Gazzetta n. 123 del 28 maggio 2019 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PALERMO
DECRETO RETTORALE 14 maggio 2019
Modifiche allo statuto.


IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 11/L del 14 gennaio 2011;
Visto lo statuto dell'Ateneo approvato con D.R. n. 2644 del 19 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 158 del 9 luglio 2012;
Visto lo statuto dell'Ateneo approvato con D.R. n. 2395 del 31 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 189 del 13 agosto 2013;
Visto lo statuto dell'Ateneo approvato con D.R. n. 847 del 18 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2016;
Vista la delibera di approvazione delle modifiche di statuto approvata dal Senato accademico nella seduta del 5 marzo 2019 inviata al MIUR con pec n. 19647 del 7 marzo 2019;
Vista la nota prot. n. 2019-m_piAOODGFIS-0008012 del 3 maggio 2019 del MIUR con la quale sono state proposte delle osservazioni al testo inviato;
Vista la delibera n. 04.01 del 14 maggio 2019 con cui il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole all'approvazione del testo contenente le modifiche richieste dal MIUR con la nota sopra indicata;
Vista la delibera n. 04.01 del 14 maggio 2019 con cui il Senato accademico ha approvato il testo dello statuto dell'Ateneo contenente le modifiche richieste dal MIUR con la nota sopra indicata;

Decreta:

E' emanato lo statuto di Ateneo nella formulazione di seguito riportata:

Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo

Art. 1

Natura e finalita'

1. L'Universita' degli studi di Palermo, di seguito denominata Universita' o Ateneo, e' un'istituzione pubblica che si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica italiana e della Magna Charta Universitatum sottoscritta dalle universita' europee. Sua precipua finalita' e' la promozione della cultura, della ricerca di base e applicata, dell'alta formazione e del trasferimento tecnologico.
2. L'Universita' e' una comunita' di ricerca scientifica e di alta formazione a cui partecipano a pieno titolo, nelle rispettive competenze e responsabilita', professori, ricercatori, collaboratori della ricerca, studenti e personale tecnico amministrativo.
3. L'Universita' opera in collaborazione con enti, istituzioni pubbliche e private del territorio nazionale e dell'Unione europea e con le comunita' scientifiche di riferimento anche a livello internazionale.
4. Nel rispetto del principio di democraticita' l'Universita' garantisce piena liberta' di ricerca e di insegnamento, considera inscindibili e sinergiche le attivita' di ricerca e di formazione e ne promuove l'integrazione.
5. Secondo i principi di trasparenza e di efficienza l'Universita' afferma il proprio carattere laico, pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso e politico.
6. L'Universita' ha piena autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.
7. L'Ateneo garantisce pari opportunita' senza distinzioni di genere, orientamento sessuale, origine etnica, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni sociali e personali nell'accesso allo studio e al lavoro, nella ricerca, nella progressione di carriera del personale docente e tecnico amministrativo, impegnandosi a rimuovere ogni discriminazione diretta e indiretta.
8. L'Ateneo garantisce altresi' il rispetto del principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento tra donne e uomini nell'accesso al lavoro, agli uffici pubblici e alle cariche accademiche, nonche' nella stessa attivita' lavorativa.
9. L'Universita' promuove il miglioramento continuo del sistema di assicurazione della qualita' per le attivita' didattiche, di ricerca, terza missione e supporto agli studenti, attraverso procedure di monitoraggio, autovalutazione e valutazione, secondo criteri di indipendenza, terzieta' e trasparenza. A tali fini l'Universita' istituisce anche appositi meccanismi premiali, in modo da determinare una corretta gestione delle risorse e una programmazione coerente ed efficace degli interventi.
 
Art. 2

Titoli di studio

1. L'Universita' rilascia i titoli di studio consentiti dalla legge in base alla normativa vigente.
2. L'Universita' si impegna a valutare le richieste di riconoscimento di titoli esteri nel rispetto degli standard previsti dal Quadro dei titoli per lo Spazio europeo dell'istruzione superiore, in adesione alla Convenzione di Lisbona del 1997 sul riconoscimento dei titoli dell'istruzione superiore e comunque sulla base delle conoscenze e delle competenze acquisite dai candidati, rifiutando ogni possibile discriminazione.
 
Art. 3

Didattica, ricerca scientifica e terza missione

1. L'Universita' promuove e sviluppa la didattica e la ricerca scientifica nel rispetto della natura, del genere umano e delle specie viventi, in armonia con i principi dello sviluppo sostenibile, delle garanzie per le future generazioni, della libera e pacifica convivenza fra i popoli.
2. L'Universita' considera prioritaria la dimensione internazionale della didattica e della ricerca e si impegna ad adottare tutte le misure atte a perseguirla e si ispira alla Carta europea dei ricercatori e al codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori.
3. Al fine di favorire la qualita' della ricerca scientifica e della didattica l'Universita' assicura ai propri docenti e a tutto il personale impegnato nella ricerca l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione e l'ammodernamento delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonche' la fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca, anche allo scopo di consentire la mobilita' e favorire la dimensione internazionale della ricerca. L'Ateneo promuove la diffusione dei risultati della ricerca, anche incentivandone le relative pubblicazioni.
4. L'Universita' sostiene e incentiva il trasferimento e la valorizzazione della conoscenza, la promozione e la tutela della salute, del patrimonio culturale e ambientale nonche' la produzione di beni e servizi a beneficio della comunita'.
5. L'Universita' promuove, nell'ambito della terza missione, la diffusione del sapere e della cultura, nonche' il dialogo con gli attori del mondo del lavoro e della societa' civile, al fine di innescare circoli virtuosi per lo sviluppo civile, sociale ed economico del territorio.
 
Art. 4

Internazionalizzazione

1. L'Universita' favorisce e promuove l'internazionalizzazione della didattica e della ricerca. In particolare l'Universita' si impegna a:
a. favorire tutte le forme di cooperazione scientifica e didattica per la circolazione del sapere nella comunita' scientifica internazionale;
b. promuovere la stipula di accordi, la creazione di consorzi con istituzioni straniere di alto profilo culturale e la partecipazione a reti internazionali;
c. facilitare l'accesso di studenti e ricercatori stranieri alle proprie strutture e la loro partecipazione ad ogni forma di selezione per il conferimento di titoli o altre opportunita' di ricerca o formazione;
d. favorire il rilascio di titoli di studio congiunti in collaborazione con atenei stranieri;
e. incentivare la mobilita' internazionale di docenti e di studenti;
f. perseguire il carattere internazionale dell'insegnamento e della propria offerta formativa, anche attraverso l'impiego di lingue straniere della comunita' scientifica internazionale di riferimento come lingua di insegnamento nei propri corsi di studio.
2. Per realizzare questi obiettivi, l'Universita' individua un organo deputato alle attivita' di internazionalizzazione e si impegna ad adottare un Piano strategico per l'internazionalizzazione.
 
Art. 5

Diritto allo studio

1. L'Universita' assume ogni iniziativa volta a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione universitaria, in accordo con i principi contenuti nella Costituzione e delle normative vigenti.
2. L'Universita' si impegna ad assumere ogni iniziativa volta a sostenere il diritto allo studio di soggetti con diversa abilita' o con diverse dinamiche di apprendimento.
3. Il regolamento di Ateneo prevede specifici interventi a favore degli studenti capaci e meritevoli, specie se privi di mezzi, volti ad assicurare le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio.
4. L'Universita' assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti.
 
Art. 6

Diritto alla comunicazione e all'informazione

1. In attuazione dei principi di trasparenza e di efficacia dell'azione amministrativa l'Universita' promuove sia la comunicazione esterna, rivolta ai cittadini, alla collettivita' e agli altri enti, sia la comunicazione interna rivolta agli studenti, al personale tecnico amministrativo, docente e ai collaboratori di ricerca dell'Ateneo.
2. L'Universita' persegue tali finalita' con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione delle informazioni, anche tramite l'individuazione di un'apposita funzione di coordinamento.
3. Le attivita' di comunicazione e informazione dell'Ateneo mirano a:
a) valorizzare l'identita' dell'Ateneo;
b) promuovere le conoscenze sulle attivita', le iniziative e i progetti di ricerca;
c) favorire la conoscenza effettiva degli atti amministrativi dell'Ateneo e dei risultati e delle attivita' ed assicurare tempestiva risposta alle richieste degli interessati;
d) favorire e promuovere l'accesso agli atti anche attraverso la pubblicazione nell'albo ufficiale di Ateneo;
e) favorire i processi interni di semplificazione delle procedure amministrative;
f) garantire, a tutela della rappresentanza studentesca, il diritto di accesso ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti.
 
Art. 7

Attivita' di gestione e organizzazione amministrativa

1. L'attivita' amministrativa dell'Ateneo e' ispirata a principi di:
a) autonomia e responsabilita' individuale, organizzativa e sociale;
b) partecipazione all'interno e collaborazione con l'esterno;
c) efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;
d) efficienza nell'impiego delle risorse;
e) semplificazione delle procedure;
f) equilibrio patrimoniale, economico e finanziario;
g) controllo dei comportamenti organizzativi e degli andamenti gestionali;
h) pubblicita' degli atti e accesso a documenti e informazioni.
2. Le reciproche compatibilita' ed i criteri di attuazione dei principi di cui al comma 1 sono espressamente specificati nei documenti integrati di programmazione e di bilancio di breve, medio e lungo termine e sono sottoposti a monitoraggio e aggiornamento nel tempo.
3. Lo svolgimento delle attivita' amministrative e' sottoposto ad avanzati sistemi e metodi di controllo di gestione, i cui esiti sono oggetto di specifica valutazione, per quanto di rispettiva competenza, da parte dei dirigenti responsabili e degli organi di governo dell'Ateneo.
4. Le funzioni amministrative non espressamente riservate dalla normativa vigente e dallo statuto agli organi di governo ed alle strutture didattiche e di ricerca dell'Universita', comprese le funzioni relative agli atti che impegnano l'Ateneo verso l'esterno, sono demandate ai dirigenti e, ove previsto, ad altri responsabili organizzativi.
5. Apposito regolamento di Ateneo disciplina le funzioni dei responsabili dei procedimenti amministrativi, l'accesso ai relativi documenti e i tempi di adozione degli atti, prevedendo le possibili sanzioni in caso di mancato rispetto delle modalita' e dei termini fissati per lo svolgimento e il completamento dei procedimenti stessi.
 
Art. 8

Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Universita' sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri soggetti pubblici e privati e da entrate proprie.
2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, dai corrispettivi delle prestazioni di servizi, dello sfruttamento di beni patrimoniali, di brevetti ed opere dell'ingegno nonche' dell'eventuale loro dismissione e dai proventi conseguenti a lasciti e donazioni.
3. Per le spese di investimento, nei limiti consentiti dalla legge, l'Universita' puo' ricorrere a mutui o altre forme di finanziamento in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.
4. L'Universita' promuove modalita' di reperimento di fondi anche attraverso il ricorso a prestazioni per conto di committenti esterni.
 
