| Gazzetta n. 120 del 24 maggio 2019 (vai al sommario) |  
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| TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 marzo 2019, n. 22 |  
| Testo del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 71 del 25 marzo 2019), coordinato con la legge di conversione  20  maggio  2019,  n.  41  (in  questa  stessa  Gazzetta Ufficiale  alla  pag.  1),  recante:  «Conversione  in   legge,   con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilita' finanziaria e integrita' dei  mercati,  nonche'  tutela  della  salute  e  della  liberta'  di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.».  |  
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  Avvertenza: 
     Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti legislativi qui riportati. 
     Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate con caratteri corsivi. 
     Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)). 
     A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua pubblicazione. 
                                Art. 1   Modifiche al decreto-legge 15 marzo  2012,  n.  21,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante «Norme in  materia di poteri speciali  sugli  assetti  societari  nei  settori  della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le  attivita'  di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei  trasporti  e  delle comunicazioni» 
   1. Al fine di un aggiornamento della normativa in materia di poteri speciali in conseguenza dell'evoluzione tecnologica  intercorsa,  con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale, al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,  dopo  l'art.  1  e'  inserito  il seguente:   «Art. 1-bis (Poteri speciali inerenti le reti di  telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G). - 1. Costituiscono,  ai fini dell'esercizio dei poteri  di  cui  al  comma  2,  attivita'  di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione  elettronica  a  banda  larga  basati  sulla tecnologia 5G.   2. La stipula di contratti o accordi aventi ad  oggetto  l'acquisto di beni o servizi relativi alla  progettazione,  alla  realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti  i  servizi  di cui  al  comma  1,  ovvero  l'acquisizione  di  componenti  ad   alta intensita'  tecnologica  funzionali  alla  predetta  realizzazione  o gestione, quando posti in  essere  con  soggetti  esterni  all'Unione europea, sono soggetti alla notifica di cui all'art. 1, comma  4,  al fine dell'eventuale esercizio del potere di veto  o  dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. A tal fine, sono oggetto  di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza  di  fattori  di vulnerabilita'  che  potrebbero  compromettere  l'integrita'   e   la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano.   3. Per le finalita'  di  cui  al  comma  2,  per  soggetto  esterno all'Unione europea si intende:   1) qualsiasi persona fisica o persona giuridica, che non  abbia  la residenza, la dimora abituale, la sede legale o  dell'amministrazione ovvero  il  centro  di  attivita'  principale  in  uno  Stato  membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o  che  non  sia comunque ivi stabilito;   2) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, e  che  risulti  controllato  direttamente  o indirettamente da una persona fisica o da una  persona  giuridica  di cui al n. 1);   3) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la   residenza,   la   dimora   abituale,   la    sede    legale    o dell'amministrazione o il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito,  al  fine  di  eludere  l'applicazione  della disciplina di cui al presente articolo.   4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  sentito il Gruppo di  coordinamento  costituito  ai  sensi  dell'art.  3  del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto  2014, possono essere individuate misure di semplificazione delle  modalita' di notifica, dei termini e delle procedure  relativi  all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 2.».  
           Riferimenti normativi 
               - Il testo del decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio  2012,          n. 56 recante "Norme in materia di  poteri  speciali  sugli          assetti  societari  nei  settori  della  difesa   e   della          sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di  rilevanza          strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle          comunicazioni" e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  15          marzo 2012, n. 63.   |  
|   |                                 Art. 2 
                   Oggetto e ambito di applicazione 
   1. La presente sezione reca la disciplina  transitoria  applicabile in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza  di accordo.   2. Nella presente sezione l'espressione:   a) «banche del Regno Unito» indica le banche aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;   b) «imprese di investimento del Regno Unito» indica le  imprese  di investimento aventi sede legale nel Regno Unito di  Gran  Bretagna  e Irlanda del Nord;   c) «imprese di assicurazione del Regno Unito» indica le imprese  di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran  Bretagna  e Irlanda del Nord;   d)  «intermediario  assicurativo,  anche  a  titolo  accessorio,  e riassicurativo  del  Regno  Unito»  indica  qualsiasi   intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo residente o avente sede legale nel Regno Unito di Gran  Bretagna  e  Irlanda  del Nord;   e) «istituti di pagamento del Regno Unito» indica gli  istituti  di pagamento aventi sede legale nel  Regno  Unito  di  Gran  Bretagna  e Irlanda del Nord;   f) «istituti di moneta elettronica  del  Regno  Unito»  indica  gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale nel Regno Unito  di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;   g) «gestori di fondi del Regno Unito» indica i gestori di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), aventi  sede  legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;   h) «OICR del Regno Unito» indica gli  OICR  domiciliati  nel  Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;   i) «gestori di una sede di negoziazione del Regno Unito»  indica  i gestori di una sede di negoziazione  aventi  sede  legale  nel  Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;   l) «data di recesso» indica la data a decorrere dalla  quale  avra' effetto il recesso del Regno Unito di Gran  Bretagna  e  Irlanda  del Nord dall'Unione europea in assenza di un accordo ai sensi  dell'art. 50 del Trattato sull'Unione europea;   m) «periodo transitorio» indica il periodo tra la data di recesso e il termine del diciottesimo mese successivo;   n) «autorita' competenti» indica le autorita' nazionali di settore, tenuto conto delle competenze attribuite a legislazione vigente;   o) «Testo unico bancario» (TUB) indica  il  decreto  legislativo  1 settembre 1993, n. 385;   p) «Testo unico della finanza» (TUF) indica il decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;   q) «Codice delle assicurazioni private»  (CAP)  indica  il  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.   3. Se non diversamente disposto nel presente decreto, si  applicano le  definizioni  previste  dall'art.  1  del  Testo  unico  bancario, dall'art. 1 del Testo unico della finanza e dall'art.  1  del  Codice delle assicurazioni private.  
           Riferimenti normativi 
               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  50  del  Trattato          sull'Unione europea:               "Art. 50.               1. Ogni Stato membro puo' decidere, conformemente  alle          proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione.               2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale          intenzione  al   Consiglio   europeo.   Alla   luce   degli          orientamenti  formulati  dal  Consiglio  europeo,  l'Unione          negozia e conclude  con  tale  Stato  un  accordo  volto  a          definire le modalita' del recesso, tenendo conto del quadro          delle future relazioni con l'Unione. L'accordo e' negoziato          conformemente all'art. 218, paragrafo 3  del  trattato  sul          funzionamento dell'Unione europea. Esso e' concluso a  nome          dell'Unione  dal  Consiglio,  che  delibera  a  maggioranza          qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.               3. I trattati cessano di essere applicabili allo  Stato          interessato a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore          dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due          anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo  che  il          Consiglio   europeo,   d'intesa   con   lo   Stato   membro          interessato,  decida  all'unanimita'  di   prorogare   tale          termine.               4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio          europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che          recede  non  partecipa  ne'  alle  deliberazioni  ne'  alle          decisioni del Consiglio europeo  e  del  Consiglio  che  lo          riguardano.               Per maggioranza qualificata s'intende  quella  definita          conformemente all'art. 238, paragrafo  3,  lettera  b)  del          trattato sul funzionamento dell'Unione europea.               5. Se lo Stato che ha receduto  dall'Unione  chiede  di          aderirvi  nuovamente,  tale  richiesta  e'  oggetto   della          procedura di cui all'art. 49.".               - Il decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385          recante "Testo unico delle  leggi  in  materia  bancaria  e          creditizia"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30          settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario.               - Il  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58          recante "Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21          della legge 6 febbraio 1996,  n.  52  e'  pubblicato  nella          Gazzetta  Ufficiale  26  marzo  1998,  n.  71,  supplemento          ordinario.               - Il decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209          recante "Codice delle assicurazioni private" e'  pubblicato          nella  Gazzetta  Ufficiale  13  ottobre   2005,   n.   239,          supplemento ordinario.               - Si riporta il testo vigente dell'art.  1  del  citato          decreto legislativo n. 385 del 1993:               "Art. 1. Definizioni               1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:                 a)  "autorita'   creditizie"   indica   il   Comitato          interministeriale  per  il  credito  e  il  risparmio,   il          Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;                 a-bis) "autorita' di  risoluzione"  indica  la  Banca          d'Italia nonche' un'autorita' non  italiana  deputata  allo          svolgimento delle funzioni di risoluzione;                 b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio          dell'attivita' bancaria;                 c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il          credito e il risparmio;                 d) "CONSOB" indica la Commissione  nazionale  per  le          societa' e la borsa;                 d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui          fondi pensione;                 e) "IVASS" indica l'Istituto per la  vigilanza  sulle          assicurazioni;                 e-bis) "MVU" indica il Meccanismo di vigilanza unica,          ossia il sistema di vigilanza  finanziaria  composto  dalla          BCE e dalle  autorita'  nazionali  competenti  degli  Stati          membri che vi partecipano;                 e-ter) "Disposizioni del MVU" indica  il  regolamento          (UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione;                 f);                 g) "Stato comunitario" indica lo Stato  membro  della          Comunita' Europea;                 g-bis) "Stato di origine" indica lo Stato comunitario          in cui  la  banca,  l'IMEL  o  l'IP  e'  stato  autorizzato          all'esercizio dell'attivita';                 g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato  comunitario          nel quale la banca, l'IMEL  o  l'IP  ha  una  succursale  o          presta servizi;                 h)  "Stato  terzo"  indica  lo   Stato   non   membro          dell'Unione europea;                 h-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo  di  vigilanza          finanziaria composto dalle seguenti parti:                   1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con          regolamento (UE) n. 1093/2010;                   2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni  e          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con          regolamento (UE) n. 1094/2010;                   3)  "AESFEM":  Autorita'  europea  degli  strumenti          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.          1095/2010;                   4)  "Comitato  congiunto":  il  Comitato  congiunto          delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54          del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE)  n.          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;                   5)  "CERS":  Comitato  europeo   per   il   rischio          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;                   6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":  le          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri          specificate negli  atti  dell'Unione  di  cui  all'art.  1,          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.          1095/2010;                 h-ter) "Stato partecipante al MVU" indica  uno  Stato          comunitario la cui moneta e' l'euro o che abbia  instaurato          una  cooperazione  stretta  con  la  BCE  a   norma   delle          disposizioni del MVU;                 i) "legge fallimentare" indica il  regio  decreto  16          marzo 1942, n. 267.                 l) "autorita' competenti" indica, a seconda dei casi,          uno o piu' fra le  autorita'  di  vigilanza  sulle  banche,          sulle  imprese  di   investimento,   sugli   organismi   di          investimento collettivo del  risparmio,  sulle  imprese  di          assicurazione e sui mercati finanziari;                 m).               2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:                 a) "banca italiana": la banca avente sede  legale  in          Italia;                 b) "banca comunitaria": la banca avente sede legale e          amministrazione centrale in un medesimo  Stato  comunitario          diverso dall'Italia;                 c) "banca extracomunitaria":  la  banca  avente  sede          legale in uno Stato terzo;                 d)  "soggetto  significativo":  i  soggetti  definiti          dall'art. 2, n. 16, del regolamento (UE) n.  468/2014,  sui          quali la BCE esercita la vigilanza diretta  in  conformita'          delle disposizioni del MVU;                 d-bis) "soggetto  meno  significativo":  i  soggetti,          sottoposti a vigilanza  nell'ambito  del  MVU,  diversi  da          quelli di cui alla lettera d);                 e) "succursale": una sede che costituisce una  parte,          sprovvista di personalita'  giuridica,  di  una  banca,  un          istituto di moneta elettronica o un istituto di  pagamento,          e  che  effettua  direttamente,  in  tutto  o   in   parte,          l'attivita'  a  cui  la  banca  o   l'istituto   e'   stato          autorizzato;                 f) "attivita' ammesse al  mutuo  riconoscimento":  le          attivita' di:                   1) raccolta  di  depositi  o  di  altri  fondi  con          obbligo di restituzione;                   2) operazioni di prestito (compreso in  particolare          il credito al consumo, il credito con garanzia  ipotecaria,          il factoring, le cessioni  di  credito  pro  soluto  e  pro          solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");                   3) leasing finanziario;                   4) prestazione di servizi di pagamento;                   5) emissione  e  gestione  di  mezzi  di  pagamento          («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in          cui quest'attivita' non rientra nel punto 4;                   6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;                   7) operazioni per proprio conto o per  conto  della          clientela in:                     -  strumenti  di  mercato   monetario   (assegni,          cambiali, certificati di deposito, ecc.);                     - cambi;                     - strumenti finanziari a termine e opzioni;                     -  contratti  su  tassi   di   cambio   e   tassi          d'interesse;                     - valori mobiliari;                   8)  partecipazione  alle  emissioni  di  titoli   e          prestazioni di servizi connessi;                   9) consulenza alle imprese in materia di  struttura          finanziaria,  di  strategia  industriale  e  di   questioni          connesse, nonche' consulenza  e  servizi  nel  campo  delle          concentrazioni e del rilievo di imprese;                   10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo          "money broking";                   11)  gestione  o  consulenza  nella   gestione   di          patrimoni;                   12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;                   13) servizi di informazione commerciale;                   14) locazione di cassette di sicurezza;                   15) altre attivita' che, in virtu' delle misure  di          adattamento  assunte  dalle  autorita'  comunitarie,   sono          aggiunte all'elenco  allegato  alla  seconda  direttiva  in          materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.          89/646/CEE del 15 dicembre 1989;                 g) "intermediari  finanziari":  i  soggetti  iscritti          nell'elenco previsto dall'art. 106.                 h) "stretti legami": i rapporti tra una  banca  e  un          soggetto italiano o estero che:                   1) controlla la banca;                   2) e' controllato dalla banca;                   3)  e'  controllato  dallo  stesso   soggetto   che          controlla la banca;                   4) partecipa al capitale della banca in misura pari          almeno al 20% del capitale con diritto di voto;                   5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno          al 20% del capitale con diritto di voto;                 h-bis) "istituti di moneta elettronica": le  imprese,          diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;                 h-bis.1) "istituti di moneta elettronica comunitari":          gli istituti di moneta elettronica  aventi  sede  legale  e          amministrazione centrale in uno  stesso  Stato  comunitario          diverso dall'Italia;                 h-ter) ''moneta elettronica'':  il  valore  monetario          memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione          magnetica,  rappresentato  da  un  credito  nei   confronti          dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni  di          pagamento come definite all'art. 1, comma  1,  lettera  c),          del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e  che  sia          accettato  da  persone   fisiche   e   giuridiche   diverse          dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:                   1) il valore monetario memorizzato sugli  strumenti          previsti dall'art. 2, comma  2,  lettera  m),  del  decreto          legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;                   2) il valore monetario utilizzato per le operazioni          di pagamento previste dall'art. 2, comma 2, lettera n), del          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;                 h-quater) "partecipazioni": le azioni, le quote e gli          altri  strumenti  finanziari  che   attribuiscono   diritti          amministrativi o  comunque  i  diritti  previsti  dall'art.          2351, ultimo comma, del codice civile;                 h-quinquies);                 h-sexies)  "istituti  di  pagamento":   le   imprese,          diverse  dalle  banche   e   dagli   istituti   di   moneta          elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento;                 h-septies) "istituti di  pagamento  comunitari":  gli          istituti di pagamento aventi sede legale e  amministrazione          centrale  in   uno   stesso   Stato   comunitario   diverso          dall'Italia;                 h-septies.1)  "servizi  di  pagamento":  le  seguenti          attivita':                   1) servizi che permettono di depositare il contante          su un  conto  di  pagamento  nonche'  tutte  le  operazioni          richieste per la gestione di un conto di pagamento;                   2) servizi che permettono prelievi in  contante  da          un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste          per la gestione di un conto di pagamento;                   3) esecuzione di operazioni di  pagamento,  incluso          il trasferimento di fondi su un conto di  pagamento  presso          il prestatore di servizi di pagamento  dell'utilizzatore  o          presso un altro prestatore di servizi di pagamento:                     3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi  gli          addebiti diretti una tantum;                     3.2)  esecuzione  di  operazioni   di   pagamento          mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;                     3.3) esecuzione di bonifici, inclusi  gli  ordini          permanenti;                   4) esecuzione di operazioni di pagamento  quando  i          fondi rientrano in una linea di  credito  accordata  ad  un          utilizzatore di servizi di pagamento:                     4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi  gli          addebiti diretti una tantum;                     4.2)  esecuzione  di  operazioni   di   pagamento          mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;                     4.3) esecuzione di bonifici, inclusi  gli  ordini          permanenti;                   5)  emissione  di  strumenti   di   pagamento   e/o          convenzionamento di operazioni di pagamento;                   6) rimessa di denaro;                   7) servizi di disposizione di ordini di pagamento;                   8) servizi di informazione sui conti;                 h-octies);                 h-novies) "personale":  i  dipendenti  e  coloro  che          comunque operano sulla base di rapporti che ne  determinano          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma          diversa dal rapporto di lavoro subordinato;                 i) "punto di contatto centrale":  il  soggetto  o  la          struttura designato dalle banche, dagli istituti di  moneta          elettronica o dagli istituti di  pagamento  comunitari  che          operano  sul  territorio  della  Repubblica  in  regime  di          diritto di  stabilimento,  senza  succursale,  tramite  gli          agenti di cui all'art. 128-quater.               3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare la          definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera          h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo          esercizio delle funzioni di vigilanza.               3-bis. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al          consiglio di amministrazione, all'organo  amministrativo  e          agli amministratori si  applicano  anche  al  consiglio  di          gestione ed ai suoi componenti.               3-ter. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al          collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge  la          funzione di controllo si applicano anche  al  consiglio  di          sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione          e ai loro componenti.               3-quater. Se non diversamente disposto, ai  fini  della          disciplina dei servizi di pagamento, nel  presente  decreto          si applicano le  definizioni  del  decreto  legislativo  27          gennaio 2010, n. 11.".               - Si riporta il testo vigente dell'art.  1  del  citato          decreto legislativo n. 58 del 1998:               "Art. 1. Definizioni               1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:                 a) "legge fallimentare": il regio  decreto  16  marzo          1942, n. 267 e successive modificazioni;                 b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385   e   successive          modificazioni;                 c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa'          e la borsa;                 c-bis) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi          pensione;                 d)  'IVASS':  L'Istituto  per  la   Vigilanza   sulle          Assicurazioni;                 d-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo  di  vigilanza          finanziaria composto dalle seguenti parti:                   1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con          regolamento (UE) n. 1093/2010;                   2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni  e          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con          regolamento (UE) n. 1094/2010;                   3)  "AESFEM":  Autorita'  europea  degli  strumenti          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.          1095/2010;                   4)  "Comitato  congiunto":  il  Comitato  congiunto          delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54          del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE)  n.          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;                   5)  "CERS":  Comitato  europeo   per   il   rischio          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;                   6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":  le          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri          specificate negli  atti  dell'Unione  di  cui  all'art.  1,          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.          1095/2010;                 d-ter) "UE": l'Unione europea;                 d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la cui          occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare  uno          o piu' servizi di investimento a terzi e/o  nell'effettuare          una   o   piu'   attivita'   di   investimento   a   titolo          professionale;                 d-quinquies)  "banca":   la   banca   come   definita          dall'art. 1, comma 1, lettera b), del Testo unico bancario;                 d-sexies) "banca dell'Unione europea" o  "banca  UE":          la banca avente sede legale e amministrazione  centrale  in          un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;                 e) "societa'  di  intermediazione  mobiliare"  (Sim):          l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica          con sede legale e direzione  generale  in  Italia,  diversa          dalle  banche  e  dagli  intermediari  finanziari  iscritti          nell'albo  previsto  dall'art.  106  del   T.U.   bancario,          autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento;                 f) "impresa di investimento  dell'Unione  europea"  o          "impresa di investimento UE":  l'impresa  di  investimento,          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione          generale in un medesimo Stato dell'Unione europea,  diverso          dall'Italia;                 g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha  la          propria  sede  legale  o  direzione  generale   nell'Unione          europea, la cui attivita' e'  corrispondente  a  quella  di          un'impresa di investimento UE o di una banca UE che  presta          servizi o attivita' di investimento;                 h);                 i) 'societa' di investimento  a  capitale  variabile'          (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa'  per          azioni a capitale variabile con  sede  legale  e  direzione          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante          l'offerta di proprie azioni;                 i-bis) 'societa' di investimento  a  capitale  fisso'          (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa'  per          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari          partecipativi;                 i-ter)  "personale":  i  dipendenti  e   coloro   che          comunque operano sulla base di rapporti che ne  determinano          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma          diversa dal rapporto di lavoro subordinato;                 i-quater) societa' di investimento semplice (SiS): il          FIA  italiano,  riservato  a   investitori   professionali,          costituito in forma di Sicaf che gestisce  direttamente  il          proprio  patrimonio  e  che  rispetta  tutte  le   seguenti          condizioni:                   1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni;                   2) ha per oggetto esclusivo l'investimento  diretto          del patrimonio raccolto  in  PMI  non  quotate  su  mercati          regolamentati di cui all'art. 2 paragrafo  1,  lettera  f),          primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento          europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che  si  trovano          nella fase di sperimentazione, di costituzione e  di  avvio          dell'attivita', in deroga all'art. 35-bis, comma 1, lettera          f);                   3) non ricorre alla leva finanziaria;                   4) dispone di un capitale  sociale  almeno  pari  a          quello previsto dall'art. 2327 del codice civile, in deroga          all'art. 35-bis, comma 1, lettera c);                 j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr  costituito          in  forma  di  patrimonio  autonomo,  suddiviso  in  quote,          istituito e gestito da un gestore;                 k)  'Organismo   di   investimento   collettivo   del          risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione          del servizio di gestione collettiva del risparmio,  il  cui          patrimonio e' raccolto tra una  pluralita'  di  investitori          mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito          in monte nell'interesse degli investitori  e  in  autonomia          dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,          crediti, inclusi  quelli  erogati,  a  favore  di  soggetti          diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,          partecipazioni o altri beni mobili o immobili,  in  base  a          una politica di investimento predeterminata;                 k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno          il diritto di chiedere il rimborso delle quote o  azioni  a          valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita'  e          con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto  e          dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;                 k-ter)  'Oicr  chiuso':  l'Oicr  diverso  da   quello          aperto;                 l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le          Sicav e le Sicaf;                 m) 'Organismi di investimento  collettivo  in  valori          mobiliari italiani' (OICVM italiani): il  fondo  comune  di          investimento  e  la   Sicav   rientranti   nell'ambito   di          applicazione della direttiva 2009/65/CE;                 m-bis)  'Organismi  di  investimento  collettivo   in          valori  mobiliari  UE'  (OICVM  UE):  gli  Oicr  rientranti          nell'ambito di  applicazione  della  direttiva  2009/65/CE,          costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;                 m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il          fondo  comune  di  investimento,  la  Sicav  e   la   Sicaf          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva          2011/61/UE;                 m-quater) 'FIA italiano riservato': il  FIA  italiano          la  cui   partecipazione   e'   riservata   a   investitori          professionali e alle categorie di  investitori  individuate          dal regolamento di cui all'art. 39;                 m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli  Oicr          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato   dell'UE   diverso          dall'Italia;                 m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli          Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato  non   appartenente          all'UE;                 m-septies) 'fondo europeo  per  il  venture  capital'          (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del          regolamento (UE) n. 345/2013;                 m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale'          (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione  del          regolamento (UE) n. 346/2013;                 m-octies.1) 'fondo di investimento  europeo  a  lungo          termine"  (ELTIF):   l'Oicr   rientrante   nell'ambito   di          applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760;                 m-novies)  'Oicr  feeder':  l'Oicr  che  investe   le          proprie attivita'  totalmente  o  in  prevalenza  nell'Oicr          master;                 m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o  piu'          Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le  proprie          attivita';                 m-undecies) 'clienti  professionali'  o  'investitori          professionali': i clienti professionali ai sensi  dell'art.          6, commi 2-quinquies e 2-sexies;                 m-undecies.1) 'Business  Angel':  gli  investitori  a          supporto dell'innovazione che hanno  investito  in  maniera          diretta o indiretta una somma pari ad  almeno  euro  40.000          nell'ultimo triennio;                 m-duodecies) "clienti al dettaglio o  investitori  al          dettaglio": i  clienti  o  gli  investitori  che  non  sono          clienti professionali o investitori professionali;                 n) 'gestione collettiva del risparmio':  il  servizio          che si realizza  attraverso  la  gestione  di  Oicr  e  dei          relativi rischi;                 o) "societa' di gestione  del  risparmio"  (SGR):  la          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione          collettiva del risparmio;                 o-bis)  'societa'  di  gestione  UE':   la   societa'          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2009/65/CE  in  uno          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'          di gestione di uno o piu' OICVM;                 p) 'gestore  di  FIA  UE'  (GEFIA  UE):  la  societa'          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'          di gestione di uno o piu' FIA;                 q) 'gestore  di  FIA  non  UE'  (GEFIA  non  UE):  la          societa' autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE          con sede legale in uno Stato non appartenente  all'UE,  che          esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;                 q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav  e  la  Sicaf  che          gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa'  di          gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE,  il  gestore  di          EuVECA, il gestore di EuSEF e il gestore di ELTIF;                 q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato          nel paese di origine dell'Oicr ad  assumere  l'incarico  di          depositario;                 q-quater) 'depositario dell'Oicr master  o  dell'Oicr          feeder': il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder          ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' un  Oicr  UE  o          non UE, il soggetto autorizzato nello Stato  di  origine  a          svolgere i compiti di depositario;                 q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le  quote  dei          fondi comuni di investimento,  le  azioni  di  Sicav  e  le          azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;                 r)  "soggetti  abilitati":  le  Sim,  le  imprese  di          investimento UE con succursale in  Italia,  le  imprese  di          paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le  societa'  di          gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i          GEFIA  UE  con  succursale  in  Italia,  i  GEFIA  non   UE          autorizzati in Italia, i GEFIA non UE  autorizzati  in  uno          Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,          nonche'  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo          previsto  dall'art.  106  del  T.U.  bancario,  le   banche          italiane  e  le  banche  UE  con   succursale   in   Italia          autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita'  di          investimento;                 r-bis) "Stato di origine della societa'  di  gestione          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione          UE ha la propria sede legale e direzione generale;                 r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in          cui l'OICR e' stato costituito;                 r-ter.1)  "indice  di  riferimento"  o   "benchmark":          l'indice di cui all'art. 3,  paragrafo  1,  punto  3),  del          regolamento (UE) 2016/1011;                 r-ter.2) "amministratore di indici  di  riferimento":          la persona fisica o giuridica di cui all'art. 3,  paragrafo          1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011;                 r-quater) 'rating del credito': un parere relativo al          merito  creditizio  di  un'entita',  cosi'  come   definito          dall'art. 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento  (CE)          n. 1060/2009;                 r-quinquies) 'agenzia di  rating  del  credito':  una          persona giuridica la cui attivita' include  l'emissione  di          rating del credito a livello professionale;                 s) "servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento":  le          attivita'  e  i  servizi  elencati  nelle  sezioni  A  e  B          dell'Allegato I  al  presente  decreto,  autorizzati  nello          Stato dell'UE di origine;                 t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni          comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e  con          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti          abilitati;                 u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari  e          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non          costituiscono prodotti  finanziari  i  depositi  bancari  o          postali non rappresentati da strumenti finanziari;                 v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio":  ogni          offerta, invito a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli          indicati nel regolamento previsto dall'art. 100,  comma  1,          lettere b)  e  c);  non  costituisce  offerta  pubblica  di          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi          dalle banche centrali degli Stati comunitari;                 w)  "emittenti  quotati":  i  soggetti,  italiani   o          esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti  finanziari          quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel  caso  di          ricevute  di  deposito  ammesse  alle  negoziazioni  in  un          mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente          dei valori  mobiliari  rappresentati,  anche  qualora  tali          valori non sono ammessi alla  negoziazione  in  un  mercato          regolamentato;                 w-bis)   soggetti   abilitati   alla    distribuzione          assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti  nella          sezione  d)   del   registro   unico   degli   intermediari          assicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo n.          209 del  2005,  i  soggetti  dell'Unione  europea  iscritti          nell'elenco annesso di cui all'art. 116-quinquies, comma 5,          del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali  le  banche,          le societa' di intermediazione mobiliare e  le  imprese  di          investimento, anche quando operano con i  collaboratori  di          cui alla sezione E del registro  unico  degli  intermediari          assicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo n.          209 del 2005;                 w-bis.1) «prodotto di  investimento  al  dettaglio  e          assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi          all'art. 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014;                 w-bis.2)  «prodotto   d'investimento   al   dettaglio          preassemblato» o «PRIP»: un investimento ai sensi dell'art.          4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014;                 w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»:  un          prodotto ai sensi dell'art. 4, numero 2),  del  regolamento          (UE) n. 1286/2014.  Tale  definizione  non  include:  1)  i          prodotti assicurativi  non  vita  elencati  all'allegato  I          della direttiva 2009/138/CE; 2)  i  contratti  assicurativi          vita, qualora le prestazioni previste dal  contratto  siano          dovute soltanto in caso di decesso o per incapacita' dovuta          a  lesione,  malattia  o   disabilita';   3)   i   prodotti          pensionistici che, ai sensi  del  diritto  nazionale,  sono          riconosciuti come  aventi  lo  scopo  precipuo  di  offrire          all'investitore  un  reddito  durante  la  pensione  e  che          consentono  all'investitore  di   godere   di   determinati          vantaggi;   4)   i   regimi   pensionistici   aziendali   o          professionali  ufficialmente  riconosciuti  che   rientrano          nell'ambito di applicazione della  direttiva  2003/41/CE  o          della  direttiva  2009/138/CE;  5)   i   singoli   prodotti          pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede  un          contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali  il          lavoratore o il datore di  lavoro  non  puo'  scegliere  il          fornitore o il prodotto pensionistico;                 w-bis.4)  «ideatore  di  prodotti  d'investimento  al          dettaglio preassemblati  e  assicurativi»  o  «ideatore  di          PRIIP»: un soggetto di  cui  all'art.  4,  numero  4),  del          regolamento (UE) n. 1286/2014;                 w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto di          cui  all'art.  4,  numero  5),  del  regolamento  (UE)   n.          1286/2014;                 w-bis.6) «investitore  al  dettaglio  in  PRIIP»:  un          cliente ai sensi dell'art. 4, numero  6),  del  regolamento          (UE) n. 1286/2014;                 w-bis.7)  "gestore  del  mercato":  il  soggetto  che          gestisce  e/o  amministra   l'attivita'   di   un   mercato          regolamentato   e   puo'   coincidere   con   il    mercato          regolamentato stesso;                 w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale          amministrato e/o gestito da un  gestore  del  mercato,  che          consente o facilita l'incontro, al suo interno  e  in  base          alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti          finanziari, in modo da dare luogo a  contratti  relativi  a          strumenti    finanziari    ammessi    alla     negoziazione          conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'          autorizzato e funziona regolarmente  e  conformemente  alla          parte III;                 w-quater) "emittenti  quotati  aventi  l'Italia  come          Stato membro d'origine":                   1) gli emittenti azioni ammesse  alle  negoziazioni          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;                   2)  gli  emittenti  titoli  di  debito  di   valore          nominale  unitario  inferiore  ad  euro  mille,  o   valore          corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;                   3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai  numeri          1) e 2), aventi sede legale in uno Stato  non  appartenente          all'Unione europea, che hanno scelto  l'Italia  come  Stato          membro d'origine tra gli  Stati  membri  in  cui  i  propri          valori mobiliari  sono  ammessi  alla  negoziazione  in  un          mercato  regolamentato.  