| Gazzetta n. 121 del 25 maggio 2019 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 8 maggio 2019, n. 42 |  
| Ratifica  ed  esecuzione  dell'Accordo  di  dialogo  politico  e   di cooperazione tra l'Unione europea e  i  suoi  Stati  membri,  da  una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles  il  12 dicembre 2016.  |  
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   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               Promulga   la seguente legge: 
                                Art. 1                     Autorizzazione alla ratifica 
   1. Il Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare l'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione  europea e i suoi Stati membri,  da  una  parte,  e  la  Repubblica  di  Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.     |  
|   |                        ACCORDO DI DIALOGO POLITICO                           E DI COOPERAZIONE  tra l'Unione europea e i suoi  Stati  membri,  da  una  parte,  e  la                   Repubblica di Cuba, dall'altra 
     Il Regno del Belgio,     La Repubblica di Bulgaria,     La Repubblica Ceca,     Il Regno di Danimarca,     La Repubblica Federale di Germania,     La Repubblica di Estonia,     L'Irlanda,     La Repubblica Ellenica,     Il Regno di Spagna,     La Repubblica Francese,     La Repubblica di Croazia,     La Repubblica italiana,     La Repubblica di Cipro,     La Repubblica di Lettonia,     La Repubblica di Lituania,     Il Granducato di Lussemburgo,     L'Ungheria,     La Repubblica di Malta,     Il Regno dei Paesi Bassi,     La Repubblica d'Austria,     La Repubblica di Polonia,     La Repubblica Portoghese,     La Romania,     La Repubblica di Slovenia,     La Repubblica Slovacca,     La Repubblica di Finlandia,     Il Regno di Svezia,     Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,     parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del  trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in seguito  denominati  «Stati membri dell'Unione europea», e     l'Unione europea da una parte, e     la Repubblica di Cuba, in seguito denominata «Cuba», dall'altra,     Considerando  il  desiderio  delle   parti   di   consolidare   e approfondire  i  loro  legami  intensificando  il  dialogo  politico, nonche' la cooperazione e le relazioni economiche e  commerciali,  in uno spirito di rispetto reciproco e di uguaglianza;     Sottolineando l'importanza che esse  annettono  al  rafforzamento del dialogo politico su questioni bilaterali e internazionali;     Sottolineando  la  propria  volonta'  di  cooperare  nelle   sedi internazionali su temi di reciproco interesse;     Tenendo  presente  l'impegno  a   promuovere   ulteriormente   il partenariato strategico tra l'Unione europea e l'America latina  e  i Caraibi e la strategia comune relativa al partenariato UE-Caraibi,  e tenendo  conto  dei   vantaggi   reciproci   della   cooperazione   e dell'integrazione regionali;     Ribadendo   il   rispetto   della   sovranita',   dell'integrita' territoriale e dell'indipendenza politica della Repubblica di Cuba;     Riaffermando il proprio  impegno  a  potenziare  l'efficacia  del multilateralismo e il ruolo  delle  Nazioni  Unite  e  l'impegno  nei confronti di tutti i principi e di tutte le finalita'  sanciti  dalla Carta delle Nazioni Unite;     Ribadendo  il  rispetto  dei  diritti  umani   universali,   come stabilito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo  e  in altri strumenti  internazionali  pertinenti  in  materia  di  diritti umani;     Ricordando il proprio impegno a favore dei principi  riconosciuti di democrazia, buon Governo e Stato di diritto;     Ribadendo il proprio impegno a promuovere la pace e la  sicurezza a  livello   internazionale   e   la   risoluzione   pacifica   delle controversie, in conformita'  dei  principi  della  giustizia  e  del diritto internazionale;     Considerando il proprio  impegno  nei  confronti  degli  obblighi internazionali nel settore del disarmo  e  della  non  proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei  relativi  vettori  e  della cooperazione in tale ambito;     Considerando  il  proprio  impegno  a  contrastare  il   traffico illecito e l'accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro,  nel pieno rispetto degli obblighi  assunti  nell'ambito  degli  strumenti internazionali, e a cooperare in tale settore;     Confermando il proprio impegno a combattere ed eliminare tutte le forme di discriminazione, compresa la discriminazione  fondata  sulla razza, sul colore della pelle o sull'origine etnica, sulla  religione o  sul  credo,  sulla  disabilita',  sull'eta'  o   sull'orientamento sessuale;     Sottolineando  il  proprio  impegno  a  favorire   uno   sviluppo inclusivo e  sostenibile  e  a  collaborare  al  perseguimento  degli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;     Riconoscendo che Cuba e' un paese insulare in via di  sviluppo  e tenendo conto del livello di sviluppo di ciascuna parte;     Riconoscendo  l'importanza  che  la  cooperazione  allo  sviluppo riveste per i paesi  in  via  di  sviluppo  in  termini  di  crescita sostenuta, di sviluppo sostenibile e  di  piena  realizzazione  degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale;     Fondandosi sul principio della condivisione delle responsabilita' e persuasi dell'importanza di prevenire la produzione, il traffico  e l'uso di droghe illecite;     Ricordando il proprio impegno  a  combattere  la  corruzione,  il riciclaggio, la criminalita' organizzata, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti;     Riconoscendo la necessita' di intensificare la  cooperazione  nei settori  della  promozione  della  giustizia,  della  sicurezza   dei cittadini e della migrazione;     Consapevoli della necessita'  di  promuovere  gli  obiettivi  del presente  accordo  attraverso  il  dialogo  e  la  cooperazione   che coinvolgano tutte le parti interessate pertinenti, compresi,  se  del caso, le amministrazioni regionali e locali, la societa' civile e  il settore privato;     Rammentando i loro impegni assunti a  livello  internazionale  in materia di sviluppo sociale, anche nei settori dell'istruzione, della salute  e  dei  diritti  del  lavoro,  come  pure  quelli  a   favore dell'ambiente;     Ribadendo il diritto di  sovranita'  degli  Stati  sulle  proprie risorse naturali e la loro responsabilita' di  preservare  l'ambiente conformemente alla legislazione nazionale, ai  principi  del  diritto internazionale e alla dichiarazione della  conferenza  delle  Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile;     Riaffermando l'importanza che le parti attribuiscono ai  principi e  alle  norme  che  disciplinano  il  commercio  internazionale,  in particolare quelli contenuti nell'accordo  del  15  aprile  1994  che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio  e  negli  accordi multilaterali ad esso allegati, nonche' alla necessita' di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio;     Ribadendo la propria opposizione a misure coercitive  unilaterali con   effetto   extraterritoriale,   in   violazione   del    diritto internazionale e dei principi  del  libero  scambio,  e  impegnate  a promuoverne la revoca;     Constatando che, qualora le parti  decidessero,  nel  quadro  del presente accordo, di  sottoscrivere  accordi  specifici  nel  settore della  liberta',  della  sicurezza   e   della   giustizia   conclusi dall'Unione a norma della parte terza, titolo  V,  del  trattato  sul funzionamento dell'Unione europea, le  disposizioni  di  tali  futuri accordi non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o  l'Irlanda  a meno che l'Unione europea,  contemporaneamente  al  Regno  Unito  e/o all'Irlanda  per  quanto  riguarda  le  loro   rispettive   relazioni bilaterali precedenti, non notifichi a Cuba  che  tali  accordi  sono divenuti vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda, in quanto parti dell'Unione, conformemente al protocollo n. 21  sulla  posizione  del Regno  Unito  e  dell'Irlanda  rispetto  allo  spazio  di   liberta', sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e  al trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea.   Analogamente, eventuali successive misure interne dell'Unione  europea  adottate  a norma della parte terza del titolo V del trattato  sul  funzionamento dell'Unione europea ai fini dell'attuazione del presente accordo  non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o per l'Irlanda a meno  che tali  paesi  non  abbiano  notificato  la   propria   intenzione   di partecipare  a  tali  misure  o  di  accettarle  in  conformita'  del protocollo n. 21. Constatando altresi'  che  tali  accordi  futuri  o eventuali   successive    misure    interne    dell'Unione    europea rientrerebbero nell'ambito del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai citati trattati,  hanno convenuto quanto segue:                                Art. 1.                               Principi 
     1. Le parti confermano il proprio impegno a favore di un  sistema multilaterale  solido  ed   efficace   e   del   pieno   rispetto   e dell'osservanza del diritto internazionale e delle  finalita'  e  dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.     2. Analogamente, esse ritengono che il loro impegno nei confronti delle basi consolidate delle relazioni tra l'Unione europea  e  Cuba, imperniate sull'uguaglianza, sulla reciprocita' e sul mutuo rispetto, costituisca un aspetto fondamentale del presente accordo.     3. Le parti convengono che tutte le azioni  promosse  nell'ambito del  presente  accordo  sono  attuate  conformemente  ai   rispettivi principi costituzionali,  quadri  giuridici,  legislazioni,  norme  e regolamenti, nonche' agli strumenti internazionali applicabili di cui sono parti.     4.  Le  parti  confermano  il  proprio  impegno  a  favore  della promozione dello sviluppo sostenibile, che costituisce  un  principio guida per l'attuazione del presente accordo.     5. Il rispetto e  la  promozione  dei  principi  democratici,  il rispetto di tutti i diritti umani e di tutte le liberta' fondamentali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, negli strumenti internazionali fondamentali in materia di diritti  umani  e nei loro protocolli facoltativi applicabili alle  parti,  nonche'  il rispetto dello Stato di diritto, costituiscono un elemento essenziale del presente accordo.     6. Nel quadro della loro cooperazione, le parti  riconoscono  che tutti i popoli hanno il diritto di determinare liberamente il proprio sistema politico e di  perseguire  liberamente  il  proprio  sviluppo economico, sociale e culturale.      |  
|   |                                 Art. 2                         Ordine di esecuzione 
   1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo   di   cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata  in  vigore, in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  86  dell'Accordo stesso.     |  
|   |                                 Art. 2.                               Obiettivi 
     Le parti convengono che il presente accordo persegue  i  seguenti obiettivi:       a) consolidare e rafforzare le relazioni esistenti tra le parti in materia di dialogo politico, cooperazione  e  scambi  commerciali, sulla base del mutuo  rispetto,  della  reciprocita',  dell'interesse comune e del rispetto della sovranita' delle parti;       b) accompagnare il processo di ammodernamento  dell'economia  e della societa' cubane, fornendo un quadro globale per il dialogo e la cooperazione;       c) instaurare un dialogo orientato ai risultati sulla base  del diritto internazionale per consolidare la cooperazione  bilaterale  e l'impegno reciproco nei consessi internazionali,  in  particolare  le Nazioni Unite, al fine di rafforzare i diritti umani e la democrazia, conseguire uno sviluppo sostenibile ed eliminare  la  discriminazione in tutti i suoi aspetti;       d) sostenere le iniziative volte  a  conseguire  gli  obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;       e)  promuovere  le  relazioni  commerciali  ed  economiche   in conformita' delle norme e dei principi che disciplinano il  commercio internazionale  come  stabilito  negli  accordi   dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);       f)  rafforzare  la  cooperazione  regionale   nei   Caraibi   e nell'America latina al fine di  elaborare,  ove  possibile,  risposte regionali ai problemi regionali e mondiali e promuovere  lo  sviluppo sostenibile della regione;       g) promuovere la comprensione favorendo i contatti, il  dialogo e la cooperazione tra le societa' di Cuba e dei paesi dell'UE a tutti i livelli.      |  
|   |                                 Art. 3                  Clausola di invarianza finanziaria 
   1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.     |  
|   |                                 Art. 3.                               Obiettivi 
     Le  parti  convengono  di  instaurare  un  dialogo  politico  che persegua i seguenti obiettivi:       a) rafforzare le relazioni politiche e promuovere gli scambi  e la comprensione reciproca riguardo a questioni che destano  interesse e preoccupazioni comuni;       b) consentire un ampio scambio di opinioni  e  di  informazioni tra le parti sulle rispettive posizioni nei consessi internazionali e promuovere la fiducia reciproca  definendo  e  rafforzando  al  tempo stesso strategie comuni, ove possibile;       c)  rafforzare  le  Nazioni  Unite  quale  fulcro  del  sistema multilaterale, alla luce  della  Carta  delle  Nazioni  Unite  e  del diritto internazionale,  per  consentire  a  tale  organizzazione  di affrontare efficacemente le sfide globali;       d) continuare  a  promuovere  il  partenariato  strategico  tra l'Unione europea  e  la  Comunita'  degli  Stati  latino-americani  e caraibici (CELAC).      |  
|   |                                 Art. 4                           Entrata in vigore 
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
     Data a Roma, addi' 8 maggio 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
                                   Moavero  Milanesi,  Ministro  degli                                  affari esteri e della  cooperazione                                  internazionale   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
|   |                                 Art. 4.                          Ambiti e modalita' 
     1. Le parti convengono  che  il  dialogo  politico  si  svolga  a intervalli regolari a livello di alti funzionari e a livello politico e abbracci  tutti  gli  aspetti  di  interesse  reciproco  a  livello regionale o internazionale. Le questioni da affrontare nel quadro del dialogo politico sono concordate in anticipo dalle parti.     2. Il dialogo  politico  tra  le  parti  serve  a  chiarirne  gli interessi e le posizioni e mira a stabilire un'intesa comune  per  le iniziative di cooperazione bilaterale  o  l'intervento  multilaterale nei settori indicati nel presente accordo e in altri  che  potrebbero essere aggiunti di comune intesa tra le parti.     3. Le parti instaurano dialoghi specifici negli ambiti necessari, definiti di comune accordo.      |  
|   |                                 Art. 5.                             Diritti umani 
     Nell'ambito del dialogo politico generale, le parti convengono di instaurare un dialogo sui diritti umani  al  fine  di  potenziare  la cooperazione pratica tra di esse  a  livello  sia  multilaterale  che bilaterale. L'ordine del  giorno  di  ogni  sessione  di  dialogo  e' concordato fra le parti, tiene conto dei loro rispettivi interessi  e affronta in modo equilibrato i diritti civili e politici e i  diritti economici, sociali e culturali.      |  
|   |                                 Art. 6. 
   Commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro  e  di  altre                         armi convenzionali 
     1. Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento  e la circolazione illegali  di  armi  leggere  e  di  piccolo  calibro, comprese le munizioni, l'accumulo eccessivo, una gestione inadeguata, misure di  sicurezza  insufficienti  nei  depositi  e  la  diffusione incontrollata costituiscono tuttora una seria minaccia per la pace  e la sicurezza internazionali.     2. Le parti convengono di  osservare  e  assolvere  pienamente  i rispettivi obblighi e impegni in  questo  settore  nell'ambito  degli accordi internazionali applicabili e delle risoluzioni delle  Nazioni Unite, nonche' di  altri  strumenti  internazionali,  adottando  come quadro riconosciuto il programma d'azione  delle  Nazioni  Unite  per prevenire, combattere e  sradicare  il  commercio  illecito  di  armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti.     3. Le parti ribadiscono il diritto naturale di  legittima  difesa sancito dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e il diritto di ciascuno Stato di fabbricare, importare e detenere armi leggere  e di piccolo calibro a scopo di difesa e per salvaguardare la sicurezza nazionale, nonche' per poter partecipare a operazioni di mantenimento della pace conformemente alla Carta delle Nazioni  Unite  e  in  base alle decisioni di ciascuna delle parti.     4. Le parti riconoscono l'importanza  dei  sistemi  di  controllo interni per il trasferimento di armi convenzionali in linea  con  gli strumenti internazionali di cui  al  paragrafo  2.  Esse  riconoscono l'importanza di applicare detti controlli in maniera responsabile, al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla  stabilita'  sul piano internazionale e regionale, nonche' per ridurre  le  sofferenze umane e prevenire il traffico illegale di  armi  convenzionali  e  la loro diversione verso destinatari non autorizzati.     5.  Le  parti  convengono  inoltre  di  collaborare   a   livello bilaterale,  regionale   e   internazionale   e   di   garantire   il coordinamento, la complementarita' e  la  sinergia  delle  iniziative tese ad assicurare l'esistenza  di  leggi,  regolamenti  e  procedure adeguati per esercitare un controllo effettivo sulla  produzione,  le esportazioni, le importazioni, i trasferimenti o i ritrasferimenti di armi leggere e di piccolo calibro e di altre armi convenzionali e per prevenire, combattere e sradicare  il  commercio  illegale  di  armi, contribuendo in  tal  modo  alla  salvaguardia  della  pace  e  della sicurezza internazionali. Esse convengono di  instaurare  un  dialogo politico regolare che consenta di accompagnare e di consolidare  tale impegno, tenuto conto della natura, della portata e dell'entita'  del commercio illegale di armi per ciascuna parte.      |  
|   |                                 Art. 7.    Disarmo e non proliferazione delle armi di distruzione di massa 
     1. Ribadendo il proprio impegno a favore di un disarmo generale e completo,  le  parti  ritengono  che  la  proliferazione  delle  armi nucleari, chimiche e biologiche e dei relativi vettori, a livello  di soggetti statali e non statali,  costituisca  una  delle  piu'  gravi minacce per la pace, la stabilita' e la sicurezza internazionali.     2. Le parti prendono atto della proclamazione dell'America latina e dei Caraibi quale zona di pace, che comprende l'impegno degli Stati della regione a promuovere il disarmo nucleare, nonche' dello  status dell'America latina e dei Caraibi quale zona libera da armi nucleari.     3. Le parti convengono  di  collaborare  e  di  contribuire  alle iniziative   internazionali   riguardanti   il   disarmo,   la    non proliferazione delle armi di distruzione di massa  in  tutti  i  suoi aspetti e dei relativi vettori, nonche' i controlli  nazionali  sulle esportazioni di armi, garantendo il pieno rispetto e  l'attuazione  a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito  di  trattati  e accordi internazionali sul disarmo e  sulla  non  proliferazione,  di altri obblighi internazionali applicabili alle parti e dei principi e delle norme del diritto internazionale.     4. Le parti concordano nel ritenere la presente  disposizione  un elemento essenziale del presente accordo.     5. Le parti convengono inoltre di procedere a scambi di  opinioni e di collaborare al fine di adottare  le  misure  necessarie  per  la firma, la ratifica o l'adesione, a seconda dei casi, degli  strumenti internazionali pertinenti e di attuare e  rispettare  pienamente  gli strumenti di cui sono parti.     6. Le parti convengono di  instaurare  un  dialogo  regolare  che accompagni la loro cooperazione in questo settore.      |  
|   |                                 Art. 8.   Lotta contro il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni 
     1. Le parti ribadiscono l'importanza di prevenire e combattere il terrorismo in tutte le sue forme e  manifestazioni  e  convengono  di collaborare nell'ambito di scambi di esperienze e di informazioni nel pieno rispetto dei principi della Carta delle  Nazioni  Unite,  dello Stato di diritto e del diritto internazionale, compresi il diritto in materia di diritti umani  e  il  diritto  umanitario  internazionali, tenendo conto della strategia globale  antiterrorismo  delle  Nazioni Unite contenuta  nella  risoluzione  60/288  dell'Assemblea  generale delle Nazioni Unite dell'8  settembre  2006  e  delle  sue  revisioni periodiche.     2. Le parti si impegnano ad agire in tal senso, in particolare:       a) nel  quadro  dell'attuazione  delle  risoluzioni  pertinenti delle Nazioni Unite, nonche' della ratifica e  dell'attuazione  degli strumenti giuridici  universali  contro  il  terrorismo  e  di  altri strumenti giuridici pertinenti per le parti;       b) collaborando mediante lo scambio di informazioni sui  gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente  al  diritto internazionale e interno;       c) cooperando nel quadro di uno scambio di  pareri  sui  mezzi, sui metodi e sulle buone  prassi  per  contrastare  il  terrorismo  e l'istigazione a commettere atti terroristici, anche sotto il  profilo tecnico e della formazione e per quanto riguarda la  prevenzione  del terrorismo;       d) collaborando per promuovere il consenso internazionale sulla lotta contro il terrorismo e il finanziamento  delle  sue  attivita', nonche' sul relativo quadro normativo, e  adoperandosi  per  giungere quanto  prima  alla  conclusione  di  una  convenzione  globale   sul terrorismo  internazionale  che  completi   gli   attuali   strumenti antiterrorismo  delle   Nazioni   Unite   e   gli   altri   strumenti internazionali applicabili al riguardo dei quali sono parti;       e) promuovendo la  cooperazione  tra  gli  Stati  membri  delle Nazioni Unite per attuare efficacemente, con ogni mezzo opportuno, la strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo.      |  
|   |                                 Art. 9.                Gravi crimini di portata internazionale 
     1. Le parti ribadiscono che  i  crimini  piu'  gravi,  motivo  di allarme per l'intera comunita' internazionale, non dovrebbero  essere lasciati impuniti e che dovrebbero  essere  perseguiti  adottando,  a seconda dei casi, provvedimenti a livello interno  o  internazionale, anche presso la Corte penale internazionale.     2. Le parti ribadiscono l'importanza  della  cooperazione  con  i corrispondenti organi giurisdizionali in conformita' delle rispettive disposizioni legislative e degli obblighi internazionali applicabili.     3. Le parti convengono che gli obiettivi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale sono essenziali  per l'esistenza di una giurisdizione penale  internazionale  efficace  ed equa, complementare ai sistemi giudiziari nazionali.     4. Le parti convengono di cooperare  al  fine  di  potenziare  il quadro giuridico atto a prevenire e a punire i  crimini  piu'  gravi, motivo di allarme per la comunita' internazionale, anche mediante  la condivisione di esperienze e lo sviluppo delle capacita'  in  settori definiti di comune accordo.      |  
|   |                                Art. 10.                     Misure coercitive unilaterali 
     1.  Le  parti  procedono  a  scambi  di  opinioni  sulle   misure coercitive di carattere unilaterale aventi effetto extraterritoriale, contrarie  al  diritto  internazionale  e  alle   norme   comunemente accettate  del  commercio  internazionale,  che  si  ripercuotono  su entrambe  e  che  vengono  utilizzate  come  strumento  di  pressione politica ed economica nei confronti degli Stati  e  compromettono  la sovranita' di altri Stati.     2. Le parti conducono un dialogo  regolare  sull'applicazione  di siffatte misure, nonche' sulla prevenzione  e  sull'attenuazione  dei loro effetti.      |  
|   |                                Art. 11.   Lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti 
     1. Al fine di individuare i settori e definire  le  strategie  di azione congiunta, le parti procedono a uno scambio di opinioni  sulla prevenzione e sulla lotta contro il traffico di migranti e la  tratta di esseri  umani  in  tutte  le  sue  forme  e  sulla  necessita'  di assicurare la protezione  delle  vittime,  conformemente  alla  Carta delle Nazioni Unite e agli strumenti  internazionali  pertinenti,  in particolare la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' transnazionale organizzata, il protocollo per prevenire, reprimere  e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e  bambini, e il protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, nonche' il  piano  d'azione  globale  delle  Nazioni Unite per  la  lotta  contro  la  tratta  di  esseri  umani  adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni  Unite  nella  sua  risoluzione 64/293.     2. Le parti si concentrano, in particolare, sui seguenti aspetti:       a) promozione di leggi e politiche coerenti con le disposizioni della  convenzione  delle  Nazioni  Unite  contro   la   criminalita' transnazionale organizzata, il protocollo per prevenire, reprimere  e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e  bambini, e il protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria;       b)  migliori  pratiche  e  attivita'  volte  a  contribuire   a individuare, arrestare e perseguire le reti criminali  coinvolte  nel traffico di migranti e nella tratta di esseri umani e a sostenere  le vittime di tali crimini.      |  
|   |                                Art. 12. 
   Lotta contro la produzione,  il  traffico  e  il  consumo  di  droghe                              illecite 
     1. Le parti ribadiscono l'importanza di procedere a  uno  scambio di opinioni e di buone prassi allo scopo  di  individuare  settori  e definire strategie d'azione congiunta per prevenire e contrastare  la produzione, il traffico e il consumo di sostanze illecite in tutte le loro varianti, comprese le nuove sostanze psicoattive,  conformemente alla Carta  delle  Nazioni  Unite  e  agli  strumenti  internazionali pertinenti,  in  particolare  le  tre  principali  convenzioni  delle Nazioni Unite in materia di droga del 1961, del 1971 e del 1988, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione sui principi guida  della riduzione della domanda di droga, approvate nel corso della  sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del  giugno 1998, alla dichiarazione politica e al  piano  d'azione  adottati  in occasione della 52ª sessione della commissione stupefacenti  dell'ONU nel marzo 2009 nonche' al documento  conclusivo  adottato  nel  corso della sessione straordinaria dell'Assemblea  generale  delle  Nazioni Unite sul problema mondiale della droga dell'aprile del 2016.     2. Le parti si adoperano inoltre per cooperare con altri paesi al fine di ridurre la produzione e il traffico di sostanze illecite, nel pieno rispetto del diritto  internazionale,  della  sovranita'  degli Stati e del principio della responsabilita' comune e condivisa.      |  
|   |                                Art. 13. 
   Lotta  contro   la   discriminazione   razziale,   la   xenofobia   e                  l'intolleranza ad esse associata 
     1. Le parti si impegnano a favore della lotta globale  contro  il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e  l'intolleranza a  essi  connessa,  anche  attraverso  la  ratifica  e   l'attuazione universali  della  convenzione  internazionale  sull'eliminazione  di tutte le forme di discriminazione razziale.     2. In  questo  contesto,  esse  procedono  a  uno  scambio  delle migliori  prassi  in  materia  di  strategie  e  politiche  volte   a promuovere la lotta contro la discriminazione razziale, la  xenofobia e l'intolleranza a esse connessa, in particolare per quanto  riguarda l'attuazione della dichiarazione e del programma d'azione  di  Durban nei propri territori, nonche' a livello mondiale.     3. Esse procedono inoltre a uno scambio di opinioni sui modi piu' efficaci di attuare  il  decennio  internazionale  delle  persone  di discendenza africana (2015-2024) delle Nazioni Unite.     4. Le parti valutano la  possibilita'  di  realizzare  azioni  in materia di lotta contro la discriminazione razziale nell'ambito delle Nazioni Unite e di altri consessi.      |  
|   |                                Art. 14.                         Sviluppo sostenibile 
     1.  Le  parti  accolgono  favorevolmente  l'agenda  2030  per  lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e  si  impegnano ad adoperarsi  per  la  loro  realizzazione  a  livello  nazionale  e internazionale.     2. Esse riconoscono l'importanza  di  eliminare  la  poverta'  in tutte le sue forme e di conseguire uno sviluppo sostenibile sotto  il profilo  economico,  sociale  e  ambientale  in  modo  equilibrato  e integrato. A tal fine, ribadiscono  il  proprio  impegno  ad  attuare l'agenda  2030  per  lo  sviluppo  sostenibile  in   funzione   delle rispettive capacita' e situazioni.     3.  Le  parti  riconoscono  che  per   conseguire   lo   sviluppo sostenibile e' indispensabile realizzare tutti i 17  OSS  dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  Esse  convengono  di  procedere  a scambi di opinioni sul modo migliore di  collaborare  per  conseguire gli OSS, tra l'altro:       a)  promuovendo  l'eliminazione  della  poverta',  della  fame, dell'analfabetismo e delle cattive condizioni di salute e  garantendo una crescita economica continua, inclusiva e sostenibile per tutti;       b) attribuendo la dovuta priorita' alla  risoluzione  congiunta di tutti i problemi ambientali, compresi i cambiamenti  climatici,  e promuovendo la gestione e l'uso sostenibili  delle  risorse  idriche, dei mari e degli ecosistemi terrestri;       c) collaborando  per  favorire  l'emancipazione  femminile,  la riduzione delle  disuguaglianze  tra  i  paesi  e  al  loro  interno, l'agevolazione dell'accesso alla giustizia per tutti e  la  creazione di istituzioni responsabili, efficaci e inclusive a tutti i livelli.     4.  Le  parti  convengono  di  instaurare  un  dialogo  specifico sull'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile al fine di individuare i possibili modi di migliorare la cooperazione pratica tra di esse  nel quadro generale del dialogo politico. L'ordine  del  giorno  di  ogni sessione di dialogo e' concordato tra le parti.     5. Le parti si impegnano a rafforzare  il  partenariato  mondiale per lo sviluppo, a promuovere la coerenza delle politiche a  tutti  i livelli e a elaborare una  strategia  generale  innovativa  a  favore della  mobilitazione  e  dell'uso  efficace  di  tutte   le   risorse pubbliche,  private,  interne  e  internazionali  disponibili,   come indicato nel programma d'azione  di  Addis  Abeba  sul  finanziamento dello sviluppo.     6. Le parti riconoscono la necessita' di  procedere  regolarmente al follow up e  alla  revisione  dell'agenda  2030  per  lo  sviluppo sostenibile e del programma d'azione di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo a livello mondiale nell'ambito del Forum  politico  di alto livello dell'ONU sullo sviluppo sostenibile,  anche  per  quanto riguarda i  mezzi  di  esecuzione,  nonche'  a  livello  nazionale  e regionale, a seconda dei casi.     7.  Le  parti  ribadiscono  la  necessita'  che  tutti  i   paesi sviluppati destinino lo 0,7% del reddito  nazionale  lordo  all'aiuto pubblico allo sviluppo e che  le  economie  emergenti  e  i  paesi  a reddito medio-alto stabiliscano traguardi per accrescere  il  proprio contributo al finanziamento pubblico internazionale.      |  
