Gazzetta n. 113 del 16 maggio 2019 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 2019 |
Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. |
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza» e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 8 che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Ufficio nazionale per il servizio civile, successivamente confluito nel Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice dell'ordinamento militare» ed in particolare l'art. 1929 che disciplina la sospensione del servizio obbligatorio di leva e le ipotesi di ripristino; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 7, comma 3, che prevede che alla organizzazione interna delle strutture dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, e' stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per le politiche giovanili; Visto l'art. 1, commi 72 e 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 che istituisce i seguenti fondi: «Credito per il sostegno dell'attivita' intermittente dei lavoratori a progetto», «Microcredito per il sostegno all'attivita' dei giovani», «Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi»; Visto l'art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha istituito il «Fondo rotativo»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni in materia di politiche giovanili nonche' in via esclusiva la vigilanza sull'Agenzia nazionale per i giovani, di cui all'art. 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15; Visto il decreto del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione in data 31 luglio 2012, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con delega alle politiche giovanili e al servizio civile nazionale, in data 31 agosto 2017, con il quale e' stata definita l'organizzazione interna del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1º ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, gli articoli 2 e 15, come modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2019; Visto il regolamento (UE) 1288/2013 in data 11 dicembre 2013, con il quale e' stato istituito il nuovo Programma dell'Unione europea per l'istruzione, la formazione, la gioventu' e lo sport denominato «Erasmus+ (2014-2020)» che sostituisce i precedenti programmi di settore; Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»; Visto il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante «Istruzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 6, che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo svolgimento delle funzioni riconosciute allo Stato in materia di servizio civile universale e l'art. 24 che disciplina il Fondo nazionale per il servizio civile, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge 8 luglio 1998, n. 230; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2018, n. 43, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente: Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106»; Visto il regolamento (UE) 2018/1475 in data 2 ottobre 2018, che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarieta' e che modifica, tra l'altro, gli articoli 13 e 18 del citato regolamento (UE) 1288/2013; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'art. 1, commi 470 e seguenti con i quali e' stato istituito il Consiglio nazionale dei giovani e ne sono stati determinati compiti, funzioni e composizione; Vista la risoluzione sulla strategia dell'Unione europea per la gioventu' 2019-2027, adottata dal Consiglio «Istruzione, gioventu', cultura e sport» dell'Unione europea nella sessione del 26 e 27 novembre 2018; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018, con il quale l'on. Vincenzo Spadafora e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 giugno 2018, concernente «Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. Vincenzo Spadafora» e, in particolare, gli articoli 1 e 3 che attribuiscono allo stesso le funzioni nelle materie concernenti le politiche giovanili ed il servizio civile universale; Visti, in particolare, l'art. 15, comma 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, come modificato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2019, il quale prevede che il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale si articola in non piu' di tre uffici e in non piu' di nove servizi; Visto l'art. 3, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2019, il quale prevede che entro trenta giorni dall'emanazione dello stesso decreto, sono adottati i decreti di organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale e del Dipartimento per le pari opportunita'; Ravvisata, pertanto, la necessita' di adeguare l'organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale alle funzioni assegnate allo stesso dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2019, nonche' di procedere ad una nuova ripartizione delle competenze attribuite ai tre uffici e nove servizi al fine di ottimizzare il complesso delle attivita' del medesimo Dipartimento, nonche' di adeguarle alla luce delle novita' introdotte in materia di animazione socio-educativa, dialogo strutturato e programmi comunitari per i giovani; Informate le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1
