| Gazzetta n. 120 del 24 maggio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 4 aprile 2019 |  
| OCM Vino - Modalita'  attuative  della  misura  «Promozione»  di  cui all'articolo 45 del Regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.  |  
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                 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE                  ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
   Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei mercati agricoli dei prodotti agricoli e  che  abroga  i  regolamenti (CEE) n. 922/72, n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e 1234/07  del  Consiglio ed in particolare l'art. 45;   Visto il regolamento delegato (UE) n. 1149/2016  della  Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n.  1308/2013  del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  i  programmi nazionali di sostegno al  settore  vitivinicolo  e  che  modifica  il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;   Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  1150/2016   della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalita' di applicazione  del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio per quanto riguarda i programmi  nazionali  di  sostegno  al  settore vitivinicolo;   Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241  recante  «Nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;   Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428,  concernente  disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1990  -  che  all'art.  4, comma 3, cosi' come modificato dall'art. 2, comma  1  della  legge  3 agosto  2004,  n.  204,  dispone  che  il  Ministro  delle  politiche agricole,  alimentari  e  forestali  adotta,  nell'ambito  della  sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i provvedimenti   amministrativi    direttamente    conseguenti    alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni comunitarie,  al  fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000, n. 445 recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 4 riguardante  la ripartizione tra  funzione  di  indirizzo  politico-amministrativo  e funzione  di  gestione  e  concreto   svolgimento   delle   attivita' amministrative;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27 febbraio 2013, n. 105 concernente «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;   Vista la  legge  12  dicembre  2016,  n.  238  recante  «Disciplina organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del commercio del vino»;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  143 del  17  luglio  2017  recante   «Regolamento   recante   adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del  decreto  legislativo 19 agosto 2016, n. 177», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  231 del 3 ottobre 2017;   Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017 e successive modificazioni  e integrazioni, relativo a «OCM Vino Modalita' attuative  della  misura «Promozione sui mercati dei paesi terzi»;   Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'», convertito, con modificazioni, con legge 9 agosto 2018, n. 97;   Visto il Programma nazionale di sostegno del vino 2019/2023;   Vista l'intesa sullo schema di  decreto  sancita  dalla  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 marzo 2019; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                                Oggetto 
   1. Il presente  decreto  definisce  le  modalita'  attuative  della misura «Promozione», prevista dall'art. 45, paragrafo 1, lettera  b), paragrafi 2 e 3 del regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.     |  
|   |                                                             Allegato 1 
   Emblema dell'UE e menzione da inserire sul materiale promozionale 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
                              Definizioni 
   1. Ai sensi del presente decreto si intende per:     Agea: l'Organismo pagatore;     aiuto  integrativo:  quota  integrativa  di  aiuti  pubblici  non comunitari;     autorita' competenti: il Ministero,  le  regioni  e  le  province autonome;     avviso: l'avviso per la presentazione dei  progetti  emanato,  in collaborazione con regioni e province  autonome,  con  decreto  della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e dell'ippica  del  Ministero  per  i   progetti   nazionali,   o   con provvedimento regionale  per  i  progetti  regionali,  che  definisce annualmente  le  modalita'  operative  e  procedurali  attuative  del presente decreto;     beneficiari: i soggetti, di cui  all'art.  3,  comma  1,  il  cui progetto e' risultato idoneo e ammissibile a  contributo  al  termine dell'istruttoria effettuata da ciascuna autorita'  competente  e  che hanno stipulato il contratto con Agea;     contratto-tipo: schema di contratto predisposto da Agea;     