|   |                                Art. 15.                               Obiettivi 
     1.  L'obiettivo  generale  della  cooperazione  e   del   dialogo strategico settoriale nell'ambito del presente accordo  consiste  nel consolidare  le  relazioni  bilaterali  tra  l'Unione  europea  e  la Repubblica  di  Cuba  mediante  risorse,  meccanismi,   strumenti   e procedure.     2. Le parti convengono di:       a) attuare azioni di cooperazione che integrino  le  iniziative di Cuba in materia di sviluppo economico e  socialmente  sostenibile, nei settori individuati come prioritari e di cui ai titoli da I a  VI della presente parte;       b) promuovere uno sviluppo sostenibile inclusivo migliorando le sinergie tra la crescita economica, la creazione di posti di  lavoro, la coesione e la tutela sociali e la protezione ambientale;       c) contribuire alla realizzazione degli  obiettivi  dell'agenda 2030 per lo sviluppo  sostenibile  mediante  azioni  di  cooperazione efficaci;       d) promuovere la fiducia reciproca attraverso  regolari  scambi di opinioni  e  l'individuazione  di  settori  di  collaborazione  su questioni globali che presentano un interesse per entrambe.      |  
|   |                                Art. 16.                               Principi 
     1. La cooperazione sostiene e integra  le  iniziative  realizzate dalle  parti  per  attuare  le  priorita'  stabilite  nelle   proprie politiche e strategie di sviluppo.     2. La cooperazione e' il risultato di un dialogo tra le parti.     3.  Le  attivita'  di  cooperazione  sono  istituite  a   livello bilaterale e regionale e si integrano a  vicenda  per  sostenere  gli obiettivi stabiliti nel presente accordo.     4. Le parti promuovono la  partecipazione  di  tutti  i  soggetti pertinenti  alle  proprie  politiche  di   sviluppo   e   alla   loro cooperazione, come previsto nel presente accordo.     5. Le parti rendono piu' efficace la loro  cooperazione  operando all'interno di  contesti  concordati,  tenendo  conto  degli  impegni internazionali  convenuti   a   livello   multilaterale.   Promuovono l'armonizzazione, l'allineamento e il coordinamento tra i donatori  e l'adempimento degli obblighi reciproci  connessi  alla  realizzazione delle attivita' di cooperazione.     6. Le parti convengono di tener conto del loro diverso  grado  di sviluppo nella progettazione delle attivita' di cooperazione.     7. Le parti convengono di assicurare la  gestione  trasparente  e responsabile delle risorse finanziarie messe a  disposizione  per  la realizzazione delle azioni concordate.     8. Le parti convengono che la cooperazione a norma  del  presente accordo si svolga in conformita' delle rispettive procedure istituite a tal fine.     9. La cooperazione e' intesa a garantire lo sviluppo  sostenibile e il moltiplicarsi delle capacita' a livello nazionale,  regionale  e locale per conseguire la sostenibilita' a lungo termine.     10.  La  cooperazione  tiene  conto   di   tutte   le   questioni trasversali.      |  
|   |                                Art. 17.                     Dialogo strategico settoriale 
     1. Le parti si  adoperano  per  condurre  un  dialogo  strategico settoriale in ambiti di reciproco interesse.  Tale  dialogo  potrebbe comprendere:       a)   scambi   di   informazioni   sull'elaborazione   e   sulla programmazione delle politiche nei settori interessati;       b) scambi di opinioni sull'armonizzazione del quadro  giuridico delle parti con le regole e le norme internazionali e l'attuazione di tali norme e standard;       c)  condivisione  delle   migliori   prassi   in   materia   di elaborazione di politiche settoriali, coordinamento e gestione  delle politiche o problemi settoriali specifici.     2. Le  parti  mirano  a  sostenere  il  loro  dialogo  strategico settoriale attraverso misure di cooperazione concrete, se del caso.      |  
|   |                                Art. 18.                 Modalita' e procedure di cooperazione 
     1.  Le   parti   convengono   di   sviluppare   la   cooperazione conformemente alle seguenti modalita' e procedure:       a) assistenza  tecnica  e  finanziaria,  dialogo  e  scambi  di opinioni  e  di  informazioni  quale  mezzo  per   contribuire   alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo;       b) sviluppo della loro cooperazione bilaterale sulla base delle priorita' concordate  per  promuovere  e  integrare  le  politiche  e strategie di sviluppo di Cuba;       c) promozione della partecipazione  di  Cuba  ai  programmi  di cooperazione regionale dell'Unione europea;       d) promozione della partecipazione  di  Cuba  ai  programmi  di cooperazione tematica dell'Unione europea;       e) promozione della partecipazione di Cuba, in veste di partner associato, ai programmi quadro dell'Unione europea;       f) promozione della cooperazione in settori di interesse comune tra le parti e con i paesi terzi;       g)  promozione  di  modalita'  e  di  strumenti  innovativi  di cooperazione e di finanziamento al  fine  di  migliorare  l'efficacia della cooperazione;       h) ulteriore vaglio delle possibilita' pratiche di cooperazione nel reciproco interesse.     2. L'Unione europea informa Cuba dei nuovi meccanismi e strumenti dei quali il paese potrebbe beneficiare.     3. L'assistenza umanitaria dell'Unione europea e'  fornita  sulla base delle esigenze individuate congiuntamente,  e  in  linea  con  i principi umanitari, al verificarsi di calamita' naturali o  di  altro tipo.     4. Le  parti  stabiliscono  congiuntamente  procedure  di  lavoro adeguate al  fine  di  garantire  l'efficienza  e  l'efficacia  della cooperazione.  Tali  procedure   di   lavoro   possono   comprendere, all'occorrenza, l'istituzione di un comitato di coordinamento che  si riunisca periodicamente per programmare, coordinare e seguire in modo sistematico tutte  le  azioni  di  cooperazione  e  le  attivita'  di informazione e di comunicazione volte a sensibilizzare in  merito  al sostegno fornito dall'Unione europea alle azioni.     5. Attraverso i propri organismi delegati competenti, Cuba:       a) effettua tutte le procedure di importazione, in esenzione da diritti e dazi doganali, per le  merci  e  i  fattori  di  produzione legati alle azioni di cooperazione;       b) gestisce, unitamente alle autorita' competenti in materia di sanita'  e  agricoltura,   i   controlli   sanitari,   veterinari   e fitosanitari, ove necessario, e       c) completa le  procedure  in  materia  di  migrazione  per  il personale che si reca a Cuba  per  esigenze  legate  alle  azioni  di cooperazione  convenute,  nonche'  le  procedure  riguardanti   altre autorizzazioni  relative  ai  permessi  di  lavoro  e  di   soggiorno temporanei per il personale espatriato che lavora  temporaneamente  a Cuba.      |  
|   |                                Art. 19.                       Attori della cooperazione 
     Le  parti  convengono  che   la   cooperazione   sara'   attuata, conformemente alle rispettive procedure pertinenti,  da  vari  attori della societa', ivi compresi:       a) le istituzioni del governo cubano o gli  organismi  pubblici da esse designati;       b) le amministrazioni locali a diversi livelli;       c) le organizzazioni internazionali e rispettive agenzie;       d) le  agenzie  di  sviluppo  degli  Stati  membri  dell'Unione europea; e       e) la societa' civile, comprese le  associazioni  scientifiche, tecniche,   culturali,   artistiche,   sportive,   di   amicizia    e solidarieta',  le  organizzazioni   sociali,   i   sindacati   e   le cooperative.      |  
|   |                                Art. 20.                        Settori di cooperazione 
     1. Le parti convengono di cooperare principalmente nei settori di cui ai titoli da I a VI della presente parte.     2. Le parti convengono che le azioni di cooperazione da  definire comprendono  i  seguenti  elementi  quali   vettori   orizzontali   e strategici di sviluppo:       a) sviluppo sostenibile;       b) diritti umani e buon governo;       c) sostenibilita' ambientale;       d) prevenzione delle catastrofi;       e) prospettiva di genere;       f) persone che si trovano in una situazione di vulnerabilita';       g) sviluppo delle capacita' nazionali; e       h) gestione della conoscenza.      |  
|   |                                Art. 21. 
   Risorse disponibili per la  cooperazione  e  tutela  degli  interessi                       finanziari delle parti 
     1. Compatibilmente con le  rispettive  risorse  e  normative,  le parti  convengono  di  mettere  a  disposizione  i  mezzi  necessari, comprese le risorse finanziarie, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo.     2.  Le  parti  utilizzano  l'assistenza  finanziaria  secondo   i principi di sana gestione finanziaria e collaborano  per  tutelare  i propri interessi finanziari. Le parti adottano  misure  efficaci  per prevenire e combattere le frodi,  la  corruzione  e  altre  attivita' illecite, anche mediante la  reciproca  assistenza  amministrativa  e giudiziaria nei settori contemplati dal presente  accordo.  Qualsiasi altro accordo o strumento finanziario  concluso  fra  le  parti  deve comprendere  clausole  specifiche  sulla   cooperazione   finanziaria riguardanti azioni coordinate di controllo quali verifiche sul posto, ispezioni e misure antifrode, comprese  quelle  attuate  dall'Ufficio europeo  per  la  lotta  antifrode  e  dal  revisore  generale  della Repubblica di Cuba.      |  
|   |                                Art. 22.                      Democrazia e diritti umani 
     1. Consapevoli del fatto  che  la  tutela  e  la  promozione  dei diritti umani e delle liberta' fondamentali spettano in  primo  luogo ai  governi,  tenendo  presente   l'importanza   delle   peculiarita' nazionali e regionali e dei diversi  contesti  storici,  culturali  e religiosi e riconoscendo che e' loro dovere tutelare tutti i  diritti umani e tutte le liberta' fondamentali, a prescindere dai  rispettivi sistemi politici, economici  e  culturali,  le  parti  convengono  di cooperare nel settore della democrazia e dei diritti umani.     2. Le parti riconoscono che la democrazia poggia  sulla  volonta' liberamente espressa dai popoli di determinare il proprio ordinamento politico,  economico,  sociale  e  culturale  e  la   propria   piena partecipazione a tutti gli aspetti della vita.     3. Le parti convengono di cooperare per rafforzare la  democrazia e la propria capacita' di applicare i principi e  le  pratiche  della democrazia  e  dei  diritti  umani,  ivi  compresi  i  diritti  delle minoranze.     4. La  cooperazione  puo'  comprendere,  fra  l'altro,  attivita' concordate tra le parti, con l'obiettivo di:       a) garantire  il  rispetto  e  la  difesa  della  Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonche' la promozione e  la  tutela dei diritti civili, politici,  economici,  sociali  e  culturali  per tutti;       b) affrontare la questione dei diritti umani nel suo insieme in modo giusto ed equo, su  un  piano  di  parita'  e  con  la  medesima attenzione, riconoscendo che tutti i diritti umani  sono  universali, indivisibili, interdipendenti e correlati;       c) attuare in modo efficace  gli  strumenti  internazionali  in materia di diritti umani e i  protocolli  facoltativi  applicabili  a ciascuna parte, nonche' le raccomandazioni formulate dagli  organismi per i diritti umani delle Nazioni Unite e accettate dalle parti;       d) integrare la promozione e la tutela dei diritti umani  nelle politiche e nei piani di sviluppo interni;       e)  realizzare  campagne  di  sensibilizzazione  e   promuovere l'educazione in materia di diritti umani, democrazia e pace;       f) rafforzare le istituzioni democratiche e le istituzioni  che si  occupano  di  diritti  umani,  nonche'  i  quadri   giuridici   e istituzionali per la promozione e la tutela dei diritti umani;       g) elaborare iniziative comuni  di  reciproco  interesse  nelle sedi multilaterali competenti.      |  
|   |                                Art. 23.                             Buon governo 
     1. Le parti convengono che la cooperazione nel settore  del  buon governo si basa sul rigoroso rispetto dei principi della Carta  delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.     2.  Tali  attivita'  di  cooperazione  possono  comprendere,  fra l'altro, attivita' concordate tra le parti, volte a:       a) garantire il rispetto dello Stato di diritto;       b)   promuovere    istituzioni    trasparenti,    responsabili, efficienti, stabili e democratiche;       c)  procedere  a  scambi  di  esperienze  e  allo  sviluppo  di capacita' per quanto riguarda le questioni giuridiche e le  capacita' giudiziarie;       d) procedere a scambi di informazioni sui sistemi  giuridici  e sulla legislazione;       e) promuovere lo scambio di migliori prassi in materia di  buon governo, rendicontabilita' e gestione trasparente a tutti i livelli;       f) collaborare a favore di processi politici piu' inclusivi che consentano l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini.      |  
|   |                                Art. 24.       Rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto 
     Le parti annettono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto, compresi l'accesso alla giustizia e il diritto a un equo processo, nonche' al rafforzamento  delle  istituzioni  di  ogni livello  negli  ambiti  connessi  all'applicazione  della   legge   e all'amministrazione della giustizia.      |  
|   |                                Art. 25.            Modernizzazione della pubblica amministrazione 
     Al fine di modernizzare la propria pubblica  amministrazione,  le parti convengono di cooperare, tra l'altro, per:       a) migliorare l'efficienza organizzativa;       b) rendere piu' efficienti  le  istituzioni  sotto  il  profilo della prestazione di servizi;       c) garantire la rendicontabilita' e  una  gestione  trasparente delle risorse pubbliche;       d) procedere a scambi di esperienze per  migliorare  il  quadro giuridico e istituzionale;       e)   sviluppare    capacita'    finalizzate,    tra    l'altro, all'elaborazione, all'attuazione e alla valutazione di  politiche  in materia di prestazione di servizi pubblici, pubblica  amministrazione digitale e lotta alla corruzione;       f) procedere a scambi di opinioni e migliori prassi nell'ambito della gestione delle finanze pubbliche;       g) rafforzare i processi di decentramento in conformita'  delle rispettive strategie nazionali di sviluppo economico e sociale.      |  