La  scelta  dello   Stato   membro          d'origine resta valida salvo che l'emittente  abbia  scelto          un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero  4-bis)          e abbia comunicato tale scelta;                   4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli          di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o  i          cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni  in  un          mercato regolamentato italiano, che hanno  scelto  l'Italia          come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere  un          solo Stato membro d'origine. La  scelta  resta  valida  per          almeno tre anni, salvo il caso in cui  i  valori  mobiliari          dell'emittente non sono piu' ammessi alla  negoziazione  in          alcun mercato regolamentato dell'Unione  europea,  o  salvo          che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di          cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera;                   4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui          valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in          un mercato regolamentato dello Stato membro  d'origine,  ma          sono  stati  ammessi  alla  negoziazione  in   un   mercato          regolamentato italiano o di altri Stati membri  e,  se  del          caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno  scelto          l'Italia come nuovo Stato membro d'origine;                 w-quater.1) "PMI": fermo  quanto  previsto  da  altre          disposizioni  di  legge,  le  piccole  e   medie   imprese,          emittenti  azioni   quotate,   il   cui   fatturato   anche          anteriormente  all'ammissione   alla   negoziazione   delle          proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero          che abbiano una capitalizzazione di  mercato  inferiore  ai          500 milioni di euro. Non si considerano PMI  gli  emittenti          azioni quotate che abbiano  superato  entrambi  i  predetti          limiti per tre anni consecutivi. La Consob  stabilisce  con          regolamento  le  disposizioni  attuative   della   presente          lettera, incluse le modalita' informative cui  sono  tenuti          tali  emittenti  in  relazione  all'acquisto  ovvero   alla          perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base  delle          informazioni  fornite  dagli  emittenti  pubblica  l'elenco          delle PMI tramite il proprio sito internet;                 w-quinquies)  "controparti  centrali":   i   soggetti          indicati nell'art. 2, punto 1),  del  regolamento  (UE)  n.          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4          luglio 2012, concernente gli  strumenti  derivati  OTC,  le          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle          negoziazioni;                 w-sexies)   "provvedimenti   di    risanamento":    i          provvedimenti con cui sono disposte:                   1)  l'amministrazione  straordinaria,  nonche'   le          misure adottate nel suo ambito;                   2) le misure adottate ai sensi dell'art. 60-bis.4;                   3) le misure,  equivalenti  a  quelle  indicate  ai          punti  1  e  2,  adottate  da  autorita'  di  altri   Stati          dell'Unione europea;                 w-septies)   "depositari   centrali   di   titoli   o          depositari centrali":  i  soggetti  indicati  nell'art.  2,          paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  luglio  2014,          relativo   al   miglioramento   del   regolamento    titoli          nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli.               1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di          valori  che  possono  essere  negoziati  nel  mercato   dei          capitali, quali ad esempio:                 a) azioni di societa' e altri titoli  equivalenti  ad          azioni di societa', di partnership o di  altri  soggetti  e          ricevute di deposito azionario;                 b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le          ricevute di deposito relative a tali titoli;                 c) qualsiasi altro valore mobiliare che  permetta  di          acquisire o di vendere i  valori  mobiliari  indicati  alle          lettere a) e b) o che  comporti  un  regolamento  a  pronti          determinato con riferimento  a  valori  mobiliari,  valute,          tassi di interesse o rendimenti, merci  o  altri  indici  o          misure.               1-ter.  Per  "strumenti  del  mercato   monetario"   si          intendono categorie di strumenti normalmente negoziati  nel          mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i          certificati di deposito e le carte commerciali.               1-quater.  Per  "ricevute  di  deposito"  si  intendono          titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti          la proprieta' dei titoli di un emittente  non  domiciliato,          ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e          negoziati indipendentemente dai titoli  dell'emittente  non          domiciliato.               2. Per "strumento  finanziario"  si  intende  qualsiasi          strumento riportato nella Sezione C  dell'Allegato  I.  Gli          strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari.               2-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  con          il  regolamento  di  cui  all'art.  18,   comma   5,   puo'          individuare:                 a) gli altri contratti derivati di cui  al  punto  7,          sezione C, dell'Allegato I  aventi  le  caratteristiche  di          altri strumenti finanziari derivati;                 b) gli altri contratti derivati di cui al  punto  10,          sezione C, dell'Allegato I  aventi  le  caratteristiche  di          altri  strumenti  finanziari  derivati,  negoziati  in   un          mercato  regolamentato,  in  un  sistema  multilaterale  di          negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione.               2-ter. Nel presente decreto  legislativo  si  intendono          per:                 a) "strumenti  derivati":  gli  strumenti  finanziari          citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonche'          gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis,  lettera          c);                 b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari  che          fanno riferimento a merci o attivita'  sottostanti  di  cui          all'Allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10),  nonche'          gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis,  lettera          c),  quando  fanno  riferimento   a   merci   o   attivita'          sottostanti menzionati all'Allegato  I,  sezione  C,  punto          10);                 c) "contratti derivati su prodotti energetici C6":  i          contratti di opzione,  i  contratti  finanziari  a  termine          standardizzati  (future),  gli  swap  e  tutti  gli   altri          contratti   derivati   concernenti   carbone   o   petrolio          menzionati nella Sezione C, punto 6,  dell'Allegato  I  che          sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione  e          devono essere regolati con consegna fisica del sottostante.               3.               4.               5.  Per  "servizi  e  attivita'  di  investimento"   si          intendono i seguenti, quando hanno  per  oggetto  strumenti          finanziari:                 a) negoziazione per conto proprio;                 b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;                 c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base  di          un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;                 c-bis) collocamento senza  impegno  irrevocabile  nei          confronti dell'emittente;                 d) gestione di portafogli;                 e) ricezione e trasmissione di ordini;                 f) consulenza in materia di investimenti;                 g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;                 g-bis)   gestione   di   sistemi    organizzati    di          negoziazione.               5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si  intende          l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti  finanziari,          in contropartita diretta.               5-bis.1. Per  "sistema  multilaterale"  si  intende  un          sistema che consente l'interazione tra  interessi  multipli          di acquisto e di vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti          finanziari.               5-ter. Per "internalizzatore  sistematico"  si  intende          l'impresa  di  investimento  che   in   modo   organizzato,          frequente, sistematico  e  sostanziale  negozia  per  conto          proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di  un          mercato  regolamentato,  di  un  sistema  multilaterale  di          negoziazione o di un sistema  organizzato  di  negoziazione          senza gestire un sistema multilaterale. Il modo frequente e          sistematico si misura  per  numero  di  negoziazioni  fuori          listino (OTC) su strumenti finanziari effettuate per  conto          proprio  eseguendo  gli  ordini  dei   clienti.   Il   modo          sostanziale si misura per dimensioni delle negoziazioni OTC          effettuate  dal  soggetto  su   uno   specifico   strumento          finanziario  in  relazione  al  totale  delle  negoziazioni          effettuate  sullo  strumento   finanziario   dal   soggetto          medesimo o all'interno dell'Unione europea.               5-quater. Per "market maker" si intende una persona che          si propone, nelle sedi di  negoziazione  e/o  al  di  fuori          delle  stesse,  su  base  continuativa,  come  disposta   a          negoziare  per  conto  proprio   acquistando   e   vendendo          strumenti finanziari in  contropartita  diretta  ai  prezzi          dalla medesima definiti.               5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la          gestione, su  base  discrezionale  e  individualizzata,  di          portafogli  di  investimento  che  includono  uno  o   piu'          strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato  conferito          dai clienti.               5-sexies. Il servizio di cui al comma  5,  lettera  e),          comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'          l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o  piu'          investitori, rendendo cosi'  possibile  la  conclusione  di          un'operazione fra loro (mediazione).               5-septies. Per "consulenza in materia di  investimenti"          si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate          a un cliente, dietro sua richiesta  o  per  iniziativa  del          prestatore del servizio, riguardo a una o  piu'  operazioni          relative a strumenti finanziari.               5-septies.1. Per "esecuzione di ordini  per  conto  dei          clienti" si intende la conclusione di accordi di acquisto o          di vendita di uno o piu' strumenti finanziari per conto dei          clienti,  compresa  la  conclusione  di  accordi   per   la          sottoscrizione o la compravendita di  strumenti  finanziari          emessi da un'impresa di investimento  o  da  una  banca  al          momento della loro emissione.               5-septies.2.  Per  "agente  collegato"  si  intende  la          persona  fisica  o  giuridica  che,  sotto   la   piena   e          incondizionata  responsabilita'  di  una  sola  impresa  di          investimento per conto della quale opera, promuove  servizi          di investimento e/o  servizi  accessori  presso  clienti  o          potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o  gli          ordini dei clienti riguardanti servizi  di  investimento  o          strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta          consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti          strumenti o servizi finanziari.               5-septies.3.  Per  "consulente  finanziario   abilitato          all'offerta  fuori  sede"  si  intende  la  persona  fisica          iscritta nell'apposita sezione dell'albo previsto dall'art.          31, comma 4, del  presente  decreto  che,  in  qualita'  di          agente  collegato,  esercita  professionalmente   l'offerta          fuori sede come dipendente, agente o mandatario.               5-octies. Nel presente decreto legislativo si intendono          per:                 a)  "sistema  multilaterale  di   negoziazione":   un          sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento          o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo          interno e in base a regole non discrezionali, di  interessi          multipli di acquisto e  di  vendita  di  terzi  relativi  a          strumenti finanziari, in modo da  dare  luogo  a  contratti          conformemente alla parte II e alla parte III;                 b) "sistema organizzato di negoziazione": un  sistema          multilaterale diverso da un mercato regolamentato o  da  un          sistema  multilaterale   di   negoziazione   che   consente          l'interazione tra  interessi  multipli  di  acquisto  e  di          vendita  di  terzi  relativi  a   obbligazioni,   strumenti          finanziari strutturati,  quote  di  emissioni  e  strumenti          derivati, in modo da dare luogo a  contratti  conformemente          alla parte II e alla parte III;                 c) "sede di negoziazione": un mercato  regolamentato,          un sistema  multilaterale  di  negoziazione  o  un  sistema          organizzato di negoziazione.               5-octies.1.  Per  "ordine  con  limite  di  prezzo"  si          intende un ordine di acquisto o di vendita di uno strumento          finanziario al prezzo limite fissato o  a  un  prezzo  piu'          vantaggioso e per un quantitativo fissato.               5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali  per          le piccole e medie imprese e per  le  imprese  sociali"  si          intende una piattaforma on line che  abbia  come  finalita'          esclusiva la facilitazione della raccolta  di  capitale  di          rischio da  parte  delle  piccole  e  medie  imprese,  come          definite dall'art.  2,  paragrafo  1,  lettera  (f),  primo          alinea,  del  regolamento  (UE)  2017/1129,  delle  imprese          sociali e degli organismi di  investimento  collettivo  del          risparmio o di altre societa' che investono prevalentemente          in piccole  e  medie  imprese  nonche'  della  raccolta  di          finanziamenti tramite obbligazioni o  strumenti  finanziari          di debito da parte delle piccole e medie imprese.               5-decies.               5-undecies.               5-duodecies. Per  "imprese  sociali"  si  intendono  le          imprese sociali ai sensi del decreto legislativo  3  luglio          2017, n. 112, costituite in forma di societa' di capitali o          di societa' cooperativa.               6.  Per  "servizio  accessorio"  si  intende  qualsiasi          servizio riportato nella sezione B dell'Allegato I.               6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni,  le          quote e gli altri strumenti  finanziari  che  attribuiscono          diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art.          2351, ultimo comma, del codice civile.               6-bis.1.  Per  "controllante"  si  intende   un'impresa          controllante ai sensi degli articoli 2, paragrafo 9,  e  22          della direttiva 2013/34/UE.               6-bis.2.  Per  "controllata"  si   intende   un'impresa          controllata ai sensi degli articoli 2, paragrafo 10,  e  22          della  direttiva  2013/34/UE;  l'impresa   controllata   di          un'impresa controllata  e'  parimenti  considerata  impresa          controllata dell'impresa controllante che e' a capo di tali          imprese.               6-bis.3. Per "stretti legami" si intende la  situazione          nella quale due o piu' persone fisiche  o  giuridiche  sono          legate:                 a)  da  una  «partecipazione»,  ossia  dal  fatto  di          detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il          20 per cento o piu' dei diritti di voto o del  capitale  di          un'impresa;                 b) da un legame di «controllo», ossia dalla relazione          esistente  tra   un'impresa   controllante   e   un'impresa          controllata, in tutti i casi di cui all'art. 22,  paragrafi          1 e 2, della  direttiva  2013/34/UE,  o  relazione  analoga          esistente tra persone fisiche e  giuridiche  e  un'impresa,          nel  qual  caso  ogni  impresa  controllata  di  un'impresa          controllata e' considerata impresa controllata dell'impresa          controllante che e' a capo di tali imprese;                 c) da un legame duraturo tra due o tutte le  suddette          persone e uno stesso soggetto  che  sia  una  relazione  di          controllo.               6-ter. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al          consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo  ed          agli amministratori si  applicano  anche  al  consiglio  di          gestione e ai suoi componenti.               6-quater. Se non diversamente disposto,  le  norme  del          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al          collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che  svolge  la          funzione di controllo si applicano anche  al  consiglio  di          sorveglianza e al comitato per il controllo sulla  gestione          e ai loro componenti.               6-quinquies. Per "negoziazione algoritmica" si  intende          la negoziazione di strumenti finanziari in cui un algoritmo          informatizzato  determina   automaticamente   i   parametri          individuali  degli  ordini,   come   ad   esempio   l'avvio          dell'ordine,  la  relativa  tempistica,   il   prezzo,   la          quantita' o  le  modalita'  di  gestione  dell'ordine  dopo          l'invio,  con  intervento  umano  minimo  o   assente,   ad          esclusione   dei   sistemi   utilizzati   unicamente    per          trasmettere ordini a una o piu' sedi di  negoziazione,  per          trattare ordini che non  comportano  la  determinazione  di          parametri di negoziazione,  per  confermare  ordini  o  per          eseguire il regolamento delle operazioni.               6-sexies. Per "accesso elettronico diretto" si  intende          un accordo in base al quale un membro o un  partecipante  o          un cliente di una sede di negoziazione consente a un  terzo          l'utilizzo   del   proprio   codice    identificativo    di          negoziazione  per  la  trasmissione  in   via   elettronica          direttamente alla sede di negoziazione di ordini relativi a          uno strumento finanziario, sia nel caso  in  cui  l'accordo          comporti l'utilizzo da parte del terzo  dell'infrastruttura          del membro, del partecipante o del cliente, o di  qualsiasi          sistema di collegamento fornito dal membro, partecipante  o          cliente per trasmettere  gli  ordini  (accesso  diretto  al          mercato) sia nel caso in  cui  non  vi  sia  tale  utilizzo          (accesso sponsorizzato).               6-septies. Per "tecnica di negoziazione algoritmica  ad          alta   frequenza"   si   intende   qualsiasi   tecnica   di          negoziazione algoritmica caratterizzata da:                 a)  infrastrutture  volte  a  ridurre  al  minimo  le          latenze di rete e di  altro  genere,  compresa  almeno  una          delle strutture per l'inserimento algoritmico  dell'ordine:          co-ubicazione, hosting di prossimita' o accesso elettronico          diretto a velocita' elevata;                 b)    determinazione    da    parte    del    sistema          dell'inizializzazione,    generazione,    trasmissione    o          esecuzione  dell'or-dine  senza  intervento  umano  per  il          singolo ordine o negoziazione, e                 c) elevato  traffico  infra-giornaliero  di  messaggi          consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni.               6-octies.  Per  "negoziazione  matched  principal"   si          intende  una  negoziazione  in  cui  il  soggetto  che   si          interpone tra  l'acquirente  e  il  venditore  non  e'  mai          esposto al rischio di mercato durante  l'intera  esecuzione          dell'operazione,  con  l'acquisto  e  la  vendita  eseguiti          simultaneamente ad  un  prezzo  che  non  permette  a  tale          soggetto di realizzare utili o perdite, fatta eccezione per          le commissioni, gli  onorari  o  le  spese  dell'operazione          previamente comunicati.               6-novies. Per "pratica di vendita abbinata" si  intende          l'offerta di un servizio di investimento insieme a un altro          servizio o prodotto come  parte  di  un  pacchetto  o  come          condizione  per  l'ottenimento  dello  stesso   accordo   o          pacchetto.               6-decies. Per  "deposito  strutturato"  si  intende  un          deposito quale definito all'art. 69-bis, comma  1,  lettera          c), del T.U. bancario che e' pienamente  rimborsabile  alla          scadenza in  base  a  termini  secondo  i  quali  qualsiasi          interesse o  premio  sara'  rimborsato  (o  e'  a  rischio)          secondo una formula comprendente fattori quali:                 a) un indice o una combinazione di indici, eccetto  i          depositi  a  tasso   variabile   il   cui   rendimento   e'          direttamente legato a un tasso di interesse quale l'Euribor          o il Libor;                 b) uno strumento finanziario o una combinazione degli          strumenti finanziari;                 c) una merce o combinazione di merci o di altri  beni          infungibili, materiali o immateriali; o                 d) un tasso di cambio o una combinazione di tassi  di          cambio.               6-undecies.  Nel  presente   decreto   legislativo   si          intendono per:                 a)  "dispositivo  di  pubblicazione  autorizzato"   o          "APA": un soggetto autorizzato  ai  sensi  della  direttiva          2014/65/UE a pubblicare i report delle operazioni  concluse          per  conto  di  imprese  di  investimento  ai  sensi  degli          articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014;                 b)  "fornitore   di   un   sistema   consolidato   di          pubblicazione" o "CTP": un soggetto  autorizzato  ai  sensi          della  direttiva  2014/65/UE  a  fornire  il  servizio   di          raccolta    presso    mercati    regolamentati,     sistemi          multilaterali  di  negoziazione,  sistemi  organizzati   di          negoziazione e APA dei report delle operazioni concluse per          gli strumenti finanziari di cui agli articoli 6, 7, 10, 12,          13,  20  e  21  del  regolamento  (UE)  n  600/2014  e   di          consolidamento delle suddette  informazioni  in  un  flusso          elettronico di dati attualizzati in continuo, in  grado  di          fornire informazioni sui prezzi e sul volume  per  ciascuno          strumento finanziario;                 c) "meccanismo di segnalazione autorizzato" o  "ARM":          un soggetto autorizzato ai sensi della direttiva 2014/65/UE          a segnalare le informazioni di dettaglio  sulle  operazioni          concluse alle autorita' competenti o all'AESFEM  per  conto          delle imprese di investimento;                 d) "servizi di comunicazione dati": la gestione di un          dispositivo di pubblicazione  autorizzato  (APA)  o  di  un          sistema  consolidato  di  pubblicazione  (CTP)  o   di   un          meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM);                 e) "fornitore di servizi di comunicazione  dati":  un          APA, un CTP o un ARM.               6-duodecies.  Nel  presente  decreto   legislativo   si          intendono per:                 a)   "Stato   membro   d'origine   dell'impresa    di          investimento":                   1) se l'impresa  di  investimento  e'  una  persona          fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha  la  propria          sede principale;                   2) se l'impresa  di  investimento  e'  una  persona          giuridica, lo Stato membro in cui  si  trova  la  sua  sede          legale;                   3)  se,  in  base  al  diritto  nazionale  cui   e'          soggetta, l'impresa di investimento non ha una sede legale,          lo  Stato  membro  in  cui  e'  situata  la  sua  direzione          generale;                 b)    "Stato    membro    d'origine    del    mercato          regolamentato": lo Stato membro in  cui  e'  registrato  il          mercato regolamentato o se, in base al diritto nazionale di          tale Stato membro detto mercato non ha una sede legale,  lo          Stato  membro  in  cui  e'  situata  la  propria  direzione          generale;                 c) "Stato membro d'origine di un APA, di  un  sistema          consolidato   di   pubblicazione   o   di   meccanismo   di          segnalazione autorizzato":                   1) se il dispositivo di pubblicazione  autorizzato,          il meccanismo di  segnalazione  autorizzato  o  il  sistema          consolidato di pubblicazione  e'  una  persona  fisica,  lo          Stato membro in cui tale persona ha  la  propria  direzione          generale;                   2) se il dispositivo di pubblicazione  autorizzato,          il meccanismo di  segnalazione  autorizzato  o  il  sistema          consolidato di pubblicazione e' una persona  giuridica,  lo          Stato membro in cui si trova la sua sede legale;                   3)  se,  in  base  al  diritto  nazionale  cui   e'          soggetto, il dispositivo di pubblicazione  autorizzato,  il          meccanismo  di  segnalazione  autorizzato  o   il   sistema          consolidato di pubblicazione non ha  una  sede  legale,  lo          Stato membro in cui e' situata la sua direzione generale.               6-terdecies.  Nel  presente  decreto   legislativo   si          intendono per:                 a)   "Stato    membro    ospitante    l'impresa    di          investimento": lo Stato membro, diverso dallo Stato  membro          d'origine,  in  cui  un'impresa  di  investimento  ha   una          succursale o presta servizi di  investimento  e/o  esercita          attivita' di investimento;                 b) "Stato membro ospitante il mercato regolamentato":          lo Stato membro in  cui  un  mercato  regolamentato  adotta          opportune misure  in  modo  da  facilitare  l'accesso  alla          negoziazione a distanza nel suo sistema da parte di  membri          o partecipanti stabiliti in tale Stato membro.               6-quaterdecies. Per "prodotto energetico  all'ingrosso"          si  intende  un  prodotto  energetico  all'ingrosso   quale          definito all'art. 2,  punto  4,  del  regolamento  (UE)  n.          1227/2011.               6-quinquiesdecies. Per "derivati su merci agricole"  si          intendono i contratti derivati connessi a prodotti  di  cui          all'art. 1 e all'allegato  I,  parti  da  I  a  XXIV/1  del          regolamento (UE) n. 1308/2013.               6-sexiesdecies. Per "emittente sovrano" si intende  uno          dei seguenti emittenti di titoli di debito:                 a) l'Unione europea;                 b)  uno  Stato  membro,  ivi  inclusi  un  ministero,          un'agenzia o una societa' veicolo di tale Stato membro;                 c) in caso di Stato membro federale, un membro  della          federazione;                 d) una societa' veicolo per conto  di  diversi  Stati          membri;                 e) un ente finanziario internazionale  costituito  da          due o piu'  Stati  membri  con  l'obiettivo  di  mobilitare          risorse e fornire assistenza finanziaria  a  beneficio  dei          suoi membri che stanno affrontando  o  sono  minacciati  da          gravi crisi finanziarie; o                 f) la Banca europea per gli investimenti.               6-septiesdecies. Per "debito  sovrano"  si  intende  un          titolo di debito emesso da un emittente sovrano.               6-octiesdecies.  Per  "supporto  durevole"  si  intende          qualsiasi strumento che:                 a) permetta al cliente di memorizzare informazioni  a          lui personalmente  dirette,  in  modo  che  possano  essere          agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato  ai          fini cui sono destinate le informazioni stesse; e                 b) che  consenta  la  riproduzione  inalterata  delle          informazioni memorizzate.".               - Si riporta il testo vigente dell'art.  1  del  citato          decreto legislativo n. 209 del 2005:               "Art. 1. Definizioni               1. Agli effetti del codice delle assicurazioni  private          si intendono per:                 a) assicurazione contro  i  danni:  le  assicurazioni          indicate all'art. 2, comma 3;                 b) assicurazione sulla vita: le  assicurazioni  e  le          operazioni indicate all'art. 2, comma 1;                 c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione          dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione;                 d) attivita' riassicurativa:                   1) l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti  da          un'impresa di assicurazione, anche di  uno  Stato  terzo  o          retrocessi da un'impresa di riassicurazione;                   2)  la   copertura   fornita   da   un'impresa   di          riassicurazione ad un fondo pensione istituito in uno Stato          membro  dell'Unione  europea,  autorizzato   dall'Autorita'          competente dello Stato membro  di  origine  e  che  rientri          nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341;                 e) attivita' in regime di liberta' di prestazione  di          servizi  o  rischio  assunto  in  regime  di  liberta'   di          prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita          da uno stabilimento situato nel  territorio  di  uno  Stato          membro assumendo  obbligazioni  con  contraenti  aventi  il          domicilio, ovvero, se persone giuridiche,  la  sede  in  un          altro Stato membro o il rischio che  un'impresa  assume  da          uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro          diverso da quello in cui e' ubicato il rischio;                 f) attivita' in  regime  di  stabilimento  o  rischio          assunto  in  regime  di   stabilimento:   l'attivita'   che          un'impresa  esercita  da  uno  stabilimento   situato   nel          territorio di uno Stato membro assumendo  obbligazioni  con          contraenti  aventi  il  domicilio,   ovvero,   se   persone          giuridiche, la sede nello stesso Stato  o  il  rischio  che          un'impresa  assume  da   uno   stabilimento   situato   nel          territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio;                 g)  autorita'  di  vigilanza:  l'autorita'  nazionale          incaricata  della   vigilanza   sulle   imprese   e   sugli          intermediari   e   gli   altri   operatori   del    settore          assicurativo;                 g-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo  di  vigilanza          finanziaria composto dalle seguenti parti:                   1)  "AEAP"  o  "EIOPA":  Autorita'  europea   delle          assicurazioni e delle pensioni aziendali  e  professionali,          istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;                   2)  "ABE"  o  "EBA":  Autorita'  bancaria  europea,          istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;                   3)  "AESFEM"  o  "ESMA":  Autorita'  europea  degli          strumenti  finanziari  e   dei   mercati,   istituita   con          regolamento (UE) n. 1095/2010;                   4)  "Comitato  congiunto":  il  Comitato  congiunto          delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54          del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE)  n.          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;                   5)  "CERS":  Comitato  europeo   per   il   rischio          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;                   6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":  le          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri          specificate negli  atti  dell'Unione  di  cui  all'art.  1,          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.          1095/2010;                 g-ter) autorita' di vigilanza sul gruppo: l'autorita'          di vigilanza  di  gruppo  determinata  ai  sensi  dell'art.          207-sexies;                 h)  carta  verde:   certificato   internazionale   di          assicurazione emesso da un  ufficio  nazionale  secondo  la          raccomandazione n.  5  adottata  il  25  gennaio  1949  dal          sottocomitato  dei  trasporti  stradali  del  comitato  dei          trasporti interni della Commissione economica per  l'Europa          dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;                 i) codice della strada:  il  decreto  legislativo  30          aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;                 l)  codice  in  materia  di   protezione   dei   dati          personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;                 l-bis) collegio delle  autorita'  di  vigilanza:  una          struttura permanente ma flessibile per la cooperazione,  il          coordinamento e  l'agevolazione  del  processo  decisionale          nell'ambito della vigilanza del gruppo;                 l-bis.1) compenso: qualsiasi  commissione,  onorario,          spesa, o altro pagamento, inclusi altri benefici  economici          di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio  o  incentivo          finanziario  o  non  finanziario,  offerti  o  forniti   in          relazione ad attivita' di distribuzione assicurativa;                 l-ter)   concentrazione   dei   rischi:   tutte    le          esposizioni al rischio che  comportano  perdite  potenziali          sufficientemente  ampie  da  mettere   a   repentaglio   la          solvibilita' o la  posizione  finanziaria  dell'impresa  di          assicurazione o di riassicurazione;                 m) CONSAP:  la  Concessionaria  servizi  assicurativi          pubblici S.p.A.;                 m-bis)   controparte   centrale   autorizzata:    una          controparte  centrale  che  ha  ottenuto  un'autorizzazione          conformemente all'art. 14 del regolamento (UE) n.  648/2012          o che e' stata  riconosciuta  in  base  all'art.  25  dello          stesso Regolamento;                 m-ter)  consulenza:   l'attivita'   consistente   nel          fornire raccomandazioni personalizzate ad  un  cliente,  su          richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in          relazione ad uno o piu' contratti di assicurazione;                 n) credito di assicurazione: ogni importo  dovuto  da          un'impresa  di  assicurazione  ad  assicurati,  contraenti,          beneficiari o altre parti  lese  aventi  diritto  ad  agire          direttamente contro l'impresa di assicurazione e  derivante          da un contratto di assicurazione o  da  operazioni  di  cui          all'art. 2, commi  1  e  3,  nell'ambito  di  attivita'  di          assicurazione diretta, compresi  gli  importi  detenuti  in          riserva per la  copertura  a  favore  dei  medesimi  aventi          diritto allorquando alcuni elementi  del  debito  non  sono          ancora conosciuti. Sono parimenti  considerati  crediti  di          assicurazione   i   premi   detenuti   da   un'impresa   di          assicurazione,  prima   dell'avvio   delle   procedure   di          liquidazione dell'impresa stessa, in seguito  alla  mancata          stipulazione o alla risoluzione dei medesimi  contratti  ed          operazioni,  in  virtu'  della  legge  applicabile  a  tali          contratti e operazioni;                 n.1) distributore di prodotti assicurativi: qualsiasi          intermediario assicurativo,  intermediario  assicurativo  a          titolo accessorio o impresa di assicurazione;                 n-bis)  distribuzione   di   probabilita'   prevista:          funzione matematica che assegna ad un elenco  esaustivo  di          eventi futuri mutualmente  esclusivi  una  probabilita'  di          realizzazione;                 n-ter) «ECAI» o «agenzia esterna di  valutazione  del          merito  di  credito»:  un'agenzia  di   rating   creditizio          registrata o certificata  in  conformita'  del  regolamento          (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo o del Consiglio  o          una banca  centrale  che  emette  rating  creditizi  esenti          dall'applicazione di tale regolamento;                 n-quater) effetti di diversificazione:  la  riduzione          dell'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o          di   riassicurazione   o    del    gruppo    dovuta    alla          diversificazione della loro attivita', derivante dal  fatto          che il risultato sfavorevole  di  un  rischio  puo'  essere          compensato dal  risultato  piu'  favorevole  di  un  altro,          quando tali rischi non siano pienamente correlati;                 n-quinquies)  esternalizzazione:  l'accordo  concluso          tra un'impresa di assicurazione o di riassicurazione  e  un          fornitore   di   servizi,   anche   se   non    autorizzato          all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa,          in base  al  quale  il  fornitore  di  servizi  esegue  una          procedura,  un  servizio  o  un'attivita',  direttamente  o          tramite sub  esternalizzazione,  che  sarebbero  altrimenti          realizzati   dall'impresa    di    assicurazione    o    di          riassicurazione stessa;                 o) fondo di garanzia:  un  organismo  creato  da  uno          Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare,  entro          i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o          alle persone causati da un veicolo non identificato  o  per          il quale  non  vi  e'  stato  adempimento  dell'obbligo  di          assicurazione;                 p) fondo di garanzia delle vittime della  caccia:  il          fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 303;                 q) fondo di garanzia delle vittime della  strada:  il          fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 285;                 q-bis) funzione: in un sistema di governo societario,          la capacita' interna  all'impresa  di  assicurazione  o  di          riassicurazione di svolgere compiti concreti; un sistema di          governo societario comprende la funzione  di  gestione  del          rischio, la funzione  di  verifica  della  conformita',  la          revisione interna e la funzione attuariale;                 r) grandi rischi:  si  intendono  per  grandi  rischi          quelli rientranti nei rami di cui all'art. 2, comma 3,  qui          di seguito indicati:                   1) 4 (corpi di veicoli  ferroviari),  5  (corpi  di          veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi,  lacustri  e          fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12          (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo  quanto          previsto al numero 3);                   2)  14   (credito)   e   15   (cauzione),   qualora          l'assicurato   eserciti   professionalmente    un'attivita'          industriale,  commerciale  o  intellettuale  e  il  rischio          riguardi questa attivita';                   3) 3 (corpi di veicoli  terrestri,  esclusi  quelli          ferroviari), 8 (incendio ed elementi  naturali),  9  (altri          danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri),  12  (r.c.          veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda          i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai  sensi          dell'art.  123,  13   (r.c.   generale)   e   16   (perdite          pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno          due dei tre criteri seguenti:                     1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale          risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro;                     2)  l'importo   del   volume   d'affari   risulti          superiore ai dodicimilionieottocentomila euro;                     3) il numero dei  dipendenti  occupati  in  media          durante     l'esercizio     risulti     superiore      alle          duecentocinquanta unita'.               Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un          gruppo  tenuto  a  redigere  un  bilancio  consolidato,  le          condizioni  di  cui  sopra  si  riferiscono   al   bilancio          consolidato del gruppo;                 r-bis) gruppo: un gruppo:                   1)  composto  da  una   societa'   partecipante   o          controllante, dalle sue societa'  controllate  o  da  altre          entita' in cui la societa' partecipante o controllante o le          sue  societa'  controllate  detengono  una  partecipazione,          nonche' da societa' legate da direzione unitaria  ai  sensi          dell'art. 96; ovvero                   2) basato  sull'instaurazione,  contrattuale  o  di          altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra          tali imprese che puo' includere anche mutue assicuratrici o          altre societa' di tipo mutualistico, a condizione che:                     2.1) una delle imprese  eserciti  effettivamente,          tramite  un   coordinamento   centralizzato,   un'influenza          dominante   sulle   decisioni,   incluse    le    decisioni          finanziarie, di  tutte  le  imprese  che  fanno  parte  del          gruppo; e                     2.2) la costituzione e lo  scioglimento  di  tali          relazioni  ai   fini   del   titolo   XV   siano   soggetti          all'approvazione preventiva dell'autorita' di vigilanza del          gruppo;  laddove  l'impresa  che  esegue  il  coordinamento          centralizzato  e'  considerata  l'impresa  controllante   o          partecipante e le altre imprese sono considerate le imprese          controllate o partecipate;                 s)  impresa:  la  societa'  di  assicurazione  o   di          riassicurazione autorizzata;                 t) impresa di assicurazione: la societa'  autorizzata          secondo  quanto  previsto   nelle   direttive   comunitarie          sull'assicurazione diretta;                 u) impresa di  assicurazione  autorizzata  in  Italia          ovvero  impresa  di  assicurazione  italiana:  la  societa'          avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia          di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato          terzo,  autorizzata  all'esercizio  delle  assicurazioni  o          delle operazioni di cui all'art. 2;                 u-bis) impresa di assicurazione  captive:  un'impresa          di assicurazione  controllata  da  un'impresa  finanziaria,          diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione          o  da  un  gruppo  di  imprese  di   assicurazione   o   di          riassicurazione a cui si applica la  direttiva  2009/138/CE          oppure controllata da un'impresa non  finanziaria,  il  cui          scopo e' fornire copertura assicurativa esclusivamente  per          i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano  o          di una o piu' imprese del gruppo di cui fa parte  l'impresa          di assicurazione captive;                 v) impresa di assicurazione comunitaria: la  societa'          avente sede legale e amministrazione centrale in uno  Stato          membro dell'Unione europea diverso  dall'Italia  o  in  uno          Stato aderente allo Spazio economico  europeo,  autorizzata          secondo  quanto  previsto   nelle   direttive   comunitarie          sull'assicurazione diretta;                 z)  impresa  di  assicurazione  extracomunitaria:  la          societa'   di   assicurazione   avente   sede   legale    e          amministrazione centrale  in  uno  Stato  non  appartenente          all'Unione europea o non  aderente  allo  Spazio  economico          europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni  o          delle operazioni di cui all'art. 2;                 aa)  impresa  di  partecipazione  assicurativa:   una          societa' controllante il cui  unico  o  principale  oggetto          consiste nell'assunzione di  partecipazioni  di  controllo,          nonche'   nella   gestione   e   valorizzazione   di   tali          partecipazioni,   se   le    imprese    controllate    sono          esclusivamente o principalmente imprese  di  assicurazione,          imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione  o  di          riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una  di          esse  sia  un'impresa  di  assicurazione  o  un'impresa  di          riassicurazione avente sede  legale  nel  territorio  della          Repubblica e che non  sia  una  impresa  di  partecipazione          finanziaria mista ai sensi dell'art. 1,  comma  1,  lettera          bb-bis);                 bb) impresa di partecipazione assicurativa  mista  ai          sensi dell'art. 1, comma 1, lettera bb-bis):  una  societa'          controllante diversa da  un'impresa  di  assicurazione,  da          un'impresa di assicurazione extracomunitaria, da un'impresa          di  riassicurazione,  da  un'impresa   di   riassicurazione          extracomunitaria,   da   un'impresa    di    partecipazione          assicurativa o da una impresa di partecipazione finanziaria          mista ai sensi  dell'art.  1,  comma  1,  lettera  bb-bis),          sempreche' almeno una delle  sue  imprese  controllate  sia          un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione          avente sede legale nel territorio della Repubblica;                 bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria  mista:          un'impresa di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera  v),  del          decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;                 cc)   impresa   di   riassicurazione:   la   societa'          autorizzata  all'esercizio  della   sola   riassicurazione,          diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di          assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale          consiste nell'accettare rischi ceduti  da  una  impresa  di          assicurazione, da una impresa di assicurazione avente  sede          legale  in  uno  Stato  terzo,  o  da  altre   imprese   di          riassicurazione;                 cc-bis)   impresa   di    riassicurazione    captive:          un'impresa di  riassicurazione  controllata  da  un'impresa          finanziaria diversa da un'impresa  di  assicurazione  o  di          riassicurazione o da un gruppo di imprese di  assicurazione          o riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE          oppure controllata da un'impresa  non  finanziaria  il  cui          scopo e' di fornire copertura riassicurativa esclusivamente          per  i  rischi  dell'impresa  o  delle   imprese   che   la          controllano o di una o piu' imprese del gruppo  di  cui  fa          parte l'impresa di riassicurazione captive;                 cc-ter) impresa di riassicurazione  extracomunitaria:          la societa' avente sede legale e  amministrazione  centrale          in uno Stato non  appartenente  all'Unione  europea  o  non          aderente allo Spazio  economico  europeo,  autorizzata  per          l'esercizio dell'attivita' riassicurativa;                 cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita          da uno dei seguenti soggetti:                   1) un ente creditizio, un ente  finanziario  o  una          societa'  strumentale  di  cui  all'art.  4,  n.  18),  del          regolamento (UE) 575/2013;                   2)  un'impresa  di  assicurazione,  un'impresa   di          riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa          ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere t), aa) e cc);                   3) un'impresa di investimento ai sensi dell'art. 4,          n.  2),  del  regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del          Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013;                   4) un'impresa di partecipazione  finanziaria  mista          ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera bb-bis);                 cc-quinquies) intermediario  assicurativo:  qualsiasi          persona  fisica  o  giuridica,  diversa  da  un'impresa  di          assicurazione o riassicurazione o da  un  dipendente  della          stessa e diversa da un intermediario assicurativo a  titolo          accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita'          di distribuzione assicurativa;                 cc-sexies)  intermediario  riassicurativo:  qualsiasi          persona  fisica  o  giuridica,  diversa  da  un'impresa  di          assicurazione o di riassicurazione o da  un  dipendente  di          essa, che avvii o svolga a titolo  oneroso  l'attivita'  di          distribuzione riassicurativa;                 cc-septies)  intermediario  assicurativo   a   titolo          accessorio: qualsiasi persona fisica o  giuridica,  diversa          da uno dei soggetti  di  cui  alla  lettera  d),  comma  2,          dell'art.  109,  che  avvii  o  svolga  a  titolo   oneroso          l'attivita'  di   distribuzione   assicurativa   a   titolo          accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni:                   1) l'attivita'  professionale  principale  di  tale          persona fisica o giuridica e' diversa  dalla  distribuzione          assicurativa;                   2)  la  persona  fisica  o  giuridica  distribuisce          soltanto determinati prodotti  assicurativi,  complementari          rispetto ad un bene o servizio;                   3) i prodotti assicurativi in questione non coprono          il ramo vita o la responsabilita' civile, a meno  che  tale          copertura  non  integri  il  bene   o   il   servizio   che          l'intermediario fornisce nell'ambito  della  sua  attivita'          professionale principale;                 dd) ISVAP o IVASS: l'Istituto per la vigilanza  sulle          assicurazioni private e di interesse collettivo  a  cui  e'          succeduto  l'IVASS,  Istituto  per   la   vigilanza   sulle          assicurazioni, ai sensi dell'art. 13  del  decreto-legge  6          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 7 agosto 2012 n. 135;                 ee) legge fallimentare: il  regio  decreto  16  marzo          1942, n. 267, e successive modificazioni;                 ff)  localizzazione:   la   presenza   di   attivita'          mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio  di  un          determinato  Stato.  