Art. 9

Rapporti e convenzioni con enti esterni

1. L'Universita', nell'ambito dell'autonomia universitaria e delle proprie finalita' istituzionali, nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigente, e nei limiti del presente statuto e dei propri regolamenti, e nel rispetto del metodo contabile economico-patrimoniale e delle disposizioni relative al bilancio unico di Ateneo e al bilancio consolidato:
a) promuove, favorisce e sviluppa ogni forma di scambio culturale e di esperienze didattiche e scientifiche con altri enti e istituzioni universitarie e non, pubbliche e private, siano esse italiane o estere;
b) pone in essere rapporti, anche per disciplinare attivita' di interesse comune, con soggetti pubblici e privati, in Italia e all'estero, utili al perseguimento delle finalita' pubbliche della didattica e della ricerca;
c) svolge attivita' di formazione, ricerca, collaborazione, consulenza e servizio, anche di assistenza sanitaria per il tramite dell'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico, per conto o a favore di soggetti pubblici o privati.
2. Le azioni di cui al precedente comma sono svolte mediante:
a) convenzioni, contratti, accordi e protocolli;
b) la costituzione, la partecipazione e l'adesione a centri di ricerca e centri di servizi interuniversitari;
c) la costituzione, la partecipazione e l'adesione a consorzi interuniversitari;
d) la costituzione, la partecipazione e l'adesione a consorzi e societa' di capitali, fondazioni e associazioni, e ad altri organismi associativi non commerciali, di diritto privato e pubblico, per assicurare l'efficace ed utile svolgimento delle attivita' strumentali e di servizio finalizzate all'esclusivo perseguimento dei fini istituzionali dell'Universita'.
3. L'Universita', rilevata la motivata esigenza di avvalersi di attivita' di produzione di beni e servizi strettamente necessari e strumentali al perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, puo' costituire organismi in house sotto forma di societa' a responsabilita' limitata secondo le modalita' di cui al comma 7 del presente articolo e nel rispetto delle norme civilistiche, speciali e comunitarie di riferimento. Tali organismi sono costituiti per il perseguimento delle finalita' che l'Ateneo non puo' realizzare mediante la propria articolazione organizzativa, scientifica e didattica interna.
4. Quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo e' svolto, di norma, con apporto di prestazione di opera scientifica e/o di personale, con l'uso di beni, attrezzature e strutture. Inoltre, la partecipazione agli organismi di cui al comma 2, lettere b), c), d) e comma 3 del presente articolo, prevede che l'Universita' possa esercitare il recesso libero e senza oneri, fatto salvo, eventualmente, l'impegno ad assolvere obbligazioni il cui adempimento e' convenuto come necessario al fine di non pregiudicare l'esito delle attivita' pendenti al momento del recesso.
5. Quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, per motivate esigenze di interesse pubblico o di rilievo normativo, puo' essere svolto anche mediante apporto finanziario.
6. La partecipazione a societa' di capitali e' comunque subordinata alle seguenti condizioni: partecipazione ad una quota di capitale nei limiti predeterminati da apposito regolamento; stipula di patti parasociali che salvaguardino l'Universita' nei casi di variazione del capitale sociale o di ripiano di eventuali perdite.
7. La partecipazione a societa' di capitali e' deliberata dal consiglio di amministrazione dell'Universita', previo parere dei revisori dei conti e del Senato accademico ex art. 18, comma 3, lettera u) dello statuto.
8. La stipula di rapporti di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, e' comunque subordinata all'individuazione di una o piu' strutture universitarie interessate all'oggetto del rapporto.
9. I rapporti di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, possono essere stipulati, nelle ipotesi previste dai regolamenti di Ateneo, anche dai presidenti delle scuole ove costituite, dai direttori di Dipartimento, dal direttore generale, dai dirigenti e da altri soggetti appositamente individuati.
10. Le proposte di stipula degli atti relativi ai rapporti di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, sono approvate, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 2 lettera e), dello statuto, dal Consiglio di amministrazione, e previo parere del Senato accademico solo quando tali rapporti hanno ad oggetto materie concernenti la didattica, la ricerca, l'orientamento ed i servizi agli studenti.
11. La definizione delle modalita', dei criteri e delle procedure per lo svolgimento di quanto previsto dal presente articolo e' demandata alla potesta' regolamentare dell'Ateneo.
 
Art. 10

Eleggibilita' e nomina negli organi di governo
e nelle strutture didattiche e di ricerca

1. Nella costituzione degli organi collegiali e monocratici l'Ateneo garantisce il rispetto del principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento tra donne e uomini nell'accesso alle cariche.
2. Per l'elezione, la designazione e la nomina dei professori e dei ricercatori negli organi di governo e alle cariche nelle strutture didattiche e di ricerca e' richiesta l'opzione per il regime a tempo pieno esercitata da almeno un anno. Non possono essere eletti ne' nominati coloro che non possano assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo.
3. Nei casi in cui e' prevista la rinnovabilita' della carica, non possono essere immediatamente rieletti ne' nominati coloro i quali abbiano gia' ricoperto, con continuita', la medesima carica per due mandati consecutivi. La rielezione o la nomina per la medesima carica e' possibile solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata del relativo mandato.
4. Le candidature per le elezioni alle cariche negli organi di governo dell'Ateneo devono essere presentate per iscritto o personalmente nel corso di una riunione del relativo corpo elettorale. Per le elezioni delle rappresentanze in Senato accademico e in consiglio di amministrazione, in assenza di candidature di entrambi i generi, si riaprono i termini di presentazione delle candidature per una sola volta e per una durata pari alla meta' del termine originariamente previsto e comunque non superiore a cinque giorni. La riapertura dei termini non determina alcun obbligo di presentare nuove candidature.
All'atto della candidatura ciascun candidato ha l'obbligo di presentare un curriculum che sara' reso pubblico. Le candidature ad altre cariche devono essere presentate per iscritto unitamente al proprio curriculum, che sara' reso pubblico. Nel caso in cui per le elezioni venga prevista la presentazione di liste, deve figurare almeno un terzo di candidature di uno dei due generi, pena l'inammissibilita' della lista.
5. Nel rispetto della liberta' di opinione e di associazione di tutti coloro che operano nell'Universita', non possono accedere alle cariche di Ateneo gli appartenenti ad associazioni segrete, e/o vietate dalla legge. Ove cio' si verifichi ne consegue l'immediata decadenza e si procedera' alla loro immediata sostituzione con il primo dei non eletti. In assenza di non eletti verra' immediatamente convocato il corpo elettorale per l'integrazione dell'organismo con un altro rappresentante.
6. I membri elettivi e designati decadono dalla carica quando si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o per oltre la meta' delle riunioni nel corso di un anno. Nella prima riunione utile successiva alla decadenza, si procedera' alla loro immediata sostituzione con il primo dei non eletti. In assenza di non eletti verra' immediatamente convocato il corpo elettorale per l'integrazione dell'organismo con un altro rappresentante.
7. Nei casi in cui e' prevista l'elezione per categoria e con voto limitato, ogni elettore puo' esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri da eleggere.
8. I componenti del Senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono ricoprire alcuna altra carica accademica ne' essere componenti di altri organi salvo che del consiglio di Dipartimento, con l'eccezione del rettore con riferimento al Senato accademico e al consiglio di amministrazione e dei direttori di Dipartimento con riferimento allo stesso Senato e al consiglio delle scuole.
9. I componenti del Senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono ricoprire alcun incarico di natura politica; non possono ricoprire la carica di rettore, componente del Senato accademico, del consiglio di amministrazione, del nucleo di valutazione, o del collegio dei revisori di alcuna altra Universita'; non possono svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento, e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.
10. Le cariche di presidente di scuola e di direttore di Dipartimento sono incompatibili tra loro e con quelle di coordinatore di corso di studio, direttore di scuola di specializzazione e coordinatore di dottorato di ricerca.
 
Art. 11

Regolamenti

1. L'Universita' adotta regolamenti per dare piena attuazione alle disposizioni del presente statuto e realizzarne le finalita'.
2. I regolamenti sono deliberati, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato accademico e dal consiglio di amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze stabilite dallo statuto e dalla normativa vigente, e sono emanati con decreto del rettore. I regolamenti devono essere pubblicati mediante affissione all'albo ufficiale di Ateneo e con le modalita' previste dal regolamento d'Ateneo. Entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, salvo diversa previsione contenuta nel decreto.
3. Nel rispetto dello statuto e dei regolamenti di Ateneo, il Senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, approva i regolamenti deliberati dai consigli dei dipartimenti e delle strutture didattiche e di ricerca.
4. I regolamenti delle strutture decentrate dovranno essere pubblicati mediante affissione all'albo ufficiale di Ateneo e nel sito internet della struttura interessata.
 
Art. 12

Codice etico

1. L'Ateneo adotta un codice etico che determina i valori fondamentali della comunita' universitaria, riconosce i diritti individuali e collettivi dei docenti, dei collaboratori della ricerca, del personale tecnico amministrativo e degli studenti e ne promuove la salvaguardia.
2. Il codice etico individua le regole di condotta degli appartenenti alla comunita' universitaria, nei confronti sia dell'istituzione sia di terzi, necessarie a garantire un alto livello di moralita' dei comportamenti, a promuovere la cultura della legalita', a rafforzare il senso di responsabilita' nei confronti dell'istituzione e dei terzi, ad alimentare lo spirito di servizio e ad assicurare la trasparenza, l'imparzialita', l'equilibrio delle azioni individuali e collettive e il rispetto della dignita' umana.
3. Il codice etico fissa le regole volte a prevenire le controversie, gli abusi, le discriminazioni, le dispute in materia di diritti di proprieta' intellettuale e disciplina i casi di conflitto di interesse.
4. Le violazioni del codice etico comportano le sanzioni previste nei commi 5 e 6 del presente articolo. Le sanzioni vengono irrogate dal Senato accademico, su proposta del rettore, nel rispetto dei principi del contraddittorio e di gradualita', salvo che esse non integrino illeciti disciplinari di competenza del collegio di disciplina di cui all'art. 24 del presente statuto.
5. Le sanzioni a carico dei docenti, dei collaboratori della ricerca e del personale tecnico amministrativo sono:
a) il rimprovero scritto e l'eventuale pubblicazione sul sito web dell'Ateneo;
b) l'esclusione dall'assegnazione dei fondi di ricerca e dei contributi di Ateneo, limitatamente ai docenti e ai collaboratori della ricerca;
c) la decadenza dagli organi collegiali e dalle funzioni di governo dell'Ateneo.
6. Le sanzioni a carico degli studenti sono:
a) il rimprovero scritto;
b) la sospensione fino ad un massimo di tre mesi della carriera nel caso di infrazioni di maggiore gravita' o di recidiva;
c) la decadenza dagli organi collegiali.
7. Il codice etico e' approvato dal Senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione.
 
Art. 13

Organi di governo dell'Universita'

1. Sono organi di governo dell'Universita' il rettore, il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico.
2. I verbali delle sedute degli organi collegiali di governo dell'Universita' e i relativi dispositivi sono pubblici e sono resi disponibili tempestivamente per la consultazione, compatibilmente con le disposizioni di legge. I dispositivi delle delibere, al pari degli ordini del giorno, sono affissi all'albo ufficiale di Ateneo.
 