Fondi  quota  nazionale:   la   dotazione   finanziaria   gestita direttamente dal Ministero, pari al 30%  dei  fondi  complessivamente assegnati alla misura promozione;     Fondi quota regionale: la dotazione finanziaria, pari al 70%  dei fondi complessivamente assegnati alla  misura  promozione,  ripartita fra le regioni sulla base  dei  criteri  di  riparto  definiti  dalla Commissione politiche agricole e recepiti da apposito  decreto  della Direzione  generale  delle  politiche  internazionali  e  dell'Unione europea del Ministero. Tale dotazione e' gestita  direttamente  dalle regioni;     Ministero:  Ministero  delle   politiche   agricole   alimentari, forestali e del turismo;     Mercato del Paese terzo: area  geografica,  definita  nell'avviso predisposto dal Ministero, sita nel territorio di  uno  Stato  al  di fuori dell'Unione europea;     Paesi terzi: paesi singoli o aree geografiche omogenee,  definiti nell'avviso predisposto dal Ministero, siti al di  fuori  dell'Unione europea;     Mercato emergente: paese terzo, definito nell'avviso  predisposto dal Ministero, sito al di fuori dell'Unione  europea  di  particolare interesse per l'esportazione del prodotto oggetto di promozione;     produttore di vino: l'impresa, singola o associata, in regola con la  presentazione  delle   dichiarazioni   vitivinicole   nell'ultimo triennio,  che  abbia  ottenuto  i  prodotti  da   promuovere   dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad  esse associate o controllate;     progetto: l'insieme della documentazione amministrativa e tecnica prevista dall'avviso;     programma nazionale di sostegno: l'insieme delle misure  attivate dall'Italia e comunicate a Bruxelles, ai sensi dell'art. 39 e ss. del regolamento (UE) n. 1308/2013;     regioni: regioni e province autonome;     regolamento: regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;     sede operativa:  luogo  in  cui  il  soggetto  proponente  svolge stabilmente una o piu' fasi della produzione e/o  trasformazione  del prodotto oggetto  di  promozione,  ovvero  area  della  denominazione d'origine o dell'indicazione  geografica  qualora  i  progetti  siano presentati dai soggetti  proponenti  di  cui  all'art.  3,  comma  1, lettera e);     soggetti partecipante: i  soggetti  che  partecipano  a  progetti presentati dai soggetti  proponenti  di  cui  all'art.  3,  comma  1, lettere h), i) e j);     soggetti proponenti: i soggetti, di cui all'art. 3, comma 1,  che presentano il progetto;     soggetto pubblico: organismo  avente  personalita'  giuridica  di diritto pubblico (ente pubblico) o personalita' giuridica di  diritto privato  (societa'  di  capitale  pubblico  di  esclusiva  proprieta' pubblica), con esclusione delle amministrazioni governative centrali, regioni, province autonome e comuni.     |  
|   |                                 Art. 3 
                    Soggetti proponenti e requisiti 
   1.  Accedono  alla  misura   «Promozione»   i   seguenti   soggetti proponenti:     a. le organizzazioni professionali, purche' abbiano, tra  i  loro scopi, la promozione dei prodotti agricoli;     b.  le  organizzazioni  di  produttori  di  vino,  come  definite dall'art. 152 del regolamento;     c. le associazioni di organizzazioni di produttori di vino,  come definite dall'art. 156 del regolamento;     d. le organizzazioni interprofessionali, come definite  dall'art. 157 del regolamento;     e. i consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e le loro associazioni e federazione;     f. i produttori di vino, come definiti all'art. 2;     g. i soggetti pubblici, come definiti all'art. 2, con  comprovata esperienza nel settore del  vino  e  della  promozione  dei  prodotti agricoli;     h. le associazioni temporanee di impresa e di scopo costituende o costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d),  e),  f), g) e i);     i. i consorzi, le associazioni,  le  federazioni  e  le  societa' cooperative, a condizione che tutti i  partecipanti  al  progetto  di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di  cui  alle  lettere a), e), f) e g);     j. le reti di impresa, composte da soggetti di cui  alla  lettera f).   2. I soggetti pubblici  di  cui  alla  lettera  g)  partecipano  ai progetti esclusivamente nell'ambito delle associazioni  di  cui  alla lettera h), ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario.   3. I soggetti proponenti hanno adeguata disponibilita' dei prodotti oggetto di promozione in termini di quantita', al fine di  rispondere alla domanda del mercato a lungo  termine.  Nell'avviso,  predisposto dal Ministero, sono specificati parametri di riferimento.   4. I soggetti proponenti  hanno  accesso  a  sufficienti  capacita' tecniche per far fronte alle specifiche esigenze degli scambi  con  i paesi  terzi  e  possiedono  sufficienti  risorse   finanziarie   per garantire  la  realizzazione  quanto  piu'  efficace  possibile   del progetto. Nell'avviso  predisposto  dal  Ministero  sono  specificati parametri e valori di riferimento.     |  
