| Gazzetta n. 116 del 20 maggio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 6 maggio 2019 |  
| Aggiornamento dei coefficienti, per l'anno  2019,  per  i  fabbricati appartenenti al gruppo catastale D ai fini del  calcolo  dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo  per  i  servizi  indivisibili (TASI).  |  
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                  IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 
   Visto l'art.  13,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, concernente l'Imposta municipale propria (IMU);   Visto l'art. 13, comma 3, del decreto-legge n.  201  del  2011,  il quale stabilisce che la base imponibile dell'IMU  e'  costituita  dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3,  5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;   Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504  del  1992, il quale disciplina  i  criteri  di  determinazione  del  valore  dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale  D,  non  iscritti  in catasto,   interamente   posseduti   da   imprese   e   distintamente contabilizzati;   Visto il comma 639 dell'art. 1 della legge  27  dicembre  2013,  n. 147, che ha istituito, a decorrere dall'anno  2014,  l'Imposta  unica comunale (IUC) che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si  articola  nel  tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);   Visto il comma 675 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 a  norma del quale la base  imponibile  della  TASI  e'  quella  prevista  per l'applicazione dell'IMU;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche;   Considerato  che  occorre  aggiornare   i   coefficienti   indicati nell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini dell'applicazione dell'IMU e della  TASI  dovuti  per  l'anno 2019;   Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
  Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile 
   1. Agli effetti dell'applicazione dell'Imposta  municipale  propria (IMU) e del Tributo per i  servizi  indivisibili  (TASI)  dovuti  per l'anno 2019, per la determinazione del valore dei fabbricati  di  cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono  stabiliti  nelle  seguenti misure:          per l'anno       per l'anno 2018 = 1,03      per l'anno     2019 = 1,02                                  2017 = 1,04
       per l'anno       per l'anno 2015 = 1,05      per l'anno     2016 = 1,04                                  2014 = 1,05
       per l'anno       per l'anno 2012 = 1,08      per l'anno     2013 = 1,05                                  2011 = 1,11
       per l'anno       per l'anno 2009 = 1,14      per l'anno     2010 = 1,13                                  2008 = 1,18
       per l'anno       per l'anno 2006 = 1,26      per l'anno     2007 = 1,22                                  2005 = 1,29
       per l'anno       per l'anno 2003 = 1,41      per l'anno     2004 = 1,37                                  2002 = 1,47
       per l'anno       per l'anno 2000 = 1,55      per l'anno     2001 = 1,50                                  1999 = 1,57
       per l'anno       per l'anno 1997 = 1,64      per l'anno     1998 = 1,60                                  1996 = 1,69
       per l'anno       per l'anno 1994 = 1,79      per l'anno     1995 = 1,74                                  1993 = 1,83
       per l'anno       per l'anno 1991 = 1,88      per l'anno     1992 = 1,85                                  1990 = 1,97
       per l'anno       per l'anno 1988 = 2,15      per l'anno     1989 = 2,06                                  1987 = 2,33
       per l'anno       per l'anno 1985 = 2,69      per l'anno     1986 = 2,51                                  1984 = 2,87
       per l'anno       per l'anno 1982 e     1983 = 3,05      anni precedenti = 3,23                         Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 6 maggio 2019 
                                    Il direttore generale: Lapecorella     |  
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