Gazzetta n. 120 del 24 maggio 2019 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 marzo 2019, n. 22 |
Testo del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 71 del 25 marzo 2019), coordinato con la legge di conversione 20 maggio 2019, n. 41 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilita' finanziaria e integrita' dei mercati, nonche' tutela della salute e della liberta' di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.». |
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Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1 Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni»
1. Al fine di un aggiornamento della normativa in materia di poteri speciali in conseguenza dell'evoluzione tecnologica intercorsa, con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale, al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo l'art. 1 e' inserito il seguente: «Art. 1-bis (Poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G). - 1. Costituiscono, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 2, attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G. 2. La stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di cui al comma 1, ovvero l'acquisizione di componenti ad alta intensita' tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea, sono soggetti alla notifica di cui all'art. 1, comma 4, al fine dell'eventuale esercizio del potere di veto o dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. A tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano. 3. Per le finalita' di cui al comma 2, per soggetto esterno all'Unione europea si intende: 1) qualsiasi persona fisica o persona giuridica, che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito; 2) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, e che risulti controllato direttamente o indirettamente da una persona fisica o da una persona giuridica di cui al n. 1); 3) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, al fine di eludere l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalita' di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 2.».
Riferimenti normativi
- Il testo del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 recante "Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2012, n. 63. |
| Art. 2
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente sezione reca la disciplina transitoria applicabile in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo. 2. Nella presente sezione l'espressione: a) «banche del Regno Unito» indica le banche aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; b) «imprese di investimento del Regno Unito» indica le imprese di investimento aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; c) «imprese di assicurazione del Regno Unito» indica le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; d) «intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, e riassicurativo del Regno Unito» indica qualsiasi intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo residente o avente sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; e) «istituti di pagamento del Regno Unito» indica gli istituti di pagamento aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; f) «istituti di moneta elettronica del Regno Unito» indica gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; g) «gestori di fondi del Regno Unito» indica i gestori di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; h) «OICR del Regno Unito» indica gli OICR domiciliati nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; i) «gestori di una sede di negoziazione del Regno Unito» indica i gestori di una sede di negoziazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; l) «data di recesso» indica la data a decorrere dalla quale avra' effetto il recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea in assenza di un accordo ai sensi dell'art. 50 del Trattato sull'Unione europea; m) «periodo transitorio» indica il periodo tra la data di recesso e il termine del diciottesimo mese successivo; n) «autorita' competenti» indica le autorita' nazionali di settore, tenuto conto delle competenze attribuite a legislazione vigente; o) «Testo unico bancario» (TUB) indica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; p) «Testo unico della finanza» (TUF) indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; q) «Codice delle assicurazioni private» (CAP) indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 3. Se non diversamente disposto nel presente decreto, si applicano le definizioni previste dall'art. 1 del Testo unico bancario, dall'art. 1 del Testo unico della finanza e dall'art. 1 del Codice delle assicurazioni private.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 50 del Trattato sull'Unione europea: "Art. 50. 1. Ogni Stato membro puo' decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione. 2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalita' del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo e' negoziato conformemente all'art. 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso e' concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo. 3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimita' di prorogare tale termine. 4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa ne' alle deliberazioni ne' alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano. Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'art. 238, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta e' oggetto della procedura di cui all'art. 49.". - Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante "Codice delle assicurazioni private" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, supplemento ordinario. - Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: "Art. 1. Definizioni 1. Nel presente decreto legislativo l'espressione: a) "autorita' creditizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia; a-bis) "autorita' di risoluzione" indica la Banca d'Italia nonche' un'autorita' non italiana deputata allo svolgimento delle funzioni di risoluzione; b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria; c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione; e) "IVASS" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; e-bis) "MVU" indica il Meccanismo di vigilanza unica, ossia il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorita' nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano; e-ter) "Disposizioni del MVU" indica il regolamento (UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione; f); g) "Stato comunitario" indica lo Stato membro della Comunita' Europea; g-bis) "Stato di origine" indica lo Stato comunitario in cui la banca, l'IMEL o l'IP e' stato autorizzato all'esercizio dell'attivita'; g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario nel quale la banca, l'IMEL o l'IP ha una succursale o presta servizi; h) "Stato terzo" indica lo Stato non membro dell'Unione europea; h-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010; h-ter) "Stato partecipante al MVU" indica uno Stato comunitario la cui moneta e' l'euro o che abbia instaurato una cooperazione stretta con la BCE a norma delle disposizioni del MVU; i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. l) "autorita' competenti" indica, a seconda dei casi, uno o piu' fra le autorita' di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari; m). 2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia; b) "banca comunitaria": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia; c) "banca extracomunitaria": la banca avente sede legale in uno Stato terzo; d) "soggetto significativo": i soggetti definiti dall'art. 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014, sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in conformita' delle disposizioni del MVU; d-bis) "soggetto meno significativo": i soggetti, sottoposti a vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da quelli di cui alla lettera d); e) "succursale": una sede che costituisce una parte, sprovvista di personalita' giuridica, di una banca, un istituto di moneta elettronica o un istituto di pagamento, e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' a cui la banca o l'istituto e' stato autorizzato; f) "attivita' ammesse al mutuo riconoscimento": le attivita' di: 1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione; 2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting"); 3) leasing finanziario; 4) prestazione di servizi di pagamento; 5) emissione e gestione di mezzi di pagamento («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in cui quest'attivita' non rientra nel punto 4; 6) rilascio di garanzie e di impegni di firma; 7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: - strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.); - cambi; - strumenti finanziari a termine e opzioni; - contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; - valori mobiliari; 8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi; 9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese; 10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking"; 11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni; 12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 13) servizi di informazione commerciale; 14) locazione di cassette di sicurezza; 15) altre attivita' che, in virtu' delle misure di adattamento assunte dalle autorita' comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989; g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106. h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che: 1) controlla la banca; 2) e' controllato dalla banca; 3) e' controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca; 4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto; h-bis) "istituti di moneta elettronica": le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica; h-bis.1) "istituti di moneta elettronica comunitari": gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall'Italia; h-ter) ''moneta elettronica'': il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica: 1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'art. 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall'art. 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; h-quater) "partecipazioni": le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile; h-quinquies); h-sexies) "istituti di pagamento": le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento; h-septies) "istituti di pagamento comunitari": gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall'Italia; h-septies.1) "servizi di pagamento": le seguenti attivita': 1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento: 3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum; 3.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti; 4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento: 4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum; 4.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti; 5) emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento; 6) rimessa di denaro; 7) servizi di disposizione di ordini di pagamento; 8) servizi di informazione sui conti; h-octies); h-novies) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato; i) "punto di contatto centrale": il soggetto o la struttura designato dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica o dagli istituti di pagamento comunitari che operano sul territorio della Repubblica in regime di diritto di stabilimento, senza succursale, tramite gli agenti di cui all'art. 128-quater. 3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. 3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti. 3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti. 3-quater. Se non diversamente disposto, ai fini della disciplina dei servizi di pagamento, nel presente decreto si applicano le definizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.". - Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998: "Art. 1. Definizioni 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni; b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; c-bis) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi pensione; d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010; d-ter) "UE": l'Unione europea; d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la cui occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare uno o piu' servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare una o piu' attivita' di investimento a titolo professionale; d-quinquies) "banca": la banca come definita dall'art. 1, comma 1, lettera b), del Testo unico bancario; d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; e) "societa' di intermediazione mobiliare" (Sim): l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica con sede legale e direzione generale in Italia, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento; f) "impresa di investimento dell'Unione europea" o "impresa di investimento UE": l'impresa di investimento, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato dell'Unione europea, diverso dall'Italia; g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha la propria sede legale o direzione generale nell'Unione europea, la cui attivita' e' corrispondente a quella di un'impresa di investimento UE o di una banca UE che presta servizi o attivita' di investimento; h); i) 'societa' di investimento a capitale variabile' (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni; i-bis) 'societa' di investimento a capitale fisso' (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi; i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato; i-quater) societa' di investimento semplice (SiS): il FIA italiano, riservato a investitori professionali, costituito in forma di Sicaf che gestisce direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte le seguenti condizioni: 1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni; 2) ha per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all'art. 2 paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attivita', in deroga all'art. 35-bis, comma 1, lettera f); 3) non ricorre alla leva finanziaria; 4) dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'art. 2327 del codice civile, in deroga all'art. 35-bis, comma 1, lettera c); j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore; k) 'Organismo di investimento collettivo del risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata; k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello aperto; l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le Sicav e le Sicaf; m) 'Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani' (OICVM italiani): il fondo comune di investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE; m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE; m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano la cui partecipazione e' riservata a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'art. 39; m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente all'UE; m-septies) 'fondo europeo per il venture capital' (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 345/2013; m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale' (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013; m-octies.1) 'fondo di investimento europeo a lungo termine" (ELTIF): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760; m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr master; m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o piu' Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie attivita'; m-undecies) 'clienti professionali' o 'investitori professionali': i clienti professionali ai sensi dell'art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies; m-undecies.1) 'Business Angel': gli investitori a supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000 nell'ultimo triennio; m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al dettaglio": i clienti o gli investitori che non sono clienti professionali o investitori professionali; n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi rischi; o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la societa' per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio; o-bis) 'societa' di gestione UE': la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' OICVM; p) 'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav e la Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa' di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA, il gestore di EuSEF e il gestore di ELTIF; q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di depositario; q-quater) 'depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder': il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' un Oicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a svolgere i compiti di depositario; q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf; r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di investimento UE con succursale in Italia, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia, nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del T.U. bancario, le banche italiane e le banche UE con succursale in Italia autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento; r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione UE ha la propria sede legale e direzione generale; r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in cui l'OICR e' stato costituito; r-ter.1) "indice di riferimento" o "benchmark": l'indice di cui all'art. 3, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2016/1011; r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento": la persona fisica o giuridica di cui all'art. 3, paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011; r-quater) 'rating del credito': un parere relativo al merito creditizio di un'entita', cosi' come definito dall'art. 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1060/2009; r-quinquies) 'agenzia di rating del credito': una persona giuridica la cui attivita' include l'emissione di rating del credito a livello professionale; s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B dell'Allegato I al presente decreto, autorizzati nello Stato dell'UE di origine; t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti cosi' da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati; u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari; v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli indicati nel regolamento previsto dall'art. 100, comma 1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari; w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; w-bis) soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione d) del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea iscritti nell'elenco annesso di cui all'art. 116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali le banche, le societa' di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento, anche quando operano con i collaboratori di cui alla sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005; w-bis.1) «prodotto di investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi all'art. 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014; w-bis.2) «prodotto d'investimento al dettaglio preassemblato» o «PRIP»: un investimento ai sensi dell'art. 4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014; w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»: un prodotto ai sensi dell'art. 4, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico; w-bis.4) «ideatore di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di PRIIP»: un soggetto di cui all'art. 4, numero 4), del regolamento (UE) n. 1286/2014; w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto di cui all'art. 4, numero 5), del regolamento (UE) n. 1286/2014; w-bis.6) «investitore al dettaglio in PRIIP»: un cliente ai sensi dell'art. 4, numero 6), del regolamento (UE) n. 1286/2014; w-bis.7) "gestore del mercato": il soggetto che gestisce e/o amministra l'attivita' di un mercato regolamentato e puo' coincidere con il mercato regolamentato stesso; w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e' autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla parte III; w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine": 1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in cui i propri valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis) e abbia comunicato tale scelta; 4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un solo Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera; 4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine; w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti pubblica l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet; w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti indicati nell'art. 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni; w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i provvedimenti con cui sono disposte: 1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le misure adottate nel suo ambito; 2) le misure adottate ai sensi dell'art. 60-bis.4; 3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti 1 e 2, adottate da autorita' di altri Stati dell'Unione europea; w-septies) "depositari centrali di titoli o depositari centrali": i soggetti indicati nell'art. 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli. 1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio: a) azioni di societa' e altri titoli equivalenti ad azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario; b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli; c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure. 1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali. 1-quater. Per "ricevute di deposito" si intendono titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti la proprieta' dei titoli di un emittente non domiciliato, ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e negoziati indipendentemente dai titoli dell'emittente non domiciliato. 2. Per "strumento finanziario" si intende qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I. Gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari. 2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento di cui all'art. 18, comma 5, puo' individuare: a) gli altri contratti derivati di cui al punto 7, sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati; b) gli altri contratti derivati di cui al punto 10, sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione. 2-ter. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "strumenti derivati": gli strumenti finanziari citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonche' gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c); b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari che fanno riferimento a merci o attivita' sottostanti di cui all'Allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), nonche' gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c), quando fanno riferimento a merci o attivita' sottostanti menzionati all'Allegato I, sezione C, punto 10); c) "contratti derivati su prodotti energetici C6": i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (future), gli swap e tutti gli altri contratti derivati concernenti carbone o petrolio menzionati nella Sezione C, punto 6, dell'Allegato I che sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione e devono essere regolati con consegna fisica del sottostante. 3. 4. 5. Per "servizi e attivita' di investimento" si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari: a) negoziazione per conto proprio; b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; c-bis) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; d) gestione di portafogli; e) ricezione e trasmissione di ordini; f) consulenza in materia di investimenti; g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione; g-bis) gestione di sistemi organizzati di negoziazione. 5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si intende l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta. 5-bis.1. Per "sistema multilaterale" si intende un sistema che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari. 5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende l'impresa di investimento che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negozia per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale. Il modo frequente e sistematico si misura per numero di negoziazioni fuori listino (OTC) su strumenti finanziari effettuate per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti. Il modo sostanziale si misura per dimensioni delle negoziazioni OTC effettuate dal soggetto su uno specifico strumento finanziario in relazione al totale delle negoziazioni effettuate sullo strumento finanziario dal soggetto medesimo o all'interno dell'Unione europea. 5-quater. Per "market maker" si intende una persona che si propone, nelle sedi di negoziazione e/o al di fuori delle stesse, su base continuativa, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari in contropartita diretta ai prezzi dalla medesima definiti. 5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o piu' strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti. 5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e), comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche' l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o piu' investitori, rendendo cosi' possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione). 5-septies. Per "consulenza in materia di investimenti" si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o piu' operazioni relative a strumenti finanziari. 5-septies.1. Per "esecuzione di ordini per conto dei clienti" si intende la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o piu' strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione. 5-septies.2. Per "agente collegato" si intende la persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilita' di una sola impresa di investimento per conto della quale opera, promuove servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari. 5-septies.3. Per "consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede" si intende la persona fisica iscritta nell'apposita sezione dell'albo previsto dall'art. 31, comma 4, del presente decreto che, in qualita' di agente collegato, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. 5-octies. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "sistema multilaterale di negoziazione": un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla parte II e alla parte III; b) "sistema organizzato di negoziazione": un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla parte II e alla parte III; c) "sede di negoziazione": un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione. 5-octies.1. Per "ordine con limite di prezzo" si intende un ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario al prezzo limite fissato o a un prezzo piu' vantaggioso e per un quantitativo fissato. 5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali" si intende una piattaforma on line che abbia come finalita' esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle piccole e medie imprese, come definite dall'art. 2, paragrafo 1, lettera (f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129, delle imprese sociali e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre societa' che investono prevalentemente in piccole e medie imprese nonche' della raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese. 5-decies. 5-undecies. 5-duodecies. Per "imprese sociali" si intendono le imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, costituite in forma di societa' di capitali o di societa' cooperativa. 6. Per "servizio accessorio" si intende qualsiasi servizio riportato nella sezione B dell'Allegato I. 6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile. 6-bis.1. Per "controllante" si intende un'impresa controllante ai sensi degli articoli 2, paragrafo 9, e 22 della direttiva 2013/34/UE. 6-bis.2. Per "controllata" si intende un'impresa controllata ai sensi degli articoli 2, paragrafo 10, e 22 della direttiva 2013/34/UE; l'impresa controllata di un'impresa controllata e' parimenti considerata impresa controllata dell'impresa controllante che e' a capo di tali imprese. 6-bis.3. Per "stretti legami" si intende la situazione nella quale due o piu' persone fisiche o giuridiche sono legate: a) da una «partecipazione», ossia dal fatto di detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o piu' dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; b) da un legame di «controllo», ossia dalla relazione esistente tra un'impresa controllante e un'impresa controllata, in tutti i casi di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e un'impresa, nel qual caso ogni impresa controllata di un'impresa controllata e' considerata impresa controllata dell'impresa controllante che e' a capo di tali imprese; c) da un legame duraturo tra due o tutte le suddette persone e uno stesso soggetto che sia una relazione di controllo. 6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti. 6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti. 6-quinquies. Per "negoziazione algoritmica" si intende la negoziazione di strumenti finanziari in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente i parametri individuali degli ordini, come ad esempio l'avvio dell'ordine, la relativa tempistica, il prezzo, la quantita' o le modalita' di gestione dell'ordine dopo l'invio, con intervento umano minimo o assente, ad esclusione dei sistemi utilizzati unicamente per trasmettere ordini a una o piu' sedi di negoziazione, per trattare ordini che non comportano la determinazione di parametri di negoziazione, per confermare ordini o per eseguire il regolamento delle operazioni. 6-sexies. Per "accesso elettronico diretto" si intende un accordo in base al quale un membro o un partecipante o un cliente di una sede di negoziazione consente a un terzo l'utilizzo del proprio codice identificativo di negoziazione per la trasmissione in via elettronica direttamente alla sede di negoziazione di ordini relativi a uno strumento finanziario, sia nel caso in cui l'accordo comporti l'utilizzo da parte del terzo dell'infrastruttura del membro, del partecipante o del cliente, o di qualsiasi sistema di collegamento fornito dal membro, partecipante o cliente per trasmettere gli ordini (accesso diretto al mercato) sia nel caso in cui non vi sia tale utilizzo (accesso sponsorizzato). 