Gazzetta n. 119 del 23 maggio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 28 febbraio 2019
Modifica al decreto 24 ottobre 2006, recante «Modalita' di trasmissione, da parte dei farmacisti, dei dati relativi alle quantita' di principi attivi, appartenenti alle classi indicate nella lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, utilizzati nelle preparazioni estemporanee».


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE»;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»;
Visto il decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive»;
Visto il decreto del Ministro della salute 24 settembre 2003, recante «Modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2003 - Serie generale - n. 257, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 19 maggio 2005, recante «Modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 127 del 3 giugno 2005, Supplemento ordinario n. 104, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 24 ottobre 2006, recante «Modalita' di trasmissione, da parte dei farmacisti, dei dati relativi alle quantita' di principi attivi, appartenenti alle classi indicate nella lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, utilizzati nelle preparazioni estemporanee», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2006;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 novembre 2010, recante «Modifica del decreto 24 ottobre 2006, recante "Modalita' di trasmissione, da parte dei farmacisti, dei dati relativi alle quantita' di principi attivi, appartenenti alle classi indicate nella lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, utilizzati nelle preparazioni estemporanee"»; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 2011, n. 3, che modifica il suddetto decreto del 24 ottobre 2006, aggiungendo una lettera b-bis) all'art. 1, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183», che ha trasferito le competenze della Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping alla Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive del Comitato tecnico sanitario, ricostituito con decreto del Ministro della salute 26 settembre 2018 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sport, 16 aprile 2018, recante «Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 5 giugno 2018, Supplemento ordinario n. 26;
Considerata l'opportunita' di aggiornare il citato decreto del Ministro della salute 24 ottobre 2006, a seguito della cancellazione del glicerolo e dell'alcool etilico o etanolo, dalla lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
Acquisita la proposta della Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive del Comitato tecnico sanitario formulata in data 17 dicembre 2018;

Decreta:

Art. 1

1. Le lettere a) e b)-bis. dell'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro della salute 24 ottobre 2006 e successive modificazioni, sono abrogate.
 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 28 febbraio 2019

Il Ministro: Grillo

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 750