| Gazzetta n. 120 del 24 maggio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 13 maggio 2019 |  
| Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei  buoni  del  Tesoro poliennali 3,85% con  godimento  1°  settembre  2018  e  scadenza  1° settembre 2049, seconda e terza tranche.  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE                              DEL TESORO 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in materia  di  debito  pubblico»,  (di  seguito  «Testo  unico»)  e  in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra caratteristica e modalita';   Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di  seguito  «decreto di  massima»),  con  il  quale  sono  state  stabilite   in   maniera continuativa le caratteristiche  e  le  modalita'  di  emissione  dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;   Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale si e' provveduto ad integrare il «decreto di massima»,  con  riguardo  agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle tranche supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore  ai  dieci anni;   Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, che ha modificato tra l'altro  l'art.  12  del  «decreto  di  massima»,   con   particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore  ai  dieci anni;   Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione  dell'art.  3  del  testo  unico,  (di  seguito   «decreto cornice»)  ove  si  definiscono  per  l'anno  finanziario  2019   gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;   Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;   Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012, concernente  le  «Disposizioni  per  le  operazioni  di  separazione, negoziazione  e  ricostituzione  delle  componenti  cedolari,   della componente  indicizzata  all'inflazione  e  del  valore  nominale  di rimborso dei titoli di Stato (stripping)»;   Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante  «Il  bilancio  di previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2019  e  il  bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», ed in particolare  l'art.  3, comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;   Considerato che l'importo delle emissioni disposte  a  tutto  il  9 maggio 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia' effettuati, a 41.618 milioni di euro;   Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i  decreti  e gli atti relativi alle operazioni suddette;   Visto il proprio decreto in data 6 febbraio 2019 con  il  quale  e' stata disposta l'emissione delle prima tranche dei buoni  del  Tesoro poliennali 3,85% con  godimento  1°  settembre  2018  e  scadenza  1° settembre 2049;   Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre l'emissione di una seconda tranche dei  predetti  buoni  del Tesoro poliennali; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «Testo  unico»  nonche' del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,85%, avente godimento 1° settembre 2018 e scadenza 1° settembre 2049. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare  nominale  compreso  fra  un  importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.   I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,85%, pagabile in due semestralita' posticipate, il 1° marzo ed il  1°  settembre  di  ogni anno di durata del prestito.   La prima cedola dei buoni emessi con il presente  decreto,  essendo pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta.   Sui  buoni  medesimi  possono  essere  effettuate   operazioni   di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore  di rimborso del titolo («coupon stripping»).   Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli sono quelle definite nel «decreto di massima»,  che  qui  si  intende interamente  richiamato,  ed  a  cui  si  rinvia   per   quanto   non espressamente disposto dal presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 2 
   Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art.  1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 14 maggio 2019,  con  l'osservanza  delle  modalita'  indicate  negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».   La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6  del  «decreto di massima», verra' corrisposta nella misura dello 0,40% del capitale nominale sottoscritto.     |  
|   |                                 Art. 3 
   Al termine delle operazioni di assegnazione di  cui  al  precedente articolo ha luogo il collocamento  della  terza  tranche  dei  titoli stessi, fissata nella misura del 20 per cento, in applicazione  delle modalita' indicate negli articoli 10, 11, 12 e  13  del  «decreto  di massima», cosi' come integrato dalle disposizioni di cui  al  decreto n. 31383 del 16 aprile 2018.   Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facolta' di partecipare al   collocamento   supplementare,   inoltrando   le    domande    di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 15 maggio 2019.     |  
|   |                                 Art. 4 
   Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta  e  nel  collocamento supplementare sara' effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il  16 maggio 2019, al prezzo di  aggiudicazione  e  con  corresponsione  di dietimi di interesse lordi per settantasei  giorni.  A  tal  fine  la Banca  d'Italia  provvedera'  ad  inserire,  in  via  automatica,  le relative partite nel servizio di  compensazione  e  liquidazione  con valuta pari al giorno di regolamento.   In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di  cui  al  presente decreto,  troveranno  applicazione  le   disposizioni   del   decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.     |  
|   |                                 Art. 5 
   Il 16 maggio 2019 la Banca d'Italia provvedera' a  versare,  presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto  ricavo  dei buoni assegnati al prezzo  di  aggiudicazione  d'asta  unitamente  al rateo di interesse dell'3,85% annuo lordo, dovuto allo Stato.   La predetta sezione di Tesoreria rilascia,  per  detti  versamenti, separate  quietanze  di  entrata  al  bilancio   dello   Stato,   con imputazione al  capo  X,  capitolo  5100,  art.  3  (unita'  di  voto parlamentare  4.1.1)  per  l'importo   relativo   al   netto   ricavo dell'emissione  ed  al  capitolo  3240,  art.  3  (unita'   di   voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse  lordi dovuti.     |  
|   |                                 Art. 6 
   Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2019  faranno carico al capitolo 2214 (unita'  di  voto  parlamentare  21.1)  dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli  anni successivi.   L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno  finanziario 2049 fara' carico al capitolo che  verra'  iscritto  nello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle  finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502  (unita'  di  voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.   L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sara' scritturato dalle  sezioni  di  Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo 2247 (unita' di voto parlamentare 21.1; codice  gestionale  109)  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle  finanze per l'anno finanziario 2019.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 13 maggio 2019 
                                              p. Il direttore generale                                                     del Tesoro                                                             Iacovoni             |  
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