| Gazzetta n. 116 del 20 maggio 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 6 maggio 2019 |  
| Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5,  della  legge  8 novembre 2012, n.  189,  del  medicinale  per  uso  umano  «Kymriah», approvato con procedura  centralizzata.  (Determina  n.  50162/2019).  |  
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                             IL DIRIGENTE                 dell'ufficio procedure centralizzate 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera c);   Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato  dal  decreto  n.  53  del Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze del 29 marzo 2012;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189,   recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare, l'art. 12, comma 5;   Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;   Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92,  della direttiva n. 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE e successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche'  della  direttiva  n. 2003/94/CE;   Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate, recante modifica della direttiva n. 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale,  n.  140  del  17  giugno 2016;   Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio  2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto  legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e' stato conferito l'incarico di  direzione dell'Ufficio   procedure   centralizzate   alla   dott.ssa   Giuseppa Pistritto;   Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre  2018,  con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio  procedure centralizzate, e' stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi  all'adozione  dei   provvedimenti   di   classificazione   dei medicinali per uso umano, approvati con procedura  centralizzata,  ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  158  del  13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;   Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  del  28  settembre 2018 che riporta  la  sintesi  delle  decisioni  dell'Unione  europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° agosto al 31 agosto 2018 e che riporta l'insieme  delle  nuove confezioni autorizzate;   Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifico (CTS) di  AIFA  in  data  29-31 ottobre 2018;   Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del  2 maggio 2019 protocollo MGR/49107/P (I e II parte) di approvazione del materiale    educazionale    del    prodotto    medicinale    KYMRIAH (tisagenlecleucel); 
                              Determina: 
   La confezione del seguente  medicinale  per  uso  umano,  di  nuova autorizzazione, corredata di numero di AIC e classificazione ai  fini della fornitura:     KYMRIAH;   descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte  integrante  del presente provvedimento, e' collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge  8  novembre  2012,  n.  189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati  ai fini della rimborsabilita'.   Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio  della  commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni  o  limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del  medicinale  e  deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex factory,  il  prezzo  al  pubblico  e  la  data  di  inizio  della commercializzazione del medicinale.   Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12  del  decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla  legge  n.  189/2012,  la  collocazione nella classe C(nn) di cui alla  presente  determinazione  viene  meno automaticamente in caso di mancata  presentazione  della  domanda  di classificazione in fascia di  rimborsabilita'  entro  il  termine  di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art.  12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che  il  medicinale  non  potra'  essere ulteriormente commercializzato.   La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
     Roma, 6 maggio 2019 
                                               Il dirigente: Pistritto     |  
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     Inserimento,  in  accordo  all'art.  12,  comma  5  della   legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn))  dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della  rimborsabilita'  nelle more  della  presentazione  da  parte  dell'azienda  interessata   di un'eventuale domanda  di  diversa  classificazione.  Le  informazioni riportate costituiscono un estratto  degli  allegati  alle  decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione  all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla  versione  integrale di tali documenti.   Farmaco di nuova autorizzazione 
     KYMRIAH.     Codice ATC - Principio attivo: pending - tisagenlecleucel.     Titolare: Novartis Europharm Limited.     Codice procedura: EMEA/H/C/4090.     GUUE 28 settembre 2018.     Medicinale   sottoposto   a   monitoraggio   addizionale.    Cio' permettera' la rapida identificazione  di  nuove  informazioni  sulla sicurezza.  Agli  operatori  sanitari  e'  richiesto   di   segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.  Vedere  il  paragrafo  4.8  per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse.   Indicazioni terapeutiche 
     «Kymriah» e' indicato per il trattamento di:       pazienti pediatrici e giovani adulti fino a 25 anni di eta' con leucemia linfoblastica acuta (LLA) a cellule B che e' refrattaria, in recidiva post-trapianto o in seconda o ulteriore recidiva;       pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B  (DLBCL) in recidiva o refrattario dopo due o piu' linee di terapia sistemica.     Modo di somministrazione:       «Kymriah»  deve  essere  somministrato  in  un  centro  clinico qualificato. La terapia deve essere iniziata sotto la direzione di  e supervisionata da un operatore sanitario esperto nel  trattamento  di neoplasie ematologiche maligne e istruito a somministrare  e  gestire pazienti trattati con «Kymriah». Prima dell'infusione  devono  essere disponibili almeno quattro dosi di tocilizumab da utilizzare in  caso di  sindrome  da  rilascio  di  citochine  e  le  apparecchiature  di emergenza.     «Kymriah» e' solo per uso autologo  (vedere  paragrafo  4.4).  Di solito occorrono circa 3-4 settimane per la produzione e il  rilascio di «Kymriah».     «Kymriah» e' solo per uso endovenoso.   Precauzioni che devono essere prese prima della manipolazione o della  somministrazione del medicinale: 
