Gazzetta n. 123 del 28 maggio 2019 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 marzo 2019, n. 27
Testo del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 75 del 29 marzo 2019), coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2019, n. 44 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonche' di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto.».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Misure di sostegno al settore lattiero-caseario del comparto del
latte ovino

1. Al decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo l'art. 23, e' inserito il seguente:
«Art. 23.1 (Misure per la competitivita' della filiera e il miglioramento della qualita' del latte ovino e dei suoi derivati) - 1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a favorire la qualita' e la competitivita' del latte ovino attraverso il sostegno ai (( contratti di filiera e di distretto, la promozione di interventi di regolazione dell'offerta di formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP) nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 150 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 )), nonche' attraverso la ricerca, il trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali nel settore di riferimento.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto ((della consistenza numerica dei capi di bestiame, delle specificita' territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna, e dell'esigenza di adottare iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile nonche' di promuovere la qualita' dei prodotti made in Italy.
3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.))

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».
2. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 1, capoverso 2, e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto-legge 24
giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2016, n. 160 (Misure finanziarie urgenti per
gli enti territoriali e il territorio):
«Art. 23 (Misure di sostegno a favore dei produttori di
latte e di prodotti lattiero-caseari). - 1. Al fine di
favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle
decisioni di cui all'art. 1 del regolamento di esecuzione
(UE) n. 2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016 e di
dare attuazione alle misure di cui all'art. 1 del
regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione
dell'8 settembre 2016, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2016, di cui 1 milione di euro
e' destinato alle aziende zootecniche ubicate nei Comuni
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le misure di sostegno di cui al comma 1 e ne
sono definiti i criteri e le modalita' attuativi,
compatibilmente con la normativa europea.
3. Al fine di favorire la distribuzione gratuita di
latte, il fondo di cui all'art. 58, comma 1, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e'
rifinanziato di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e 4
milioni di euro per l'anno 2017.
4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3
e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea
ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della
misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro
per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3,
commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 3, pari a 6 milioni di euro
per l'anno 2016 e a 4 milioni di euro per l'anno 2017, si
provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2016,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n.
499, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017,
mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto
nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 49,
comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6-bis. All'art. 1, comma 214, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Con decreto adottato ai sensi del presente comma, al fine
di superare l'emergenza e favorire la ripresa economica,
alle imprese operanti nei settori suinicolo e della
produzione del latte bovino, a valere sulle disponibilita'
del Fondo per l'anno 2017, e' prevista la concessione di un
contributo destinato alla copertura dei costi sostenuti per
interessi sui mutui bancari negli anni 2015 e 2016».
6-ter. Le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale nella produzione,
trasformazione, commercializzazione e distribuzione nel
settore lattiero possono stipulare, in rappresentanza delle
imprese che hanno loro conferito apposito mandato e che non
siano vincolate a conferire o a cedere il latte a
cooperative od organizzazioni di produttori riconosciute ai
sensi della normativa vigente di cui sono soci, accordi
quadro aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di
cessione di latte crudo, definendone le condizioni
contrattuali ai sensi dell'art. 2, comma 2, del
decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. Si
considerano maggiormente rappresentative a livello
nazionale le associazioni che svolgono le proprie attivita'
in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota
delle attivita' economiche, riferita alle suddette imprese,
pari ad almeno il 20 per cento del settore.
6-quater. All'art. 1 del decreto-legge 5 maggio 2015,
n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio
2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. In applicazione dell'art. 15, paragrafo 1,
primo capoverso, del regolamento (CE) n. 595/2004 della
Commissione, del 30 marzo 2004, il pagamento dell'importo
del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui
all'art. 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1°
aprile 2014-31 marzo 2015, fermo restando quanto disposto
all'art. 9, commi 3, 4-ter e 4-ter.1, del decreto-legge 28
marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 2003, n. 119, e' effettuato a favore
dell'AGEA in misura corrispondente al prelievo dovuto
all'Unione europea, maggiorato del 5 per cento.
4-ter. I produttori che hanno aderito alla
rateizzazione di cui al comma 1 ricevono dall'AGEA,
successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre
2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto
a quanto disposto dal comma 4-bis e non sono tenuti al
pagamento delle ulteriori rate in eccesso. Le garanzie
prestate ai sensi del comma 1 sono restituite entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
4-quater. I produttori che non hanno aderito alla
rateizzazione di cui al comma 1 e hanno gia' provveduto al
versamento integrale dell'importo del prelievo
supplementare loro imputato, o comunque in misura superiore
rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, ricevono
dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il
31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in
eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis.
4-quinquies. I produttori che non hanno aderito alla
rateizzazione di cui al comma 1 e non hanno versato
l'importo del prelievo supplementare loro imputato, o
comunque hanno versato un importo inferiore rispetto a
quanto disposto dal comma 4-bis, versano all'AGEA quanto
dovuto entro il 1° ottobre 2016. I produttori di latte che
non rispettano il termine di versamento del 1° ottobre 2016
di cui al primo periodo sono soggetti alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
euro 1.000 a euro 15.000.
4-sexies. L'AGEA ridetermina gli importi dovuti dai
produttori di latte ai sensi del comma 4-bis, individuando
quelli a cui spettano le restituzioni previste dai commi
4-ter e 4-quater e quelli ancora tenuti al versamento del
dovuto ai sensi del comma 4-quinquies, e ne da'
comunicazione alle competenti amministrazioni regionali per
i conseguenti adempimenti»;
b) al comma 5, le parole: «, per effetto della
rateizzazione di cui al presente articolo,» sono soppresse;
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il fondo di rotazione di cui al comma 5 viene
reintegrato dall'AGEA delle anticipazioni effettuate a
valere sulle risorse derivanti dai versamenti del prelievo
supplementare effettuati dai produttori e non oggetto di
restituzione».
7. Al fine di garantire l'efficace gestione dei servizi
del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) in
conseguenza della cessazione del regime europeo delle quote
latte, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
provvede alla gestione e allo sviluppo del sistema
informativo attraverso la societa' di cui all'art. 14,
comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
sino all'espletamento da parte di CONSIP Spa della
procedura ad evidenza pubblica di cui all'art. 1, comma
6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.».
- Il testo del regolamento UE 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e
che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e'
pubblicato nella GUUE n. L 347 del 20 dicembre 2013.
- Si segnala che il regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione e' relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis».
- Si segnala che il regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione e' relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
- Si segnala che il regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- Si segnala che il regolamento (UE) n. 702/2014 della
Commissione dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di
aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n.
1857/2006.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 748, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
«748. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, con
una dotazione di euro 44.380.452 per l'anno 2019, di euro
16.941.452 per l'anno 2020, di euro 58.493.452 per l'anno
2021, di euro 29.962.452 per l'anno 2022, di euro
29.885.452 per l'anno 2023, di euro 39.605.452 per l'anno
2024, di euro 39.516.452 per l'anno 2025, di euro
34.279.452 per l'anno 2026, di euro 37.591.452 per l'anno
2027 e di euro 58.566.452 annui a decorrere dall'anno 2028,
da destinare al finanziamento di nuove politiche di
bilancio e al rafforzamento di quelle gia' esistenti
perseguite dai Ministeri.».
 
Art. 2
Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario del comparto
del latte ovino e caprino

1. Dopo l'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino) - 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, considerate le particolari criticita' produttive e la necessita' di recupero e rilancio della produttivita' e della competitivita', e' riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.
2. Per gli interventi di cui al presente articolo, il contributo e' concesso ((ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale al numero dei capi di bestiame posseduti alla data di stipula del contratto di mutuo, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite ))dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
3. Agli oneri previsti per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.».
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' per la concessione del contributo di cui al comma 1, capoverso 1, la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonche' i relativi casi di revoca e decadenza.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 5
maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 luglio 2015, n. 91 (Disposizioni urgenti in materia
di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle
imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale
e di razionalizzazione delle strutture ministeriali):
«Art. 3 (Disposizioni urgenti per favorire il riordino
delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario
e per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in
materia di organizzazioni interprofessionali nel settore
agricolo). - 1. Al fine di favorire il riordino delle
relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario, anche
in relazione al superamento del regime europeo delle quote
latte, per il riconoscimento delle organizzazioni
interprofessionali relative a tale settore, la condizione
di cui all'art. 163, paragrafo 1, lettera c), del citato
regolamento (UE) n. 1308/2013 si intende verificata se
l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di
rappresentare una quota delle attivita' economiche di cui
all'art. 157, paragrafo 3, lettera a), del medesimo
regolamento, pari ad almeno il 25 per cento del relativo
settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti.
Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in
una singola circoscrizione economica come definita ai sensi
dell'art. 164, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n.
1308/2013, la medesima condizione si intende verificata se
l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di
rappresentare una quota delle richiamate attivita'
economiche pari ad almeno il 51 per cento del relativo
settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti,
nella circoscrizione economica, e comunque almeno il 15 per
cento delle medesime a livello nazionale.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, puo' essere
riconosciuta, su richiesta, ai sensi della vigente
normativa europea, una sola organizzazione
interprofessionale operante nel settore di cui al comma 1
ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del
medesimo settore a livello nazionale ovvero in ciascuna
circoscrizione economica. Nel caso di concorso tra piu'
domande di riconoscimento da parte di organizzazioni
interprofessionali relative al medesimo prodotto o gruppo
di prodotti, il riconoscimento e' concesso
all'organizzazione maggiormente rappresentativa. Per
organizzazione interprofessionale si intende
un'associazione in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa europea. Restano validi i provvedimenti di
riconoscimento di organizzazioni interprofessionali emanati
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, nel rispetto della normativa europea,
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le organizzazioni interprofessionali possono
associare, con funzione consultiva, le organizzazioni
rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del
settore agricolo e agroalimentare, per un piu' efficace
esercizio delle proprie attivita' istituzionali, anche al
fine di acquisirne l'avviso sui progetti di regole di cui
al comma 4.
2-bis. Le organizzazioni interprofessionali, nella
redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti
agricoli ad acquirenti o per la fornitura di prodotti
trasformati a distributori e rivenditori al minuto di cui
all'art. 157, paragrafo 1, lettera c), del citato
regolamento (UE) n. 1308/2013, garantiscono il rispetto
delle disposizioni di cui all'art. 62, commi 1 e 2, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
successive modificazioni, e delle relative norme attuative.
3. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai
sensi del comma 2, anche articolate in sezioni territoriali
o in circoscrizioni economiche, possono richiedere, per lo
svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare
per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera,
contributi obbligatori sull'applicazione delle regole
estese ai sensi del comma 4, agli operatori economici cui
la medesima regola e' suscettibile di applicazione,
ancorche' non siano membri dell'organizzazione
interprofessionale, nei limiti di cui all'art. 165 del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013. I contributi di cui
al presente comma, ancorche' obbligatori, sono disciplinati
secondo il diritto privato e non costituiscono prelievo
fiscale. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute
ai sensi del comma 2 possono accedere a fondi pubblici per
la realizzazione delle medesime finalita' di cui al primo
periodo.
4. L'estensione delle regole di cui all'art. 164 del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013 e' disposta, per un
periodo limitato, dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, su richiesta dell'organizzazione
interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole
adottate con il voto favorevole di almeno l'85 per cento
degli associati per ciascuna delle attivita' economiche cui
le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo
statuto dell'organizzazione disponga maggioranze piu'
elevate. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali decide sulla richiesta di estensione delle regole
entro due mesi dalla presentazione della domanda, ovvero
entro tre mesi nel caso di cui al comma 5, ultimo periodo.
In mancanza di una decisione espressa la domanda si intende
rigettata.
5. Ai fini della richiesta di estensione di cui al
comma 4, i requisiti di rappresentativita' economica
richiesti dalla normativa europea devono essere dimostrati
dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono
valutati dal Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali con riferimento alla struttura economica di
ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni
prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori
professionali a cui la regola oggetto di richiesta di
estensione e' suscettibile di applicazione. Il possesso dei
requisiti di rappresentativita' si presume se la regola
oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa
domanda dell'organizzazione interprofessionale sul sito
istituzionale del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, non riscontra l'opposizione di
organizzazioni che dimostrano di rappresentare piu' di un
terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al
primo periodo del presente comma, comunicata al medesimo
Ministero.
6. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di
cui al comma 4, esse si applicano a tutti gli operatori del
settore, del prodotto ovvero del gruppo di prodotti oggetto
delle medesime, ancorche' non aderenti all'organizzazione
interprofessionale. In caso di violazione delle
disposizioni di cui al presente comma, l'operatore
economico e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000, in ragione
dell'entita' della violazione, ovvero, in caso di
violazione di regole relative all'applicazione di
contratti-tipo, fino al 10 per cento del valore dei
contratti stipulati in violazione delle medesime.
L'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della
repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
e' incaricato della vigilanza sull'applicazione delle
disposizioni di cui al presente comma e dell'irrogazione
delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime
violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su
segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli
introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui
al presente comma sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di
previsione del Ministero per le politiche agricole
alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative
in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni
interprofessionali.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle organizzazioni interprofessionali
relative ai prodotti, gruppi di prodotti e settori di cui
all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Ai fini del riconoscimento di cui al comma 2, la condizione
di cui all'art. 158, paragrafo 1, lettera c), del citato
regolamento (UE) n. 1308/2013 si intende verificata se
l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di
rappresentare una quota delle attivita' economiche di cui
all'art. 157, paragrafo 1, lettera a), del medesimo
regolamento pari ad almeno il 40 per cento del relativo
settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti.
Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in
una singola circoscrizione economica, la medesima
condizione si intende verificata se l'organizzazione
interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare
una quota delle richiamate attivita' economiche pari ad
almeno il 51 per cento del relativo settore, ovvero per
ciascun prodotto o gruppo di prodotti, nella circoscrizione
economica, e comunque almeno il 30 per cento delle medesime
a livello nazionale.
8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e' l'autorita' nazionale competente allo
svolgimento dei compiti di cui all'art. 158, paragrafo 5, e
163, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013.
Nel caso in cui, successivamente al riconoscimento di
un'organizzazione interprofessionale ai sensi del presente
articolo, sia presentata domanda di riconoscimento da parte
di altra organizzazione, relativa al medesimo settore,
prodotto o gruppo di prodotti, che dimostri di essere
maggiormente rappresentativa, si procede alla revoca del
riconoscimento gia' concesso e al riconoscimento
dell'organizzazione piu' rappresentativa, con le modalita'
di cui al comma 2, primo periodo. Il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali svolge i compiti
di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto dei termini di cui all'art. 232, paragrafo 2,
del regolamento (UE) n. 1308/2013.
10. L'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n. 173, e' abrogato. All'art. 9, comma 3, del decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 102, le parole: «ai sensi
dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173» sono soppresse.».
- Per i riferimenti ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e
n. 1408/2013, si veda nei riferimenti normativi all'art. 2.
 
Art. 3
Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e
dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte
importati da Paesi dell'Unione europea e da paesi terzi.
1. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni lattiero-casearie realizzate sul territorio nazionale, i primi acquirenti di latte crudo, come definiti dall'art. 151, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, fermo restando quanto stabilito dall'allegato III, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, per il latte vaccino, sono tenuti a registrare mensilmente, nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, i quantitativi di latte ovino, caprino e il relativo tenore di materia grassa, consegnati loro dai singoli produttori nazionali, ((i quantitativi di latte di qualunque specie acquistati direttamente dai produttori, nonche' quelli acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Paesi dell'Unione europea o in paesi terzi, e i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea o da paesi terzi, con indicazione del paese di provenienza, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138.))
2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano mensilmente, per ogni unita' produttiva, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino.
((2-bis. I produttori di latte e le loro associazioni e organizzazioni, registrati nel SIAN, accedono alla banca dati del medesimo SIAN al fine di consultare i dati relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo di latte registrato.))
3. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato, ((previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,)) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1 e 2 entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. ((Se il ritardo nella registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione e' ridotta del 50 per cento. Nel caso di mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per due mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attivita' di cui ai commi 1 e 2 nel territorio italiano, per un periodo da sette a trenta giorni.))
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
6. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le regioni, gli enti locali e le altre autorita' di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni di cui al presente articolo.
7. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Per i riferimenti al regolamento (UE) n. 1308/2013,
si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.
- Il testo del regolamento di esecuzione UE 2017/1185
della Commissione, del 20 aprile 2017 recante modalita' di
applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e
documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della
Commissione, e' pubblicato nella GUUE n. L 171 del 2017.
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto
legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per
il riordino del sistema dei controlli nel settore
agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28
luglio 2016, n. 154):
«Art. 15 (Sistema informativo agricolo nazionale). - 1.
Il SIAN e' il sistema informativo nazionale unico per la
gestione dei servizi essenziali di natura trasversale
attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo
geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro
nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e
controllo (SIGC).
2. Al fine di raggiungere una maggiore semplificazione
amministrativa e una ottimizzazione nell'utilizzo delle
risorse finanziarie il Ministro con propri decreti, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo'
individuare ulteriori servizi, da realizzare nel SIAN ai
sensi del comma 1.
3. L'Agenzia, in qualita' di organismo di
coordinamento, svolge le funzioni di organizzazione,
gestione e sviluppo del SIAN fatti salvi i compiti di
indirizzo e monitoraggio del Ministero ai sensi delle
vigenti disposizioni.
4. Lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 e'
affidato ad almeno due uffici di livello dirigenziale non
generale. L'Agenzia e' altresi' autorizzata ad avvalersi
del supporto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID),
previa stipula di apposita convenzione o protocollo di
collaborazione.
5. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui
al presente decreto, ivi compresi i controlli preventivi
integrati effettuati mediante telerilevamento previsti
dalla normativa dell'Unione europea, l'Agenzia e gli altri
organismi pagatori riconosciuti si avvalgono dei servizi
del SIAN.
6. Nell'ambito dei compiti di cui al comma 3, l'Agenzia
assicura che i servizi del SIAN siano a disposizione degli
utenti e, sulla base di apposite convenzioni, delle
pubbliche amministrazioni interessate, incluse le regioni e
gli altri enti territoriali.».
- Si segnala che la legge 11 aprile 1974, n. 138
riguarda le nuove norme concernenti il divieto di
ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione
umana.
 