Ambito della disciplina
1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di seguito denominato Dipartimento, e' organizzato secondo le disposizioni del presente decreto. |
| Art. 2
Funzioni del Dipartimento
1. Il Dipartimento e' la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata si avvale per le funzioni indicate dall'art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º ottobre 2012 e successive modificazioni. 2. Il Dipartimento, inoltre, fornisce, al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica delegata il supporto per lo svolgimento dei suoi compiti. |
| Art. 3
Autorita' politica delegata
1. L'Autorita' politica delegata e' l'organo di Governo del Dipartimento. 2. L'Autorita' politica delegata esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorita' e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. 3. L'Autorita' politica delegata, nei limiti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, puo' avvalersi della collaborazione di consulenti ed esperti nominati in conformita' della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4. L'Autorita' politica delegata designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni. 5. L'Autorita' politica delegata puo' costituire, nelle materie di propria competenza, senza oneri a carico della finanza pubblica, commissioni e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi. |
| Art. 4
Capo del Dipartimento
1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21, e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica delegata, in relazione agli obiettivi fissati; e' responsabile della funzionalita' del Dipartimento e della utilizzazione ottimale delle risorse assegnate, coordina l'attivita' delle strutture di livello dirigenziale generale e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata. 2. Il Capo del Dipartimento, che si avvale di una propria segreteria, cura i rapporti con il Segretario generale e con gli altri uffici e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, partecipando alle riunioni di consultazione e coordinamento con il Segretario generale. 3. Nei casi di assenza o impedimento del Capo del Dipartimento, le funzioni vicarie sono svolte dal dirigente preposto ad uno degli uffici di livello dirigenziale generale con maggiore anzianita' nella qualifica, ovvero sono attribuite con provvedimento dell'Autorita' politica delegata ovvero del Segretario generale. |
| Art. 5
Organizzazione del Dipartimento
1. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1º ottobre 2012, si articola in tre uffici di livello dirigenziale generale e in nove servizi di livello dirigenziale non generale. 2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti: a) Ufficio per le politiche giovanili; b) Ufficio per il servizio civile universale; c) Ufficio organizzazione, risorse e comunicazione. 3. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento opera il «Servizio affari giuridici e ispettivo» che svolge attivita' di supporto al Capo Dipartimento per l'attivita' di programmazione e coordinamento nonche' per le funzioni di indirizzo del Dipartimento, istruisce e prospetta la risoluzione di questioni sull'interpretazione ed applicazione delle disposizioni di leggi vigenti, cura: l'elaborazione e la formulazione degli schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari nelle materie di competenza del Dipartimento, nonche' l'esame di quelli predisposti da altre amministrazioni dello Stato; gli atti relativi ai rapporti del Dipartimento con gli organi consultivi e la predisposizione di elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo; i ricorsi amministrativi e giurisdizionali riguardanti le materie di competenza del Dipartimento; la trattazione delle iniziative extragiudiziali e delle questioni giuridiche di interesse del Dipartimento; con riferimento alle proprie attribuzioni, i rapporti con le amministrazioni pubbliche, le regioni e le province autonome, gli enti pubblici, e i soggetti pubblici e privati che operano nelle materie di competenza del Dipartimento. Il servizio, inoltre, definisce i criteri per le attivita' di monitoraggio, verifica e controllo sul complesso delle attivita' del Dipartimento; predispone, con il supporto dell'Ufficio per il servizio civile universale, il piano dei controlli e delle verifiche ispettive di cui, rispettivamente, agli articoli 20 e 22 del decreto legislativo n. 40 del 2017 e ne cura la relativa attuazione e svolgimento; verifica il corretto utilizzo delle risorse assegnate per gli interventi di rilevanza nazionale in materia di politiche giovanili sulla base degli elementi forniti dal competente ufficio. |
