IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2017, con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 23 gennaio 2017 nel territorio della Provincia di Ragusa e del Comune di Marineo in Provincia di Palermo; nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 19 gennaio 2018 con cui ne e' stata disposta la proroga per ulteriori centottanta giorni; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 472 del 4 agosto 2017 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 23 gennaio 2017 nel territorio della Provincia di Ragusa e del Comune di Marineo in Provincia di Palermo»; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; Acquisita l'intesa della Regione Siciliana; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. La Regione Siciliana e' individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticita' determinatosi a seguito degli eventi richiamati in premessa. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente della Regione Siciliana, gia' commissario delegato ai sensi del comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 472 del 4 agosto 2017, e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna. Egli provvede, altresi', alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 3. Con cadenza semestrale, il Presidente della Regione Siciliana provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico. 4. Il Presidente della Regione Siciliana, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Siciliana, nonche' della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Presidente della Regione Siciliana provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale istituita ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 472 del 4 agosto 2017, che viene al medesimo intestata fino al 5 giugno 2020, salvo proroga da disporsi con apposito provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. 6. Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Presidente della Regione Siciliana e' autorizzato a presentare, entro sei mesi dall'adozione della presente ordinanza, rimodulazioni, nei limiti delle risorse disponibili, del piano degli interventi di cui al comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 472 del 4 agosto 2017, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, si provvede, per un periodo di sei mesi dalla data di adozione del medesimo provvedimento e ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in deroga alle disposizioni normative di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 472 del 4 agosto 2017, limitatamente alla riduzione dei termini ivi previsti. 7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5 e 6, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Presidente della Regione Siciliana puo' predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa, di cui al comma 5 dell'art. 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 8. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al comma 7 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della Regione Siciliana. Il soggetto ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del piano di cui al presente comma. 9. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile. 10. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 11. Il Presidente della Regione Siciliana, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna. 12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 maggio 2019
Il Capo del Dipartimento: Borrelli |