Art. 4
Modifiche all'art. 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
1. All'art. 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, i commi 10, 10-bis e 10-ter sono sostituiti dai seguenti:
«10. A decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, e' effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono determinati i termini e le modalita' di trasmissione, in via telematica, all'agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'AGEA ((o dalle regioni)) fino alla data del 31 marzo 2019, ai sensi del comma 10. La consegna dei residui e' equiparata a quella dei ruoli, anche ai fini di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
10-ter. Per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione di cui al comma 10-bis, entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data, con riferimento ai relativi crediti:
a) i termini di prescrizione;
b) le procedure di riscossione coattiva;
c) i termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.
10-quater. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 10-ter sono successivamente proseguite dall'agente della riscossione, che resta surrogato negli atti esecutivi eventualmente gia' avviati dall'AGEA o dalle regioni e nei confronti del quale le garanzie gia' attivate mantengono validita' e grado.
((10-quinquies. Le disposizioni dei commi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater si applicano anche alle procedure di recupero del prelievo di cui all'art. 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
10-sexies. Per consentire l'ordinata prosecuzione delle procedure di riscossione coattiva, fino alla data indicata al comma 10-ter sono sospese le procedure di riscossione coattiva poste in essere dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, nei confronti dei primi acquirenti di latte di vacca riconosciuti ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto-legge. Con riferimento ai crediti nei confronti dei medesimi primi acquirenti, la sospensione prevista dal presente comma si applica anche ai termini di prescrizione e ai termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi».))

2. Le disposizioni di cui al comma 1, capoversi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2019. ((Le disposizioni di cui al comma 1, capoversi 10-quinquies e 10-sexies, si applicano a decorrere dalla data di entrata di in vigore della legge di conversione del presente decreto.))
3. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di cui al comma 1 e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 8-quinquies del
decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,
nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario),
come modificato dalla presente legge.
«Art. 8-quinquies (Disposizioni integrative per la
rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote
latte). - 1. L'AGEA, entro quarantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, intima a ciascun debitore il versamento
delle somme che risultino esigibili. Sono da considerare
esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in
sede giurisdizionale.
2. Il produttore interessato puo' presentare all'AGEA,
entro sessanta giorni dal ricevimento dell'intimazione di
cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione; a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
alla scadenza del suddetto termine sono sospese le
procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a
ruolo, nonche' le procedure di recupero forzoso e sono
interrotti i termini di impugnazione. L'AGEA provvede alla
tempestiva comunicazione a Equitalia Spa per gli
adempimenti di competenza.
3. In caso di accettazione della domanda di
rateizzazione di cui all'art. 8-quater da parte del
Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la
rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente
pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi
e ordinari.
4. Le sospensioni e le interruzioni di cui al comma 2
proseguono per i produttori che presentano la richiesta di
rateizzazione fino alla scadenza del termine di cui al
comma 6.
5. Per le somme che divengono successivamente esigibili
sempreche' riferite ai periodi precedenti al 2009-2010,
l'AGEA procede ai sensi del comma 1; entro i sessanta
giorni successivi alla ricezione dell'intimazione gli
interessati possono chiederne la rateizzazione.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, e' nominato fino al 31 dicembre
2010 un Commissario straordinario, scelto tra i dirigenti
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e degli enti vigilati dallo stesso Ministero e
delle relative societa' controllate, il quale, avvalendosi
degli uffici competenti di AGEA, assegna le quote di cui
all'art. 8-bis, comma 2, e definisce le modalita' di
applicazione dell'art. 8-quater e del presente articolo.
Sulle richieste di rateizzazione il Commissario provvede
entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di
rateizzazione in merito al loro accoglimento e entro trenta
giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione
il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione.
Con il decreto di nomina e' stabilito il compenso del
Commissario straordinario a valere sugli stanziamenti
recati annualmente dalla legge finanziaria per le finalita'
di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
7. Le quote assegnate ai sensi dell' art. 10-bis del
decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono
revocate con decorrenza dal periodo in corso al momento
della comunicazione agli interessati del relativo
provvedimento nei seguenti casi:
a) mancato pagamento del prelievo latte;
b) omessa presentazione della richiesta di
rateizzazione nel termine di cui al comma 2;
c) rigetto della richiesta di rateizzazione di cui al
comma 2;
d) rinuncia o mancata accettazione da parte del
richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione delle determinazioni del
Commissario straordinario di cui al comma 6.
8. Per i produttori che hanno richiesto la
rateizzazione, le provvidenze e gli aiuti agricoli
comunitari, connessi e cofinanziati, nonche' le provvidenze
e gli aiuti agricoli nazionali erogati dagli organismi
pagatori sono recuperati per compensazione fino alla
concorrenza dell'importo della prima rata.
9. La mancata effettuazione del versamento, anche per
una sola rata, determinata ai sensi del comma 6, comporta
la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dalle
quote di cui l'interessato sia titolare assegnate ai sensi
dell'art. 8-bis, comma 2.
((10. A decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione
coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo
supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla
rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della
dilazione di cui al presente articolo, e' effettuata ai
sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, adottato di concerto con il Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
sono determinati i termini e le modalita' di trasmissione,
in via telematica, all'agente della riscossione, dei
residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'AGEA o
dalle regioni fino alla data del 31 marzo 2019, ai sensi
del comma 10. La consegna dei residui e' equiparata a
quella dei ruoli, anche ai fini di cui agli articoli 19 e
20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
10-ter. Per consentire l'ordinato passaggio all'agente
della riscossione dei residui di gestione di cui al comma
10-bis, entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi
fino a tale data, con riferimento ai relativi crediti:
a) i termini di prescrizione;
b) le procedure di riscossione coattiva;
c) i termini di impugnazione e di opposizione
all'esecuzione e agli atti esecutivi.
10-quater. Le procedure di riscossione coattiva sospese
ai sensi del comma 10-ter sono successivamente proseguite
dall'agente della riscossione, che resta surrogato negli
atti esecutivi eventualmente gia' avviati dall'AGEA o dalle
regioni e nei confronti del quale le garanzie gia' attivate
mantengono validita' e grado.
10-quinquies. Le disposizioni dei commi 10, 10-bis,
10-ter e 10-quater si applicano anche alle procedure di
recupero del prelievo di cui all'art. 1 del decreto-legge 5
maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 luglio 2015, n. 91.
0-sexies. Per consentire l'ordinata prosecuzione delle
procedure di riscossione coattiva, fino alla data indicata
al comma 10-ter sono sospese le procedure di riscossione
coattiva poste in essere dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 1, comma
9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, nei
confronti dei primi acquirenti di latte di vacca
riconosciuti ai sensi dell'art. 4 del medesimo
decreto-legge. Con riferimento ai crediti nei confronti dei
medesimi primi acquirenti, la sospensione prevista dal
presente comma si applica anche ai termini di prescrizione
e ai termini di impugnazione e di opposizione
all'esecuzione e agli atti esecutivi.».))

- Si segnala che il decreto legislativo 27 maggio 1999,
n. 165 reca «Soppressione dell'AIMA e istituzione
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a
norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 recante «Riordino della
disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»:
«Art. 17 (Entrate riscosse mediante ruolo). - 1. Salvo
quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la
riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche
diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri
enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli
economici.
2. Puo' essere effettuata mediante ruolo affidato ai
concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle
regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli
altri enti locali, nonche' quella della tariffa di cui
all'art. 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la
riscossione delle entrate gia' riscosse con tale sistema in
base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di
specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni a
partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza
pubblica di tali crediti.
3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui
al comma 3-bis, la societa' interessata procede
all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso
esecutiva un'ingiunzione conforme all'art. 2, primo comma,
del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639.».
- Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46:
«Art. 18 (Estensione delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). -
1. Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, le
disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, come modificate dal presente decreto, si
applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche
interna, dei singoli soggetti creditori anche alle entrate
riscosse mediante ruolo a norma dell'art. 17 del presente
decreto ed alle relative sanzioni ed accessori.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 recante «Riordino del
servizio nazionale della riscossione, in attuazione della
delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»:
«Art. 19 (Discarico per inesigibilita'). - 1. Ai fini
del discarico delle quote iscritte a ruolo, il
concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente
creditore, una comunicazione di inesigibilita'. Tale
comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalita'
stabilite con decreto del Ministero delle finanze, entro il
terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo
quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di
legge. La comunicazione e' trasmessa anche se, alla
scadenza di tale termine, le quote sono interessate da
procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso
pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni
fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in
procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in
corso concesse ai sensi dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni. In tale caso, la comunicazione
assume valore informativo e deve essere integrata entro il
31 dicembre dell'anno di chiusura delle attivita' in corso
ove la quota non sia integralmente riscossa.
2. Costituiscono causa di perdita del diritto al
discarico:
a) la mancata notificazione imputabile al
concessionario, della cartella di pagamento, prima del
decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e
nel caso previsto dall'art. 32, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo
mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;
b).
c) la mancata presentazione della comunicazione di
inesigibilita' prevista dal comma 1 entro i termini
stabiliti dalla legge;
d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva,
diversa dall'espropriazione mobiliare, su tutti i beni del
contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento,
risultava dal sistema informativo del Ministero delle
finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore
pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonche' sui
nuovi beni la cui esistenza e' stata comunicata
dall'ufficio ai sensi del comma 4;
d-bis) il mancato svolgimento delle attivita'
conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e
cautelari effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4;
e) la mancata riscossione delle somme iscritte a
ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al
concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto
al discarico i vizi e le irregolarita' compiute
nell'attivita' di notifica della cartella di pagamento e
nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi
concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarita'
non hanno influito sull'esito della procedura o che non
pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero.
3. Per le quote contenute nelle comunicazioni di
inesigibilita' che non sono soggette a successiva
integrazione, presentate in uno stesso anno solare,
l'agente della riscossione e' automaticamente discaricato
decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
di presentazione, fatte salve quelle per le quali l'ente
creditore abbia, entro tale termine, avviato l'attivita' di
controllo ai sensi dell'art. 20. I crediti corrispondenti
alle quote discaricate sono eliminati dalle scritture
patrimoniali dell'ente creditore.
4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in
ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al
concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad
esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive
nonche' conservative ed ogni altra azione prevista dalle
norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al
fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. A tal fine
l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del
potere di cui all'art. 32, primo comma, n. 7), del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
5. La documentazione cartacea relativa alle procedure
esecutive poste in essere dal concessionario e' conservata,
fino al discarico delle relative quote, dallo stesso
concessionario.
6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio puo'
richiedere al concessionario la trasmissione, entro
centoventi giorni, della documentazione relativa alle quote
per le quali intende esercitare il controllo di merito,
ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione
presso il concessionario; se entro tale termine, il
concessionario non consegna, ovvero non mette a
disposizione, tale documentazione perde il diritto al
discarico della quota.
6-bis. L'ente creditore adotta, nelle more
dell'eventuale discarico delle quote affidate, i
provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione delle
pronunce rese nelle controversie in cui e' parte l'agente
della riscossione.».
- Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112:
«Art. 20 (Procedura di discarico per inesigibilita' e
reiscrizione nei ruoli). - 1. Il competente ufficio
dell'ente creditore da' impulso alla procedura di controllo
con la notifica, all'agente della riscossione competente,
della comunicazione di avvio del procedimento, nella quale
puo' contestualmente chiedere la trasmissione della
documentazione ai sensi dell'art. 19, comma 6. Lo stesso
ufficio, se ritiene non rispettate le disposizioni
dell'art. 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e), entro
centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del
procedimento, o, se richiesta, dalla trasmissione, ai sensi
dell'art. 19, comma 6, della documentazione, notifica, a
pena di decadenza, apposito atto di contestazione
all'agente della riscossione, che non oltre i successivi
novanta giorni puo' produrre osservazioni. L'atto di
contestazione deve contenere, a pena di nullita',
l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle
irregolarita' riscontrati in rapporto alla descrizione
delle corrette modalita' di svolgimento dell'attivita'.
Decorso tale termine, l'ufficio, a pena di decadenza, entro
sessanta giorni, ammette o rifiuta il discarico con
provvedimento a carattere definitivo, ovvero, laddove le
osservazioni prodotte facciano emergere la possibilita' di
riattivare proficuamente le attivita' esecutive, assegna
all'agente della riscossione un termine non inferiore a
dodici mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservando
la decisione allo scadere di tale termine.
2. Il controllo di cui al comma 1 e' effettuato
dall'ente creditore, tenuto conto del principio di
economicita' dell'azione amministrativa e della capacita'
operativa della struttura di controllo e, di norma, in
misura non superiore al 5 per cento delle quote comprese
nelle comunicazioni di inesigibilita' presentate in ciascun
anno.
3. Se l'agente della riscossione non ha rispettato le
disposizioni dell'art. 19, comma 2, lettera c), si procede
ai sensi del comma 1 del presente articolo immediatamente
dopo che si e' verificata la causa di perdita del diritto
al discarico.
4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione
del provvedimento definitivo di cui al comma 1 del presente
articolo, l'agente della riscossione puo' definire la
controversia con il pagamento di una somma, maggiorata
degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo
previsto per la notifica della cartella, pari a un ottavo
dell'importo iscritto a ruolo e alla totalita' delle spese
di cui all'art. 17, commi 6 e 7-ter, se rimborsate
dall'ente creditore ovvero, se non procede alla definizione
agevolata, puo' ricorrere alla Corte dei conti. Decorso
tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di
ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione e'
pari a un terzo dell'importo iscritto a ruolo con aggiunta
degli interessi e delle spese di cui al periodo precedente.
5. Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui
al comma 4 del presente articolo non si applicano ai ruoli
relativi alle risorse proprie tradizionali di cui all'art.
2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE,
Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE,
Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, resi esecutivi
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e agli atti di
accertamento emessi dalla stessa Agenzia, ai sensi
dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, per la riscossione delle medesime risorse
proprie; in caso di mancato ricorso alla Corte dei conti,
la somma dovuta dall'agente della riscossione e' pari
all'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e
delle spese di cui al citato comma 4.
6. L'ente creditore, qualora nell'esercizio della
propria attivita' istituzionale individui, successivamente
al discarico, l'esistenza di significativi elementi
reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori,
puo', a condizione che non sia decorso il termine di
prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di
economicita' e delle esigenze operative, riaffidare in
riscossione le somme, comunicando all'agente della
riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero
le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. Le
modalita' di affidamento di tali somme sono stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In tal
caso, l'azione dell'agente della riscossione e' preceduta
dalla notifica dell'avviso di intimazione previsto
dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 5
maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge
2 luglio 2015, n. 91 recante «Disposizioni urgenti in
materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di
sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di
carattere eccezionale e di razionalizzazione delle
strutture ministeriali»:
«Art. 1 (Rateizzazione del pagamento dell'importo del
prelievo supplementare sul latte bovino non ancora
versato). - 1. In applicazione dell'art. 15, paragrafo 1,
del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30
marzo 2004, come modificato dal regolamento di esecuzione
(UE) n. 517/2015 della Commissione del 26 marzo 2015, su
richiesta dei produttori, presentata per il tramite degli
acquirenti interessati e, per le vendite dirette, su
richiesta dei produttori interessati, il pagamento
dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino,
di cui all'art. 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1°
aprile 2014-31 marzo 2015, puo' essere effettuato in tre
rate annuali senza interessi, nel rispetto dei limiti
stabiliti all'art. 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013
della Commissione del 18 dicembre 2013, previa prestazione
da parte del produttore richiedente di fideiussione
bancaria o assicurativa, esigibile a prima e semplice
richiesta, a favore dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) a copertura delle rate relative agli
anni 2016 e 2017. AGEA restituisce ai soggetti che abbiano
gia' versato l'importo dovuto una somma corrispondente ai
due terzi del medesimo, previa prestazione da parte dei
produttori richiedenti di fideiussione bancaria o
assicurativa a favore dell'AGEA, esigibile a prima e
semplice richiesta a copertura delle rate relative agli
anni 2016 e 2017. Nei casi di cui all'art. 5, comma 6, del
decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, AGEA
escute, entro il 30 settembre 2015, la fideiussione
prestata dall'acquirente per un importo pari ad un terzo
del prelievo dovuto, autorizzando l'estinzione della
medesima per l'importo residuo, previa prestazione da parte
dei produttori richiedenti la rateizzazione di fideiussione
bancaria o assicurativa ai sensi del secondo periodo del
presente comma.
2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate, a pena
di esclusione, all'AGEA entro il 31 agosto 2015. Possono
essere oggetto di rateizzazione solo importi superiori a
5.000 euro.
3. Le tre rate, di pari importo, sono rispettivamente
versate entro il 30 settembre 2015, entro il 30 settembre
2016 ed entro il 30 settembre 2017. L'importo della prima
rata per le consegne e' trattenuto dall'Agea direttamente
sulle somme versate ovvero sulle somme garantite dai primi
acquirenti ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge
28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 2003, n. 119. Nel caso di prelievi non
versati e non garantiti da fideiussioni, la prima rata e'
versata contestualmente alla domanda di adesione alla
rateizzazione e alla prestazione della fideiussione ai
sensi del comma 1.
4. In caso di mancato, parziale o ritardato versamento
di una rata di cui al comma 1, il produttore decade dal
beneficio della rateizzazione e AGEA escute la fideiussione
di cui al comma 1 per la parte di prelievo non versata.
4-bis. In applicazione dell'art. 15, paragrafo 1, primo
capoverso, del regolamento (CE) n. 595/2004 della
Commissione, del 30 marzo 2004, il pagamento dell'importo
del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui
all'art. 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1°
aprile 2014-31 marzo 2015, fermo restando quanto disposto
all'art. 9, commi 3, 4-ter e 4-ter.1, del decreto-legge 28
marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 2003, n. 119, e' effettuato a favore
dell'AGEA in misura corrispondente al prelievo dovuto
all'Unione europea, maggiorato del 5 per cento.
4-ter. I produttori che hanno aderito alla
rateizzazione di cui al comma 1 ricevono dall'AGEA,
successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre
2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto
a quanto disposto dal comma 4-bis e non sono tenuti al
pagamento delle ulteriori rate in eccesso. Le garanzie
prestate ai sensi del comma 1 sono restituite entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
4-quater. I produttori che non hanno aderito alla
rateizzazione di cui al comma 1 e hanno gia' provveduto al
versamento integrale dell'importo del prelievo
supplementare loro imputato, o comunque in misura superiore
rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, ricevono
dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il
31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in
eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis.
4-quinquies. I produttori che non hanno aderito alla
rateizzazione di cui al comma 1 e non hanno versato
l'importo del prelievo supplementare loro imputato, o
comunque hanno versato un importo inferiore rispetto a
quanto disposto dal comma 4-bis, versano all'AGEA quanto
dovuto entro il 1° ottobre 2016. I produttori di latte che
non rispettano il termine di versamento del 1º ottobre 2016
di cui al primo periodo sono soggetti alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
euro 1.000 a euro 15.000.
4-sexies. L'AGEA ridetermina gli importi dovuti dai
produttori di latte ai sensi del comma 4-bis, individuando
quelli a cui spettano le restituzioni previste dai commi
4-ter e 4-quater e quelli ancora tenuti al versamento del
dovuto ai sensi del comma 4-quinquies, e ne da'
comunicazione alle competenti amministrazioni regionali per
i conseguenti adempimenti.
5. Alle compensazioni finanziarie effettuate dalla
Commissione europea sui rimborsi FEAGA dovuti all'Italia,
si fa fronte mediante anticipazioni a favore dell'Agea, a
carico del fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie di cui all'art. 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, nel limite complessivo di 40 milioni
di euro per l'anno 2015, a valere sull'autorizzazione di
cui all'art. 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n.
147.
6. Il fondo di rotazione di cui al comma 5 viene
reintegrato dall'AGEA delle anticipazioni effettuate a
valere sulle risorse derivanti dai versamenti del prelievo
supplementare effettuati dai produttori e non oggetto di
restituzione.
6-bis Al fine di garantire l'efficiente qualita' dei
servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e
l'efficace gestione dei relativi servizi in relazione alla
cessazione del regime europeo delle quote latte e
all'attuazione della nuova politica agricola comune (PAC),
alla cessazione della partecipazione del socio privato alla
societa' di cui all'art. 14, comma 10-bis, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'AGEA provvede, in
coerenza con la strategia per la crescita digitale e con le
linee guida per lo sviluppo del SIAN, alla gestione e allo
sviluppo del SIAN direttamente, o tramite societa'
interamente pubblica nel rispetto delle normative europee
in materia di appalti, ovvero attraverso affidamento a
terzi mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza
pubblica ai sensi del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche avvalendosi a tal
fine della societa' CONSIP Spa, attraverso modalita' tali
da assicurare comunque la piena operativita' del sistema al
momento della predetta cessazione. La procedura ad evidenza
pubblica e' svolta attraverso modalita' tali da garantire
la salvaguardia dei livelli occupazionali della predetta
societa' di cui all'art. 14, comma 10-bis, del decreto
legislativo n. 99 del 2004 esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto. L'AGEA provvede
all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 28
marzo 2003, n. 49 convertito con modificazioni dalla legge
30 maggio 2003, n. 119 recante «Riforma della normativa in
tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore
del latte e dei prodotti lattiero-caseari»:
«Art. 1 (Disposizioni generali). - 1. Gli adempimenti
relativi al regime comunitario del prelievo supplementare
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
salvo quanto previsto al comma 2, sono di competenza delle
regioni e delle province autonome, alle quali spettano
anche le funzioni di controllo relative all'applicazione
del regime medesimo. Alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano sono devoluti i proventi delle
sanzioni.
2. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
compete unicamente la gestione della riserva nazionale ai
sensi dell'art. 3, l'esecuzione del calcolo delle quantita'
e degli importi di cui all'art. 9 e all'art. 10, comma 8,
nonche' l'esecuzione delle comunicazioni di cui all'art. 15
del regolamento n. 1392/2001/CE.
3. La provincia autonoma di Bolzano, ove vige
l'istituto del maso chiuso, adotta, con propri
provvedimenti, le necessarie disposizioni a tutela di tale
istituto.
4. Restano ferme le funzioni di controllo
dell'ispettorato centrale repressione frodi del Ministero
delle politiche agricole e forestali e degli ufficiali ed
agenti delle forze di polizia competenti. Gli altri organi
dello Stato, che in ragione delle proprie funzioni
accertino violazioni in materia, sono tenuti ad informare
gli organismi di cui al presente comma.
5. Tutti i soggetti componenti la filiera
lattiero-casearia sono tenuti a consentire l'accesso alle
proprie sedi, impianti, magazzini o altri locali, mezzi di
trasporto, nonche' alla documentazione contabile e
amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli
nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui al
presente decreto. In caso di inadempienza si applica una
sanzione amministrativa non inferiore a € 10.000 e non
superiore a € 100.000.
6. Ai fini della gestione del regime comunitario, le
regioni e le province autonome, gli acquirenti riconosciuti
ai sensi dell'art. 4 e le loro organizzazioni, le
organizzazioni dei produttori, riconosciute ai sensi del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonche' i
centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'art.
3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, cosi'
come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n.
188, si avvalgono del Sistema informativo agricolo
nazionale (SIAN), con le modalita' definite dal decreto di
cui al comma 7. I dati comunicati dalle regioni e dalle
province autonome tramite il SIAN fanno fede ad ogni
effetto per gli adempimenti a carico degli acquirenti,
previsti dal presente decreto.
7. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentite la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni
parlamentari, sono definite le modalita' di attuazione
delle disposizioni del presente decreto.
8. L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste
dal presente decreto e' effettuata dalle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano, cui sono devoluti i
relativi proventi. Si applicano le disposizione contenute
nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. In caso di mancato versamento del prelievo
supplementare dovuto, le regioni e le province autonome
effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo, previa
intimazione nei confronti di acquirenti e produttori,
applicando le misure di cui all'art. 8 del regolamento n.
1392/2001/CE.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato
decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49:
«Art. 4 (Riconoscimento degli acquirenti). - 1. Il
riconoscimento delle ditte acquirenti di cui all'art. 13
del regolamento n. 1392/2001/CE e' subordinato alla
verifica del rispetto di tutti i requisiti ivi indicati,
nonche' delle disposizioni del decreto di cui all'art. 1,
comma 7. Le regioni istituiscono un apposito albo degli
acquirenti e provvedono, prima dell'avvio di ogni campagna
di commercializzazione, alla pubblicazione dell'elenco
degli acquirenti riconosciuti.
2. Ogni produttore e' tenuto ad accertarsi che
l'acquirente cui intende conferire latte sia riconosciuto
ai sensi del presente articolo; il latte o equivalente
latte conferito ad un acquirente non riconosciuto e'
interamente assoggettato a prelievo supplementare a carico
del produttore.
3. Le regioni e le province autonome revocano il
riconoscimento agli acquirenti gia' riconosciuti nel caso
vengano meno i requisiti di cui al comma 1, o negli altri
casi previsti dal presente decreto. L'acquirente
assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca e'
tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il
provvedimento stesso ai propri conferenti; qualora non
adempia a tale obbligo, i quantitativi di latte
eventualmente ritirati dopo la decorrenza della revoca e
fino al termine del periodo di commercializzazione in corso
sono assoggettati a prelievo supplementare a carico
dell'acquirente stesso. La revoca del riconoscimento deve
essere notificata dalla regione o dalla provincia autonoma
competente all'acquirente interessato, nonche' resa nota ai
produttori con adeguate forme di pubblicita'. La revoca ha
effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno
successivo alla notifica e comunque entro il termine del
periodo di commercializzazione in corso, per il quale
restano fermi gli obblighi relativi agli adempimenti degli
acquirenti.
4. L'acquirente che opera in assenza del riconoscimento
di cui al presente articolo e' assoggettato a sanzione
amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare
sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza
del riconoscimento.».
 
((Art. 4 bis
Movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della
«Lingua blu» nel territorio nazionale

1. Ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini («Lingua blu»), in base alle disposizioni contenute nel capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus, l'intero territorio nazionale si considera quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che facciano richiesta di esclusione.))


Riferimenti normativi

- Si segnala che il regolamento (CE) n. 1266/2007 della
Commissione relativo alle misure di applicazione della
direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la
lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei
movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive
alla febbre catarrale. In particolare il Capo 3 disciplina
le restrizioni dei movimenti degli animali e del loro
sperma, ovuli ed embrioni.
 
Art. 5

Integrazione del Fondo indigenti

1. Al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale, la dotazione del fondo di cui all'art. 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come stabilita all'art. 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementata, per l'anno 2019, di ulteriori 14 milioni di euro, per l'acquisto di formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di cinque mesi e massima di dieci mesi, contenuto in proteine non inferiore al 24,5 per cento, umidita' superiore al 30 per cento, cloruro di sodio sul tal quale inferiore al 5 per cento, ((con relativo porzionamento sottovuoto.))
2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 58 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134 recante «Misure urgenti per la
crescita del Paese»:
«Art. 58 (Fondo per la distribuzione di derrate
alimentari alle persone indigenti). - 1. E' istituito
presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo
per l'efficientamento della filiera della produzione e
dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi
nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle
persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana.
Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti
mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle
modalita' previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio del 22 ottobre 2007.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la
cooperazione internazionale e l'integrazione, viene
adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma
annuale di distribuzione che identifica le tipologie di
prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie
nonche' le modalita' di attuazione, anche in relazione alle
erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di
soggetti privati e tese ad incrementare le dotazioni del
Fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in questi casi si
applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto
legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
3. Gli operatori della filiera agroalimentare possono
destinare all'attuazione del programma annuale di cui al
comma 2 derrate alimentari, a titolo di erogazioni
liberali, secondo modalita' stabilite dall'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura. Ai fini fiscali, in questi casi
si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto
legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' il
soggetto responsabile dell'attuazione del programma di cui
al comma 2.
5. Ai fini del reperimento sul mercato dei prodotti
identificati dal programma di cui al comma 2, l'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura opera secondo criteri di
economicita' dando preferenza, a parita' di condizioni,
alle forniture offerte da organismi rappresentativi di
produttori agricoli o imprese di trasformazione dell'Unione
europea.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 399, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2016»:
«399. Il fondo di cui all'art. 58, comma 1, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e'
rifinanziato di 2 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.».
- Si segnala che il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio del 22 ottobre 2007 reca «organizzazione comune
dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni
prodotti agricoli (regolamento unico OCM)».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460 recante «Riordino
della disciplina tributaria degli enti non commerciali e
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale».
«Art. 13 (Erogazioni liberali). - 1.
2.
3.
4.
5. La deducibilita' dal reddito imponibile delle
erogazioni liberali a favore di organizzazioni non
governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 ,
prevista dall'art. 10, comma 1, lettera g), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e'
consentita a condizione che per le medesime erogazioni il
soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta
di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del
medesimo testo unico.
6. La deducibilita' dal reddito imponibile delle
erogazioni liberali previste all'art. 65, comma 2, lettere
a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 , e' consentita a condizione che per
le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non
usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies)
del medesimo art. 65, comma 2.
7. La deducibilita' dal reddito imponibile delle
erogazioni liberali previste all'art. 114, comma 2-bis,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 , e' consentita a condizione che per
le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non
usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma
1-bis, del medesimo art. 114.
- Si segnala che la legge 15 marzo 1997, n. 59, reca
«Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa».
 
Art. 6

Gelate nella Regione Puglia
nei mesi di febbraio e marzo 2018

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarieta' nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'art. 10.
2. La Regione Puglia puo' conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 recante «Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003,
n. 38»:
«Art. 1 (Finalita'). - 1. Il Fondo di solidarieta'
nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente
interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle
produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali
agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture
agricole, nelle zone colpite da calamita' naturali o eventi
eccezionali o da avversita' atmosferiche assimilabili a
calamita' naturali o eventi di portata catastrofica, da
epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonche' ai
danni causati da animali protetti, alle condizioni e
modalita' previste dalle disposizioni comunitarie vigenti
in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse
disponibili sul Fondo stesso. 2. Ai fini del presente
decreto legislativo sono considerate calamita' naturali,
avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali,
eventi eccezionali, eventi di portata catastrofica,
epizoozie, organismi nocivi ai vegetali, animali protetti
quelli previsti dagli orientamenti e dai regolamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore
agricolo, nonche' le avverse condizioni atmosferiche
previste dagli orientamenti comunitari.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il FSN prevede
le seguenti tipologie di intervento:
a) misure volte a incentivare la stipula di contratti
assicurativi prioritariamente finalizzate
all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura
mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione
del rischio;
b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso
di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non
inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura,
finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle
imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui
al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
c) interventi di ripristino delle infrastrutture
connesse all'attivita' agricola, tra cui quelle irrigue e
di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle
imprese agricole.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 recante «Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003,
n. 38»:
«Art. 5 (Interventi per favorire la ripresa
dell'attivita' produttiva). - 1. Possono beneficiare degli
interventi del presente articolo, le imprese agricole di
cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le
cooperative che svolgono l'attivita' di produzione agricola
, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle
imprese agricole istituita presso le Province autonome
ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 6, che
abbiano subito danni superiori al 30 per cento della
produzione lorda vendibile. Nel caso di danni alle
produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo
dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le
produzioni zootecniche.
2. Al fine di favorire la ripresa economica e
produttiva delle imprese agricole di cui al comma 1, nei
limiti dell'entita' del danno, accertato nei termini
previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per
gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere
concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a
scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e
dell'efficacia dell'intervento, nonche' delle risorse
finanziarie disponibili:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento
del danno accertato sulla base della produzione lorda
vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le
modalita' e le procedure previste dagli orientamenti e dai
regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle
zone svantaggiate di cui all'art. 32 del regolamento (UE)
n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, il contributo puo' essere elevato fino al 90
per cento;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le
esigenze di esercizio dell'anno in cui si e' verificato
l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al
seguente tasso agevolato:
1) 20 per cento del tasso di riferimento per le
operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le
aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'art.
32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
2) 35 per cento del tasso di riferimento per le
operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le
aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del
prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito
in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti
all'impresa agricola;
c) proroga delle operazioni di credito agrario, di
cui all'art. 7;
d) agevolazioni previdenziali, di cui all'art. 8.
3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed
alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo
contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei
costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone
svantaggiate di cui all'art. 32 del regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013.
4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente
articolo i danni alle produzioni ed alle strutture
ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali e'
possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Nel calcolo
della percentuale dei danni sono comprese le perdite
derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa
azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati
oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda
vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e'
comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni
concessi dall'Unione europea. 4-bis. Ai sensi della
normativa europea sono altresi' esclusi dagli aiuti:
a) le grandi imprese;
b) le imprese in difficolta', ad eccezione degli
aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da
avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali,
a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in
difficolta' a causa delle perdite o dei danni causati dagli
eventi in questione;
c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero
pendente a seguito di una precedente decisione della
Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e
incompatibili con il mercato interno.
4-ter. Il regime di aiuto deve essere attivato entro
tre anni dal verificarsi dell'avversita' atmosferica
assimilabile a una calamita' naturale e gli aiuti sono
versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da
tale data. Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo
dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversita'
atmosferica assimilabile a una calamita' naturale e
calcolati, a livello di singolo beneficiario,
dall'autorita' regionale competente. I danni includono le
perdite di reddito dovute alla distruzione completa o
parziale della produzione agricola e i danni materiali
subiti dalle strutture aziendali quali: immobili,
attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione. I
danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati
sulla base dei costi di riparazione o del valore economico
degli stessi prima del verificarsi dell'avversita'
atmosferica assimilabile a una calamita' naturale. Tale
calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione
del valore equo di mercato a seguito della calamita', ossia
la differenza tra il valore delle strutture immediatamente
prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento
eccezionale. Ai danni devono essere detratti i costi non
sostenuti e possono essere aggiunti eventuali maggiori
costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversita'
atmosferica assimilabile alla calamita' naturale. La
perdita di reddito a livello di singoli beneficiari e'
calcolata sottraendo: il risultato ottenuto moltiplicando i
quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui
si e' verificata l'avversita' atmosferica assimilabile a
una calamita' naturale per il prezzo medio di vendita
ricavato nello stesso anno, dal risultato ottenuto
moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti
nei tre anni precedenti l'avversita' atmosferica
assimilabile a una calamita' naturale o da una media
triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversita'
atmosferica assimilabile a una calamita' naturale,
escludendo il valore piu' basso e quello piu' elevato, per
il prezzo medio di vendita ottenuto. La riduzione annua
puo' essere calcolata:
a) tenendo conto della somma delle componenti colture
e allevamenti qualora risultino danneggiate entrambe o i
danni abbiano interessato le strutture aziendali;
b) limitatamente alle singole componenti qualora
risultino danneggiate solo le colture o solo gli
allevamenti.
4-quater. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti
ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi
quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o
unionali sono limitati all'80 per cento dei costi
ammissibili. L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata al
90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali.
4-quinquies. Gli aiuti destinati a indennizzare i danni
causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita'
naturali sono ridotti del 50 per cento, salvo quando sono
accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza
assicurativa a copertura di almeno il 50 per cento della
loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla
produzione e dei rischi climatici compresi nel piano di
gestione dei rischi in agricoltura.
4-sexies. Si possono utilizzare indici per calcolare la
produzione agricola della singola impresa, purche' il
metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la
perdita effettiva dell'impresa agricola nell'anno in
questione.
5. Le domande di intervento debbono essere presentate
alle autorita' regionali competenti entro il termine
perentorio di quarantacinque giorni dalla data di
pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione
delle zone interessate, di cui all'art. 6, comma 2.
6. Compatibilmente con le esigenze primarie delle
imprese agricole, di cui al presente articolo, possono
essere adottate misure volte al ripristino delle
infrastrutture connesse all'attivita' agricola, tra cui
quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a
totale carico del Fondo di solidarieta' nazionale.».
 
((Art. 6 bis
Contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella
Regione Puglia

1. Ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della Regione Puglia, che a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l'attivita' molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN, e' concesso per l'anno 2019 un contributo in conto capitale al fine di favorire la ripresa produttiva.
2. I criteri, le procedure e le modalita' per la concessione e il calcolo del contributo di cui al comma 1 e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto del limite massimo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2019.
3. Il contributo di cui al comma 1 e' erogato ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.))


Riferimenti normativi

- Si segnala che il regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione e' relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014)»:
«6. In attuazione dell'art. 119, quinto comma, della
Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di
programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il
complesso delle risorse e' destinato a sostenere
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del
Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione
in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo
la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno
2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
2016; per gli anni successivi la quota annuale e'
determinata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
 
Art. 7

Misure a sostegno delle imprese
del settore olivicolo-oleario

1. Dopo l'art. 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario) - 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, considerate le particolari criticita' produttive e la necessita' di recupero e rilancio della produttivita' e della competitivita', in crisi anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali, e' riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso ((ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite ))dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.».
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' per la concessione del contributo di cui al comma 1, capoverso 1, e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonche' i relativi casi di revoca e decadenza.
((2-bis. Le imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei Comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subito danni causati dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere, con le modalita' e le procedure indicate ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e in deroga alla legislazione nazionale vigente, agli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per l'anno 2019, nel limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' per la concessione del contributo di cui al comma 2-bis e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonche' i relativi casi di revoca e di decadenza.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 5
maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 luglio 2015, n. 91 recante «Disposizioni urgenti in
materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di
sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di
carattere eccezionale e di razionalizzazione delle
strutture ministeriali»:
«Art. 4 (Disposizioni urgenti per il recupero del
potenziale produttivo e competitivo del settore
olivicolo-oleario). - 1. Al fine di contribuire alla
ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, alla luce
delle particolari criticita' produttive del settore e in
relazione alle crescenti necessita' di recupero e rilancio
della produttivita' e della competitivita' delle aziende
olivicole, nonche' per perseguire il miglioramento della
qualita' del prodotto anche ai fini della certificazione e
della lotta alla contraffazione, e' istituito presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
un Fondo per sostenere la realizzazione del piano di
interventi nel settore olivicolo-oleario con una dotazione
iniziale pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 14
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di
attuazione del piano di interventi. Per le finalita' di cui
al presente comma, il decreto di cui al secondo periodo
prevede, in particolare, il conseguimento dei seguenti
obiettivi:
a) incrementare la produzione nazionale di olive e di
olio extravergine di oliva, senza accrescere la pressione
sulle risorse naturali, in modo particolare sulla risorsa
idrica, attraverso la razionalizzazione della coltivazione
degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti
e l'introduzione di nuovi sistemi colturali in grado di
conciliare la sostenibilita' ambientale con quella
economica, anche con riferimento all'olivicoltura a valenza
paesaggistica, di difesa del territorio e storica;
b) sostenere e promuovere attivita' di ricerca per
accrescere e migliorare l'efficienza dell'olivicoltura
italiana;
c) sostenere iniziative di valorizzazione del made in
Italy e delle classi merceologiche di qualita' superiore
certificate dell'olio extravergine di oliva italiano, anche
attraverso l'attivazione di interventi per la promozione
del prodotto sul mercato interno e su quelli
internazionali;
d) stimolare il recupero varietale delle cultivar
nazionali di olive da mensa in nuovi impianti olivicoli
integralmente meccanizzabili;
e) incentivare e sostenere l'aggregazione e
l'organizzazione economica degli operatori della filiera
olivicola, in conformita' alla disciplina delle trattative
contrattuali nel settore dell'olio di oliva prevista dal
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013.
2. Il contributo dello Stato alle azioni di cui al
comma 1 soddisfa le condizioni stabilite dal regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
«de minimis», dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal
regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25
giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle
zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione
(CE) n. 1857/2006.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni
di euro per l'anno 2015 e a 14 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016 e 2017, si provvede, quanto a 4 milioni di
euro per l'anno 2015 e a 12 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 214,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato
dall'art. 2 del presente decreto, e, quanto a 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante
corrispondente riduzione del fondo di conto capitale
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali ai sensi
dell'art. 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si segnala che il regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione e' relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»
- Si segnala che il regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione e' relativoall'applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
- Si segnala che il regolamento (UE) n. 702/2014 della
Commissione dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di
aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n.
1857/2006.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 499 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»:
«499. L'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Distretti del cibo). - 1. Al fine di
promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e
l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attivita'
caratterizzate da prossimita' territoriale, garantire la
sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle
produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il
territorio e il paesaggio rurale attraverso le attivita'
agricole e agroalimentari, sono istituiti i distretti del
cibo.
2. Si definiscono distretti del cibo:
a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali
di cui all'art. 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n.
317, caratterizzati da un'identita' storica e territoriale
omogenea derivante dall'integrazione fra attivita' agricole
e altre attivita' locali, nonche' dalla produzione di beni
o servizi di particolare specificita', coerenti con le
tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, gia'
riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione;
b) i distretti agroalimentari di qualita' quali
sistemi produttivi locali, anche a carattere
interregionale, caratterizzati da significativa presenza
economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva
delle imprese agricole e agroalimentari, nonche' da una o
piu' produzioni certificate e tutelate ai sensi della
vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni
tradizionali o tipiche, gia' riconosciuti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione;
c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una
elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole
e agroalimentari, di cui all'art. 36, comma 1, della legge
5 ottobre 1991, n. 317;
d) i sistemi produttivi locali anche a carattere
interregionale, caratterizzati da interrelazione e
interdipendenza produttiva delle imprese agricole e
agroalimentari, nonche' da una o piu' produzioni
certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa
europea, nazionale e regionale;
e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree
urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa
presenza di attivita' agricole volte alla riqualificazione
ambientale e sociale delle aree;
f) i sistemi produttivi locali caratterizzati
dall'interrelazione e dall'integrazione fra attivita'
agricole, in particolare quella di vendita diretta dei
prodotti agricoli, e le attivita' di prossimita' di
commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo
territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di
acquisto solidale;
g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla
presenza di attivita' di coltivazione, allevamento,
trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale
svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri
della sostenibilita' ambientale, conformemente alla
normativa europea, nazionale e regionale vigente;
h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi
come territori per i quali agricoltori biologici,
trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali
abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la
diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua
divulgazione nonche' per il sostegno e la valorizzazione
della gestione sostenibile anche di attivita' diverse
dall'agricoltura. Nelle regioni che abbiano adottato una
normativa specifica in materia di biodistretti o distretti
biologici si applicano le definizioni stabilite dalla
medesima normativa.
3. Le regioni e le province autonome provvedono
all'individuazione dei distretti del cibo e alla successiva
comunicazione al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, presso il quale e' costituito il
Registro nazionale dei distretti del cibo.
4. Al fine di sostenere gli interventi per la creazione
e il consolidamento dei distretti del cibo si applicano le
disposizioni relative ai contratti di distretto, di cui
all'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
5. I criteri, le modalita' e le procedure per
l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 sono
definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
6. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2019.
7. Al fine di valorizzare la piena integrazione fra
attivita' imprenditoriali ai sensi della lettera f) del
comma 2, al comma 8-bis dell'art. 4 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "nell'ambito
dell'esercizio della vendita diretta e' consentito" sono
inserite le seguenti: "vendere prodotti agricoli, anche
manipolati o trasformati, gia' pronti per il consumo,
mediante l'utilizzo di strutture mobili nella
disponibilita' dell'impresa agricola, anche in modalita'
itinerante su aree pubbliche o private, nonche'" ».
 
Art. 8
((Misure dicontrastodegli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria.))

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'art. 18, e' inserito il seguente:
((«Art. 18-bis (Misure di contrastodegli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria). - 1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attivita' ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, puo' essere consentito, caso per caso, di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non e' accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza.
2. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettorio gli agenti fitosanitari di cui all'art. 34-bis, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante e' soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata del doppio.
3. In applicazione dell'art. 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, puo' essere effettuata anche mediante forme di pubblicita' idonee, secondo le modalita' e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicita' di cui al periodo precedente, gli ispettorio gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure fitosanitarie diemergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica.))

4. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
2. Il comma 661 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' abrogato.
3. All'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera c-bis), e' aggiunta la seguente: «c-ter) i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 18 e 34-bis del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214 recante «Attuazione
della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali»:
«Art. 18 (Rischio fitosanitario alla circolazione). -
1. Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali
eseguiti conformemente agli articoli 11 e 17, che i
vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono
un rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi
vegetali devono formare oggetto delle misure ufficiali
previste all'art. 15.»
«Art. 34-bis (Agente fitosanitario). - 1. I Servizi
fitosanitari regionali possono avvalersi di personale
tecnico di supporto agli Ispettori fitosanitari,
opportunamente formato, denominato «Agente fitosanitario»,
espressamente incaricato dagli stessi Servizi. Essi
effettuano le funzioni previste dall'art. 35 con
l'esclusione di quelle di cui ai commi 2 e 4.».
- Si riporta il testo dell'art. 21-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»:
«Art. 21-bis (Efficacia del provvedimento limitativo
della sfera giuridica dei privati). - 1. Il provvedimento
limitativo della sfera giuridica dei privati acquista
efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la
comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme
stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi
previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il
numero dei destinatari la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa,
l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicita'
idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione
medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica
dei privati non avente carattere sanzionatorio puo'
contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I
provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati
aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente
efficaci.».
- Il comma 661 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021», abrogato dalla presente legge, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre n. 302,
S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia
ambientale», come modificato dalla presente legge.
«Art. 6 (Oggetto della disciplina). - 1. La valutazione
ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che
possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul
patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene
effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione
della qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo,
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione
territoriale o della destinazione dei suoli, e che
definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione,
l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II,
II-bis, III e IV del presente decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili
impatti sulle finalita' di conservazione dei siti designati
come zone di protezione speciale per la conservazione degli
uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat
naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene
necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, e successive modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che
determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le
modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma
2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora
l'autorita' competente valuti che producano impatti
significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui
all'art. 12 e tenuto conto del diverso livello di
sensibilita' ambientale dell'area oggetto di intervento.
3-bis. L'autorita' competente valuta, secondo le
disposizioni di cui all'art. 12, se i piani e i programmi,
diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il
quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti,
producano impatti significativi sull'ambiente.
3-ter. Per progetti di opere e interventi da
realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, gia'
sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che
rientrano tra le categorie per le quali e' prevista la
Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati
acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o
comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora
il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti
abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione
di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme
comunitarie, tale valutazione e' effettuata secondo le
modalita' e le competenze previste dalla Parte Seconda del
presente decreto ed e' integrata dalla valutazione
ambientale strategica per gli eventuali contenuti di
pianificazione del Piano e si conclude con un unico
provvedimento.
4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del
presente decreto:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a
scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o
ricadenti nella disciplina di cui all'art. 17 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo
per l'incolumita' pubblica;
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti
equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o
sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri
della gestione forestale sostenibile e approvati dalle
regioni o dagli organismi dalle stesse individuati;
((c-ter) i piani, i programmi e i provvedimenti di
difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario
nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di
emergenza.))

5. La valutazione d'impatto ambientale si applica ai
progetti che possono avere impatti ambientali significativi
e negativi, come definiti all'art. 5, comma 1, lettera c).
6. La verifica di assoggettabilita' a VIA e' effettuata
per:
a) i progetti elencati nell'allegato II alla parte
seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi
metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due
anni;
b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati
nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del
presente decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa
produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad
eccezione delle modifiche o estensioni che risultino
conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei
medesimi allegati II e III;
c) i progetti elencati nell'allegato II-bis alla
parte seconda del presente decreto, in applicazione dei
criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del
30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
dell'11 aprile 2015;
d) i progetti elencati nell'allegato IV alla parte
seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e
delle soglie definiti dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del
30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
dell'11 aprile 2015.
7. La VIA e' effettuata per:
a) i progetti di cui agli allegati II e III alla
parte seconda del presente decreto;
b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla
parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o
interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche
parzialmente, all'interno di aree naturali protette come
definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero
all'interno di siti della rete Natura 2000;
c) i progetti elencati nell'allegato II alla parte
seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi
metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due
anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica
di assoggettabilita' a VIA, l'autorita' competente valuti
che possano produrre impatti ambientali significativi;
d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati
negli allegati II e III che comportano il superamento degli
eventuali valori limite ivi stabiliti;
e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati
nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del
presente decreto, qualora, all'esito dello svolgimento
della verifica di assoggettabilita' a VIA, l'autorita'
competente valuti che possano produrre impatti ambientali
significativi e negativi;
f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla
parte seconda del presente decreto, qualora all'esito dello
svolgimento della verifica di assoggettabilita' a VIA, in
applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorita'
competente valuti che possano produrre impatti ambientali
significativi e negativi.
8.
9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti
tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le
prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati
II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente
decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di
cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della
presunta assenza di potenziali impatti ambientali
significativi e negativi, ha la facolta' di richiedere
all'autorita' competente, trasmettendo adeguati elementi
informativi tramite apposite liste di controllo, una
valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale
procedura da avviare. L'autorita' competente, entro trenta
giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione
preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie
valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli
adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica
di assoggettabilita' a VIA, a VIA, ovvero non rientrano
nelle categorie di cui ai commi 6 o 7.
10. Per i progetti o parti di progetti aventi quale
unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi
quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che
riguardano la protezione civile, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, dopo una valutazione caso per caso, puo' disporre,
con decreto, l'esclusione di tali progetti dal campo di
applicazione delle norme di cui al titolo III della parte
seconda del presente decreto, qualora ritenga che tale
applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi.
11. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 32, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare puo', in casi eccezionali, previo parere del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,
esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle
disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del
presente decreto, qualora l'applicazione di tali
disposizioni incida negativamente sulla finalita' del
progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi
della normativa nazionale ed europea in materia di
valutazione di impatto ambientale. In tali casi il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
a) esamina se sia opportuna un'altra forma di
valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le
informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di
cui alla lettera a), le informazioni relative alla
decisione di esenzione e le ragioni per cui e' stata
concessa;
c) informa la Commissione europea, prima del rilascio
dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano
l'esenzione accordata fornendo tutte le informazioni
acquisite.
12. Per le modifiche dei piani e dei programmi
elaborati per la pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di
autorizzazione di opere singole che hanno per legge
l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma
restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA,
la valutazione ambientale strategica non e' necessaria per
la localizzazione delle singole opere. 13. L'autorizzazione
integrata ambientale e' necessaria per:
a) le installazioni che svolgono attivita' di cui
all'Allegato VIII alla Parte Seconda; b)le modifiche
sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del
presente comma.
14. Per le attivita' di smaltimento o di recupero di
rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'art. 6, comma
13, anche qualora costituiscano solo una parte delle
attivita' svolte nell'installazione, l'autorizzazione
integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'art.
29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla
realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'art.
208. 15. Per le installazioni di cui alla lettera a) del
comma 13, nonche' per le loro modifiche sostanziali,
l'autorizzazione integrata ambientale e' rilasciata nel
rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei
termini di cui all'art. 29-quater, comma 10.
16. L'autorita' competente, nel determinare le
condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo
restando il rispetto delle norme di qualita' ambientale,
tiene conto dei seguenti principi generali:
a) devono essere prese le opportune misure di
prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le
migliori tecniche disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento
significativi;
c) e' prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma
della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui
produzione non e' prevenibile sono in ordine di priorita' e
conformemente alla parte quarta del presente decreto,
riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove cio' sia
tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti
evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;
d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace
ed efficiente;
e) devono essere prese le misure necessarie per
prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di
inquinamento al momento della cessazione definitiva delle
attivita' e il sito stesso deve essere ripristinato
conformemente a quanto previsto all'art. 29-sexies, comma
9-quinquies.
17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,
all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a
qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale,
in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione di
atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali
sono vietate le attivita' di ricerca, di prospezione
nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in
mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio
1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone di
mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo
l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro
esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I
titoli abilitativi gia' rilasciati sono fatti salvi per la
durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli
standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono
sempre assicurate le attivita' di manutenzione finalizzate
all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli
impianti e alla tutela dell'ambiente, nonche' le operazioni
finali di ripristino ambientale. Dall'entrata in vigore
delle disposizioni di cui al presente comma e' abrogato il
comma 81 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione
in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota
di prodotto di cui all'art. 19, comma 1 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10%
per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o
contitolare di ciascuna concessione e' tenuto a versare le
somme corrispondenti al valore dell'incremento
dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate,
in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato
di previsione , rispettivamente, del Ministero dello
sviluppo economico, per lo svolgimento delle attivita' di
vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale
degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di
monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle
valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche
mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie
regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei
corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di
contrasto dell'inquinamento marino.».
 
((Art. 8 bis

Modifica all'art. 54 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 214

1. Il comma 5 dell'art. 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e' sostituito dal seguente:
«5. Chiunque non rispetta i divieti di cui all'art. 9, commi 1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'art. 8, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 30.000».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 54 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214 recante «Attuazione
della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali», come modificato dalla presente legge:
«Art. 54. (Sanzioni amministrative). - 1. Salvo che il
fatto costituisca reato, per le violazioni delle
disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le
sanzioni amministrative di cui al presente articolo.
2. Chiunque introduce nel territorio italiano organismi
nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci
in violazione dei divieti di cui agli articoli 5, 6, 7 e
7-bis e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.
3. Chiunque non rispetta i divieti di diffusione,
commercio e detenzione di organismi nocivi, dei vegetali,
dei prodotti vegetali od altre voci di cui agli articoli 5,
6, 7 e 7-bis e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.
3-bis. Chiunque non consente agli incaricati del
Servizio fitosanitario l'effettuazione dei controlli in
attuazione del presente decreto e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro
a 6.000,00 euro.
4. Chiunque esercita attivita' di produzione e
commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci
disciplinati dal presente decreto in assenza o sospensione
delle autorizzazioni prescritte dagli articoli 19, 20 e 26
nonche' dalle normative nazionali emanate in applicazione
del presente decreto, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro
a 15.000,00 euro.
((5. Chiunque non rispetta i divieti di cui all'art. 9,
commi 1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500. Chiunque
non ottempera agli obblighi di cui all'art. 8, comma 1, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 516 a euro 30.000.))

6. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui
all'art. 19, dichiara di propria produzione vegetali
prodotti da terzi, e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.
7. Chiunque acquista, al fine di porre in commercio al
pubblico o per finalita' diverse dall'uso personale,
vegetali, prodotti vegetali od altre voci ed omette di
conservare per almeno un anno, i passaporti delle piante e
di iscriverne gli estremi nei propri registri, e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.
8. Chiunque acquista vegetali, prodotti vegetali od
altre voci, al fine di commercializzarli all'ingrosso ed
omette di iscrivere gli estremi dei loro passaporti nei
propri registri e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro
12.000,00.
9. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui
all'art. 19, non consente l'accesso nell'azienda da parte
dei soggetti incaricati dei controlli ai fini dell'art. 21,
comma 1, lettera g), ovvero ne ostacola l'attivita', e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.
10. Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui
all'art. 19, non ottempera agli obblighi di cui all'art.
21, comma 1, lettere i) ed l), e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a
600,00 euro.
11. Chiunque emette il passaporto delle piante previsto
dall'art. 25 senza l'autorizzazione prescritta dall'art.
26, oppure commercializzi imballaggi con il marchio
IPPC/FAO senza la specifica autorizzazione, e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
1.500,00 euro a 9.000,00 euro.
12. Chiunque, avendone l'obbligo giuridico, non emette
o non compila correttamente il passaporto delle piante in
ogni sua parte e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.
13. Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui
all'art. 26, non ottempera agli obblighi di cui all'art.
27, commi 2 e 3, all'art. 28, comma 2, all'art. 29, commi
1, 2 e 5, e all'art. 30, commi 1, 2 e 3, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a
3.000,00 euro.
14. Chiunque non osservi gli obblighi ed i divieti
fissati dagli articoli 31, comma 2, 32, commi 1 e 2, e 33,
comma 1, in relazione all'introduzione, alla circolazione
ed al transito di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci
nelle zone protette e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00
ad euro 15.000,00.
15. Chiunque modifica la destinazione d'uso di un
vegetale, di un prodotto vegetale o di altre voci, in modo
tale da non rispettare quella riportata sulla
documentazione che accompagna originariamente tale merce,
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.
16. L'importatore od il suo rappresentante in dogana
che omette di notificare, preventivamente e con congruo
anticipo, al Servizio fitosanitario regionale competente
per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni di vegetali,
prodotti vegetali o altre voci, soggetti a controllo
fitosanitario e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
16-bis. L'importatore o il suo rappresentante in dogana
che omette di notificare, preventivamente e con congruo
anticipo, al Servizio fitosanitario regionale competente
per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni di vegetali,
prodotti vegetali o altre voci, ai sensi dell'art. 39,
comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 250,00 euro a 1.500,00 euro
(110).
17. L'importatore od il suo rappresentante in dogana
che omette di osservare le disposizioni di cui all'art. 39,
comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.
18. Chiunque introduce nel territorio italiano
vegetali, prodotti vegetali o altre voci, soggetti a
controllo fitosanitario, senza la documentazione
prescritta, o con documentazione non conforme, e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
19. Chiunque introduce nel territorio italiano
vegetali, prodotti vegetali o altre voci, privi della
prescritta autorizzazione del Servizio fitosanitario, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.
20. Chiunque, in violazione delle misure ufficiali
adottate ai sensi degli articoli 15 e 40, introduce,
detiene o pone in commercio vegetali, prodotti vegetali o
altre voci, per i quali i controlli fitosanitari hanno
avuto esito non favorevole, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro
a 30.000,00 euro.
21. Chiunque sostituisce i vegetali, i prodotti
vegetali o altre voci, oggetto delle ispezioni eseguite
conformemente all'art. 43, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00
ad euro 18.000,00.
22. Il responsabile delle attivita' di cui all'art. 45
che cede a qualunque titolo materiali prima dello svincolo
ufficiale di cui all'art. 47, comma 3, o che non si attiene
agli obblighi di cui all'art. 47, commi 1, 5 e 7, e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
23. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite
dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'art. 50,
comma 1, lettera g), e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a
3.000,00 euro.
24. Chiunque non osserva il divieto di messa a dimora
di piante ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera i), ha
l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione e
distruzione entro quindici giorni dalla notifica dell'atto
di intimazione ad adempiere. La mancata ottemperanza a tale
obbligo e' punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro; gli
organi di vigilanza dispongono altresi' l'estirpazione
delle piante ponendo a carico dei trasgressori le relative
spese. L'importo della sanzione e' raddoppiato nel caso si
tratti di soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 19 e di
soggetti che, in base ai dati conservati nelle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, si
occupano professionalmente della progettazione, della
realizzazione e della manutenzione di parchi e giardini.
25. Chiunque esegua trattamenti di quarantena disposti
dai Servizi fitosanitari regionali, oppure disciplinati dai
decreti ministeriali emanati conformemente al presente
decreto, in impianti non in possesso del previsto
riconoscimento o con modalita' non conformi alle norme
vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
26. Chiunque, dopo essere stato riconosciuto
responsabile della trasgressione di una delle prescrizioni
contenute nei commi precedenti, nei tre anni successivi ne
trasgredisce un'altra, con la nuova sanzione da infliggere
e' sottoposto anche alla sospensione delle autorizzazioni
regionali di cui agli articoli 19 e 26 per un periodo non
superiore a centoventi giorni.
26-bis. Per le violazioni alle disposizioni del
presente decreto, non espressamente sanzionate dal presente
articolo, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro.
26-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
elimini o manometta contrassegni o sigilli apposti dagli
ispettori fitosanitari, e' punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro.
26-quater. I fornitori accreditati ai sensi di legge
per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
delle specie vegetali, previste dalla normativa
comunitaria, che non adempiono agli obblighi relativi alle
analisi di laboratorio presso laboratori accreditati
nonche' presso i laboratori della rete nazionale di cui
all'art. 53 del presente decreto, o che sono inadempienti
riguardo alla messa a disposizione dei risultati delle
medesime analisi, sono puniti con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.
27. Per quanto non espressamente previsto dal presente
decreto si applicano le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I
Servizi fitosanitari regionali sono competenti ad irrogare
le sanzioni. I relativi proventi affluiscono nei bilanci
dei suddetti enti e devono essere destinati esclusivamente
al potenziamento delle attivita' dei Servizi
fitosanitari.».
 
((Art. 8 ter
Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella
fastidiosa

1. Al fine di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione della batteriosi, per un periodo di sette anni il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni puo' procedere, previa comunicazione alla regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonche' in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.
2. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di cui all'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perche' localizzati in aree delimitate alla Xylella fastidiosa, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante specificate di cui all'art. 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni. Tali soggetti devono garantire la tracciabilita' della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono altresi' assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualita' e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali.
3. All'art. 1, comma 107, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «patrimonio comunale» sono inserite le seguenti: «nonche' per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa».
4. La legna pregiata derivante da capitozzature ed espianti, se destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento, puo' essere stoccata anche presso i frantoi che ne fanno richiesta alla regione, che ne regolamenta le procedure. Le parti legnose, quali branche e tronchi, prive di ogni vegetazione, provenienti da piante ospiti situate in una zona delimitata ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, possono essere liberamente movimentate all'esterno della suddetta zona.))


Riferimenti normativi

- Si segnala che la decisione di esecuzione (UE) n.
2015/789 della Commissione e' relativa alle misure per
impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della
Xylella fastidiosa.
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto
legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 recante
«Divieto di abbattimento di alberi di olivo»:
«Art. 1.
1. E' vietato l'abbattimento degli alberi di olivo
oltre il numero di cinque ogni biennio, salvo quanto e'
previsto nell'art. 2.
Il divieto riguarda anche le piante danneggiate da
operazioni belliche o in stato di deperimento per qualsiasi
causa, sempre che possano essere ricondotte a produzione
con speciali operazioni colturali.
Art. 2.
L'abbattimento degli alberi di olivo per i quali sia
accertata la morte fisiologica ovvero la permanente
improduttivita', dovute a cause non rimovibili, e di quelli
che, per eccessiva fittezza dell'impianto, rechino danno
all'oliveto, puo' essere autorizzato dalla Camera di
commercio, industria e agricoltura, che provvedera' con
deliberazione della Giunta camerale, a seguito di
accertamento sull'esistenza delle condizioni stesse,
eseguito dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.».
- Si segnala che il decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 reca norme in materia ambientale.
- Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214 recante «Attuazione
della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali»:
«Art. 20 (Iscrizione al Registro ufficiale dei
produttori). - 1. Devono iscriversi al Registro ufficiale
dei produttori (RUP) operante presso il Servizio
fitosanitario nazionale:
a) i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 19 che
producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato
V, parte A, o importano i prodotti di cui all'allegato V,
parte B;
b) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i
centri di trasformazione, i commercianti autorizzati ai
sensi dell'art. 19, che commercializzano all'ingrosso
tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o
frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e
relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti
vegetali;
c) i produttori di vegetali per i quali e' prescritto
l'uso del passaporto delle piante da normative comunitarie.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare
richiesta di iscrizione al Registro ufficiale dei
produttori (RUP) al Servizio fitosanitario regionale
competente per territorio ove ha sede il centro aziendale,
indicando almeno i dati di cui all'allegato IX. Se
posseggono centri aziendali in piu' Regioni, devono
presentare richiesta di iscrizione presso ciascun Servizio
fitosanitario regionale competente per territorio.
3. Il Servizio fitosanitario regionale, esaminata la
richiesta di iscrizione e verificato il possesso dei
requisiti, nonche' l'impegno ad adempiere agli obblighi di
cui all'art. 21 e 22, provvede all'iscrizione dei
richiedenti al RUP rilasciando apposita certificazione che
riporta almeno i dati di cui all'allegato X.
4. Il Servizio fitosanitario regionale non procede
all'iscrizione o la sospende nei casi in cui non ricorrono
le condizioni di cui all'art. 21 e 22.
5. I Servizi fitosanitari regionali sono tenuti ad
inviare i dati relativi al RUP al Servizio fitosanitario
centrale per la tenuta del Registro nazionale dei
produttori, secondo le modalita' da esso stabilite.
6. Sono esonerati dall'iscrizione al RUP i «piccoli
produttori», cioe' coloro che producono e vendono vegetali
e prodotti vegetali che nella loro totalita' sono destinati
come impiego finale, nell'ambito del mercato locale, a
persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella
produzione dei vegetali, a condizione che presentino ai
Servizi fitosanitari regionali una dichiarazione attestante
il possesso di tale requisito, fatte salve diverse
disposizioni stabilite da specifiche normative comunitarie.
6-bis. Sono altresi' esonerati dall'iscrizione al RUP
coloro che introducono occasionalmente e per documentati
motivi nel territorio della Repubblica italiana piccoli
quantitativi di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci
di cui all'allegato V parte B.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 107 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», cosi' come
modificato dalla presente legge:
«107. Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni
contributi per investimenti per la messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale
((nonche' per la realizzazione degli interventi previsti
dal decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 13 febbraio 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018, finalizzati al
contenimento della diffusione dell'organismo nocivo Xylella
fastidiosa))
, nel limite complessivo di 400 milioni di
euro. I contributi di cui al periodo precedente sono
assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del
Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore
ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai
comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella
misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione
tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro
ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000
abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15
gennaio 2019, il Ministero dell'interno da' comunicazione a
ciascun comune dell'importo del contributo ad esso
spettante.».
 
((Art. 8 quater

Piano straordinario per la rigenerazione
olivicola della Puglia

1. Al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura della Puglia e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone infette, esclusa la parte soggetta alle restrizioni della zona di contenimento, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e' istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per il sud e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e' adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalita' per l'attuazione degli interventi in esso previsti.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014)»:
«6. In attuazione dell'art. 119, quinto comma, della
Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di
programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il
complesso delle risorse e' destinato a sostenere
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del
Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione
in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo
la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno
2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
2016; per gli anni successivi la quota annuale e'
determinata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
 
Art. 9

Misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo

1. Dopo l'art. 4-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, e' inserito il seguente:
«Art. 4-ter (Misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo). - 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore agrumicolo, e' riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo e' concesso ((ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva di agrumi, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite)) dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.».
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' per la concessione del contributo di cui al comma 1 e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonche' i relativi casi di revoca e decadenza.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge
5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla
legge il 2 luglio 2015, n. 91 recante «Disposizioni urgenti
in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di
sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di
carattere eccezionale e di razionalizzazione delle
strutture ministeriali», come introdotto dalla presente
legge:
«Art. 4-bis. (Misure a sostegno delle imprese del
settore olivicolo-oleario). - 1. Al fine di contribuire
alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario,
considerate le particolari criticita' produttive e la
necessita' di recupero e rilancio della produttivita' e
della competitivita', in crisi anche a causa degli eventi
atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi
ai vegetali, e' riconosciuto, nel limite complessivo di
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo
destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi
sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui
mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31
dicembre 2018.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso ad ogni
singolo produttore in ammontare proporzionale alla media
produttiva, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi
tre anni, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite
dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente
articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del
Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi
da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo.».
 
Art. 10

Rifinanziamento Fondo di solidarieta' nazionale

1. La dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori di cui all'art. 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 recante «Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003,
n. 38»:
«Art. 15 (Dotazione del Fondo di solidarieta'
nazionale). - 1.
2. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3,
lettera a), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, allo scopo denominato «Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi». Per gli
interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c), e'
iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, allo scopo denominato «Fondo di solidarieta'
nazionale-interventi indennizzatori». 3. Per la dotazione
finanziaria del Fondo di solidarieta' nazionale-incentivi
assicurativi destinato agli interventi di cui all'art. 1,
comma 3, lettera a), si provvede ai sensi dell'art. 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del
Fondo di solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori,
destinato agli interventi di cui all'art. 1, comma 3,
lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del
Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite
stabilito annualmente dalla legge finanziari.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 748, della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«748. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, con
una dotazione di euro 44.380.452 per l'anno 2019, di euro
16.941.452 per l'anno 2020, di euro 58.493.452 per l'anno
2021, di euro 29.962.452 per l'anno 2022, di euro
29.885.452 per l'anno 2023, di euro 39.605.452 per l'anno
2024, di euro 39.516.452 per l'anno 2025, di euro
34.279.452 per l'anno 2026, di euro 37.591.452 per l'anno
2027 e di euro 58.566.452 annui a decorrere dall'anno 2028,
da destinare al finanziamento di nuove politiche di
bilancio e al rafforzamento di quelle gia' esistenti
perseguite dai Ministeri.».
 
((Art. 10 bis
Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori
agricoli e dei piccoli coloni

1. Dopo il comma 6 dell'art. 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' inserito il seguente:
«6-bis. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone di cui all'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono riconosciuti per l'anno 2019 i benefici di cui al comma 6».
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in euro 860.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 23
luglio 1991, n. 223 recante «Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro», come modificata dalla presente legge:
«Art. 21 (Norme in materia di trattamenti per i
lavoratori appartenenti al settore dell'agricoltura). - 1.
Gli impiegati ed operai agricoli con contratto a tempo
indeterminato hanno diritto al trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n.
457, anche nei casi di sospensioni operate per esigenze di
riconversione e ristrutturazione aziendale da imprese che
occupino almeno sei lavoratori con contratto a tempo
indeterminato, ovvero che ne occupino quattro con contratto
a tempo indeterminato, e nell'anno precedente abbiano
impiegato manodopera agricola per un numero di giornate non
inferiore a milleottanta. Le predette esigenze devono
essere previamente accertate dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale su proposta del comitato
amministratore della gestione prestazioni temporanee ai
lavoratori dipendenti di cui all'art. 25 della legge 9
marzo 1989, n. 88.
2. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato che
vengano licenziati durante il periodo di godimento del
trattamento di integrazione salariale corrisposto ai sensi
del comma 1 hanno diritto al trattamento ordinario di
disoccupazione nella misura del quaranta per cento della
retribuzione.
3. Il trattamento concesso ai sensi del comma 1, puo'
essere corrisposto per una durata massima di novanta
giorni. Le imprese che si avvalgono di tale trattamento
sono tenute a versare alla gestione di cui all'art. 24
della legge 9 marzo 1989, n. 88, in aggiunta al contributo
di cui all'art. 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457, un
contributo nella misura del quattro per cento
dell'integrazione salariale corrisposta ai propri
dipendenti ai sensi del comma 1.
4. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di
lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in
comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamita' o
avversita' atmosferiche ai sensi dell'art. 4 della legge 15
ottobre 1981, n. 590, puo' essere concesso il trattamento
di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un
periodo non superiore a novanta giorni.
5. Il trattamento di integrazione salariale di cui ai
commi 1 e 4 puo' essere erogato, anche in mancanza dei
requisiti di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge 8
agosto 1972, n. 457, ai lavoratori che sono alle dipendenze
dell'impresa da piu' di un anno. I periodi di
corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla
configurazione del limite massimo di durata previsto dal
primo comma dell'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457,
e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di
cui al terzo comma dell'art. 8 della legge medesima.
6. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano
stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle
iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di
imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile,
ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 1, comma
1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano
beneficiato degli interventi di cui all'art. 1, comma 3,
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e'
riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in
aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di
giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative
effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori
di lavoro nell'anno precedente a quello di fruizione dei
benefici di cui al citato art. 1 del decreto legislativo n.
102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli
coloni e compartecipanti familiari delle aziende che
abbiano beneficiato degli interventi di cui all'art. 1,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004.
((6-bis. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che
siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti
dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze
di imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile,
ricadenti nelle zone di cui all'ordinanza della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione
civile n. 558 del 15 novembre 2018, e che abbiano
beneficiato degli interventi di cui all'art. 1, comma 3,
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono
riconosciuti per l'anno 2019 i benefici di cui al comma
6.))

7. I benefici di cui ai commi 4 e 6 si applicano a
decorrere dall'anno 1991.
8. Per i trattamenti di cui ai commi 4, 5 e 6, ivi
compresi quelli relativi alla mancata copertura
assicurativa, si applicano le disposizioni dell'art. 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88.».
- Si riporta il testo dell'art. 2135 del codice civile.
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
agricolo chi esercita una delle seguenti attivita':
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attivita' dirette
alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 recante «Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003,
n. 38»:
«Art. 1. (Finalita'). - 1. Il Fondo di solidarieta'
nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente
interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle
produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali
agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture
agricole, nelle zone colpite da calamita' naturali o eventi
eccezionali o da avversita' atmosferiche assimilabili a
calamita' naturali o eventi di portata catastrofica, da
epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonche' ai
danni causati da animali protetti, alle condizioni e
modalita' previste dalle disposizioni comunitarie vigenti
in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse
disponibili sul Fondo stesso.
2. Ai fini del presente decreto legislativo sono
considerate calamita' naturali, avversita' atmosferiche
assimilabili a calamita' naturali, eventi eccezionali,
eventi di portata catastrofica, epizoozie, organismi nocivi
ai vegetali, animali protetti quelli previsti dagli
orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di
aiuti di Stato nel settore agricolo, nonche' le avverse
condizioni atmosferiche previste dagli orientamenti
comunitari.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il FSN prevede
le seguenti tipologie di intervento:
a) misure volte a incentivare la stipula di contratti
assicurativi prioritariamente finalizzate
all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura
mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione
del rischio;
b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso
di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non
inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura,
finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle
imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui
al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
c) interventi di ripristino delle infrastrutture
connesse all'attivita' agricola, tra cui quelle irrigue e
di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle
imprese agricole.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26 recante «Disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»:
«Art. 12 (Disposizioni finanziarie per l'attuazione del
programma del Rdc). - 1. Ai fini dell'erogazione del
beneficio economico del Rdc e della Pensione di
cittadinanza, di cui agli articoli 1, 2 e 3, degli
incentivi, di cui all'art. 8, nonche' dell'erogazione del
Reddito di inclusione e delle misure aventi finalita'
analoghe a quelle del Rdc, ai sensi rispettivamente dei
commi 1 e 2 dell'art. 13, sono autorizzati limiti di spesa
nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di
7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro
nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal
2022 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza».
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per consentire
le attivita' di cui ai commi 9 e 10, le risorse del Fondo
di cui al comma 1, ad eccezione delle risorse necessarie
per le finalita' di cui all'art. 13, comma 1, sono
trasferite annualmente all'INPS su apposito conto corrente
di tesoreria centrale ad esso intestato, dal quale sono
prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del
beneficio da trasferire sul conto acceso presso il soggetto
incaricato del Servizio integrato di gestione della carta
acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui
all'art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. L'Istituto stipula apposita
convenzione con il soggetto incaricato del servizio
integrato di gestione della carta di cui al primo periodo.
3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro
e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia, compresi quelli di cui all'art. 4,
comma 14, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e' adottato un
Piano straordinario di potenziamento dei centri per
l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano ha
durata triennale e puo' essere aggiornato annualmente. Esso
individua specifici standard di servizio per l'attuazione
dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i
connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle
regioni e delle province autonome, nonche' obiettivi
relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei
beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina altresi' il
riparto e le modalita' di utilizzo delle risorse di cui
all'art. 1, comma 258, primo periodo, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere
a) e b), del presente articolo. Oltre alle risorse gia' a
tal fine destinate dall'art. 1, comma 258, primo e quarto
periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come
modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente
articolo, utilizzabili anche per il potenziamento
infrastrutturale dei centri per l'impiego, nonche' alle
risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione del Piano
e' autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160
milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Al
fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc nelle
fasi iniziali del programma, nell'ambito del Piano sono
altresi' previste azioni di sistema a livello centrale,
nonche' azioni di assistenza tecnica presso le sedi
territoriali delle regioni, d'intesa con le medesime
regioni, da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dell'ANPAL, anche per il tramite
dell'ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il Piano individua
le regioni e le province autonome che si avvalgono delle
azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse
umane che operano presso le sedi territoriali delle
regioni, le azioni di sistema e le modalita' operative di
realizzazione nei singoli territori. Con successive
convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa e le singole
amministrazioni regionali e provinciali individuate nel
Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data di
adozione del Piano, sono definite le modalita' di
intervento con cui opera il personale dell'assistenza
tecnica. Nelle more della stipulazione delle convenzioni,
sulla base delle indicazioni del Piano, i contingenti di
risorse umane individuati nel Piano medesimo possono
svolgere la propria attivita' presso le sedi territoriali
delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno
2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50
milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del
Piano di cui al quarto periodo, e' autorizzata la spesa a
favore dell'ANPAL Servizi Spa, che adegua i propri
regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per
consentire la selezione, mediante procedura selettiva
pubblica, delle professionalita' necessarie ad organizzare
l'avvio del Rdc, la stipulazione di contratti, nelle forme
del conferimento di incarichi di collaborazione, con i
soggetti selezionati, la formazione e l'equipaggiamento dei
medesimi, nonche' la gestione amministrativa e il
coordinamento delle loro attivita', al fine di svolgere le
azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province
autonome previste dal presente comma. Nell'ambito del
Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni e
le province autonome con vincolo di destinazione ad
attivita' connesse all'erogazione del Rdc, anche al fine di
consentire alle medesime regioni e province autonome
l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1,
comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere
a) e b), del presente articolo, le regioni e le province
autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e
le citta' metropolitane se delegate all'esercizio delle
funzioni con legge regionale ai sensi dell'art. 1, comma
795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati
ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione
organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive
3.000 unita' di personale, da destinare ai centri per
l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021 ulteriori 4.600
unita' di personale, compresa la stabilizzazione delle
unita' di personale, reclutate mediante procedure
concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro
a tempo determinato, di cui all'accordo sul documento
recante Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure
di politica attiva del lavoro, sancito nella riunione della
Conferenza unificata del 21 dicembre 2017, per complessivi
oneri nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e
di 304 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
Con il Piano straordinario di cui al comma 3 del presente
articolo sono definiti anche i criteri di riparto delle
risorse di cui al presente comma tra le regioni e le
province autonome. A decorrere dall'anno 2021, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base
delle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 1, comma
255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da
destinare ai centri per l'impiego a copertura degli oneri
di finanziamento correlati all'esercizio delle relative
funzioni.
3-ter. All'art. 1, comma 258, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b),
del presente articolo, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «le regioni sono
autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni e
le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le
province e le citta' metropolitane se delegate
all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi
dell'art. 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, sono autorizzati»;
b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti:
«Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle
capacita' assunzionali di cui all'art. 3, commi 5 e
seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in ordine
al trattamento accessorio trova applicazione quanto
previsto dall'art. 11, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le
procedure relative alle assunzioni di cui al precedente
periodo sono effettuate in deroga all'art. 30, comma 2-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
3-quater. Allo scopo di garantire i livelli essenziali
delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive
del lavoro, le regioni e le province autonome, le agenzie e
gli enti regionali, o le province e le citta' metropolitane
se delegate all'esercizio delle funzioni con legge
regionale ai sensi dell'art. 1, comma 795, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, attuano il piano di rafforzamento
dei servizi per l'impiego, di cui all'art. 15, comma 1, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le
assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento
dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti,
anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo
determinato dalle vigenti disposizioni legislative; in
ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio
non opera il limite previsto dall'art. 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo
determinato, ANPAL servizi S.p.A. e' autorizzata ad
assumere, mediante l'espletamento di procedure concorsuali
riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 1
milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, il
personale gia' dipendente di ANPAL servizi S.p.A in forza
di contratti di lavoro a tempo determinato.
4-bis. Al fine di adeguare le spese di funzionamento
dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc e' autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e
di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si
provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 1, comma 258, quarto periodo, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma
8, lettere a) e b), del presente articolo;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5
milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 28,
comma 2, lettera a).
5. Anche al fine di consentire ai beneficiari di
presentare domanda di Rdc e di pensione di cittadinanza
anche attraverso l'assistenza dei centri di assistenza
fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'art. 5
comma 1, nonche' per le attivita' legate all'assistenza
nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai
predetti centri di assistenza fiscale, sono stanziati 35
milioni di euro per l'anno 2019.
6. In deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma 399,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti della
dotazione organica dell'INPS, a decorrere dall'anno 2019 e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per
l'assunzione di personale da assegnare alle strutture
dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle
disposizioni contenute nel presente decreto.
7. Al fine dell'adeguamento e della manutenzione dei
sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per le attivita' di competenza di cui
all'art. 6, nonche' per attivita' di comunicazione
istituzionale sul programma Rdc, e' autorizzata la spesa di
2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
7-bis. Al fine di dare piena attuazione ai nuovi e
maggiori compiti attribuiti all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per
effetto della revisione delle tariffe dei premi e dei
contributi assicurativi, della disciplina
dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico
e del regime delle prestazioni economiche, socio-sanitarie
e di reinserimento lavorativo a favore delle persone con
disabilita' da lavoro, sono autorizzate, a valere sulle
risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera b),
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, assunzioni di
personale presso il predetto Istituto nel limite di spesa
di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 6.549.500 annui
a decorrere dall'anno 2021, da effettuare secondo le
modalita' previste dall'art. 1, comma 300, della legge 30
dicembre 2018, n. 145.
8. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) ai commi 255 e 258, le parole: «Fondo per il
reddito di cittadinanza», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «Fondo da ripartire per
l'introduzione del reddito di cittadinanza»;
b) al comma 258:
1) al primo periodo, le parole «fino a 1 miliardo
di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «fino a 467,2 milioni di euro
per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020»;
2) al primo periodo sostituire le parole «e un
importo fino a 10 milioni di euro» fino alla fine del
periodo con le seguenti: «, anche infrastrutturale. Per il
funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa e' destinato un
contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019»;
3) al terzo periodo le parole: «, quanto a 120
milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per
l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo
periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto
a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,»
sono soppresse.
8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto
ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, si provvede, a decorrere
dall'anno 2020, mediante apposito capitolo di spesa
istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di
riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sancita nella riunione del 24 gennaio 2018. Ai
trasferimenti alle regioni e alle province autonome delle
risorse di cui all'art. 1, comma 258, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, si provvede, a decorrere dall'anno
2020, con analogo capitolo di spesa istituito nello stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sulla base dei criteri di riparto definiti previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8-ter. In deroga all'art. 1, comma 365, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, la disposizione di cui all'art. 1,
comma 361, della medesima legge n. 145 del 2018 si applica
alle procedure concorsuali per le assunzioni di personale
da destinare ai centri per l'impiego bandite a decorrere
dal 1° luglio 2019. Resta ferma la possibilita' di
procedere alle assunzioni del personale da destinare ai
centri per l'impiego utilizzando le graduatorie di pubblici
concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo
tra le amministrazioni interessate.
9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di
cui al comma 1, l'INPS accantona, a valere sulle
disponibilita' del conto di tesoreria di cui al comma 2,
all'atto della concessione di ogni beneficio economico del
Rdc, un ammontare di risorse pari alle mensilita' spettanti
nell'anno, per ciascuna annualita' in cui il beneficio e'
erogato. All'inizio di ciascuna annualita' e' altresi'
accantonata una quota pari alla meta' di una mensilita'
aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario del Rdc da oltre
sei mesi, al fine di tener conto degli incentivi di cui
all'art. 8. In caso di esaurimento delle risorse
disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi del
comma 1, accertato secondo le modalita' previste dall'art.
17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette
risorse, e' ristabilita la compatibilita' finanziaria
mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio. Nelle
more dell'adozione del decreto di cui al terzo periodo,
l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono
sospese. La rimodulazione dell'ammontare del beneficio
opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del
beneficio successive all'esaurimento delle risorse non
accantonate.
10. Fermo restando il monitoraggio di cui all'art. 1,
comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'INPS
provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio
economico del Rdc, della Pensione di cittadinanza e degli
incentivi di cui all'art. 8, inviando entro il 10 di
ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla
mensilita' precedente delle domande accolte, dei relativi
oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del comma
9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le
indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica
tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze che
l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del
comma 9 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse
disponibili ai sensi del comma 1.
11. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 257,
terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, qualora nell'ambito del monitoraggio di cui al primo
periodo del comma 10 siano accertati, rispetto agli oneri
previsti, eventuali minori oneri, aventi anche carattere
pluriennale, le correlate risorse confluiscono nel fondo di
cui all'art. 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, per essere destinate anche ai centri per l'impiego di
cui all'art. 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, al fine del loro potenziamento. In tal caso sono
conseguentemente rideterminati i limiti di spesa di cui al
comma 1. L'accertamento avviene quadrimestralmente tramite
la procedura di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le
occorrenti variazioni di bilancio.
12. Al finanziamento dei livelli essenziali delle
prestazioni sociali, di cui all'art. 4, comma 13, ivi
compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi
informativi dei comuni, singoli o associati, nonche' gli
oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti di
cui all'art. 4, comma 15, e quelli derivanti dalle
assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilita' civile
dei partecipanti ai medesimi progetti, per effetto di
quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante
l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per
la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui
all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei
servizi sociali ai sensi dell'art. 7 del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso
delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale
Inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla
poverta' e della promozione dell'inclusione sociale in
coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di partenariato
2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei. Sono in ogni caso fatti salvi gli
interventi previsti negli atti di programmazione regionale
secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano
per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
poverta', adottato con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 18 maggio 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018.».
 