     Questo medicinale contiene  cellule  ematiche  di  origine  umana geneticamente  modificate.  Gli  operatori  sanitari  che  manipolano «Kymriah» devono pertanto adottare opportune precauzioni  (indossando guanti e occhiali) per evitare la potenziale trasmissione di malattie infettive.   Preparazione per l'infusione 
     Prima  dell'infusione  di  «Kymriah»,  si  deve  confermare   che l'identita'  del  paziente  corrisponda  alle  informazioni  univoche essenziali riportate sulla/e sacca/sacche per infusione.     I tempi di scongelamento  di  «Kymriah»  e  di  infusione  devono essere coordinati. Fare riferimento al paragrafo 6.6 per  i  dettagli riguardanti l'ispezione e lo scongelamento della sacca per infusione. Il tempo di inizio dell'infusione deve essere confermato in  anticipo e adeguato  allo  scongelamento,  in  modo  tale  che  «Kymriah»  sia disponibile per l'infusione quando il paziente e' pronto.  Una  volta scongelato e  a  temperatura  ambiente  (20°C-25°C),  «Kymriah»  deve essere infuso entro trenta minuti per mantenere la massima  vitalita' del  prodotto,  ad  inclusione  di  eventuali  interruzioni   durante l'infusione.   Somministrazione 
     «Kymriah» deve essere  somministrato  come  infusione  endovenosa utilizzando una linea di infusione endovenosa senza lattice  e  senza filtro per leucodeplezione, a una velocita' di flusso di circa  10-20 mL/minuto per gravita'. Deve essere infuso l'intero contenuto di ogni sacca per infusione. Deve essere utilizzata una soluzione iniettabile di sodio cloruro 9 mg/mL (0,9%) per preparare la linea  di  infusione prima dell'infusione e per lavare la stessa dopo l'infusione.  Quando l'intero volume di «Kymriah» e' stato infuso, la sacca per  infusione deve essere lavata con 10-30 mL di  soluzione  iniettabile  di  sodio cloruro 9 mg/mL (0,9%) mediante retro-caricamento per assicurare  che il maggior numero possibile di cellule sia infuso nel paziente.     Per le precauzioni speciali di smaltimento vedere paragrafo 6.6.     Confezioni autorizzate:       EU/1/18/1297/001 - A.I.C.: 046996017/E in base 32: 1DU6KK 1,2 x 10 alla sesta -  6  x  10  alla  ottava  cellule  -  dispersione  per infusione - uso endovenoso - sacca (etilene vinil acetato) - paziente specifico fino a 50 ml max. - 1 - 3 sacche.   Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio 
     Rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale  sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per  l'Unione  europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.  107-quater,  paragrafo  7,   della direttiva n. 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato  sul  sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve presentare il  primo  PSUR  per  questo  medicinale  entro  sei  mesi successivi all'autorizzazione.   Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace  del medicinale 
     Piano   di   gestione   del   rischio    (RMP):    il    titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve  effettuare  le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato  e  presentato  nel  modulo  1.8.2  dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e  in  ogni  successivo  aggiornamento approvato del RMP.     Il RMP aggiornato deve essere presentato:       su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;       ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio);       misure aggiuntive di minimizzazione del rischio.     Elementi chiave:       disponibilita' di tocilizumab e qualifica dei siti.     Per minimizzare i rischi associati al trattamento con  «Kymriah», il titolare  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  deve garantire  che  gli  ospedali  e  i  relativi  centri  associati  che dispensano   «Kymriah»   siano   specificatamente   qualificati    in conformita'  con  il  programma   concordato   di   controllo   della distribuzione.     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve garantire  presso  i  siti,  prima  del  trattamento  dei   pazienti, l'accesso immediato per ogni paziente a 4 dosi  di  tocilizumab  come medicinale per la gestione della CRS.     «Kymriah» sara' fornito solo agli ospedali e ai centri  associati che sono qualificati e solo se gli operatori sanitari  coinvolti  nel trattamento  di   un   paziente   hanno   completato   il   programma educazionale.     La disponibilita' di tocilizumab  presso  tutti  gli  ospedali  e centri    associati    deve    essere    garantita    dal    titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  fino  a  quando  non sara' disponibile in Europa un trattamento autorizzato per la CRS.     Programma educazionale: prima del lancio  di  «Kymriah»  in  ogni Stato  membro,  il  titolare  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio deve concordare il contenuto e  il  formato  dei  materiali educazionali con l'Autorita' nazionale competente.     Programma educazionale per  l'operatore  sanitario:  il  titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovra' garantire  che in ogni Stato membro in cui viene commercializzato  «Kymriah»,  tutti gli operatori sanitari  per  i  quali  si  prevede  che  prescrivano, dispensino  e  somministrino  «Kymriah»  abbiano  a  disposizione  un documento guida per:         facilitare l'identificazione della CRS e delle gravi reazioni avverse neurologiche;         facilitare la gestione  della  CRS  e  delle  gravi  reazioni avverse neurologiche;         assicurare un adeguato monitoraggio della CRS e  delle  gravi reazioni avverse neurologiche;         facilitare la fornitura di tutte le informazioni rilevanti ai pazienti;         assicurare che le reazioni avverse siano  segnalate  in  modo adeguato e appropriato;         assicurare che siano  fornite  dettagliate  istruzioni  sulla procedura di scongelamento;     assicurarsi che, prima di trattare un paziente, siano disponibili presso il sito 4 dosi di tocilizumab per ogni paziente.   Programma educazionale per il paziente 