I  crediti   sono   considerati   come          localizzati  nello  Stato  nel  quale   gli   stessi   sono          esigibili;                 gg);                 hh);                 ii) mercato  regolamentato:  un  mercato  finanziario          autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo          I,  del  testo  unico   dell'intermediazione   finanziaria,          nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE  che  sono          istituiti,  organizzati  e  disciplinati  da   disposizioni          adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e          che soddisfano requisiti  analoghi  a  quelli  dei  mercati          regolamentati di cui al  testo  unico  dell'intermediazione          finanziaria;                 ii-bis) misura del rischio:  la  funzione  matematica          che assegna un importo monetario ad una data  distribuzione          di probabilita' prevista e cresce  monotonicamente  con  il          livello  di  esposizione  al  rischio  sottostante  a  tale          distribuzione;                 ll) natante: qualsiasi unita' che e'  destinata  alla          navigazione  marittima,  fluviale  o  lacustre  e  che   e'          azionata da propulsione meccanica;                 ll-bis) operazione infragruppo: un'operazione in  cui          un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si affida,          direttamente  o   indirettamente,   ad   un'altra   impresa          nell'ambito dello stesso gruppo o ad una persona  fisica  o          giuridica strettamente legata alle imprese  nell'ambito  di          tale gruppo per ottemperare ad un obbligo,  contrattuale  o          meno, e a fini o meno di pagamento;                 mm) organismo  di  indennizzo  italiano:  l'organismo          istituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 296;                 mm-bis)  partecipazione:  la  detenzione,  diretta  o          tramite un rapporto di controllo, del 20 per cento  o  piu'          dei diritti di voto o del capitale di una  societa',  anche          per il tramite di societa' controllate,  fiduciarie  o  per          interposta  persona  o  comunque  di  una  percentuale  che          consente  l'esercizio  di  una  influenza  notevole   sulla          gestione di tale societa';                 mm-ter) partecipazione  qualificata:  la  detenzione,          diretta o indiretta, di almeno il 10 per cento dei  diritti          di voto o del capitale di un'impresa di assicurazione o  di          riassicurazione o comunque la partecipazione  che  consente          l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale          impresa;                 nn) partecipazioni: le azioni, le quote e  gli  altri          strumenti    finanziari    che    attribuiscono     diritti          amministrativi o  comunque  i  diritti  previsti  dall'art.          2351, ultimo comma, del codice civile;                 oo);                 pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti  i          contratti stipulati da imprese di  assicurazione  italiane,          ad eccezione di quelli stipulati da  loro  sedi  secondarie          situate in Stati terzi;                 qq) portafoglio  del  lavoro  indiretto  italiano:  i          contratti, ovunque stipulati,  da  imprese  italiane  o  da          stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale  in          altro Stato, se l'impresa cedente e'  essa  stessa  impresa          italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede          legale in altro Stato. Si  considerano  facenti  parte  del          portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso          in cui l'impresa cedente  sia  un'impresa  avente  la  sede          legale in altro Stato;                 rr) principi  contabili  internazionali:  i  principi          contabili  internazionali  e  le  relative  interpretazioni          adottati  secondo  la  procedura  di  cui  all'art.  6  del          regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del          Consiglio, del 19 luglio 2002;                 ss) prodotti assicurativi: tutti i  contratti  emessi          da imprese di assicurazione nell'esercizio delle  attivita'          rientranti nei rami vita o nei  rami  danni  come  definiti          all'art. 2;                 ss-bis) prodotto  di  investimento  assicurativo:  un          prodotto ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, numero 2),  del          regolamento  (UE)  n.  1286/2014.  Tale   definizione   non          include:                   1)  i  prodotti  assicurativi  non  vita   elencati          all'allegato   I   della   direttiva   2009/138/CE    (Rami          dell'assicurazione non vita);                   2)  i  contratti  assicurativi  vita,  qualora   le          prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in          caso  di  decesso  o  per  incapacita'  dovuta  a  lesione,          malattia o disabilita';                   3) i  prodotti  pensionistici  che,  ai  sensi  del          diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi  lo  scopo          precipuo di offrire all'investitore un reddito  durante  la          pensione e che  consentono  all'investitore  di  godere  di          determinati vantaggi;                   4) i regimi pensionistici aziendali o professionali          ufficialmente riconosciuti  che  rientrano  nell'ambito  di          applicazione della direttiva 2003/41/CE o  della  direttiva          2009/138/CE;                   5) i singoli prodotti pensionistici per i quali  il          diritto nazionale richiede un  contributo  finanziario  del          datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il  datore  di          lavoro non  puo'  scegliere  il  fornitore  o  il  prodotto          pensionistico;                 tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo          un insieme omogeneo di rischi od  operazioni  che  descrive          l'attivita'  che  l'impresa  puo'  esercitare  al  rilascio          dell'autorizzazione;                 uu) retrocessione: cessione  dei  rischi  assunti  in          riassicurazione;                 vv)  sede  secondaria  o  succursale:  una  sede  che          costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di          un'impresa di assicurazione  o  di  riassicurazione  e  che          effettua direttamente, in tutto  o  in  parte,  l'attivita'          assicurativa    o    riassicurativa;    con     riferimento          all'intermediazione, per succursale si intende una  agenzia          o una succursale situata in uno Stato membro diverso  dallo          Stato membro di origine,  inclusa  l'organizzazione  di  un          semplice   ufficio   gestito   da   personale    dipendente          dell'intermediario ovvero da una persona  indipendente,  ma          incaricata  ad  agire  in   modo   permanente   per   conto          dell'intermediario stesso;                 vv-bis) riassicurazione finite:  una  riassicurazione          in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita,          espressa  in   termini   di   rischio   economico   massimo          trasferito, risultante da  un  significativo  trasferimento          sia del  rischio  di  sottoscrizione  che  del  rischio  di          timing, eccede, per un importo limitato  ma  significativo,          il premio per l'intera durata del contratto, unitamente  ad          almeno una delle seguenti caratteristiche:                   1) considerazione esplicita e materiale del  valore          del denaro in rapporto al tempo;                   2) disposizioni contrattuali intese a  limitare  il          risultato economico del contratto tra le parti  nel  tempo,          al  fine  di  raggiungere  il  trasferimento  del   rischio          previsto;                 vv-bis.1) rischio di credito: il rischio di perdita o          di  variazione  sfavorevole  della  situazione  finanziaria          derivante  da  oscillazioni  del  merito  di   credito   di          emittenti di titoli, controparti e debitori  nei  confronti          dei quali l'impresa di assicurazione o  di  riassicurazione          e' esposta in  forma  di  rischio  di  inadempimento  della          controparte, di rischio di spread o di  concentrazione  del          rischio di mercato;                 vv-bis.2)  rischio  di  liquidita':  il  rischio  che          l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia  in          grado di liquidare  investimenti  ed  altre  attivita'  per          regolare i  propri  impegni  finanziari  al  momento  della          relativa scadenza;                 vv-bis.3) rischio di mercato: il rischio di perdita o          di  variazione  sfavorevole  della  situazione  finanziaria          derivante, direttamente o indirettamente,  da  oscillazioni          del livello e della volatilita' dei prezzi di mercato delle          attivita', delle passivita' e degli strumenti finanziari;                 vv-bis.4) rischio di sottoscrizione:  il  rischio  di          perdita  o  di  variazione  sfavorevole  del  valore  delle          passivita' assicurative dovuto  ad  ipotesi  inadeguate  in          materia di fissazione di prezzi  e  di  costituzione  delle          riserve tecniche;                 vv-bis.5) rischio operativo: il  rischio  di  perdite          derivanti  dall'inadeguatezza  o   dalla   disfunzione   di          procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi          esogeni;                 vv-bis.6)  sistemi  di  garanzia:  sistemi   per   lo          svolgimento, in Italia  o  all'estero,  delle  funzioni  di          salvaguardia della stabilita' finanziaria delle imprese, in          particolare per la gestione e la risoluzione di  situazioni          di crisi;                 vv-bis.7) societa'  controllante:  una  societa'  che          esercita il controllo ai sensi dell'art. 72, anche  per  il          tramite  di  societa'   controllate,   fiduciarie   o   per          interposta persona;                 vv-bis.8) societa' controllata:  una  societa'  sulla          quale e' esercitato il controllo  ai  sensi  dell'art.  72,          anche per il tramite di societa' controllate, fiduciarie  o          per interposta persona;                 vv-bis.9)  societa'  partecipante:  la  societa'  che          detiene una partecipazione;                 vv-bis.10) societa' partecipata: la societa'  in  cui          e' detenuta una partecipazione;                 vv-ter) societa' veicolo: qualsiasi  impresa,  con  o          senza personalita'  giuridica,  diversa  da  un'impresa  di          assicurazione o di riassicurazione,  che  assume  i  rischi          ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e  che          finanzia integralmente la sua  esposizione  a  tali  rischi          mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari          per i quali  i  diritti  di  rimborso  dei  detentori  sono          subordinati agli obblighi di riassicurazione della societa'          veicolo;                 vv-quater)  supporto  durevole:  qualsiasi  strumento          che:                   1)   permetta   al   contraente   di    memorizzare          informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano          accessibili per la futura consultazione durante un  periodo          di  tempo  adeguato  ai  fini   cui   sono   destinate   le          informazioni stesse; e                   2)  consenta  la  riproduzione   inalterata   delle          informazioni memorizzate;                 zz)  stabilimento:  la  sede  legale  od   una   sede          secondaria   di   un'impresa   di   assicurazione   o    di          riassicurazione;                 aaa) Stato aderente allo  Spazio  economico  europeo;          uno  Stato  aderente  all'accordo   di   estensione   della          normativa dell'Unione europea in materia, fra  l'altro,  di          circolazione delle merci, dei servizi e dei  capitali  agli          Stati  appartenenti  all'Associazione  europea  di   libero          scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con          legge 28 luglio 1993, n. 300;                 bbb)  Stato  membro:  uno  Stato  membro  dell'Unione          europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo,          come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;                 ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di  cui          alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il  domicilio,          ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato          di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce          il contratto;                 ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato          di cui alla lettera bbb)  dell'obbligazione  o  in  cui  e'          ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il  rischio  e'          assunto da uno stabilimento situato in un  altro  Stato  di          cui alla lettera bbb);                 eee) Stato membro di stabilimento: lo  Stato  di  cui          alla lettera bbb) in cui e'  situato  lo  stabilimento  dal          quale l'impresa opera;                 fff) Stato membro di ubicazione del rischio:                   1) lo Stato di cui alla  lettera  bbb)  in  cui  si          trovano  i  beni,  quando  l'assicurazione  riguardi   beni          immobili, ovvero  beni  immobili  e  beni  mobili  in  essi          contenuti, sempre che entrambi siano coperti  dallo  stesso          contratto di assicurazione;                   2)  lo  Stato  di  cui   alla   lettera   bbb)   di          immatricolazione, quando l'assicurazione  riguardi  veicoli          di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti          di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea;                   3) lo  Stato  di  cui  alla  lettera  bbb)  in  cui          l'assicurato ha sottoscritto  il  contratto,  quando  abbia          durata inferiore o pari a quattro mesi  e  sia  relativo  a          rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;                   4) lo  Stato  di  cui  alla  lettera  bbb)  in  cui          l'assicurato ha il domicilio, ovvero,  se  l'assicurato  e'          una persona giuridica, lo Stato  della  sede  della  stessa          alla quale si riferisce il contratto, in tutti i  casi  non          esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;                   4-bis)  lo  Stato  di  cui  alla  lettera  bbb)  di          destinazione nel caso in cui un veicolo  viene  spedito  da          uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione          della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di          trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente          immatricolato nello Stato membro di destinazione;                   4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui  si          e' verificato il sinistro qualora il veicolo sia  privo  di          targa o rechi una  targa  che  non  corrisponde  piu'  allo          stesso veicolo;                 ggg)  Stato  membro  d'origine:   lo   Stato   membro          dell'Unione  europea  o  lo  Stato  aderente  allo   Spazio          economico  europeo  in  cui  e'  situata  la  sede   legale          dell'impresa di assicurazione che assume  l'obbligazione  o          il  rischio  o   dell'impresa   di   riassicurazione;   con          riferimento all'intermediazione, se l'intermediario e'  una          persona fisica, per Stato membro di origine, si intende  lo          Stato di residenza dell'intermediario; se  e'  una  persona          giuridica, si intende lo Stato membro in cui e' situata  la          sede  legale,  o  se  assente,  la  sede   principale,   da          intendersi come il luogo a partire  dal  quale  e'  gestita          l'attivita' principale;                 ggg-bis) Stato  membro  ospitante:  lo  Stato  membro          diverso dallo Stato membro di origine in cui un'impresa  di          assicurazione o di riassicurazione ha una sede secondaria o          presta  servizi;  con  riferimento  all'intermediazione  si          intende  lo  Stato  membro,  diverso  dallo  Stato   membro          d'origine,  in  cui   l'intermediario   ha   una   presenza          permanente o una stabile organizzazione  o  in  cui  presta          servizi;                 hhh)  Stato  terzo:  uno  Stato  che  non  e'  membro          dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico          europeo;                 iii) stretti legami:  il  rapporto  fra  due  o  piu'          persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:                   1) un legame di controllo ai sensi dell'art. 72;                   2) una partecipazione, detenuta direttamente o  per          il tramite di societa' controllate, societa'  fiduciarie  o          per interposta persona, almeno pari al dieci per cento  del          capitale o dei diritti di voto, ovvero  una  partecipazione          che, pur restando al di sotto del  limite  sopra  indicato,          da' comunque la  possibilita'  di  esercitare  un'influenza          notevole ancorche' non dominante;                   3) un legame in base al  quale  le  stesse  persone          sono sottoposte  al  controllo  del  medesimo  soggetto,  o          comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtu'  di          un contratto o di una clausola  statutaria,  oppure  quando          gli organi di amministrazione sono composti in  maggioranza          dalle  medesime  persone,  oppure  quando  esistono  legami          importanti e durevoli di riassicurazione;                   4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo,          finanziario, giuridico e familiare che  possa  influire  in          misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'IVASS,  con          regolamento, puo' ulteriormente qualificare la  definizione          di  stretti  legami,  al  fine  di  evitare  situazioni  di          ostacolo  all'effettivo   esercizio   delle   funzioni   di          vigilanza;                 iii.1) vendita a  distanza:  qualunque  modalita'  di          vendita che, senza la  presenza  fisica  e  simultanea  del          distributore e del contraente, possa essere  impiegata  per          il collocamento a  distanza  di  contratti  assicurativi  e          riassicurativi;                 iii-bis) tecniche  di  mitigazione  del  rischio:  le          tecniche che consentono all'impresa di assicurazione  o  di          riassicurazione di trasferire una parte o la totalita'  dei          rischi ad un terzo;                 lll) testo unico bancario: il decreto legislativo  1°          settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;                 mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  successive          modificazioni;                 nnn) testo unico in materia  di  assicurazioni  sugli          infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali:  il          decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,  e  successive          modificazioni;                 ooo) Ufficio  centrale  italiano:  l'ente  costituito          dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il          ramo  responsabilita'  civile  autoveicoli  che  e'   stato          abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale          di assicurazione nel territorio della  Repubblica  ed  allo          svolgimento degli altri compiti  previsti  dall'ordinamento          comunitario e italiano;                 ppp)    Ufficio    nazionale    di     assicurazione:          l'organizzazione   professionale   che    e'    costituita,          conformemente alla raccomandazione  n.  5  adottata  il  25          gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti  stradali  del          comitato dei trasporti interni della Commissione  economica          per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che          raggruppa imprese di assicurazione che  hanno  ottenuto  in          uno  Stato   l'autorizzazione   ad   esercitare   il   ramo          responsabilita' civile autoveicoli;                 qqq) unita' da diporto: il natante definito  all'art.          1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,          recante il codice della nautica da diporto;                 rrr)  veicolo:  qualsiasi  autoveicolo  destinato   a          circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza          meccanica, senza essere vincolato ad  una  strada  ferrata,          nonche'  i  rimorchi,  anche  se  non  agganciati  ad   una          motrice.".   |  
|   |                                 Art. 3   Prestazione dei servizi e delle attivita'  in  Italia  da  parte  dei          soggetti del Regno Unito dopo la data di recesso 
   1. Le banche del Regno Unito che, alla data  di  recesso,  svolgono sul  territorio  della  Repubblica  le  attivita'  ammesse  al  mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera f),  del  Testo unico bancario, durante il periodo transitorio possono  continuare  a svolgere sul  territorio  della  Repubblica  le  medesime  attivita', previa notifica alla Banca d'Italia, salvo quanto previsto dal  comma 2.   2. Le banche del Regno Unito che, alla data  di  recesso,  svolgono sul territorio della Repubblica l'attivita' di raccolta del risparmio in regime di  libera  prestazione  di  servizi,  durante  il  periodo transitorio  possono  continuare  a  svolgere  sul  territorio  della Repubblica, previa  notifica  alla  Banca  d'Italia,  tale  attivita' limitatamente  a  quanto  necessario  alla  gestione   dei   rapporti instaurati  precedentemente  alla  data  di  recesso   e   senza   la possibilita' di concludere nuovi contratti, ne'  di  rinnovare  anche tacitamente quelli esistenti.   3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 comma  2,  le  banche del Regno Unito e le imprese di investimento  del  Regno  Unito  che, alla data di recesso, prestano servizi e attivita'  di  investimento, con o senza servizi accessori, sul  territorio  della  Repubblica  in regime  di  libera  prestazione  di  servizi,  possono  continuare  a svolgere  sul  territorio  della  Repubblica  le  medesime  attivita' solamente nei confronti delle controparti qualificate e  dei  clienti professionali  come  individuati  ai   sensi   dell'art.   6,   comma 2-quinquies, lettera a), e comma  2-sexies,  lettera  a),  del  Testo unico della finanza, nonche', esclusivamente per  la  gestione  degli eventi del ciclo di  vita  dei  contratti  derivati  non  soggetti  a compensazione da parte di una controparte centrale (over the counter) in essere alla data del recesso, anche nei casi in cui cio'  implichi la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti nei limiti previsti dall'art. 62 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n. 133, delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano  e degli  enti  locali,  fino  all'adozione  di  una   decisione   della Commissione  europea  a  norma  dell'art.  47,   paragrafo   1,   del regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati  degli  strumenti  finanziari  e  che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e, comunque,  non  oltre  il periodo transitorio, previa notifica alle autorita' competenti.   4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 2,  le  banche del Regno Unito e le imprese di investimento  del  Regno  Unito  che, alla data di recesso prestano servizi e  attivita'  di  investimento, con o  senza  servizi  accessori,  sul  territorio  della  Repubblica nell'esercizio  del  diritto  di  stabilimento  mediante  succursali, durante il periodo transitorio  possono  continuare  a  svolgere  sul territorio della Repubblica le medesime  attivita',  previa  notifica alle autorita' competenti.   5. Gli istituti di moneta elettronica del  Regno  Unito  che,  alla data  di   recesso,   operano   sul   territorio   della   Repubblica nell'esercizio  del  diritto  di  stabilimento  mediante  succursali, durante il periodo transitorio  possono  continuare  ad  operare  sul territorio della Repubblica con le stesse modalita', previa  notifica alla Banca d'Italia.   6. La notifica all'autorita' competente  e'  effettuata  entro  tre giorni  lavorativi  antecedenti  la  data  di  recesso,  secondo   le modalita' previste dalle autorita' competenti. Fermo restando  quanto previsto dal comma 7, le banche e  le  imprese  di  investimento  del Regno Unito abilitate alla partecipazione alle  aste  dei  titoli  di Stato alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  possono continuare a svolgere senza necessita' di notifica  i  servizi  e  le attivita' di cui ai commi 1, ad eccezione dell'attivita' di  raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione, 3 e 4.   7. Le banche, le imprese di investimento e gli istituti  di  moneta elettronica di cui ai commi da  1  a  5  che  intendono  operare  sul territorio della Repubblica oltre il periodo  transitorio  presentano alle autorita' competenti, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di avvio di detto periodo, l'istanza  prevista  ((  ,  ai  sensi della vigente disciplina del Testo unico della finanza  e  del  Testo unico  bancario,  ))  per  l'autorizzazione  allo  svolgimento  delle relative attivita' ovvero per la  costituzione  di  un  intermediario italiano.   (( 8. Ferme restando le previsioni di cui ai commi da  1  a  5,  le banche,  le  imprese  di  investimento  e  gli  istituti  di   moneta elettronica ivi previsti operano in conformita' alle disposizioni  in materia bancaria e finanziaria loro applicabili al giorno antecedente la data di recesso. ))   9. Anche per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente decreto, le  autorita'  competenti  esercitano  nei  confronti  delle banche del Regno Unito, delle imprese di investimento del Regno Unito e degli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che continuano ad operare sul territorio della Repubblica nel periodo transitorio, i poteri loro attribuiti dalla legge,  inclusi  quelli  in  materia  di prevenzione, risoluzione e gestione delle crisi, nei confronti  degli intermediari extra-UE.  
           Riferimenti normativi 
               - Il testo del comma 2 dell'art. 1 del  citato  decreto          legislativo  n.  385  del  1993  e'  riportato  nelle  Note          all'art. 2.               - Si riporta il testo vigente dei commi  2-quinquies  e          2-sexies dell'art. 6 del citato decreto legislativo  n.  58          del 1998:               "Art. 6. Poteri regolamentari               01. - 2-quater. (Omissis).               2-quinquies. La  Consob,  sentita  la  Banca  d'Italia,          individua con regolamento:                 a) i clienti professionali privati;                 b) i criteri di identificazione dei soggetti  privati          che su  richiesta  possono  essere  trattati  come  clienti          professionali e la relativa procedura di richiesta.               2-sexies. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,          sentite la  Banca  d'Italia  e  la  Consob,  individua  con          regolamento:                 a) i clienti professionali pubblici;                 b) i criteri di identificazione dei soggetti pubblici          che su  richiesta  possono  essere  trattati  come  clienti          professionali e la relativa procedura di richiesta.               (Omissis).".               -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  62   del          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione          della finanza pubblica e la perequazione tributaria):               "Art.  62.  Contenimento   dell'uso   degli   strumenti          derivati e dell'indebitamento delle regioni  e  degli  enti          locali               1.  Le  norme  del  presente   articolo   costituiscono          principi fondamentali per il  coordinamento  della  finanza          pubblica  e  hanno  il  fine  di   assicurare   la   tutela          dell'unita'  economica  della  Repubblica  ai  sensi  degli          articoli 117, secondo comma, lettera  e),  e  terzo  comma,          119,  secondo  comma,  e   120   della   Costituzione.   Le          disposizioni del presente articolo  costituiscono  altresi'          norme di applicazione necessaria.               2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e  di          Bolzano e agli enti locali di  cui  all'art.  2  del  testo          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,          e' fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o  altre          passivita'  che  prevedano  il  rimborso  del  capitale  in          un'unica   soluzione   alla   scadenza,   nonche'    titoli          obbligazionari o altre passivita'  in  valuta  estera.  Per          tali  enti,  la  durata  di  una  singola   operazione   di          indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di          una passivita'  esistente,  non  puo'  essere  superiore  a          trenta ne' inferiore a cinque anni.               3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti          di cui al comma 2 e' fatto divieto di:                 a)  stipulare  contratti  relativi   agli   strumenti          finanziari derivati previsti  dall'art.  1,  comma  3,  del          testo   unico   delle   disposizioni    in    materia    di          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo          24 febbraio 1998, n. 58;                 b)  procedere  alla  rinegoziazione   dei   contratti          derivati gia' in essere alla  data  di  entrata  in  vigore          della presente disposizione;                 c) stipulare contratti di finanziamento che includono          componenti derivate.               3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi:                 a) le  estinzioni  anticipate  totali  dei  contratti          relativi agli strumenti finanziari derivati;                 b)  le  riassegnazioni  dei  medesimi   contratti   a          controparti  diverse  dalle  originarie,  nella  forma   di          novazioni  soggettive,  senza  che  vengano  modificati   i          termini  e  le   condizioni   finanziarie   dei   contratti          riassegnati;                 c) la  possibilita'  di  ristrutturare  il  contratto          derivato a seguito di modifica della passivita' alla  quale          il medesimo contratto  e'  riferito,  esclusivamente  nella          forma di operazioni prive di componenti opzionali  e  volte          alla trasformazione da tasso fisso a variabile o  viceversa          e con la finalita' di mantenere la  corrispondenza  tra  la          passivita'  d)   il   perfezionamento   di   contratti   di          finanziamento che includono  l'acquisto  di  cap  da  parte          dell'ente.               3-ter. Dal divieto di cui al  comma  3  e'  esclusa  la          facolta' per gli enti di cui al comma 2 di  procedere  alla          cancellazione,  dai  contratti   derivati   esistenti,   di          eventuali  clausole  di  risoluzione  anticipata,  mediante          regolamento per cassa  nell'esercizio  di  riferimento  del          relativo saldo.               3-quater. Dal divieto di cui  al  comma  3  e'  esclusa          altresi' la facolta' per gli enti di  cui  al  comma  2  di          procedere  alla  cancellazione,  dai   contratti   derivati          esistenti, di componenti opzionali  diverse  dalla  opzione          cap di  cui  gli  enti  siano  stati  acquirenti,  mediante          regolamento per cassa  nell'esercizio  di  riferimento  del          relativo saldo.               4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater,          il soggetto competente per l'ente alla  sottoscrizione  del          contratto attesta per iscritto di  avere  preso  conoscenza          dei rischi e delle caratteristiche del medesimo  contratto,          nonche' delle variazioni intervenute  nella  copertura  del          sottostante indebitamento.               5.  Il  contratto  relativo  a   strumenti   finanziari          derivati  o  il  contratto  di  finanziamento  che  include          l'acquisto  di  cap  da  parte  dell'ente,   stipulato   in          violazione  delle  disposizioni   previste   dal   presente          articolo o privo dell'attestazione di cui al  comma  4,  e'          nullo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dall'ente.               6.               7.  Fermo  restando  quanto  previsto  in  termini   di          comunicazione ai sensi e  per  gli  effetti  dell'art.  41,          commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n.  448,          il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   trasmette          altresi' mensilmente  alla  Corte  dei  conti  copia  della          documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati          di cui al comma 3.               8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al  bilancio  di          previsione e al bilancio consuntivo  una  nota  informativa          che  evidenzi  gli  oneri   e   gli   impegni   finanziari,          rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti          relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti  di          finanziamento che includono una componente derivata.               9. All'art. 3, comma 17, secondo periodo,  della  legge          24 dicembre 2003, n. 350,  dopo  le  parole:  «cessioni  di          crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche» sono          aggiunte le seguenti:  «nonche',  sulla  base  dei  criteri          definiti in  sede  europea  dall'Ufficio  statistico  delle          Comunita' europee (EUROSTAT), l'eventuale premio  incassato          al momento del perfezionamento delle operazioni derivate».               10. Sono abrogati l'art. 41, comma  2,  primo  periodo,          della legge 28 dicembre 2001, n.  448,  nonche'  l'art.  1,          commi 381, 382, 383 e 384, della legge 24 dicembre 2007, n.          244. Le disposizioni relative all'utilizzo degli  strumenti          derivati  da  parte  degli  enti  territoriali  emanate  in          attuazione dell'art. 41, comma  1,  ultimo  periodo,  della          legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogate dalla data di          entrata in vigore della legge di stabilita' 2014.               11. Restano salve tutte le disposizioni in  materia  di          indebitamento delle regioni,  delle  province  autonome  di          Trento e di Bolzano e degli enti locali che  non  siano  in          contrasto con le disposizioni del presente articolo.".               - Si riporta il testo vigente del paragrafo 1 dell'art.          47 del regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo          e del Consiglio, del 15  maggio  2014  (sui  mercati  degli          strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE)  n.          648/2012:               "Art. 47. Decisione di equivalenza               1.  La  Commissione   puo'   adottare   una   decisione          conformemente alla procedura di esame di cui  all'art.  51,          paragrafo 2, in relazione a un paese  terzo  per  attestare          che il regime giuridico e  di  vigilanza  del  paese  terzo          garantisce che  le  imprese  autorizzate  nello  stesso  si          conformino a requisiti giuridicamente vincolanti in materia          di norme  di  comportamento  e  prudenziali  che  hanno  un          effetto equivalente ai  requisiti  enunciati  nel  presente          regolamento, nella direttiva 2013/36/UE e  nella  direttiva          2014/65/UE, nonche' nelle misure di esecuzione  adottate  a          norma del presente regolamento e di tali  direttive  e  che          quel paese terzo prevede un efficace regime equivalente  di          riconoscimento delle imprese di investimento autorizzate ai          sensi della giurisdizione del paese terzo.               Il quadro delle norme di comportamento e prudenziali di          un paese terzo possono essere  considerati  aventi  effetti          equivalenti se soddisfano tutte le seguenti condizioni:                 a) le imprese che forniscono servizi e  attivita'  di          investimento  in  quel  paese  terzo   sono   soggette   ad          autorizzazione e a una vigilanza e  messa  in  applicazione          delle norme efficace e permanente;                 b) le imprese che forniscono servizi e  attivita'  di          investimento in quel paese terzo sono soggette a  requisiti          patrimoniali  sufficienti   e   a   requisiti   appropriati          applicabili agli  azionisti  e  ai  membri  dell'organo  di          direzione;                 c) le imprese che forniscono servizi e  attivita'  di          investimento  sono  soggette  a   requisiti   organizzativi          appropriati nell'area delle funzioni di controllo interno;                 d) le imprese che forniscono servizi e  attivita'  di          investimento  sono  soggette  a  norme   di   comportamento          appropriate;                 e) il quadro garantisce la trasparenza e l'integrita'          del mercato, impedendo gli abusi di mercato sotto forma  di          abuso  di  informazioni  privilegiate  e  manipolazioni  di          mercato.               (Omissis).".               - I riferimenti al Testo unico della finanza e al Testo          unico bancario sono riportati nelle Note all'art. 2.   |  
|   |                                 Art. 4 
         Cessazione dei servizi e delle attivita' dei soggetti                  del Regno Unito operanti in Italia 
   1. Gli istituti di pagamento del Regno Unito, i  gestori  di  fondi del Regno Unito, gli OICR del Regno Unito che operano sul  territorio della Repubblica, nonche' gli  istituti  di  moneta  elettronica  del Regno Unito che operano sul territorio della Repubblica in regime  di libera  prestazione  dei  servizi  o  tramite   agenti   o   soggetti convenzionati cosi' come le banche e le imprese di  investimento  del Regno Unito che prestano servizi di investimento, in regime di libera prestazione, a favore di clienti al dettaglio come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera m-duodecies, del TUF, e clienti professionali  su richiesta come individuati ai sensi dell'art. 6,  comma  2-quinquies, lettera  b),  e  comma  2-sexies,  lettera  b),  del   TUF,   cessano l'attivita' entro la data di recesso. Al fine di evitare  pregiudizio ai clienti, sono fatte salve le  operazioni  necessarie  all'ordinata chiusura dei rapporti gia' in essere, nel piu' breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei  mesi  dalla  data  di recesso,  con  l'osservanza  dei  termini   di   preavviso   per   lo scioglimento dei contratti. Nel predetto termine  di  sei  mesi  tali soggetti proseguono l'attivita' svolta precedentemente alla  data  di recesso limitatamente alla gestione dei rapporti in essere alla  data di recesso, senza possibilita' di concludere nuovi contratti, ne'  di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti.   2. Entro quindici giorni (( dalla data di recesso )), i soggetti di cui al comma 1 comunicano ai clienti, agli  altri  soggetti  con  cui intrattengono rapporti nella prestazione dei servizi e alle autorita' competenti le iniziative adottate per garantire l'ordinata cessazione dell'attivita'.   3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applicano,  in  quanto compatibili, alle banche, agli istituti di moneta elettronica e  alle imprese di investimento di cui all'art. 3, commi da 1 a 5,  nei  casi in cui: a) non abbiano presentato le notifiche di cui all'art. 3;  b) non abbiano presentato  le  istanze  di  cui  all'art.  3.  Nel  caso indicato dalla lettera b) il termine di sei mesi di cui  al  comma  1 del presente articolo decorre  dalla  scadenza  del  termine  per  la presentazione delle istanze.   4. In deroga a quanto disposto dal comma  3,  alle  banche  e  alle imprese di investimento del Regno Unito e' consentito di continuare a gestire gli eventi del ciclo  di  vita  dei  contratti  derivati  non soggetti a compensazione da parte di una controparte  centrale  (over the counter), anche nei  casi,  di  seguito  elencati,  in  cui  cio' implichi la modifica di tali contratti  o  la  conclusione  di  nuovi contratti:   a) per l'ipotesi di mancata notifica ai sensi dell'art. 3, commi  3 e 4, limitatamente ai contratti in essere alla data del recesso,  per i sei mesi successivi a tale data;   b)  per  l'ipotesi  di  non  presentazione  dell'istanza  ai  sensi dell'art. 3, comma 7, limitatamente ai contratti in essere al termine del periodo consentito per la presentazione dell'istanza stessa,  per i sei mesi successivi a tale data.   5. Per gli eventuali finanziamenti concessi dai soggetti di cui  ai commi 1 e 3 nell'esercizio dell'attivita'  riservata  precedentemente svolta, la cessazione dell'attivita' non comporta modifica dei  tempi e modalita' del pagamento degli interessi nonche'  del  rimborso  del capitale da parte del cliente.  