|   |                                Art. 26.                Prevenzione e risoluzione dei conflitti 
     1. Le parti convengono di procedere  a  scambi  di  esperienze  e buone prassi in materia di prevenzione e  risoluzione  dei  conflitti sulla base di un'intesa comune per affrontare le cause  profonde  del conflitto.     2. La cooperazione in materia di prevenzione  e  risoluzione  dei conflitti mira a rafforzare le capacita' di risoluzione dei conflitti e  puo'  comprendere,  tra  l'altro,  il  sostegno  ai  processi   di mediazione, negoziato e riconciliazione e iniziative  di  piu'  ampio respiro a favore della fiducia e  del  consolidamento  della  pace  a livello regionale e internazionale.      |  
|   |                                Art. 27.                     Protezione dei dati personali 
     1. Le parti convengono di collaborare per  garantire  un  elevato livello  di  protezione  dei  dati  personali  in  conformita'  degli standard concordati a livello multilaterale e di altre  prassi  e  di altri strumenti giuridici internazionali.     2. La cooperazione in materia di protezione  dei  dati  personali puo'  comprendere,  tra  l'altro,  lo   sviluppo   delle   capacita', l'assistenza tecnica e lo scambio di informazioni, come convenuto tra le parti.      |  
|   |                                Art. 28.                            Droghe illecite 
     1. Le parti collaborano per  garantire  un'impostazione  globale, integrata ed equilibrata per  prevenire  e  contrastare  il  problema mondiale della droga attraverso un'azione e un coordinamento efficaci tra  le  autorita'  competenti,  in  particolare  nei  settori  della sanita', dell'istruzione,  della  repressione,  delle  dogane,  degli affari  sociali,  della  giustizia  e  degli  affari   interni,   con l'obiettivo di eliminare o ridurre  al  minimo  la  produzione  e  di ridurre l'offerta, il traffico, la domanda e il  possesso  di  droghe illecite in conformita'  della  legislazione  interna  in  materia  e tenendo debitamente conto dei diritti umani. Tale  cooperazione  mira altresi' ad attenuare gli effetti delle droghe illecite, assistere le vittime mediante la fornitura di  trattamenti  non  discriminatori  e inclusivi, affrontare il problema  della  produzione  e  dell'uso  di nuove sostanze psicoattive e  prevenire  in  modo  piu'  efficace  la diversione dei precursori di  droghe  utilizzati  per  la  produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.     2. Le parti definiscono i metodi di cooperazione per conseguire i suddetti obiettivi.  Le  azioni  si  basano  su  principi  concordati ispirati alle convenzioni internazionali pertinenti,  in  particolare le tre principali convenzioni delle Nazioni Unite in materia di droga del 1961, del 1971 e del 1988, alla  dichiarazione  politica  e  alla dichiarazione sui principi guida della  riduzione  della  domanda  di droga,  adottate  nel  giugno   1998   nel   corso   della   sessione straordinaria  dell'Assemblea  generale  delle  Nazioni   Unite   sul problema della droga, alla dichiarazione politica e al piano d'azione adottati dal segmento  ad  alto  livello  della  52ª  sessione  della commissione Stupefacenti dell'ONU nel marzo 2009 nonche' al documento conclusivo dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite  sul  problema mondiale della droga nell'aprile 2016.     3.  Fatti  salvi  altri  meccanismi  di  cooperazione,  le  parti convengono di utilizzare a questo scopo a livello  interregionale  il meccanismo di coordinamento e di cooperazione in materia di droga tra l'Unione  europea,  l'America  latina  e  i  Caraibi  e  decidono  di collaborare per potenziarne l'efficacia.     4. Le parti convengono inoltre di collaborare contro il  traffico di  droga   legato   alla   criminalita'   attraverso   un   maggiore coordinamento con  gli  organismi  e  le  istituzioni  internazionali competenti, anche nel settore della  cooperazione  giudiziaria  e  di polizia.     5. Le parti procedono a scambi di  esperienze  in  settori  quali l'elaborazione   di   politiche   e   lo   sviluppo   legislativo   e istituzionale, la formazione del personale, la  ricerca  nel  settore della droga, la prevenzione, il trattamento, la riabilitazione  e  il reinserimento  sociale  dei  tossicodipendenti,  con  l'obiettivo  di ridurre al minimo le ripercussioni sanitarie e sociali dell'abuso  di droghe.      |  
|   |                                Art. 29.                              Riciclaggio 
     1.  Le  parti  convengono  di  collaborare   onde   prevenire   e contrastare  il  ricorso  ai  loro  sistemi  finanziari,  alle   loro istituzioni e a determinate attivita' e professioni  non  finanziarie per riciclare i proventi di attivita' criminali quali il traffico  di droghe illecite e la corruzione e per finanziare il terrorismo.     2. Le parti convengono di procedere allo scambio di buone prassi, competenze, iniziative di sviluppo delle  capacita'  e  attivita'  di formazione, come concordato, per quanto riguarda l'assistenza tecnica e  amministrativa  volta  all'elaborazione  e  all'attuazione   delle normative e all'efficiente  funzionamento  dei  meccanismi  di  lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.     3. La cooperazione si concentra sui seguenti ambiti:       a) scambi di informazioni  pertinenti  nell'ambito  dei  quadri legislativi delle Parti;       b)  adozione  e  attuazione  efficace  di  norme  adeguate  per combattere  il  riciclaggio  e  il  finanziamento   del   terrorismo, equivalenti  a  quelle  adottate   dagli   organismi   internazionali competenti attivi nel settore quali, a seconda dei casi, il gruppo di azione finanziaria e il gruppo di azione  finanziaria  per  l'America latina.      |  
|   |                                Art. 30.                       Criminalita' organizzata 
     1. Le parti convengono di collaborare per prevenire e  combattere la criminalita' organizzata,  compresa  la  criminalita'  organizzata transnazionale, e la  criminalita'  finanziaria.  A  tal  fine,  esse provvedono alla promozione e allo scambio  delle  migliori  prassi  e attuano le norme e gli  strumenti  pertinenti  concordati  a  livello internazionale,  quali  la  convenzione  delle  Nazioni  Unite  sulla criminalita'  organizzata  transnazionale  integrata   dai   relativi protocolli e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.     2. Le parti convengono inoltre di  collaborare  al  miglioramento della sicurezza dei cittadini, in particolare attraverso il  sostegno alle  politiche  e  alle  strategie  in  materia  di  sicurezza.   La cooperazione in questo ambito contribuisce alla prevenzione dei reati e  puo'  comprendere  attivita'  quali  i  progetti  di  cooperazione regionale tra le autorita' giudiziarie e di polizia, i  programmi  di formazione  e  lo  scambio  delle  migliori  prassi  in  materia   di elaborazione del profilo criminale. Comprende, tra l'altro, scambi di opinioni sui quadri legislativi, assistenza tecnica e  amministrativa volta a rafforzare  le  capacita'  istituzionali  e  operative  delle autorita' di contrasto,  nonche'  scambi  di  informazioni  e  misure intese a rafforzare la cooperazione in materia di indagini.      |  
|   |                                Art. 31.                      Lotta contro la corruzione 
     1. Le parti collaborano per attuare e promuovere le norme  e  gli strumenti  internazionali  pertinenti,  come  la  convenzione   delle Nazioni Unite contro la corruzione.     2. Le parti collaborano in particolare al fine di:       a)  migliorare  l'efficacia  organizzativa  e   garantire   una gestione trasparente delle risorse pubbliche e la  rendicontabilita', con la partecipazione  delle  rispettive  istituzioni  istituite  per combattere la corruzione;       b) procedere allo scambio delle migliori prassi per  rafforzare le istituzioni competenti, comprese le autorita' di  contrasto  e  il sistema giudiziario;       c) prevenire la corruzione attiva e  passiva  nelle  operazioni internazionali;       d) valutare l'attuazione delle politiche  di  lotta  contro  la corruzione a livello locale, regionale,  nazionale  e  internazionale nell'ambito  del  meccanismo   di   riesame   dell'attuazione   della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione;       e) incoraggiare le azioni volte a promuovere una cultura  della trasparenza,  la  legalita'  e  un   cambiamento   nell'atteggiamento dell'opinione pubblica nei confronti delle pratiche di corruzione;       f) agevolare le misure di identificazione  e  di  recupero  dei beni, promuovere le migliori prassi e sviluppare le capacita'.      |  
|   |                                Art. 32.        Traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro 
     1. Le parti convengono di collaborare per prevenire e contrastare il traffico illecito di armi leggere e di piccolo  calibro,  comprese le  loro  parti,  componenti  e   munizioni,   attuando   il   quadro riconosciuto  del  programma  d'azione  delle   Nazioni   Unite   per prevenire, combattere e  sradicare  il  commercio  illecito  di  armi leggere e di piccolo  calibro  in  tutti  i  suoi  aspetti.  In  tale contesto, esse convengono di cooperare per  favorire  lo  scambio  di esperienze e di formazione tra le autorita' competenti,  comprese  le autorita' doganali, di polizia e di controllo.     2. Come dichiarato nel programma d'azione delle Nazioni Unite  di cui al paragrafo 1,  le  parti  ribadiscono  tra  l'altro  in  questo contesto il  diritto  naturale  di  legittima  difesa  individuale  o collettiva sancito dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e il diritto di ciascuno Stato di fabbricare, importare e detenere armi leggere e  di  piccolo  calibro  per  esigenze  di  autodifesa  e  di sicurezza, nonche' per poter partecipare a operazioni di mantenimento della pace conformemente alla Carta delle Nazioni  Unite  e  in  base alle decisioni di ciascuna delle parti.      |  
|   |                                Art. 33.                      Lotta contro il terrorismo 
     1. Le parti collaborano in materia di lotta contro il  terrorismo attuando il quadro e le norme convenuti all'articolo 8.     2. Le parti collaborano altresi' per garantire che sia assicurato alla   giustizia   chiunque   partecipi   al   finanziamento,    alla pianificazione,  alla   preparazione   o   all'esecuzione   di   atti terroristici o sostenga tali atti. Le parti convengono che  la  lotta contro il terrorismo viene condotta in conformita' delle  risoluzioni delle  Nazioni  Unite  in  materia,  rispettando  nel   contempo   la sovranita' delle parti, il principio del giusto processo,  i  diritti umani e le liberta' fondamentali.     3. Le parti decidono di collaborare per prevenire e reprimere gli atti  terroristici  attraverso  la  cooperazione  giudiziaria  e   di polizia.     4. E' opportuno che le parti, impegnate a favore della  strategia globale delle Nazioni  Unite  contro  il  terrorismo,  ne  promuovano l'attuazione equilibrata e  convengano  di  adottare  le  misure  ivi indicate, se del caso, nel modo piu' efficace  per  porre  fine  alla minaccia terroristica.     5. Le parti convengono inoltre di collaborare  nell'ambito  delle Nazioni Unite per mettere  a  punto  il  progetto  di  accordo  sulla convenzione generale contro il terrorismo internazionale.      |  
|   |                                Art. 34.       Migrazione, tratta di esseri umani e traffico di migranti 
     1. La cooperazione si sviluppa alla luce delle consultazioni  tra le parti in merito alle  rispettive  esigenze  e  posizioni  e  viene attuata in conformita' dei loro quadri legislativi. Essa si concentra in particolare sui seguenti aspetti:       a) le cause di fondo della migrazione;       b) l'elaborazione e l'applicazione della legislazione  e  delle prassi  nazionali  in  materia  di  protezione  internazionale,   nel rispetto dei principi  e  delle  norme  del  diritto  internazionale, compreso il principio di protezione internazionale ove applicabile;       c) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle  persone ammesse, l'equita' di trattamento  e  l'integrazione  nella  societa' degli stranieri legalmente residenti, l'istruzione  e  la  formazione dei migranti legali, le misure contro il razzismo e  la  xenofobia  e tutte le disposizioni applicabili in materia  di  diritti  umani  dei migranti;       d) la valutazione di meccanismi e politiche volti ad  agevolare il trasferimento delle rimesse;       e) gli scambi di opinioni e di migliori prassi e le discussioni su questioni di interesse comune attinenti alla migrazione  circolare e alla prevenzione della fuga di cervelli;       f) lo scambio di esperienze e migliori prassi, la  cooperazione tecnica,  tecnologica,  operativa  e  giudiziaria,  ove  opportuno  e reciprocamente  accettabile,  sulle  questioni  relative  alla  lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti,  compresa la lotta contro le reti e le organizzazioni criminali di passatori  e trafficanti di esseri umani, e l'offerta di protezione, assistenza  e sostegno alle vittime di tali crimini;       g) il rimpatrio, in condizioni umane, dignitose e di  sicurezza e nel pieno rispetto dei diritti umani, delle persone che soggiornano illegalmente nel territorio dell'altra  parte,  anche  attraverso  la promozione  del  rimpatrio  volontario  e  la  riammissione  di  tali persone, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 2;       h) le misure di supporto  volte  al  reinserimento  sostenibile delle persone rimpatriate.     2.  Nell'ambito  della  cooperazione  volta  a  prevenire   e   a controllare l'immigrazione illegale, e fatta salva la  necessita'  di proteggere  le  vittime  della  tratta  di  esseri  umani,  le  parti convengono inoltre di:       a) individuare i propri  presunti  cittadini  e  riammettere  i propri cittadini presenti illegalmente sul territorio  di  uno  Stato membro dell'Unione europea o di Cuba, entro i termini  e  secondo  le norme e le procedure stabilite dalla legislazione  applicabile  degli Stati membri dell'Unione europea e di Cuba in materia di  migrazione, su richiesta e senza ritardi indebiti  e  ulteriori  formalita',  una volta accertata la cittadinanza;       b)  fornire  ai  propri  cittadini  da   riammettere   adeguati documenti d'identita' a tal fine.     3. Le parti convengono di negoziare, su richiesta  e  non  appena possibile, un accordo che disciplini  gli  obblighi  specifici  degli Stati membri dell'Unione europea e di Cuba in materia di  migrazione, compresa la riammissione.      |  
|   |                                Art. 35.                           Tutela consolare 
     Cuba concorda sul fatto che le autorita' diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro dell'Unione  europea  rappresentato  devono offrire protezione a qualsiasi cittadino di un altro Stato membro che non disponga di una rappresentanza permanente in grado  di  fornirgli efficacemente tutela consolare, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato membro dell'Unione europea.      |  
|   |                                Art. 36.                            Societa' civile 
     Le parti riconoscono  il  potenziale  contributo  della  societa' civile, compresi il mondo accademico, i gruppi  di  riflessione  e  i media, al conseguimento degli obiettivi del  presente  accordo.  Esse convengono  di  promuovere  azioni   a   favore   di   una   maggiore partecipazione   della   societa'   civile   alla    definizione    e all'attuazione  delle  pertinenti  attivita'  di  cooperazione   allo sviluppo e settoriale, anche attraverso lo sviluppo delle capacita'.      |  
|   |                                Art. 37.                      Sviluppo e coesione sociali 
     1. Riconoscendo che lo sviluppo sociale  deve  avanzare  di  pari passo con lo sviluppo economico, le parti convengono  di  collaborare per migliorare  la  coesione  sociale  mediante  la  riduzione  della poverta', delle ingiustizie, delle diseguaglianze  e  dell'esclusione sociale, in particolare in vista della realizzazione degli  obiettivi dell'agenda  2030  per  lo  sviluppo  sostenibile  e   dell'obiettivo concordato a  livello  internazionale  di  promuovere  condizioni  di lavoro dignitose per tutti. Per conseguire tali  obiettivi  le  parti mobilitano ingenti risorse finanziarie, tanto  interne  quanto  della cooperazione.     2. A tal fine, le parti collaborano per promuovere e scambiare le migliori prassi riguardanti:       a) politiche economiche ispirate alla visione di  una  societa' piu' inclusiva  caratterizzata  da  una  migliore  distribuzione  del reddito cosi' da ridurre le diseguaglianze e l'ingiustizia;       b) politiche commerciali e di investimento  che  tengano  conto del legame tra commercio e sviluppo  sostenibile,  commercio  equo  e solidale, sviluppo delle imprese rurali e urbane pubbliche e  private e delle loro organizzazioni rappresentative e responsabilita' sociale delle imprese;       c) politiche di bilancio solide  ed  eque  che  consentano  una migliore  redistribuzione  della  ricchezza  e  garantiscano  livelli adeguati di spesa sociale;       d) una spesa  pubblica  efficiente  nel  settore  sociale,  con obiettivi sociali chiaramente definiti e un'impostazione orientata ai risultati;       e) il miglioramento e il consolidamento  di  politiche  sociali efficaci e la garanzia di un accesso  equo  ai  servizi  sociali  per tutta la popolazione in una serie di settori quali  l'istruzione,  la sanita', l'alimentazione, i servizi igienico-sanitari, l'alloggio, la giustizia e la sicurezza sociale;       f) politiche dell'occupazione volte  a  garantire  a  tutti  un lavoro dignitoso in conformita' delle norme del lavoro internazionali e  nazionali  e  a  creare  opportunita'  economiche   destinate   in particolare ai gruppi piu' poveri e vulnerabili e alle  regioni  piu' svantaggiate;       g) regimi di protezione sociale piu' inclusivi e  completi  per quanto  riguarda,  tra  l'altro,  pensioni,  sanita',   infortuni   e disoccupazione, sulla  base  del  principio  di  solidarieta'  e  del principio di non discriminazione;       h) strategie e politiche di lotta  contro  la  xenofobia  e  la discriminazione fondata, tra l'altro, sul  sesso,  sulla  razza,  sul credo, sull'appartenenza etnica o sulla disabilita';       i) politiche e programmi specifici a favore dei giovani  intesi a promuoverne la completa integrazione nella vita economica, politica e sociale.     3. Le parti convengono di incoraggiare lo scambio di informazioni e di esperienze per quanto attiene agli aspetti dei piani o programmi interni riguardanti lo sviluppo e la coesione sociali.      |  
|   |                                Art. 38.                   Occupazione e protezione sociale 
     Le parti convengono di collaborare per promuovere l'occupazione e la  protezione  sociale  mediante  azioni  e   programmi   volti   in particolare a:       a) garantire a tutti un lavoro dignitoso;       b) creare mercati del lavoro piu' inclusivi e ben funzionanti;       c) estendere la copertura della protezione sociale;       d) promuovere il dialogo sociale;       e) garantire il rispetto delle norme  fondamentali  del  lavoro definite nelle  convenzioni  dell'Organizzazione  internazionale  del lavoro;       f) affrontare le questioni connesse all'economia informale;       g) prestare particolare attenzione  ai  gruppi  svantaggiati  e alla lotta contro la discriminazione;       h) sviluppare  la  qualita'  delle  risorse  umane  migliorando l'istruzione e la formazione,  ivi  compresa  un'efficace  formazione professionale;       i) migliorare le  condizioni  di  salute  e  di  sicurezza  sul lavoro, in particolare  rafforzando  gli  ispettorati  del  lavoro  e promuovendo miglioramenti in materia di salute e sicurezza;       j)   stimolare   la   creazione   di   posti   di   lavoro    e l'imprenditorialita' rafforzando il quadro  istituzionale  necessario alla creazione di imprese e all'agevolazione dell'accesso al credito.      |  
|   |                                Art. 39.                              Istruzione 
     1. Le parti convengono di condividere le esperienze e le migliori prassi  per  quanto  riguarda  il  continuo  sviluppo   del   settore dell'istruzione a tutti i livelli.     2. Le parti convengono che la cooperazione sostenga  lo  sviluppo delle risorse umane a tutti i livelli di istruzione, in particolare a livello  di  istruzione  superiore,  tenendo  conto  delle   esigenze specifiche. Le parti promuovono lo scambio di studenti, ricercatori e docenti universitari attraverso i programmi esistenti e migliorano lo sviluppo di capacita' per modernizzare i propri sistemi  d'istruzione superiore.      |  
|   |                                Art. 40.                           Sanita' pubblica 
     1. Le parti convengono di collaborare  in  settori  di  interesse comune riguardanti la sanita', in particolare la ricerca scientifica, la  gestione  dei  sistemi  sanitari,  l'alimentazione,  i   prodotti farmaceutici,  la  medicina  preventiva  e  la  salute   sessuale   e riproduttiva, compresi la prevenzione e il controllo  delle  malattie trasmissibili quali l'HIV/AIDS, delle malattie non trasmissibili come il cancro e le malattie cardiache e di altre  gravi  minacce  per  la salute, come la dengue, la chikungunya e  il  virus  Zika.  Le  parti convengono inoltre di collaborare per promuovere  l'attuazione  degli accordi sanitari internazionali di cui sono parti.     2. Le parti convengono di prestare  particolare  attenzione  alle azioni e ai programmi regionali  attuati  nel  settore  della  salute pubblica.      |  
|   |                                Art. 41.                      Protezione dei consumatori 
     Le parti convengono di collaborare in materia di  protezione  dei consumatori al fine di tutelare la salute umana e gli  interessi  dei consumatori.      |  
|   |                                Art. 42.                    Cultura e patrimonio culturale 
     1. Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione nel settore della  cultura,  compreso  il  patrimonio  culturale,   rispettandone appieno la diversita'. In conformita' delle rispettive  legislazioni, tale cooperazione migliora la comprensione  reciproca  e  il  dialogo interculturale e favorisce scambi culturali  equilibrati  e  contatti con i soggetti interessati, comprese le organizzazioni della societa' civile di entrambe le parti.     2. Le parti promuovono la cooperazione nei  settori  delle  arti, della letteratura e  della  musica,  anche  mediante  lo  scambio  di esperienze.     3. La cooperazione tra le parti si svolge  in  conformita'  delle pertinenti disposizioni interne in materia di diritto d'autore  e  di altre disposizioni che disciplinano le questioni  culturali,  nonche' degli accordi internazionali di cui sono parti.     4. Le parti convengono di promuovere la cooperazione  per  quanto riguarda  il  recupero  e  la  gestione  sostenibile  del  patrimonio culturale. La cooperazione comprende, tra l'altro, la salvaguardia  e la  promozione  del  patrimonio  naturale  e  culturale  materiale  e immateriale, ivi comprese la prevenzione  del  traffico  illecito  di beni culturali e le misure volte a contrastarlo,  conformemente  agli strumenti internazionali pertinenti.     5. Le parti convengono di promuovere la cooperazione nei  settori audiovisivo e dei media, compresi la radio e  la  stampa,  attraverso iniziative congiunte in materia di formazione e mediante attivita' di sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti  audiovisivi,  anche nei settori dell'istruzione e della cultura.     6. Le parti incoraggiano il coordinamento nell'ambito dell'UNESCO con  l'obiettivo  di  promuovere  la  diversita'   culturale,   anche attraverso consultazioni sulla  ratifica  e  sull'applicazione  della convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della  diversita' delle  espressioni  culturali.  La  cooperazione   intende   altresi' favorire la diversita' culturale.      |  
|   |                                Art. 43.      Persone che si trovano in una situazione di vulnerabilita' 
     1. Le parti convengono che la cooperazione a favore delle persone vulnerabili privilegia le misure, ivi compresi politiche  e  progetti innovativi,  che  coinvolgono  le  persone  che  si  trovano  in  una situazione di vulnerabilita'. Tale cooperazione dev'essere  intesa  a promuovere lo sviluppo umano, migliorare  le  condizioni  di  vita  e favorire la completa integrazione di queste persone nella societa'.     2. La cooperazione  comprende  lo  scambio  di  esperienze  sulla tutela dei diritti umani, la promozione e l'attuazione  di  politiche volte a garantire pari opportunita' alle persone che  si  trovano  in una  situazione  di  vulnerabilita',  la  creazione  di  opportunita' economiche e la promozione di politiche sociali specifiche  intese  a sviluppare  le  capacita'  umane   attraverso   l'istruzione   e   la formazione, l'accesso  a  servizi  sociali  di  base,  alle  reti  di sicurezza  sociale   e   alla   giustizia,   rivolgendo   particolare attenzione, tra l'altro, alle persone con  disabilita'  e  alle  loro famiglie, ai bambini e agli anziani.      |  
|   |                                Art. 44.                         Prospettiva di genere 
     1.  Le  parti  convengono  che  la  cooperazione  contribuisca  a rafforzare  le  politiche,  i  programmi  e  i  meccanismi  volti   a garantire, migliorare ed estendere la partecipazione  paritaria  alla vita politica, economica, sociale e culturale e le pari  opportunita' tra uomini e donne in tale ambito, soprattutto ai fini di un'efficace attuazione della  convenzione  sull'eliminazione  di  ogni  forma  di discriminazione  contro  le  donne  e  della  dichiarazione  e  della piattaforma d'azione di Pechino. Se del caso, vengono avviate  azioni positive a favore delle donne.     2. La cooperazione promuove l'integrazione della  prospettiva  di genere in tutti gli ambiti  pertinenti,  ivi  compresi  le  politiche pubbliche, le strategie e le azioni  di  sviluppo  e  gli  indicatori destinati a misurarne l'impatto.     3. La cooperazione contribuisce inoltre ad agevolare  la  parita' di accesso di uomini e donne a tutti i servizi e a tutte  le  risorse che  consentono  loro  di  esercitare  appieno   i   propri   diritti fondamentali, ad esempio nei  seguenti  ambiti:  istruzione,  salute, formazione  professionale,  opportunita'  di  lavoro,   processi   di adozione di decisioni politiche, strutture di  governance  e  imprese private.     4. E'  rivolta  particolare  attenzione  ai  programmi  intesi  a prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro le donne.      |  
|   |                                Art. 45.                               Gioventu' 
     1. La cooperazione tra le  parti  sostiene  tutte  le  rispettive politiche a favore  dei  giovani.  Essa  sostiene,  tra  l'altro,  la formazione  e  l'occupazione,  le  politiche  per   la   famiglia   e l'istruzione e mira ad offrire opportunita' di lavoro ai giovani e  a favorire lo scambio di esperienze  riguardo  ai  programmi  intesi  a prevenire la delinquenza minorile e  a  consentire  il  reinserimento economico e sociale.     2. Le parti convengono di promuovere la partecipazione attiva dei giovani  alla  societa',   anche   in   termini   di   partecipazione all'elaborazione di politiche che contribuiscono al loro  sviluppo  e che incidono sulla loro vita.     3. Le parti convengono di promuovere  l'attuazione  di  programmi volti a favorire la cooperazione  tra  le  organizzazioni  giovanili, compresi i programmi di scambio.      |  
|   |                                Art. 46.                    Sviluppo delle comunita' locali 
     1. Le parti convengono di collaborare per promuovere lo  sviluppo sostenibile delle comunita' locali mediante azioni integrate volte  a potenziare le iniziative dei diversi soggetti che  operano  a  favore dello sviluppo economico locale e a promuovere  l'assorbimento  delle risorse esistenti a livello delle comunita' locali.     2. La cooperazione potrebbe sostenere azioni quali:       a)  iniziative  locali,  conformemente  al   rispettivo   piano strategico territoriale;       b) il rafforzamento delle capacita' di gestione economica delle strutture produttive e dei prestatori di servizi locali.      |  
|   |                                Art. 47.      Cooperazione in materia di ambiente e cambiamenti climatici 
     1. Le parti convengono di cooperare per proteggere  e  migliorare la qualita' dell'ambiente a livello locale, regionale e mondiale,  al fine di conseguire uno sviluppo sostenibile.     2. Le parti, tenendo conto dell'incidenza del  presente  accordo, prestano la dovuta attenzione al nesso tra sviluppo e ambiente.  Esse si adoperano per sfruttare le opportunita'  di  investimento  offerte dalle tecnologie pulite.     3.  La  cooperazione  facilita  altresi'  la   realizzazione   di progressi in occasione delle conferenze internazionali  pertinenti  e promuove l'attuazione efficace  degli  accordi  multilaterali  e  dei principi in essi convenuti  in  settori  quali  la  biodiversita',  i cambiamenti climatici, la desertificazione, la siccita' e la gestione dei prodotti chimici.     4. La cooperazione verte in particolare sugli aspetti seguenti:       a) conservazione e gestione sostenibile delle risorse naturali, della biodiversita' e degli ecosistemi,  comprese  le  foreste  e  le risorse ittiche, nonche' i servizi da esse forniti;       b) lotta contro l'inquinamento delle acque marine e delle acque dolci, dell'aria e del suolo, anche attraverso una sana gestione  dei rifiuti, delle acque reflue,  delle  sostanze  chimiche  e  di  altre sostanze e materiali pericolosi;       c) questioni globali come i cambiamenti climatici, la riduzione dello  strato  di  ozono,  la  desertificazione  e  la  siccita',  la deforestazione, la protezione delle zone costiere,  la  conservazione della biodiversita' e la biosicurezza.     5. In tale contesto, la cooperazione mira ad agevolare iniziative congiunte in materia di mitigazione dei cambiamenti  climatici  e  di adattamento agli stessi,  anche  attraverso  il  rafforzamento  delle politiche volte a contrastare tali cambiamenti.     6. La cooperazione puo' comportare misure intese a:       a)  promuovere  il  dialogo  politico  e  la  sua   attuazione, procedere a scambi  di  informazioni  ed  esperienze  in  materia  di legislazione ambientale, norme tecniche  e  produzione  piu'  pulita, nonche' di migliori pratiche ambientali, e favorire lo sviluppo delle capacita' per migliorare  la  gestione  ambientale  e  i  sistemi  di controllo e di sorveglianza in tutti i settori e a tutti i livelli di governo;       b) trasferire e utilizzare tecnologie pulite sostenibili  e  il relativo know-how, anche  attraverso  la  creazione  di  incentivi  e meccanismi a favore dell'innovazione e della tutela ambientale;       c) integrare le  considerazioni  ambientali  in  altri  settori d'intervento, compresa la gestione del territorio;       d) promuovere modelli  sostenibili  di  produzione  e  consumo, anche attraverso l'uso sostenibile degli ecosistemi, dei beni  e  dei servizi;       e) promuovere la sensibilizzazione e  l'educazione  ambientale, nonche'  una   maggiore   partecipazione   della   societa'   civile, soprattutto  delle  comunita'  locali,  alle  iniziative  di   tutela ambientale e di sviluppo sostenibile;       f) incoraggiare e  promuovere  la  cooperazione  regionale  nel settore della tutela ambientale;       g) contribuire all'attuazione e all'applicazione degli  accordi multilaterali sull'ambiente di cui le parti sono parti.      |  
