| Gazzetta n. 113 del 16 maggio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INTERNO |  
| DECRETO 7 maggio 2019 |  
| Approvazione del modello di certificazione  per  la  concessione  dei contributi erariali alle unioni di comuni e  alle  comunita'  montane per i servizi gestiti in forma associata, nell'anno 2019.  |  
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                         IL DIRETTORE CENTRALE                 per gli affari interni e territoriali 
   Visti gli articoli 27, 28, 32 e 33  del  testo  unico  delle  leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali  approvato   con   il   decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;   Vista l'intesa n. 936  del  1°  marzo  2006,  sancita  in  sede  di Conferenza unificata con  la  quale  sono  stati  convenuti  i  nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale,  dove  tra  l'altro,  all'art.  8,  e' riservata al Ministero dell'interno la  gestione  delle  risorse  per l'esercizio associato di funzioni e servizi di  competenza  esclusiva dello Stato;   Vista l'ulteriore intesa del 21 febbraio 2019, n. 16, con la  quale e' stato concordato,  per  l'anno  2019,  di  fissare  nel  6,50%  la percentuale delle risorse finanziarie complessive di  competenza  del Ministero dell'interno;   Considerato che per  l'anno  2019,  sono  state  individuate  quali destinatarie delle risorse  statali  le  seguenti  Regioni:  Liguria, Lazio, Abruzzo, Umbria, Campania, Emilia Romagna,  Puglia,  Piemonte, Lombardia, Calabria, Sicilia, Toscana, Veneto e Sardegna;   Visto che l'art. 7 della citata intesa n. 936/2006, prevede che nei territori delle  regioni  che  non  sono  individuate,  nell'anno  di riferimento, ai sensi dell'art. 4 della  stessa  intesa,  tra  quelle partecipanti al riparto delle risorse statali, si applicano,  in  via sussidiaria,  i  criteri   contenuti   nel   decreto   del   Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, come modificato  dal  decreto del Ministro dell'interno 1° ottobre 2004, n. 289;   Visto l'art. 2, comma 6, del richiamato  decreto  ministeriale,  n. 289 del 2004, secondo il quale entro  il  termine  del  30  settembre dell'anno di prima istituzione delle  unioni,  di  ampliamento  delle stesse o di conferimento  di  nuovi  servizi  ed  in  sede  di  primo conferimento in forma associata di servizi  comunali  alle  comunita' montane o di nuovi conferimenti, le unioni di comuni e  le  comunita' montane trasmettono  la  richiesta  di  contributo,  unitamente  alla certificazione di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo decreto,  per l'attribuzione del contributo  statale  entro  il  31  ottobre  dello stesso anno;   Visto l'art. 5 del citato decreto ministeriale,  il  quale  prevede che le unioni di comuni e le comunita' montane svolgenti  l'esercizio associato di funzioni comunali  trasmettono  apposita  certificazione relativa alle spese sostenute in relazione ai  servizi  conferiti  in gestione associata,  al  fine  di  determinare  la  quota  parte  del contributo statale ad esse spettanti;   Visto in particolare il comma 1 dell'art. 5, in forza del quale, in sede di prima istituzione delle unioni, di variazione del numero  dei comuni che costituiscono le stesse unioni, di variazione  del  numero dei servizi, ed in sede di primo conferimento in forma  associata  di servizi comunali alle comunita' montane o di  variazione  del  numero degli stessi, i comuni interessati inviano attraverso  le  unioni  di comuni e le comunita' montane, entro il termine di  cui  all'art.  2, comma 6, apposita certificazione, al fine di ottenere  il  contributo statale;   Considerato che in particolare il comma 2 dell'art.  5  demanda  ad apposito  decreto  del  Ministero  dell'interno  la  definizione  dei modelli per le certificazioni di cui al comma 1 dello stesso art. 5;   Visto il comma  5  dell'art.  5,  secondo  il  quale  la  quota  di contributo di cui al comma 1 del predetto articolo  e'  rideterminato ogni triennio sulla base dei dati relativi alle spese correnti ed  in conto capitale impegnate per i servizi esercitati in forma  associata attestate dalle unioni di comuni e dalle comunita' montane nonche' in relazione  al  miglioramento  dei  servizi  misurato  sulla  base  di parametri fissati con il decreto di cui al comma 2;   Rilevato l'obbligo di acquisire i dati richiesti nelle disposizioni normative richiamate;   Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle procedure   amministrative   della   pubblica   amministrazione   che prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti, l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;   Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del  decreto in  esame  consiste  nella   approvazione   di   una   modalita'   di certificazione i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
               Enti destinatari della misura finanziaria 
   1. Sono legittimati alla richiesta per l'ottenimento del contributo le unioni di comuni e le comunita' montane.     |  
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                      Modalita' di certificazione 
   1. E' approvata la modalita' di certificazione presente sul Sistema certificazioni   enti   locali   (AREA   CERTIFICATI   TBEL.,   altri certificati), accessibile dal sito internet della  stessa  Direzione, alla                                                           pagina https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify relativa alla concessione di un contributo erariale  alle  unioni  di comuni e alle comunita'  montane  per  i  servizi  gestiti  in  forma associata nell'anno 2019.     |  
|   |                                 Art. 3 
                    Quantificazione del contributo 
   1. La quantificazione del contributo erariale che deriva dai  fondi erariali stanziati e  dal  numero  degli  enti  ogni  anno  ne  fanno richiesta, sara' assicurata nel limite massimo dei richiamati  fondi. Qualora  il  fondo  risultasse  insufficiente  alla  copertura  delle richieste pervenute, il contributo e' assegnato mediante riparto  del fondo stesso secondo il criterio proporzionale.     |  
|   |                                 Art. 4 
                  Modalita' e termini di trasmissione 
   1. Per la validita' della comunicazione, le unioni di comuni  e  le comunita'   montane,    devono    presentare    telematicamente    la certificazione di cui all'art. 2 entro il termine perentorio, a  pena di decadenza, delle ore 24,00 del 30 settembre 2019.     |  
|   |                                 Art. 5 
                        Istruzioni e specifiche 
   1.  La  certificazione  dovra'  essere  compilata  con  metodologia informatica e munita della sottoscrizione,  mediante  apposizione  di firma digitale, del rappresentante  legale  e  del  responsabile  del servizio finanziario.   2.  La  certificazione  eventualmente  trasmessa  con  modalita'  e termini diversi da quelli previsti dal  presente  decreto  non  sara' ritenuto valida ai fini del corretto adempimento di cui all'art. 4.   3. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza dei  dati  riportati  nella  certificazione  gia'  trasmessa telematicamente comporta la non validita' della stessa  ai  fini  del corretto adempimento comunicativo di cui all'art. 4.   4. E' facolta' delle unioni di comuni e delle comunita' montane che avessero necessita' di rettificare i dati gia' trasmessi, trasmettere una nuova certificazione sostitutiva  della  precedente,  da  inviare sempre telematicamente, comunque  entro  i  termini  di  trasmissione fissati all'art. 4.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 7 maggio 2019 
                                          Il direttore centrale: Verde     |  
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