di  impianti  sportivi  pubblici  e  per  la realizzazione  di  nuove  strutture  sportive   pubbliche   ancorche' destinati ai soggetti concessionari o affidatari.     |  
|   |                                 Art. 2 
                           Ambito soggettivo 
   1. Il credito d'imposta e' riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nonche' a tutte le imprese, esercitate in  forma individuale  e  collettiva,  e  alle   stabili   organizzazioni   nel territorio dello Stato di imprese non residenti.     |  
|   |                                 Art. 3 
                           Ambito oggettivo 
   1. Il credito d'imposta, riconosciuto nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate  nel  corso  dell'anno solare 2019 per gli interventi di cui all'art. 1, spetta alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del  20  percento  del reddito imponibile e ai soggetti titolari di  reddito  d'impresa  nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed e' ripartito in tre quote annuali di pari importo.     |  
|   |                                 Art. 4 
         Modalita' di effettuazione delle erogazioni liberali 
   1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le  erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente  di  uno dei seguenti sistemi di pagamento:   (i) bonifico bancario;   (ii) bollettino postale;   (iii) carte di debito, carte di credito e prepagate;   (iv) assegni bancari e circolari.     |  
|   |                                 Art. 5 
               Fruizione del credito d'imposta da parte                  delle persone fisiche e degli enti               che non esercitano attivita' commerciali 
   1. Il credito d'imposta spettante alle persone fisiche e agli  enti che non esercitano attivita' commerciali deve essere  indicato  nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta  2019  ed  e' utilizzabile esclusivamente in diminuzione delle  imposte  dovute  in base a tale dichiarazione.   2. Le persone fisiche e  gli  enti  che  non  esercitano  attivita' commerciali che effettuano erogazioni liberali ai sensi dei commi  da 621 a 626 dell'art. 1 della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  non possono cumulare il credito d'imposta con altra agevolazione  fiscale prevista da altre disposizioni  di  legge  a  fronte  delle  medesime erogazioni.     |  
|   |                                 Art. 6 
                  Ottenimento del beneficio da parte              dei soggetti titolari di reddito di impresa 
   1. Con riferimento  all'ottenimento  del  beneficio  da  parte  dei soggetti titolari di reddito di impresa, l'importo  e'  suddiviso  in due tranche di sei milioni e seicentomila euro e il credito d'imposta e' riconosciuto  in  due  finestre  temporali  di  centoventi  giorni ciascuna, che si aprono rispettivamente il 30 maggio e il 15  ottobre 2019.   2.  I  soggetti  titolari  di  reddito  di  impresa  che  intendono usufruire del credito d'imposta ne fanno richiesta all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nei termini  e con le modalita' previste da  apposito  avviso  pubblicato  sul  sito istituzionale dell'Ufficio.   3. L'Ufficio per  lo  sport  pubblica  sul  proprio  sito  internet istituzionale l'elenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo  il criterio   temporale   di   ricevimento    delle    richieste    sino all'esaurimento  delle  risorse  disponibili  in  ciascuna  finestra, nonche' l'elenco dei soggetti a  cui  e'  riconosciuto  il  beneficio fiscale.   4. Qualora l'ammontare complessivo dei contributi riconosciuti  sia inferiore  alla  disponibilita'  della   finestra   di   riferimento, l'Ufficio per lo sport pubblica  l'elenco  degli  ulteriori  soggetti ammessi, sino all'esaurimento delle risorse disponibili.   5. Le somme eventualmente rimaste inutilizzate nella prima finestra confluiscono in quella successiva.     |  
|   |                                 Art. 7 
               Fruizione del credito d'imposta da parte              dei soggetti titolari di reddito di impresa 
   1. Il credito d'imposta e' utilizzabile in  tre  quote  annuali  di pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, a decorrere dal quinto  giorno  lavorativo  successivo  a  quello  di pubblicazione sul sito internet  istituzionale  dell'Ufficio  per  lo sport  dell'elenco  dei  soggetti  cui  e'  riconosciuto  il  credito medesimo, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi  a  disposizione dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  il  rifiuto  dell'operazione  di versamento.  L'ammontare  del   credito   d'imposta   utilizzato   in compensazione non deve eccedere l'importo concesso  dall'Ufficio  per lo sport, pena lo scarto del modello F24. Ai fini del controllo degli utilizzi delle tre quote annuali del credito d'imposta, l'Ufficio per lo  sport,  prima  della  pubblicazione  sul  proprio  sito  internet istituzionale  dell'elenco  dei  soggetti  cui  e'  riconosciuto   il credito,  trasmette  detto  elenco  all'Agenzia  delle  entrate,  con modalita' telematiche definite d'intesa indicando i codici fiscali di tali soggetti e l'importo del  credito  riconosciuto  a  ciascuno  di essi, nonche' le eventuali variazioni e revoche.   2.  I  fondi  occorrenti  per  la   regolazione   contabile   delle compensazioni  esercitate  ai  sensi  del  presente   articolo   sono trasferiti sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», aperta presso la Banca d'Italia.   3. Il credito d'imposta di cui al presente decreto  non  rileva  ai fini  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive e e' indicato nella  dichiarazione  dei  redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla  data  di  riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi  relative  ai  periodi d'imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.   4. I  soggetti  titolari  di  reddito  di  impresa  che  effettuano erogazioni liberali ai sensi dei commi da 621 a 626 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  non  possono  cumulare  il  credito d'imposta  con  altra  agevolazione   fiscale   prevista   da   altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.     |  
|   |                                 Art. 8 
                Cause di revoca e procedure di recupero             del credito d'imposta illegittimamente fruito 
   1. Il credito d'imposta e' revocato nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti.   2. Fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile,  penale  e amministrativa, si provvede al recupero del  beneficio  indebitamente fruito.   3. L'Agenzia delle entrate trasmette all'Ufficio per lo sport,  con modalita' telematiche e secondo termini definiti  d'intesa,  l'elenco dei  soggetti  che  hanno  utilizzato  in  compensazione  il  credito d'imposta, con i relativi importi.   4.   Qualora   l'Agenzia   delle   entrate   accerti,   nell'ambito dell'ordinaria   attivita'   di   controllo,   l'eventuale   indebita fruizione, totale  o  parziale,  del  credito  d'imposta  di  cui  al presente decreto, la stessa ne da' comunicazione  in  via  telematica all'Ufficio per lo sport che, ai sensi  dell'art.  1,  comma  6,  del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del  relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.     |  
|   |                                 Art. 9 
                           Entrata in vigore 
   1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.   Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo e  viene  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica italiana. 
     Roma, 30 aprile 2019 
                                                 p. Il Presidente                                                 del Consiglio dei ministri                                           il Sottosegretario di Stato                                                    Giorgetti            Il Ministro dell'economia      e delle finanze                 Tria            Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2019  Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n. 989     |  
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