| Art. 6
Ufficio per le politiche giovanili
1. L'Ufficio per le politiche giovanili svolge attivita' di valutazione e monitoraggio sull'impatto e sull'efficacia delle politiche giovanili nazionali e comunitarie, utile alla definizione di nuove strategie; provvede agli adempimenti amministrativi, allo studio ed all'istruttoria degli atti concernenti: l'esercizio e l'affermazione dei diritti e la promozione degli interessi dei giovani; l'inclusione sociale giovanile; la partecipazione dei giovani alla vita democratica; la prevenzione e il contrasto del disagio giovanile nelle diverse forme; il diritto alla casa, ai saperi e all'innovazione tecnologica; la promozione e il sostegno del lavoro e dell'imprenditoria giovanile, del talento e della creativita' giovanile; l'accesso dei giovani a progetti, programmi e finanziamenti internazionali comunitari; la gestione del Fondo per le politiche giovanili, del Fondo previsto dall'art. 1, commi 72, 73 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e del fondo di cui all'art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Inoltre svolge attivita' di supporto all'Autorita' politica nella vigilanza sull'Agenzia nazionale per i giovani di cui all'art. 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, e attivita' di supporto all'Autorita' nazionale dei programmi comunitari gestiti dall'Agenzia nazionale per i giovani, nonche' assicura le attivita' connesse alla rappresentanza del Governo negli organismi comunitari e internazionali e nei rapporti con gli organismi stessi in materia di politiche giovanili. Infine, l'ufficio fornisce il supporto necessario al Servizio affari giuridici e ispettivo in ordine alle proposte di intervento di carattere normativo e per la verifica sul corretto utilizzo delle risorse assegnate per gli interventi in materia di politiche giovanili. 2. L'ufficio e' articolato nei seguenti servizi: a) «Servizio per l'indirizzo strategico delle politiche giovanili»: presenta al Capo del Dipartimento, per il tramite del capo ufficio per le politiche giovanili, una relazione annuale al fine di fornire elementi di valutazione sull'impatto e sull'efficacia delle politiche giovanili nazionali e comunitarie, con particolare riferimento all'impiego delle risorse di provenienza nazionale e comunitaria; si occupa dello studio e dell'elaborazione, d'intesa con il Servizio affari giuridici e ispettivo, di proposte di intervento di carattere normativo, gestionale e operativo di competenza dell'ufficio; svolge attivita' di supporto nell'esercizio della vigilanza e nei rapporti con l'Agenzia nazionale per i giovani anche in relazione alle risorse eventualmente assegnate all'Agenzia per la realizzazione degli obiettivi strategici a valere sul Fondo per le politiche giovanili; svolge attivita' di supporto all'Autorita' nazionale dei programmi comunitari gestiti dall'Agenzia nazionale per i giovani; cura i rapporti con il Consiglio nazionale dei giovani e supporta le iniziative dello stesso Consiglio nell'ambito del Forum europeo dei giovani; mantiene i rapporti con le associazioni giovanili maggiormente rappresentative; b) «Servizio per la gestione degli interventi di rilevanza nazionale»: svolge attivita' di gestione degli interventi a valere sul Fondo per le politiche giovanili, limitatamente alle «Azioni di rilevante interesse nazionale», sul Fondo di cui all'art. 1, commi 72 e 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e sul fondo di cui all'art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127; vigila sulla gestione delle relative risorse di provenienza nazionale anche supportando il Servizio affari giuridici e ispettivo per la verifica sul corretto utilizzo delle stesse; adotta gli atti necessari volti a recuperare le risorse erogate mediante finanziamento pubblico; in relazione alla promozione delle politiche a favore dei giovani cura la gestione degli accordi con le regioni, le province e con i comuni, nonche' cura l'attivita' connessa alla rappresentanza istituzionale con le regioni, le province autonome, le province e con i comuni; c) «Servizio per la gestione delle azioni di rilevanza europea»: svolge attivita' di gestione degli interventi a valere su fondi europei nell'ambito delle politiche di coesione comunitaria volti all'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito e con particolare riguardo alle azioni di promozione della formazione, dell'innovazione, della cittadinanza attiva, dello sviluppo umano, culturale e sociale e degli stili di vita sani, nonche' alla valorizzazione delle competenze proprie dei giovani; cura i relativi rapporti con gli organismi europei di gestione e sorveglianza dei fondi strutturali; vigila sulla gestione delle relative risorse di provenienza comunitaria e cura i connessi rapporti con la Commissione europea; cura i rapporti con gli organismi comunitari e internazionali e svolge le attivita' connesse alla rappresentanza istituzionale nei medesimi organismi e nei relativi Tavoli di coordinamento nazionale. |
