Gazzetta n. 123 del 28 maggio 2019 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 marzo 2019, n. 27 |
Testo del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 75 del 29 marzo 2019), coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2019, n. 44 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonche' di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto.». |
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Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1 Misure di sostegno al settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino
1. Al decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo l'art. 23, e' inserito il seguente: «Art. 23.1 (Misure per la competitivita' della filiera e il miglioramento della qualita' del latte ovino e dei suoi derivati) - 1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a favorire la qualita' e la competitivita' del latte ovino attraverso il sostegno ai (( contratti di filiera e di distretto, la promozione di interventi di regolazione dell'offerta di formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP) nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 150 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 )), nonche' attraverso la ricerca, il trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali nel settore di riferimento. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto ((della consistenza numerica dei capi di bestiame, delle specificita' territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna, e dell'esigenza di adottare iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile nonche' di promuovere la qualita' dei prodotti made in Italy. 3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.)) 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.». 2. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 1, capoverso 2, e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio): «Art. 23 (Misure di sostegno a favore dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari). - 1. Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle decisioni di cui all'art. 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016 e di dare attuazione alle misure di cui all'art. 1 del regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016, di cui 1 milione di euro e' destinato alle aziende zootecniche ubicate nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le misure di sostegno di cui al comma 1 e ne sono definiti i criteri e le modalita' attuativi, compatibilmente con la normativa europea. 3. Al fine di favorire la distribuzione gratuita di latte, il fondo di cui all'art. 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' rifinanziato di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e 4 milioni di euro per l'anno 2017. 4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6-bis. All'art. 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto adottato ai sensi del presente comma, al fine di superare l'emergenza e favorire la ripresa economica, alle imprese operanti nei settori suinicolo e della produzione del latte bovino, a valere sulle disponibilita' del Fondo per l'anno 2017, e' prevista la concessione di un contributo destinato alla copertura dei costi sostenuti per interessi sui mutui bancari negli anni 2015 e 2016». 6-ter. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione nel settore lattiero possono stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato e che non siano vincolate a conferire o a cedere il latte a cooperative od organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente di cui sono soci, accordi quadro aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione di latte crudo, definendone le condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. Si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attivita' in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attivita' economiche, riferita alle suddette imprese, pari ad almeno il 20 per cento del settore. 6-quater. All'art. 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. In applicazione dell'art. 15, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui all'art. 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015, fermo restando quanto disposto all'art. 9, commi 3, 4-ter e 4-ter.1, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e' effettuato a favore dell'AGEA in misura corrispondente al prelievo dovuto all'Unione europea, maggiorato del 5 per cento. 4-ter. I produttori che hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 ricevono dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis e non sono tenuti al pagamento delle ulteriori rate in eccesso. Le garanzie prestate ai sensi del comma 1 sono restituite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 4-quater. I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 e hanno gia' provveduto al versamento integrale dell'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque in misura superiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, ricevono dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis. 4-quinquies. I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 e non hanno versato l'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque hanno versato un importo inferiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, versano all'AGEA quanto dovuto entro il 1° ottobre 2016. I produttori di latte che non rispettano il termine di versamento del 1° ottobre 2016 di cui al primo periodo sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 15.000. 4-sexies. L'AGEA ridetermina gli importi dovuti dai produttori di latte ai sensi del comma 4-bis, individuando quelli a cui spettano le restituzioni previste dai commi 4-ter e 4-quater e quelli ancora tenuti al versamento del dovuto ai sensi del comma 4-quinquies, e ne da' comunicazione alle competenti amministrazioni regionali per i conseguenti adempimenti»; b) al comma 5, le parole: «, per effetto della rateizzazione di cui al presente articolo,» sono soppresse; c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il fondo di rotazione di cui al comma 5 viene reintegrato dall'AGEA delle anticipazioni effettuate a valere sulle risorse derivanti dai versamenti del prelievo supplementare effettuati dai produttori e non oggetto di restituzione». 7. Al fine di garantire l'efficace gestione dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) in conseguenza della cessazione del regime europeo delle quote latte, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) provvede alla gestione e allo sviluppo del sistema informativo attraverso la societa' di cui all'art. 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sino all'espletamento da parte di CONSIP Spa della procedura ad evidenza pubblica di cui all'art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.». - Il testo del regolamento UE 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e' pubblicato nella GUUE n. L 347 del 20 dicembre 2013. - Si segnala che il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione e' relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». - Si segnala che il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione e' relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. - Si segnala che il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. - Si segnala che il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): «748. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, con una dotazione di euro 44.380.452 per l'anno 2019, di euro 16.941.452 per l'anno 2020, di euro 58.493.452 per l'anno 2021, di euro 29.962.452 per l'anno 2022, di euro 29.885.452 per l'anno 2023, di euro 39.605.452 per l'anno 2024, di euro 39.516.452 per l'anno 2025, di euro 34.279.452 per l'anno 2026, di euro 37.591.452 per l'anno 2027 e di euro 58.566.452 annui a decorrere dall'anno 2028, da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle gia' esistenti perseguite dai Ministeri.». |
| Art. 2 Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino
1. Dopo l'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, e' inserito il seguente: «Art. 3-bis (Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino) - 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, considerate le particolari criticita' produttive e la necessita' di recupero e rilancio della produttivita' e della competitivita', e' riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018. 2. Per gli interventi di cui al presente articolo, il contributo e' concesso ((ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale al numero dei capi di bestiame posseduti alla data di stipula del contratto di mutuo, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite ))dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. 3. Agli oneri previsti per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.». 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' per la concessione del contributo di cui al comma 1, capoverso 1, la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonche' i relativi casi di revoca e decadenza.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 (Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali): «Art. 3 (Disposizioni urgenti per favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario e per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in materia di organizzazioni interprofessionali nel settore agricolo). - 1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario, anche in relazione al superamento del regime europeo delle quote latte, per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali relative a tale settore, la condizione di cui all'art. 163, paragrafo 1, lettera c), del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle attivita' economiche di cui all'art. 157, paragrafo 3, lettera a), del medesimo regolamento, pari ad almeno il 25 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica come definita ai sensi dell'art. 164, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, la medesima condizione si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle richiamate attivita' economiche pari ad almeno il 51 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, nella circoscrizione economica, e comunque almeno il 15 per cento delle medesime a livello nazionale. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' essere riconosciuta, su richiesta, ai sensi della vigente normativa europea, una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore di cui al comma 1 ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore a livello nazionale ovvero in ciascuna circoscrizione economica. Nel caso di concorso tra piu' domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali relative al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento e' concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. Per organizzazione interprofessionale si intende un'associazione in possesso dei requisiti previsti dalla normativa europea. Restano validi i provvedimenti di riconoscimento di organizzazioni interprofessionali emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della normativa europea, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le organizzazioni interprofessionali possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo e agroalimentare, per un piu' efficace esercizio delle proprie attivita' istituzionali, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di regole di cui al comma 4. 2-bis. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto di cui all'art. 157, paragrafo 1, lettera c), del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e delle relative norme attuative. 3. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del comma 2, anche articolate in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche, possono richiedere, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, contributi obbligatori sull'applicazione delle regole estese ai sensi del comma 4, agli operatori economici cui la medesima regola e' suscettibile di applicazione, ancorche' non siano membri dell'organizzazione interprofessionale, nei limiti di cui all'art. 165 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013. I contributi di cui al presente comma, ancorche' obbligatori, sono disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del comma 2 possono accedere a fondi pubblici per la realizzazione delle medesime finalita' di cui al primo periodo. 4. L'estensione delle regole di cui all'art. 164 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 e' disposta, per un periodo limitato, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole di almeno l'85 per cento degli associati per ciascuna delle attivita' economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione disponga maggioranze piu' elevate. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decide sulla richiesta di estensione delle regole entro due mesi dalla presentazione della domanda, ovvero entro tre mesi nel caso di cui al comma 5, ultimo periodo. In mancanza di una decisione espressa la domanda si intende rigettata. 5. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 4, i requisiti di rappresentativita' economica richiesti dalla normativa europea devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione e' suscettibile di applicazione. Il possesso dei requisiti di rappresentativita' si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, non riscontra l'opposizione di organizzazioni che dimostrano di rappresentare piu' di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al primo periodo del presente comma, comunicata al medesimo Ministero. 6. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 4, esse si applicano a tutti gli operatori del settore, del prodotto ovvero del gruppo di prodotti oggetto delle medesime, ancorche' non aderenti all'organizzazione interprofessionale. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, l'operatore economico e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000, in ragione dell'entita' della violazione, ovvero, in caso di violazione di regole relative all'applicazione di contratti-tipo, fino al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime. L'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e dell'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle organizzazioni interprofessionali relative ai prodotti, gruppi di prodotti e settori di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 2, la condizione di cui all'art. 158, paragrafo 1, lettera c), del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle attivita' economiche di cui all'art. 157, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento pari ad almeno il 40 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la medesima condizione si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle richiamate attivita' economiche pari ad almeno il 51 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, nella circoscrizione economica, e comunque almeno il 30 per cento delle medesime a livello nazionale. 8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' l'autorita' nazionale competente allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 158, paragrafo 5, e 163, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013. Nel caso in cui, successivamente al riconoscimento di un'organizzazione interprofessionale ai sensi del presente articolo, sia presentata domanda di riconoscimento da parte di altra organizzazione, relativa al medesimo settore, prodotto o gruppo di prodotti, che dimostri di essere maggiormente rappresentativa, si procede alla revoca del riconoscimento gia' concesso e al riconoscimento dell'organizzazione piu' rappresentativa, con le modalita' di cui al comma 2, primo periodo. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge i compiti di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei termini di cui all'art. 232, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. 10. L'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e' abrogato. All'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, le parole: «ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173» sono soppresse.». - Per i riferimenti ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, si veda nei riferimenti normativi all'art. 2. |