6-septies. Per "tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza" si intende qualsiasi tecnica di negoziazione algoritmica caratterizzata da: a) infrastrutture volte a ridurre al minimo le latenze di rete e di altro genere, compresa almeno una delle strutture per l'inserimento algoritmico dell'ordine: co-ubicazione, hosting di prossimita' o accesso elettronico diretto a velocita' elevata; b) determinazione da parte del sistema dell'inizializzazione, generazione, trasmissione o esecuzione dell'or-dine senza intervento umano per il singolo ordine o negoziazione, e c) elevato traffico infra-giornaliero di messaggi consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni. 6-octies. Per "negoziazione matched principal" si intende una negoziazione in cui il soggetto che si interpone tra l'acquirente e il venditore non e' mai esposto al rischio di mercato durante l'intera esecuzione dell'operazione, con l'acquisto e la vendita eseguiti simultaneamente ad un prezzo che non permette a tale soggetto di realizzare utili o perdite, fatta eccezione per le commissioni, gli onorari o le spese dell'operazione previamente comunicati. 6-novies. Per "pratica di vendita abbinata" si intende l'offerta di un servizio di investimento insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come condizione per l'ottenimento dello stesso accordo o pacchetto. 6-decies. Per "deposito strutturato" si intende un deposito quale definito all'art. 69-bis, comma 1, lettera c), del T.U. bancario che e' pienamente rimborsabile alla scadenza in base a termini secondo i quali qualsiasi interesse o premio sara' rimborsato (o e' a rischio) secondo una formula comprendente fattori quali: a) un indice o una combinazione di indici, eccetto i depositi a tasso variabile il cui rendimento e' direttamente legato a un tasso di interesse quale l'Euribor o il Libor; b) uno strumento finanziario o una combinazione degli strumenti finanziari; c) una merce o combinazione di merci o di altri beni infungibili, materiali o immateriali; o d) un tasso di cambio o una combinazione di tassi di cambio. 6-undecies. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "dispositivo di pubblicazione autorizzato" o "APA": un soggetto autorizzato ai sensi della direttiva 2014/65/UE a pubblicare i report delle operazioni concluse per conto di imprese di investimento ai sensi degli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014; b) "fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione" o "CTP": un soggetto autorizzato ai sensi della direttiva 2014/65/UE a fornire il servizio di raccolta presso mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione e APA dei report delle operazioni concluse per gli strumenti finanziari di cui agli articoli 6, 7, 10, 12, 13, 20 e 21 del regolamento (UE) n 600/2014 e di consolidamento delle suddette informazioni in un flusso elettronico di dati attualizzati in continuo, in grado di fornire informazioni sui prezzi e sul volume per ciascuno strumento finanziario; c) "meccanismo di segnalazione autorizzato" o "ARM": un soggetto autorizzato ai sensi della direttiva 2014/65/UE a segnalare le informazioni di dettaglio sulle operazioni concluse alle autorita' competenti o all'AESFEM per conto delle imprese di investimento; d) "servizi di comunicazione dati": la gestione di un dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA) o di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP) o di un meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM); e) "fornitore di servizi di comunicazione dati": un APA, un CTP o un ARM. 6-duodecies. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "Stato membro d'origine dell'impresa di investimento": 1) se l'impresa di investimento e' una persona fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha la propria sede principale; 2) se l'impresa di investimento e' una persona giuridica, lo Stato membro in cui si trova la sua sede legale; 3) se, in base al diritto nazionale cui e' soggetta, l'impresa di investimento non ha una sede legale, lo Stato membro in cui e' situata la sua direzione generale; b) "Stato membro d'origine del mercato regolamentato": lo Stato membro in cui e' registrato il mercato regolamentato o se, in base al diritto nazionale di tale Stato membro detto mercato non ha una sede legale, lo Stato membro in cui e' situata la propria direzione generale; c) "Stato membro d'origine di un APA, di un sistema consolidato di pubblicazione o di meccanismo di segnalazione autorizzato": 1) se il dispositivo di pubblicazione autorizzato, il meccanismo di segnalazione autorizzato o il sistema consolidato di pubblicazione e' una persona fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha la propria direzione generale; 2) se il dispositivo di pubblicazione autorizzato, il meccanismo di segnalazione autorizzato o il sistema consolidato di pubblicazione e' una persona giuridica, lo Stato membro in cui si trova la sua sede legale; 3) se, in base al diritto nazionale cui e' soggetto, il dispositivo di pubblicazione autorizzato, il meccanismo di segnalazione autorizzato o il sistema consolidato di pubblicazione non ha una sede legale, lo Stato membro in cui e' situata la sua direzione generale. 6-terdecies. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "Stato membro ospitante l'impresa di investimento": lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in cui un'impresa di investimento ha una succursale o presta servizi di investimento e/o esercita attivita' di investimento; b) "Stato membro ospitante il mercato regolamentato": lo Stato membro in cui un mercato regolamentato adotta opportune misure in modo da facilitare l'accesso alla negoziazione a distanza nel suo sistema da parte di membri o partecipanti stabiliti in tale Stato membro. 6-quaterdecies. Per "prodotto energetico all'ingrosso" si intende un prodotto energetico all'ingrosso quale definito all'art. 2, punto 4, del regolamento (UE) n. 1227/2011. 6-quinquiesdecies. Per "derivati su merci agricole" si intendono i contratti derivati connessi a prodotti di cui all'art. 1 e all'allegato I, parti da I a XXIV/1 del regolamento (UE) n. 1308/2013. 6-sexiesdecies. Per "emittente sovrano" si intende uno dei seguenti emittenti di titoli di debito: a) l'Unione europea; b) uno Stato membro, ivi inclusi un ministero, un'agenzia o una societa' veicolo di tale Stato membro; c) in caso di Stato membro federale, un membro della federazione; d) una societa' veicolo per conto di diversi Stati membri; e) un ente finanziario internazionale costituito da due o piu' Stati membri con l'obiettivo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno affrontando o sono minacciati da gravi crisi finanziarie; o f) la Banca europea per gli investimenti. 6-septiesdecies. Per "debito sovrano" si intende un titolo di debito emesso da un emittente sovrano. 6-octiesdecies. Per "supporto durevole" si intende qualsiasi strumento che: a) permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e b) che consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.". - Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005: "Art. 1. Definizioni 1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per: a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all'art. 2, comma 3; b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate all'art. 2, comma 1; c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione; d) attivita' riassicurativa: 1) l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, anche di uno Stato terzo o retrocessi da un'impresa di riassicurazione; 2) la copertura fornita da un'impresa di riassicurazione ad un fondo pensione istituito in uno Stato membro dell'Unione europea, autorizzato dall'Autorita' competente dello Stato membro di origine e che rientri nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341; e) attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi o rischio assunto in regime di liberta' di prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui e' ubicato il rischio; f) attivita' in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di stabilimento: l'attivita' che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio; g) autorita' di vigilanza: l'autorita' nazionale incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo; g-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) "AEAP" o "EIOPA": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 2) "ABE" o "EBA": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 3) "AESFEM" o "ESMA": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010; g-ter) autorita' di vigilanza sul gruppo: l'autorita' di vigilanza di gruppo determinata ai sensi dell'art. 207-sexies; h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; l-bis) collegio delle autorita' di vigilanza: una struttura permanente ma flessibile per la cooperazione, il coordinamento e l'agevolazione del processo decisionale nell'ambito della vigilanza del gruppo; l-bis.1) compenso: qualsiasi commissione, onorario, spesa, o altro pagamento, inclusi altri benefici economici di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio o incentivo finanziario o non finanziario, offerti o forniti in relazione ad attivita' di distribuzione assicurativa; l-ter) concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni al rischio che comportano perdite potenziali sufficientemente ampie da mettere a repentaglio la solvibilita' o la posizione finanziaria dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione; m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.; m-bis) controparte centrale autorizzata: una controparte centrale che ha ottenuto un'autorizzazione conformemente all'art. 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o che e' stata riconosciuta in base all'art. 25 dello stesso Regolamento; m-ter) consulenza: l'attivita' consistente nel fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in relazione ad uno o piu' contratti di assicurazione; n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attivita' di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali contratti e operazioni; n.1) distributore di prodotti assicurativi: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione; n-bis) distribuzione di probabilita' prevista: funzione matematica che assegna ad un elenco esaustivo di eventi futuri mutualmente esclusivi una probabilita' di realizzazione; n-ter) «ECAI» o «agenzia esterna di valutazione del merito di credito»: un'agenzia di rating creditizio registrata o certificata in conformita' del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo o del Consiglio o una banca centrale che emette rating creditizi esenti dall'applicazione di tale regolamento; n-quater) effetti di diversificazione: la riduzione dell'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o del gruppo dovuta alla diversificazione della loro attivita', derivante dal fatto che il risultato sfavorevole di un rischio puo' essere compensato dal risultato piu' favorevole di un altro, quando tali rischi non siano pienamente correlati; n-quinquies) esternalizzazione: l'accordo concluso tra un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un fornitore di servizi, anche se non autorizzato all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa, in base al quale il fornitore di servizi esegue una procedura, un servizio o un'attivita', direttamente o tramite sub esternalizzazione, che sarebbero altrimenti realizzati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione stessa; o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi e' stato adempimento dell'obbligo di assicurazione; p) fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 303; q) fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 285; q-bis) funzione: in un sistema di governo societario, la capacita' interna all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di svolgere compiti concreti; un sistema di governo societario comprende la funzione di gestione del rischio, la funzione di verifica della conformita', la revisione interna e la funzione attuariale; r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di cui all'art. 2, comma 3, qui di seguito indicati: 1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3); 2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attivita' industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attivita'; 3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 2) l'importo del volume d'affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unita'. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo; r-bis) gruppo: un gruppo: 1) composto da una societa' partecipante o controllante, dalle sue societa' controllate o da altre entita' in cui la societa' partecipante o controllante o le sue societa' controllate detengono una partecipazione, nonche' da societa' legate da direzione unitaria ai sensi dell'art. 96; ovvero 2) basato sull'instaurazione, contrattuale o di altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra tali imprese che puo' includere anche mutue assicuratrici o altre societa' di tipo mutualistico, a condizione che: 2.1) una delle imprese eserciti effettivamente, tramite un coordinamento centralizzato, un'influenza dominante sulle decisioni, incluse le decisioni finanziarie, di tutte le imprese che fanno parte del gruppo; e 2.2) la costituzione e lo scioglimento di tali relazioni ai fini del titolo XV siano soggetti all'approvazione preventiva dell'autorita' di vigilanza del gruppo; laddove l'impresa che esegue il coordinamento centralizzato e' considerata l'impresa controllante o partecipante e le altre imprese sono considerate le imprese controllate o partecipate; s) impresa: la societa' di assicurazione o di riassicurazione autorizzata; t) impresa di assicurazione: la societa' autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta; u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione italiana: la societa' avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2; u-bis) impresa di assicurazione captive: un'impresa di assicurazione controllata da un'impresa finanziaria, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o di riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE oppure controllata da un'impresa non finanziaria, il cui scopo e' fornire copertura assicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano o di una o piu' imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa di assicurazione captive; v) impresa di assicurazione comunitaria: la societa' avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta; z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la societa' di assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2; aa) impresa di partecipazione assicurativa: una societa' controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonche' nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera bb-bis); bb) impresa di partecipazione assicurativa mista ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera bb-bis): una societa' controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera bb-bis), sempreche' almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica; bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria mista: un'impresa di cui all'art. 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142; cc) impresa di riassicurazione: la societa' autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione; cc-bis) impresa di riassicurazione captive: un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE oppure controllata da un'impresa non finanziaria il cui scopo e' di fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano o di una o piu' imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione captive; cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria: la societa' avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio dell'attivita' riassicurativa; cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita da uno dei seguenti soggetti: 1) un ente creditizio, un ente finanziario o una societa' strumentale di cui all'art. 4, n. 18), del regolamento (UE) 575/2013; 2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere t), aa) e cc); 3) un'impresa di investimento ai sensi dell'art. 4, n. 2), del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013; 4) un'impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera bb-bis); cc-quinquies) intermediario assicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita' di distribuzione assicurativa; cc-sexies) intermediario riassicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un dipendente di essa, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita' di distribuzione riassicurativa; cc-septies) intermediario assicurativo a titolo accessorio: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da uno dei soggetti di cui alla lettera d), comma 2, dell'art. 109, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita' di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) l'attivita' professionale principale di tale persona fisica o giuridica e' diversa dalla distribuzione assicurativa; 2) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi, complementari rispetto ad un bene o servizio; 3) i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilita' civile, a meno che tale copertura non integri il bene o il servizio che l'intermediario fornisce nell'ambito della sua attivita' professionale principale; dd) ISVAP o IVASS: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo a cui e' succeduto l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135; ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; ff) localizzazione: la presenza di attivita' mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili; gg); hh); ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria; ii-bis) misura del rischio: la funzione matematica che assegna un importo monetario ad una data distribuzione di probabilita' prevista e cresce monotonicamente con il livello di esposizione al rischio sottostante a tale distribuzione; ll) natante: qualsiasi unita' che e' destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che e' azionata da propulsione meccanica; ll-bis) operazione infragruppo: un'operazione in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si affida, direttamente o indirettamente, ad un'altra impresa nell'ambito dello stesso gruppo o ad una persona fisica o giuridica strettamente legata alle imprese nell'ambito di tale gruppo per ottemperare ad un obbligo, contrattuale o meno, e a fini o meno di pagamento; mm) organismo di indennizzo italiano: l'organismo istituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 296; mm-bis) partecipazione: la detenzione, diretta o tramite un rapporto di controllo, del 20 per cento o piu' dei diritti di voto o del capitale di una societa', anche per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per interposta persona o comunque di una percentuale che consente l'esercizio di una influenza notevole sulla gestione di tale societa'; mm-ter) partecipazione qualificata: la detenzione, diretta o indiretta, di almeno il 10 per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o comunque la partecipazione che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa; nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile; oo); pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi; qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l'impresa cedente e' essa stessa impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede legale in altro Stato; rr) principi contabili internazionali: i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002; ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attivita' rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti all'art. 2; ss-bis) prodotto di investimento assicurativo: un prodotto ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami dell'assicurazione non vita); 2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico; tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive l'attivita' che l'impresa puo' esercitare al rilascio dell'autorizzazione; uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in riassicurazione; vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' assicurativa o riassicurativa; con riferimento all'intermediazione, per succursale si intende una agenzia o una succursale situata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, inclusa l'organizzazione di un semplice ufficio gestito da personale dipendente dell'intermediario ovvero da una persona indipendente, ma incaricata ad agire in modo permanente per conto dell'intermediario stesso; vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di timing, eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche: 1) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo; 2) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto; vv-bis.1) rischio di credito: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria derivante da oscillazioni del merito di credito di emittenti di titoli, controparti e debitori nei confronti dei quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione e' esposta in forma di rischio di inadempimento della controparte, di rischio di spread o di concentrazione del rischio di mercato; vv-bis.2) rischio di liquidita': il rischio che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia in grado di liquidare investimenti ed altre attivita' per regolare i propri impegni finanziari al momento della relativa scadenza; vv-bis.3) rischio di mercato: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria derivante, direttamente o indirettamente, da oscillazioni del livello e della volatilita' dei prezzi di mercato delle attivita', delle passivita' e degli strumenti finanziari; vv-bis.4) rischio di sottoscrizione: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passivita' assicurative dovuto ad ipotesi inadeguate in materia di fissazione di prezzi e di costituzione delle riserve tecniche; vv-bis.5) rischio operativo: il rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni; vv-bis.6) sistemi di garanzia: sistemi per lo svolgimento, in Italia o all'estero, delle funzioni di salvaguardia della stabilita' finanziaria delle imprese, in particolare per la gestione e la risoluzione di situazioni di crisi; vv-bis.7) societa' controllante: una societa' che esercita il controllo ai sensi dell'art. 72, anche per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per interposta persona; vv-bis.8) societa' controllata: una societa' sulla quale e' esercitato il controllo ai sensi dell'art. 72, anche per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per interposta persona; vv-bis.9) societa' partecipante: la societa' che detiene una partecipazione; vv-bis.10) societa' partecipata: la societa' in cui e' detenuta una partecipazione; vv-ter) societa' veicolo: qualsiasi impresa, con o senza personalita' giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono subordinati agli obblighi di riassicurazione della societa' veicolo; vv-quater) supporto durevole: qualsiasi strumento che: 1) permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e 2) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate; zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione; aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo; uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300; bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea; ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce il contratto; ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione o in cui e' ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio e' assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di cui alla lettera bbb); eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui e' situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera; fff) Stato membro di ubicazione del rischio: 1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione; 2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea; 3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza; 4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato e' una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3; 4-bis) lo Stato di cui alla lettera bbb) di destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione; 4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si e' verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di targa o rechi una targa che non corrisponde piu' allo stesso veicolo; ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo in cui e' situata la sede legale dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o il rischio o dell'impresa di riassicurazione; con riferimento all'intermediazione, se l'intermediario e' una persona fisica, per Stato membro di origine, si intende lo Stato di residenza dell'intermediario; se e' una persona giuridica, si intende lo Stato membro in cui e' situata la sede legale, o se assente, la sede principale, da intendersi come il luogo a partire dal quale e' gestita l'attivita' principale; ggg-bis) Stato membro ospitante: lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha una sede secondaria o presta servizi; con riferimento all'intermediazione si intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in cui l'intermediario ha una presenza permanente o una stabile organizzazione o in cui presta servizi; hhh) Stato terzo: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico europeo; iii) stretti legami: il rapporto fra due o piu' persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste: 1) un legame di controllo ai sensi dell'art. 72; 2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, da' comunque la possibilita' di esercitare un'influenza notevole ancorche' non dominante; 3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione; 4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'IVASS, con regolamento, puo' ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami, al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza; iii.1) vendita a distanza: qualunque modalita' di vendita che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi; iii-bis) tecniche di mitigazione del rischio: le tecniche che consentono all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di trasferire una parte o la totalita' dei rischi ad un terzo; lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni; ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilita' civile autoveicoli che e' stato abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento comunitario e italiano; ppp) Ufficio nazionale di assicurazione: l'organizzazione professionale che e' costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilita' civile autoveicoli; qqq) unita' da diporto: il natante definito all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto; rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonche' i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice.". |
| Art. 3 Prestazione dei servizi e delle attivita' in Italia da parte dei soggetti del Regno Unito dopo la data di recesso
1. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono sul territorio della Repubblica le attivita' ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera f), del Testo unico bancario, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attivita', previa notifica alla Banca d'Italia, salvo quanto previsto dal comma 2. 2. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono sul territorio della Repubblica l'attivita' di raccolta del risparmio in regime di libera prestazione di servizi, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica, previa notifica alla Banca d'Italia, tale attivita' limitatamente a quanto necessario alla gestione dei rapporti instaurati precedentemente alla data di recesso e senza la possibilita' di concludere nuovi contratti, ne' di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti. 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 comma 2, le banche del Regno Unito e le imprese di investimento del Regno Unito che, alla data di recesso, prestano servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, sul territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi, possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attivita' solamente nei confronti delle controparti qualificate e dei clienti professionali come individuati ai sensi dell'art. 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del Testo unico della finanza, nonche', esclusivamente per la gestione degli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (over the counter) in essere alla data del recesso, anche nei casi in cui cio' implichi la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti nei limiti previsti dall'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, fino all'adozione di una decisione della Commissione europea a norma dell'art. 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e, comunque, non oltre il periodo transitorio, previa notifica alle autorita' competenti. 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 2, le banche del Regno Unito e le imprese di investimento del Regno Unito che, alla data di recesso prestano servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, sul territorio della Repubblica nell'esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attivita', previa notifica alle autorita' competenti. 5. Gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che, alla data di recesso, operano sul territorio della Repubblica nell'esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali, durante il periodo transitorio possono continuare ad operare sul territorio della Repubblica con le stesse modalita', previa notifica alla Banca d'Italia. 6. La notifica all'autorita' competente e' effettuata entro tre giorni lavorativi antecedenti la data di recesso, secondo le modalita' previste dalle autorita' competenti. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, le banche e le imprese di investimento del Regno Unito abilitate alla partecipazione alle aste dei titoli di Stato alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a svolgere senza necessita' di notifica i servizi e le attivita' di cui ai commi 1, ad eccezione dell'attivita' di raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione, 3 e 4. 7. Le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica di cui ai commi da 1 a 5 che intendono operare sul territorio della Repubblica oltre il periodo transitorio presentano alle autorita' competenti, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di avvio di detto periodo, l'istanza prevista (( , ai sensi della vigente disciplina del Testo unico della finanza e del Testo unico bancario, )) per l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attivita' ovvero per la costituzione di un intermediario italiano. (( 8. Ferme restando le previsioni di cui ai commi da 1 a 5, le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica ivi previsti operano in conformita' alle disposizioni in materia bancaria e finanziaria loro applicabili al giorno antecedente la data di recesso. )) 9. Anche per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente decreto, le autorita' competenti esercitano nei confronti delle banche del Regno Unito, delle imprese di investimento del Regno Unito e degli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che continuano ad operare sul territorio della Repubblica nel periodo transitorio, i poteri loro attribuiti dalla legge, inclusi quelli in materia di prevenzione, risoluzione e gestione delle crisi, nei confronti degli intermediari extra-UE.