     Per informare e spiegare ai pazienti:       i rischi della CRS e delle gravi reazioni avverse  neurologiche associate a «Kymriah»;       la necessita' di riferire immediatamente i sintomi  al  proprio medico curante;       la necessita' di rimanere nei pressi della struttura in cui  ha ricevuto  «Kymriah»  per  almeno  4  settimane  dopo  l'infusione  di «Kymriah»;       la necessita' di portare sempre con se' la  scheda  di  allerta per il paziente;     Obbligo di condurre  attivita'  post-autorizzative:  il  titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  deve  completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attivita':   ===================================================================== |           Descrizione           |           Tempistica            | +=================================+=================================+ |Studio di sicurezza              |                                 | |non-interventistico              |                                 | |post-autorizzativo (PASS): al    |                                 | |fine di caratterizzare           |                                 | |ulteriormente la sicurezza -     |                                 | |compresa la sicurezza a lungo    |                                 | |termine - di Kymriah, il         |                                 | |richiedente deve condurre e      |Rapporti di aggiornamento:       | |presentare uno studio basato su  |rapporti di sicurezza annuali e  | |dati ottenuti da un registro di  |rapporti intermedi quinquennali. | |malattia in pazienti con LLA e   |Rapporto finale dei risultati    | |DLBCL                            |dello studio: dicembre 2038      | +---------------------------------+---------------------------------+ |Studio di efficacia              |                                 | |post-autorizzativo (PAES): al    |                                 | |fine di valutare ulteriormente   |                                 | |l'efficacia e la sicurezza di    |                                 | |Kymriah nei pazienti con LLA al  |                                 | |di sotto dei tre anni di eta', il|Rapporti di aggiornamento:       | |richiedente deve condurre e      |inclusi come parte dei rapporti  | |presentare uno studio basato su  |annuali dello studio PASS non    | |dati ottenuti da un registro di  |interventistico Rapporto finale: | |malattia in pazienti con LLA     |dicembre 2023                    | +---------------------------------+---------------------------------+ |Studio di efficacia              |                                 | |post-autorizzativo (PAES): al    |                                 | |fine di valutare ulteriormente   |                                 | |l'efficacia di Kymriah in        |                                 | |pazienti con DLBCL               |                                 | |recidivante/refrattario, il      |                                 | |richiedente deve condurre e      |                                 | |presentare uno studio            |                                 | |osservazionale prospettico in    |                                 | |pazienti con DLBCL r/r basato su |                                 | |dati provenienti da un registro  |                                 | |con i risultati delle misure di  |                                 | |efficacia in linea con lo studio |                                 | |C2201, compresi i dettagli dei   |                                 | |tempi di completamento della     |                                 | |produzione (cioe' il tempo       |                                 | |dell'ultima recidiva o dalla     |                                 | |conferma dello stato refrattario,|                                 | |il tempo della decisione al      |                                 | |trattamento e il tempo dalla     |                                 | |leucoaferesi all'infusione)      |Giugno 2022                      | +---------------------------------+---------------------------------+ |Studio di efficacia              |                                 | |post-autorizzativo (PAES): al    |                                 | |fine di caratterizzare           |                                 | |ulteriormente l'efficacia e la   |                                 | |sicurezza a lungo termine di     |                                 | |Kymriah nel DLBCL                |                                 | |recidivante/refrattario, il      |                                 | |richiedente deve presentare il   |                                 | |follow-up a 24 mesi relativo ai  |                                 | |pazienti nella coorte principale |                                 | |e il follow-up a 24 mesi relativo|                                 | |a tutti i pazienti infusi nello  |                                 | |studio C2201. Inoltre, il        |Rapporti di aggiornamento:       | |richiedente deve presentare il   |settembre 2019, novembre 20120   | |rapporto finale dello studio,    |Rapporto finale dello studio:    | |inclusi 5 anni di follow-up      |agosto 2023                      | +---------------------------------+---------------------------------+ |Studio di efficacia              |                                 | |post-autorizzativo (PAES): al    |                                 | |fine di caratterizzare           |                                 | |ulteriormente l'efficacia e la   |                                 | |sicurezza a lungo termine di     |                                 | |Kymriah nel DLBCL                |                                 | |recidivante/refrattario, il      |                                 | |richiedente deve presentare i    |                                 | |risultati dello studio           |                                 | |CCTL019H2301 - studio di fase III|                                 | |in aperto di Kymriah versus il   |                                 | |trattamento standard in pazienti |                                 | |adulti con linfoma non-Hodgkin a |                                 | |cellule B aggressivo recidivante |                                 | |o refrattario                    |Giugno 2022                      | +---------------------------------+---------------------------------+
     Regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o  in struttura ad esso assimilabile (OSP).     |  
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