| Art. 3 Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da paesi terzi. 1. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni lattiero-casearie realizzate sul territorio nazionale, i primi acquirenti di latte crudo, come definiti dall'art. 151, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, fermo restando quanto stabilito dall'allegato III, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, per il latte vaccino, sono tenuti a registrare mensilmente, nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, i quantitativi di latte ovino, caprino e il relativo tenore di materia grassa, consegnati loro dai singoli produttori nazionali, ((i quantitativi di latte di qualunque specie acquistati direttamente dai produttori, nonche' quelli acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Paesi dell'Unione europea o in paesi terzi, e i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea o da paesi terzi, con indicazione del paese di provenienza, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138.)) 2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano mensilmente, per ogni unita' produttiva, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino. ((2-bis. I produttori di latte e le loro associazioni e organizzazioni, registrati nel SIAN, accedono alla banca dati del medesimo SIAN al fine di consultare i dati relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo di latte registrato.)) 3. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato, ((previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,)) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1 e 2 entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. ((Se il ritardo nella registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione e' ridotta del 50 per cento. Nel caso di mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per due mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attivita' di cui ai commi 1 e 2 nel territorio italiano, per un periodo da sette a trenta giorni.)) 5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. 6. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le regioni, gli enti locali e le altre autorita' di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni di cui al presente articolo. 7. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- Per i riferimenti al regolamento (UE) n. 1308/2013, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1. - Il testo del regolamento di esecuzione UE 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017 recante modalita' di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione, e' pubblicato nella GUUE n. L 171 del 2017. - Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154): «Art. 15 (Sistema informativo agricolo nazionale). - 1. Il SIAN e' il sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). 2. Al fine di raggiungere una maggiore semplificazione amministrativa e una ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse finanziarie il Ministro con propri decreti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' individuare ulteriori servizi, da realizzare nel SIAN ai sensi del comma 1. 3. L'Agenzia, in qualita' di organismo di coordinamento, svolge le funzioni di organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni. 4. Lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 e' affidato ad almeno due uffici di livello dirigenziale non generale. L'Agenzia e' altresi' autorizzata ad avvalersi del supporto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), previa stipula di apposita convenzione o protocollo di collaborazione. 5. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente decreto, ivi compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento previsti dalla normativa dell'Unione europea, l'Agenzia e gli altri organismi pagatori riconosciuti si avvalgono dei servizi del SIAN. 6. Nell'ambito dei compiti di cui al comma 3, l'Agenzia assicura che i servizi del SIAN siano a disposizione degli utenti e, sulla base di apposite convenzioni, delle pubbliche amministrazioni interessate, incluse le regioni e gli altri enti territoriali.». - Si segnala che la legge 11 aprile 1974, n. 138 riguarda le nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana. |
| Art. 4 Modifiche all'art. 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. 1. All'art. 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, i commi 10, 10-bis e 10-ter sono sostituiti dai seguenti: «10. A decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, e' effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 10-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono determinati i termini e le modalita' di trasmissione, in via telematica, all'agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'AGEA ((o dalle regioni)) fino alla data del 31 marzo 2019, ai sensi del comma 10. La consegna dei residui e' equiparata a quella dei ruoli, anche ai fini di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 10-ter. Per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione di cui al comma 10-bis, entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data, con riferimento ai relativi crediti: a) i termini di prescrizione; b) le procedure di riscossione coattiva; c) i termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi. 10-quater. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 10-ter sono successivamente proseguite dall'agente della riscossione, che resta surrogato negli atti esecutivi eventualmente gia' avviati dall'AGEA o dalle regioni e nei confronti del quale le garanzie gia' attivate mantengono validita' e grado. ((10-quinquies. Le disposizioni dei commi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater si applicano anche alle procedure di recupero del prelievo di cui all'art. 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. 10-sexies. Per consentire l'ordinata prosecuzione delle procedure di riscossione coattiva, fino alla data indicata al comma 10-ter sono sospese le procedure di riscossione coattiva poste in essere dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, nei confronti dei primi acquirenti di latte di vacca riconosciuti ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto-legge. Con riferimento ai crediti nei confronti dei medesimi primi acquirenti, la sospensione prevista dal presente comma si applica anche ai termini di prescrizione e ai termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi».)) 2. Le disposizioni di cui al comma 1, capoversi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2019. ((Le disposizioni di cui al comma 1, capoversi 10-quinquies e 10-sexies, si applicano a decorrere dalla data di entrata di in vigore della legge di conversione del presente decreto.)) 3. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di cui al comma 1 e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), come modificato dalla presente legge. «Art. 8-quinquies (Disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte). - 1. L'AGEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, intima a ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili. Sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale. 2. Il produttore interessato puo' presentare all'AGEA, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'intimazione di cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonche' le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione. L'AGEA provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia Spa per gli adempimenti di competenza. 3. In caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui all'art. 8-quater da parte del Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari. 4. Le sospensioni e le interruzioni di cui al comma 2 proseguono per i produttori che presentano la richiesta di rateizzazione fino alla scadenza del termine di cui al comma 6. 5. Per le somme che divengono successivamente esigibili sempreche' riferite ai periodi precedenti al 2009-2010, l'AGEA procede ai sensi del comma 1; entro i sessanta giorni successivi alla ricezione dell'intimazione gli interessati possono chiederne la rateizzazione. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e' nominato fino al 31 dicembre 2010 un Commissario straordinario, scelto tra i dirigenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli enti vigilati dallo stesso Ministero e delle relative societa' controllate, il quale, avvalendosi degli uffici competenti di AGEA, assegna le quote di cui all'art. 8-bis, comma 2, e definisce le modalita' di applicazione dell'art. 8-quater e del presente articolo. Sulle richieste di rateizzazione il Commissario provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento e entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione. Con il decreto di nomina e' stabilito il compenso del Commissario straordinario a valere sugli stanziamenti recati annualmente dalla legge finanziaria per le finalita' di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. 7. Le quote assegnate ai sensi dell' art. 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono revocate con decorrenza dal periodo in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento nei seguenti casi: a) mancato pagamento del prelievo latte; b) omessa presentazione della richiesta di rateizzazione nel termine di cui al comma 2; c) rigetto della richiesta di rateizzazione di cui al comma 2; d) rinuncia o mancata accettazione da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione delle determinazioni del Commissario straordinario di cui al comma 6. 8. Per i produttori che hanno richiesto la rateizzazione, le provvidenze e gli aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonche' le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali erogati dagli organismi pagatori sono recuperati per compensazione fino alla concorrenza dell'importo della prima rata. 9. La mancata effettuazione del versamento, anche per una sola rata, determinata ai sensi del comma 6, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dalle quote di cui l'interessato sia titolare assegnate ai sensi dell'art. 8-bis, comma 2. ((10. A decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, e' effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 10-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono determinati i termini e le modalita' di trasmissione, in via telematica, all'agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'AGEA o dalle regioni fino alla data del 31 marzo 2019, ai sensi del comma 10. La consegna dei residui e' equiparata a quella dei ruoli, anche ai fini di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 10-ter. Per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione di cui al comma 10-bis, entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data, con riferimento ai relativi crediti: a) i termini di prescrizione; b) le procedure di riscossione coattiva; c) i termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi. 10-quater. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 10-ter sono successivamente proseguite dall'agente della riscossione, che resta surrogato negli atti esecutivi eventualmente gia' avviati dall'AGEA o dalle regioni e nei confronti del quale le garanzie gia' attivate mantengono validita' e grado. 10-quinquies. Le disposizioni dei commi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater si applicano anche alle procedure di recupero del prelievo di cui all'art. 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. 0-sexies. Per consentire l'ordinata prosecuzione delle procedure di riscossione coattiva, fino alla data indicata al comma 10-ter sono sospese le procedure di riscossione coattiva poste in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, nei confronti dei primi acquirenti di latte di vacca riconosciuti ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto-legge. Con riferimento ai crediti nei confronti dei medesimi primi acquirenti, la sospensione prevista dal presente comma si applica anche ai termini di prescrizione e ai termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.».)) - Si segnala che il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 reca «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59». - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 recante «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»: «Art. 17 (Entrate riscosse mediante ruolo). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. 2. Puo' essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonche' quella della tariffa di cui all'art. 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate gia' riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti. 3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la societa' interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'art. 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.». - Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46: «Art. 18 (Estensione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificate dal presente decreto, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'art. 17 del presente decreto ed alle relative sanzioni ed accessori.». - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 recante «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»: «Art. 19 (Discarico per inesigibilita'). - 1. Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilita'. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalita' stabilite con decreto del Ministero delle finanze, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. La comunicazione e' trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso concesse ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In tale caso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura delle attivita' in corso ove la quota non sia integralmente riscossa. 2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico: a) la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e nel caso previsto dall'art. 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo; b). c) la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilita' prevista dal comma 1 entro i termini stabiliti dalla legge; d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva, diversa dall'espropriazione mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonche' sui nuovi beni la cui esistenza e' stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4; d-bis) il mancato svolgimento delle attivita' conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4; e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarita' compiute nell'attivita' di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarita' non hanno influito sull'esito della procedura o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero. 3. Per le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilita' che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, l'agente della riscossione e' automaticamente discaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, fatte salve quelle per le quali l'ente creditore abbia, entro tale termine, avviato l'attivita' di controllo ai sensi dell'art. 20. I crediti corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore. 4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonche' conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. A tal fine l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'art. 