Art. 14

Rettore

1. Il rettore e' il legale rappresentante dell'Universita' ed e' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'Universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. A tal fine all'inizio di ciascun anno accademico propone al Senato accademico e al consiglio di amministrazione gli obiettivi da perseguire e riferisce sui risultati conseguiti.
2. Il rettore:
a) svolge le funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche;
b) convoca e presiede il Senato accademico e il consiglio di amministrazione, dispone la tempestiva pubblicazione degli ordini del giorno e dei dispositivi delle delibere adottate dai suddetti organi;
c) emana lo statuto e i regolamenti approvati dagli organi competenti;
d) formula la proposta del documento di programmazione triennale di Ateneo;
e) formula al consiglio di amministrazione la proposta del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale e del bilancio unico d'esercizio;
f) formula la proposta di conferimento dell'incarico di direttore generale;
g) stipula gli accordi di cooperazione interuniversitari e internazionali, i contratti e le convenzioni, tranne quelli di competenza delle strutture decentrate e, ove previsto, del direttore generale e dei dirigenti;
h) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Universita' e sulla corretta gestione dell'Universita';
i) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario ivi comprese quelle riguardanti lo stato giuridico di professori e ricercatori;
j) presenta al Ministero le relazioni periodiche sull'attivita' didattica e di ricerca dell'Ateneo previste dalla legge;
k) trasmette al collegio di disciplina gli atti relativi agli illeciti disciplinari che comportino l'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura, formulando una proposta motivata;
l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto, dai regolamenti ed e' titolare di ogni altra funzione non espressamente attribuita dallo statuto ad altri organi.
3. Il rettore e' eletto tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio anche presso altra Universita' italiana con almeno sei anni di servizio prima del collocamento a riposo dalla data di assunzione dell'incarico. Il rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.
4. La candidatura e' presentata all'ufficio elettorale dell'Ateneo e deve essere accompagnata da:
a) un documento programmatico;
b) l'indicazione del nome del prorettore vicario scelto tra i professori ordinari e a tempo pieno;
c) una lista di firme di elettori proponenti la candidatura in numero non inferiore a cento.
5. La candidatura alla carica di rettore va depositata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di indizione delle elezioni, che dovra' precedere di almeno quaranta giorni la data della prima votazione. Le firme del personale tecnico amministrativo vengono computate al 15%.
6. Votano per l'elezione del rettore:
a) i professori e i ricercatori di ruolo;
b) i rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, nel consiglio di amministrazione nel Comitato per lo sport universitario (CSU), nel consiglio degli studenti, nelle giunte di Dipartimento e nei consigli delle scuole;
c) i rappresentanti degli studenti nei consigli di corso di studio e nei consigli di Dipartimento il cui voto e' computato nella misura del 20% di tutto il personale docente in servizio alla data della elezione, secondo le disposizioni di apposito regolamento. Tale percentuale e' ridotta proporzionalmente in ragione del numero effettivo degli studenti votanti;
d) i rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel consiglio di amministrazione, nel Senato accademico con voto diretto;
e) il personale tecnico amministrativo in servizio alla data della elezione, il cui voto e' computato nella misura del 20% dei voti validamente espressi.
7. Il rettore e' eletto a maggioranza degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. E' eletto chi ottiene la maggioranza dei voti e, a parita' di voti, il piu' anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parita', il piu' anziano di eta'.
8. Il rettore formalizza la nomina del prorettore vicario indicato nella fase della candidatura. Il prorettore vicario coadiuva il rettore, anche assumendo attribuzioni delegate in settori di attivita', e supplisce alle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il rettore puo' nominare tra i professori a tempo pieno dell'Ateneo fino ad un massimo di quattro prorettori, oltre il prorettore vicario, con delega in materie di rilevante interesse di Ateneo. Puo' delegare, altresi', funzioni a docenti dell'Ateneo.
9. In caso di anticipata cessazione del mandato rettorale, si procedera' con una nuova elezione.
 
Art. 15

Consiglio di amministrazione - Composizione

1. Il consiglio di amministrazione e' formato da dieci componenti, individuati nel rispetto del principio delle pari opportunita' tra uomini e donne, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 10 del presente statuto. I componenti, ad esclusione degli studenti, devono possedere:
a) una comprovata competenza in ambito gestionale o una esperienza professionale di elevato livello;
b) un'elevata qualificazione in ambito scientifico e/o culturale.
2. Il consiglio di amministrazione e' cosi' composto:
a) il rettore;
b) quattro docenti a tempo pieno dell'Ateneo, designati dal Senato accademico e appartenenti ad altrettante macroaree di cui al comma 3 del presente articolo;
c) un componente esterno, anche non cittadino italiano, non appartenente ai ruoli dell'Ateneo da almeno tre anni, designato dal Senato accademico con competenze riferibili alla macroarea che non ha espresso alcun componente di cui alla lettera b);
d) un componente esterno, anche non cittadino italiano, non appartenente ai ruoli dell'Ateneo da almeno tre anni designato dal rettore;
e) un rappresentante del personale tecnico amministrativo di ruolo nell'Ateneo, eletto dallo stesso personale tecnico amministrativo e designato dal Senato accademico;
f) due rappresentanti degli studenti eletti su base di Ateneo.
3. Le cinque macroaree ai fini della designazione di cui al comma 2, lettera b) e lettera c) del presente articolo, sono cosi' composte:
I. Aree CUN 01, 02, 03, 04, 05 e 07;
II. Area CUN 06;
III. Aree CUN 08 e 09;
IV. Aree CUN 10 e 11;
V. Aree CUN 12, 13 e 14.
4. Per la designazione dei componenti di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, ciascun docente dell'Ateneo puo' presentare al Senato accademico, a seguito di avviso pubblico, la propria candidatura, corredata dal curriculum professionale e dai titoli utili per valutare e verificare i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. Il Senato accademico accerta i requisiti e ammette tutti i candidati che ne siano in possesso alla consultazione elettorale. L'elezione avviene su base di Ateneo. A seguito della votazione, il Senato accademico procede alla designazione dei primi tre componenti del CdA sulla scorta della prevalenza nelle votazioni nonche', ordinatamente, dei seguenti criteri: l'appartenenza di ciascun designato a una macroarea diversa tra quelle di cui al comma 3 del presente articolo e la presenza di non piu' di due esponenti per fascia. Il quarto componente viene designato sulla scorta della prevalenza nelle votazioni, garantendo che il designato appartenga a una delle due macroaree non rappresentate, e rispettando il criterio della rappresentanza di genere, ove uno dei generi non sia rappresentato, e di tutte le fasce, ove una delle fasce non sia rappresentata; qualora non sia possibile rispettare entrambi i suddetti criteri, prevarra' quello che favorira' il candidato piu' votato. In ogni caso non potra' essere designato un candidato che abbia conseguito un numero di voti inferiore al 5% degli aventi diritto.
5. Per la designazione del componente di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo, a seguito della procedura di cui al comma 4 del presente articolo, chiunque sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, lettera c) del presente articolo e sia direttamente riconducibile per estrazione culturale alla macroarea che non ha espresso i componenti di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, puo' presentare al Senato accademico, a seguito di avviso pubblico, la propria candidatura, corredata dal curriculum professionale e dai titoli utili per valutare e verificare i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo e la diretta riconducibilita' alla macroarea indicata come quella di riferimento.
6. Il Senato accademico designa il componente di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo sulla base delle candidature pervenute, nel rispetto dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, lettera c) del presente articolo, avendo particolare riguardo all'elevata qualificazione in ambito scientifico e culturale e all'idoneita' riferibile alla macroarea di cui al comma 5 del presente articolo. Una volta accertato il possesso dei requisiti richiesti, il Senato accademico preferisce il genere meno rappresentato tra i componenti docenti interni.
7. Per la designazione del componente di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo, chiunque sia in possesso dei requisiti di cui al comma 1 puo' presentare al rettore, a seguito di avviso pubblico, la propria candidatura, corredata dal curriculum professionale e dai titoli utili per valutare e verificare i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.
8. Il rettore designa il componente di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo sulla base delle candidature pervenute, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, avendo particolare riguardo alla competenza in ambito gestionale e alla esperienza professionale dei candidati.
9. Per la designazione del componente di cui al comma 2, lettera e) del presente articolo, ciascun dipendente appartenente ai ruoli del personale tecnico amministrativo puo' sottoporre al Senato accademico, a seguito di avviso pubblico, la propria candidatura, corredata dal curriculum professionale e dai titoli utili per valutare e verificare i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. Il Senato accademico accerta i requisiti e ammette tutti i candidati che ne siano in possesso alla consultazione elettorale. L'elezione avviene in un collegio unico composto dal personale tecnico amministrativo. A seguito della votazione, il Senato accademico procede alla designazione tra coloro che hanno conseguito un numero di voti superiore al 5% degli aventi diritto. La designazione avviene sulla scorta dei criteri fissati dal comma 1 del presente articolo, tenendo conto dell'esito della consultazione.
10. I componenti del consiglio di amministrazione vengono nominati dal rettore e durano in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni e decadono in ogni caso quando perdono lo status di studente dell'Ateneo. Il mandato e' rinnovabile per una sola volta. Il Senato accademico puo' richiedere al rettore l'avvio del procedimento disciplinare dei componenti del consiglio di amministrazione in caso di violazione di leggi, delle disposizioni del presente statuto o di compimento di atti illegittimi.
10-bis. In caso di dimissioni o decadenza di un componente di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, il Senato accademico, verificata la persistenza dei requisiti di legge, designa in sostituzione il candidato appartenente alla macroarea del componente da sostituire che abbia conseguito il maggior numero di voti in occasione della consultazione elettorale indipendentemente dalla fascia di appartenenza. In assenza di candidati utilmente designabili si procedera' nei termini di cui al precedente comma 4, con elettorato passivo limitato alla sola macroarea interessata. Il componente di nuova nomina rimane in carica, comunque, per il periodo residuo del mandato del collegio.
10-ter. In caso di dimissioni o decadenza del componente di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo, si procedera' nei termini di cui al comma 5. Il componente di nuova nomina rimane in carica, comunque, per il periodo residuo del mandato del collegio.
10-quater. In caso di dimissioni o decadenza del componente di cui al comma 2, lettera e) del presente articolo, il Senato accademico, verificata la persistenza dei requisiti di legge, designa in sostituzione il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti in occasione della consultazione elettorale. In assenza di candidati utilmente designabili si procedera' nei termini di cui al precedente comma 9. Il componente di nuova nomina rimane in carica, comunque, per il periodo residuo del mandato del collegio.
11. Il consiglio di amministrazione e' presieduto dal rettore, che lo convoca in seduta ordinaria secondo un calendario approvato all'inizio di ogni anno solare, nonche' in seduta straordinaria, su propria iniziativa ovvero su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Partecipano senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di amministrazione il prorettore vicario e il direttore generale, il quale svolge anche le funzioni di segretario, con ausilio dei propri collaboratori. In caso di impedimento o assenza del rettore la seduta e' presieduta dal prorettore vicario con facolta' di voto. I verbali del consiglio di amministrazione sono pubblici e sono tempestivamente pubblicati nell'albo ufficiale di Ateneo.
12. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti. Salvo che non sia disposto diversamente, il consiglio delibera sulla base del sistema del voto palese e, in caso di parita', prevale il voto del Presidente. Si procede alle votazioni a scrutinio segreto: a) ove ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti; b) negli altri casi previsti dalla normativa vigente o dal presente statuto.
13. Gli ulteriori profili di funzionamento del consiglio di amministrazione sono disciplinati da un apposito regolamento interno.
14. Il consiglio di amministrazione puo' costituire al suo interno commissioni con compiti istruttori.
 
