| Gazzetta n. 116 del 20 maggio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 6 maggio 2019 |  
| Revoca  dell'amministratore  unico  della  «S.E.R.   Coop.   societa' cooperativa», in Valsamoggia e nomina  del  commissario  governativo.  |  
  |  
 |  
                         IL DIRETTORE GENERALE          per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo                      e le gestioni commissariali 
   Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;   Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed integrazioni;   Visto l'art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017;   Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;   Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero dello sviluppo economico»;   Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti  della  societa'   cooperativa   «S.E.R.   Coop.   societa' cooperativa» con sede in Valsamoggia (BO) - C.F. 03126511207 conclusa in data  26  marzo  2018  e  del  successivo  accertamento  ispettivo concluso in data 27 luglio 2018  con  la  proposta  di  adozione  del provvedimento    di    gestione    commissariale     cui     all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;   Tenuto conto che  dalle  risultanze  ispettive  e'  emerso  che  la cooperativa era stata  diffidata  a  sanare  nel  termine  di novanta giorni le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva e che  in  sede di accertamento tali irregolarita' non risultavano  ancora  sanate  e precisamente: mancato versamento del contributo di revisione  per  il biennio 2017/2018  comprensivo  di  sanzione  ed  interessi;  mancato ripianamento della perdita dell'esercizio 2017 che sommato  a  quello del 2016 ha determinato un  valore  negativo  del  capitale  sociale; omessa esibizione del libro dell'organo amministrativo  e  del  libro inventari;   Considerato, inoltre, che  dall'istruttoria  effettuata  da  questa Autorita' di vigilanza, si e' rilevato che la cooperativa non  si  e' adeguata alle previsioni dell'art. 1, comma 936, lett. b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che stabilisce che  l'amministrazione  della societa' sia affidata ad un organo collegiale formato da  almeno  tre soggetti stabilendone la durata nella carica ai sensi dell'art. 2383, comma 2 del codice civile,  ne'  ha  provveduto  alla  determinazione dell'eventuale compenso o  gratuita'  delle  cariche  dei  componenti dell'organo gestorio;   Vista la nota ministeriale n. 432366 trasmessa in data 20  dicembre 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n.  241/1990,  e' stata trasmessa  la  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  per l'adozione  del  provvedimento  di  gestione  commissariale  ex  art. 2545-sexiesdecies del codice civile,  regolarmente  consegnata  nella casella di posta certificata del sodalizio, in ordine alla quale  non sono pervenute  a  questo  ufficio  controdeduzioni  da  parte  della cooperativa entro il termine di quindici giorni previsto nella citata comunicazione;   Visto il parere favorevole  espresso  all'unanimita'  dal  Comitato centrale per le cooperative nella riunione  del  17  aprile  2019  in merito all'adozione del provvedimento gestione commissariale ex  art. 2545-sexiesdecies del codice civile nei confronti  dell'ente  di  cui trattasi;   Ritenuto assolto  l'obbligo  di  cui  all'art.  7  della  legge  n. 241/1990;   Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del codice civile;   Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;   Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali motivi di proroga;   Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;   Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle  attitudini professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra illustrata;   Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti dal curriculum vitae dell' avv. Adriano Tortora; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   L'amministratore unico della  societa'  cooperativa  «S.E.R.  Coop. societa'  cooperativa»  con   sede   in   Valsamoggia   (BO) -   C.F. 03126511207, costituita in data 26 maggio 2011, e' revocato.     |  
|   |                                 Art. 2 
   L'avv. Adriano  Tortora  nato  a  Milano  (C.F.  TRTDRN76C16F205G), domiciliato  in  Bologna,  via  Azzo  Gardino  n.  8/A  e'   nominato commissario governativo  della  societa'  cooperativa  «S.E.R.  Coop. societa'  cooperativa»  con   sede   in   Valsamoggia   (BO) -   C.F. 03126511207, ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice  civile, per un periodo di sei  mesi  a  decorrere  dalla  data  del  presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 3 
   Al nominato commissario governativo sono attribuiti  i  poteri  del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla  regolarizzazione  dell'ente  attraverso  la  risoluzione  delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.     |  
|   |                                 Art. 4 
   Il compenso spettante al commissario governativo sara'  determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 18 marzo 2018.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.   Il presente  provvedimento  potra'  essere  impugnato  dinnanzi  al competente Tribunale amministrativo regionale. 
     Roma, 6 maggio 2019 
                                           Il direttore generale: Celi     |  
|   |  
 
 | 
 |