| Gazzetta n. 116 del 20 maggio 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 6 maggio 2019 |  
| Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5,  della  legge  8 novembre 2012, n. 189, dei  medicinali  per  uso  umano  «Besremi»  e «Lusutrombopag  Shionogi»,  approvati  con  procedura  centralizzata. (Determina n. 50135/2019).  |  
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                             IL DIRIGENTE                 dell'ufficio procedure centralizzate 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera c);   Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato  dal  decreto  n.  53  del Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze del 29 marzo 2012;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189,   recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  paese  mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare, l'art. 12, comma 5;   Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;   Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92,  della direttiva n. 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE e successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche'  della  direttiva  n. 2003/94/CE;   Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate, recante modifica della direttiva n. 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale,  n.  140  del  17  giugno 2016;   Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio  2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto  legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e' stato conferito l'incarico di  direzione dell'Ufficio   procedure   centralizzate   alla   dott.ssa   Giuseppa Pistritto;   Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre  2018,  con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio  procedure centralizzate, e' stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi  all'adozione  dei   provvedimenti   di   classificazione   dei medicinali per uso umano, approvati con procedura  centralizzata,  ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  158  del  13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;   Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29  marzo  2019 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione  europea  relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali  dal  1° febbraio al 28 febbraio 2019 e  che  riporta  l'insieme  delle  nuove confezioni autorizzate;   Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifico (CTS) di AIFA in  data  3  -  5 aprile 2019; 
                              Determina: 
   Le confezioni dei seguenti  medicinali  per  uso  umano,  di  nuova autorizzazione, corredate di numero di AIC e classificazione ai  fini della fornitura:     BESREMI;     LUSUTROMBOPAG SHIONOGI;   descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte  integrante  del presente provvedimento, sono  collocate  in  apposita  sezione  della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8  novembre  2012,  n. 189, denominata  classe  C  (nn),  dedicata  ai  farmaci  non  ancora valutati ai fini della rimborsabilita'.   Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio  della  commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni  o  limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del  medicinale  e  deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex factory,  il  prezzo  al  pubblico  e  la  data  di  inizio  della commercializzazione del medicinale.   Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12  del  decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla  legge  n.  189/2012,  la  collocazione nella classe C(nn) di cui alla  presente  determinazione  viene  meno automaticamente in caso di mancata  presentazione  della  domanda  di classificazione in fascia di  rimborsabilita'  entro  il  termine  di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art.  12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che  il  medicinale  non  potra'  essere ulteriormente commercializzato.   La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
     Roma, 6 maggio 2019 
                                               Il dirigente: Pistritto     |  
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     Inserimento, in accordo all'art.  12,  comma  5  della  legge  n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata  ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle  more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda  di  diversa  classificazione.  Le   informazioni   riportate costituiscono  un  estratto  degli  allegati  alle  decisioni   della Commissione europea  relative  all'autorizzazione  all'immissione  in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione  integrale  di tali documenti.   Farmaco di nuova autorizzazione 
