Gazzetta n. 120 del 24 maggio 2019 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 marzo 2019, n. 22
Testo del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 71 del 25 marzo 2019), coordinato con la legge di conversione 20 maggio 2019, n. 41 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilita' finanziaria e integrita' dei mercati, nonche' tutela della salute e della liberta' di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante «Norme in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori
della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita'
di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e
delle comunicazioni»

1. Al fine di un aggiornamento della normativa in materia di poteri speciali in conseguenza dell'evoluzione tecnologica intercorsa, con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale, al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo l'art. 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G). - 1. Costituiscono, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 2, attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.
2. La stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di cui al comma 1, ovvero l'acquisizione di componenti ad alta intensita' tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea, sono soggetti alla notifica di cui all'art. 1, comma 4, al fine dell'eventuale esercizio del potere di veto o dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. A tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, per soggetto esterno all'Unione europea si intende:
1) qualsiasi persona fisica o persona giuridica, che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito;
2) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, e che risulti controllato direttamente o indirettamente da una persona fisica o da una persona giuridica di cui al n. 1);
3) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, al fine di eludere l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalita' di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 2.».

Riferimenti normativi

- Il testo del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012,
n. 56 recante "Norme in materia di poteri speciali sugli
assetti societari nei settori della difesa e della
sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza
strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
marzo 2012, n. 63.
 
Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente sezione reca la disciplina transitoria applicabile in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo.
2. Nella presente sezione l'espressione:
a) «banche del Regno Unito» indica le banche aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
b) «imprese di investimento del Regno Unito» indica le imprese di investimento aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
c) «imprese di assicurazione del Regno Unito» indica le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
d) «intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, e riassicurativo del Regno Unito» indica qualsiasi intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo residente o avente sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
e) «istituti di pagamento del Regno Unito» indica gli istituti di pagamento aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
f) «istituti di moneta elettronica del Regno Unito» indica gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
g) «gestori di fondi del Regno Unito» indica i gestori di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
h) «OICR del Regno Unito» indica gli OICR domiciliati nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
i) «gestori di una sede di negoziazione del Regno Unito» indica i gestori di una sede di negoziazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
l) «data di recesso» indica la data a decorrere dalla quale avra' effetto il recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea in assenza di un accordo ai sensi dell'art. 50 del Trattato sull'Unione europea;
m) «periodo transitorio» indica il periodo tra la data di recesso e il termine del diciottesimo mese successivo;
n) «autorita' competenti» indica le autorita' nazionali di settore, tenuto conto delle competenze attribuite a legislazione vigente;
o) «Testo unico bancario» (TUB) indica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
p) «Testo unico della finanza» (TUF) indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
q) «Codice delle assicurazioni private» (CAP) indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
3. Se non diversamente disposto nel presente decreto, si applicano le definizioni previste dall'art. 1 del Testo unico bancario, dall'art. 1 del Testo unico della finanza e dall'art. 1 del Codice delle assicurazioni private.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 50 del Trattato
sull'Unione europea:
"Art. 50.
1. Ogni Stato membro puo' decidere, conformemente alle
proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione.
2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale
intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli
orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione
negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a
definire le modalita' del recesso, tenendo conto del quadro
delle future relazioni con l'Unione. L'accordo e' negoziato
conformemente all'art. 218, paragrafo 3 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. Esso e' concluso a nome
dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.
3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato
interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore
dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due
anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il
Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro
interessato, decida all'unanimita' di prorogare tale
termine.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio
europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che
recede non partecipa ne' alle deliberazioni ne' alle
decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo
riguardano.
Per maggioranza qualificata s'intende quella definita
conformemente all'art. 238, paragrafo 3, lettera b) del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di
aderirvi nuovamente, tale richiesta e' oggetto della
procedura di cui all'art. 49.".
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
recante "Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
recante "Codice delle assicurazioni private" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239,
supplemento ordinario.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 1. Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:
a) "autorita' creditizie" indica il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio, il
Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;
a-bis) "autorita' di risoluzione" indica la Banca
d'Italia nonche' un'autorita' non italiana deputata allo
svolgimento delle funzioni di risoluzione;
b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio
dell'attivita' bancaria;
c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio;
d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui
fondi pensione;
e) "IVASS" indica l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni;
e-bis) "MVU" indica il Meccanismo di vigilanza unica,
ossia il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla
BCE e dalle autorita' nazionali competenti degli Stati
membri che vi partecipano;
e-ter) "Disposizioni del MVU" indica il regolamento
(UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione;
f);
g) "Stato comunitario" indica lo Stato membro della
Comunita' Europea;
g-bis) "Stato di origine" indica lo Stato comunitario
in cui la banca, l'IMEL o l'IP e' stato autorizzato
all'esercizio dell'attivita';
g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario
nel quale la banca, l'IMEL o l'IP ha una succursale o
presta servizi;
h) "Stato terzo" indica lo Stato non membro
dell'Unione europea;
h-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54
del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.
1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
h-ter) "Stato partecipante al MVU" indica uno Stato
comunitario la cui moneta e' l'euro o che abbia instaurato
una cooperazione stretta con la BCE a norma delle
disposizioni del MVU;
i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.
l) "autorita' competenti" indica, a seconda dei casi,
uno o piu' fra le autorita' di vigilanza sulle banche,
sulle imprese di investimento, sugli organismi di
investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di
assicurazione e sui mercati finanziari;
m).
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "banca italiana": la banca avente sede legale in
Italia;
b) "banca comunitaria": la banca avente sede legale e
amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario
diverso dall'Italia;
c) "banca extracomunitaria": la banca avente sede
legale in uno Stato terzo;
d) "soggetto significativo": i soggetti definiti
dall'art. 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014, sui
quali la BCE esercita la vigilanza diretta in conformita'
delle disposizioni del MVU;
d-bis) "soggetto meno significativo": i soggetti,
sottoposti a vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da
quelli di cui alla lettera d);
e) "succursale": una sede che costituisce una parte,
sprovvista di personalita' giuridica, di una banca, un
istituto di moneta elettronica o un istituto di pagamento,
e che effettua direttamente, in tutto o in parte,
l'attivita' a cui la banca o l'istituto e' stato
autorizzato;
f) "attivita' ammesse al mutuo riconoscimento": le
attivita' di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con
obbligo di restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in particolare
il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria,
il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro
solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");
3) leasing finanziario;
4) prestazione di servizi di pagamento;
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento
(«travellers cheques», lettere di credito), nella misura in
cui quest'attivita' non rientra nel punto 4;
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della
clientela in:
- strumenti di mercato monetario (assegni,
cambiali, certificati di deposito, ecc.);
- cambi;
- strumenti finanziari a termine e opzioni;
- contratti su tassi di cambio e tassi
d'interesse;
- valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e
prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo delle
concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo
"money broking";
11) gestione o consulenza nella gestione di
patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attivita' che, in virtu' delle misure di
adattamento assunte dalle autorita' comunitarie, sono
aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in
materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.
89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 106.
h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un
soggetto italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) e' controllato dalla banca;
3) e' controllato dallo stesso soggetto che
controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura pari
almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno
al 20% del capitale con diritto di voto;
h-bis) "istituti di moneta elettronica": le imprese,
diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;
h-bis.1) "istituti di moneta elettronica comunitari":
gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e
amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario
diverso dall'Italia;
h-ter) ''moneta elettronica'': il valore monetario
memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione
magnetica, rappresentato da un credito nei confronti
dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di
pagamento come definite all'art. 1, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia
accettato da persone fisiche e giuridiche diverse
dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:
1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti
previsti dall'art. 2, comma 2, lettera m), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
2) il valore monetario utilizzato per le operazioni
di pagamento previste dall'art. 2, comma 2, lettera n), del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
h-quater) "partecipazioni": le azioni, le quote e gli
altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art.
2351, ultimo comma, del codice civile;
h-quinquies);
h-sexies) "istituti di pagamento": le imprese,
diverse dalle banche e dagli istituti di moneta
elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento;
h-septies) "istituti di pagamento comunitari": gli
istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione
centrale in uno stesso Stato comunitario diverso
dall'Italia;
h-septies.1) "servizi di pagamento": le seguenti
attivita':
1) servizi che permettono di depositare il contante
su un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni
richieste per la gestione di un conto di pagamento;
2) servizi che permettono prelievi in contante da
un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste
per la gestione di un conto di pagamento;
3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso
il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso
il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o
presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli
addebiti diretti una tantum;
3.2) esecuzione di operazioni di pagamento
mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini
permanenti;
4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i
fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un
utilizzatore di servizi di pagamento:
4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli
addebiti diretti una tantum;
4.2) esecuzione di operazioni di pagamento
mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini
permanenti;
5) emissione di strumenti di pagamento e/o
convenzionamento di operazioni di pagamento;
6) rimessa di denaro;
7) servizi di disposizione di ordini di pagamento;
8) servizi di informazione sui conti;
h-octies);
h-novies) "personale": i dipendenti e coloro che
comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
i) "punto di contatto centrale": il soggetto o la
struttura designato dalle banche, dagli istituti di moneta
elettronica o dagli istituti di pagamento comunitari che
operano sul territorio della Repubblica in regime di
diritto di stabilimento, senza succursale, tramite gli
agenti di cui all'art. 128-quater.
3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare la
definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera
h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo
esercizio delle funzioni di vigilanza.
3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione ed ai suoi componenti.
3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti.
3-quater. Se non diversamente disposto, ai fini della
disciplina dei servizi di pagamento, nel presente decreto
si applicano le definizioni del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998:
"Art. 1. Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa'
e la borsa;
c-bis) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione;
d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54
del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.
1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
d-ter) "UE": l'Unione europea;
d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la cui
occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare uno
o piu' servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare
una o piu' attivita' di investimento a titolo
professionale;
d-quinquies) "banca": la banca come definita
dall'art. 1, comma 1, lettera b), del Testo unico bancario;
d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE":
la banca avente sede legale e amministrazione centrale in
un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (Sim):
l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica
con sede legale e direzione generale in Italia, diversa
dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo previsto dall'art. 106 del T.U. bancario,
autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento;
f) "impresa di investimento dell'Unione europea" o
"impresa di investimento UE": l'impresa di investimento,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato dell'Unione europea, diverso
dall'Italia;
g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha la
propria sede legale o direzione generale nell'Unione
europea, la cui attivita' e' corrispondente a quella di
un'impresa di investimento UE o di una banca UE che presta
servizi o attivita' di investimento;
h);
i) 'societa' di investimento a capitale variabile'
(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per
azioni a capitale variabile con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni;
i-bis) 'societa' di investimento a capitale fisso'
(Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per
azioni a capitale fisso con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi;
i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che
comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
i-quater) societa' di investimento semplice (SiS): il
FIA italiano, riservato a investitori professionali,
costituito in forma di Sicaf che gestisce direttamente il
proprio patrimonio e che rispetta tutte le seguenti
condizioni:
1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni;
2) ha per oggetto esclusivo l'investimento diretto
del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati
regolamentati di cui all'art. 2 paragrafo 1, lettera f),
primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che si trovano
nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio
dell'attivita', in deroga all'art. 35-bis, comma 1, lettera
f);
3) non ricorre alla leva finanziaria;
4) dispone di un capitale sociale almeno pari a
quello previsto dall'art. 2327 del codice civile, in deroga
all'art. 35-bis, comma 1, lettera c);
j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito
in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote,
istituito e gestito da un gestore;
k) 'Organismo di investimento collettivo del
risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui
patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori
mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia
dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari,
crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti
diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a
una politica di investimento predeterminata;
k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno
il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a
valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e
con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e
dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello
aperto;
l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le
Sicav e le Sicaf;
m) 'Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari italiani' (OICVM italiani): il fondo comune di
investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva 2009/65/CE;
m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE,
costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il
fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE;
m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano
la cui partecipazione e' riservata a investitori
professionali e alle categorie di investitori individuate
dal regolamento di cui all'art. 39;
m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli Oicr
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso
dall'Italia;
m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli
Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente
all'UE;
m-septies) 'fondo europeo per il venture capital'
(EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 345/2013;
m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale'
(EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 346/2013;
m-octies.1) 'fondo di investimento europeo a lungo
termine" (ELTIF): l'Oicr rientrante nell'ambito di
applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760;
m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le
proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr
master;
m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o piu'
Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie
attivita';
m-undecies) 'clienti professionali' o 'investitori
professionali': i clienti professionali ai sensi dell'art.
6, commi 2-quinquies e 2-sexies;
m-undecies.1) 'Business Angel': gli investitori a
supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera
diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000
nell'ultimo triennio;
m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al
dettaglio": i clienti o gli investitori che non sono
clienti professionali o investitori professionali;
n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio
che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei
relativi rischi;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) 'societa' di gestione UE': la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' OICVM;
p) 'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' FIA;
q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la
societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE
con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che
esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav e la Sicaf che
gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa' di
gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di
EuVECA, il gestore di EuSEF e il gestore di ELTIF;
q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato
nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di
depositario;
q-quater) 'depositario dell'Oicr master o dell'Oicr
feeder': il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder
ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' un Oicr UE o
non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a
svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei
fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le
azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;
r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di
investimento UE con succursale in Italia, le imprese di
paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le societa' di
gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i
GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE
autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'albo
previsto dall'art. 106 del T.U. bancario, le banche
italiane e le banche UE con succursale in Italia
autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di
investimento;
r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
UE ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in
cui l'OICR e' stato costituito;
r-ter.1) "indice di riferimento" o "benchmark":
l'indice di cui all'art. 3, paragrafo 1, punto 3), del
regolamento (UE) 2016/1011;
r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento":
la persona fisica o giuridica di cui all'art. 3, paragrafo
1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011;
r-quater) 'rating del credito': un parere relativo al
merito creditizio di un'entita', cosi' come definito
dall'art. 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE)
n. 1060/2009;
r-quinquies) 'agenzia di rating del credito': una
persona giuridica la cui attivita' include l'emissione di
rating del credito a livello professionale;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B
dell'Allegato I al presente decreto, autorizzati nello
Stato dell'UE di origine;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'art. 100, comma 1,
lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o
esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari
quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di
ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un
mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente
dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali
valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato;
w-bis) soggetti abilitati alla distribuzione
assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti nella
sezione d) del registro unico degli intermediari
assicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo n.
209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea iscritti
nell'elenco annesso di cui all'art. 116-quinquies, comma 5,
del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali le banche,
le societa' di intermediazione mobiliare e le imprese di
investimento, anche quando operano con i collaboratori di
cui alla sezione E del registro unico degli intermediari
assicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo n.
209 del 2005;
w-bis.1) «prodotto di investimento al dettaglio e
assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi
all'art. 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.2) «prodotto d'investimento al dettaglio
preassemblato» o «PRIP»: un investimento ai sensi dell'art.
4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»: un
prodotto ai sensi dell'art. 4, numero 2), del regolamento
(UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include: 1) i
prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I
della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti assicurativi
vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano
dovute soltanto in caso di decesso o per incapacita' dovuta
a lesione, malattia o disabilita'; 3) i prodotti
pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono
riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire
all'investitore un reddito durante la pensione e che
consentono all'investitore di godere di determinati
vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o
professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano
nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o
della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti
pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un
contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il
lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il
fornitore o il prodotto pensionistico;
w-bis.4) «ideatore di prodotti d'investimento al
dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di
PRIIP»: un soggetto di cui all'art. 4, numero 4), del
regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto di
cui all'art. 4, numero 5), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.6) «investitore al dettaglio in PRIIP»: un
cliente ai sensi dell'art. 4, numero 6), del regolamento
(UE) n. 1286/2014;
w-bis.7) "gestore del mercato": il soggetto che
gestisce e/o amministra l'attivita' di un mercato
regolamentato e puo' coincidere con il mercato
regolamentato stesso;
w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che
consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base
alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione
conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla
parte III;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine":
1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore
nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore
corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri
1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia come Stato
membro d'origine tra gli Stati membri in cui i propri
valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro
d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto
un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis)
e abbia comunicato tale scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli
di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i
cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un
mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia
come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un
solo Stato membro d'origine. La scelta resta valida per
almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari
dell'emittente non sono piu' ammessi alla negoziazione in
alcun mercato regolamentato dell'Unione europea, o salvo
che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di
cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera;
4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui
valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma
sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del
caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto
l'Italia come nuovo Stato membro d'origine;
w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizioni di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche
anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle
proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero
che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai
500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti
azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti
limiti per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con
regolamento le disposizioni attuative della presente
lettera, incluse le modalita' informative cui sono tenuti
tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base delle
informazioni fornite dagli emittenti pubblica l'elenco
delle PMI tramite il proprio sito internet;
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti
indicati nell'art. 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni;
w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i
provvedimenti con cui sono disposte:
1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le
misure adottate nel suo ambito;
2) le misure adottate ai sensi dell'art. 60-bis.4;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai
punti 1 e 2, adottate da autorita' di altri Stati
dell'Unione europea;
w-septies) "depositari centrali di titoli o
depositari centrali": i soggetti indicati nell'art. 2,
paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
relativo al miglioramento del regolamento titoli
nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli.
1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di
valori che possono essere negoziati nel mercato dei
capitali, quali ad esempio:
a) azioni di societa' e altri titoli equivalenti ad
azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
ricevute di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le
ricevute di deposito relative a tali titoli;
c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di
acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle
lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti
determinato con riferimento a valori mobiliari, valute,
tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o
misure.
1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si
intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel
mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
certificati di deposito e le carte commerciali.
1-quater. Per "ricevute di deposito" si intendono
titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti
la proprieta' dei titoli di un emittente non domiciliato,
ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e
negoziati indipendentemente dai titoli dell'emittente non
domiciliato.
2. Per "strumento finanziario" si intende qualsiasi
strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I. Gli
strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il regolamento di cui all'art. 18, comma 5, puo'
individuare:
a) gli altri contratti derivati di cui al punto 7,
sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di
altri strumenti finanziari derivati;
b) gli altri contratti derivati di cui al punto 10,
sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di
altri strumenti finanziari derivati, negoziati in un
mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di
negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione.
2-ter. Nel presente decreto legislativo si intendono
per:
a) "strumenti derivati": gli strumenti finanziari
citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonche'
gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera
c);
b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari che
fanno riferimento a merci o attivita' sottostanti di cui
all'Allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), nonche'
gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera
c), quando fanno riferimento a merci o attivita'
sottostanti menzionati all'Allegato I, sezione C, punto
10);
c) "contratti derivati su prodotti energetici C6": i
contratti di opzione, i contratti finanziari a termine
standardizzati (future), gli swap e tutti gli altri
contratti derivati concernenti carbone o petrolio
menzionati nella Sezione C, punto 6, dell'Allegato I che
sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione e
devono essere regolati con consegna fisica del sottostante.
3.
4.
5. Per "servizi e attivita' di investimento" si
intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti
finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di
un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
c-bis) collocamento senza impegno irrevocabile nei
confronti dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;
g-bis) gestione di sistemi organizzati di
negoziazione.
5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si intende
l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti finanziari,
in contropartita diretta.
5-bis.1. Per "sistema multilaterale" si intende un
sistema che consente l'interazione tra interessi multipli
di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari.
5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende
l'impresa di investimento che in modo organizzato,
frequente, sistematico e sostanziale negozia per conto
proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un
mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di
negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione
senza gestire un sistema multilaterale. Il modo frequente e
sistematico si misura per numero di negoziazioni fuori
listino (OTC) su strumenti finanziari effettuate per conto
proprio eseguendo gli ordini dei clienti. Il modo
sostanziale si misura per dimensioni delle negoziazioni OTC
effettuate dal soggetto su uno specifico strumento
finanziario in relazione al totale delle negoziazioni
effettuate sullo strumento finanziario dal soggetto
medesimo o all'interno dell'Unione europea.
5-quater. Per "market maker" si intende una persona che
si propone, nelle sedi di negoziazione e/o al di fuori
delle stesse, su base continuativa, come disposta a
negoziare per conto proprio acquistando e vendendo
strumenti finanziari in contropartita diretta ai prezzi
dalla medesima definiti.
5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la
gestione, su base discrezionale e individualizzata, di
portafogli di investimento che includono uno o piu'
strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito
dai clienti.
5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e),
comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o piu'
investitori, rendendo cosi' possibile la conclusione di
un'operazione fra loro (mediazione).
5-septies. Per "consulenza in materia di investimenti"
si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del
prestatore del servizio, riguardo a una o piu' operazioni
relative a strumenti finanziari.
5-septies.1. Per "esecuzione di ordini per conto dei
clienti" si intende la conclusione di accordi di acquisto o
di vendita di uno o piu' strumenti finanziari per conto dei
clienti, compresa la conclusione di accordi per la
sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari
emessi da un'impresa di investimento o da una banca al
momento della loro emissione.
5-septies.2. Per "agente collegato" si intende la
persona fisica o giuridica che, sotto la piena e
incondizionata responsabilita' di una sola impresa di
investimento per conto della quale opera, promuove servizi
di investimento e/o servizi accessori presso clienti o
potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli
ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o
strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta
consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti
strumenti o servizi finanziari.
5-septies.3. Per "consulente finanziario abilitato
all'offerta fuori sede" si intende la persona fisica
iscritta nell'apposita sezione dell'albo previsto dall'art.
31, comma 4, del presente decreto che, in qualita' di
agente collegato, esercita professionalmente l'offerta
fuori sede come dipendente, agente o mandatario.
5-octies. Nel presente decreto legislativo si intendono
per:
a) "sistema multilaterale di negoziazione": un
sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento
o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo
interno e in base a regole non discrezionali, di interessi
multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a
strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti
conformemente alla parte II e alla parte III;
b) "sistema organizzato di negoziazione": un sistema
multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un
sistema multilaterale di negoziazione che consente
l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di
vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti
finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti
derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente
alla parte II e alla parte III;
c) "sede di negoziazione": un mercato regolamentato,
un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema
organizzato di negoziazione.
5-octies.1. Per "ordine con limite di prezzo" si
intende un ordine di acquisto o di vendita di uno strumento
finanziario al prezzo limite fissato o a un prezzo piu'
vantaggioso e per un quantitativo fissato.
5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per
le piccole e medie imprese e per le imprese sociali" si
intende una piattaforma on line che abbia come finalita'
esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di
rischio da parte delle piccole e medie imprese, come
definite dall'art. 2, paragrafo 1, lettera (f), primo
alinea, del regolamento (UE) 2017/1129, delle imprese
sociali e degli organismi di investimento collettivo del
risparmio o di altre societa' che investono prevalentemente
in piccole e medie imprese nonche' della raccolta di
finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari
di debito da parte delle piccole e medie imprese.
5-decies.
5-undecies.
5-duodecies. Per "imprese sociali" si intendono le
imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 112, costituite in forma di societa' di capitali o
di societa' cooperativa.
6. Per "servizio accessorio" si intende qualsiasi
servizio riportato nella sezione B dell'Allegato I.
6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni, le
quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art.
2351, ultimo comma, del codice civile.
6-bis.1. Per "controllante" si intende un'impresa
controllante ai sensi degli articoli 2, paragrafo 9, e 22
della direttiva 2013/34/UE.
6-bis.2. Per "controllata" si intende un'impresa
controllata ai sensi degli articoli 2, paragrafo 10, e 22
della direttiva 2013/34/UE; l'impresa controllata di
un'impresa controllata e' parimenti considerata impresa
controllata dell'impresa controllante che e' a capo di tali
imprese.
6-bis.3. Per "stretti legami" si intende la situazione
nella quale due o piu' persone fisiche o giuridiche sono
legate:
a) da una «partecipazione», ossia dal fatto di
detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il
20 per cento o piu' dei diritti di voto o del capitale di
un'impresa;
b) da un legame di «controllo», ossia dalla relazione
esistente tra un'impresa controllante e un'impresa
controllata, in tutti i casi di cui all'art. 22, paragrafi
1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, o relazione analoga
esistente tra persone fisiche e giuridiche e un'impresa,
nel qual caso ogni impresa controllata di un'impresa
controllata e' considerata impresa controllata dell'impresa
controllante che e' a capo di tali imprese;
c) da un legame duraturo tra due o tutte le suddette
persone e uno stesso soggetto che sia una relazione di
controllo.
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione e ai suoi componenti.
6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti.
6-quinquies. Per "negoziazione algoritmica" si intende
la negoziazione di strumenti finanziari in cui un algoritmo
informatizzato determina automaticamente i parametri
individuali degli ordini, come ad esempio l'avvio
dell'ordine, la relativa tempistica, il prezzo, la
quantita' o le modalita' di gestione dell'ordine dopo
l'invio, con intervento umano minimo o assente, ad
esclusione dei sistemi utilizzati unicamente per
trasmettere ordini a una o piu' sedi di negoziazione, per
trattare ordini che non comportano la determinazione di
parametri di negoziazione, per confermare ordini o per
eseguire il regolamento delle operazioni.
6-sexies. Per "accesso elettronico diretto" si intende
un accordo in base al quale un membro o un partecipante o
un cliente di una sede di negoziazione consente a un terzo
l'utilizzo del proprio codice identificativo di
negoziazione per la trasmissione in via elettronica
direttamente alla sede di negoziazione di ordini relativi a
uno strumento finanziario, sia nel caso in cui l'accordo
comporti l'utilizzo da parte del terzo dell'infrastruttura
del membro, del partecipante o del cliente, o di qualsiasi
sistema di collegamento fornito dal membro, partecipante o
cliente per trasmettere gli ordini (accesso diretto al
mercato) sia nel caso in cui non vi sia tale utilizzo
(accesso sponsorizzato).
6-septies. Per "tecnica di negoziazione algoritmica ad
alta frequenza" si intende qualsiasi tecnica di
negoziazione algoritmica caratterizzata da:
a) infrastrutture volte a ridurre al minimo le
latenze di rete e di altro genere, compresa almeno una
delle strutture per l'inserimento algoritmico dell'ordine:
co-ubicazione, hosting di prossimita' o accesso elettronico
diretto a velocita' elevata;
b) determinazione da parte del sistema
dell'inizializzazione, generazione, trasmissione o
esecuzione dell'or-dine senza intervento umano per il
singolo ordine o negoziazione, e
c) elevato traffico infra-giornaliero di messaggi
consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni.
6-octies. Per "negoziazione matched principal" si
intende una negoziazione in cui il soggetto che si
interpone tra l'acquirente e il venditore non e' mai
esposto al rischio di mercato durante l'intera esecuzione
dell'operazione, con l'acquisto e la vendita eseguiti
simultaneamente ad un prezzo che non permette a tale
soggetto di realizzare utili o perdite, fatta eccezione per
le commissioni, gli onorari o le spese dell'operazione
previamente comunicati.
6-novies. Per "pratica di vendita abbinata" si intende
l'offerta di un servizio di investimento insieme a un altro
servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come
condizione per l'ottenimento dello stesso accordo o
pacchetto.
6-decies. Per "deposito strutturato" si intende un
deposito quale definito all'art. 69-bis, comma 1, lettera
c), del T.U. bancario che e' pienamente rimborsabile alla
scadenza in base a termini secondo i quali qualsiasi
interesse o premio sara' rimborsato (o e' a rischio)
secondo una formula comprendente fattori quali:
a) un indice o una combinazione di indici, eccetto i
depositi a tasso variabile il cui rendimento e'
direttamente legato a un tasso di interesse quale l'Euribor
o il Libor;
b) uno strumento finanziario o una combinazione degli
strumenti finanziari;
c) una merce o combinazione di merci o di altri beni
infungibili, materiali o immateriali; o
d) un tasso di cambio o una combinazione di tassi di
cambio.
6-undecies. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:
a) "dispositivo di pubblicazione autorizzato" o
"APA": un soggetto autorizzato ai sensi della direttiva
2014/65/UE a pubblicare i report delle operazioni concluse
per conto di imprese di investimento ai sensi degli
articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014;
b) "fornitore di un sistema consolidato di
pubblicazione" o "CTP": un soggetto autorizzato ai sensi
della direttiva 2014/65/UE a fornire il servizio di
raccolta presso mercati regolamentati, sistemi
multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di
negoziazione e APA dei report delle operazioni concluse per
gli strumenti finanziari di cui agli articoli 6, 7, 10, 12,
13, 20 e 21 del regolamento (UE) n 600/2014 e di
consolidamento delle suddette informazioni in un flusso
elettronico di dati attualizzati in continuo, in grado di
fornire informazioni sui prezzi e sul volume per ciascuno
strumento finanziario;
c) "meccanismo di segnalazione autorizzato" o "ARM":
un soggetto autorizzato ai sensi della direttiva 2014/65/UE
a segnalare le informazioni di dettaglio sulle operazioni
concluse alle autorita' competenti o all'AESFEM per conto
delle imprese di investimento;
d) "servizi di comunicazione dati": la gestione di un
dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA) o di un
sistema consolidato di pubblicazione (CTP) o di un
meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM);
e) "fornitore di servizi di comunicazione dati": un
APA, un CTP o un ARM.
6-duodecies. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:
a) "Stato membro d'origine dell'impresa di
investimento":
1) se l'impresa di investimento e' una persona
fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha la propria
sede principale;
2) se l'impresa di investimento e' una persona
giuridica, lo Stato membro in cui si trova la sua sede
legale;
3) se, in base al diritto nazionale cui e'
soggetta, l'impresa di investimento non ha una sede legale,
lo Stato membro in cui e' situata la sua direzione
generale;
b) "Stato membro d'origine del mercato
regolamentato": lo Stato membro in cui e' registrato il
mercato regolamentato o se, in base al diritto nazionale di
tale Stato membro detto mercato non ha una sede legale, lo
Stato membro in cui e' situata la propria direzione
generale;
c) "Stato membro d'origine di un APA, di un sistema
consolidato di pubblicazione o di meccanismo di
segnalazione autorizzato":
1) se il dispositivo di pubblicazione autorizzato,
il meccanismo di segnalazione autorizzato o il sistema
consolidato di pubblicazione e' una persona fisica, lo
Stato membro in cui tale persona ha la propria direzione
generale;
2) se il dispositivo di pubblicazione autorizzato,
il meccanismo di segnalazione autorizzato o il sistema
consolidato di pubblicazione e' una persona giuridica, lo
Stato membro in cui si trova la sua sede legale;
3) se, in base al diritto nazionale cui e'
soggetto, il dispositivo di pubblicazione autorizzato, il
meccanismo di segnalazione autorizzato o il sistema
consolidato di pubblicazione non ha una sede legale, lo
Stato membro in cui e' situata la sua direzione generale.
6-terdecies. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:
a) "Stato membro ospitante l'impresa di
investimento": lo Stato membro, diverso dallo Stato membro
d'origine, in cui un'impresa di investimento ha una
succursale o presta servizi di investimento e/o esercita
attivita' di investimento;
b) "Stato membro ospitante il mercato regolamentato":
lo Stato membro in cui un mercato regolamentato adotta
opportune misure in modo da facilitare l'accesso alla
negoziazione a distanza nel suo sistema da parte di membri
o partecipanti stabiliti in tale Stato membro.
6-quaterdecies. Per "prodotto energetico all'ingrosso"
si intende un prodotto energetico all'ingrosso quale
definito all'art. 2, punto 4, del regolamento (UE) n.
1227/2011.
6-quinquiesdecies. Per "derivati su merci agricole" si
intendono i contratti derivati connessi a prodotti di cui
all'art. 1 e all'allegato I, parti da I a XXIV/1 del
regolamento (UE) n. 1308/2013.
6-sexiesdecies. Per "emittente sovrano" si intende uno
dei seguenti emittenti di titoli di debito:
a) l'Unione europea;
b) uno Stato membro, ivi inclusi un ministero,
un'agenzia o una societa' veicolo di tale Stato membro;
c) in caso di Stato membro federale, un membro della
federazione;
d) una societa' veicolo per conto di diversi Stati
membri;
e) un ente finanziario internazionale costituito da
due o piu' Stati membri con l'obiettivo di mobilitare
risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei
suoi membri che stanno affrontando o sono minacciati da
gravi crisi finanziarie; o
f) la Banca europea per gli investimenti.
6-septiesdecies. Per "debito sovrano" si intende un
titolo di debito emesso da un emittente sovrano.
6-octiesdecies. Per "supporto durevole" si intende
qualsiasi strumento che:
a) permetta al cliente di memorizzare informazioni a
lui personalmente dirette, in modo che possano essere
agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai
fini cui sono destinate le informazioni stesse; e
b) che consenta la riproduzione inalterata delle
informazioni memorizzate.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del citato
decreto legislativo n. 209 del 2005:
"Art. 1. Definizioni
1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private
si intendono per:
a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni
indicate all'art. 2, comma 3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le
operazioni indicate all'art. 2, comma 1;
c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione
dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione;
d) attivita' riassicurativa:
1) l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da
un'impresa di assicurazione, anche di uno Stato terzo o
retrocessi da un'impresa di riassicurazione;
2) la copertura fornita da un'impresa di
riassicurazione ad un fondo pensione istituito in uno Stato
membro dell'Unione europea, autorizzato dall'Autorita'
competente dello Stato membro di origine e che rientri
nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341;
e) attivita' in regime di liberta' di prestazione di
servizi o rischio assunto in regime di liberta' di
prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita
da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato
membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il
domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un
altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da
uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
diverso da quello in cui e' ubicato il rischio;
f) attivita' in regime di stabilimento o rischio
assunto in regime di stabilimento: l'attivita' che
un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel
territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con
contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone
giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che
un'impresa assume da uno stabilimento situato nel
territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio;
g) autorita' di vigilanza: l'autorita' nazionale
incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli
intermediari e gli altri operatori del settore
assicurativo;
g-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "AEAP" o "EIOPA": Autorita' europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali,
istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
2) "ABE" o "EBA": Autorita' bancaria europea,
istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
3) "AESFEM" o "ESMA": Autorita' europea degli
strumenti finanziari e dei mercati, istituita con
regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54
del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.
1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
g-ter) autorita' di vigilanza sul gruppo: l'autorita'
di vigilanza di gruppo determinata ai sensi dell'art.
207-sexies;
h) carta verde: certificato internazionale di
assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la
raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal
sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei
trasporti interni della Commissione economica per l'Europa
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
i) codice della strada: il decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati
personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
l-bis) collegio delle autorita' di vigilanza: una
struttura permanente ma flessibile per la cooperazione, il
coordinamento e l'agevolazione del processo decisionale
nell'ambito della vigilanza del gruppo;
l-bis.1) compenso: qualsiasi commissione, onorario,
spesa, o altro pagamento, inclusi altri benefici economici
di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio o incentivo
finanziario o non finanziario, offerti o forniti in
relazione ad attivita' di distribuzione assicurativa;
l-ter) concentrazione dei rischi: tutte le
esposizioni al rischio che comportano perdite potenziali
sufficientemente ampie da mettere a repentaglio la
solvibilita' o la posizione finanziaria dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi
pubblici S.p.A.;
m-bis) controparte centrale autorizzata: una
controparte centrale che ha ottenuto un'autorizzazione
conformemente all'art. 14 del regolamento (UE) n. 648/2012
o che e' stata riconosciuta in base all'art. 25 dello
stesso Regolamento;
m-ter) consulenza: l'attivita' consistente nel
fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su
richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in
relazione ad uno o piu' contratti di assicurazione;
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da
un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti,
beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire
direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante
da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui
all'art. 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attivita' di
assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in
riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi
diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono
ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di
assicurazione i premi detenuti da un'impresa di
assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di
liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata
stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed
operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali
contratti e operazioni;
n.1) distributore di prodotti assicurativi: qualsiasi
intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a
titolo accessorio o impresa di assicurazione;
n-bis) distribuzione di probabilita' prevista:
funzione matematica che assegna ad un elenco esaustivo di
eventi futuri mutualmente esclusivi una probabilita' di
realizzazione;
n-ter) «ECAI» o «agenzia esterna di valutazione del
merito di credito»: un'agenzia di rating creditizio
registrata o certificata in conformita' del regolamento
(CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo o del Consiglio o
una banca centrale che emette rating creditizi esenti
dall'applicazione di tale regolamento;
n-quater) effetti di diversificazione: la riduzione
dell'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o
di riassicurazione o del gruppo dovuta alla
diversificazione della loro attivita', derivante dal fatto
che il risultato sfavorevole di un rischio puo' essere
compensato dal risultato piu' favorevole di un altro,
quando tali rischi non siano pienamente correlati;
n-quinquies) esternalizzazione: l'accordo concluso
tra un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un
fornitore di servizi, anche se non autorizzato
all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa,
in base al quale il fornitore di servizi esegue una
procedura, un servizio o un'attivita', direttamente o
tramite sub esternalizzazione, che sarebbero altrimenti
realizzati dall'impresa di assicurazione o di
riassicurazione stessa;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno
Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro
i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o
alle persone causati da un veicolo non identificato o per
il quale non vi e' stato adempimento dell'obbligo di
assicurazione;
p) fondo di garanzia delle vittime della caccia: il
fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 303;
q) fondo di garanzia delle vittime della strada: il
fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 285;
q-bis) funzione: in un sistema di governo societario,
la capacita' interna all'impresa di assicurazione o di
riassicurazione di svolgere compiti concreti; un sistema di
governo societario comprende la funzione di gestione del
rischio, la funzione di verifica della conformita', la
revisione interna e la funzione attuariale;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi
quelli rientranti nei rami di cui all'art. 2, comma 3, qui
di seguito indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di
veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e
fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12
(r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto
previsto al numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora
l'assicurato eserciti professionalmente un'attivita'
industriale, commerciale o intellettuale e il rischio
riguardi questa attivita';
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli
ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri
danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c.
veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda
i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi
dell'art. 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite
pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno
due dei tre criteri seguenti:
1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale
risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro;
2) l'importo del volume d'affari risulti
superiore ai dodicimilionieottocentomila euro;
3) il numero dei dipendenti occupati in media
durante l'esercizio risulti superiore alle
duecentocinquanta unita'.
Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un
gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le
condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio
consolidato del gruppo;
r-bis) gruppo: un gruppo:
1) composto da una societa' partecipante o
controllante, dalle sue societa' controllate o da altre
entita' in cui la societa' partecipante o controllante o le
sue societa' controllate detengono una partecipazione,
nonche' da societa' legate da direzione unitaria ai sensi
dell'art. 96; ovvero
2) basato sull'instaurazione, contrattuale o di
altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra
tali imprese che puo' includere anche mutue assicuratrici o
altre societa' di tipo mutualistico, a condizione che:
2.1) una delle imprese eserciti effettivamente,
tramite un coordinamento centralizzato, un'influenza
dominante sulle decisioni, incluse le decisioni
finanziarie, di tutte le imprese che fanno parte del
gruppo; e
2.2) la costituzione e lo scioglimento di tali
relazioni ai fini del titolo XV siano soggetti
all'approvazione preventiva dell'autorita' di vigilanza del
gruppo; laddove l'impresa che esegue il coordinamento
centralizzato e' considerata l'impresa controllante o
partecipante e le altre imprese sono considerate le imprese
controllate o partecipate;
s) impresa: la societa' di assicurazione o di
riassicurazione autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la societa' autorizzata
secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie
sull'assicurazione diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia
ovvero impresa di assicurazione italiana: la societa'
avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia
di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o
delle operazioni di cui all'art. 2;
u-bis) impresa di assicurazione captive: un'impresa
di assicurazione controllata da un'impresa finanziaria,
diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione
o da un gruppo di imprese di assicurazione o di
riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE
oppure controllata da un'impresa non finanziaria, il cui
scopo e' fornire copertura assicurativa esclusivamente per
i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano o
di una o piu' imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa
di assicurazione captive;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la societa'
avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato
membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno
Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata
secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie
sull'assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la
societa' di assicurazione avente sede legale e
amministrazione centrale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico
europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o
delle operazioni di cui all'art. 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una
societa' controllante il cui unico o principale oggetto
consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo,
nonche' nella gestione e valorizzazione di tali
partecipazioni, se le imprese controllate sono
esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione,
imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di
riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di
esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di
riassicurazione avente sede legale nel territorio della
Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione
finanziaria mista ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera
bb-bis);
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista ai
sensi dell'art. 1, comma 1, lettera bb-bis): una societa'
controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da
un'impresa di assicurazione extracomunitaria, da un'impresa
di riassicurazione, da un'impresa di riassicurazione
extracomunitaria, da un'impresa di partecipazione
assicurativa o da una impresa di partecipazione finanziaria
mista ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera bb-bis),
sempreche' almeno una delle sue imprese controllate sia
un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione
avente sede legale nel territorio della Repubblica;
bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria mista:
un'impresa di cui all'art. 1, comma 1, lettera v), del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
cc) impresa di riassicurazione: la societa'
autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione,
diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di
assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale
consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di
assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede
legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di
riassicurazione;
cc-bis) impresa di riassicurazione captive:
un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa
finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione
o riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE
oppure controllata da un'impresa non finanziaria il cui
scopo e' di fornire copertura riassicurativa esclusivamente
per i rischi dell'impresa o delle imprese che la
controllano o di una o piu' imprese del gruppo di cui fa
parte l'impresa di riassicurazione captive;
cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria:
la societa' avente sede legale e amministrazione centrale
in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non
aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per
l'esercizio dell'attivita' riassicurativa;
cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita
da uno dei seguenti soggetti:
1) un ente creditizio, un ente finanziario o una
societa' strumentale di cui all'art. 4, n. 18), del
regolamento (UE) 575/2013;
2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di
riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa
ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere t), aa) e cc);
3) un'impresa di investimento ai sensi dell'art. 4,
n. 2), del regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013;
4) un'impresa di partecipazione finanziaria mista
ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera bb-bis);
cc-quinquies) intermediario assicurativo: qualsiasi
persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di
assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della
stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo
accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita'
di distribuzione assicurativa;
cc-sexies) intermediario riassicurativo: qualsiasi
persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione o da un dipendente di
essa, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita' di
distribuzione riassicurativa;
cc-septies) intermediario assicurativo a titolo
accessorio: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa
da uno dei soggetti di cui alla lettera d), comma 2,
dell'art. 109, che avvii o svolga a titolo oneroso
l'attivita' di distribuzione assicurativa a titolo
accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) l'attivita' professionale principale di tale
persona fisica o giuridica e' diversa dalla distribuzione
assicurativa;
2) la persona fisica o giuridica distribuisce
soltanto determinati prodotti assicurativi, complementari
rispetto ad un bene o servizio;
3) i prodotti assicurativi in questione non coprono
il ramo vita o la responsabilita' civile, a meno che tale
copertura non integri il bene o il servizio che
l'intermediario fornisce nell'ambito della sua attivita'
professionale principale;
dd) ISVAP o IVASS: l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo a cui e'
succeduto l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012 n. 135;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attivita'
mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un
determinato Stato. I crediti sono considerati come
localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono
esigibili;
gg);
hh);
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario
autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo
I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria,
nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono
istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni
adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e
che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati
regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione
finanziaria;
ii-bis) misura del rischio: la funzione matematica
che assegna un importo monetario ad una data distribuzione
di probabilita' prevista e cresce monotonicamente con il
livello di esposizione al rischio sottostante a tale
distribuzione;
ll) natante: qualsiasi unita' che e' destinata alla
navigazione marittima, fluviale o lacustre e che e'
azionata da propulsione meccanica;
ll-bis) operazione infragruppo: un'operazione in cui
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si affida,
direttamente o indirettamente, ad un'altra impresa
nell'ambito dello stesso gruppo o ad una persona fisica o
giuridica strettamente legata alle imprese nell'ambito di
tale gruppo per ottemperare ad un obbligo, contrattuale o
meno, e a fini o meno di pagamento;
mm) organismo di indennizzo italiano: l'organismo
istituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 296;
mm-bis) partecipazione: la detenzione, diretta o
tramite un rapporto di controllo, del 20 per cento o piu'
dei diritti di voto o del capitale di una societa', anche
per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per
interposta persona o comunque di una percentuale che
consente l'esercizio di una influenza notevole sulla
gestione di tale societa';
mm-ter) partecipazione qualificata: la detenzione,
diretta o indiretta, di almeno il 10 per cento dei diritti
di voto o del capitale di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o comunque la partecipazione che consente
l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale
impresa;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri
strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art.
2351, ultimo comma, del codice civile;
oo);
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i
contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane,
ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie
situate in Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i
contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da
stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in
altro Stato, se l'impresa cedente e' essa stessa impresa
italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede
legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del
portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso
in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede
legale in altro Stato;
rr) principi contabili internazionali: i principi
contabili internazionali e le relative interpretazioni
adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del
regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi
da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attivita'
rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti
all'art. 2;
ss-bis) prodotto di investimento assicurativo: un
prodotto ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, numero 2), del
regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non
include:
1) i prodotti assicurativi non vita elencati
all'allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami
dell'assicurazione non vita);
2) i contratti assicurativi vita, qualora le
prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in
caso di decesso o per incapacita' dovuta a lesione,
malattia o disabilita';
3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del
diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo
precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la
pensione e che consentono all'investitore di godere di
determinati vantaggi;
4) i regimi pensionistici aziendali o professionali
ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di
applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva
2009/138/CE;
5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il
diritto nazionale richiede un contributo finanziario del
datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di
lavoro non puo' scegliere il fornitore o il prodotto
pensionistico;
tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo
un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive
l'attivita' che l'impresa puo' esercitare al rilascio
dell'autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in
riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che
costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che
effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita'
assicurativa o riassicurativa; con riferimento
all'intermediazione, per succursale si intende una agenzia
o una succursale situata in uno Stato membro diverso dallo
Stato membro di origine, inclusa l'organizzazione di un
semplice ufficio gestito da personale dipendente
dell'intermediario ovvero da una persona indipendente, ma
incaricata ad agire in modo permanente per conto
dell'intermediario stesso;
vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione
in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita,
espressa in termini di rischio economico massimo
trasferito, risultante da un significativo trasferimento
sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di
timing, eccede, per un importo limitato ma significativo,
il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad
almeno una delle seguenti caratteristiche:
1) considerazione esplicita e materiale del valore
del denaro in rapporto al tempo;
2) disposizioni contrattuali intese a limitare il
risultato economico del contratto tra le parti nel tempo,
al fine di raggiungere il trasferimento del rischio
previsto;
vv-bis.1) rischio di credito: il rischio di perdita o
di variazione sfavorevole della situazione finanziaria
derivante da oscillazioni del merito di credito di
emittenti di titoli, controparti e debitori nei confronti
dei quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione
e' esposta in forma di rischio di inadempimento della
controparte, di rischio di spread o di concentrazione del
rischio di mercato;
vv-bis.2) rischio di liquidita': il rischio che
l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia in
grado di liquidare investimenti ed altre attivita' per
regolare i propri impegni finanziari al momento della
relativa scadenza;
vv-bis.3) rischio di mercato: il rischio di perdita o
di variazione sfavorevole della situazione finanziaria
derivante, direttamente o indirettamente, da oscillazioni
del livello e della volatilita' dei prezzi di mercato delle
attivita', delle passivita' e degli strumenti finanziari;
vv-bis.4) rischio di sottoscrizione: il rischio di
perdita o di variazione sfavorevole del valore delle
passivita' assicurative dovuto ad ipotesi inadeguate in
materia di fissazione di prezzi e di costituzione delle
riserve tecniche;
vv-bis.5) rischio operativo: il rischio di perdite
derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di
procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi
esogeni;
vv-bis.6) sistemi di garanzia: sistemi per lo
svolgimento, in Italia o all'estero, delle funzioni di
salvaguardia della stabilita' finanziaria delle imprese, in
particolare per la gestione e la risoluzione di situazioni
di crisi;
vv-bis.7) societa' controllante: una societa' che
esercita il controllo ai sensi dell'art. 72, anche per il
tramite di societa' controllate, fiduciarie o per
interposta persona;
vv-bis.8) societa' controllata: una societa' sulla
quale e' esercitato il controllo ai sensi dell'art. 72,
anche per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o
per interposta persona;
vv-bis.9) societa' partecipante: la societa' che
detiene una partecipazione;
vv-bis.10) societa' partecipata: la societa' in cui
e' detenuta una partecipazione;
vv-ter) societa' veicolo: qualsiasi impresa, con o
senza personalita' giuridica, diversa da un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi
ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che
finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi
mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari
per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono
subordinati agli obblighi di riassicurazione della societa'
veicolo;
vv-quater) supporto durevole: qualsiasi strumento
che:
1) permetta al contraente di memorizzare
informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano
accessibili per la futura consultazione durante un periodo
di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le
informazioni stesse; e
2) consenta la riproduzione inalterata delle
informazioni memorizzate;
zz) stabilimento: la sede legale od una sede
secondaria di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo;
uno Stato aderente all'accordo di estensione della
normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di
circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli
Stati appartenenti all'Associazione europea di libero
scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con
legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione
europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo,
come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui
alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il domicilio,
ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato
di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce
il contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato
di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione o in cui e'
ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio e'
assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di
cui alla lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui
alla lettera bbb) in cui e' situato lo stabilimento dal
quale l'impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si
trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni
immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi
contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso
contratto di assicurazione;
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di
immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli
di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti
di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea;
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia
durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a
rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato e'
una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa
alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non
esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
4-bis) lo Stato di cui alla lettera bbb) di
destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito da
uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione
della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di
trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente
immatricolato nello Stato membro di destinazione;
4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si
e' verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di
targa o rechi una targa che non corrisponde piu' allo
stesso veicolo;
ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro
dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio
economico europeo in cui e' situata la sede legale
dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o
il rischio o dell'impresa di riassicurazione; con
riferimento all'intermediazione, se l'intermediario e' una
persona fisica, per Stato membro di origine, si intende lo
Stato di residenza dell'intermediario; se e' una persona
giuridica, si intende lo Stato membro in cui e' situata la
sede legale, o se assente, la sede principale, da
intendersi come il luogo a partire dal quale e' gestita
l'attivita' principale;
ggg-bis) Stato membro ospitante: lo Stato membro
diverso dallo Stato membro di origine in cui un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione ha una sede secondaria o
presta servizi; con riferimento all'intermediazione si
intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro
d'origine, in cui l'intermediario ha una presenza
permanente o una stabile organizzazione o in cui presta
servizi;
hhh) Stato terzo: uno Stato che non e' membro
dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico
europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o piu'
persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell'art. 72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o per
il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o
per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del
capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione
che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato,
da' comunque la possibilita' di esercitare un'influenza
notevole ancorche' non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone
sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o
comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtu' di
un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando
gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza
dalle medesime persone, oppure quando esistono legami
importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo,
finanziario, giuridico e familiare che possa influire in
misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'IVASS, con
regolamento, puo' ulteriormente qualificare la definizione
di stretti legami, al fine di evitare situazioni di
ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza;
iii.1) vendita a distanza: qualunque modalita' di
vendita che, senza la presenza fisica e simultanea del
distributore e del contraente, possa essere impiegata per
il collocamento a distanza di contratti assicurativi e
riassicurativi;
iii-bis) tecniche di mitigazione del rischio: le
tecniche che consentono all'impresa di assicurazione o di
riassicurazione di trasferire una parte o la totalita' dei
rischi ad un terzo;
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive
modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito
dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il
ramo responsabilita' civile autoveicoli che e' stato
abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale
di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo
svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento
comunitario e italiano;
ppp) Ufficio nazionale di assicurazione:
l'organizzazione professionale che e' costituita,
conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25
gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del
comitato dei trasporti interni della Commissione economica
per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che
raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in
uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo
responsabilita' civile autoveicoli;
qqq) unita' da diporto: il natante definito all'art.
1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
recante il codice della nautica da diporto;
rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a
circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza
meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata,
nonche' i rimorchi, anche se non agganciati ad una
motrice.".
 
