IL DIRETTORE GENERALE                    per gli incentivi alle imprese 
   Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  recante  «Misure urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche situazioni di  crisi»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019  e  in  vigore  dal  1° maggio 2019;   Visto  l'art.  30   del   predetto   decreto-legge,   che   prevede l'assegnazione  di   contributi   ai   comuni   per   interventi   di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile,  come individuati al comma 3 del medesimo articolo;   Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 30 precitato, ai  sensi del quale, con decreto del Ministero  dello  sviluppo  economico,  da emanarsi entro venti giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del decreto-legge, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo sviluppo e coesione  (FCS) di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione  di  progetti  relativi  a  investimenti  nel  campo dell'efficientamento  energetico  e   dello   sviluppo   territoriale sostenibile;   Visto il  comma  2  del  medesimo  art.  30,  che  prevede  che  il contributo di cui al comma 1 e' attribuito  a  ciascun  comune  sulla base della popolazione residente  alla  data  del  1°  gennaio  2018, secondo i  dati  pubblicati  dall'Istituto  nazionale  di  statistica (ISTAT), come di seguito indicato:     a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000  abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;     b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;     c) ai  comuni  con  popolazione  compresa  tra  10.001  e  20.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;     d) ai  comuni  con  popolazione  compresa  tra  20.001  e  50.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;     e) ai comuni  con  popolazione  compresa  tra  50.001  e  100.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;     f) ai comuni con popolazione superiore  compresa  tra  100.001  e 250.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;     g) ai comuni con popolazione  superiore  a  250.000  abitanti  e' assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00;   Viste le  attivita'  demandate  dall'art.  30  al  Ministero  dello sviluppo economico e le disposizioni recate dal comma  14,  ai  sensi del quale  agli  oneri  relativi  alle  attivita'  istruttorie  e  di controllo derivanti dall'articolo si provvede a valere sulle  risorse di cui al comma 1 del citato art. 30;   Vista la tabella di riparto, riportata in calce al  medesimo  comma 14 dell'art. 30, che,  tra  l'altro,  indica  il  numero  degli  enti appartenenti  a  ciascuna  delle  sopra  indicate  classi  di  comuni identificata per popolazione residente;   Considerata   la   rilevazione    delle    unita'    amministrative territoriali,  pubblicata  dall'Istituto  nazionale   di   statistica (ISTAT) in data 20 febbraio 2019, dalla quale risulta che  il  numero dei comuni presenti nel territorio nazionale si e'  ridotto  rispetto al dato indicato nella predetta tabella a un  numero  complessivo  di 7.915 comuni;   Considerata, pertanto, la necessita' di provvedere al riparto delle risorse tra  i  comuni  in  conformita'  con  le  disposizioni  sopra richiamate;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data 5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  19 del 24 gennaio  2014,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del Ministero dello sviluppo economico»;   Vista la nomina della dott.ssa  Laura  Aria  a  direttore  generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, avvenuta con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2019; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. Le risorse finanziarie  previste  dall'art.  30,  comma  1,  del decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  al  netto  delle   risorse necessarie per la copertura degli oneri di  cui  al  comma  14,  sono assegnate a ciascun comune, sulla base dei criteri di cui al comma  2 del citato art. 30, secondo quanto indicato negli allegati da 1 a  25 del presente decreto.   2. Ai fini dell'erogazione e dell'utilizzo delle risorse di cui  al comma 1, nonche' del monitoraggio e  della  pubblicita'  delle  opere finanziate,  resta  fermo   quanto   stabilito   dall'art.   30   del decreto-legge n. 34/2019, ivi inclusa la decadenza  dall'assegnazione del contributo con conseguente rientro  del  relativo  importo  nelle disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per i  comuni che non iniziano l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi  di efficientamento energetico o  di  sviluppo  territoriale  sostenibile entro il termine del 31 ottobre 2019.  Fatto  salvo  il  decreto  del Ministero dello sviluppo economico per la disciplina delle  modalita' di  controllo  previsto  dal  comma  13  del  medesimo  art.  30,  le disposizioni operative per l'attuazione della misura sono fornite con successivo  provvedimento  del  direttore  generale  della  Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello  sviluppo economico, da pubblicare sul sito internet del predetto Ministero.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 14 maggio 2019 
                                           Il direttore generale: Aria 
                                 -------   Avvertenza: 
     Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli  allegati,  e'  stato pubblicato nel sito internet del Ministero dello  sviluppo  economico all'indirizzo www.mise.gov.it     |