|   |                                 Art. 4 
                    Prodotti oggetto di promozione 
   1.  La  promozione  riguarda  le   seguenti   categorie   di   vini confezionati, di cui alla parte II, titolo II, capo I,  sezione  2  e all'allegato VII - parte II del regolamento:     a. vini a denominazione di origine protetta;     b. vini ad indicazione geografica protetta;     c. vini spumanti di qualita';     d. vini spumanti di qualita' aromatici;     e. vini con l'indicazione della varieta'.   2. I progetti non possono riguardare esclusivamente i vini  di  cui al comma 1, lettera e) e/o i vini di cui alle lettere c) e  d)  senza indicazione geografica.   3. Le caratteristiche dei vini  di  cui  al  comma  1  sono  quelle previste dalla normativa europea e nazionale  vigenti  alla  data  di pubblicazione dell'avviso.     |  
|   |                                 Art. 5 
                         Tipologie di progetti 
   1. I progetti possono essere:     a.  nazionali.  La  domanda  di  contributo  e'   presentata   al Ministero, secondo le  modalita'  definite  nell'avviso  emanato  dal Ministero stesso, da soggetti proponenti che hanno sede operativa  in almeno cinque regioni e promuovono le produzioni di tali regioni.  Il contributo erogato in favore di tali progetti e' a valere  sui  fondi di quota nazionale;     b. regionali. La domanda di contributo e' presentata alla regione in cui il soggetto  proponente  ha  la  sede  operativa,  secondo  le modalita' fornite negli avvisi emanati da ciascuna regione, a  valere sui  fondi  di  quota  regionale.  Il  progetto  deve  prevedere   la promozione  delle  produzioni  della  regione  in  cui  il   soggetto proponente ha presentato la domanda;     c. multiregionali. La domanda  di  contributo  e'  presentata  da soggetti proponenti che hanno sede operativa in almeno due regioni, a valere su fondi di quota regionale e su una riserva dei  fondi  della quota nazionale pari a 3 milioni di euro. La quota  di  finanziamento pro capite da  parte  di  Ministero  e  regioni  non  supera  il  25% dell'importo del progetto presentato. I soggetti  proponenti  di  cui alle lettere a), b), c), d), e), f) ed i) del comma  1  dell'art.  3, presentano la domanda di contributo alla regione in cui hanno la sede legale. I soggetti proponenti di cui alla  lettera  h)  del  comma  1 dell'art. 3 presentano la domanda di contributo alla regione  in  cui ha sede legale la mandataria.  I  soggetti  proponenti  di  cui  alla lettera  j)  del  comma  1  dell'art.  3  presentano  la  domanda  di contributo alla regione in cui ha sede legale l'organo  comune  o  il soggetto a cui e' stato  conferito  mandato  con  rappresentanza.  La regione presso la quale sono  presentati  i  progetti  multiregionali assume  il  ruolo  di  regione  capofila.  Il  progetto  prevede   la promozione  delle  produzioni  delle  regioni  in  cui  il   soggetto proponente ha le sedi operative.   2. I soggetti proponenti, di  cui  all'art.  3,  comma  1,  possono presentare o partecipare ad  un  solo  progetto  per  ciascuna  delle tipologie di progetti di cui al precedente comma 1 lettere a),  b)  e c).   3. Le regioni nei propri avvisi, per i progetti di cui alla lettera b), possono prevedere  la  partecipazione  o  presentazione  di  piu' progetti, da parte di  un  soggetto  proponente,  purche'  non  siano rivolti ai medesimi paesi terzi o mercati dei paesi terzi.     |  
|   |                                 Art. 6 
                         Termini di esecuzione 
   1. I progetti di cui all'art. 5 hanno durata massima di  tre  anni, tuttavia  le  autorita'  competenti,  nei  propri   avvisi,   possono stabilire una durata massima inferiore.   2. Il  Ministero  emana  il  proprio  avviso  entro  il  31  maggio dell'esercizio  finanziario  comunitario  precedente  a   quello   di pertinenza ed Agea stipula i contratti  con  i  soggetti  beneficiari individuati  dalle  autorita'  competenti   entro   il   15   ottobre dell'esercizio  finanziario  comunitario  precedente  a   quello   di pertinenza. Le attivita' sono effettuate a decorrere dal  16  ottobre dell'esercizio  finanziario  comunitario  di  pertinenza.  Qualora  i beneficiari del contributo non chiedano il pagamento  anticipato,  le attivita'  sono  effettuate  entro  il   30   agosto   dell'esercizio finanziario  comunitario  di  pertinenza  del  contratto.  Qualora  i beneficiari chiedano  il  pagamento  anticipato,  le  attivita'  sono effettuate  entro   il   31   dicembre   dell'esercizio   finanziario comunitario successivo a quello di pertinenza.     |  
|   |                                 Art. 7 
                          Azioni ammissibili 