Art. 16

Consiglio di amministrazione- Competenze

1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo di indirizzo strategico, approva la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale ed esercita la vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita' dell'Ateneo.
2. Il consiglio di amministrazione esercita, in particolare, le seguenti competenze:
a) approva, su proposta del rettore e previo parere del Senato accademico, il documento di programmazione triennale, nel rispetto dei principi di efficienza, di responsabilita' finanziaria, di qualita' e di eccellenza e in attuazione degli specifici impegni di internazionalizzazione della didattica e della ricerca;
b) approva, su proposta del rettore e previo parere del Senato accademico, il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale e il bilancio unico di Ateneo d'esercizio, e li trasmette al Ministero dell'universita' e al Ministero dell'economia e delle finanze;
c) approva, previo parere del Senato accademico, il regolamento di amministrazione e contabilita';
d) delibera sulle proposte di attivazione, modifica e soppressione di Dipartimenti, scuole, poli decentrati e delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio in conformita' all'art. 18, comma 3, lettera o);
e) approva il piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale, previo parere del Senato accademico, e assume le iniziative per la sua esecuzione e per la conservazione del patrimonio mobiliare e immobiliare di Ateneo;
f) approva, previo parere del Senato accademico, l'attivazione o la soppressione di corsi e sedi, le modifiche di ordinamento dei corsi di studio, e adotta ogni altro provvedimento utile alle esigenze dell'attivita' didattica e di ricerca, sulla base delle linee guida stilate dal Senato accademico e tenendo conto delle indicazioni fornite dai Dipartimenti, dalle scuole e dalle altre strutture di ricerca;
g) vigila sulla gestione del personale tecnico amministrativo, anche sulla scorta della relazione del direttore generale;
h) approva la stipulazione dei contratti e delle convenzioni che non rientrino nelle competenze del direttore generale, dei Dipartimenti e delle altre strutture decentrate, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9;
i) delibera la costituzione o partecipazione a societa' di capitali, sulla base del parere reso dal Senato accademico, e nel rispetto dell'art. 9 del presente statuto;
j) esprime un parere vincolante sui regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli dei Dipartimenti, delle scuole e delle altre strutture di ricerca;
k) esprime parere sul codice etico;
l) conferisce l'incarico di direttore generale sulla base di una rosa di candidati proposta dal rettore, previo parere del Senato accademico;
m) formula gli indirizzi relativi alla complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strutturali, strumentali e del personale tecnico amministrativo e verifica annualmente l'operato del direttore generale accertando il conseguimento dei risultati sulla base degli obiettivi prefissati;
n) approva, previa verifica della sostenibilita' finanziaria e del rispetto della programmazione triennale, le proposte di chiamata dei docenti formulate dai Dipartimenti, tenuto conto del parere Senato accademico;
o) irroga, in composizione ridotta senza la presenza della rappresentanza degli studenti, le sanzioni disciplinari o dispone l'archiviazione del relativo procedimento nei confronti dei professori e dei ricercatori di ruolo, in conformita' al parere vincolante del collegio di disciplina;
p) promuove e approva, previo parere del Senato accademico, le iniziative di attivita' culturali, sportive, e ricreative;
q) approva, previo parere del Senato accademico, l'adesione dell'Ateneo a centri e consorzi interuniversitari e la federazione e fusione di atenei;
r) adotta il bilancio sociale e di genere, previo parere del Senato accademico;
s) esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge, dallo statuto di Ateneo e dai regolamenti.
3. Nel caso in cui disattenda i pareri di cui alle lettere a), b), d), f) ed n) del comma 2 del presente articolo, il consiglio di amministrazione, con un'adeguata motivazione, deve sottoporre nuovamente la questione al Senato accademico e, ottenuto un ulteriore parere, procede alla deliberazione anche in difformita'.
 
Art. 17

Senato accademico - Composizione

1. Il Senato accademico e' composto da:
a) il rettore;
b) due professori ordinari in regime di tempo pieno eletti con collegio unico di Ateneo all'interno della fascia appartenenti a due diverse macroaree di cui all'art. 15, comma 3, del presente statuto;
c) dieci direttori di Dipartimento, eletti all'interno di ciascuna delle macroaree di cui all'art. 15, comma 3, del presente statuto in numero di due per ciascuna delle macroaree;
d) cinque professori associati in regime di tempo pieno, eletti con collegio unico di macroarea (di cui all'art. 15, comma 3, del presente statuto), all'interno della fascia;
e) cinque ricercatori in regime di tempo pieno, eletti con collegio unico di macroarea (di cui all'art. 15, comma 3, del presente statuto), all'interno della fascia;
f) un rappresentante eletto tra gli assegnisti di ricerca e i dottorandi di ricerca;
g) tre rappresentanti eletti dal personale tecnico amministrativo;
h) cinque rappresentanti degli studenti eletti su base di Ateneo, di cui uno in rappresentanza degli specializzandi.
1-bis Ai sensi di quanto previsto dalla lettera c. del comma precedente, per macroarea di riferimento del Dipartimento si intende la macroarea di cui all'art. 15, comma 3, cui appartiene la maggioranza dei docenti afferenti al Dipartimento medesimo.
1-ter Ai fini della elezione per ricoprire le cariche di cui alla lettera c) del comma 1, ciascun direttore di Dipartimento ha elettorato attivo e passivo in ordine ai seggi spettanti alla macroarea di riferimento del Dipartimento che dirige. Ai medesimi fini, i docenti di ciascun Dipartimento hanno elettorato attivo esclusivamente in ordine alla macroarea di riferimento del Dipartimento.
2. I componenti del Senato accademico durano in carica tre anni e il loro mandato e' rinnovabile per una sola volta. I rappresentanti dei direttori dei Dipartimenti durano in carica per tre anni accademici e decadono quando perdono lo status. I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi di ricerca e degli assegnisti di ricerca durano in carica due anni e decadono in ogni caso quando perdono lo status.
3. Partecipano senza diritto di voto alle sedute del Senato accademico il prorettore vicario e il direttore generale, il quale svolge anche le funzioni di segretario, avvalendosi dei propri collaboratori.
4. Il Senato accademico e' presieduto dal rettore che lo convoca in seduta ordinaria secondo calendario previamente predisposto. Il Senato accademico e' convocato in seduta straordinaria su iniziativa del rettore stesso ovvero su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. I verbali del Senato accademico sono pubblici e sono tempestivamente pubblicati sull'albo di Ateneo.
5. In caso di assenza o di impedimento del rettore e del prorettore vicario, il Senato accademico e' presieduto da un vicepresidente, eletto, dall'organo collegiale, tra i professori ordinari componenti del Senato stesso. In caso di assenza o impedimento del direttore generale svolge le funzioni un suo delegato.
6. Le deliberazioni del Senato accademico sono assunte a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la meta' dei componenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente. Il Senato delibera sulla base del sistema del voto palese. Si procede alle votazioni a scrutinio segreto ove ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti e negli altri casi previsti dalla normativa vigente o dal presente statuto.
7. Gli ulteriori profili di funzionamento del Senato accademico sono disciplinati da un apposito regolamento interno.
8. Il Senato accademico puo' costituire al suo interno commissioni con compiti istruttori e, su talune specifiche materie individuate dal regolamento interno, anche con funzione deliberativa.
 
Art. 18

Senato accademico - Competenze

1. Il Senato accademico e' l'organo cui competono le funzioni di proposta e consultive in materia di didattica, ricerca, orientamento e servizi agli studenti. Rappresenta le esigenze di tutte le componenti dell'Ateneo e raccorda l'attivita' dei Dipartimenti, delle scuole e delle strutture di ricerca in vista del loro coordinamento, anche tramite l'esercizio della potesta' regolamentare e della funzione di controllo.
2. Il Senato accademico collabora con il consiglio di amministrazione nell'esercizio delle funzioni di indirizzo strategico e di programmazione economica e finanziaria e con il rettore nelle funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche.
3. Il Senato accademico ha, in particolare, le seguenti competenze:
a) garantisce il rispetto dei principi di autonomia dell'Universita', liberta' didattica e di ricerca dei docenti e dei diritti degli studenti;
b) esercita le funzioni di cui all'art. 15 del presente statuto in ordine alla composizione del consiglio di amministrazione;
c) propone al rettore, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti di singoli componenti del consiglio di amministrazione in caso di violazione di leggi, delle disposizioni statutarie e di compimento di atti illegittimi;
d) esprime parere sulla nomina e sull'eventuale revoca del direttore generale;
e) propone al corpo elettorale la mozione di sfiducia del rettore, di cui all'art. 19;
f) approva il regolamento di Ateneo;
g) approva, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione per gli aspetti di propria competenza, i regolamenti sulla didattica e sulla ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti, delle scuole, delle altre strutture di didattica e di ricerca, del Comitato di coordinamento del sistema bibliotecario di Ateneo;
h) esprime parere sul regolamento di amministrazione e contabilita';
i) approva, previo parere del consiglio di amministrazione, il codice etico e decide in merito alle sue violazioni, ove di sua competenza;
j) formula proposte ed esprime pareri sul piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale e sull'ordine di priorita' degli interventi in relazione alle esigenze dell'attivita' didattica e di ricerca, sentiti i Dipartimenti, le scuole e le strutture decentrate e di servizio, e li sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione;
k) esprime parere sulla proposta di bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale e sul bilancio unico di Ateneo d'esercizio;
l) esprime parere e puo' proporre modifiche al documento di programmazione triennale di Ateneo formulato dal rettore anche sulla base delle richieste e delle indicazioni formulate dai Dipartimenti e dalle strutture di Ateneo;
m) esprime parere sull'adesione dell'Ateneo a centri e consorzi interuniversitari e sulla federazione e fusione di Atenei;
n) formula proposte o esprime pareri obbligatori e ne predispone i relativi regolamenti in materia di verifica dell'attivita' dei docenti, di programmazione triennale di Ateneo ed elaborazione dell'offerta formativa;
o) formula proposte e esprime pareri in ordine all'attivazione, modifica e soppressione di Dipartimenti, scuole, poli decentrati e delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio, nonche' alla istituzione, attivazione e disattivazione di corsi di studio;
p) esprime parere sulle proposte di reclutamento e di chiamata dei docenti formulate dai Dipartimenti;
q) esprime parere sulle richieste di afferenza dei docenti ai Dipartimenti;
r) formula i criteri di ripartizione tra le diverse aree scientifiche individuate secondo le indicazioni ministeriali dei fondi previsti in bilancio per il finanziamento della ricerca tenendo conto della relativa tipologia e della attivita' e produttivita';
s) predispone una relazione annuale sulla didattica e sulla ricerca sulla base dei dati forniti dalle scuole e dai Dipartimenti;
t) formula proposte o esprime un parere in ordine alle attivita' culturali, sportive e ricreative;
u) esprime parere sulla partecipazione a societa' di capitali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9;
v) approva le modifiche allo statuto dell'Ateneo con le modalita' stabilite dal successivo art. 50 ed esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge, dallo statuto di Ateneo e dai regolamenti;
w) ove necessario puo' costituire commissioni, consulte o gruppi di lavoro con funzioni consultive.
 
Art. 19

Mozione di sfiducia

1. La proposta di mozione di sfiducia al rettore e' avanzata da almeno la meta' dei componenti del Senato accademico, escluso il rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato rettorale. Per la trattazione del punto all'ordine del giorno relativo alla mozione di sfiducia, il Senato e' presieduto dal vicepresidente di cui all'art. 17, comma 5.
2. La proposta di mozione e' discussa come punto unico all'ordine del giorno nel corso della prima seduta successiva, e' approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Senato accademico, mediante appello nominale.
3. A seguito dell'approvazione, il decano di Ateneo convoca il corpo elettorale mediante l'indizione della votazione sulla proposta di mozione di sfiducia. La votazione deve avvenire non prima di quindici giorni dalla convocazione del corpo elettorale. La proposta di mozione di sfiducia e' approvata con la maggioranza degli aventi diritto al voto.
4. A seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia, il rettore rassegna le dimissioni, le quali hanno efficacia immediata. Il decano di Ateneo provvede atti di ordinaria amministrazione e procede all'indizione delle elezioni del rettore.
 