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 5. La documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive poste in essere dal concessionario e' conservata, fino al discarico delle relative quote, dallo stesso concessionario. 6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio puo' richiedere al concessionario la trasmissione, entro centoventi giorni, della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario; se entro tale termine, il concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota. 6-bis. L'ente creditore adotta, nelle more dell'eventuale discarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui e' parte l'agente della riscossione.». - Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112: «Art. 20 (Procedura di discarico per inesigibilita' e reiscrizione nei ruoli). - 1. Il competente ufficio dell'ente creditore da' impulso alla procedura di controllo con la notifica, all'agente della riscossione competente, della comunicazione di avvio del procedimento, nella quale puo' contestualmente chiedere la trasmissione della documentazione ai sensi dell'art. 19, comma 6. Lo stesso ufficio, se ritiene non rispettate le disposizioni dell'art. 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e), entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, o, se richiesta, dalla trasmissione, ai sensi dell'art. 19, comma 6, della documentazione, notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione, che non oltre i successivi novanta giorni puo' produrre osservazioni. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullita', l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarita' riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalita' di svolgimento dell'attivita'. Decorso tale termine, l'ufficio, a pena di decadenza, entro sessanta giorni, ammette o rifiuta il discarico con provvedimento a carattere definitivo, ovvero, laddove le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilita' di riattivare proficuamente le attivita' esecutive, assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a dodici mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine. 2. Il controllo di cui al comma 1 e' effettuato dall'ente creditore, tenuto conto del principio di economicita' dell'azione amministrativa e della capacita' operativa della struttura di controllo e, di norma, in misura non superiore al 5 per cento delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilita' presentate in ciascun anno. 3. Se l'agente della riscossione non ha rispettato le disposizioni dell'art. 19, comma 2, lettera c), si procede ai sensi del comma 1 del presente articolo immediatamente dopo che si e' verificata la causa di perdita del diritto al discarico. 4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di cui al comma 1 del presente articolo, l'agente della riscossione puo' definire la controversia con il pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari a un ottavo dell'importo iscritto a ruolo e alla totalita' delle spese di cui all'art. 17, commi 6 e 7-ter, se rimborsate dall'ente creditore ovvero, se non procede alla definizione agevolata, puo' ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione e' pari a un terzo dell'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al periodo precedente. 5. Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo non si applicano ai ruoli relativi alle risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, resi esecutivi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e agli atti di accertamento emessi dalla stessa Agenzia, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per la riscossione delle medesime risorse proprie; in caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione e' pari all'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al citato comma 4. 6. L'ente creditore, qualora nell'esercizio della propria attivita' istituzionale individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, puo', a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicita' e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. Le modalita' di affidamento di tali somme sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In tal caso, l'azione dell'agente della riscossione e' preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione previsto dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.». - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali»: «Art. 1 (Rateizzazione del pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino non ancora versato). - 1. In applicazione dell'art. 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione del 26 marzo 2015, su richiesta dei produttori, presentata per il tramite degli acquirenti interessati e, per le vendite dirette, su richiesta dei produttori interessati, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui all'art. 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015, puo' essere effettuato in tre rate annuali senza interessi, nel rispetto dei limiti stabiliti all'art. 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, previa prestazione da parte del produttore richiedente di fideiussione bancaria o assicurativa, esigibile a prima e semplice richiesta, a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a copertura delle rate relative agli anni 2016 e 2017. AGEA restituisce ai soggetti che abbiano gia' versato l'importo dovuto una somma corrispondente ai due terzi del medesimo, previa prestazione da parte dei produttori richiedenti di fideiussione bancaria o assicurativa a favore dell'AGEA, esigibile a prima e semplice richiesta a copertura delle rate relative agli anni 2016 e 2017. Nei casi di cui all'art. 5, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, AGEA escute, entro il 30 settembre 2015, la fideiussione prestata dall'acquirente per un importo pari ad un terzo del prelievo dovuto, autorizzando l'estinzione della medesima per l'importo residuo, previa prestazione da parte dei produttori richiedenti la rateizzazione di fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi del secondo periodo del presente comma. 2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate, a pena di esclusione, all'AGEA entro il 31 agosto 2015. Possono essere oggetto di rateizzazione solo importi superiori a 5.000 euro. 3. Le tre rate, di pari importo, sono rispettivamente versate entro il 30 settembre 2015, entro il 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017. L'importo della prima rata per le consegne e' trattenuto dall'Agea direttamente sulle somme versate ovvero sulle somme garantite dai primi acquirenti ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Nel caso di prelievi non versati e non garantiti da fideiussioni, la prima rata e' versata contestualmente alla domanda di adesione alla rateizzazione e alla prestazione della fideiussione ai sensi del comma 1. 4. In caso di mancato, parziale o ritardato versamento di una rata di cui al comma 1, il produttore decade dal beneficio della rateizzazione e AGEA escute la fideiussione di cui al comma 1 per la parte di prelievo non versata. 4-bis. In applicazione dell'art. 15, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui all'art. 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015, fermo restando quanto disposto all'art. 9, commi 3, 4-ter e 4-ter.1, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e' effettuato a favore dell'AGEA in misura corrispondente al prelievo dovuto all'Unione europea, maggiorato del 5 per cento. 4-ter. I produttori che hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 ricevono dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis e non sono tenuti al pagamento delle ulteriori rate in eccesso. Le garanzie prestate ai sensi del comma 1 sono restituite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 4-quater. I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 e hanno gia' provveduto al versamento integrale dell'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque in misura superiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, ricevono dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis. 4-quinquies. I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 e non hanno versato l'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque hanno versato un importo inferiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, versano all'AGEA quanto dovuto entro il 1° ottobre 2016. I produttori di latte che non rispettano il termine di versamento del 1º ottobre 2016 di cui al primo periodo sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 15.000. 4-sexies. L'AGEA ridetermina gli importi dovuti dai produttori di latte ai sensi del comma 4-bis, individuando quelli a cui spettano le restituzioni previste dai commi 4-ter e 4-quater e quelli ancora tenuti al versamento del dovuto ai sensi del comma 4-quinquies, e ne da' comunicazione alle competenti amministrazioni regionali per i conseguenti adempimenti. 5. Alle compensazioni finanziarie effettuate dalla Commissione europea sui rimborsi FEAGA dovuti all'Italia, si fa fronte mediante anticipazioni a favore dell'Agea, a carico del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nel limite complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sull'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 6. Il fondo di rotazione di cui al comma 5 viene reintegrato dall'AGEA delle anticipazioni effettuate a valere sulle risorse derivanti dai versamenti del prelievo supplementare effettuati dai produttori e non oggetto di restituzione. 6-bis Al fine di garantire l'efficiente qualita' dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e l'efficace gestione dei relativi servizi in relazione alla cessazione del regime europeo delle quote latte e all'attuazione della nuova politica agricola comune (PAC), alla cessazione della partecipazione del socio privato alla societa' di cui all'art. 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'AGEA provvede, in coerenza con la strategia per la crescita digitale e con le linee guida per lo sviluppo del SIAN, alla gestione e allo sviluppo del SIAN direttamente, o tramite societa' interamente pubblica nel rispetto delle normative europee in materia di appalti, ovvero attraverso affidamento a terzi mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche avvalendosi a tal fine della societa' CONSIP Spa, attraverso modalita' tali da assicurare comunque la piena operativita' del sistema al momento della predetta cessazione. La procedura ad evidenza pubblica e' svolta attraverso modalita' tali da garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali della predetta societa' di cui all'art. 14, comma 10-bis, del decreto legislativo n. 99 del 2004 esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'AGEA provvede all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 recante «Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»: «Art. 1 (Disposizioni generali). - 1. Gli adempimenti relativi al regime comunitario del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, salvo quanto previsto al comma 2, sono di competenza delle regioni e delle province autonome, alle quali spettano anche le funzioni di controllo relative all'applicazione del regime medesimo. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono devoluti i proventi delle sanzioni. 2. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) compete unicamente la gestione della riserva nazionale ai sensi dell'art. 3, l'esecuzione del calcolo delle quantita' e degli importi di cui all'art. 9 e all'art. 10, comma 8, nonche' l'esecuzione delle comunicazioni di cui all'art. 15 del regolamento n. 1392/2001/CE. 3. La provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso chiuso, adotta, con propri provvedimenti, le necessarie disposizioni a tutela di tale istituto. 4. Restano ferme le funzioni di controllo dell'ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli ufficiali ed agenti delle forze di polizia competenti. Gli altri organi dello Stato, che in ragione delle proprie funzioni accertino violazioni in materia, sono tenuti ad informare gli organismi di cui al presente comma. 5. Tutti i soggetti componenti la filiera lattiero-casearia sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie sedi, impianti, magazzini o altri locali, mezzi di trasporto, nonche' alla documentazione contabile e amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente decreto. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a € 10.000 e non superiore a € 100.000. 6. Ai fini della gestione del regime comunitario, le regioni e le province autonome, gli acquirenti riconosciuti ai sensi dell'art. 4 e le loro organizzazioni, le organizzazioni dei produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonche' i centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, cosi' come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, si avvalgono del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 7. I dati comunicati dalle regioni e dalle province autonome tramite il SIAN fanno fede ad ogni effetto per gli adempimenti a carico degli acquirenti, previsti dal presente decreto. 7. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente decreto. 8. L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto e' effettuata dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, cui sono devoluti i relativi proventi. Si applicano le disposizione contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. 9. In caso di mancato versamento del prelievo supplementare dovuto, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, applicando le misure di cui all'art. 8 del regolamento n. 1392/2001/CE.». - Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49: «Art. 4 (Riconoscimento degli acquirenti). - 1. Il riconoscimento delle ditte acquirenti di cui all'art. 13 del regolamento n. 1392/2001/CE e' subordinato alla verifica del rispetto di tutti i requisiti ivi indicati, nonche' delle disposizioni del decreto di cui all'art. 1, comma 7. Le regioni istituiscono un apposito albo degli acquirenti e provvedono, prima dell'avvio di ogni campagna di commercializzazione, alla pubblicazione dell'elenco degli acquirenti riconosciuti. 2. Ogni produttore e' tenuto ad accertarsi che l'acquirente cui intende conferire latte sia riconosciuto ai sensi del presente articolo; il latte o equivalente latte conferito ad un acquirente non riconosciuto e' interamente assoggettato a prelievo supplementare a carico del produttore. 3. Le regioni e le province autonome revocano il riconoscimento agli acquirenti gia' riconosciuti nel caso vengano meno i requisiti di cui al comma 1, o negli altri casi previsti dal presente decreto. L'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca e' tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti; qualora non adempia a tale obbligo, i quantitativi di latte eventualmente ritirati dopo la decorrenza della revoca e fino al termine del periodo di commercializzazione in corso sono assoggettati a prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso. La revoca del riconoscimento deve essere notificata dalla regione o dalla provincia autonoma competente all'acquirente interessato, nonche' resa nota ai produttori con adeguate forme di pubblicita'. La revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso, per il quale restano fermi gli obblighi relativi agli adempimenti degli acquirenti. 4. L'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo e' assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento.». |
| ((Art. 4 bis Movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della «Lingua blu» nel territorio nazionale
1. Ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini («Lingua blu»), in base alle disposizioni contenute nel capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus, l'intero territorio nazionale si considera quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che facciano richiesta di esclusione.))