Riferimenti normativi
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e' riportato nelle Note all'art. 2. - Si riporta il testo vigente dei commi 2-quinquies e 2-sexies dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998: "Art. 6. Poteri regolamentari 01. - 2-quater. (Omissis). 2-quinquies. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento: a) i clienti professionali privati; b) i criteri di identificazione dei soggetti privati che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta. 2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con regolamento: a) i clienti professionali pubblici; b) i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta. (Omissis).". - Si riporta il testo vigente dell'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria): "Art. 62. Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali 1. Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell'unita' economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione. Le disposizioni del presente articolo costituiscono altresi' norme di applicazione necessaria. 2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali di cui all'art. 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passivita' che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, nonche' titoli obbligazionari o altre passivita' in valuta estera. Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passivita' esistente, non puo' essere superiore a trenta ne' inferiore a cinque anni. 3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al comma 2 e' fatto divieto di: a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'art. 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati gia' in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione; c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate. 3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi: a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati; b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati; c) la possibilita' di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passivita' alla quale il medesimo contratto e' riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalita' di mantenere la corrispondenza tra la passivita' d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente. 3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 e' esclusa la facolta' per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo. 3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 e' esclusa altresi' la facolta' per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo. 4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonche' delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento. 5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include l'acquisto di cap da parte dell'ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, e' nullo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dall'ente. 6. 7. Fermo restando quanto previsto in termini di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette altresi' mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati di cui al comma 3. 8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata. 9. All'art. 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «nonche', sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunita' europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate». 10. Sono abrogati l'art. 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' l'art. 1, commi 381, 382, 383 e 384, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali emanate in attuazione dell'art. 41, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogate dalla data di entrata in vigore della legge di stabilita' 2014. 11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo.". - Si riporta il testo vigente del paragrafo 1 dell'art. 47 del regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012: "Art. 47. Decisione di equivalenza 1. La Commissione puo' adottare una decisione conformemente alla procedura di esame di cui all'art. 51, paragrafo 2, in relazione a un paese terzo per attestare che il regime giuridico e di vigilanza del paese terzo garantisce che le imprese autorizzate nello stesso si conformino a requisiti giuridicamente vincolanti in materia di norme di comportamento e prudenziali che hanno un effetto equivalente ai requisiti enunciati nel presente regolamento, nella direttiva 2013/36/UE e nella direttiva 2014/65/UE, nonche' nelle misure di esecuzione adottate a norma del presente regolamento e di tali direttive e che quel paese terzo prevede un efficace regime equivalente di riconoscimento delle imprese di investimento autorizzate ai sensi della giurisdizione del paese terzo. Il quadro delle norme di comportamento e prudenziali di un paese terzo possono essere considerati aventi effetti equivalenti se soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) le imprese che forniscono servizi e attivita' di investimento in quel paese terzo sono soggette ad autorizzazione e a una vigilanza e messa in applicazione delle norme efficace e permanente; b) le imprese che forniscono servizi e attivita' di investimento in quel paese terzo sono soggette a requisiti patrimoniali sufficienti e a requisiti appropriati applicabili agli azionisti e ai membri dell'organo di direzione; c) le imprese che forniscono servizi e attivita' di investimento sono soggette a requisiti organizzativi appropriati nell'area delle funzioni di controllo interno; d) le imprese che forniscono servizi e attivita' di investimento sono soggette a norme di comportamento appropriate; e) il quadro garantisce la trasparenza e l'integrita' del mercato, impedendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato. (Omissis).". - I riferimenti al Testo unico della finanza e al Testo unico bancario sono riportati nelle Note all'art. 2. |
| Art. 4
Cessazione dei servizi e delle attivita' dei soggetti del Regno Unito operanti in Italia
1. Gli istituti di pagamento del Regno Unito, i gestori di fondi del Regno Unito, gli OICR del Regno Unito che operano sul territorio della Repubblica, nonche' gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che operano sul territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o tramite agenti o soggetti convenzionati cosi' come le banche e le imprese di investimento del Regno Unito che prestano servizi di investimento, in regime di libera prestazione, a favore di clienti al dettaglio come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera m-duodecies, del TUF, e clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell'art. 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), del TUF, cessano l'attivita' entro la data di recesso. Al fine di evitare pregiudizio ai clienti, sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti gia' in essere, nel piu' breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso, con l'osservanza dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti. Nel predetto termine di sei mesi tali soggetti proseguono l'attivita' svolta precedentemente alla data di recesso limitatamente alla gestione dei rapporti in essere alla data di recesso, senza possibilita' di concludere nuovi contratti, ne' di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti. 2. Entro quindici giorni (( dalla data di recesso )), i soggetti di cui al comma 1 comunicano ai clienti, agli altri soggetti con cui intrattengono rapporti nella prestazione dei servizi e alle autorita' competenti le iniziative adottate per garantire l'ordinata cessazione dell'attivita'. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, alle banche, agli istituti di moneta elettronica e alle imprese di investimento di cui all'art. 3, commi da 1 a 5, nei casi in cui: a) non abbiano presentato le notifiche di cui all'art. 3; b) non abbiano presentato le istanze di cui all'art. 3. Nel caso indicato dalla lettera b) il termine di sei mesi di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze. 4. In deroga a quanto disposto dal comma 3, alle banche e alle imprese di investimento del Regno Unito e' consentito di continuare a gestire gli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (over the counter), anche nei casi, di seguito elencati, in cui cio' implichi la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti: a) per l'ipotesi di mancata notifica ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, limitatamente ai contratti in essere alla data del recesso, per i sei mesi successivi a tale data; b) per l'ipotesi di non presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 3, comma 7, limitatamente ai contratti in essere al termine del periodo consentito per la presentazione dell'istanza stessa, per i sei mesi successivi a tale data. 5. Per gli eventuali finanziamenti concessi dai soggetti di cui ai commi 1 e 3 nell'esercizio dell'attivita' riservata precedentemente svolta, la cessazione dell'attivita' non comporta modifica dei tempi e modalita' del pagamento degli interessi nonche' del rimborso del capitale da parte del cliente.
Riferimenti normativi
- Il testo del comma 1 dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 e' riportato nelle Note all'art. 2. - Il testo dei commi 2-quinquies e 2-sexies dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 e' riportato nelle Note all'art. 3. |
| Art. 5 Prestazione dei servizi e delle attivita' da parte dei soggetti italiani nel Regno Unito dopo la data di recesso
1. Salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le SGR, le Sicav, le Sicaf, i gestori di fondi EuVECA, EuSEF e ELTIF e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del Testo unico bancario, aventi sede legale in Italia e che alla data di recesso operano sul territorio del Regno Unito possono continuare ad operarvi nel periodo transitorio, previa notifica alle autorita' competenti, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito. 2. La notifica alle autorita' competenti e' effettuata entro tre giorni lavorativi antecedenti la data di recesso, secondo le modalita' previste dalle autorita' competenti. 3. Gli intermediari di cui al comma 1 possono continuare ad operare sul territorio del Regno Unito oltre il periodo transitorio, a condizione che, entro dodici mesi anteriori alla fine del periodo transitorio, presentino alle autorita' competenti l'istanza prevista per l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attivita'. (( 3-bis. I soggetti di cui al comma 1 che entro la data di recesso abbiano gia' presentato istanza di autorizzazione alle autorita' competenti per lo svolgimento delle relative attivita' non sono tenuti agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'art. 106 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: "Art. 106. Albo degli intermediari finanziari 1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono: a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'art. 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'art. 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo; b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.". |
| Art. 6 Operativita' dei gestori delle sedi di negoziazione italiane e del Regno Unito dopo la data di recesso del Regno Unito
1. I gestori italiani di sedi di negoziazione possono continuare a svolgere la propria attivita' nel Regno Unito nel periodo transitorio, consentendo l'accesso agli operatori ivi stabiliti che alla data di recesso risultano gia' membri o partecipanti della sede di negoziazione, a condizione che, entro la predetta data, per la sede di negoziazione gestita sia stata presentata, ai sensi degli articoli 26, 29 o 70 del Testo unico della finanza, istanza per l'estensione dell'operativita' nel Regno Unito, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito e purche' continui ad essere rispettata la normativa europea di settore. 2. I gestori di sedi di negoziazione del Regno Unito possono continuare a svolgere la propria attivita' sul territorio della Repubblica nel periodo transitorio, consentendo l'accesso agli operatori ivi stabiliti che alla data di recesso risultano gia' membri o partecipanti della sede di negoziazione, a condizione che, entro la predetta data, sia stata presentata, ai sensi degli articoli 28, 29-ter o 70 del TUF, istanza per l'estensione dell'operativita' nel territorio della Repubblica e purche' continui ad essere rispettata la normativa europea di settore.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente degli articoli 26, 28, 29, 29-ter e 70 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998: "Art. 26. Succursali e libera prestazione di servizi di Sim 1. Le Sim, previa comunicazione alla Consob e in conformita' a quanto previsto dal comma 4, possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell'Unione europea, nell'esercizio del diritto di stabilimento, mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante. 2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, procede, in conformita' a quanto previsto dal comma 4, a comunicare all'autorita' competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1, a meno di avere motivi di dubitare dell'adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della Sim interessata. 3. Le Sim, previa comunicazione alla Consob e in conformita' a quanto previsto dal comma 4, possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell'Unione europea in regime di libera prestazione di servizi, anche mediante l'impiego di agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica. La Consob, sentita la Banca d'Italia, comunica all'autorita' competente dello Stato membro ospitante l'impiego di agenti collegati in conformita' a quanto previsto dal comma 4. 4. Le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perche' le Sim possano prestare negli altri Stati UE i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante il diritto di stabilimento ovvero attraverso la libera prestazione di servizi sono disciplinate dalla Consob, in conformita' alle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE. 5. Le Sim possono prestare negli altri Stati dell'UE le attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento, previa autorizzazione della Consob, sentita la Banca d'Italia. 6. Le Sim, possono operare in uno Stato non UE, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Consob, sentita la Banca d'Italia. 7. Costituiscono in ogni caso condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 l'esistenza di apposite intese di collaborazione con le competenti autorita' dello Stato ospitante. 8. La Consob, sentita la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento: a) le procedure previste nel caso in cui non intenda procedere alla comunicazione di cui al comma 2, qualora vi siano motivi di dubitare dell'adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della Sim interessata; b) le condizioni e le procedure per il rilascio alle Sim dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati dell'UE le attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati non UE i propri servizi." "Art. 28. Imprese di paesi terzi diverse dalle banche 1. Lo stabilimento in Italia di succursali da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche e' autorizzato dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione e' subordinata: a) alla sussistenza, in capo alla succursale, di requisiti corrispondenti a quelli previsti dall'art. 19, comma 1, lettere d) ed f); b) alla trasmissione di tutte le informazioni, compresi un programma di attivita', che illustri in particolare i tipi di operazioni previste e la struttura organizzativa della succursale, specificate ai sensi del comma 4; c) all'autorizzazione, alla vigilanza e all'effettivo svolgimento nello Stato d'origine dei servizi o attivita' di investimento e dei servizi accessori che l'impresa istante intende prestare in Italia, nonche' alla circostanza che l'autorita' competente dello Stato d'origine presti debita attenzione alle raccomandazioni del GAFI nel contesto delle azioni contro il riciclaggio di denaro e del contrasto al finanziamento del terrorismo; d) all'esistenza di accordi di collaborazione tra la Banca d'Italia, la Consob e le competenti autorita' dello Stato d'origine, comprendenti disposizioni disciplinanti lo scambio di informazioni, allo scopo di preservare l'integrita' del mercato e garantire la protezione degli investitori; e) all'esistenza di un accordo tra l'Italia e lo Stato d'origine che rispetta pienamente le norme di cui all'art. 26 del Modello di Convenzione fiscale sul reddito e il patrimonio dell'OCSE e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali; f) all'adesione da parte dell'impresa istante ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'art. 60, comma 2. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' negata se non risulta garantita la capacita' della succursale dell'impresa di paesi terzi diversa dalla banca di rispettare gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi del presente decreto o contenuti in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. 3. Le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o a clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell'art. 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), del presente decreto esclusivamente mediante stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, in conformita' al comma 1. 4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' disciplinare le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attivita' di cui ai commi 1 e 6. 5. Alla prestazione in Italia di servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, in regime di libera prestazione di servizi, nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali come individuati ai sensi dell'art. 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto, da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, si applica il Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014. 6. Le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, a controparti qualificate o a clienti professionali come individuati ai sensi dell'art. 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto, anche senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, in mancanza di una decisione della Commissione europea a norma dell'art. 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 oppure ove tale decisione non sia piu' vigente, sempreche' ricorrano le condizioni previste dal comma 1, lettere b), c), d) ed e), e venga presentato un programma concernente l'attivita' che si intende svolgere nel territorio della Repubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. 7. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' indicare, in via generale, i servizi e le attivita' che, ai sensi del comma 6, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali." "Art. 29. Banche italiane 1. Le banche italiane possono prestare servizi o attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell'Unione europea, nell'esercizio del diritto di stabilimento, mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante. Lo stabilimento di succursali e' disciplinato dall'art. 15 del T.U. bancario. La Banca d'Italia puo' vietare, sentita la Consob, l'impiego di agenti collegati per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della banca. La Banca d'Italia, sentita la Consob, comunica l'impiego di agenti collegati all'autorita' competente dello Stato membro ospitante in conformita' a quanto previsto dalle disposizioni del comma 4. 2. Le banche italiane possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell'Unione europea, in regime di libera prestazione di servizi, anche mediante l'impiego di agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 4. 3. Alla prestazione di servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, da parte di banche italiane in Stati non UE si applicano gli articoli 15 e 16 del T.U. bancario. 4. La Banca d'Italia disciplina le modalita' e le procedure per la prestazione dei servizi di investimento ai sensi dei commi 1, 2 e 3, in conformita' con le disposizioni previste dal Meccanismo di Vigilanza Unico istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013." "Art. 29-ter. Banche di paesi terzi 1. Nel caso in cui sia previsto lo svolgimento di servizi o attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, lo stabilimento in Italia di succursali da parte di banche di paesi terzi e' autorizzato dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 28, comma 1. Resta ferma l'applicazione degli articoli 13, 14, comma 4, e 15, comma 4, del T.U. bancario. 2. L'autorizzazione e' negata se non risulta garantita la capacita' della succursale della banca di paesi terzi di rispettare gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi del presente decreto o contenuti in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. 3. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o a clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell'art. 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), esclusivamente mediante stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica. 4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, puo' disciplinare le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attivita' di cui ai commi 1 e 6. 5. Alla prestazione in Italia di servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, in regime di libera prestazione di servizi nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali come individuati ai sensi dell'art. 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto da parte di banche di paesi terzi si applicano le disposizioni del Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014. 6. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, a controparti qualificate o a clienti professionali come individuati ai sensi dell'art. 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto anche senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, in mancanza di una decisione della Commissione europea a norma dell'art. 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, oppure ove tale decisione non sia piu' vigente, sempreche' ricorrano le condizioni previste dall'art. 28, comma 1, lettere b), c), d) ed e), e venga presentato un programma concernente l'attivita' che si intende svolgere nel territorio della Repubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob. 7. La Banca d'Italia, sentita la Consob, puo' indicare, in via generale, i servizi e le attivita' che le banche di paesi terzi, ai sensi del comma 6, non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali." "Art. 70. Riconoscimento dei mercati 1. La Consob, previa stipula di accordi con le corrispondenti autorita', puo' riconoscere mercati extra-UE di strumenti finanziari, al fine di estenderne l'operativita' sul territorio della Repubblica. 2. I gestori dei mercati regolamentati che intendano estendere in Stati non UE l'operativita' dei mercati da essi gestiti, ne danno comunicazione alla Consob, che rilascia il proprio nulla-osta previa stipula di accordi con le corrispondenti autorita' estere. Per i mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato la comunicazione e' data alla Banca d'Italia, che rilascia il proprio nulla-osta previa stipula di accordi con le competenti autorita' estere e ne informa la Consob. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la Consob o la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, accertano che le informazioni sugli strumenti finanziari e sugli emittenti, le modalita' di formazione dei prezzi, le modalita' di liquidazione dei contratti, le norme di vigilanza sui mercati e sugli intermediari siano equivalenti a quanto disposto dalla normativa vigente in Italia con riferimento ai mercati regolamentati, e comunque in grado di assicurare adeguata tutela degli investitori. 4. La Consob puo' specificare, con regolamento, le modalita' e le condizioni per riconoscere mercati extra-UE di strumenti finanziari.". |
| Art. 7
Disposizioni in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. Le banche di cui all'art. 3, commi 1 e 2, e all'art. 4, comma 3, gli istituti di pagamento di cui all'art. 4, comma 1, e gli istituti di moneta elettronica di cui all'art. 3, comma 5, e all'art. 4, commi 1 e 3, del presente decreto, mantengono l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'art. 128-bis del Testo unico bancario. 2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi possono non aderire ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'art. 128-bis del TUB purche' aderiscano o siano sottoposti a un sistema estero di composizione stragiudiziale delle controversie, partecipante alla rete Fin-Net promossa dalla Commissione europea. In tale ipotesi, gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia il sistema stragiudiziale al quale aderiscono o sono sottoposti nel Paese d'origine. 3. Le banche e le imprese di investimento di cui all'art. 3, comma 4, nonche' i soggetti cui si applicano le disposizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, nel periodo transitorio rispettivamente di diciotto e sei mesi previsto dalle citate disposizioni, mantengono l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, di cui all'art. 32-ter del Testo unico della finanza.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'art. 128-bis del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: "Art. 128-bis. Risoluzione delle controversie 1. I soggetti di cui all'art. 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. 2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialita' dello stesso e la rappresentativita' dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita' della soluzione delle controversie e l'effettivita' della tutela. 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento. 3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve un esposto da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica all'esponente la possibilita' di adire i sistemi previsti dal presente articolo.". Si riporta il testo vigente dell'art. 32-ter del citato decreto legislativo n. 58 del 1998: "Art. 32-ter. Risoluzione stragiudiziale di controversie 1. I soggetti nei cui confronti la Consob esercita la propria attivita' di vigilanza, da individuarsi con il regolamento di cui al comma 2, devono aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all'art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del presente decreto. In caso di mancata adesione, alle societa' e agli enti si applicano le sanzioni di cui all'art. 190, comma 1, e alle persone fisiche di cui all'art. 18-bis si applicano le sanzioni di cui all'art. 187-quinquiesdecies, comma 1-bis, del presente decreto. 2. La Consob determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo II-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 nonche' i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialita' dello stesso e la rappresentativita' dei soggetti interessati. 3. Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse di cui all'art. 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, oltre che con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.". |
| Art. 8
Tutela dei depositanti e degli investitori
1. Le banche di cui all'art. 3, comma 1, con succursale nel territorio della Repubblica si considerano di diritto aderenti ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani disciplinati nel Titolo IV, Capo I, Sezione IV del Testo unico bancario, in base alle previsioni dei relativi statuti. L'adesione decorre dalla data del recesso a tutti gli effetti di legge, ivi inclusi gli obblighi di contribuzione di cui all'art. 96.2 del Testo unico bancario, ai fini del raggiungimento del livello obiettivo di cui all'art. 96.1 del medesimo Testo unico. Entro il termine del terzo mese successivo alla data di recesso, tali banche provvedono a perfezionare gli atti richiesti per l'adesione ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani. 2. Il comma 1 si applica, in quanto compatibile, alle banche di cui all'art. 3, comma 2, fatto salvo il caso in cui queste ultime presentino al sistema di garanzia italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi depositanti continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso. 3. Le banche di cui ai commi 1 e 2 procedono a dare comunicazione ai propri depositanti delle informative di cui all'art. 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, alla prima occasione utile e, comunque, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. In caso di adesione di una succursale di banca italiana al sistema di garanzia dei depositanti del Regno Unito entro la data di recesso, il sistema di garanzia italiano procede al trasferimento delle risorse di cui all'art. 96-quater.3, comma 1, del Testo unico bancario solo ove il termine di sei mesi indicato nel medesimo comma sia maturato entro tale data. 5. Le banche e le imprese di investimento di cui all'art. 3, comma 4, si considerano di diritto aderenti ai sistemi di indennizzo italiani disciplinati dall'art. 59 del Testo unico della finanza. L'adesione decorre dalla data del recesso a tutti gli effetti di legge. Entro il termine di trenta giorni successivi alla data di recesso, tali banche e imprese di investimento provvedono a perfezionare gli atti richiesti per l'adesione ai sistemi di indennizzo italiani, in conformita' (( all'art. 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro )) 14 novembre 1997, n. 485. 6. Il comma 5 si applica, in quanto compatibile, alle banche e alle imprese di investimento del Regno Unito che, alla data del recesso, prestano servizi di investimento in regime di libera prestazione, fatto salvo il caso in cui tali soggetti presentino al sistema di indennizzo italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi investitori continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso. 7. Le banche e le imprese di investimento di cui ai commi 5 e 6 procedono a dare immediata comunicazione ai propri investitori delle informative prescritte dalle Autorita' di vigilanza di cui all'art. 35, comma 1, lettera c), della legge 24 aprile 1998, n. 128, alla prima occasione utile e, comunque, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 8. I commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano anche ai gestori di fondi di cui all'art. 4, comma 1, e alle banche e alle imprese di investimento che cessino i servizi e le attivita' secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del presente decreto, fatto salvo il caso in cui tali soggetti presentino al sistema di indennizzo italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi investitori continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso.