Art. 20

Direttore generale

1. Il direttore generale, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi fissati dal consiglio di amministrazione, ha la responsabilita' dell'organizzazione e gestione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo.
2. Il direttore generale ha il compito di:
a) coadiuvare il rettore nell'elaborazione della proposta di piano triennale di fabbisogno del personale in osservanza di quanto previsto dall'art. 16, comma 2, lettera a), e di curarne l'esecuzione con riferimento al personale tecnico amministrativo;
b) attribuire e revocare gli incarichi dirigenziali, nonche' di dirigere, coordinare, controllare l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e proporre l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dalle normative vigenti in materia di responsabilita' dirigenziale;
c) perseguire gli indirizzi strategici stabiliti dal consiglio di amministrazione;
d) valutare annualmente le prestazioni dei dirigenti sulla base dei criteri e delle modalita' stabilite da specifici parametri di misurazione e di valutazione dell'efficienza amministrativa dell'Ateneo;
e) adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici dei servizi tecnico-amministrativi nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di amministrazione;
f) richiedere direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondere ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
g) decidere sui ricorsi gerarchici del personale tecnico amministrativo contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
h) promuovere e resistere alle liti, con il potere di conciliare e di transigere, previo parere del consiglio di amministrazione nei casi specificati dal contratto;
i) curare i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di propria competenza secondo le specifiche direttive degli organi di Governo dell'Ateneo, sempre che tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio od organo;
j) adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitare i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
k) svolgere le attivita' di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
l) concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui e' preposto.
3. Il direttore generale e' nominato dal consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, e viene scelto all'interno di una rosa di candidati, proposta dal rettore, con elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. L'incarico di direttore generale e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata pari a tre anni rinnovabile.
4. Il direttore generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione e del Senato accademico.
5. La verifica annuale sul raggiungimento degli obiettivi organizzativi prefissati e' effettuata dal consiglio di amministrazione, su proposta del Nucleo di valutazione, d'intesa con il rettore.
6. L'incarico di direttore generale e' revocato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore e previo parere del Senato accademico, nei casi previsti dalla legge.
 
Art. 21

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori e' nominato dal rettore, ed e' composto da:
a) un componente effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal Senato accademico fra i magistrati amministrativi, contabili e gli avvocati dello Stato, anche in quiescenza da non piu' di tre anni;
b) un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
c) un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Almeno due dei componenti effettivi del collegio devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.
3. Il mandato dura quattro anni e non e' rinnovabile. Si fa divieto di conferire l'incarico di revisore a personale dipendente dall'Ateneo.
4. I compiti e le modalita' di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
 
Art. 22

Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione e' l'organo dell'Ateneo preposto alla valutazione delle attivita' didattiche, di ricerca e amministrative al fine di promuovere nell'Ateneo, in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, il merito e il miglioramento del rendimento dell'attivita' organizzativa e individuale.
2. Il Nucleo deve verificare:
a) la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g) dell'art. 2 della legge n. 240/2010;
b) l'attivita' di ricerca svolta dai Dipartimenti;
c) la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1 della legge n. 240/2010.
3. Al Nucleo sono attribuite, in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, le funzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale.
4. Il Nucleo di valutazione dell'Ateneo e' nominato dal Senato accademico su proposta del rettore tenendo conto delle diverse aree culturali presenti in Ateneo, previo parere del consiglio di amministrazione, ed e' composto da un minimo di cinque e massimo di nove membri, in prevalenza esterni all'Ateneo. All'interno del Nucleo e' garantita la presenza di almeno un rappresentante degli studenti eletto dal consiglio degli studenti. La scelta dei componenti deve essere operata tra soggetti di elevata qualificazione scientifica e professionale anche nel campo della valutazione della didattica, della ricerca e della performance organizzativa delle pubbliche amministrazioni. Il curriculum dei componenti e' reso pubblico nel sito internet dell'Ateneo.
5. Il coordinatore del Nucleo di valutazione e' eletto da quest'ultimo tra i componenti, tenendo conto di un profilo curriculare che ne assicuri la rilevante qualificazione professionale e scientifica.
6. Il Nucleo di valutazione dura in carica tre anni ad eccezione del rappresentante degli studenti, il cui mandato e' biennale. Il mandato e' rinnovabile per una sola volta.
 
Art. 22 bis

Presidio di qualita' di Ateneo

1. Il Presidio di qualita' di Ateneo (PQA) e' l'organo deputato all'organizzazione e al monitoraggio delle procedure di assicurazione del sistema di qualita'.
2. Il PQA gode di piena autonomia operativa, interagisce con gli organi dell'Ateneo coinvolti nel processo di assicurazione della qualita' e svolge funzioni di collegamento tra di essi. A tali fini ha pieno accesso a dati e informazioni necessarie.
3. Il PQA e' nominato dal rettore, sentito il Senato accademico. Esso e' composto da un minimo di cinque e un massimo di nove membri, scelti tenendo conto delle aree culturali presenti in Ateneo e di una adeguata rappresentanza di genere, tra soggetti di elevata qualificazione scientifica e professionale anche nel campo della valutazione della didattica, della ricerca o della relativa organizzazione.
4. Il PQA e' presieduto dal rettore o un suo delegato. Le modalita' di funzionamento dell'organo, la durata del mandato e le incompatibilita' dei suoi componenti sono dettate da apposito regolamento.
 
Art. 23

Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti e' un organo collegiale di rappresentanza degli studenti su base di Ateneo e di coordinamento delle rappresentanze studentesche nelle strutture centrali e periferiche; ha funzioni di monitoraggio e di proposta ed e' organo consultivo del rettore, del Senato accademico e del consiglio di amministrazione.
2. Il consiglio degli studenti:
a) promuove e gestisce i rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche di altri atenei;
b) designa, tra i suoi componenti, il rappresentante degli studenti nel Nucleo di valutazione e in tutti gli altri organi universitari per i quali e' prevista una rappresentanza studentesca non altrimenti regolamentata;
c) propone al Senato accademico la carta dei diritti e dei doveri degli studenti;
d) monitora sull'effettivo coordinamento delle attivita' didattiche, sulla coerenza tra programmazione didattica e relativa attuazione, sul rispetto delle norme della carta dei diritti e dei doveri degli studenti e dei regolamenti di Ateneo, sul rispetto dei criteri di ripartizione dei finanziamenti alle attivita' sociali, culturali e sportive degli studenti. A tal fine si raccorda con i rappresentanti degli studenti in Senato accademico, consiglio di amministrazione, ERSU, CSU, CNSU, nonche' delle commissioni paritetiche docenti-studenti;
e) formula proposte in materia di offerta formativa.
3. Il consiglio degli studenti esprime pareri in materia di:
a) regolamento didattico di Ateneo;
b) tasse e contributi;
c) criteri di attuazione del diritto allo studio, ivi compresa l'organizzazione dei servizi di orientamento e tutorato;
d) criteri generali di organizzazione e attribuzione dei finanziamenti alle attivita' sociali, culturali, ricreative e sportive degli studenti;
e) piani di sviluppo dell'Universita';
f) calendario didattico.
4. Il consiglio degli studenti esercita ogni altra funzione riconosciutagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti.
5. Il consiglio degli studenti e' nominato con decreto del rettore ed elegge al suo interno un presidente. Il mandato ha durata di due anni, rinnovabile una sola volta.
6. Il consiglio degli studenti e' composto da due rappresentanti degli studenti per ciascuna macroarea di cui all'art. 15, comma 3 del presente statuto, eletti dagli studenti iscritti nei corsi di studio afferenti ai Dipartimenti di cui alle predette macroaree.
7. Il consiglio degli studenti e' garante degli studenti.
 
Art. 23 bis
Consulta del personale tecnico-amministrativo-bibliotecario e dei
collaboratori esperti linguistici

1. La consulta del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario (TAB) e dei collaboratori esperti linguistici (CEL) e' organo collegiale con funzioni consultive e propositive. Essa e' istituita al fine di promuovere la partecipazione del personale allo svolgimento delle attivita' istituzionali dell'Ateneo.
2. La consulta formula proposte al consiglio di amministrazione, al Senato accademico e al Comitato unico di garanzia, sulla qualita' della vita all'interno dell'Ateneo, sull'organizzazione generale dei servizi e sulle questioni riguardanti il personale TAB e CEL.
3. La consulta e' composta da quindici membri eletti dal personale TAB e CEL secondo le modalita' stabilite dal regolamento elettorale. Designa al proprio interno il presidente e ne propone la nomina al rettore.
4. La carica di membro della consulta e' incompatibile con quella di direttore generale, di componente del Senato accademico e di componente del consiglio di amministrazione.
5. I suoi membri restano in carica per tre anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
 
Art. 24

Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei professori e ricercatori ed esprime in merito il parere conclusivo.
2. Il collegio e' composto, quali componenti effettivi, da tre professori ordinari, due professori associati e due ricercatori a tempo indeterminato, tutti in regime d'impegno a tempo pieno e con un'anzianita' nel ruolo di almeno cinque anni. Il collegio e' altresi' composto da due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori quali componenti supplenti.
Il Senato accademico, ove possibile, designa quattro componenti effettivi e due componenti supplenti scelti tra professori ordinari e associati non in servizio presso l'Universita' degli studi di Palermo. Gli altri componenti del collegio sono eletti dai docenti delle rispettive fasce. Il collegio e' nominato dal rettore ed e' presieduto dal professore ordinario piu' anziano in ruolo.
3. I componenti del collegio restano in carica per tre anni consecutivi con mandato rinnovabile per una sola volta.
4. L'avvio del procedimento disciplinare e' di competenza del rettore, che, per ogni fatto che possa dare luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura, tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta. Nel caso di illeciti imputabili al rettore il procedimento e' avviato dal decano dell'Ateneo.
5. Il collegio di disciplina si esprime entro trenta giorni dalla proposta, con parere vincolante, udito il rettore ovvero un suo delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistiti da un difensore di fiducia. Il parere del collegio, formulato sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, e' trasmesso al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il collegio dovra' operare secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, nella composizione limitata alla fascia corrispondente o superiore a quella del docente sottoposto ad azione disciplinare.
6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, provvede ad infliggere la sanzione o a disporre l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.
7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento medesimo. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui ne sia impedito il regolare funzionamento per il contestuale svolgimento delle necessarie operazioni di formazione dei predetti organi; il termine e', altresi', sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non eccedente sessanta giorni per ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dovere acquisire ulteriori atti o documenti istruttori. Il rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.
8. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo a compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
 