Riferimenti normativi
- Si segnala che il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale. In particolare il Capo 3 disciplina le restrizioni dei movimenti degli animali e del loro sperma, ovuli ed embrioni. |
| Art. 5
Integrazione del Fondo indigenti
1. Al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale, la dotazione del fondo di cui all'art. 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come stabilita all'art. 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementata, per l'anno 2019, di ulteriori 14 milioni di euro, per l'acquisto di formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di cinque mesi e massima di dieci mesi, contenuto in proteine non inferiore al 24,5 per cento, umidita' superiore al 30 per cento, cloruro di sodio sul tal quale inferiore al 5 per cento, ((con relativo porzionamento sottovuoto.)) 2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»: «Art. 58 (Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti). - 1. E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana. Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle modalita' previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie nonche' le modalita' di attuazione, anche in relazione alle erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di soggetti privati e tese ad incrementare le dotazioni del Fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. 3. Gli operatori della filiera agroalimentare possono destinare all'attuazione del programma annuale di cui al comma 2 derrate alimentari, a titolo di erogazioni liberali, secondo modalita' stabilite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. 4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' il soggetto responsabile dell'attuazione del programma di cui al comma 2. 5. Ai fini del reperimento sul mercato dei prodotti identificati dal programma di cui al comma 2, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura opera secondo criteri di economicita' dando preferenza, a parita' di condizioni, alle forniture offerte da organismi rappresentativi di produttori agricoli o imprese di trasformazione dell'Unione europea.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2016»: «399. Il fondo di cui all'art. 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' rifinanziato di 2 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.». - Si segnala che il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 reca «organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)». - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460 recante «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale». «Art. 13 (Erogazioni liberali). - 1. 2. 3. 4. 5. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 , prevista dall'art. 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico. 6. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'art. 65, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del medesimo art. 65, comma 2. 7. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'art. 114, comma 2-bis, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 1-bis, del medesimo art. 114. - Si segnala che la legge 15 marzo 1997, n. 59, reca «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa». |
| Art. 6
Gelate nella Regione Puglia nei mesi di febbraio e marzo 2018
1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarieta' nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'art. 10. 2. La Regione Puglia puo' conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»: «Art. 1 (Finalita'). - 1. Il Fondo di solidarieta' nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamita' naturali o eventi eccezionali o da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonche' ai danni causati da animali protetti, alle condizioni e modalita' previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso. 2. Ai fini del presente decreto legislativo sono considerate calamita' naturali, avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, eventi eccezionali, eventi di portata catastrofica, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali, animali protetti quelli previsti dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, nonche' le avverse condizioni atmosferiche previste dagli orientamenti comunitari. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, il FSN prevede le seguenti tipologie di intervento: a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi prioritariamente finalizzate all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio; b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria; c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attivita' agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.». - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»: «Art. 5 (Interventi per favorire la ripresa dell'attivita' produttiva). - 1. Possono beneficiare degli interventi del presente articolo, le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attivita' di produzione agricola , iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 6, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche. 2. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dell'entita' del danno, accertato nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonche' delle risorse finanziarie disponibili: a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalita' e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, il contributo puo' essere elevato fino al 90 per cento; b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si e' verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato: 1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; 2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola; c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'art. 7; d) agevolazioni previdenziali, di cui all'art. 8. 3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. 4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali e' possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e' comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea. 4-bis. Ai sensi della normativa europea sono altresi' esclusi dagli aiuti: a) le grandi imprese; b) le imprese in difficolta', ad eccezione degli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficolta' a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione; c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno. 4-ter. Il regime di aiuto deve essere attivato entro tre anni dal verificarsi dell'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data. Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale e calcolati, a livello di singolo beneficiario, dall'autorita' regionale competente. I danni includono le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e i danni materiali subiti dalle strutture aziendali quali: immobili, attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione. I danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico degli stessi prima del verificarsi dell'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamita', ossia la differenza tra il valore delle strutture immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento eccezionale. Ai danni devono essere detratti i costi non sostenuti e possono essere aggiunti eventuali maggiori costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversita' atmosferica assimilabile alla calamita' naturale. La perdita di reddito a livello di singoli beneficiari e' calcolata sottraendo: il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si e' verificata l'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno, dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale, escludendo il valore piu' basso e quello piu' elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto. La riduzione annua puo' essere calcolata: a) tenendo conto della somma delle componenti colture e allevamenti qualora risultino danneggiate entrambe o i danni abbiano interessato le strutture aziendali; b) limitatamente alle singole componenti qualora risultino danneggiate solo le colture o solo gli allevamenti. 4-quater. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali sono limitati all'80 per cento dei costi ammissibili. L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata al 90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali. 4-quinquies. Gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali sono ridotti del 50 per cento, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 per cento della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici compresi nel piano di gestione dei rischi in agricoltura. 4-sexies. Si possono utilizzare indici per calcolare la produzione agricola della singola impresa, purche' il metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la perdita effettiva dell'impresa agricola nell'anno in questione. 5. Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorita' regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione delle zone interessate, di cui all'art. 6, comma 2. 6. Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, di cui al presente articolo, possono essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attivita' agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo di solidarieta' nazionale.». |
| ((Art. 6 bis Contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella Regione Puglia
1. Ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della Regione Puglia, che a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l'attivita' molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN, e' concesso per l'anno 2019 un contributo in conto capitale al fine di favorire la ripresa produttiva. 2. I criteri, le procedure e le modalita' per la concessione e il calcolo del contributo di cui al comma 1 e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto del limite massimo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2019. 3. Il contributo di cui al comma 1 e' erogato ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.))
Riferimenti normativi
- Si segnala che il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione e' relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)»: «6. In attuazione dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il complesso delle risorse e' destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno 2016; per gli anni successivi la quota annuale e' determinata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». |
| Art. 7
Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario
1. Dopo l'art. 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario) - 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, considerate le particolari criticita' produttive e la necessita' di recupero e rilancio della produttivita' e della competitivita', in crisi anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali, e' riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso ((ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite ))dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. 3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.». 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' per la concessione del contributo di cui al comma 1, capoverso 1, e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonche' i relativi casi di revoca e decadenza. ((2-bis. Le imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei Comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subito danni causati dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere, con le modalita' e le procedure indicate ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e in deroga alla legislazione nazionale vigente, agli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per l'anno 2019, nel limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno. 2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 2-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' per la concessione del contributo di cui al comma 2-bis e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonche' i relativi casi di revoca e di decadenza.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali»: «Art. 4 (Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario). - 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, alla luce delle particolari criticita' produttive del settore e in relazione alle crescenti necessita' di recupero e rilancio della produttivita' e della competitivita' delle aziende olivicole, nonche' per perseguire il miglioramento della qualita' del prodotto anche ai fini della certificazione e della lotta alla contraffazione, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del piano di interventi. Per le finalita' di cui al presente comma, il decreto di cui al secondo periodo prevede, in particolare, il conseguimento dei seguenti obiettivi: a) incrementare la produzione nazionale di olive e di olio extravergine di oliva, senza accrescere la pressione sulle risorse naturali, in modo particolare sulla risorsa idrica, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti e l'introduzione di nuovi sistemi colturali in grado di conciliare la sostenibilita' ambientale con quella economica, anche con riferimento all'olivicoltura a valenza paesaggistica, di difesa del territorio e storica; b) sostenere e promuovere attivita' di ricerca per accrescere e migliorare l'efficienza dell'olivicoltura italiana; c) sostenere iniziative di valorizzazione del made in Italy e delle classi merceologiche di qualita' superiore certificate dell'olio extravergine di oliva italiano, anche attraverso l'attivazione di interventi per la promozione del prodotto sul mercato interno e su quelli internazionali; d) stimolare il recupero varietale delle cultivar nazionali di olive da mensa in nuovi impianti olivicoli integralmente meccanizzabili; e) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera olivicola, in conformita' alla disciplina delle trattative contrattuali nel settore dell'olio di oliva prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. 2. Il contributo dello Stato alle azioni di cui al comma 1 soddisfa le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 2 del presente decreto, e, quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Si segnala che il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione e' relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» - Si segnala che il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione e' relativoall'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. - Si segnala che il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»: «499. L'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e' sostituito dal seguente: «Art. 13 (Distretti del cibo). - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attivita' caratterizzate da prossimita' territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attivita' agricole e agroalimentari, sono istituiti i distretti del cibo. 2. Si definiscono distretti del cibo: a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali di cui all'art. 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, caratterizzati da un'identita' storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attivita' agricole e altre attivita' locali, nonche' dalla produzione di beni o servizi di particolare specificita', coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, gia' riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione; b) i distretti agroalimentari di qualita' quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonche' da una o piu' produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche, gia' riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione; c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, di cui all'art. 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317; d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonche' da una o piu' produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale; e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attivita' agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree; f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attivita' agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attivita' di prossimita' di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale; g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attivita' di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilita' ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente; h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonche' per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attivita' diverse dall'agricoltura. Nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica in materia di biodistretti o distretti biologici si applicano le definizioni stabilite dalla medesima normativa. 3. Le regioni e le province autonome provvedono all'individuazione dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale e' costituito il Registro nazionale dei distretti del cibo. 4. Al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo si applicano le disposizioni relative ai contratti di distretto, di cui all'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 5. I criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 6. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. 7. Al fine di valorizzare la piena integrazione fra attivita' imprenditoriali ai sensi della lettera f) del comma 2, al comma 8-bis dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta e' consentito" sono inserite le seguenti: "vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, gia' pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilita' dell'impresa agricola, anche in modalita' itinerante su aree pubbliche o private, nonche'" ». |
