Gazzetta n. 122 del 27 maggio 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 15 maggio 2019 |
Modifiche al decreto 3 dicembre 2004 concernente la determinazione del tasso di interesse applicabile al pagamento differito dei diritti doganali presso la dogana di Trieste. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 351 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che fa salva l'efficacia dei diritti e degli obblighi derivanti da convenzioni concluse anteriormente al 1° gennaio 1958; Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 15 settembre 1922, n. 1356, il quale ha esteso la legge ed il regolamento doganale del Regno ai territori ad esso annessi in virtu' della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e della legge 19 dicembre 1920, n. 1778; Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, con il quale sono state approvate le norme di attuazione concernenti il credito doganale nei predetti territori; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2005, n. 19, che determina il tasso di interesse applicabile alle somme relative ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato presso la dogana di Trieste, stabilendo tale tasso nella misura del 50 per cento del tasso Euribor a sei mesi; Visto l'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, concernente gli interessi dovuti per il pagamento differito dei diritti doganali; Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Considerata la necessita' di applicare un tasso di interesse positivo per i diritti doganali ammessi al pagamento posticipato presso la dogana di Trieste, in modo da evitare un arricchimento senza causa dell'operatore che beneficia di tale facilitazione di pagamento ed evitare, nel contempo, l'insorgere di oneri a carico della finanza pubblica; Considerato che, negli anni 2016 e 2017, il valore di riferimento per il calcolo degli interessi per il pagamento posticipato dei diritti doganali presso la dogana di Trieste, pari al 50 per cento del tasso Euribor a sei mesi, e' risultato negativo mentre il 50 per cento del tasso legale per i medesimi anni e' stato pari rispettivamente allo 0,1 e allo 0,05 per cento; Considerato opportuno applicare, in considerazione del predetto valore negativo assunto dal tasso Euribor a sei mesi, la misura piu' favorevole tra i predetti valori dello 0,1 e dello 0,05 per cento agli operatori che hanno effettuato i pagamenti dei suddetti diritti doganali nel periodo precedente alla data di pubblicazione del presente decreto; Ritenuto opportuno applicare, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, per il pagamento posticipato dei predetti diritti doganali, il tasso di interesse dello 0,1 per cento qualora il predetto tasso Euribor a sei mesi risulti inferiore a tale valore facendo salva l'applicazione del tasso di interesse doganale di cui al predetto art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, qualora piu' favorevole;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 dicembre 2004
1. Nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2005, concernente la determinazione del tasso di interesse applicabile al pagamento differito dei diritti doganali presso la dogana di Trieste, l'art. 1 e' sostituito dal seguente: «Art. 1. - Il saggio degli interessi applicabili alle somme relative ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato concesso, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, agli operatori presso la dogana di Trieste viene determinato nella misura del 50% del tasso Euribor a sei mesi a condizione che il medesimo saggio non risulti inferiore allo 0,1 per cento, nel qual caso si applica tale ultimo valore. Trova comunque applicazione, qualora piu' favorevole, il tasso di interesse determinato ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.». |
| Art. 2
Disposizioni transitorie
1. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la data di pubblicazione del presente decreto, in considerazione del valore di segno negativo del tasso Euribor a sei mesi nel predetto periodo, il saggio degli interessi applicabili, alle somme relative ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato concesso, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, agli operatori presso la dogana di Trieste viene determinato nella misura dello 0,05 per cento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
Roma, 15 maggio 2019
Il Ministro: Tria |
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