   1. Sono ammissibili le seguenti azioni da attuare  in  uno  o  piu' paesi terzi o mercati dei paesi terzi:     a.  azioni  in  materia  di  relazioni  pubbliche,  promozione  e pubblicita', che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione,  in  particolare  in  termini  di  qualita',   sicurezza alimentare o ambiente;     b. partecipazione  a  manifestazioni,  fiere  ed  esposizioni  di importanza internazionale;     c. campagne di informazione, in  particolare  sui  sistemi  delle denominazioni di  origine,  delle  indicazioni  geografiche  e  della produzione biologica vigenti nell'Unione;     d. studi per valutare i risultati delle azioni di informazione  e promozione. La spesa per tale azione non supera  il  3%  dell'importo complessivo del progetto presentato.   2.  L'avviso,  predisposto  dal  Ministero,  definisce  le   azioni ammissibili a contributo nonche' la tabella dei costi di riferimento.     |  
|   |                                 Art. 8 
               Requisiti di ammissibilita' del progetto 
   1. Il progetto, per essere ammesso al contributo,  deve  contenere, pena l'esclusione:     a.  l'indicazione  dei  soggetti  partecipanti  al  progetto   di promozione;     b. una descrizione dettagliata  delle  azioni  che  si  intendono realizzare;     c. l'indicazione del/i paese/i terzo/i e  del/i  mercato/i  del/i paese/i  terzo/i  interessato/i,   corredata   da   una   descrizione dettagliata del contesto socio economico e delle dinamiche di mercato dei paesi destinatari;     d.  una  descrizione  dei   prodotti   oggetto   di   promozione, riguardante la tipologia  riconosciuta  e/o  denominazione  d'origine nonche' il posizionamento del prodotto stesso sul mercato;     e. una descrizione dettagliata degli  obiettivi  del  progetto  e dell'impatto previsto;     f. la descrizione della metodologia di misurazione dei  risultati attesi;     g. l'indicazione della durata del progetto ed  il  cronoprogramma delle azioni di promozione;     h. il costo complessivo del progetto suddiviso per singole azioni di promozione, riferite ad ogni singolo paese  terzo  e  mercato  del paese terzo target, nonche' il costo unitario di ciascuna sub-azione.   2. Gli obiettivi del  progetto  e  l'impatto  previsto  sono,  pena l'esclusione, definiti  in  termini  quali-quantitativi  di  sviluppo della notorieta' dei prodotti oggetto di promozione o  di  incremento delle vendite nei mercati  target  o  di  incremento  di  valore  dei prodotti nei mercati individuati.   3. Gli obiettivi sono individuati sulla base di adeguate analisi di mercato, e sono elaborati in modo da essere:     a. specifici;     b. misurabili;     c. realizzabili;     d. pertinenti;     e. definiti nel tempo.   4. Il progetto, per essere ammesso al contributo,  deve  consistere in un insieme coerente di  azioni,  idonee  al  raggiungimento  degli obiettivi prefissati.     |  
|   |                                 Art. 9 
                          Cause di esclusione 
   1. Sono esclusi i soggetti proponenti:     a. diversi da quelli elencati all'art. 3, comma 1;     b.  che  non  possiedono  adeguata  disponibilita'  dei  prodotti oggetto di promozione di cui all'art. 3, comma 3;     c. che non  hanno  accesso  a  sufficienti  capacita'  tecnica  e finanziaria di cui all'art. 3, comma 4;     d. che presentano progetti non conformi alle disposizioni di  cui all'art. 5;     e. che presentano progetti che  non  contengono  quanto  indicato all'art. 8;     f. che presentano, in  forma  singola  o  associata,  nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di  pertinenza,  richieste  di contributo, per la misura  «promozione»  dell'OCM  vino,  un  importo complessivo superiore ad euro tre milioni;     g.  che  presentano,   nell'ambito   dell'esercizio   finanziario comunitario di pertinenza, progetti per  un  importo  complessivo  di contributo difforme a quanto indicato all'art. 13, commi 6 e 7;     h.  che  presentano,   nell'ambito   dell'esercizio   finanziario comunitario di pertinenza, per la misura «promozione» dell'OCM  vino, piu' di un progetto per lo stesso paese o mercato  del  paese  terzo. Tale previsione e' valida anche in caso di  progetti  pluriennali  in corso;     i. che presentano progetti che contengono unicamente le azioni di cui alla lettera d), del comma 1 dell'art. 7;     j. che presentano progetti per i quali la durata  del  contributo supera i tre anni in un determinato paese terzo o mercato di un paese terzo, salvo proroghe concesse di cui all'art. 13 comma 4.   2. I soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma  1,  lettere  a), b), c), d), h), i) e j), sono esclusi qualora al loro  interno  anche un solo soggetto partecipante al  progetto  di  promozione  si  trovi nelle condizioni di cui alle lettere f) ed h).     |  
|   |                                 Art. 10 
                      Presentazione dei progetti 