Riferimenti normativi
- Il Titolo IV, Capo I, Sezione IV del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 comprende gli articoli da 96 a 96-quater.4 (SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI) ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario. - Si riporta il testo vigente degli articoli 96.1 e 96.2 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: "Art. 96.1 Dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia 1. I sistemi di garanzia hanno una dotazione finanziaria proporzionata alle proprie passivita' e comunque pari almeno allo 0,8 per cento dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti ad eccezione di quelli indicati all'art. 96-bis.1, comma 4, come risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. 2. In fase di prima applicazione, il livello-obiettivo indicato al comma 1 e' raggiunto, in modo graduale, entro il 3 luglio 2024. Il termine e' prorogato sino al 3 luglio 2028, se prima del 3 luglio 2024 il sistema ha impiegato le proprie risorse per un ammontare superiore allo 0,8 per cento dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente ad eccezione di quelli indicati all'art. 96-bis.1, comma 4. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, puo' prevedere, previa approvazione della Commissione europea, una dotazione finanziaria inferiore a quella indicata al comma 1, e pari almeno allo 0,5 per cento dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti, ad eccezione di quelli indicati all'art. 96-bis.1, comma 4, se: a) e' improbabile che una quota rilevante della dotazione finanziaria venga utilizzata per misure diverse da quelle di cui all'art. 96-bis, comma 1-bis, lettere b) e c); e b) il settore bancario in cui operano gli aderenti al sistema di garanzia e' altamente concentrato e una grande quantita' di attivita' e' detenuta da un ridotto numero di banche o di gruppi bancari che, data la loro dimensione, in caso di dissesto sarebbero probabilmente soggetti a risoluzione. 4. Se, dopo la data indicata al comma 1, la dotazione finanziaria si riduce al di sotto del livello-obiettivo ivi indicato, o, se del caso, di quello stabilito ai sensi del comma 3, essa e' ripristinata mediante il versamento di contributi periodici ai sensi dell'art. 96.2, comma 1. Il ripristino avviene entro sei anni, se la dotazione finanziaria si riduce a meno di due terzi del livello-obiettivo. 5. La dotazione finanziaria costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del sistema di garanzia e da quello di ciascun aderente, nonche' da ogni altro fondo istituito presso lo stesso sistema di garanzia. Delle obbligazioni contratte in relazione agli interventi e ai finanziamenti disciplinati dalla presente Sezione il sistema di garanzia risponde esclusivamente con la dotazione finanziaria. Salvo quanto previsto dalla presente Sezione, su di essa non sono ammesse azioni dei creditori del sistema di garanzia o nell'interesse di quest'ultimo, ne' quelle dei creditori dei singoli aderenti o degli altri fondi eventualmente istituiti presso lo stesso sistema di garanzia." "Art. 96.2. Finanziamento dei sistemi di garanzia e investimento delle risorse 1. Per costituire la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia, gli aderenti versano contributi almeno annualmente, per l'ammontare determinato dal sistema stesso ai sensi del comma 2. I contributi possono assumere la forma di impegni di pagamento, se cio' e' autorizzato dal sistema di garanzia e nell'ammontare da esso determinato, comunque non superiore al 30 per cento dell'importo totale della dotazione finanziaria del sistema; il loro pagamento puo' essere richiesto nei casi predeterminati previsti dallo statuto del sistema di garanzia. 2. I contributi dovuti dalle banche aderenti sono proporzionati all'ammontare dei loro depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all'art. 96-bis.1, comma 4, e al loro profilo di rischio. Essi possono essere determinati dai sistemi di garanzia sulla base dei propri metodi interni di valutazione del rischio e tenendo conto delle diverse fasi del ciclo economico, del possibile impatto prociclico e dell'eventuale partecipazione da parte delle banche aderenti a un sistema di tutela istituzionale di cui all'art. 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. La Banca d'Italia approva i metodi interni, informandone l'ABE. 3. Il sistema di garanzia, se deve procedere al rimborso dei depositi protetti e la dotazione finanziaria e' insufficiente, chiede agli aderenti di integrarla mediante il versamento di contributi straordinari non superiori allo 0,5 per cento dei depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all'art. 96-bis.1, comma 4, per anno solare o, in casi eccezionali e con il consenso della Banca d'Italia, di ammontare piu' elevato. 4. La Banca d'Italia puo' disporre il differimento, in tutto o in parte, del pagamento dei contributi di cui al comma 3 da parte di un aderente se il pagamento ne metterebbe a repentaglio la liquidita' o la solvibilita'. Il differimento e' accordato per un periodo massimo di sei mesi ed e' rinnovabile su richiesta dell'aderente. I contributi differiti sono in ogni caso versati se la Banca d'Italia accerta che le condizioni per il differimento sono venute meno. 5. I sistemi di garanzia assicurano di avere accesso a fonti di finanziamento alternative a breve termine per far fronte alle proprie obbligazioni e possono ricorrere a finanziamenti aggiuntivi provenienti da fonti ulteriori. 6. La dotazione finanziaria e' investita in attivita' a basso rischio e con sufficiente diversificazione. 7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Banca d'Italia informa l'ABE circa l'importo dei depositi protetti dai sistemi di garanzia italiani e dell'importo della dotazione finanziaria dei sistemi al 31 dicembre del precedente anno.". - Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30 (Attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi): "Art. 3. Informazioni da fornire ai depositanti 1. Le banche forniscono ai depositanti le informazioni necessarie per individuare il sistema di garanzia pertinente e le informazioni sulle esclusioni dalla relativa tutela, secondo quanto previsto dall'art. 16 della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014. 2. Le informazioni richiamate al comma 1 sono messe a disposizione gratuitamente secondo le modalita' previste per i fogli informativi dalle disposizioni della Banca d'Italia adottate ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 3. In tempo utile prima che il contratto sia concluso o che il depositante sia vincolato da un'offerta, al depositante e' consegnato, opportunamente compilato, il «Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti» di cui all'Allegato I della direttiva 2014/49/UE. L'avvenuta acquisizione del modulo da parte del depositante e' attestata per iscritto o attraverso altro supporto durevole. 4. Le comunicazioni periodiche relative ai contratti di deposito previste ai sensi dell'art. 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, includono la conferma che il deposito e' ammesso al rimborso e un riferimento al modulo di cui al comma 3, nonche' l'indicazione del sito web del sistema di garanzia pertinente. Almeno una volta all'anno, al depositante e' fornita una versione aggiornata del modulo. 5. Il sito web del sistema di garanzia contiene le informazioni necessarie per i depositanti, in particolare quelle relative alla procedura e alle condizioni della tutela fornita dal sistema di garanzia. 6. Le banche non utilizzano a scopo pubblicitario le informazioni previste dai commi 1, 3 e 4, salva la facolta' di indicare negli annunci pubblicitari relativi ai contratti di deposito il sistema di garanzia che tutela il deposito pubblicizzato. 7. In caso di fusioni, cessioni o operazioni analoghe, nonche' in caso di recesso o esclusione da un sistema di garanzia, la banca fornisce gratuitamente ai depositanti le informazioni previste dall'art. 16, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2014/49/UE, per iscritto o attraverso altro supporto durevole, entro i termini e con gli effetti previsti dalla medesima direttiva. 8. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni attuative del presente articolo, anche al fine di coordinarne la disciplina con quella adottata ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Le disposizioni della Banca d'Italia possono altresi' prevedere che gli annunci pubblicitari relativi ai depositi contengano informazioni ulteriori rispetto a quella consentita dal comma 6. 9. Per l'inosservanza di quanto stabilito ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'art. 144, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' il comma 8 del medesimo art. 144. Si applicano altresi' l'art. 128 e il titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.". - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 96-quater.3 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: "Art. 96-quater.3. Adesione ad altro sistema di garanzia 1. Una banca che intende aderire a un diverso sistema di garanzia, anche se istituito in un altro Stato membro, ne da' comunicazione con almeno sei mesi di anticipo alla Banca d'Italia e al sistema di garanzia a cui aderisce. Durante questo periodo, la banca e' tenuta a versare i contributi al sistema di garanzia cui aderisce. Al momento dell'adesione al nuovo sistema, il sistema originario trasferisce al nuovo sistema i contributi ricevuti dalla banca durante i dodici mesi precedenti, ad eccezione dei contributi straordinari di cui all'art. 96.2, comma 3. (Omissis).". - Si riporta il testo vigente dell'art. 59 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998: "Art. 59. Sistemi d'indennizzo 1. Il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di servizi e attivita' di investimento e' subordinato all'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo. 3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, coordina con regolamento l'operativita' dei sistemi d'indennizzo con la procedura di liquidazione coatta amministrativa e, in generale, con l'attivita' di vigilanza. 4. I sistemi di indennizzo sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore. 5. Gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dall'esercizio dei servizi e delle attivita' di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo. 6. Per le cause relative alle richieste di indennizzo e' competente il giudice del luogo ove ha sede legale il sistema di indennizzo.". - Si riporta il testo vigente dell'art. 7 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485 (Regolamento recante la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che ha recepito la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari): "Art. 7. Finanziamento e forme di assicurazione. 1. Il sistema di indennizzo fissa i criteri e le modalita' della contribuzione straordinaria ed aggiuntiva a carico degli intermediari aderenti, in modo da garantire la capacita' del sistema stesso di far fronte agli obblighi di rimborso nei tempi indicati dall'art. 6, comma 2. 2. Gli obblighi contributivi possono essere differenziati in relazione a criteri generali ed obiettivi, non discriminatori ed equi. 3. Le somme che affluiscono al sistema di indennizzo a fronte degli obblighi contributivi devono essere depositate presso primarie banche, individuate in base alle caratteristiche definite dagli atti costitutivi di cui all'art. 2, comma 1. Il sistema di indennizzo puo' effettuare investimenti, nella misura e nelle forme stabilite dall'organo di amministrazione, esclusivamente in: a) titoli di Stato o garantiti dallo Stato, emessi da Stati aderenti all'OCSE ovvero da soggetti ivi residenti; b) titoli di debito negoziati nei mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'art. 51 del decreto ovvero nei mercati regolamentati degli Stati Uniti, del Giappone e del Canada; c) parti di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari per i quali non e' previsto l'investimento in titoli diversi da quelli previsti dalle lettere a) e b). 4. Il sistema di indennizzo puo' stipulare polizze assicurative con imprese di assicurazione a cio' autorizzate sia in ragione del ramo di attivita' sia in ragione dell'entita' dei rischi da assumere. Anche in presenza di tali polizze, il sistema di indennizzo resta comunque direttamente responsabile nei confronti degli aventi diritto ai rimborsi previsti dal presente regolamento.". - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 35 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria 1995-1997): "Art. 35. Sistemi di indennizzo degli investitori: criteri di delega. 1. Il recepimento della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a completamento della disciplina di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi: a) coordinare gli interventi dei sistemi di indennizzo degli investitori con quelli dei sistemi di garanzia dei depositi, al fine di evitare che i crediti vantati nei confronti di banche beneficino di un doppio indennizzo; b) stabilire limiti e criteri di intervento dei sistemi di indennizzo degli investitori; l'eventuale esclusione o riduzione della copertura del sistema dovra' riferirsi alle categorie di investitori previste nell'allegato I alla direttiva; c) demandare alle competenti autorita' di vigilanza il potere di prescrivere che l'adesione ai sistemi di indennizzo degli investitori sia sottoposta a forme adeguate di pubblicita'; in particolare, gli investitori dovranno essere informati con chiarezza sull'importo e sulla portata della copertura offerta, nonche' sulle norme applicabili.". |
| Art. 9
Operativita' in Italia delle imprese di assicurazione del Regno Unito dopo la data di recesso
1. Le imprese del Regno Unito che, alla data di recesso, sono abilitate ad esercitare l'attivita' assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi, rispettivamente ai sensi degli articoli 23 e 24 del Codice delle assicurazioni private, sono cancellate, a tale data, dall'Elenco delle imprese UE di cui all'art. 26 del Codice. Al fine di garantire la continuita' dei servizi nei confronti di contraenti, assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, tali imprese proseguono, nel periodo transitorio, l'attivita' nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso senza assumere nuovi contratti, ne' rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti. Della prosecuzione temporanea di tale operativita' l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) da' adeguata evidenza al pubblico. 2. Le imprese di cui al comma 1 presentano all'IVASS, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano contenente le misure di gestione che consentono alle stesse di procedere con regolarita' e speditezza alla corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso, inclusi i pagamenti dei sinistri. L'IVASS puo' in ogni momento richiedere all'impresa aggiornamenti e integrazioni al piano presentato. Se l'impresa non riesce ad assicurare la completa realizzazione del piano entro il termine del periodo transitorio ne da' tempestiva notizia all'IVASS, al piu' tardi nei novanta giorni antecedenti a tale data, presentando istanza di proroga. L'istanza e' adeguatamente motivata dall'impresa, in ragione della struttura, articolazione e durata in un arco temporale pluriennale dei contratti e delle coperture in essere. L'IVASS valuta l'istanza, nonche' le iniziative da assumere per la tutela degli interessi di contraenti, assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, anche consultando l'Autorita' di vigilanza competente dello Stato di origine. Entro quindici giorni dalla data di recesso le imprese di cui al comma 1 informano, anche mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operativita' ad esse applicabile. Le imprese di cui al comma 1 effettuano tale comunicazione anche qualora abbiano provveduto, prima della data di recesso, agli adempimenti informativi richiesti dalle autorita' di settore. 3. A partire dalla data di recesso il contraente puo' recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa o esercitare altre forme di scioglimento del vincolo contrattuale e le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualita' successiva alla data di recesso. 4. Alle imprese di cui al comma 1 nel periodo transitorio si continuano ad applicare le disposizioni di cui all'art. 193 del Codice delle assicurazioni private e ogni altra disposizione in materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data di recesso. L'IVASS puo' applicare le sanzioni di cui al titolo XVIII del medesimo Codice. 5. Al fine di assicurare lo scambio informativo per la realizzazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, si applica la disposizione di cui all'art. 10, comma 8, del Codice delle assicurazioni private.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente degli articoli 23, 24 e 26 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005: "Art. 23. Attivita' in regime di stabilimento 1. L'accesso all'attivita' dei rami vita o dei rami danni in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, e' subordinato alla comunicazione all'IVASS, da parte dell'autorita' di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include la dichiarazione che l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada. 1-bis. E' considerato esercizio dell'attivita' assicurativa in regime di stabilimento ai sensi del comma 1, anche in assenza di succursali, agenzie o sedi secondarie, qualsiasi presenza permanente nel territorio della Repubblica, inclusa l'organizzazione di un semplice ufficio gestito da personale dipendente dell'impresa ovvero da una persona indipendente ma incaricata di agire in modo permanente per conto dell'impresa stessa. 2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita' della Repubblica, nonche' quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attivita' esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri. 3. Nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'IVASS indica all'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine la normativa, giustificata da motivi d'interesse generale, che l'impresa deve osservare nell'esercizio dell'attivita'. 4. L'impresa di cui al comma 1 puo' insediare la sede secondaria e dare inizio all'attivita' nel territorio della Repubblica dal momento in cui riceve dall'autorita' di vigilanza dello Stato di origine la comunicazione dell'IVASS ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 3. 5. L'impresa di cui al comma 1, qualora intenda modificare la comunicazione effettuata, ne informa l'IVASS almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L'IVASS valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se del caso, informa l'autorita' competente dello Stato membro interessato." "Art. 24. Attivita' in regime di prestazione di servizi 1. L'accesso all'attivita' dei rami vita o dei rami danni, in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, e' subordinato alla comunicazione all'IVASS, da parte dell'autorita' di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include l'indicazione del nominativo e l'indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri e una dichiarazione che l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada. 2. L'impresa di cui al comma 1 puo' iniziare l'attivita' dal momento in cui l'IVASS attesta di aver ricevuto la comunicazione dell'autorita' di vigilanza dello Stato di origine di cui al comma 1. 3. L'impresa di cui al comma 1 comunica all'IVASS, attraverso l'autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine, ogni modifica che intende apportare alla comunicazione per l'accesso nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di prestazione di servizi. 4." "Art. 26. Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia 1. L'IVASS pubblica, in appendice all'albo delle imprese di assicurazione comunitarie, l'elenco delle imprese ammesse ad accedere all'esercizio dei rami vita e dei rami danni nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o in liberta' di prestazione di servizi.". - Si riporta il testo vigente dell'art. 193 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005: "Art. 193. Imprese di assicurazione di altri Stati membri 1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorita' dello Stato membro d'origine anche per l'attivita' svolta, in regime di stabilimento od in regime di liberta' di prestazione di servizi, nel territorio della Repubblica. 1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere che le attivita' dell'impresa di assicurazione di cui al comma 1 possa eventualmente compromettere la solidita' finanziaria della stessa, ne informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa. 2. Fermo quanto disposto al comma 1, l'IVASS, qualora accerti che l'impresa di assicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che e' tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione. 3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l'IVASS ne informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni. 4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorita' dello Stato di origine, quando le irregolarita' commesse possano pregiudicare interessi generali, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, l'IVASS puo' adottare nei confronti dell'impresa di assicurazione, dopo averne informato l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi con gli effetti di cui all'art. 167. L'IVASS puo' rinviare la questione all'AEAP conformemente all'art. 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. 5. Qualora l'impresa di assicurazione che ha commesso l'infrazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia. 6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attivita' in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi sono notificate all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'IVASS l'impresa di assicurazione fa uso della lingua italiana. 7. Delle misure adottate l'IVASS ordina la menzione, a spese dell'impresa di assicurazione, su quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicita' individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti adottati l'IVASS informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine. 7-bis, L'impresa di assicurazione e' tenuta a presentare tutti i documenti ad essa richiesti ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 7.". Il titolo XVIII (SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI) del citato decreto legislativo n. 209 del 2005 comprende gli articoli da 305 a 331-bis ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, supplemento ordinario. - Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005: "Art. 10. Segreto d'ufficio 1. - 7. (Omissis). 8. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocita' e di equivalenti obblighi di riservatezza, l'IVASS puo' scambiare informazioni con le autorita' competenti degli Stati terzi rispetto all'Unione europea. (Omissis).". |
| Art. 10 Operativita' in Italia degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito dopo la data di recesso
1. Gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito che, alla data di recesso, operano l'attivita' di distribuzione assicurativa o riassicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi, ai sensi del Titolo IX del Codice delle assicurazioni private, cessano tale attivita' entro tale data e sono cancellati dall'elenco annesso al Registro degli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, del Codice. Al fine di evitare pregiudizio ai contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative, sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione gia' in essere, nel piu' breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso. Nel predetto termine di sei mesi tali soggetti non possono avviare nuove attivita' di distribuzione ne' rinnovare anche tacitamente i rapporti gia' esistenti. Della prosecuzione temporanea di tale operativita' l'IVASS da' adeguata evidenza al pubblico. 2. Entro quindici giorni dalla data di recesso gli intermediari di cui al comma 1 informano, anche mediante comunicazione sul proprio sito web, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operativita' ad essi applicabile. Gli intermediari di cui al comma 1 effettuano tale comunicazione anche qualora abbiano provveduto, prima della data di recesso, agli adempimenti informativi richiesti dalle autorita' di settore. 3. Gli intermediari di cui al comma 1, nel periodo transitorio ivi previsto, continuano ad essere soggetti al regime di cui al Titolo IX, Capo II, Sezione IV del Codice delle assicurazioni private (( e ad ogni altra disposizione )) in materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data di recesso. L'IVASS puo' applicare le sanzioni di cui al Titolo XVIII del medesimo Codice.
Riferimenti normativi
