| Gazzetta n. 120 del 24 maggio 2019 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 20 maggio 2019, n. 41 |  
| Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  25  marzo 2019,  n.  22,  recante  misure  urgenti  per  assicurare  sicurezza, stabilita' finanziaria e integrita' dei mercati, nonche' tutela della salute e della liberta' di soggiorno  dei  cittadini  italiani  e  di quelli  del  Regno  Unito,  in  caso  di  recesso   di   quest'ultimo dall'Unione europea.  |  
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   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               Promulga   la seguente legge: 
                                Art. 1 
   1. Il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22,  recante  misure  urgenti per assicurare sicurezza, stabilita'  finanziaria  e  integrita'  dei mercati, nonche' tutela della salute e della  liberta'  di  soggiorno dei cittadini italiani e di  quelli  del  Regno  Unito,  in  caso  di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea, e' convertito  in  legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.   2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
     Data a Roma, addi' 20 maggio 2019 
                              MATTARELLA 
                                 Conte, Presidente del  Consiglio  dei                                ministri 
                                 Tria, Ministro dell'economia e  delle                                finanze   Visto, il Guardasigilli: Bonafede  
           Avvertenza: 
               Il  decreto-legge  25  marzo  2019,  n.  22,  e'  stato          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.          71 del 25 marzo 2019.               A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua          pubblicazione.               Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di          conversione  e'  pubblicato  in  questa   stessa   Gazzetta          Ufficiale alla pag. 28.    |  
|   |                                                               Allegato   MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  25  MARZO 2019, N. 22 
     All'articolo 3:     al comma 7, dopo le parole: «istanza prevista» sono  inserite  le seguenti: «, ai sensi della vigente disciplina del Testo unico  della finanza e del Testo unico bancario,»;     il comma 8 e' sostituito dal seguente:     «8. Ferme restando le previsioni di cui ai commi da  1  a  5,  le banche,  le  imprese  di  investimento  e  gli  istituti  di   moneta elettronica ivi previsti operano in conformita' alle disposizioni  in materia bancaria e finanziaria loro applicabili al giorno antecedente la data di recesso».     All'articolo 4, comma 2, le parole: «dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle  seguenti:  «dalla data di recesso».     All'articolo 5, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:     «3-bis. I soggetti di cui al comma 1 che entro la data di recesso abbiano gia' presentato  istanza  di  autorizzazione  alle  autorita' competenti per lo  svolgimento  delle  relative  attivita'  non  sono tenuti agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3».     All'articolo 8, comma 5, le parole: «all'articolo 7  del  decreto del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della   programmazione economica»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «all'articolo  7  del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro».     All'articolo 10, comma 3, le parole: «e ogni altra  disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «e ad ogni altra disposizione».     All'articolo 13, comma 2, dopo le parole: «sono  stabilite»  sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza pubblica,».     All'articolo 14:       al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai  fini della continuita' del soggiorno, si applicano le disposizioni di  cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.»;     il comma 3 e' sostituito dal seguente:       «3.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  1,   si   applicano   le disposizioni di cui all'articolo 5,  commi  2-bis  e  2-ter,  nonche' all'articolo 9, commi 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12  e  13,  del  decreto legislativo n. 286 del 1998».     All'articolo 16, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:     «3-bis.  L'articolo  159  del  decreto   del   Presidente   della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:       "Art. 159 (Viaggi di servizio). - 1. In aggiunta alle spese  di viaggio, all'impiegato a contratto, per i viaggi  di  servizio,  sono rimborsate le spese di vitto e  di  alloggio  sostenute,  nei  limiti previsti dalle disposizioni vigenti per  i  viaggi  di  servizio  del personale di ruolo"».     