| Art. 8 ((Misure dicontrastodegli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria.)) 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'art. 18, e' inserito il seguente: ((«Art. 18-bis (Misure di contrastodegli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria). - 1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attivita' ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, puo' essere consentito, caso per caso, di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non e' accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza. 2. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettorio gli agenti fitosanitari di cui all'art. 34-bis, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante e' soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata del doppio. 3. In applicazione dell'art. 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, puo' essere effettuata anche mediante forme di pubblicita' idonee, secondo le modalita' e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicita' di cui al periodo precedente, gli ispettorio gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure fitosanitarie diemergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica.)) 4. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 2. Il comma 661 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' abrogato. 3. All'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera c-bis), e' aggiunta la seguente: «c-ter) i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 18 e 34-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»: «Art. 18 (Rischio fitosanitario alla circolazione). - 1. Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente agli articoli 11 e 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto delle misure ufficiali previste all'art. 15.» «Art. 34-bis (Agente fitosanitario). - 1. I Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi di personale tecnico di supporto agli Ispettori fitosanitari, opportunamente formato, denominato «Agente fitosanitario», espressamente incaricato dagli stessi Servizi. Essi effettuano le funzioni previste dall'art. 35 con l'esclusione di quelle di cui ai commi 2 e 4.». - Si riporta il testo dell'art. 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»: «Art. 21-bis (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati). - 1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio puo' contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.». - Il comma 661 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», abrogato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre n. 302, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», come modificato dalla presente legge. «Art. 6 (Oggetto della disciplina). - 1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto; b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalita' di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. 3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorita' competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'art. 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilita' ambientale dell'area oggetto di intervento. 3-bis. L'autorita' competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'art. 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente. 3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, gia' sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali e' prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione e' effettuata secondo le modalita' e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed e' integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento. 4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'art. 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio; c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumita' pubblica; c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati; ((c-ter) i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza.)) 5. La valutazione d'impatto ambientale si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi, come definiti all'art. 5, comma 1, lettera c). 6. La verifica di assoggettabilita' a VIA e' effettuata per: a) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni; b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III; c) i progetti elencati nell'allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015; d) i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015. 7. La VIA e' effettuata per: a) i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del presente decreto; b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000; c) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilita' a VIA, l'autorita' competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi; d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti; e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilita' a VIA, l'autorita' competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi; f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilita' a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorita' competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi. 8. 9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facolta' di richiedere all'autorita' competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorita' competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilita' a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. 10. Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, dopo una valutazione caso per caso, puo' disporre, con decreto, l'esclusione di tali progetti dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi. 11. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 32, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo', in casi eccezionali, previo parere del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora l'applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalita' del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale. In tali casi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione; b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui e' stata concessa; c) informa la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata fornendo tutte le informazioni acquisite. 12. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non e' necessaria per la localizzazione delle singole opere. 13. L'autorizzazione integrata ambientale e' necessaria per: a) le installazioni che svolgono attivita' di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda; b)le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma. 14. Per le attivita' di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'art. 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attivita' svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'art. 208. 15. Per le installazioni di cui alla lettera a) del comma 13, nonche' per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale e' rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei termini di cui all'art. 29-quater, comma 10. 16. L'autorita' competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualita' ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili; b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi; c) e' prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non e' prevenibile sono in ordine di priorita' e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove cio' sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente; d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente; e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attivita' e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'art. 29-sexies, comma 9-quinquies. 17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attivita' di ricerca, di prospezione nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi gia' rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attivita' di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonche' le operazioni finali di ripristino ambientale. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma e' abrogato il comma 81 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'art. 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione e' tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione , rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attivita' di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino.». |
| ((Art. 8 bis
Modifica all'art. 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
1. Il comma 5 dell'art. 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e' sostituito dal seguente: «5. Chiunque non rispetta i divieti di cui all'art. 9, commi 1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'art. 8, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 30.000».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali», come modificato dalla presente legge: «Art. 54. (Sanzioni amministrative). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo. 2. Chiunque introduce nel territorio italiano organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci in violazione dei divieti di cui agli articoli 5, 6, 7 e 7-bis e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro. 3. Chiunque non rispetta i divieti di diffusione, commercio e detenzione di organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci di cui agli articoli 5, 6, 7 e 7-bis e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro. 3-bis. Chiunque non consente agli incaricati del Servizio fitosanitario l'effettuazione dei controlli in attuazione del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro. 4. Chiunque esercita attivita' di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci disciplinati dal presente decreto in assenza o sospensione delle autorizzazioni prescritte dagli articoli 19, 20 e 26 nonche' dalle normative nazionali emanate in applicazione del presente decreto, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro. ((5. Chiunque non rispetta i divieti di cui all'art. 9, commi 1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'art. 8, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 30.000.)) 6. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 19, dichiara di propria produzione vegetali prodotti da terzi, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00. 7. Chiunque acquista, al fine di porre in commercio al pubblico o per finalita' diverse dall'uso personale, vegetali, prodotti vegetali od altre voci ed omette di conservare per almeno un anno, i passaporti delle piante e di iscriverne gli estremi nei propri registri, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro. 8. Chiunque acquista vegetali, prodotti vegetali od altre voci, al fine di commercializzarli all'ingrosso ed omette di iscrivere gli estremi dei loro passaporti nei propri registri e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00. 9. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 19, non consente l'accesso nell'azienda da parte dei soggetti incaricati dei controlli ai fini dell'art. 21, comma 1, lettera g), ovvero ne ostacola l'attivita', e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro. 10. Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 19, non ottempera agli obblighi di cui all'art. 21, comma 1, lettere i) ed l), e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 600,00 euro. 11. Chiunque emette il passaporto delle piante previsto dall'art. 25 senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 26, oppure commercializzi imballaggi con il marchio IPPC/FAO senza la specifica autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro. 12. Chiunque, avendone l'obbligo giuridico, non emette o non compila correttamente il passaporto delle piante in ogni sua parte e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro. 13. Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 26, non ottempera agli obblighi di cui all'art. 27, commi 2 e 3, all'art. 28, comma 2, all'art. 29, commi 1, 2 e 5, e all'art. 30, commi 1, 2 e 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro. 14. Chiunque non osservi gli obblighi ed i divieti fissati dagli articoli 31, comma 2, 32, commi 1 e 2, e 33, comma 1, in relazione all'introduzione, alla circolazione ed al transito di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci nelle zone protette e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00. 15. Chiunque modifica la destinazione d'uso di un vegetale, di un prodotto vegetale o di altre voci, in modo tale da non rispettare quella riportata sulla documentazione che accompagna originariamente tale merce, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00. 16. L'importatore od il suo rappresentante in dogana che omette di notificare, preventivamente e con congruo anticipo, al Servizio fitosanitario regionale competente per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, soggetti a controllo fitosanitario e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 16-bis. L'importatore o il suo rappresentante in dogana che omette di notificare, preventivamente e con congruo anticipo, al Servizio fitosanitario regionale competente per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ai sensi dell'art. 39, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 euro a 1.500,00 euro (110). 17. L'importatore od il suo rappresentante in dogana che omette di osservare le disposizioni di cui all'art. 39, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00. 18. Chiunque introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti vegetali o altre voci, soggetti a controllo fitosanitario, senza la documentazione prescritta, o con documentazione non conforme, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 19. Chiunque introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti vegetali o altre voci, privi della prescritta autorizzazione del Servizio fitosanitario, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00. 20. Chiunque, in violazione delle misure ufficiali adottate ai sensi degli articoli 15 e 40, introduce, detiene o pone in commercio vegetali, prodotti vegetali o altre voci, per i quali i controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro. 21. Chiunque sostituisce i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci, oggetto delle ispezioni eseguite conformemente all'art. 43, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00. 22. Il responsabile delle attivita' di cui all'art. 45 che cede a qualunque titolo materiali prima dello svincolo ufficiale di cui all'art. 47, comma 3, o che non si attiene agli obblighi di cui all'art. 47, commi 1, 5 e 7, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 23. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera g), e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro. 24. Chiunque non osserva il divieto di messa a dimora di piante ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera i), ha l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione e distruzione entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad adempiere. La mancata ottemperanza a tale obbligo e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro; gli organi di vigilanza dispongono altresi' l'estirpazione delle piante ponendo a carico dei trasgressori le relative spese. L'importo della sanzione e' raddoppiato nel caso si tratti di soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 19 e di soggetti che, in base ai dati conservati nelle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, si occupano professionalmente della progettazione, della realizzazione e della manutenzione di parchi e giardini. 25. Chiunque esegua trattamenti di quarantena disposti dai Servizi fitosanitari regionali, oppure disciplinati dai decreti ministeriali emanati conformemente al presente decreto, in impianti non in possesso del previsto riconoscimento o con modalita' non conformi alle norme vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 26. Chiunque, dopo essere stato riconosciuto responsabile della trasgressione di una delle prescrizioni contenute nei commi precedenti, nei tre anni successivi ne trasgredisce un'altra, con la nuova sanzione da infliggere e' sottoposto anche alla sospensione delle autorizzazioni regionali di cui agli articoli 19 e 26 per un periodo non superiore a centoventi giorni. 26-bis. Per le violazioni alle disposizioni del presente decreto, non espressamente sanzionate dal presente articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro. 26-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque elimini o manometta contrassegni o sigilli apposti dagli ispettori fitosanitari, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro. 26-quater. I fornitori accreditati ai sensi di legge per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle specie vegetali, previste dalla normativa comunitaria, che non adempiono agli obblighi relativi alle analisi di laboratorio presso laboratori accreditati nonche' presso i laboratori della rete nazionale di cui all'art. 53 del presente decreto, o che sono inadempienti riguardo alla messa a disposizione dei risultati delle medesime analisi, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro. 27. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I Servizi fitosanitari regionali sono competenti ad irrogare le sanzioni. I relativi proventi affluiscono nei bilanci dei suddetti enti e devono essere destinati esclusivamente al potenziamento delle attivita' dei Servizi fitosanitari.». |
| ((Art. 8 ter Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa
1. Al fine di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione della batteriosi, per un periodo di sette anni il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni puo' procedere, previa comunicazione alla regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonche' in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale. 2. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di cui all'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perche' localizzati in aree delimitate alla Xylella fastidiosa, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante specificate di cui all'art. 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni. Tali soggetti devono garantire la tracciabilita' della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono altresi' assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualita' e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali. 3. All'art. 1, comma 107, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «patrimonio comunale» sono inserite le seguenti: «nonche' per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa». 4. La legna pregiata derivante da capitozzature ed espianti, se destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento, puo' essere stoccata anche presso i frantoi che ne fanno richiesta alla regione, che ne regolamenta le procedure. Le parti legnose, quali branche e tronchi, prive di ogni vegetazione, provenienti da piante ospiti situate in una zona delimitata ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, possono essere liberamente movimentate all'esterno della suddetta zona.))
