| Gazzetta n. 122 del 27 maggio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| COMUNICATO  |  
| Proposta  di  modifica   del   disciplinare   di   produzione   della denominazione di origine controllata e garantita  dei  vini  «Recioto della Valpolicella».  |  
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     Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre  2012,  recante la procedura  a  livello  nazionale  per  l'esame  delle  domande  di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della  legge  n.  238 del 12 dicembre 2016, nelle  more  dell'adozione  del  nuovo  decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata  legge  n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE  n.  33/2019  UE  della Commissione  e  del  regolamento  di  esecuzione  UE  2019/34   della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo  e del Consiglio n. 1308/2013;     Visto il decreto ministeriale 24  marzo  2010,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 13 aprile 2010 con  il  quale  e'  stata riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata  dei   vini «Valpolicella» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;     Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  sul sito internet del Ministero - sezione qualita' - vini  DOP  e  IGP  e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  295  del  20 dicembre 2011, con  il  quale  e'  stato  approvato  il  disciplinare consolidato della DOP dei vini «Recioto della Valpolicella»;     Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero sezione qualita' - vini DOP e IGP, con il quale e' stato da ultimo aggiornato  il  disciplinare  di  produzione della DOP «Recioto della Valpolicella»;     Esaminata la domanda, presentata per  il  tramite  della  Regione Veneto, del «Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella» con  sede in San Pietro in Cariano (VR), intesa ad  ottenere  la  modifica  del disciplinare  di  produzione  della  DOCG  dei  vini  «Recioto  della Valpolicella», nel rispetto della procedura di cui al citato  decreto ministeriale 7 novembre 2012;     Vista la nota della Regione Veneto n. 014551 del 24  aprile  2019 con  la  quale  e'  stata  trasmessa,  da  ultimo,  la  proposta   di disciplinare dei vini a DOP «Recioto della Valpolicella»;     Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata esperita la procedura di cui agli articoli 6,  7  e  10  del  decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle  modifiche  «non  minori» dei disciplinari, che comportano modifiche  al  documento  unico,  ai sensi  della   preesistente   normativa   dell'Unione   europea,   in particolare:       e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;       e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 7 maggio 2019, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta  di  modifica del disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  DOCG  «Recioto  della Valpolicella»;     Considerato altresi' che ai sensi del citato  regolamento  UE  n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette  modifiche «non  minori»  del  disciplinare  in   questione   sono   considerate «ordinarie» e come tali sono approvate  dallo  Stato  membro  e  rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione  ed  invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale,  analogamente a  quanto  previsto  dall'art.  10,  comma  8,  del  citato   decreto ministeriale 7 novembre 2012, per  le  modifiche  «minori»,  che  non comportano variazioni al documento unico;     Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle  more  dell'adozione del  richiamato  decreto  concernente  la  procedura   nazionale   di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande  in  questione, preliminarmente  all'adozione  del  decreto  di  approvazione   della modifica  «ordinaria»  del  disciplinare  di   cui   trattasi,   alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per  un  periodo di trenta giorni, al fine di dar  modo  ai  soggetti  interessati  di presentare le eventuali osservazioni;     Provvede alla pubblicazione dell'allegata  proposta  di  modifica «ordinaria» del disciplinare di  produzione  della  denominazione  di origine   controllata   e   garantita   dei   vini   «Recioto   della Valpolicella».     Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica  del disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642 «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ufficio PQAI IV, via XX Settembre,  20  -  00187  Roma,  oppure  al  seguente indirizzo       di       posta        elettronica        certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.     |  
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               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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