- Il Titolo IX (ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA) del citato decreto legislativo n. 209 del 2005 comprende gli articoli da 106 a 121-octies ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, supplemento ordinario. - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 109 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005: "Art. 109. Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi 1. - 1-ter. (Omissis). 2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte: a) gli agenti di assicurazione, in qualita' di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o piu' imprese di assicurazione o di riassicurazione; b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresi' denominati broker, in qualita' di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione; c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all'attivita' svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilita' di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima; d) le banche autorizzate ai sensi dell'art. 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 e 114-septies del testo unico bancario, le societa' di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'art. 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, la societa' Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144; e) i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l'attivita' di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera; f) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera cc-septies). Non e' consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in piu' sezioni del registro. (Omissis).". - Il Titolo IX, Capo II, Sezione IV (Violazioni in caso di esercizio dell'attivita' in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento) del citato decreto legislativo n. 209 del 2005 comprende gli articoli da 116-septies a 116-undecies ed e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, supplemento ordinario. - Il riferimento al testo del Titolo XVIII del citato decreto legislativo n. 209 del 2005 e' riportato nelle Note all'art. 9. |
| Art. 11 Operativita' nel Regno Unito delle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane dopo la data di recesso
1. Le imprese italiane che, alla data di recesso, sono abilitate all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa nel territorio del Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi proseguono l'esercizio dell'attivita', fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies del Codice delle assicurazioni private e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente degli articoli 22 e 59-quinquies del citato decreto legislativo n. 209 del 2005: "Art. 22. Attivita' in uno Stato terzo 1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne da' preventiva comunicazione all'IVASS. 2. L'IVASS vieta all'impresa di procedere all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attivita' presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'impresa che intende effettuare operazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi in uno Stato terzo." "Art. 59-quinquies. Attivita' in uno Stato terzo 1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne da' preventiva comunicazione all'IVASS. 2. L'IVASS vieta all'impresa di procedere all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attivita' presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria. 3. All'impresa che intende effettuare operazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi in uno Stato terzo si applica l'art. 59-quater.". |
| Art. 12
Disposizioni riguardanti i limiti di investimento dei fondi pensione
1. Durante il periodo transitorio, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166, gli investimenti, detenuti dai fondi pensione in esso ricompresi alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quote o azioni di OICVM e FIA del Regno Unito sono assimilati, rispettivamente, agli OICVM e ai FIA UE.
Riferimenti normativi
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166, recante "Regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2014, n. 264. |
| Art. 13
Disposizioni fiscali
1. Fino al termine del periodo transitorio si continuano ad applicare le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea, ivi incluse quelle connesse con l'esistenza di una direttiva UE. Le disposizioni derivanti dall'attuazione di direttive e regolamenti dell'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e accise si continuano ad applicare in quanto compatibili. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite (( , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, )) le modalita' e i termini per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1. |
| Art. 14 Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari anche non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea presenti sul territorio nazionale alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea
1. I cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi degli articoli 10 e 17, del decreto legislativo n. 30 del 2007, possono chiedere al Questore della provincia in cui dimorano, entro il 31 dicembre 2020, il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 e' rilasciato quando il richiedente soggiorna regolarmente, in modo continuativo, sul territorio nazionale da almeno cinque anni alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. (( Ai fini della continuita' del soggiorno, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. )) (( 3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 2-bis e 2-ter, nonche' all'art. 9, commi 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto legislativo n. 286 del 1998. )) 4. Nel caso in cui non sussista il requisito di cui al comma 2, i cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, possono chiedere al Questore, entro il 31 dicembre 2020, il rilascio di un permesso di soggiorno con le modalita' di cui all'art. 5, comma 8, del decreto legislativo n. 286 del 1998. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma reca la dicitura « per residenza », e' valido cinque anni e, previa domanda corredata di nuove fotografie, e' rinnovabile alla scadenza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, commi 2-bis e 2-ter, e 9, commi 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998. 5. I cittadini del Regno Unito e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea titolari del permesso di soggiorno di cui al comma 4, possono chiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1, se hanno maturato cinque anni di regolare e continuativo soggiorno sul territorio nazionale. 6. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le carte di soggiorno rilasciate ai sensi degli articoli 10 e 17, del decreto legislativo n. 30 del 2007, detenute dai familiari del cittadino del Regno Unito non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea non sono piu' valide per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato. Nei confronti dell'esibitore si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998, e si procede ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al cittadino del Regno Unito regolarmente iscritto in anagrafe ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 30 del 2007, che entro il 31 dicembre 2020 non ha chiesto al Questore della provincia in cui dimora il rilascio del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo. 7. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai cittadini del Regno Unito e ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998, e del relativo regolamento di attuazione, salvo quanto previsto nei precedenti commi. 8. Il presente articolo si applica soltanto in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo e dalla data dell'effettivo recesso.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2 dell'art. 9 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri): "Art. 9. Formalita' amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari 1. Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'art. 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione e' comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed e' rilasciata immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonche' la data della richiesta. (Omissis).". - Si riporta il testo vigente degli articoli 10 e 17 del citato decreto legislativo n. 30 del 2007: "Art. 10. Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea 1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'art. 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la «Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione», redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, e' rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al familiare del cittadino dell'Unione e' rilasciata una ricevuta secondo il modello definito con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1. 3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, e' richiesta la presentazione: a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validita'; b) di un documento rilasciato dall'autorita' competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno; c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione; d) della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari; d-bis) nei casi di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), di documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione. 4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validita' di cinque anni dalla data del rilascio. 5. La carta di soggiorno mantiene la propria validita' anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonche' di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternita', malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato; e' onere dell'interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validita'. 6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma 1 e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento." "Art. 17. Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 1. Ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una «Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei». 2. La richiesta di Carta di soggiorno permanente e' presentata alla Questura competente per territorio di residenza prima dello scadere del periodo di validita' della Carta di soggiorno di cui all'art. 10 ed e' rilasciata entro 90 giorni, su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno. 3. Il rilascio dell'attestazione e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati o del materiale utilizzato. 4. Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due anni consecutivi, non incidono sulla validita' della carta di soggiorno permanente.". - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero): "Art. 9. (Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) 1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validita', che dimostra la disponibilita' di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'art. 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio, puo' chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per se' e per i familiari di cui all'art. 29, comma 1. 1-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale come definita dall'art. 2, comma l, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, reca, nella rubrica "annotazioni", la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]". Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo allo straniero titolare di protezione internazionale, la responsabilita' della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, e' trasferita ad altro Stato membro prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]" e' aggiornata, entro tre mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello Stato membro a cui la stessa e' stata trasferita e la data del trasferimento. Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, un altro Stato membro riconosce al soggiornante la protezione internazionale prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, entro tre mesi dalla richiesta, nella rubrica "annotazioni" e' apposta la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]". 1-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, non e' richiesta allo straniero titolare di protezione internazionale ed ai suoi familiari la documentazione relativa all'idoneita' dell'alloggio di cui al comma 1, ferma restando la necessita' di indicare un luogo di residenza ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera c), del regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari di protezione internazionale che si trovano nelle condizioni di vulnerabilita' di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la disponibilita' di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati riconosciuti, concorre figurativamente alla determinazione del reddito cui al comma 1 nella misura del quindici per cento del relativo importo. 2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e' a tempo indeterminato ed e' rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. 2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e' subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalita' di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Nel caso di permesso di soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attivita' di ricerca presso le universita' e gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non e' richiesto il superamento del test di cui al primo periodo. 2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica allo straniero titolare di protezione internazionale. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che: a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale; b) soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche o sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis nonche' del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta; c) hanno chiesto la protezione internazionale come definita dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta; d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione; e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale. 4. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non puo' essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale, nonche', limitatamente ai delitti non colposi, dall'art. 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresi' della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. 4-bis. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 7, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis e' rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca o cessazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria previsti dagli articoli 9,13, 15 e 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Nei casi di cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo decreto legislativo, allo straniero e' rilasciato un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aggiornato con la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1-bis ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico. 5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3. 5-bis. Il calcolo del periodo di soggiorno di cui al comma 1, per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, e' effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale la protezione internazionale e' stata riconosciuta. 6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi. 7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e' revocato: a) se e' stato acquisito fraudolentemente; b) in caso di espulsione, di cui al comma 9; c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4; d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi; e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni. 8. Lo straniero al quale e' stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, puo' riacquistarlo, con le stesse modalita' di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1, e' ridotto a tre anni. 9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione e' rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico. 10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione puo' essere disposta: a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato; b) nei casi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate all'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 10-bis. L'espulsione del rifugiato o dello straniero ammesso alla protezione sussidiaria e titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, e' disciplinata dall'art. 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. 11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche dell'eta' dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine. 11-bis. Nei confronti dello straniero, il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo riporta l'annotazione relativa alla titolarita' di protezione internazionale, e dei suoi familiari, l'allontanamento e' effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato della attualita' della protezione. Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'art. 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, l'allontanamento puo' essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il rispetto del principio di cui all'art. 19, comma 1. 12. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo puo': a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 6; b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita' lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato non e' richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all'art. 5-bis; c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale; d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa. 13. E' autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. 13-bis. E' autorizzata, altresi', la riammissione sul territorio nazionale dello straniero titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo titolare di protezione internazionale allontanato da altro Stato membro dell'Unione europea e dei suoi familiari, quando nella rubrica 'annotazioni' del medesimo permesso e' riportato che la protezione internazionale e' stata riconosciuta dall'Italia. Entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta di informazione, si provvede a comunicare allo Stato membro richiedente se lo straniero beneficia ancora della protezione riconosciuta dall'Italia.". - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 14 del citato decreto legislativo n. 30 del 2007: "Art. 14. Diritto di soggiorno permanente 1. - 2. (Omissis). 3. La continuita' del soggiorno non e' pregiudicata da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonche' da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternita', malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo. (Omissis).". - Si riporta il testo vigente dei commi 2-bis, 2-ter e 8 dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998: "Art. 5. (Permesso di soggiorno) 1. - 2. (Omissis). 2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. 2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del versamento nonche' le modalita' di attuazione della disposizione di cui all'art. 14-bis, comma 2. Non e' richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per cure mediche nonche' dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. 3. - 7-quater. (Omissis). 8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'art. 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformita' ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identita' e gli altri documenti elettronici, dall'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (Omissis).". - Si riporta il testo vigente dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 13 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998: "Art. 6. (Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno) 1. - 2. (Omissis). 3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato e' punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000. (Omissis)." "Art. 13. (Espulsione amministrativa) 1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno puo' disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. 2. L'espulsione e' disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero: a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi dell'art. 10; b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'art. 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'art. 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68; c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. 2-ter. L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato gia' adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne. 3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero e' sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilita' di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalita' di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorita' giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore puo' adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri ai sensi dell'art. 14. 3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del comma 3. 3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento e' immediatamente comunicato al questore. 3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E' sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'art. 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. 3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato piu' grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'art. 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima e' ripristinata a norma dell'art. 307 del codice di procedura penale. 3-sexies. 3-septies. Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilita' per i reati di cui all'art. 10-bis o all'art. 14, commi 5-ter e 5-quater, l'espulsione prevista dal presente articolo e' eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilita' non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell'art. 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 4. L'espulsione e' eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica: a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis; c) quando la domanda di permesso di soggiorno e' stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta; d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5; e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'art. 14, comma 1-bis; f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale; g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1. 4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione: a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validita'; b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato; c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalita'; d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorita', in applicazione dei commi 5 e 13, nonche' dell'art. 14; e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2. 5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, puo' chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'art. 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine puo' essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche' l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'art. 14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'art. 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all'art. 10. 5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facolta' di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione e' eseguita ai sensi del comma 4. 5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilita' di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilita' dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresi', una o piu' delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita', da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalita' previste all'art. 14. 5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale e' disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in uno dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'art. 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili, ovvero salvo nel caso in cui non vi sia disponibilita' di posti nei Centri di cui all'art. 14 ubicati nel circondario del Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il giudice di pace, su richiesta del questore, con il decreto di fissazione dell'udienza di convalida, puo' autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di convalida in strutture diverse e idonee nella disponibilita' dell'Autorita' di pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo precedente permangono anche dopo l'udienza di convalida, il giudice puo' autorizzare la permanenza, in locali idonei presso l'ufficio di frontiera interessato, sino all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore successive all'udienza di convalida. Le strutture ed i locali di cui ai periodi precedenti garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignita' della persona. Quando la convalida e' concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria. 5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'art. 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilita' di un locale idoneo. 6. 7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 14, nonche' ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. 8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'art. 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 9. 10. 11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. 12. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, lo straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di provenienza. 13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non puo' rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero gia' espulso ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale e' stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'art. 29. 13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gia' denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. 13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo. 14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, puo' essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e puo' essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5. 14-bis. Il divieto di cui al comma 13 e' registrato dall'autorita' di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen, di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri della Unione europea, nonche' degli Stati non membri cui si applica l'acquis di Schengen. 14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 puo' essere rinviato verso tali Stati. 15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura di cui all'art. 14, comma 1. 16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo e' valutato in euro 2.065.827,59 (lire 4 miliardi) per l'anno 1997 e in euro 4.131.655,19 (lire 8 miliardi) annui a decorrere dall'anno 1998." - Il citato decreto legislativo n. 286 del 1998 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, supplemento ordinario. |