           Riferimenti normativi 
               - Il testo del comma 1 dell'art. 1 del  citato  decreto          legislativo n. 58 del 1998 e' riportato nelle Note all'art.          2.               - Il testo dei commi 2-quinquies e 2-sexies dell'art. 6          del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 e'  riportato          nelle Note all'art. 3.   |  
|   |                                 Art. 5   Prestazione dei servizi e  delle  attivita'  da  parte  dei  soggetti          italiani nel Regno Unito dopo la data di recesso 
   1. Salvo quanto previsto  dall'art.  6,  comma  1,  le  banche,  le imprese di investimento, gli istituti di pagamento, gli  istituti  di moneta elettronica, le SGR, le Sicav, le Sicaf, i  gestori  di  fondi EuVECA,  EuSEF  e  ELTIF  e  gli  intermediari  finanziari   iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del  Testo  unico  bancario,  aventi sede legale in  Italia  e  che  alla  data  di  recesso  operano  sul territorio del Regno Unito possono continuare ad operarvi nel periodo transitorio, previa notifica alle autorita' competenti, nel  rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito.   2. La notifica alle autorita' competenti e'  effettuata  entro  tre giorni  lavorativi  antecedenti  la  data  di  recesso,  secondo   le modalita' previste dalle autorita' competenti.   3. Gli intermediari di cui al comma 1 possono continuare ad operare sul territorio del  Regno  Unito  oltre  il  periodo  transitorio,  a condizione che, entro dodici mesi anteriori  alla  fine  del  periodo transitorio, presentino alle autorita' competenti l'istanza  prevista per l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attivita'.   (( 3-bis. I soggetti di cui al comma 1 che entro la data di recesso abbiano gia' presentato  istanza  di  autorizzazione  alle  autorita' competenti per lo  svolgimento  delle  relative  attivita'  non  sono tenuti agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. ))  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo vigente dell'art. 106 del  citato          decreto legislativo n. 385 del 1993:               "Art. 106. Albo degli intermediari finanziari               1.   L'esercizio    nei    confronti    del    pubblico          dell'attivita'  di  concessione  di   finanziamenti   sotto          qualsiasi forma e' riservato agli  intermediari  finanziari          autorizzati, iscritti in  un  apposito  albo  tenuto  dalla          Banca d'Italia.               2.  Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1   gli          intermediari finanziari possono:                 a) emettere moneta elettronica e prestare servizi  di          pagamento a condizione che  siano  a  cio'  autorizzati  ai          sensi dell'art. 114-quinquies,  comma  4,  e  iscritti  nel          relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento  a          condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi  dell'art.          114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;                 b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai          sensi dell'art. 18, comma 3,  del  decreto  legislativo  24          febbraio 1998, n. 58;                 c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente          consentite  dalla  legge  nonche'  attivita'   connesse   o          strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate  dalla          Banca d'Italia.               3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra          l'esercizio nei confronti del pubblico.".   |  
|   |                                 Art. 6   Operativita' dei gestori delle sedi di negoziazione  italiane  e  del  Regno Unito dopo la data di recesso del Regno Unito 
   1. I gestori italiani di sedi di negoziazione possono continuare  a svolgere  la  propria  attivita'  nel   Regno   Unito   nel   periodo transitorio, consentendo l'accesso agli operatori ivi  stabiliti  che alla data di recesso risultano gia' membri o partecipanti della  sede di negoziazione, a condizione che, entro la  predetta  data,  per  la sede di negoziazione gestita sia stata  presentata,  ai  sensi  degli articoli 26, 29 o 70 del  Testo  unico  della  finanza,  istanza  per l'estensione dell'operativita' nel Regno Unito,  nel  rispetto  delle disposizioni previste nel Regno Unito e purche'  continui  ad  essere rispettata la normativa europea di settore.   2. I gestori di  sedi  di  negoziazione  del  Regno  Unito  possono continuare a svolgere  la  propria  attivita'  sul  territorio  della Repubblica  nel  periodo  transitorio,  consentendo  l'accesso   agli operatori ivi stabiliti che  alla  data  di  recesso  risultano  gia' membri o partecipanti della sede di negoziazione, a  condizione  che, entro la predetta data, sia stata presentata, ai sensi degli articoli 28, 29-ter o 70 del TUF, istanza per  l'estensione  dell'operativita' nel  territorio  della  Repubblica  e  purche'  continui  ad   essere rispettata la normativa europea di settore.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo vigente degli  articoli  26,  28,          29, 29-ter e 70 del citato decreto legislativo  n.  58  del          1998:               "Art. 26. Succursali e libera prestazione di servizi di          Sim               1. Le  Sim,  previa  comunicazione  alla  Consob  e  in          conformita' a quanto previsto dal comma 4, possono prestare          servizi e attivita' di investimento, con  o  senza  servizi          accessori,   in   altri    Stati    dell'Unione    europea,          nell'esercizio  del  diritto  di   stabilimento,   mediante          succursali o  agenti  collegati  stabiliti  nel  territorio          dello Stato membro ospitante.               2. La Consob, sentita la Banca  d'Italia,  procede,  in          conformita' a quanto previsto dal  comma  4,  a  comunicare          all'autorita' competente dello Stato  membro  ospitante  le          informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1,          a meno di avere motivi di dubitare  dell'adeguatezza  della          struttura organizzativa  o  della  situazione  finanziaria,          economica o patrimoniale della Sim interessata.               3. Le  Sim,  previa  comunicazione  alla  Consob  e  in          conformita' a quanto previsto dal comma 4, possono prestare          servizi e attivita' di investimento, con  o  senza  servizi          accessori, in altri Stati dell'Unione europea in regime  di          libera prestazione di servizi, anche mediante l'impiego  di          agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica.          La   Consob,   sentita   la   Banca   d'Italia,    comunica          all'autorita'  competente  dello  Stato  membro   ospitante          l'impiego di  agenti  collegati  in  conformita'  a  quanto          previsto dal comma 4.               4. Le condizioni necessarie e le procedure  che  devono          essere rispettate perche' le  Sim  possano  prestare  negli          altri Stati UE i servizi ammessi  al  mutuo  riconoscimento          mediante il diritto di stabilimento  ovvero  attraverso  la          libera  prestazione  di  servizi  sono  disciplinate  dalla          Consob, in conformita'  alle  relative  norme  tecniche  di          regolamentazione e di attuazione emanate dalla  Commissione          europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE.               5. Le Sim possono prestare negli altri Stati dell'UE le          attivita'  non  ammesse  al  mutuo  riconoscimento,  previa          autorizzazione della Consob, sentita la Banca d'Italia.               6. Le Sim, possono operare in uno Stato non  UE,  anche          senza stabilirvi succursali,  previa  autorizzazione  della          Consob, sentita la Banca d'Italia.               7.  Costituiscono  in  ogni  caso  condizioni  per   il          rilascio delle  autorizzazioni  di  cui  ai  commi  5  e  6          l'esistenza di apposite intese  di  collaborazione  con  le          competenti autorita' dello Stato ospitante.               8. La Consob, sentita la Banca d'Italia, stabilisce con          regolamento:               a) le procedure previste nel caso in  cui  non  intenda          procedere alla comunicazione di cui al comma 2, qualora  vi          siano motivi di dubitare dell'adeguatezza  della  struttura          organizzativa o della situazione finanziaria,  economica  o          patrimoniale della Sim interessata;               b) le condizioni e le procedure per  il  rilascio  alle          Sim  dell'autorizzazione  a  prestare  negli  altri   Stati          dell'UE le attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento  e          negli Stati non UE i propri servizi."               "Art. 28. Imprese di paesi terzi diverse dalle banche               1. Lo stabilimento in Italia di succursali da parte  di          imprese di paesi terzi diverse dalle banche e'  autorizzato          dalla Consob, sentita la Banca  d'Italia.  L'autorizzazione          e' subordinata:                 a) alla sussistenza,  in  capo  alla  succursale,  di          requisiti corrispondenti a quelli  previsti  dall'art.  19,          comma 1, lettere d) ed f);                 b)  alla  trasmissione  di  tutte  le   informazioni,          compresi  un  programma  di  attivita',  che  illustri   in          particolare i tipi di operazioni previste  e  la  struttura          organizzativa della succursale, specificate  ai  sensi  del          comma 4;                 c) all'autorizzazione, alla vigilanza e all'effettivo          svolgimento nello Stato d'origine dei servizi  o  attivita'          di investimento  e  dei  servizi  accessori  che  l'impresa          istante  intende   prestare   in   Italia,   nonche'   alla          circostanza  che   l'autorita'   competente   dello   Stato          d'origine presti debita attenzione alle raccomandazioni del          GAFI nel contesto delle azioni  contro  il  riciclaggio  di          denaro e del contrasto al finanziamento del terrorismo;                 d) all'esistenza di accordi di collaborazione tra  la          Banca d'Italia, la Consob e le competenti  autorita'  dello          Stato d'origine, comprendenti disposizioni disciplinanti lo          scambio  di  informazioni,   allo   scopo   di   preservare          l'integrita' del mercato e garantire  la  protezione  degli          investitori;                 e) all'esistenza di un  accordo  tra  l'Italia  e  lo          Stato d'origine che rispetta pienamente  le  norme  di  cui          all'art. 26 del Modello di Convenzione fiscale sul  reddito          e il patrimonio dell'OCSE e assicura un efficace scambio di          informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi          fiscali multilaterali;                 f) all'adesione da parte dell'impresa istante  ad  un          sistema  di   indennizzo   a   tutela   degli   investitori          riconosciuto ai sensi dell'art. 60, comma 2.               2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' negata se  non          risulta   garantita   la   capacita'    della    succursale          dell'impresa  di  paesi  terzi  diversa  dalla   banca   di          rispettare gli obblighi alla stessa  applicabili  ai  sensi          del  presente  decreto  o  contenuti  in  atti  dell'Unione          europea direttamente applicabili.               3. Le imprese  di  paesi  terzi  diverse  dalle  banche          possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o          senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o a clienti          professionali  su  richiesta  come  individuati  ai   sensi          dell'art.  6,  comma  2-quinquies,  lettera  b),  e   comma          2-sexies, lettera b), del presente  decreto  esclusivamente          mediante stabilimento di succursali  nel  territorio  della          Repubblica, in conformita' al comma 1.               4.  La  Consob,  sentita  la   Banca   d'Italia,   puo'          disciplinare    le    condizioni    per     il     rilascio          dell'autorizzazione allo svolgimento dei  servizi  e  delle          attivita' di cui ai commi 1 e 6.               5. Alla prestazione in Italia di servizi e attivita' di          investimento, con o senza servizi accessori, in  regime  di          libera prestazione di servizi, nei confronti di controparti          qualificate o di clienti professionali come individuati  ai          sensi dell'art. 6, comma 2-quinquies, lettera a),  e  comma          2-sexies, lettera a), del presente  decreto,  da  parte  di          imprese di paesi terzi diverse dalle banche, si applica  il          Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014.               6. Le imprese  di  paesi  terzi  diverse  dalle  banche          possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o          senza servizi accessori,  a  controparti  qualificate  o  a          clienti professionali come individuati ai  sensi  dell'art.          6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera          a), del  presente  decreto,  anche  senza  stabilimento  di          succursali nel territorio della Repubblica, in mancanza  di          una decisione della Commissione europea a  norma  dell'art.          47, paragrafo 1, del regolamento (UE)  n.  600/2014  oppure          ove  tale  decisione  non  sia  piu'  vigente,   sempreche'          ricorrano le condizioni previste dal comma 1,  lettere  b),          c), d) ed e), e venga presentato un  programma  concernente          l'attivita' che si intende svolgere  nel  territorio  della          Repubblica. L'autorizzazione e'  rilasciata  dalla  Consob,          sentita la Banca d'Italia.               7. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' indicare,          in via generale, i servizi e le attivita' che, ai sensi del          comma 6, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche non          possono prestare  nel  territorio  della  Repubblica  senza          stabilimento di succursali."               "Art. 29. Banche italiane               1.  Le  banche  italiane  possono  prestare  servizi  o          attivita' di investimento, con o senza  servizi  accessori,          in altri  Stati  dell'Unione  europea,  nell'esercizio  del          diritto  di  stabilimento,  mediante  succursali  o  agenti          collegati  stabiliti  nel  territorio  dello  Stato  membro          ospitante. Lo stabilimento di  succursali  e'  disciplinato          dall'art. 15 del T.U.  bancario.  La  Banca  d'Italia  puo'          vietare, sentita la Consob, l'impiego di  agenti  collegati          per  motivi  attinenti  all'adeguatezza   delle   strutture          organizzative o della situazione finanziaria,  economica  o          patrimoniale della banca. La  Banca  d'Italia,  sentita  la          Consob,   comunica   l'impiego    di    agenti    collegati          all'autorita' competente dello Stato  membro  ospitante  in          conformita' a quanto previsto dalle disposizioni del  comma          4.               2.  Le  banche  italiane  possono  prestare  servizi  e          attivita' di investimento, con o senza  servizi  accessori,          in altri Stati dell'Unione europea,  in  regime  di  libera          prestazione di servizi, anche mediante l'impiego di  agenti          collegati  stabiliti  nel  territorio   della   Repubblica,          secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al  comma          4.               3.  Alla  prestazione  di  servizi   e   attivita'   di          investimento, con o senza servizi accessori,  da  parte  di          banche italiane in Stati non UE si applicano  gli  articoli          15 e 16 del T.U. bancario.               4. La Banca  d'Italia  disciplina  le  modalita'  e  le          procedure per la prestazione dei servizi di investimento ai          sensi  dei  commi  1,  2  e  3,  in  conformita'   con   le          disposizioni previste dal  Meccanismo  di  Vigilanza  Unico          istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013."               "Art. 29-ter. Banche di paesi terzi               1. Nel caso in  cui  sia  previsto  lo  svolgimento  di          servizi o attivita' di investimento, con  o  senza  servizi          accessori, lo stabilimento in Italia di succursali da parte          di  banche  di  paesi  terzi  e'  autorizzato  dalla  Banca          d'Italia, sentita la Consob, al ricorrere delle  condizioni          di cui all'art. 28, comma  1.  Resta  ferma  l'applicazione          degli articoli 13, 14, comma 4, e 15,  comma  4,  del  T.U.          bancario.               2. L'autorizzazione e' negata se non risulta  garantita          la capacita' della succursale della banca di paesi terzi di          rispettare gli obblighi alla stessa  applicabili  ai  sensi          del  presente  decreto  o  contenuti  in  atti  dell'Unione          europea direttamente applicabili.               3. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi  e          attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, a          clienti al dettaglio o a clienti professionali su richiesta          come individuati ai sensi dell'art. 6,  comma  2-quinquies,          lettera b), e comma 2-sexies,  lettera  b),  esclusivamente          mediante stabilimento di succursali  nel  territorio  della          Repubblica.               4.  La  Banca  d'Italia,  sentita   la   Consob,   puo'          disciplinare    le    condizioni    per     il     rilascio          dell'autorizzazione allo svolgimento dei  servizi  e  delle          attivita' di cui ai commi 1 e 6.               5. Alla prestazione in Italia di servizi e attivita' di          investimento, con o senza servizi accessori, in  regime  di          libera prestazione di servizi nei confronti di  controparti          qualificate o di clienti professionali come individuati  ai          sensi dell'art. 6, comma 2-quinquies, lettera a),  e  comma          2-sexies, lettera a), del  presente  decreto  da  parte  di          banche di paesi terzi  si  applicano  le  disposizioni  del          Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014.               6. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi  e          attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, a          controparti qualificate  o  a  clienti  professionali  come          individuati  ai  sensi  dell'art.  6,  comma   2-quinquies,          lettera a), e comma  2-sexies,  lettera  a),  del  presente          decreto  anche  senza  stabilimento   di   succursali   nel          territorio della Repubblica, in mancanza di  una  decisione          della Commissione europea a norma dell'art.  47,  paragrafo          1, del  regolamento  (UE)  n.  600/2014,  oppure  ove  tale          decisione non sia piu'  vigente,  sempreche'  ricorrano  le          condizioni previste dall'art. 28, comma 1, lettere b),  c),          d) ed e),  e  venga  presentato  un  programma  concernente          l'attivita' che si intende svolgere  nel  territorio  della          Repubblica.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  dalla  Banca          d'Italia, sentita la Consob.               7. La Banca d'Italia, sentita la Consob, puo' indicare,          in via generale, i servizi e le attivita' che le banche  di          paesi terzi, ai sensi del comma 6, non possono prestare nel          territorio   della   Repubblica   senza   stabilimento   di          succursali."               "Art. 70. Riconoscimento dei mercati               1.  La  Consob,  previa  stipula  di  accordi  con   le          corrispondenti autorita', puo' riconoscere mercati extra-UE          di   strumenti   finanziari,   al   fine   di    estenderne          l'operativita' sul territorio della Repubblica.               2. I gestori dei mercati  regolamentati  che  intendano          estendere in Stati non UE  l'operativita'  dei  mercati  da          essi gestiti,  ne  danno  comunicazione  alla  Consob,  che          rilascia il proprio nulla-osta previa  stipula  di  accordi          con le  corrispondenti  autorita'  estere.  Per  i  mercati          regolamentati  all'ingrosso   di   titoli   di   Stato   la          comunicazione e' data alla Banca d'Italia, che rilascia  il          proprio  nulla-osta  previa  stipula  di  accordi  con   le          competenti autorita' estere e ne informa la Consob.               3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la Consob o la Banca          d'Italia, secondo le rispettive competenze,  accertano  che          le  informazioni  sugli  strumenti   finanziari   e   sugli          emittenti,  le  modalita'  di  formazione  dei  prezzi,  le          modalita'  di  liquidazione  dei  contratti,  le  norme  di          vigilanza  sui   mercati   e   sugli   intermediari   siano          equivalenti a quanto disposto dalla  normativa  vigente  in          Italia con riferimento ai mercati regolamentati, e comunque          in grado di assicurare adeguata tutela degli investitori.               4. La Consob  puo'  specificare,  con  regolamento,  le          modalita' e le condizioni per riconoscere mercati  extra-UE          di strumenti finanziari.".   |  
|   |                                 Art. 7 
                Disposizioni in materia di risoluzione                   stragiudiziale delle controversie 
   1. Le banche di cui all'art. 3, commi 1 e 2, e all'art. 4, comma 3, gli istituti di pagamento di cui all'art. 4, comma 1, e gli  istituti di moneta elettronica di cui all'art. 3, comma 5, e all'art. 4, commi 1 e 3, del presente decreto,  mantengono  l'adesione  ai  sistemi  di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'art. 128-bis del Testo unico bancario.   2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 che operano in  Italia  in regime di libera  prestazione  di  servizi  possono  non  aderire  ai sistemi di  risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie  con  la clientela di cui all'art. 128-bis del TUB purche' aderiscano o  siano sottoposti a un sistema estero di composizione  stragiudiziale  delle controversie,  partecipante  alla   rete   Fin-Net   promossa   dalla Commissione europea. In tale  ipotesi,  gli  intermediari  comunicano alla Banca d'Italia il sistema stragiudiziale al quale  aderiscono  o sono sottoposti nel Paese d'origine.   3. Le banche e le imprese di investimento di cui all'art. 3,  comma 4, nonche' i soggetti cui si applicano le disposizioni  dell'art.  4, commi 1 e 2, nel periodo transitorio rispettivamente  di  diciotto  e sei mesi previsto dalle citate disposizioni, mantengono l'adesione ai sistemi di  risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie  con  la clientela, di cui all'art. 32-ter del Testo unico della finanza.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo  vigente  dell'art.  128-bis  del          citato decreto legislativo n. 385 del 1993:               "Art. 128-bis. Risoluzione delle controversie               1. I soggetti di cui all'art. 115 aderiscono a  sistemi          di risoluzione stragiudiziale  delle  controversie  con  la          clientela.               2. Con deliberazione del CICR, su proposta della  Banca          d'Italia, sono determinati i criteri di  svolgimento  delle          procedure  di   risoluzione   delle   controversie   e   di          composizione dell'organo decidente,  in  modo  che  risulti          assicurata    l'imparzialita'    dello    stesso    e    la          rappresentativita' dei soggetti interessati.  Le  procedure          devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita'          della soluzione delle controversie e  l'effettivita'  della          tutela.               3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1,          del  decreto  legislativo  4  marzo   2010,   n.   28,   le          disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per  il          cliente il ricorso a ogni altro mezzo  di  tutela  previsto          dall'ordinamento.               3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve un  esposto  da          parte della clientela dei  soggetti  di  cui  al  comma  1,          indica all'esponente la possibilita'  di  adire  i  sistemi          previsti dal presente articolo.".               Si riporta il testo vigente dell'art. 32-ter del citato          decreto legislativo n. 58 del 1998:               "Art.    32-ter.    Risoluzione    stragiudiziale    di          controversie               1. I soggetti nei cui confronti la Consob  esercita  la          propria attivita' di  vigilanza,  da  individuarsi  con  il          regolamento di cui al comma 2, devono aderire a sistemi  di          risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie  con   gli          investitori  diversi  dai  clienti  professionali  di   cui          all'art. 6, commi  2-quinquies  e  2-sexies,  del  presente          decreto. In caso di mancata adesione, alle societa' e  agli          enti si applicano le sanzioni di cui all'art. 190, comma 1,          e alle persone fisiche di cui all'art. 18-bis si  applicano          le sanzioni  di  cui  all'art.  187-quinquiesdecies,  comma          1-bis, del presente decreto.               2. La Consob determina, con  proprio  regolamento,  nel          rispetto dei principi, delle procedure e dei  requisiti  di          cui alla parte V, titolo II-bis, del decreto legislativo  6          settembre 2005,  n.  206,  e  successive  modificazioni,  i          criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle          controversie di  cui  al  comma  1  nonche'  i  criteri  di          composizione dell'organo decidente,  in  modo  che  risulti          assicurata    l'imparzialita'    dello    stesso    e    la          rappresentativita' dei soggetti interessati.               3. Alla copertura delle relative spese di funzionamento          si provvede, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza          pubblica, con le risorse di cui all'art. 40, comma 3, della          legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni,          oltre che con gli importi posti a carico degli utenti delle          procedure medesime.".   |  
|   |                                 Art. 8 
                        Tutela dei depositanti                          e degli investitori 
   1. Le banche di  cui  all'art.  3,  comma  1,  con  succursale  nel territorio della Repubblica si considerano  di  diritto  aderenti  ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani disciplinati nel  Titolo IV, Capo I, Sezione  IV  del  Testo  unico  bancario,  in  base  alle previsioni dei relativi statuti. L'adesione decorre  dalla  data  del recesso a tutti gli effetti di legge, ivi  inclusi  gli  obblighi  di contribuzione di cui all'art. 96.2 del Testo unico bancario, ai  fini del raggiungimento del livello obiettivo di  cui  all'art.  96.1  del medesimo Testo unico. Entro il termine del terzo mese successivo alla data di recesso, tali  banche  provvedono  a  perfezionare  gli  atti richiesti per l'adesione  ai  sistemi  di  garanzia  dei  depositanti italiani.   2. Il comma 1 si applica, in quanto compatibile, alle banche di cui all'art. 3, comma 2,  fatto  salvo  il  caso  in  cui  queste  ultime presentino al sistema  di  garanzia  italiano  una  dichiarazione  di quello  del  Regno  Unito  attestante  che  i  relativi   depositanti continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla  data del recesso.   3. Le banche di cui ai commi 1 e 2 procedono a  dare  comunicazione ai propri depositanti delle informative di cui all'art. 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, alla prima  occasione  utile  e, comunque, entro quaranta giorni dalla data di entrata in  vigore  del presente decreto.   4. In caso di adesione di  una  succursale  di  banca  italiana  al sistema di garanzia dei depositanti del Regno Unito entro la data  di recesso, il sistema di garanzia  italiano  procede  al  trasferimento delle risorse di cui all'art. 96-quater.3, comma 1, del  Testo  unico bancario solo ove il termine di sei mesi indicato nel medesimo  comma sia maturato entro tale data.   5. Le banche e le imprese di investimento di cui all'art. 3,  comma 4, si considerano  di  diritto  aderenti  ai  sistemi  di  indennizzo italiani disciplinati dall'art. 59 del  Testo  unico  della  finanza. L'adesione decorre dalla data del recesso  a  tutti  gli  effetti  di legge. Entro il termine di trenta  giorni  successivi  alla  data  di recesso,  tali  banche  e  imprese  di  investimento   provvedono   a perfezionare  gli  atti  richiesti  per  l'adesione  ai  sistemi   di indennizzo italiani, in conformita' (( all'art. 7 del regolamento  di cui al decreto del Ministro del tesoro )) 14 novembre 1997, n. 485.   6. Il comma 5 si applica, in quanto compatibile, alle banche e alle imprese di investimento del Regno Unito che, alla data  del  recesso, prestano servizi di investimento in  regime  di  libera  prestazione, fatto salvo il caso in cui tali soggetti  presentino  al  sistema  di indennizzo italiano una  dichiarazione  di  quello  del  Regno  Unito attestante  che  i  relativi  investitori  continueranno  ad   essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso.   7. Le banche e le imprese di investimento di cui ai  commi  5  e  6 procedono a dare immediata comunicazione ai propri investitori  delle informative prescritte dalle Autorita' di vigilanza di  cui  all'art. 35, comma 1, lettera c), della legge 24 aprile  1998,  n.  128,  alla prima occasione utile e, comunque, entro quaranta giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto.   8. I commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano anche ai gestori di fondi di cui all'art.  4,  comma  1,  e  alle  banche  e  alle  imprese  di investimento che cessino i servizi  e  le  attivita'  secondo  quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del presente decreto, fatto  salvo  il caso in  cui  tali  soggetti  presentino  al  sistema  di  indennizzo italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi investitori continueranno ad essere protetti per il  periodo successivo alla data del recesso.  
           Riferimenti normativi 
               - Il Titolo IV, Capo I, Sezione IV del  citato  decreto          legislativo n. 385 del 1993 comprende gli articoli da 96  a          96-quater.4 (SISTEMI DI GARANZIA  DEI  DEPOSITANTI)  ed  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre  1993,  n.          230, supplemento ordinario.               - Si riporta il testo vigente  degli  articoli  96.1  e          96.2 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:               "Art.  96.1  Dotazione  finanziaria  dei   sistemi   di          garanzia               1.  I  sistemi  di   garanzia   hanno   una   dotazione          finanziaria  proporzionata  alle   proprie   passivita'   e          comunque pari almeno allo 0,8 per  cento  dell'importo  dei          depositi protetti delle banche  aderenti  ad  eccezione  di          quelli indicati all'art. 96-bis.1, comma 4, come risultante          al 31 dicembre dell'anno precedente.               2. In fase di prima applicazione, il  livello-obiettivo          indicato al comma 1 e' raggiunto, in modo  graduale,  entro          il 3 luglio 2024. Il termine e' prorogato sino al 3  luglio          2028, se prima del 3 luglio 2024 il sistema ha impiegato le          proprie risorse per un ammontare  superiore  allo  0,8  per          cento  dell'importo  dei  depositi  protetti  delle  banche          aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente  ad  eccezione          di quelli indicati all'art. 96-bis.1, comma 4.               3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita          la Banca  d'Italia,  puo'  prevedere,  previa  approvazione          della  Commissione  europea,  una   dotazione   finanziaria          inferiore a quella indicata al comma 1, e pari almeno  allo          0,5 per cento  dell'importo  dei  depositi  protetti  delle          banche aderenti, ad eccezione di quelli  indicati  all'art.          96-bis.1, comma 4, se:                 a) e'  improbabile  che  una  quota  rilevante  della          dotazione finanziaria venga utilizzata per  misure  diverse          da quelle di cui all'art. 96-bis, comma 1-bis, lettere b) e          c); e                 b) il settore bancario in cui operano gli aderenti al          sistema di garanzia e' altamente concentrato e  una  grande          quantita' di attivita' e' detenuta da un ridotto numero  di          banche o di gruppi bancari che, data la loro dimensione, in          caso  di  dissesto  sarebbero  probabilmente   soggetti   a          risoluzione.               4. Se, dopo la data indicata al comma 1,  la  dotazione          finanziaria si riduce al di sotto del livello-obiettivo ivi          indicato, o, se del caso, di quello stabilito ai sensi  del          comma 3, essa e' ripristinata  mediante  il  versamento  di          contributi periodici ai sensi dell'art. 96.2, comma  1.  Il          ripristino  avviene  entro  sei  anni,  se   la   dotazione          finanziaria  si  riduce   a   meno   di   due   terzi   del          livello-obiettivo.               5. La dotazione finanziaria costituisce  un  patrimonio          autonomo, distinto a tutti gli effetti dal  patrimonio  del          sistema di  garanzia  e  da  quello  di  ciascun  aderente,          nonche' da ogni altro  fondo  istituito  presso  lo  stesso          sistema  di  garanzia.  Delle  obbligazioni  contratte   in          relazione agli interventi e ai  finanziamenti  disciplinati          dalla presente Sezione  il  sistema  di  garanzia  risponde          esclusivamente con la dotazione finanziaria.  Salvo  quanto          previsto dalla  presente  Sezione,  su  di  essa  non  sono          ammesse azioni dei creditori  del  sistema  di  garanzia  o          nell'interesse di quest'ultimo, ne'  quelle  dei  creditori          dei singoli aderenti  o  degli  altri  fondi  eventualmente          istituiti presso lo stesso sistema di garanzia."               "Art. 96.2. Finanziamento dei  sistemi  di  garanzia  e          investimento delle risorse               1. Per costituire la dotazione finanziaria dei  sistemi          di  garanzia,  gli  aderenti  versano   contributi   almeno          annualmente, per l'ammontare determinato dal sistema stesso          ai sensi del comma 2.  I  contributi  possono  assumere  la          forma di impegni di pagamento, se cio' e'  autorizzato  dal          sistema di garanzia e nell'ammontare da  esso  determinato,          comunque non superiore al 30 per cento dell'importo  totale          della dotazione finanziaria del sistema; il loro  pagamento          puo' essere  richiesto  nei  casi  predeterminati  previsti          dallo statuto del sistema di garanzia.               2. I  contributi  dovuti  dalle  banche  aderenti  sono          proporzionati all'ammontare dei loro depositi protetti,  ad          eccezione di quelli indicati all'art. 96-bis.1, comma 4,  e          al loro profilo di rischio. Essi possono essere determinati          dai sistemi  di  garanzia  sulla  base  dei  propri  metodi          interni di valutazione del rischio e  tenendo  conto  delle          diverse fasi del ciclo  economico,  del  possibile  impatto          prociclico e dell'eventuale partecipazione da  parte  delle          banche aderenti a un sistema di tutela istituzionale di cui          all'art.  113,  paragrafo  7,  del  regolamento   (UE)   n.          575/2013. La  Banca  d'Italia  approva  i  metodi  interni,          informandone l'ABE.               3.  Il  sistema  di  garanzia,  se  deve  procedere  al          rimborso dei depositi protetti e la  dotazione  finanziaria          e'  insufficiente,  chiede  agli  aderenti  di   integrarla          mediante  il  versamento  di  contributi  straordinari  non          superiori allo 0,5 per  cento  dei  depositi  protetti,  ad          eccezione di quelli indicati all'art.  96-bis.1,  comma  4,          per anno solare o, in casi eccezionali e  con  il  consenso          della Banca d'Italia, di ammontare piu' elevato.               4. La Banca d'Italia puo' disporre il differimento,  in          tutto o in parte, del pagamento dei contributi  di  cui  al          comma 3  da  parte  di  un  aderente  se  il  pagamento  ne          metterebbe a repentaglio la liquidita' o  la  solvibilita'.          Il differimento e' accordato per un periodo massimo di  sei          mesi  ed  e'  rinnovabile  su  richiesta  dell'aderente.  I          contributi differiti sono in ogni caso versati se la  Banca          d'Italia accerta che le condizioni per il differimento sono          venute meno.               5. I sistemi di garanzia assicurano di avere accesso  a          fonti di finanziamento alternative a breve termine per  far          fronte alle proprie  obbligazioni  e  possono  ricorrere  a          finanziamenti aggiuntivi provenienti da fonti ulteriori.               6. La dotazione finanziaria e' investita in attivita' a          basso rischio e con sufficiente diversificazione.               7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Banca  d'Italia          informa l'ABE circa l'importo  dei  depositi  protetti  dai          sistemi di garanzia italiani e dell'importo della dotazione          finanziaria dei  sistemi  al  31  dicembre  del  precedente          anno.".               - Si riporta il testo vigente dell'art. 3  del  decreto          legislativo 15  febbraio  2016,  n.  30  (Attuazione  della          direttiva  2014/49/UE  del   Parlamento   europeo   e   del          Consiglio, del 16  aprile  2014,  relativa  ai  sistemi  di          garanzia dei depositi):               "Art. 3. Informazioni da fornire ai depositanti               1. Le banche forniscono ai depositanti le  informazioni          necessarie  per  individuare   il   sistema   di   garanzia          pertinente  e  le  informazioni  sulle   esclusioni   dalla          relativa tutela, secondo quanto previsto dall'art. 16 della          direttiva  2014/49/UE  del   Parlamento   europeo   e   del          Consiglio, del 16 aprile 2014.               2. Le informazioni richiamate al comma 1 sono  messe  a          disposizione gratuitamente secondo  le  modalita'  previste          per i fogli  informativi  dalle  disposizioni  della  Banca          d'Italia adottate  ai  sensi  del  titolo  VI  del  decreto          legislativo 1° settembre 1993, n. 385.               3. In tempo utile prima che il contratto sia concluso o          che  il  depositante  sia  vincolato  da   un'offerta,   al          depositante e'  consegnato,  opportunamente  compilato,  il          «Modulo  standard  per  le  informazioni  da   fornire   ai          depositanti»  di  cui  all'Allegato   I   della   direttiva          2014/49/UE. L'avvenuta acquisizione del modulo da parte del          depositante e' attestata per iscritto  o  attraverso  altro          supporto durevole.               4. Le comunicazioni periodiche relative ai contratti di          deposito  previste  ai  sensi  dell'art.  119  del  decreto          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  includono   la          conferma che il  deposito  e'  ammesso  al  rimborso  e  un          riferimento  al  modulo  di  cui  al   comma   3,   nonche'          l'indicazione  del  sito  web  del  sistema   di   garanzia          pertinente. Almeno una volta all'anno,  al  depositante  e'          fornita una versione aggiornata del modulo.               5. Il sito web del  sistema  di  garanzia  contiene  le          informazioni necessarie per i depositanti,  in  particolare          quelle relative alla  procedura  e  alle  condizioni  della          tutela fornita dal sistema di garanzia.               6. Le banche non utilizzano a  scopo  pubblicitario  le          informazioni previste dai commi 1, 3 e 4, salva la facolta'          di  indicare  negli  annunci   pubblicitari   relativi   ai          contratti di deposito il sistema di garanzia che tutela  il          deposito pubblicizzato.               7. In caso di fusioni, cessioni o operazioni  analoghe,          nonche' in caso di recesso o esclusione da  un  sistema  di          garanzia, la banca fornisce gratuitamente ai depositanti le          informazioni previste dall'art. 16, paragrafi 6 e 7,  della          direttiva  2014/49/UE,  per  iscritto  o  attraverso  altro          supporto durevole,  entro  i  termini  e  con  gli  effetti          previsti dalla medesima direttiva.               8.  La  Banca  d'Italia   puo'   dettare   disposizioni          attuative  del  presente  articolo,  anche   al   fine   di          coordinarne la disciplina con quella adottata ai sensi  del          titolo VI del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.          385. Le disposizioni della Banca d'Italia possono  altresi'          prevedere che gli annunci pubblicitari relativi ai depositi          contengano  informazioni  ulteriori   rispetto   a   quella          consentita dal comma 6.               9. Per l'inosservanza di quanto stabilito ai sensi  del          presente  articolo  si  applicano  le   sanzioni   previste          dall'art.  144,  comma  1,  del  decreto   legislativo   1°          settembre 1993, n. 385, nonche' il  comma  8  del  medesimo          art. 144. Si applicano altresi' l'art. 128 e il titolo VIII          del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.".               - Si riporta il testo vigente  del  comma  1  dell'art.          96-quater.3 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:               "Art.  96-quater.3.  Adesione  ad  altro   sistema   di          garanzia               1. Una banca che intende aderire a un  diverso  sistema          di garanzia, anche se istituito in un altro  Stato  membro,          ne da' comunicazione con almeno sei mesi di  anticipo  alla          Banca d'Italia e al sistema di  garanzia  a  cui  aderisce.          Durante questo periodo, la banca  e'  tenuta  a  versare  i          contributi al sistema di garanzia cui aderisce. Al  momento          dell'adesione  al  nuovo  sistema,  il  sistema  originario          trasferisce al nuovo sistema i  contributi  ricevuti  dalla          banca durante i dodici mesi precedenti,  ad  eccezione  dei          contributi straordinari di cui all'art. 96.2, comma 3.               (Omissis).".               - Si riporta il testo vigente dell'art. 59  del  citato          decreto legislativo n. 58 del 1998:               "Art. 59. Sistemi d'indennizzo               1. Il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione  di          servizi  e  attivita'  di   investimento   e'   subordinato          all'adesione a un sistema  di  indennizzo  a  tutela  degli          investitori riconosciuto dal Ministro dell'economia e delle          finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.               2. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentite          la Banca d'Italia e la CONSOB, disciplina  con  regolamento          l'organizzazione  e  il  funzionamento   dei   sistemi   di          indennizzo.               3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB,  coordina  con          regolamento l'operativita' dei sistemi d'indennizzo con  la          procedura  di  liquidazione  coatta  amministrativa  e,  in          generale, con l'attivita' di vigilanza.               4. I sistemi di indennizzo sono surrogati  nei  diritti          degli  investitori  fino  alla  concorrenza  dei  pagamenti          effettuati a loro favore.               5. Gli organi della procedura concorsuale verificano  e          attestano se i crediti ammessi allo stato passivo  derivano          dall'esercizio   dei   servizi   e   delle   attivita'   di          investimento tutelati dai sistemi di indennizzo.               6. Per le cause relative alle richieste  di  indennizzo          e' competente il giudice del luogo ove ha  sede  legale  il          sistema di indennizzo.".               - Si riporta il testo vigente dell'art. 7  del  decreto          del  Ministro  del  tesoro  14  novembre   1997,   n.   485          (Regolamento recante la  disciplina  dell'organizzazione  e          del funzionamento dei sistemi di indennizzo di cui all'art.          35, comma 2, del decreto legislativo  23  luglio  1996,  n.          415, che ha recepito la  direttiva  93/22/CEE  relativa  ai          servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari):               "Art. 7. Finanziamento e forme di assicurazione.               1. Il sistema  di  indennizzo  fissa  i  criteri  e  le          modalita' della contribuzione straordinaria ed aggiuntiva a          carico degli intermediari aderenti, in modo da garantire la          capacita' del sistema stesso di far fronte agli obblighi di          rimborso nei tempi indicati dall'art. 6, comma 2.               2.   Gli   obblighi   contributivi    possono    essere          differenziati in relazione a criteri generali ed obiettivi,          non discriminatori ed equi.               3. Le somme che affluiscono al sistema di indennizzo  a          fronte degli obblighi contributivi devono essere depositate          presso  primarie   banche,   individuate   in   base   alle          caratteristiche definite  dagli  atti  costitutivi  di  cui          all'art.  2,  comma  1.  Il  sistema  di  indennizzo   puo'          effettuare  investimenti,  nella  misura  e   nelle   forme          stabilite dall'organo  di  amministrazione,  esclusivamente          in:                 a) titoli di Stato o garantiti dallo Stato, emessi da          Stati aderenti all'OCSE ovvero da soggetti ivi residenti;                 b)   titoli   di   debito   negoziati   nei   mercati          regolamentati  riconosciuti  ai  sensi  dell'art.  51   del          decreto ovvero nei mercati regolamentati degli Stati Uniti,          del Giappone e del Canada;                 c) parti di organismi di investimento  collettivo  in          valori mobiliari per i quali non e' previsto l'investimento          in titoli diversi da quelli previsti dalle lettere a) e b).               4. Il sistema  di  indennizzo  puo'  stipulare  polizze          assicurative  con   imprese   di   assicurazione   a   cio'          autorizzate sia in ragione del ramo  di  attivita'  sia  in          ragione dell'entita'  dei  rischi  da  assumere.  Anche  in          presenza di tali polizze, il sistema  di  indennizzo  resta          comunque  direttamente  responsabile  nei  confronti  degli          aventi  diritto   ai   rimborsi   previsti   dal   presente          regolamento.".               - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  35          della legge  24  aprile  1998,  n.  128  (Disposizioni  per          l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dalla  appartenenza          dell'Italia  alle  Comunita'  europee.  (Legge  comunitaria          1995-1997):               "Art. 35.  Sistemi  di  indennizzo  degli  investitori:          criteri di delega.               1.  Il  recepimento   della   direttiva   97/9/CE   del          Parlamento europeo e del Consiglio, a  completamento  della          disciplina di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n.          415, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:                 a)  coordinare  gli   interventi   dei   sistemi   di          indennizzo degli investitori  con  quelli  dei  sistemi  di          garanzia dei depositi, al fine di  evitare  che  i  crediti          vantati nei confronti di banche  beneficino  di  un  doppio          indennizzo;                 b) stabilire  limiti  e  criteri  di  intervento  dei          sistemi  di  indennizzo  degli   investitori;   l'eventuale          esclusione o riduzione della copertura del  sistema  dovra'          riferirsi   alle   categorie   di   investitori    previste          nell'allegato I alla direttiva;                 c) demandare alle competenti autorita'  di  vigilanza          il potere di  prescrivere  che  l'adesione  ai  sistemi  di          indennizzo  degli  investitori  sia  sottoposta   a   forme          adeguate di pubblicita'; in  particolare,  gli  investitori          dovranno essere  informati  con  chiarezza  sull'importo  e          sulla portata della copertura offerta, nonche' sulle  norme          applicabili.".   |  
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         Operativita' in Italia delle imprese di assicurazione                del Regno Unito dopo la data di recesso 
   1. Le imprese del Regno Unito  che,  alla  data  di  recesso,  sono abilitate ad esercitare l'attivita' assicurativa nel territorio della Repubblica  in  regime  di  stabilimento  o  libera  prestazione  dei servizi, rispettivamente ai sensi degli articoli 23 e 24  del  Codice delle  assicurazioni  private,  sono   cancellate,   a   tale   data, dall'Elenco delle imprese UE di cui all'art. 26 del Codice.  Al  fine di garantire la continuita' dei servizi nei confronti di  contraenti, assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, tali  imprese proseguono, nel periodo transitorio,  l'attivita'  nei  limiti  della gestione dei contratti e  delle  coperture  in  corso  alla  data  di recesso  senza  assumere  nuovi  contratti,  ne'   rinnovare,   anche tacitamente, contratti esistenti. Della  prosecuzione  temporanea  di tale operativita' l'Istituto per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni (IVASS) da' adeguata evidenza al pubblico.   2. Le imprese di cui al comma 1 presentano all'IVASS, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano contenente le misure  di  gestione  che  consentono  alle  stesse  di procedere con regolarita' e speditezza alla corretta  esecuzione  dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso, inclusi  i pagamenti dei sinistri.  L'IVASS  puo'  in  ogni  momento  richiedere all'impresa aggiornamenti e  integrazioni  al  piano  presentato.  Se l'impresa non riesce ad  assicurare  la  completa  realizzazione  del piano entro il termine del  periodo  transitorio  ne  da'  tempestiva notizia all'IVASS, al piu' tardi nei  novanta  giorni  antecedenti  a tale data, presentando istanza di proroga. L'istanza e' adeguatamente motivata dall'impresa, in ragione della  struttura,  articolazione  e durata in  un  arco  temporale  pluriennale  dei  contratti  e  delle coperture in essere. L'IVASS valuta l'istanza, nonche' le  iniziative da assumere per la tutela degli interessi di contraenti, assicurati e aventi  diritto  a  prestazioni   assicurative,   anche   consultando l'Autorita' di vigilanza competente dello  Stato  di  origine.  Entro quindici giorni dalla data di recesso le imprese di cui  al  comma  1 informano,   anche   mediante   comunicazione   sul   proprio    sito istituzionale,  contraenti,  assicurati  e  altri  aventi  diritto  a prestazioni  assicurative  del  regime  di   operativita'   ad   esse applicabile.  Le  imprese  di  cui  al  comma   1   effettuano   tale comunicazione anche qualora abbiano provveduto, prima della  data  di recesso, agli adempimenti informativi richiesti  dalle  autorita'  di settore.   3. A partire dalla data di  recesso  il  contraente  puo'  recedere senza oneri aggiuntivi  dai  contratti  che  hanno  durata  superiore all'anno, dandone  comunicazione  scritta  all'impresa  o  esercitare altre forme di scioglimento del vincolo contrattuale e le clausole di tacito rinnovo  perdono  efficacia.  Il  recesso  del  contraente  ha effetto dalla scadenza della prima annualita' successiva alla data di recesso.   4. Alle imprese di cui  al  comma  1  nel  periodo  transitorio  si continuano ad applicare le  disposizioni  di  cui  all'art.  193  del Codice delle assicurazioni  private  e  ogni  altra  disposizione  in materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data di recesso. L'IVASS puo' applicare le sanzioni di cui al titolo XVIII del medesimo Codice.   5.  Al  fine  di  assicurare  lo   scambio   informativo   per   la realizzazione di quanto previsto dai commi  1  e  2,  si  applica  la disposizione  di  cui  all'art.  10,  comma  8,  del   Codice   delle assicurazioni private.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo vigente degli articoli 23,  24  e          26 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005:               "Art. 23. Attivita' in regime di stabilimento               1. L'accesso all'attivita' dei rami  vita  o  dei  rami          danni  in  regime  di  stabilimento  nel  territorio  della          Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in          un altro Stato membro, e'  subordinato  alla  comunicazione          all'IVASS, da parte dell'autorita'  di  vigilanza  di  tale          Stato, delle  informazioni  e  degli  adempimenti  previsti          dalle   disposizioni   dell'ordinamento   comunitario.   Se          l'impresa  si  propone  di  assumere   rischi   concernenti          l'assicurazione obbligatoria della  responsabilita'  civile          derivante dalla circolazione dei veicoli  a  motore  e  dei          natanti, la  comunicazione  include  la  dichiarazione  che          l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano          e aderente al  Fondo  di  garanzia  per  le  vittime  della          strada.               1-bis.   E'   considerato   esercizio    dell'attivita'          assicurativa in regime di stabilimento ai sensi  del  comma          1,  anche  in  assenza  di  succursali,  agenzie   o   sedi          secondarie, qualsiasi presenza  permanente  nel  territorio          della Repubblica, inclusa l'organizzazione di  un  semplice          ufficio gestito da personale dipendente dell'impresa ovvero          da una persona indipendente ma incaricata di agire in  modo          permanente per conto dell'impresa stessa.               2. Il rappresentante  generale  della  sede  secondaria          deve essere munito di un mandato comprendente espressamente          anche i poteri di rappresentare  l'impresa  in  giudizio  e          davanti a tutte  le  autorita'  della  Repubblica,  nonche'          quello di concludere e  sottoscrivere  i  contratti  e  gli          altri  atti  relativi   alle   attivita'   esercitate   nel          territorio della  Repubblica.  Il  rappresentante  generale          deve avere domicilio all'indirizzo della  sede  secondaria.          Qualora la rappresentanza  sia  conferita  ad  una  persona          giuridica, questa deve avere la sede legale nel  territorio          della Repubblica e deve a sua volta designare come  proprio          rappresentante una persona fisica che  abbia  domicilio  in          Italia e che  sia  munita  di  un  mandato  comprendente  i          medesimi poteri.               3.  Nel  termine  di  trenta  giorni  dalla   data   di          ricevimento    della    comunicazione    l'IVASS     indica          all'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine la          normativa, giustificata da motivi d'interesse generale, che          l'impresa deve osservare nell'esercizio dell'attivita'.               4. L'impresa di cui al comma 1 puo' insediare  la  sede          secondaria e dare inizio all'attivita' nel territorio della          Repubblica dal momento  in  cui  riceve  dall'autorita'  di          vigilanza  dello  Stato   di   origine   la   comunicazione          dell'IVASS ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza  del          termine di cui al comma 3.               5.  L'impresa  di  cui  al  comma  1,  qualora  intenda          modificare la comunicazione effettuata, ne informa  l'IVASS          almeno trenta  giorni  prima  di  mettere  in  atto  quanto          comunicato. L'IVASS valuta la rilevanza delle  informazioni          ricevute in relazione alla permanenza dei  presupposti  che          hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se          del caso, informa l'autorita' competente dello Stato membro          interessato."               "Art. 24. Attivita' in regime di prestazione di servizi               1. L'accesso all'attivita' dei rami  vita  o  dei  rami          danni, in regime di liberta' di prestazione di servizi  nel          territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente          la sede legale in un altro  Stato  membro,  e'  subordinato          alla comunicazione all'IVASS, da  parte  dell'autorita'  di          vigilanza  di  tale  Stato,  delle  informazioni  e   degli          adempimenti previsti  dalle  disposizioni  dell'ordinamento          comunitario. Se l'impresa si  propone  di  assumere  rischi          concernenti     l'assicurazione     obbligatoria      della          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei          veicoli a motore e dei natanti,  la  comunicazione  include          l'indicazione   del   nominativo    e    l'indirizzo    del          rappresentante  per  la  gestione  dei   sinistri   e   una          dichiarazione che l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio          centrale italiano e aderente al Fondo di  garanzia  per  le          vittime della strada.               2.  L'impresa  di  cui  al  comma   1   puo'   iniziare          l'attivita' dal momento in  cui  l'IVASS  attesta  di  aver          ricevuto la comunicazione dell'autorita' di vigilanza dello          Stato di origine di cui al comma 1.               3. L'impresa di cui  al  comma  1  comunica  all'IVASS,          attraverso l'autorita'  di  vigilanza  dello  Stato  membro          d'origine,  ogni  modifica  che  intende   apportare   alla          comunicazione per l'accesso nel territorio della Repubblica          in regime di liberta' di prestazione di servizi.               4."               "Art. 26. Elenco delle imprese comunitarie operanti  in          Italia               1.  L'IVASS  pubblica,  in  appendice  all'albo   delle          imprese  di  assicurazione  comunitarie,   l'elenco   delle          imprese ammesse ad accedere all'esercizio dei rami  vita  e          dei rami danni nel territorio della Repubblica in regime di          stabilimento o in liberta' di prestazione di servizi.".               - Si riporta il testo vigente dell'art. 193 del  citato          decreto legislativo n. 209 del 2005:               "Art. 193. Imprese  di  assicurazione  di  altri  Stati          membri               1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale          in  altri  Stati  membri  sono  soggette   alla   vigilanza          prudenziale dell'autorita'  dello  Stato  membro  d'origine          anche per l'attivita' svolta, in regime di stabilimento  od          in regime  di  liberta'  di  prestazione  di  servizi,  nel          territorio della Repubblica.               1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere che  le          attivita' dell'impresa di assicurazione di cui al  comma  1          possa eventualmente compromettere la solidita'  finanziaria          della stessa, ne informa  l'autorita'  di  vigilanza  dello          Stato membro di origine di tale impresa.               2. Fermo quanto disposto al comma 1,  l'IVASS,  qualora          accerti che l'impresa  di  assicurazione  non  rispetta  le          disposizioni  della  legge  italiana  che  e'   tenuta   ad          osservare,  ne  contesta  la  violazione  e  le  ordina  di          conformarsi alle norme di legge e di attuazione.               3. Qualora l'impresa non  si  conformi  alle  norme  di          legge e di attuazione, l'IVASS ne  informa  l'autorita'  di          vigilanza dello Stato  membro  di  origine,  chiedendo  che          vengano adottate le misure  necessarie  a  far  cessare  le          violazioni.               4.   Quando   manchino   o   risultino   inadeguati   i          provvedimenti dell'autorita' dello Stato di origine, quando          le irregolarita' commesse  possano  pregiudicare  interessi          generali, ovvero nei casi di urgenza per  la  tutela  degli          interessi degli assicurati e degli altri aventi  diritto  a          prestazioni  assicurative,  l'IVASS   puo'   adottare   nei          confronti  dell'impresa  di  assicurazione,   dopo   averne          informato l'autorita' di vigilanza dello  Stato  membro  di          origine, le  misure  necessarie,  compreso  il  divieto  di          stipulare nuovi contratti in regime di  stabilimento  o  di          liberta' di prestazione di servizi con gli effetti  di  cui          all'art. 167. L'IVASS puo' rinviare la  questione  all'AEAP          conformemente  all'art.  19   del   regolamento   (UE)   n.          1094/2010.               5. Qualora l'impresa di assicurazione che  ha  commesso          l'infrazione  operi  attraverso  una  sede   secondaria   o          possieda beni nel territorio della Repubblica, le  sanzioni          amministrative applicabili in base alle disposizioni  della          legge  italiana  sono  adottate  nei  riguardi  della  sede          secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.               6. Le misure  che  comportano  sanzioni  o  restrizioni          all'esercizio dell'attivita' in regime di stabilimento o di          liberta'  di  prestazione  di   servizi   sono   notificate          all'impresa interessata. Nelle  comunicazioni  con  l'IVASS          l'impresa di assicurazione fa uso della lingua italiana.               7. Delle misure adottate l'IVASS ordina la menzione,  a          spese  dell'impresa  di  assicurazione,  su  quotidiani   o          attraverso altri sistemi  di  pubblicita'  individuati  nel          provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario.          Dei provvedimenti adottati l'IVASS informa  l'autorita'  di          vigilanza dello Stato membro di origine.               7-bis,  L'impresa  di   assicurazione   e'   tenuta   a          presentare tutti i documenti  ad  essa  richiesti  ai  fini          dell'applicazione dei commi da 1 a 7.".               Il titolo XVIII (SANZIONI E PROCEDIMENTI  SANZIONATORI)          del citato decreto legislativo n. 209  del  2005  comprende          gli articoli da  305  a  331-bis  ed  e'  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre  2005,  n.  239,  supplemento          ordinario.               - Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'art.  10          del citato decreto legislativo n. 209 del 2005:               "Art. 10. Segreto d'ufficio               1. - 7. (Omissis).               8.  Nell'ambito  di  accordi  di   cooperazione   e   a          condizione di reciprocita' e  di  equivalenti  obblighi  di          riservatezza, l'IVASS puo' scambiare  informazioni  con  le          autorita' competenti degli Stati terzi rispetto  all'Unione          europea.               (Omissis).".   |  
|   |                                 Art. 10   Operativita' in  Italia  degli  intermediari  assicurativi,  anche  a  titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito dopo la data di  recesso 
   1. Gli intermediari assicurativi,  anche  a  titolo  accessorio,  o riassicurativi del Regno Unito che, alla  data  di  recesso,  operano l'attivita'  di  distribuzione  assicurativa  o  riassicurativa   nel territorio della  Repubblica  in  regime  di  stabilimento  o  libera prestazione dei servizi, ai sensi del  Titolo  IX  del  Codice  delle assicurazioni private, cessano tale attivita' entro tale data e  sono cancellati dall'elenco annesso al Registro degli intermediari di  cui all'art. 109, comma 2, del Codice. Al fine di evitare pregiudizio  ai contraenti,  assicurati  e  altri  aventi   diritto   a   prestazioni assicurative, sono fatte salve le operazioni necessarie  all'ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione gia' in essere, nel piu' breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei  mesi dalla data di recesso. Nel predetto termine di sei mesi tali soggetti non possono avviare nuove attivita' di  distribuzione  ne'  rinnovare anche tacitamente  i  rapporti  gia'  esistenti.  Della  prosecuzione temporanea di tale operativita'  l'IVASS  da'  adeguata  evidenza  al pubblico.   2. Entro quindici giorni dalla data di recesso gli intermediari  di cui al comma 1 informano, anche mediante  comunicazione  sul  proprio sito web, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di  operativita'  ad  essi  applicabile.  Gli intermediari di cui al comma 1 effettuano  tale  comunicazione  anche qualora  abbiano  provveduto,  prima  della  data  di  recesso,  agli adempimenti informativi richiesti dalle autorita' di settore.   3. Gli intermediari di cui al comma 1, nel periodo transitorio  ivi previsto, continuano ad essere soggetti al regime di  cui  al  Titolo IX, Capo II, Sezione IV del Codice delle assicurazioni private  ((  e ad  ogni  altra  disposizione  ))  in   materia   assicurativa   loro applicabile al giorno antecedente alla data di recesso. L'IVASS  puo' applicare le sanzioni di cui al Titolo XVIII del medesimo Codice.  