   1. I progetti nazionali sono presentati sulla base delle  modalita' operative  e  procedurali  previste   dall'avviso   predisposto   dal Ministero.   2. I progetti regionali sono presentati sulla base delle  modalita' operative  e  procedurali  previste  dall'avviso  predisposto   dalle regioni, in conformita' con l'avviso predisposto dal  Ministero.  Gli avvisi adottati dalle  regioni  sono  trasmessi  entro trenta  giorni dalla pubblicazione al Ministero ed all'Agea.   3. I progetti  multiregionali  sono  presentati  sulla  base  delle modalita' operative e procedurali  previste  dall'avviso  predisposto dalla regione capofila. E' facolta' delle regioni attivare o  meno  i progetti multiregionali, indicandolo nel proprio avviso. La quota  di partecipazione finanziaria regionale ai  progetti  multiregionali  e' proporzionale  al  peso  finanziario  delle  azioni  intraprese   dai produttori di vino che  hanno  sede  operativa  in  ciascuna  regione coinvolta sulla totalita' delle attivita' previste dal  progetto.  Le regioni che  partecipano  a  progetti  multiregionali  forniscono  un finanziamento pari a quello garantito dal Ministero con la riserva di fondi quota nazionale, qualora quest'ultimo non disponga  di  risorse sufficienti, le  regioni  possono  integrare  con  risorse  di  quota regionale fino al massimo del 50% del contributo richiesto.   4. I termini di presentazione dei progetti da  parte  dei  soggetti proponenti  sono  stabiliti  negli  avvisi  predisposti  da  ciascuna autorita' competente.     |  
|   |                                 Art. 11 
                         Criteri di priorita' 
   1. I progetti ammissibili sono valutati  sulla  base  dei  seguenti criteri di priorita':     a. il  soggetto  proponente  e'  nuovo  beneficiario.  Per  nuovo beneficiario si intende uno dei soggetti indicati all'art. 3, comma 1 che non ha beneficiato del contributo  per  la  misura  promozione  a partire dal periodo di programmazione 2014-2018. Nel caso di soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), h), i) e j), il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti;     b. il progetto e' rivolto ad un nuovo paese terzo o  a  un  nuovo mercato del paese terzo. Per nuovo paese terzo o  mercato  del  paese terzo si intendono paesi o mercati al di  fuori  dell'Unione  europea dove il soggetto proponente a partire dal periodo  di  programmazione 2014-2018, non ha realizzato azioni di promozione con  il  contributo comunitario;     c.  il  soggetto   proponente   richiede   una   percentuale   di contribuzione pubblica inferiore al 50%,  come  definita  nell'avviso predisposto dal Ministero;     d. il soggetto proponente e' un consorzio di tutela, riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 oppure una federazione o un'associazione di consorzi di tutela;     e. il  progetto  riguarda  esclusivamente  vini  a  denominazione d'origine protetta e/o ad indicazione geografica protetta;     f. il progetto e' rivolto ad un mercato emergente, come  definito nell'avviso predisposto dal Ministero;     g.   il   soggetto   proponente    produce    e    commercializza prevalentemente vini provenienti da uve di propria  produzione  o  di propri  associati,  come   definita   nell'avviso   predisposto   dal Ministero;     h.  il  soggetto  proponente  presenta   una   forte   componente aggregativa di piccole e/o micro imprese, come  definita  nell'avviso predisposto dal Ministero;   2. Ad ogni criterio possono essere assegnati da un minimo di  1  ad un massimo di 20 punti, cosi' come definito  nell'avviso  predisposto dal Ministero.   3. Le regioni, nei propri avvisi, possono quantificare il peso  dei singoli criteri di cui al comma 1, attribuendo  punteggi  diversi  da quelli previsti nell'avviso predisposto  dal  Ministero.  I  punteggi massimi dei criteri di priorita' di cui alle lettere c), d), e),  f), g) e h) hanno un peso minore o uguale a quello attribuito ai  criteri di priorita' di cui alle lettere a) e b).   4. Ai progetti multiregionali  si  applicano  i  punteggi  previsti dall'avviso predisposto dal Ministero.     |  
|   |                                 Art. 12 
    Comitato di valutazione e modalita' di ammissione a contributo 
   1. E' istituito, presso ciascuna autorita' competente, un  comitato di valutazione dei progetti, di seguito comitato.  Nell'attivita'  di selezione il comitato procede:     alla verifica del  possesso  dei  requisiti  soggettivi,  di  cui all'art. 3, avvalendosi anche del supporto degli uffici competenti;     alla verifica dell'ammissibilita' delle azioni e  dei  costi,  di cui all'art. 7, comma 1;     alla valutazione dei requisiti di ammissibilita', di cui all'art. 8;     alla verifica dell'insussistenza delle cause  di  esclusione,  di cui all'art. 9;     all'attribuzione  del  punteggio  sulla  base  dei   criteri   di priorita' di cui all'art. 11.   2.  Il  comitato,  al  termine  della  valutazione,  predispone  la graduatoria dei progetti ammissibili a  contributo,  sulla  base  del punteggio attribuito applicando i criteri  di  cui  all'art.  11,  ed indica l'importo del progetto e l'importo del contributo ammissibile.   