| Art. 7
Ufficio per il servizio civile universale
1. L'Ufficio per il servizio civile universale definisce le modalita' di svolgimento del servizio civile universale quale strumento finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonche' ai valori fondativi della Repubblica, valorizzando il ruolo di politica attiva giovanile del Paese. In particolare, l'ufficio coordina l'attivita' di programmazione che si realizza mediante un piano triennale, articolato in piani annuali, anche con riferimento alla valutazione dell'impatto, nonche' le attivita' connesse all'iscrizione degli enti all'albo di servizio civile universale, alla formazione, alla valutazione dei programmi di intervento ai fini dell'approvazione degli stessi, all'assegnazione e gestione degli operatori volontari, alla gestione degli obiettori di coscienza; coordina l'attivita' di supporto alla Consulta nazionale del Servizio civile universale e cura le relazioni con le amministrazioni pubbliche, le regioni e le province autonome e tutti gli enti di servizio civile; coordina la predisposizione della relazione annuale al Parlamento di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 40 del 2017. Infine, l'ufficio fornisce il supporto necessario al Servizio affari giuridici e ispettivo in ordine alle proposte di intervento di carattere normativo e alla predisposizione del piano dei controlli e delle verifiche ispettive di cui, rispettivamente, agli articoli 20 e 22 del decreto legislativo n. 40 del 2017. 2. L'ufficio e' articolato nei seguenti servizi: a) «Servizio per la programmazione del Servizio civile universale»: svolge l'attivita' propedeutica alla predisposizione del Piano triennale e dei piani annuali; propone le modalita' per la valutazione dell'impatto degli interventi; svolge attivita' di supporto al Servizio affari giuridici e ispettivo in ordine alle proposte di intervento di carattere normativo e alla predisposizione del piano dei controlli e delle verifiche ispettive di cui, rispettivamente, agli articoli 20 e 22 del decreto legislativo n. 40 del 2017, in raccordo con gli altri servizi dell'ufficio; cura e promuove i rapporti con le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici e privati di settore; cura i rapporti con le regioni e le province autonome in relazione alla individuazione delle modalita' di coinvolgimento nella valutazione dei programmi di intervento nonche' per la definizione degli accordi finalizzati allo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e al riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari ai sensi dell'art. 18, comma 2, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017; svolge attivita' di supporto alla Consulta nazionale del Servizio civile universale; cura la predisposizione per il Parlamento della annuale «Relazione sulla organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile», di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 40 del 2017; b) «Servizio accreditamento e progetti»: definisce, nell'ambito dei requisiti previsti dalla legge, i criteri per l'iscrizione degli enti all'albo di servizio civile universale, curandone la gestione ed il relativo aggiornamento; definisce le modalita' per la redazione dei programmi di intervento, predispone l'avviso pubblico per la loro presentazione e procede alla valutazione sulla base di criteri predefiniti ai fini dell'approvazione; valuta i risultati dei programmi di intervento in termini di impatto; predispone i bandi per la selezione dei volontari da impiegare nei programmi stessi; predispone l'avviso pubblico e i bandi per la selezione dei volontari dedicati al servizio di accompagnamento dei grandi invalidi e ciechi civili di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e all'art. 40, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; c) «Servizio assegnazione, gestione e formazione»: cura le attivita' relative al bando per la selezione degli operatori volontari da impiegare nei programmi di intervento per il Servizio civile universale e provvede alla loro assegnazione e gestione; cura altresi' gli adempimenti concernenti la definizione delle posizioni coscrizionali degli obiettori di coscienza pendenti, nonche' i procedimenti volti al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio degli infortuni occorsi durante il servizio sostitutivo di leva; definisce i contenuti della formazione generale e indirizza le attivita' di formazione degli operatori degli enti di servizio civile; svolge il monitoraggio sull'andamento della formazione generale erogata agli operatori volontari e gli adempimenti istruttori finalizzati alla erogazione dei contributi per la formazione; instaura i procedimenti sanzionatori nei confronti degli enti e degli operatori volontari adottando il relativo provvedimento finale. |