All'articolo 17:       al comma 1, le parole: «di tutela della salute» sono sostituite dalle seguenti: «di prestazioni di sicurezza sociale e  sanitarie»  e la parola: «britannici» e'  sostituita  dalle  seguenti:  «del  Regno Unito»;     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:     «2-bis. Al fine di  assicurare  la  tutela  della  salute  e  con l'obiettivo di adempiere alle accresciute  attivita'  demandate  agli uffici periferici del Ministero della salute, per effetto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, in materia  di  controlli  sulle importazioni provenienti dal Regno Unito, il Ministero della  salute, in deroga alle  vigenti  facolta'  assunzionali  e  senza  il  previo espletamento delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30  del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e'  autorizzato  ad assumere, successivamente al predetto recesso, a tempo indeterminato, nel  triennio  2019-2021,  mediante  apposita  procedura  concorsuale pubblica  per  esami,  un  contingente  di  personale  di  67  unita' appartenenti  all'area  III,  posizione  economica  F1,   funzionario tecnico della prevenzione.     2-ter. All'onere derivante  dall'applicazione  del  comma  2-bis, quantificato, incluse le competenze accessorie, in euro  423.614  per l'anno 2019 e in  euro  3.388.911  a  decorrere  dall'anno  2020,  si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero della salute. Per la parte  degli  oneri  relativi  alle competenze accessorie e' incrementato  il  pertinente  fondo  risorse decentrate del Ministero della salute.     2-quater. Per le finalita' di cui al comma  2-bis,  la  dotazione organica di cui alla tabella A allegata  al  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11  febbraio  2014, n. 59, come modificata dall'articolo 1, comma  358,  della  legge  30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 67 unita' di personale  non dirigenziale appartenenti all'area III, posizione economica F1»;     alla rubrica, dopo la  parola:  «prestazioni»  sono  inserite  le seguenti: «di sicurezza sociale e».     Al capo II, sezione  II,  dopo  l'articolo  17  sono  aggiunti  i seguenti:     «Art.  17-bis  (Salvaguardia  della  posizione  giuridica   degli studenti e dei ricercatori). - 1. Sono fatti salvi, a  condizione  di reciprocita', i diritti e i doveri degli studenti e  dei  ricercatori del Regno Unito gia' presenti  in  Italia  alla  data  di  recesso  o comunque che lo saranno entro l'anno accademico 2019/2020. Sono fatte altresi'  salve,  alle  medesime  condizioni  di   reciprocita',   le qualifiche professionali riconosciute o per le quali e' stato avviato il processo  di  riconoscimento,  secondo  le  procedure  dell'Unione europea, alla data di recesso. Resta fermo il rispetto degli obblighi internazionali vigenti. Le politiche universitarie  e  della  ricerca nell'ambito  della  collaborazione  bilaterale  con  il  Regno  Unito restano  finalizzate  all'ulteriore  sviluppo  delle   collaborazioni esistenti tra le istituzioni  universitarie  e  dell'alta  formazione artistica, musicale e coreutica.     Art. 17-ter (Disposizioni in materia di tariffe aeroportuali).  - 1. Ai fini dell'applicazione dei diritti per l'imbarco dei passeggeri di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per  destinazione un aeroporto del Regno Unito sono equiparati ai passeggeri  imbarcati su voli aventi per destinazione un aeroporto dell'Unione  europea,  a condizioni di reciprocita', fino alla data di entrata in vigore di un accordo globale che disciplini le prestazioni di servizi di trasporto con il Regno Unito o, in mancanza, fino al 30 marzo 2020.     Art. 17-quater (Disposizioni in materia aeroportuale).  -  1.  Al fine  di  assicurare  il  pieno  rispetto  del  vigente  sistema   di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese  e di consentire una transizione  ordinata  nel  settore  del  trasporto aereo che eviti disservizi per il traffico di passeggeri e  merci,  i vettori comunitari e del Regno Unito possono, in  via  transitoria  e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di recesso, continuare ad operare collegamenti di linea "point to point",  mediante  aeromobili del tipo "narrow body" (corridoio unico),  tra  lo  scalo  di  Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti  della  definita capacita' operativa dello scalo di Milano Linate e  a  condizione  di reciprocita'».     