3. I progetti vengono finanziati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base della graduatoria.   4. In caso di parita' di punteggio e' data preferenza  al  soggetto proponente che ha ottenuto un punteggio superiore per  i  criteri  di priorita' di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e  b).  Le  regioni hanno facolta', a parita' di punteggio tra progetti,  di  individuare ulteriori criteri rispetto a quelli indicati nel presente comma.   5. Le  autorita'  competenti,  in  caso  di  ulteriore  parita'  di punteggio, procedono mediante sorteggio pubblico.   6.  Qualora  le  risorse  disponibili  non  siano   sufficienti   a finanziare per intero il progetto del soggetto  proponente  collocato ultimo in graduatoria, quest'ultimo ha facolta', entro  sette  giorni dalla  pubblicazione  della  graduatoria,  di  accettare  o  meno  di realizzare l'intero progetto. Nel caso in cui il soggetto  proponente non accettasse, l'autorita' competente scorre la graduatoria.   7. Con  la  pubblicazione  della  graduatoria  definitiva,  la  cui efficacia e' subordinata all'esito dei controlli  precontrattuali  di cui all'art. 14, comma 2, termina il procedimento  amministrativo  in capo a ciascuna autorita' competente.     |  
|   |                                 Art. 13 
                        Entita' del contributo 
   1. L'importo del contributo a valere sui fondi europei e' pari,  al massimo, al 50% delle spese sostenute per realizzare il progetto.   2. Il contributo europeo di cui al comma 1  puo'  essere  integrato con fondi nazionali o regionali con un ulteriore importo fino  ad  un massimo del 30% delle spese sostenute  per  realizzare  il  progetto. Pertanto, l'ammontare complessivo del contributo  erogato  con  fondi europei e con l'integrazione nazionale o regionale non  supera  l'80% delle spese sostenute per realizzare il progetto.   3. La durata del contributo, per ciascun  progetto  di  promozione, non supera i tre anni per un  dato  beneficiario  in  un  determinato paese terzo o mercato di un paese terzo.   4. Il sostegno puo' essere prorogato una volta per  un  massimo  di due anni o due volte per un massimo di un anno per ciascuna  proroga, qualora gli effetti dell'attivita' di promozione lo giustifichino.   5. Qualora il  progetto  sia  presentato  da  imprese  private  e/o contenga anche una sola  azione  rivolta  in  modo  inequivocabile  e diretto alla promozione ed alla pubblicita'  di  uno  o  piu'  marchi commerciali, l'integrazione di cui al comma 2 non viene erogata.   6. Per i progetti a valere sui fondi quota nazionale, il contributo richiesto   per   ciascun   progetto,   nell'ambito    dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, non supera i  tre  milioni  di euro, a prescindere dall'importo totale del progetto  presentato.  E' facolta' delle regioni, nei  propri  avvisi,  fissare  un  contributo massimo richiedibile per ciascun progetto.   7. Per i progetti a valere sui fondi quota  nazionale,  nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza,  il  contributo minimo ammissibile non puo' essere inferiore a  250.000,00  euro  per paese terzo o mercato del paese terzo ed a 500.000,00 euro qualora il progetto sia destinato ad un solo paese terzo. Le regioni, nei propri avvisi, possono fissare un contributo minimo ammissibile  diverso  da quello fissati per i progetti a valere sui fondi quota nazionale.   8. L'imposta sul valore aggiunto e' ammissibile a  contributo  solo nel caso in cui rappresenti un costo puro  per  il  beneficiario.  Ai fini dell'eventuale rimborso, il  beneficiario  deve  dimostrare  che l'importo pagato non e' stato recuperato ed e'  iscritto  come  onere nei conti del beneficiario.     |  
|   |                                 Art. 14 
                            Compiti di Agea 
   1. Agea redige  un  contratto-tipo  sulla  base  delle  indicazioni fornite dalla normativa comunitaria, dal  presente  decreto  e  dalle linee guida emanate dalla Commissione e  lo  aggiorna  in  base  agli eventuali sviluppi normativi.   2.  Agea,  avvalendosi  di  Agecontrol,   effettua   le   verifiche precontrattuali  e  ne  comunica  gli  esiti  a  ciascuna   autorita' competente   entro   sessanta   giorni   dalla   trasmissione   delle graduatorie.   3. Agea entro trenta  giorni  dalla  stipula  trasmette  copia  dei contratti a ciascuna autorita' competente.   4. Agea, entro il 30 novembre di ogni  anno,  comunica  a  ciascuna autorita' competente i nominativi  dei  beneficiari  che,  nonostante l'approvazione  dei  progetti,  non  hanno  sottoscritto  i  relativi contratti nell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza.   5. Agea comunica tempestivamente a ciascuna autorita' competente  i nominativi dei beneficiari che abbandonano in corso d'opera  uno  dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere h), i) e j).   