Gazzetta n. 121 del 25 maggio 2019 (vai al sommario)
LEGGE 8 maggio 2019, n. 42
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.
 

ACCORDO DI DIALOGO POLITICO
E DI COOPERAZIONE tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Repubblica di Cuba, dall'altra

Il Regno del Belgio,
La Repubblica di Bulgaria,
La Repubblica Ceca,
Il Regno di Danimarca,
La Repubblica Federale di Germania,
La Repubblica di Estonia,
L'Irlanda,
La Repubblica Ellenica,
Il Regno di Spagna,
La Repubblica Francese,
La Repubblica di Croazia,
La Repubblica italiana,
La Repubblica di Cipro,
La Repubblica di Lettonia,
La Repubblica di Lituania,
Il Granducato di Lussemburgo,
L'Ungheria,
La Repubblica di Malta,
Il Regno dei Paesi Bassi,
La Repubblica d'Austria,
La Repubblica di Polonia,
La Repubblica Portoghese,
La Romania,
La Repubblica di Slovenia,
La Repubblica Slovacca,
La Repubblica di Finlandia,
Il Regno di Svezia,
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in seguito denominati «Stati membri dell'Unione europea», e
l'Unione europea da una parte, e
la Repubblica di Cuba, in seguito denominata «Cuba», dall'altra,
Considerando il desiderio delle parti di consolidare e approfondire i loro legami intensificando il dialogo politico, nonche' la cooperazione e le relazioni economiche e commerciali, in uno spirito di rispetto reciproco e di uguaglianza;
Sottolineando l'importanza che esse annettono al rafforzamento del dialogo politico su questioni bilaterali e internazionali;
Sottolineando la propria volonta' di cooperare nelle sedi internazionali su temi di reciproco interesse;
Tenendo presente l'impegno a promuovere ulteriormente il partenariato strategico tra l'Unione europea e l'America latina e i Caraibi e la strategia comune relativa al partenariato UE-Caraibi, e tenendo conto dei vantaggi reciproci della cooperazione e dell'integrazione regionali;
Ribadendo il rispetto della sovranita', dell'integrita' territoriale e dell'indipendenza politica della Repubblica di Cuba;
Riaffermando il proprio impegno a potenziare l'efficacia del multilateralismo e il ruolo delle Nazioni Unite e l'impegno nei confronti di tutti i principi e di tutte le finalita' sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite;
Ribadendo il rispetto dei diritti umani universali, come stabilito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri strumenti internazionali pertinenti in materia di diritti umani;
Ricordando il proprio impegno a favore dei principi riconosciuti di democrazia, buon Governo e Stato di diritto;
Ribadendo il proprio impegno a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale e la risoluzione pacifica delle controversie, in conformita' dei principi della giustizia e del diritto internazionale;
Considerando il proprio impegno nei confronti degli obblighi internazionali nel settore del disarmo e della non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori e della cooperazione in tale ambito;
Considerando il proprio impegno a contrastare il traffico illecito e l'accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro, nel pieno rispetto degli obblighi assunti nell'ambito degli strumenti internazionali, e a cooperare in tale settore;
Confermando il proprio impegno a combattere ed eliminare tutte le forme di discriminazione, compresa la discriminazione fondata sulla razza, sul colore della pelle o sull'origine etnica, sulla religione o sul credo, sulla disabilita', sull'eta' o sull'orientamento sessuale;
Sottolineando il proprio impegno a favorire uno sviluppo inclusivo e sostenibile e a collaborare al perseguimento degli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
Riconoscendo che Cuba e' un paese insulare in via di sviluppo e tenendo conto del livello di sviluppo di ciascuna parte;
Riconoscendo l'importanza che la cooperazione allo sviluppo riveste per i paesi in via di sviluppo in termini di crescita sostenuta, di sviluppo sostenibile e di piena realizzazione degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale;
Fondandosi sul principio della condivisione delle responsabilita' e persuasi dell'importanza di prevenire la produzione, il traffico e l'uso di droghe illecite;
Ricordando il proprio impegno a combattere la corruzione, il riciclaggio, la criminalita' organizzata, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti;
Riconoscendo la necessita' di intensificare la cooperazione nei settori della promozione della giustizia, della sicurezza dei cittadini e della migrazione;
Consapevoli della necessita' di promuovere gli obiettivi del presente accordo attraverso il dialogo e la cooperazione che coinvolgano tutte le parti interessate pertinenti, compresi, se del caso, le amministrazioni regionali e locali, la societa' civile e il settore privato;
Rammentando i loro impegni assunti a livello internazionale in materia di sviluppo sociale, anche nei settori dell'istruzione, della salute e dei diritti del lavoro, come pure quelli a favore dell'ambiente;
Ribadendo il diritto di sovranita' degli Stati sulle proprie risorse naturali e la loro responsabilita' di preservare l'ambiente conformemente alla legislazione nazionale, ai principi del diritto internazionale e alla dichiarazione della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile;
Riaffermando l'importanza che le parti attribuiscono ai principi e alle norme che disciplinano il commercio internazionale, in particolare quelli contenuti nell'accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e negli accordi multilaterali ad esso allegati, nonche' alla necessita' di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio;
Ribadendo la propria opposizione a misure coercitive unilaterali con effetto extraterritoriale, in violazione del diritto internazionale e dei principi del libero scambio, e impegnate a promuoverne la revoca;
Constatando che, qualora le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di sottoscrivere accordi specifici nel settore della liberta', della sicurezza e della giustizia conclusi dall'Unione a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di tali futuri accordi non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda a meno che l'Unione europea, contemporaneamente al Regno Unito e/o all'Irlanda per quanto riguarda le loro rispettive relazioni bilaterali precedenti, non notifichi a Cuba che tali accordi sono divenuti vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda, in quanto parti dell'Unione, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di liberta', sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Analogamente, eventuali successive misure interne dell'Unione europea adottate a norma della parte terza del titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai fini dell'attuazione del presente accordo non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o per l'Irlanda a meno che tali paesi non abbiano notificato la propria intenzione di partecipare a tali misure o di accettarle in conformita' del protocollo n. 21. Constatando altresi' che tali accordi futuri o eventuali successive misure interne dell'Unione europea rientrerebbero nell'ambito del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai citati trattati, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
Principi

1. Le parti confermano il proprio impegno a favore di un sistema multilaterale solido ed efficace e del pieno rispetto e dell'osservanza del diritto internazionale e delle finalita' e dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.
2. Analogamente, esse ritengono che il loro impegno nei confronti delle basi consolidate delle relazioni tra l'Unione europea e Cuba, imperniate sull'uguaglianza, sulla reciprocita' e sul mutuo rispetto, costituisca un aspetto fondamentale del presente accordo.
3. Le parti convengono che tutte le azioni promosse nell'ambito del presente accordo sono attuate conformemente ai rispettivi principi costituzionali, quadri giuridici, legislazioni, norme e regolamenti, nonche' agli strumenti internazionali applicabili di cui sono parti.
4. Le parti confermano il proprio impegno a favore della promozione dello sviluppo sostenibile, che costituisce un principio guida per l'attuazione del presente accordo.
5. Il rispetto e la promozione dei principi democratici, il rispetto di tutti i diritti umani e di tutte le liberta' fondamentali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, negli strumenti internazionali fondamentali in materia di diritti umani e nei loro protocolli facoltativi applicabili alle parti, nonche' il rispetto dello Stato di diritto, costituiscono un elemento essenziale del presente accordo.
6. Nel quadro della loro cooperazione, le parti riconoscono che tutti i popoli hanno il diritto di determinare liberamente il proprio sistema politico e di perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale.

 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 86 dell'Accordo stesso.
 
Art. 2.
Obiettivi

Le parti convengono che il presente accordo persegue i seguenti obiettivi:
a) consolidare e rafforzare le relazioni esistenti tra le parti in materia di dialogo politico, cooperazione e scambi commerciali, sulla base del mutuo rispetto, della reciprocita', dell'interesse comune e del rispetto della sovranita' delle parti;
b) accompagnare il processo di ammodernamento dell'economia e della societa' cubane, fornendo un quadro globale per il dialogo e la cooperazione;
c) instaurare un dialogo orientato ai risultati sulla base del diritto internazionale per consolidare la cooperazione bilaterale e l'impegno reciproco nei consessi internazionali, in particolare le Nazioni Unite, al fine di rafforzare i diritti umani e la democrazia, conseguire uno sviluppo sostenibile ed eliminare la discriminazione in tutti i suoi aspetti;
d) sostenere le iniziative volte a conseguire gli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
e) promuovere le relazioni commerciali ed economiche in conformita' delle norme e dei principi che disciplinano il commercio internazionale come stabilito negli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);
f) rafforzare la cooperazione regionale nei Caraibi e nell'America latina al fine di elaborare, ove possibile, risposte regionali ai problemi regionali e mondiali e promuovere lo sviluppo sostenibile della regione;
g) promuovere la comprensione favorendo i contatti, il dialogo e la cooperazione tra le societa' di Cuba e dei paesi dell'UE a tutti i livelli.

 
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 3.
Obiettivi

Le parti convengono di instaurare un dialogo politico che persegua i seguenti obiettivi:
a) rafforzare le relazioni politiche e promuovere gli scambi e la comprensione reciproca riguardo a questioni che destano interesse e preoccupazioni comuni;
b) consentire un ampio scambio di opinioni e di informazioni tra le parti sulle rispettive posizioni nei consessi internazionali e promuovere la fiducia reciproca definendo e rafforzando al tempo stesso strategie comuni, ove possibile;
c) rafforzare le Nazioni Unite quale fulcro del sistema multilaterale, alla luce della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, per consentire a tale organizzazione di affrontare efficacemente le sfide globali;
d) continuare a promuovere il partenariato strategico tra l'Unione europea e la Comunita' degli Stati latino-americani e caraibici (CELAC).

 
Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 maggio 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
 
Art. 4.
Ambiti e modalita'

1. Le parti convengono che il dialogo politico si svolga a intervalli regolari a livello di alti funzionari e a livello politico e abbracci tutti gli aspetti di interesse reciproco a livello regionale o internazionale. Le questioni da affrontare nel quadro del dialogo politico sono concordate in anticipo dalle parti.
2. Il dialogo politico tra le parti serve a chiarirne gli interessi e le posizioni e mira a stabilire un'intesa comune per le iniziative di cooperazione bilaterale o l'intervento multilaterale nei settori indicati nel presente accordo e in altri che potrebbero essere aggiunti di comune intesa tra le parti.
3. Le parti instaurano dialoghi specifici negli ambiti necessari, definiti di comune accordo.

 
Art. 5.
Diritti umani

Nell'ambito del dialogo politico generale, le parti convengono di instaurare un dialogo sui diritti umani al fine di potenziare la cooperazione pratica tra di esse a livello sia multilaterale che bilaterale. L'ordine del giorno di ogni sessione di dialogo e' concordato fra le parti, tiene conto dei loro rispettivi interessi e affronta in modo equilibrato i diritti civili e politici e i diritti economici, sociali e culturali.

 
Art. 6.

Commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e di altre
armi convenzionali

1. Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro, comprese le munizioni, l'accumulo eccessivo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti nei depositi e la diffusione incontrollata costituiscono tuttora una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.
2. Le parti convengono di osservare e assolvere pienamente i rispettivi obblighi e impegni in questo settore nell'ambito degli accordi internazionali applicabili e delle risoluzioni delle Nazioni Unite, nonche' di altri strumenti internazionali, adottando come quadro riconosciuto il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti.
3. Le parti ribadiscono il diritto naturale di legittima difesa sancito dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e il diritto di ciascuno Stato di fabbricare, importare e detenere armi leggere e di piccolo calibro a scopo di difesa e per salvaguardare la sicurezza nazionale, nonche' per poter partecipare a operazioni di mantenimento della pace conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e in base alle decisioni di ciascuna delle parti.
4. Le parti riconoscono l'importanza dei sistemi di controllo interni per il trasferimento di armi convenzionali in linea con gli strumenti internazionali di cui al paragrafo 2. Esse riconoscono l'importanza di applicare detti controlli in maniera responsabile, al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilita' sul piano internazionale e regionale, nonche' per ridurre le sofferenze umane e prevenire il traffico illegale di armi convenzionali e la loro diversione verso destinatari non autorizzati.
5. Le parti convengono inoltre di collaborare a livello bilaterale, regionale e internazionale e di garantire il coordinamento, la complementarita' e la sinergia delle iniziative tese ad assicurare l'esistenza di leggi, regolamenti e procedure adeguati per esercitare un controllo effettivo sulla produzione, le esportazioni, le importazioni, i trasferimenti o i ritrasferimenti di armi leggere e di piccolo calibro e di altre armi convenzionali e per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi, contribuendo in tal modo alla salvaguardia della pace e della sicurezza internazionali. Esse convengono di instaurare un dialogo politico regolare che consenta di accompagnare e di consolidare tale impegno, tenuto conto della natura, della portata e dell'entita' del commercio illegale di armi per ciascuna parte.