Riferimenti normativi
- Si segnala che la decisione di esecuzione (UE) n. 2015/789 della Commissione e' relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa. - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 recante «Divieto di abbattimento di alberi di olivo»: «Art. 1. 1. E' vietato l'abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio, salvo quanto e' previsto nell'art. 2. Il divieto riguarda anche le piante danneggiate da operazioni belliche o in stato di deperimento per qualsiasi causa, sempre che possano essere ricondotte a produzione con speciali operazioni colturali. Art. 2. L'abbattimento degli alberi di olivo per i quali sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttivita', dovute a cause non rimovibili, e di quelli che, per eccessiva fittezza dell'impianto, rechino danno all'oliveto, puo' essere autorizzato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, che provvedera' con deliberazione della Giunta camerale, a seguito di accertamento sull'esistenza delle condizioni stesse, eseguito dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.». - Si segnala che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 reca norme in materia ambientale. - Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»: «Art. 20 (Iscrizione al Registro ufficiale dei produttori). - 1. Devono iscriversi al Registro ufficiale dei produttori (RUP) operante presso il Servizio fitosanitario nazionale: a) i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 19 che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato V, parte A, o importano i prodotti di cui all'allegato V, parte B; b) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti autorizzati ai sensi dell'art. 19, che commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali; c) i produttori di vegetali per i quali e' prescritto l'uso del passaporto delle piante da normative comunitarie. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare richiesta di iscrizione al Registro ufficiale dei produttori (RUP) al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede il centro aziendale, indicando almeno i dati di cui all'allegato IX. Se posseggono centri aziendali in piu' Regioni, devono presentare richiesta di iscrizione presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. 3. Il Servizio fitosanitario regionale, esaminata la richiesta di iscrizione e verificato il possesso dei requisiti, nonche' l'impegno ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 21 e 22, provvede all'iscrizione dei richiedenti al RUP rilasciando apposita certificazione che riporta almeno i dati di cui all'allegato X. 4. Il Servizio fitosanitario regionale non procede all'iscrizione o la sospende nei casi in cui non ricorrono le condizioni di cui all'art. 21 e 22. 5. I Servizi fitosanitari regionali sono tenuti ad inviare i dati relativi al RUP al Servizio fitosanitario centrale per la tenuta del Registro nazionale dei produttori, secondo le modalita' da esso stabilite. 6. Sono esonerati dall'iscrizione al RUP i «piccoli produttori», cioe' coloro che producono e vendono vegetali e prodotti vegetali che nella loro totalita' sono destinati come impiego finale, nell'ambito del mercato locale, a persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali, a condizione che presentino ai Servizi fitosanitari regionali una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito, fatte salve diverse disposizioni stabilite da specifiche normative comunitarie. 6-bis. Sono altresi' esonerati dall'iscrizione al RUP coloro che introducono occasionalmente e per documentati motivi nel territorio della Repubblica italiana piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci di cui all'allegato V parte B.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 107 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», cosi' come modificato dalla presente legge: «107. Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale ((nonche' per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa)), nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno da' comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.». |
| ((Art. 8 quater
Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia
1. Al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura della Puglia e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone infette, esclusa la parte soggetta alle restrizioni della zona di contenimento, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e' istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per il sud e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e' adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalita' per l'attuazione degli interventi in esso previsti. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)»: «6. In attuazione dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il complesso delle risorse e' destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno 2016; per gli anni successivi la quota annuale e' determinata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». |
| Art. 9
Misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo
1. Dopo l'art. 4-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, e' inserito il seguente: «Art. 4-ter (Misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo). - 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore agrumicolo, e' riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018. 2. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo e' concesso ((ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva di agrumi, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite)) dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. 3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.». 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' per la concessione del contributo di cui al comma 1 e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonche' i relativi casi di revoca e decadenza.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge il 2 luglio 2015, n. 91 recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali», come introdotto dalla presente legge: «Art. 4-bis. (Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario). - 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, considerate le particolari criticita' produttive e la necessita' di recupero e rilancio della produttivita' e della competitivita', in crisi anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali, e' riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. 3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.». |
| Art. 10
Rifinanziamento Fondo di solidarieta' nazionale
1. La dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori di cui all'art. 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2019. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»: «Art. 15 (Dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale). - 1. 2. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, allo scopo denominato «Fondo di solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi». Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, allo scopo denominato «Fondo di solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori». 3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziari.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 748, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: «748. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, con una dotazione di euro 44.380.452 per l'anno 2019, di euro 16.941.452 per l'anno 2020, di euro 58.493.452 per l'anno 2021, di euro 29.962.452 per l'anno 2022, di euro 29.885.452 per l'anno 2023, di euro 39.605.452 per l'anno 2024, di euro 39.516.452 per l'anno 2025, di euro 34.279.452 per l'anno 2026, di euro 37.591.452 per l'anno 2027 e di euro 58.566.452 annui a decorrere dall'anno 2028, da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle gia' esistenti perseguite dai Ministeri.». |
| ((Art. 10 bis Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni
1. Dopo il comma 6 dell'art. 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' inserito il seguente: «6-bis. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone di cui all'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono riconosciuti per l'anno 2019 i benefici di cui al comma 6». 2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in euro 860.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223 recante «Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro», come modificata dalla presente legge: «Art. 21 (Norme in materia di trattamenti per i lavoratori appartenenti al settore dell'agricoltura). - 1. Gli impiegati ed operai agricoli con contratto a tempo indeterminato hanno diritto al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, anche nei casi di sospensioni operate per esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale da imprese che occupino almeno sei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, ovvero che ne occupino quattro con contratto a tempo indeterminato, e nell'anno precedente abbiano impiegato manodopera agricola per un numero di giornate non inferiore a milleottanta. Le predette esigenze devono essere previamente accertate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 25 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 2. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato che vengano licenziati durante il periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale corrisposto ai sensi del comma 1 hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione nella misura del quaranta per cento della retribuzione. 3. Il trattamento concesso ai sensi del comma 1, puo' essere corrisposto per una durata massima di novanta giorni. Le imprese che si avvalgono di tale trattamento sono tenute a versare alla gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in aggiunta al contributo di cui all'art. 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457, un contributo nella misura del quattro per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti ai sensi del comma 1. 4. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamita' o avversita' atmosferiche ai sensi dell'art. 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, puo' essere concesso il trattamento di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo non superiore a novanta giorni. 5. Il trattamento di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 4 puo' essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, ai lavoratori che sono alle dipendenze dell'impresa da piu' di un anno. I periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configurazione del limite massimo di durata previsto dal primo comma dell'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge medesima. 6. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al citato art. 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. ((6-bis. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone di cui all'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono riconosciuti per l'anno 2019 i benefici di cui al comma 6.)) 7. I benefici di cui ai commi 4 e 6 si applicano a decorrere dall'anno 1991. 8. Per i trattamenti di cui ai commi 4, 5 e 6, ivi compresi quelli relativi alla mancata copertura assicurativa, si applicano le disposizioni dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.». - Si riporta il testo dell'art. 2135 del codice civile. «Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.». - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»: «Art. 1. (Finalita'). - 1. Il Fondo di solidarieta' nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamita' naturali o eventi eccezionali o da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonche' ai danni causati da animali protetti, alle condizioni e modalita' previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso. 2. Ai fini del presente decreto legislativo sono considerate calamita' naturali, avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, eventi eccezionali, eventi di portata catastrofica, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali, animali protetti quelli previsti dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, nonche' le avverse condizioni atmosferiche previste dagli orientamenti comunitari. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, il FSN prevede le seguenti tipologie di intervento: a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi prioritariamente finalizzate all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio; b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria; c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attivita' agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.». - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»: «Art. 12 (Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc). - 1. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rdc e della Pensione di cittadinanza, di cui agli articoli 1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'art. 8, nonche' dell'erogazione del Reddito di inclusione e delle misure aventi finalita' analoghe a quelle del Rdc, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'art. 13, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza». 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per consentire le attivita' di cui ai commi 9 e 10, le risorse del Fondo di cui al comma 1, ad eccezione delle risorse necessarie per le finalita' di cui all'art. 13, comma 1, sono trasferite annualmente all'INPS su apposito conto corrente di tesoreria centrale ad esso intestato, dal quale sono prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del beneficio da trasferire sul conto acceso presso il soggetto incaricato del Servizio integrato di gestione della carta acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L'Istituto stipula apposita convenzione con il soggetto incaricato del servizio integrato di gestione della carta di cui al primo periodo. 3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, compresi quelli di cui all'art. 4, comma 14, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano ha durata triennale e puo' essere aggiornato annualmente. Esso individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, nonche' obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina altresi' il riparto e le modalita' di utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 258, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo. Oltre alle risorse gia' a tal fine destinate dall'art. 1, comma 258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo, utilizzabili anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l'impiego, nonche' alle risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione del Piano e' autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Al fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc nelle fasi iniziali del programma, nell'ambito del Piano sono altresi' previste azioni di sistema a livello centrale, nonche' azioni di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, d'intesa con le medesime regioni, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ANPAL, anche per il tramite dell'ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il Piano individua le regioni e le province autonome che si avvalgono delle azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle regioni, le azioni di sistema e le modalita' operative di realizzazione nei singoli territori. Con successive convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa e le singole amministrazioni regionali e provinciali individuate nel Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data di adozione del Piano, sono definite le modalita' di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica. Nelle more della stipulazione delle convenzioni, sulla base delle indicazioni del Piano, i contingenti di risorse umane individuati nel Piano medesimo possono svolgere la propria attivita' presso le sedi territoriali delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del Piano di cui al quarto periodo, e' autorizzata la spesa a favore dell'ANPAL Servizi Spa, che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per consentire la selezione, mediante procedura selettiva pubblica, delle professionalita' necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, la stipulazione di contratti, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, con i soggetti selezionati, la formazione e l'equipaggiamento dei medesimi, nonche' la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attivita', al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome previste dal presente comma. Nell'ambito del Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome con vincolo di destinazione ad attivita' connesse all'erogazione del Rdc, anche al fine di consentire alle medesime regioni e province autonome l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego. 3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere a) e b), del presente articolo, le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le citta' metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'art. 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000 unita' di personale, da destinare ai centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021 ulteriori 4.600 unita' di personale, compresa la stabilizzazione delle unita' di personale, reclutate mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all'accordo sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017, per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e di 304 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al comma 3 del presente articolo sono definiti anche i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma tra le regioni e le province autonome. A decorrere dall'anno 2021, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base delle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da destinare ai centri per l'impiego a copertura degli oneri di finanziamento correlati all'esercizio delle relative funzioni. 3-ter. All'art. 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo periodo, le parole: «le regioni sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le citta' metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'art. 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati»; b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacita' assunzionali di cui all'art. 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in ordine al trattamento accessorio trova applicazione quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all'art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». 3-quater. Allo scopo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le citta' metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'art. 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative; in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio non opera il limite previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato, ANPAL servizi S.p.A. e' autorizzata ad assumere, mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, il personale gia' dipendente di ANPAL servizi S.p.A in forza di contratti di lavoro a tempo determinato. 4-bis. Al fine di adeguare le spese di funzionamento dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si provvede: a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 258, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo; b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lettera a). 5. Anche al fine di consentire ai beneficiari di presentare domanda di Rdc e di pensione di cittadinanza anche attraverso l'assistenza dei centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'art. 5 comma 1, nonche' per le attivita' legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai predetti centri di assistenza fiscale, sono stanziati 35 milioni di euro per l'anno 2019. 6. In deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti della dotazione organica dell'INPS, a decorrere dall'anno 2019 e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto. 7. Al fine dell'adeguamento e della manutenzione dei sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attivita' di competenza di cui all'art. 6, nonche' per attivita' di comunicazione istituzionale sul programma Rdc, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. 7-bis. Al fine di dare piena attuazione ai nuovi e maggiori compiti attribuiti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per effetto della revisione delle tariffe dei premi e dei contributi assicurativi, della disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico e del regime delle prestazioni economiche, socio-sanitarie e di reinserimento lavorativo a favore delle persone con disabilita' da lavoro, sono autorizzate, a valere sulle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, assunzioni di personale presso il predetto Istituto nel limite di spesa di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 6.549.500 annui a decorrere dall'anno 2021, da effettuare secondo le modalita' previste dall'art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 8. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche: a) ai commi 255 e 258, le parole: «Fondo per il reddito di cittadinanza», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza»; b) al comma 258: 1) al primo periodo, le parole «fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020»; 2) al primo periodo sostituire le parole «e un importo fino a 10 milioni di euro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, anche infrastrutturale. Per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa e' destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019»; 3) al terzo periodo le parole: «, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,» sono soppresse. 8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante apposito capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella riunione del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle regioni e alle province autonome delle risorse di cui all'art. 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, con analogo capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto definiti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 8-ter. In deroga all'art. 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la disposizione di cui all'art. 1, comma 361, della medesima legge n. 145 del 2018 si applica alle procedure concorsuali per le assunzioni di personale da destinare ai centri per l'impiego bandite a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta ferma la possibilita' di procedere alle assunzioni del personale da destinare ai centri per l'impiego utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate. 9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 1, l'INPS accantona, a valere sulle disponibilita' del conto di tesoreria di cui al comma 2, all'atto della concessione di ogni beneficio economico del Rdc, un ammontare di risorse pari alle mensilita' spettanti nell'anno, per ciascuna annualita' in cui il beneficio e' erogato. All'inizio di ciascuna annualita' e' altresi' accantonata una quota pari alla meta' di una mensilita' aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario del Rdc da oltre sei mesi, al fine di tener conto degli incentivi di cui all'art. 8. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi del comma 1, accertato secondo le modalita' previste dall'art. 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, e' ristabilita la compatibilita' finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al terzo periodo, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate. 10. Fermo restando il monitoraggio di cui all'art. 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico del Rdc, della Pensione di cittadinanza e degli incentivi di cui all'art. 8, inviando entro il 10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla mensilita' precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del comma 9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 9 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1. 11. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, qualora nell'ambito del monitoraggio di cui al primo periodo del comma 10 siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali minori oneri, aventi anche carattere pluriennale, le correlate risorse confluiscono nel fondo di cui all'art. 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per essere destinate anche ai centri per l'impiego di cui all'art. 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento. In tal caso sono conseguentemente rideterminati i limiti di spesa di cui al comma 1. L'accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio. 12. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'art. 4, comma 13, ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonche' gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti di cui all'art. 4, comma 15, e quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilita' civile dei partecipanti ai medesimi progetti, per effetto di quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei. Sono in ogni caso fatti salvi gli interventi previsti negli atti di programmazione regionale secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018.». |
| ((Art. 10 ter Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune. 1. Allo scopo di alleviare le gravi difficolta' finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, dalle gravi patologie fitosanitarie e dalla crisi di alcuni settori, e' autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC). 2. L'importo dell'anticipazione e' stabilito in misura pari al 50 per cento dell'importo richiesto per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al presente articolo si intendono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e alle relative disposizioni attuative. 3. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74. 4. Per la verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari dell'anticipazione di cui al presente articolo si applica la disciplina dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di erogazione degli aiuti nell'ambito della PAC.))