|   |                                Art. 48.                  Gestione del rischio di catastrofi 
     1. Le parti riconoscono la necessita' di gestire tutti  i  rischi di catastrofi che gravano sul territorio di uno o  piu'  Stati.  Esse confermano il proprio  impegno  comune  a  migliorare  le  misure  di prevenzione, attenuazione, preparazione, reazione e recupero al  fine di aumentare la resilienza delle rispettive societa' e infrastrutture e di cooperare,  ove  opportuno,  a  livello  politico  bilaterale  e multilaterale per migliorare i risultati in termini di  gestione  del rischio di catastrofi.     2. Le parti concordano che la cooperazione in materia di gestione del rischio di catastrofi e' intesa a ridurre la vulnerabilita'  e  i rischi, potenziare le capacita' di sorveglianza e  allarme  rapido  e aumentare la resilienza di Cuba alle catastrofi, anche attraverso  il sostegno a iniziative interne, nonche' al  quadro  regionale  per  la riduzione della vulnerabilita' e per la risposta alle catastrofi,  in modo da rafforzare la  ricerca  regionale  e  divulgare  le  migliori prassi, sulla base dell'esperienza acquisita in materia di  riduzione del  rischio  di  catastrofi  e  di   preparazione,   pianificazione, prevenzione, attenuazione, reazione e recupero.      |  
|   |                                Art. 49.                  Acqua e impianti igienico-sanitari 
     1.  Le  parti  riconoscono  la   necessita'   di   garantire   la disponibilita'  e  la  gestione  sostenibile  dell'approvvigionamento idrico e di servizi igienico-sanitari per tutti  e,  di  conseguenza, convengono di collaborare, tra l'altro, per quanto riguarda:       a)  lo  sviluppo  delle  capacita'  ai  fini  di  una  gestione efficiente delle reti  di  approvvigionamento  idrico  e  di  servizi igienico-sanitari;       b) gli  effetti  della  qualita'  dell'acqua  sugli  indicatori sanitari;       c) l'ammodernamento della  tecnologia  connessa  alla  qualita' dell'acqua, dal controllo ai laboratori;       d) i programmi educativi che evidenziano  la  necessita'  della conservazione, dell'impiego  razionale  e  della  gestione  integrata delle risorse idriche.     2. Le parti convengono di prestare  particolare  attenzione  alle azioni e ai programmi di cooperazione regionali in questo settore.      |  
|   |                                Art. 50.          Agricoltura, sviluppo rurale, pesca e acquacoltura 
     1.   Le   parti   convengono   di   collaborare    nei    settori dell'agricoltura,   dello   sviluppo   rurale,    della    pesca    e dell'acquacoltura al fine, tra l'altro, di:       a) migliorare la produttivita' e la produzione;       b) migliorare la qualita' dei prodotti agricoli e dei  prodotti della pesca e dell'acquacoltura;       c) sviluppare l'agricoltura urbana e suburbana;       d) rafforzare le filiere produttive;       e) promuovere lo sviluppo rurale;       f) promuovere  abitudini  sane  per  innalzare  il  livello  di nutrizione;       g)  sviluppare  i  mercati  agricoli  e  ittici  e  i   mercati all'ingrosso e favorire l'accesso al credito finanziario;       h)  promuovere  i  servizi   di   sviluppo   dell'imprenditoria destinati alle cooperative, alle piccole aziende agricole  private  e alle comunita' dedite alla pesca artigianale;       i) sviluppare  i  propri  mercati  e  promuovere  le  relazioni commerciali internazionali;       j) sviluppare la produzione biologica;       k)  sviluppare  l'agricoltura  e   l'acquacoltura   sostenibili tenendo conto delle esigenze e dei problemi del settore ambientale;       l) promuovere la scienza, la  tecnologia  e  l'innovazione  nei settori dell'agricoltura e  dello  sviluppo  rurale,  della  pesca  e dell'acquacoltura, nonche'  la  trasformazione  industriale  di  tali risorse;       m) promuovere lo sfruttamento e la gestione  sostenibili  delle risorse ittiche;       n) promuovere le migliori prassi in materia di  gestione  della pesca;       o) migliorare la  raccolta  dei  dati  per  tener  conto  delle migliori  informazioni  scientifiche  disponibili   ai   fini   della valutazione e della gestione degli stock ittici;       p)  rafforzare  il  sistema  di   monitoraggio,   controllo   e sorveglianza nel settore della pesca;       q)  contrastare  la  pesca  illegale,  non  dichiarata  e   non regolamentata;       r)  rafforzare  la  cooperazione  per  garantire  una  maggiore capacita'  di  sviluppare  tecnologie  a  valore  aggiunto   per   la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.     2. La cooperazione puo' comprendere, fra  l'altro,  l'apporto  di competenze tecniche, il sostegno, lo sviluppo delle  capacita'  e  lo scambio di informazioni e  di  esperienze.  Le  parti  convengono  di promuovere  la  cooperazione  istituzionale  e  di  intensificare  la cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali e con le organizzazioni interne e regionali di gestione della pesca.     3.  Le  parti  promuovono,  nelle  zone  esposte  al  rischio  di catastrofi, l'analisi del rischio e misure adeguate per aumentare  la resilienza nell'ambito della cooperazione nei settori della sicurezza alimentare e dell'agricoltura.      |  
|   |                                Art. 51.                          Turismo sostenibile 
     1. Le parti riconoscono l'importanza del turismo per lo  sviluppo sociale ed economico delle  comunita'  locali  e  prendono  atto  che entrambe le regioni dispongono di grandi potenzialita' economiche per sviluppare imprese in questo settore.     2. A tal  fine,  convengono  di  collaborare  per  promuovere  il turismo sostenibile, soprattutto per favorire:       a) l'elaborazione di  politiche  in  grado  di  massimizzare  i vantaggi socioeconomici del turismo;       b) la creazione  e  il  consolidamento  di  prodotti  turistici mediante  la  fornitura  di  servizi  non   finanziari,   formazione, assistenza e servizi tecnici;       c) l'integrazione di  considerazioni  ambientali,  culturali  e sociali,  quali  la  salvaguardia  e  la  promozione  del  patrimonio culturale e  delle  risorse  naturali,  nello  sviluppo  del  settore turistico;       d) la partecipazione delle  comunita'  locali  al  processo  di sviluppo  del  turismo,  in  particolare  del  turismo  rurale  e  di comunita' e dell'ecoturismo;       e) le strategie di  commercializzazione  e  di  promozione,  lo sviluppo  di  capacita'  istituzionali  e  delle  risorse  umane,  la promozione di norme internazionali;       f) la promozione della  cooperazione  e  dell'associazione  tra settore pubblico e settore privato;       g) l'elaborazione di piani di  gestione  per  lo  sviluppo  del turismo interno e regionale;       h) la promozione delle tecnologie  dell'informazione  applicate al turismo.      |  
|   |                                Art. 52. 
   Cooperazione  nei  settori  della   scienza,   della   tecnologia   e                          dell'innovazione 
     1. Le parti mirano a sviluppare, nei settori della scienza, della tecnologia e dell'innovazione,  capacita'  che  abbraccino  tutte  le attivita'  che  rientrano  nei  meccanismi   o   negli   accordi   di cooperazione esistenti di reciproco interesse. A tal fine,  le  parti promuovono lo scambio di informazioni, la partecipazione  dei  propri organismi di ricerca e lo sviluppo tecnologico riguardo alle seguenti attivita' di cooperazione, nel rispetto delle proprie norme interne:       a) scambio  di  informazioni  sulle  rispettive  politiche  nei settori della scienza e della tecnologia;       b) attivita' congiunte di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico  e  il  trasferimento  di  tecnologie  e  di know-how,  anche  per  quanto   riguarda   l'uso   delle   tecnologie dell'informazione e della comunicazione.     2. E' rivolta particolare attenzione allo sviluppo del potenziale umano quale base duratura dell'eccellenza scientifica e tecnologica e all'instaurazione di solidi legami tra le  comunita'  scientifiche  e tecnologiche delle parti a livello interno e regionale. A  tal  fine, sono promossi gli scambi di ricercatori e delle  migliori  prassi  in materia di progetti di ricerca.     3. I centri di ricerca, gli istituti di  istruzione  superiore  e altre  parti  interessate  situate  nell'Unione  europea  e  a   Cuba partecipano, se del caso, alla cooperazione nei settori  scientifico, tecnologico e della ricerca.     4. Le parti convengono di ricorrere a  tutti  gli  strumenti  che consentono  di  aumentare  il  numero  di  professionisti   altamente qualificati e  di  migliorarne  le  capacita',  anche  attraverso  la formazione, la ricerca  collaborativa,  le  borse  di  studio  e  gli scambi.     5. Le parti promuovono la partecipazione dei propri organismi  ai programmi scientifici e tecnologici dell'altra parte  per  conseguire un'eccellenza scientifica  reciprocamente  vantaggiosa  conformemente alle rispettive disposizioni che disciplinano  la  partecipazione  di organismi di paesi terzi.      |  
|   |                                Art. 53.                       Trasferimento tecnologico 
     1. Riconoscendo l'importanza della cooperazione e dell'assistenza tecnica nel settore  del  trasferimento  di  tecnologie,  compresi  i processi  di  automazione,  le  parti  convengono  di  cooperare  per promuovere  il  trasferimento  di  tecnologie  attraverso   programmi accademici o professionali dedicati al  trasferimento  di  conoscenze tra di esse.     2. L'Unione europea agevola  e  promuove  l'accesso  di  Cuba  ai programmi di ricerca e sviluppo riguardanti, tra l'altro, lo sviluppo tecnologico.      |  
|   |                                Art. 54.               Energia, comprese le energie rinnovabili 
     1. Riconoscendo la sempre maggiore importanza,  per  lo  sviluppo sostenibile, delle energie rinnovabili e delle soluzioni  in  materia di efficienza energetica, le parti concordano che il  loro  obiettivo comune  consiste  nel  promuovere   la   cooperazione   nel   settore energetico, soprattutto per quanto riguarda, tra  l'altro,  le  fonti energetiche   sostenibili,   pulite   e   rinnovabili,   l'efficienza energetica,   le   tecnologie   per    il    risparmio    energetico, l'elettrificazione rurale  e  l'integrazione  regionale  dei  mercati dell'energia, secondo quanto indicato  dalle  parti  e  nel  rispetto della legislazione interna.     2. La cooperazione puo' comprendere, tra l'altro:       a)  il  dialogo  politico  e  la   cooperazione   nel   settore dell'energia, in particolare per quanto riguarda il  miglioramento  e la   diversificazione   dell'approvvigionamento   energetico   e   il miglioramento dei mercati dell'energia, comprese  la  produzione,  la trasmissione e la distribuzione;       b) i programmi di sviluppo delle capacita', il trasferimento di tecnologie e di know-how, compresi i lavori sulle norme in materia di emissioni, nel settore dell'energia, soprattutto per quanto  riguarda l'efficienza energetica e la gestione del settore;       c) la  promozione  del  risparmio  energetico,  dell'efficienza energetica,  delle  energie  rinnovabili  e  di  studi   sull'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia, in  particolare sulla biodiversita',  sulla  silvicoltura  e  sul  cambiamento  della destinazione dei suoli;       d) lo  sviluppo  di  progetti  pilota  in  materia  di  energie rinnovabili e di efficienza energetica, in  particolare  nei  settori dell'energia solare, eolica, da  biomassa,  idroelettrica,  del  moto ondoso e maremotrice;       e)  i  programmi  volti  a   sensibilizzare   maggiormente   la popolazione alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica e  a migliorarne le conoscenze al riguardo;       f) il riciclaggio o  l'uso  energetico  dei  rifiuti  solidi  e liquidi.      |  
|   |                                Art. 55.                               Trasporti 
     1. Le parti  convengono  che  la  cooperazione  nel  settore  dei trasporti mira a ristrutturare e ammodernare i sistemi di trasporto e le relative infrastrutture, ad agevolare e migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e a migliorare l'accesso ai mercati  dei trasporti urbani, aerei, marittimi, ferroviari e stradali e di quelli per vie navigabili interne,  perfezionandone  la  gestione  sotto  il profilo operativo e amministrativo  e  promuovendo  elevati  standard operativi.     2. La cooperazione puo' comprendere:       a) scambi di  informazioni  sulle  politiche  delle  parti,  in particolare    per    quanto    riguarda    i    trasporti    urbani, l'interconnessione e  l'interoperabilita'  delle  reti  di  trasporto multimodali, nonche' altri temi di comune interesse;       b) la gestione delle  vie  navigabili  interne,  delle  strade, delle ferrovie, dei porti e  degli  aeroporti,  compresa  un'adeguata cooperazione tra le autorita' competenti;       c) progetti a favore del trasferimento delle tecnologie europee al  sistema  globale  di  navigazione  satellitare  e  ai  centri  di trasporto pubblico urbano;       d) il miglioramento delle norme di sicurezza e  di  prevenzione dell'inquinamento,  anche  attraverso  la  cooperazione  nelle   sedi internazionali  competenti  al  fine  di   garantire   una   migliore applicazione delle norme internazionali;       e) le attivita' volte a promuovere lo  sviluppo  del  trasporto aereo e marittimo.      |  
|   |                                Art. 56.            Modernizzazione del modello economico e sociale 
     1. Le parti convengono di realizzare azioni di cooperazione volte a    sostenere    il    rafforzamento    e     la     modernizzazione dell'amministrazione pubblica e dell'economia cubane. Esse concordano di sostenere lo sviluppo  delle  imprese  e  delle  cooperative,  con particolare attenzione per lo sviluppo locale.     2. La cooperazione in questo ambito potrebbe essere sviluppata in settori di reciproco interesse, quali:       a)  politiche  macroeconomiche,  comprese   le   politiche   di bilancio;       b) statistiche;       c) sistemi d'informazione commerciale;       d) misure volte ad agevolare gli scambi;       e) sistemi e norme di qualita';       f) sostegno alle iniziative di sviluppo locale;       g) sviluppo agroindustriale;       h) controllo e sorveglianza da parte dello Stato;       i) organizzazione e funzionamento delle  imprese,  comprese  le imprese pubbliche.     3. Le parti convengono di favorire e incoraggiare la cooperazione tra  le  istituzioni,  comprese  le   istituzioni   settoriali,   che promuovono strumenti a sostegno delle PMI, in particolare quelle  che si  adoperano  per  migliorare   la   competitivita',   l'innovazione tecnologica, l'integrazione nelle catene  del  valore,  l'accesso  al credito e la formazione, nonche' per consolidare la  capacita'  e  il quadro  istituzionali.  Esse  convengono  altresi'  di  promuovere  i contatti  tra  le  imprese  di  entrambe  per   sostenere   la   loro integrazione  nei  mercati  internazionali,  gli  investimenti  e  il trasferimento di tecnologie.      |  
|   |                                Art. 57.                              Statistiche 
     1. Le parti decidono di cooperare alla messa a punto di  migliori metodi e programmi statistici in conformita' delle norme riconosciute a livello internazionale, ivi compresi la raccolta,  il  trattamento, il controllo di qualita' e  la  diffusione  delle  statistiche,  allo scopo  di  sviluppare  indicatori   che   consentano   una   migliore comparabilita' tra le parti, cosi' da consentire loro di  individuare le  esigenze  in  materia  di  informazione  statistica  nei  settori disciplinati dal presente accordo. Le  parti  riconoscono  l'utilita' della cooperazione bilaterale a sostegno di questi obiettivi.     2. La cooperazione  potrebbe  comprendere,  tra  l'altro:  scambi tecnici, anche di scienziati, tra l'istituto nazionale di  statistica e informazione di Cuba e gli istituti statistici degli  Stati  membri dell'Unione europea ed Eurostat, lo sviluppo di metodi perfezionati e compatibili di raccolta, disaggregazione, analisi  e  interpretazione dei dati e l'organizzazione di seminari, gruppi di lavoro o programmi volti a integrare le capacita' statistiche.      |  
|   |                                Art. 58.                  Buona governance in materia fiscale 
     1. Le parti riconoscono la necessita' di attuare i principi della buona governance in materia fiscale, quali la trasparenza, lo scambio di informazioni e una leale concorrenza fiscale, e s'impegnano a  tal fine.     2. In funzione delle rispettive competenze, le  parti  migliorano la cooperazione  internazionale  in  materia  fiscale,  agevolano  la riscossione del gettito fiscale legittimo  ed  elaborano  misure  che consentano  un'attuazione  efficace  delle  norme  minime  di   buona governance in materia fiscale.      |  
|   |                                Art. 59.                        Cooperazione regionale 
     1. La cooperazione sostiene le  attivita'  legate  allo  sviluppo della cooperazione regionale tra Cuba  e  i  suoi  vicini  caraibici, nell'ambito del Cariforum,  in  particolare  nei  settori  prioritari individuati  nella  strategia   comune   relativa   al   partenariato Caraibi-UE.  Tali  attivita'  potrebbero   contribuire   altresi'   a consolidare il processo di integrazione regionale nella  Regione  dei Caraibi.     2. La cooperazione rafforza la partecipazione di tutti i settori, compresa la  societa'  civile,  al  processo  di  cooperazione  e  di integrazione regionali, nel rispetto delle condizioni definite  dalle parti, e sostiene, tra l'altro, i meccanismi di  consultazione  e  le campagne di sensibilizzazione.     3. Le parti convengono  di  utilizzare  tutti  gli  strumenti  di cooperazione esistenti per promuovere le attivita' tese a  sviluppare una cooperazione attiva tra l'Unione europea e Cuba, nonche' tra Cuba e altri Paesi e/o Regioni dell'America latina e dei Caraibi, in tutti i settori di cooperazione disciplinati dal  presente  accordo.  Sara' rivolta particolare attenzione ai programmi di cooperazione regionale in materia di  ricerca,  innovazione  e  istruzione  e  all'ulteriore sviluppo dello spazio della conoscenza Unione europea-America  latina e Caraibi (UE-ALC) mediante iniziative  quali  lo  spazio  comune  di ricerca e lo spazio comune dell'istruzione superiore. Le attivita' di cooperazione regionale e bilaterale puntano a essere complementari.     4. Le parti si adoperano per scambiare opinioni e collaborare  al fine  di  concordare  e   sviluppare   azioni   comuni   nelle   sedi multilaterali.      |  
|   |                                Art. 60.                               Obiettivi 
     Le parti convengono che la cooperazione nel  settore  commerciale si prefigge, in particolare, di:       a) rafforzare le relazioni  economiche  e  commerciali  tra  di esse,  soprattutto  attraverso  la  promozione  del   dialogo   sulle questioni commerciali e l'incoraggiamento a  intensificare  i  flussi commerciali tra le parti;       b) promuovere l'integrazione di Cuba nell'economia mondiale;       c) promuovere lo sviluppo e la diversificazione  del  commercio all'interno della regione e degli scambi con l'Unione europea;       d)  rafforzare  il  contributo  del  commercio  allo   sviluppo sostenibile, compresi gli aspetti ambientali e sociali;       e) sostenere la  diversificazione  dell'economia  cubana  e  la promozione di un contesto favorevole alle imprese;       f) incoraggiare l'intensificazione dei flussi  di  investimenti instaurando un contesto stabile  e  attraente  per  gli  investimenti reciproci  mediante  un  dialogo  coerente  volto  a  migliorare   la comprensione  e  la  cooperazione  in  materia  di  investimenti,   e promuovere un regime di investimenti non discriminatorio.      |  
|   |                                Art. 61.                      Commercio basato su regole 
     1. Le parti riconoscono che la  riduzione  sostanziale  dei  dazi doganali e degli altri ostacoli agli scambi,  nonche'  l'eliminazione del   trattamento   discriminatorio   nelle   relazioni   commerciali internazionali,   servono   per   promuovere    la    crescita,    la diversificazione economica e la prosperita'.     2. Le parti ribadiscono  che  e'  nel  loro  interesse  reciproco effettuare  gli  scambi  conformemente  a  un   sistema   commerciale multilaterale basato su regole  nel  cui  ambito  spetta  alle  parti salvaguardare  la  supremazia  delle  norme  e  la  loro   attuazione efficace, equa ed equilibrata.      |  
|   |                                Art. 62.                Trattamento della nazione piu' favorita 
     1. Ciascuna parte concede alle merci  dell'altra  il  trattamento della  «nazione  piu'  favorita»  in  conformita'   dell'articolo   1 dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul  commercio  (GATT) 1994 e delle sue note interpretative, che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.     2. Il paragrafo 1 non si  applica  in  relazione  al  trattamento preferenziale concesso dalle parti alle merci di un  altro  paese  in conformita' degli accordi dell'OMC.      |  
|   |                                Art. 63.                         Trattamento nazionale 
     Ciascuna parte  concede  alle  merci  dell'altra  il  trattamento nazionale in conformita' dell'articolo III del GATT 1994 e delle  sue note interpretative, che sono integrati nel  presente  accordo  e  ne fanno parte, mutatis mutandis.      |  
|   |                                Art. 64.                              Trasparenza 
     1.  Le  parti  riaffermano   il   principio   della   trasparenza nell'applicazione  delle  loro  misure   commerciali   e   convengono sull'opportunita' di comunicare e spiegare chiaramente le politiche e le normative che incidono sul commercio estero.     2. Le parti convengono che le parti interessate dovrebbero  poter essere  informate  delle  regolamentazioni  di  ciascuna  parte   che incidono sul commercio internazionale.      |  
|   |                                Art. 65.                       Agevolazione degli scambi 
     Le parti confermano il proprio  impegno  a  rispettare  l'accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi.      |  
|   |                                Art. 66.                     Ostacoli tecnici agli scambi 
     1. Le parti ribadiscono i propri  diritti  e  obblighi  derivanti dall'accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici  agli  scambi  («accordo TBT»).     2. Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  alle regolamentazioni tecniche, norme e  procedure  di  valutazione  della conformita' quali definite dall'accordo TBT.     3. Le parti riconoscono l'importanza di meccanismi  efficaci  per la  notifica  e  lo   scambio   di   informazioni   in   materia   di regolamentazioni tecniche, norme e  procedure  di  valutazione  della conformita', conformemente all'accordo TBT.      |  
|   |                                Art. 67.                Misure sanitarie e fitosanitarie (MSF) 
     1. Le parti ribadiscono i diritti, gli obblighi, i principi e gli obiettivi dell'accordo sull'applicazione  delle  misure  sanitarie  e fitosanitarie, della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali,   della    commissione    del    Codex    alimentarius    e dell'Organizzazione mondiale per la salute animale.     2. Le parti riconoscono l'importanza di  meccanismi  efficaci  di consultazione, notifica  e  scambio  di  informazioni  riguardo  alle misure sanitarie e fitosanitarie e al benessere  degli  animali,  nel quadro delle organizzazioni internazionali competenti.      |  
|   |                                Art. 68.                          Difesa commerciale 
     Le parti ribadiscono i propri impegni e  obblighi  derivanti  dai seguenti accordi dell'OMC:  accordo  sulle  misure  di  salvaguardia, accordo sulle sovvenzioni  e  sulle  misure  compensative  e  accordo sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994.      |  
|   |                                Art. 69.                         Clausola di revisione 
     Le parti possono, di comune  intesa,  modificare  e  rivedere  la presente parte per approfondire  le  loro  relazioni  in  materia  di scambi commerciali e investimenti.      |  
|   |                                Art. 70.               Clausola relativa alle eccezioni generali 
     Le parti dichiarano che i loro diritti ed obblighi  esistenti  in forza dell'articolo XX del GATT 1994 e delle sue note  interpretative sono  integrati  nel  presente  accordo  e  ne  costituiscono   parte integrante, mutatis mutandis.      |  
|   |                                Art. 71.                                Dogane 
     1. Le  parti  promuovono  e  facilitano  la  cooperazione  tra  i rispettivi  servizi  doganali  per  garantire   la   sicurezza   alle frontiere,   la   semplificazione   delle   procedure   doganali    e l'agevolazione del commercio  legittimo  pur  mantenendo  le  proprie capacita' di controllo.     2. La cooperazione comporta, tra l'altro:       a) scambi di informazioni sulla legislazione e sulle  procedure doganali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:         i) semplificazione e ammodernamento delle procedure doganali;         ii) agevolazione delle operazioni di transito;         iii) applicazione dei diritti di proprieta' intellettuale  da parte delle autorita' doganali;         iv) rapporti con la comunita' imprenditoriale;         v) libera circolazione delle merci e integrazione regionale;         vi) organizzazione in  materia  di  controlli  doganali  alle frontiere;       b) elaborazione di iniziative congiunte in settori concordati;       c) promozione del  coordinamento  tra  tutte  le  autorita'  di frontiera competenti, a livello sia interno che transfrontaliero.     3. Le parti si prestano reciprocamente assistenza  amministrativa in ambito doganale. A tal fine,  esse  possono  istituire  di  comune accordo strumenti bilaterali.      |  
|   |                                Art. 72.         Cooperazione in materia di agevolazione degli scambi 
     1. Le  parti  confermano  il  proprio  impegno  a  rafforzare  la cooperazione in materia di agevolazione degli scambi commerciali  per garantire che la legislazione applicabile, le procedure pertinenti  e la   capacita'   amministrativa   delle   amministrazioni    doganali contribuiscano al conseguimento degli obiettivi di controllo efficace e agevolazione degli scambi.     2. Le parti  decidono  di  cooperare  per  quanto  riguarda,  tra l'altro, i seguenti settori:       a) lo sviluppo delle capacita'  e  l'apporto  di  competenze  a beneficio delle autorita' competenti su questioni doganali,  comprese la certificazione e la verifica dell'origine, e su questioni tecniche per l'applicazione delle procedure doganali regionali;       b) l'applicazione di meccanismi e di tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione del  rischio,  decisioni  anticipate  (advance rulings) vincolanti, procedure semplificate di vincolo e di  svincolo delle merci, controlli doganali e metodi di audit delle societa';       c) l'introduzione di procedure e prassi che tengano conto,  per quanto  fattibile,  delle  regole,  degli  strumenti  e  delle  norme internazionali  applicabili  in  ambito   doganale   e   commerciale, compresi,  tra  l'altro,  l'accordo  sull'agevolazione  degli  scambi dell'OMC, la convenzione  internazionale  per  la  semplificazione  e l'armonizzazione dei regimi doganali,  come  modificata  (convenzione riveduta di Kyoto), e  il  quadro  di  norme  per  rendere  sicuro  e facilitare il commercio mondiale (Framework of  Standards  to  Secure and  Facilitate  Global  Trade)  dell'Organizzazione  mondiale  delle dogane;       d) i sistemi d'informazione  e  l'automazione  delle  procedure doganali  e  di  altre  procedure  commerciali,  in  particolare  per l'attuazione delle  misure  di  agevolazione  degli  scambi  per  gli operatori autorizzati e i servizi d'informazione.      |  
|   |                                Art. 73.                       Proprieta' intellettuale 
     1. Le parti riconoscono l'importanza della  cooperazione  tecnica nel settore della proprieta' intellettuale, compresa la tutela  delle indicazioni  geografiche,  e  convengono  di  cooperare,  secondo  le modalita' e alle condizioni reciprocamente  concordate,  ai  progetti specifici di cooperazione che ne derivano, a norma della legislazione interna delle parti e in conformita' degli accordi internazionali  di cui sono parti.     2.  Le   parti   convengono   di   promuovere   la   cooperazione istituzionale, lo scambio di informazioni, l'assistenza  tecnica,  lo sviluppo di  capacita'  e  la  formazione.  Esse  convengono  che  la cooperazione tecnica sara'  realizzata  in  funzione  dei  rispettivi livelli di sviluppo socioeconomico, delle loro priorita' e delle loro esigenze in termini di sviluppo.     3. Le parti convengono che la cooperazione deve contribuire  alla promozione dell'innovazione tecnologica, nonche' al  trasferimento  e alla  diffusione  della  tecnologia,  a   reciproco   vantaggio   dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in  modo da favorire il benessere sociale  ed  economico  e  l'equilibrio  tra diritti e obblighi.      |  
|   |                                Art. 74.        Cooperazione in materia di ostacoli tecnici agli scambi 
     1.  Le  parti  riconoscono  l'importanza  della  cooperazione   e dell'assistenza tecnica per quanto riguarda gli ostacoli tecnici agli scambi e convengono di promuovere la cooperazione tra  le  rispettive autorita'  competenti  in  materia  di  normalizzazione,  metrologia, accreditamento e valutazione della conformita'.     2. Le parti concordano di cooperare, tra l'altro, al fine di:       a) sviluppare le capacita' e fornire  competenze,  compresi  lo sviluppo e il potenziamento delle opportune infrastrutture, e offrire formazione e assistenza  tecnica  nei  seguenti  ambiti:  regolamenti tecnici,    normalizzazione,    valutazione    della     conformita', accreditamento e metrologia, anche per facilitare la  comprensione  e il rispetto dei requisiti dell'Unione europea;       b) promuovere la cooperazione tra le autorita'  competenti  nel quadro delle pertinenti organizzazioni internazionali;       c)  procedere  allo  scambio  di  informazioni,  esperienze   e migliori prassi;       d) sviluppare opinioni congiunte;       e) perseguire  la  compatibilita'  tra  regolamenti  tecnici  e procedure di valutazione della conformita' e la convergenza tra essi;       f) eliminare gli ostacoli innecessari agli scambi.      |  
|   |                                Art. 75. 