| Art. 15
Disposizioni in materia di concessione della cittadinanza
1. Ai fini della concessione della cittadinanza italiana i cittadini del Regno Unito sono equiparati, fino alla prestazione del giuramento, ai cittadini dell'Unione europea, se hanno maturato il requisito di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea e presentano la domanda entro il 31 dicembre 2020.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza): "Art. 9 1. La cittadinanza italiana puo' essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno: a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che e' nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c); b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione; c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato; d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunita' europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica; e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica; f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. (Omissis).". |
| Art. 16
Misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani
1. Per potenziare i servizi consolari prestati ai cittadini italiani, sono autorizzati i seguenti interventi: a) la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020 per l'acquisto, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria o la costruzione di immobili adibiti o da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito; b) la spesa di 750.000 euro per l'anno 2019 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; c) la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per incrementare la tempestivita' e l'efficacia dei servizi consolari. 2. Per migliorare i servizi consolari forniti ai cittadini e alle imprese, all'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole «2.870 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «2.920 unita'». Ai fini dell'incremento del contingente previsto, e' autorizzata la spesa pari a euro 1.127.175 per l'anno 2019, euro 2.299.437 per l'anno 2020, euro 2.345.426 per l'anno 2021, euro 2.392.334 per l'anno 2022, euro 2.440.181 per l'anno 2023, euro 2.488.985 per l'anno 2024, euro 2.538.764 per l'anno 2025, euro 2.589.540 per l'anno 2026, euro 2.641.330 per l'anno 2027 ed euro 2.694.157 a decorrere dall'anno 2028. 3. All'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: «9-bis. Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa, qualora non sia stata gia' resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica». L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, e' abrogato. Le dichiarazioni di cui al presente comma presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora ricevute dall'ufficiale di anagrafe hanno decorrenza dalla medesima data. (( 3-bis. L'art. 159 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: «Art. 159 (Viaggi di servizio). - 1. In aggiunta alle spese di viaggio, all'impiegato a contratto, per i viaggi di servizio, sono rimborsate le spese di vitto e di alloggio sostenute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo». )) 4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 5.877.175 euro per l'anno 2019, euro 6.299.437 per l'anno 2020 e euro 5.345.426 per l'anno 2021, euro 5.392.334 per l'anno 2022, euro 5.440.181 per l'anno 2023, euro 5.488.985 per l'anno 2024, euro 5.538.764 per l'anno 2025, euro 5.589.540 per l'anno 2026, euro 5.641.330 per l'anno 2027 ed euro 5.694.157 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 5.877.175 per l'anno 2019, euro 6.299.437 per l'anno 2020 e euro 5.694.157 annui a decorrere dall'anno 2021. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri): "Art. 170. Assegni e indennita'. Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, compresa l'eventuale indennita' o retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, percepisce, quando e' in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennita' di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonche' le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del presente decreto. Nessun'altra indennita' ordinaria e straordinaria puo' essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal presente decreto. Salvo i casi specificamente previsti, le disposizioni della presente parte si applicano al personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri. Ai fini delle disposizioni della presente parte si intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre che minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonche' i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attivita' e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 7 comma 3, della legge 31 luglio 1975, n. 364. Se destinato all'estero ai sensi dell'art. 34 per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale ha titolo al trattamento economico di cui alla presente parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173, 175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonche' al primo comma dell'art. 200. Le disposizioni di cui agli articoli 175, 176, 178, 179, 181 e al titolo II della parte terza si interpretano nel senso che non si applicano al personale assegnato o in servizio presso le rappresentanze diplomatiche con sede in Roma e che gli articoli 175, 176 e 199 si applicano ai capi delle medesime rappresentanze diplomatiche a decorrere dal loro effettivo trasferimento presso la residenza demaniale.". - Si riporta il testo dell'art. 152 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, come modificato dalla presente legge: "Art. 152. Contingente e durata del contratto. Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.920 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero. Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione del contratto. Il contingente di cui al primo comma e' comprensivo di quello di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.". Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero), come modificato dalla presente legge: "Art. 6. 1. I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. 2. I cittadini italiani che risiedono all'estero alla data dell'entrata in vigore della presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un anno dalla predetta data. 3. I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione. 4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce e sono accompagnate da documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare. 5. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono comunque a svolgere ogni opportuna azione intesa a promuovere la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 5, ed avvalendosi, per quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche autorita' locali, per ottenere la segnalazione dei nominativi dei cittadini italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni e dei relativi recapiti. 6. Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate dagli uffici consolari interessati negli schedari istituiti a norma dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, gli uffici consolari provvedono ad iscrivere d'ufficio nei predetti schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso. 7. Una copia autentica della dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio e' trasmessa entro centottanta giorni dall'ufficio consolare al Ministero dell'interno per le registrazioni di competenza e per le successive, immediate comunicazioni al comune italiano competente. 8. Altra copia autentica della dichiarazione e' trasmessa all'ufficio consolare della circoscrizione di provenienza. 9. La richiesta agli uffici consolari, da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti e certificati deve essere accompagnata, qualora non siano gia' state rese, dalle dichiarazioni di cui al presente articolo. In mancanza di tali dichiarazioni gli uffici consolari corrisponderanno alla richiesta, provvedendo contestualmente alla iscrizione d'ufficio a norma del comma 6. 9-bis. Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa, qualora non sia stata gia' resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica.". |
| Art. 17 Disposizioni in materia di prestazioni (( di sicurezza sociale e )) sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale
1. In caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo, al fine di salvaguardare i diritti in materia (( di prestazioni di sicurezza sociale e sanitarie )) dei cittadini (( del Regno Unito )), degli apolidi e dei rifugiati che sono soggetti alla legislazione del Regno Unito, nonche' dei loro familiari e superstiti, a condizione di reciprocita' con i cittadini italiani, si applica, fino al 31 dicembre 2020, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. 2. Al fine di agevolare la salvaguardia dei diritti di cui al comma 1, le autorita' e le istituzioni competenti italiane applicheranno nei confronti delle autorita' e istituzioni del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord le disposizioni del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce la modalita' di applicazione del regolamento (CE) 883/2004. (( 2-bis. Al fine di assicurare la tutela della salute e con l'obiettivo di adempiere alle accresciute attivita' demandate agli uffici periferici del Ministero della salute, per effetto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, in materia di controlli sulle importazioni provenienti dal Regno Unito, il Ministero della salute, in deroga alle vigenti facolta' assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilita' di cui all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' autorizzato ad assumere, successivamente al predetto recesso, a tempo indeterminato, nel triennio 2019-2021, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per esami, un contingente di personale di sessantasette unita' appartenenti all'area III, posizione economica F1, funzionario tecnico della prevenzione. 2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2-bis, quantificato, incluse le competenze accessorie, in euro 423.614 per l'anno 2019 e in euro 3.388.911 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Per la parte degli oneri relativi alle competenze accessorie e' incrementato il pertinente fondo risorse decentrate del Ministero della salute. 2-quater. Per le finalita' di cui al comma 2-bis, la dotazione organica di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, come modificata dall'art. 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di sessantasette unita' di personale non dirigenziale appartenenti all'area III, posizione economica F1. ))
Riferimenti normativi
- Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 166. - Il testo del presente regolamento e' stato cosi' sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2004, n. L 200. - Il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 ottobre 2009, n. L 284. - Si riporta il testo vigente dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): "Art. 30. Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilita' la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'. 1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, puo' presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale. 2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'art. 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa in un'altra sede. 2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3. 2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere rideterminato ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo. 2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo' essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralita' finanziaria. 2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili. 2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311". 2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione. 2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'art. 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia, nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.". - La tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 (Regolamento di organizzazione del Ministero della salute) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2014, n. 82. - Si riporta il testo vigente del comma 358 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): "358. Per le finalita' di cui ai commi 355 e 356, la dotazione organica del Ministero della salute di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, e' incrementata di 210 posizioni dirigenziali non generali delle professionalita' sanitarie nonche' di 80 unita' di personale non dirigenziale appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 28 unita' di personale non dirigenziale appartenenti all'Area II, posizione economica F1.". |
| (( Art. 17 bis
Salvaguardia della posizione giuridica degli studenti e dei ricercatori
1. Sono fatti salvi, a condizione di reciprocita', i diritti e i doveri degli studenti e dei ricercatori del Regno Unito gia' presenti in Italia alla data di recesso o comunque che lo saranno entro l'anno accademico 2019/2020. Sono fatte altresi' salve, alle medesime condizioni di reciprocita', le qualifiche professionali riconosciute o per le quali e' stato avviato il processo di riconoscimento, secondo le procedure dell'Unione europea, alla data di recesso. Resta fermo il rispetto degli obblighi internazionali vigenti. Le politiche universitarie e della ricerca nell'ambito della collaborazione bilaterale con il Regno Unito restano finalizzate all'ulteriore sviluppo delle collaborazioni esistenti tra le istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. )) |
| (( Art. 17 ter
Disposizioni in materia di tariffe aeroportuali
1. Ai fini dell'applicazione dei diritti per l'imbarco dei passeggeri di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aeroporto del Regno Unito sono equiparati ai passeggeri imbarcati su voli aventi per destinazione un aeroporto dell'Unione europea, a condizioni di reciprocita', fino alla data di entrata in vigore di un accordo globale che disciplini le prestazioni di servizi di trasporto con il Regno Unito o, in mancanza, fino al 30 marzo 2020. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324 (Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile): "Art. 5. Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali e' fissato in L. 2.000 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di Stati esteri. Il diritto per l'imbarco dei passeggeri in voli interni e' stabilito con decreto del Ministro dei trasporti; in sede di prima applicazione, tale diritto e' fissato in L. 5.000 per ogni passeggero. Il diritto non e' dovuto quando trattasi della continuazione di un viaggio interrotto e l'interruzione dipenda dalla necessita' di cambiare aeromobile o comunque da una causa estranea alla volonta' del passeggero. Tale diritto non e' dovuto, inoltre, per i bambini fino a due anni, mentre e' ridotto alla meta' per i bambini fino a dodici anni. Tale diritto non e' dovuto per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che, avendo base operativa in un determinato aeroporto, devono raggiungere un altro aeroporto per prendere servizio (crew must go), sia per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che hanno terminato il servizio in un determinato aeroporto e che devono tornare in un altro aeroporto, assegnato dalla compagnia di appartenenza quale propria base operativa (crew returning to base), purche' in possesso di attestazione rilasciata dalla propria compagnia aerea che certifichi che il viaggio e' effettuato per motivi di servizio. Il diritto e' dovuto direttamente dal vettore che se ne rivale nei confronti del passeggero.". |
| (( Art. 17 quater
Disposizioni in materia aeroportuale
1. Al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e di consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto aereo che eviti disservizi per il traffico di passeggeri e merci, i vettori comunitari e del Regno Unito possono, in via transitoria e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di recesso, continuare ad operare collegamenti di linea «point to point», mediante aeromobili del tipo «narrow body» (corridoio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacita' operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocita'. )) |
| Art. 18
Sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca Europea per gli Investimenti
1. Al fine di consentire la sostituzione del capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) sottoscritto dal Regno Unito, garantendo in tal modo l'operativita', la solvibilita' e il merito di credito della Banca stessa, e' autorizzata la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca nella forma di ulteriori azioni di capitale a chiamata. 2. La sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 1 e' pari a complessivi 6.855.963.864 euro e comporta un aumento della quota di capitale dell'Italia nella Banca dal 16,1 al 19,2 per cento. 3. La sottoscrizione di cui al comma 2 non comporta oneri per la finanza pubblica. |
| Art. 19
Supporto all'attivita' internazionale
1. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e per potenziare le attivita' a supporto dei negoziati europei e internazionali, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali nel rispetto dei limiti della dotazione organica, a bandire apposite procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a trenta unita' di personale di alta professionalita' da inquadrare nel profilo di area terza. Le procedure concorsuali di cui al primo periodo si svolgono nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, commi 300 e 360, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 220.000 per l'anno 2019 e ad euro 1.310.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in deroga al secondo periodo del medesimo comma 298 e al comma 344 del predetto art. 1. (( Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'art. 7, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e' incrementata di 800.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Ai relativi oneri, pari a 800.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 1-bis. Per rendere effettive anche le attivita' di cui al comma 1 del presente articolo, la lettera c) del comma 350 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta nel senso che la riduzione del numero complessivo degli uffici del Ministero e' riferita esclusivamente agli uffici dirigenziali presso le articolazioni periferiche. 1-ter. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti volti a dare attuazione al citato comma 350 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, e' comunque assicurata, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, l'uniformita' del trattamento economico del personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il relativo provvedimento e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. )) 2. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 586 l'ultimo periodo e' soppresso; b) dopo il comma 586 e' inserito il seguente: «586-bis. Per le finalita' di cui al comma 586, la delegazione per la presidenza italiana del G20 e il Ministero dell'economia e delle finanze possono stipulare contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile.». 3. Agli oneri di cui al comma 2, lettera b), pari a euro 1.200.000 per l'anno 2019, euro 1.650.500 per l'anno 2020 e a euro 1.669.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. All'art. 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, le parole: «entro il tetto massimo di 15.000.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 70 per cento delle risorse residue nel conto nell'anno considerato».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 586 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018, come modificato dal comma 2 del presente articolo: "586. Per le attivita' di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G20, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019, di 10 milioni di euro per l'anno 2020, di 26 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, e' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Delegazione per la presidenza italiana del G20, per lo svolgimento delle attivita' di cui al primo periodo, da concludersi non oltre il 31 dicembre 2022. Per l'elaborazione dei contenuti del programma della presidenza italiana del G20 in ambito economico-finanziario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, e' istituito un gruppo di lavoro composto anche da personale non appartenente alla pubblica amministrazione.". - Si riporta il testo vigente dei commi 300 e 360 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018: "300. Fatta salva l'esigenza di professionalita' aventi competenze di spiccata specificita' e fermo quanto previsto per il reclutamento del personale di cui alla lettera a) del comma 313 e di cui al comma 335, le procedure concorsuali autorizzate a valere sulle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, sono svolte, secondo le indicazioni dei piani di fabbisogno di ciascuna amministrazione, mediante concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee. I predetti concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA, e possono essere espletati con modalita' semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla disciplina prevista dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. Le procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni, finanziate con le risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, sono effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165." (Omissis). 360. A decorrere dall'anno 2019, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedono al reclutamento del personale secondo le modalita' semplificate individuate con il decreto di cui al comma 300. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, il reclutamento avviene secondo le modalita' stabilite dalla disciplina vigente.". - Si riporta il testo vigente del comma 365 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019): "365. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita': a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'art. 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico; b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonche' nel rispetto dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'art. 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all'art. 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalita' ivi previste. Al riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale medesimo nelle attivita' di soccorso pubblico, rese anche in contesti emergenziali, sono altresi' destinati una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuita' e stabilita', per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa corrente gia' conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici, nonche' una quota parte del fondo istituito dall'art. 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le risorse destinate alle finalita' di cui al precedente periodo sono determinate in misura non inferiore a 10 milioni di euro.". - Si riporta il testo vigente dei commi 298 e 344 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018: "298. Il fondo di cui all'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le finalita' di cui alla lettera b) del medesimo comma 365, e' rifinanziato per euro 130.725.000 per l'anno 2019, per euro 328.385.000 per l'anno 2020 e per euro 433.913.000 annui a decorrere dall'anno 2021. Le relative assunzioni a tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta' di assunzione previste dalla legislazione vigente, sono autorizzate, nell'ambito delle vacanze di organico, a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie individuati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze." "344. Le amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale da assumere ai sensi dei commi da 298 a 342 e i relativi oneri, ai fini dell'assegnazione delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, ad esclusione di quelli inerenti alle procedure previste dai commi 319, 320, 321, 322 e 335. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". - Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227 (Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze): "Art. 7. Trattamento economico. 1. - 6. (Omissis). 7. Al personale non dirigenziale o a quello con rapporto di impiego non privato, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, su proposta dei responsabili degli uffici di cui all'art. 2, comma 2, spetta, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, una indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'art. 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennita' e' determinata ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. (Omissis).". - Si riporta il testo vigente del comma 350 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018: "350. Ai fini della razionalizzazione organizzativa e amministrativa delle articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione degli assetti organizzativi periferici attraverso: a) la realizzazione di presidi unitari orientati al governo coordinato dei servizi erogati in ambito territoriale dalle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi compresi gli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria di cui all'art. 31 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ferme restando le funzioni di collaborazione e supporto nell'esercizio dell'attivita' giurisdizionale delle commissioni tributarie. Tali presidi costituiscono uffici dirigenziali non generali e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; b) la realizzazione di poli logistici territoriali unitari, anche mediante condivisione delle sedi con uffici di altre amministrazioni statali e, in particolare, con le altre articolazioni dell'amministrazione economico-finanziaria; c) l'unificazione e la rideterminazione degli uffici dirigenziali non generali presso le articolazioni periferiche, apportando una riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5 per cento. Il contingente di personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie e' evidenziato nell'ambito della dotazione organica unitaria e la sua consistenza e le variazioni sono determinate secondo le modalita' previste dall'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.". - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2007, n. 246 (Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali), come modificato dalla presente legge: "2. L'esatto ammontare delle risorse di cui al comma 1 sara' deciso ogni anno dal Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 70 per cento delle risorse residue nel conto nell'anno considerato. (Omissis).". |
