Gazzetta n. 113 del 16 maggio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 6 maggio 2019
Revoca dell'amministratore unico della «Centro Medico Focus P.C.R.L. piccola societa' cooperativa a responsabilita' limitata», in San Giuseppe Vesuviano e nomina del commissario governativo.



IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali

Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della societa' cooperativa «Centro Medico Focus P.C.R.L piccola societa' cooperativa a responsabilita' limitata» con sede in San Giuseppe Vesuviano (NA), conclusa in data 7 marzo 2018 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 22 giugno 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Tenuto conto che dalle risultanze ispettive e' emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di novanta giorni le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva e che in sede di accertamento sono risultate ancora da sanare le seguenti irregolarita': 1. mancato adeguamento alle previsioni dell'art. 1, comma 936, lettera b della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che stabilisce che «l'amministrazione della societa' e' affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'art. 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'art. 2383, secondo comma pertanto "L'assemblea dei soci dovra' stabilire l'eventuale remunerazione o gratuita' delle cariche sociali; mancata istituzione del libro dell'organo amministrativo; mancato aggiornamento del libro delle assemblee dei soci; 2. omesso versamento dell'imposta obbligatoria sul libro giornale e sul libro degli inventari; 3. mancata sottoscrizione del Libro Inventari da parte del legale rappresentante; 4. mancata modifica statutaria, volta a eliminare dallo statuto sociale ogni riferimento alle cooperative di produzione e lavoro, oltre alla rettifica degli art. 5 (limite al numero dei soci), 17 (ripartizione utile d'esercizio), 24 (forma di amministrazione) e 25 (durata delle cariche sociali); 5. errata iscrizione della cooperativa presso l'albo nazionale delle cooperative nella categoria "altre cooperative", in quanto l'ente svolge l'attivita' tipica di una cooperativa di servizi».
Vista la nota protocollo numero 415322, regolarmente consegnata alla casella di posta certificata del destinatario con la quale in data 4 dicembre 2018 e' stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Preso atto, altresi', che entro il termine di quindici giorni stabilito nella citata comunicazione di avvio del procedimento, non sono pervenute osservazioni o controdeduzioni;
Visto il parere favorevole espresso all'unanimita' dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 17 aprile 2019 in merito all'adozione del provvedimento gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile, nei confronti dell'ente di cui trattasi;
Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;
Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;
Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo massimo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;
Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione affinche' il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;
Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilita' all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificita' della procedura come sopra illustrata;
Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae del dott. Attilio De Nicola;

Decreta:

Art. 1

L'Amministratore unico della societa' cooperativa «Centro Medico Focus P.C.R.L piccola societa' cooperativa a responsabilita' limitata» con sede in San Giuseppe Vesuviano (NA) 04164441216, costituita in data 30 gennaio 2002, e' revocato.
 
Art. 2

Il dott. Attilio De Nicola, nato a Napoli il 16 aprile 1966 (codice fiscale DNCTTL66D16F839F), ed ivi domiciliato in via Del Rione Sirignano n. 7, e' nominato, ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile, Commissario governativo della societa' cooperativa «Centro Medico Focus P.C.R.L piccola societa' cooperativa a responsabilita' limitata» con sede in San Giuseppe Vesuviano (NA) 04164441216, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.
 
Art. 3

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.
 
Art. 4

Il compenso spettante al Commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 6 maggio 2019

Il direttore generale: Celi