Art. 3
Prestazione dei servizi e delle attivita' in Italia da parte dei
soggetti del Regno Unito dopo la data di recesso

1. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono sul territorio della Repubblica le attivita' ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera f), del Testo unico bancario, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attivita', previa notifica alla Banca d'Italia, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono sul territorio della Repubblica l'attivita' di raccolta del risparmio in regime di libera prestazione di servizi, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica, previa notifica alla Banca d'Italia, tale attivita' limitatamente a quanto necessario alla gestione dei rapporti instaurati precedentemente alla data di recesso e senza la possibilita' di concludere nuovi contratti, ne' di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 comma 2, le banche del Regno Unito e le imprese di investimento del Regno Unito che, alla data di recesso, prestano servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, sul territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi, possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attivita' solamente nei confronti delle controparti qualificate e dei clienti professionali come individuati ai sensi dell'art. 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del Testo unico della finanza, nonche', esclusivamente per la gestione degli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (over the counter) in essere alla data del recesso, anche nei casi in cui cio' implichi la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti nei limiti previsti dall'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, fino all'adozione di una decisione della Commissione europea a norma dell'art. 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e, comunque, non oltre il periodo transitorio, previa notifica alle autorita' competenti.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 2, le banche del Regno Unito e le imprese di investimento del Regno Unito che, alla data di recesso prestano servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, sul territorio della Repubblica nell'esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attivita', previa notifica alle autorita' competenti.
5. Gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che, alla data di recesso, operano sul territorio della Repubblica nell'esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali, durante il periodo transitorio possono continuare ad operare sul territorio della Repubblica con le stesse modalita', previa notifica alla Banca d'Italia.
6. La notifica all'autorita' competente e' effettuata entro tre giorni lavorativi antecedenti la data di recesso, secondo le modalita' previste dalle autorita' competenti. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, le banche e le imprese di investimento del Regno Unito abilitate alla partecipazione alle aste dei titoli di Stato alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a svolgere senza necessita' di notifica i servizi e le attivita' di cui ai commi 1, ad eccezione dell'attivita' di raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione, 3 e 4.
7. Le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica di cui ai commi da 1 a 5 che intendono operare sul territorio della Repubblica oltre il periodo transitorio presentano alle autorita' competenti, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di avvio di detto periodo, l'istanza prevista (( , ai sensi della vigente disciplina del Testo unico della finanza e del Testo unico bancario, )) per l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attivita' ovvero per la costituzione di un intermediario italiano.
(( 8. Ferme restando le previsioni di cui ai commi da 1 a 5, le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica ivi previsti operano in conformita' alle disposizioni in materia bancaria e finanziaria loro applicabili al giorno antecedente la data di recesso. ))
9. Anche per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente decreto, le autorita' competenti esercitano nei confronti delle banche del Regno Unito, delle imprese di investimento del Regno Unito e degli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che continuano ad operare sul territorio della Repubblica nel periodo transitorio, i poteri loro attribuiti dalla legge, inclusi quelli in materia di prevenzione, risoluzione e gestione delle crisi, nei confronti degli intermediari extra-UE.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993 e' riportato nelle Note
all'art. 2.
- Si riporta il testo vigente dei commi 2-quinquies e
2-sexies dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 58
del 1998:
"Art. 6. Poteri regolamentari
01. - 2-quater. (Omissis).
2-quinquies. La Consob, sentita la Banca d'Italia,
individua con regolamento:
a) i clienti professionali privati;
b) i criteri di identificazione dei soggetti privati
che su richiesta possono essere trattati come clienti
professionali e la relativa procedura di richiesta.
2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con
regolamento:
a) i clienti professionali pubblici;
b) i criteri di identificazione dei soggetti pubblici
che su richiesta possono essere trattati come clienti
professionali e la relativa procedura di richiesta.
(Omissis).".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 62 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
"Art. 62. Contenimento dell'uso degli strumenti
derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti
locali
1. Le norme del presente articolo costituiscono
principi fondamentali per il coordinamento della finanza
pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela
dell'unita' economica della Repubblica ai sensi degli
articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma,
119, secondo comma, e 120 della Costituzione. Le
disposizioni del presente articolo costituiscono altresi'
norme di applicazione necessaria.
2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di
Bolzano e agli enti locali di cui all'art. 2 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e' fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre
passivita' che prevedano il rimborso del capitale in
un'unica soluzione alla scadenza, nonche' titoli
obbligazionari o altre passivita' in valuta estera. Per
tali enti, la durata di una singola operazione di
indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di
una passivita' esistente, non puo' essere superiore a
trenta ne' inferiore a cinque anni.
3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti
di cui al comma 2 e' fatto divieto di:
a) stipulare contratti relativi agli strumenti
finanziari derivati previsti dall'art. 1, comma 3, del
testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
b) procedere alla rinegoziazione dei contratti
derivati gia' in essere alla data di entrata in vigore
della presente disposizione;
c) stipulare contratti di finanziamento che includono
componenti derivate.
3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi:
a) le estinzioni anticipate totali dei contratti
relativi agli strumenti finanziari derivati;
b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a
controparti diverse dalle originarie, nella forma di
novazioni soggettive, senza che vengano modificati i
termini e le condizioni finanziarie dei contratti
riassegnati;
c) la possibilita' di ristrutturare il contratto
derivato a seguito di modifica della passivita' alla quale
il medesimo contratto e' riferito, esclusivamente nella
forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte
alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa
e con la finalita' di mantenere la corrispondenza tra la
passivita' d) il perfezionamento di contratti di
finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte
dell'ente.
3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 e' esclusa la
facolta' per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla
cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di
eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante
regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del
relativo saldo.
3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 e' esclusa
altresi' la facolta' per gli enti di cui al comma 2 di
procedere alla cancellazione, dai contratti derivati
esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione
cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante
regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del
relativo saldo.
4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater,
il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del
contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza
dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto,
nonche' delle variazioni intervenute nella copertura del
sottostante indebitamento.
5. Il contratto relativo a strumenti finanziari
derivati o il contratto di finanziamento che include
l'acquisto di cap da parte dell'ente, stipulato in
violazione delle disposizioni previste dal presente
articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, e'
nullo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dall'ente.
6.
7. Fermo restando quanto previsto in termini di
comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 41,
commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette
altresi' mensilmente alla Corte dei conti copia della
documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati
di cui al comma 3.
8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di
previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa
che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari,
rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti
relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di
finanziamento che includono una componente derivata.
9. All'art. 3, comma 17, secondo periodo, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «cessioni di
crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche» sono
aggiunte le seguenti: «nonche', sulla base dei criteri
definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle
Comunita' europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato
al momento del perfezionamento delle operazioni derivate».
10. Sono abrogati l'art. 41, comma 2, primo periodo,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' l'art. 1,
commi 381, 382, 383 e 384, della legge 24 dicembre 2007, n.
244. Le disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti
derivati da parte degli enti territoriali emanate in
attuazione dell'art. 41, comma 1, ultimo periodo, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogate dalla data di
entrata in vigore della legge di stabilita' 2014.
11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di
indebitamento delle regioni, delle province autonome di
Trento e di Bolzano e degli enti locali che non siano in
contrasto con le disposizioni del presente articolo.".
- Si riporta il testo vigente del paragrafo 1 dell'art.
47 del regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (sui mercati degli
strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n.
648/2012:
"Art. 47. Decisione di equivalenza
1. La Commissione puo' adottare una decisione
conformemente alla procedura di esame di cui all'art. 51,
paragrafo 2, in relazione a un paese terzo per attestare
che il regime giuridico e di vigilanza del paese terzo
garantisce che le imprese autorizzate nello stesso si
conformino a requisiti giuridicamente vincolanti in materia
di norme di comportamento e prudenziali che hanno un
effetto equivalente ai requisiti enunciati nel presente
regolamento, nella direttiva 2013/36/UE e nella direttiva
2014/65/UE, nonche' nelle misure di esecuzione adottate a
norma del presente regolamento e di tali direttive e che
quel paese terzo prevede un efficace regime equivalente di
riconoscimento delle imprese di investimento autorizzate ai
sensi della giurisdizione del paese terzo.
Il quadro delle norme di comportamento e prudenziali di
un paese terzo possono essere considerati aventi effetti
equivalenti se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) le imprese che forniscono servizi e attivita' di
investimento in quel paese terzo sono soggette ad
autorizzazione e a una vigilanza e messa in applicazione
delle norme efficace e permanente;
b) le imprese che forniscono servizi e attivita' di
investimento in quel paese terzo sono soggette a requisiti
patrimoniali sufficienti e a requisiti appropriati
applicabili agli azionisti e ai membri dell'organo di
direzione;
c) le imprese che forniscono servizi e attivita' di
investimento sono soggette a requisiti organizzativi
appropriati nell'area delle funzioni di controllo interno;
d) le imprese che forniscono servizi e attivita' di
investimento sono soggette a norme di comportamento
appropriate;
e) il quadro garantisce la trasparenza e l'integrita'
del mercato, impedendo gli abusi di mercato sotto forma di
abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di
mercato.
(Omissis).".
- I riferimenti al Testo unico della finanza e al Testo
unico bancario sono riportati nelle Note all'art. 2.
 
Art. 4

Cessazione dei servizi e delle attivita' dei soggetti
del Regno Unito operanti in Italia

1. Gli istituti di pagamento del Regno Unito, i gestori di fondi del Regno Unito, gli OICR del Regno Unito che operano sul territorio della Repubblica, nonche' gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che operano sul territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o tramite agenti o soggetti convenzionati cosi' come le banche e le imprese di investimento del Regno Unito che prestano servizi di investimento, in regime di libera prestazione, a favore di clienti al dettaglio come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera m-duodecies, del TUF, e clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell'art. 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), del TUF, cessano l'attivita' entro la data di recesso. Al fine di evitare pregiudizio ai clienti, sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti gia' in essere, nel piu' breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso, con l'osservanza dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti. Nel predetto termine di sei mesi tali soggetti proseguono l'attivita' svolta precedentemente alla data di recesso limitatamente alla gestione dei rapporti in essere alla data di recesso, senza possibilita' di concludere nuovi contratti, ne' di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti.
2. Entro quindici giorni (( dalla data di recesso )), i soggetti di cui al comma 1 comunicano ai clienti, agli altri soggetti con cui intrattengono rapporti nella prestazione dei servizi e alle autorita' competenti le iniziative adottate per garantire l'ordinata cessazione dell'attivita'.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, alle banche, agli istituti di moneta elettronica e alle imprese di investimento di cui all'art. 3, commi da 1 a 5, nei casi in cui: a) non abbiano presentato le notifiche di cui all'art. 3; b) non abbiano presentato le istanze di cui all'art. 3. Nel caso indicato dalla lettera b) il termine di sei mesi di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze.
4. In deroga a quanto disposto dal comma 3, alle banche e alle imprese di investimento del Regno Unito e' consentito di continuare a gestire gli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (over the counter), anche nei casi, di seguito elencati, in cui cio' implichi la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti:
a) per l'ipotesi di mancata notifica ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, limitatamente ai contratti in essere alla data del recesso, per i sei mesi successivi a tale data;
b) per l'ipotesi di non presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 3, comma 7, limitatamente ai contratti in essere al termine del periodo consentito per la presentazione dell'istanza stessa, per i sei mesi successivi a tale data.
5. Per gli eventuali finanziamenti concessi dai soggetti di cui ai commi 1 e 3 nell'esercizio dell'attivita' riservata precedentemente svolta, la cessazione dell'attivita' non comporta modifica dei tempi e modalita' del pagamento degli interessi nonche' del rimborso del capitale da parte del cliente.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 1 dell'art. 1 del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998 e' riportato nelle Note all'art.
2.
- Il testo dei commi 2-quinquies e 2-sexies dell'art. 6
del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 e' riportato
nelle Note all'art. 3.
 
Art. 5
Prestazione dei servizi e delle attivita' da parte dei soggetti
italiani nel Regno Unito dopo la data di recesso

1. Salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le SGR, le Sicav, le Sicaf, i gestori di fondi EuVECA, EuSEF e ELTIF e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del Testo unico bancario, aventi sede legale in Italia e che alla data di recesso operano sul territorio del Regno Unito possono continuare ad operarvi nel periodo transitorio, previa notifica alle autorita' competenti, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito.
2. La notifica alle autorita' competenti e' effettuata entro tre giorni lavorativi antecedenti la data di recesso, secondo le modalita' previste dalle autorita' competenti.
3. Gli intermediari di cui al comma 1 possono continuare ad operare sul territorio del Regno Unito oltre il periodo transitorio, a condizione che, entro dodici mesi anteriori alla fine del periodo transitorio, presentino alle autorita' competenti l'istanza prevista per l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attivita'.
(( 3-bis. I soggetti di cui al comma 1 che entro la data di recesso abbiano gia' presentato istanza di autorizzazione alle autorita' competenti per lo svolgimento delle relative attivita' non sono tenuti agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 106 del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 106. Albo degli intermediari finanziari
1. L'esercizio nei confronti del pubblico
dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari
autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla
Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di
pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'art. 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'art.
114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai
sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente
consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o
strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla
Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.".
 
Art. 6
Operativita' dei gestori delle sedi di negoziazione italiane e del
Regno Unito dopo la data di recesso del Regno Unito

1. I gestori italiani di sedi di negoziazione possono continuare a svolgere la propria attivita' nel Regno Unito nel periodo transitorio, consentendo l'accesso agli operatori ivi stabiliti che alla data di recesso risultano gia' membri o partecipanti della sede di negoziazione, a condizione che, entro la predetta data, per la sede di negoziazione gestita sia stata presentata, ai sensi degli articoli 26, 29 o 70 del Testo unico della finanza, istanza per l'estensione dell'operativita' nel Regno Unito, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito e purche' continui ad essere rispettata la normativa europea di settore.
2. I gestori di sedi di negoziazione del Regno Unito possono continuare a svolgere la propria attivita' sul territorio della Repubblica nel periodo transitorio, consentendo l'accesso agli operatori ivi stabiliti che alla data di recesso risultano gia' membri o partecipanti della sede di negoziazione, a condizione che, entro la predetta data, sia stata presentata, ai sensi degli articoli 28, 29-ter o 70 del TUF, istanza per l'estensione dell'operativita' nel territorio della Repubblica e purche' continui ad essere rispettata la normativa europea di settore.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli articoli 26, 28,
29, 29-ter e 70 del citato decreto legislativo n. 58 del
1998:
"Art. 26. Succursali e libera prestazione di servizi di
Sim
1. Le Sim, previa comunicazione alla Consob e in
conformita' a quanto previsto dal comma 4, possono prestare
servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi
accessori, in altri Stati dell'Unione europea,
nell'esercizio del diritto di stabilimento, mediante
succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio
dello Stato membro ospitante.
2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, procede, in
conformita' a quanto previsto dal comma 4, a comunicare
all'autorita' competente dello Stato membro ospitante le
informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1,
a meno di avere motivi di dubitare dell'adeguatezza della
struttura organizzativa o della situazione finanziaria,
economica o patrimoniale della Sim interessata.
3. Le Sim, previa comunicazione alla Consob e in
conformita' a quanto previsto dal comma 4, possono prestare
servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi
accessori, in altri Stati dell'Unione europea in regime di
libera prestazione di servizi, anche mediante l'impiego di
agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica.
La Consob, sentita la Banca d'Italia, comunica
all'autorita' competente dello Stato membro ospitante
l'impiego di agenti collegati in conformita' a quanto
previsto dal comma 4.
4. Le condizioni necessarie e le procedure che devono
essere rispettate perche' le Sim possano prestare negli
altri Stati UE i servizi ammessi al mutuo riconoscimento
mediante il diritto di stabilimento ovvero attraverso la
libera prestazione di servizi sono disciplinate dalla
Consob, in conformita' alle relative norme tecniche di
regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione
europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE.
5. Le Sim possono prestare negli altri Stati dell'UE le
attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento, previa
autorizzazione della Consob, sentita la Banca d'Italia.
6. Le Sim, possono operare in uno Stato non UE, anche
senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della
Consob, sentita la Banca d'Italia.
7. Costituiscono in ogni caso condizioni per il
rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6
l'esistenza di apposite intese di collaborazione con le
competenti autorita' dello Stato ospitante.
8. La Consob, sentita la Banca d'Italia, stabilisce con
regolamento:
a) le procedure previste nel caso in cui non intenda
procedere alla comunicazione di cui al comma 2, qualora vi
siano motivi di dubitare dell'adeguatezza della struttura
organizzativa o della situazione finanziaria, economica o
patrimoniale della Sim interessata;
b) le condizioni e le procedure per il rilascio alle
Sim dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati
dell'UE le attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento e
negli Stati non UE i propri servizi."
"Art. 28. Imprese di paesi terzi diverse dalle banche
1. Lo stabilimento in Italia di succursali da parte di
imprese di paesi terzi diverse dalle banche e' autorizzato
dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione
e' subordinata:
a) alla sussistenza, in capo alla succursale, di
requisiti corrispondenti a quelli previsti dall'art. 19,
comma 1, lettere d) ed f);
b) alla trasmissione di tutte le informazioni,
compresi un programma di attivita', che illustri in
particolare i tipi di operazioni previste e la struttura
organizzativa della succursale, specificate ai sensi del
comma 4;
c) all'autorizzazione, alla vigilanza e all'effettivo
svolgimento nello Stato d'origine dei servizi o attivita'
di investimento e dei servizi accessori che l'impresa
istante intende prestare in Italia, nonche' alla
circostanza che l'autorita' competente dello Stato
d'origine presti debita attenzione alle raccomandazioni del
GAFI nel contesto delle azioni contro il riciclaggio di
denaro e del contrasto al finanziamento del terrorismo;
d) all'esistenza di accordi di collaborazione tra la
Banca d'Italia, la Consob e le competenti autorita' dello
Stato d'origine, comprendenti disposizioni disciplinanti lo
scambio di informazioni, allo scopo di preservare
l'integrita' del mercato e garantire la protezione degli
investitori;
e) all'esistenza di un accordo tra l'Italia e lo
Stato d'origine che rispetta pienamente le norme di cui
all'art. 26 del Modello di Convenzione fiscale sul reddito
e il patrimonio dell'OCSE e assicura un efficace scambio di
informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi
fiscali multilaterali;
f) all'adesione da parte dell'impresa istante ad un
sistema di indennizzo a tutela degli investitori
riconosciuto ai sensi dell'art. 60, comma 2.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' negata se non
risulta garantita la capacita' della succursale
dell'impresa di paesi terzi diversa dalla banca di
rispettare gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi
del presente decreto o contenuti in atti dell'Unione
europea direttamente applicabili.
3. Le imprese di paesi terzi diverse dalle banche
possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o
senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o a clienti
professionali su richiesta come individuati ai sensi
dell'art. 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma
2-sexies, lettera b), del presente decreto esclusivamente
mediante stabilimento di succursali nel territorio della
Repubblica, in conformita' al comma 1.
4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo'
disciplinare le condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle
attivita' di cui ai commi 1 e 6.
5. Alla prestazione in Italia di servizi e attivita' di
investimento, con o senza servizi accessori, in regime di
libera prestazione di servizi, nei confronti di controparti
qualificate o di clienti professionali come individuati ai
sensi dell'art. 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma
2-sexies, lettera a), del presente decreto, da parte di
imprese di paesi terzi diverse dalle banche, si applica il
Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014.
6. Le imprese di paesi terzi diverse dalle banche
possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o
senza servizi accessori, a controparti qualificate o a
clienti professionali come individuati ai sensi dell'art.
6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera
a), del presente decreto, anche senza stabilimento di
succursali nel territorio della Repubblica, in mancanza di
una decisione della Commissione europea a norma dell'art.
47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 oppure
ove tale decisione non sia piu' vigente, sempreche'
ricorrano le condizioni previste dal comma 1, lettere b),
c), d) ed e), e venga presentato un programma concernente
l'attivita' che si intende svolgere nel territorio della
Repubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dalla Consob,
sentita la Banca d'Italia.
7. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' indicare,
in via generale, i servizi e le attivita' che, ai sensi del
comma 6, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche non
possono prestare nel territorio della Repubblica senza
stabilimento di succursali."
"Art. 29. Banche italiane
1. Le banche italiane possono prestare servizi o
attivita' di investimento, con o senza servizi accessori,
in altri Stati dell'Unione europea, nell'esercizio del
diritto di stabilimento, mediante succursali o agenti
collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro
ospitante. Lo stabilimento di succursali e' disciplinato
dall'art. 15 del T.U. bancario. La Banca d'Italia puo'
vietare, sentita la Consob, l'impiego di agenti collegati
per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture
organizzative o della situazione finanziaria, economica o
patrimoniale della banca. La Banca d'Italia, sentita la
Consob, comunica l'impiego di agenti collegati
all'autorita' competente dello Stato membro ospitante in
conformita' a quanto previsto dalle disposizioni del comma
4.
2. Le banche italiane possono prestare servizi e
attivita' di investimento, con o senza servizi accessori,
in altri Stati dell'Unione europea, in regime di libera
prestazione di servizi, anche mediante l'impiego di agenti
collegati stabiliti nel territorio della Repubblica,
secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma
4.
3. Alla prestazione di servizi e attivita' di
investimento, con o senza servizi accessori, da parte di
banche italiane in Stati non UE si applicano gli articoli
15 e 16 del T.U. bancario.
4. La Banca d'Italia disciplina le modalita' e le
procedure per la prestazione dei servizi di investimento ai
sensi dei commi 1, 2 e 3, in conformita' con le
disposizioni previste dal Meccanismo di Vigilanza Unico
istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013."
"Art. 29-ter. Banche di paesi terzi
1. Nel caso in cui sia previsto lo svolgimento di
servizi o attivita' di investimento, con o senza servizi
accessori, lo stabilimento in Italia di succursali da parte
di banche di paesi terzi e' autorizzato dalla Banca
d'Italia, sentita la Consob, al ricorrere delle condizioni
di cui all'art. 28, comma 1. Resta ferma l'applicazione
degli articoli 13, 14, comma 4, e 15, comma 4, del T.U.
bancario.
2. L'autorizzazione e' negata se non risulta garantita
la capacita' della succursale della banca di paesi terzi di
rispettare gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi
del presente decreto o contenuti in atti dell'Unione
europea direttamente applicabili.
3. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi e
attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, a
clienti al dettaglio o a clienti professionali su richiesta
come individuati ai sensi dell'art. 6, comma 2-quinquies,
lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), esclusivamente
mediante stabilimento di succursali nel territorio della
Repubblica.
4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, puo'
disciplinare le condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle
attivita' di cui ai commi 1 e 6.
5. Alla prestazione in Italia di servizi e attivita' di
investimento, con o senza servizi accessori, in regime di
libera prestazione di servizi nei confronti di controparti
qualificate o di clienti professionali come individuati ai
sensi dell'art. 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma
2-sexies, lettera a), del presente decreto da parte di
banche di paesi terzi si applicano le disposizioni del
Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014.
6. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi e
attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, a
controparti qualificate o a clienti professionali come
individuati ai sensi dell'art. 6, comma 2-quinquies,
lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del presente
decreto anche senza stabilimento di succursali nel
territorio della Repubblica, in mancanza di una decisione
della Commissione europea a norma dell'art. 47, paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 600/2014, oppure ove tale
decisione non sia piu' vigente, sempreche' ricorrano le
condizioni previste dall'art. 28, comma 1, lettere b), c),
d) ed e), e venga presentato un programma concernente
l'attivita' che si intende svolgere nel territorio della
Repubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dalla Banca
d'Italia, sentita la Consob.
7. La Banca d'Italia, sentita la Consob, puo' indicare,
in via generale, i servizi e le attivita' che le banche di
paesi terzi, ai sensi del comma 6, non possono prestare nel
territorio della Repubblica senza stabilimento di
succursali."
"Art. 70. Riconoscimento dei mercati
1. La Consob, previa stipula di accordi con le
corrispondenti autorita', puo' riconoscere mercati extra-UE
di strumenti finanziari, al fine di estenderne
l'operativita' sul territorio della Repubblica.
2. I gestori dei mercati regolamentati che intendano
estendere in Stati non UE l'operativita' dei mercati da
essi gestiti, ne danno comunicazione alla Consob, che
rilascia il proprio nulla-osta previa stipula di accordi
con le corrispondenti autorita' estere. Per i mercati
regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato la
comunicazione e' data alla Banca d'Italia, che rilascia il
proprio nulla-osta previa stipula di accordi con le
competenti autorita' estere e ne informa la Consob.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la Consob o la Banca
d'Italia, secondo le rispettive competenze, accertano che
le informazioni sugli strumenti finanziari e sugli
emittenti, le modalita' di formazione dei prezzi, le
modalita' di liquidazione dei contratti, le norme di
vigilanza sui mercati e sugli intermediari siano
equivalenti a quanto disposto dalla normativa vigente in
Italia con riferimento ai mercati regolamentati, e comunque
in grado di assicurare adeguata tutela degli investitori.
4. La Consob puo' specificare, con regolamento, le
modalita' e le condizioni per riconoscere mercati extra-UE
di strumenti finanziari.".
 