           Riferimenti normativi 
               - Il Titolo IX (ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA          E RIASSICURATIVA) del citato decreto legislativo n. 209 del          2005 comprende gli articoli  da  106  a  121-octies  ed  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  13  ottobre  2005,  n.          239, supplemento ordinario.               - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 109          del citato decreto legislativo n. 209 del 2005:               "Art. 109. Registro  degli  intermediari  assicurativi,          anche a titolo accessorio, e riassicurativi               1. - 1-ter. (Omissis).               2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:                 a)  gli  agenti  di  assicurazione,  in  qualita'  di          intermediari che agiscono in nome o per conto di una o piu'          imprese di assicurazione o di riassicurazione;                 b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione,          altresi' denominati broker, in qualita' di intermediari che          agiscono  su  incarico  del  cliente  e  senza  poteri   di          rappresentanza   di   imprese   di   assicurazione   o   di          riassicurazione;                 c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria          rispetto  all'attivita'   svolta   a   titolo   principale,          esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami  vita  e          nei rami infortuni e malattia per conto e  sotto  la  piena          responsabilita'  di  un'impresa  di  assicurazione  e   che          operano  senza  obblighi   di   orario   o   di   risultato          esclusivamente per l'impresa medesima;                 d) le banche autorizzate ai sensi  dell'art.  14  del          testo unico bancario, gli intermediari finanziari  inseriti          nell'elenco speciale di cui all'art. 106 e 114-septies  del          testo  unico  bancario,  le  societa'  di   intermediazione          mobiliare autorizzate ai sensi dell'art. 19 del testo unico          dell'intermediazione   finanziaria,   la   societa'   Poste          Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata  ai          sensi  dell'art.  2  del  decreto  del   Presidente   della          Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;                 e) i soggetti addetti  all'intermediazione,  quali  i          dipendenti, i  collaboratori,  i  produttori  e  gli  altri          incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di  cui          alle lettere a), b) e d) per l'attivita' di intermediazione          svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera;                 f) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio,          come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera cc-septies).               Non e' consentita  la  contemporanea  iscrizione  dello          stesso intermediario in piu' sezioni del registro.               (Omissis).".               - Il Titolo IX, Capo II, Sezione IV (Violazioni in caso          di esercizio dell'attivita' in regime di libera prestazione          di  servizi  o  di   stabilimento)   del   citato   decreto          legislativo n. 209  del  2005  comprende  gli  articoli  da          116-septies a 116-undecies ed  e'  stato  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre  2005,  n.  239,  supplemento          ordinario.               - Il riferimento al testo del Titolo XVIII  del  citato          decreto legislativo n. 209 del 2005 e' riportato nelle Note          all'art. 9.   |  
|   |                                 Art. 11   Operativita' nel Regno Unito delle  imprese  di  assicurazione  e  di  riassicurazione italiane dopo la data di recesso 
   1. Le imprese italiane che, alla data di  recesso,  sono  abilitate all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  o   riassicurativa   nel territorio del Regno Unito in regime  di  stabilimento  o  di  libera prestazione dei servizi proseguono l'esercizio dell'attivita',  fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies del  Codice delle  assicurazioni  private  e  nel  rispetto  delle   disposizioni previste dal Regno Unito.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il  testo  vigente  degli  articoli  22  e          59-quinquies del citato  decreto  legislativo  n.  209  del          2005:               "Art. 22. Attivita' in uno Stato terzo               1.  L'impresa,  qualora  intenda  istituire  una   sede          secondaria  in  uno  Stato   terzo,   ne   da'   preventiva          comunicazione all'IVASS.               2.   L'IVASS    vieta    all'impresa    di    procedere          all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi  che          la situazione finanziaria non sia sufficientemente  stabile          ovvero ritenga inadeguata,  sulla  base  del  programma  di          attivita' presentato, la struttura organizzativa della sede          secondaria.               3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2  si  applicano          anche all'impresa  che  intende  effettuare  operazioni  in          regime di liberta' di prestazione di servizi in  uno  Stato          terzo."               "Art. 59-quinquies. Attivita' in uno Stato terzo               1.  L'impresa  di  riassicurazione,   qualora   intenda          istituire una sede secondaria in uno Stato  terzo,  ne  da'          preventiva comunicazione all'IVASS.               2.   L'IVASS    vieta    all'impresa    di    procedere          all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi  che          la situazione finanziaria non sia sufficientemente  stabile          ovvero ritenga inadeguata,  sulla  base  del  programma  di          attivita' presentato, la struttura organizzativa della sede          secondaria.               3. All'impresa che  intende  effettuare  operazioni  in          regime di liberta' di prestazione di servizi in  uno  Stato          terzo si applica l'art. 59-quater.".   |  
|   |                                 Art. 12 
           Disposizioni riguardanti i limiti di investimento                          dei fondi pensione 
   1. Durante il periodo transitorio,  ai  fini  dell'applicazione  di quanto previsto  dal  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze 2 settembre 2014, n.  166,  gli  investimenti,  detenuti  dai fondi pensione in esso ricompresi alla data di entrata in vigore  del presente decreto, in quote o azioni di OICVM e FIA  del  Regno  Unito sono assimilati, rispettivamente, agli OICVM e ai FIA UE.  
           Riferimenti normativi 
               - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze          2  settembre  2014,  n.  166,   recante   "Regolamento   di          attuazione dell'art. 6, comma 5-bis del decreto legislativo          5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti          di investimento delle risorse dei fondi  pensione  e  sulle          regole in materia di conflitti di interesse" e'  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2014, n. 264.   |  
|   |                                 Art. 13 
                         Disposizioni fiscali 
   1. Fino  al  termine  del  periodo  transitorio  si  continuano  ad applicare le disposizioni  fiscali  nazionali  previste  in  funzione dell'appartenenza del Regno Unito  all'Unione  europea,  ivi  incluse quelle connesse con l'esistenza di una direttiva UE. Le  disposizioni derivanti dall'attuazione  di  direttive  e  regolamenti  dell'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e  accise  si continuano ad applicare in quanto compatibili.   2. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze sono stabilite (( , senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la finanza pubblica, )) le modalita' e i termini per l'attuazione  della disposizione di cui al comma 1.     |  
|   |                                 Art. 14   Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini del Regno Unito  e  dei loro familiari anche non aventi la cittadinanza  di  uno  Stato  membro dell'Unione europea presenti sul territorio  nazionale  alla  data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea 
   1. I cittadini del  Regno  Unito  iscritti  in  anagrafe  ai  sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso della carta di soggiorno  rilasciata ai sensi degli articoli 10 e 17, del decreto legislativo  n.  30  del 2007, possono chiedere al Questore della provincia in  cui  dimorano, entro il 31 dicembre 2020, il rilascio del permesso di  soggiorno  UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art.  9,  comma  1,  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.   2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui  al  comma  1  e'  rilasciato  quando  il  richiedente  soggiorna regolarmente, in  modo  continuativo,  sul  territorio  nazionale  da almeno cinque anni alla data di recesso del Regno  Unito  dall'Unione europea. (( Ai fini della continuita' del soggiorno, si applicano  le disposizioni di cui all'art. 14, comma 3, del decreto  legislativo  6 febbraio 2007, n. 30. ))   (( 3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le  disposizioni di cui all'art. 5, commi 2-bis e 2-ter, nonche' all'art. 9, commi  2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto legislativo n. 286 del 1998. ))   4. Nel caso in cui non sussista il requisito di cui al comma  2,  i cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe ai sensi dell'art.  9, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.  30,  e  i  loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro  dell'Unione europea, in possesso della carta di  soggiorno  rilasciata  ai  sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,  possono chiedere al Questore, entro il 31 dicembre 2020, il  rilascio  di  un permesso di soggiorno con le modalita' di cui all'art.  5,  comma  8, del decreto legislativo n. 286 del 1998. Il permesso di soggiorno  di cui al presente comma reca la dicitura « per residenza »,  e'  valido cinque anni e, previa  domanda  corredata  di  nuove  fotografie,  e' rinnovabile alla scadenza. Si applicano le disposizioni di  cui  agli articoli 5, commi 2-bis e 2-ter, e 9, commi 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12  e 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.   5. I cittadini del Regno Unito e i loro  familiari  non  aventi  la cittadinanza di uno Stato membro  dell'Unione  europea  titolari  del permesso di soggiorno di cui al comma 4, possono chiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1, se hanno maturato cinque anni di regolare e  continuativo soggiorno sul territorio nazionale.   6.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2021,  le  carte  di  soggiorno rilasciate ai sensi degli articoli 10 e 17, del  decreto  legislativo n. 30 del 2007, detenute dai familiari del cittadino del Regno  Unito non aventi la cittadinanza di uno Stato  membro  dell'Unione  europea non sono piu' valide per l'attestazione del  regolare  soggiorno  nel territorio dello Stato. Nei confronti dell'esibitore si applicano  le disposizioni e le sanzioni previste dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998, e si procede ai sensi dell'art.  13  del medesimo decreto legislativo. Le  disposizioni  di  cui  al  presente comma si applicano anche al cittadino del  Regno  Unito  regolarmente iscritto in anagrafe ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2,  del  decreto legislativo n. 30 del 2007, che entro il  31  dicembre  2020  non  ha chiesto al Questore della provincia in cui  dimora  il  rilascio  del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo.   7. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai cittadini del Regno Unito  e ai loro familiari non aventi la  cittadinanza  di  uno  Stato  membro dell'Unione  europea  si  applicano  le  disposizioni   del   decreto legislativo  n.  286  del  1998,  e  del  relativo   regolamento   di attuazione, salvo quanto previsto nei precedenti commi.   8. Il presente articolo si applica soltanto in caso di recesso  del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo  e  dalla  data dell'effettivo recesso.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2 dell'art.          9  del  decreto  legislativo  6  febbraio   2007,   n.   30          (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al  diritto          dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare          e di soggiornare liberamente  nel  territorio  degli  Stati          membri):               "Art. 9.  Formalita'  amministrative  per  i  cittadini          dell'Unione ed i loro familiari               1. Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare  in          Italia, ai sensi dell'art. 7 per un periodo superiore a tre          mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed  il          nuovo regolamento anagrafico della  popolazione  residente,          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30          maggio 1989, n. 223.               2. Fermo quanto previsto dal comma 1,  l'iscrizione  e'          comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso  ed  e'          rilasciata  immediatamente  una   attestazione   contenente          l'indicazione del nome  e  della  dimora  del  richiedente,          nonche' la data della richiesta.               (Omissis).".               - Si riporta il testo vigente degli articoli  10  e  17          del citato decreto legislativo n. 30 del 2007:               "Art. 10.  Carta  di  soggiorno  per  i  familiari  del          cittadino comunitario non aventi  la  cittadinanza  di  uno          Stato membro dell'Unione europea               1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi  la          cittadinanza di  uno  Stato  membro,  di  cui  all'art.  2,          trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio  nazionale,          richiedono  alla  questura  competente  per  territorio  di          residenza  la  «Carta  di  soggiorno  di  familiare  di  un          cittadino  dell'Unione»,  redatta  su  modello  conforme  a          quello stabilito con decreto del Ministro  dell'interno  da          emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del          presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata  in          vigore del predetto decreto, e'  rilasciato  il  titolo  di          soggiorno previsto dalla normativa  vigente  alla  data  di          entrata in vigore del presente decreto.               2. Al momento della richiesta di rilascio  della  carta          di soggiorno, al familiare  del  cittadino  dell'Unione  e'          rilasciata una ricevuta secondo  il  modello  definito  con          decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.               3.  Per  il  rilascio  della  Carta  di  soggiorno,  e'          richiesta la presentazione:                 a) del passaporto o documento equivalente,  in  corso          di validita';                 b)  di   un   documento   rilasciato   dall'autorita'          competente del Paese di origine o provenienza  che  attesti          la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di familiare          a carico ovvero di membro del nucleo familiare  ovvero  del          familiare  affetto  da  gravi  problemi  di   salute,   che          richiedono    l'assistenza    personale    del    cittadino          dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;                 c)  dell'attestato   della   richiesta   d'iscrizione          anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;                 d)  della  fotografia  dell'interessato,  in  formato          tessera, in quattro esemplari;                 d-bis) nei casi di cui all'art. 3, comma  2,  lettera          b), di documentazione ufficiale attestante  l'esistenza  di          una stabile relazione con il cittadino dell'Unione.               4. La carta di soggiorno di familiare di  un  cittadino          dell'Unione ha una validita' di cinque anni dalla data  del          rilascio.               5. La carta di soggiorno mantiene la propria  validita'          anche in  caso  di  assenze  temporanee  del  titolare  non          superiori a sei mesi l'anno, nonche' di assenze  di  durata          superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di          assenze  fino  a  dodici  mesi  consecutivi  per  rilevanti          motivi, quali  la  gravidanza  e  la  maternita',  malattia          grave, studi o  formazione  professionale  o  distacco  per          motivi  di   lavoro   in   un   altro   Stato;   e'   onere          dell'interessato   esibire   la   documentazione   atta   a          dimostrare  i  fatti  che  consentono  la   perduranza   di          validita'.               6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma          1 e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e          del materiale usato per il documento."               "Art. 17. Carta di soggiorno permanente per i familiari          non aventi la cittadinanza di uno Stato membro               1. Ai familiari del cittadino comunitario non aventi la          cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione  europea,  che          abbiano maturato il diritto  di  soggiorno  permanente,  la          Questura rilascia una «Carta di  soggiorno  permanente  per          familiari di cittadini europei».               2. La richiesta di Carta  di  soggiorno  permanente  e'          presentata  alla  Questura  competente  per  territorio  di          residenza prima dello  scadere  del  periodo  di  validita'          della  Carta  di  soggiorno  di  cui  all'art.  10  ed   e'          rilasciata entro 90 giorni, su modello  conforme  a  quello          stabilito con decreto del Ministro dell'interno.               3. Il rilascio dell'attestazione e' gratuito, salvo  il          rimborso  del  costo  degli  stampati   o   del   materiale          utilizzato.               4. Le interruzioni di soggiorno che non superino,  ogni          volta, i due anni consecutivi, non incidono sulla validita'          della carta di soggiorno permanente.".               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9   del   decreto          legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e          norme sulla condizione dello straniero):               "Art. 9. (Permesso di soggiorno UE per soggiornanti  di          lungo periodo)               1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni,  di          un  permesso  di  soggiorno  in  corso  di  validita',  che          dimostra la disponibilita'  di  un  reddito  non  inferiore          all'importo annuo  dell'assegno  sociale  e,  nel  caso  di          richiesta relativa ai familiari, di un reddito  sufficiente          secondo i parametri indicati nell'art. 29, comma 3, lettera          b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi          previsti dalla legge regionale per gli alloggi di  edilizia          residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei  requisiti          di  idoneita'  igienico-sanitaria  accertati   dall'Azienda          unita' sanitaria locale  competente  per  territorio,  puo'          chiedere al questore il rilascio del permesso di  soggiorno          UE per soggiornanti di lungo  periodo,  per  se'  e  per  i          familiari di cui all'art. 29, comma 1.               1-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti  di          lungo  periodo  rilasciato  allo  straniero   titolare   di          protezione internazionale come definita dall'art. 2,  comma          l, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.          251,  reca,  nella  rubrica  "annotazioni",   la   dicitura          "protezione  internazionale  riconosciuta  da  [nome  dello          Stato membro] il [data]". Se, successivamente  al  rilascio          del permesso di soggiorno  UE  per  soggiornante  di  lungo          periodo   allo    straniero    titolare    di    protezione          internazionale,   la   responsabilita'   della   protezione          internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali          che ne disciplinano  il  trasferimento,  e'  trasferita  ad          altro Stato membro prima del rilascio,  da  parte  di  tale          Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti          di lungo periodo,  su  richiesta  dello  stesso  Stato,  la          dicitura "protezione internazionale riconosciuta  da  [nome          dello Stato membro] il [data]"  e'  aggiornata,  entro  tre          mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello Stato  membro          a  cui  la  stessa  e'  stata  trasferita  e  la  data  del          trasferimento. Se, successivamente al rilascio del permesso          di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, un altro          Stato  membro  riconosce  al  soggiornante  la   protezione          internazionale prima del rilascio, da parte di  tale  Stato          membro, del permesso di soggiorno UE  per  soggiornanti  di          lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato,  entro  tre          mesi  dalla  richiesta,  nella  rubrica  "annotazioni"   e'          apposta la dicitura "protezione internazionale riconosciuta          da [nome dello Stato membro] il [data]".               1-ter. Ai fini del rilascio del permesso  di  soggiorno          UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis,          non e' richiesta  allo  straniero  titolare  di  protezione          internazionale  ed  ai  suoi  familiari  la  documentazione          relativa all'idoneita' dell'alloggio di  cui  al  comma  1,          ferma restando  la  necessita'  di  indicare  un  luogo  di          residenza ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera  c),  del          regolamento di attuazione. Per gli  stranieri  titolari  di          protezione internazionale che si trovano  nelle  condizioni          di vulnerabilita' di cui all'art. 8, comma 1,  del  decreto          legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la disponibilita' di un          alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o          caritatevoli,  da  parte  di  enti   pubblici   o   privati          riconosciuti, concorre figurativamente alla  determinazione          del reddito cui al comma 1 nella misura  del  quindici  per          cento del relativo importo.               2. Il permesso di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di          lungo periodo e' a tempo  indeterminato  ed  e'  rilasciato          entro novanta giorni dalla richiesta.               2-bis. Il rilascio del permesso  di  soggiorno  UE  per          soggiornanti   di   lungo   periodo   e'   subordinato   al          superamento, da  parte  del  richiedente,  di  un  test  di          conoscenza della  lingua  italiana,  le  cui  modalita'  di          svolgimento  sono  determinate  con  decreto  del  Ministro          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'istruzione,          dell'universita' e della ricerca. Nel caso di  permesso  di          soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attivita'  di          ricerca presso le  universita'  e  gli  enti  vigilati  dal          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca          di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non          e' richiesto il  superamento  del  test  di  cui  al  primo          periodo.               2-ter. La disposizione di cui al  comma  2-bis  non  si          applica   allo    straniero    titolare    di    protezione          internazionale.               3. La disposizione di cui al comma  1  non  si  applica          agli stranieri che:                 a) soggiornano per  motivi  di  studio  o  formazione          professionale;                 b) soggiornano a titolo di protezione temporanea, per          cure mediche o sono titolari dei permessi di  soggiorno  di          cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma  12-quater,          e 42-bis nonche' del permesso di  soggiorno  rilasciato  ai          sensi dell'art. 32, comma 3,  del  decreto  legislativo  28          gennaio 2008, n. 25 ovvero hanno  chiesto  il  permesso  di          soggiorno a tale titolo e sono in attesa di  una  decisione          su tale richiesta;                 c) hanno chiesto la  protezione  internazionale  come          definita dall'art. 2, comma  1,  lettera  a),  del  decreto          legislativo 19 novembre 2007,  n.  251  e  sono  ancora  in          attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;                 d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve          durata previsto dal presente testo unico e dal  regolamento          di attuazione;                 e) godono di  uno  status  giuridico  previsto  dalla          convenzione   di   Vienna   del   1961   sulle    relazioni          diplomatiche, dalla convenzione di Vienna  del  1963  sulle          relazioni  consolari,  dalla  convenzione  del  1969  sulle          missioni speciali o dalla convenzione di  Vienna  del  1975          sulla rappresentanza degli Stati nelle loro  relazioni  con          organizzazioni internazionali di carattere universale.               4. Il permesso di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di          lungo periodo non puo'  essere  rilasciato  agli  stranieri          pericolosi per  l'ordine  pubblico  o  la  sicurezza  dello          Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene  conto  anche          dell'appartenenza dello straniero ad  una  delle  categorie          indicate nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,          come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto  1988,  n.          327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come          sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre  1982,  n.          646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per          i reati previsti dall'art.  380  del  codice  di  procedura          penale, nonche',  limitatamente  ai  delitti  non  colposi,          dall'art. 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di          un provvedimento di diniego di  rilascio  del  permesso  di          soggiorno di cui al presente comma il questore tiene  conto          altresi'  della  durata  del   soggiorno   nel   territorio          nazionale   e   dell'inserimento   sociale,   familiare   e          lavorativo dello straniero.               4-bis. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 7, il  permesso          di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al          comma 1-bis e' rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca          o cessazione dello status  di  rifugiato  o  di  protezione          sussidiaria previsti dagli  articoli  9,13,  15  e  18  del          decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Nei  casi  di          cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo decreto          legislativo, allo straniero e' rilasciato  un  permesso  di          soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,  aggiornato          con la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1-bis          ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza          dei requisiti previsti dal presente testo unico.               5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al  comma  1,          non si computano  i  periodi  di  soggiorno  per  i  motivi          indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3.               5-bis. Il calcolo del periodo di soggiorno  di  cui  al          comma 1, per il rilascio del permesso di soggiorno  UE  per          soggiornanti di lungo periodo di cui  al  comma  1-bis,  e'          effettuato a partire  dalla  data  di  presentazione  della          domanda di protezione internazionale in base alla quale  la          protezione internazionale e' stata riconosciuta.               6. Le assenze dello straniero dal territorio  nazionale          non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1  e          sono incluse nel computo del medesimo periodo  quando  sono          inferiori  a  sei   mesi   consecutivi   e   non   superano          complessivamente dieci  mesi  nel  quinquennio,  salvo  che          detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere          agli obblighi militari, da gravi e  documentati  motivi  di          salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.               7. Il permesso di  soggiorno  di  cui  al  comma  1  e'          revocato:                 a) se e' stato acquisito fraudolentemente;                 b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;                 c) quando mancano o vengano a mancare  le  condizioni          per il rilascio, di cui al comma 4;                 d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione  per          un periodo di dodici mesi consecutivi;                 e) in caso di conferimento di permesso  di  soggiorno          di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione          europea, previa comunicazione da parte di  quest'ultimo,  e          comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato  per          un periodo superiore a sei anni.               8. Lo straniero al quale e' stato revocato il  permesso          di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del  comma  7,          puo' riacquistarlo, con  le  stesse  modalita'  di  cui  al          presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al  comma          1, e' ridotto a tre anni.               9. Allo straniero, cui sia stato revocato  il  permesso          di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui          confronti  non  debba  essere  disposta   l'espulsione   e'          rilasciato un permesso  di  soggiorno  per  altro  tipo  in          applicazione del presente testo unico.               10.  Nei  confronti  del  titolare  del   permesso   di          soggiorno   UE   per   soggiornanti   di   lungo   periodo,          l'espulsione puo' essere disposta:                 a) per gravi motivi di ordine  pubblico  o  sicurezza          dello Stato;                 b)  nei  casi  di  cui  all'art.  3,  comma  1,   del          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;                 c)  quando  lo  straniero  appartiene  ad  una  delle          categorie indicate all'art. 1 della legge 27 dicembre 1956,          n. 1423, ovvero all'art. 1 della legge 31 maggio  1965,  n.          575,  sempre  che  sia  stata  applicata,  anche   in   via          cautelare, una delle misure di cui all'art. 14 della  legge          19 marzo 1990, n. 55.               10-bis. L'espulsione del rifugiato  o  dello  straniero          ammesso alla protezione sussidiaria e titolare del permesso          di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al          comma 1-bis,  e'  disciplinata  dall'art.  20  del  decreto          legislativo 19 novembre 2007, n. 251.               11.  Ai  fini  dell'adozione   del   provvedimento   di          espulsione di  cui  al  comma  10,  si  tiene  conto  anche          dell'eta' dell'interessato, della durata del soggiorno  sul          territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per          l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di  legami          familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza          di tali vincoli con il Paese di origine.               11-bis. Nei confronti dello straniero, il cui  permesso          di soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo  riporta          l'annotazione  relativa  alla  titolarita'  di   protezione          internazionale, e dei suoi familiari,  l'allontanamento  e'          effettuato verso lo Stato membro  che  ha  riconosciuto  la          protezione internazionale, previa conferma da parte di tale          Stato della attualita' della protezione. Nel caso ricorrano          i presupposti di cui all'art. 20 del decreto legislativo 19          novembre  2007,  n.  251,  l'allontanamento   puo'   essere          effettuato  fuori  dal  territorio   dell'Unione   europea,          sentito lo Stato membro che ha riconosciuto  la  protezione          internazionale, fermo restando il rispetto del principio di          cui all'art. 19, comma 1.               12.  Oltre  a  quanto   previsto   per   lo   straniero          regolarmente soggiornante nel territorio  dello  Stato,  il          titolare del permesso di soggiorno UE per  soggiornanti  di          lungo periodo puo':                 a)  fare  ingresso  nel   territorio   nazionale   in          esenzione di visto e circolare liberamente  sul  territorio          nazionale salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 6;                 b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita'          lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge          espressamente riserva al cittadino o vieta allo  straniero.          Per lo svolgimento di attivita' di lavoro  subordinato  non          e' richiesta la stipula del contratto di soggiorno  di  cui          all'art. 5-bis;                 c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale,          di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni  in          materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative          all'accesso a beni e servizi a disposizione  del  pubblico,          compreso l'accesso  alla  procedura  per  l'ottenimento  di          alloggi di edilizia residenziale pubblica,  salvo  che  sia          diversamente  disposto  e   sempre   che   sia   dimostrata          l'effettiva  residenza  dello  straniero   sul   territorio          nazionale;                 d) partecipare alla  vita  pubblica  locale,  con  le          forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.               13.  E'  autorizzata  la  riammissione  sul  territorio          nazionale dello straniero espulso  da  altro  Stato  membro          dell'Unione europea titolare del permesso di  soggiorno  UE          per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non          costituisce  un  pericolo  per  l'ordine  pubblico   e   la          sicurezza dello Stato.               13-bis. E' autorizzata, altresi', la  riammissione  sul          territorio nazionale dello straniero titolare del  permesso          di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  titolare          di protezione internazionale  allontanato  da  altro  Stato          membro dell'Unione europea e  dei  suoi  familiari,  quando          nella  rubrica  'annotazioni'  del  medesimo  permesso   e'          riportato  che  la  protezione  internazionale   e'   stata          riconosciuta   dall'Italia.   Entro   trenta   giorni   dal          ricevimento della relativa richiesta  di  informazione,  si          provvede a comunicare allo Stato membro richiedente  se  lo          straniero beneficia ancora  della  protezione  riconosciuta          dall'Italia.".               - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art.  14          del citato decreto legislativo n. 30 del 2007:               "Art. 14. Diritto di soggiorno permanente               1. - 2. (Omissis).               3. La continuita' del soggiorno non e' pregiudicata  da          assenze che non superino complessivamente sei mesi  l'anno,          nonche' da assenze di durata superiore  per  l'assolvimento          di obblighi militari ovvero da assenze fino a  dodici  mesi          consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e  la          maternita',   malattia   grave,    studi    o    formazione          professionale o distacco per motivi di lavoro in  un  altro          Stato membro o in un Paese terzo.               (Omissis).".               - Si riporta il testo vigente dei commi 2-bis, 2-ter  e          8 dell'art. 5 del citato decreto  legislativo  n.  286  del          1998:               "Art. 5. (Permesso di soggiorno)               1. - 2. (Omissis).               2-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  permesso   di          soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.               2-ter. La  richiesta  di  rilascio  e  di  rinnovo  del          permesso di soggiorno e' sottoposta  al  versamento  di  un          contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e          un  massimo  di  200  euro   con   decreto   del   Ministro          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro          dell'interno, che  stabilisce  altresi'  le  modalita'  del          versamento  nonche'  le  modalita'  di   attuazione   della          disposizione di  cui  all'art.  14-bis,  comma  2.  Non  e'          richiesto il versamento del contributo per il  rilascio  ed          il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  per  asilo,  per          richiesta di asilo, per protezione  sussidiaria,  per  cure          mediche nonche' dei  permessi  di  soggiorno  di  cui  agli          articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis,          e del permesso di soggiorno rilasciato ai  sensi  dell'art.          32, comma 3, del decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.          25.               3. - 7-quater. (Omissis).               8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno  di          cui all'art. 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a          tecnologia avanzata con caratteristiche  anticontraffazione          conformi ai modelli da approvare con decreto  del  Ministro          dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione          e le tecnologie, in  attuazione  del  regolamento  (CE)  n.          1030/2002 del Consiglio, del 13  giugno  2002,  riguardante          l'adozione  di  un  modello  uniforme  per  i  permessi  di          soggiorno  rilasciati  a  cittadini  di  Paesi  terzi.   Il          permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in          conformita' ai  predetti  modelli  recano  inoltre  i  dati          personali previsti, per la carta di identita' e  gli  altri          documenti elettronici, dall'art. 36 del testo  unico  delle          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.               (Omissis).".               - Si riporta il testo vigente dell'art. 6, comma  3,  e          dell'art. 13 del citato  decreto  legislativo  n.  286  del          1998:               "Art. 6. (Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno)               1. - 2. (Omissis).               3. Lo straniero che,  a  richiesta  degli  ufficiali  e          agenti  di  pubblica  sicurezza,   non   ottempera,   senza          giustificato   motivo,   all'ordine   di   esibizione   del          passaporto o di altro documento di  identificazione  e  del          permesso di soggiorno o di altro  documento  attestante  la          regolare presenza nel territorio dello Stato e' punito  con          l'arresto fino ad un anno e  con  l'ammenda  fino  ad  euro          2.000.               (Omissis)."               "Art. 13. (Espulsione amministrativa)               1. Per motivi di ordine pubblico o di  sicurezza  dello          Stato, il Ministro dell'interno puo' disporre  l'espulsione          dello straniero anche non residente  nel  territorio  dello          Stato,  dandone  preventiva  notizia  al   Presidente   del          Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.               2. L'espulsione e'  disposta  dal  prefetto,  caso  per          caso, quando lo straniero:                 a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi          ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai  sensi          dell'art. 10;                 b) si e' trattenuto nel  territorio  dello  Stato  in          assenza della  comunicazione  di  cui  all'art.  27,  comma          1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel          termine prescritto, salvo che  il  ritardo  sia  dipeso  da          forza maggiore, ovvero quando il permesso di  soggiorno  e'          stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da          piu' di sessanta giorni  e  non  ne  e'  stato  chiesto  il          rinnovo  ovvero  se  lo  straniero  si  e'  trattenuto  sul          territorio dello Stato in violazione dell'art. 1, comma  3,          della legge 28 maggio 2007, n. 68;                 c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli          articoli 1, 4 e 16, del  decreto  legislativo  6  settembre          2011, n. 159.               2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione  ai          sensi del comma 2, lettere a) e  b),  nei  confronti  dello          straniero che ha esercitato il diritto al  ricongiungimento          familiare  ovvero  del  familiare  ricongiunto,  ai   sensi          dell'art. 29, si tiene anche conto  della  natura  e  della          effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato,  della          durata del suo soggiorno nel territorio  nazionale  nonche'          dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con          il suo Paese d'origine.               2-ter.  L'espulsione  non  e'  disposta,  ne'  eseguita          coattivamente  qualora  il  provvedimento  sia  stato  gia'          adottato, nei confronti  dello  straniero  identificato  in          uscita dal territorio  nazionale  durante  i  controlli  di          polizia alle frontiere esterne.               3. L'espulsione e' disposta in ogni  caso  con  decreto          motivato immediatamente esecutivo, anche  se  sottoposto  a          gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando  lo          straniero e' sottoposto a  procedimento  penale  e  non  si          trova  in  stato  di  custodia  cautelare  in  carcere,  il          questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla          osta all'autorita' giudiziaria, che puo'  negarlo  solo  in          presenza di inderogabili esigenze processuali  valutate  in          relazione   all'accertamento   della   responsabilita'   di          eventuali concorrenti nel reato o imputati in  procedimenti          per reati connessi, e all'interesse della  persona  offesa.          In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa  fino          a quando l'autorita'  giudiziaria  comunica  la  cessazione          delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il  nulla          osta, provvede all'espulsione con le modalita'  di  cui  al          comma  4.  Il  nulla  osta  si  intende  concesso   qualora          l'autorita' giudiziaria non  provveda  entro  sette  giorni          dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa  della          decisione sulla richiesta di nulla osta, il  questore  puo'          adottare la misura del trattenimento presso  un  centro  di          permanenza per i rimpatri ai sensi dell'art. 14.               3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo,  il          giudice rilascia il nulla osta  all'atto  della  convalida,          salvo che applichi la misura della  custodia  cautelare  in          carcere ai sensi dell'art. 391,  comma  5,  del  codice  di          procedura penale, o che ricorra una delle  ragioni  per  le          quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi  del  comma          3.               3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3  si  applicano          anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo          che sia stata revocata o dichiarata estinta  per  qualsiasi          ragione la  misura  della  custodia  cautelare  in  carcere          applicata nei suoi confronti. Il  giudice,  con  lo  stesso          provvedimento con il quale revoca o  dichiara  l'estinzione          della  misura,  decide  sul   rilascio   del   nulla   osta          all'esecuzione   dell'espulsione.   Il   provvedimento   e'          immediatamente comunicato al questore.               3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,          il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se          non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone  il          giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a  procedere.  E'          sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo          comma dell'art. 240 del  codice  penale.  Si  applicano  le          disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.               3-quinquies.   Se   lo   straniero   espulso    rientra          illegalmente nel territorio dello Stato prima  del  termine          previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima          del termine di prescrizione del reato  piu'  grave  per  il          quale si era  proceduto  nei  suoi  confronti,  si  applica          l'art. 345 del codice di procedura penale. Se lo  straniero          era stato scarcerato per decorrenza dei termini  di  durata          massima   della   custodia   cautelare,   quest'ultima   e'          ripristinata a norma dell'art. 307 del codice di  procedura          penale.               3-sexies.               