Art. 24 bis

Commissione di disciplina degli studenti

1. La commissione di disciplina e' competente in materia di accertamento degli illeciti disciplinari commessi dagli studenti, ai sensi del vigente regolamento di Ateneo.
2. La commissione e' composta dal rettore o da un suo delegato che la presiede, da due professori o ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno che non facciano parte di altri organi disciplinari e che abbiano una anzianita' di servizio di almeno cinque anni, da un rappresentante del personale tecnico amministrativo bibliotecario, nonche' da un rappresentante degli studenti, designato dal consiglio degli studenti tra i propri componenti. La commissione e' assistita da un segretario verbalizzante, designato dal direttore generale tra il personale tecnico amministrativo bibliotecario, senza diritto di voto. La commissione e' nominata dal rettore, sentito il Senato accademico.
3. La commissione resta in carica per tre anni dalla sua costituzione. Nel caso di cessazione per qualsiasi causa di un suo componente, il rettore provvede a nominare un sostituto che rimane in carica fino alla scadenza del termine residuo.
4. La partecipazione alla commissione di disciplina non da' luogo a compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
 
Art. 25

Comitato unico di garanzia

1. E' istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere dei lavoratori e delle lavoratrici e contro le discriminazioni, di seguito denominato CUG.
2. Il CUG promuove il rispetto del principio delle pari opportunita' per tutte le componenti dell'Universita', attraverso misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul genere, sull'orientamento sessuale, sulle etnie, sulle convinzioni religiose, personali e politiche, sulle condizioni di disabilita', sull'eta'.
3. Il CUG assume compiti propositivi e consultivi, in particolare:
a) adotta azioni atte a garantire la parita' effettiva fra i generi e rimuove le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione;
b) promuove la diffusione della cultura delle pari opportunita', anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attivita' a carattere scientifico, formativo e culturale, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le figure dirigenziali;
c) attua azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica;
d) assicura l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.
4. Il CUG assume anche compiti di verifica:
a) sui risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunita';
b) sugli esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
c) sugli esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro.
5. Il CUG collabora inoltre con l'osservatorio sulla contrattazione decentrata e buone prassi per l'organizzazione del lavoro, con il/la consigliere/a nazionale di parita', con l'UNAR e con gli organismi indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009.
6. Il CUG e' formato pariteticamente da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli articoli 40 e 43 del decreto legislativo n. 165/2001, e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonche' da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. I rappresentanti dell'amministrazione sono scelti dal rettore tra le componenti dell'Ateneo. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solamente in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari. Per le designazioni, sia da parte delle OO.SS., sia da parte dell'amministrazione si fara' riferimento a personale in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del CUG. Il/La presidente e' scelto/a e designato/a dall'amministrazione tra i componenti del CUG.
7. Il CUG adotta entro sessanta giorni dalla sua costituzione, previo parere del Consiglio di amministrazione, un regolamento interno che ne disciplina le modalita' di funzionamento.
8. Il CUG e' nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni. Il mandato e' rinnovabile una sola volta.
9. Nell'ambito della propria competenza, il consiglio di amministrazione individua le risorse economiche, umane e strumentali necessarie per finanziare l'attivita' del CUG nonche' i programmi di azioni positive.
 
Art. 26

Strutture didattiche e di ricerca

1. Sono strutture didattiche dell'Universita': i Dipartimenti, le scuole, i corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale, le scuole di specializzazione, i corsi e le scuole di dottorato di ricerca e i corsi di master universitario.
2. Sono strutture di ricerca i Dipartimenti, i centri interdipartimentali ed i centri interuniversitari.
3. L'Universita' puo' attivare, qualora se ne ravvisino i vantaggi ai fini di una migliore organizzazione, forme di autonomia gestionale ed amministrativa concernenti determinate strutture didattiche e di ricerca, ivi compresi i poli didattico-scientifici presso le sedi decentrate.
 
Art. 27

Dipartimento

1. Il Dipartimento e' una struttura funzionalmente omogenea per finalita' e metodi di ricerca, che promuove l'attivita' scientifica dei propri docenti, assicura l'attivita' didattica di propria competenza e svolge le attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, incluso il trasferimento tecnologico. Le attivita' del Dipartimento sono finalizzate al perseguimento della qualita' scientifica e didattica e al miglioramento del livello di internazionalizzazione.
2. L'istituzione di un Dipartimento e' deliberata dal consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico sulla base di un dettagliato progetto scientifico e didattico presentato da almeno quaranta docenti. La modifica e la disattivazione del Dipartimento sono deliberate dal Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico anche su proposta del consiglio di Dipartimento, approvata da due terzi degli aventi diritto.
3. Il Dipartimento e' composto da docenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei in riferimento al progetto scientifico e didattico proposto per l'istituzione dello stesso. Al Dipartimento afferisce un numero di professori e ricercatori di ruolo e ricercatori non inferiore a quaranta. Concorrono alle attivita' di ricerca e di didattica del Dipartimento, nel rispetto delle proprie competenze, anche i dottorandi, gli assegnisti, gli specializzandi e, per le attivita' di supporto amministrativo e gestionale, le unita' del personale tecnico amministrativo.
4. I Dipartimenti possono concorrere alla costituzione delle scuole in funzione dei corsi di studio di cui all'art. 35, comma 1, lettere a) e d) e dei relativi carichi didattici nonche' della erogazione di servizi comuni agli studenti. I Dipartimenti propongono l'istituzione dei corsi di studio e svolgono l'attivita' didattica di loro competenza per ciascun anno accademico, in attuazione della programmazione dell'offerta formativa.
5. Al Dipartimento e' attribuita autonomia gestionale e amministrativa nei limiti del budget assegnato dal bilancio unico di Ateneo.
6. Il Dipartimento puo' proporre al Senato accademico la costituzione di sezioni sulla base di specifiche finalita' di didattica e di ricerca, su proposta di un numero congruo di docenti.
7. Sono organi del Dipartimento: il direttore, il consiglio e la giunta.
8. Presso ciascuno dei Dipartimenti che non abbiano concorso alla istituzione della scuola di cui all'art. 32 e' istituita la commissione paritetica docenti-studenti con il compito di monitorare l'offerta formativa, la qualita' della didattica e dei servizi offerti agli studenti e di individuare gli indicatori per l'autovalutazione. La composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione sono individuate da apposito regolamento.
 
Art. 28

Consiglio di Dipartimento

1. Il consiglio e' l'organo al quale e' affidata l'attivita' di sviluppo, di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione.
2. Il Consiglio di Dipartimento:
a) approva il regolamento interno con il quale sono disciplinate le modalita' di svolgimento delle attribuzioni del Dipartimento e l'organizzazione interna del medesimo, le norme di funzionamento degli organi e quanto altro ritenuto necessario per l'adempimento delle funzioni istituzionali;
b) stabilisce i criteri generali per l'uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione e per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;
c) assicura l'osservanza delle direttive stabilite dal direttore generale di Ateneo, per l'impiego del personale tecnico amministrativo assegnato al Dipartimento;
d) approva il piano triennale di ricerca e definisce gli obiettivi e le aree di attivita' indicando le disponibilita' di strutture, servizi, strumentazione e assicurando la liberta' di ricerca dei singoli docenti;
e) approva le convenzioni di ricerca e di consulenza e promuove accordi con soggetti pubblici e privati, per l'utilizzo di competenze specifiche e per il reperimento di fondi utili a svolgere attivita' inerenti alla ricerca e alla didattica;
f) delibera la proposta di costituzione o adesione alla/e scuole;
g) propone con propria deliberazione l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione dei corsi di studio di cui all'art. 35, comma 1, lettere a) e d) del presente statuto;
h) provvede, per quanto di competenza al conferimento di incarichi di insegnamento o di attivita' integrative, anche attraverso la stipulazione di contratti di docenza;
i) promuove, cura e rendiconta le attivita' legate ai tirocini curriculari ed extracurriculari;
j) esprime parere sulle domande di afferenza dei docenti al Dipartimento, previo parere del Dipartimento di provenienza, in caso di trasferimento;
k) propone al consiglio di amministrazione le richieste di reclutamento o di trasferimento dei professori e dei ricercatori coerentemente con i piani della ricerca e della didattica e ne cura le relative procedure di proposta e di chiamata;
l) sottopone al direttore generale le richieste di attribuzione delle unita' del personale tecnico-amministrativo in accordo sia con le esigenze di didattica e cioe' in relazione ai corsi di studio, alla numerosita' degli studenti e alle tipologie di attivita' svolte, sia con le esigenze di ricerca e cioe' in relazione al volume delle risorse finanziarie, alla manutenzione dei locali e delle attrezzature;
m) approva le richieste di finanziamento;
n) approva la proposta di budget di previsione da sottoporre all'amministrazione centrale;
o) delibera l'acquisto di materiale bibliografico, strumenti, attrezzature ed arredi, nonche' l'esecuzione di lavori e la fornitura di servizi che non siano, per importo, di competenza del direttore;
p) delibera quanto predisposto dalla giunta di Dipartimento;
q) esercita ogni altra attribuzione che ad esso sia assegnata dal presente statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal regolamento interno e in conformita' alla normativa vigente.
2-bis La partecipazione della rappresentanza studentesca alle sedute del consiglio di Dipartimento e' limitata alla trattazione e alla conseguente delibera sui punti concernenti l'organizzazione della didattica e segnatamente quelli di cui alle lettere a), b), e) (limitatamente alle convenzioni relative alla didattica e ai servizi agli studenti), f), g), i), l), n), o), p) (in tutti i casi limitatamente alle questioni relative alla didattica e servizi agli studenti) del precedente comma.
3. Il Consiglio e' composto da:
a) il direttore, che lo convoca e lo presiede;
b) i professori, i ricercatori;
c) il responsabile amministrativo con funzione di segretario verbalizzante e voto deliberativo;
d) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 10% del personale docente con mandato triennale;
e) una rappresentanza dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali assegnati al Dipartimento in numero pari al 10% del personale docente con mandato biennale;
f) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca di cui il Dipartimento e' sede amministrativa pari al 15% del personale docente con mandato biennale;
g) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento in numero pari al 20% del personale docente, eletti secondo modalita' che saranno definite da apposito regolamento.
3-bis La rappresentanza studentesca di cui alla lettera g) del precedente comma e' esclusa nei Dipartimenti che abbiano concorso alla istituzione di una scuola.
4. Le modalita' di elezione delle rappresentanze di cui alle lettere d), e) ed f) del presente articolo sono determinate nel regolamento del Dipartimento.
5. In caso di assenza o impedimento del direttore, il consiglio e' presieduto dal direttore vicario.
 
Art. 29

Giunta di Dipartimento

1. La giunta di Dipartimento:
a) propone, nei limiti stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Universita', l'acquisto di materiale bibliografico, di strumenti, attrezzature ed arredi, nonche' l'esecuzione di lavori o la fornitura di servizi;
b) predispone annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione del personale tecnico-amministrativo necessarie per il funzionamento del Dipartimento;
c) predispone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento su indicazione dei docenti e delle sezioni in cui il Dipartimento puo' essere organizzato;
d) predispone annualmente una relazione sulle attivita' svolte dal Dipartimento da allegare al bilancio unico di Ateneo;
e) predispone annualmente la proposta di budget di previsione;
f) puo' espletare compiti istruttori demandati dal consiglio e/o dal direttore di Dipartimento.
2. La giunta e' composta paritariamente da almeno tre professori di prima fascia, tre professori di seconda fascia, tre ricercatori di ruolo, un ulteriore componente in rappresentanza degli assegnisti, dottorandi di ricerca, specializzandi o contrattisti, un rappresentante degli studenti, due rappresentanti del personale tecnico amministrativo, il direttore ed il responsabile amministrativo. L'elettorato passivo dei ricercatori a tempo determinato presuppone una durata residua del contratto pari ad almeno due anni. Qualora tali rappresentanze vengano elevate, in funzione della numerosita' dei componenti del Dipartimento, dovranno essere mantenute le stesse proporzioni. L'elezione dei componenti della giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti. Fatte salve le decadenze di singole componenti, il mandato della giunta e' pari a quello del direttore. L'elettorato attivo e passivo e' ristretto ai componenti del consiglio.
 
