| Gazzetta n. 115 del 18 maggio 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 6 maggio 2019 |  
| Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5,  della  legge  8 novembre 2012, n.  189,  del  medicinale  per  uso  umano  «Zirabev», approvato con procedura  centralizzata.  (Determina  n.  50129/2019).  |  
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                             IL DIRIGENTE                 dell'ufficio procedure centralizzate 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);   Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato  dal  decreto  n.  53  del Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze del 29 marzo 2012;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189,   recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare, l'art. 12, comma 5;   Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;   Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92,  della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2001, concernente l'attuazione della  direttiva  2001/83/CE  e successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;    Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento  e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio  2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto  legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e' stato conferito l'incarico di  direzione dell'Ufficio   procedure   centralizzate   alla   dott.ssa   Giuseppa Pistritto;   Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre  2018,  con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio  procedure centralizzate, e' stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi  all'adozione  dei   provvedimenti   di   classificazione   dei medicinali per uso umano, approvati con procedura  centralizzata,  ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  158  del  13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell' 8 novembre 2012;   Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29  marzo  2019 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione  europea  relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali  dal  1° febbraio al 28 febbraio 2019 e  che  riporta  l'insieme  delle  nuove confezioni autorizzate;   Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifico (CTS) di AIFA in  data  3  -  5 aprile 2019; 
                              Determina: 
   Le confezioni del seguente medicinale per uso umano biosimilare, di nuova  autorizzazione,  corredate  di   numero   di   A.I.C.   n.   e classificazione  ai  fini  della  fornitura: ZIRABEV,  descritte   in dettaglio  nell'allegato,  che  fa  parte  integrante  del   presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189,  denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della rimborsabilita'.   Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA  ed  economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e  la  data di inizio della commercializzazione del medicinale.   Il         titolare         dell'A.I.C.         del         farmaco generico/equivalente/biosimilare e' esclusivo responsabile del  pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle  vigenti  disposizioni  normative  in  materia brevettuale.   Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12  del  decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla  legge  n.  189/2012,  la  collocazione nella classe C(nn) di cui alla  presente  determinazione  viene  meno automaticamente in caso di mancata  presentazione  della  domanda  di classificazione in fascia di  rimborsabilita'  entro  il  termine  di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art.  12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che  il  medicinale  non  potra'  essere ulteriormente commercializzato.   La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.     Roma, 6 maggio 2019 
                                               Il dirigente: Pistritto     |  
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     Inserimento, in accordo all'art.  12,  comma  5  della  legge  n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata  ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle  more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda  di  diversa  classificazione.  Le   informazioni   riportate costituiscono  un  estratto  degli  allegati  alle  decisioni   della Commissione europea  relative  all'autorizzazione  all'immissione  in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione  integrale  di tali documenti.   Biosimilare di nuova autorizzazione.     ZIRABEV     Codice ATC - Principio attivo: L01XC07 - bevacizumab     Titolare: Pfizer Europe MA EEIG     Cod. Procedura EMEA/H/C/4697     GUUE 29 marzo 2019     -  Medicinale  sottoposto  a   monitoraggio   addizionale.   Cio' permettera' la rapida identificazione  di  nuove  informazioni  sulla sicurezza.  Agli  operatori  sanitari  e'  richiesto   di   segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.  Vedere  il  paragrafo  4.8  per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse.  Indicazioni terapeutiche     «Zirabev»  in  associazione   con   chemioterapia   a   base   di fluoropirimidine e' indicato per il trattamento  di  pazienti  adulti con carcinoma metastatico del colon e del retto.     «Zirabev» in associazione  con  paclitaxel  e'  indicato  per  il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma  mammario metastatico. Per  ulteriori  informazioni  relative  allo  stato  del recettore 2 per il fattore di crescita epidermico umano (HER2),  fare riferimento al paragrafo 5.1.     «Zirabev», in aggiunta a chemioterapia  a  base  di  platino,  e' indicato per il trattamento di prima linea  di  pazienti  adulti  con carcinoma polmonare non a piccole cellule, non resecabile,  avanzato, metastatico  o  ricorrente,  con   istologia   a   predominanza   non squamocellulare.     «Zirabev» in associazione con interferone alfa-2a e' indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma renale avanzato e/o metastatico.     «Zirabev», in associazione con  paclitaxel  e  cisplatino  o,  in alternativa, a paclitaxel e topotecan in donne che non possono essere sottoposte  a  terapia  a  base  di  platino,  e'  indicato  per   il trattamento di pazienti adulte affette  da  carcinoma  della  cervice persistente, ricorrente o metastatico (vedere paragrafo 5.1).  Modo di somministrazione     «Zirabev» deve essere somministrato sotto la supervisione  di  un medico esperto nell'impiego di medicinali antineoplastici.     La dose iniziale deve  essere  somministrata  mediante  infusione endovenosa di novanta minuti. Se la prima infusione e' ben tollerata, la  seconda  puo'  essere  somministrata   in sessanta   minuti.   Se l'infusione di sessanta minuti e' ben tollerata, tutte  le  infusioni successive possono essere somministrate in trenta minuti.     Non  deve  essere   somministrata   mediante   infusione   rapida endovenosa o bolo endovenoso.     Non sono raccomandate riduzioni della dose a seguito di  reazioni avverse.   Se   indicato,   la   terapia   deve   essere   interrotta definitivamente  o  sospesa  temporaneamente  come   illustrato   nel paragrafo 4.4.     Precauzioni che devono essere prese prima della  manipolazione  o della somministrazione del medicinale     Per le istruzioni sulla diluizione  del  medicinale  prima  della somministrazione, vedere paragrafo 6.6. Le infusioni di «Zirabev» non devono essere somministrate o miscelate con  soluzioni  di  glucosio. Questo medicinale non deve essere miscelato con altri  medicinali  ad eccezione di quelli menzionati nel paragrafo 6.6.     Confezioni autorizzate:       EU/1/18/1344/001 - A.I.C. n. 047629011 /E In base 32: 1FFJQM  - 25 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 4 ml (25 mg/ml) - 1 flaconcino       EU/1/18/1344/002 - A.I.C. n. 047629023 /E In base 32: 1FFJQZ  - 25 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 16 ml (25 mg/ml) - 1 flaconcino  Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio.     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)     I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle  date  di  riferimento  per  l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.  107c(7),  della  direttiva 2001/83/CE  e  successivi  aggiornamenti,  pubblicato  sul  sito  web dell'Agenzia europea dei medicinali.  Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.     Piano   di   gestione   del   rischio    (RMP):    il    titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve  effettuare  le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato  e  presentato  nel  modulo  1.8.2  dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e  in  ogni  successivo  aggiornamento approvato del RMP.     Il  RMP  aggiornato  deve   essere   presentato:   su   richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;     Ogni volta che il sistema di gestione del rischio e'  modificato, in particolare a seguito del ricevimento di  nuove  informazioni  che possono  portare  a  un   cambiamento   significativo   del   profilo beneficio/rischio o a seguito del  raggiungimento  di  un  importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).     Regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero  o  in strutture ad esso assimilabili (OSP).     |  
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