Gazzetta n. 120 del 24 maggio 2019 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
PROVVEDIMENTO 16 aprile 2019 |
Concessione del servizio CAI. |
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LA BANCA D'ITALIA
Visto l'art. 10-bis, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, cosi' come introdotto dall'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che istituisce presso la Banca d'Italia, al fine del regolare funzionamento del sistema dei pagamenti, un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari; Visto l'art. 10-bis, comma 2, della citata legge n. 386/1990, secondo il quale la Banca d'Italia per la gestione di detto archivio informatizzato puo' avvalersi di un ente esterno; Considerato che per la realizzazione e gestione dell'archivio CAI si e' ritenuto di ricorrere all'affidamento in concessione ad un provider esterno, maggiormente funzionale in relazione alle attivita' da espletare; Considerato che per la selezione del concessionario e' stata indetta una gara pubblica di tipo europeo con pubblicazione del bando, del disciplinare e dei relativi allegati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 2018/S 135-308618 del 17 luglio 2018 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 5ยช Serie speciale - Contratti pubblici, n. 85 del 23 luglio 2018; Visto il provvedimento prot. n. 218204 del 19 febbraio 2019 con il quale il Capo Dipartimento immobili e appalti della Banca d'Italia all'esito della gara ne ha disposto l'aggiudicazione alla SIA S.p.a.;
Emana il seguente provvedimento:
Art. 1
Concessione del servizio
1. La gestione dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 386/1990, e l'esercizio di tutte le connesse funzioni di cui al decreto legislativo n. 507/1999 ed al decreto del Ministro della giustizia n. 458/2001, sono concessi in esclusiva alla SIA S.p.a. 2. La concessione e' subordinata al rispetto del decreto legislativo n. 507/1999, dei relativi regolamenti di attuazione e di tutte le disposizioni anche secondarie dettate in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, nonche' alle modalita', limitazioni, condizioni ed obblighi stabiliti nel presente atto e nella convenzione di gestione che regolera' il servizio. |
| Art. 2
Convenzione di realizzazione e gestione
1. I diritti e gli obblighi delle parti sono stabiliti in un'apposita convenzione, stipulata fra la Banca d'Italia e la SIA S.p.a., che regola la realizzazione del sistema informatico e la gestione del servizio CAI. 2. La Banca d'Italia, al fine di assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti, nonche' la continuita' e la regolarita' del funzionamento dell'archivio, puo' apportare modifiche alla convenzione di realizzazione e gestione, fatti salvi i diritti patrimoniali della concessionaria. 3. La convenzione per la gestione del servizio CAI ha durata di otto anni a decorrere dall'esito positivo del collaudo del sistema informatico. |
| Art. 3
Divieto di cessione e subconcessione
E' vietata la cessione e la subconcessione, anche parziale o temporanea ed in qualunque forma, delle attivita' oggetto della presente concessione. |
| Art. 4
Controlli della Banca d'Italia
La Banca d'Italia verifica, se del caso anche mediante sopralluoghi o accertamenti ispettivi, il rispetto di tutti gli obblighi connessi con l'esigenza di assicurare il regolare funzionamento dell'archivio. |
| Art. 5
Interruzione unilaterale del rapporto
La Banca d'Italia puo' disporre l'interruzione unilaterale del rapporto concessorio con la SIA S.p.a. secondo le modalita' e i tempi disciplinati nella citata convenzione. |
| Art. 6
Durata della concessione
La concessione del servizio CAI termina alla scadenza della convenzione.
Roma, 16 aprile 2019
Il Governatore: Visco |
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