Estratto determina AAM/PPA n. 347 del 7 maggio 2019 
     E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DECADRON, anche nelle forme e confezioni di seguito indicate:     confezioni:       «0,5 compresse» 20 compresse in blister PVC/AL;     A.I.C. n. 014729166 (in base 10) 0G1HYG (in base 32)       «0,5 compresse» 30 compresse in blister PVC/AL;     A.I.C. n. 014729178 (in base 10) 0G1HYU (in base 32)       «0,75 compresse» 20 compresse in blister PVC/AL;     A.I.C. n. 014729180 (in base 10) 0G1HYW (in base 32)       «0,75 compresse» 30 compresse in blister PVC/AL;     A.I.C. n. 014729192 (in base 10) 0G1HZ8 (in base 32)     Forma farmaceutica: compresse.     Principio attivo: Desametasone.     Codice pratica: N1B/2018/1835.     Titolare A.I.C.:       I.B.N. Savio S.r.l (codice fiscale 13118231003) con sede legale e domicilio fiscale in via del Mare 36, 00071 - Pomezia -  Roma  (RM) Italia. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Per le confezioni di cui  all'art.  1  e'  adottata  la  seguente classificazione ai fini della rimborsabilita':       Apposita sezione della classe di  cui  all'art.  8,  comma  10, lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della rimborsabilita', denominata Classe C(nn). 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Per le confezioni di cui  all'art.  1  e'  adottata  la  seguente classificazione ai fini della fornitura:  RR  medicinale  soggetto  a prescrizione medica. 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale deve essere posta in  commercio  con gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.     In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e successive  modifiche  ed  integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |