| Gazzetta n. 120 del 24 maggio 2019 (vai al sommario) |  
| ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI |  
| PROVVEDIMENTO 14 maggio 2019 |  
| Modifiche ai regolamenti n. 1 dell'8 ottobre  2013  e  n.  39  del  2 agosto 2018, concernenti rispettivamente la procedura di  irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e le disposizioni  attuative di cui al Titolo XVIII (Sanzioni  e  procedimenti  sanzionatori)  del decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209  -  Codice   delle assicurazioni private - modificato dal decreto legislativo 21  maggio 2018, n. 68, conseguente  all'attuazione  nazionale  della  direttiva (UE)   n.   2016/97   sulla   distribuzione    assicurativa    (IDD). (Provvedimento n. 86).  |  
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                      L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA                          SULLE ASSICURAZIONI 
   Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza  sulle   assicurazioni   e   le   successive   disposizioni modificative ed integrative;   Visto il  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  con modificazioni  nella  legge  7  agosto  2012,  n.   135,   istitutivo dell'IVASS;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre  2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie generale, n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha  approvato  lo  statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;   Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il codice delle assicurazioni private, come modificato e  integrato  dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, attuativo della  direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa ed, in particolare,  il titolo XVIII (Sanzioni e procedimenti sanzionatori); visto,  inoltre, l'art. 9, comma 3, del codice delle assicurazioni  private  il  quale prevede  che  l'IVASS   disciplini   con   proprio   regolamento   il procedimento   relativo   all'accertamento   delle    violazioni    e all'irrogazione delle sanzioni;   Visto il regolamento IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013, modificato  ed integrato  con  provvedimento  IVASS  n.  28  del  27  gennaio  2015, concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabile ai procedimenti sanzionatori  in  relazione  a violazioni commesse fino al 30 settembre 2018;   Visto il regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018, concernente  la procedura di irrogazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie applicabile ai procedimenti sanzionatori in  relazione  a  violazioni commesse dal 1° ottobre 2018;   Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5  novembre  2013,  concernente l'attuazione delle disposizioni di cui all'art.  23  della  legge  28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per  l'adozione  di atti regolamentari e generali dell'Istituto;   Visto il  decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  come modificato e integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  90 attuativo della direttiva (UE)  2015/849  relativa  alla  prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei  proventi di attivita' criminose e di finanziamento del  terrorismo  e  recante modifica delle direttive 2005/60/CE e  2006/70/CE  e  attuazione  del regolamento (UE) n.  2015/847  riguardante  i  dati  informativi  che accompagnano i trasferimenti di fondi ed, in particolare, l'art.  66, comma 2 e l'art. 3, comma 2, lettera u);   Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 27 aprile 2016 recante il  regolamento  generale  sulla protezione dei dati;   Considerata la necessita' di adeguare la procedura  di  irrogazione delle sanzioni amministrative  disciplinata  dai  citati  regolamenti IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013 e n. 39 del 2 agosto 2018 ai  principi di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2043 del 28 marzo 2019 in  merito  all'instaurazione  del   contraddittorio   con   l'organo competente ad irrogare la sanzione (c.d. contraddittorio rafforzato);   Considerata, altresi', la necessita' di adeguare  la  pubblicazione delle  sanzioni  ai  principi  in  materia  di  protezione  dei  dati personali e alla normativa in materia di antiriciclaggio, nonche'  di dare attuazione a quest'ultima normativa con riguardo ai  destinatari del regolamento n. 39/2018; 
                                Adotta                      il seguente provvedimento: 
                                Art. 1 
        Modifiche al regolamento IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013 
   1. All'art. 6, comma 3, del regolamento IVASS n. 1  dell'8  ottobre 2013, dopo la lettera k., sono aggiunte le seguenti lettere:     «l. l'indicazione della facolta' per i soggetti destinatari della contestazione nelle ipotesi  di  cui  all'art.  10,  comma  6-bis  di inviare al direttorio integrato, o ai soggetti  da  questo  delegati, ulteriori osservazioni scritte nel  termine  di trenta  giorni  dalla ricezione  della  proposta  predisposta  a  conclusione  della   fase istruttoria;     m.  l'avvertenza  che,  in   caso   di   mancata   partecipazione all'istruttoria attraverso la presentazione delle controdeduzioni e/o la partecipazione  all'audizione,  non  sara'  consentito  presentare ulteriori osservazioni scritte al direttorio integrato o ai  soggetti da questo delegati in merito alla proposta di cui alla lettera l).»   