Art. 7

Disposizioni in materia di risoluzione
stragiudiziale delle controversie

1. Le banche di cui all'art. 3, commi 1 e 2, e all'art. 4, comma 3, gli istituti di pagamento di cui all'art. 4, comma 1, e gli istituti di moneta elettronica di cui all'art. 3, comma 5, e all'art. 4, commi 1 e 3, del presente decreto, mantengono l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'art. 128-bis del Testo unico bancario.
2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi possono non aderire ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'art. 128-bis del TUB purche' aderiscano o siano sottoposti a un sistema estero di composizione stragiudiziale delle controversie, partecipante alla rete Fin-Net promossa dalla Commissione europea. In tale ipotesi, gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia il sistema stragiudiziale al quale aderiscono o sono sottoposti nel Paese d'origine.
3. Le banche e le imprese di investimento di cui all'art. 3, comma 4, nonche' i soggetti cui si applicano le disposizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, nel periodo transitorio rispettivamente di diciotto e sei mesi previsto dalle citate disposizioni, mantengono l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, di cui all'art. 32-ter del Testo unico della finanza.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 128-bis del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 128-bis. Risoluzione delle controversie
1. I soggetti di cui all'art. 115 aderiscono a sistemi
di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la
clientela.
2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca
d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle
procedure di risoluzione delle controversie e di
composizione dell'organo decidente, in modo che risulti
assicurata l'imparzialita' dello stesso e la
rappresentativita' dei soggetti interessati. Le procedure
devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita'
della soluzione delle controversie e l'effettivita' della
tutela.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1,
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il
cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto
dall'ordinamento.
3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve un esposto da
parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1,
indica all'esponente la possibilita' di adire i sistemi
previsti dal presente articolo.".
Si riporta il testo vigente dell'art. 32-ter del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998:
"Art. 32-ter. Risoluzione stragiudiziale di
controversie
1. I soggetti nei cui confronti la Consob esercita la
propria attivita' di vigilanza, da individuarsi con il
regolamento di cui al comma 2, devono aderire a sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli
investitori diversi dai clienti professionali di cui
all'art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del presente
decreto. In caso di mancata adesione, alle societa' e agli
enti si applicano le sanzioni di cui all'art. 190, comma 1,
e alle persone fisiche di cui all'art. 18-bis si applicano
le sanzioni di cui all'art. 187-quinquiesdecies, comma
1-bis, del presente decreto.
2. La Consob determina, con proprio regolamento, nel
rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di
cui alla parte V, titolo II-bis, del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, i
criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle
controversie di cui al comma 1 nonche' i criteri di
composizione dell'organo decidente, in modo che risulti
assicurata l'imparzialita' dello stesso e la
rappresentativita' dei soggetti interessati.
3. Alla copertura delle relative spese di funzionamento
si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, con le risorse di cui all'art. 40, comma 3, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni,
oltre che con gli importi posti a carico degli utenti delle
procedure medesime.".
 
Art. 8

Tutela dei depositanti
e degli investitori

1. Le banche di cui all'art. 3, comma 1, con succursale nel territorio della Repubblica si considerano di diritto aderenti ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani disciplinati nel Titolo IV, Capo I, Sezione IV del Testo unico bancario, in base alle previsioni dei relativi statuti. L'adesione decorre dalla data del recesso a tutti gli effetti di legge, ivi inclusi gli obblighi di contribuzione di cui all'art. 96.2 del Testo unico bancario, ai fini del raggiungimento del livello obiettivo di cui all'art. 96.1 del medesimo Testo unico. Entro il termine del terzo mese successivo alla data di recesso, tali banche provvedono a perfezionare gli atti richiesti per l'adesione ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani.
2. Il comma 1 si applica, in quanto compatibile, alle banche di cui all'art. 3, comma 2, fatto salvo il caso in cui queste ultime presentino al sistema di garanzia italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi depositanti continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso.
3. Le banche di cui ai commi 1 e 2 procedono a dare comunicazione ai propri depositanti delle informative di cui all'art. 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, alla prima occasione utile e, comunque, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. In caso di adesione di una succursale di banca italiana al sistema di garanzia dei depositanti del Regno Unito entro la data di recesso, il sistema di garanzia italiano procede al trasferimento delle risorse di cui all'art. 96-quater.3, comma 1, del Testo unico bancario solo ove il termine di sei mesi indicato nel medesimo comma sia maturato entro tale data.
5. Le banche e le imprese di investimento di cui all'art. 3, comma 4, si considerano di diritto aderenti ai sistemi di indennizzo italiani disciplinati dall'art. 59 del Testo unico della finanza. L'adesione decorre dalla data del recesso a tutti gli effetti di legge. Entro il termine di trenta giorni successivi alla data di recesso, tali banche e imprese di investimento provvedono a perfezionare gli atti richiesti per l'adesione ai sistemi di indennizzo italiani, in conformita' (( all'art. 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro )) 14 novembre 1997, n. 485.
6. Il comma 5 si applica, in quanto compatibile, alle banche e alle imprese di investimento del Regno Unito che, alla data del recesso, prestano servizi di investimento in regime di libera prestazione, fatto salvo il caso in cui tali soggetti presentino al sistema di indennizzo italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi investitori continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso.
7. Le banche e le imprese di investimento di cui ai commi 5 e 6 procedono a dare immediata comunicazione ai propri investitori delle informative prescritte dalle Autorita' di vigilanza di cui all'art. 35, comma 1, lettera c), della legge 24 aprile 1998, n. 128, alla prima occasione utile e, comunque, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. I commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano anche ai gestori di fondi di cui all'art. 4, comma 1, e alle banche e alle imprese di investimento che cessino i servizi e le attivita' secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del presente decreto, fatto salvo il caso in cui tali soggetti presentino al sistema di indennizzo italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi investitori continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso.

Riferimenti normativi

- Il Titolo IV, Capo I, Sezione IV del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993 comprende gli articoli da 96 a
96-quater.4 (SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI) ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n.
230, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 96.1 e
96.2 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 96.1 Dotazione finanziaria dei sistemi di
garanzia
1. I sistemi di garanzia hanno una dotazione
finanziaria proporzionata alle proprie passivita' e
comunque pari almeno allo 0,8 per cento dell'importo dei
depositi protetti delle banche aderenti ad eccezione di
quelli indicati all'art. 96-bis.1, comma 4, come risultante
al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. In fase di prima applicazione, il livello-obiettivo
indicato al comma 1 e' raggiunto, in modo graduale, entro
il 3 luglio 2024. Il termine e' prorogato sino al 3 luglio
2028, se prima del 3 luglio 2024 il sistema ha impiegato le
proprie risorse per un ammontare superiore allo 0,8 per
cento dell'importo dei depositi protetti delle banche
aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente ad eccezione
di quelli indicati all'art. 96-bis.1, comma 4.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, puo' prevedere, previa approvazione
della Commissione europea, una dotazione finanziaria
inferiore a quella indicata al comma 1, e pari almeno allo
0,5 per cento dell'importo dei depositi protetti delle
banche aderenti, ad eccezione di quelli indicati all'art.
96-bis.1, comma 4, se:
a) e' improbabile che una quota rilevante della
dotazione finanziaria venga utilizzata per misure diverse
da quelle di cui all'art. 96-bis, comma 1-bis, lettere b) e
c); e
b) il settore bancario in cui operano gli aderenti al
sistema di garanzia e' altamente concentrato e una grande
quantita' di attivita' e' detenuta da un ridotto numero di
banche o di gruppi bancari che, data la loro dimensione, in
caso di dissesto sarebbero probabilmente soggetti a
risoluzione.
4. Se, dopo la data indicata al comma 1, la dotazione
finanziaria si riduce al di sotto del livello-obiettivo ivi
indicato, o, se del caso, di quello stabilito ai sensi del
comma 3, essa e' ripristinata mediante il versamento di
contributi periodici ai sensi dell'art. 96.2, comma 1. Il
ripristino avviene entro sei anni, se la dotazione
finanziaria si riduce a meno di due terzi del
livello-obiettivo.
5. La dotazione finanziaria costituisce un patrimonio
autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del
sistema di garanzia e da quello di ciascun aderente,
nonche' da ogni altro fondo istituito presso lo stesso
sistema di garanzia. Delle obbligazioni contratte in
relazione agli interventi e ai finanziamenti disciplinati
dalla presente Sezione il sistema di garanzia risponde
esclusivamente con la dotazione finanziaria. Salvo quanto
previsto dalla presente Sezione, su di essa non sono
ammesse azioni dei creditori del sistema di garanzia o
nell'interesse di quest'ultimo, ne' quelle dei creditori
dei singoli aderenti o degli altri fondi eventualmente
istituiti presso lo stesso sistema di garanzia."
"Art. 96.2. Finanziamento dei sistemi di garanzia e
investimento delle risorse
1. Per costituire la dotazione finanziaria dei sistemi
di garanzia, gli aderenti versano contributi almeno
annualmente, per l'ammontare determinato dal sistema stesso
ai sensi del comma 2. I contributi possono assumere la
forma di impegni di pagamento, se cio' e' autorizzato dal
sistema di garanzia e nell'ammontare da esso determinato,
comunque non superiore al 30 per cento dell'importo totale
della dotazione finanziaria del sistema; il loro pagamento
puo' essere richiesto nei casi predeterminati previsti
dallo statuto del sistema di garanzia.
2. I contributi dovuti dalle banche aderenti sono
proporzionati all'ammontare dei loro depositi protetti, ad
eccezione di quelli indicati all'art. 96-bis.1, comma 4, e
al loro profilo di rischio. Essi possono essere determinati
dai sistemi di garanzia sulla base dei propri metodi
interni di valutazione del rischio e tenendo conto delle
diverse fasi del ciclo economico, del possibile impatto
prociclico e dell'eventuale partecipazione da parte delle
banche aderenti a un sistema di tutela istituzionale di cui
all'art. 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n.
575/2013. La Banca d'Italia approva i metodi interni,
informandone l'ABE.
3. Il sistema di garanzia, se deve procedere al
rimborso dei depositi protetti e la dotazione finanziaria
e' insufficiente, chiede agli aderenti di integrarla
mediante il versamento di contributi straordinari non
superiori allo 0,5 per cento dei depositi protetti, ad
eccezione di quelli indicati all'art. 96-bis.1, comma 4,
per anno solare o, in casi eccezionali e con il consenso
della Banca d'Italia, di ammontare piu' elevato.
4. La Banca d'Italia puo' disporre il differimento, in
tutto o in parte, del pagamento dei contributi di cui al
comma 3 da parte di un aderente se il pagamento ne
metterebbe a repentaglio la liquidita' o la solvibilita'.
Il differimento e' accordato per un periodo massimo di sei
mesi ed e' rinnovabile su richiesta dell'aderente. I
contributi differiti sono in ogni caso versati se la Banca
d'Italia accerta che le condizioni per il differimento sono
venute meno.
5. I sistemi di garanzia assicurano di avere accesso a
fonti di finanziamento alternative a breve termine per far
fronte alle proprie obbligazioni e possono ricorrere a
finanziamenti aggiuntivi provenienti da fonti ulteriori.
6. La dotazione finanziaria e' investita in attivita' a
basso rischio e con sufficiente diversificazione.
7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Banca d'Italia
informa l'ABE circa l'importo dei depositi protetti dai
sistemi di garanzia italiani e dell'importo della dotazione
finanziaria dei sistemi al 31 dicembre del precedente
anno.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n. 30 (Attuazione della
direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di
garanzia dei depositi):
"Art. 3. Informazioni da fornire ai depositanti
1. Le banche forniscono ai depositanti le informazioni
necessarie per individuare il sistema di garanzia
pertinente e le informazioni sulle esclusioni dalla
relativa tutela, secondo quanto previsto dall'art. 16 della
direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014.
2. Le informazioni richiamate al comma 1 sono messe a
disposizione gratuitamente secondo le modalita' previste
per i fogli informativi dalle disposizioni della Banca
d'Italia adottate ai sensi del titolo VI del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. In tempo utile prima che il contratto sia concluso o
che il depositante sia vincolato da un'offerta, al
depositante e' consegnato, opportunamente compilato, il
«Modulo standard per le informazioni da fornire ai
depositanti» di cui all'Allegato I della direttiva
2014/49/UE. L'avvenuta acquisizione del modulo da parte del
depositante e' attestata per iscritto o attraverso altro
supporto durevole.
4. Le comunicazioni periodiche relative ai contratti di
deposito previste ai sensi dell'art. 119 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, includono la
conferma che il deposito e' ammesso al rimborso e un
riferimento al modulo di cui al comma 3, nonche'
l'indicazione del sito web del sistema di garanzia
pertinente. Almeno una volta all'anno, al depositante e'
fornita una versione aggiornata del modulo.
5. Il sito web del sistema di garanzia contiene le
informazioni necessarie per i depositanti, in particolare
quelle relative alla procedura e alle condizioni della
tutela fornita dal sistema di garanzia.
6. Le banche non utilizzano a scopo pubblicitario le
informazioni previste dai commi 1, 3 e 4, salva la facolta'
di indicare negli annunci pubblicitari relativi ai
contratti di deposito il sistema di garanzia che tutela il
deposito pubblicizzato.
7. In caso di fusioni, cessioni o operazioni analoghe,
nonche' in caso di recesso o esclusione da un sistema di
garanzia, la banca fornisce gratuitamente ai depositanti le
informazioni previste dall'art. 16, paragrafi 6 e 7, della
direttiva 2014/49/UE, per iscritto o attraverso altro
supporto durevole, entro i termini e con gli effetti
previsti dalla medesima direttiva.
8. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni
attuative del presente articolo, anche al fine di
coordinarne la disciplina con quella adottata ai sensi del
titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385. Le disposizioni della Banca d'Italia possono altresi'
prevedere che gli annunci pubblicitari relativi ai depositi
contengano informazioni ulteriori rispetto a quella
consentita dal comma 6.
9. Per l'inosservanza di quanto stabilito ai sensi del
presente articolo si applicano le sanzioni previste
dall'art. 144, comma 1, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, nonche' il comma 8 del medesimo
art. 144. Si applicano altresi' l'art. 128 e il titolo VIII
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.".
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.
96-quater.3 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 96-quater.3. Adesione ad altro sistema di
garanzia
1. Una banca che intende aderire a un diverso sistema
di garanzia, anche se istituito in un altro Stato membro,
ne da' comunicazione con almeno sei mesi di anticipo alla
Banca d'Italia e al sistema di garanzia a cui aderisce.
Durante questo periodo, la banca e' tenuta a versare i
contributi al sistema di garanzia cui aderisce. Al momento
dell'adesione al nuovo sistema, il sistema originario
trasferisce al nuovo sistema i contributi ricevuti dalla
banca durante i dodici mesi precedenti, ad eccezione dei
contributi straordinari di cui all'art. 96.2, comma 3.
(Omissis).".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 59 del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998:
"Art. 59. Sistemi d'indennizzo
1. Il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di
servizi e attivita' di investimento e' subordinato
all'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli
investitori riconosciuto dal Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
la Banca d'Italia e la CONSOB, disciplina con regolamento
l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi di
indennizzo.
3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, coordina con
regolamento l'operativita' dei sistemi d'indennizzo con la
procedura di liquidazione coatta amministrativa e, in
generale, con l'attivita' di vigilanza.
4. I sistemi di indennizzo sono surrogati nei diritti
degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti
effettuati a loro favore.
5. Gli organi della procedura concorsuale verificano e
attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano
dall'esercizio dei servizi e delle attivita' di
investimento tutelati dai sistemi di indennizzo.
6. Per le cause relative alle richieste di indennizzo
e' competente il giudice del luogo ove ha sede legale il
sistema di indennizzo.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 7 del decreto
del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485
(Regolamento recante la disciplina dell'organizzazione e
del funzionamento dei sistemi di indennizzo di cui all'art.
35, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n.
415, che ha recepito la direttiva 93/22/CEE relativa ai
servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari):
"Art. 7. Finanziamento e forme di assicurazione.
1. Il sistema di indennizzo fissa i criteri e le
modalita' della contribuzione straordinaria ed aggiuntiva a
carico degli intermediari aderenti, in modo da garantire la
capacita' del sistema stesso di far fronte agli obblighi di
rimborso nei tempi indicati dall'art. 6, comma 2.
2. Gli obblighi contributivi possono essere
differenziati in relazione a criteri generali ed obiettivi,
non discriminatori ed equi.
3. Le somme che affluiscono al sistema di indennizzo a
fronte degli obblighi contributivi devono essere depositate
presso primarie banche, individuate in base alle
caratteristiche definite dagli atti costitutivi di cui
all'art. 2, comma 1. Il sistema di indennizzo puo'
effettuare investimenti, nella misura e nelle forme
stabilite dall'organo di amministrazione, esclusivamente
in:
a) titoli di Stato o garantiti dallo Stato, emessi da
Stati aderenti all'OCSE ovvero da soggetti ivi residenti;
b) titoli di debito negoziati nei mercati
regolamentati riconosciuti ai sensi dell'art. 51 del
decreto ovvero nei mercati regolamentati degli Stati Uniti,
del Giappone e del Canada;
c) parti di organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari per i quali non e' previsto l'investimento
in titoli diversi da quelli previsti dalle lettere a) e b).
4. Il sistema di indennizzo puo' stipulare polizze
assicurative con imprese di assicurazione a cio'
autorizzate sia in ragione del ramo di attivita' sia in
ragione dell'entita' dei rischi da assumere. Anche in
presenza di tali polizze, il sistema di indennizzo resta
comunque direttamente responsabile nei confronti degli
aventi diritto ai rimborsi previsti dal presente
regolamento.".
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 35
della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria
1995-1997):
"Art. 35. Sistemi di indennizzo degli investitori:
criteri di delega.
1. Il recepimento della direttiva 97/9/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, a completamento della
disciplina di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n.
415, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinare gli interventi dei sistemi di
indennizzo degli investitori con quelli dei sistemi di
garanzia dei depositi, al fine di evitare che i crediti
vantati nei confronti di banche beneficino di un doppio
indennizzo;
b) stabilire limiti e criteri di intervento dei
sistemi di indennizzo degli investitori; l'eventuale
esclusione o riduzione della copertura del sistema dovra'
riferirsi alle categorie di investitori previste
nell'allegato I alla direttiva;
c) demandare alle competenti autorita' di vigilanza
il potere di prescrivere che l'adesione ai sistemi di
indennizzo degli investitori sia sottoposta a forme
adeguate di pubblicita'; in particolare, gli investitori
dovranno essere informati con chiarezza sull'importo e
sulla portata della copertura offerta, nonche' sulle norme
applicabili.".
 