   Sicurezza  alimentare,  questioni  inerenti  alle  MSF  e   questioni                 inerenti al benessere degli animali 
     1. Le parti promuovono la cooperazione e il coordinamento tra  le autorita'   competenti,   anche   nel   quadro    delle    pertinenti organizzazioni  internazionali,  per  quanto  riguarda  la  sicurezza alimentare, le MSF e il benessere degli animali,  a  vantaggio  delle relazioni commerciali bilaterali. Esse favoriscono la cooperazione ai fini del riconoscimento dell'equivalenza e dell'armonizzazione  delle MSF e forniscono consulenza e assistenza tecnica  sull'attuazione  di tali misure.     2. La cooperazione in materia di sicurezza alimentare,  questioni inerenti alle MSF e questioni inerenti  al  benessere  degli  animali mira a rafforzare le capacita' di ciascuna parte cosi' da  migliorare l'accesso al mercato dell'altra parte, salvaguardando al tempo stesso il livello di protezione degli esseri umani, degli  animali  e  delle piante, nonche' il benessere degli animali.     3. La cooperazione puo' comprendere, tra l'altro:       a) l'apporto di competenze riguardanti la capacita'  tecnica  e legislativa  di  elaborare  e  applicare  la  normativa,  nonche'  di sviluppare sistemi ufficiali di controllo sanitario e  fitosanitario, ivi  compresi  programmi  di  eradicazione,  sistemi   di   sicurezza alimentare e notifica di allerta, nonche' l'apporto di competenze  in materia di benessere degli animali;       b) il sostegno allo sviluppo e al rafforzamento delle capacita' istituzionali e amministrative di  Cuba,  comprese  le  capacita'  di controllo, per migliorarne lo status sanitario e fitosanitario;       c)  lo  sviluppo,  a  Cuba,  di  capacita'  che  consentano  di soddisfare i requisiti sanitari e fitosanitari  cosi'  da  migliorare l'accesso al mercato dell'altra parte, salvaguardando nel contempo il livello di protezione;       d) il potenziamento del sistema ufficiale di controllo  per  le esportazioni verso l'Unione europea  grazie  al  miglioramento  delle capacita' di analisi e della gestione dei  laboratori  nazionali  per soddisfare i requisiti della legislazione dell'Unione europea;       e) la fornitura di consulenza e assistenza tecnica riguardo  al sistema di regolamentazione  sanitaria  e  fitosanitaria  dell'Unione europea e all'attuazione delle norme imposte dal mercato  dell'Unione europea;       f)  la  promozione   della   cooperazione   nell'ambito   delle organizzazioni internazionali  competenti  (comitato  per  le  misure sanitarie e fitosanitarie dell'accordo OMC sulle misure  sanitarie  e fitosanitarie,  convenzione  internazionale  per  la  protezione  dei vegetali, Organizzazione mondiale per la salute animale e commissione del Codex  Alimentarius)  per  favorire  l'applicazione  delle  norme internazionali.      |  
|   |                                Art. 76.                  Prodotti tradizionali e artigianali 
     Le  parti  riconoscono  l'importanza   della   cooperazione   per promuovere la fabbricazione di prodotti tradizionali e artigianali.     La cooperazione potrebbe concentrarsi, piu' specificatamente, sui seguenti aspetti:       a) sviluppo di capacita' al fine di favorire reali opportunita' di accesso al mercato per i prodotti artigianali;       b) sostegno alle microimprese e alle piccole  e  medie  imprese delle aree urbane e  rurali  che  fabbricano  ed  esportano  prodotti artigianali, anche attraverso il potenziamento delle  istituzioni  di sostegno competenti;       c) incentivo a preservare i prodotti tradizionali;       d) miglioramento delle prestazioni economiche  dei  fabbricanti di prodotti artigianali.      |  
|   |                                Art. 77.                   Commercio e sviluppo sostenibile 
     1. Le parti  riconoscono  il  contributo  che  la  promozione  di politiche commerciali, ambientali  e  sociali  che  si  sostengano  a vicenda puo' apportare all'obiettivo di sviluppo sostenibile.     2. A integrazione delle attivita' di cui ai titoli III e IV della parte III, le parti decidono di cooperare, tra l'altro:       a) elaborando programmi e  azioni  riguardanti  l'attuazione  e l'applicazione degli aspetti commerciali degli accordi  multilaterali sull'ambiente e della legislazione ambientale;       b) sostenendo lo sviluppo di un quadro favorevole  agli  scambi di beni e servizi che contribuisca allo sviluppo  sostenibile,  anche attraverso la diffusione di pratiche incentrate sulla responsabilita' sociale delle imprese;       c) promuovendo gli  scambi  di  prodotti  ottenuti  da  risorse naturali gestite in modo sostenibile, anche grazie a misure  efficaci riguardanti la conservazione e la gestione  sostenibile  della  fauna selvatica, delle risorse ittiche e delle foreste, nonche'  elaborando misure volte a contrastare il commercio illegale avente ripercussioni sull'ambiente,  anche  mediante  le  attivita'  di  contrasto  e   la cooperazione doganale;       d) rafforzando la  capacita'  istituzionale  di  analisi  e  di intervento in materia di commercio e sviluppo sostenibile.      |  
|   |                                Art. 78.             Cooperazione in materia di difesa commerciale 
     Le  parti  convengono  di  cooperare  nel  settore  della  difesa commerciale attraverso lo scambio di esperienze, l'assistenza tecnica e lo sviluppo di capacita'.      |  
|   |                                Art. 79.                           Norme di origine 
     Le parti riconoscono che le norme di origine  svolgono  un  ruolo importante nel commercio internazionale  e  convengono  di  cooperare fornendo assistenza tecnica, sviluppando  capacita'  e  procedendo  a scambi di esperienze in tale settore.      |  
|   |                                Art. 80.                             Investimenti 
     Le   parti   incentivano   l'intensificazione   dei   flussi   di investimenti grazie  alla  conoscenza  reciproca  della  legislazione pertinente e all'instaurazione di un contesto attraente e prevedibile per gli investimenti reciproci mediante un dialogo volto a migliorare la comprensione e la cooperazione in  materia  di  investimenti  e  a promuovere  un  regime  commerciale  e   di   investimenti   stabile, trasparente e non discriminatorio.      |  
|   |                                Art. 81.                          Consiglio congiunto 
     1.  E'  istituito  un  consiglio   congiunto   che   vigila   sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo e sovrintende alla sua attuazione. Esso si riunisce a livello ministeriale a  intervalli regolari, non superiori a due anni. Ogniqualvolta le  circostanze  lo richiedano possono  tenersi  riunioni  straordinarie,  con  l'accordo delle parti.     2.  Il  consiglio  congiunto  esamina   i   principali   problemi eventualmente insorti nell'ambito del presente  accordo,  nonche'  le altre questioni bilaterali, multilaterali o internazionali di  comune interesse.     3. Il consiglio congiunto e'  composto  da  rappresentanti  delle parti  a  livello   ministeriale,   conformemente   alle   rispettive disposizioni interne delle parti  e  tenendo  conto  delle  tematiche specifiche da affrontare.     4. Il consiglio congiunto adotta il proprio regolamento interno.     5. Il consiglio congiunto e' presieduto a turno, da una  riunione all'altra,  da  un  rappresentante  dell'Unione  europea  e   da   un rappresentante  della  Repubblica   di   Cuba,   conformemente   alle disposizioni previste dal suo regolamento interno.     6. Il consiglio congiunto ha il potere di adottare decisioni  per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per applicarle.     7. Il consiglio congiunto puo' altresi'  formulare  le  opportune raccomandazioni.     8. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio congiunto sono adottate di comune accordo tra le parti. Questa procedura si  applica a tutti gli altri organi direttivi istituiti dal presente accordo.      |  
|   |                                Art. 82.                            Comitato misto 
     1. Il consiglio congiunto e' assistito nell'esercizio  delle  sue funzioni da un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti a  livello  di  alti  funzionari,  tenendo  conto   delle   tematiche specifiche da affrontare.     2. Il comitato misto e' responsabile dell'attuazione generale del presente accordo.     3. Il consiglio congiunto stabilisce il regolamento  interno  del comitato misto.     4.  Il  comitato  misto  ha  il  potere  di  adottare   decisioni ogniqualvolta tale  potere  gli  sia  stato  delegato  dal  consiglio congiunto.     5. Il comitato misto si riunisce di norma una volta l'anno per un riesame globale dell'attuazione del presente accordo, in alternanza a Bruxelles e a Cuba, in una data e con un ordine del giorno concordati in anticipo alle parti. Su  richiesta  di  una  delle  parti  possono essere convocate,  di  comune  accordo,  riunioni  straordinarie.  Il comitato misto e' presieduto a turno, da una riunione  all'altra,  da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante della Repubblica di Cuba.      |  
|   |                                Art. 83.                             Sottocomitati 
     1. Il comitato misto puo' decidere  di  costituire  sottocomitati che possano  coadiuvarlo  nell'esercizio  delle  sue  funzioni.  Puo' decidere  di  modificare  i  compiti  assegnati  ai  sottocomitati  o disporne lo scioglimento.     2. I sottocomitati si riuniscono, al livello opportuno, una volta l'anno oppure su richiesta di una delle parti o del  comitato  misto. Le riunioni presenziali si tengono in  alternanza  a  Bruxelles  o  a Cuba. Le riunioni si possono  inoltre  tenere  utilizzando  qualsiasi mezzo tecnologico a disposizione delle parti.     3. I sottocomitati sono presieduti a turno da  un  rappresentante delle parti per un anno.     4. L'istituzione o l'esistenza di un sottocomitato non  impedisce alle parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato misto.     5. Il comitato misto adotta i regolamenti interni, che  precisano la composizione e le funzioni dei sottocomitati e  le  modalita'  del loro funzionamento, sempre che esse non siano stabilite nel  presente accordo.     6. E' istituito un sottocomitato per la cooperazione, che assiste il comitato misto nell'esercizio delle  sue  funzioni  relative  alla parte III del presente accordo. Inoltre, esso:       a) si occupa, su incarico  del  comitato  misto,  di  qualsiasi questione relativa alla cooperazione;       b) segue l'attuazione generale della  parte  III  del  presente accordo;       c) discute  temi  di  cooperazione  che  possono  influire  sul funzionamento della parte III del presente accordo.      |  
|   |                                Art. 84.                        Definizione di «parti» 
     Ai fini del presente accordo, per «parti» si  intendono  l'Unione europea o i suoi Stati membri oppure l'Unione europea e i suoi  Stati membri, conformemente alle rispettive competenze, da una parte, e  la Repubblica di Cuba, dall'altra.      |  
|   |                                Art. 85.                      Adempimento degli obblighi 
     1. Le parti adottano le misure generali o  specifiche  necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo  e  ne assicurano la conformita' con gli obiettivi in esso stabiliti.     2. Se una  parte  ritiene  che  un'altra  sia  venuta  meno  agli obblighi  derivanti  dal  presente  accordo  puo'   adottare   misure adeguate.  Prima  di  procedere,   fatta   eccezione   per   i   casi particolarmente urgenti, essa presenta al consiglio congiunto,  entro trenta  giorni,  tutte  le  informazioni  necessarie  per  un   esame approfondito della  situazione  al  fine  di  trovare  una  soluzione accettabile per le parti. Nella scelta delle misure da  adottare,  si privilegiano quelle che  meno  interferiscono  con  l'attuazione  del presente accordo. Tali misure sono comunicate senza indugio all'altra parte e, se quest'ultima lo richiede, sono oggetto  di  consultazioni in sede di comitato misto.     3. Le parti convengono che per «casi particolarmente urgenti»  di cui al paragrafo 2 si intendono i casi di violazione sostanziale  del presente accordo ad opera di una delle  parti.  Le  parti  convengono inoltre che per «misure adeguate» di cui al paragrafo 2 si  intendono misure adottate conformemente al diritto internazionale. Resta inteso che la sospensione costituisce  la  misura  di  ultima  istanza.  Per violazione sostanziale del presente accordo si intende:       a) una denuncia integrale o parziale del presente  accordo  non sancita dalle norme generali del diritto internazionale;       b) la violazione degli elementi essenziali del presente accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 5, e all'articolo 7.     4. Se una parte adotta una  misura  in  un  caso  particolarmente urgente, l'altra  puo'  chiedere  la  convocazione  di  una  riunione urgente delle parti da tenersi entro quindici giorni.      |  
|   |                                Art. 86. 
   Entrata in  vigore,  applicazione  a  titolo  provvisorio,  durata  e                              denuncia 
     1. Il presente accordo e'  approvato  dalle  parti  conformemente alle rispettive procedure giuridiche interne.     2. Il presente accordo  entra  in  vigore  il  primo  giorno  del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono  notificate reciprocamente l'avvenuto  espletamento  delle  procedure  giuridiche interne di cui al paragrafo 1.     3. Fatto salvo il paragrafo 2, l'Unione europea e Cuba  applicano il presente accordo, integralmente o in parte, a titolo  provvisorio, come stabilito al presente paragrafo, in attesa della sua entrata  in vigore e  conformemente  alle  rispettive  legislazioni  e  procedure interne applicabili.     L'applicazione a titolo provvisorio ha inizio il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'Unione europea e  Cuba  si sono notificate reciprocamente:       a)  per  l'Unione,  l'espletamento  delle   procedure   interne necessarie a tal fine, con l'indicazione delle parti dell'accordo che si applicano a titolo provvisorio;       b) per Cuba, l'espletamento delle procedure interne  necessarie a tal fine, confermando il proprio consenso all'applicazione a titolo provvisorio delle parti in questione dell'accordo.     4. Il presente accordo e' concluso  per  un  periodo  illimitato. Ciascuna delle parti puo' notificare per iscritto all'altra parte  la propria intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia  ha effetto sei mesi dopo la data di notifica.     5. Le notifiche a norma del presente articolo sono  inviate,  nel caso dell'Unione europea,  al  segretariato  generale  del  Consiglio dell'Unione  europea  e,  nel  caso  della  Repubblica  di  Cuba,  al Ministero  cubano  degli  affari  esteri,  depositari  del   presente accordo.      |  
|   |                                Art. 87.                               Modifica 
     Il presente  accordo  puo'  essere  modificato  mediante  accordo scritto tra le parti.  Le  modifiche  entrano  in  vigore  alla  data convenuta dalle parti e una volta espletati i rispettivi  obblighi  e adempimenti giuridici.      |  
|   |                                Art. 88.                       Applicazione territoriale 
     Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori  cui  si applicano  il  trattato  sull'Unione  europea  e  il   trattato   sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi precisate,  e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Cuba.      |  
|   |                                Art. 89.                          Testi facenti fede 
     Il presente accordo e' redatto in duplice esemplare nelle  lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese,  francese,  greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese,  neerlandese,  polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese,  tedesca  e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.     In fede di che i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati,  hanno firmato il presente accordo. 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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