 
Art. 7.
Disarmo e non proliferazione delle armi di distruzione di massa

1. Ribadendo il proprio impegno a favore di un disarmo generale e completo, le parti ritengono che la proliferazione delle armi nucleari, chimiche e biologiche e dei relativi vettori, a livello di soggetti statali e non statali, costituisca una delle piu' gravi minacce per la pace, la stabilita' e la sicurezza internazionali.
2. Le parti prendono atto della proclamazione dell'America latina e dei Caraibi quale zona di pace, che comprende l'impegno degli Stati della regione a promuovere il disarmo nucleare, nonche' dello status dell'America latina e dei Caraibi quale zona libera da armi nucleari.
3. Le parti convengono di collaborare e di contribuire alle iniziative internazionali riguardanti il disarmo, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa in tutti i suoi aspetti e dei relativi vettori, nonche' i controlli nazionali sulle esportazioni di armi, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito di trattati e accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, di altri obblighi internazionali applicabili alle parti e dei principi e delle norme del diritto internazionale.
4. Le parti concordano nel ritenere la presente disposizione un elemento essenziale del presente accordo.
5. Le parti convengono inoltre di procedere a scambi di opinioni e di collaborare al fine di adottare le misure necessarie per la firma, la ratifica o l'adesione, a seconda dei casi, degli strumenti internazionali pertinenti e di attuare e rispettare pienamente gli strumenti di cui sono parti.
6. Le parti convengono di instaurare un dialogo regolare che accompagni la loro cooperazione in questo settore.

 
Art. 8.
Lotta contro il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni

1. Le parti ribadiscono l'importanza di prevenire e combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni e convengono di collaborare nell'ambito di scambi di esperienze e di informazioni nel pieno rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, dello Stato di diritto e del diritto internazionale, compresi il diritto in materia di diritti umani e il diritto umanitario internazionali, tenendo conto della strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite contenuta nella risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006 e delle sue revisioni periodiche.
2. Le parti si impegnano ad agire in tal senso, in particolare:
a) nel quadro dell'attuazione delle risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite, nonche' della ratifica e dell'attuazione degli strumenti giuridici universali contro il terrorismo e di altri strumenti giuridici pertinenti per le parti;
b) collaborando mediante lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e interno;
c) cooperando nel quadro di uno scambio di pareri sui mezzi, sui metodi e sulle buone prassi per contrastare il terrorismo e l'istigazione a commettere atti terroristici, anche sotto il profilo tecnico e della formazione e per quanto riguarda la prevenzione del terrorismo;
d) collaborando per promuovere il consenso internazionale sulla lotta contro il terrorismo e il finanziamento delle sue attivita', nonche' sul relativo quadro normativo, e adoperandosi per giungere quanto prima alla conclusione di una convenzione globale sul terrorismo internazionale che completi gli attuali strumenti antiterrorismo delle Nazioni Unite e gli altri strumenti internazionali applicabili al riguardo dei quali sono parti;
e) promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri delle Nazioni Unite per attuare efficacemente, con ogni mezzo opportuno, la strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo.

 
Art. 9.
Gravi crimini di portata internazionale

1. Le parti ribadiscono che i crimini piu' gravi, motivo di allarme per l'intera comunita' internazionale, non dovrebbero essere lasciati impuniti e che dovrebbero essere perseguiti adottando, a seconda dei casi, provvedimenti a livello interno o internazionale, anche presso la Corte penale internazionale.
2. Le parti ribadiscono l'importanza della cooperazione con i corrispondenti organi giurisdizionali in conformita' delle rispettive disposizioni legislative e degli obblighi internazionali applicabili.
3. Le parti convengono che gli obiettivi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale sono essenziali per l'esistenza di una giurisdizione penale internazionale efficace ed equa, complementare ai sistemi giudiziari nazionali.
4. Le parti convengono di cooperare al fine di potenziare il quadro giuridico atto a prevenire e a punire i crimini piu' gravi, motivo di allarme per la comunita' internazionale, anche mediante la condivisione di esperienze e lo sviluppo delle capacita' in settori definiti di comune accordo.

 
Art. 10.
Misure coercitive unilaterali

1. Le parti procedono a scambi di opinioni sulle misure coercitive di carattere unilaterale aventi effetto extraterritoriale, contrarie al diritto internazionale e alle norme comunemente accettate del commercio internazionale, che si ripercuotono su entrambe e che vengono utilizzate come strumento di pressione politica ed economica nei confronti degli Stati e compromettono la sovranita' di altri Stati.
2. Le parti conducono un dialogo regolare sull'applicazione di siffatte misure, nonche' sulla prevenzione e sull'attenuazione dei loro effetti.

 
Art. 11.
Lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti

1. Al fine di individuare i settori e definire le strategie di azione congiunta, le parti procedono a uno scambio di opinioni sulla prevenzione e sulla lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani in tutte le sue forme e sulla necessita' di assicurare la protezione delle vittime, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e agli strumenti internazionali pertinenti, in particolare la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' transnazionale organizzata, il protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini, e il protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, nonche' il piano d'azione globale delle Nazioni Unite per la lotta contro la tratta di esseri umani adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella sua risoluzione 64/293.
2. Le parti si concentrano, in particolare, sui seguenti aspetti:
a) promozione di leggi e politiche coerenti con le disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' transnazionale organizzata, il protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini, e il protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria;
b) migliori pratiche e attivita' volte a contribuire a individuare, arrestare e perseguire le reti criminali coinvolte nel traffico di migranti e nella tratta di esseri umani e a sostenere le vittime di tali crimini.

 
Art. 12.

Lotta contro la produzione, il traffico e il consumo di droghe
illecite

1. Le parti ribadiscono l'importanza di procedere a uno scambio di opinioni e di buone prassi allo scopo di individuare settori e definire strategie d'azione congiunta per prevenire e contrastare la produzione, il traffico e il consumo di sostanze illecite in tutte le loro varianti, comprese le nuove sostanze psicoattive, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e agli strumenti internazionali pertinenti, in particolare le tre principali convenzioni delle Nazioni Unite in materia di droga del 1961, del 1971 e del 1988, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione sui principi guida della riduzione della domanda di droga, approvate nel corso della sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del giugno 1998, alla dichiarazione politica e al piano d'azione adottati in occasione della 52ª sessione della commissione stupefacenti dell'ONU nel marzo 2009 nonche' al documento conclusivo adottato nel corso della sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul problema mondiale della droga dell'aprile del 2016.
2. Le parti si adoperano inoltre per cooperare con altri paesi al fine di ridurre la produzione e il traffico di sostanze illecite, nel pieno rispetto del diritto internazionale, della sovranita' degli Stati e del principio della responsabilita' comune e condivisa.

 
Art. 13.

Lotta contro la discriminazione razziale, la xenofobia e
l'intolleranza ad esse associata

1. Le parti si impegnano a favore della lotta globale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza a essi connessa, anche attraverso la ratifica e l'attuazione universali della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale.
2. In questo contesto, esse procedono a uno scambio delle migliori prassi in materia di strategie e politiche volte a promuovere la lotta contro la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza a esse connessa, in particolare per quanto riguarda l'attuazione della dichiarazione e del programma d'azione di Durban nei propri territori, nonche' a livello mondiale.
3. Esse procedono inoltre a uno scambio di opinioni sui modi piu' efficaci di attuare il decennio internazionale delle persone di discendenza africana (2015-2024) delle Nazioni Unite.
4. Le parti valutano la possibilita' di realizzare azioni in materia di lotta contro la discriminazione razziale nell'ambito delle Nazioni Unite e di altri consessi.

 
Art. 14.
Sviluppo sostenibile

1. Le parti accolgono favorevolmente l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e si impegnano ad adoperarsi per la loro realizzazione a livello nazionale e internazionale.
2. Esse riconoscono l'importanza di eliminare la poverta' in tutte le sue forme e di conseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale in modo equilibrato e integrato. A tal fine, ribadiscono il proprio impegno ad attuare l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile in funzione delle rispettive capacita' e situazioni.
3. Le parti riconoscono che per conseguire lo sviluppo sostenibile e' indispensabile realizzare tutti i 17 OSS dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Esse convengono di procedere a scambi di opinioni sul modo migliore di collaborare per conseguire gli OSS, tra l'altro:
a) promuovendo l'eliminazione della poverta', della fame, dell'analfabetismo e delle cattive condizioni di salute e garantendo una crescita economica continua, inclusiva e sostenibile per tutti;
b) attribuendo la dovuta priorita' alla risoluzione congiunta di tutti i problemi ambientali, compresi i cambiamenti climatici, e promuovendo la gestione e l'uso sostenibili delle risorse idriche, dei mari e degli ecosistemi terrestri;
c) collaborando per favorire l'emancipazione femminile, la riduzione delle disuguaglianze tra i paesi e al loro interno, l'agevolazione dell'accesso alla giustizia per tutti e la creazione di istituzioni responsabili, efficaci e inclusive a tutti i livelli.
4. Le parti convengono di instaurare un dialogo specifico sull'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile al fine di individuare i possibili modi di migliorare la cooperazione pratica tra di esse nel quadro generale del dialogo politico. L'ordine del giorno di ogni sessione di dialogo e' concordato tra le parti.
5. Le parti si impegnano a rafforzare il partenariato mondiale per lo sviluppo, a promuovere la coerenza delle politiche a tutti i livelli e a elaborare una strategia generale innovativa a favore della mobilitazione e dell'uso efficace di tutte le risorse pubbliche, private, interne e internazionali disponibili, come indicato nel programma d'azione di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo.
6. Le parti riconoscono la necessita' di procedere regolarmente al follow up e alla revisione dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e del programma d'azione di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo a livello mondiale nell'ambito del Forum politico di alto livello dell'ONU sullo sviluppo sostenibile, anche per quanto riguarda i mezzi di esecuzione, nonche' a livello nazionale e regionale, a seconda dei casi.
7. Le parti ribadiscono la necessita' che tutti i paesi sviluppati destinino lo 0,7% del reddito nazionale lordo all'aiuto pubblico allo sviluppo e che le economie emergenti e i paesi a reddito medio-alto stabiliscano traguardi per accrescere il proprio contributo al finanziamento pubblico internazionale.

 
Art. 15.
Obiettivi

1. L'obiettivo generale della cooperazione e del dialogo strategico settoriale nell'ambito del presente accordo consiste nel consolidare le relazioni bilaterali tra l'Unione europea e la Repubblica di Cuba mediante risorse, meccanismi, strumenti e procedure.
2. Le parti convengono di:
a) attuare azioni di cooperazione che integrino le iniziative di Cuba in materia di sviluppo economico e socialmente sostenibile, nei settori individuati come prioritari e di cui ai titoli da I a VI della presente parte;
b) promuovere uno sviluppo sostenibile inclusivo migliorando le sinergie tra la crescita economica, la creazione di posti di lavoro, la coesione e la tutela sociali e la protezione ambientale;
c) contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile mediante azioni di cooperazione efficaci;
d) promuovere la fiducia reciproca attraverso regolari scambi di opinioni e l'individuazione di settori di collaborazione su questioni globali che presentano un interesse per entrambe.