     BESREMI.     Codice  ATC  -  Principio  Attivo:  L03AB15  -   Ropeginterferone alfa-2b.     Titolare: AOP Orphan Pharmaceuticals AG.     Codice procedura EMEA/H/C/4128.     GUUE 29 marzo 2019.     Medicinale   sottoposto   a   monitoraggio   addizionale.    Cio' permettera' la rapida identificazione  di  nuove  informazioni  sulla sicurezza.  Agli  operatori  sanitari  e'  richiesto   di   segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.  Vedere  il  paragrafo  4.8  per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse.     Indicazioni terapeutiche: «Besremi» e' indicato come  monoterapia negli  adulti  per  il  trattamento  della  policitemia  vera   senza splenomegalia sintomatica.     Modo di somministrazione: il  trattamento  deve  essere  iniziato sotto la supervisione di  un  medico  esperto  nella  gestione  della malattia.     Per uso sottocutaneo. Il medicinale  deve  essere  usato  per  il trattamento a lungo termine e puo' essere somministrato  dal  medico, dall'infermiere, da un familiare o  dal  paziente  stesso  una  volta ricevute   istruzioni   sulla   somministrazione   delle    iniezioni sottocutanee con penna preriempita.  Attenersi  alle  istruzioni  per l'uso contenute nel foglio illustrativo.     La  sede  di  iniezione  raccomandata  e'  la   cute   addominale circostante ma oltre  5  cm  di  distanza  dall'ombelico,  oppure  la coscia. Non iniettare  in  un'area  dove  la  cute  mostri  segni  di irritazione, arrossamento, contusione, infezione  o  cicatrizzazione. La penna puo' essere regolata per somministrare le dosi a  intervalli di 50 microgrammi, nel range da 50 a 250 microgrammi, o da 50  a  500 microgrammi.     Confezioni autorizzate:       EU/1/18/1352/001 - A.I.C.: n. 047624010/E in base 32: 1FFCUB  - 250 mcg/0,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita - 0,5 ml - 1 penna preriempita + 2 aghi;       EU/1/18/1352/002 - A.I.C.: n. 047624022/E in base 32: 1FFCUQ  - 500 mcg/0,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita - 0,5 ml - 1 penna preriempita + 2 aghi.   Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio 
     Rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale  sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per  l'Unione  europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.  107-quater,  paragrafo  7,   della direttiva n. 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato  sul  sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve presentare  il  primo  PSUR  per  questo  medicinale  entro sei  mesi successivi all'autorizzazione.   Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace  del medicinale 
     Piano   di   gestione   del   rischio    (RMP):    il    titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve  effettuare  le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato  e  presentato  nel  modulo  1.8.2  dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e  in  ogni  successivo  aggiornamento approvato del RMP.     Il RMP aggiornato deve essere presentato:       su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;       ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio).     Regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili  al  pubblico  su prescrizione di  centri  ospedalieri  o  di  specialisti:  ematologo, internista, geriatra (RNRL).   Farmaco di nuova autorizzazione 
     LUSUTROMBOPAG SHIONOGI.     Codice ATC - Principio Attivo: B02BX07 - Lusutrombopag.     Titolare: SHIONOGI BV.     Cod. Procedura EMEA/H/C/4720.     GUUE 29 marzo 2019.     Medicinale   sottoposto   a   monitoraggio   addizionale.    Cio' permettera' la rapida identificazione  di  nuove  informazioni  sulla sicurezza.  Agli  operatori  sanitari  e'  richiesto   di   segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.  Vedere  il  paragrafo  4.8  per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse.     Indicazioni terapeutiche: «Lusutrombopag  Shionogi»  e'  indicato per il trattamento della trombocitopenia severa  in  pazienti  adulti affetti da malattia epatica cronica sottoposti a  procedure  invasive (vedere paragrafo 5.1).     Modo di somministrazione: «Lusutrombopag  Shionogi»  e'  per  uso orale. La compressa rivestita con film deve essere assunta una  volta al giorno con liquidi, ingerita intera e non deve  essere  masticata, divisa o frantumata. Puo' essere assunta con o senza cibo.     Confezioni autorizzate:       EU/1/18/1348/001 - A.I.C.: 047622016/E in base 32: 1FF9W0  -  3 mg  -  compressa  rivestita  con  film  -   uso   orale   -   blister opa/alu/pvc/alu - 7 compresse.   Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio 
     Rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale  sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per  l'Unione  europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.  107-quater,  paragrafo  7,   della direttiva n. 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato  sul  sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve presentare il  primo  PSUR  per  questo  medicinale  entro  sei  mesi successivi all'autorizzazione.   Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale 
     Piano   di   gestione   del   rischio    (RMP):    il    titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve  effettuare  le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato  e  presentato  nel  modulo  1.8.2  dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e  in  ogni  successivo  aggiornamento approvato del RMP.     Il RMP aggiornato deve essere presentato:       su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;       ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio).     Regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica limitativa da rinnovare volta per  volta  vendibile  al  pubblico  su prescrizione di centri ospedalieri  o  di  specialisti  -  ematologo, internista (RNRL).     |  
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