((Art. 10 ter
Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori
nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune.
1. Allo scopo di alleviare le gravi difficolta' finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, dalle gravi patologie fitosanitarie e dalla crisi di alcuni settori, e' autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC).
2. L'importo dell'anticipazione e' stabilito in misura pari al 50 per cento dell'importo richiesto per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al presente articolo si intendono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e alle relative disposizioni attuative.
3. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.
4. Per la verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari dell'anticipazione di cui al presente articolo si applica la disciplina dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di erogazione degli aiuti nell'ambito della PAC.))


Riferimenti normativi

- Si segnala che il regolamento (UE) n. 1307/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio reca norme sui pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento
(CE) n. 73/2009 del Consiglio. L'allegato I reca l'elenco
dei regimi di sostegno.
- Si segnala che il regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione e' relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 21 maggio 2018, n. 74 recante «Riorganizzazione
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per
il riordino del sistema dei controlli nel settore
agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28
luglio 2016, n. 154»:
«Art. 3. (Funzioni dell'organismo di coordinamento). -
1. All'Agenzia, in qualita' di organismo di coordinamento,
ferma restando l'attivita' di indirizzo del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di seguito
denominato Ministro, sono attribuiti:
a) i compiti di carattere tecnico-operativo relativi
al coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del
regolamento (UE) n. 1306/2013 ed all'art. 4 del regolamento
di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6
agosto 2014. A tal fine, l'Agenzia agisce come
interlocutore unico nei confronti della Commissione europea
per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR. Resta
ferma la competenza del Ministero nella gestione dei
rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al
Comitato dei fondi agricoli, alle attivita' di monitoraggio
dell'evoluzione della spesa, di cui ai citati regolamenti
(UE) n. 1306/2013 e n. 908/2014, sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune,
nonche' alle fasi successive alla decisione di liquidazione
dei conti adottata ai sensi della vigente normativa
europea. L'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico
per l'esercizio delle competenze del Ministero;
b) la rendicontazione all'Unione europea dei
pagamenti effettuati da tutti gli organismi pagatori
riconosciuti. Alle eventuali rettifiche negative apportate
dall'Unione alle spese dichiarate dagli organismi pagatori
si fa fronte mediante assegnazione dei fondi occorrenti
all'apposito conto corrente di tesoreria intestato
«Ministero dell'economia e delle finanze - FEAGA», da parte
del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) le funzioni di coordinamento, di gestione e
sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)
di cui all'art. 15, di seguito SIAN, fatti salvi i compiti
di indirizzo e monitoraggio del Ministero;
d) i compiti di definizione del modello organizzativo
e delle regole tecniche per l'interscambio ed il tempestivo
aggiornamento dei dati tra il SIAN ed i sistemi informativi
degli organismi pagatori, delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Comitato
tecnico di cui all'art. 9.
2. L'Agenzia promuove l'applicazione uniforme delle
norme dell'Unione europea e a tal fine verifica la
conformita' e i tempi delle procedure istruttorie e di
controllo seguite dagli organismi pagatori ed effettua il
monitoraggio delle attivita' svolte dagli stessi anche ai
sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle
relative norme di attuazione.
3. In caso di inadempimento o ritardo nell'esercizio
delle attivita' svolte dagli organismi pagatori si
applicano, su segnalazione dell'Agenzia al Ministro ed alle
regioni interessate, le procedure di cui all'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato, sentita l'Agenzia, previa espressa motivata
richiesta degli organismi pagatori riconosciuti, ad
effettuare a favore degli stessi anticipazioni di cassa
entro sessanta giorni dalla richiesta, per far fronte alle
esigenze di pagamento degli aiuti comunitari.
Nell'effettuare le anticipazioni, il Ministero
dell'economia e delle finanze tiene conto dell'avvenuta
utilizzazione da parte di ciascun organismo pagatore
riconosciuto delle anticipazioni concesse. Gli organismi
pagatori riconosciuti sono inseriti nella tabella A,
allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del
sistema di tesoreria unica.
5. L'Agenzia, nell'esercizio delle funzioni di
coordinamento, svolge inoltre, avvalendosi del SIAN, i
seguenti compiti a carattere nazionale:
a) gestione, quale autorita' competente, del sistema
integrato di gestione e controllo (SIGC) ivi compreso il
sistema informativo geografico (GIS);
b) gestione del Fascicolo aziendale di cui all'art.
13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, costituito
dalle informazioni contenute nei fascicoli aziendali
attualmente detenuti da tutti gli organismi pagatori;
c) implementazione e gestione dell'anagrafe delle
aziende agricole di cui alle vigenti disposizioni;
d) gestione del Registro nazionale dei titoli
all'aiuto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
e) gestione del Registro nazionale dei debiti di cui
all'art. 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33;
f) vigilanza sulla esecuzione dei controlli ex-post
previsti dal regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
g) esecuzione dei controlli ex post di cui alla
lettera f), gia' svolti da Agecontrol S.p.A., assicurando
la necessaria segregazione rispetto alle funzioni di
vigilanza di cui alla medesima lettera;
h) coordinamento dei controlli, in qualita' di
autorita' nazionale competente, al fine di assicurare
l'osservanza delle normative dell'Unione europea in materia
di conformita' alle norme di commercializzazione nel
settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane;
i) esecuzione dei controlli di conformita' alle norme
di commercializzazione di cui alla lettera h), sia per il
mercato interno che per l'importazione e l'esportazione,
gia' svolti da Agecontrol S.p.A., assicurando la necessaria
segregazione anche rispetto alle funzioni di coordinamento
di cui alla medesima lettera;
l) predisposizione dei dati concernenti le
comunicazioni con la Commissione europea riguardanti le
organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, le loro
associazioni ed i gruppi di produttori, in qualita' di
unica autorita' nazionale;
m) aggiornamento della Banca nazionale dati degli
operatori ortofrutticoli e gestione dei relativi aspetti
sanzionatori, gia' operati da Agecontrol S.p.A.,
assicurando la necessaria segregazione anche rispetto alle
funzioni di cui alla lettera l);
n) predisposizione dei dati concernenti le
comunicazioni periodiche, previste dall'art. 9 del
regolamento delegato n. 2016/1238 della Commissione del 18
maggio 2016;
o) attuazione degli adempimenti previsti dal
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013 in materia di autorita' di
audit del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(FEAMP);
p) promozione dell'applicazione uniforme delle
attivita' di competenza delle regioni e delle province
autonome di cui all'art. 6 e tal fine monitora la
conformita' e i tempi delle procedure istruttorie e di
controllo e lo svolgimento delle relative attivita';
q) ogni altro compito attribuito all'Agenzia dalla
normativa nazionale, anche in attuazione di quella
dell'Unione europea e che gli organismi pagatori intendano
delegare all'organismo di coordinamento.».
 
((Art. 10 quater

Disciplina dei rapporti commerciali nell'ambito
delle filiere agroalimentari

1. Con modalita' stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, i contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli, di cui all'art. 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere, ad eccezione dei contratti di carattere stagionale, una durata non inferiore a dodici mesi.
2. Al fine di consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione di cui al comma 1, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) elabora mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Per la realizzazione delle predette attivita' l'Istituto e' autorizzato ad utilizzare le risorse proprie di cui all'art. 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2019 il versamento di cui al comma 663 dell'art. 1 della citata legge n. 208 del 2015 non e' dovuto. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
3. La mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'art. 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo significativamente inferiore ai costi medi di produzione risultante dall'elaborazione dell'ISMEA in conformita' al comma 2, costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale.
4. La previsione di clausole contrattuali in violazione della determinazione del prezzo ai sensi del comma 3 comporta l'applicazione, a carico dell'impresa acquirente, di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. In caso di reiterata violazione puo' essere disposta la sospensione dell'attivita' di impresa fino a trenta giorni.
5. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato provvede, d'ufficio o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e conclude il procedimento inderogabilmente entro il termine di novanta giorni, prevedendo l'intervento dell'associazione di categoria a cui e' iscritto l'imprenditore cessionario.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 62 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27 recante «Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'»:
«Art. 62. (Disciplina delle relazioni commerciali in
materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari).
- 1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei
prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli
conclusi con il consumatore finale, sono stipulati
obbligatoriamente in forma scritta e indicano la durata, le
quantita' e le caratteristiche del prodotto venduto, il
prezzo, le modalita' di consegna e di pagamento. I
contratti devono essere informati a principi di
trasparenza, correttezza, proporzionalita' e reciproca
corrispettivita' delle prestazioni, con riferimento ai beni
forniti.
2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici,
ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione
dei beni di cui al comma 1, e' vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente condizioni
di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali
ingiustificatamente gravose, nonche' condizioni
extracontrattuali e retroattive;
b) applicare condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni equivalenti;
c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei
contratti e la continuita' e regolarita' delle medesime
relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da
parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi
commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto
degli uni e delle altre;
d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non
giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni
commerciali;
e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale
sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso
delle relazioni commerciali che caratterizzano le
condizioni di approvvigionamento.
3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del
corrispettivo deve essere effettuato per le merci
deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e
per tutte le altre merci entro il termine di sessanta
giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo
giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi
decorrono automaticamente dal giorno successivo alla
scadenza del termine. In questi casi il saggio degli
interessi e' maggiorato di ulteriori quattro punti
percentuali ed e' inderogabile.
4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono
i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari
preconfezionati che riportano una data di scadenza o un
termine minimo di conservazione non superiore a sessanta
giorni;
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi,
comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in
involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a
trattamenti atti a prolungare la durabilita' degli stessi
per un periodo superiore a sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino le
seguenti caratteristiche fisico-chimiche:
aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2
oppure
aW superiore a 0,91
oppure
pH uguale o superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente,
ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli
obblighi di cui al comma 1 e' sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro
40.000,00. L'entita' della sanzione e' determinata facendo
riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente,
ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli
obblighi di cui al comma 2 e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro
50.000,00. La misura della sanzione e' determinata facendo
riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha
rispettato i divieti di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato
rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento
stabiliti al comma 3 e' punito con sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L'entita' della
sanzione viene determinata in ragione del fatturato
dell'azienda cessionaria, della ricorrenza e della misura
dei ritardi.
8. L'Autorita' Garante per la Concorrenza ed il Mercato
e' incaricata della vigilanza sull'applicazione delle
presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi
previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A
tal fine, l'Autorita' puo' avvalersi del supporto operativo
della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in
ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli
agenti di polizia giudiziaria dall'art. 13 della predetta
legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle
violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo l'Autorita' provvede d'ufficio o su
segnalazione dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e della repressione delle frodi dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali o di qualunque soggetto interessato.
Le attivita' di cui al presente comma sono svolte con le
risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a
legislazione vigente.
9. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle
sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e
iscritti nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' Garante Concorrenza
e Mercato da destinare a vantaggio dei consumatori per
finanziare iniziative di informazione in materia alimentare
a vantaggio dei consumatori e per finanziare attivita' di
ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell'ambito
dell'Osservatorio unico delle Attivita' produttive, nonche'
nello stato di previsione del Ministero per le Politiche
agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di
iniziative in materia agroalimentare, ovvero, in caso di
violazioni relative a relazioni commerciali nel settore
lattiero caseario, al Fondo per gli investimenti nel
settore lattiero-caseario di cui all'art. 1, comma 214,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il
risarcimento del danno derivante dalle violazioni della
presente disposizione, anche ove promosse dalle
associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle
categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro o comunque rappresentative a
livello nazionale. Le stesse associazioni sono altresi'
legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi,
richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione
della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis
e seguenti del codice di procedura civile.
11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art. 4 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il decreto del
Ministro delle attivita' produttive del 13 maggio 2003.
11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo
hanno efficacia decorsi sette mesi dalla data di
pubblicazione della legge di conversione del presente
decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di
pubblicazione della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalita' applicative delle
disposizioni del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 663, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016):
«663. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 659 a 664, il contributo ordinario annuo a carico dello
Stato in favore di ISMEA e' soppresso e l'Istituto versa
annualmente all'entrata del bilancio dello Stato la somma
di 1 milione di euro.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 748, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»:
«748. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, con
una dotazione di euro 44.380.452 per l'anno 2019, di euro
16.941.452 per l'anno 2020, di euro 58.493.452 per l'anno
2021, di euro 29.962.452 per l'anno 2022, di euro
29.885.452 per l'anno 2023, di euro 39.605.452 per l'anno
2024, di euro 39.516.452 per l'anno 2025, di euro
34.279.452 per l'anno 2026, di euro 37.591.452 per l'anno
2027 e di euro 58.566.452 annui a decorrere dall'anno 2028,
da destinare al finanziamento di nuove politiche di
bilancio e al rafforzamento di quelle gia' esistenti
perseguite dai Ministeri.».
Per i riferimenti al l Regolamento (UE) n. 1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE)
n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.
 
((Art. 10 quinquies

Interventi di sostegno alle imprese
del settore saccarifero

1. Al fine di sostenere le imprese del settore saccarifero in crisi, sulle quali gravano procedimenti di recupero degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, e del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, derivanti dalla decisione di esecuzione n. 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, i procedimenti di recupero restano sospesi sino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e, conseguentemente, le garanzie fideiussorie prestate per evitare le azioni di recupero mediante compensazione gia' avviate sono prive di effetti.))


Riferimenti normativi

- Si segnala che Regolamento (CE) n. 320/2006 del
Consiglio del 20 febbraio 2006 reca modifica del
regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento
della politica agricola comune.
- Si segnala che Regolamento (CE) n. 968/2006 della
Commissione del 27 giugno 2006 reca modalita' di
applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio
relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione
dell'industria dello zucchero nella Comunita'.
- Si segnala che la decisione di esecuzione n. 2015/103
della Commissione, del 16 gennaio 2015 reca l'esclusione
dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese
sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo
agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR).
 
Art. 11

Campagne promozionali o di comunicazione istituzionali

1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e' destinata la somma di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per la realizzazione, ((sentite le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano)), di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale, al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati.
2. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
((2-bis. Al fine di potenziare la presenza dei prodotti agrumicoli nei mercati internazionali, nell'ambito delle attivita' promozionali per gli anni 2020 e 2021 e delle risorse a tal fine destinate, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane predispone, sentiti le organizzazioni di produttori e i consorzi di tutela, specifici programmi di promozione dei prodotti del comparto agrumicolo nazionale al fine di individuare nuove opportunita' di mercato e di incrementare l'acquisizione di commesse da parte di soggetti esteri.))
 
((Art. 11 bis

Misure per il sostegno del settore suinicolo

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e' istituito il Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito degli allevatori di suini, a garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore suinicolo, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attivita' di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, a migliorare la qualita' dei medesimi prodotti e il benessere animale nei relativi allevamenti, nonche' a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.))


Riferimenti normativi

- Si segnala che il regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione e' relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»
- Si segnala che il regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione e' relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
 
((Art. 11 ter

Contrasto della pesca illegale e riordino
del sistema sanzionatorio

1. Al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione per le fattispecie di illecito sia penale sia amministrativo, al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 9, comma 3, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione»;
b) all'art. 11:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'art. 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. I predetti importi sono aumentati fino alla meta' se la violazione e' commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'art. 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'art. 10, comma 1, lettera f), e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro»;
3) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
«5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'art. 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, e' soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;
b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;
c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;
e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.
5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius)»;
4) al comma 6, le parole da: «al comma 5» fino a: «prodotto ittico» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis, al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione»;
5) al comma 10, lettera a), le parole da: «I predetti importi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)»;
6) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
«12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6»;
c) all'art. 12:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Qualora le violazioni di cui all'art. 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), in caso di recidiva e' disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione»;
2) al comma 4, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione».
2. All'art. 40, comma 6, della legge 28 luglio 2016, n. 154, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le violazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), commesse da soggetti titoli di licenza di pesca professionale, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 9, 11 e 12 del
decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante «Misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca e
acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno
2010, n. 96», come modificate dalla presente legge:
«Art. 9. (Pene accessorie per le contravvenzioni). - 1.
La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal
presente decreto comporta l'applicazione delle seguenti
pene accessorie:
a) la confisca del pescato, salvo che esso sia
richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste
dall'art. 7, comma 1, lettere f) e g);
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e
degli apparecchi con i quali e' stato commesso il reato;
c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei
luoghi nei casi contemplati dall'art. 7, comma 1, lettere
b), f) e g), qualora siano stati arrecati danni ad opere o
impianti ivi presenti;
d) la sospensione dell'esercizio commerciale da
cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o
somministrazione di esemplari di specie ittiche di cui e'
vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in
violazione della normativa vigente.
2. Qualora le violazioni di cui all'art. 7, comma 1,
lettere d) ed e), abbiano ad oggetto le specie ittiche
tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias
gladius), e' sempre disposta nei confronti del titolare
dell'impresa di pesca la sospensione della licenza di pesca
per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di
recidiva, la revoca della medesima licenza.
3. Qualora le violazioni di cui all'art. 7, comma 1,
lettere a), d) ed e), siano commesse mediante l'impiego di
un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio
della pesca marittima professionale, e' sempre disposta nei
confronti dei trasgressori la sospensione dell'iscrizione
nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e,
in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi.»
«Art. 11. (Sanzioni amministrative principali). - ((1.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i
divieti posti dall'art. 10, comma 1, lettere a), b), c),
d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e
v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del
medesimo articolo, e' soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. I
predetti importi sono aumentati fino alla meta' se la
violazione e' commessa nei cinque anni successivi alla
prima violazione. Le predette sanzioni sono aumentate di un
terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti
dall'art. 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h),
p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno
rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius).))

2. A decorrere dal 1º gennaio 2017, salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque viola il divieto di cui
all'art. 10, comma 1, lettera aa), e' soggetto al pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a
12.000 euro.
3. Chiunque viola il divieto posto dall'art. 10, comma
1, lettera o), e' soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
((3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'art. 10,
comma 1, lettera f), e' soggetto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000
euro.))

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola
il divieto posto dall'art. 10, comma 1, lettera z), e'
soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro.
((5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
viola le disposizioni dell'art. 10, commi 2, lettere a) e
b), 3, 4 e 6, e' soggetto al pagamento delle seguenti
sanzioni amministrative pecuniarie:
a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla
taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione
amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;
b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia
inferiore alla taglia minima di riferimento per la
conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa
tra 250 euro e 1.500 euro;
c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia
inferiore alla taglia minima di riferimento per la
conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa
tra 2.000 euro e 12.000 euro;
d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia
inferiore alla taglia minima di riferimento per la
conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa
tra 5.000 euro e 30.000 euro;
e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla
taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione
amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000
euro.
5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di
un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla
taglia minima di riferimento per la conservazione siano il
tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias
gladius).))

6. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui
((ai commi 5 e 5-bis, al peso del prodotto ittico pescato
sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione
))
deve essere applicata una riduzione a favore del
trasgressore pari al 10 per cento del peso rilevato.
Eventuali decimali risultanti da questa operazione non
possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, ne' e'
possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione
collegate all'incertezza della misura dello strumento, che
sono gia' comprese nella percentuale sopra indicata.
7. Fermo restando quanto stabilito all'art. 10, commi
2, 3 e 4, non e' applicata sanzione se la cattura
accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia
inferiore alla taglia minima di riferimento per la
conservazione e' stata realizzata con attrezzi conformi
alle normative europea e nazionale, autorizzati dalla
licenza di pesca.
8. E' soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro
chiunque esercita la pesca marittima senza la preventiva
iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.
9. E' soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro
chiunque viola il divieto di cui all'art. 6, comma 3.
10. E' soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro
chiunque:
a) viola le norme vigenti relative all'esercizio
della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. ((Le predette
sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la
violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso
(Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius);))

b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare
a persona minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile
subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli
anni sedici, se questa ne faccia uso.
11. Fermo restando quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di limitazione di cattura e fatto salvo
il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di
peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo
totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato
giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo,
ricreativo e subacqueo e' soggetto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e
50.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito
stabiliti:
a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione
amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 3.000
euro;
b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione
amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000
euro;
c) oltre 50 kg di pescato: sanzione amministrativa
pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 50.000 euro.
((12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di
un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate
abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus
thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). Ai fini della
determinazione della sanzione si applicano le disposizioni
del comma 6.))

13. Fermo restando quanto previsto dalla normativa
vigente, agli esercizi commerciali che acquistano pescato
in violazione delle disposizioni dei commi 10 e 11 si
applica la sanzione della sospensione dell'esercizio
commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi. (11)
14. L'armatore e' solidalmente e civilmente
responsabile con il comandante della nave da pesca per le
sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri
ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio
della pesca marittima.»
«Art. 12 (Sanzioni amministrative accessorie). - 1.
All'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11, commi
1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, lettera a), e 11, consegue
l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative
accessorie:
a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni
di cui all'art. 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013,
e' sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di
taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la
conservazione, stabilita dalle normative europea e
nazionale;
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e
degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le
pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi
confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi
alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative
alla custodia e demolizione sono poste a carico del
contravventore;
c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui
sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui
all'art. 10, comma 1, lettera h).
2. Qualora le violazioni di cui all'art. 10, comma 1,
lettere h) ed i), siano commesse con reti da posta
derivante, e' sempre disposta nei confronti del titolare
dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la
sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre
mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della
medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di
ingiunzione.
((3. Qualora le violazioni di cui all'art. 10, commi 1,
lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5,
abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus
thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), in caso di
recidiva e' disposta nei confronti del titolare
dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la
sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre
mesi anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione
e, in caso di ulteriore violazione delle predette
disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove
non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.))

4. Qualora le violazioni di cui all'art. 10, commi 1,
lettere a), b), c), d), g), h), s) e t), 2, 3, 4 e 5, siano
commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non
espressamente autorizzata all'esercizio della pesca
marittima professionale, e' sempre disposta nei confronti
dei trasgressori la sospensione dell'iscrizione nel
registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in
caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche ove
non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali sono individuati modalita', termini
e procedure per l'applicazione della sospensione di cui al
comma 4.».
- Si riporta il testo dell'art. 40, comma 6, della
legge 28 luglio 2016, n. 154 recante «Deleghe al Governo e
ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca
illegale», cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 40. (Contrasto del bracconaggio ittico nelle
acque interne). - 1. Al fine di contrastare la pesca
illegale nelle acque interne dello Stato, e' considerata
esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni
azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e
di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e
attrezzature vietati dalla legge. E' altresi' considerata
esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni
azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi
autorizzati effettuata con modalita' vietate dalla legge e
dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti
territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono
considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci,
salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea
congiungente i punti piu' foranei degli sbocchi dei bacini,
dei canali e dei fiumi.
2. Nelle acque interne e' vietato:
a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare,
trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata
la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione
della normativa vigente;
b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con
materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente
elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o
anestetiche nelle acque;
c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta,
anche parziale, dei corpi idrici;
d) utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali
non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi
dei regolamenti e delle leggi vigenti;
e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale
nelle acque dove tale pesca non e' consentita o senza
essere in possesso del relativo titolo abilitativo;
f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca
professionale difformi, per lunghezza o dimensione della
maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.
3. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il
trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in
violazione dei divieti di cui al comma 2.
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b)
e c), e al comma 3 e' punito con l'arresto da due mesi a
due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui
che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso,
si applicano altresi' la sospensione della licenza di pesca
di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio
commerciale da cinque a dieci giorni.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola
i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), si
applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro
e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione
della licenza di pesca professionale per tre mesi.
6. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b),
c), d), e) e f), e al comma 3, gli agenti accertatori
procedono all'immediata confisca del prodotto pescato e
degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonche' al sequestro
e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di
conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a
tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e
vitale e' reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle
reimmissioni effettuate e' data certificazione in apposito
verbale. ((Per le violazioni di cui al comma 2, lettere d),
e) e f), commesse da soggetti titoli di licenza di pesca
professionale, il sequestro e la confisca dei natanti e dei
mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si
applicano solo in caso di recidiva.))

7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano
reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il
periodo di sospensione della licenza di pesca professionale
o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni
amministrative e il periodo di sospensione delle licenze
sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche nel caso di pagamento della sanzione
amministrativa in misura ridotta.
8. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma
restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il
trasgressore corrisponde all'ente territoriale competente
per la gestione delle acque una somma pari a 20 euro per
ciascun capo pescato in violazione del presente articolo
per il ristoro delle spese relative all'adozione delle
necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma
e' raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di
vita.
9. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di
vigilanza e controllo delle acque interne, ai fini
dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste
dal presente articolo, il rapporto di cui all'art. 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato all'ufficio
regionale competente.
10. Le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti alle
disposizioni del presente articolo.
11. Le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dal presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
11-bis. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero della difesa il Fondo antibracconaggio ittico,
con una dotazione iniziale di un milione di euro per
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinato a
potenziare i controlli nelle acque interne da parte del
Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e
agroalimentare dell'Arma dei carabinieri. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11-ter. Con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
definite le modalita' di utilizzo del Fondo di cui al comma
11-bis. Le regioni possono concorrere al finanziamento del
Fondo nel limite delle disponibilita' dei propri bilanci
allo scopo finalizzate, secondo le modalita' definite dal
decreto di cui al primo periodo.».
 
Art. 12

Misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento
Stoppani sito nel Comune di Cogoleto

1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi urgenti necessari per risolvere la grave situazione tuttora in essere nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in Provincia di Genova, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede,(( entro novanta giorni)) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla individuazione delle misure, degli interventi e alla ricognizione delle relative risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate alla conclusione delle attivita' di cui alla suddetta ordinanza, ((compresa l'attivita' di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto)), e alla riconsegna dei beni agli aventi diritto. Per la realizzazione delle attivita' cosi' individuate, da svolgere entro il ((31 dicembre 2021)), il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, d'intesa con il Ministro dell'interno, non oltre la scadenza del termine del ((31 dicembre 2021)), del Prefetto di Genova, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al quale sono attribuiti i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Il Prefetto ha facolta': di procedere all'intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro competenza ed all'eventuale esercizio del potere sostitutivo, in caso di inadempienza e di rivalsa, in danno dei medesimi, per le spese a tal fine sostenute; ((di mantenere in servizio il personale assunto a tempo pieno e determinato gia' dipendente dalla Immobiliare Val Lerone Spa e gia' formato, assicurando il trasferimento dello stesso alle dipendenze dei soggetti a cui sara' affidata l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica)); di adottare provvedimenti derogatori circa i rifiuti pericolosi in deposito presso il Sito di interesse nazionale (SIN) Stoppani, limitatamente alla loro gestione all'interno del perimetro del SIN stesso; di avvalersi dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto, ((previo aggiornamento dell'istruttoria tecnica per la verifica preventiva dei volumi accoglibili, limitatamente ai rifiuti conferibili nella discarica nel rigoroso rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente, da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nonche' degli altri enti, anche avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, procedendo ))anche mediante occupazione di urgenza ed eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi; di avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali e' corrisposta un'indennita' mensile omnicomprensiva non superiore a euro 2.500 lordi, ad esclusione del trattamento di missione; ((di indire, ove ritenuto necessario, conferenze di servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza e' comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la determinazione, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' subordinata all'assenso, rispettivamente, del Ministero competente, ove l'amministrazione dissenziente sia statale, ovvero della giunta regionale, in caso di dissenso espresso da un'amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.))
2. Per l'espletamento del proprio incarico il Prefetto di Genova puo' individuare, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Presidente della Regione Liguria, un soggetto attuatore, cui sono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive impartite dal medesimo Prefetto.
3. Per le attivita' di cui al presente articolo il Prefetto di Genova e' autorizzato, altresi', ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della Sogesid S.p.a., nonche' di altre societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili per le attivita' di cui al presente articolo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Prefetto di Genova e' altresi' autorizzato ad avvalersi fino ad un massimo di cinque unita' di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche poste a tal fine in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. Per l'attuazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1, che sono dichiarati ad ogni effetto indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', il Prefetto, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione a liberi professionisti.
((5. All'attuazione del presente articolo ad eccezione del comma 5-bis,)) si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Ai fini dell'utilizzo delle predette risorse, gia' assegnate al Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui alla citata ordinanza, da destinare alla realizzazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1,(( al pagamento dei lavori e delle opere eseguiti e contabilizzati dalla precedente gestione commissariale ai sensi della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 ))ed alle altre attivita' previste dal presente articolo, il Prefetto di Genova subentra nella titolarita' della contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale. Al fine di garantire il proseguimento delle attivita' di messa in sicurezza in atto, ((per il limitato periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e l'emanazione del provvedimento per l'individuazione delle misure e degli interventi di cui al primo periodo del comma 1)), continuano ad avere effetto le disposizioni di cui alla predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Per ((le finalita' di cui al presente comma)) gli atti adottati sulla base della stessa ordinanza continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2020.
((5-bis. Al fine di sostenere gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del SIN Stoppani, e in particolare quelli relativi al trattamento delle acque di falda, e' autorizzata, per l'anno 2019, una spesa straordinaria aggiuntiva pari a 5 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.))
6. Per il compimento delle iniziative necessarie, il Prefetto di Genova e' autorizzato, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, alle seguenti disposizioni normative statali e della Regione Liguria:
a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 19;
b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
c) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
1) articoli 31, 36, 37, 40, 48, 83, comma 10, 93, 95, commi 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14-bis e 15, 102, 105, 106, commi da 8 a 14, 111, 140, 162, 209, 213;
2) limitatamente ai lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo di cui alla presente lettera: articoli 9, 16, 17, 28, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 74, 79, 83, commi da 1 a 9, 91, 92, 95, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 14, 98, 106, commi da 1 a 7, 126, 142, 143, 144, 158, 161, 174;
d) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 107, 108, 124, 125, 126, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 (escluso il comma 7), 253 limitatamente alle norme procedimentali e sulla competenza, art. 113, tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza relativamente ai parametrici di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 29, 30, 31, 36, 37, 42, 50, 51, articoli 183, comma 1, lett. bb), 191, 208, 212, 269, 270, 271, 272, 278 e 281;
e) legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1;
f) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
g) decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 30;
h) decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articoli 13, 14, 15, 16, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44 e 45;
i) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 146, 147, 150, 152, 153 e 154;
l) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 42;
m) legge regionale 21 giugno 1999, n. 18, articoli 23, 24, 25, 31, 35, 82, 84, 86, 91, 92, 93, 95, 98 e 102;
n) legge regionale 16 agosto 1995, n. 43, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25;
o) legge regionale 24 marzo 1999, n. 9, articoli 8 e 9;
p) legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9;
q) legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30;
r) legge regionale 5 aprile 2012, n. 10;
s) legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33, art. 4;
t) legge regionale 6 giugno 2017, n. 12, articoli 4, 5, 6, 14, 17, 18, 19 e 24;
u) legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1, art. 8;
v) legge regionale 9 aprile 2009, n. 10, articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18 e 25;
z) legge regionale 12 aprile 2011, n. 7, articoli 2 e 4;
aa) legge regionale 10 aprile 2015, n. 15, articoli 3, 5 e 12.
 
Art. 13

Disposizioni finanziarie

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione del presente decreto.
 
Art. 14

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.