| Gazzetta n. 112 del 15 maggio 2019 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 3 maggio 2019, n. 38 |  
| Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n.  3)  all'Accordo sulla sede tra il Governo  della  Repubblica  italiana  e  l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze  il  19  ottobre 2018.  |  
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   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
                               Promulga   la seguente legge: 
                                Art. 1 
                     Autorizzazione alla ratifica 
   1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  a  ratificare  il Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede  tra  il  Governo della Repubblica italiana e  l'Istituto  universitario  europeo,  con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018.     |  
|   |                                                               Allegato   Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede  tra  il  Governo  della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo 
                 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  ITALIANA 
                                   e 
                   L'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO 
                  (di seguito denominate «le Parti») 
     Vista  la  Convenzione  relativa  alla  creazione   dell'Istituto universitario europeo, fatta a Firenze il 19 aprile 1972,     Visto il Protocollo sui privilegi e  le  immunita'  dell'Istituto universitario europeo allegato alla Convenzione del 19 aprile 1972,     Viste le modifiche alla predetta  Convenzione  apportate  con  la Convenzione di revisione del 18 giugno e del 17 settembre 1992,     Visto l'Accordo  sulla  sede  tra  il  Governo  della  Repubblica italiana e l'Istituto universitario  europeo,  fatto  a  Roma  il  10 luglio 1975 (di seguito denominato «Accordo di sede»),     Visto lo scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo per la modifica degli articoli 10, 11 e 14 dell'Accordo di sede, fatto a Firenze il 25 marzo 1976,     Visto il Protocollo  aggiuntivo  all'Accordo  di  sede,  fatto  a Firenze il 13 dicembre 1985,     Visto il Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo di sede,  fatto a  Roma  il  22  giugno  2011  (di  seguito  denominato   «Protocollo aggiuntivo n. 2»),     Considerato che  l'Istituto  universitario  europeo  (di  seguito denominato «Istituto»),  nell'ambito  delle  finalita'  di  cui  alla precitata Convenzione,  ha  ulteriormente  intensificato  le  proprie attivita' attraverso la  creazione  della  «School  of  Transnational Governance»,     Considerata  la  volonta'  comune  delle  Parti   di   facilitare l'attuazione dei provvedimenti dell'Accordo di sede, con  riferimento alla manutenzione degli immobili in uso dall'Istituto, 
                            Hanno convenuto                       le seguenti disposizioni: 
                              Articolo 1 
   1. Il Governo della  Repubblica  italiana  (di  seguito  denominato «Governo»)   mette   gratuitamente   a   disposizione   dell'Istituto l'immobile  denominato  «Casino  Mediceo  di  San  Marco  -   Palazzo Buontalenti» (di seguito denominato «Palazzo Buontalenti»),  sito  in Firenze, via Cavour n. 55-57-59 e via san Gallo n. 36,  42,  50,  52, piu'   specificamente   individuato    con    perimetrazione    rossa nell'Allegato 1, dichiarato di interesse  particolarmente  importante ai sensi della legislazione italiana in materia di beni  culturali  e di paesaggio.     |  
|   |                                 Art. 2 
                         Ordine di esecuzione 
   1. Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  al  Protocollo  di  cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 del Protocollo stesso.     |  
|   |                               Articolo 2 
     1. Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 dell'Accordo di sede e  l'articolo 5 del Protocollo aggiuntivo n. 2 si  applicano  in  ogni  loro  parte anche a Palazzo Buontalenti.     2.  La  manutenzione  ordinaria  e   straordinaria   di   Palazzo Buontalenti  e  le  relative  spese  sono  a   carico   del   Governo conformemente all'articolo  1,  secondo  paragrafo,  dell'Accordo  di sede.     3. L'Istituto concordera' con i competenti uffici  del  Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali  l'occasionale  apertura  al pubblico di Palazzo Buontalenti.     |  
|   |                                 Art. 3 
                         Copertura finanziaria 
   1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 3.750.000 per l'anno 2018, a euro 7.550.000 per l'anno 2019, a  euro  8.750.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a  euro  28.750.000  per  l'anno 2022, a euro 850.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e  2026 e a euro 1.050.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede:   a) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2018, a  euro  6.800.000  per l'anno 2019 e a euro 20.000.000  per  l'anno  2022,  a  valere  sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 259, della legge 27  dicembre 2017, n. 205;   b) quanto a euro 750.000 per l'anno 2018,  mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020,  nell'ambito  del programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2018, allo  scopo  parzialmente  utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della cooperazione internazionale;   c) quanto a euro 750.000 per l'anno 2019 e a euro 8.750.000 annui a decorrere dall'anno 2020,  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.   2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.   3. Agli oneri derivanti  dall'eventuale  adeguamento  del  rimborso forfettario di cui all'articolo 5, paragrafo 4, e all'articolo 6  del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge  si  fa  fronte con apposito provvedimento legislativo.     |  