6. Agea comunica tempestivamente a ciascuna autorita' competente  i nominativi  dei  beneficiari  che  presentano   una   rendicontazione ammissibile inferiore al 80% del costo complessivo del progetto.   7. Agea comunica tempestivamente a ciascuna autorita' competente  i nominativi  dei  beneficiari  che  modificano  in  corso  d'opera  la composizione di uno dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1,  lettere h), i) e j).   8. Agea trasmette,  entro  trenta  giorni  dall'approvazione  della variante,  a  ciascuna  autorita'  competente  copia  del   contratto modificato.   9.  Agea  effettua  i  controlli  sulla  regolare  esecuzione   del contratto e sulla rendicontazione delle spese e ne comunica gli esiti a  ciascuna  autorita'  competente  entro sessanta  giorni  dal  loro espletamento.     |  
|   |                                 Art. 15 
         Variazioni del progetto e modifiche del beneficiario 
   1. Nella realizzazione del progetto i beneficiari possono apportare variazioni:     a. pari o inferiori al 20% degli  importi  delle  singole  azioni previste dal progetto  in  ciascun  paese  terzo  destinatario.  Tali variazioni non sono comunicate a ciascuna  autorita'  competente,  ma vengono verificate ex-post da Agea. Qualora, dai controlli effettuati ex post, le variazioni  risultino  superiori  al  20%,  l'importo  in esubero non viene ammesso a rendiconto, ed in  particolare  non  sono liquidate le spese cronologicamente piu'  recenti.  Sono  ammesse  le variazioni tra le sub-azioni previste dal progetto;     b. superiori al 20% degli importi delle singole  azioni  previste dal progetto in ciascun Paese  terzo  destinatario.  Tali  variazioni sono  presentate,  opportunamente  motivate,  a  ciascuna   autorita' competente   almeno   quarantacinque   giorni   prima   della    loro realizzazione.  Ciascuna  autorita'  competente,  se  del  caso,   le autorizza  entro   trenta   giorni   dalla   ricezione   dell'istanza comunicandolo al beneficiario e ad Agea. Le spese sono  ammesse  solo dopo l'autorizzazione da parte di ciascuna autorita'  competente.  In caso di mancato riscontro entro i termini sopra  indicati,  l'istanza e' respinta. Le variazioni sono presentate entro sessanta giorni  dal termine delle attivita' previste dal progetto approvato.  Le  istanze di variante trasmesse dopo tale termine sono rigettate d'ufficio. Per ciascun  progetto  sono  ammesse,  per   ciascun   anno   finanziario comunitario, massimo una variante superiore al 20%.   2. Nel caso di soppressione o di inserimento di una sub-azione  non prevista dal progetto i beneficiari possono apportare tali  modifiche seguendo, in ogni caso, la procedura di cui al  precedente  comma  1, lettera b).   3. Le variazioni non incrementano ne' riducono, salvo casi di forza maggiore,  il  costo  totale  del  progetto,  e   sono   migliorative dell'efficacia del progetto approvato. Eventuali spese aggiuntive che superino l'importo approvato sono a totale carico del beneficiario.   4. Non e' ammessa alcuna variazione  che  riguardi  la  modifica  o l'eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella  graduatoria,  che  comportino  l'eliminazione  o  la modifica o l'aggiunta di un paese  target  o  l'eliminazione  di  una delle azioni previste e che comportino l'esclusione di  cui  all'art. 9.   5.  Non  sono  ammesse,  pena  l'esclusione,  le   modifiche   alla composizione dei soggetti proponenti di cui alle lettere h), i) e  j) dell'art.  3,  nella  fase  procedurale   che   intercorre   tra   la presentazione della domanda di contributo e la stipula del  contratto con Agea. E', tuttavia, consentito esclusivamente il recesso di una o piu' imprese partecipanti al soggetto proponente di cui alle  lettere h), i) e j)  dell'art.  3,  a  condizione  che  le  restanti  imprese mantengano i requisiti di partecipazione e di  qualificazione  e  che tale recesso avvenga per esigenze organizzative proprie del  soggetto collettivo, e non per eludere le cause di esclusione di cui  all'art. 9.   6. Qualora il beneficiario del  contributo  sia  uno  dei  soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere h), i)  e  j)  non  e' ammessa alcuna sostituzione dei beneficiari tranne nei casi di:     a. fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di impresa individuale,  in  caso  di  morte,  interdizione,  inabilitazione   o fallimento ovvero nei casi previsti  dalla  normativa  antimafia.  In tale ipotesi e' possibile la sostituzione del  mandatario,  nei  modi previsti dalla normativa vigente in materia, purche'  il  subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto e  dagli avvisi.  