| (( Art. 19 bis
Principio di reciprocita' nel Testo unico bancario nei rapporti con Paesi terzi
1. All'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «Banca d'Italia.» sono inserite le seguenti: «L'autorizzazione e' rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocita'.». ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dalla presente legge: "Art. 16. Libera prestazione di servizi 1. - 3. (Omissis). 4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia. L'autorizzazione e' rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocita'. Allo svolgimento di servizi o attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, si applica l'art. 29-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Omissis).". |
| (( Art. 19 ter
Attivita' di negoziazione per conto proprio
1. All'art. 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Possono essere ammessi alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli di Stato, in qualita' di membri o di partecipanti, i soggetti di cui all'art. 2, paragrafo 5, punti da 4) a 22), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013». ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 67 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dalla presente legge: "Art. 67. Criteri generali di accesso degli operatori 1. Il gestore di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione stabilisce, attua e mantiene regole trasparenti e non discriminatorie, basate su criteri oggettivi, che disciplinano l'accesso in qualita' di membri o partecipanti o clienti. 2. Ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione possono accedere in qualita' di membri o partecipanti le Sim, le banche italiane, le imprese di investimento UE, le banche UE e le imprese di paesi terzi autorizzate all'esercizio dei servizi o attivita' di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi degli articoli 28 e 29-ter. 3. Le imprese di investimento UE, le banche UE e le imprese di paesi terzi autorizzate all'esercizio dei servizi o attivita' di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi degli articoli 28 e 29-ter, possono essere ammesse in qualita' di membri o partecipanti dei mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione stabiliti sul territorio della Repubblica secondo una delle seguenti modalita': a) direttamente, stabilendo una succursale; b) diventando membri remoti o avendo accesso remoto al mercato regolamentato o al sistema multilaterale di negoziazione, quando le procedure e i sistemi di negoziazione della sede in questione non richiedono una presenza fisica per la conclusione delle operazioni. 4. Possono altresi' accedere ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione, tenuto conto delle regole adottate dal gestore della sede di negoziazione, i soggetti che: a) godono di sufficiente buona reputazione; b) dispongono di un livello sufficiente di capacita' di negoziazione, di competenza ed esperienza; c) dispongono di adeguati dispositivi organizzativi; d) dispongono di risorse sufficienti per il ruolo che devono svolgere, tenendo conto delle varie disposizioni finanziarie eventualmente fissate dal mercato regolamentato per garantire l'adeguato regolamento delle operazioni. 5. Il gestore di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione specifica, nell'ambito delle regole previste dal comma 1, i criteri per la partecipazione diretta o remota al mercato regolamentato e gli obblighi imposti ai membri o partecipanti derivanti: a) dall'istituzione e dalla gestione della sede di negoziazione; b) dalle disposizioni riguardanti le operazioni eseguite nella sede di negoziazione; c) dagli standard professionali imposti al personale di membri o partecipanti che operano sulla sede di negoziazione; d) dalle condizioni stabilite, a norma del comma 4, per i membri o partecipanti diversi da Sim, banche italiane, imprese di investimento UE, banche UE e imprese di paesi terzi autorizzate all'esercizio dei servizi o attivita' di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi degli articoli 28 e 29-ter; e) dalle norme e procedure per la compensazione e il regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato. 6. I membri o partecipanti ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione e i clienti dei sistemi organizzati di negoziazione si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza al fine di non compromettere l'integrita' dei mercati. 7. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia sono ammessi alle negoziazioni sulle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato. 7-bis. Possono essere ammessi alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli di Stato, in qualita' di membri o di partecipanti, i soggetti di cui all'art. 2, paragrafo 5, punti da 4) a 22), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. 8. Il gestore di una sede di negoziazione comunica alla Consob lo Stato membro in cui intende predisporre dispositivi appropriati per facilitare l'accesso e la negoziazione ai membri, partecipanti o clienti remoti ivi stabiliti. La Consob trasmette, entro un mese, detta informazione allo Stato membro in cui si intende predisporre tali dispositivi. Su richiesta dell'autorita' competente dello Stato membro ospitante, la Consob comunica tempestivamente l'identita' dei membri o dei partecipanti o dei clienti della sede di negoziazione che ha stabilito i propri dispositivi nel territorio dell'altro Stato membro. 9. Il gestore di una sede di negoziazione di un altro Stato membro puo' dotarsi di dispositivi appropriati, nel territorio della Repubblica, per facilitare l'accesso e la negoziazione ai suoi membri, partecipanti o clienti remoti ivi stabiliti, a condizione che la Consob ne abbia ricevuto preventiva comunicazione da parte dell'autorita' competente dello Stato membro d'origine della sede di negoziazione. La Consob puo' chiedere all'autorita' competente dello Stato membro d'origine di comunicare l'identita' dei membri, partecipanti o clienti delle sedi di negoziazione che hanno stabilito i propri dispositivi sul territorio della Repubblica. 10. La Consob, al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, stipula accordi con le autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine delle sedi di negoziazione di altri Stati membri di cui al comma 9 che abbiano acquisito un'importanza sostanziale per il funzionamento del mercato finanziario italiano e la tutela degli investitori in Italia, idonei ad assicurare il coordinamento della cooperazione in materia di vigilanza e dello scambio di informazioni su base transfrontaliera. Tali accordi sono stipulati dalla Consob congiuntamente con Banca d'Italia, previa informativa al Ministero dell'economia e delle finanze, qualora le sedi di negoziazione di altri Stati membri abbiano acquisito un'importanza sostanziale per il funzionamento del mercato finanziario italiano nonche' per l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e l'efficienza complessiva delle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' richiedere alla Banca d'Italia le informazioni acquisite ai sensi degli accordi anzidetti. 11. La Consob stipula altresi' i citati accordi di cooperazione con le autorita' di vigilanza dello Stato membro ospitante di sedi di negoziazione italiane che abbiano acquisito un'importanza sostanziale per il funzionamento del mercato finanziario di tale Stato membro e la tutela degli investitori nello stesso. 12. Quando ha motivi chiari e dimostrabili di ritenere che un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione che si siano dotati di dispositivi nel territorio della Repubblica, ai sensi del comma 9, violino gli obblighi derivanti dalle disposizioni della presente parte, la Consob ne informa l'autorita' competente dello Stato membro d'origine della sede di negoziazione. Se, nonostante le misure adottate dall'autorita' competente dello Stato membro d'origine o per via dell'inadeguatezza di tali misure, la sede di negoziazione persiste nell'agire in un modo che mette chiaramente a repentaglio gli interessi degli investitori domestici o il buon funzionamento dei mercati, la Consob, dopo avere informato l'autorita' competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure adeguate e necessarie per tutelare gli investitori e assicurare il buon funzionamento dei mercati, che comprendono la possibilita' di impedire a tale sede di negoziazione di rendere accessibili i loro dispositivi ai membri o partecipanti a distanza stabiliti nel territorio della Repubblica. Le misure adottate ai sensi del presente comma, che comportano sanzioni o restrizioni delle attivita' di un'impresa di investimento o di un mercato regolamentato sono opportunamente giustificate e comunicate all'impresa di investimento o al mercato regolamentato interessato.". |
| (( Art. 19 quater Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali
1. All'art. 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: «di negoziazione» sono inserite le seguenti: «se risultanti dal bilancio»; b) alla lettera b) del comma 1, le parole: «in contropartita diretta della valutazione al valore equo (fair value) di strumenti finanziari e attivita' » sono sostituite dalle seguenti: « a seguito della valutazione delle attivita' e passivita' al valore equo (fair value) rilevata nelle altre componenti del prospetto della redditivita' complessiva»; c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le riserve di cui al comma 1, lettera b), si riducono in maniera corrispondente all'importo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate»; d) al comma 4, le parole: «2358, terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «2358, sesto comma»; e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 possono essere utilizzate per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso esse sono reintegrate accantonando gli utili degli esercizi successivi.». 2. Al comma 2 dell'art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le parole: «agli strumenti finanziari disponibili per la vendita e alle attivita' materiali e immateriali» sono sostituite dalle seguenti: «alle attivita' e passivita'» e le parole: «in contropartita del patrimonio netto» sono sostituite dalle seguenti: «nelle altre componenti del prospetto della redditivita' complessiva». 3. Dopo l'art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e' inserito il seguente: «Art. 7-bis (Disciplina degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale). - 1. Agli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale, rilevati dai soggetti indicati nell'art. 2-bis, si applicano le disposizioni dei commi seguenti. 2. Se il saldo degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale e' positivo, il saldo e' iscritto in una riserva indisponibile. Quest'ultima: a) si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione; b) e' indisponibile anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, sesto comma, 2359-bis, primo comma, 2432 e 2478-bis, quarto comma, del codice civile; c) puo' essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo l'utilizzo delle riserve di utili disponibili e della riserva legale. In tale caso essa deve essere reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi. 3. Alle fattispecie di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 13 del presente decreto e quelle di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2». 4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2018. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (Esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali), come modificato dalla presente legge: "Art. 6. Distribuzione di utili e riserve 1. Le societa' che redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali non possono distribuire: a) utili d'esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel conto economico, al netto del relativo onere fiscale e diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione se risultanti dal bilancio e all'operativita' in cambi e di copertura, che discendono dall'applicazione del criterio del valore equo (fair value) o del patrimonio netto; b) riserve del patrimonio netto costituite e movimentate a seguito della valutazione delle attivita' e passivita' al valore equo (fair value) rilevata nelle altre componenti del prospetto della redditivita' complessiva. 2. Gli utili corrispondenti alle plusvalenze di cui al comma 1, lettera a), sono iscritti in una riserva indisponibile. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello delle plusvalenze, la riserva e' integrata, per la differenza, utilizzando le riserve di utili disponibili o, in mancanza, accantonando gli utili degli esercizi successivi. 3. La riserva di cui al comma 2 si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione. 3-bis. Le riserve di cui al comma 1, lettera b), si riducono in maniera corrispondente all'importo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate. 4. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 sono indisponibili anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, sesto comma, 2359-bis, primo comma, 2432, 2478-bis, quarto comma, del codice civile. 5. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 possono essere utilizzate per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso esse sono reintegrate accantonando gli utili degli esercizi successivi. 6. Non si possono distribuire utili fino a quando la riserva di cui al comma 2 ha un importo inferiore a quello delle plusvalenze di cui al comma 1, lettera a), esistenti alla data di riferimento del bilancio." - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 7 del citato decreto legge n. 38 del 2005, come modificato dalla presente legge: "Art. 7. Disciplina delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali 1. (Omissis). 2. Le riserve da valutazione relative alle attivita' e passivita' valutate al valore equo (fair value) nelle altre componenti del prospetto della redditivita' complessiva hanno il regime di movimentazione e indisponibilita' previsto per le riserve di cui all'art. 6, comma 1, lettera b). (Omissis).". |
| (( Art. 19 quinquies Modifica al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
1. All'art. 20-quater, comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «Le imprese indicate al comma 2 che si avvalgono della facolta' di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese indicate al comma 2 e i soggetti indicati nell'art. 2-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, che si avvalgono della facolta' di cui al comma 1.». ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 20-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), come modificato dalla presente legge: "Art. 20-quater. Disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli 1. - 2. (Omissis). 3. Le imprese indicate al comma 2 e i soggetti indicati nell'art. 2-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, che si avvalgono della facolta' di cui al comma 1 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ed i valori di mercato alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva e' integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.". |
| Art. 20
Garanzia cartolarizzazione sofferenze
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per ventiquattro mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia dello Stato di cui al presente Capo, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passivita' emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati «societa' cedenti», aventi sede legale in Italia, di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze, nel rispetto dei criteri e delle condizioni indicati nel Capo II del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, come modificato dal presente decreto. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo', con proprio decreto, prorogare il periodo di cui al comma 1 per ulteriori dodici mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea di cui al comma 1, incarica, anche avvalendosi (( della societa' di cui all'art. 13, comma 1, )) del decreto-legge n. 18 del 2016, uno o piu' soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformita' del rilascio della garanzia a quanto previsto (( nel capo II del decreto-legge n. 18 del 2016, come modificato dal presente decreto, e nella decisione della Commissione europea di cui al comma 1 )). Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo complessivo di euro 150.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, (( a valere sulle risorse di cui all'art. 23 )).
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti): "Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni. 1. La presente legge si applica alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralita' di crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti: a) il cessionario sia una societa' prevista dall'art. 3; b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla societa' cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra societa', per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonche' al pagamento dei costi dell'operazione. 1-bis. La presente legge si applica altresi' alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, da parte della societa' di cartolarizzazione. Nel caso di operazioni realizzate mediante sottoscrizione o acquisto di titoli, i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti alla societa' emittente i titoli. Nel caso in cui i titoli emessi dalla societa' di cartolarizzazione siano destinati a investitori qualificati ai sensi dell'art. 100 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli di debito destinati ad essere sottoscritti da una societa' di cartolarizzazione possono essere emessi anche in deroga all'art. 2483, secondo comma, del codice civile e il requisito della quotazione previsto dall'art. 2412 del medesimo codice si considera soddisfatto rispetto alle obbligazioni anche in caso di quotazione dei soli titoli emessi dalla societa' di cartolarizzazione. 1-ter. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'art. 3 possono, anche contestualmente e in aggiunta alle operazioni realizzate con le modalita' di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle imprese che presentino un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, i quali possono svolgere altresi' i compiti indicati all'art. 2, comma 3, lettera c); b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l'erogazione dei finanziamenti siano destinati ad investitori qualificati come definiti ai sensi dell'art. 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un significativo interesse economico nell'operazione, nel rispetto delle modalita' stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia. 2. Nella presente legge si intende per «testo unico bancario» il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.". - Il testo dell'art. 106 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e' riportato nelle Note all'art. 5. - Il Capo II (Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS)) del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 (Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio) comprende gli articoli da 3 a 13-bis ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2016, n. 37. - Si riporta il testo vigente dell'art. 13 del citato decreto-legge n. 18 del 2016: "Art. 13. Norme di attuazione 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di una societa' a capitale interamente pubblico per la gestione dell'intervento. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere dettate le disposizioni di attuazione del presente Capo.". |
| Art. 21 Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49