3-septies. Nei  confronti  dello  straniero  sottoposto          alle pene della permanenza  domiciliare  o  del  lavoro  di          pubblica utilita' per i reati  di  cui  all'art.  10-bis  o          all'art. 14, commi 5-ter e 5-quater, l'espulsione  prevista          dal presente articolo e' eseguita in ogni caso e  i  giorni          residui di permanenza domiciliare o di lavoro  di  pubblica          utilita' non eseguiti si  convertono  nella  corrispondente          pena pecuniaria secondo i criteri  di  ragguaglio  indicati          nei commi 2 e 6 dell'art. 55  del  decreto  legislativo  28          agosto 2000, n. 274.               4.  L'espulsione   e'   eseguita   dal   questore   con          accompagnamento  alla  frontiera  a   mezzo   della   forza          pubblica:                 a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2,  lettera  c),          del presente articolo  ovvero  all'art.  3,  comma  1,  del          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;                 b) quando sussiste il rischio  di  fuga,  di  cui  al          comma 4-bis;                 c) quando la domanda  di  permesso  di  soggiorno  e'          stata  respinta  in  quanto  manifestamente   infondata   o          fraudolenta;                 d)  qualora,  senza  un   giustificato   motivo,   lo          straniero non abbia osservato il termine  concesso  per  la          partenza volontaria, di cui al comma 5;                 e) quando lo straniero abbia violato anche una  delle          misure di cui al comma 5.2 e  di  cui  all'art.  14,  comma          1-bis;                 f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle          altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione  dello          straniero come sanzione penale o come  conseguenza  di  una          sanzione penale;                 g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.               4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al  comma          4, lettera b), qualora ricorra almeno  una  delle  seguenti          circostanze da cui il prefetto accerti, caso per  caso,  il          pericolo che lo straniero possa sottrarsi  alla  volontaria          esecuzione del provvedimento di espulsione:                 a)  mancato  possesso  del  passaporto  o  di   altro          documento equipollente, in corso di validita';                 b)  mancanza  di   idonea   documentazione   atta   a          dimostrare la  disponibilita'  di  un  alloggio  ove  possa          essere agevolmente rintracciato;                 c)  avere  in  precedenza  dichiarato   o   attestato          falsamente le proprie generalita';                 d) non avere ottemperato  ad  uno  dei  provvedimenti          emessi dalla  competente  autorita',  in  applicazione  dei          commi 5 e 13, nonche' dell'art. 14;                 e) avere violato anche una delle  misure  di  cui  al          comma 5.2.               5.  Lo  straniero,  destinatario  di  un  provvedimento          d'espulsione,  qualora  non  ricorrano  le  condizioni  per          l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al  comma          4, puo'  chiedere  al  prefetto,  ai  fini  dell'esecuzione          dell'espulsione,  la  concessione  di  un  periodo  per  la          partenza  volontaria,   anche   attraverso   programmi   di          rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'art.  14-ter.          Il prefetto,  valutato  il  singolo  caso,  con  lo  stesso          provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare          volontariamente il territorio nazionale, entro  un  termine          compreso tra 7  e  30  giorni.  Tale  termine  puo'  essere          prorogato,  ove  necessario,  per   un   periodo   congruo,          commisurato   alle   circostanze   specifiche   del    caso          individuale, quali la durata del soggiorno  nel  territorio          nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la  scuola          ovvero  di  altri  legami  familiari  e  sociali,   nonche'          l'ammissione  a  programmi  di  rimpatrio   volontario   ed          assistito, di cui all'art. 14-ter. La  questura,  acquisita          la prova dell'avvenuto rimpatrio  dello  straniero,  avvisa          l'autorita' giudiziaria competente per  l'accertamento  del          reato previsto dall'art. 10-bis, ai fini di cui al comma  5          del medesimo articolo. Le disposizioni del  presente  comma          non si applicano, comunque, allo straniero destinatario  di          un provvedimento di respingimento, di cui all'art. 10.               5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura          provvede a dare adeguata informazione allo straniero  della          facolta'  di  richiedere  un  termine   per   la   partenza          volontaria, mediante  schede  informative  plurilingue.  In          caso di mancata  richiesta  del  termine,  l'espulsione  e'          eseguita ai sensi del comma 4.               5.2. Laddove sia concesso un termine  per  la  partenza          volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare          la  disponibilita'  di   risorse   economiche   sufficienti          derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato  al          termine  concesso,  compreso  tra  una  e  tre   mensilita'          dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone,  altresi',          una o piu' delle seguenti misure:                 a)  consegna  del  passaporto   o   altro   documento          equipollente  in  corso  di  validita',  da  restituire  al          momento della partenza;                 b) obbligo di  dimora  in  un  luogo  preventivamente          individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;                 c) obbligo  di  presentazione,  in  giorni  ed  orari          stabiliti,  presso  un   ufficio   della   forza   pubblica          territorialmente competente. Le misure di  cui  al  secondo          periodo sono adottate con provvedimento  motivato,  che  ha          effetto dalla notifica all'interessato, disposta  ai  sensi          dell'art. 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante  l'avviso          che lo stesso ha facolta' di presentare personalmente  o  a          mezzo di difensore memorie o  deduzioni  al  giudice  della          convalida. Il provvedimento  e'  comunicato  entro  48  ore          dalla  notifica  al  giudice   di   pace   competente   per          territorio. Il giudice,  se  ne  ricorrono  i  presupposti,          dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore.               Le misure,  su  istanza  dell'interessato,  sentito  il          questore, possono essere modificate o revocate dal  giudice          di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette          misure e' punito con la multa da 3.000 a  18.000  euro.  In          tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero,  non          e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui al  comma  3          da    parte    dell'autorita'    giudiziaria     competente          all'accertamento   del   reato.    Il    questore    esegue          l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante          le modalita' previste all'art. 14.               5-bis.  Nei  casi  previsti  al  comma  4  il  questore          comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto  ore          dalla sua adozione, al  giudice  di  pace  territorialmente          competente  il  provvedimento  con  il  quale  e'  disposto          l'accompagnamento   alla   frontiera.   L'esecuzione    del          provvedimento del questore di allontanamento dal territorio          nazionale e' sospesa fino alla decisione  sulla  convalida.          L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio          con  la   partecipazione   necessaria   di   un   difensore          tempestivamente  avvertito.  L'interessato   e'   anch'esso          tempestivamente informato e condotto nel luogo  in  cui  il          giudice  tiene   l'udienza.   Lo   straniero   e'   ammesso          all'assistenza legale da parte di un difensore  di  fiducia          munito  di  procura  speciale.  Lo  straniero  e'  altresi'          ammesso al gratuito patrocinio  a  spese  dello  Stato,  e,          qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da  un          difensore designato dal giudice  nell'ambito  dei  soggetti          iscritti nella tabella di cui all'art. 29  delle  norme  di          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio          1989, n. 271, nonche', ove necessario,  da  un  interprete.          L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare  in          giudizio  personalmente  anche  avvalendosi  di  funzionari          appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,          con decreto motivato, entro le quarantotto ore  successive,          verificata l'osservanza dei  termini,  la  sussistenza  dei          requisiti  previsti  dal  presente   articolo   e   sentito          l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del          procedimento  di  convalida,  lo   straniero   espulso   e'          trattenuto in uno dei centri di permanenza per  i  rimpatri          di cui all'art. 14, salvo che il procedimento possa  essere          definito  nel  luogo  in   cui   e'   stato   adottato   il          provvedimento   di   allontanamento   anche    prima    del          trasferimento in uno dei centri disponibili,  ovvero  salvo          nel caso in cui non vi  sia  disponibilita'  di  posti  nei          Centri di cui  all'art.  14  ubicati  nel  circondario  del          Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il giudice  di          pace,  su  richiesta  del  questore,  con  il  decreto   di          fissazione dell'udienza di convalida, puo'  autorizzare  la          temporanea   permanenza   dello   straniero,   sino    alla          definizione del  procedimento  di  convalida  in  strutture          diverse e idonee  nella  disponibilita'  dell'Autorita'  di          pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo          precedente permangono anche dopo l'udienza di convalida, il          giudice puo' autorizzare la permanenza,  in  locali  idonei          presso   l'ufficio   di   frontiera    interessato,    sino          all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non          oltre  le  quarantotto  ore   successive   all'udienza   di          convalida. Le strutture ed  i  locali  di  cui  ai  periodi          precedenti garantiscono  condizioni  di  trattenimento  che          assicurino il rispetto della dignita' della persona. Quando          la   convalida   e'   concessa,   il    provvedimento    di          accompagnamento alla frontiera  diventa  esecutivo.  Se  la          convalida non  e'  concessa  ovvero  non  e'  osservato  il          termine per la decisione,  il  provvedimento  del  questore          perde ogni effetto. Avverso  il  decreto  di  convalida  e'          proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non          sospende l'esecuzione  dell'allontanamento  dal  territorio          nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale  il          giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre  dal          momento  della   comunicazione   del   provvedimento   alla          cancelleria.               5-ter. Al  fine  di  assicurare  la  tempestivita'  del          procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi          4 e 5, ed all'art. 14, comma 1, le questure  forniscono  al          giudice di pace, nei limiti delle risorse  disponibili,  il          supporto  occorrente  e  la  disponibilita'  di  un  locale          idoneo.               6.               7. Il decreto di espulsione e il provvedimento  di  cui          al  comma  1  dell'art.  14,  nonche'   ogni   altro   atto          concernente l'ingresso, il soggiorno e  l'espulsione,  sono          comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle          modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua          da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua          francese, inglese o spagnola.               8.  Avverso  il  decreto  di  espulsione  puo'   essere          presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria.  Le          controversie di cui al  presente  comma  sono  disciplinate          dall'art. 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011,  n.          150.               9.               10.               11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la          tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'          disciplinata dal codice del processo amministrativo.               12.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  19,  lo          straniero espulso e' rinviato allo Stato  di  appartenenza,          ovvero, quando  cio'  non  sia  possibile,  allo  Stato  di          provenienza.               13. Lo straniero destinatario di  un  provvedimento  di          espulsione non puo' rientrare nel  territorio  dello  Stato          senza   una   speciale    autorizzazione    del    Ministro          dell'interno. In caso  di  trasgressione  lo  straniero  e'          punito con la reclusione  da  uno  a  quattro  anni  ed  e'          nuovamente  espulso  con  accompagnamento  immediato   alla          frontiera. La disposizione di  cui  al  primo  periodo  del          presente comma non si applica nei confronti dello straniero          gia' espulso ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere  a)  e          b), per il quale e' stato autorizzato il  ricongiungimento,          ai sensi dell'art. 29.               13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il          trasgressore del divieto di reingresso  e'  punito  con  la          reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che,  gia'          denunciato per il reato di cui  al  comma  13  ed  espulso,          abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si  applica          la pena della reclusione da uno a cinque anni.               13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e  13-bis  e'          obbligatorio l'arresto dell'autore del  fatto  anche  fuori          dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.               14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un  periodo          non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni,  la          cui  durata  e'  determinata  tenendo  conto  di  tutte  le          circostanze  pertinenti  il  singolo  caso.  Nei  casi   di          espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2,  lettera  c),          del presente articolo ovvero ai sensi dell'art. 3, comma 1,          del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,  n.  155,  puo'          essere previsto un termine superiore a cinque anni, la  cui          durata e' determinata tenendo conto di tutte le circostanze          pertinenti  il  singolo  caso.  Per  i   provvedimenti   di          espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al  comma          13 decorre dalla scadenza  del  termine  assegnato  e  puo'          essere revocato, su istanza dell'interessato, a  condizione          che fornisca la  prova  di  avere  lasciato  il  territorio          nazionale entro il termine di cui al comma 5.               14-bis. Il divieto di cui al  comma  13  e'  registrato          dall'autorita' di pubblica sicurezza e inserito nel sistema          di informazione Schengen, di cui  al  regolamento  (CE)  n.          1987/2006 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  20          dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno          nel territorio degli Stati  membri  della  Unione  europea,          nonche' degli Stati non membri cui si applica  l'acquis  di          Schengen.               14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali  con          altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in          data anteriore al 13 gennaio  2009,  lo  straniero  che  si          trova nelle condizioni  di  cui  al  comma  2  puo'  essere          rinviato verso tali Stati.               15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si  applicano          allo  straniero  che  dimostri  sulla  base   di   elementi          obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima          della data di entrata in vigore della legge 6  marzo  1998,          n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura  di          cui all'art. 14, comma 1.               16.  L'onere  derivante  dal  comma  10  del   presente          articolo e' valutato in euro 2.065.827,59 (lire 4 miliardi)          per l'anno 1997 e in euro 4.131.655,19  (lire  8  miliardi)          annui a decorrere dall'anno 1998."               - Il citato decreto legislativo  n.  286  del  1998  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191,          supplemento ordinario.   |  
|   |                                 Art. 15 
                        Disposizioni in materia                   di concessione della cittadinanza 
   1.  Ai  fini  della  concessione  della  cittadinanza  italiana   i cittadini del Regno Unito sono equiparati, fino alla prestazione  del giuramento, ai cittadini dell'Unione europea, se  hanno  maturato  il requisito di cui all'art. 9, comma  1,  lettera  d),  della  legge  5 febbraio  1992,  n.  91,  alla  data  di  recesso  del  Regno   Unito dall'Unione europea e presentano la  domanda  entro  il  31  dicembre 2020.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  9          della legge 5 febbraio  1992,  n.  91  (Nuove  norme  sulla          cittadinanza):               "Art. 9               1. La cittadinanza italiana puo'  essere  concessa  con          decreto  del  Presidente  della  Repubblica,   sentito   il          Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:                 a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno          degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati          cittadini per nascita, o che e' nato nel  territorio  della          Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente  da          almeno tre  anni,  comunque  fatto  salvo  quanto  previsto          dall'art. 4, comma 1, lettera c);                 b) allo straniero maggiorenne adottato  da  cittadino          italiano  che  risiede  legalmente  nel  territorio   della          Repubblica  da  almeno  cinque  anni  successivamente  alla          adozione;                 c) allo straniero che  ha  prestato  servizio,  anche          all'estero, per almeno cinque anni  alle  dipendenze  dello          Stato;                 d) al cittadino di uno Stato membro  delle  Comunita'          europee se risiede legalmente da almeno  quattro  anni  nel          territorio della Repubblica;                 e)  all'apolide  che  risiede  legalmente  da  almeno          cinque anni nel territorio della Repubblica;                 f) allo straniero che risiede  legalmente  da  almeno          dieci anni nel territorio della Repubblica.               (Omissis).".   |  
|   |                                 Art. 16 
          Misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani 
   1.  Per  potenziare  i  servizi  consolari  prestati  ai  cittadini italiani, sono autorizzati i seguenti interventi:   a) la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di  1  milione di euro per l'anno  2020  per  l'acquisto,  la  ristrutturazione,  il restauro, la manutenzione straordinaria o la costruzione di  immobili adibiti o da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito;   b) la spesa di 750.000 euro per l'anno 2019 e  di  1,5  milioni  di euro   annui   a   decorrere   dall'anno   2020    ad    integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  170  del  decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;   c) la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno  2019  per incrementare la tempestivita' e l'efficacia dei servizi consolari.   2. Per migliorare i servizi consolari forniti ai cittadini  e  alle imprese, all'art. 152 del decreto del Presidente della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 18, le parole «2.870 unita'» sono  sostituite  dalle seguenti: «2.920 unita'». Ai  fini  dell'incremento  del  contingente previsto, e' autorizzata la spesa pari a euro  1.127.175  per  l'anno 2019, euro 2.299.437 per l'anno 2020, euro 2.345.426 per l'anno 2021, euro 2.392.334 per l'anno 2022, euro 2.440.181 per l'anno 2023,  euro 2.488.985 per l'anno 2024,  euro  2.538.764  per  l'anno  2025,  euro 2.589.540 per l'anno 2026, euro 2.641.330 per  l'anno  2027  ed  euro 2.694.157 a decorrere dall'anno 2028.   3. All'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo il comma  9 e' aggiunto il seguente: «9-bis. Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare, ai sensi dei commi 1  e  3,  hanno  decorrenza dalla data di presentazione della stessa, qualora non sia stata  gia' resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di ultima residenza, a  norma  della  vigente  legislazione anagrafica». L'art. 7 del decreto del Presidente della  Repubblica  6 settembre 1989, n. 323, e'  abrogato.  Le  dichiarazioni  di  cui  al presente comma presentate  anteriormente  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto e non ancora ricevute  dall'ufficiale  di anagrafe hanno decorrenza dalla medesima data.   (( 3-bis. L'art. 159 del decreto del Presidente della Repubblica  5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:   «Art. 159 (Viaggi di servizio). - 1.  In  aggiunta  alle  spese  di viaggio, all'impiegato a contratto, per i viaggi  di  servizio,  sono rimborsate le spese di vitto e  di  alloggio  sostenute,  nei  limiti previsti dalle disposizioni vigenti per  i  viaggi  di  servizio  del personale di ruolo». ))   4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 5.877.175 euro  per l'anno 2019, euro 6.299.437 per l'anno  2020  e  euro  5.345.426  per l'anno 2021, euro 5.392.334  per  l'anno  2022,  euro  5.440.181  per l'anno 2023, euro 5.488.985  per  l'anno  2024,  euro  5.538.764  per l'anno 2025, euro 5.589.540  per  l'anno  2026,  euro  5.641.330  per l'anno 2027 ed euro 5.694.157 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   Fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del  bilancio  triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro  5.877.175 per l'anno 2019, euro 6.299.437 per  l'anno  2020  e  euro  5.694.157 annui a decorrere dall'anno 2021.   5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo vigente dell'art. 170 del decreto          del Presidente della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18          (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):               "Art. 170. Assegni e indennita'.               Il personale dell'Amministrazione degli affari  esteri,          oltre allo stipendio e agli assegni di  carattere  fisso  e          continuativo previsti per l'interno,  compresa  l'eventuale          indennita' o retribuzione di posizione nella misura  minima          prevista dalle disposizioni  applicabili,  tranne  che  per          tali assegni sia diversamente disposto, percepisce,  quando          e' in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e  gli          uffici  consolari  di  prima  categoria,  l'indennita'   di          servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che          occupa, nonche' le altre competenze eventualmente spettanti          in base alle disposizioni del presente decreto.               Nessun'altra indennita' ordinaria e straordinaria  puo'          essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale  suddetto          in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al          trattamento previsto dal presente decreto.               Salvo i casi specificamente previsti,  le  disposizioni          della presente parte si applicano al  personale  dei  ruoli          organici dell'Amministrazione degli affari esteri.               Ai fini delle  disposizioni  della  presente  parte  si          intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre  che          minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i  figli          naturali legalmente riconosciuti,  i  figli  adottivi,  gli          affiliati,  i  figli  nati  da  precedente  matrimonio  del          coniuge, nonche' i figli maggiorenni  inabili  a  qualsiasi          proficua attivita' e quelli che si trovano nelle condizioni          previste dall'art. 7 comma 3, della legge 31  luglio  1975,          n. 364.               Se destinato all'estero ai sensi dell'art.  34  per  un          periodo che, anche per effetto di eventuali  proroghe,  non          sia complessivamente superiore ad un anno, il personale  ha          titolo al trattamento economico di cui alla presente parte,          ad eccezione dei benefici di cui agli  articoli  173,  175,          176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonche' al primo  comma          dell'art. 200.               Le disposizioni di cui agli  articoli  175,  176,  178,          179, 181 e al titolo II della parte terza  si  interpretano          nel senso che non si applicano al personale assegnato o  in          servizio presso le rappresentanze diplomatiche con sede  in          Roma e che gli articoli 175, 176 e 199 si applicano ai capi          delle medesime rappresentanze diplomatiche a decorrere  dal          loro   effettivo   trasferimento   presso   la    residenza          demaniale.".               - Si riporta il testo dell'art. 152 del citato  decreto          del Presidente  della  Repubblica  n.  18  del  1967,  come          modificato dalla presente legge:               "Art. 152. Contingente e durata del contratto.               Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di          prima categoria e gli istituti italiani di cultura  possono          assumere personale a contratto per le proprie  esigenze  di          servizio,   previa   autorizzazione    dell'Amministrazione          centrale, nel limite di un contingente complessivo  pari  a          2.920  unita'.  Gli  impiegati  a  contratto  svolgono   le          mansioni previste nei contratti individuali,  tenuto  conto          dell'organizzazione  del  lavoro  esistente  negli   uffici          all'estero.               Il  contratto  di  assunzione  e'  stipulato  a   tempo          indeterminato, con un periodo di prova di nove  mesi,  alla          scadenza del quale, sulla base di una  relazione  del  capo          dell'ufficio, si provvede  a  disporre  la  conferma  o  la          risoluzione del contratto.               Il contingente di cui al primo comma e' comprensivo  di          quello di cui all'art. 14, comma 1,  del  decreto-legge  17          febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla          legge 13 aprile 2017, n. 46.".               Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 27  ottobre          1988,  n.  470  (Anagrafe  e  censimento   degli   italiani          all'estero), come modificato dalla presente legge:               "Art. 6. 1. I cittadini italiani che  trasferiscono  la          loro residenza da  un  comune  italiano  all'estero  devono          farne    dichiarazione    all'ufficio    consolare    della          circoscrizione di immigrazione entro novanta  giorni  dalla          immigrazione.               2. I cittadini italiani che risiedono  all'estero  alla          data dell'entrata in vigore  della  presente  legge  devono          dichiarare  la  loro  residenza   al   competente   ufficio          consolare entro un anno dalla predetta data.               3.  I  cittadini  italiani  residenti  all'estero   che          cambiano  la  residenza   o   l'abitazione   devono   farne          dichiarazione entro novanta  giorni  all'ufficio  consolare          nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza  o  la          nuova abitazione.               4.  Le  dichiarazioni  rese  dagli  interessati  devono          specificare i componenti  della  famiglia  di  cittadinanza          italiana ai quali la dichiarazione stessa  si  riferisce  e          sono  accompagnate   da   documentazione   comprovante   la          residenza nella circoscrizione consolare.               5.  Le  rappresentanze  diplomatiche   e   gli   uffici          consolari provvedono comunque  a  svolgere  ogni  opportuna          azione  intesa  a   promuovere   la   presentazione   delle          dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base          delle comunicazioni di cui all'art. 5, ed avvalendosi,  per          quanto  possibile,  della  collaborazione  delle  pubbliche          autorita'  locali,  per  ottenere   la   segnalazione   dei          nominativi   dei   cittadini   italiani   residenti   nelle          rispettive circoscrizioni e dei relativi recapiti.               6.  Le  notizie   recate   dalle   dichiarazioni   sono          registrate  dagli  uffici   consolari   interessati   negli          schedari istituiti a norma dell'art.  67  del  decreto  del          Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Scaduti          i termini per la presentazione delle dichiarazioni  di  cui          al presente articolo, gli uffici  consolari  provvedono  ad          iscrivere  d'ufficio  nei  predetti  schedari  i  cittadini          italiani che non abbiano presentato  le  dichiarazioni,  ma          dei quali gli uffici consolari abbiano conoscenza, in  base          ai dati in loro possesso.               7.  Una  copia  autentica  della  dichiarazione  o,  in          mancanza di questa,  l'iscrizione  d'ufficio  e'  trasmessa          entro  centottanta   giorni   dall'ufficio   consolare   al          Ministero dell'interno per le registrazioni di competenza e          per  le  successive,  immediate  comunicazioni  al   comune          italiano competente.               8.  Altra  copia  autentica  della   dichiarazione   e'          trasmessa all'ufficio  consolare  della  circoscrizione  di          provenienza.               9. La richiesta agli uffici  consolari,  da  parte  dei          cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti          e certificati deve essere accompagnata, qualora  non  siano          gia' state rese, dalle dichiarazioni  di  cui  al  presente          articolo. In mancanza  di  tali  dichiarazioni  gli  uffici          consolari  corrisponderanno  alla  richiesta,   provvedendo          contestualmente alla iscrizione d'ufficio a norma del comma          6.               9-bis. Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio          consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, hanno decorrenza dalla          data di presentazione della stessa, qualora non  sia  stata          gia' resa la dichiarazione di  trasferimento  di  residenza          all'estero presso il comune di ultima  residenza,  a  norma          della vigente legislazione anagrafica.".   |  
|   |                                 Art. 17   Disposizioni in materia di prestazioni (( di sicurezza sociale  e  ))  sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale 
   1. In caso di  recesso  del  Regno  Unito  dall'Unione  europea  in assenza di accordo, al fine di salvaguardare i diritti in materia  (( di prestazioni di sicurezza sociale e sanitarie )) dei  cittadini  (( del Regno Unito )), degli apolidi e dei rifugiati che  sono  soggetti alla legislazione del Regno  Unito,  nonche'  dei  loro  familiari  e superstiti, a condizione di reciprocita' con i cittadini italiani, si applica, fino al 31 dicembre 2020, il regolamento  (CE)  n.  883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.   2. Al fine di agevolare la salvaguardia dei diritti di cui al comma 1, le autorita' e le istituzioni  competenti  italiane  applicheranno nei confronti delle autorita' e istituzioni del Regno Unito  di  Gran Bretagna e Irlanda del Nord le disposizioni del regolamento  (CE)  n. 987/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16  settembre 2009, che stabilisce la modalita'  di  applicazione  del  regolamento (CE) 883/2004.   (( 2-bis. Al fine di  assicurare  la  tutela  della  salute  e  con l'obiettivo di adempiere alle accresciute  attivita'  demandate  agli uffici periferici del Ministero della salute, per effetto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, in materia  di  controlli  sulle importazioni provenienti dal Regno Unito, il Ministero della  salute, in deroga alle  vigenti  facolta'  assunzionali  e  senza  il  previo espletamento delle procedure di mobilita'  di  cui  all'art.  30  del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e'  autorizzato  ad assumere, successivamente al predetto recesso, a tempo indeterminato, nel  triennio  2019-2021,  mediante  apposita  procedura  concorsuale pubblica per esami, un  contingente  di  personale  di  sessantasette unita' appartenenti all'area III, posizione economica F1, funzionario tecnico della prevenzione.   2-ter.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del  comma  2-bis, quantificato, incluse le competenze accessorie, in euro  423.614  per l'anno 2019 e in  euro  3.388.911  a  decorrere  dall'anno  2020,  si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero della salute. Per la parte  degli  oneri  relativi  alle competenze accessorie e' incrementato  il  pertinente  fondo  risorse decentrate del Ministero della salute.   2-quater. Per le finalita' di cui  al  comma  2-bis,  la  dotazione organica di cui alla tabella A allegata  al  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11  febbraio  2014, n. 59, come  modificata  dall'art.  1,  comma  358,  della  legge  30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata  di  sessantasette  unita'  di personale  non  dirigenziale  appartenenti  all'area  III,  posizione economica F1. ))  
           Riferimenti normativi 
               -  Il  regolamento  (CE)  n.  883/2004  del  Parlamento          europeo e del Consiglio, del 29  aprile  2004  relativo  al          coordinamento  dei  sistemi   di   sicurezza   sociale   e'          pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L  166.  -  Il          testo del presente regolamento e' stato cosi' sostituito in          base alla rettifica  pubblicata  nella  G.U.U.E.  7  giugno          2004, n. L 200.               -  Il  regolamento  (CE)  n.  987/2009  del  Parlamento          europeo  e  del  Consiglio,  del  16  settembre  2009   che          stabilisce le modalita'  di  applicazione  del  regolamento          (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei  sistemi  di          sicurezza sociale e' pubblicato nella G.U.U.E.  30  ottobre          2009, n. L 284.               - Si riporta il testo vigente dell'art. 30 del  decreto          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle          amministrazioni pubbliche):               "Art.  30.   Passaggio   diretto   di   personale   tra          amministrazioni diverse               1. Le amministrazioni possono ricoprire  posti  vacanti          in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui          all'art.  2,  comma  2,  appartenenti   a   una   qualifica          corrispondente e in servizio presso altre  amministrazioni,          che  facciano  domanda  di  trasferimento,  previo  assenso          dell'amministrazione di appartenenza.  Le  amministrazioni,          fissando  preventivamente  i  requisiti  e  le   competenze          professionali  richieste,  pubblicano  sul   proprio   sito          istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta  giorni,          un bando  in  cui  sono  indicati  i  posti  che  intendono          ricoprire attraverso  passaggio  diretto  di  personale  di          altre amministrazioni, con  indicazione  dei  requisiti  da          possedere. In via sperimentale e fino  all'introduzione  di          nuove  procedure  per  la  determinazione  dei   fabbisogni          standard di personale delle amministrazioni pubbliche,  per          il  trasferimento  tra  le  sedi  centrali  di   differenti          ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali          non  e'   richiesto   l'assenso   dell'amministrazione   di          appartenenza, la quale dispone il trasferimento  entro  due          mesi dalla richiesta dell'amministrazione di  destinazione,          fatti salvi i termini per il preavviso e a  condizione  che          l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale  di          posti    vacanti    superiore    all'amministrazione     di          appartenenza. Per agevolare le procedure  di  mobilita'  la          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della          funzione  pubblica  istituisce   un   portale   finalizzato          all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'.               1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede  alla          riqualificazione  dei  dipendenti   la   cui   domanda   di          trasferimento e' accolta,  eventualmente  avvalendosi,  ove          sia necessario predisporre percorsi specifici o  settoriali          di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.          All'attuazione del presente comma si  provvede  utilizzando          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori          oneri per la finanza pubblica.               1-ter. La dipendente  vittima  di  violenza  di  genere          inserita in specifici percorsi di  protezione,  debitamente          certificati dai servizi sociali del  comune  di  residenza,          puo'  presentare  domanda   di   trasferimento   ad   altra          amministrazione pubblica ubicata in un  comune  diverso  da          quello     di     residenza,      previa      comunicazione          all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici  giorni          dalla   suddetta   comunicazione    l'amministrazione    di          appartenenza    dispone     il     trasferimento     presso          l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove  vi  siano          posti   vacanti   corrispondenti   alla    sua    qualifica          professionale.               2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di  cui  all'art.          2,  comma  2,  i  dipendenti  possono   essere   trasferiti          all'interno della stessa amministrazione o, previo  accordo          tra    le    amministrazioni    interessate,    in    altra          amministrazione, in sedi  collocate  nel  territorio  dello          stesso comune ovvero a distanza non superiore  a  cinquanta          chilometri  dalla  sede  cui  sono  adibiti.  Ai  fini  del          presente comma non si applica il terzo  periodo  del  primo          comma dell'art. 2103 del codice  civile.  Con  decreto  del          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica          amministrazione, previa consultazione con le confederazioni          sindacali rappresentative e previa intesa, ove  necessario,          in sede di conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono  essere          fissati  criteri  per  realizzare  i  processi  di  cui  al          presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra          amministrazioni senza  preventivo  accordo,  per  garantire          l'esercizio delle funzioni  istituzionali  da  parte  delle          amministrazioni che  presentano  carenze  di  organico.  Le          disposizioni di cui  al  presente  comma  si  applicano  ai          dipendenti con figli di eta'  inferiore  a  tre  anni,  che          hanno diritto al congedo parentale, e ai  soggetti  di  cui          all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104,          e successive modificazioni, con il  consenso  degli  stessi          alla prestazione  della  propria  attivita'  lavorativa  in          un'altra sede.               2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2  per  i  quali  sia          necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma          2.3.               2.2 I contratti collettivi nazionali possono  integrare          le procedure e  i  criteri  generali  per  l'attuazione  di          quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono  nulli  gli  accordi,          gli  atti  o  le  clausole  dei  contratti  collettivi   in          contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.               2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1  e          2, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero          dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  destinato  al          miglioramento  dell'allocazione  del  personale  presso  le          pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15  milioni          di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere          dall'anno  2015,   da   attribuire   alle   amministrazioni          destinatarie dei predetti processi. Al fondo  confluiscono,          altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per  cento          del trattamento economico spettante al personale trasferito          mediante  versamento  all'entrata  dello  Stato  da   parte          dell'amministrazione     cedente      e      corrispondente          riassegnazione  al  fondo   ovvero   mediante   contestuale          riduzione  dei  trasferimenti  statali  all'amministrazione          cedente. I criteri di utilizzo e le modalita'  di  gestione          delle risorse del fondo  sono  stabiliti  con  decreto  del          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il          Ministro dell'economia e delle finanze. In  sede  di  prima          applicazione,  nell'assegnazione  delle   risorse   vengono          prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate          all'ottimale  funzionamento  degli  uffici  giudiziari  che          presentino    rilevanti    carenze    di    personale     e          conseguentemente  alla  piena  applicazione  della  riforma          delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56.  Le          risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione          sino al momento di effettiva  permanenza  in  servizio  del          personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.               2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3,          pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di          euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,  quanto  a  6          milioni di euro per l'anno 2014 e a 9  milioni  di  euro  a          decorrere  dal  2015  mediante   corrispondente   riduzione          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3,  comma  97,          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di          euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,  comma  14,          del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con          modificazioni, dalla legge  24  novembre  2006,  n.  286  e          quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal  2015  mediante          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di          cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n.          296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui  al  comma          2.3 puo' essere rideterminato ai sensi dell'art. 11,  comma          3, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,  n.  196.  Il          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di          bilancio per l'attuazione del presente articolo.               2-bis.   Le   amministrazioni,   prima   di   procedere          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la          necessaria neutralita' finanziaria.               2-ter. L'immissione in ruolo di  cui  al  comma  2-bis,          limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e          al  Ministero  degli  affari  esteri,  in   ragione   della          specifica professionalita' richiesta ai propri  dipendenti,          avviene  previa  valutazione  comparativa  dei  titoli   di          servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di          trasferimento,  nei   limiti   dei   posti   effettivamente          disponibili.               2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per          fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione          della  specifica  professionalita'  richiesta   ai   propri          dipendenti  puo'  procedere  alla  riserva  di   posti   da          destinare  al  personale  assunto  con  ordinanza  per   le          esigenze della Protezione civile  e  del  servizio  civile,          nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art.  3,          comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e  all'art.          1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".               2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione,   a   seguito          dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di          destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si          applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed          economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei          contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa          amministrazione.               2-sexies. Le pubbliche  amministrazioni,  per  motivate          esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di          programmazione previsti all'art. 6, possono  utilizzare  in          assegnazione temporanea,  con  le  modalita'  previste  dai          rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni          per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando          quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,          nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali          norme e dal presente decreto.".               - La tabella A allegata al decreto del  Presidente  del          Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 (Regolamento          di organizzazione del Ministero della salute) e' pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2014, n. 82.               - Si riporta il testo vigente del comma 358 dell'art. 1          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):               "358. Per le finalita' di cui ai commi 355  e  356,  la          dotazione organica del Ministero della salute di  cui  alla          tabella A allegata al regolamento di  cui  al  decreto  del          Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014,  n.          59, e'  incrementata  di  210  posizioni  dirigenziali  non          generali delle professionalita'  sanitarie  nonche'  di  80          unita' di personale non dirigenziale appartenenti  all'Area          III, posizione economica F1, e di 28  unita'  di  personale          non  dirigenziale  appartenenti  all'Area   II,   posizione          economica F1.".   |  