Art. 9

Operativita' in Italia delle imprese di assicurazione
del Regno Unito dopo la data di recesso

1. Le imprese del Regno Unito che, alla data di recesso, sono abilitate ad esercitare l'attivita' assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi, rispettivamente ai sensi degli articoli 23 e 24 del Codice delle assicurazioni private, sono cancellate, a tale data, dall'Elenco delle imprese UE di cui all'art. 26 del Codice. Al fine di garantire la continuita' dei servizi nei confronti di contraenti, assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, tali imprese proseguono, nel periodo transitorio, l'attivita' nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso senza assumere nuovi contratti, ne' rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti. Della prosecuzione temporanea di tale operativita' l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) da' adeguata evidenza al pubblico.
2. Le imprese di cui al comma 1 presentano all'IVASS, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano contenente le misure di gestione che consentono alle stesse di procedere con regolarita' e speditezza alla corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso, inclusi i pagamenti dei sinistri. L'IVASS puo' in ogni momento richiedere all'impresa aggiornamenti e integrazioni al piano presentato. Se l'impresa non riesce ad assicurare la completa realizzazione del piano entro il termine del periodo transitorio ne da' tempestiva notizia all'IVASS, al piu' tardi nei novanta giorni antecedenti a tale data, presentando istanza di proroga. L'istanza e' adeguatamente motivata dall'impresa, in ragione della struttura, articolazione e durata in un arco temporale pluriennale dei contratti e delle coperture in essere. L'IVASS valuta l'istanza, nonche' le iniziative da assumere per la tutela degli interessi di contraenti, assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, anche consultando l'Autorita' di vigilanza competente dello Stato di origine. Entro quindici giorni dalla data di recesso le imprese di cui al comma 1 informano, anche mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operativita' ad esse applicabile. Le imprese di cui al comma 1 effettuano tale comunicazione anche qualora abbiano provveduto, prima della data di recesso, agli adempimenti informativi richiesti dalle autorita' di settore.
3. A partire dalla data di recesso il contraente puo' recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa o esercitare altre forme di scioglimento del vincolo contrattuale e le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualita' successiva alla data di recesso.
4. Alle imprese di cui al comma 1 nel periodo transitorio si continuano ad applicare le disposizioni di cui all'art. 193 del Codice delle assicurazioni private e ogni altra disposizione in materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data di recesso. L'IVASS puo' applicare le sanzioni di cui al titolo XVIII del medesimo Codice.
5. Al fine di assicurare lo scambio informativo per la realizzazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, si applica la disposizione di cui all'art. 10, comma 8, del Codice delle assicurazioni private.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli articoli 23, 24 e
26 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005:
"Art. 23. Attivita' in regime di stabilimento
1. L'accesso all'attivita' dei rami vita o dei rami
danni in regime di stabilimento nel territorio della
Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in
un altro Stato membro, e' subordinato alla comunicazione
all'IVASS, da parte dell'autorita' di vigilanza di tale
Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti
dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se
l'impresa si propone di assumere rischi concernenti
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, la comunicazione include la dichiarazione che
l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano
e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della
strada.
1-bis. E' considerato esercizio dell'attivita'
assicurativa in regime di stabilimento ai sensi del comma
1, anche in assenza di succursali, agenzie o sedi
secondarie, qualsiasi presenza permanente nel territorio
della Repubblica, inclusa l'organizzazione di un semplice
ufficio gestito da personale dipendente dell'impresa ovvero
da una persona indipendente ma incaricata di agire in modo
permanente per conto dell'impresa stessa.
2. Il rappresentante generale della sede secondaria
deve essere munito di un mandato comprendente espressamente
anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e
davanti a tutte le autorita' della Repubblica, nonche'
quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli
altri atti relativi alle attivita' esercitate nel
territorio della Repubblica. Il rappresentante generale
deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria.
Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona
giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio
della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio
rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in
Italia e che sia munita di un mandato comprendente i
medesimi poteri.
3. Nel termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione l'IVASS indica
all'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine la
normativa, giustificata da motivi d'interesse generale, che
l'impresa deve osservare nell'esercizio dell'attivita'.
4. L'impresa di cui al comma 1 puo' insediare la sede
secondaria e dare inizio all'attivita' nel territorio della
Repubblica dal momento in cui riceve dall'autorita' di
vigilanza dello Stato di origine la comunicazione
dell'IVASS ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del
termine di cui al comma 3.
5. L'impresa di cui al comma 1, qualora intenda
modificare la comunicazione effettuata, ne informa l'IVASS
almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto
comunicato. L'IVASS valuta la rilevanza delle informazioni
ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti che
hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se
del caso, informa l'autorita' competente dello Stato membro
interessato."
"Art. 24. Attivita' in regime di prestazione di servizi
1. L'accesso all'attivita' dei rami vita o dei rami
danni, in regime di liberta' di prestazione di servizi nel
territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente
la sede legale in un altro Stato membro, e' subordinato
alla comunicazione all'IVASS, da parte dell'autorita' di
vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli
adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento
comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi
concernenti l'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include
l'indicazione del nominativo e l'indirizzo del
rappresentante per la gestione dei sinistri e una
dichiarazione che l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio
centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le
vittime della strada.
2. L'impresa di cui al comma 1 puo' iniziare
l'attivita' dal momento in cui l'IVASS attesta di aver
ricevuto la comunicazione dell'autorita' di vigilanza dello
Stato di origine di cui al comma 1.
3. L'impresa di cui al comma 1 comunica all'IVASS,
attraverso l'autorita' di vigilanza dello Stato membro
d'origine, ogni modifica che intende apportare alla
comunicazione per l'accesso nel territorio della Repubblica
in regime di liberta' di prestazione di servizi.
4."
"Art. 26. Elenco delle imprese comunitarie operanti in
Italia
1. L'IVASS pubblica, in appendice all'albo delle
imprese di assicurazione comunitarie, l'elenco delle
imprese ammesse ad accedere all'esercizio dei rami vita e
dei rami danni nel territorio della Repubblica in regime di
stabilimento o in liberta' di prestazione di servizi.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 193 del citato
decreto legislativo n. 209 del 2005:
"Art. 193. Imprese di assicurazione di altri Stati
membri
1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale
in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza
prudenziale dell'autorita' dello Stato membro d'origine
anche per l'attivita' svolta, in regime di stabilimento od
in regime di liberta' di prestazione di servizi, nel
territorio della Repubblica.
1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere che le
attivita' dell'impresa di assicurazione di cui al comma 1
possa eventualmente compromettere la solidita' finanziaria
della stessa, ne informa l'autorita' di vigilanza dello
Stato membro di origine di tale impresa.
2. Fermo quanto disposto al comma 1, l'IVASS, qualora
accerti che l'impresa di assicurazione non rispetta le
disposizioni della legge italiana che e' tenuta ad
osservare, ne contesta la violazione e le ordina di
conformarsi alle norme di legge e di attuazione.
3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di
legge e di attuazione, l'IVASS ne informa l'autorita' di
vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che
vengano adottate le misure necessarie a far cessare le
violazioni.
4. Quando manchino o risultino inadeguati i
provvedimenti dell'autorita' dello Stato di origine, quando
le irregolarita' commesse possano pregiudicare interessi
generali, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli
interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a
prestazioni assicurative, l'IVASS puo' adottare nei
confronti dell'impresa di assicurazione, dopo averne
informato l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di
origine, le misure necessarie, compreso il divieto di
stipulare nuovi contratti in regime di stabilimento o di
liberta' di prestazione di servizi con gli effetti di cui
all'art. 167. L'IVASS puo' rinviare la questione all'AEAP
conformemente all'art. 19 del regolamento (UE) n.
1094/2010.
5. Qualora l'impresa di assicurazione che ha commesso
l'infrazione operi attraverso una sede secondaria o
possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni
amministrative applicabili in base alle disposizioni della
legge italiana sono adottate nei riguardi della sede
secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.
6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni
all'esercizio dell'attivita' in regime di stabilimento o di
liberta' di prestazione di servizi sono notificate
all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'IVASS
l'impresa di assicurazione fa uso della lingua italiana.
7. Delle misure adottate l'IVASS ordina la menzione, a
spese dell'impresa di assicurazione, su quotidiani o
attraverso altri sistemi di pubblicita' individuati nel
provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario.
Dei provvedimenti adottati l'IVASS informa l'autorita' di
vigilanza dello Stato membro di origine.
7-bis, L'impresa di assicurazione e' tenuta a
presentare tutti i documenti ad essa richiesti ai fini
dell'applicazione dei commi da 1 a 7.".
Il titolo XVIII (SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI)
del citato decreto legislativo n. 209 del 2005 comprende
gli articoli da 305 a 331-bis ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'art. 10
del citato decreto legislativo n. 209 del 2005:
"Art. 10. Segreto d'ufficio
1. - 7. (Omissis).
8. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a
condizione di reciprocita' e di equivalenti obblighi di
riservatezza, l'IVASS puo' scambiare informazioni con le
autorita' competenti degli Stati terzi rispetto all'Unione
europea.
(Omissis).".
 
Art. 10
Operativita' in Italia degli intermediari assicurativi, anche a
titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito dopo la data di
recesso

1. Gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito che, alla data di recesso, operano l'attivita' di distribuzione assicurativa o riassicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi, ai sensi del Titolo IX del Codice delle assicurazioni private, cessano tale attivita' entro tale data e sono cancellati dall'elenco annesso al Registro degli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, del Codice. Al fine di evitare pregiudizio ai contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative, sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione gia' in essere, nel piu' breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso. Nel predetto termine di sei mesi tali soggetti non possono avviare nuove attivita' di distribuzione ne' rinnovare anche tacitamente i rapporti gia' esistenti. Della prosecuzione temporanea di tale operativita' l'IVASS da' adeguata evidenza al pubblico.
2. Entro quindici giorni dalla data di recesso gli intermediari di cui al comma 1 informano, anche mediante comunicazione sul proprio sito web, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operativita' ad essi applicabile. Gli intermediari di cui al comma 1 effettuano tale comunicazione anche qualora abbiano provveduto, prima della data di recesso, agli adempimenti informativi richiesti dalle autorita' di settore.
3. Gli intermediari di cui al comma 1, nel periodo transitorio ivi previsto, continuano ad essere soggetti al regime di cui al Titolo IX, Capo II, Sezione IV del Codice delle assicurazioni private (( e ad ogni altra disposizione )) in materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data di recesso. L'IVASS puo' applicare le sanzioni di cui al Titolo XVIII del medesimo Codice.

Riferimenti normativi

- Il Titolo IX (ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA
E RIASSICURATIVA) del citato decreto legislativo n. 209 del
2005 comprende gli articoli da 106 a 121-octies ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n.
239, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 109
del citato decreto legislativo n. 209 del 2005:
"Art. 109. Registro degli intermediari assicurativi,
anche a titolo accessorio, e riassicurativi
1. - 1-ter. (Omissis).
2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:
a) gli agenti di assicurazione, in qualita' di
intermediari che agiscono in nome o per conto di una o piu'
imprese di assicurazione o di riassicurazione;
b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione,
altresi' denominati broker, in qualita' di intermediari che
agiscono su incarico del cliente e senza poteri di
rappresentanza di imprese di assicurazione o di
riassicurazione;
c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria
rispetto all'attivita' svolta a titolo principale,
esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e
nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena
responsabilita' di un'impresa di assicurazione e che
operano senza obblighi di orario o di risultato
esclusivamente per l'impresa medesima;
d) le banche autorizzate ai sensi dell'art. 14 del
testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti
nell'elenco speciale di cui all'art. 106 e 114-septies del
testo unico bancario, le societa' di intermediazione
mobiliare autorizzate ai sensi dell'art. 19 del testo unico
dell'intermediazione finanziaria, la societa' Poste
Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai
sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
e) i soggetti addetti all'intermediazione, quali i
dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri
incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui
alle lettere a), b) e d) per l'attivita' di intermediazione
svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera;
f) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio,
come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera cc-septies).
Non e' consentita la contemporanea iscrizione dello
stesso intermediario in piu' sezioni del registro.
(Omissis).".
- Il Titolo IX, Capo II, Sezione IV (Violazioni in caso
di esercizio dell'attivita' in regime di libera prestazione
di servizi o di stabilimento) del citato decreto
legislativo n. 209 del 2005 comprende gli articoli da
116-septies a 116-undecies ed e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, supplemento
ordinario.
- Il riferimento al testo del Titolo XVIII del citato
decreto legislativo n. 209 del 2005 e' riportato nelle Note
all'art. 9.
 
Art. 11
Operativita' nel Regno Unito delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione italiane dopo la data di recesso

1. Le imprese italiane che, alla data di recesso, sono abilitate all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa nel territorio del Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi proseguono l'esercizio dell'attivita', fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies del Codice delle assicurazioni private e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli articoli 22 e
59-quinquies del citato decreto legislativo n. 209 del
2005:
"Art. 22. Attivita' in uno Stato terzo
1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede
secondaria in uno Stato terzo, ne da' preventiva
comunicazione all'IVASS.
2. L'IVASS vieta all'impresa di procedere
all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che
la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile
ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di
attivita' presentato, la struttura organizzativa della sede
secondaria.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
anche all'impresa che intende effettuare operazioni in
regime di liberta' di prestazione di servizi in uno Stato
terzo."
"Art. 59-quinquies. Attivita' in uno Stato terzo
1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda
istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne da'
preventiva comunicazione all'IVASS.
2. L'IVASS vieta all'impresa di procedere
all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che
la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile
ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di
attivita' presentato, la struttura organizzativa della sede
secondaria.
3. All'impresa che intende effettuare operazioni in
regime di liberta' di prestazione di servizi in uno Stato
terzo si applica l'art. 59-quater.".
 
Art. 12

Disposizioni riguardanti i limiti di investimento
dei fondi pensione

1. Durante il periodo transitorio, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166, gli investimenti, detenuti dai fondi pensione in esso ricompresi alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quote o azioni di OICVM e FIA del Regno Unito sono assimilati, rispettivamente, agli OICVM e ai FIA UE.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
2 settembre 2014, n. 166, recante "Regolamento di
attuazione dell'art. 6, comma 5-bis del decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti
di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle
regole in materia di conflitti di interesse" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2014, n. 264.
 
Art. 13

Disposizioni fiscali

1. Fino al termine del periodo transitorio si continuano ad applicare le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea, ivi incluse quelle connesse con l'esistenza di una direttiva UE. Le disposizioni derivanti dall'attuazione di direttive e regolamenti dell'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e accise si continuano ad applicare in quanto compatibili.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite (( , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, )) le modalita' e i termini per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1.
 
Art. 14
Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini del Regno Unito e
dei loro familiari anche non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro dell'Unione europea presenti sul territorio nazionale alla
data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea

1. I cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi degli articoli 10 e 17, del decreto legislativo n. 30 del 2007, possono chiedere al Questore della provincia in cui dimorano, entro il 31 dicembre 2020, il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 e' rilasciato quando il richiedente soggiorna regolarmente, in modo continuativo, sul territorio nazionale da almeno cinque anni alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. (( Ai fini della continuita' del soggiorno, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. ))
(( 3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 2-bis e 2-ter, nonche' all'art. 9, commi 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto legislativo n. 286 del 1998. ))
4. Nel caso in cui non sussista il requisito di cui al comma 2, i cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, possono chiedere al Questore, entro il 31 dicembre 2020, il rilascio di un permesso di soggiorno con le modalita' di cui all'art. 5, comma 8, del decreto legislativo n. 286 del 1998. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma reca la dicitura « per residenza », e' valido cinque anni e, previa domanda corredata di nuove fotografie, e' rinnovabile alla scadenza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, commi 2-bis e 2-ter, e 9, commi 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
5. I cittadini del Regno Unito e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea titolari del permesso di soggiorno di cui al comma 4, possono chiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1, se hanno maturato cinque anni di regolare e continuativo soggiorno sul territorio nazionale.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le carte di soggiorno rilasciate ai sensi degli articoli 10 e 17, del decreto legislativo n. 30 del 2007, detenute dai familiari del cittadino del Regno Unito non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea non sono piu' valide per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato. Nei confronti dell'esibitore si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998, e si procede ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al cittadino del Regno Unito regolarmente iscritto in anagrafe ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 30 del 2007, che entro il 31 dicembre 2020 non ha chiesto al Questore della provincia in cui dimora il rilascio del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai cittadini del Regno Unito e ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998, e del relativo regolamento di attuazione, salvo quanto previsto nei precedenti commi.
8. Il presente articolo si applica soltanto in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo e dalla data dell'effettivo recesso.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2 dell'art.
9 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30
(Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto
dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare
e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri):
"Art. 9. Formalita' amministrative per i cittadini
dell'Unione ed i loro familiari
1. Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in
Italia, ai sensi dell'art. 7 per un periodo superiore a tre
mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed il
nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione e'
comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed e'
rilasciata immediatamente una attestazione contenente
l'indicazione del nome e della dimora del richiedente,
nonche' la data della richiesta.
(Omissis).".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 10 e 17
del citato decreto legislativo n. 30 del 2007:
"Art. 10. Carta di soggiorno per i familiari del
cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro dell'Unione europea
1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'art. 2,
trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale,
richiedono alla questura competente per territorio di
residenza la «Carta di soggiorno di familiare di un
cittadino dell'Unione», redatta su modello conforme a
quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in
vigore del predetto decreto, e' rilasciato il titolo di
soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Al momento della richiesta di rilascio della carta
di soggiorno, al familiare del cittadino dell'Unione e'
rilasciata una ricevuta secondo il modello definito con
decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.
3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, e'
richiesta la presentazione:
a) del passaporto o documento equivalente, in corso
di validita';
b) di un documento rilasciato dall'autorita'
competente del Paese di origine o provenienza che attesti
la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di familiare
a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del
familiare affetto da gravi problemi di salute, che
richiedono l'assistenza personale del cittadino
dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;
c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione
anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;
d) della fotografia dell'interessato, in formato
tessera, in quattro esemplari;
d-bis) nei casi di cui all'art. 3, comma 2, lettera
b), di documentazione ufficiale attestante l'esistenza di
una stabile relazione con il cittadino dell'Unione.
4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino
dell'Unione ha una validita' di cinque anni dalla data del
rilascio.
5. La carta di soggiorno mantiene la propria validita'
anche in caso di assenze temporanee del titolare non
superiori a sei mesi l'anno, nonche' di assenze di durata
superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di
assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti
motivi, quali la gravidanza e la maternita', malattia
grave, studi o formazione professionale o distacco per
motivi di lavoro in un altro Stato; e' onere
dell'interessato esibire la documentazione atta a
dimostrare i fatti che consentono la perduranza di
validita'.
6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma
1 e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e
del materiale usato per il documento."
"Art. 17. Carta di soggiorno permanente per i familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
1. Ai familiari del cittadino comunitario non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che
abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la
Questura rilascia una «Carta di soggiorno permanente per
familiari di cittadini europei».
2. La richiesta di Carta di soggiorno permanente e'
presentata alla Questura competente per territorio di
residenza prima dello scadere del periodo di validita'
della Carta di soggiorno di cui all'art. 10 ed e'
rilasciata entro 90 giorni, su modello conforme a quello
stabilito con decreto del Ministro dell'interno.
3. Il rilascio dell'attestazione e' gratuito, salvo il
rimborso del costo degli stampati o del materiale
utilizzato.
4. Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni
volta, i due anni consecutivi, non incidono sulla validita'
della carta di soggiorno permanente.".
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero):
"Art. 9. (Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo)
1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di
un permesso di soggiorno in corso di validita', che
dimostra la disponibilita' di un reddito non inferiore
all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di
richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente
secondo i parametri indicati nell'art. 29, comma 3, lettera
b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti
di idoneita' igienico-sanitaria accertati dall'Azienda
unita' sanitaria locale competente per territorio, puo'
chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo, per se' e per i
familiari di cui all'art. 29, comma 1.
1-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di
protezione internazionale come definita dall'art. 2, comma
l, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, reca, nella rubrica "annotazioni", la dicitura
"protezione internazionale riconosciuta da [nome dello
Stato membro] il [data]". Se, successivamente al rilascio
del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo
periodo allo straniero titolare di protezione
internazionale, la responsabilita' della protezione
internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali
che ne disciplinano il trasferimento, e' trasferita ad
altro Stato membro prima del rilascio, da parte di tale
Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, la
dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome
dello Stato membro] il [data]" e' aggiornata, entro tre
mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello Stato membro
a cui la stessa e' stata trasferita e la data del
trasferimento. Se, successivamente al rilascio del permesso
di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, un altro
Stato membro riconosce al soggiornante la protezione
internazionale prima del rilascio, da parte di tale Stato
membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, entro tre
mesi dalla richiesta, nella rubrica "annotazioni" e'
apposta la dicitura "protezione internazionale riconosciuta
da [nome dello Stato membro] il [data]".
1-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis,
non e' richiesta allo straniero titolare di protezione
internazionale ed ai suoi familiari la documentazione
relativa all'idoneita' dell'alloggio di cui al comma 1,
ferma restando la necessita' di indicare un luogo di
residenza ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera c), del
regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari di
protezione internazionale che si trovano nelle condizioni
di vulnerabilita' di cui all'art. 8, comma 1, del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la disponibilita' di un
alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o
caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati
riconosciuti, concorre figurativamente alla determinazione
del reddito cui al comma 1 nella misura del quindici per
cento del relativo importo.
2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo e' a tempo indeterminato ed e' rilasciato
entro novanta giorni dalla richiesta.
2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo e' subordinato al
superamento, da parte del richiedente, di un test di
conoscenza della lingua italiana, le cui modalita' di
svolgimento sono determinate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Nel caso di permesso di
soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attivita' di
ricerca presso le universita' e gli enti vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non
e' richiesto il superamento del test di cui al primo
periodo.
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si
applica allo straniero titolare di protezione
internazionale.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
agli stranieri che:
a) soggiornano per motivi di studio o formazione
professionale;
b) soggiornano a titolo di protezione temporanea, per
cure mediche o sono titolari dei permessi di soggiorno di
cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater,
e 42-bis nonche' del permesso di soggiorno rilasciato ai
sensi dell'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25 ovvero hanno chiesto il permesso di
soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione
su tale richiesta;
c) hanno chiesto la protezione internazionale come
definita dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e sono ancora in
attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve
durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione;
e) godono di uno status giuridico previsto dalla
convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni
diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle
relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle
missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975
sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con
organizzazioni internazionali di carattere universale.
4. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo non puo' essere rilasciato agli stranieri
pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche
dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie
indicate nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n.
327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n.
646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per
i reati previsti dall'art. 380 del codice di procedura
penale, nonche', limitatamente ai delitti non colposi,
dall'art. 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di
un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di
soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto
altresi' della durata del soggiorno nel territorio
nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e
lavorativo dello straniero.
4-bis. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 7, il permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al
comma 1-bis e' rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca
o cessazione dello status di rifugiato o di protezione
sussidiaria previsti dagli articoli 9,13, 15 e 18 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Nei casi di
cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo decreto
legislativo, allo straniero e' rilasciato un permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aggiornato
con la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1-bis
ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza
dei requisiti previsti dal presente testo unico.
5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1,
non si computano i periodi di soggiorno per i motivi
indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3.
5-bis. Il calcolo del periodo di soggiorno di cui al
comma 1, per il rilascio del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, e'
effettuato a partire dalla data di presentazione della
domanda di protezione internazionale in base alla quale la
protezione internazionale e' stata riconosciuta.
6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale
non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e
sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono
inferiori a sei mesi consecutivi e non superano
complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che
detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere
agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di
salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e'
revocato:
a) se e' stato acquisito fraudolentemente;
b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni
per il rilascio, di cui al comma 4;
d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per
un periodo di dodici mesi consecutivi;
e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno
di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione
europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e
comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per
un periodo superiore a sei anni.
8. Lo straniero al quale e' stato revocato il permesso
di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7,
puo' riacquistarlo, con le stesse modalita' di cui al
presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma
1, e' ridotto a tre anni.
9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui
confronti non debba essere disposta l'espulsione e'
rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in
applicazione del presente testo unico.
10. Nei confronti del titolare del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
l'espulsione puo' essere disposta:
a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza
dello Stato;
b) nei casi di cui all'art. 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
c) quando lo straniero appartiene ad una delle
categorie indicate all'art. 1 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, ovvero all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n.
575, sempre che sia stata applicata, anche in via
cautelare, una delle misure di cui all'art. 14 della legge
19 marzo 1990, n. 55.
10-bis. L'espulsione del rifugiato o dello straniero
ammesso alla protezione sussidiaria e titolare del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al
comma 1-bis, e' disciplinata dall'art. 20 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di
espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche
dell'eta' dell'interessato, della durata del soggiorno sul
territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per
l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami
familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza
di tali vincoli con il Paese di origine.
11-bis. Nei confronti dello straniero, il cui permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo riporta
l'annotazione relativa alla titolarita' di protezione
internazionale, e dei suoi familiari, l'allontanamento e'
effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la
protezione internazionale, previa conferma da parte di tale
Stato della attualita' della protezione. Nel caso ricorrano
i presupposti di cui all'art. 20 del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, l'allontanamento puo' essere
effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea,
sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione
internazionale, fermo restando il rispetto del principio di
cui all'art. 19, comma 1.
12. Oltre a quanto previsto per lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il
titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo puo':
a) fare ingresso nel territorio nazionale in
esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio
nazionale salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 6;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita'
lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge
espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero.
Per lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato non
e' richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui
all'art. 5-bis;
c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale,
di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in
materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative
all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico,
compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di
alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia
diversamente disposto e sempre che sia dimostrata
l'effettiva residenza dello straniero sul territorio
nazionale;
d) partecipare alla vita pubblica locale, con le
forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
13. E' autorizzata la riammissione sul territorio
nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro
dell'Unione europea titolare del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non
costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato.
13-bis. E' autorizzata, altresi', la riammissione sul
territorio nazionale dello straniero titolare del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo titolare
di protezione internazionale allontanato da altro Stato
membro dell'Unione europea e dei suoi familiari, quando
nella rubrica 'annotazioni' del medesimo permesso e'
riportato che la protezione internazionale e' stata
riconosciuta dall'Italia. Entro trenta giorni dal
ricevimento della relativa richiesta di informazione, si
provvede a comunicare allo Stato membro richiedente se lo
straniero beneficia ancora della protezione riconosciuta
dall'Italia.".
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 14
del citato decreto legislativo n. 30 del 2007:
"Art. 14. Diritto di soggiorno permanente
1. - 2. (Omissis).
3. La continuita' del soggiorno non e' pregiudicata da
assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno,
nonche' da assenze di durata superiore per l'assolvimento
di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi
consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la
maternita', malattia grave, studi o formazione
professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro
Stato membro o in un Paese terzo.
(Omissis).".
- Si riporta il testo vigente dei commi 2-bis, 2-ter e
8 dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 286 del
1998:
"Art. 5. (Permesso di soggiorno)
1. - 2. (Omissis).
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di
soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un
contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del
versamento nonche' le modalita' di attuazione della
disposizione di cui all'art. 14-bis, comma 2. Non e'
richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed
il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per
richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per cure
mediche nonche' dei permessi di soggiorno di cui agli
articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis,
e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art.
32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25.
3. - 7-quater. (Omissis).
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di
cui all'art. 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a
tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione
conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n.
1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante
l'adozione di un modello uniforme per i permessi di
soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il
permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in
conformita' ai predetti modelli recano inoltre i dati
personali previsti, per la carta di identita' e gli altri
documenti elettronici, dall'art. 36 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
(Omissis).".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 6, comma 3, e
dell'art. 13 del citato decreto legislativo n. 286 del
1998:
"Art. 6. (Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno)
1. - 2. (Omissis).
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e
agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza
giustificato motivo, all'ordine di esibizione del
passaporto o di altro documento di identificazione e del
permesso di soggiorno o di altro documento attestante la
regolare presenza nel territorio dello Stato e' punito con
l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro
2.000.
(Omissis)."
"Art. 13. (Espulsione amministrativa)
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello
Stato, il Ministro dell'interno puo' disporre l'espulsione
dello straniero anche non residente nel territorio dello
Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto, caso per
caso, quando lo straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi
dell'art. 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in
assenza della comunicazione di cui all'art. 27, comma
1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel
termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da
forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e'
stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da
piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il
rinnovo ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul
territorio dello Stato in violazione dell'art. 1, comma 3,
della legge 28 maggio 2007, n. 68;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli
articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159.
2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai
sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello
straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della
effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della
durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche'
dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con
il suo Paese d'origine.
2-ter. L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita
coattivamente qualora il provvedimento sia stato gia'
adottato, nei confronti dello straniero identificato in
uscita dal territorio nazionale durante i controlli di
polizia alle frontiere esterne.
3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a
gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo
straniero e' sottoposto a procedimento penale e non si
trova in stato di custodia cautelare in carcere, il
questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
osta all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo in
presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione all'accertamento della responsabilita' di
eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
per reati connessi, e all'interesse della persona offesa.
In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino
a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione
delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla
osta, provvede all'espulsione con le modalita' di cui al
comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora
l'autorita' giudiziaria non provveda entro sette giorni
dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore puo'
adottare la misura del trattenimento presso un centro di
permanenza per i rimpatri ai sensi dell'art. 14.
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il
giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida,
salvo che applichi la misura della custodia cautelare in
carcere ai sensi dell'art. 391, comma 5, del codice di
procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le
quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del comma
3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi
ragione la misura della custodia cautelare in carcere
applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione
della misura, decide sul rilascio del nulla osta
all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento e'
immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se
non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il
giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E'
sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
comma dell'art. 240 del codice penale. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
del termine di prescrizione del reato piu' grave per il
quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
l'art. 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero
era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata
massima della custodia cautelare, quest'ultima e'
ripristinata a norma dell'art. 307 del codice di procedura
penale.
3-sexies.
3-septies. Nei confronti dello straniero sottoposto
alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di
pubblica utilita' per i reati di cui all'art. 10-bis o
all'art. 14, commi 5-ter e 5-quater, l'espulsione prevista
dal presente articolo e' eseguita in ogni caso e i giorni
residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica
utilita' non eseguiti si convertono nella corrispondente
pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati
nei commi 2 e 6 dell'art. 55 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274.
4. L'espulsione e' eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c),
del presente articolo ovvero all'art. 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al
comma 4-bis;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno e'
stata respinta in quanto manifestamente infondata o
fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo
straniero non abbia osservato il termine concesso per la
partenza volontaria, di cui al comma 5;
e) quando lo straniero abbia violato anche una delle
misure di cui al comma 5.2 e di cui all'art. 14, comma
1-bis;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle
altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello
straniero come sanzione penale o come conseguenza di una
sanzione penale;
g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.
4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma
4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti
circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il
pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria
esecuzione del provvedimento di espulsione:
a) mancato possesso del passaporto o di altro
documento equipollente, in corso di validita';
b) mancanza di idonea documentazione atta a
dimostrare la disponibilita' di un alloggio ove possa
essere agevolmente rintracciato;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato
falsamente le proprie generalita';
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti
emessi dalla competente autorita', in applicazione dei
commi 5 e 13, nonche' dell'art. 14;
e) avere violato anche una delle misure di cui al
comma 5.2.
5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento
d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per
l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma
4, puo' chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione
dell'espulsione, la concessione di un periodo per la
partenza volontaria, anche attraverso programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'art. 14-ter.
Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso
provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare
volontariamente il territorio nazionale, entro un termine
compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine puo' essere
prorogato, ove necessario, per un periodo congruo,
commisurato alle circostanze specifiche del caso
individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio
nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola
ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche'
l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed
assistito, di cui all'art. 14-ter. La questura, acquisita
la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa
l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del
reato previsto dall'art. 10-bis, ai fini di cui al comma 5
del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma
non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di
un provvedimento di respingimento, di cui all'art. 10.
5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura
provvede a dare adeguata informazione allo straniero della
facolta' di richiedere un termine per la partenza
volontaria, mediante schede informative plurilingue. In
caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione e'
eseguita ai sensi del comma 4.
5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza
volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare
la disponibilita' di risorse economiche sufficienti
derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al
termine concesso, compreso tra una e tre mensilita'
dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresi',
una o piu' delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento
equipollente in corso di validita', da restituire al
momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica
territorialmente competente. Le misure di cui al secondo
periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha
effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi
dell'art. 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso
che lo stesso ha facolta' di presentare personalmente o a
mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della
convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore
dalla notifica al giudice di pace competente per
territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti,
dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore.
Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il
questore, possono essere modificate o revocate dal giudice
di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette
misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In
tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non
e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3
da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Il questore esegue
l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante
le modalita' previste all'art. 14.
5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore
comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore
dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente
competente il provvedimento con il quale e' disposto
l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del
provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla convalida.
L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia
munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in
giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari
appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dal presente articolo e sentito
l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
procedimento di convalida, lo straniero espulso e'
trattenuto in uno dei centri di permanenza per i rimpatri
di cui all'art. 14, salvo che il procedimento possa essere
definito nel luogo in cui e' stato adottato il
provvedimento di allontanamento anche prima del
trasferimento in uno dei centri disponibili, ovvero salvo
nel caso in cui non vi sia disponibilita' di posti nei
Centri di cui all'art. 14 ubicati nel circondario del
Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il giudice di
pace, su richiesta del questore, con il decreto di
fissazione dell'udienza di convalida, puo' autorizzare la
temporanea permanenza dello straniero, sino alla
definizione del procedimento di convalida in strutture
diverse e idonee nella disponibilita' dell'Autorita' di
pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo
precedente permangono anche dopo l'udienza di convalida, il
giudice puo' autorizzare la permanenza, in locali idonei
presso l'ufficio di frontiera interessato, sino
all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non
oltre le quarantotto ore successive all'udienza di
convalida. Le strutture ed i locali di cui ai periodi
precedenti garantiscono condizioni di trattenimento che
assicurino il rispetto della dignita' della persona. Quando
la convalida e' concessa, il provvedimento di
accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la
convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il
termine per la decisione, il provvedimento del questore
perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida e'
proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio
nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il
giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal
momento della comunicazione del provvedimento alla
cancelleria.
5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del
procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi
4 e 5, ed all'art. 14, comma 1, le questure forniscono al
giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il
supporto occorrente e la disponibilita' di un locale
idoneo.
6.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui
al comma 1 dell'art. 14, nonche' ogni altro atto
concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono
comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere
presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le
controversie di cui al presente comma sono disciplinate
dall'art. 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150.
9.
10.
11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la
tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, lo
straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza,
ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di
provenienza.
13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di
espulsione non puo' rientrare nel territorio dello Stato
senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero e'
punito con la reclusione da uno a quattro anni ed e'
nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del
presente comma non si applica nei confronti dello straniero
gia' espulso ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere a) e
b), per il quale e' stato autorizzato il ricongiungimento,
ai sensi dell'art. 29.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gia'
denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso,
abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica
la pena della reclusione da uno a cinque anni.
13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori
dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo
non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la
cui durata e' determinata tenendo conto di tutte le
circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di
espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c),
del presente articolo ovvero ai sensi dell'art. 3, comma 1,
del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, puo'
essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui
durata e' determinata tenendo conto di tutte le circostanze
pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di
espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma
13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e puo'
essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione
che fornisca la prova di avere lasciato il territorio
nazionale entro il termine di cui al comma 5.
14-bis. Il divieto di cui al comma 13 e' registrato
dall'autorita' di pubblica sicurezza e inserito nel sistema
di informazione Schengen, di cui al regolamento (CE) n.
1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno
nel territorio degli Stati membri della Unione europea,
nonche' degli Stati non membri cui si applica l'acquis di
Schengen.
14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali con
altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in
data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si
trova nelle condizioni di cui al comma 2 puo' essere
rinviato verso tali Stati.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano
allo straniero che dimostri sulla base di elementi
obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998,
n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura di
cui all'art. 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente
articolo e' valutato in euro 2.065.827,59 (lire 4 miliardi)
per l'anno 1997 e in euro 4.131.655,19 (lire 8 miliardi)
annui a decorrere dall'anno 1998."
- Il citato decreto legislativo n. 286 del 1998 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191,
supplemento ordinario.
 