1. All'art. 4, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole «alla data della cessione» sono soppresse; b) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti lettere: «f-bis) deve essere previsto che il soggetto incaricato della riscossione dei crediti sia sostituito, successivamente alla escussione della garanzia, qualora il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'art. 5, comma 1, risulti inferiore al 100 per cento per due date consecutive di pagamento degli interessi, ivi inclusa la data rilevante per la suddetta escussione; f-ter) nel caso di sostituzione, nessuna penale o indennizzo sono dovuti al soggetto sostituito e il medesimo ha l'obbligo di collaborare in buona fede al fine di consentire la rapida ed efficace sostituzione; la societa' cessionaria da' evidenza di aver adottato idonee procedure che consentano una rapida ed efficace sostituzione; il nuovo soggetto incaricato della riscossione non puo' essere collegato al soggetto sostituito.». (( 1-bis. All'art. 4 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze redige, entro il 30 giugno di ogni anno, e trasmette alle Camere una relazione contenente i dati relativi all'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato di cui al presente capo e gli obiettivi di performance collegati, tra cui: a) cedente, cessionaria-societa' veicolo (SPV), prestatore di servizi (servicer); b) valore al lordo delle rettifiche di valore (gross book value) dei crediti oggetto di cessione, valore netto di cessione, valore nominale dei Titoli emessi; c) valore nominale dei Titoli senior emessi assistiti da garanzia pubblica; d) valore nominale dei Titoli senior assistiti da garanzia pubblica residui al 31 dicembre». )) 2. All'art. 5 del decreto-legge n. 18 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole «all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade» sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti «a BBB o equivalente»; b) il comma 2 e' abrogato. 3. All'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2016, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, qualora ad una data di pagamento degli interessi sui Titoli mezzanine, il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'art. 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, gli interessi sui Titoli mezzanine riferiti a quella data di pagamento sono differiti all'avvenuto integrale rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data di pagamento in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento.». 4. All'art. 7 del decreto-legge n. 18 del 2016, il comma 1-bis, e' sostituito dal seguente: «1-bis. I pagamenti di cui al comma 1, numero 2), sono, in tutto o in parte, condizionati a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti; in ogni caso, qualora ad una data di pagamento delle somme di cui al comma 1, numero 2), il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'art. 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, i pagamenti di cui al comma 1, numero 2) che sono condizionati ad obiettivi di performance sono differiti, per la parte che rappresenta un ammontare non inferiore al 20 per cento dei pagamenti complessivi di cui al comma 1, numero 2), fino alla data di completo rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento.». 5. All'art. 9 del decreto-legge n. 18 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini della determinazione del corrispettivo della garanzia dello Stato si fa riferimento a tre Panieri CDS definiti come il paniere di contratti swap sul default di singole societa' (credit default swap - CDS) riferiti a singoli emittenti italiani la cui valutazione del merito di credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o Moody's, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia pari a: i) BBB+/Baa1, BBB/Baa2, o BBB-/Baa3 per il primo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB/Baa2/BBB/BBB; ii) BBB/Baa2, BBB+/Baa1 o A-/A3 per il secondo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB+/Baa1/BBB+/BBB H, iii) BBB+/Baa1, A-/A3 o A/A2 per il terzo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior e' A-/A3/A-/A L.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nel caso in cui sui Titoli senior siano stati rilasciati piu' rating, per l'individuazione del Paniere si considera il rating piu' basso. La composizione dei Panieri CDS e' indicata nell'allegato 1 al presente decreto. La composizione dei Panieri CDS e' aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di escludere gli emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da non ricadere piu' nei rating indicati al comma 1 e di includere nuovi emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da ricadere nei rating indicati al comma 1. La composizione e' altresi' aggiornata (( in caso di proroga del periodo di concessione della garanzia dello Stato )). Nel caso in cui, in occasione di un aggiornamento della composizione dei panieri CDS, si constati che gli emittenti inclusi in uno o piu' panieri siano meno di tre il calcolo del corrispettivo della garanzia e' definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in conformita' delle decisioni della Commissione europea.»; c) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla lettera a), le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi»; 2) alla lettera d), punto i), le parole «2,70 volte» sono sostituite dalle seguenti: «2,76 volte»; 3) alla lettera d) punto ii), le parole «8,98 volte» sono sostituite dalle seguenti: «9,23 volte». 6. L'allegato 1 al decreto-legge n. 18 del 2016 e' sostituito dal seguente:
«Allegato 1. PANIERI CDS 1) Primo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB/Baa2/BBB/BBB) Ubi Banca S.p.a. Mediobanca S.p.a. Unicredit S.p.a. Intesa Sanpaolo S.p.a. Assicurazioni Generali S.p.a. Enel S.p.a. Acea S.p.a. Atlantia S.p.a. 2) Secondo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB+/Baa1/BBB+/BBB H) Mediobanca S.p.a. Unicredit S.p.a. Intesa Sanpaolo S.p.a. Assicurazioni Generali S.p.a. Enel S.p.a. Acea S.p.a. Eni S.p.a. Atlantia S.p.a. 3) Terzo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior e' A-/A3/A-/A L) Assicurazioni Generali S.p.a. Assicurazioni Generali S.p.a. Enel S.p.a. (( Eni S.p.a.» )). 7. All'allegato 2 al decreto-legge n. 18 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il punto (2), lettera b., (( e' sostituito )) dal seguente: «Il tasso di sconto applicabile e' 2.75%.»; b) al punto (4), lettera a., le parole «2.70 volte» sono sostituite dalle seguenti: «2.76 volte»; c) al punto (4), lettera b., le parole «8.98 volte» sono sostituite dalle seguenti: «9.23 volte»; d) al punto (5), le parole «I fattori 2.70 e 8.98» sono sostituite dalle seguenti: «I fattori 2.76 e 9.23»; e) al punto (11) le parole «un tasso di sconto al 2%» sono sostituite dalle seguenti: «un tasso di sconto al 2.75%» e le formule: «P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)3 + 5(1+ r)2 )/(7 + 4r) * (CDS5y-CDS3y) = 2.70 *(CDS5y - CDS3y) P3-5y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4 + 4(1+r)3 + 3(1+r)2)/(3+2r) * (CDS7y -CDS5y) = 8.98 * (CDS7y - CDS5y)» sono sostituite dalle seguenti: «P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)3 + 5(1+ r)2)/(7 + 4r) * (CDS5y -CDS3y) = 2.76 *(CDS5y - CDS3y) P5-7y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4+ 4(1+r)3 + 3(1+r)2)/(3+2r) * (CDS7y -CDS5y) = 9.23 * (CDS7y - CDS5y)». 8. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle garanzie concesse entro il 6 marzo 2019 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 18 del 2016.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 18 del 2016, come modificato dalla presente legge: "Art. 4. Strutturazione dell'operazione di cartolarizzazione 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, le operazioni di cartolarizzazione di cui al presente Capo presentano le seguenti caratteristiche: a) i crediti oggetto di cessione sono trasferiti alla societa' cessionaria per un importo non superiore al loro valore contabile netto (valore lordo al netto delle rettifiche); b) l'operazione di cartolarizzazione prevede l'emissione di titoli (i "Titoli") di almeno due classi diverse, in ragione del grado di subordinazione nell'assorbimento delle perdite; c) la classe di Titoli maggiormente subordinata, denominata "junior", non ha diritto a ricevere il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi o altra forma di remunerazione fino al completo rimborso del capitale dei Titoli delle altre classi; d) possono essere emesse una o piu' classi di Titoli, denominate "mezzanine", che, con riguardo alla corresponsione degli interessi, sono postergate alla corresponsione degli interessi dovuti alla classe di Titoli denominata "senior" e possono essere antergate al rimborso del capitale dei Titoli senior; e) puo' essere prevista la stipula di contratti di copertura finanziaria con controparti di mercato al fine di ridurre il rischio derivante da asimmetrie fra i tassi d'interesse applicati su attivita' e passivita'; f) puo' essere prevista, al fine di gestire il rischio di eventuali disallineamenti fra i fondi rivenienti dagli incassi e dai recuperi effettuati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti e i fondi necessari per pagare gli interessi sui Titoli senior, l'attivazione di una linea di credito per un ammontare sufficiente a mantenere il livello minimo di flessibilita' finanziaria coerente con il merito di credito dei Titoli senior; f-bis) deve essere previsto che il soggetto incaricato della riscossione dei crediti sia sostituito, successivamente alla escussione della garanzia, qualora il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'art. 5, comma 1, risulti inferiore al 100 per cento per due date consecutive di pagamento degli interessi, ivi inclusa la data rilevante per la suddetta escussione; f-ter) nel caso di sostituzione, nessuna penale o indennizzo sono dovuti al soggetto sostituito e il medesimo ha l'obbligo di collaborare in buona fede al fine di consentire la rapida ed efficace sostituzione; la societa' cessionaria da' evidenza di aver adottato idonee procedure che consentano una rapida ed efficace sostituzione; il nuovo soggetto incaricato della riscossione non puo' essere collegato al soggetto sostituito. 1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze redige, entro il 30 giugno di ogni anno, e trasmette alle Camere una relazione contenente i dati relativi all'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato di cui al presente capo e gli obiettivi di performance collegati, tra cui: a) cedente, cessionaria-societa' veicolo (SPV), prestatore di servizi (servicer); b) valore al lordo delle rettifiche di valore (gross book value) dei crediti oggetto di cessione, valore netto di cessione, valore nominale dei Titoli emessi; c) valore nominale dei Titoli senior emessi assistiti da garanzia pubblica; d) valore nominale dei Titoli senior assistiti da garanzia pubblica residui al 31 dicembre.". - Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 18 del 2016, come modificato dalla presente legge: "Art. 5. Rating 1. Ai fini del rilascio della garanzia dello Stato, i Titoli senior devono avere previamente ottenuto un livello di rating, assegnato da una agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) accettata dalla Banca Centrale Europea al 1° gennaio 2016, non inferiore a BBB o equivalente. Qualora ai sensi della normativa applicabile sia richiesto il rilascio di due valutazioni del merito di credito, la seconda valutazione sul medesimo Titolo senior puo' essere rilasciata da una ECAI registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e anch'essa non puo' essere inferiore a BBB o equivalente. 2. (Abrogato). 3. La societa' cessionaria si impegna a non richiedere la revoca del rating da parte delle ECAI coinvolte fino al completo rimborso del capitale dei Titoli senior. 4. Il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e' diverso dalla societa' cedente e non appartiene al suo stesso gruppo. L'eventuale decisione della societa' cessionaria o dei portatori dei Titoli di revocare l'incarico di tale soggetto non deve determinare un peggioramento del rating del Titolo senior da parte dell'ECAI.". - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 18 del 2016, come modificato dalla presente legge: "Art. 6. Caratteristiche dei Titoli senior e dei Titoli mezzanine 1. I Titoli senior e, ove emessi, i Titoli mezzanine presentano le seguenti caratteristiche: a) la remunerazione e' a tasso variabile; b) il rimborso del capitale prima della data di scadenza e' parametrato ai flussi di cassa derivanti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, al netto di tutti i costi relativi all'attivita' di recupero e incasso dei crediti ceduti; c) il pagamento degli interessi e' effettuato in via posticipata a scadenza trimestrale, semestrale o annuale e in funzione del valore nominale residuo del titolo all'inizio del periodo di interessi di riferimento. 2. Puo' essere previsto che la remunerazione dei Titoli mezzanine, al ricorrere di determinate condizioni, possa essere differita ovvero postergata al completo rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero sia condizionata a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti. In ogni caso, qualora ad una data di pagamento degli interessi sui Titoli mezzanine, il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'art. 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, gli interessi sui Titoli mezzanine riferiti a quella data di pagamento sono differiti all'avvenuto integrale rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data di pagamento in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento.". - Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto-legge n. 18 del 2016, come modificato dalla presente legge: "Art. 7. Ordine di priorita' dei pagamenti 1. Le somme rivenienti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, dai contratti di copertura finanziaria stipulati e dagli utilizzi della linea di credito, al netto delle somme trattenute dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti per la propria attivita' di gestione secondo i termini convenuti con la societa' cessionaria, sono impiegate, nel pagamento delle seguenti voci, secondo il seguente ordine di priorita': 1) eventuali oneri fiscali; 2) somme dovute ai prestatori di servizi; 3) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e commissioni in relazione all'attivazione della linea di credito di cui all'art. 4, comma 1, lettera f); 4) pagamento delle somme dovute a fronte della concessione della garanzia dello Stato sui Titoli senior; 5) pagamento delle somme dovute alle controparti di contratti di copertura finanziaria; 6) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui Titoli senior; 7) ripristino della disponibilita' della linea di credito, qualora utilizzata; 8) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui Titoli mezzanine (se emessi); 9) rimborso del capitale dei Titoli senior fino al completo rimborso degli stessi; 10) rimborso del capitale dei Titoli mezzanine fino al completo rimborso degli stessi; 11) pagamento delle somme dovute per capitale e interessi o altra forma di remunerazione sui Titoli junior. 1-bis. I pagamenti di cui al comma 1, numero 2), sono, in tutto o in parte, condizionati a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti; in ogni caso, qualora ad una data di pagamento delle somme di cui al comma 1, numero 2), il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'art. 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, i pagamenti di cui al comma 1, numero 2) che sono condizionati ad obiettivi di performance sono differiti, per la parte che rappresenta un ammontare non inferiore al 20 per cento dei pagamenti complessivi di cui al comma 1, numero 2), fino alla data di completo rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento.". - Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 18 del 2016, come modificato dalla presente legge: "Art. 9. Corrispettivo della garanzia dello Stato 1. Ai fini della determinazione del corrispettivo della garanzia dello Stato si fa riferimento a tre Panieri CDS definiti come il paniere di contratti swap sul default di singole societa' (credit default swap - CDS) riferiti a singoli emittenti italiani la cui valutazione del merito di credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o Moody's, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia pari a: i) BBB+/Baa1, BBB/Baa2, o BBB-/Baa3 per il primo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB/Baa2/BBB/BBB; ii) BBB/Baa2, BBB+/Baa1 o A-/A3 per il secondo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB+/ Baa1/BBB+/BBB H, iii) BBB+/Baa1, A-/A3 o A/A2 per il terzo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior e' A-/A3/A-/A L. 2. Nel caso in cui sui Titoli senior siano stati rilasciati piu' rating, per l'individuazione del Paniere si considera il rating piu' basso. La composizione dei Panieri CDS e' indicata nell'allegato 1 al presente decreto. La composizione dei Panieri CDS e' aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di escludere gli emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da non ricadere piu' nei rating indicati al comma 1 e di includere nuovi emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da ricadere nei rating indicati al comma 1. La composizione e' altresi' aggiornata in caso di proroga del periodo di concessione della garanzia dello Stato. Nel caso in cui, in occasione di un aggiornamento della composizione dei panieri CDS, si constati che gli emittenti inclusi in uno o piu' panieri siano meno di tre il calcolo del corrispettivo della garanzia e' definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in conformita' delle decisioni della Commissione europea. 3. La garanzia e' concessa a fronte di un corrispettivo annuo determinato a condizioni di mercato sulla base della seguente metodologia, come dettagliata nella formula di cui all'allegato 2 al presente decreto: a) si determina il valore del prezzo di ciascun CDS incluso nel Paniere CDS di riferimento, definito come la media dei prezzi giornalieri a meta' mercato (c.d. mid price), o, in assenza, come la media dei prezzi giornalieri denaro e lettera, dei due mesi precedenti la data di richiesta di concessione della garanzia, calcolata utilizzando i dati estrapolati dalla piattaforma Bloomberg, utilizzando la fonte CMAL (CMA Londra); b) si determina la media semplice dei prezzi dei singoli CDS inclusi nel Paniere CDS di riferimento, calcolati come specificato nella precedente lettera a); c) il corrispettivo annuo della garanzia e' calcolato sul valore residuo dei Titoli senior all'inizio del periodo di pagamento degli interessi ed, e' pagato con la stessa modalita' degli interessi dei Titoli senior, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), ed e' pari: i) per i primi tre anni, alla media semplice dei prezzi dei singoli CDS a tre anni calcolati come specificato nelle precedenti lettere a) e b); ii) per i successivi due anni, alla media semplice dei prezzi dei singoli CDS a cinque anni calcolati come specificato nelle precedenti lettere a) e b); iii) per gli anni successivi, alla media semplice dei prezzi dei singoli CDS a sette anni calcolati come specificato nelle precedenti lettere a) e b); d) il corrispettivo annuo della garanzia deve essere maggiorato di una componente aggiuntiva pari a: i) 2,76 volte la differenza tra la media di cui alla lettera c), punto ii) e quella di cui alla lettera c, punto i), per il quarto e quinto anno, nell'ipotesi in cui i Titoli senior non siano stati completamente rimborsati entro la fine del terzo anno; ii) 9,23 volte la differenza tra la media di cui alla lettera c), punto iii) e quella di cui alla lettera c, punto ii), per il sesto e settimo anno, nell'ipotesi in cui i Titoli senior non siano stati completamente rimborsati entro la fine del quinto anno. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, puo' variare i criteri di calcolo, la misura delle commissioni del presente articolo e la fonte di dati di cui al comma 3, lettera a), in conformita' delle decisioni della Commissione europea. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni gia' in essere.". - Si riporta l'Allegato 2 al citato decreto-legge n. 18 del 2016, come modificato dalla presente legge: "Allegato 2 Formula di prezzo (1) Negli anni 1, 2 e 3 viene pagato il CDS di riferimento a 3 anni. Negli anni 4 e 5 viene pagato il CDS di riferimento a 5 anni piu' un premio P3-5y. Negli anni 6 e 7 viene pagato il CDS di riferimento a 7 anni piu' un premio P5-7y. Negli anni successivi viene pagato il CDS di riferimento a 7 anni. (2) I premi P3-5y e P5-7y vengono calcolati in base alle due seguenti ipotesi: a. L'ammontare residuo della tranche senior garantita diminuisce linearmente fino a 0 su un periodo di 7 anni. b. Il tasso di sconto applicabile e' 2.75%. (3) In base a queste ipotesi, il premio P3-5y e' calcolato in modo tale che il valore scontato dei flussi di cassa pagati fino all'anno 5 in base allo schema corrisponda al valore ipotetico nel caso in cui fosse stato pagato il valore corrispondente al CDS di riferimento a 5 anni per tutti gli anni dall'1 al 5. Allo stesso modo, il premio P5-7y e' calcolato in modo tale che il valore scontato dei flussi di cassa pagati fino all'anno 7 in base allo schema corrisponda al valore ipotetico nel caso in cui fosse stato pagato il valore corrispondente al CDS di riferimento a 7 anni per tutti gli anni dall' 1 al 7. (4) Dunque, i premi applicabili sono calcolati a. Per gli anni 4 e 5: P3-5y= 2.76 volte (Spread CDS 5 anni - Spread CDS 3 anni) b. Per gli anni 6 e 7: P5-7y= 9.23 volte (Spread CDS 7 anni - Spread CDS 5 anni) (5) I fattori 2.76 e 9.23 nelle due formule di cui sopra sono costanti e fissi per l'intera durata dello schema, ma dipendono dalle ipotesi (a) e (b) formulate nel punto (2). Ne e' mostrata la derivazione matematica di seguito. (6) I flussi di cassa da pagare alla fine di ogni periodo di pagamento degli interessi sono calcolati in base al tasso applicabile ciascun anno secondo quanto definito nel punto (1), applicato all'ammontare della tranche senior effettivamente in essere all'inizio di ogni periodo di pagamento degli interessi. Derivazione (7) Secondo quanto previsto al punto (3) di cui sopra, si puo' delineare la seguente equazione: Dove CDS3y e CDS5y corrispondono agli spread CDS di riferimento a 3 e 5 anni, F(ti) corrisponde alla funzione dei recuperi cumulati, espressa in base all'ammontare in essere della tranche senior al tempo ti, DF(ti) consiste nel fattore di sconto applicabile al tempo ti, e P3-5y corrisponde al premio applicabile negli anni 4 e 5. (8) Questa equazione puo' essere risolta facilmente per il valore del premio P3-5y: (9) Lo stesso tipo di calcolo puo' essere fatto per i premi applicabili negli anni 6 e 7: (10) Secondo le ipotesi del punto (2), le espressioni delle funzioni F(ti) e DF(ti) sono date da: (11) Sostituendo queste espressioni delle funzioni nelle equazioni dei punti (8) e (9) e, secondo le ipotesi del punto (2), utilizzando un tasso di sconto al 2.75%, e' possibile calcolare i valori di P3-5y e P5-7y: P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)3 + 5(1 + r)2) /(7 + 4r) * (CDS5y - CDS3y) = 2.76 * (CDS5y - CDS3y) P5-7y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4 + 4(1+r)3 + 3(1+r)2)/ (3+2r) * (CDS7y - CDS5y ) = 9.23 * (CDS7y - CDS5y)". - Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 18 del 2016: "Art. 3. Ambito di applicazione 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passivita' emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "societa' cedenti", aventi sede legale in Italia di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze, nel rispetto dei criteri e condizioni indicati nel presente Capo. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' con proprio decreto estendere il periodo di cui al comma 1, fino a un massimo di ulteriori diciotto mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia dello Stato di cui al comma 1, nomina, previa approvazione di quest'ultima, un soggetto qualificato indipendente per il monitoraggio della conformita' del rilascio della garanzia a quanto previsto nel presente capo e nella decisione della Commissione europea. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 12.". |
| Art. 22
Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere integrate (( , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, )) le disposizioni di attuazione di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2016, anche al fine di rafforzare il presidio dei rischi garantiti dallo Stato e le attivita' di monitoraggio ivi comprese quelle sull'evoluzione dei recuperi effettivi rispetto a quelli inizialmente previsti.
Riferimenti normativi
- Il testo del comma 2 dell'art. 13 del citato decreto-legge n. 18 del 2016 e' riportato nelle Note all'art. 20. |
| Art. 23
Copertura finanziaria
1. Per le finalita' di cui al presente Capo, la dotazione del fondo di garanzia di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016, e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il fondo di garanzia e' ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse (( ai sensi dell'art. 20 del presente decreto, e che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo fondo di garanzia )). Le somme di cui al presente comma sono versate sulla contabilita' speciale di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 12 del citato decreto-legge n. 18 del 2016: "Art. 12. Risorse finanziarie 1. Per le finalita' di cui al presente Capo e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2016. Tale fondo e' ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Dette somme sono versate su apposita contabilita' speciale vincolata al pagamento dell'eventuale escussione delle predette garanzie, nonche' agli ulteriori oneri connessi all'attuazione del presente Capo, derivanti dall'art. 3, comma 3, e dall'art. 13, comma 1. (Omissis).". - Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale): "Art. 37. Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati 1. - 5. (Omissis). 6. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e' istituito, un fondo con una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata l'istituzione di apposita contabilita' speciale. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. (Omissis).". |
| Art. 24
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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