| Art. 8
Ufficio organizzazione, risorse e comunicazione
1. L'Ufficio organizzazione, risorse e comunicazione cura la programmazione finanziaria e la gestione del bilancio; il controllo di gestione, il controllo strategico ed il sistema di valutazione della dirigenza; la gestione del personale; la gestione, il funzionamento e la sicurezza dei sistemi informatici; le attivita' di gestione documentale; le attivita' di comunicazione del Dipartimento. 2. L'ufficio si articola nei seguenti servizi: a) «Servizio per gli affari generali, le risorse umane e il bilancio»: cura la gestione del personale dipartimentale e le relative attivita' di aggiornamento e formazione, la elaborazione del conto annuale e del controllo di gestione, il sistema di valutazione della dirigenza e la gestione degli incarichi dirigenziali; garantisce gli adempimenti di competenza in materia di sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni; cura la gestione degli affari finanziari e, piu' in generale, delle spese iscritte nell'ambito del Centro di responsabilita' del Dipartimento, ad eccezione dei capitoli di diretta competenza dei Servizi per la gestione degli interventi di rilevanza nazionale e comunitaria dell'Ufficio per le politiche giovanili; svolge le attivita' inerenti la definizione della programmazione finanziaria generale del Dipartimento con verifica della fattibilita' amministrativo-contabile delle relative iniziative; assicura i rapporti con l'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativa e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione agli atti adottati; inoltre, con riferimento al Fondo nazionale per il servizio civile, cura la predisposizione degli ordinativi di pagamento per le obbligazioni assunte verso terzi e per le somme spettanti agli enti, gli adempimenti connessi al trattamento economico degli operatori volontari impiegati in progetti di Servizio civile universale, gli eventuali trasferimenti a favore delle regioni e province autonome, l'approvvigionamento di beni e la fornitura di servizi, attivando le relative procedure contrattuali, l'adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'art. 58 della legge 22 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche, la predisposizione degli schemi di contratto nelle procedure ad evidenza pubblica. Il servizio, inoltre, si occupa della predisposizione del rendiconto annuale della contabilita' speciale e dei rapporti con gli organi di controllo, e garantisce il trattamento economico accessorio del personale, nonche' il trattamento economico di missione in Italia e all'estero, e la manutenzione degli impianti del CED d'intesa con il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri; b) «Servizio comunicazione e informatica»: cura il coordinamento delle attivita' di comunicazione del Dipartimento, la promozione delle politiche giovanili e del Servizio civile universale, i rapporti con le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici e privati e gli altri soggetti interessati in materia di comunicazione, i rapporti con i media, le relazioni con il pubblico, la gestione dei siti web, la progettazione e l'organizzazione delle campagne informative annuali, in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'organizzazione di convegni ed altri eventi pubblici, l'ideazione e la realizzazione di strumenti e materiale divulgativo e di comunicazione, le attivita' connesse all'autorizzazione per l'utilizzo dei loghi istituzionali e della concessione dei patrocini; cura la gestione, lo sviluppo, il funzionamento e la sicurezza dei sistemi informatici, delle banche-dati, delle reti interne ed esterne; assicura la gestione del protocollo informatico ed il coordinamento delle attivita' di protocollo, di classificazione e di conservazione degli atti nell'ambito della gestione documentale; effettua studi, analisi ed elaborazioni statistiche. |
| Art. 9
Disposizioni finali e transitorie
1. Il presente decreto ha efficacia a decorrere dall'8 maggio 2019 e dalla medesima data e' abrogato il decreto del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione in data 31 luglio 2012 e successive modificazioni, nonche' ogni altra disposizione organizzativa incompatibile. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 aprile 2019
Il Sottosegretario di Stato: Spadafora Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 879 |
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