|   |                             (( Art. 17 bis 
         Salvaguardia della posizione giuridica degli studenti                           e dei ricercatori 
   1. Sono fatti salvi, a condizione di reciprocita', i  diritti  e  i doveri degli studenti e dei ricercatori del Regno Unito gia' presenti in Italia alla data di recesso o comunque che lo saranno entro l'anno accademico  2019/2020.  Sono  fatte  altresi'  salve,  alle  medesime condizioni di reciprocita', le qualifiche professionali  riconosciute o per le quali  e'  stato  avviato  il  processo  di  riconoscimento, secondo le procedure dell'Unione europea, alla data di recesso. Resta fermo il rispetto degli obblighi internazionali vigenti. Le politiche universitarie  e  della  ricerca  nell'ambito  della   collaborazione bilaterale con  il  Regno  Unito  restano  finalizzate  all'ulteriore sviluppo  delle   collaborazioni   esistenti   tra   le   istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. ))     |  
|   |                             (( Art. 17 ter 
            Disposizioni in materia di tariffe aeroportuali 
   1.  Ai  fini  dell'applicazione  dei  diritti  per  l'imbarco   dei passeggeri di cui all'art. 5 della legge 5 maggio  1976,  n.  324,  i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su  voli  aventi  per destinazione  un  aeroporto  del  Regno  Unito  sono  equiparati   ai passeggeri imbarcati su voli aventi  per  destinazione  un  aeroporto dell'Unione europea, a condizioni di reciprocita', fino alla data  di entrata in vigore di un accordo globale che disciplini le prestazioni di servizi di trasporto con il Regno Unito o, in mancanza, fino al 30 marzo 2020. ))  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo vigente dell'art. 5 della legge 5          maggio 1976, n. 324 (Nuove norme in materia di diritti  per          l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile):               "Art. 5. Il diritto per l'imbarco  passeggeri  in  voli          internazionali e' fissato in L. 2.000 per  ogni  passeggero          diretto verso aeroporti di Stati esteri.               Il diritto per l'imbarco dei passeggeri in voli interni          e' stabilito con decreto del  Ministro  dei  trasporti;  in          sede di prima applicazione, tale diritto e' fissato  in  L.          5.000 per ogni passeggero.               Il  diritto  non  e'  dovuto  quando   trattasi   della          continuazione di un  viaggio  interrotto  e  l'interruzione          dipenda dalla necessita' di cambiare aeromobile o  comunque          da una causa estranea alla volonta' del passeggero.               Tale diritto non e' dovuto, inoltre, per i bambini fino          a due anni, mentre e' ridotto alla meta' per i bambini fino          a dodici anni. Tale diritto non  e'  dovuto  per  i  membri          degli equipaggi delle  compagnie  aeree  che,  avendo  base          operativa in un determinato aeroporto,  devono  raggiungere          un altro aeroporto per prendere servizio  (crew  must  go),          sia per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree  che          hanno terminato il servizio in un determinato  aeroporto  e          che devono tornare in un altro aeroporto,  assegnato  dalla          compagnia di  appartenenza  quale  propria  base  operativa          (crew  returning  to  base),   purche'   in   possesso   di          attestazione rilasciata dalla propria compagnia  aerea  che          certifichi che il  viaggio  e'  effettuato  per  motivi  di          servizio.               Il diritto e' dovuto direttamente dal vettore che se ne          rivale nei confronti del passeggero.".   |  
|   |                            (( Art. 17 quater 
                 Disposizioni in materia aeroportuale 
   1. Al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente  sistema  di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese  e di consentire una transizione  ordinata  nel  settore  del  trasporto aereo che eviti disservizi per il traffico di passeggeri e  merci,  i vettori comunitari e del Regno Unito possono, in  via  transitoria  e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di recesso, continuare ad operare collegamenti di linea «point to point»,  mediante  aeromobili del tipo «narrow body» (corridoio unico),  tra  lo  scalo  di  Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti  della  definita capacita' operativa dello scalo di Milano Linate e  a  condizione  di reciprocita'. ))     |  
|   |                                 Art. 18 
               Sostituzione del capitale del Regno Unito               nella Banca Europea per gli Investimenti 
   1. Al fine di consentire la sostituzione del capitale  della  Banca Europea per gli Investimenti  (BEI)  sottoscritto  dal  Regno  Unito, garantendo in tal modo l'operativita', la solvibilita' e il merito di credito della Banca stessa, e' autorizzata la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca nella forma di  ulteriori  azioni di capitale a chiamata.   2. La sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 1  e' pari a complessivi 6.855.963.864 euro e  comporta  un  aumento  della quota di capitale dell'Italia nella Banca dal 16,1 al 19,2 per cento.   3. La sottoscrizione di cui al comma 2 non comporta  oneri  per  la finanza pubblica.     |  
|   |                                 Art. 19 
                 Supporto all'attivita' internazionale 
   1. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 586,  della  legge  30 dicembre 2018, n. 145, e per potenziare le attivita' a  supporto  dei negoziati europei e  internazionali,  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato, nel  triennio  2019-2021,  in  aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali  nel  rispetto  dei  limiti  della dotazione organica, a bandire apposite  procedure  concorsuali  e  ad assumere a tempo indeterminato fino a trenta unita' di  personale  di alta professionalita' da inquadrare nel profilo  di  area  terza.  Le procedure concorsuali  di  cui  al  primo  periodo  si  svolgono  nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, commi 300 e  360,  della legge 30 dicembre 2018, n. 145.  Agli  oneri  assunzionali  derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 220.000 per l'anno 2019 e ad euro 1.310.000 annui a decorrere dall'anno 2020,  si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui  all'art. 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  come rifinanziato ai sensi dell'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in deroga al secondo periodo del medesimo comma  298  e al comma 344 del predetto art. 1. (( Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'art. 7, comma 7,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e' incrementata di 800.000 euro per ciascuno  degli  anni  del  triennio  2019-2021.  Ai relativi oneri, pari a 800.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al medesimo Ministero.   1-bis. Per rendere effettive anche le attivita' di cui al  comma  1 del presente articolo, la lettera c) del comma 350 dell'art. 1  della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  si  interpreta  nel  senso  che  la riduzione del  numero  complessivo  degli  uffici  del  Ministero  e' riferita  esclusivamente   agli   uffici   dirigenziali   presso   le articolazioni periferiche.   1-ter. Nelle more dell'adozione  dei  provvedimenti  volti  a  dare attuazione al citato comma 350 dell'art. 1 della  legge  n.  145  del 2018, e' comunque assicurata, con decorrenza  dal  1°  gennaio  2019, l'uniformita' del trattamento economico  del  personale  in  servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze.  A  tal  fine,  il relativo provvedimento e' adottato entro trenta giorni dalla data  di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))   2. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono  apportate le seguenti modificazioni:   a) al comma 586 l'ultimo periodo e' soppresso;   b) dopo il comma 586 e' inserito  il  seguente:  «586-bis.  Per  le finalita' di cui al comma  586,  la  delegazione  per  la  presidenza italiana del G20 e il Ministero dell'economia e delle finanze possono stipulare contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile.».   3. Agli oneri di cui al comma 2, lettera b), pari a euro  1.200.000 per l'anno 2019, euro 1.650.500 per l'anno 2020 e  a  euro  1.669.000 per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  1,  comma  586,  della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le occorrenti variazioni di bilancio.   4. All'art. 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n.  246,  le parole:  «entro  il  tetto  massimo  di  15.000.000  di  euro»   sono sostituite dalle seguenti:  «fino  al  70  per  cento  delle  risorse residue nel conto nell'anno considerato».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo del comma 586 dell'art.  1  della          citata legge n. 145 del 2018, come modificato dal  comma  2          del presente articolo:               "586.     Per     le     attivita'     di     carattere          logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana          del  G20,  diverse  dagli  interventi  infrastrutturali   e          dall'approntamento  del  dispositivo   di   sicurezza,   e'          autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno  2019,          di 10 milioni di euro per l'anno 2020,  di  26  milioni  di          euro per l'anno 2021 e di 1  milione  di  euro  per  l'anno          2022.  Con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei          ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri  e          della cooperazione internazionale e dell'economia  e  delle          finanze, e' istituita presso la  Presidenza  del  Consiglio          dei ministri la Delegazione per la presidenza italiana  del          G20, per lo svolgimento delle attivita'  di  cui  al  primo          periodo, da concludersi non oltre il 31 dicembre 2022.  Per          l'elaborazione dei contenuti del programma della presidenza          italiana  del  G20  in  ambito  economico-finanziario,  con          decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,          nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di  cui  al  primo          periodo, e' istituito un gruppo di lavoro composto anche da          personale non appartenente alla pubblica amministrazione.".               - Si riporta il testo  vigente  dei  commi  300  e  360          dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018:               "300. Fatta salva l'esigenza di professionalita' aventi          competenze di spiccata specificita' e fermo quanto previsto          per il reclutamento del personale di cui  alla  lettera  a)          del  comma  313  e  di  cui  al  comma  335,  le  procedure          concorsuali autorizzate a valere sulle risorse del fondo di          cui all'art. 1, comma  365,  lettera  b),  della  legge  11          dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma          298  del  presente  articolo,  sono  svolte,   secondo   le          indicazioni   dei   piani   di   fabbisogno   di   ciascuna          amministrazione,  mediante  concorsi  pubblici  unici,  per          esami  o  per  titoli  ed  esami,  in  relazione  a  figure          professionali omogenee.  I  predetti  concorsi  unici  sono          organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica  della          Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite  della          Commissione    per    l'attuazione    del    Progetto    di          Riqualificazione delle Pubbliche  Amministrazioni  (RIPAM),          di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che  si          avvale  dell'Associazione  Formez  PA,  e  possono   essere          espletati con modalita' semplificate definite  con  decreto          del Ministro per la pubblica amministrazione  da  adottare,          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,          n. 400, entro due mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore          della presente  legge,  anche  in  deroga  alla  disciplina          prevista dai regolamenti di cui al decreto  del  Presidente          della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  al  decreto  del          Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.          70. Le procedure concorsuali e le  conseguenti  assunzioni,          finanziate con le risorse del  fondo  di  cui  all'art.  1,          comma 365, lettera b), della legge  11  dicembre  2016,  n.          232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del  presente          articolo, sono effettuate senza il previo svolgimento delle          procedure previste dall'art. 30 del decreto legislativo  30          marzo 2001, n. 165."               (Omissis).               360. A decorrere  dall'anno  2019,  le  amministrazioni          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   procedono   al          reclutamento   del   personale   secondo    le    modalita'          semplificate individuate con il decreto  di  cui  al  comma          300. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui          al periodo precedente, il reclutamento avviene  secondo  le          modalita' stabilite dalla disciplina vigente.".               - Si riporta il testo vigente del comma 365 dell'art. 1          della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232   (Bilancio   di          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e          bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019):               "365.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da          ripartire  con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del          Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  il          Ministro  dell'interno  e  il  Ministro  della  difesa,  da          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in          vigore della presente legge, con  una  dotazione  di  1.480          milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di  euro          a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita':                 a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere  dal          2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto  a  quelli  previsti          dall'art. 1, comma 466, della legge 28  dicembre  2015,  n.          208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del          bilancio  dello  Stato  per  la  contrattazione  collettiva          relativa al triennio 2016-2018  in  applicazione  dell'art.          48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,          e per i miglioramenti economici  del  personale  dipendente          dalle  amministrazioni  statali  in   regime   di   diritto          pubblico;                 b)  definizione,  per  l'anno  2017  e  a   decorrere          dall'anno  2018,  del   finanziamento   da   destinare   ad          assunzioni di personale a tempo indeterminato, in  aggiunta          alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente,          nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi          i Corpi di polizia ed il Corpo  nazionale  dei  vigili  del          fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di  cui  agli          articoli 62, 63 e 64  del  decreto  legislativo  30  luglio          1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo          sviluppo, gli  enti  pubblici  non  economici  e  gli  enti          pubblici  di  cui  all'art.  70,  comma  4,   del   decreto          legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  tenuto  conto  delle          specifiche richieste  volte  a  fronteggiare  indifferibili          esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza  in          relazione  agli  effettivi  fabbisogni,  nei  limiti  delle          vacanze di organico nonche' nel rispetto dell'art.  30  del          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  dell'art.  4          del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,  n.  125.  Le          assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto          con il Ministro dell'economia e delle finanze;                 c) definizione, dall'anno 2017,  dell'incremento  del          finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire          la piena attuazione di quanto previsto dall'art.  8,  comma          1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7  agosto  2015,          n. 124, e dall'art. 1, comma 5,  della  legge  31  dicembre          2012, n. 244, ovvero, per il solo anno  2017,  proroga  del          contributo straordinario di  cui  all'art.  1,  comma  972,          della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la  disciplina  e          le modalita' ivi previste. Al riordino delle  carriere  del          personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili  del          fuoco e alla valorizzazione delle peculiari  condizioni  di          impiego  professionale   del   personale   medesimo   nelle          attivita' di soccorso  pubblico,  rese  anche  in  contesti          emergenziali, sono altresi' destinati una quota parte delle          risorse disponibili nei  fondi  incentivanti  del  predetto          personale  aventi  carattere  di  certezza,  continuita'  e          stabilita', per un importo massimo annuo di 5,3 milioni  di          euro,  i  risparmi  strutturali  di  spesa  corrente   gia'          conseguiti,   derivanti   dall'ottimizzazione    e    dalla          razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo  nazionale          dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive  delle          sedi di servizio, ai servizi di mensa  al  personale  e  ai          servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei  rischi          aeronautici, nonche' una quota parte  del  fondo  istituito          dall'art. 1, comma 1328, secondo periodo,  della  legge  27          dicembre 2006, n. 296. In sede di  prima  applicazione,  le          risorse destinate  alle  finalita'  di  cui  al  precedente          periodo sono determinate  in  misura  non  inferiore  a  10          milioni di euro.".               - Si riporta il testo  vigente  dei  commi  298  e  344          dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018:               "298. Il fondo di cui  all'art.  1,  comma  365,  della          legge 11 dicembre 2016, n. 232, per  le  finalita'  di  cui          alla lettera b) del medesimo comma 365, e' rifinanziato per          euro 130.725.000 per l'anno 2019, per euro 328.385.000  per          l'anno 2020  e  per  euro  433.913.000  annui  a  decorrere          dall'anno   2021.   Le   relative   assunzioni   a    tempo          indeterminato, in  aggiunta  alle  facolta'  di  assunzione          previste  dalla  legislazione  vigente,  sono  autorizzate,          nell'ambito delle  vacanze  di  organico,  a  favore  delle          amministrazioni  dello  Stato,  degli  enti  pubblici   non          economici nazionali e delle agenzie individuati con decreto          del Ministro per la pubblica amministrazione,  di  concerto          con il Ministro dell'economia e delle finanze."               "344. Le amministrazioni comunicano alla Presidenza del          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione          pubblica e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  i  dati          relativi al personale da assumere ai sensi dei commi da 298          a 342 e i relativi oneri, ai fini  dell'assegnazione  delle          risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera b),          della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato  ai          sensi del comma 298 del presente articolo, ad esclusione di          quelli inerenti alle procedure previste dai commi 319, 320,          321, 322 e 335. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze          e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,   le          occorrenti variazioni di bilancio.".               - Si riporta il testo vigente del comma 7  dell'art.  7          del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio  2003,          n. 227 (Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di          diretta collaborazione del Ministro dell'economia  e  delle          finanze):               "Art. 7. Trattamento economico.               1. - 6. (Omissis).               7.  Al  personale  non  dirigenziale  o  a  quello  con          rapporto di impiego non privato, assegnato agli  uffici  di          diretta collaborazione, su proposta dei responsabili  degli          uffici di cui all'art. 2, comma 2, spetta, a  fronte  delle          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di          disponibilita'  ad  orari   disagevoli   eccedenti   quelli          stabiliti in  via  ordinaria  dalle  disposizioni  vigenti,          nonche' dalle conseguenti ulteriori  prestazioni  richieste          dai responsabili degli uffici, una indennita' accessoria di          diretta   collaborazione,   sostitutiva   degli    istituti          retributivi    finalizzati     all'incentivazione     della          produttivita' ed al miglioramento dei servizi. Il personale          beneficiario della predetta indennita' e'  determinato  dal          Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli  uffici  di          cui  all'art.  2,  comma  2.   In   attesa   di   specifica          disposizione contrattuale,  la  misura  dell'indennita'  e'          determinata ai sensi dell'art. 14,  comma  2,  del  decreto          legislativo n. 165 del 2001.               (Omissis).".               - Si riporta il testo vigente del comma 350 dell'art. 1          della citata legge n. 145 del 2018:               "350. Ai fini della razionalizzazione  organizzativa  e          amministrativa   delle   articolazioni   territoriali   del          Ministero dell'economia e delle finanze, si  provvede  alla          revisione   degli    assetti    organizzativi    periferici          attraverso:                 a) la realizzazione di presidi unitari  orientati  al          governo  coordinato   dei   servizi   erogati   in   ambito          territoriale dalle articolazioni periferiche del  Ministero          dell'economia e delle finanze, ivi compresi gli  uffici  di          segreteria degli organi della giurisdizione  tributaria  di          cui all'art. 31 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,          n. 545, ferme restando  le  funzioni  di  collaborazione  e          supporto  nell'esercizio   dell'attivita'   giurisdizionale          delle commissioni tributarie.  Tali  presidi  costituiscono          uffici dirigenziali non generali e dipendono  organicamente          e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale          dello Stato;                 b) la realizzazione di  poli  logistici  territoriali          unitari, anche mediante condivisione delle sedi con  uffici          di altre amministrazioni statali e, in particolare, con  le          altre          articolazioni           dell'amministrazione          economico-finanziaria;                 c) l'unificazione e la rideterminazione degli  uffici          dirigenziali   non   generali   presso   le   articolazioni          periferiche,   apportando   una   riduzione   del    numero          complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5  per          cento. Il contingente di personale addetto agli  uffici  di          segreteria  delle  commissioni  tributarie  e'  evidenziato          nell'ambito della dotazione  organica  unitaria  e  la  sua          consistenza e le variazioni  sono  determinate  secondo  le          modalita' previste  dall'art.  32,  comma  2,  del  decreto          legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.".               - Si riporta il testo del comma 2  dell'art.  12  della          legge 27 dicembre 2007,  n.  246  (Partecipazione  italiana          alla  ricostituzione  delle  risorse  di  Fondi  e   Banche          internazionali), come modificato dalla presente legge:               "2. L'esatto ammontare delle risorse di cui al comma  1          sara' deciso ogni anno dal Ministro dell'economia  e  delle          finanze, fino al 70 per cento  delle  risorse  residue  nel          conto nell'anno considerato.               (Omissis).".   |  
|   |                             (( Art. 19 bis 
          Principio di reciprocita' nel Testo unico bancario                     nei rapporti con Paesi terzi 
   1. All'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «Banca d'Italia.» sono inserite le  seguenti: «L'autorizzazione e' rilasciata tenendo anche conto della  condizione di reciprocita'.». ))  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo del  comma  4  dell'art.  16  del          citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato          dalla presente legge:               "Art. 16. Libera prestazione di servizi               1. - 3. (Omissis).               4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia          senza stabilirvi  succursali  previa  autorizzazione  della          Banca  d'Italia.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  tenendo          anche  conto  della  condizione   di   reciprocita'.   Allo          svolgimento di servizi o attivita' di investimento,  con  o          senza servizi  accessori,  si  applica  l'art.  29-ter  del          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.               (Omissis).".   |  
|   |                             (( Art. 19 ter 
              Attivita' di negoziazione per conto proprio 
   1. All'art. 67 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:   «7-bis. Possono essere ammessi alle negoziazioni per conto  proprio sulle sedi di  negoziazione  all'ingrosso  in  titoli  di  Stato,  in qualita' di membri o di partecipanti, i soggetti di cui  all'art.  2, paragrafo 5, punti da  4)  a  22),  della  direttiva  2013/36/UE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013». ))  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dell'art. 67 del  citato  decreto          legislativo n. 58 del 1998, come modificato dalla  presente          legge:               "Art. 67. Criteri generali di accesso degli operatori               1. Il gestore di  un  mercato  regolamentato  o  di  un          sistema multilaterale  di  negoziazione  o  di  un  sistema          organizzato di negoziazione stabilisce,  attua  e  mantiene          regole trasparenti e non discriminatorie, basate su criteri          oggettivi, che disciplinano l'accesso in qualita' di membri          o partecipanti o clienti.               2. Ai mercati regolamentati e ai sistemi  multilaterali          di negoziazione possono accedere in qualita'  di  membri  o          partecipanti le Sim, le  banche  italiane,  le  imprese  di          investimento UE, le banche UE e le imprese di  paesi  terzi          autorizzate  all'esercizio  dei  servizi  o  attivita'   di          negoziazione per conto proprio o di  esecuzione  di  ordini          per conto dei clienti ai sensi degli articoli 28 e 29-ter.               3. Le imprese di investimento UE, le  banche  UE  e  le          imprese  di  paesi  terzi  autorizzate  all'esercizio   dei          servizi o attivita' di negoziazione per conto proprio o  di          esecuzione di ordini per conto dei clienti ai  sensi  degli          articoli 28 e 29-ter, possono essere ammesse in qualita' di          membri o partecipanti dei mercati regolamentati  o  sistemi          multilaterali  di  negoziazione  stabiliti  sul  territorio          della Repubblica secondo una delle seguenti modalita':                 a) direttamente, stabilendo una succursale;                 b) diventando membri remoti o avendo  accesso  remoto          al mercato regolamentato  o  al  sistema  multilaterale  di          negoziazione,  quando  le  procedure   e   i   sistemi   di          negoziazione della sede in  questione  non  richiedono  una          presenza fisica per la conclusione delle operazioni.               4. Possono altresi' accedere ai mercati regolamentati e          ai sistemi  multilaterali  di  negoziazione,  tenuto  conto          delle  regole  adottate   dal   gestore   della   sede   di          negoziazione, i soggetti che:                 a) godono di sufficiente buona reputazione;                 b) dispongono di un livello sufficiente di  capacita'          di negoziazione, di competenza ed esperienza;                 c) dispongono di adeguati dispositivi organizzativi;                 d) dispongono di risorse sufficienti per il ruolo che          devono svolgere, tenendo  conto  delle  varie  disposizioni          finanziarie eventualmente fissate dal mercato regolamentato          per garantire l'adeguato regolamento delle operazioni.               5. Il gestore di  un  mercato  regolamentato  o  di  un          sistema   multilaterale    di    negoziazione    specifica,          nell'ambito delle regole previste dal comma  1,  i  criteri          per  la  partecipazione  diretta  o   remota   al   mercato          regolamentato  e  gli  obblighi   imposti   ai   membri   o          partecipanti derivanti:                 a) dall'istituzione e dalla gestione  della  sede  di          negoziazione;                 b)  dalle  disposizioni  riguardanti  le   operazioni          eseguite nella sede di negoziazione;                 c) dagli standard professionali imposti al  personale          di  membri  o  partecipanti  che  operano  sulla  sede   di          negoziazione;                 d) dalle condizioni stabilite, a norma del  comma  4,          per  i  membri  o  partecipanti  diversi  da  Sim,   banche          italiane, imprese di investimento UE, banche UE  e  imprese          di paesi terzi  autorizzate  all'esercizio  dei  servizi  o          attivita' di negoziazione per conto proprio o di esecuzione          di ordini per conto dei clienti ai sensi degli articoli  28          e 29-ter;                 e) dalle norme e procedure per la compensazione e  il          regolamento   delle   operazioni   concluse   nel   mercato          regolamentato.               6. I membri o partecipanti ai mercati  regolamentati  e          ai sistemi multilaterali di negoziazione e  i  clienti  dei          sistemi  organizzati  di  negoziazione  si  comportano  con          diligenza,  correttezza  e  trasparenza  al  fine  di   non          compromettere l'integrita' dei mercati.               7. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  la          Banca d'Italia sono ammessi alle negoziazioni sulle sedi di          negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato.               7-bis. Possono essere  ammessi  alle  negoziazioni  per          conto proprio sulle sedi di  negoziazione  all'ingrosso  in          titoli di Stato, in qualita' di membri o di partecipanti, i          soggetti di cui all'art. 2, paragrafo 5, punti da 4) a 22),          della direttiva 2013/36/UE del  Parlamento  europeo  e  del          Consiglio, del 26 giugno 2013.               8. Il gestore di una sede di negoziazione comunica alla          Consob  lo  Stato  membro  in   cui   intende   predisporre          dispositivi  appropriati  per  facilitare  l'accesso  e  la          negoziazione ai membri, partecipanti o clienti  remoti  ivi          stabiliti.  La  Consob  trasmette,  entro  un  mese,  detta          informazione  allo  Stato  membro   in   cui   si   intende          predisporre tali dispositivi. Su  richiesta  dell'autorita'          competente dello Stato membro ospitante, la Consob comunica          tempestivamente l'identita' dei membri o dei partecipanti o          dei clienti della sede di negoziazione che ha  stabilito  i          propri dispositivi nel territorio dell'altro Stato membro.               9. Il gestore di una sede di negoziazione di  un  altro          Stato membro puo' dotarsi di dispositivi  appropriati,  nel          territorio della Repubblica, per facilitare l'accesso e  la          negoziazione ai suoi membri, partecipanti o clienti  remoti          ivi stabiliti, a condizione che la Consob ne abbia ricevuto          preventiva comunicazione da parte dell'autorita' competente          dello Stato membro d'origine della sede di negoziazione. La          Consob puo' chiedere all'autorita' competente  dello  Stato          membro d'origine  di  comunicare  l'identita'  dei  membri,          partecipanti o clienti delle sedi di negoziazione che hanno          stabilito  i  propri  dispositivi  sul   territorio   della          Repubblica.               10. La Consob, al fine di  assicurare  la  trasparenza,          l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli          investitori, stipula accordi con le autorita' di  vigilanza          dello Stato membro di origine delle sedi di negoziazione di          altri Stati membri di cui al comma 9 che abbiano  acquisito          un'importanza sostanziale per il funzionamento del  mercato          finanziario italiano  e  la  tutela  degli  investitori  in          Italia,  idonei  ad  assicurare  il   coordinamento   della          cooperazione in materia di vigilanza  e  dello  scambio  di          informazioni su base transfrontaliera.  Tali  accordi  sono          stipulati dalla Consob congiuntamente con  Banca  d'Italia,          previa  informativa  al  Ministero  dell'economia  e  delle          finanze, qualora le sedi di  negoziazione  di  altri  Stati          membri abbiano acquisito un'importanza sostanziale  per  il          funzionamento del mercato finanziario italiano nonche'  per          l'ordinato svolgimento delle  negoziazioni  e  l'efficienza          complessiva delle  sedi  di  negoziazione  all'ingrosso  di          titoli di Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze          puo'  richiedere  alla  Banca  d'Italia   le   informazioni          acquisite ai sensi degli accordi anzidetti.               11. La Consob stipula  altresi'  i  citati  accordi  di          cooperazione con le  autorita'  di  vigilanza  dello  Stato          membro ospitante  di  sedi  di  negoziazione  italiane  che          abbiano  acquisito   un'importanza   sostanziale   per   il          funzionamento del mercato finanziario di tale Stato  membro          e la tutela degli investitori nello stesso.               12. Quando ha motivi chiari e dimostrabili di  ritenere          che un mercato regolamentato, un sistema  multilaterale  di          negoziazione o un sistema organizzato di  negoziazione  che          si  siano  dotati  di  dispositivi  nel  territorio   della          Repubblica, ai sensi del  comma  9,  violino  gli  obblighi          derivanti  dalle  disposizioni  della  presente  parte,  la          Consob ne informa l'autorita' competente dello Stato membro          d'origine della sede di  negoziazione.  Se,  nonostante  le          misure  adottate  dall'autorita'  competente  dello   Stato          membro d'origine  o  per  via  dell'inadeguatezza  di  tali          misure, la sede di negoziazione persiste nell'agire  in  un          modo che mette  chiaramente  a  repentaglio  gli  interessi          degli investitori domestici o  il  buon  funzionamento  dei          mercati,  la  Consob,  dopo  avere  informato   l'autorita'          competente dello Stato membro d'origine,  adotta  tutte  le          misure adeguate e necessarie per tutelare gli investitori e          assicurare  il  buon   funzionamento   dei   mercati,   che          comprendono la possibilita' di  impedire  a  tale  sede  di          negoziazione di rendere accessibili i loro  dispositivi  ai          membri o partecipanti a distanza stabiliti  nel  territorio          della Repubblica. Le misure adottate ai sensi del  presente          comma,  che  comportano  sanzioni   o   restrizioni   delle          attivita' di un'impresa di investimento  o  di  un  mercato          regolamentato sono opportunamente giustificate e comunicate          all'impresa di  investimento  o  al  mercato  regolamentato          interessato.".   |  
|   |                            (( Art. 19 quater   Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio  2005,  n.  38,  recante  esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del  regolamento  (CE)  n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali 
   1. All'art. 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole:  «di  negoziazione» sono inserite le seguenti: «se risultanti dal bilancio»;   b) alla lettera b)  del  comma  1,  le  parole:  «in  contropartita diretta della valutazione al valore equo (fair  value)  di  strumenti finanziari e attivita' » sono sostituite dalle seguenti: « a  seguito della valutazione delle attivita' e passivita' al valore  equo  (fair value)  rilevata  nelle  altre   componenti   del   prospetto   della redditivita' complessiva»;   c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:   «3-bis. Le riserve di cui al comma 1, lettera b),  si  riducono  in maniera corrispondente all'importo delle plusvalenze  e  minusvalenze realizzate»;   d) al comma 4, le parole: «2358, terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «2358, sesto comma»;   e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:   «5. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e  2  possono  essere utilizzate per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la  riserva  legale.  In tale caso esse sono reintegrate accantonando gli utili degli esercizi successivi.».   2. Al comma 2 dell'art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le parole:  «agli  strumenti  finanziari  disponibili  per  la vendita e alle attivita' materiali  e  immateriali»  sono  sostituite dalle seguenti: «alle  attivita'  e  passivita'»  e  le  parole:  «in contropartita del patrimonio netto» sono sostituite  dalle  seguenti: «nelle   altre   componenti   del   prospetto   della    redditivita' complessiva».   3. Dopo l'art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005,  n.  38, e' inserito il seguente:   «Art. 7-bis (Disciplina degli effetti  contabili  connessi  con  il passaggio  dai  principi  contabili  internazionali  alla   normativa nazionale). - 1. Agli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale,  rilevati dai soggetti indicati nell'art. 2-bis, si applicano  le  disposizioni dei commi seguenti.   2. Se il saldo degli effetti contabili connessi  con  il  passaggio dai principi contabili internazionali  alla  normativa  nazionale  e' positivo,  il  saldo  e'  iscritto  in  una  riserva   indisponibile. Quest'ultima:   a) si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione;   b) e' indisponibile anche ai fini  dell'imputazione  a  capitale  e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, sesto comma, 2359-bis, primo  comma,  2432  e  2478-bis, quarto comma, del codice civile;   c) puo'  essere  utilizzata  per  la  copertura  delle  perdite  di esercizio solo dopo l'utilizzo delle riserve di utili  disponibili  e della riserva legale. In  tale  caso  essa  deve  essere  reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi.   3. Alle fattispecie di cui al presente articolo  si  applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 13  del  presente decreto e quelle di cui all'art. 15, comma 1,  del  decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28 gennaio 2009, n. 2».   4. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.   5. Le disposizioni del presente articolo si applicano  al  bilancio di esercizio e al bilancio consolidato a partire dal primo  esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2018. ))  
           Riferimenti normativi 
               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6   del   decreto          legislativo  28  febbraio  2005,  n.  38  (Esercizio  delle          opzioni  previste  dall'art.  5  del  regolamento  (CE)  n.          1606/2002 in materia di principi contabili internazionali),          come modificato dalla presente legge:               "Art. 6. Distribuzione di utili e riserve               1. Le societa' che redigono il  bilancio  di  esercizio          secondo i principi  contabili  internazionali  non  possono          distribuire:                 a) utili d'esercizio in  misura  corrispondente  alle          plusvalenze iscritte nel  conto  economico,  al  netto  del          relativo onere fiscale e diverse da quelle riferibili  agli          strumenti finanziari  di  negoziazione  se  risultanti  dal          bilancio e all'operativita' in cambi e  di  copertura,  che          discendono dall'applicazione del criterio del  valore  equo          (fair value) o del patrimonio netto;                 b)  riserve  del  patrimonio   netto   costituite   e          movimentate a seguito della valutazione delle  attivita'  e          passivita' al valore equo (fair value) rilevata nelle altre          componenti del prospetto della redditivita' complessiva.               2. Gli utili corrispondenti alle plusvalenze di cui  al          comma  1,  lettera  a),  sono  iscritti  in   una   riserva          indisponibile. In caso di utili  di  esercizio  di  importo          inferiore  a  quello  delle  plusvalenze,  la  riserva   e'          integrata, per la differenza,  utilizzando  le  riserve  di          utili disponibili o, in mancanza,  accantonando  gli  utili          degli esercizi successivi.               3. La riserva di cui al comma 2  si  riduce  in  misura          corrispondente all'importo  delle  plusvalenze  realizzate,          anche attraverso l'ammortamento, o  divenute  insussistenti          per effetto della svalutazione.               3-bis. Le riserve di cui al comma  1,  lettera  b),  si          riducono  in  maniera  corrispondente   all'importo   delle          plusvalenze e minusvalenze realizzate.               4. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e  2  sono          indisponibili anche ai fini dell'imputazione a  capitale  e          degli utilizzi previsti dagli articoli 2350,  terzo  comma,          2357, primo  comma,  2358,  sesto  comma,  2359-bis,  primo          comma, 2432, 2478-bis, quarto comma, del codice civile.               5. Le riserve di cui  ai  commi  1,  lettera  b),  e  2          possono essere utilizzate per la copertura delle perdite di          esercizio solo dopo aver utilizzato  le  riserve  di  utili          disponibili e la riserva legale. In  tale  caso  esse  sono          reintegrate   accantonando   gli   utili   degli   esercizi          successivi.               6. Non si possono distribuire utili fino  a  quando  la          riserva di cui al comma 2 ha un importo inferiore a  quello          delle plusvalenze di cui al comma 1, lettera a),  esistenti          alla data di riferimento del bilancio."               - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  7  del          citato decreto legge n. 38 del 2005, come modificato  dalla          presente legge:               "Art. 7.  Disciplina  delle  variazioni  di  patrimonio          netto rilevate nello stato  patrimoniale  di  apertura  del          primo bilancio di  esercizio  redatto  secondo  i  principi          contabili internazionali               1. (Omissis).               2. Le riserve da valutazione relative alle attivita'  e          passivita' valutate al valore equo (fair value) nelle altre          componenti del  prospetto  della  redditivita'  complessiva          hanno  il  regime  di  movimentazione  e   indisponibilita'          previsto per le riserve di cui all'art. 6, comma 1, lettera          b).               (Omissis).".   |  
|   |                          (( Art. 19 quinquies   Modifica al decreto-legge 23 ottobre 2018, n.  119,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 