Art. 30

Direttore di Dipartimento

1. Il direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita le seguenti attribuzioni:
a) convoca e presiede il consiglio e la giunta di Dipartimento;
b) assicura l'esecuzione delle delibere degli organi del Dipartimento;
c) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari riferendone per la ratifica agli organi competenti del Dipartimento nella prima seduta utile;
d) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;
e) presenta annualmente al consiglio di Dipartimento la proposta di budget di previsione predisposta dalla giunta, corredata dalla relazione tecnica;
f) designa il direttore vicario fra i professori componenti del Dipartimento.
2. Il direttore del Dipartimento e' eletto dal consiglio di Dipartimento tra i professori di prima fascia a tempo pieno, con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto nella prima e nella seconda votazione e della maggioranza relativa nella successiva, ed e' nominato con decreto del rettore. Nel caso di indisponibilita' di professori di prima fascia e nel caso di mancato raggiungimento del quorum per due votazioni l'elettorato passivo per la carica di direttore di Dipartimento e' esteso ai professori di seconda fascia. Il direttore resta in carica tre anni accademici e puo' essere rieletto consecutivamente per una sola volta.
 
Art. 31

Centri interdipartimentali di ricerca

1. I centri interdipartimentali di ricerca sono finalizzati alla realizzazione di progetti che coinvolgono la partecipazione di professori, ricercatori, appartenenti a Dipartimenti diversi.
2. I Centri interdipartimentali di ricerca sono costituiti con delibera del consiglio di amministrazione che ne stabilisce finalita', composizione e durata, previo parere del Senato accademico e sentiti i Dipartimenti interessati.
3. Le modalita' per la costituzione dei Centri interdipartimentali di ricerca sono contenute nel regolamento di Ateneo.
 
Art. 32

Scuole

1. E' facolta' dei Dipartimenti proporre al Senato accademico e al consiglio di amministrazione la costituzione di una scuola o di scegliere di far parte di una o due scuole, a cui delegare:
a) i compiti di coordinamento della didattica e di gestione di servizi comuni di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) della legge n. 240/2010 individuati dai Dipartimenti concorrenti alla costituzione della scuola; nonche'
b) i compiti di promozione della circolazione del sapere e del miglioramento della qualita' e internazionalizzazione della didattica individuati dai Dipartimenti concorrenti alla costituzione della scuola.
1-bis La facolta' di cui al precedente comma e' esercitata dai Dipartimenti secondo criteri di affinita' disciplinare attraverso il conferimento di corsi di studio alla scuola e/o il sostegno alla didattica dei corsi di studio coordinati dalla scuola con docenti afferenti al Dipartimento.
2. La scuola, ove costituita, coordina l'attivita' didattica, con funzioni di organizzazione delle attivita' formative e degli studi, nonche' di gestione di servizi comuni, nel rispetto della normativa vigente. Essa propone al Consiglio di amministrazione l'istituzione, l'attivazione e la soppressione dei corsi di studio sulla base delle proposte dei Dipartimenti che la costituiscono.
3. La scuola, ove costituita, inoltre promuove la circolazione del sapere, il trasferimento delle conoscenze, il miglioramento della qualita' dell'offerta formativa e il livello di internazionalizzazione della didattica, con specifico riguardo agli ambiti culturali riferibili ai Dipartimenti che la costituiscono. A tal fine, la scuola puo' curare l'organizzazione di convegni e seminari, promuovere la mobilita' di docenti e sostenere la mobilita' di studenti, e contribuire all'incremento del patrimonio bibliotecario dei Dipartimenti che la costituiscono.
4. Le scuole predispongono le richieste di finanziamento necessarie al funzionamento delle strutture medesime, degli spazi e delle strutture comuni.
5. Le scuole hanno autonomia gestionale e amministrativa nei limiti del budget assegnato dal bilancio unico di Ateneo. Le scuole organizzano le proprie risorse umane, le strutture e i servizi ad esse destinati.
6. L'istituzione delle scuole viene approvata dal consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, su proposta dei consigli di Dipartimento interessati, e disposta con decreto del rettore. Il numero delle scuole e' non superiore a dodici.
7. Sono organi delle scuole: il presidente e il consiglio.
8. Ove costituita, la scuola di medicina e chirurgia, garantisce l'integrazione delle funzioni di didattica e di ricerca svolte dai dipartimenti con le funzioni assistenziali secondo le modalita' e i limiti concertati nei protocolli d'intesa con la regione, in base al principio all'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.
 
Art. 33

Consiglio della scuola

1. Il consiglio e' l'organo che svolge un ruolo primariamente strategico, orientato a sollecitare sinergie e razionalizzazioni nell'attivita' didattica tra i Dipartimenti che lo costituiscono.
2. Sono competenze del consiglio:
a) il coordinamento e la relativa proposta di attivazione e soppressione dei corsi di studio al consiglio di amministrazione sulla base delle delibere provenienti dai Dipartimenti;
b) il coordinamento e la razionalizzazione del conferimento dei compiti didattici ai docenti, nel rispetto della qualita' e della valutazione dell'offerta formativa e sulla base delle indicazioni dei corsi di studio e dei Dipartimenti interessati;
c) la gestione dell'organizzazione dei servizi comuni e dell'attivita' amministrativa e di supporto alle attivita' promosse dalla scuola;
d) l'istituzione di commissioni permanenti o a tempo determinato per problematiche strategiche o progetti specifici; i componenti di suddette commissioni possono non far parte del consiglio della scuola;
e) l'indicazione ai Dipartimenti di specifiche esigenze didattiche ai fini dell'elaborazione delle proposte legate al reclutamento e l'enunciazione al consiglio di amministrazione di un parere, relativo all'impegno didattico, sulle proposte di reclutamento dei docenti. Il parere tiene conto della programmazione della scuola in relazione alla razionalizzazione dell'offerta formativa e allo sviluppo delle scuole o delle tematiche individuate nel piano strategico di Ateneo;
f) le procedure di autovalutazione dell'offerta didattica della scuola, tenuto conto dei criteri di valutazione ministeriali e adottati in Ateneo;
g) l'indicazione ai Dipartimenti di specifiche esigenze didattiche in relazione alle tematiche di interesse dei Dipartimenti costituenti ovvero individuate nel piano strategico di Ateneo;
h) la deliberazione di misure di sostegno a specifiche iniziative culturali in relazione alle tematiche di interesse dei Dipartimenti costituenti.
3. Il consiglio della scuola e' composto da:
a) il presidente;
b) i direttori di Dipartimento che vi partecipano;
c) una rappresentanza non superiore al 10% dei docenti che compongono ciascun consiglio di Dipartimento che concorre a costituire la scuola. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, tale rappresentanza viene designata dal consiglio di Dipartimento tra i coordinatori dei corsi di studio di cui all'art. 36, comma 2, sui quali la scuola esercita l'attivita' di cui all'art. 32, comma 2, dello statuto. Laddove il numero dei coordinatori designati sia inferiore alla suddetta percentuale, il consiglio di Dipartimento interessato eleggera', tra i componenti della giunta, un numero di docenti pari ai posti disponibili. Il limite della rappresentanza del 10% si intende complessivo per la totalita' delle strutture di raccordo a cui il Dipartimento concorre;
d) una rappresentanza degli studenti afferenti alla struttura di raccordo pari al 20% del numero dei componenti del consiglio, eletti in relazione ai diversi livelli dei corsi di studio e alla loro tipologia. Il mandato dura due anni;
e) il responsabile amministrativo con voto consultivo.
3-bis Il consiglio della scuola di medicina e chirurgia, ove costituita, e' prioritariamente costituito dai direttori dei Dipartimenti assistenziali e da due direttori delle scuole di specializzazione di area medica, eletti rispettivamente dai docenti afferenti ai Dipartimenti medesimi e da quelli che concorrono a costituire i consigli delle scuole di specializzazione. Tali componenti concorrono a costituire la percentuale di cui al precedente comma 3, lettera c).
4. E' istituita presso la scuola la commissione paritetica docenti-studenti con il compito di monitorare l'offerta formativa, la qualita' della didattica e dei servizi offerti agli studenti e di individuare gli indicatori per l'autovalutazione della scuola. La composizione e le modalita' di funzionamento della commissione sono individuate da apposito regolamento.
 
Art. 34

Presidente della scuola

1. Il presidente e' il rappresentante della scuola ed e' responsabile delle relative attivita'.
2. Il presidente convoca e presiede il consiglio della scuola e cura l'esecuzione delle deliberazioni.
3. Il presidente sovrintende al coordinamento del regolare svolgimento di tutte le attivita' didattiche e organizzative di competenza della scuola ed esercita ogni opportuna funzione di vigilanza e controllo.
4. Il presidente viene eletto dai componenti del consiglio tra i professori ordinari a tempo pieno della scuola che non hanno altri incarichi di governo in Ateneo. Il mandato del presidente e' triennale, rinnovabile una sola volta.
5. Il presidente designa un vicepresidente tra i professori di prima fascia a tempo pieno della scuola che non abbiano altri incarichi di governo in Ateneo. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Il presidente puo' altresi' delegare specifiche funzioni ad altri componenti del consiglio.
 
Art. 35

Offerta formativa

1. L'offerta formativa di Ateneo si articola in:
a. corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico;
b. corsi di dottorato di ricerca;
c. corsi di master universitari di I e II livello;
d. corsi di specializzazione.
2. L'Ateneo puo' attivare, nei limiti delle risorse disponibili, e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato:
a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;
b) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.
 
Art. 36

Corsi di laurea, laurea magistrale
e laurea magistrale a ciclo unico

1. I corsi di studio di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) sono istituiti su proposta di uno o piu' Dipartimenti. Tra i Dipartimenti proponenti ne viene individuato uno di riferimento, fatte salve le specificita' della scuola di medicina e chirurgia, ove costituita. I corsi di studio sono attivati dai Dipartimenti o su proposta medesimi, dalla scuola di riferimento, ove costituita.
2. I corsi di studio sono articolati in corsi di studio di classe unica e interclasse.
3. I consigli di corso di studio di classe unica e interclasse hanno il compito di:
a) coordinare, programmare, organizzare, e valutare l'attivita' didattica del corso di studio, sentiti i Dipartimenti e le scuole, ove costituite;
b) elaborare, deliberare e proporre al Dipartimento o alla scuola, ove costituita, il manifesto degli studi;
c) gestire le carriere degli studenti, ivi compresi i programmi di mobilita' degli studenti;
d) nominare le commissioni d'esame di profitto e di laurea;
e) formulare ed approvare il regolamento organizzativo del corso di studio;
f) coordinare i programmi degli insegnamenti attivati.
Per particolari esigenze didattiche e' possibile istituire piu' corsi di studio all'interno della stessa classe.
4. I consigli di corso di studio collaborano con la commissione paritetica per il monitoraggio dell'offerta formativa e la verifica della qualita' della didattica.
5. Il consiglio di corso di studio e' composto da:
a) tutti i professori, tra cui e' scelto il coordinatore, ed i ricercatori afferenti al corso a qualsiasi titolo;
b) una rappresentanza degli studenti pari al 20% dei componenti di cui alla lettera a) del presente articolo;
c) tutti i docenti con insegnamento non ricompresi nella lettera a) del presente articolo senza diritto di voto.
Le modalita' di partecipazione sono definite da appositi regolamenti delle scuole.
La determinazione delle singole componenti dell'organo collegiale e le modalita' di partecipazione allo stesso sono determinate da apposito regolamento.
6. I componenti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma contribuiscono al numero legale solo se presenti.
7. Il mandato dei rappresentanti degli studenti dura un biennio e cessa al conseguimento del titolo di studio tranne nei casi in cui lo studente non prosegua per il conseguimento del titolo di studi successivo nell'ambito della stessa classe o interclasse.
 