Riferimenti normativi
- Si segnala che il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio reca norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio. L'allegato I reca l'elenco dei regimi di sostegno. - Si segnala che il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione e' relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»: «Art. 3. (Funzioni dell'organismo di coordinamento). - 1. All'Agenzia, in qualita' di organismo di coordinamento, ferma restando l'attivita' di indirizzo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministro, sono attribuiti: a) i compiti di carattere tecnico-operativo relativi al coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 ed all'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014. A tal fine, l'Agenzia agisce come interlocutore unico nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al Comitato dei fondi agricoli, alle attivita' di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 908/2014, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, nonche' alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della vigente normativa europea. L'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico per l'esercizio delle competenze del Ministero; b) la rendicontazione all'Unione europea dei pagamenti effettuati da tutti gli organismi pagatori riconosciuti. Alle eventuali rettifiche negative apportate dall'Unione alle spese dichiarate dagli organismi pagatori si fa fronte mediante assegnazione dei fondi occorrenti all'apposito conto corrente di tesoreria intestato «Ministero dell'economia e delle finanze - FEAGA», da parte del Ministero dell'economia e delle finanze; c) le funzioni di coordinamento, di gestione e sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'art. 15, di seguito SIAN, fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero; d) i compiti di definizione del modello organizzativo e delle regole tecniche per l'interscambio ed il tempestivo aggiornamento dei dati tra il SIAN ed i sistemi informativi degli organismi pagatori, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Comitato tecnico di cui all'art. 9. 2. L'Agenzia promuove l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione europea e a tal fine verifica la conformita' e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli organismi pagatori ed effettua il monitoraggio delle attivita' svolte dagli stessi anche ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle relative norme di attuazione. 3. In caso di inadempimento o ritardo nell'esercizio delle attivita' svolte dagli organismi pagatori si applicano, su segnalazione dell'Agenzia al Ministro ed alle regioni interessate, le procedure di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, sentita l'Agenzia, previa espressa motivata richiesta degli organismi pagatori riconosciuti, ad effettuare a favore degli stessi anticipazioni di cassa entro sessanta giorni dalla richiesta, per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari. Nell'effettuare le anticipazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze tiene conto dell'avvenuta utilizzazione da parte di ciascun organismo pagatore riconosciuto delle anticipazioni concesse. Gli organismi pagatori riconosciuti sono inseriti nella tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica. 5. L'Agenzia, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento, svolge inoltre, avvalendosi del SIAN, i seguenti compiti a carattere nazionale: a) gestione, quale autorita' competente, del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) ivi compreso il sistema informativo geografico (GIS); b) gestione del Fascicolo aziendale di cui all'art. 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, costituito dalle informazioni contenute nei fascicoli aziendali attualmente detenuti da tutti gli organismi pagatori; c) implementazione e gestione dell'anagrafe delle aziende agricole di cui alle vigenti disposizioni; d) gestione del Registro nazionale dei titoli all'aiuto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; e) gestione del Registro nazionale dei debiti di cui all'art. 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; f) vigilanza sulla esecuzione dei controlli ex-post previsti dal regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; g) esecuzione dei controlli ex post di cui alla lettera f), gia' svolti da Agecontrol S.p.A., assicurando la necessaria segregazione rispetto alle funzioni di vigilanza di cui alla medesima lettera; h) coordinamento dei controlli, in qualita' di autorita' nazionale competente, al fine di assicurare l'osservanza delle normative dell'Unione europea in materia di conformita' alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane; i) esecuzione dei controlli di conformita' alle norme di commercializzazione di cui alla lettera h), sia per il mercato interno che per l'importazione e l'esportazione, gia' svolti da Agecontrol S.p.A., assicurando la necessaria segregazione anche rispetto alle funzioni di coordinamento di cui alla medesima lettera; l) predisposizione dei dati concernenti le comunicazioni con la Commissione europea riguardanti le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, le loro associazioni ed i gruppi di produttori, in qualita' di unica autorita' nazionale; m) aggiornamento della Banca nazionale dati degli operatori ortofrutticoli e gestione dei relativi aspetti sanzionatori, gia' operati da Agecontrol S.p.A., assicurando la necessaria segregazione anche rispetto alle funzioni di cui alla lettera l); n) predisposizione dei dati concernenti le comunicazioni periodiche, previste dall'art. 9 del regolamento delegato n. 2016/1238 della Commissione del 18 maggio 2016; o) attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 in materia di autorita' di audit del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP); p) promozione dell'applicazione uniforme delle attivita' di competenza delle regioni e delle province autonome di cui all'art. 6 e tal fine monitora la conformita' e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo e lo svolgimento delle relative attivita'; q) ogni altro compito attribuito all'Agenzia dalla normativa nazionale, anche in attuazione di quella dell'Unione europea e che gli organismi pagatori intendano delegare all'organismo di coordinamento.». |
| ((Art. 10 quater
Disciplina dei rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari
1. Con modalita' stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, i contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli, di cui all'art. 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere, ad eccezione dei contratti di carattere stagionale, una durata non inferiore a dodici mesi. 2. Al fine di consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione di cui al comma 1, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) elabora mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Per la realizzazione delle predette attivita' l'Istituto e' autorizzato ad utilizzare le risorse proprie di cui all'art. 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2019 il versamento di cui al comma 663 dell'art. 1 della citata legge n. 208 del 2015 non e' dovuto. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. 3. La mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'art. 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo significativamente inferiore ai costi medi di produzione risultante dall'elaborazione dell'ISMEA in conformita' al comma 2, costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale. 4. La previsione di clausole contrattuali in violazione della determinazione del prezzo ai sensi del comma 3 comporta l'applicazione, a carico dell'impresa acquirente, di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. In caso di reiterata violazione puo' essere disposta la sospensione dell'attivita' di impresa fino a trenta giorni. 5. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato provvede, d'ufficio o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e conclude il procedimento inderogabilmente entro il termine di novanta giorni, prevedendo l'intervento dell'associazione di categoria a cui e' iscritto l'imprenditore cessionario.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'»: «Art. 62. (Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari). - 1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano la durata, le quantita' e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalita' di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalita' e reciproca corrispettivita' delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. 2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1, e' vietato: a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonche' condizioni extracontrattuali e retroattive; b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuita' e regolarita' delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre; d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali; e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento. 3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi e' maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali ed e' inderogabile. 4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie: a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilita' degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5; d) tutti i tipi di latte. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 40.000,00. L'entita' della sanzione e' determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 50.000,00. La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 e' punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L'entita' della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda cessionaria, della ricorrenza e della misura dei ritardi. 8. L'Autorita' Garante per la Concorrenza ed il Mercato e' incaricata della vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Autorita' puo' avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'art. 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo l'Autorita' provvede d'ufficio o su segnalazione dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o di qualunque soggetto interessato. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. 9. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' Garante Concorrenza e Mercato da destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e per finanziare attivita' di ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell'ambito dell'Osservatorio unico delle Attivita' produttive, nonche' nello stato di previsione del Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare, ovvero, in caso di violazioni relative a relazioni commerciali nel settore lattiero caseario, al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario di cui all'art. 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro o comunque rappresentative a livello nazionale. Le stesse associazioni sono altresi' legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile. 11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 13 maggio 2003. 11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' applicative delle disposizioni del presente articolo.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016): «663. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 659 a 664, il contributo ordinario annuo a carico dello Stato in favore di ISMEA e' soppresso e l'Istituto versa annualmente all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 1 milione di euro.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»: «748. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, con una dotazione di euro 44.380.452 per l'anno 2019, di euro 16.941.452 per l'anno 2020, di euro 58.493.452 per l'anno 2021, di euro 29.962.452 per l'anno 2022, di euro 29.885.452 per l'anno 2023, di euro 39.605.452 per l'anno 2024, di euro 39.516.452 per l'anno 2025, di euro 34.279.452 per l'anno 2026, di euro 37.591.452 per l'anno 2027 e di euro 58.566.452 annui a decorrere dall'anno 2028, da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle gia' esistenti perseguite dai Ministeri.». Per i riferimenti al l Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1. |
| ((Art. 10 quinquies
Interventi di sostegno alle imprese del settore saccarifero
1. Al fine di sostenere le imprese del settore saccarifero in crisi, sulle quali gravano procedimenti di recupero degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, e del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, derivanti dalla decisione di esecuzione n. 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, i procedimenti di recupero restano sospesi sino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e, conseguentemente, le garanzie fideiussorie prestate per evitare le azioni di recupero mediante compensazione gia' avviate sono prive di effetti.))
Riferimenti normativi
- Si segnala che Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 reca modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune. - Si segnala che Regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione del 27 giugno 2006 reca modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunita'. - Si segnala che la decisione di esecuzione n. 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015 reca l'esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). |
| Art. 11
Campagne promozionali o di comunicazione istituzionali
1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e' destinata la somma di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per la realizzazione, ((sentite le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano)), di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale, al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati. 2. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. ((2-bis. Al fine di potenziare la presenza dei prodotti agrumicoli nei mercati internazionali, nell'ambito delle attivita' promozionali per gli anni 2020 e 2021 e delle risorse a tal fine destinate, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane predispone, sentiti le organizzazioni di produttori e i consorzi di tutela, specifici programmi di promozione dei prodotti del comparto agrumicolo nazionale al fine di individuare nuove opportunita' di mercato e di incrementare l'acquisizione di commesse da parte di soggetti esteri.)) |
| ((Art. 11 bis
Misure per il sostegno del settore suinicolo
1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e' istituito il Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito degli allevatori di suini, a garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore suinicolo, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attivita' di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, a migliorare la qualita' dei medesimi prodotti e il benessere animale nei relativi allevamenti, nonche' a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. 3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.))
