Gazzetta n. 120 del 24 maggio 2019 (vai al sommario)
LEGGE 20 maggio 2019, n. 41
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilita' finanziaria e integrita' dei mercati, nonche' tutela della salute e della liberta' di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilita' finanziaria e integrita' dei mercati, nonche' tutela della salute e della liberta' di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 maggio 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Tria, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Avvertenza:

Il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
71 del 25 marzo 2019.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 28.
 
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25
MARZO 2019, N. 22

All'articolo 3:
al comma 7, dopo le parole: «istanza prevista» sono inserite le seguenti: «, ai sensi della vigente disciplina del Testo unico della finanza e del Testo unico bancario,»;
il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Ferme restando le previsioni di cui ai commi da 1 a 5, le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica ivi previsti operano in conformita' alle disposizioni in materia bancaria e finanziaria loro applicabili al giorno antecedente la data di recesso».
All'articolo 4, comma 2, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di recesso».
All'articolo 5, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. I soggetti di cui al comma 1 che entro la data di recesso abbiano gia' presentato istanza di autorizzazione alle autorita' competenti per lo svolgimento delle relative attivita' non sono tenuti agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3».
All'articolo 8, comma 5, le parole: «all'articolo 7 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro».
All'articolo 10, comma 3, le parole: «e ogni altra disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «e ad ogni altra disposizione».
All'articolo 13, comma 2, dopo le parole: «sono stabilite» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».
All'articolo 14:
al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della continuita' del soggiorno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.»;
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2-bis e 2-ter, nonche' all'articolo 9, commi 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto legislativo n. 286 del 1998».
All'articolo 16, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. L'articolo 159 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Art. 159 (Viaggi di servizio). - 1. In aggiunta alle spese di viaggio, all'impiegato a contratto, per i viaggi di servizio, sono rimborsate le spese di vitto e di alloggio sostenute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo"».
All'articolo 17:
al comma 1, le parole: «di tutela della salute» sono sostituite dalle seguenti: «di prestazioni di sicurezza sociale e sanitarie» e la parola: «britannici» e' sostituita dalle seguenti: «del Regno Unito»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di assicurare la tutela della salute e con l'obiettivo di adempiere alle accresciute attivita' demandate agli uffici periferici del Ministero della salute, per effetto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, in materia di controlli sulle importazioni provenienti dal Regno Unito, il Ministero della salute, in deroga alle vigenti facolta' assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' autorizzato ad assumere, successivamente al predetto recesso, a tempo indeterminato, nel triennio 2019-2021, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per esami, un contingente di personale di 67 unita' appartenenti all'area III, posizione economica F1, funzionario tecnico della prevenzione.
2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2-bis, quantificato, incluse le competenze accessorie, in euro 423.614 per l'anno 2019 e in euro 3.388.911 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Per la parte degli oneri relativi alle competenze accessorie e' incrementato il pertinente fondo risorse decentrate del Ministero della salute.
2-quater. Per le finalita' di cui al comma 2-bis, la dotazione organica di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, come modificata dall'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 67 unita' di personale non dirigenziale appartenenti all'area III, posizione economica F1»;
alla rubrica, dopo la parola: «prestazioni» sono inserite le seguenti: «di sicurezza sociale e».
Al capo II, sezione II, dopo l'articolo 17 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 17-bis (Salvaguardia della posizione giuridica degli studenti e dei ricercatori). - 1. Sono fatti salvi, a condizione di reciprocita', i diritti e i doveri degli studenti e dei ricercatori del Regno Unito gia' presenti in Italia alla data di recesso o comunque che lo saranno entro l'anno accademico 2019/2020. Sono fatte altresi' salve, alle medesime condizioni di reciprocita', le qualifiche professionali riconosciute o per le quali e' stato avviato il processo di riconoscimento, secondo le procedure dell'Unione europea, alla data di recesso. Resta fermo il rispetto degli obblighi internazionali vigenti. Le politiche universitarie e della ricerca nell'ambito della collaborazione bilaterale con il Regno Unito restano finalizzate all'ulteriore sviluppo delle collaborazioni esistenti tra le istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Art. 17-ter (Disposizioni in materia di tariffe aeroportuali). - 1. Ai fini dell'applicazione dei diritti per l'imbarco dei passeggeri di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aeroporto del Regno Unito sono equiparati ai passeggeri imbarcati su voli aventi per destinazione un aeroporto dell'Unione europea, a condizioni di reciprocita', fino alla data di entrata in vigore di un accordo globale che disciplini le prestazioni di servizi di trasporto con il Regno Unito o, in mancanza, fino al 30 marzo 2020.
Art. 17-quater (Disposizioni in materia aeroportuale). - 1. Al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e di consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto aereo che eviti disservizi per il traffico di passeggeri e merci, i vettori comunitari e del Regno Unito possono, in via transitoria e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di recesso, continuare ad operare collegamenti di linea "point to point", mediante aeromobili del tipo "narrow body" (corridoio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacita' operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocita'».
All'articolo 19:
al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 7, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e' incrementata di 800.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Ai relativi oneri, pari a 800.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per rendere effettive anche le attivita' di cui al comma 1 del presente articolo, la lettera c) del comma 350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta nel senso che la riduzione del numero complessivo degli uffici del Ministero e' riferita esclusivamente agli uffici dirigenziali presso le articolazioni periferiche.
1-ter. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti volti a dare attuazione al citato comma 350 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, e' comunque assicurata, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, l'uniformita' del trattamento economico del personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il relativo provvedimento e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Al capo II, dopo l'articolo 19 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 19-bis (Principio di reciprocita' nel Testo unico bancario nei rapporti con Paesi terzi). - 1. All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "Banca d'Italia." sono inserite le seguenti: "L'autorizzazione e' rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocita'.".
Art. 19-ter (Attivita' di negoziazione per conto proprio). - 1. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Possono essere ammessi alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli di Stato, in qualita' di membri o di partecipanti, i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 4) a 22), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013".
Art. 19-quater (Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali). - 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: "di negoziazione" sono inserite le seguenti: "se risultanti dal bilancio";
b) alla lettera b) del comma 1, le parole: "in contropartita diretta della valutazione al valore equo (fair value) di strumenti finanziari e attivita'" sono sostituite dalle seguenti: "a seguito della valutazione delle attivita' e passivita' al valore equo (fair value) rilevata nelle altre componenti del prospetto della redditivita' complessiva";
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Le riserve di cui al comma 1, lettera b), si riducono in maniera corrispondente all'importo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate";
d) al comma 4, le parole: "2358, terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "2358, sesto comma";
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 possono essere utilizzate per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso esse sono reintegrate accantonando gli utili degli esercizi successivi".
2. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le parole: "agli strumenti finanziari disponibili per la vendita e alle attivita' materiali e immateriali" sono sostituite dalle seguenti: "alle attivita' e passivita'" e le parole: "in contropartita del patrimonio netto" sono sostituite dalle seguenti: "nelle altre componenti del prospetto della redditivita' complessiva".
3. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis (Disciplina degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale). - 1. Agli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale, rilevati dai soggetti indicati nell'articolo 2-bis, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.
2. Se il saldo degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale e' positivo, il saldo e' iscritto in una riserva indisponibile. Quest'ultima:
a) si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione;
b) e' indisponibile anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, sesto comma, 2359-bis, primo comma, 2432 e 2478-bis, quarto comma, del codice civile;
c) puo' essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo l'utilizzo delle riserve di utili disponibili e della riserva legale. In tale caso essa deve essere reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi.
3. Alle fattispecie di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 13 del presente decreto e quelle di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2018.
Art. 19-quinquies (Modifica al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136). - 1. All'articolo 20-quater, comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "Le imprese indicate al comma 2 che si avvalgono della facolta' di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese indicate al comma 2 e i soggetti indicati nell'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, che si avvalgono della facolta' di cui al comma 1"».
All'articolo 20, comma 3:
al primo periodo, le parole: «del soggetto previsto dall'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «della societa' di cui all'articolo 13, comma 1,» e le parole: «nel presente capo e nella decisione della Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «nel capo II del decreto-legge n. 18 del 2016, come modificato dal presente decreto, e nella decisione della Commissione europea di cui al comma 1»;
al secondo periodo, le parole: «a valere sulle risorse di cui all'articolo 24» sono sostituite dalle seguenti: «, a valere sulle risorse di cui all'articolo 23».
All'articolo 21:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze redige, entro il 30 giugno di ogni anno, e trasmette alle Camere una relazione contenente i dati relativi all'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato di cui al presente capo e gli obiettivi di performance collegati, tra cui:
a) cedente, cessionaria-societa' veicolo (SPV), prestatore di servizi (servicer);
b) valore al lordo delle rettifiche di valore (gross book value) dei crediti oggetto di cessione, valore netto di cessione, valore nominale dei Titoli emessi;
c) valore nominale dei Titoli senior emessi assistiti da garanzia pubblica;
d) valore nominale dei Titoli senior assistiti da garanzia pubblica residui al 31 dicembre"»;
al comma 5, lettera b), capoverso 2, le parole: «in caso di rinnovo della garanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di proroga del periodo di concessione della garanzia dello Stato»;
al comma 6, capoverso, numero 3), le parole: «Eni S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «Eni S.p.a."»;
al comma 7, lettera a), le parole: «e' sostituto» sono sostituite dalle seguenti: «e' sostituito».
All'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «possono essere integrate» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,» e le parole: «, da trasmettere al Ministero al momento della richiesta della garanzia» sono soppresse.
All'articolo 23, comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2016, e che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 20 del presente decreto, e che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo fondo di garanzia».