IL DIRETTORE GENERALE per gli incentivi alle imprese
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° maggio 2019; Visto l'art. 30 del predetto decreto-legge, che prevede l'assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo; Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 30 precitato, ai sensi del quale, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo sviluppo e coesione (FCS) di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile; Visto il comma 2 del medesimo art. 30, che prevede che il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a ciascun comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato: a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00; b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00; c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00; d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00; e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00; f) ai comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00; g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00; Viste le attivita' demandate dall'art. 30 al Ministero dello sviluppo economico e le disposizioni recate dal comma 14, ai sensi del quale agli oneri relativi alle attivita' istruttorie e di controllo derivanti dall'articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1 del citato art. 30; Vista la tabella di riparto, riportata in calce al medesimo comma 14 dell'art. 30, che, tra l'altro, indica il numero degli enti appartenenti a ciascuna delle sopra indicate classi di comuni identificata per popolazione residente; Considerata la rilevazione delle unita' amministrative territoriali, pubblicata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 20 febbraio 2019, dalla quale risulta che il numero dei comuni presenti nel territorio nazionale si e' ridotto rispetto al dato indicato nella predetta tabella a un numero complessivo di 7.915 comuni; Considerata, pertanto, la necessita' di provvedere al riparto delle risorse tra i comuni in conformita' con le disposizioni sopra richiamate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Vista la nomina della dott.ssa Laura Aria a direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2019;
Decreta:
Art. 1
1. Le risorse finanziarie previste dall'art. 30, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, al netto delle risorse necessarie per la copertura degli oneri di cui al comma 14, sono assegnate a ciascun comune, sulla base dei criteri di cui al comma 2 del citato art. 30, secondo quanto indicato negli allegati da 1 a 25 del presente decreto. 2. Ai fini dell'erogazione e dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, nonche' del monitoraggio e della pubblicita' delle opere finanziate, resta fermo quanto stabilito dall'art. 30 del decreto-legge n. 34/2019, ivi inclusa la decadenza dall'assegnazione del contributo con conseguente rientro del relativo importo nelle disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per i comuni che non iniziano l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di efficientamento energetico o di sviluppo territoriale sostenibile entro il termine del 31 ottobre 2019. Fatto salvo il decreto del Ministero dello sviluppo economico per la disciplina delle modalita' di controllo previsto dal comma 13 del medesimo art. 30, le disposizioni operative per l'attuazione della misura sono fornite con successivo provvedimento del direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare sul sito internet del predetto Ministero. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 maggio 2019
Il direttore generale: Aria
------- Avvertenza:
Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, e' stato pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo www.mise.gov.it |