Riferimenti normativi
- Si segnala che il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione e' relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» - Si segnala che il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione e' relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. |
| ((Art. 11 ter
Contrasto della pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio
1. Al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione per le fattispecie di illecito sia penale sia amministrativo, al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 9, comma 3, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione»; b) all'art. 11: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'art. 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. I predetti importi sono aumentati fino alla meta' se la violazione e' commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'art. 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)»; 2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'art. 10, comma 1, lettera f), e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro»; 3) il comma 5 e' sostituito dai seguenti: «5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'art. 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, e' soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro; b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro; c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro; d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro; e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro. 5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius)»; 4) al comma 6, le parole da: «al comma 5» fino a: «prodotto ittico» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis, al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione»; 5) al comma 10, lettera a), le parole da: «I predetti importi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)»; 6) il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6»; c) all'art. 12: 1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Qualora le violazioni di cui all'art. 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), in caso di recidiva e' disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione»; 2) al comma 4, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione». 2. All'art. 40, comma 6, della legge 28 luglio 2016, n. 154, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le violazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), commesse da soggetti titoli di licenza di pesca professionale, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 9, 11 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96», come modificate dalla presente legge: «Art. 9. (Pene accessorie per le contravvenzioni). - 1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente decreto comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie: a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste dall'art. 7, comma 1, lettere f) e g); b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali e' stato commesso il reato; c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dall'art. 7, comma 1, lettere b), f) e g), qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti; d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche di cui e' vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente. 2. Qualora le violazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere d) ed e), abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), e' sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza. 3. Qualora le violazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), d) ed e), siano commesse mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, e' sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi.» «Art. 11. (Sanzioni amministrative principali). - ((1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'art. 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. I predetti importi sono aumentati fino alla meta' se la violazione e' commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'art. 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius).)) 2. A decorrere dal 1º gennaio 2017, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di cui all'art. 10, comma 1, lettera aa), e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. 3. Chiunque viola il divieto posto dall'art. 10, comma 1, lettera o), e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. ((3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'art. 10, comma 1, lettera f), e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro.)) 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto posto dall'art. 10, comma 1, lettera z), e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro. ((5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'art. 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, e' soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro; b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro; c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro; d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro; e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro. 5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius).)) 6. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui ((ai commi 5 e 5-bis, al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione ))deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 10 per cento del peso rilevato. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, ne' e' possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento, che sono gia' comprese nella percentuale sopra indicata. 7. Fermo restando quanto stabilito all'art. 10, commi 2, 3 e 4, non e' applicata sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione e' stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati dalla licenza di pesca. 8. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi. 9. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro chiunque viola il divieto di cui all'art. 6, comma 3. 10. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque: a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. ((Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius);)) b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso. 11. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 50.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti: a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 3.000 euro; b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro; c) oltre 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 50.000 euro. ((12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6.)) 13. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, agli esercizi commerciali che acquistano pescato in violazione delle disposizioni dei commi 10 e 11 si applica la sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi. (11) 14. L'armatore e' solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.» «Art. 12 (Sanzioni amministrative accessorie). - 1. All'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11, commi 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, lettera a), e 11, consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie: a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all'art. 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e' sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita dalle normative europea e nazionale; b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore; c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'art. 10, comma 1, lettera h). 2. Qualora le violazioni di cui all'art. 10, comma 1, lettere h) ed i), siano commesse con reti da posta derivante, e' sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione. ((3. Qualora le violazioni di cui all'art. 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), in caso di recidiva e' disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.)) 4. Qualora le violazioni di cui all'art. 10, commi 1, lettere a), b), c), d), g), h), s) e t), 2, 3, 4 e 5, siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, e' sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione. 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalita', termini e procedure per l'applicazione della sospensione di cui al comma 4.». - Si riporta il testo dell'art. 40, comma 6, della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale», cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 40. (Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne). - 1. Al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, e' considerata esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. E' altresi' considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalita' vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti piu' foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi. 2. Nelle acque interne e' vietato: a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente; b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque; c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici; d) utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti; e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non e' consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo; f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti. 3. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2. 4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e al comma 3 e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresi' la sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi. 6. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), e al comma 3, gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonche' al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale e' reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmissioni effettuate e' data certificazione in apposito verbale. ((Per le violazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), commesse da soggetti titoli di licenza di pesca professionale, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva.)) 7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. 8. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde all'ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma e' raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita. 9. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo delle acque interne, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato all'ufficio regionale competente. 10. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente articolo. 11. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 11-bis. E' istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa il Fondo antibracconaggio ittico, con una dotazione iniziale di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinato a potenziare i controlli nelle acque interne da parte del Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 11-ter. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalita' di utilizzo del Fondo di cui al comma 11-bis. Le regioni possono concorrere al finanziamento del Fondo nel limite delle disponibilita' dei propri bilanci allo scopo finalizzate, secondo le modalita' definite dal decreto di cui al primo periodo.». |
| Art. 12
Misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto
1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi urgenti necessari per risolvere la grave situazione tuttora in essere nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in Provincia di Genova, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede,(( entro novanta giorni)) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla individuazione delle misure, degli interventi e alla ricognizione delle relative risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate alla conclusione delle attivita' di cui alla suddetta ordinanza, ((compresa l'attivita' di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto)), e alla riconsegna dei beni agli aventi diritto. Per la realizzazione delle attivita' cosi' individuate, da svolgere entro il ((31 dicembre 2021)), il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, d'intesa con il Ministro dell'interno, non oltre la scadenza del termine del ((31 dicembre 2021)), del Prefetto di Genova, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al quale sono attribuiti i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Il Prefetto ha facolta': di procedere all'intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro competenza ed all'eventuale esercizio del potere sostitutivo, in caso di inadempienza e di rivalsa, in danno dei medesimi, per le spese a tal fine sostenute; ((di mantenere in servizio il personale assunto a tempo pieno e determinato gia' dipendente dalla Immobiliare Val Lerone Spa e gia' formato, assicurando il trasferimento dello stesso alle dipendenze dei soggetti a cui sara' affidata l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica)); di adottare provvedimenti derogatori circa i rifiuti pericolosi in deposito presso il Sito di interesse nazionale (SIN) Stoppani, limitatamente alla loro gestione all'interno del perimetro del SIN stesso; di avvalersi dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto, ((previo aggiornamento dell'istruttoria tecnica per la verifica preventiva dei volumi accoglibili, limitatamente ai rifiuti conferibili nella discarica nel rigoroso rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente, da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nonche' degli altri enti, anche avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, procedendo ))anche mediante occupazione di urgenza ed eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi; di avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali e' corrisposta un'indennita' mensile omnicomprensiva non superiore a euro 2.500 lordi, ad esclusione del trattamento di missione; ((di indire, ove ritenuto necessario, conferenze di servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza e' comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la determinazione, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' subordinata all'assenso, rispettivamente, del Ministero competente, ove l'amministrazione dissenziente sia statale, ovvero della giunta regionale, in caso di dissenso espresso da un'amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.)) 2. Per l'espletamento del proprio incarico il Prefetto di Genova puo' individuare, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Presidente della Regione Liguria, un soggetto attuatore, cui sono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive impartite dal medesimo Prefetto. 3. Per le attivita' di cui al presente articolo il Prefetto di Genova e' autorizzato, altresi', ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della Sogesid S.p.a., nonche' di altre societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili per le attivita' di cui al presente articolo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Il Prefetto di Genova e' altresi' autorizzato ad avvalersi fino ad un massimo di cinque unita' di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche poste a tal fine in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. Per l'attuazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1, che sono dichiarati ad ogni effetto indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', il Prefetto, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione a liberi professionisti. ((5. All'attuazione del presente articolo ad eccezione del comma 5-bis,)) si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Ai fini dell'utilizzo delle predette risorse, gia' assegnate al Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui alla citata ordinanza, da destinare alla realizzazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1,(( al pagamento dei lavori e delle opere eseguiti e contabilizzati dalla precedente gestione commissariale ai sensi della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 ))ed alle altre attivita' previste dal presente articolo, il Prefetto di Genova subentra nella titolarita' della contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale. Al fine di garantire il proseguimento delle attivita' di messa in sicurezza in atto, ((per il limitato periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e l'emanazione del provvedimento per l'individuazione delle misure e degli interventi di cui al primo periodo del comma 1)), continuano ad avere effetto le disposizioni di cui alla predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Per ((le finalita' di cui al presente comma)) gli atti adottati sulla base della stessa ordinanza continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2020. ((5-bis. Al fine di sostenere gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del SIN Stoppani, e in particolare quelli relativi al trattamento delle acque di falda, e' autorizzata, per l'anno 2019, una spesa straordinaria aggiuntiva pari a 5 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.)) 6. Per il compimento delle iniziative necessarie, il Prefetto di Genova e' autorizzato, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, alle seguenti disposizioni normative statali e della Regione Liguria: a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 19; b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119; c) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 1) articoli 31, 36, 37, 40, 48, 83, comma 10, 93, 95, commi 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14-bis e 15, 102, 105, 106, commi da 8 a 14, 111, 140, 162, 209, 213; 2) limitatamente ai lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo di cui alla presente lettera: articoli 9, 16, 17, 28, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 74, 79, 83, commi da 1 a 9, 91, 92, 95, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 14, 98, 106, commi da 1 a 7, 126, 142, 143, 144, 158, 161, 174; d) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 107, 108, 124, 125, 126, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 (escluso il comma 7), 253 limitatamente alle norme procedimentali e sulla competenza, art. 113, tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza relativamente ai parametrici di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 29, 30, 31, 36, 37, 42, 50, 51, articoli 183, comma 1, lett. bb), 191, 208, 212, 269, 270, 271, 272, 278 e 281; e) legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1; f) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17; g) decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 30; h) decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articoli 13, 14, 15, 16, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44 e 45; i) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 146, 147, 150, 152, 153 e 154; l) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 42; m) legge regionale 21 giugno 1999, n. 18, articoli 23, 24, 25, 31, 35, 82, 84, 86, 91, 92, 93, 95, 98 e 102; n) legge regionale 16 agosto 1995, n. 43, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25; o) legge regionale 24 marzo 1999, n. 9, articoli 8 e 9; p) legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9; q) legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30; r) legge regionale 5 aprile 2012, n. 10; s) legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33, art. 4; t) legge regionale 6 giugno 2017, n. 12, articoli 4, 5, 6, 14, 17, 18, 19 e 24; u) legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1, art. 8; v) legge regionale 9 aprile 2009, n. 10, articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18 e 25; z) legge regionale 12 aprile 2011, n. 7, articoli 2 e 4; aa) legge regionale 10 aprile 2015, n. 15, articoli 3, 5 e 12. |
| Art. 13
Disposizioni finanziarie
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione del presente decreto. |
| Art. 14
Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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