 
Art. 16.
Principi

1. La cooperazione sostiene e integra le iniziative realizzate dalle parti per attuare le priorita' stabilite nelle proprie politiche e strategie di sviluppo.
2. La cooperazione e' il risultato di un dialogo tra le parti.
3. Le attivita' di cooperazione sono istituite a livello bilaterale e regionale e si integrano a vicenda per sostenere gli obiettivi stabiliti nel presente accordo.
4. Le parti promuovono la partecipazione di tutti i soggetti pertinenti alle proprie politiche di sviluppo e alla loro cooperazione, come previsto nel presente accordo.
5. Le parti rendono piu' efficace la loro cooperazione operando all'interno di contesti concordati, tenendo conto degli impegni internazionali convenuti a livello multilaterale. Promuovono l'armonizzazione, l'allineamento e il coordinamento tra i donatori e l'adempimento degli obblighi reciproci connessi alla realizzazione delle attivita' di cooperazione.
6. Le parti convengono di tener conto del loro diverso grado di sviluppo nella progettazione delle attivita' di cooperazione.
7. Le parti convengono di assicurare la gestione trasparente e responsabile delle risorse finanziarie messe a disposizione per la realizzazione delle azioni concordate.
8. Le parti convengono che la cooperazione a norma del presente accordo si svolga in conformita' delle rispettive procedure istituite a tal fine.
9. La cooperazione e' intesa a garantire lo sviluppo sostenibile e il moltiplicarsi delle capacita' a livello nazionale, regionale e locale per conseguire la sostenibilita' a lungo termine.
10. La cooperazione tiene conto di tutte le questioni trasversali.

 
Art. 17.
Dialogo strategico settoriale

1. Le parti si adoperano per condurre un dialogo strategico settoriale in ambiti di reciproco interesse. Tale dialogo potrebbe comprendere:
a) scambi di informazioni sull'elaborazione e sulla programmazione delle politiche nei settori interessati;
b) scambi di opinioni sull'armonizzazione del quadro giuridico delle parti con le regole e le norme internazionali e l'attuazione di tali norme e standard;
c) condivisione delle migliori prassi in materia di elaborazione di politiche settoriali, coordinamento e gestione delle politiche o problemi settoriali specifici.
2. Le parti mirano a sostenere il loro dialogo strategico settoriale attraverso misure di cooperazione concrete, se del caso.

 
Art. 18.
Modalita' e procedure di cooperazione

1. Le parti convengono di sviluppare la cooperazione conformemente alle seguenti modalita' e procedure:
a) assistenza tecnica e finanziaria, dialogo e scambi di opinioni e di informazioni quale mezzo per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo;
b) sviluppo della loro cooperazione bilaterale sulla base delle priorita' concordate per promuovere e integrare le politiche e strategie di sviluppo di Cuba;
c) promozione della partecipazione di Cuba ai programmi di cooperazione regionale dell'Unione europea;
d) promozione della partecipazione di Cuba ai programmi di cooperazione tematica dell'Unione europea;
e) promozione della partecipazione di Cuba, in veste di partner associato, ai programmi quadro dell'Unione europea;
f) promozione della cooperazione in settori di interesse comune tra le parti e con i paesi terzi;
g) promozione di modalita' e di strumenti innovativi di cooperazione e di finanziamento al fine di migliorare l'efficacia della cooperazione;
h) ulteriore vaglio delle possibilita' pratiche di cooperazione nel reciproco interesse.
2. L'Unione europea informa Cuba dei nuovi meccanismi e strumenti dei quali il paese potrebbe beneficiare.
3. L'assistenza umanitaria dell'Unione europea e' fornita sulla base delle esigenze individuate congiuntamente, e in linea con i principi umanitari, al verificarsi di calamita' naturali o di altro tipo.
4. Le parti stabiliscono congiuntamente procedure di lavoro adeguate al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia della cooperazione. Tali procedure di lavoro possono comprendere, all'occorrenza, l'istituzione di un comitato di coordinamento che si riunisca periodicamente per programmare, coordinare e seguire in modo sistematico tutte le azioni di cooperazione e le attivita' di informazione e di comunicazione volte a sensibilizzare in merito al sostegno fornito dall'Unione europea alle azioni.
5. Attraverso i propri organismi delegati competenti, Cuba:
a) effettua tutte le procedure di importazione, in esenzione da diritti e dazi doganali, per le merci e i fattori di produzione legati alle azioni di cooperazione;
b) gestisce, unitamente alle autorita' competenti in materia di sanita' e agricoltura, i controlli sanitari, veterinari e fitosanitari, ove necessario, e
c) completa le procedure in materia di migrazione per il personale che si reca a Cuba per esigenze legate alle azioni di cooperazione convenute, nonche' le procedure riguardanti altre autorizzazioni relative ai permessi di lavoro e di soggiorno temporanei per il personale espatriato che lavora temporaneamente a Cuba.

 
Art. 19.
Attori della cooperazione

Le parti convengono che la cooperazione sara' attuata, conformemente alle rispettive procedure pertinenti, da vari attori della societa', ivi compresi:
a) le istituzioni del governo cubano o gli organismi pubblici da esse designati;
b) le amministrazioni locali a diversi livelli;
c) le organizzazioni internazionali e rispettive agenzie;
d) le agenzie di sviluppo degli Stati membri dell'Unione europea; e
e) la societa' civile, comprese le associazioni scientifiche, tecniche, culturali, artistiche, sportive, di amicizia e solidarieta', le organizzazioni sociali, i sindacati e le cooperative.

 
Art. 20.
Settori di cooperazione

1. Le parti convengono di cooperare principalmente nei settori di cui ai titoli da I a VI della presente parte.
2. Le parti convengono che le azioni di cooperazione da definire comprendono i seguenti elementi quali vettori orizzontali e strategici di sviluppo:
a) sviluppo sostenibile;
b) diritti umani e buon governo;
c) sostenibilita' ambientale;
d) prevenzione delle catastrofi;
e) prospettiva di genere;
f) persone che si trovano in una situazione di vulnerabilita';
g) sviluppo delle capacita' nazionali; e
h) gestione della conoscenza.

 
Art. 21.

Risorse disponibili per la cooperazione e tutela degli interessi
finanziari delle parti

1. Compatibilmente con le rispettive risorse e normative, le parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo.
2. Le parti utilizzano l'assistenza finanziaria secondo i principi di sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare i propri interessi finanziari. Le parti adottano misure efficaci per prevenire e combattere le frodi, la corruzione e altre attivita' illecite, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nei settori contemplati dal presente accordo. Qualsiasi altro accordo o strumento finanziario concluso fra le parti deve comprendere clausole specifiche sulla cooperazione finanziaria riguardanti azioni coordinate di controllo quali verifiche sul posto, ispezioni e misure antifrode, comprese quelle attuate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode e dal revisore generale della Repubblica di Cuba.

 
Art. 22.
Democrazia e diritti umani

1. Consapevoli del fatto che la tutela e la promozione dei diritti umani e delle liberta' fondamentali spettano in primo luogo ai governi, tenendo presente l'importanza delle peculiarita' nazionali e regionali e dei diversi contesti storici, culturali e religiosi e riconoscendo che e' loro dovere tutelare tutti i diritti umani e tutte le liberta' fondamentali, a prescindere dai rispettivi sistemi politici, economici e culturali, le parti convengono di cooperare nel settore della democrazia e dei diritti umani.
2. Le parti riconoscono che la democrazia poggia sulla volonta' liberamente espressa dai popoli di determinare il proprio ordinamento politico, economico, sociale e culturale e la propria piena partecipazione a tutti gli aspetti della vita.
3. Le parti convengono di cooperare per rafforzare la democrazia e la propria capacita' di applicare i principi e le pratiche della democrazia e dei diritti umani, ivi compresi i diritti delle minoranze.
4. La cooperazione puo' comprendere, fra l'altro, attivita' concordate tra le parti, con l'obiettivo di:
a) garantire il rispetto e la difesa della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonche' la promozione e la tutela dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali per tutti;
b) affrontare la questione dei diritti umani nel suo insieme in modo giusto ed equo, su un piano di parita' e con la medesima attenzione, riconoscendo che tutti i diritti umani sono universali, indivisibili, interdipendenti e correlati;
c) attuare in modo efficace gli strumenti internazionali in materia di diritti umani e i protocolli facoltativi applicabili a ciascuna parte, nonche' le raccomandazioni formulate dagli organismi per i diritti umani delle Nazioni Unite e accettate dalle parti;
d) integrare la promozione e la tutela dei diritti umani nelle politiche e nei piani di sviluppo interni;
e) realizzare campagne di sensibilizzazione e promuovere l'educazione in materia di diritti umani, democrazia e pace;
f) rafforzare le istituzioni democratiche e le istituzioni che si occupano di diritti umani, nonche' i quadri giuridici e istituzionali per la promozione e la tutela dei diritti umani;
g) elaborare iniziative comuni di reciproco interesse nelle sedi multilaterali competenti.

 
Art. 23.
Buon governo

1. Le parti convengono che la cooperazione nel settore del buon governo si basa sul rigoroso rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.
2. Tali attivita' di cooperazione possono comprendere, fra l'altro, attivita' concordate tra le parti, volte a:
a) garantire il rispetto dello Stato di diritto;
b) promuovere istituzioni trasparenti, responsabili, efficienti, stabili e democratiche;
c) procedere a scambi di esperienze e allo sviluppo di capacita' per quanto riguarda le questioni giuridiche e le capacita' giudiziarie;
d) procedere a scambi di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione;
e) promuovere lo scambio di migliori prassi in materia di buon governo, rendicontabilita' e gestione trasparente a tutti i livelli;
f) collaborare a favore di processi politici piu' inclusivi che consentano l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini.

 
Art. 24.
Rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto

Le parti annettono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto, compresi l'accesso alla giustizia e il diritto a un equo processo, nonche' al rafforzamento delle istituzioni di ogni livello negli ambiti connessi all'applicazione della legge e all'amministrazione della giustizia.

 
Art. 25.
Modernizzazione della pubblica amministrazione

Al fine di modernizzare la propria pubblica amministrazione, le parti convengono di cooperare, tra l'altro, per:
a) migliorare l'efficienza organizzativa;
b) rendere piu' efficienti le istituzioni sotto il profilo della prestazione di servizi;
c) garantire la rendicontabilita' e una gestione trasparente delle risorse pubbliche;
d) procedere a scambi di esperienze per migliorare il quadro giuridico e istituzionale;
e) sviluppare capacita' finalizzate, tra l'altro, all'elaborazione, all'attuazione e alla valutazione di politiche in materia di prestazione di servizi pubblici, pubblica amministrazione digitale e lotta alla corruzione;
f) procedere a scambi di opinioni e migliori prassi nell'ambito della gestione delle finanze pubbliche;
g) rafforzare i processi di decentramento in conformita' delle rispettive strategie nazionali di sviluppo economico e sociale.

 
Art. 26.
Prevenzione e risoluzione dei conflitti

1. Le parti convengono di procedere a scambi di esperienze e buone prassi in materia di prevenzione e risoluzione dei conflitti sulla base di un'intesa comune per affrontare le cause profonde del conflitto.
2. La cooperazione in materia di prevenzione e risoluzione dei conflitti mira a rafforzare le capacita' di risoluzione dei conflitti e puo' comprendere, tra l'altro, il sostegno ai processi di mediazione, negoziato e riconciliazione e iniziative di piu' ampio respiro a favore della fiducia e del consolidamento della pace a livello regionale e internazionale.

 
Art. 27.
Protezione dei dati personali

1. Le parti convengono di collaborare per garantire un elevato livello di protezione dei dati personali in conformita' degli standard concordati a livello multilaterale e di altre prassi e di altri strumenti giuridici internazionali.
2. La cooperazione in materia di protezione dei dati personali puo' comprendere, tra l'altro, lo sviluppo delle capacita', l'assistenza tecnica e lo scambio di informazioni, come convenuto tra le parti.

 
Art. 28.
Droghe illecite

1. Le parti collaborano per garantire un'impostazione globale, integrata ed equilibrata per prevenire e contrastare il problema mondiale della droga attraverso un'azione e un coordinamento efficaci tra le autorita' competenti, in particolare nei settori della sanita', dell'istruzione, della repressione, delle dogane, degli affari sociali, della giustizia e degli affari interni, con l'obiettivo di eliminare o ridurre al minimo la produzione e di ridurre l'offerta, il traffico, la domanda e il possesso di droghe illecite in conformita' della legislazione interna in materia e tenendo debitamente conto dei diritti umani. Tale cooperazione mira altresi' ad attenuare gli effetti delle droghe illecite, assistere le vittime mediante la fornitura di trattamenti non discriminatori e inclusivi, affrontare il problema della produzione e dell'uso di nuove sostanze psicoattive e prevenire in modo piu' efficace la diversione dei precursori di droghe utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.
2. Le parti definiscono i metodi di cooperazione per conseguire i suddetti obiettivi. Le azioni si basano su principi concordati ispirati alle convenzioni internazionali pertinenti, in particolare le tre principali convenzioni delle Nazioni Unite in materia di droga del 1961, del 1971 e del 1988, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione sui principi guida della riduzione della domanda di droga, adottate nel giugno 1998 nel corso della sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul problema della droga, alla dichiarazione politica e al piano d'azione adottati dal segmento ad alto livello della 52ª sessione della commissione Stupefacenti dell'ONU nel marzo 2009 nonche' al documento conclusivo dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul problema mondiale della droga nell'aprile 2016.
3. Fatti salvi altri meccanismi di cooperazione, le parti convengono di utilizzare a questo scopo a livello interregionale il meccanismo di coordinamento e di cooperazione in materia di droga tra l'Unione europea, l'America latina e i Caraibi e decidono di collaborare per potenziarne l'efficacia.
4. Le parti convengono inoltre di collaborare contro il traffico di droga legato alla criminalita' attraverso un maggiore coordinamento con gli organismi e le istituzioni internazionali competenti, anche nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia.
5. Le parti procedono a scambi di esperienze in settori quali l'elaborazione di politiche e lo sviluppo legislativo e istituzionale, la formazione del personale, la ricerca nel settore della droga, la prevenzione, il trattamento, la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, con l'obiettivo di ridurre al minimo le ripercussioni sanitarie e sociali dell'abuso di droghe.

 
Art. 29.
Riciclaggio

1. Le parti convengono di collaborare onde prevenire e contrastare il ricorso ai loro sistemi finanziari, alle loro istituzioni e a determinate attivita' e professioni non finanziarie per riciclare i proventi di attivita' criminali quali il traffico di droghe illecite e la corruzione e per finanziare il terrorismo.
2. Le parti convengono di procedere allo scambio di buone prassi, competenze, iniziative di sviluppo delle capacita' e attivita' di formazione, come concordato, per quanto riguarda l'assistenza tecnica e amministrativa volta all'elaborazione e all'attuazione delle normative e all'efficiente funzionamento dei meccanismi di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
3. La cooperazione si concentra sui seguenti ambiti:
a) scambi di informazioni pertinenti nell'ambito dei quadri legislativi delle Parti;
b) adozione e attuazione efficace di norme adeguate per combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelle adottate dagli organismi internazionali competenti attivi nel settore quali, a seconda dei casi, il gruppo di azione finanziaria e il gruppo di azione finanziaria per l'America latina.

 
Art. 30.
Criminalita' organizzata

1. Le parti convengono di collaborare per prevenire e combattere la criminalita' organizzata, compresa la criminalita' organizzata transnazionale, e la criminalita' finanziaria. A tal fine, esse provvedono alla promozione e allo scambio delle migliori prassi e attuano le norme e gli strumenti pertinenti concordati a livello internazionale, quali la convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalita' organizzata transnazionale integrata dai relativi protocolli e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.
2. Le parti convengono inoltre di collaborare al miglioramento della sicurezza dei cittadini, in particolare attraverso il sostegno alle politiche e alle strategie in materia di sicurezza. La cooperazione in questo ambito contribuisce alla prevenzione dei reati e puo' comprendere attivita' quali i progetti di cooperazione regionale tra le autorita' giudiziarie e di polizia, i programmi di formazione e lo scambio delle migliori prassi in materia di elaborazione del profilo criminale. Comprende, tra l'altro, scambi di opinioni sui quadri legislativi, assistenza tecnica e amministrativa volta a rafforzare le capacita' istituzionali e operative delle autorita' di contrasto, nonche' scambi di informazioni e misure intese a rafforzare la cooperazione in materia di indagini.

 
Art. 31.
Lotta contro la corruzione

1. Le parti collaborano per attuare e promuovere le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, come la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.
2. Le parti collaborano in particolare al fine di:
a) migliorare l'efficacia organizzativa e garantire una gestione trasparente delle risorse pubbliche e la rendicontabilita', con la partecipazione delle rispettive istituzioni istituite per combattere la corruzione;
b) procedere allo scambio delle migliori prassi per rafforzare le istituzioni competenti, comprese le autorita' di contrasto e il sistema giudiziario;
c) prevenire la corruzione attiva e passiva nelle operazioni internazionali;
d) valutare l'attuazione delle politiche di lotta contro la corruzione a livello locale, regionale, nazionale e internazionale nell'ambito del meccanismo di riesame dell'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione;
e) incoraggiare le azioni volte a promuovere una cultura della trasparenza, la legalita' e un cambiamento nell'atteggiamento dell'opinione pubblica nei confronti delle pratiche di corruzione;
f) agevolare le misure di identificazione e di recupero dei beni, promuovere le migliori prassi e sviluppare le capacita'.

 
Art. 32.
Traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro

1. Le parti convengono di collaborare per prevenire e contrastare il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro, comprese le loro parti, componenti e munizioni, attuando il quadro riconosciuto del programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti. In tale contesto, esse convengono di cooperare per favorire lo scambio di esperienze e di formazione tra le autorita' competenti, comprese le autorita' doganali, di polizia e di controllo.
2. Come dichiarato nel programma d'azione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 1, le parti ribadiscono tra l'altro in questo contesto il diritto naturale di legittima difesa individuale o collettiva sancito dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e il diritto di ciascuno Stato di fabbricare, importare e detenere armi leggere e di piccolo calibro per esigenze di autodifesa e di sicurezza, nonche' per poter partecipare a operazioni di mantenimento della pace conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e in base alle decisioni di ciascuna delle parti.

 
Art. 33.
Lotta contro il terrorismo

1. Le parti collaborano in materia di lotta contro il terrorismo attuando il quadro e le norme convenuti all'articolo 8.
2. Le parti collaborano altresi' per garantire che sia assicurato alla giustizia chiunque partecipi al finanziamento, alla pianificazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti terroristici o sostenga tali atti. Le parti convengono che la lotta contro il terrorismo viene condotta in conformita' delle risoluzioni delle Nazioni Unite in materia, rispettando nel contempo la sovranita' delle parti, il principio del giusto processo, i diritti umani e le liberta' fondamentali.
3. Le parti decidono di collaborare per prevenire e reprimere gli atti terroristici attraverso la cooperazione giudiziaria e di polizia.
4. E' opportuno che le parti, impegnate a favore della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, ne promuovano l'attuazione equilibrata e convengano di adottare le misure ivi indicate, se del caso, nel modo piu' efficace per porre fine alla minaccia terroristica.
5. Le parti convengono inoltre di collaborare nell'ambito delle Nazioni Unite per mettere a punto il progetto di accordo sulla convenzione generale contro il terrorismo internazionale.

 
Art. 34.
Migrazione, tratta di esseri umani e traffico di migranti

1. La cooperazione si sviluppa alla luce delle consultazioni tra le parti in merito alle rispettive esigenze e posizioni e viene attuata in conformita' dei loro quadri legislativi. Essa si concentra in particolare sui seguenti aspetti:
a) le cause di fondo della migrazione;
b) l'elaborazione e l'applicazione della legislazione e delle prassi nazionali in materia di protezione internazionale, nel rispetto dei principi e delle norme del diritto internazionale, compreso il principio di protezione internazionale ove applicabile;
c) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equita' di trattamento e l'integrazione nella societa' degli stranieri legalmente residenti, l'istruzione e la formazione dei migranti legali, le misure contro il razzismo e la xenofobia e tutte le disposizioni applicabili in materia di diritti umani dei migranti;
d) la valutazione di meccanismi e politiche volti ad agevolare il trasferimento delle rimesse;
e) gli scambi di opinioni e di migliori prassi e le discussioni su questioni di interesse comune attinenti alla migrazione circolare e alla prevenzione della fuga di cervelli;
f) lo scambio di esperienze e migliori prassi, la cooperazione tecnica, tecnologica, operativa e giudiziaria, ove opportuno e reciprocamente accettabile, sulle questioni relative alla lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, compresa la lotta contro le reti e le organizzazioni criminali di passatori e trafficanti di esseri umani, e l'offerta di protezione, assistenza e sostegno alle vittime di tali crimini;
g) il rimpatrio, in condizioni umane, dignitose e di sicurezza e nel pieno rispetto dei diritti umani, delle persone che soggiornano illegalmente nel territorio dell'altra parte, anche attraverso la promozione del rimpatrio volontario e la riammissione di tali persone, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 2;
h) le misure di supporto volte al reinserimento sostenibile delle persone rimpatriate.
2. Nell'ambito della cooperazione volta a prevenire e a controllare l'immigrazione illegale, e fatta salva la necessita' di proteggere le vittime della tratta di esseri umani, le parti convengono inoltre di:
a) individuare i propri presunti cittadini e riammettere i propri cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o di Cuba, entro i termini e secondo le norme e le procedure stabilite dalla legislazione applicabile degli Stati membri dell'Unione europea e di Cuba in materia di migrazione, su richiesta e senza ritardi indebiti e ulteriori formalita', una volta accertata la cittadinanza;
b) fornire ai propri cittadini da riammettere adeguati documenti d'identita' a tal fine.
3. Le parti convengono di negoziare, su richiesta e non appena possibile, un accordo che disciplini gli obblighi specifici degli Stati membri dell'Unione europea e di Cuba in materia di migrazione, compresa la riammissione.

 
Art. 35.
Tutela consolare

Cuba concorda sul fatto che le autorita' diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea rappresentato devono offrire protezione a qualsiasi cittadino di un altro Stato membro che non disponga di una rappresentanza permanente in grado di fornirgli efficacemente tutela consolare, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato membro dell'Unione europea.

 
Art. 36.
Societa' civile

Le parti riconoscono il potenziale contributo della societa' civile, compresi il mondo accademico, i gruppi di riflessione e i media, al conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Esse convengono di promuovere azioni a favore di una maggiore partecipazione della societa' civile alla definizione e all'attuazione delle pertinenti attivita' di cooperazione allo sviluppo e settoriale, anche attraverso lo sviluppo delle capacita'.

 
Art. 37.
Sviluppo e coesione sociali

1. Riconoscendo che lo sviluppo sociale deve avanzare di pari passo con lo sviluppo economico, le parti convengono di collaborare per migliorare la coesione sociale mediante la riduzione della poverta', delle ingiustizie, delle diseguaglianze e dell'esclusione sociale, in particolare in vista della realizzazione degli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dell'obiettivo concordato a livello internazionale di promuovere condizioni di lavoro dignitose per tutti. Per conseguire tali obiettivi le parti mobilitano ingenti risorse finanziarie, tanto interne quanto della cooperazione.
2. A tal fine, le parti collaborano per promuovere e scambiare le migliori prassi riguardanti:
a) politiche economiche ispirate alla visione di una societa' piu' inclusiva caratterizzata da una migliore distribuzione del reddito cosi' da ridurre le diseguaglianze e l'ingiustizia;
b) politiche commerciali e di investimento che tengano conto del legame tra commercio e sviluppo sostenibile, commercio equo e solidale, sviluppo delle imprese rurali e urbane pubbliche e private e delle loro organizzazioni rappresentative e responsabilita' sociale delle imprese;
c) politiche di bilancio solide ed eque che consentano una migliore redistribuzione della ricchezza e garantiscano livelli adeguati di spesa sociale;
d) una spesa pubblica efficiente nel settore sociale, con obiettivi sociali chiaramente definiti e un'impostazione orientata ai risultati;
e) il miglioramento e il consolidamento di politiche sociali efficaci e la garanzia di un accesso equo ai servizi sociali per tutta la popolazione in una serie di settori quali l'istruzione, la sanita', l'alimentazione, i servizi igienico-sanitari, l'alloggio, la giustizia e la sicurezza sociale;
f) politiche dell'occupazione volte a garantire a tutti un lavoro dignitoso in conformita' delle norme del lavoro internazionali e nazionali e a creare opportunita' economiche destinate in particolare ai gruppi piu' poveri e vulnerabili e alle regioni piu' svantaggiate;
g) regimi di protezione sociale piu' inclusivi e completi per quanto riguarda, tra l'altro, pensioni, sanita', infortuni e disoccupazione, sulla base del principio di solidarieta' e del principio di non discriminazione;
h) strategie e politiche di lotta contro la xenofobia e la discriminazione fondata, tra l'altro, sul sesso, sulla razza, sul credo, sull'appartenenza etnica o sulla disabilita';
i) politiche e programmi specifici a favore dei giovani intesi a promuoverne la completa integrazione nella vita economica, politica e sociale.
3. Le parti convengono di incoraggiare lo scambio di informazioni e di esperienze per quanto attiene agli aspetti dei piani o programmi interni riguardanti lo sviluppo e la coesione sociali.

 
Art. 38.
Occupazione e protezione sociale

Le parti convengono di collaborare per promuovere l'occupazione e la protezione sociale mediante azioni e programmi volti in particolare a:
a) garantire a tutti un lavoro dignitoso;
b) creare mercati del lavoro piu' inclusivi e ben funzionanti;
c) estendere la copertura della protezione sociale;
d) promuovere il dialogo sociale;
e) garantire il rispetto delle norme fondamentali del lavoro definite nelle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro;
f) affrontare le questioni connesse all'economia informale;
g) prestare particolare attenzione ai gruppi svantaggiati e alla lotta contro la discriminazione;
h) sviluppare la qualita' delle risorse umane migliorando l'istruzione e la formazione, ivi compresa un'efficace formazione professionale;
i) migliorare le condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro, in particolare rafforzando gli ispettorati del lavoro e promuovendo miglioramenti in materia di salute e sicurezza;
j) stimolare la creazione di posti di lavoro e l'imprenditorialita' rafforzando il quadro istituzionale necessario alla creazione di imprese e all'agevolazione dell'accesso al credito.

 
Art. 39.
Istruzione

1. Le parti convengono di condividere le esperienze e le migliori prassi per quanto riguarda il continuo sviluppo del settore dell'istruzione a tutti i livelli.
2. Le parti convengono che la cooperazione sostenga lo sviluppo delle risorse umane a tutti i livelli di istruzione, in particolare a livello di istruzione superiore, tenendo conto delle esigenze specifiche. Le parti promuovono lo scambio di studenti, ricercatori e docenti universitari attraverso i programmi esistenti e migliorano lo sviluppo di capacita' per modernizzare i propri sistemi d'istruzione superiore.

 
Art. 40.
Sanita' pubblica

1. Le parti convengono di collaborare in settori di interesse comune riguardanti la sanita', in particolare la ricerca scientifica, la gestione dei sistemi sanitari, l'alimentazione, i prodotti farmaceutici, la medicina preventiva e la salute sessuale e riproduttiva, compresi la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili quali l'HIV/AIDS, delle malattie non trasmissibili come il cancro e le malattie cardiache e di altre gravi minacce per la salute, come la dengue, la chikungunya e il virus Zika. Le parti convengono inoltre di collaborare per promuovere l'attuazione degli accordi sanitari internazionali di cui sono parti.
2. Le parti convengono di prestare particolare attenzione alle azioni e ai programmi regionali attuati nel settore della salute pubblica.

 
Art. 41.
Protezione dei consumatori

Le parti convengono di collaborare in materia di protezione dei consumatori al fine di tutelare la salute umana e gli interessi dei consumatori.

 
Art. 42.
Cultura e patrimonio culturale

1. Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione nel settore della cultura, compreso il patrimonio culturale, rispettandone appieno la diversita'. In conformita' delle rispettive legislazioni, tale cooperazione migliora la comprensione reciproca e il dialogo interculturale e favorisce scambi culturali equilibrati e contatti con i soggetti interessati, comprese le organizzazioni della societa' civile di entrambe le parti.
2. Le parti promuovono la cooperazione nei settori delle arti, della letteratura e della musica, anche mediante lo scambio di esperienze.
3. La cooperazione tra le parti si svolge in conformita' delle pertinenti disposizioni interne in materia di diritto d'autore e di altre disposizioni che disciplinano le questioni culturali, nonche' degli accordi internazionali di cui sono parti.
4. Le parti convengono di promuovere la cooperazione per quanto riguarda il recupero e la gestione sostenibile del patrimonio culturale. La cooperazione comprende, tra l'altro, la salvaguardia e la promozione del patrimonio naturale e culturale materiale e immateriale, ivi comprese la prevenzione del traffico illecito di beni culturali e le misure volte a contrastarlo, conformemente agli strumenti internazionali pertinenti.
5. Le parti convengono di promuovere la cooperazione nei settori audiovisivo e dei media, compresi la radio e la stampa, attraverso iniziative congiunte in materia di formazione e mediante attivita' di sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi, anche nei settori dell'istruzione e della cultura.
6. Le parti incoraggiano il coordinamento nell'ambito dell'UNESCO con l'obiettivo di promuovere la diversita' culturale, anche attraverso consultazioni sulla ratifica e sull'applicazione della convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali. La cooperazione intende altresi' favorire la diversita' culturale.

 
Art. 43.
Persone che si trovano in una situazione di vulnerabilita'

1. Le parti convengono che la cooperazione a favore delle persone vulnerabili privilegia le misure, ivi compresi politiche e progetti innovativi, che coinvolgono le persone che si trovano in una situazione di vulnerabilita'. Tale cooperazione dev'essere intesa a promuovere lo sviluppo umano, migliorare le condizioni di vita e favorire la completa integrazione di queste persone nella societa'.
2. La cooperazione comprende lo scambio di esperienze sulla tutela dei diritti umani, la promozione e l'attuazione di politiche volte a garantire pari opportunita' alle persone che si trovano in una situazione di vulnerabilita', la creazione di opportunita' economiche e la promozione di politiche sociali specifiche intese a sviluppare le capacita' umane attraverso l'istruzione e la formazione, l'accesso a servizi sociali di base, alle reti di sicurezza sociale e alla giustizia, rivolgendo particolare attenzione, tra l'altro, alle persone con disabilita' e alle loro famiglie, ai bambini e agli anziani.

 
Art. 44.
Prospettiva di genere

1. Le parti convengono che la cooperazione contribuisca a rafforzare le politiche, i programmi e i meccanismi volti a garantire, migliorare ed estendere la partecipazione paritaria alla vita politica, economica, sociale e culturale e le pari opportunita' tra uomini e donne in tale ambito, soprattutto ai fini di un'efficace attuazione della convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne e della dichiarazione e della piattaforma d'azione di Pechino. Se del caso, vengono avviate azioni positive a favore delle donne.
2. La cooperazione promuove l'integrazione della prospettiva di genere in tutti gli ambiti pertinenti, ivi compresi le politiche pubbliche, le strategie e le azioni di sviluppo e gli indicatori destinati a misurarne l'impatto.
3. La cooperazione contribuisce inoltre ad agevolare la parita' di accesso di uomini e donne a tutti i servizi e a tutte le risorse che consentono loro di esercitare appieno i propri diritti fondamentali, ad esempio nei seguenti ambiti: istruzione, salute, formazione professionale, opportunita' di lavoro, processi di adozione di decisioni politiche, strutture di governance e imprese private.
4. E' rivolta particolare attenzione ai programmi intesi a prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro le donne.

 
Art. 45.
Gioventu'

1. La cooperazione tra le parti sostiene tutte le rispettive politiche a favore dei giovani. Essa sostiene, tra l'altro, la formazione e l'occupazione, le politiche per la famiglia e l'istruzione e mira ad offrire opportunita' di lavoro ai giovani e a favorire lo scambio di esperienze riguardo ai programmi intesi a prevenire la delinquenza minorile e a consentire il reinserimento economico e sociale.
2. Le parti convengono di promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla societa', anche in termini di partecipazione all'elaborazione di politiche che contribuiscono al loro sviluppo e che incidono sulla loro vita.
3. Le parti convengono di promuovere l'attuazione di programmi volti a favorire la cooperazione tra le organizzazioni giovanili, compresi i programmi di scambio.

 
Art. 46.
Sviluppo delle comunita' locali

1. Le parti convengono di collaborare per promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunita' locali mediante azioni integrate volte a potenziare le iniziative dei diversi soggetti che operano a favore dello sviluppo economico locale e a promuovere l'assorbimento delle risorse esistenti a livello delle comunita' locali.
2. La cooperazione potrebbe sostenere azioni quali:
a) iniziative locali, conformemente al rispettivo piano strategico territoriale;
b) il rafforzamento delle capacita' di gestione economica delle strutture produttive e dei prestatori di servizi locali.

 
Art. 47.
Cooperazione in materia di ambiente e cambiamenti climatici

1. Le parti convengono di cooperare per proteggere e migliorare la qualita' dell'ambiente a livello locale, regionale e mondiale, al fine di conseguire uno sviluppo sostenibile.
2. Le parti, tenendo conto dell'incidenza del presente accordo, prestano la dovuta attenzione al nesso tra sviluppo e ambiente. Esse si adoperano per sfruttare le opportunita' di investimento offerte dalle tecnologie pulite.
3. La cooperazione facilita altresi' la realizzazione di progressi in occasione delle conferenze internazionali pertinenti e promuove l'attuazione efficace degli accordi multilaterali e dei principi in essi convenuti in settori quali la biodiversita', i cambiamenti climatici, la desertificazione, la siccita' e la gestione dei prodotti chimici.
4. La cooperazione verte in particolare sugli aspetti seguenti:
a) conservazione e gestione sostenibile delle risorse naturali, della biodiversita' e degli ecosistemi, comprese le foreste e le risorse ittiche, nonche' i servizi da esse forniti;
b) lotta contro l'inquinamento delle acque marine e delle acque dolci, dell'aria e del suolo, anche attraverso una sana gestione dei rifiuti, delle acque reflue, delle sostanze chimiche e di altre sostanze e materiali pericolosi;
c) questioni globali come i cambiamenti climatici, la riduzione dello strato di ozono, la desertificazione e la siccita', la deforestazione, la protezione delle zone costiere, la conservazione della biodiversita' e la biosicurezza.
5. In tale contesto, la cooperazione mira ad agevolare iniziative congiunte in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi, anche attraverso il rafforzamento delle politiche volte a contrastare tali cambiamenti.
6. La cooperazione puo' comportare misure intese a:
a) promuovere il dialogo politico e la sua attuazione, procedere a scambi di informazioni ed esperienze in materia di legislazione ambientale, norme tecniche e produzione piu' pulita, nonche' di migliori pratiche ambientali, e favorire lo sviluppo delle capacita' per migliorare la gestione ambientale e i sistemi di controllo e di sorveglianza in tutti i settori e a tutti i livelli di governo;
b) trasferire e utilizzare tecnologie pulite sostenibili e il relativo know-how, anche attraverso la creazione di incentivi e meccanismi a favore dell'innovazione e della tutela ambientale;
c) integrare le considerazioni ambientali in altri settori d'intervento, compresa la gestione del territorio;
d) promuovere modelli sostenibili di produzione e consumo, anche attraverso l'uso sostenibile degli ecosistemi, dei beni e dei servizi;
e) promuovere la sensibilizzazione e l'educazione ambientale, nonche' una maggiore partecipazione della societa' civile, soprattutto delle comunita' locali, alle iniziative di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile;
f) incoraggiare e promuovere la cooperazione regionale nel settore della tutela ambientale;
g) contribuire all'attuazione e all'applicazione degli accordi multilaterali sull'ambiente di cui le parti sono parti.

 
Art. 48.
Gestione del rischio di catastrofi

1. Le parti riconoscono la necessita' di gestire tutti i rischi di catastrofi che gravano sul territorio di uno o piu' Stati. Esse confermano il proprio impegno comune a migliorare le misure di prevenzione, attenuazione, preparazione, reazione e recupero al fine di aumentare la resilienza delle rispettive societa' e infrastrutture e di cooperare, ove opportuno, a livello politico bilaterale e multilaterale per migliorare i risultati in termini di gestione del rischio di catastrofi.
2. Le parti concordano che la cooperazione in materia di gestione del rischio di catastrofi e' intesa a ridurre la vulnerabilita' e i rischi, potenziare le capacita' di sorveglianza e allarme rapido e aumentare la resilienza di Cuba alle catastrofi, anche attraverso il sostegno a iniziative interne, nonche' al quadro regionale per la riduzione della vulnerabilita' e per la risposta alle catastrofi, in modo da rafforzare la ricerca regionale e divulgare le migliori prassi, sulla base dell'esperienza acquisita in materia di riduzione del rischio di catastrofi e di preparazione, pianificazione, prevenzione, attenuazione, reazione e recupero.

 
Art. 49.
Acqua e impianti igienico-sanitari

1. Le parti riconoscono la necessita' di garantire la disponibilita' e la gestione sostenibile dell'approvvigionamento idrico e di servizi igienico-sanitari per tutti e, di conseguenza, convengono di collaborare, tra l'altro, per quanto riguarda:
a) lo sviluppo delle capacita' ai fini di una gestione efficiente delle reti di approvvigionamento idrico e di servizi igienico-sanitari;
b) gli effetti della qualita' dell'acqua sugli indicatori sanitari;
c) l'ammodernamento della tecnologia connessa alla qualita' dell'acqua, dal controllo ai laboratori;
d) i programmi educativi che evidenziano la necessita' della conservazione, dell'impiego razionale e della gestione integrata delle risorse idriche.
2. Le parti convengono di prestare particolare attenzione alle azioni e ai programmi di cooperazione regionali in questo settore.

 
Art. 50.
Agricoltura, sviluppo rurale, pesca e acquacoltura

1. Le parti convengono di collaborare nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, della pesca e dell'acquacoltura al fine, tra l'altro, di:
a) migliorare la produttivita' e la produzione;
b) migliorare la qualita' dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
c) sviluppare l'agricoltura urbana e suburbana;
d) rafforzare le filiere produttive;
e) promuovere lo sviluppo rurale;
f) promuovere abitudini sane per innalzare il livello di nutrizione;
g) sviluppare i mercati agricoli e ittici e i mercati all'ingrosso e favorire l'accesso al credito finanziario;
h) promuovere i servizi di sviluppo dell'imprenditoria destinati alle cooperative, alle piccole aziende agricole private e alle comunita' dedite alla pesca artigianale;
i) sviluppare i propri mercati e promuovere le relazioni commerciali internazionali;
j) sviluppare la produzione biologica;
k) sviluppare l'agricoltura e l'acquacoltura sostenibili tenendo conto delle esigenze e dei problemi del settore ambientale;
l) promuovere la scienza, la tecnologia e l'innovazione nei settori dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' la trasformazione industriale di tali risorse;
m) promuovere lo sfruttamento e la gestione sostenibili delle risorse ittiche;
n) promuovere le migliori prassi in materia di gestione della pesca;
o) migliorare la raccolta dei dati per tener conto delle migliori informazioni scientifiche disponibili ai fini della valutazione e della gestione degli stock ittici;
p) rafforzare il sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza nel settore della pesca;
q) contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
r) rafforzare la cooperazione per garantire una maggiore capacita' di sviluppare tecnologie a valore aggiunto per la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
2. La cooperazione puo' comprendere, fra l'altro, l'apporto di competenze tecniche, il sostegno, lo sviluppo delle capacita' e lo scambio di informazioni e di esperienze. Le parti convengono di promuovere la cooperazione istituzionale e di intensificare la cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali e con le organizzazioni interne e regionali di gestione della pesca.
3. Le parti promuovono, nelle zone esposte al rischio di catastrofi, l'analisi del rischio e misure adeguate per aumentare la resilienza nell'ambito della cooperazione nei settori della sicurezza alimentare e dell'agricoltura.

 
Art. 51.
Turismo sostenibile

1. Le parti riconoscono l'importanza del turismo per lo sviluppo sociale ed economico delle comunita' locali e prendono atto che entrambe le regioni dispongono di grandi potenzialita' economiche per sviluppare imprese in questo settore.
2. A tal fine, convengono di collaborare per promuovere il turismo sostenibile, soprattutto per favorire:
a) l'elaborazione di politiche in grado di massimizzare i vantaggi socioeconomici del turismo;
b) la creazione e il consolidamento di prodotti turistici mediante la fornitura di servizi non finanziari, formazione, assistenza e servizi tecnici;
c) l'integrazione di considerazioni ambientali, culturali e sociali, quali la salvaguardia e la promozione del patrimonio culturale e delle risorse naturali, nello sviluppo del settore turistico;
d) la partecipazione delle comunita' locali al processo di sviluppo del turismo, in particolare del turismo rurale e di comunita' e dell'ecoturismo;
e) le strategie di commercializzazione e di promozione, lo sviluppo di capacita' istituzionali e delle risorse umane, la promozione di norme internazionali;
f) la promozione della cooperazione e dell'associazione tra settore pubblico e settore privato;
g) l'elaborazione di piani di gestione per lo sviluppo del turismo interno e regionale;
h) la promozione delle tecnologie dell'informazione applicate al turismo.

 
Art. 52.

Cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e
dell'innovazione

1. Le parti mirano a sviluppare, nei settori della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, capacita' che abbraccino tutte le attivita' che rientrano nei meccanismi o negli accordi di cooperazione esistenti di reciproco interesse. A tal fine, le parti promuovono lo scambio di informazioni, la partecipazione dei propri organismi di ricerca e lo sviluppo tecnologico riguardo alle seguenti attivita' di cooperazione, nel rispetto delle proprie norme interne:
a) scambio di informazioni sulle rispettive politiche nei settori della scienza e della tecnologia;
b) attivita' congiunte di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologie e di know-how, anche per quanto riguarda l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. E' rivolta particolare attenzione allo sviluppo del potenziale umano quale base duratura dell'eccellenza scientifica e tecnologica e all'instaurazione di solidi legami tra le comunita' scientifiche e tecnologiche delle parti a livello interno e regionale. A tal fine, sono promossi gli scambi di ricercatori e delle migliori prassi in materia di progetti di ricerca.
3. I centri di ricerca, gli istituti di istruzione superiore e altre parti interessate situate nell'Unione europea e a Cuba partecipano, se del caso, alla cooperazione nei settori scientifico, tecnologico e della ricerca.
4. Le parti convengono di ricorrere a tutti gli strumenti che consentono di aumentare il numero di professionisti altamente qualificati e di migliorarne le capacita', anche attraverso la formazione, la ricerca collaborativa, le borse di studio e gli scambi.
5. Le parti promuovono la partecipazione dei propri organismi ai programmi scientifici e tecnologici dell'altra parte per conseguire un'eccellenza scientifica reciprocamente vantaggiosa conformemente alle rispettive disposizioni che disciplinano la partecipazione di organismi di paesi terzi.

 
Art. 53.
Trasferimento tecnologico

1. Riconoscendo l'importanza della cooperazione e dell'assistenza tecnica nel settore del trasferimento di tecnologie, compresi i processi di automazione, le parti convengono di cooperare per promuovere il trasferimento di tecnologie attraverso programmi accademici o professionali dedicati al trasferimento di conoscenze tra di esse.
2. L'Unione europea agevola e promuove l'accesso di Cuba ai programmi di ricerca e sviluppo riguardanti, tra l'altro, lo sviluppo tecnologico.

 
Art. 54.
Energia, comprese le energie rinnovabili

1. Riconoscendo la sempre maggiore importanza, per lo sviluppo sostenibile, delle energie rinnovabili e delle soluzioni in materia di efficienza energetica, le parti concordano che il loro obiettivo comune consiste nel promuovere la cooperazione nel settore energetico, soprattutto per quanto riguarda, tra l'altro, le fonti energetiche sostenibili, pulite e rinnovabili, l'efficienza energetica, le tecnologie per il risparmio energetico, l'elettrificazione rurale e l'integrazione regionale dei mercati dell'energia, secondo quanto indicato dalle parti e nel rispetto della legislazione interna.
2. La cooperazione puo' comprendere, tra l'altro:
a) il dialogo politico e la cooperazione nel settore dell'energia, in particolare per quanto riguarda il miglioramento e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico e il miglioramento dei mercati dell'energia, comprese la produzione, la trasmissione e la distribuzione;
b) i programmi di sviluppo delle capacita', il trasferimento di tecnologie e di know-how, compresi i lavori sulle norme in materia di emissioni, nel settore dell'energia, soprattutto per quanto riguarda l'efficienza energetica e la gestione del settore;
c) la promozione del risparmio energetico, dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e di studi sull'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia, in particolare sulla biodiversita', sulla silvicoltura e sul cambiamento della destinazione dei suoli;
d) lo sviluppo di progetti pilota in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica, in particolare nei settori dell'energia solare, eolica, da biomassa, idroelettrica, del moto ondoso e maremotrice;
e) i programmi volti a sensibilizzare maggiormente la popolazione alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica e a migliorarne le conoscenze al riguardo;
f) il riciclaggio o l'uso energetico dei rifiuti solidi e liquidi.

 
Art. 55.
Trasporti

1. Le parti convengono che la cooperazione nel settore dei trasporti mira a ristrutturare e ammodernare i sistemi di trasporto e le relative infrastrutture, ad agevolare e migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e a migliorare l'accesso ai mercati dei trasporti urbani, aerei, marittimi, ferroviari e stradali e di quelli per vie navigabili interne, perfezionandone la gestione sotto il profilo operativo e amministrativo e promuovendo elevati standard operativi.
2. La cooperazione puo' comprendere:
a) scambi di informazioni sulle politiche delle parti, in particolare per quanto riguarda i trasporti urbani, l'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti di trasporto multimodali, nonche' altri temi di comune interesse;
b) la gestione delle vie navigabili interne, delle strade, delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti, compresa un'adeguata cooperazione tra le autorita' competenti;
c) progetti a favore del trasferimento delle tecnologie europee al sistema globale di navigazione satellitare e ai centri di trasporto pubblico urbano;
d) il miglioramento delle norme di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento, anche attraverso la cooperazione nelle sedi internazionali competenti al fine di garantire una migliore applicazione delle norme internazionali;
e) le attivita' volte a promuovere lo sviluppo del trasporto aereo e marittimo.

 
Art. 56.
Modernizzazione del modello economico e sociale

1. Le parti convengono di realizzare azioni di cooperazione volte a sostenere il rafforzamento e la modernizzazione dell'amministrazione pubblica e dell'economia cubane. Esse concordano di sostenere lo sviluppo delle imprese e delle cooperative, con particolare attenzione per lo sviluppo locale.
2. La cooperazione in questo ambito potrebbe essere sviluppata in settori di reciproco interesse, quali:
a) politiche macroeconomiche, comprese le politiche di bilancio;
b) statistiche;
c) sistemi d'informazione commerciale;
d) misure volte ad agevolare gli scambi;
e) sistemi e norme di qualita';
f) sostegno alle iniziative di sviluppo locale;
g) sviluppo agroindustriale;
h) controllo e sorveglianza da parte dello Stato;
i) organizzazione e funzionamento delle imprese, comprese le imprese pubbliche.
3. Le parti convengono di favorire e incoraggiare la cooperazione tra le istituzioni, comprese le istituzioni settoriali, che promuovono strumenti a sostegno delle PMI, in particolare quelle che si adoperano per migliorare la competitivita', l'innovazione tecnologica, l'integrazione nelle catene del valore, l'accesso al credito e la formazione, nonche' per consolidare la capacita' e il quadro istituzionali. Esse convengono altresi' di promuovere i contatti tra le imprese di entrambe per sostenere la loro integrazione nei mercati internazionali, gli investimenti e il trasferimento di tecnologie.

 
Art. 57.
Statistiche

1. Le parti decidono di cooperare alla messa a punto di migliori metodi e programmi statistici in conformita' delle norme riconosciute a livello internazionale, ivi compresi la raccolta, il trattamento, il controllo di qualita' e la diffusione delle statistiche, allo scopo di sviluppare indicatori che consentano una migliore comparabilita' tra le parti, cosi' da consentire loro di individuare le esigenze in materia di informazione statistica nei settori disciplinati dal presente accordo. Le parti riconoscono l'utilita' della cooperazione bilaterale a sostegno di questi obiettivi.
2. La cooperazione potrebbe comprendere, tra l'altro: scambi tecnici, anche di scienziati, tra l'istituto nazionale di statistica e informazione di Cuba e gli istituti statistici degli Stati membri dell'Unione europea ed Eurostat, lo sviluppo di metodi perfezionati e compatibili di raccolta, disaggregazione, analisi e interpretazione dei dati e l'organizzazione di seminari, gruppi di lavoro o programmi volti a integrare le capacita' statistiche.

 
Art. 58.
Buona governance in materia fiscale

1. Le parti riconoscono la necessita' di attuare i principi della buona governance in materia fiscale, quali la trasparenza, lo scambio di informazioni e una leale concorrenza fiscale, e s'impegnano a tal fine.
2. In funzione delle rispettive competenze, le parti migliorano la cooperazione internazionale in materia fiscale, agevolano la riscossione del gettito fiscale legittimo ed elaborano misure che consentano un'attuazione efficace delle norme minime di buona governance in materia fiscale.

 
Art. 59.
Cooperazione regionale

1. La cooperazione sostiene le attivita' legate allo sviluppo della cooperazione regionale tra Cuba e i suoi vicini caraibici, nell'ambito del Cariforum, in particolare nei settori prioritari individuati nella strategia comune relativa al partenariato Caraibi-UE. Tali attivita' potrebbero contribuire altresi' a consolidare il processo di integrazione regionale nella Regione dei Caraibi.
2. La cooperazione rafforza la partecipazione di tutti i settori, compresa la societa' civile, al processo di cooperazione e di integrazione regionali, nel rispetto delle condizioni definite dalle parti, e sostiene, tra l'altro, i meccanismi di consultazione e le campagne di sensibilizzazione.
3. Le parti convengono di utilizzare tutti gli strumenti di cooperazione esistenti per promuovere le attivita' tese a sviluppare una cooperazione attiva tra l'Unione europea e Cuba, nonche' tra Cuba e altri Paesi e/o Regioni dell'America latina e dei Caraibi, in tutti i settori di cooperazione disciplinati dal presente accordo. Sara' rivolta particolare attenzione ai programmi di cooperazione regionale in materia di ricerca, innovazione e istruzione e all'ulteriore sviluppo dello spazio della conoscenza Unione europea-America latina e Caraibi (UE-ALC) mediante iniziative quali lo spazio comune di ricerca e lo spazio comune dell'istruzione superiore. Le attivita' di cooperazione regionale e bilaterale puntano a essere complementari.
4. Le parti si adoperano per scambiare opinioni e collaborare al fine di concordare e sviluppare azioni comuni nelle sedi multilaterali.

 
Art. 60.
Obiettivi

Le parti convengono che la cooperazione nel settore commerciale si prefigge, in particolare, di:
a) rafforzare le relazioni economiche e commerciali tra di esse, soprattutto attraverso la promozione del dialogo sulle questioni commerciali e l'incoraggiamento a intensificare i flussi commerciali tra le parti;
b) promuovere l'integrazione di Cuba nell'economia mondiale;
c) promuovere lo sviluppo e la diversificazione del commercio all'interno della regione e degli scambi con l'Unione europea;
d) rafforzare il contributo del commercio allo sviluppo sostenibile, compresi gli aspetti ambientali e sociali;
e) sostenere la diversificazione dell'economia cubana e la promozione di un contesto favorevole alle imprese;
f) incoraggiare l'intensificazione dei flussi di investimenti instaurando un contesto stabile e attraente per gli investimenti reciproci mediante un dialogo coerente volto a migliorare la comprensione e la cooperazione in materia di investimenti, e promuovere un regime di investimenti non discriminatorio.

 
Art. 61.
Commercio basato su regole

1. Le parti riconoscono che la riduzione sostanziale dei dazi doganali e degli altri ostacoli agli scambi, nonche' l'eliminazione del trattamento discriminatorio nelle relazioni commerciali internazionali, servono per promuovere la crescita, la diversificazione economica e la prosperita'.
2. Le parti ribadiscono che e' nel loro interesse reciproco effettuare gli scambi conformemente a un sistema commerciale multilaterale basato su regole nel cui ambito spetta alle parti salvaguardare la supremazia delle norme e la loro attuazione efficace, equa ed equilibrata.

 
Art. 62.
Trattamento della nazione piu' favorita

1. Ciascuna parte concede alle merci dell'altra il trattamento della «nazione piu' favorita» in conformita' dell'articolo 1 dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 e delle sue note interpretative, che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
2. Il paragrafo 1 non si applica in relazione al trattamento preferenziale concesso dalle parti alle merci di un altro paese in conformita' degli accordi dell'OMC.

 
Art. 63.
Trattamento nazionale

Ciascuna parte concede alle merci dell'altra il trattamento nazionale in conformita' dell'articolo III del GATT 1994 e delle sue note interpretative, che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

 
Art. 64.
Trasparenza

1. Le parti riaffermano il principio della trasparenza nell'applicazione delle loro misure commerciali e convengono sull'opportunita' di comunicare e spiegare chiaramente le politiche e le normative che incidono sul commercio estero.
2. Le parti convengono che le parti interessate dovrebbero poter essere informate delle regolamentazioni di ciascuna parte che incidono sul commercio internazionale.

 
Art. 65.
Agevolazione degli scambi

Le parti confermano il proprio impegno a rispettare l'accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi.

 
Art. 66.
Ostacoli tecnici agli scambi

1. Le parti ribadiscono i propri diritti e obblighi derivanti dall'accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi («accordo TBT»).
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformita' quali definite dall'accordo TBT.
3. Le parti riconoscono l'importanza di meccanismi efficaci per la notifica e lo scambio di informazioni in materia di regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformita', conformemente all'accordo TBT.

 
Art. 67.
Misure sanitarie e fitosanitarie (MSF)

1. Le parti ribadiscono i diritti, gli obblighi, i principi e gli obiettivi dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, della commissione del Codex alimentarius e dell'Organizzazione mondiale per la salute animale.
2. Le parti riconoscono l'importanza di meccanismi efficaci di consultazione, notifica e scambio di informazioni riguardo alle misure sanitarie e fitosanitarie e al benessere degli animali, nel quadro delle organizzazioni internazionali competenti.

 
Art. 68.
Difesa commerciale

Le parti ribadiscono i propri impegni e obblighi derivanti dai seguenti accordi dell'OMC: accordo sulle misure di salvaguardia, accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e accordo sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994.

 
Art. 69.
Clausola di revisione

Le parti possono, di comune intesa, modificare e rivedere la presente parte per approfondire le loro relazioni in materia di scambi commerciali e investimenti.

 
Art. 70.
Clausola relativa alle eccezioni generali

Le parti dichiarano che i loro diritti ed obblighi esistenti in forza dell'articolo XX del GATT 1994 e delle sue note interpretative sono integrati nel presente accordo e ne costituiscono parte integrante, mutatis mutandis.

 
Art. 71.
Dogane

1. Le parti promuovono e facilitano la cooperazione tra i rispettivi servizi doganali per garantire la sicurezza alle frontiere, la semplificazione delle procedure doganali e l'agevolazione del commercio legittimo pur mantenendo le proprie capacita' di controllo.
2. La cooperazione comporta, tra l'altro:
a) scambi di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
i) semplificazione e ammodernamento delle procedure doganali;
ii) agevolazione delle operazioni di transito;
iii) applicazione dei diritti di proprieta' intellettuale da parte delle autorita' doganali;
iv) rapporti con la comunita' imprenditoriale;
v) libera circolazione delle merci e integrazione regionale;
vi) organizzazione in materia di controlli doganali alle frontiere;
b) elaborazione di iniziative congiunte in settori concordati;
c) promozione del coordinamento tra tutte le autorita' di frontiera competenti, a livello sia interno che transfrontaliero.
3. Le parti si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in ambito doganale. A tal fine, esse possono istituire di comune accordo strumenti bilaterali.

 
Art. 72.
Cooperazione in materia di agevolazione degli scambi

1. Le parti confermano il proprio impegno a rafforzare la cooperazione in materia di agevolazione degli scambi commerciali per garantire che la legislazione applicabile, le procedure pertinenti e la capacita' amministrativa delle amministrazioni doganali contribuiscano al conseguimento degli obiettivi di controllo efficace e agevolazione degli scambi.
2. Le parti decidono di cooperare per quanto riguarda, tra l'altro, i seguenti settori:
a) lo sviluppo delle capacita' e l'apporto di competenze a beneficio delle autorita' competenti su questioni doganali, comprese la certificazione e la verifica dell'origine, e su questioni tecniche per l'applicazione delle procedure doganali regionali;
b) l'applicazione di meccanismi e di tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione del rischio, decisioni anticipate (advance rulings) vincolanti, procedure semplificate di vincolo e di svincolo delle merci, controlli doganali e metodi di audit delle societa';
c) l'introduzione di procedure e prassi che tengano conto, per quanto fattibile, delle regole, degli strumenti e delle norme internazionali applicabili in ambito doganale e commerciale, compresi, tra l'altro, l'accordo sull'agevolazione degli scambi dell'OMC, la convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, come modificata (convenzione riveduta di Kyoto), e il quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale (Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade) dell'Organizzazione mondiale delle dogane;
d) i sistemi d'informazione e l'automazione delle procedure doganali e di altre procedure commerciali, in particolare per l'attuazione delle misure di agevolazione degli scambi per gli operatori autorizzati e i servizi d'informazione.

 
Art. 73.
Proprieta' intellettuale

1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione tecnica nel settore della proprieta' intellettuale, compresa la tutela delle indicazioni geografiche, e convengono di cooperare, secondo le modalita' e alle condizioni reciprocamente concordate, ai progetti specifici di cooperazione che ne derivano, a norma della legislazione interna delle parti e in conformita' degli accordi internazionali di cui sono parti.
2. Le parti convengono di promuovere la cooperazione istituzionale, lo scambio di informazioni, l'assistenza tecnica, lo sviluppo di capacita' e la formazione. Esse convengono che la cooperazione tecnica sara' realizzata in funzione dei rispettivi livelli di sviluppo socioeconomico, delle loro priorita' e delle loro esigenze in termini di sviluppo.
3. Le parti convengono che la cooperazione deve contribuire alla promozione dell'innovazione tecnologica, nonche' al trasferimento e alla diffusione della tecnologia, a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo da favorire il benessere sociale ed economico e l'equilibrio tra diritti e obblighi.

 
Art. 74.
Cooperazione in materia di ostacoli tecnici agli scambi

1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e dell'assistenza tecnica per quanto riguarda gli ostacoli tecnici agli scambi e convengono di promuovere la cooperazione tra le rispettive autorita' competenti in materia di normalizzazione, metrologia, accreditamento e valutazione della conformita'.
2. Le parti concordano di cooperare, tra l'altro, al fine di:
a) sviluppare le capacita' e fornire competenze, compresi lo sviluppo e il potenziamento delle opportune infrastrutture, e offrire formazione e assistenza tecnica nei seguenti ambiti: regolamenti tecnici, normalizzazione, valutazione della conformita', accreditamento e metrologia, anche per facilitare la comprensione e il rispetto dei requisiti dell'Unione europea;
b) promuovere la cooperazione tra le autorita' competenti nel quadro delle pertinenti organizzazioni internazionali;
c) procedere allo scambio di informazioni, esperienze e migliori prassi;
d) sviluppare opinioni congiunte;
e) perseguire la compatibilita' tra regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformita' e la convergenza tra essi;
f) eliminare gli ostacoli innecessari agli scambi.

