| Gazzetta n. 116 del 20 maggio 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 6 maggio 2019 |  
| Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5,  della  legge  8 novembre 2012, n.  189,  del  medicinale  per  uso  umano  «Tegsedi», approvato con procedura  centralizzata.  (Determina  n.  50156/2019).  |  
  |  
 |  
                             IL DIRIGENTE                 dell'ufficio procedure centralizzate 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);   Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato  dal  decreto  n.  53  del Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze del 29 marzo 2012;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189,   recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare, l'art. 12, comma 5;   Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;   Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92,  della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2001, concernente l'attuazione della  direttiva  2001/83/CE  e successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;   Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio  2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto  legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e' stato conferito l'incarico di  Direzione dell'Ufficio   procedure   centralizzate   alla   dott.ssa   Giuseppa Pistritto;   Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre  2018,  con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio  procedure centralizzate, e' stata delegata dal direttore generale Dott. Luca Li Bassi  all'adozione  dei   provvedimenti   di   classificazione   dei medicinali per uso umano, approvati con procedura  centralizzata,  ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  158  del  13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;   Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 agosto  2018 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione  europea  relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali  dal  1° luglio al  31  luglio  2018  e  che  riporta  l'insieme  delle  nuove confezioni autorizzate;   Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di  AIFA  in  data  29-31 ottobre 2018;   Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del  2 maggio 2019, protocollo MGR/49105/P  di  approvazione  del  materiale educazionale del prodotto medicinale «Tegsedi» (inotersen); 
                              Determina: 
   Le confezioni del seguente  medicinale  per  uso  umano,  di  nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C.  e  classificazione  ai fini della fornitura:     TEGSEDI  descritte in dettaglio nell'allegato, che  fa  parte  integrante  del presente provvedimento, sono  collocate  in  apposita  sezione  della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8  novembre  2012,  n. 189, denominata Classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita'.   Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA  ed  economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e  la  data di inizio della commercializzazione del medicinale.   Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12  del  decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla  legge  n.  189/2012,  la  collocazione nella classe C(nn) di cui alla  presente  determinazione  viene  meno automaticamente in caso di mancata  presentazione  della  domanda  di classificazione in fascia di  rimborsabilita'  entro  il  termine  di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art.  12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che  il  medicinale  non  potra'  essere ulteriormente commercializzato.   La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
     Roma, 6 maggio 2019 
                                               Il dirigente: Pistritto     |  
|   |                                                               Allegato 
     Inserimento, in accordo all'art.  12,  comma  5  della  legge  n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata  ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle  more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda  di  diversa  classificazione.  Le   informazioni   riportate costituiscono  un  estratto  degli  Allegati  alle  decisioni   della Commissione europea  relative  all'autorizzazione  all'immissione  in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione  integrale  di tali documenti.   Farmaco di nuova autorizzazione. 
     TEGSEDI     Codice ATC - Principio attivo: inotersen - pending ATC.     Titolare: Akcea Therapeutics Ireland Ltd.     Cod. procedura EMEA/H/C/4782.     GUUE 31 agosto 2018.     -  Medicinale  sottoposto  a   monitoraggio   addizionale.   Cio' permettera' la rapida identificazione  di  nuove  informazioni  sulla sicurezza.  Agli  operatori  sanitari  e'  richiesto   di   segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.  Vedere  il  paragrafo  4.8  per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse.   Indicazioni terapeutiche. 
     «Tegsedi» e' indicato  per  il  trattamento  di  pazienti  adulti affetti da amiloidosi ereditaria da accumulo da transtiretina (hATTR) con polineuropatia in stadio 1 o 2.   Modo di somministrazione. 
     Il  trattamento  deve  essere  iniziato  e  proseguito  sotto  la supervisione di un medico esperto nel  trattamento  di  pazienti  con amiloidosi ereditaria da accumulo di transtiretina.     Solo per uso sottocutaneo.     La prima iniezione somministrata dal  paziente  o  dal  caregiver deve essere effettuata sotto  la  guida  di  un  operatore  sanitario opportunamente qualificato. I pazienti e/o i caregiver devono  essere istruiti riguardo alla tecnica di  somministrazione  sottocutanea  di «Tegsedi».     I siti per l'iniezione includono l'addome, la  regione  superiore delle cosce o la parte superiore esterna del braccio.  E'  importante alternare i siti d'iniezione.  Nel  caso  di  somministrazione  nella parte superiore del braccio, l'iniezione deve  essere  effettuata  da un'altra  persona.   Occorre   evitare   di   praticare   l'iniezione all'altezza del girovita o in altri siti  potenzialmente  soggetti  a pressione o sfregamento a  causa  dell'abbigliamento.  «Tegsedi»  non deve essere iniettato in  aree  interessate  da  malattie  o  lesioni cutanee ne' in aree coperte da tatuaggi o da cicatrici.     Prima dell'iniezione occorre lasciare che la siringa  preriempita raggiunga  la  temperatura  ambiente,  prelevandola  dal  frigorifero almeno trenta minuti prima dell'uso. Non utilizzare altri metodi  per riscaldare la siringa.     Confezioni autorizzate:       EU/1/18/1296/001 A.I.C. n. 046924015 /E In base  32:  1DS07H  - 284  mg  -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -   siringa preriempita (vetro) - 1,5 ml (189 mg/ml) - 1 siringa preriempita;       EU/1/18/1296/002 A.I.C. n. 046924027 /E In base  32:  1DS07V  - 284  mg  -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -   siringa preriempita (vetro) - 1,5 ml (189 mg/ml) - 4 siringhe preriempite.   Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio. 
     Rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  (PSUR): i requisiti  definiti  per  la  presentazione  degli  PSUR  per  questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date  di  riferimento  per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater,  paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato  sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve presentare il  primo  PSUR  per  questo  medicinale  entro  sei  mesi successivi all'autorizzazione.   Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace  del medicinale. 
     Piano   di   gestione   del   rischio    (RMP):    il    titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve  effettuare  le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato  e  presentato  nel  modulo  1.8.2  dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e  in  ogni  successivo  aggiornamento approvato del RMP.     Il RMP aggiornato deve essere presentato:       su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;       ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio).     Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio: prima del lancio di    «Tegsedi»    in    ciascuno    Stato-membro,    il     titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve  concordare  con l'Autorita' nazionale  competente  il  contenuto  e  il  formato  del materiale educazionale, inclusi i media usati per  la  comunicazione, le  modalita'  di  distribuzione  e  qualsiasi  altro   aspetto   del programma.     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  si assicurera'  che,  in  ciascun  Stato-membro  in  cui   e'   prevista l'immissione in commercio di «Tegsedi», tutti i pazienti che  saranno trattati con il prodotto  ricevano  una  scheda  di  allerta  per  il paziente (formato portafoglio), per  prevenire  e/o  minimizzare  gli importanti rischi identificati di trombocitopenia e  glomerulonefrite nonche' l'importante rischio potenziale di tossicita' oculare  dovuto alla carenza di vitamina A e ricordera' ai pazienti:       di portare sempre con se' la scheda  di  allerta  per  l'intero periodo di trattamento e fino a otto  settimane  dopo  l'interruzione del trattamento;       l'elenco  dei  segni  e   dei   sintomi   di   trombocitopenia, glomerulonefrite e  tossicita'  oculare  a  causa  della  carenza  di vitamina   A,   sottolineando   che   potrebbero   essere   gravi   o potenzialmente fatali,  e  consigliando  ai  pazienti  di  contattare immediatamente  il  medico  o  recarsi  in  Pronto  soccorso  qualora manifestino tali segni e sintomi;       di sottoporsi a tutti  gli  esami  del  sangue  e  delle  urine indicati dal medico;       di portare con se' un elenco di tutti gli altri medicinali  che usano quando si recano da un operatore sanitario.     Oltre ai dati  di  contatto  del  medico  del  paziente  e  a  un promemoria sulla necessita' di effettuare la segnalazione, la  scheda di allerta per il paziente deve anche:       informare gli operatori sanitari che il paziente sta  assumendo «Tegsedi», specificandone l'indicazione e le principali problematiche di sicurezza;       avvisare gli operatori sanitari che, per  via  del  rischio  di trombocitopenia e di glomerulonefrite, occorre  monitorare  la  conta piastrinica  dei  pazienti  almeno  ogni  due  settimane  nonche'  il rapporto  proteine-creatinina  nelle  urine   e   la   velocita'   di filtrazione glomerulare stimata ogni tre mesi;       avvisare gli operatori sanitari che, se  la  conta  piastrinica scende al di sotto di 25 × 109/L, il trattamento con  «Tegsedi»  deve essere interrotto in via permanente ed e'  raccomandata  una  terapia con corticosteroidi;       avvisare gli operatori sanitari  che,  se  la  glomerulonefrite viene confermata, il trattamento con «Tegsedi» deve essere interrotto in via permanente e deve essere considerato  l'inizio  precoce  della terapia immunosoppressiva.     Regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica limitativa,  vendibile  al  pubblico  su   prescrizione   di   centri ospedalieri o di  specialisti  -  internista,  neurologo,  cardiologo (RRL).     |  
|   |  
 
 | 
 |