| Gazzetta n. 114 del 17 maggio 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 6 maggio 2019 |  
| Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5,  della  legge  8 novembre 2012, n.  189,  del  medicinale  per  uso  umano  «Simponi», approvato con procedura  centralizzata.  (Determina  n.  50123/2019).  |  
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                             IL DIRIGENTE                 dell'ufficio procedure centralizzate 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);   Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato  dal  decreto  n.  53  del Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze del 29 marzo 2012;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189,   recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare, l'art. 12, comma 5;   Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;   Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92,  della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2001, concernente l'attuazione della  direttiva  2001/83/CE  e successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio  2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto  legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e' stato conferito l'incarico di  direzione dell'ufficio   procedure   centralizzate   alla   dott.ssa   Giuseppa Pistritto;   Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre  2018,  con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'ufficio  procedure centralizzate, e' stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi  all'adozione  dei   provvedimenti   di   classificazione   dei medicinali per uso umano, approvati con procedura  centralizzata,  ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  158  del  13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;   Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29  marzo  2019 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione  europea  relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali  dal  1° febbraio al 28 febbraio 2019 e  che  riporta  l'insieme  delle  nuove confezioni autorizzate;   Vista la lettera dell'ufficio misure di gestione del rischio del 29 marzo 2017 (protocollo MGR/31878/P, con la quale e' stata autorizzata la  modifica  del  materiale  educazionale  del  prodotto  medicinale «Simponi» (golimumab);   Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della fornitura espresso, su proposta dell'ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in  data  3  -  5 aprile 2019; 
                              Determina: 
   La confezione del seguente  medicinale  per  uso  umano,  di  nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C.  e  classificazione  ai fini della fornitura: SIMPONI, descritta in dettaglio  nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, e'  collocata  in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n.  189,  denominata  classe  C  (nn),  dedicata  ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita'.   Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA  ed  economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e  la  data di inizio della commercializzazione del medicinale.   Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12  del  decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla  legge  n.  189/2012,  la  collocazione nella  classe  C(nn)  di  cui  alla  presente  determina  viene  meno automaticamente in caso di mancata  presentazione  della  domanda  di classificazione in fascia di  rimborsabilita'  entro  il  termine  di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art.  12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che  il  medicinale  non  potra'  essere ulteriormente commercializzato.   La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
     Roma, 6 maggio 2019 
                                               Il dirigente: Pistritto     |  
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     Inserimento, in accordo all'art.  12,  comma  5  della  legge  n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata  ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle  more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda  di  diversa  classificazione.  Le   informazioni   riportate costituiscono  un  estratto  degli  allegati  alle  decisioni   della Commissione europea  relative  all'autorizzazione  all'immissione  in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione  integrale  di tali documenti.   Nuove confezioni. 
     SIMPONI;     Codice ATC - principio attivo: L04AB06 - Golimumab;     Titolare: Janssen Biologics B.V.;     Cod. procedura EMEA/H/C/000992/X/0083/G;     GUUE 29/03/2019.   Indicazioni terapeutiche. 
     Artrite idiopatica giovanile.     Artrite idiopatica giovanile poliarticolare (AIGp).     Simponi in associazione con metotrexato (MTX) e' indicato per  il trattamento  dell'artrite  idiopatica  giovanile  poliarticolare   in bambini di eta' pari o superiore ai due anni, che hanno  risposto  in modo inadeguato ad una precedente terapia con MTX.   Modo di somministrazione. 
     Il trattamento deve essere iniziato e  supervisionato  da  medici specialisti esperti nella diagnosi e nel trattamento delle condizioni per le quali e' indicato l'uso di «Simponi». Ai pazienti trattati con «Simponi» deve essere consegnata  la  scheda  di  promemoria  per  il paziente che e' inclusa nella confezione.     «Simponi» e' per uso sottocutaneo.  Dopo  un'adeguata  formazione sulla  tecnica  di  iniezione  sottocutanea,   i   pazienti   possono effettuare da soli la somministrazione se il loro  medico  stabilisce che ne sono in grado, con  un  appropriato  controllo  da  parte  del medico, se necessario. Ai pazienti deve essere spiegato di  iniettare l'intera  quantita'  prescritta  di  «Simponi»  in  conformita'  alle istruzioni complete per l'uso, fornite nella confezione.     Per le istruzioni sulla somministrazione, vedere paragrafo 6.6.     Confezioni autorizzate:       EU/1/09/546/009 - A.I.C. n. 039541091 /E in base 32:  15QQC3  - 45 mg/0,45 ml - soluzione iniettabile - uso  sottocutaneo  -  siringa preriempita (vetro) in penna preriempita (varioject) - 0,45  ml  -  1 penna preriempita.   Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio. 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla  sicurezza  (PSUR):  il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art. 107-quater, par. 7)  della  direttiva  2001/83/CE  e  pubblicato  sul portale web dei medicinali europei.   Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale. 
     Piano   di   gestione   del   rischio    (RMP):    il    titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve  effettuare  le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato  e  presentato  nel  modulo  1.8.2  dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e  in  ogni  successivo  aggiornamento approvato del RMP.     Il RMP aggiornato deve essere presentato:       su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;       ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio).     Misure aggiuntive di minimizzazione  del  rischio:  il  programma educazionale consiste in una scheda di promemoria per il paziente che deve essere conservata dal paziente. La scheda ha lo scopo di  essere utilizzata sia come promemoria per registrare le date e  i  risultati di test specifici che per facilitare il paziente  a  condividere  con gli operatori sanitari, che sottopongono a trattamento  il  paziente, informazioni speciali sul trattamento in corso con il medicinale.     La scheda di promemoria per il paziente deve contenere i seguenti messaggi chiave:       un promemoria per i pazienti a mostrare la scheda di promemoria per il paziente, anche  in  condizioni  di  emergenza,  a  tutti  gli operatori sanitari che li sottopongono a trattamento e  un  messaggio per gli operatori sanitari che il paziente sta usando «Simponi»;       un'indicazione che la denominazione commerciale e il numero  di lotto devono essere registrati;       la disposizione per registrare il tipo, la data e il  risultato degli accertamenti per la TB;       il  trattamento  con  «Simponi»  puo'  aumentare  i  rischi  di infezione    grave,    infezioni    opportunistiche,     tubercolosi, riattivazione dell'epatite B e insufficienza cardiaca congestizia;  e quando e' necessario contattare un operatore sanitario;       i contatti del medico prescrittore.     Regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica limitativa,  vendibile  al  pubblico  su   prescrizione   di   centri ospedalieri o di  specialisti  -  reumatologo,  internista,  pediatra (RRL).     |  
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