2. All'art. 10 del regolamento IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013  dopo il comma 6, e' inserito il seguente comma:     «6-bis  Qualora  i  destinatari  delle  contestazioni,  in   fase istruttoria, abbiano  presentato  controdeduzioni  scritte  o,  nella medesima  fase,  abbiano  partecipato  all'audizione,   il   servizio sanzioni trasmette la proposta di  cui  ai  commi  5  e  6  anche  ai destinatari stessi.»   3. Il comma 2 dell'art.  14  del  regolamento  IVASS  n.  1  dell'8 ottobre 2013 e' sostituito come segue:     «2. Il provvedimento di irrogazione della sanzione e'  pubblicato per  estratto  nel  Bollettino,   disponibile   sul   sito   internet dell'IVASS, con indicazione dei soggetti sanzionati, delle violazioni accertate, delle disposizioni violate e delle sanzioni applicate. Per le violazioni  in  materia  di  antiriciclaggio  di  cui  al  decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  come  modificato  dal  decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 nel Bollettino sono pubblicati  per estratto, altresi', l'avvio dell'azione giudiziaria  nonche'  l'esito della stessa.   I provvedimenti sanzionatori e le informazioni di  cui  ai  periodi precedenti sono pubblicati sul sito internet dell'Istituto per cinque anni.»     |  
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        Modifiche al regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 
   1. All'art. 4, comma 3, lettera d), del regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 dopo le parole «gli intermediari di cui» sono  aggiunte le parole «all'art. 116-quater e»;   2. All'art. 4, comma 3, del regolamento IVASS n. 39  del  2  agosto 2018, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente lettera:     «g)  le  imprese  di   assicurazione   aventi   sede   legale   e amministrazione  centrale  in  un  altro  stato  membro   dell'Unione europea, stabilite senza succursale in Italia che  operano  nei  rami vita di cui all'art. 2, comma 1, del codice.»   3. All'art. 12, comma 3, lettera l), del regolamento  IVASS  n.  39 del 2 agosto 2018 le parole «lettera b)» sono sostituite dalle parole «lettere b) e g)»;   4. All'art. 18, comma 5, del regolamento IVASS n. 39 del  2  agosto 2018 dopo le parole «Per  tutti  i  procedimenti  sanzionatori»  sono soppresse le parole «ad eccezione di quelli avviati in relazione alla violazione delle  disposizioni  richiamate  negli  articoli  310-bis, comma 1, 310-ter e 310-quater del codice,»   5. Il comma 2 dell'art. 30 del regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto e' sostituito come segue:     «2. Il provvedimento di irrogazione della sanzione e'  pubblicato per  estratto  nel  Bollettino,   disponibile   sul   sito   internet dell'IVASS, con indicazione dei soggetti sanzionati, delle violazioni accertate, delle disposizioni violate e delle sanzioni applicate. Nel Bollettino sono pubblicate  per  estratto  le  sentenze  dei  giudici amministrativi che decidono i ricorsi e  i  decreti  che  decidono  i ricorsi  straordinari  al  Presidente  della   Repubblica.   Per   le violazioni  in  materia  di  antiriciclaggio  di   cui   al   decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  come  modificato  dal  decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 nel Bollettino  e'  pubblicato  per estratto, altresi', l'avvio dell'azione giudiziaria.   I provvedimenti sanzionatori, le sentenze e le informazioni di  cui ai periodi precedenti sono pubblicati sul sito internet dell'Istituto per cinque anni.»     |  
|   |                                 Art. 3 
                        Ambito di applicazione 
   1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano  ai  procedimenti sanzionatori in corso compatibilmente con la fase  procedimentale  in cui si trovano ed  a  quelli  che  saranno  avviati  in  relazione  a violazioni commesse fino alla data del 30 settembre 2018.   2. Le disposizioni di cui all'art. 2 si applicano  ai  procedimenti sanzionatori avviati in relazione a violazioni  commesse  dalla  data del 1° ottobre 2018.     |  
|   |                                 Art. 4 
                       Disposizioni transitorie 
   1. In sede  di  prima  applicazione,  qualora  il  termine  di  cui all'art. 8, comma 1, del regolamento IVASS n. 1 dell'8  ottobre  2013 sia decorso senza  la  presentazione  di  controdeduzioni  scritte  o richiesta  di  audizione,  i  destinatari  della  contestazione  sono rimessi in termini ai fini dell'esercizio delle  prerogative  di  cui all'art. 10, comma 6-bis del medesimo regolamento.   2. Nelle ipotesi  di  cui  al  comma  1,  gli  interessati  possono esercitare le difese di cui all'art. 8, comma 1 del regolamento IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013 entro sessanta  giorni  dalla  pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana.   3. I servizi diversi dal servizio tutela del consumatore, esaminate le memorie difensive ove presentate ovvero effettuata l'audizione ove richiesta ai sensi del precedente comma 2,  trasmettono  al  servizio sanzioni la relazione motivata di cui al comma  4  dell'art.  10  del regolamento IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013.     |  
|   |                                 Art. 5 
                  Pubblicazione ed entrata in vigore 
   1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul  suo  sito istituzionale ed entra in vigore dalla data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale. 
     Roma, 14 maggio 2019 
                                            p. Il direttorio integrato                                              Il Presidente: Panetta       |  
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