|   |                               Articolo 3 
     1. Il Governo provvede alla sistemazione di  Palazzo  Buontalenti conformemente a quanto stabilito nell'Allegato all'Accordo di sede.     2. I lavori di sistemazione inizieranno  dal  «Settore  A»,  come identificato nell'Allegato 2.     3.  Palazzo  Buontalenti  puo'  essere   messo   a   disposizione dell'Istituto  anche  per  lotti,  compatibilmente  con  le  esigenze tecniche e costruttive e con l'andamento dei lavori di adattamento.     |  
|   |                                 Art. 4 
                           Entrata in vigore 
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.     Data a Roma, addi' 3 maggio 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
                                   Moavero  Milanesi,  Ministro  degli                                  affari esteri e della  cooperazione                                  internazionale   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
|   |                               Articolo 4 
   1. Dal primo giorno del mese successivo  alla  data  dell'effettiva messa a  disposizione  dell'intero  Palazzo  Buontalenti  il  Governo cessera' di rimborsare  all'Istituto  le  spese  a  qualsiasi  titolo derivanti dall'occupazione di parte del Convento «San Domenico» e  di parte del complesso immobiliare «Villa  La  Fonte»  (piano  I,  piano ammezzato e mansarda).      |  
|   |                               Articolo 5 
     1. In attuazione degli obblighi previsti dall'articolo 1, secondo paragrafo, dell'Accordo di  sede,  il  Governo  versera'  annualmente all'Istituto, relativamente agli immobili gia' in uso, un  contributo forfettario pari ad euro settecentocinquantamila. Il contributo sara' versato a decorrere dall'esercizio finanziario nel quale il  presente Protocollo entra in vigore. Per gli anni seguenti il versamento sara' effettuato entro il 30 aprile.     2.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario   successivo   alla consegna del  «Settore  A»  come  identificato  nell'Allegato  2,  il contributo di cui al paragrafo 1 e' incrementato  di  euro  centomila annui.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario   successivo   alla consegna  della  porzione  restante  di   Palazzo   Buontalenti,   il contributo e' incrementato di ulteriori euro duecentomila annui.     3. Fermo restando il  rispetto  della  legislazione  italiana  in materia di tutela del patrimonio culturale e  senza  pregiudizio  per quanto previsto dall'articolo 7, l'Istituto si impegna ad  effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria, cosi' come  definiti  dalla legislazione italiana, diversi da quelli posti a carico dello  stesso dal punto C dell'Allegato all'Accordo di sede, secondo  un  programma predefinito, stabilito in stretta collaborazione  con  le  competenti autorita'  italiane.  L'Istituto  sosterra'  le  relative  spese  nel rispetto del proprio regolamento finanziario.     4. Le Parti potranno rivedere di  comune  accordo  l'importo  del contributo forfettario previsto dal presente articolo, a partire  dal quinto anno di entrata in vigore del presente  Protocollo  aggiuntivo e, di seguito, con una cadenza quinquennale.      |  
|   |                               Articolo 6 
   1. Le Parti potranno stabilire, con successivo accordo, la messa  a disposizione di altri immobili a titolo gratuito da parte del Governo all'Istituto. Con il medesimo accordo sara' definito  il  conseguente adeguamento del contributo forfettario delle  spese  di  manutenzione ordinaria previsto all'articolo 5, paragrafo 1.     |  
|   |                               Articolo 7 
     1. Il presente Protocollo aggiuntivo non puo' essere interpretato o applicato in modo tale da modificare la Convenzione  relativa  alla creazione dell'Istituto universitario europeo, con Protocollo,  fatta a Firenze il  19  aprile  1972,  l'Accordo  di  sede,  il  Protocollo aggiuntivo all'Accordo di sede, fatto a Firenze il 13 dicembre  1985, e il Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo di sede, fatto  a  Roma il 22 giugno 2011.     2. Nei casi in cui il presente Protocollo aggiuntivo non  preveda disposizioni specifiche, si applicano la Convenzione e il  Protocollo del 1972.     |  
|   |                               Articolo 8 
   1. Il presente Protocollo aggiuntivo entrera' in vigore  alla  data della  seconda  comunicazione  tramite  cui  le  Parti   si   saranno reciprocamente notificate, per via  diplomatica,  di  aver  adempiuto tutte le formalita' previste nei rispettivi ordinamenti.     Fatto a Firenze, il 19 ottobre 2018, in due  originali,  ciascuno in lingua italiana e inglese, ciascun testo facente fede. 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                                             Allegato 1 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                                             Allegato 2 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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