Gazzetta n. 112 del 15 maggio 2019 (vai al sommario)
LEGGE 3 maggio 2019, n. 38
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018.
 
Allegato
Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo
della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e

L'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO

(di seguito denominate «le Parti»)

Vista la Convenzione relativa alla creazione dell'Istituto universitario europeo, fatta a Firenze il 19 aprile 1972,
Visto il Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Istituto universitario europeo allegato alla Convenzione del 19 aprile 1972,
Viste le modifiche alla predetta Convenzione apportate con la Convenzione di revisione del 18 giugno e del 17 settembre 1992,
Visto l'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, fatto a Roma il 10 luglio 1975 (di seguito denominato «Accordo di sede»),
Visto lo scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo per la modifica degli articoli 10, 11 e 14 dell'Accordo di sede, fatto a Firenze il 25 marzo 1976,
Visto il Protocollo aggiuntivo all'Accordo di sede, fatto a Firenze il 13 dicembre 1985,
Visto il Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo di sede, fatto a Roma il 22 giugno 2011 (di seguito denominato «Protocollo aggiuntivo n. 2»),
Considerato che l'Istituto universitario europeo (di seguito denominato «Istituto»), nell'ambito delle finalita' di cui alla precitata Convenzione, ha ulteriormente intensificato le proprie attivita' attraverso la creazione della «School of Transnational Governance»,
Considerata la volonta' comune delle Parti di facilitare l'attuazione dei provvedimenti dell'Accordo di sede, con riferimento alla manutenzione degli immobili in uso dall'Istituto,

Hanno convenuto
le seguenti disposizioni:

Articolo 1

1. Il Governo della Repubblica italiana (di seguito denominato «Governo») mette gratuitamente a disposizione dell'Istituto l'immobile denominato «Casino Mediceo di San Marco - Palazzo Buontalenti» (di seguito denominato «Palazzo Buontalenti»), sito in Firenze, via Cavour n. 55-57-59 e via san Gallo n. 36, 42, 50, 52, piu' specificamente individuato con perimetrazione rossa nell'Allegato 1, dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della legislazione italiana in materia di beni culturali e di paesaggio.
 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 del Protocollo stesso.
 
Articolo 2

1. Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 dell'Accordo di sede e l'articolo 5 del Protocollo aggiuntivo n. 2 si applicano in ogni loro parte anche a Palazzo Buontalenti.
2. La manutenzione ordinaria e straordinaria di Palazzo Buontalenti e le relative spese sono a carico del Governo conformemente all'articolo 1, secondo paragrafo, dell'Accordo di sede.
3. L'Istituto concordera' con i competenti uffici del Ministero per i beni e le attivita' culturali l'occasionale apertura al pubblico di Palazzo Buontalenti.
 
Art. 3

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 3.750.000 per l'anno 2018, a euro 7.550.000 per l'anno 2019, a euro 8.750.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a euro 28.750.000 per l'anno 2022, a euro 850.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e a euro 1.050.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede:
a) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2018, a euro 6.800.000 per l'anno 2019 e a euro 20.000.000 per l'anno 2022, a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
b) quanto a euro 750.000 per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
c) quanto a euro 750.000 per l'anno 2019 e a euro 8.750.000 annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Agli oneri derivanti dall'eventuale adeguamento del rimborso forfettario di cui all'articolo 5, paragrafo 4, e all'articolo 6 del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
 
Articolo 3

1. Il Governo provvede alla sistemazione di Palazzo Buontalenti conformemente a quanto stabilito nell'Allegato all'Accordo di sede.
2. I lavori di sistemazione inizieranno dal «Settore A», come identificato nell'Allegato 2.
3. Palazzo Buontalenti puo' essere messo a disposizione dell'Istituto anche per lotti, compatibilmente con le esigenze tecniche e costruttive e con l'andamento dei lavori di adattamento.
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 maggio 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
 
Articolo 4

1. Dal primo giorno del mese successivo alla data dell'effettiva messa a disposizione dell'intero Palazzo Buontalenti il Governo cessera' di rimborsare all'Istituto le spese a qualsiasi titolo derivanti dall'occupazione di parte del Convento «San Domenico» e di parte del complesso immobiliare «Villa La Fonte» (piano I, piano ammezzato e mansarda).

 
Articolo 5

1. In attuazione degli obblighi previsti dall'articolo 1, secondo paragrafo, dell'Accordo di sede, il Governo versera' annualmente all'Istituto, relativamente agli immobili gia' in uso, un contributo forfettario pari ad euro settecentocinquantamila. Il contributo sara' versato a decorrere dall'esercizio finanziario nel quale il presente Protocollo entra in vigore. Per gli anni seguenti il versamento sara' effettuato entro il 30 aprile.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla consegna del «Settore A» come identificato nell'Allegato 2, il contributo di cui al paragrafo 1 e' incrementato di euro centomila annui. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla consegna della porzione restante di Palazzo Buontalenti, il contributo e' incrementato di ulteriori euro duecentomila annui.
3. Fermo restando il rispetto della legislazione italiana in materia di tutela del patrimonio culturale e senza pregiudizio per quanto previsto dall'articolo 7, l'Istituto si impegna ad effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria, cosi' come definiti dalla legislazione italiana, diversi da quelli posti a carico dello stesso dal punto C dell'Allegato all'Accordo di sede, secondo un programma predefinito, stabilito in stretta collaborazione con le competenti autorita' italiane. L'Istituto sosterra' le relative spese nel rispetto del proprio regolamento finanziario.
4. Le Parti potranno rivedere di comune accordo l'importo del contributo forfettario previsto dal presente articolo, a partire dal quinto anno di entrata in vigore del presente Protocollo aggiuntivo e, di seguito, con una cadenza quinquennale.

 
Articolo 6

1. Le Parti potranno stabilire, con successivo accordo, la messa a disposizione di altri immobili a titolo gratuito da parte del Governo all'Istituto. Con il medesimo accordo sara' definito il conseguente adeguamento del contributo forfettario delle spese di manutenzione ordinaria previsto all'articolo 5, paragrafo 1.
 
Articolo 7

1. Il presente Protocollo aggiuntivo non puo' essere interpretato o applicato in modo tale da modificare la Convenzione relativa alla creazione dell'Istituto universitario europeo, con Protocollo, fatta a Firenze il 19 aprile 1972, l'Accordo di sede, il Protocollo aggiuntivo all'Accordo di sede, fatto a Firenze il 13 dicembre 1985, e il Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo di sede, fatto a Roma il 22 giugno 2011.
2. Nei casi in cui il presente Protocollo aggiuntivo non preveda disposizioni specifiche, si applicano la Convenzione e il Protocollo del 1972.
 
Articolo 8

1. Il presente Protocollo aggiuntivo entrera' in vigore alla data della seconda comunicazione tramite cui le Parti si saranno reciprocamente notificate, per via diplomatica, di aver adempiuto tutte le formalita' previste nei rispettivi ordinamenti.
Fatto a Firenze, il 19 ottobre 2018, in due originali, ciascuno in lingua italiana e inglese, ciascun testo facente fede.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico