| Gazzetta n. 121 del 25 maggio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |  
| DECRETO 10 maggio 2019 |  
| Designazione di  sei  zone  speciali  di  conservazione  (ZSC)  della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della  Regione Veneto.  |  
  |  
 |  
 
                       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE                     E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO                              E DEL MARE 
   Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;   Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni;   Vista la legge 17 luglio 2006,  n.  233,  recante  «Conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181, recante  disposizioni  urgenti   in   materia   di   riordino   delle attribuzioni della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle  disposizioni in  materia  di  funzioni  e  organizzazione  della  Presidenza   del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;   Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi  alle   attribuzioni   e   all'ordinamento   del   Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10 luglio 2014, n. 142 recante il  «Regolamento  di  organizzazione  del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  degli Uffici di diretta collaborazione»;   Vista la direttiva 92/43/CEE  del  Consiglio  del  21  maggio  1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e  seminaturali  e della flora e della fauna selvatiche;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento  recante  attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione  degli  habitat naturali  e  seminaturali,  nonche'  della  flora   e   della   fauna selvatiche»;   Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002;   Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative  a  Zone  Speciali  di  Conservazione  (ZSC)  e  a  Zone  di Protezione Speciale (ZPS)», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;   Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea  del  14 dicembre 2018, che adotta il dodicesimo elenco aggiornato dei siti di importanza  comunitaria   per   la   regione   biogeografica   alpina (2019/17/UE);   Visto l'aggiornamento dei contenuti della banca dati  Natura  2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione  della  natura  e  del mare,  con  lettera  prot.  n.  27028  del  14  dicembre  2017,  alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione  europea,  per  il successivo  inoltro  alla  Commissione  europea,  Direzione  generale ambiente;   Vista la Comunicazione della Commissione europea del 3 maggio  2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»;   Vista la  nota  della  Commissione  europea  del  14  maggio  2012, relativa alla designazione  delle  Zone  speciali  di  conservazione, trasmessa  dalla  Direzione  generale  ambiente  con  lettera   prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;   Vista la nota della  Commissione  europea  del  23  novembre  2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con  lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;   Vista la Strategia nazionale per la biodiversita', predisposta  dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ai sensi  dell'art.  6  della  Convenzione  sulla  diversita'  biologica adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e  ratificata  dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n.  124,  sulla  quale  la  Conferenza Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;   Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela del territorio e del mare e con il  Ministro  della  salute,  del  22 gennaio 2014, di adozione del Piano di  azione  nazionale  per  l'uso sostenibile dei prodotti  fitosanitari,  ai  sensi  dell'art.  6  del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;   Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela del territorio e del mare e con il  Ministro  della  salute,  del  10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee  guida di indirizzo per  la  tutela  dell'ambiente  acquatico  e  dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari  e  dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;   Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree naturali protette», e successive modifiche;   Viste la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 786 del 27 maggio 2016, che  ha  approvato  gli  obiettivi  e  le  misure  di conservazione per le  Zone  speciali  di  conservazione  (ZSC)  delle regioni biogeografiche alpina e continentale, cosi'  come  modificata ed integrata dalle deliberazioni della giunta regionale del Veneto n. 1331 del 16 agosto 2017 e n. 1709 del 24 ottobre 2017;   Vista la deliberazione n. 16  dell'11  aprile  2018  del  consiglio direttivo dell'Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, con cui sono stati approvati gli obiettivi e le misure  di  conservazione  di cui alle delibere della giunta regionale;   Vista la nota prot. 173/87-1 del 22 ottobre 2018 del Raggruppamento Carabinieri Biodiversita' relativa alle riserve naturali dello Stato, con la quale si adottano, per  le  porzione  dei  SIC  ricadenti  nel territorio delle riserve, gli obiettivi e le misure di  conservazione di cui alle delibere della giunta regionale;   Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2,  comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del territorio del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone  speciali di conservazione;   Considerato  che,  ferme  restando  le  misure   di   conservazione individuate  con  il  sopra  citato  atto,   dette   misure   possano all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei  mesi  dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo  e  specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;   Considerato che la Regione Veneto, entro sei  mesi  dalla  data  di emanazione  del   presente   decreto,   comunichera'   al   Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  il  soggetto affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate;   Considerata la  necessita'  di  assicurare  l'allineamento  fra  le misure di conservazione e la Banca dati  Natura  2000,  mediante  una verifica da effettuarsi da parte della regione, entro sei mesi  dalla data del presente decreto;   Considerato  che  sulla  base  del  monitoraggio  dello  stato   di conservazione delle specie e degli habitat di  interesse  comunitario potranno essere definite integrazioni  o  modifiche  alle  misure  di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma  1,  del citato  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del territorio e del mare del 17 ottobre 2007;   Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del  decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del  1997,  alla  designazione quali «Zone speciali di conservazione»  di  sei  siti  di  importanza comunitaria  delle  regioni  biogeografiche  alpina  insistenti   nel territorio della Regione Veneto;   Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla  Regione  Veneto con deliberazione della giunta regionale n. 265 dell'8 marzo 2019; 