 
Art. 75.

Sicurezza alimentare, questioni inerenti alle MSF e questioni
inerenti al benessere degli animali

1. Le parti promuovono la cooperazione e il coordinamento tra le autorita' competenti, anche nel quadro delle pertinenti organizzazioni internazionali, per quanto riguarda la sicurezza alimentare, le MSF e il benessere degli animali, a vantaggio delle relazioni commerciali bilaterali. Esse favoriscono la cooperazione ai fini del riconoscimento dell'equivalenza e dell'armonizzazione delle MSF e forniscono consulenza e assistenza tecnica sull'attuazione di tali misure.
2. La cooperazione in materia di sicurezza alimentare, questioni inerenti alle MSF e questioni inerenti al benessere degli animali mira a rafforzare le capacita' di ciascuna parte cosi' da migliorare l'accesso al mercato dell'altra parte, salvaguardando al tempo stesso il livello di protezione degli esseri umani, degli animali e delle piante, nonche' il benessere degli animali.
3. La cooperazione puo' comprendere, tra l'altro:
a) l'apporto di competenze riguardanti la capacita' tecnica e legislativa di elaborare e applicare la normativa, nonche' di sviluppare sistemi ufficiali di controllo sanitario e fitosanitario, ivi compresi programmi di eradicazione, sistemi di sicurezza alimentare e notifica di allerta, nonche' l'apporto di competenze in materia di benessere degli animali;
b) il sostegno allo sviluppo e al rafforzamento delle capacita' istituzionali e amministrative di Cuba, comprese le capacita' di controllo, per migliorarne lo status sanitario e fitosanitario;
c) lo sviluppo, a Cuba, di capacita' che consentano di soddisfare i requisiti sanitari e fitosanitari cosi' da migliorare l'accesso al mercato dell'altra parte, salvaguardando nel contempo il livello di protezione;
d) il potenziamento del sistema ufficiale di controllo per le esportazioni verso l'Unione europea grazie al miglioramento delle capacita' di analisi e della gestione dei laboratori nazionali per soddisfare i requisiti della legislazione dell'Unione europea;
e) la fornitura di consulenza e assistenza tecnica riguardo al sistema di regolamentazione sanitaria e fitosanitaria dell'Unione europea e all'attuazione delle norme imposte dal mercato dell'Unione europea;
f) la promozione della cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti (comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie dell'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie, convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Organizzazione mondiale per la salute animale e commissione del Codex Alimentarius) per favorire l'applicazione delle norme internazionali.

 
Art. 76.
Prodotti tradizionali e artigianali

Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione per promuovere la fabbricazione di prodotti tradizionali e artigianali.
La cooperazione potrebbe concentrarsi, piu' specificatamente, sui seguenti aspetti:
a) sviluppo di capacita' al fine di favorire reali opportunita' di accesso al mercato per i prodotti artigianali;
b) sostegno alle microimprese e alle piccole e medie imprese delle aree urbane e rurali che fabbricano ed esportano prodotti artigianali, anche attraverso il potenziamento delle istituzioni di sostegno competenti;
c) incentivo a preservare i prodotti tradizionali;
d) miglioramento delle prestazioni economiche dei fabbricanti di prodotti artigianali.

 
Art. 77.
Commercio e sviluppo sostenibile

1. Le parti riconoscono il contributo che la promozione di politiche commerciali, ambientali e sociali che si sostengano a vicenda puo' apportare all'obiettivo di sviluppo sostenibile.
2. A integrazione delle attivita' di cui ai titoli III e IV della parte III, le parti decidono di cooperare, tra l'altro:
a) elaborando programmi e azioni riguardanti l'attuazione e l'applicazione degli aspetti commerciali degli accordi multilaterali sull'ambiente e della legislazione ambientale;
b) sostenendo lo sviluppo di un quadro favorevole agli scambi di beni e servizi che contribuisca allo sviluppo sostenibile, anche attraverso la diffusione di pratiche incentrate sulla responsabilita' sociale delle imprese;
c) promuovendo gli scambi di prodotti ottenuti da risorse naturali gestite in modo sostenibile, anche grazie a misure efficaci riguardanti la conservazione e la gestione sostenibile della fauna selvatica, delle risorse ittiche e delle foreste, nonche' elaborando misure volte a contrastare il commercio illegale avente ripercussioni sull'ambiente, anche mediante le attivita' di contrasto e la cooperazione doganale;
d) rafforzando la capacita' istituzionale di analisi e di intervento in materia di commercio e sviluppo sostenibile.

 
Art. 78.
Cooperazione in materia di difesa commerciale

Le parti convengono di cooperare nel settore della difesa commerciale attraverso lo scambio di esperienze, l'assistenza tecnica e lo sviluppo di capacita'.

 
Art. 79.
Norme di origine

Le parti riconoscono che le norme di origine svolgono un ruolo importante nel commercio internazionale e convengono di cooperare fornendo assistenza tecnica, sviluppando capacita' e procedendo a scambi di esperienze in tale settore.

 
Art. 80.
Investimenti

Le parti incentivano l'intensificazione dei flussi di investimenti grazie alla conoscenza reciproca della legislazione pertinente e all'instaurazione di un contesto attraente e prevedibile per gli investimenti reciproci mediante un dialogo volto a migliorare la comprensione e la cooperazione in materia di investimenti e a promuovere un regime commerciale e di investimenti stabile, trasparente e non discriminatorio.

 
Art. 81.
Consiglio congiunto

1. E' istituito un consiglio congiunto che vigila sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo e sovrintende alla sua attuazione. Esso si riunisce a livello ministeriale a intervalli regolari, non superiori a due anni. Ogniqualvolta le circostanze lo richiedano possono tenersi riunioni straordinarie, con l'accordo delle parti.
2. Il consiglio congiunto esamina i principali problemi eventualmente insorti nell'ambito del presente accordo, nonche' le altre questioni bilaterali, multilaterali o internazionali di comune interesse.
3. Il consiglio congiunto e' composto da rappresentanti delle parti a livello ministeriale, conformemente alle rispettive disposizioni interne delle parti e tenendo conto delle tematiche specifiche da affrontare.
4. Il consiglio congiunto adotta il proprio regolamento interno.
5. Il consiglio congiunto e' presieduto a turno, da una riunione all'altra, da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica di Cuba, conformemente alle disposizioni previste dal suo regolamento interno.
6. Il consiglio congiunto ha il potere di adottare decisioni per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per applicarle.
7. Il consiglio congiunto puo' altresi' formulare le opportune raccomandazioni.
8. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio congiunto sono adottate di comune accordo tra le parti. Questa procedura si applica a tutti gli altri organi direttivi istituiti dal presente accordo.

 
Art. 82.
Comitato misto

1. Il consiglio congiunto e' assistito nell'esercizio delle sue funzioni da un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti a livello di alti funzionari, tenendo conto delle tematiche specifiche da affrontare.
2. Il comitato misto e' responsabile dell'attuazione generale del presente accordo.
3. Il consiglio congiunto stabilisce il regolamento interno del comitato misto.
4. Il comitato misto ha il potere di adottare decisioni ogniqualvolta tale potere gli sia stato delegato dal consiglio congiunto.
5. Il comitato misto si riunisce di norma una volta l'anno per un riesame globale dell'attuazione del presente accordo, in alternanza a Bruxelles e a Cuba, in una data e con un ordine del giorno concordati in anticipo alle parti. Su richiesta di una delle parti possono essere convocate, di comune accordo, riunioni straordinarie. Il comitato misto e' presieduto a turno, da una riunione all'altra, da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante della Repubblica di Cuba.

 
Art. 83.
Sottocomitati

1. Il comitato misto puo' decidere di costituire sottocomitati che possano coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni. Puo' decidere di modificare i compiti assegnati ai sottocomitati o disporne lo scioglimento.
2. I sottocomitati si riuniscono, al livello opportuno, una volta l'anno oppure su richiesta di una delle parti o del comitato misto. Le riunioni presenziali si tengono in alternanza a Bruxelles o a Cuba. Le riunioni si possono inoltre tenere utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico a disposizione delle parti.
3. I sottocomitati sono presieduti a turno da un rappresentante delle parti per un anno.
4. L'istituzione o l'esistenza di un sottocomitato non impedisce alle parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato misto.
5. Il comitato misto adotta i regolamenti interni, che precisano la composizione e le funzioni dei sottocomitati e le modalita' del loro funzionamento, sempre che esse non siano stabilite nel presente accordo.
6. E' istituito un sottocomitato per la cooperazione, che assiste il comitato misto nell'esercizio delle sue funzioni relative alla parte III del presente accordo. Inoltre, esso:
a) si occupa, su incarico del comitato misto, di qualsiasi questione relativa alla cooperazione;
b) segue l'attuazione generale della parte III del presente accordo;
c) discute temi di cooperazione che possono influire sul funzionamento della parte III del presente accordo.

 
Art. 84.
Definizione di «parti»

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Unione europea o i suoi Stati membri oppure l'Unione europea e i suoi Stati membri, conformemente alle rispettive competenze, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra.

 
Art. 85.
Adempimento degli obblighi

1. Le parti adottano le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo e ne assicurano la conformita' con gli obiettivi in esso stabiliti.
2. Se una parte ritiene che un'altra sia venuta meno agli obblighi derivanti dal presente accordo puo' adottare misure adeguate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa presenta al consiglio congiunto, entro trenta giorni, tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile per le parti. Nella scelta delle misure da adottare, si privilegiano quelle che meno interferiscono con l'attuazione del presente accordo. Tali misure sono comunicate senza indugio all'altra parte e, se quest'ultima lo richiede, sono oggetto di consultazioni in sede di comitato misto.
3. Le parti convengono che per «casi particolarmente urgenti» di cui al paragrafo 2 si intendono i casi di violazione sostanziale del presente accordo ad opera di una delle parti. Le parti convengono inoltre che per «misure adeguate» di cui al paragrafo 2 si intendono misure adottate conformemente al diritto internazionale. Resta inteso che la sospensione costituisce la misura di ultima istanza. Per violazione sostanziale del presente accordo si intende:
a) una denuncia integrale o parziale del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale;
b) la violazione degli elementi essenziali del presente accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 5, e all'articolo 7.
4. Se una parte adotta una misura in un caso particolarmente urgente, l'altra puo' chiedere la convocazione di una riunione urgente delle parti da tenersi entro quindici giorni.

 
Art. 86.

Entrata in vigore, applicazione a titolo provvisorio, durata e
denuncia

1. Il presente accordo e' approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure giuridiche interne.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne di cui al paragrafo 1.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, l'Unione europea e Cuba applicano il presente accordo, integralmente o in parte, a titolo provvisorio, come stabilito al presente paragrafo, in attesa della sua entrata in vigore e conformemente alle rispettive legislazioni e procedure interne applicabili.
L'applicazione a titolo provvisorio ha inizio il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'Unione europea e Cuba si sono notificate reciprocamente:
a) per l'Unione, l'espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine, con l'indicazione delle parti dell'accordo che si applicano a titolo provvisorio;
b) per Cuba, l'espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine, confermando il proprio consenso all'applicazione a titolo provvisorio delle parti in questione dell'accordo.
4. Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle parti puo' notificare per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di notifica.
5. Le notifiche a norma del presente articolo sono inviate, nel caso dell'Unione europea, al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e, nel caso della Repubblica di Cuba, al Ministero cubano degli affari esteri, depositari del presente accordo.

 
Art. 87.
Modifica

Il presente accordo puo' essere modificato mediante accordo scritto tra le parti. Le modifiche entrano in vigore alla data convenuta dalle parti e una volta espletati i rispettivi obblighi e adempimenti giuridici.

 
Art. 88.
Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Cuba.

 
Art. 89.
Testi facenti fede

Il presente accordo e' redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Parte di provvedimento in formato grafico