   1. All'art. 20-quater, comma 3, del decreto-legge 23 ottobre  2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2018, n. 136, le parole: «Le imprese indicate al comma 2 che  si  avvalgono della facolta' di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese indicate al comma 2 e i soggetti indicati nell'art. 2-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, che si  avvalgono  della facolta' di cui al comma 1.». ))  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  20-quater          del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2018,  n.   136          (Disposizioni urgenti in materia  fiscale  e  finanziaria),          come modificato dalla presente legge:               "Art. 20-quater. Disposizioni in materia di sospensione          temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli               1. - 2. (Omissis).               3. Le imprese indicate al comma 2 e i soggetti indicati          nell'art. 2-bis del decreto legislativo 28  febbraio  2005,          n. 38, che si avvalgono della facolta' di cui  al  comma  1          destinano a una riserva indisponibile  utili  di  ammontare          corrispondente alla differenza tra i valori  registrati  in          applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ed  i          valori di mercato alla data  di  chiusura  del  periodo  di          riferimento, al netto del relativo onere fiscale.  In  caso          di utili di esercizio di importo inferiore a  quello  della          suddetta differenza, la riserva  e'  integrata  utilizzando          riserve di utili o altre riserve  patrimoniali  disponibili          o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.".   |  
|   |                                 Art. 20 
                 Garanzia cartolarizzazione sofferenze 
   1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per ventiquattro mesi dalla data della positiva decisione  della  Commissione  europea  sul regime di concessione della garanzia dello Stato di cui  al  presente Capo, e' autorizzato  a  concedere  la  garanzia  dello  Stato  sulle passivita' emesse nell'ambito di operazioni di  cartolarizzazione  di cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1999, n.  130,  a  fronte  della cessione da parte di banche e  di  intermediari  finanziari  iscritti all'albo di cui all'art. 106 del  decreto  legislativo  1°  settembre 1993, n. 385, di seguito denominati «societa' cedenti»,  aventi  sede legale in Italia, di crediti pecuniari, compresi i crediti  derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze,  nel  rispetto dei criteri e delle condizioni indicati nel Capo II del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, come modificato dal presente decreto.   2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  puo',  con  proprio decreto, prorogare il periodo di cui al comma 1 per ulteriori  dodici mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea.   3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione  europea  di  cui  al comma 1,  incarica,  anche  avvalendosi  ((  della  societa'  di  cui all'art. 13, comma 1, )) del decreto-legge n. 18 del 2016, uno o piu' soggetti  qualificati  indipendenti,   indicati   dalla   Commissione europea, per il monitoraggio della  conformita'  del  rilascio  della garanzia a quanto previsto (( nel capo II del decreto-legge n. 18 del 2016, come modificato dal presente decreto, e nella  decisione  della Commissione europea di cui al  comma  1  )).  Ai  relativi  oneri  si provvede, nel limite massimo complessivo di euro 150.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al  2022,  ((  a  valere  sulle  risorse  di  cui all'art. 23 )).  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo vigente dell'art. 1  della  legge          30   aprile    1999,    n.    130    (Disposizioni    sulla          cartolarizzazione dei crediti):               "Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni.               1. La presente legge  si  applica  alle  operazioni  di          cartolarizzazione realizzate  mediante  cessione  a  titolo          oneroso di crediti pecuniari,  sia  esistenti  sia  futuri,          individuabili in blocco se si tratta di una  pluralita'  di          crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti:                 a) il cessionario sia una societa' prevista dall'art.          3;                 b) le somme corrisposte dal debitore o  dai  debitori          ceduti siano destinate in  via  esclusiva,  dalla  societa'          cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei          titoli emessi,  dalla  stessa  o  da  altra  societa',  per          finanziare l'acquisto di tali crediti, nonche' al pagamento          dei costi dell'operazione.               1-bis. La  presente  legge  si  applica  altresi'  alle          operazioni  di  cartolarizzazione  realizzate  mediante  la          sottoscrizione  o  l'acquisto  di  obbligazioni  e   titoli          similari  ovvero  cambiali  finanziarie,  esclusi  comunque          titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli  ibridi          e   convertibili,    da    parte    della    societa'    di          cartolarizzazione.  Nel  caso  di   operazioni   realizzate          mediante sottoscrizione o acquisto di titoli, i richiami ai          debitori  ceduti  si  intendono  riferiti   alla   societa'          emittente i titoli. Nel caso in cui i titoli  emessi  dalla          societa' di cartolarizzazione siano destinati a investitori          qualificati ai sensi dell'art. 100 del testo unico  di  cui          al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli di          debito destinati ad essere sottoscritti da una societa'  di          cartolarizzazione possono essere  emessi  anche  in  deroga          all'art. 2483,  secondo  comma,  del  codice  civile  e  il          requisito della  quotazione  previsto  dall'art.  2412  del          medesimo codice  si  considera  soddisfatto  rispetto  alle          obbligazioni anche in caso di quotazione  dei  soli  titoli          emessi dalla societa' di cartolarizzazione.               1-ter. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'art.          3  possono,  anche  contestualmente  e  in  aggiunta   alle          operazioni realizzate con le modalita' di cui ai commi 1  e          1-bis del presente articolo,  concedere  finanziamenti  nei          confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle          imprese che presentino un totale di bilancio inferiore a  2          milioni di euro, nel rispetto delle seguenti condizioni:                 a) i prenditori dei finanziamenti  siano  individuati          da una banca o da  un  intermediario  finanziario  iscritto          nell'albo di cui all'art. 106 del  decreto  legislativo  1°          settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, i quali          possono svolgere altresi' i compiti  indicati  all'art.  2,          comma 3, lettera c);                 b)  i  titoli  emessi  dalle  stesse  per  finanziare          l'erogazione   dei   finanziamenti   siano   destinati   ad          investitori qualificati come definiti  ai  sensi  dell'art.          100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;                 c) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla          lettera a) trattenga un significativo  interesse  economico          nell'operazione, nel  rispetto  delle  modalita'  stabilite          dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.               2. Nella presente legge si  intende  per  «testo  unico          bancario» il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,          e successive modificazioni, recante il  testo  unico  delle          leggi in materia bancaria e creditizia.".               - Il testo dell'art. 106 del citato decreto legislativo          n. 385 del 1993 e' riportato nelle Note all'art. 5.               - Il Capo II (Garanzia  sulla  cartolarizzazione  delle          sofferenze (GACS)) del decreto-legge 14 febbraio  2016,  n.          18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  aprile          2016, n. 49 (Misure urgenti concernenti  la  riforma  delle          banche  di   credito   cooperativo,   la   garanzia   sulla          cartolarizzazione  delle  sofferenze,  il  regime   fiscale          relativo alle procedure di crisi e la  gestione  collettiva          del risparmio) comprende gli articoli da 3 a 13-bis  ed  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  febbraio  2016,  n.          37.               - Si riporta il testo vigente dell'art. 13  del  citato          decreto-legge n. 18 del 2016:               "Art. 13. Norme di attuazione               1. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  puo'          avvalersi,  ai   sensi   dell'art.   19,   comma   5,   del          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  di  una          societa' a capitale interamente pubblico  per  la  gestione          dell'intervento.               2. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle          finanze, di natura non regolamentare,  da  adottarsi  entro          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge          di conversione del presente decreto, possono essere dettate          le disposizioni di attuazione del presente Capo.".   |  
|   |                                 Art. 21   Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 
   1. All'art. 4, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) alla lettera a), le  parole  «alla  data  della  cessione»  sono soppresse;   b) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti lettere:   «f-bis) deve essere  previsto  che  il  soggetto  incaricato  della riscossione  dei  crediti  sia   sostituito,   successivamente   alla escussione della garanzia, qualora il rapporto tra gli incassi  netti cumulati e gli incassi netti attesi in  base  al  piano  di  recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'art. 5, comma 1, risulti inferiore al 100 per cento  per  due date consecutive di pagamento degli interessi, ivi  inclusa  la  data rilevante per la suddetta escussione;   f-ter) nel caso di sostituzione, nessuna penale o  indennizzo  sono dovuti  al  soggetto  sostituito  e  il  medesimo  ha  l'obbligo   di collaborare in buona fede al fine di consentire la rapida ed efficace sostituzione; la societa' cessionaria da' evidenza di  aver  adottato idonee procedure che consentano una rapida ed efficace  sostituzione; il nuovo  soggetto  incaricato  della  riscossione  non  puo'  essere collegato al soggetto sostituito.».   (( 1-bis. All'art. 4 del decreto-legge 14  febbraio  2016,  n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:   «1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze redige, entro il 30 giugno di  ogni  anno,  e  trasmette  alle  Camere  una  relazione contenente i dati relativi all'andamento delle  operazioni  assistite dalla garanzia dello Stato di cui al presente capo e gli obiettivi di performance collegati, tra cui:   a)  cedente,  cessionaria-societa'  veicolo  (SPV),  prestatore  di servizi (servicer);   b) valore al lordo delle rettifiche di valore  (gross  book  value) dei crediti oggetto di cessione, valore  netto  di  cessione,  valore nominale dei Titoli emessi;   c) valore nominale dei Titoli senior emessi assistiti  da  garanzia pubblica;   d) valore nominale dei Titoli senior assistiti da garanzia pubblica residui al 31 dicembre». ))   2. All'art. 5 del decreto-legge n. 18 del 2016, sono  apportate  le seguenti modificazioni:   a) al  comma  1  le  parole  «all'ultimo  gradino  della  scala  di valutazione del merito di credito investment grade» sono  sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti «a BBB o equivalente»;   b) il comma 2 e' abrogato.   3. All'art. 6, comma 2,  del  decreto-legge  n.  18  del  2016,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, qualora ad una data di pagamento degli interessi sui Titoli mezzanine,  il  rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base  al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna  di  valutazione  del merito di credito di cui all'art. 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, gli interessi sui Titoli mezzanine riferiti a quella  data di pagamento  sono  differiti  all'avvenuto  integrale  rimborso  del capitale dei Titoli senior ovvero alla data di pagamento  in  cui  il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento.».   4. All'art. 7 del decreto-legge n. 18 del 2016, il comma 1-bis,  e' sostituito dal seguente: «1-bis. I  pagamenti  di  cui  al  comma  1, numero 2), sono, in tutto o in parte,  condizionati  a  obiettivi  di performance nella riscossione o recupero in relazione al  portafoglio di crediti ceduti; in ogni caso, qualora ad  una  data  di  pagamento delle somme di cui al comma 1, numero 2), il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli  incassi  netti  attesi  in  base  al  piano  di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del  merito  di credito di cui all'art. 5, comma  1,  risulti  inferiore  al  90  per cento, i pagamenti di cui al comma 1, numero 2) che sono condizionati ad  obiettivi  di  performance  sono  differiti,  per  la  parte  che rappresenta un ammontare non inferiore al 20 per cento dei  pagamenti complessivi di cui al comma 1, numero 2), fino alla data di  completo rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data  in  cui  il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento.».   5. All'art. 9 del decreto-legge n. 18 del 2016  sono  apportate  le seguenti modificazioni:     a) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Ai  fini  della determinazione del corrispettivo della garanzia  dello  Stato  si  fa riferimento a tre Panieri CDS definiti come il paniere  di  contratti swap sul default di singole societa'  (credit  default  swap  -  CDS) riferiti a singoli emittenti italiani la cui valutazione  del  merito di credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o Moody's, alla data  di entrata in vigore del presente decreto, sia pari a:       i) BBB+/Baa1, BBB/Baa2,  o  BBB-/Baa3  per  il  primo  Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB/Baa2/BBB/BBB;       ii)  BBB/Baa2,  BBB+/Baa1  o  A-/A3  per  il  secondo  Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB+/Baa1/BBB+/BBB H,       iii) BBB+/Baa1, A-/A3 o A/A2 per il terzo  Paniere,  utilizzato se il rating dei Titoli senior e' A-/A3/A-/A L.»;     b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nel caso in cui sui Titoli   senior   siano   stati   rilasciati   piu'    rating,    per l'individuazione del Paniere si considera il rating  piu'  basso.  La composizione dei Panieri CDS e' indicata nell'allegato 1 al  presente decreto. La composizione dei Panieri CDS e'  aggiornata  con  decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  decorsi  dodici  mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di escludere gli emittenti  la  cui  valutazione  del  merito  di  credito  sia  stata modificata in modo tale da non ricadere piu' nei rating  indicati  al comma 1 e di includere nuovi emittenti la cui valutazione del  merito di credito sia stata modificata in modo tale da ricadere  nei  rating indicati al comma 1. La composizione e'  altresi'  aggiornata  ((  in caso di proroga del periodo di concessione della garanzia dello Stato )).  Nel  caso  in  cui,  in  occasione  di  un  aggiornamento  della composizione dei panieri CDS, si constati che gli  emittenti  inclusi in uno o piu' panieri siano meno di tre il calcolo del  corrispettivo della garanzia e' definito con decreto del Ministro  dell'economia  e delle  finanze  in  conformita'  delle  decisioni  della  Commissione europea.»;     c) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:       1) alla lettera a), le parole «sei mesi» sono sostituite  dalle seguenti: «due mesi»;       2) alla lettera d), punto  i),  le  parole  «2,70  volte»  sono sostituite dalle seguenti: «2,76 volte»;       3) alla lettera d) punto  ii),  le  parole  «8,98  volte»  sono sostituite dalle seguenti: «9,23 volte».   6. L'allegato 1 al decreto-legge n. 18 del 2016 e'  sostituito  dal seguente: 
                                              «Allegato 1. PANIERI CDS   1) Primo Paniere (utilizzato se il  rating  dei  Titoli  senior  e' BBB/Baa2/BBB/BBB)   Ubi Banca S.p.a.   Mediobanca S.p.a.   Unicredit S.p.a.   Intesa Sanpaolo S.p.a.   Assicurazioni Generali S.p.a.   Enel S.p.a.   Acea S.p.a.   Atlantia S.p.a.   2) Secondo Paniere (utilizzato se il rating dei  Titoli  senior  e' BBB+/Baa1/BBB+/BBB H)   Mediobanca S.p.a.   Unicredit S.p.a.   Intesa Sanpaolo S.p.a.   Assicurazioni Generali S.p.a.   Enel S.p.a.   Acea S.p.a.   Eni S.p.a.   Atlantia S.p.a.   3) Terzo Paniere (utilizzato se il  rating  dei  Titoli  senior  e' A-/A3/A-/A L)   Assicurazioni Generali S.p.a. Assicurazioni Generali S.p.a.   Enel S.p.a.   (( Eni S.p.a.» )).   7. All'allegato 2 al decreto-legge n. 18 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:   a) il punto (2), lettera b., (( e' sostituito )) dal seguente:  «Il tasso di sconto applicabile e' 2.75%.»;   b) al punto (4), lettera a., le parole «2.70 volte» sono sostituite dalle seguenti: «2.76 volte»;   c) al punto (4), lettera b., le parole «8.98 volte» sono sostituite dalle seguenti: «9.23 volte»;   d) al punto (5), le parole «I fattori 2.70 e 8.98» sono  sostituite dalle seguenti: «I fattori 2.76 e 9.23»;   e) al punto (11)  le  parole  «un  tasso  di  sconto  al  2%»  sono sostituite dalle seguenti:  «un  tasso  di  sconto  al  2.75%»  e  le formule:   «P3-5y = (7(1 +  r)4  +  6(1  +  r)3  +  5(1+  r)2  )/(7  +  4r)  * (CDS5y-CDS3y) = 2.70 *(CDS5y - CDS3y)   P3-5y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4 + 4(1+r)3 + 3(1+r)2)/(3+2r)  * (CDS7y -CDS5y) = 8.98 * (CDS7y - CDS5y)»   sono sostituite dalle seguenti:   «P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)3 +  5(1+  r)2)/(7  +  4r)  *  (CDS5y -CDS3y) = 2.76 *(CDS5y - CDS3y)   P5-7y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4+ 4(1+r)3 +  3(1+r)2)/(3+2r)  * (CDS7y -CDS5y) = 9.23 * (CDS7y - CDS5y)».   8. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle garanzie concesse entro il 6 marzo 2019 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 18 del 2016.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  4  del          citato decreto-legge n. 18 del 2016, come modificato  dalla          presente legge:               "Art.    4.    Strutturazione    dell'operazione     di          cartolarizzazione               1. Fermo restando quanto  previsto  dall'art.  2  della          legge  30  aprile  1999,   n.   130,   le   operazioni   di          cartolarizzazione di cui al  presente  Capo  presentano  le          seguenti caratteristiche:                 a) i crediti oggetto di cessione sono trasferiti alla          societa' cessionaria per un importo non superiore  al  loro          valore  contabile  netto  (valore  lordo  al  netto   delle          rettifiche);                 b)   l'operazione   di   cartolarizzazione    prevede          l'emissione di titoli (i "Titoli")  di  almeno  due  classi          diverse,   in   ragione   del   grado   di   subordinazione          nell'assorbimento delle perdite;                 c) la  classe  di  Titoli  maggiormente  subordinata,          denominata "junior", non ha diritto a ricevere il  rimborso          del capitale, il pagamento degli interessi o altra forma di          remunerazione fino al completo rimborso  del  capitale  dei          Titoli delle altre classi;                 d) possono essere emesse una o piu' classi di Titoli,          denominate   "mezzanine",   che,    con    riguardo    alla          corresponsione  degli  interessi,  sono   postergate   alla          corresponsione degli interessi dovuti alla classe di Titoli          denominata "senior" e possono essere antergate al  rimborso          del capitale dei Titoli senior;                 e) puo' essere prevista la stipula  di  contratti  di          copertura finanziaria con controparti di mercato al fine di          ridurre il rischio derivante  da  asimmetrie  fra  i  tassi          d'interesse applicati su attivita' e passivita';                 f) puo'  essere  prevista,  al  fine  di  gestire  il          rischio di eventuali disallineamenti fra i fondi rivenienti          dagli incassi e dai recuperi  effettuati  in  relazione  al          portafoglio dei crediti ceduti  e  i  fondi  necessari  per          pagare gli interessi sui Titoli  senior,  l'attivazione  di          una  linea  di  credito  per  un  ammontare  sufficiente  a          mantenere il livello minimo  di  flessibilita'  finanziaria          coerente con il merito di credito dei Titoli senior;                 f-bis)  deve  essere   previsto   che   il   soggetto          incaricato della riscossione dei  crediti  sia  sostituito,          successivamente alla escussione della garanzia, qualora  il          rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti          attesi in base al piano di recupero  vagliato  dall'agenzia          esterna  di  valutazione  del  merito  di  credito  di  cui          all'art. 5, comma 1, risulti inferiore al 100 per cento per          due date consecutive  di  pagamento  degli  interessi,  ivi          inclusa la data rilevante per la suddetta escussione;                 f-ter) nel caso di  sostituzione,  nessuna  penale  o          indennizzo sono dovuti al soggetto sostituito e il medesimo          ha l'obbligo di  collaborare  in  buona  fede  al  fine  di          consentire la rapida ed efficace sostituzione; la  societa'          cessionaria da' evidenza di aver adottato idonee  procedure          che consentano una  rapida  ed  efficace  sostituzione;  il          nuovo soggetto incaricato della riscossione non puo' essere          collegato al soggetto sostituito.               1-bis.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze          redige, entro il 30 giugno di ogni anno, e  trasmette  alle          Camere   una   relazione   contenente   i   dati   relativi          all'andamento delle  operazioni  assistite  dalla  garanzia          dello Stato di cui al presente  capo  e  gli  obiettivi  di          performance collegati, tra cui:                 a)  cedente,  cessionaria-societa'   veicolo   (SPV),          prestatore di servizi (servicer);                 b) valore al lordo delle rettifiche di valore  (gross          book value) dei crediti oggetto di cessione,  valore  netto          di cessione, valore nominale dei Titoli emessi;                 c) valore nominale dei Titoli senior emessi assistiti          da garanzia pubblica;                 d) valore nominale dei  Titoli  senior  assistiti  da          garanzia pubblica residui al 31 dicembre.".               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   5   del   citato          decreto-legge  n.  18  del  2016,  come  modificato   dalla          presente legge:               "Art. 5. Rating               1. Ai fini del rilascio della garanzia dello  Stato,  i          Titoli senior devono avere previamente ottenuto un  livello          di rating, assegnato da una agenzia esterna di  valutazione          del merito di credito (ECAI) accettata dalla Banca Centrale          Europea  al  1°  gennaio  2016,  non  inferiore  a  BBB   o          equivalente. Qualora ai sensi della  normativa  applicabile          sia richiesto il rilascio di due valutazioni del merito  di          credito, la seconda valutazione sul medesimo Titolo  senior          puo' essere rilasciata da una ECAI registrata ai sensi  del          regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e  del          Consiglio, del 16 settembre  2009,  e  anch'essa  non  puo'          essere inferiore a BBB o equivalente.               2. (Abrogato).               3. La societa' cessionaria si impegna a non  richiedere          la revoca del rating da parte delle ECAI coinvolte fino  al          completo rimborso del capitale dei Titoli senior.               4. Il soggetto incaricato della riscossione dei crediti          ceduti e' diverso dalla societa' cedente e  non  appartiene          al suo stesso gruppo. L'eventuale decisione della  societa'          cessionaria  o  dei  portatori  dei  Titoli   di   revocare          l'incarico  di  tale  soggetto  non  deve  determinare   un          peggioramento  del  rating  del  Titolo  senior  da   parte          dell'ECAI.".               - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  6  del          citato decreto-legge n. 18 del 2016, come modificato  dalla          presente legge:               "Art. 6. Caratteristiche dei Titoli senior e dei Titoli          mezzanine               1. I Titoli senior e, ove emessi,  i  Titoli  mezzanine          presentano le seguenti caratteristiche:                 a) la remunerazione e' a tasso variabile;                 b) il rimborso  del  capitale  prima  della  data  di          scadenza e' parametrato ai flussi di  cassa  derivanti  dai          recuperi  e  dagli  incassi  realizzati  in  relazione   al          portafoglio dei crediti ceduti, al netto di tutti  i  costi          relativi all'attivita' di recupero e  incasso  dei  crediti          ceduti;                 c) il pagamento degli interessi e' effettuato in  via          posticipata a scadenza trimestrale, semestrale o annuale  e          in  funzione  del  valore  nominale  residuo   del   titolo          all'inizio del periodo di interessi di riferimento.               2. Puo' essere previsto che la remunerazione dei Titoli          mezzanine, al ricorrere di  determinate  condizioni,  possa          essere differita ovvero postergata al completo rimborso del          capitale  dei  Titoli  senior  ovvero  sia  condizionata  a          obiettivi di performance nella riscossione  o  recupero  in          relazione al portafoglio di crediti ceduti. In  ogni  caso,          qualora ad una data di pagamento degli interessi sui Titoli          mezzanine, il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli          incassi netti attesi in base al piano di recupero  vagliato          dall'agenzia esterna di valutazione del merito  di  credito          di cui all'art. 5, comma 1, risulti  inferiore  al  90  per          cento, gli interessi sui Titoli mezzanine riferiti a quella          data di pagamento  sono  differiti  all'avvenuto  integrale          rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data di          pagamento in cui il suddetto rapporto risulti superiore  al          100 per cento.".               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   7   del   citato          decreto-legge  n.  18  del  2016,  come  modificato   dalla          presente legge:               "Art. 7. Ordine di priorita' dei pagamenti               1. Le somme rivenienti dai  recuperi  e  dagli  incassi          realizzati in relazione al portafoglio dei crediti  ceduti,          dai contratti di copertura finanziaria  stipulati  e  dagli          utilizzi della linea  di  credito,  al  netto  delle  somme          trattenute dal soggetto incaricato  della  riscossione  dei          crediti ceduti per la propria attivita' di gestione secondo          i termini  convenuti  con  la  societa'  cessionaria,  sono          impiegate, nel pagamento delle seguenti  voci,  secondo  il          seguente ordine di priorita':                 1) eventuali oneri fiscali;                 2) somme dovute ai prestatori di servizi;                 3) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi          e commissioni in relazione all'attivazione della  linea  di          credito di cui all'art. 4, comma 1, lettera f);                 4)  pagamento  delle  somme  dovute  a  fronte  della          concessione della garanzia dello Stato sui Titoli senior;                 5) pagamento delle somme dovute alle  controparti  di          contratti di copertura finanziaria;                 6) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi          sui Titoli senior;                 7) ripristino della  disponibilita'  della  linea  di          credito, qualora utilizzata;                 8) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi          sui Titoli mezzanine (se emessi);                 9) rimborso del capitale dei Titoli  senior  fino  al          completo rimborso degli stessi;                 10) rimborso del capitale dei Titoli  mezzanine  fino          al completo rimborso degli stessi;                 11) pagamento  delle  somme  dovute  per  capitale  e          interessi o altra forma di remunerazione sui Titoli junior.               1-bis. I pagamenti di cui al comma 1, numero 2),  sono,          in  tutto  o  in  parte,  condizionati   a   obiettivi   di          performance nella riscossione o recupero  in  relazione  al          portafoglio di crediti ceduti; in ogni caso, qualora ad una          data di pagamento delle somme di cui al comma 1, numero 2),          il rapporto tra gli incassi netti cumulati  e  gli  incassi          netti  attesi  in  base  al  piano  di  recupero   vagliato          dall'agenzia esterna di valutazione del merito  di  credito          di cui all'art. 5, comma 1, risulti  inferiore  al  90  per          cento, i pagamenti di cui al comma 1, numero  2)  che  sono          condizionati ad obiettivi di  performance  sono  differiti,          per la parte che rappresenta un ammontare non inferiore  al          20 per cento dei pagamenti complessivi di cui al  comma  1,          numero 2), fino alla data di completo rimborso del capitale          dei Titoli senior ovvero  alla  data  in  cui  il  suddetto          rapporto risulti superiore al 100 per cento.".               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   9   del   citato          decreto-legge  n.  18  del  2016,  come  modificato   dalla          presente legge:               "Art. 9. Corrispettivo della garanzia dello Stato               1. Ai fini della determinazione del corrispettivo della          garanzia dello Stato si fa riferimento a  tre  Panieri  CDS          definiti come il paniere di contratti swap sul  default  di          singole societa' (credit default swap  -  CDS)  riferiti  a          singoli emittenti italiani la cui valutazione del merito di          credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o  Moody's,  alla          data di entrata in vigore del presente decreto, sia pari a:                 i) BBB+/Baa1, BBB/Baa2,  o  BBB-/Baa3  per  il  primo          Paniere, utilizzato se  il  rating  dei  Titoli  senior  e'          BBB/Baa2/BBB/BBB;                 ii)  BBB/Baa2,  BBB+/Baa1  o  A-/A3  per  il  secondo          Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB+/          Baa1/BBB+/BBB H,                 iii) BBB+/Baa1, A-/A3 o A/A2 per  il  terzo  Paniere,          utilizzato se il rating dei Titoli senior e' A-/A3/A-/A L.               2. Nel caso  in  cui  sui  Titoli  senior  siano  stati          rilasciati piu' rating, per l'individuazione del Paniere si          considera il rating piu' basso. La composizione dei Panieri          CDS e' indicata nell'allegato 1  al  presente  decreto.  La          composizione dei Panieri CDS e' aggiornata con decreto  del          Ministro dell'economia e delle finanze, decorsi dodici mesi          dall'entrata in vigore del presente  decreto,  al  fine  di          escludere gli emittenti la cui valutazione  del  merito  di          credito sia stata modificata in modo tale da  non  ricadere          piu' nei rating indicati al comma 1 e  di  includere  nuovi          emittenti la cui valutazione  del  merito  di  credito  sia          stata modificata  in  modo  tale  da  ricadere  nei  rating          indicati al comma 1. La composizione e' altresi' aggiornata          in  caso  di  proroga  del  periodo  di  concessione  della          garanzia dello Stato. Nel caso in cui, in occasione  di  un          aggiornamento  della  composizione  dei  panieri  CDS,   si          constati che gli emittenti inclusi in uno  o  piu'  panieri          siano meno  di  tre  il  calcolo  del  corrispettivo  della          garanzia e' definito con decreto del Ministro dell'economia          e  delle  finanze  in  conformita'  delle  decisioni  della          Commissione europea.               3. La garanzia e' concessa a fronte di un corrispettivo          annuo determinato a condizioni di mercato sulla base  della          seguente metodologia, come dettagliata nella formula di cui          all'allegato 2 al presente decreto:                 a) si determina il valore del prezzo di  ciascun  CDS          incluso nel Paniere CDS di riferimento,  definito  come  la          media dei prezzi giornalieri  a  meta'  mercato  (c.d.  mid          price), o, in assenza, come la media dei prezzi giornalieri          denaro e lettera,  dei  due  mesi  precedenti  la  data  di          richiesta  di   concessione   della   garanzia,   calcolata          utilizzando i dati estrapolati dalla piattaforma Bloomberg,          utilizzando la fonte CMAL (CMA Londra);                 b) si determina la  media  semplice  dei  prezzi  dei          singoli  CDS  inclusi  nel  Paniere  CDS  di   riferimento,          calcolati come specificato nella precedente lettera a);                 c) il corrispettivo annuo della garanzia e' calcolato          sul valore residuo dei Titoli senior all'inizio del periodo          di pagamento degli interessi ed, e' pagato  con  la  stessa          modalita'  degli  interessi  dei  Titoli  senior,  di   cui          all'art. 6, comma 1, lettera c), ed e' pari:                   i) per i primi tre anni, alla  media  semplice  dei          prezzi  dei  singoli  CDS  a  tre   anni   calcolati   come          specificato nelle precedenti lettere a) e b);                   ii) per i successivi due anni, alla media  semplice          dei prezzi dei singoli CDS a  cinque  anni  calcolati  come          specificato nelle precedenti lettere a) e b);                   iii) per gli anni successivi, alla  media  semplice          dei prezzi dei singoli CDS  a  sette  anni  calcolati  come          specificato nelle precedenti lettere a) e b);                 d) il corrispettivo annuo della garanzia deve  essere          maggiorato di una componente aggiuntiva pari a:                   i) 2,76 volte la differenza tra  la  media  di  cui          alla lettera c), punto ii) e quella di cui alla lettera  c,          punto i), per il quarto e quinto anno, nell'ipotesi in  cui          i Titoli senior non siano  stati  completamente  rimborsati          entro la fine del terzo anno;                   ii) 9,23 volte la differenza tra la  media  di  cui          alla lettera c), punto iii) e quella di cui alla lettera c,          punto ii), per il sesto e settimo anno, nell'ipotesi in cui          i Titoli senior non siano  stati  completamente  rimborsati          entro la fine del quinto anno.               4. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con          decreto, puo' variare i criteri di calcolo, la misura delle          commissioni del presente articolo e la fonte di dati di cui          al comma 3, lettera  a),  in  conformita'  delle  decisioni          della Commissione europea. Le variazioni non hanno  effetto          sulle operazioni gia' in essere.".               - Si riporta l'Allegato 2 al citato decreto-legge n. 18          del 2016, come modificato dalla presente legge:               "Allegato 2               Formula di prezzo               (1) Negli anni  1,  2  e  3  viene  pagato  il  CDS  di          riferimento a 3 anni. Negli anni 4 e 5 viene pagato il  CDS          di riferimento a 5 anni piu' un premio P3-5y. Negli anni  6          e 7 viene pagato il CDS di riferimento a  7  anni  piu'  un          premio P5-7y. Negli anni successivi viene pagato il CDS  di          riferimento a 7 anni.               (2) I premi P3-5y e P5-7y  vengono  calcolati  in  base          alle due seguenti ipotesi:                 a. L'ammontare residuo della tranche senior garantita          diminuisce linearmente fino a 0 su un periodo di 7 anni.                 b. Il tasso di sconto applicabile e' 2.75%.               (3) In base  a  queste  ipotesi,  il  premio  P3-5y  e'          calcolato in modo tale che il valore scontato dei flussi di          cassa  pagati  fino  all'anno  5  in   base   allo   schema          corrisponda al valore ipotetico nel caso in cui fosse stato          pagato il valore corrispondente al CDS di riferimento  a  5          anni per tutti gli anni dall'1 al 5.               Allo stesso modo, il premio P5-7y e' calcolato in  modo          tale che il valore scontato dei flussi di cassa pagati fino          all'anno 7  in  base  allo  schema  corrisponda  al  valore          ipotetico nel caso in cui  fosse  stato  pagato  il  valore          corrispondente al CDS di riferimento a 7 anni per tutti gli          anni dall' 1 al 7.               (4) Dunque, i premi applicabili sono calcolati                 a. Per gli anni 4 e 5:                   P3-5y= 2.76 volte (Spread CDS 5 anni - Spread CDS 3          anni)                 b. Per gli anni 6 e 7:                   P5-7y= 9.23 volte (Spread CDS 7 anni - Spread CDS 5          anni)               (5) I fattori 2.76 e 9.23  nelle  due  formule  di  cui          sopra sono costanti  e  fissi  per  l'intera  durata  dello          schema, ma dipendono dalle ipotesi (a) e (b) formulate  nel          punto (2). Ne e'  mostrata  la  derivazione  matematica  di          seguito.               (6) I flussi di cassa  da  pagare  alla  fine  di  ogni          periodo di pagamento degli interessi sono calcolati in base          al tasso applicabile ciascun anno secondo  quanto  definito          nel punto (1), applicato all'ammontare della tranche senior          effettivamente in essere  all'inizio  di  ogni  periodo  di          pagamento degli interessi.               Derivazione               (7) Secondo quanto previsto al punto (3) di cui  sopra,          si puo' delineare la seguente equazione:               Dove CDS3y e CDS5y corrispondono  agli  spread  CDS  di          riferimento a 3 e 5 anni, F(ti) corrisponde  alla  funzione          dei recuperi cumulati, espressa in  base  all'ammontare  in          essere della tranche senior al tempo  ti,  DF(ti)  consiste          nel fattore di sconto applicabile  al  tempo  ti,  e  P3-5y          corrisponde al premio applicabile negli anni 4 e 5.               (8) Questa equazione puo' essere risolta facilmente per          il valore del premio P3-5y:               (9) Lo stesso tipo di calcolo puo' essere fatto  per  i          premi applicabili negli anni 6 e 7:               (10) Secondo le ipotesi del punto (2),  le  espressioni          delle funzioni F(ti) e DF(ti) sono date da:               (11)  Sostituendo  queste  espressioni  delle  funzioni          nelle equazioni dei punti (8) e (9) e, secondo  le  ipotesi          del punto (2), utilizzando un tasso di sconto al 2.75%,  e'          possibile calcolare i valori di P3-5y e P5-7y:                 P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)3 + 5(1 + r)2) /(7 + 4r)          * (CDS5y - CDS3y) = 2.76 * (CDS5y - CDS3y)                 P5-7y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5  +  5(1+r)4  +  4(1+r)3  +          3(1+r)2)/ (3+2r) * (CDS7y - CDS5y  )  =  9.23  *  (CDS7y  -          CDS5y)".               - Si riporta il testo vigente dell'art.  3  del  citato          decreto-legge n. 18 del 2016:               "Art. 3. Ambito di applicazione               1. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  per          diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del  presente          decreto, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato          sulle  passivita'  emesse  nell'ambito  di  operazioni   di          cartolarizzazione di cui all'art. 1 della legge  30  aprile          1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche  e          di  intermediari  finanziari  iscritti  all'albo   di   cui          all'art. 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993,  n.          385, di seguito denominati "societa' cedenti", aventi  sede          legale in Italia di crediti pecuniari, compresi  i  crediti          derivanti  da  contratti  di  leasing,  classificati   come          sofferenze, nel rispetto dei criteri e condizioni  indicati          nel presente Capo.               2. Il Ministro dell'economia e delle finanze  puo'  con          proprio decreto estendere il periodo di  cui  al  comma  1,          fino a  un  massimo  di  ulteriori  diciotto  mesi,  previa          approvazione da parte della Commissione europea.               3. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  entro          tre  mesi  dalla  data  della  positiva   decisione   della          Commissione  europea  sul  regime  di   concessione   della          garanzia dello Stato di cui  al  comma  1,  nomina,  previa          approvazione  di  quest'ultima,  un  soggetto   qualificato          indipendente per  il  monitoraggio  della  conformita'  del          rilascio della garanzia a quanto previsto nel presente capo          e nella decisione della Commissione  europea.  Ai  relativi          oneri si provvede, nel limite massimo di euro 1 milione per          ciascuno degli anni  dal  2016  al  2019,  a  valere  sulle          risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 12.".   |  
|   |                                 Art. 22 
                      Disposizioni di attuazione 
   1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  possono essere integrate (( , senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza pubblica, )) le disposizioni di attuazione di cui all'art. 13,  comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2016, anche al fine di  rafforzare  il presidio  dei  rischi  garantiti  dallo  Stato  e  le  attivita'   di monitoraggio  ivi  comprese  quelle  sull'evoluzione   dei   recuperi effettivi rispetto a quelli inizialmente previsti.  
           Riferimenti normativi 
               -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  13  del  citato          decreto-legge n.  18  del  2016  e'  riportato  nelle  Note          all'art. 20.   |  
|   |                                 Art. 23 
                         Copertura finanziaria 
   1. Per le finalita' di cui al presente Capo, la dotazione del fondo di garanzia di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 18  del 2016, e' incrementata di 100 milioni di  euro  per  l'anno  2019.  Ai relativi oneri si provvede mediante  corrispondente  riduzione  della dotazione del fondo di cui all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23 giugno 2014, n. 89. Il fondo di garanzia e' ulteriormente  alimentato con i  corrispettivi  annui  delle  garanzie  concesse  ((  ai  sensi dell'art. 20 del presente decreto, e che  a  tal  fine  sono  versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo fondo di garanzia )). Le somme di cui al  presente  comma sono versate sulla contabilita' speciale di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016.   2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  12          del citato decreto-legge n. 18 del 2016:               "Art. 12. Risorse finanziarie               1.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  Capo  e'          istituito,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero          dell'economia e delle finanze, un apposito  fondo  con  una          dotazione di 120 milioni di  euro  per  l'anno  2016.  Tale          fondo e' ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui          delle  garanzie  concesse  che  a  tal  fine  sono  versate          all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  la  successiva          riassegnazione  al  Fondo.  Dette  somme  sono  versate  su          apposita  contabilita'  speciale  vincolata  al   pagamento          dell'eventuale escussione delle predette garanzie,  nonche'          agli ulteriori oneri connessi all'attuazione  del  presente          Capo, derivanti dall'art. 3, comma 3, e dall'art. 13, comma          1.               (Omissis).".               - Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art.  37          del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.66,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89  (Misure          urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale):               "Art.  37.  Strumenti  per  favorire  la  cessione  dei          crediti certificati               1. - 5. (Omissis).               6.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero          dell'Economia e delle Finanze e' istituito,  un  fondo  con          una dotazione di 1000  milioni  di  euro  per  l'anno  2014          finalizzato ad integrare le risorse iscritte  sul  bilancio          statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per          le   finalita'   del   presente   comma   e'    autorizzata          l'istituzione  di  apposita   contabilita'   speciale.   Il          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di          bilancio.               (Omissis).".   |  
|   |                                 Art. 24 
                           Entrata in vigore 
   1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.     |  
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