All'articolo 19:       al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per  le medesime finalita' di cui al primo periodo, la dotazione  finanziaria destinata  alle  esigenze  di  cui  all'articolo  7,  comma  7,   del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3 luglio 2003, n. 227, e' incrementata di  800.000  euro  per  ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Ai relativi oneri, pari a  800.000 euro annui per ciascuno degli anni dal  2019  al  2021,  si  provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo Ministero.»;     dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:     «1-bis. Per rendere effettive anche le attivita' di cui al  comma 1 del presente articolo, la lettera c) del comma 350 dell'articolo  1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta nel senso che  la riduzione del  numero  complessivo  degli  uffici  del  Ministero  e' riferita  esclusivamente   agli   uffici   dirigenziali   presso   le articolazioni periferiche.     1-ter. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti  volti  a  dare attuazione al citato comma 350 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, e' comunque assicurata, con decorrenza  dal  1°  gennaio  2019, l'uniformita' del trattamento economico  del  personale  in  servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze.  A  tal  fine,  il relativo provvedimento e' adottato entro trenta giorni dalla data  di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».     Al capo II, dopo l'articolo 19 sono aggiunti i seguenti:     «Art. 19-bis (Principio di reciprocita' nel Testo unico  bancario nei rapporti con Paesi terzi). - 1. All'articolo  16,  comma  4,  del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "Banca d'Italia." sono inserite le seguenti: "L'autorizzazione e' rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocita'.".     Art. 19-ter (Attivita' di negoziazione per conto proprio).  -  1. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:     "7-bis.  Possono  essere  ammessi  alle  negoziazioni  per  conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli  di  Stato, in  qualita'  di  membri  o  di  partecipanti,  i  soggetti  di   cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti  da  4)  a  22),  della  direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26  giugno 2013".     Art. 19-quater (Modifiche  al  decreto  legislativo  28  febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia  di  principi  contabili internazionali). - 1.  All'articolo  6  del  decreto  legislativo  28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:       a)  alla  lettera  a)  del  comma  1,  dopo  le   parole:   "di negoziazione"  sono  inserite  le  seguenti:   "se   risultanti   dal bilancio";       b) alla lettera b) del comma 1, le  parole:  "in  contropartita diretta della valutazione al valore equo (fair  value)  di  strumenti finanziari e attivita'" sono sostituite dalle  seguenti:  "a  seguito della valutazione delle attivita' e passivita' al valore  equo  (fair value)  rilevata  nelle  altre   componenti   del   prospetto   della redditivita' complessiva";       c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:     "3-bis. Le riserve di cui al comma 1, lettera b), si riducono  in maniera corrispondente all'importo delle plusvalenze  e  minusvalenze realizzate";       d) al comma 4, le parole: "2358, terzo comma"  sono  sostituite dalle seguenti: "2358, sesto comma";       e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:     "5. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 possono  essere utilizzate per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la  riserva  legale.  In tale caso esse sono reintegrate accantonando gli utili degli esercizi successivi".     2. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le parole: "agli strumenti finanziari disponibili per la vendita e alle attivita' materiali  e  immateriali"  sono  sostituite dalle seguenti: "alle  attivita'  e  passivita'"  e  le  parole:  "in contropartita del patrimonio netto" sono sostituite  dalle  seguenti: "nelle   altre   componenti   del   prospetto   della    redditivita' complessiva".     3. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e' inserito il seguente:     "Art. 7-bis (Disciplina degli effetti contabili connessi  con  il passaggio  dai  principi  contabili  internazionali  alla   normativa nazionale). - 1. Agli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale,  rilevati dai  soggetti  indicati  nell'articolo   2-bis,   si   applicano   le disposizioni dei commi seguenti.     