Art. 15

Disposizioni in materia
di concessione della cittadinanza

1. Ai fini della concessione della cittadinanza italiana i cittadini del Regno Unito sono equiparati, fino alla prestazione del giuramento, ai cittadini dell'Unione europea, se hanno maturato il requisito di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea e presentano la domanda entro il 31 dicembre 2020.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 9
della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla
cittadinanza):
"Art. 9
1. La cittadinanza italiana puo' essere concessa con
decreto del Presidente della Repubblica, sentito il
Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno
degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati
cittadini per nascita, o che e' nato nel territorio della
Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da
almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto
dall'art. 4, comma 1, lettera c);
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino
italiano che risiede legalmente nel territorio della
Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla
adozione;
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche
all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello
Stato;
d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunita'
europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel
territorio della Repubblica;
e) all'apolide che risiede legalmente da almeno
cinque anni nel territorio della Repubblica;
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno
dieci anni nel territorio della Repubblica.
(Omissis).".
 
Art. 16

Misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani

1. Per potenziare i servizi consolari prestati ai cittadini italiani, sono autorizzati i seguenti interventi:
a) la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020 per l'acquisto, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria o la costruzione di immobili adibiti o da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito;
b) la spesa di 750.000 euro per l'anno 2019 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
c) la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per incrementare la tempestivita' e l'efficacia dei servizi consolari.
2. Per migliorare i servizi consolari forniti ai cittadini e alle imprese, all'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole «2.870 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «2.920 unita'». Ai fini dell'incremento del contingente previsto, e' autorizzata la spesa pari a euro 1.127.175 per l'anno 2019, euro 2.299.437 per l'anno 2020, euro 2.345.426 per l'anno 2021, euro 2.392.334 per l'anno 2022, euro 2.440.181 per l'anno 2023, euro 2.488.985 per l'anno 2024, euro 2.538.764 per l'anno 2025, euro 2.589.540 per l'anno 2026, euro 2.641.330 per l'anno 2027 ed euro 2.694.157 a decorrere dall'anno 2028.
3. All'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: «9-bis. Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa, qualora non sia stata gia' resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica». L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, e' abrogato. Le dichiarazioni di cui al presente comma presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora ricevute dall'ufficiale di anagrafe hanno decorrenza dalla medesima data.
(( 3-bis. L'art. 159 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
«Art. 159 (Viaggi di servizio). - 1. In aggiunta alle spese di viaggio, all'impiegato a contratto, per i viaggi di servizio, sono rimborsate le spese di vitto e di alloggio sostenute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo». ))

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 5.877.175 euro per l'anno 2019, euro 6.299.437 per l'anno 2020 e euro 5.345.426 per l'anno 2021, euro 5.392.334 per l'anno 2022, euro 5.440.181 per l'anno 2023, euro 5.488.985 per l'anno 2024, euro 5.538.764 per l'anno 2025, euro 5.589.540 per l'anno 2026, euro 5.641.330 per l'anno 2027 ed euro 5.694.157 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 5.877.175 per l'anno 2019, euro 6.299.437 per l'anno 2020 e euro 5.694.157 annui a decorrere dall'anno 2021.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 170 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
"Art. 170. Assegni e indennita'.
Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri,
oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e
continuativo previsti per l'interno, compresa l'eventuale
indennita' o retribuzione di posizione nella misura minima
prevista dalle disposizioni applicabili, tranne che per
tali assegni sia diversamente disposto, percepisce, quando
e' in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari di prima categoria, l'indennita' di
servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che
occupa, nonche' le altre competenze eventualmente spettanti
in base alle disposizioni del presente decreto.
Nessun'altra indennita' ordinaria e straordinaria puo'
essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto
in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al
trattamento previsto dal presente decreto.
Salvo i casi specificamente previsti, le disposizioni
della presente parte si applicano al personale dei ruoli
organici dell'Amministrazione degli affari esteri.
Ai fini delle disposizioni della presente parte si
intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre che
minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli
naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli
affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del
coniuge, nonche' i figli maggiorenni inabili a qualsiasi
proficua attivita' e quelli che si trovano nelle condizioni
previste dall'art. 7 comma 3, della legge 31 luglio 1975,
n. 364.
Se destinato all'estero ai sensi dell'art. 34 per un
periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non
sia complessivamente superiore ad un anno, il personale ha
titolo al trattamento economico di cui alla presente parte,
ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173, 175,
176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonche' al primo comma
dell'art. 200.
Le disposizioni di cui agli articoli 175, 176, 178,
179, 181 e al titolo II della parte terza si interpretano
nel senso che non si applicano al personale assegnato o in
servizio presso le rappresentanze diplomatiche con sede in
Roma e che gli articoli 175, 176 e 199 si applicano ai capi
delle medesime rappresentanze diplomatiche a decorrere dal
loro effettivo trasferimento presso la residenza
demaniale.".
- Si riporta il testo dell'art. 152 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 152. Contingente e durata del contratto.
Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di
prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono
assumere personale a contratto per le proprie esigenze di
servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione
centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a
2.920 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le
mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto
dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici
all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.
Il contingente di cui al primo comma e' comprensivo di
quello di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 17
febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 aprile 2017, n. 46.".
Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 27 ottobre
1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani
all'estero), come modificato dalla presente legge:
"Art. 6. 1. I cittadini italiani che trasferiscono la
loro residenza da un comune italiano all'estero devono
farne dichiarazione all'ufficio consolare della
circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla
immigrazione.
2. I cittadini italiani che risiedono all'estero alla
data dell'entrata in vigore della presente legge devono
dichiarare la loro residenza al competente ufficio
consolare entro un anno dalla predetta data.
3. I cittadini italiani residenti all'estero che
cambiano la residenza o l'abitazione devono farne
dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare
nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la
nuova abitazione.
4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono
specificare i componenti della famiglia di cittadinanza
italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce e
sono accompagnate da documentazione comprovante la
residenza nella circoscrizione consolare.
5. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari provvedono comunque a svolgere ogni opportuna
azione intesa a promuovere la presentazione delle
dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base
delle comunicazioni di cui all'art. 5, ed avvalendosi, per
quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche
autorita' locali, per ottenere la segnalazione dei
nominativi dei cittadini italiani residenti nelle
rispettive circoscrizioni e dei relativi recapiti.
6. Le notizie recate dalle dichiarazioni sono
registrate dagli uffici consolari interessati negli
schedari istituiti a norma dell'art. 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Scaduti
i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui
al presente articolo, gli uffici consolari provvedono ad
iscrivere d'ufficio nei predetti schedari i cittadini
italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma
dei quali gli uffici consolari abbiano conoscenza, in base
ai dati in loro possesso.
7. Una copia autentica della dichiarazione o, in
mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio e' trasmessa
entro centottanta giorni dall'ufficio consolare al
Ministero dell'interno per le registrazioni di competenza e
per le successive, immediate comunicazioni al comune
italiano competente.
8. Altra copia autentica della dichiarazione e'
trasmessa all'ufficio consolare della circoscrizione di
provenienza.
9. La richiesta agli uffici consolari, da parte dei
cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti
e certificati deve essere accompagnata, qualora non siano
gia' state rese, dalle dichiarazioni di cui al presente
articolo. In mancanza di tali dichiarazioni gli uffici
consolari corrisponderanno alla richiesta, provvedendo
contestualmente alla iscrizione d'ufficio a norma del comma
6.
9-bis. Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio
consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, hanno decorrenza dalla
data di presentazione della stessa, qualora non sia stata
gia' resa la dichiarazione di trasferimento di residenza
all'estero presso il comune di ultima residenza, a norma
della vigente legislazione anagrafica.".
 
Art. 17
Disposizioni in materia di prestazioni (( di sicurezza sociale e ))
sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale

1. In caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo, al fine di salvaguardare i diritti in materia (( di prestazioni di sicurezza sociale e sanitarie )) dei cittadini (( del Regno Unito )), degli apolidi e dei rifugiati che sono soggetti alla legislazione del Regno Unito, nonche' dei loro familiari e superstiti, a condizione di reciprocita' con i cittadini italiani, si applica, fino al 31 dicembre 2020, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
2. Al fine di agevolare la salvaguardia dei diritti di cui al comma 1, le autorita' e le istituzioni competenti italiane applicheranno nei confronti delle autorita' e istituzioni del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord le disposizioni del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce la modalita' di applicazione del regolamento (CE) 883/2004.
(( 2-bis. Al fine di assicurare la tutela della salute e con l'obiettivo di adempiere alle accresciute attivita' demandate agli uffici periferici del Ministero della salute, per effetto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, in materia di controlli sulle importazioni provenienti dal Regno Unito, il Ministero della salute, in deroga alle vigenti facolta' assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilita' di cui all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' autorizzato ad assumere, successivamente al predetto recesso, a tempo indeterminato, nel triennio 2019-2021, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per esami, un contingente di personale di sessantasette unita' appartenenti all'area III, posizione economica F1, funzionario tecnico della prevenzione.
2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2-bis, quantificato, incluse le competenze accessorie, in euro 423.614 per l'anno 2019 e in euro 3.388.911 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Per la parte degli oneri relativi alle competenze accessorie e' incrementato il pertinente fondo risorse decentrate del Ministero della salute.
2-quater. Per le finalita' di cui al comma 2-bis, la dotazione organica di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, come modificata dall'art. 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di sessantasette unita' di personale non dirigenziale appartenenti all'area III, posizione economica F1. ))


Riferimenti normativi

- Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e'
pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 166. - Il
testo del presente regolamento e' stato cosi' sostituito in
base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno
2004, n. L 200.
- Il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 che
stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento
(CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 ottobre
2009, n. L 284.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"Art. 30. Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti
in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui
all'art. 2, comma 2, appartenenti a una qualifica
corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni,
che facciano domanda di trasferimento, previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni,
fissando preventivamente i requisiti e le competenze
professionali richieste, pubblicano sul proprio sito
istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni,
un bando in cui sono indicati i posti che intendono
ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di
altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da
possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di
nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni
standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per
il trasferimento tra le sedi centrali di differenti
ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali
non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione di
appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due
mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione,
fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che
l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di
posti vacanti superiore all'amministrazione di
appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilita' la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica istituisce un portale finalizzato
all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art.
2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti
all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo
tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'art. 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e successive modificazioni, con il consenso degli stessi
alla prestazione della propria attivita' lavorativa in
un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare
le procedure e i criteri generali per l'attuazione di
quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi,
gli atti o le clausole dei contratti collettivi in
contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e
2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3,
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6
milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a
decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 97,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 14,
del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e
quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma
2.3 puo' essere rideterminato ai sensi dell'art. 11, comma
3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio per l'attuazione del presente articolo.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3,
comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art.
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'art. 6, possono utilizzare in
assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.".
- La tabella A allegata al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 (Regolamento
di organizzazione del Ministero della salute) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2014, n. 82.
- Si riporta il testo vigente del comma 358 dell'art. 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
"358. Per le finalita' di cui ai commi 355 e 356, la
dotazione organica del Ministero della salute di cui alla
tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n.
59, e' incrementata di 210 posizioni dirigenziali non
generali delle professionalita' sanitarie nonche' di 80
unita' di personale non dirigenziale appartenenti all'Area
III, posizione economica F1, e di 28 unita' di personale
non dirigenziale appartenenti all'Area II, posizione
economica F1.".
 
(( Art. 17 bis

Salvaguardia della posizione giuridica degli studenti
e dei ricercatori

1. Sono fatti salvi, a condizione di reciprocita', i diritti e i doveri degli studenti e dei ricercatori del Regno Unito gia' presenti in Italia alla data di recesso o comunque che lo saranno entro l'anno accademico 2019/2020. Sono fatte altresi' salve, alle medesime condizioni di reciprocita', le qualifiche professionali riconosciute o per le quali e' stato avviato il processo di riconoscimento, secondo le procedure dell'Unione europea, alla data di recesso. Resta fermo il rispetto degli obblighi internazionali vigenti. Le politiche universitarie e della ricerca nell'ambito della collaborazione bilaterale con il Regno Unito restano finalizzate all'ulteriore sviluppo delle collaborazioni esistenti tra le istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. ))

 
(( Art. 17 ter

Disposizioni in materia di tariffe aeroportuali

1. Ai fini dell'applicazione dei diritti per l'imbarco dei passeggeri di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aeroporto del Regno Unito sono equiparati ai passeggeri imbarcati su voli aventi per destinazione un aeroporto dell'Unione europea, a condizioni di reciprocita', fino alla data di entrata in vigore di un accordo globale che disciplini le prestazioni di servizi di trasporto con il Regno Unito o, in mancanza, fino al 30 marzo 2020. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 5 della legge 5
maggio 1976, n. 324 (Nuove norme in materia di diritti per
l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile):
"Art. 5. Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli
internazionali e' fissato in L. 2.000 per ogni passeggero
diretto verso aeroporti di Stati esteri.
Il diritto per l'imbarco dei passeggeri in voli interni
e' stabilito con decreto del Ministro dei trasporti; in
sede di prima applicazione, tale diritto e' fissato in L.
5.000 per ogni passeggero.
Il diritto non e' dovuto quando trattasi della
continuazione di un viaggio interrotto e l'interruzione
dipenda dalla necessita' di cambiare aeromobile o comunque
da una causa estranea alla volonta' del passeggero.
Tale diritto non e' dovuto, inoltre, per i bambini fino
a due anni, mentre e' ridotto alla meta' per i bambini fino
a dodici anni. Tale diritto non e' dovuto per i membri
degli equipaggi delle compagnie aeree che, avendo base
operativa in un determinato aeroporto, devono raggiungere
un altro aeroporto per prendere servizio (crew must go),
sia per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che
hanno terminato il servizio in un determinato aeroporto e
che devono tornare in un altro aeroporto, assegnato dalla
compagnia di appartenenza quale propria base operativa
(crew returning to base), purche' in possesso di
attestazione rilasciata dalla propria compagnia aerea che
certifichi che il viaggio e' effettuato per motivi di
servizio.
Il diritto e' dovuto direttamente dal vettore che se ne
rivale nei confronti del passeggero.".
 