Qualora  non  ricorrano  tali  condizioni  Agea  recede  dal contratto e ciascuna autorita'  competente  applica  le  disposizioni previste all'art. 17;     b. fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora  si  tratti  di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento  ovvero  nei  casi  previsti  dalla  normativa  antimafia. Qualora il mandatario non individui  altro  soggetto  subentrante  in possesso dei requisiti  richiesti  dal  presente  decreto  e'  tenuto all'esecuzione, direttamente o per il tramite degli  altri  mandanti, purche' siano  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  dal  presente decreto e dagli avvisi. Qualora non ricorrano  tali  condizioni  Agea recede dal contratto  e  ciascuna  autorita'  competente  applica  le disposizioni previste all'art. 17;     c. cessione/acquisizione da parte di altri soggetti del  ramo  di azienda beneficiario del contributo.   7. Qualora uno o piu' imprese si ritirano, in  corso  d'opera,  dai soggetti proponenti di cui agli all'art. 3, comma 1, lettere h), i) e j) e tali defezioni non inficiano il punteggio ottenuto  in  sede  di valutazione, il beneficiario prosegue nell'esecuzione  del  contratto purche' le imprese rimanenti soddisfino da sole i requisiti richiesti dal presente decreto e dall'avviso. Nel caso in  cui  tali  requisiti non vengono piu' soddisfatti o le defezioni  inficiano  il  punteggio ottenuto in sede di valutazione il contratto si risolve  di  diritto. In tale caso, Agea procede al ritiro dell'eventuale anticipo concesso e all'escussione delle garanzie di buona esecuzione prestate.     |  
|   |                                 Art. 16 
                        Materiale promozionale 
   1. Il materiale  promozionale  e  pubblicitario,  nonche'  tutti  i documenti destinati al pubblico, compresi gli audiovisivi  realizzati o  acquisiti  nell'ambito  del  progetto,  sono   coerenti   con   le indicazioni previste nelle linee guida allegate all'avviso e  recano, al fine di assicurare la tracciabilita' amministrativa del contributo erogato, l'emblema e la menzione di cui all'allegato 1  del  presente decreto, secondo le disposizioni d'uso  disponibili  sul  sito  della Commissione europea.   2. L'emblema deve essere chiaramente visibile, non  necessariamente a colori, e la  menzione  chiaramente  leggibile,  qualunque  sia  il supporto impiegato. Per  materiali  audio  la  menzione  deve  essere riprodotta chiaramente alla  fine  del  messaggio  promozionale.  Per materiali  video   l'emblema   e   la   menzione   devono   comparire obbligatoriamente all'inizio o  durante  o  alla  fine  del  prodotto promozionale. Per quanto concerne i gadget quanto previsto al comma 1 deve essere riportato necessariamente anche sul prodotto e  non  solo sulla custodia dello stesso.   3. La menzione deve essere tradotta nella lingua del paese a cui e' rivolto il materiale promozionale e pubblicitario, oppure  in  lingua inglese.   4. Il messaggio di promozione  e/o  di  informazione  deve  basarsi sulle qualita' intrinseche del  vino  e  deve  essere  conforme  alle disposizioni legislative applicabili nei paesi terzi o ai mercati dei Paesi terzi ai quali e' destinato.   5. La conformita' del materiale promozionale e' verificata  ex-post da Agea, coerentemente con le indicazioni previste dalle linee  guida fornite dall'avviso. Le spese relative al materiale promozionale  non conforme alle disposizioni del presente articolo, non sono ammesse  a contributo.     |  
|   |                                 Art. 17 
                          Disposizioni finali 
   1. Non possono presentare progetti di promozione,  per  un  periodo pari a due esercizi finanziari comunitari, coloro  che  incorrano  in una delle seguenti fattispecie:     a. non sottoscrivono il contratto a seguito  della  pubblicazione della graduatoria definitiva;     b. abbandonano, in corso d'opera, uno dei soggetti proponenti  di cui all'art. 3, comma 1, lettere h), i) e j), salvo nelle fattispecie previste dalla normativa vigente;     c. presentano una rendicontazione ammissibile  inferiore  al  80% del costo complessivo del progetto.   2. In deroga a quanto stabilito al comma 1,  il  beneficiario  puo' presentare progetti di promozione se dimostra di essere diventato una azienda in difficolta', ai sensi della normativa europea  vigente,  o dimostra che tali fattispecie siano dovute a  cause  forza  maggiore, come definite dalla normativa europea in materia.     |  
|   |                                 Art. 18 
            Abrogazione e proroga temporanea dell'efficacia 
   1. Il decreto ministeriale n. 60710 del 10 agosto 2017 e successive modificazioni e integrazioni e' abrogato con effetto  dalla  campagna 2019/2020.  Tale  decreto  si  applica  ai  progetti  presentati   ed approvati a valere sui fondi di pertinenza delle campagne 2017/2018 e 2018/2019.   2. Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per  la registrazione ed e' pubblicato sul  sito  internet  del  Ministero  e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 4 aprile 2019 
                                                Il Ministro: Centinaio     |  
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