Gazzetta n. 119 del 23 maggio 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 6 maggio 2019 |
Diniego dell'abilitazione alla Scuola di specializzazione in psicoterapia psicodinamica «Michael Balint» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per la formazione superiore e per la ricerca
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza; Visto in particolare, l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto, con le stesse modalita' di cui al richiamato comma 5; Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Visto il decreto in data 26 gennaio 2018 di diniego dell'abilitazione alla scuola di psicoterapia psicodinamica «Michael Balint»; Vista la reiterazione dell'istanza con la quale la scuola di specializzazione in psicoterapia psicodinamica «Michael Balint» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma, via dei Durantini n. 281 - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita'; Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, nella riunione dell'11 aprile u.s., ha espresso parere negativo sull'istanza di riconoscimento, rilevando che il modello di psicoterapia psicodinamica secondo Balint non risulta ancora percepibile nelle sue specificita' teorico-cliniche, essendo riferite generiche concezioni psicodinamiche. Mancano nel testo puntuali riferimenti bibliografici, elencati invece alla fine della presentazione, con giustapposizione poco articolata e documentata dei concetti tratti da vari autori psicoanalitici. Mancano riferimenti agli autori piu' recenti. Quantunque nella presente proposta sia considerata e richiesta agli allievi l'analisi personale - non venendo pero' chiaramente indicato se individuale o di gruppo oppure se associate - manca la previsione delle psicoterapie effettuate dagli allievi e della loro supervisione. I riferimenti alle prove di efficacia degli interventi cui verrebbero formati gli allievi della scuola secondo gli orientamenti didattico/formativi caratterizzanti la scuola stessa risultano assenti. Ci si riferisce, invece, genericamente agli studi di efficacia relativi ad altri indirizzi teorico-metodologici (Menninger, Istituto di Boston, etc). Mancano riferimenti a studi su processi e esiti del modello esibito dalla scuola e, piu' in generale, una dettagliata attivita' di ricerca sulle prove di efficacia a cui gli allievi dovrebbero partecipare. Non risultano esplicitati i fattori terapeutici e gli agenti di cambiamento cui sono finalizzati gli interventi psicoterapeutici caratterizzanti la scuola e come siano proposti entro la didattica ed attivabili nei percorsi di tirocinio degli allievi; neppure sono esposti adeguati percorsi di apprendimento e formazione. Ritenuto che, per i motivi sopraindicati, l'istanza di riconoscimento del predetto Istituto non possa essere accolta;
Decreta:
Art. 1
L'istanza di riconoscimento proposta dalla scuola di psicoterapia psicodinamica «Michael Balint», con sede in Roma, via dei Durantini n. 281 - per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 e' respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 maggio 2019
Il Capo del Dipartimento: Valditara |
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