(( Art. 17 quater

Disposizioni in materia aeroportuale

1. Al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e di consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto aereo che eviti disservizi per il traffico di passeggeri e merci, i vettori comunitari e del Regno Unito possono, in via transitoria e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di recesso, continuare ad operare collegamenti di linea «point to point», mediante aeromobili del tipo «narrow body» (corridoio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacita' operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocita'. ))

 
Art. 18

Sostituzione del capitale del Regno Unito
nella Banca Europea per gli Investimenti

1. Al fine di consentire la sostituzione del capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) sottoscritto dal Regno Unito, garantendo in tal modo l'operativita', la solvibilita' e il merito di credito della Banca stessa, e' autorizzata la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca nella forma di ulteriori azioni di capitale a chiamata.
2. La sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 1 e' pari a complessivi 6.855.963.864 euro e comporta un aumento della quota di capitale dell'Italia nella Banca dal 16,1 al 19,2 per cento.
3. La sottoscrizione di cui al comma 2 non comporta oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 19

Supporto all'attivita' internazionale

1. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e per potenziare le attivita' a supporto dei negoziati europei e internazionali, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali nel rispetto dei limiti della dotazione organica, a bandire apposite procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a trenta unita' di personale di alta professionalita' da inquadrare nel profilo di area terza. Le procedure concorsuali di cui al primo periodo si svolgono nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, commi 300 e 360, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 220.000 per l'anno 2019 e ad euro 1.310.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in deroga al secondo periodo del medesimo comma 298 e al comma 344 del predetto art. 1. (( Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'art. 7, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e' incrementata di 800.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Ai relativi oneri, pari a 800.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-bis. Per rendere effettive anche le attivita' di cui al comma 1 del presente articolo, la lettera c) del comma 350 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta nel senso che la riduzione del numero complessivo degli uffici del Ministero e' riferita esclusivamente agli uffici dirigenziali presso le articolazioni periferiche.
1-ter. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti volti a dare attuazione al citato comma 350 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, e' comunque assicurata, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, l'uniformita' del trattamento economico del personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il relativo provvedimento e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))

2. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 586 l'ultimo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 586 e' inserito il seguente: «586-bis. Per le finalita' di cui al comma 586, la delegazione per la presidenza italiana del G20 e il Ministero dell'economia e delle finanze possono stipulare contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile.».
3. Agli oneri di cui al comma 2, lettera b), pari a euro 1.200.000 per l'anno 2019, euro 1.650.500 per l'anno 2020 e a euro 1.669.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'art. 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, le parole: «entro il tetto massimo di 15.000.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 70 per cento delle risorse residue nel conto nell'anno considerato».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 586 dell'art. 1 della
citata legge n. 145 del 2018, come modificato dal comma 2
del presente articolo:
"586. Per le attivita' di carattere
logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana
del G20, diverse dagli interventi infrastrutturali e
dall'approntamento del dispositivo di sicurezza, e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019,
di 10 milioni di euro per l'anno 2020, di 26 milioni di
euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per l'anno
2022. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e dell'economia e delle
finanze, e' istituita presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri la Delegazione per la presidenza italiana del
G20, per lo svolgimento delle attivita' di cui al primo
periodo, da concludersi non oltre il 31 dicembre 2022. Per
l'elaborazione dei contenuti del programma della presidenza
italiana del G20 in ambito economico-finanziario, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al primo
periodo, e' istituito un gruppo di lavoro composto anche da
personale non appartenente alla pubblica amministrazione.".
- Si riporta il testo vigente dei commi 300 e 360
dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018:
"300. Fatta salva l'esigenza di professionalita' aventi
competenze di spiccata specificita' e fermo quanto previsto
per il reclutamento del personale di cui alla lettera a)
del comma 313 e di cui al comma 335, le procedure
concorsuali autorizzate a valere sulle risorse del fondo di
cui all'art. 1, comma 365, lettera b), della legge 11
dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma
298 del presente articolo, sono svolte, secondo le
indicazioni dei piani di fabbisogno di ciascuna
amministrazione, mediante concorsi pubblici unici, per
esami o per titoli ed esami, in relazione a figure
professionali omogenee. I predetti concorsi unici sono
organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM),
di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si
avvale dell'Associazione Formez PA, e possono essere
espletati con modalita' semplificate definite con decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione da adottare,
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, anche in deroga alla disciplina
prevista dai regolamenti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, al decreto del
Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70. Le procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni,
finanziate con le risorse del fondo di cui all'art. 1,
comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n.
232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente
articolo, sono effettuate senza il previo svolgimento delle
procedure previste dall'art. 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165."
(Omissis).
360. A decorrere dall'anno 2019, le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedono al
reclutamento del personale secondo le modalita'
semplificate individuate con il decreto di cui al comma
300. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
al periodo precedente, il reclutamento avviene secondo le
modalita' stabilite dalla disciplina vigente.".
- Si riporta il testo vigente del comma 365 dell'art. 1
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019):
"365. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480
milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita':
a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal
2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti
dall'art. 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del
bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva
relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'art.
48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e per i miglioramenti economici del personale dipendente
dalle amministrazioni statali in regime di diritto
pubblico;
b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere
dall'anno 2018, del finanziamento da destinare ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta
alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente,
nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi
i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti
pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle
specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili
esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in
relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle
vacanze di organico nonche' nel rispetto dell'art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 4
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le
assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del
finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
la piena attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma
1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015,
n. 124, e dall'art. 1, comma 5, della legge 31 dicembre
2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017, proroga del
contributo straordinario di cui all'art. 1, comma 972,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e
le modalita' ivi previste. Al riordino delle carriere del
personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e alla valorizzazione delle peculiari condizioni di
impiego professionale del personale medesimo nelle
attivita' di soccorso pubblico, rese anche in contesti
emergenziali, sono altresi' destinati una quota parte delle
risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto
personale aventi carattere di certezza, continuita' e
stabilita', per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di
euro, i risparmi strutturali di spesa corrente gia'
conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla
razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle
sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai
servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi
aeronautici, nonche' una quota parte del fondo istituito
dall'art. 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le
risorse destinate alle finalita' di cui al precedente
periodo sono determinate in misura non inferiore a 10
milioni di euro.".
- Si riporta il testo vigente dei commi 298 e 344
dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018:
"298. Il fondo di cui all'art. 1, comma 365, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le finalita' di cui
alla lettera b) del medesimo comma 365, e' rifinanziato per
euro 130.725.000 per l'anno 2019, per euro 328.385.000 per
l'anno 2020 e per euro 433.913.000 annui a decorrere
dall'anno 2021. Le relative assunzioni a tempo
indeterminato, in aggiunta alle facolta' di assunzione
previste dalla legislazione vigente, sono autorizzate,
nell'ambito delle vacanze di organico, a favore delle
amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non
economici nazionali e delle agenzie individuati con decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze."
"344. Le amministrazioni comunicano alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati
relativi al personale da assumere ai sensi dei commi da 298
a 342 e i relativi oneri, ai fini dell'assegnazione delle
risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera b),
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai
sensi del comma 298 del presente articolo, ad esclusione di
quelli inerenti alle procedure previste dai commi 319, 320,
321, 322 e 335. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.".
- Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'art. 7
del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003,
n. 227 (Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle
finanze):
"Art. 7. Trattamento economico.
1. - 6. (Omissis).
7. Al personale non dirigenziale o a quello con
rapporto di impiego non privato, assegnato agli uffici di
diretta collaborazione, su proposta dei responsabili degli
uffici di cui all'art. 2, comma 2, spetta, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli
stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti,
nonche' dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste
dai responsabili degli uffici, una indennita' accessoria di
diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti
retributivi finalizzati all'incentivazione della
produttivita' ed al miglioramento dei servizi. Il personale
beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal
Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di
cui all'art. 2, comma 2. In attesa di specifica
disposizione contrattuale, la misura dell'indennita' e'
determinata ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
(Omissis).".
- Si riporta il testo vigente del comma 350 dell'art. 1
della citata legge n. 145 del 2018:
"350. Ai fini della razionalizzazione organizzativa e
amministrativa delle articolazioni territoriali del
Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla
revisione degli assetti organizzativi periferici
attraverso:
a) la realizzazione di presidi unitari orientati al
governo coordinato dei servizi erogati in ambito
territoriale dalle articolazioni periferiche del Ministero
dell'economia e delle finanze, ivi compresi gli uffici di
segreteria degli organi della giurisdizione tributaria di
cui all'art. 31 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, ferme restando le funzioni di collaborazione e
supporto nell'esercizio dell'attivita' giurisdizionale
delle commissioni tributarie. Tali presidi costituiscono
uffici dirigenziali non generali e dipendono organicamente
e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato;
b) la realizzazione di poli logistici territoriali
unitari, anche mediante condivisione delle sedi con uffici
di altre amministrazioni statali e, in particolare, con le
altre articolazioni dell'amministrazione
economico-finanziaria;
c) l'unificazione e la rideterminazione degli uffici
dirigenziali non generali presso le articolazioni
periferiche, apportando una riduzione del numero
complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5 per
cento. Il contingente di personale addetto agli uffici di
segreteria delle commissioni tributarie e' evidenziato
nell'ambito della dotazione organica unitaria e la sua
consistenza e le variazioni sono determinate secondo le
modalita' previste dall'art. 32, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 12 della
legge 27 dicembre 2007, n. 246 (Partecipazione italiana
alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche
internazionali), come modificato dalla presente legge:
"2. L'esatto ammontare delle risorse di cui al comma 1
sara' deciso ogni anno dal Ministro dell'economia e delle
finanze, fino al 70 per cento delle risorse residue nel
conto nell'anno considerato.
(Omissis).".
 
(( Art. 19 bis

Principio di reciprocita' nel Testo unico bancario
nei rapporti con Paesi terzi

1. All'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «Banca d'Italia.» sono inserite le seguenti: «L'autorizzazione e' rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocita'.». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 16 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 16. Libera prestazione di servizi
1. - 3. (Omissis).
4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia
senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della
Banca d'Italia. L'autorizzazione e' rilasciata tenendo
anche conto della condizione di reciprocita'. Allo
svolgimento di servizi o attivita' di investimento, con o
senza servizi accessori, si applica l'art. 29-ter del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
(Omissis).".
 
(( Art. 19 ter

Attivita' di negoziazione per conto proprio

1. All'art. 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Possono essere ammessi alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli di Stato, in qualita' di membri o di partecipanti, i soggetti di cui all'art. 2, paragrafo 5, punti da 4) a 22), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 67 del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 67. Criteri generali di accesso degli operatori
1. Il gestore di un mercato regolamentato o di un
sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema
organizzato di negoziazione stabilisce, attua e mantiene
regole trasparenti e non discriminatorie, basate su criteri
oggettivi, che disciplinano l'accesso in qualita' di membri
o partecipanti o clienti.
2. Ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali
di negoziazione possono accedere in qualita' di membri o
partecipanti le Sim, le banche italiane, le imprese di
investimento UE, le banche UE e le imprese di paesi terzi
autorizzate all'esercizio dei servizi o attivita' di
negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini
per conto dei clienti ai sensi degli articoli 28 e 29-ter.
3. Le imprese di investimento UE, le banche UE e le
imprese di paesi terzi autorizzate all'esercizio dei
servizi o attivita' di negoziazione per conto proprio o di
esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi degli
articoli 28 e 29-ter, possono essere ammesse in qualita' di
membri o partecipanti dei mercati regolamentati o sistemi
multilaterali di negoziazione stabiliti sul territorio
della Repubblica secondo una delle seguenti modalita':
a) direttamente, stabilendo una succursale;
b) diventando membri remoti o avendo accesso remoto
al mercato regolamentato o al sistema multilaterale di
negoziazione, quando le procedure e i sistemi di
negoziazione della sede in questione non richiedono una
presenza fisica per la conclusione delle operazioni.
4. Possono altresi' accedere ai mercati regolamentati e
ai sistemi multilaterali di negoziazione, tenuto conto
delle regole adottate dal gestore della sede di
negoziazione, i soggetti che:
a) godono di sufficiente buona reputazione;
b) dispongono di un livello sufficiente di capacita'
di negoziazione, di competenza ed esperienza;
c) dispongono di adeguati dispositivi organizzativi;
d) dispongono di risorse sufficienti per il ruolo che
devono svolgere, tenendo conto delle varie disposizioni
finanziarie eventualmente fissate dal mercato regolamentato
per garantire l'adeguato regolamento delle operazioni.
5. Il gestore di un mercato regolamentato o di un
sistema multilaterale di negoziazione specifica,
nell'ambito delle regole previste dal comma 1, i criteri
per la partecipazione diretta o remota al mercato
regolamentato e gli obblighi imposti ai membri o
partecipanti derivanti:
a) dall'istituzione e dalla gestione della sede di
negoziazione;
b) dalle disposizioni riguardanti le operazioni
eseguite nella sede di negoziazione;
c) dagli standard professionali imposti al personale
di membri o partecipanti che operano sulla sede di
negoziazione;
d) dalle condizioni stabilite, a norma del comma 4,
per i membri o partecipanti diversi da Sim, banche
italiane, imprese di investimento UE, banche UE e imprese
di paesi terzi autorizzate all'esercizio dei servizi o
attivita' di negoziazione per conto proprio o di esecuzione
di ordini per conto dei clienti ai sensi degli articoli 28
e 29-ter;
e) dalle norme e procedure per la compensazione e il
regolamento delle operazioni concluse nel mercato
regolamentato.
6. I membri o partecipanti ai mercati regolamentati e
ai sistemi multilaterali di negoziazione e i clienti dei
sistemi organizzati di negoziazione si comportano con
diligenza, correttezza e trasparenza al fine di non
compromettere l'integrita' dei mercati.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la
Banca d'Italia sono ammessi alle negoziazioni sulle sedi di
negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato.
7-bis. Possono essere ammessi alle negoziazioni per
conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in
titoli di Stato, in qualita' di membri o di partecipanti, i
soggetti di cui all'art. 2, paragrafo 5, punti da 4) a 22),
della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013.
8. Il gestore di una sede di negoziazione comunica alla
Consob lo Stato membro in cui intende predisporre
dispositivi appropriati per facilitare l'accesso e la
negoziazione ai membri, partecipanti o clienti remoti ivi
stabiliti. La Consob trasmette, entro un mese, detta
informazione allo Stato membro in cui si intende
predisporre tali dispositivi. Su richiesta dell'autorita'
competente dello Stato membro ospitante, la Consob comunica
tempestivamente l'identita' dei membri o dei partecipanti o
dei clienti della sede di negoziazione che ha stabilito i
propri dispositivi nel territorio dell'altro Stato membro.
9. Il gestore di una sede di negoziazione di un altro
Stato membro puo' dotarsi di dispositivi appropriati, nel
territorio della Repubblica, per facilitare l'accesso e la
negoziazione ai suoi membri, partecipanti o clienti remoti
ivi stabiliti, a condizione che la Consob ne abbia ricevuto
preventiva comunicazione da parte dell'autorita' competente
dello Stato membro d'origine della sede di negoziazione. La
Consob puo' chiedere all'autorita' competente dello Stato
membro d'origine di comunicare l'identita' dei membri,
partecipanti o clienti delle sedi di negoziazione che hanno
stabilito i propri dispositivi sul territorio della
Repubblica.
10. La Consob, al fine di assicurare la trasparenza,
l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli
investitori, stipula accordi con le autorita' di vigilanza
dello Stato membro di origine delle sedi di negoziazione di
altri Stati membri di cui al comma 9 che abbiano acquisito
un'importanza sostanziale per il funzionamento del mercato
finanziario italiano e la tutela degli investitori in
Italia, idonei ad assicurare il coordinamento della
cooperazione in materia di vigilanza e dello scambio di
informazioni su base transfrontaliera. Tali accordi sono
stipulati dalla Consob congiuntamente con Banca d'Italia,
previa informativa al Ministero dell'economia e delle
finanze, qualora le sedi di negoziazione di altri Stati
membri abbiano acquisito un'importanza sostanziale per il
funzionamento del mercato finanziario italiano nonche' per
l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e l'efficienza
complessiva delle sedi di negoziazione all'ingrosso di
titoli di Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze
puo' richiedere alla Banca d'Italia le informazioni
acquisite ai sensi degli accordi anzidetti.
11. La Consob stipula altresi' i citati accordi di
cooperazione con le autorita' di vigilanza dello Stato
membro ospitante di sedi di negoziazione italiane che
abbiano acquisito un'importanza sostanziale per il
funzionamento del mercato finanziario di tale Stato membro
e la tutela degli investitori nello stesso.
12. Quando ha motivi chiari e dimostrabili di ritenere
che un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di
negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione che
si siano dotati di dispositivi nel territorio della
Repubblica, ai sensi del comma 9, violino gli obblighi
derivanti dalle disposizioni della presente parte, la
Consob ne informa l'autorita' competente dello Stato membro
d'origine della sede di negoziazione. Se, nonostante le
misure adottate dall'autorita' competente dello Stato
membro d'origine o per via dell'inadeguatezza di tali
misure, la sede di negoziazione persiste nell'agire in un
modo che mette chiaramente a repentaglio gli interessi
degli investitori domestici o il buon funzionamento dei
mercati, la Consob, dopo avere informato l'autorita'
competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le
misure adeguate e necessarie per tutelare gli investitori e
assicurare il buon funzionamento dei mercati, che
comprendono la possibilita' di impedire a tale sede di
negoziazione di rendere accessibili i loro dispositivi ai
membri o partecipanti a distanza stabiliti nel territorio
della Repubblica. Le misure adottate ai sensi del presente
comma, che comportano sanzioni o restrizioni delle
attivita' di un'impresa di investimento o di un mercato
regolamentato sono opportunamente giustificate e comunicate
all'impresa di investimento o al mercato regolamentato
interessato.".
 
(( Art. 19 quater
Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante
esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE)
n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali

1. All'art. 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: «di negoziazione» sono inserite le seguenti: «se risultanti dal bilancio»;
b) alla lettera b) del comma 1, le parole: «in contropartita diretta della valutazione al valore equo (fair value) di strumenti finanziari e attivita' » sono sostituite dalle seguenti: « a seguito della valutazione delle attivita' e passivita' al valore equo (fair value) rilevata nelle altre componenti del prospetto della redditivita' complessiva»;
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le riserve di cui al comma 1, lettera b), si riducono in maniera corrispondente all'importo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate»;
d) al comma 4, le parole: «2358, terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «2358, sesto comma»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 possono essere utilizzate per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso esse sono reintegrate accantonando gli utili degli esercizi successivi.».
2. Al comma 2 dell'art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le parole: «agli strumenti finanziari disponibili per la vendita e alle attivita' materiali e immateriali» sono sostituite dalle seguenti: «alle attivita' e passivita'» e le parole: «in contropartita del patrimonio netto» sono sostituite dalle seguenti: «nelle altre componenti del prospetto della redditivita' complessiva».
3. Dopo l'art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Disciplina degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale). - 1. Agli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale, rilevati dai soggetti indicati nell'art. 2-bis, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.
2. Se il saldo degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale e' positivo, il saldo e' iscritto in una riserva indisponibile. Quest'ultima:
a) si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione;
b) e' indisponibile anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, sesto comma, 2359-bis, primo comma, 2432 e 2478-bis, quarto comma, del codice civile;
c) puo' essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo l'utilizzo delle riserve di utili disponibili e della riserva legale. In tale caso essa deve essere reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi.
3. Alle fattispecie di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 13 del presente decreto e quelle di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2018. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (Esercizio delle
opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n.
1606/2002 in materia di principi contabili internazionali),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 6. Distribuzione di utili e riserve
1. Le societa' che redigono il bilancio di esercizio
secondo i principi contabili internazionali non possono
distribuire:
a) utili d'esercizio in misura corrispondente alle
plusvalenze iscritte nel conto economico, al netto del
relativo onere fiscale e diverse da quelle riferibili agli
strumenti finanziari di negoziazione se risultanti dal
bilancio e all'operativita' in cambi e di copertura, che
discendono dall'applicazione del criterio del valore equo
(fair value) o del patrimonio netto;
b) riserve del patrimonio netto costituite e
movimentate a seguito della valutazione delle attivita' e
passivita' al valore equo (fair value) rilevata nelle altre
componenti del prospetto della redditivita' complessiva.
2. Gli utili corrispondenti alle plusvalenze di cui al
comma 1, lettera a), sono iscritti in una riserva
indisponibile. In caso di utili di esercizio di importo
inferiore a quello delle plusvalenze, la riserva e'
integrata, per la differenza, utilizzando le riserve di
utili disponibili o, in mancanza, accantonando gli utili
degli esercizi successivi.
3. La riserva di cui al comma 2 si riduce in misura
corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate,
anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti
per effetto della svalutazione.
3-bis. Le riserve di cui al comma 1, lettera b), si
riducono in maniera corrispondente all'importo delle
plusvalenze e minusvalenze realizzate.
4. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 sono
indisponibili anche ai fini dell'imputazione a capitale e
degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma,
2357, primo comma, 2358, sesto comma, 2359-bis, primo
comma, 2432, 2478-bis, quarto comma, del codice civile.
5. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2
possono essere utilizzate per la copertura delle perdite di
esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili
disponibili e la riserva legale. In tale caso esse sono
reintegrate accantonando gli utili degli esercizi
successivi.
6. Non si possono distribuire utili fino a quando la
riserva di cui al comma 2 ha un importo inferiore a quello
delle plusvalenze di cui al comma 1, lettera a), esistenti
alla data di riferimento del bilancio."
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 7 del
citato decreto legge n. 38 del 2005, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 7. Disciplina delle variazioni di patrimonio
netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del
primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi
contabili internazionali
1. (Omissis).
2. Le riserve da valutazione relative alle attivita' e
passivita' valutate al valore equo (fair value) nelle altre
componenti del prospetto della redditivita' complessiva
hanno il regime di movimentazione e indisponibilita'
previsto per le riserve di cui all'art. 6, comma 1, lettera
b).
(Omissis).".
 
(( Art. 19 quinquies
Modifica al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136

1. All'art. 20-quater, comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «Le imprese indicate al comma 2 che si avvalgono della facolta' di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese indicate al comma 2 e i soggetti indicati nell'art. 2-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, che si avvalgono della facolta' di cui al comma 1.». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 20-quater
del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 20-quater. Disposizioni in materia di sospensione
temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli
1. - 2. (Omissis).
3. Le imprese indicate al comma 2 e i soggetti indicati
nell'art. 2-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005,
n. 38, che si avvalgono della facolta' di cui al comma 1
destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare
corrispondente alla differenza tra i valori registrati in
applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ed i
valori di mercato alla data di chiusura del periodo di
riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso
di utili di esercizio di importo inferiore a quello della
suddetta differenza, la riserva e' integrata utilizzando
riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili
o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.".
 
Art. 20

Garanzia cartolarizzazione sofferenze

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per ventiquattro mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia dello Stato di cui al presente Capo, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passivita' emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati «societa' cedenti», aventi sede legale in Italia, di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze, nel rispetto dei criteri e delle condizioni indicati nel Capo II del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, come modificato dal presente decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo', con proprio decreto, prorogare il periodo di cui al comma 1 per ulteriori dodici mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea di cui al comma 1, incarica, anche avvalendosi (( della societa' di cui all'art. 13, comma 1, )) del decreto-legge n. 18 del 2016, uno o piu' soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformita' del rilascio della garanzia a quanto previsto (( nel capo II del decreto-legge n. 18 del 2016, come modificato dal presente decreto, e nella decisione della Commissione europea di cui al comma 1 )). Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo complessivo di euro 150.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, (( a valere sulle risorse di cui all'art. 23 )).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 della legge
30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla
cartolarizzazione dei crediti):
"Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni.
1. La presente legge si applica alle operazioni di
cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri,
individuabili in blocco se si tratta di una pluralita' di
crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti:
a) il cessionario sia una societa' prevista dall'art.
3;
b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori
ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla societa'
cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei
titoli emessi, dalla stessa o da altra societa', per
finanziare l'acquisto di tali crediti, nonche' al pagamento
dei costi dell'operazione.
1-bis. La presente legge si applica altresi' alle
operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la
sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli
similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque
titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi
e convertibili, da parte della societa' di
cartolarizzazione. Nel caso di operazioni realizzate
mediante sottoscrizione o acquisto di titoli, i richiami ai
debitori ceduti si intendono riferiti alla societa'
emittente i titoli. Nel caso in cui i titoli emessi dalla
societa' di cartolarizzazione siano destinati a investitori
qualificati ai sensi dell'art. 100 del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli di
debito destinati ad essere sottoscritti da una societa' di
cartolarizzazione possono essere emessi anche in deroga
all'art. 2483, secondo comma, del codice civile e il
requisito della quotazione previsto dall'art. 2412 del
medesimo codice si considera soddisfatto rispetto alle
obbligazioni anche in caso di quotazione dei soli titoli
emessi dalla societa' di cartolarizzazione.
1-ter. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'art.
3 possono, anche contestualmente e in aggiunta alle
operazioni realizzate con le modalita' di cui ai commi 1 e
1-bis del presente articolo, concedere finanziamenti nei
confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle
imprese che presentino un totale di bilancio inferiore a 2
milioni di euro, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati
da una banca o da un intermediario finanziario iscritto
nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, i quali
possono svolgere altresi' i compiti indicati all'art. 2,
comma 3, lettera c);
b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare
l'erogazione dei finanziamenti siano destinati ad
investitori qualificati come definiti ai sensi dell'art.
100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla
lettera a) trattenga un significativo interesse economico
nell'operazione, nel rispetto delle modalita' stabilite
dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.
2. Nella presente legge si intende per «testo unico
bancario» il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni, recante il testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia.".
- Il testo dell'art. 106 del citato decreto legislativo
n. 385 del 1993 e' riportato nelle Note all'art. 5.
- Il Capo II (Garanzia sulla cartolarizzazione delle
sofferenze (GACS)) del decreto-legge 14 febbraio 2016, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
2016, n. 49 (Misure urgenti concernenti la riforma delle
banche di credito cooperativo, la garanzia sulla
cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale
relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva
del risparmio) comprende gli articoli da 3 a 13-bis ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2016, n.
37.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 13 del citato
decreto-legge n. 18 del 2016:
"Art. 13. Norme di attuazione
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
avvalersi, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di una
societa' a capitale interamente pubblico per la gestione
dell'intervento.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, possono essere dettate
le disposizioni di attuazione del presente Capo.".
 