2. Se il saldo degli effetti contabili connessi con il  passaggio dai principi contabili internazionali  alla  normativa  nazionale  e' positivo,  il  saldo  e'  iscritto  in  una  riserva   indisponibile. Quest'ultima:       a)  si  riduce  in  misura  corrispondente  all'importo   delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento,  o  divenute insussistenti per effetto della svalutazione;       b) e' indisponibile anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, sesto comma, 2359-bis, primo  comma,  2432  e  2478-bis, quarto comma, del codice civile;       c) puo' essere utilizzata per la  copertura  delle  perdite  di esercizio solo dopo l'utilizzo delle riserve di utili  disponibili  e della riserva legale. In  tale  caso  essa  deve  essere  reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi.     3. Alle fattispecie di cui al presente articolo si applicano,  in quanto compatibili,  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  13  del presente decreto e quelle  di  cui  all'articolo  15,  comma  1,  del decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".     4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente  articolo  non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.     5. Le disposizioni del presente articolo si applicano al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato a partire dal primo  esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2018.     Art. 19-quinquies (Modifica al decreto-legge 23 ottobre 2018,  n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,  n. 136). - 1. All'articolo 20-quater,  comma  3,  del  decreto-legge  23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "Le imprese indicate al comma 2 che si avvalgono della facolta' di cui al comma 1" sono sostituite  dalle seguenti: "Le imprese indicate al  comma  2  e  i  soggetti  indicati nell'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.  38, che si avvalgono della facolta' di cui al comma 1"».     All'articolo 20, comma 3:       al  primo  periodo,   le   parole:   «del   soggetto   previsto dall'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «della societa'  di cui all'articolo 13, comma 1,» e le  parole:  «nel  presente  capo  e nella decisione della  Commissione  europea»  sono  sostituite  dalle seguenti: «nel capo  II  del  decreto-legge  n.  18  del  2016,  come modificato dal presente decreto, e nella decisione della  Commissione europea di cui al comma 1»;       al secondo periodo, le parole: «a valere sulle risorse  di  cui all'articolo 24» sono sostituite dalle seguenti: «,  a  valere  sulle risorse di cui all'articolo 23».     All'articolo 21:     dopo il comma 1 e' inserito il seguente:     «1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:     "1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze redige,  entro il 30 giugno di ogni anno, e  trasmette  alle  Camere  una  relazione contenente i dati relativi all'andamento delle  operazioni  assistite dalla garanzia dello Stato di cui al presente capo e gli obiettivi di performance collegati, tra cui:       a) cedente, cessionaria-societa' veicolo (SPV),  prestatore  di servizi (servicer);       b) valore al lordo  delle  rettifiche  di  valore  (gross  book value) dei crediti oggetto di cessione,  valore  netto  di  cessione, valore nominale dei Titoli emessi;       c) valore  nominale  dei  Titoli  senior  emessi  assistiti  da garanzia pubblica;       d) valore nominale dei  Titoli  senior  assistiti  da  garanzia pubblica residui al 31 dicembre"»;     al comma 5, lettera b), capoverso  2,  le  parole:  «in  caso  di rinnovo della garanzia  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  2»  sono sostituite dalle  seguenti:  «in  caso  di  proroga  del  periodo  di concessione della garanzia dello Stato»;     al comma 6, capoverso, numero 3), le parole:  «Eni  S.p.a.»  sono sostituite dalle seguenti: «Eni S.p.a."»;     al comma 7, lettera a), le parole: «e' sostituto» sono sostituite dalle seguenti: «e' sostituito».     All'articolo  22,  comma  1,  dopo  le  parole:  «possono  essere integrate» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,» e le parole: «, da trasmettere al Ministero al momento della richiesta della garanzia» sono soppresse.     All'articolo 23, comma 1, le parole: «ai sensi  dell'articolo  13 del decreto-legge n. 18 del 2016, e  che  a  tal  fine  sono  versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo  20 del presente decreto, e che a tal fine sono versate  all'entrata  del bilancio dello Stato per la  successiva  riassegnazione  al  medesimo fondo di garanzia».     |  
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