Art. 36 bis

Corsi di specializzazione

1. I corsi di specializzazione sono corsi di formazione post lauream professionalizzanti incardinati nei Dipartimenti in base alle discipline di riferimento. Il coordinamento di tali corsi puo' essere svolto dalla scuola.
2. I Dipartimenti, anche in collaborazione con altre Universita', aziende o altre istituzioni convenzionate possono proporre agli organi di governo dell'Ateneo l'istituzione e l'attivazione di corsi di specializzazione.
3. Sono organi della scuola di specializzazione: il consiglio, il coordinatore.
4. Le modalita' di organizzazione e gestione delle scuole sono definite da apposito regolamento di Ateneo.
 
Art. 37

Altri corsi di studio

1. I corsi di master universitario, i corsi dottorato di ricerca e le scuole di dottorato ove costituite e i corsi di cui all'art. 35, comma 2 sono disciplinati da apposito regolamento.
 
Art. 38

Coordinatore di corso di studio

1. Il coordinatore di corso di studio:
a) rappresenta il corso di studio nei rapporti con l'Ateneo e con l'esterno;
b) presiede il consiglio di corso di studio e lo convoca secondo le modalita' previste dal regolamento;
c) e' eletto da tutti i componenti del consiglio di corso di studio con diritto di voto.
2. Il coordinatore del corso di studio e' eletto tra i professori di prima fascia componenti il corso, o in caso di loro indisponibilita' tra i professori di seconda fascia. In prima votazione e' richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, mentre nelle successive e' richiesta la maggioranza semplice. Il coordinatore resta in carica tre anni accademici. Il mandato e' rinnovabile una sola volta.
 
Art. 39

Liberta' di insegnamento

1. Il personale docente gode di liberta' di insegnamento e adempie ai compiti previsti dalla legge e da apposito regolamento di Ateneo.
2. I docenti guidano il processo formativo degli studenti anche tramite forme di tutorato didattico in collaborazione con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attivita' universitarie.
 
Art. 40

Programmazione della ricerca

1. L'Universita' programma su base pluriennale, in accordo con la formulazione dei piani nazionali di sviluppo, la propria attivita' fissando gli obiettivi, individuando gli strumenti per migliorare le strutture ed i servizi in risposta alle esigenze della ricerca manifestate dalle strutture scientifiche (Dipartimenti e strutture assimilate) e mirando ad un equilibrato sviluppo di tutti i settori.
2. L'Universita' costituisce un consiglio scientifico d'Ateneo per il coordinamento e la razionalizzazione delle attivita' di ricerca dei singoli Dipartimenti. Il consiglio ha lo scopo di:
a) realizzare un sistema di integrazione in rete delle risorse scientifiche esistenti presso l'Ateneo per un uso sinergico delle competenze, delle strutture e della strumentazione posseduta dai singoli Dipartimenti ai fini dell'avanzamento della conoscenza scientifica e della tecnologia in coerenza con le tematiche interdisciplinari individuate nel Piano strategico di Ateneo e tenendo conto degli sviluppi sul piano internazionale;
b) rispondere alla necessita' di disporre di una organizzazione capace di operare direttamente nello sviluppo di progetti di ricerca che richiedono il superamento dei limiti imposti delle dimensioni delle singole unita' di ricerca e cosi' coordinare azioni dirette ad ottenere finanziamenti internazionali, nazionali, regionali della ricerca da parte di fonti pubbliche e private, mirando in particolare ad ottimizzare l'accesso ai fondi europei, anche attraverso la costituzione di gruppi europei in cooperazione con istituzioni, imprese ed Universita' estere;
c) promuovere il collegamento organico con imprese che abbiano un alto contenuto tecnologico ed interesse per lo sviluppo di azioni a medio/lungo termine;
d) favorire il collegamento della ricerca di base ed applicata con i processi di formazione universitaria e post-universitaria, promuovendo, nei settori scientifici di specifico interesse, un rapporto diretto e coordinato con la rete nazionale delle Universita' e rendendo cosi' disponibili competenze utili ai processi di alta formazione specialistica;
e) accertare l'evoluzione delle azioni messe in atto al fine di assicurare la qualita' e l'eccellenza dei risultati.
3. Il Consiglio scientifico d'Ateneo e' presieduto dal rettore o da un suo delegato, ed e' costituito da un rappresentante, di elevata qualificazione scientifica, per ciascuna delle aree CUN. Il Consiglio, di durata triennale, e' proposto dal rettore e approvato dal consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico. I componenti hanno l'obbligo di rendere pubblico il loro curriculum scientifico.
4. La programmazione scientifica di Ateneo viene esposta ed illustrata in una apposita conferenza di Ateneo, quindi pubblicata e presentata alle istituzioni pubbliche di governo e alle forze culturali, sociali e produttive regionali, nazionali ed internazionali.
 
Art. 41

Finanziamento della ricerca

1. Al fine di sviluppare l'attivita' scientifica e di ricerca, l'Universita', fatta salva la priorita' dei finanziamenti da parte dello Stato, cura i rapporti con gli enti di ricerca, con le istituzioni pubbliche e con gli enti privati.
2. L'Universita' offre alle forze produttive e agli enti pubblici e privati l'esperienza e le competenze maturate all'interno delle proprie strutture. Inoltre, come sede primaria della ricerca e della formazione scientifica, l'Universita' si propone come consulente permanente di enti pubblici.
 
Art. 42

Struttura amministrativa
della amministrazione centrale

1. La struttura tecnico amministrativa e' definita dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale, tenendo conto delle linee programmatiche dell'Ateneo.
2. Gli uffici che comportano l'esercizio di poteri e responsabilita' dirigenziali sono individuati dal direttore generale.
3. Il direttore generale nomina i responsabili delle articolazioni della struttura tecnico amministrativa di cui ai precedenti commi 1 e 2.
 
Art. 43

Articolazione delle strutture amministrative

1. La gestione amministrativa dell'Universita' e' attuata attraverso centri gestionali, che sono le strutture a cui il bilancio unico di Ateneo assegna un budget.
2. I limiti dei poteri dei centri gestionali sono fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
3. I centri gestionali amministrano i budget loro assegnati e stipulano contratti e convenzioni con terzi.
4. Il consiglio di amministrazione istituisce i servizi centralizzati al fine di consentire alle strutture di Ateneo un'economia di scala.
 
Art. 44

Altre strutture di Ateneo

1. Il consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, puo' istituire strutture di Ateneo la cui organizzazione e' definita da appositi regolamenti.
 
Art. 45

Centri di servizi

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, puo' istituire centri di servizi, al fine di favorire l'uso coordinato delle risorse dell'Ateneo, incentivare gli scambi di professori, ricercatori e studenti con altre istituzioni universitarie italiane ed estere e sostenere le attivita' didattiche e di ricerca scientifica.
2. I centri di servizi vengono disciplinati da regolamenti emanati all'atto della loro istituzione.
 
Art. 46

Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione,
la finanza e la contabilita'

1. L'esercizio dell'autonomia amministrativa, economica, finanziaria e contabile da parte degli organi di direzione delle strutture dell'Universita', e' disciplinato dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
2. Il regolamento di Ateneo, di cui al comma precedente, e' emanato dal rettore su deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico e i Dipartimenti.
 
Art. 47

Osservatorio sulle convenzioni e sui contratti

1. E' istituito, in seno all'amministrazione dell'Ateneo, un ufficio permanente delle attivita' relative ai contratti, alle convenzioni ed alla partecipazione a consorzi, con il compito di:
a) verificare periodicamente lo stato di attuazione di tali rapporti anche al fine di attivare i competenti organi di vigilanza;
b) indicare metodologie di valutazione anche sulla scorta dei suggerimenti e delle osservazioni provenienti dalle diverse strutture di Ateneo;
c) pubblicare, al termine di ciascun anno, un rapporto sulle attivita' regolate da contratti, convenzioni e alla partecipazione a consorzi. Tale rapporto dovra' essere corredato da schede riassuntive delle informazioni piu' significative quali: i contenuti, i contraenti, la struttura incaricata della esecuzione, l'importo, lo stato di attuazione ed altri elementi utili ai fini di offrirne un quadro il piu' possibile esauriente.
 
Art. 48

Acquisizioni di beni e servizi e affidamento
di incarichi professionali

1. L'Universita' provvede all'acquisizione di beni e servizi secondo criteri di trasparenza e all'affidamento di incarichi professionali secondo criteri di riconosciuta professionalita' nel rispetto della normativa vigente.
 
Art. 49

Azienda ospedaliera universitaria
Policlinico «Paolo Giaccone»

1. L'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico «Paolo Giaccone», dotata di autonoma soggettivita' giuridica ed economico-finanziaria, e' ente strumentale dell'Universita' degli studi, per la realizzazione dei compiti istituzionali della scuola di medicina e chirurgia, ove costituita, ovvero dei Dipartimenti di area medico-sanitaria.
2. L'attivita' dell'Azienda e' determinata nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale, in modo da assicurarne la funzionalita' e la coerenza con le attivita' di didattica e di ricerca scientifica della scuola di medicina e chirurgia, ove costituita, ovvero dei Dipartimenti di area medico-sanitaria.
3. I rapporti tra Universita' e Regione Siciliana sono regolati da appositi protocolli.
 
Art. 50

Modifiche di statuto

1. Le modifiche del presente statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione approvato anch'esso a maggioranza assoluta, sentiti i consigli di Dipartimento e le scuole.
2. Il consiglio di amministrazione e i consigli di Dipartimento possono sottoporre al Senato accademico proposte di modifica dello statuto. Su tali proposte, il Senato accademico si deve pronunciare entro il termine di novanta giorni.
3. Lo statuto e' emanato dal rettore secondo le procedure previste dalle leggi vigenti.
4. Il presente statuto e le successive modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto rettorale di emanazione.
 
Art. 51

Natura dei pareri

1. La natura dei pareri, quando non altrimenti specificato, e' da intendersi obbligatoria e non vincolante. Quando non altrimenti specificato, i pareri devono essere emessi entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, trascorsi i quali l'organo richiedente puo' deliberare anche in assenza del parere richiesto.

 
Disposizioni transitorie

I. Tutti gli organi dell'Ateneo, collegiali e monocratici elettivi, restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato.
II. Le scuole attivate al momento dell'entrata in vigore del presente statuto, vengono disattivate congiuntamente entro il 31 dicembre 2019. I relativi organi rimangono in carica sino alla medesima data. Entro il 31 luglio 2019, su proposta dei Dipartimenti interessati, il consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, potra' approvare la costituzione di una o piu' scuole. Le funzioni svolte dalle scuole disattivate verranno assunte dai Dipartimenti di riferimento.

Palermo, 14 maggio 2019

Il rettore: Micari