Art. 21
Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49

1. All'art. 4, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole «alla data della cessione» sono soppresse;
b) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti lettere:
«f-bis) deve essere previsto che il soggetto incaricato della riscossione dei crediti sia sostituito, successivamente alla escussione della garanzia, qualora il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'art. 5, comma 1, risulti inferiore al 100 per cento per due date consecutive di pagamento degli interessi, ivi inclusa la data rilevante per la suddetta escussione;
f-ter) nel caso di sostituzione, nessuna penale o indennizzo sono dovuti al soggetto sostituito e il medesimo ha l'obbligo di collaborare in buona fede al fine di consentire la rapida ed efficace sostituzione; la societa' cessionaria da' evidenza di aver adottato idonee procedure che consentano una rapida ed efficace sostituzione; il nuovo soggetto incaricato della riscossione non puo' essere collegato al soggetto sostituito.».
(( 1-bis. All'art. 4 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze redige, entro il 30 giugno di ogni anno, e trasmette alle Camere una relazione contenente i dati relativi all'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato di cui al presente capo e gli obiettivi di performance collegati, tra cui:
a) cedente, cessionaria-societa' veicolo (SPV), prestatore di servizi (servicer);
b) valore al lordo delle rettifiche di valore (gross book value) dei crediti oggetto di cessione, valore netto di cessione, valore nominale dei Titoli emessi;
c) valore nominale dei Titoli senior emessi assistiti da garanzia pubblica;
d) valore nominale dei Titoli senior assistiti da garanzia pubblica residui al 31 dicembre». ))

2. All'art. 5 del decreto-legge n. 18 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade» sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti «a BBB o equivalente»;
b) il comma 2 e' abrogato.
3. All'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2016, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, qualora ad una data di pagamento degli interessi sui Titoli mezzanine, il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'art. 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, gli interessi sui Titoli mezzanine riferiti a quella data di pagamento sono differiti all'avvenuto integrale rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data di pagamento in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento.».
4. All'art. 7 del decreto-legge n. 18 del 2016, il comma 1-bis, e' sostituito dal seguente: «1-bis. I pagamenti di cui al comma 1, numero 2), sono, in tutto o in parte, condizionati a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti; in ogni caso, qualora ad una data di pagamento delle somme di cui al comma 1, numero 2), il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'art. 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, i pagamenti di cui al comma 1, numero 2) che sono condizionati ad obiettivi di performance sono differiti, per la parte che rappresenta un ammontare non inferiore al 20 per cento dei pagamenti complessivi di cui al comma 1, numero 2), fino alla data di completo rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento.».
5. All'art. 9 del decreto-legge n. 18 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini della determinazione del corrispettivo della garanzia dello Stato si fa riferimento a tre Panieri CDS definiti come il paniere di contratti swap sul default di singole societa' (credit default swap - CDS) riferiti a singoli emittenti italiani la cui valutazione del merito di credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o Moody's, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia pari a:
i) BBB+/Baa1, BBB/Baa2, o BBB-/Baa3 per il primo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB/Baa2/BBB/BBB;
ii) BBB/Baa2, BBB+/Baa1 o A-/A3 per il secondo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB+/Baa1/BBB+/BBB H,
iii) BBB+/Baa1, A-/A3 o A/A2 per il terzo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior e' A-/A3/A-/A L.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nel caso in cui sui Titoli senior siano stati rilasciati piu' rating, per l'individuazione del Paniere si considera il rating piu' basso. La composizione dei Panieri CDS e' indicata nell'allegato 1 al presente decreto. La composizione dei Panieri CDS e' aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di escludere gli emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da non ricadere piu' nei rating indicati al comma 1 e di includere nuovi emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da ricadere nei rating indicati al comma 1. La composizione e' altresi' aggiornata (( in caso di proroga del periodo di concessione della garanzia dello Stato )). Nel caso in cui, in occasione di un aggiornamento della composizione dei panieri CDS, si constati che gli emittenti inclusi in uno o piu' panieri siano meno di tre il calcolo del corrispettivo della garanzia e' definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in conformita' delle decisioni della Commissione europea.»;
c) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi»;
2) alla lettera d), punto i), le parole «2,70 volte» sono sostituite dalle seguenti: «2,76 volte»;
3) alla lettera d) punto ii), le parole «8,98 volte» sono sostituite dalle seguenti: «9,23 volte».
6. L'allegato 1 al decreto-legge n. 18 del 2016 e' sostituito dal seguente:

«Allegato 1. PANIERI CDS
1) Primo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB/Baa2/BBB/BBB)
Ubi Banca S.p.a.
Mediobanca S.p.a.
Unicredit S.p.a.
Intesa Sanpaolo S.p.a.
Assicurazioni Generali S.p.a.
Enel S.p.a.
Acea S.p.a.
Atlantia S.p.a.
2) Secondo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB+/Baa1/BBB+/BBB H)
Mediobanca S.p.a.
Unicredit S.p.a.
Intesa Sanpaolo S.p.a.
Assicurazioni Generali S.p.a.
Enel S.p.a.
Acea S.p.a.
Eni S.p.a.
Atlantia S.p.a.
3) Terzo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior e' A-/A3/A-/A L)
Assicurazioni Generali S.p.a. Assicurazioni Generali S.p.a.
Enel S.p.a.
(( Eni S.p.a.» )).
7. All'allegato 2 al decreto-legge n. 18 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il punto (2), lettera b., (( e' sostituito )) dal seguente: «Il tasso di sconto applicabile e' 2.75%.»;
b) al punto (4), lettera a., le parole «2.70 volte» sono sostituite dalle seguenti: «2.76 volte»;
c) al punto (4), lettera b., le parole «8.98 volte» sono sostituite dalle seguenti: «9.23 volte»;
d) al punto (5), le parole «I fattori 2.70 e 8.98» sono sostituite dalle seguenti: «I fattori 2.76 e 9.23»;
e) al punto (11) le parole «un tasso di sconto al 2%» sono sostituite dalle seguenti: «un tasso di sconto al 2.75%» e le formule:
«P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)3 + 5(1+ r)2 )/(7 + 4r) * (CDS5y-CDS3y) = 2.70 *(CDS5y - CDS3y)
P3-5y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4 + 4(1+r)3 + 3(1+r)2)/(3+2r) * (CDS7y -CDS5y) = 8.98 * (CDS7y - CDS5y)»
sono sostituite dalle seguenti:
«P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)3 + 5(1+ r)2)/(7 + 4r) * (CDS5y -CDS3y) = 2.76 *(CDS5y - CDS3y)
P5-7y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4+ 4(1+r)3 + 3(1+r)2)/(3+2r) * (CDS7y -CDS5y) = 9.23 * (CDS7y - CDS5y)».
8. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle garanzie concesse entro il 6 marzo 2019 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 18 del 2016.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del
citato decreto-legge n. 18 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 4. Strutturazione dell'operazione di
cartolarizzazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 della
legge 30 aprile 1999, n. 130, le operazioni di
cartolarizzazione di cui al presente Capo presentano le
seguenti caratteristiche:
a) i crediti oggetto di cessione sono trasferiti alla
societa' cessionaria per un importo non superiore al loro
valore contabile netto (valore lordo al netto delle
rettifiche);
b) l'operazione di cartolarizzazione prevede
l'emissione di titoli (i "Titoli") di almeno due classi
diverse, in ragione del grado di subordinazione
nell'assorbimento delle perdite;
c) la classe di Titoli maggiormente subordinata,
denominata "junior", non ha diritto a ricevere il rimborso
del capitale, il pagamento degli interessi o altra forma di
remunerazione fino al completo rimborso del capitale dei
Titoli delle altre classi;
d) possono essere emesse una o piu' classi di Titoli,
denominate "mezzanine", che, con riguardo alla
corresponsione degli interessi, sono postergate alla
corresponsione degli interessi dovuti alla classe di Titoli
denominata "senior" e possono essere antergate al rimborso
del capitale dei Titoli senior;
e) puo' essere prevista la stipula di contratti di
copertura finanziaria con controparti di mercato al fine di
ridurre il rischio derivante da asimmetrie fra i tassi
d'interesse applicati su attivita' e passivita';
f) puo' essere prevista, al fine di gestire il
rischio di eventuali disallineamenti fra i fondi rivenienti
dagli incassi e dai recuperi effettuati in relazione al
portafoglio dei crediti ceduti e i fondi necessari per
pagare gli interessi sui Titoli senior, l'attivazione di
una linea di credito per un ammontare sufficiente a
mantenere il livello minimo di flessibilita' finanziaria
coerente con il merito di credito dei Titoli senior;
f-bis) deve essere previsto che il soggetto
incaricato della riscossione dei crediti sia sostituito,
successivamente alla escussione della garanzia, qualora il
rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti
attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia
esterna di valutazione del merito di credito di cui
all'art. 5, comma 1, risulti inferiore al 100 per cento per
due date consecutive di pagamento degli interessi, ivi
inclusa la data rilevante per la suddetta escussione;
f-ter) nel caso di sostituzione, nessuna penale o
indennizzo sono dovuti al soggetto sostituito e il medesimo
ha l'obbligo di collaborare in buona fede al fine di
consentire la rapida ed efficace sostituzione; la societa'
cessionaria da' evidenza di aver adottato idonee procedure
che consentano una rapida ed efficace sostituzione; il
nuovo soggetto incaricato della riscossione non puo' essere
collegato al soggetto sostituito.
1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze
redige, entro il 30 giugno di ogni anno, e trasmette alle
Camere una relazione contenente i dati relativi
all'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia
dello Stato di cui al presente capo e gli obiettivi di
performance collegati, tra cui:
a) cedente, cessionaria-societa' veicolo (SPV),
prestatore di servizi (servicer);
b) valore al lordo delle rettifiche di valore (gross
book value) dei crediti oggetto di cessione, valore netto
di cessione, valore nominale dei Titoli emessi;
c) valore nominale dei Titoli senior emessi assistiti
da garanzia pubblica;
d) valore nominale dei Titoli senior assistiti da
garanzia pubblica residui al 31 dicembre.".
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato
decreto-legge n. 18 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 5. Rating
1. Ai fini del rilascio della garanzia dello Stato, i
Titoli senior devono avere previamente ottenuto un livello
di rating, assegnato da una agenzia esterna di valutazione
del merito di credito (ECAI) accettata dalla Banca Centrale
Europea al 1° gennaio 2016, non inferiore a BBB o
equivalente. Qualora ai sensi della normativa applicabile
sia richiesto il rilascio di due valutazioni del merito di
credito, la seconda valutazione sul medesimo Titolo senior
puo' essere rilasciata da una ECAI registrata ai sensi del
regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, e anch'essa non puo'
essere inferiore a BBB o equivalente.
2. (Abrogato).
3. La societa' cessionaria si impegna a non richiedere
la revoca del rating da parte delle ECAI coinvolte fino al
completo rimborso del capitale dei Titoli senior.
4. Il soggetto incaricato della riscossione dei crediti
ceduti e' diverso dalla societa' cedente e non appartiene
al suo stesso gruppo. L'eventuale decisione della societa'
cessionaria o dei portatori dei Titoli di revocare
l'incarico di tale soggetto non deve determinare un
peggioramento del rating del Titolo senior da parte
dell'ECAI.".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 6 del
citato decreto-legge n. 18 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 6. Caratteristiche dei Titoli senior e dei Titoli
mezzanine
1. I Titoli senior e, ove emessi, i Titoli mezzanine
presentano le seguenti caratteristiche:
a) la remunerazione e' a tasso variabile;
b) il rimborso del capitale prima della data di
scadenza e' parametrato ai flussi di cassa derivanti dai
recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al
portafoglio dei crediti ceduti, al netto di tutti i costi
relativi all'attivita' di recupero e incasso dei crediti
ceduti;
c) il pagamento degli interessi e' effettuato in via
posticipata a scadenza trimestrale, semestrale o annuale e
in funzione del valore nominale residuo del titolo
all'inizio del periodo di interessi di riferimento.
2. Puo' essere previsto che la remunerazione dei Titoli
mezzanine, al ricorrere di determinate condizioni, possa
essere differita ovvero postergata al completo rimborso del
capitale dei Titoli senior ovvero sia condizionata a
obiettivi di performance nella riscossione o recupero in
relazione al portafoglio di crediti ceduti. In ogni caso,
qualora ad una data di pagamento degli interessi sui Titoli
mezzanine, il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli
incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato
dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito
di cui all'art. 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per
cento, gli interessi sui Titoli mezzanine riferiti a quella
data di pagamento sono differiti all'avvenuto integrale
rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data di
pagamento in cui il suddetto rapporto risulti superiore al
100 per cento.".
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato
decreto-legge n. 18 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 7. Ordine di priorita' dei pagamenti
1. Le somme rivenienti dai recuperi e dagli incassi
realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti,
dai contratti di copertura finanziaria stipulati e dagli
utilizzi della linea di credito, al netto delle somme
trattenute dal soggetto incaricato della riscossione dei
crediti ceduti per la propria attivita' di gestione secondo
i termini convenuti con la societa' cessionaria, sono
impiegate, nel pagamento delle seguenti voci, secondo il
seguente ordine di priorita':
1) eventuali oneri fiscali;
2) somme dovute ai prestatori di servizi;
3) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi
e commissioni in relazione all'attivazione della linea di
credito di cui all'art. 4, comma 1, lettera f);
4) pagamento delle somme dovute a fronte della
concessione della garanzia dello Stato sui Titoli senior;
5) pagamento delle somme dovute alle controparti di
contratti di copertura finanziaria;
6) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi
sui Titoli senior;
7) ripristino della disponibilita' della linea di
credito, qualora utilizzata;
8) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi
sui Titoli mezzanine (se emessi);
9) rimborso del capitale dei Titoli senior fino al
completo rimborso degli stessi;
10) rimborso del capitale dei Titoli mezzanine fino
al completo rimborso degli stessi;
11) pagamento delle somme dovute per capitale e
interessi o altra forma di remunerazione sui Titoli junior.
1-bis. I pagamenti di cui al comma 1, numero 2), sono,
in tutto o in parte, condizionati a obiettivi di
performance nella riscossione o recupero in relazione al
portafoglio di crediti ceduti; in ogni caso, qualora ad una
data di pagamento delle somme di cui al comma 1, numero 2),
il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi
netti attesi in base al piano di recupero vagliato
dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito
di cui all'art. 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per
cento, i pagamenti di cui al comma 1, numero 2) che sono
condizionati ad obiettivi di performance sono differiti,
per la parte che rappresenta un ammontare non inferiore al
20 per cento dei pagamenti complessivi di cui al comma 1,
numero 2), fino alla data di completo rimborso del capitale
dei Titoli senior ovvero alla data in cui il suddetto
rapporto risulti superiore al 100 per cento.".
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato
decreto-legge n. 18 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 9. Corrispettivo della garanzia dello Stato
1. Ai fini della determinazione del corrispettivo della
garanzia dello Stato si fa riferimento a tre Panieri CDS
definiti come il paniere di contratti swap sul default di
singole societa' (credit default swap - CDS) riferiti a
singoli emittenti italiani la cui valutazione del merito di
credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o Moody's, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sia pari a:
i) BBB+/Baa1, BBB/Baa2, o BBB-/Baa3 per il primo
Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior e'
BBB/Baa2/BBB/BBB;
ii) BBB/Baa2, BBB+/Baa1 o A-/A3 per il secondo
Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB+/
Baa1/BBB+/BBB H,
iii) BBB+/Baa1, A-/A3 o A/A2 per il terzo Paniere,
utilizzato se il rating dei Titoli senior e' A-/A3/A-/A L.
2. Nel caso in cui sui Titoli senior siano stati
rilasciati piu' rating, per l'individuazione del Paniere si
considera il rating piu' basso. La composizione dei Panieri
CDS e' indicata nell'allegato 1 al presente decreto. La
composizione dei Panieri CDS e' aggiornata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, decorsi dodici mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di
escludere gli emittenti la cui valutazione del merito di
credito sia stata modificata in modo tale da non ricadere
piu' nei rating indicati al comma 1 e di includere nuovi
emittenti la cui valutazione del merito di credito sia
stata modificata in modo tale da ricadere nei rating
indicati al comma 1. La composizione e' altresi' aggiornata
in caso di proroga del periodo di concessione della
garanzia dello Stato. Nel caso in cui, in occasione di un
aggiornamento della composizione dei panieri CDS, si
constati che gli emittenti inclusi in uno o piu' panieri
siano meno di tre il calcolo del corrispettivo della
garanzia e' definito con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze in conformita' delle decisioni della
Commissione europea.
3. La garanzia e' concessa a fronte di un corrispettivo
annuo determinato a condizioni di mercato sulla base della
seguente metodologia, come dettagliata nella formula di cui
all'allegato 2 al presente decreto:
a) si determina il valore del prezzo di ciascun CDS
incluso nel Paniere CDS di riferimento, definito come la
media dei prezzi giornalieri a meta' mercato (c.d. mid
price), o, in assenza, come la media dei prezzi giornalieri
denaro e lettera, dei due mesi precedenti la data di
richiesta di concessione della garanzia, calcolata
utilizzando i dati estrapolati dalla piattaforma Bloomberg,
utilizzando la fonte CMAL (CMA Londra);
b) si determina la media semplice dei prezzi dei
singoli CDS inclusi nel Paniere CDS di riferimento,
calcolati come specificato nella precedente lettera a);
c) il corrispettivo annuo della garanzia e' calcolato
sul valore residuo dei Titoli senior all'inizio del periodo
di pagamento degli interessi ed, e' pagato con la stessa
modalita' degli interessi dei Titoli senior, di cui
all'art. 6, comma 1, lettera c), ed e' pari:
i) per i primi tre anni, alla media semplice dei
prezzi dei singoli CDS a tre anni calcolati come
specificato nelle precedenti lettere a) e b);
ii) per i successivi due anni, alla media semplice
dei prezzi dei singoli CDS a cinque anni calcolati come
specificato nelle precedenti lettere a) e b);
iii) per gli anni successivi, alla media semplice
dei prezzi dei singoli CDS a sette anni calcolati come
specificato nelle precedenti lettere a) e b);
d) il corrispettivo annuo della garanzia deve essere
maggiorato di una componente aggiuntiva pari a:
i) 2,76 volte la differenza tra la media di cui
alla lettera c), punto ii) e quella di cui alla lettera c,
punto i), per il quarto e quinto anno, nell'ipotesi in cui
i Titoli senior non siano stati completamente rimborsati
entro la fine del terzo anno;
ii) 9,23 volte la differenza tra la media di cui
alla lettera c), punto iii) e quella di cui alla lettera c,
punto ii), per il sesto e settimo anno, nell'ipotesi in cui
i Titoli senior non siano stati completamente rimborsati
entro la fine del quinto anno.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
decreto, puo' variare i criteri di calcolo, la misura delle
commissioni del presente articolo e la fonte di dati di cui
al comma 3, lettera a), in conformita' delle decisioni
della Commissione europea. Le variazioni non hanno effetto
sulle operazioni gia' in essere.".
- Si riporta l'Allegato 2 al citato decreto-legge n. 18
del 2016, come modificato dalla presente legge:
"Allegato 2
Formula di prezzo
(1) Negli anni 1, 2 e 3 viene pagato il CDS di
riferimento a 3 anni. Negli anni 4 e 5 viene pagato il CDS
di riferimento a 5 anni piu' un premio P3-5y. Negli anni 6
e 7 viene pagato il CDS di riferimento a 7 anni piu' un
premio P5-7y. Negli anni successivi viene pagato il CDS di
riferimento a 7 anni.
(2) I premi P3-5y e P5-7y vengono calcolati in base
alle due seguenti ipotesi:
a. L'ammontare residuo della tranche senior garantita
diminuisce linearmente fino a 0 su un periodo di 7 anni.
b. Il tasso di sconto applicabile e' 2.75%.
(3) In base a queste ipotesi, il premio P3-5y e'
calcolato in modo tale che il valore scontato dei flussi di
cassa pagati fino all'anno 5 in base allo schema
corrisponda al valore ipotetico nel caso in cui fosse stato
pagato il valore corrispondente al CDS di riferimento a 5
anni per tutti gli anni dall'1 al 5.
Allo stesso modo, il premio P5-7y e' calcolato in modo
tale che il valore scontato dei flussi di cassa pagati fino
all'anno 7 in base allo schema corrisponda al valore
ipotetico nel caso in cui fosse stato pagato il valore
corrispondente al CDS di riferimento a 7 anni per tutti gli
anni dall' 1 al 7.
(4) Dunque, i premi applicabili sono calcolati
a. Per gli anni 4 e 5:
P3-5y= 2.76 volte (Spread CDS 5 anni - Spread CDS 3
anni)
b. Per gli anni 6 e 7:
P5-7y= 9.23 volte (Spread CDS 7 anni - Spread CDS 5
anni)
(5) I fattori 2.76 e 9.23 nelle due formule di cui
sopra sono costanti e fissi per l'intera durata dello
schema, ma dipendono dalle ipotesi (a) e (b) formulate nel
punto (2). Ne e' mostrata la derivazione matematica di
seguito.
(6) I flussi di cassa da pagare alla fine di ogni
periodo di pagamento degli interessi sono calcolati in base
al tasso applicabile ciascun anno secondo quanto definito
nel punto (1), applicato all'ammontare della tranche senior
effettivamente in essere all'inizio di ogni periodo di
pagamento degli interessi.
Derivazione
(7) Secondo quanto previsto al punto (3) di cui sopra,
si puo' delineare la seguente equazione:
Dove CDS3y e CDS5y corrispondono agli spread CDS di
riferimento a 3 e 5 anni, F(ti) corrisponde alla funzione
dei recuperi cumulati, espressa in base all'ammontare in
essere della tranche senior al tempo ti, DF(ti) consiste
nel fattore di sconto applicabile al tempo ti, e P3-5y
corrisponde al premio applicabile negli anni 4 e 5.
(8) Questa equazione puo' essere risolta facilmente per
il valore del premio P3-5y:
(9) Lo stesso tipo di calcolo puo' essere fatto per i
premi applicabili negli anni 6 e 7:
(10) Secondo le ipotesi del punto (2), le espressioni
delle funzioni F(ti) e DF(ti) sono date da:
(11) Sostituendo queste espressioni delle funzioni
nelle equazioni dei punti (8) e (9) e, secondo le ipotesi
del punto (2), utilizzando un tasso di sconto al 2.75%, e'
possibile calcolare i valori di P3-5y e P5-7y:
P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)3 + 5(1 + r)2) /(7 + 4r)
* (CDS5y - CDS3y) = 2.76 * (CDS5y - CDS3y)
P5-7y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4 + 4(1+r)3 +
3(1+r)2)/ (3+2r) * (CDS7y - CDS5y ) = 9.23 * (CDS7y -
CDS5y)".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del citato
decreto-legge n. 18 del 2016:
"Art. 3. Ambito di applicazione
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato
sulle passivita' emesse nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione di cui all'art. 1 della legge 30 aprile
1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche e
di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui
all'art. 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n.
385, di seguito denominati "societa' cedenti", aventi sede
legale in Italia di crediti pecuniari, compresi i crediti
derivanti da contratti di leasing, classificati come
sofferenze, nel rispetto dei criteri e condizioni indicati
nel presente Capo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' con
proprio decreto estendere il periodo di cui al comma 1,
fino a un massimo di ulteriori diciotto mesi, previa
approvazione da parte della Commissione europea.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro
tre mesi dalla data della positiva decisione della
Commissione europea sul regime di concessione della
garanzia dello Stato di cui al comma 1, nomina, previa
approvazione di quest'ultima, un soggetto qualificato
indipendente per il monitoraggio della conformita' del
rilascio della garanzia a quanto previsto nel presente capo
e nella decisione della Commissione europea. Ai relativi
oneri si provvede, nel limite massimo di euro 1 milione per
ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a valere sulle
risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 12.".
 
Art. 22

Disposizioni di attuazione

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere integrate (( , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, )) le disposizioni di attuazione di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2016, anche al fine di rafforzare il presidio dei rischi garantiti dallo Stato e le attivita' di monitoraggio ivi comprese quelle sull'evoluzione dei recuperi effettivi rispetto a quelli inizialmente previsti.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 2 dell'art. 13 del citato
decreto-legge n. 18 del 2016 e' riportato nelle Note
all'art. 20.
 
Art. 23

Copertura finanziaria

1. Per le finalita' di cui al presente Capo, la dotazione del fondo di garanzia di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016, e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il fondo di garanzia e' ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse (( ai sensi dell'art. 20 del presente decreto, e che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo fondo di garanzia )). Le somme di cui al presente comma sono versate sulla contabilita' speciale di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 12
del citato decreto-legge n. 18 del 2016:
"Art. 12. Risorse finanziarie
1. Per le finalita' di cui al presente Capo e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una
dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2016. Tale
fondo e' ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui
delle garanzie concesse che a tal fine sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione al Fondo. Dette somme sono versate su
apposita contabilita' speciale vincolata al pagamento
dell'eventuale escussione delle predette garanzie, nonche'
agli ulteriori oneri connessi all'attuazione del presente
Capo, derivanti dall'art. 3, comma 3, e dall'art. 13, comma
1.
(Omissis).".
- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 37
del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale):
"Art. 37. Strumenti per favorire la cessione dei
crediti certificati
1. - 5. (Omissis).
6. Nello stato di previsione del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e' istituito, un fondo con
una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014
finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio
statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per
le finalita' del presente comma e' autorizzata
l'istituzione di apposita contabilita' speciale. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.
(Omissis).".
 
Art. 24

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.