                               Decreta: 
                                Art. 1           Designazione delle Zone speciali di conservazione 
   1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC)  della regione biogeografica alpina i sei  siti  insistenti  nel  territorio della Regione Veneto, gia' proposti alla  Commissione  europea  quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4,  paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE di cui all'Allegato 1,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.   2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e  delle  specie  di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui  al  comma  1  sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione  europea,  secondo il formulario standard dalla stessa predisposto,  relativamente  agli omonimi SIC con lettera prot. n. 27028 del 14 dicembre 2017 e inclusi nella decisione di esecuzione della Commissione  europea  2019/17/UE. Tale documentazione e'  pubblicata,  a  seguito  dell'emanazione  del presente decreto, nel sito internet  del  Ministero  dell'ambiente  e della  tutela  del   territorio   e   del   mare   www.minambiente.it nell'apposita sezione  relativa  alle  ZSC  designate.  Le  eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e  sono riportate in detta sezione.     |  
|   |                                                             Allegato 1 
                                                     (Art. 1, comma 1)         ===================================================================== | Tipo sito|       Codice      |       Denominazione      |Area (Ha)| +==========+===================+==========================+=========+ |          |                   |Gruppo del Visentin: M.   |         | |     B    |     IT3230025     |Faverghera - M. Cor       |  1562   | +----------+-------------------+--------------------------+---------+ |     B    |     IT3230031     |Val Tovanella Bosconero   |  8845   | +----------+-------------------+--------------------------+---------+ |     C    |     IT3230077     |Foresta del Cansiglio     |  5060   | +----------+-------------------+--------------------------+---------+ |          |                   |Gruppo Antelao - Marmarole|         | |     C    |     IT3230081     |- Sorapis                 |  17069  | +----------+-------------------+--------------------------+---------+ |          |                   |Dolomiti Feltrine e       |         | |     C    |     IT3230083     |Bellunesi                 |  31383  | +----------+-------------------+--------------------------+---------+ |          |                   |Fiume Piave dai Maserot   |         | |     B    |     IT3230088     |alle grave di Pederobba   |  3236   | +----------+-------------------+--------------------------+---------+     |  
|   |                                 Art. 2                  Obiettivi e misure di conservazione 
   1.  Gli  obiettivi  e  le  misure  di  conservazione   generali   e sito-specifiche,  conformi  alle  esigenze  ecologiche  dei  tipi  di habitat naturali  di  cui  all'allegato  A  e  delle  specie  di  cui all'allegato  B  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   8 settembre  1997,  n.  357  presenti  nei  siti,  nonche'  le   misure necessarie per evitare il degrado  degli  habitat  naturali  e  degli habitat di specie e la perturbazione delle specie  per  cui  le  zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,  n.  357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli  di  cui agli  allegati  A  e  B  approvati  con  deliberazione  della  giunta regionale del Veneto n. 786 del 27 maggio 2016 cosi' come integrati e modificati dalle deliberazioni della giunta regionale n. 1331 del  16 agosto 2017 e n. 1709 del 24 ottobre 2017, gia' operativi.   2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo  agli obiettivi e alle misure di  conservazione,  ed  eventuali  successive modifiche ed integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.   3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma  1  e le eventuali successive modifiche ed integrazioni, per le ZSC, o loro porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di  rilievo regionale, integrano  le  misure  di  salvaguardia  e  le  previsioni normative   definite   dagli   strumenti   di   regolamentazione    e pianificazione esistenti e, se  piu'  restrittive,  prevalgono  sugli stessi. Per le ZSC e per le loro porzioni  ricadenti  all'interno  di aree naturali protette di  rilievo  nazionale,  gli  obiettivi  e  le misure di conservazione di cui al comma 1,  integrano  le  misure  di salvaguardia e gli strumenti  di  regolamentazione  e  pianificazione esistenti, nelle more del loro aggiornamento.   4. Le misure di conservazione di cui  al  comma  1  possono  essere integrate e coordinate,  entro  sei  mesi  dalla  data  del  presente decreto, prevedendo l'integrazione con  altri  piani  di  sviluppo  e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la regione provvede ad assicurare  l'allineamento tra le misure di conservazione e la banca dati Natura  2000.  Per  le parti della ZSC  ricadenti  all'interno  del  territorio  delle  aree naturali  protette  di  rilievo  nazionale,  tale   allineamento   e' assicurato in accordo con gli enti gestori   5. Le integrazioni di cui al  comma  4,  cosi'  come  le  eventuali modifiche alle misure di conservazione che si  rendessero  necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate  dalla  Regione  Veneto. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.   6. Alle ZSC di cui al presente decreto  si  applicano  altresi'  le disposizioni di cui all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.     |  
|   |                                 Art. 3                           Soggetto gestore 
   1. La Regione Veneto,  entro  sei  mesi  dalla  data  del  presente decreto, comunica al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare  il  soggetto  affidatario  della  gestione  di ciascuna ZSC.   2. Per le ZSC, o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, la gestione  rimane  affidata agli enti gestori di queste ultime.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 10 maggio 2019 
                                                    Il Ministro: Costa     |  
|   |  
 
 | 
 |